corporate governance lorenzo benatti parma, 3 marzo 2015

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Corporate Governance Lorenzo Benatti Parma, 3 marzo 2015

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Page 1: Corporate Governance Lorenzo Benatti Parma, 3 marzo 2015

Corporate Governance

Lorenzo Benatti

Parma, 3 marzo 2015

Page 2: Corporate Governance Lorenzo Benatti Parma, 3 marzo 2015

Cosa si intende percorporate governance

Corporate: agg. corporativo. Governance: sost. governo, dominio. Corporate governance: governo

corporativo? Governo delle società.

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Governo delle società?

di quali società? delle società di capitali, ma anche di quelle

di persone, delle cooperative, di altre organizzazioni.

Il corso si limita allo studio della governance delle società di capitali e delle cooperative.

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Perché studiare la governance?

Conoscere i meccanismi per creare adeguate strutture per governare i processi decisionali e quelli attuativi delle scelte imprenditoriali.

Per sapersi regolare quando sorgono problemi. Per conoscere doveri e responsabilità connessi

con l’assunzione di incarichi societari (rischio del mestiere). Norme chiave: art. 2392 c.c., 1° c., art. 2407 c.c., art. 15 D. Lgs. 39/2010.

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Governo delle società Come si attua il governo di una società? Attraverso norme che regolino sia l’organizzazione (norme

di struttura), sia i rapporti tra i soggetti che vi operano (norme di relazione).

Tali regole devono:– rispondere agli scopi dell’organizzazione (economici e non

economici),– tener conto dei molteplici interessi coinvolti (imprenditori,

investitori, managers),sono:– eterodeterminate ossia imposte dalla legge (c.c., tuf, ecc.),– autodeterminate ossia adottate in base a contratti come l’atto

costitutivo della società, che a sua volta può rinviare a codici di autodisciplina (v. quello di Borsa Italiana spa), oppure un patto parasociale).

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Aspetti critici: 1. Rapporti tra soci ed amministratori

I soci nominano gli amministratori (e li possono revocare), ma hanno competenze sulla gestione? O questa spetta solo agli amministratori?

Il rapporto soci/amministratori è lo stesso nelle s.p.a. e nelle s.r.l.?

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Rapporto soci/amministratorinella s.p.a.

Art. 2380 bis, 1° c.: «la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Si vedano anche artt. 2409 novies, 1 c. e 2409 septiesdecies, 1° c.

Art. 2364, n. 5: l’assemblea, nelle società prive di consiglio di sorveglianza, «delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti».

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Preminenza dell’organo amministrativo nelle s.p.a.

Il baricentro decisionale delle s.p.a. è decisamente spostato verso l’organo amministrativo.

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Il bilanciamento della governance nelle s.p.a.

Il contrappeso al ruolo dell’organo amministrativo è costituito da:– la funzione di controllo,– il ruolo della minoranza.

La soluzioni adottate divergono a seconda che la società sia aperta o chiusa, del modello di governance adottato e dalla circostanza che la società sia un ente di interesse pubblico o meno.

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I diversi livelli della disciplina

1. Disciplina dettata dal c.c. per le società per azioni.

2. Disciplina dettata dal c.c. per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

3. Disciplina dettata dal TUF per gli emittenti di titoli quotati in mercati regolamentati.

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Rilevanza grado di apertura

• Quando la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio e soprattutto quando è quotata vi è maggiore attenzione alle minoranze: tutte le soglie per esercitare diritti sono abbassate e sono previste molte cautele, che mancano invece nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

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Società che fanno ricorso al mercato di rischio

Art. 2325-bis c.c.: «le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in modo rilevante»,

art. 111-bis disp. att. trans. c.c.: la misura rilevante è quella stabilita a norma dell’art. 116 TUF e risultante alla date del 1° gennaio 2004,

art. 116 TUF delega a regolamento Consob, Il regolamento Consob alla data del 1° gennaio 2004 stabiliva

le seguenti condizioni:– superamento limiti bilancio abbreviato,– numero di azionisti diversi da quelli di controllo superiore a

200 che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale,

– le azioni abbiano particolari condizioni,– le azioni non devono essere soggette limiti di circolazione , ecc.

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Società quotate

«Società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea (società con azioni quotate)» (art. 119 TUF).

Ad esse si applica la disciplina dettata dal tuf.

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I numeri Società quotate al 01/02/2014: 245 (2008:

295; 14/09/2009: 283; 05/10/2010: 276; 10/10/2011: 265; 13/02/2012: 267);

Società con azioni diffuse tra il pubblico in modo rilevante al 10/07/2014: 69 (01/07/2008: 92; 01/02/2009: 90; 10/02/2010: 89; 09/11/2011: 93; 13/03/2013: 73).

(fonte: sito internet www.Consob.it) Le s.p.a. in Italia sono circa 45.000.

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Rapporto soci/amministratorinella s.r.l.

