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Corso di Scienza delle Finanze
Prof. Stefano Lucarelli
1
Il sistema tributario in Italia: la riforma Visco, la riforma
Tremonti e la situazione al 2012
La Riforma Visco (1998)
Gli obiettivi
� Riduzione della pressione fiscale sulle imprese
� Ricapitalizzazione delle imprese italiane
particolarmente indebitate (dunque
finanziariamente fragili)
� Riduzione del costo del lavoro
Gli strumenti
� DIT (Dual Income Tax)
� IRAP (imposta sulle attività produttive regionali)
=> riduzione della pressione fiscale sulle
imprese + ricapitalizzazione delle imprese
La DIT all’italiana
� Utilizza un coefficiente di remunerazione ordinario
(CRO) per suddividere il risultato d’esercizio in reddito
ordinario e sovrareddito
� Aliquota agevolata sul reddito ordinario (19%). Se la
società si quota in Borsa c’è un ulteriore incentivo (7%
per i primi 3 periodi di imposta)
� Tassazione piena per il sovrareddito (37%, poi ridotta al
36% nel 2001 e al 34% nel 2003)
La DIT all’italiana
Prima di proporre il modello DIT mi ero mosso con un progetto diverso: un sistema di tassazione onnicomprensivo con indicizzazione, che prevedesse un’aliquota massima IRPEF (attiva dai 60 milioni di reddito) uguale a quella sulla società, e inferiore al 40%. Comunque il concetto di fondo importante è sempre quello: le aliquote sulle società non devono essere diverse da quelle dell’imposta sul reddito e poi sono sempre le persone fisiche che pagano le tasse.
Con la DIT questo collegamento avviene a due livelli: sull’aliquota-base per il rendimento ordinario, che dà l’integrazione con gli altri redditi da capitale, e sull’aliquota massima per gli extra-profitti. E infatti 37 (DIT) + 4 (IRAP) fa 41, che era l’aliquota massima IRPEF nel mio progetto di riforma che poi il parlamento volle elevare a 46 .
Vincenzo Visco 2000.
Le principali differenze con la DIT scandinava
� Nei paesi scandinavi si tassa il capitale al 25% compresi i profitti, mentre il lavoro è tassato più del 50%.
� Contrariamente al sistema nordico la divisione dei redditi opera a prescindere dalla presenza di una produzione congiunta di redditi da lavoro e di capitale.
� Colpisce tutte le attività imprenditoriali, anche le società con ampia base azionaria.
Una breve cronistoria
� La DIT si applica solo agli incrementi patrimoniali effettuati nell’esercizio successivo a quello in vigore il 30.9.1996
� MA sono favorite le imprese sottocapitalizzate (che godrebbero del beneficio fiscale nel caso in cui riequilibrino il rapporto debito/patrimonio netto) e le nuove iniziative imprenditoriali.
� Per ridurre le distorsioni si introduce (nel 2000) un correttivo (superDIT) => l’incremento del capitale investito è moltiplicato per 1,2 nel 2000, 1,4 nei periodi successivi, accrescendo in modo proporzionale il beneficio della DIT.
Il coefficiente di remunerazione ordinario (CRO)
� Dal 1997 al 2000 il CRO fu pari al 7%. Fu ridotto prima al 6% e poi al 5,7% a seguito della discesa dei tassi di interesse
L’idea di base è che parte dei profitti serve per remunerare il capitale di rischio apportato agli azionisti a un tasso pari a quello prevalente sul mercato finanziario più un premio al rischio. I rimanenti profitti sono invece considerati una rendita e sono tassati con l’aliquota massima dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In sostanza, finchè in un’impresa il profitto è lo stesso che si sarebbe ottenuto investendo il proprio risparmio in un qualsiasi titolo obbligazionario, lo si tassa con un’aliquota bassa; il resto è una rendita e si tassa con un’aliquota massima dell’imposta personale sul reddito
Vincenzo Visco 2000
L’impatto sulle scelte d’impresa
Campione Mediobanca-Unioncamere (2003)
3600 imprese italiane di media dimensione
Campione Mediobanca (2003)
1941 soceità di medie e grandi dimensioni
Il rapporto debito/patrimonio netto si riduce sensibilmente
da 2:1 (1996) a 1,75:1 (2001)
La Riforma Tremonti (2004)
Cosa cambia rispetto alla Riforma Visco
� Abrogazione della DIT
� Introduzione dell’IRES a sostituzione dell’IRPEG
(riduzione dell’aliquota dal 34 al 33,3%; l’aliquota
nel 2008 è stata portata al 27,5%)
� Modifiche nel trattamento delle attività finanziarie
Quattro aspetti principali
� Consolidato fiscale
� Regime per trasparenza
� Thin capitalization
� Partecipation exemption
Il consolidato fiscale
� Fino al 2003 nel caso di perdita realizzata da una
controllata, la controllante poteva svalutare la
partecipazione e poi portarla in deduzione
� Con la riforma è possibile compensare gli utili e le perdite
della società del gruppo, pagando l’imposta sulla somma
algebrica
� MA gli esercizi delle società consolidate devono
coincidere temporalmente e la partecipazione delle essere
superiore al 50%
Consolidato nazionale e mondiale
� Nel caso del consolidato nazionale una
partecipazione inferiore al 100% subirà comunque
un consolidamento del 100%. Durata minima: 3
anni
� Nel caso del consolidato mondiale, il
consolidamento sarà proporzionale alla percentuale
del possesso. Durata minima: 5 anni
Regime della trasparenza
� Il reddito d’impresa non è tassato in capo alla società ma
è direttamente imputato ai soci => la tassazione colpisce
gli utili indipendentemente dalla distribuzione o
dall’accantonamento.
� Prima della riforma il regime si applicava alle sole società
di persone. La riforma lo estende alle società di capitali
residenti che possono optare per il regime della
trasparenza se detengono una quota di partecipazione
compresa tra il 10% e il 50%.
Thin Capitalization
� L’obiettivo è colpire le società eccessivamente indebitate imponendo un limite alla deducibilità degli interessi passivi.
� Prima della riforma la legge incentivava la capitalizzazione attraverso la DIT e disincentivava il debito attraverso l’IRAP
� La thin capitalization rende indeducibili gli interessi passivi se il rapporto tra l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi e/o garantiti dal socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio supera in qualsiasi momento del corso d’esercizio il rapporto 4 a 1 (soglia decisamente elevata). => il debito è fisiologico, ma non si deve esagerare.
Superamento della Thin Capitalization
La finanziaria 2008 realizza una sostanziale revisione
della tassazione delle imprese.
In particolare la limitazione alla deducibilità dalla base
imponibile degli interessi passivi determina una
significativa semplificazione del sistema
Deducibilità degli interessi passivi
Sono deducibili fino a concorrenza degli interessi
attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30%
del Risultato Operativo Lordo (ROL).
Gli interessi passivi che non possono essere dedotti
sono però deducibili nei periodi successivi sempre
nel rispetto dei limiti.
Deducibilità degli interessi passivi
ESEMPIO
Societa di capitali
I.A. = 100
ROL = 5000
D => (100 + 30% 5000) = (100+1500)
Caso 1
Se I.P. = 2000, può dedurre subito 1600. 400 potranno essere dedotti negli esercizi successivi
Caso 2
Se I.P. = 1000, può aumentare per la parte di ROL non utilizzata (cioè 600), la quota di I.P. deducibioli nell’anno successivo (solo a partire dal 2010)
Redditi finanziari
� Gli interessi percepiti sono assoggettati a ritenute alla fonte (aliquota del 12,5% per i titoli del debito pubblico e le obbligazioni di durata superiore a 18 mesi; aliquota del 27% per gli interessi sui depositi e i cc e quelli sulle obbligazioni di durata inferiore ai 18 mesi)
� Esenzione parziale dei dividendi (superamento del credito di imposta): “la determinazione del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva dell’impresa e non su quella soggettiva del socio”. Le modalità di tassazione dei dividendi dipendono sia dalla natura della società sia dalle caratteristiche del socio:
1) Distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad un soggetto residente
2) Distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad un socio non residente
3) Società non residente che distribuisce dividendi a soggetti residente
4) Società residente in un paese della Black list che distribuisce dividendi ai soggetti residenti
� Plusvalenze: il trattamento dipende dalle caratteristiche del soggetto che le realizza e dall’ammontare della partecipazione. Le modalità di tassazione sono analoghe a quelle dei dividendi in quanto il legislatore mira a garantire simmetria di trattamento.
Partecipation exemption
� Plusvalenze realizzate da una società di capitali.
� E’ garantita l’esenzione (al 95%) delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni societarie (residenti e non con la sola esclusione di quelle che godono di un regime fiscale privilegiato) e dei dividendi.
� Si concentra la tassazione sulle società rendendo irrilevanti sia i dividendi distribuiti ad imprese societarie sia le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sulle partecipazioni sociali.
Esempio Plusvalenze relative alla cessione di
partecipazioni in una società di capitali residente
� L’esenzione è ammessa se le partecipazioni sono:
� Possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione
� Classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
� Relative a società residenti in uno stato non incluso nella black list ed esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 2195 del codice civile (industriale, intermediaria, trasporto, bancaria, assicurativa e altre ausiliarie)
� In assenza dei requisiti la plusvalenza concorre interamente alla determinazione del reddito d’impresa
MA l’esenzione è giustificata come correttivo della doppia tassazione solo nel caso in cui le plusvalenze riflettono l’esistenza di utili non distribuiti. Risulta invece immotivata se esse riflettono l’andamento generale dei mercati azionari!
Indeducibilità delle minsuvalenze
� A fronte dell’esenzione delle plusvalenze viene
prevista l’indeducibilità integrale delle minusvalenze
realizzate e delle svalutazioni operate sulle
partecipazioni aventi i requisiti per godere
dell’esenzione da partecipazione.
La tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali
agli individui
� Se gli utili della società di capitale sono distribuiti
ad un socio persona fisica, diverso da impresa, sono
nuovamente tassati in capo al socio (imposta
sostitutiva 12,5%, poi aumentata al 20% nel 2012).
La tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali agli
individui: ESEMPIO
� Società di capitali
� Utile lordo =100
� IRES = 27,5% 100 = 27,5
� Utile distribuibile = 72,5
� Ulteriore prelievo (cedolare secca) = 20% 72,5 = 14,5
⇒ Imposta complessiva = 27,5 + 14,5 = 42%
L’onere complessivo che grava sugli utili distribuiti a seguito dell’applicazione della cedolare secca è più elevato rispetto a quello riservato ai rendimenti di altre forme di impiego finanziario!