Art. 2463, n. 7: l’atto costitutivo deve indicare «le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza».

art. 2479, 1° c.: “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.

art. 2476, 7° c: “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

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Aspetti critici: 2. Assetto proprietario e mercato del

capitale La realtà italiana:– piccole/medie imprese:

un unico soggetto di riferimento (amministratore unico, presidente, amministratore delegato, consigli di amministrazione fittizi);

riferimento ad una famiglia (consiglio di amministrazione con problemi di equilibrio - sovrapposizione soci/amministratori)

– grandi imprese: contrapposizione di ruoli: soggetto/famiglia di riferimento e investitori

– risparmiatori– investitori istituzionali;

separazione tra gestione e proprietà: rischio connivenza tra gestore e soggetto/famiglia di riferimento a danno investitori.

Ruolo CONSOB, codice autoregolamentazione.

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Aspetti critici: 3. Sistemi di amministrazione e controllo

Soluzioni diverse:– S.p.a.– S.r.l.

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Modelli alternativi di governance nelle s.p.a.

modello tradizionale, modello dualistico (Germania), modello monistico (Gran Bretagna).

I modelli alternativi hanno avuto finora scarsa diffusione.

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Modello di governance tradizionale

• E’ quello usato in Italia da sempre: l’Assemblea nomina gli Amministratori e il Collegio Sindacale.

• Sono previsti requisiti di indipendenza solo per i sindaci.

• Gli Amministratori hanno la gestione esclusiva della società.

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Modello di governance dualistico

• L’Assemblea nomina un Consiglio di sorveglianza.

• Il Consiglio di sorveglianza nomina un Consiglio di Gestione.

• Sono previsti requisiti di indipendenza previsti per i membri del Consiglio di sorveglianza

• Il Consiglio di sorveglianza ha molti poteri.

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Modello di governance monistico

• L’Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione.

• Il C.d.A. nomina al suo interno il Comitato di controllo sulla gestione.

• Almeno 1/3 dei membri del C.d.A. e tutti i membri del Comitato di controllo devono avere requisiti di indipendenza.

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I modelli di governancesono tipici

Non sono ammesse soluzioni ibride. Non è ammessa interpolazione con modelli

società di persone. Il modello tradizionale è quello di default. Lo statuto può adottare uno degli altri due

modelli. Il modello tradizionale è il prototipo per gli altri

modelli, regolati in buona parte per relationem.

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Modificabilità modello (1)

E’ possibile una clausola che preveda tutti e tre i modelli e rimetta poi all’assemblea ordinaria di scegliere volta per volta?

Art. 2380, 1° c.: «se lo statuto non dispone diversamente ....»; art. 2380, 2° c.: «lo statuto può adottare ....».

Occorre una modifica statutaria approvata da un’assemblea straordinaria.

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Modificabilità modello (2)

«Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo» (art. 2380, 2° c.).

Spetta diritto di recesso? Occorre approvazione tribunale quando la

delibera comporta la cessazione del collegio sindacale?

Spetta risarcimento danni amministratori?

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Separazione controlli

Separazione tra controllo sulla gestione e revisione legale dei conti:– il controllo sulla gestione è competenza

dell’organo di controllo,– la revisione legale dei conti viene attribuita ad

un revisore legale o ad una società di revisione,– ma ......

Page 26: Corporate Governance Lorenzo Benatti Parma, 3 marzo 2015

ma ..... la revisione legale dei conti può essere attribuita al collegio

sindacale nelle società, che godano di tutte le seguenti condizioni:– devono adottare il modello tradizionale– non devono essere enti di interesse pubblico, società controllate

da enti di interesse pubblico, società che controllano enti di interesse pubblico o società sottoposte con questi ultimi a comune controllo (art. 16, 2° c. d.lgs. 39/2010). A questa regola generale sono poi previste una serie di eccezioni.

– non devono essere tenute alla redazione del bilancio consolidato (2409-bis, 2° c.).

La revisione legale dei conti non può mai essere attribuito al consiglio di sorveglianza o al comitato interno per il controllo.

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Mutamento opzioni

E’ possibile la clausola che preveda ambedue le possibilità e rimetta all’assemblea ordinaria la scelta volta per volta?

Sembra di no, considerando la riserva a favore dello statuto e la funzione dei quorum dell’assemblea straordinaria.

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Enti di interesse pubblico Nuova categoria introdotta dal D. Lgs. 26 gennaio 2010, n. 39, quella degli Enti di interesse pubblico

definita nell’art. 16. Sono enti di interesse pubblico (1° c.):

– «a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

– b) le banche;– c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle

assicurazioni private; – d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle

assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;

– e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

– f) le società di gestione dei mercati regolamentati;– g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;– h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;– i) le società di intermediazione mobiliare;– l) le società di gestione del risparmio;– m) le società di investimento a capitale variabile;– n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;– o) gli istituti di moneta elettronica;– p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB».

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Gestione e controllo nella s.r.l.

Modello governance unico quello tradizionale, ma possibilità, oltre consiglio amministrazione:– amministrazione disgiuntiva,– amministrazione congiuntiva.

Frequente assenza organo di controllo. Organo di controllo monocratico. Tendenziale sovrapposizione controllo sulla

gestione e revisione legale dei conti.

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Art. 2477 c.c. per s.r.l.(Sindaco unico e revisione legale dei conti)1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le

competenze e poteri, ivi compresi la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei

conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due de limiti

indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.

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