corso di sistemi giuridici comparati prof. francesco macario

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CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

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Page 1: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

CORSO DI SISTEMI GIURIDICI

COMPARATI

Prof. Francesco Macario

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OBIETTIVO PRINCIPALE

ESIGENZA SEMPRE AVVERTITA

COSCIENZA DELL’ESISTENZA DI ALTRE

TRADIZIONI GIURIDICHE

nel tempo, crescita di interesse al livello sia pratico che teorico

curiosità storiche

• convergenze• differenze

L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO

COMPARATO E DEL SUO INSEGNAMENTO

Page 3: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

XIX SECOLO: SECOLO

delle CODIFICAZIONI in EUROPA

In Francia entra in

vigore il Code Civil

(1804)

Dottrina della scuola dell’esegesi

In Germania domina la figura di Savigny

Dottrina dellascuola storica

Seconda metà del secolo ovunque dominata

dal “positivismo giuridico”

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 4: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Connotazione odierna del diritto comparato risente del lancio euforico

dal 1900 agli anni ‘30(anni della depressione economica)

Congresso internazionale di diritto comparato sotto l’impulso di:

Raymond Saleilles e Edouard Lambert (F)

Creare un diritto mondiale

UTOPIA

Intanto: 1° gennaio 1900: un nuovo codice, BGB,codice civile tedesco, che si contrappone

al Code civil francese, stimolando il confronto fra i due modelli di codice

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 5: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

EPOCA CONTEMPORANEA

• facilità degli scambi• sviluppo dei mezzi di comunicazione

Il diritto non può più essere puramente nazionale

1. capire perché abbiamo un codice (e altri no)

2. in che cosa i codici si distinguono fra loro

3. perché le costituzioni e il controllo di costituzionalità sono improntati in un modo

piuttosto che in un altro nei vari sistemi

QUESTIONI:

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 6: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

L’integrazione Europea ponenuovi problemi di “armonizzazione”

del diritto

L’uniformazione si propone essenzialmentecome fatto culturale (e quindi dottrinaledottrinale)

si parla di un “codice civile europeo”,ma cosa significa?

lingue diverse stile diverso dei giuristi • diffidenze di tipo culturale• resistenze

ENORME DIFFICOLTA’DI CONCILIARE LA PLURALITA’

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 7: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PANORAMA RICCO DI

INIZIATIVE ANCHE

A LIVELLO “MONDIALE”

fra 1980 e 1994 vi si elaborano i “Principi dei contratti commercialiinternazionali” (raccolta organica

di regole generali)

1926: fondato a Romal’UNIDROIT

(Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato)

punto di riferimento negli arbitrati internazionali

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 8: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NUMEROSE DIRETTIVE

DELLA COMUNITA’ EUROPEA

per una progressiva “armonizzazione” e poi

“uniformazione” di interi settori del diritto

responsabilità per danno da prodotti difettosi

direttiva n. 85/374

Disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori

direttiva n. 93/13

Nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

direttiva n. 98/27

ESEMPI:

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 9: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NUMEROSE CONVENZIONI

INTERNAZIONALI

(fondamentali per l’armonizzazione

e l’uniformazione)

• Vienna 1980: vendita internazionale di mobili

• Roma 1980: obbligazioni contrattuali

• Bruxelles 1968: giurisdizione e riconoscimento

delle sentenze straniere

Incidenza diretta sulla legislazione interna:Richiamate e utilizzate nel 1995

dalla nuova disciplina del diritto internazionale privato italianoartt. 3 e 57 della l. 31.5.95 n. 218

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 10: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PROGRESSIVA LIBERALIZZAZIONEDELLA PROFESSIONE

DI AVVOCATO

RIFLESSI SIGNIFICATIVI SULLA

“FORMAZIONE” DEL GIURISTA

DIRETTIVE:• 77/249 del 22.3.77• 89/48 del 21.12.88• 98/5 del 16.2.98

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 11: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DA TUTTI QUESTI EVENTI

Forte sviluppo della comparazione sotto il profilo “scientifico” e “didattico”

Crescente diffusionenelle facoltà giuridichefacoltà giuridiche

Curiosità e sensibilità per il diritto straniero e comparato (che appare

anche nelle voci di enciclopedie giuridiche)

OBIETTIVO ULTIMO: libera circolazionedegli studenti attraverso la scuola (formazione)

giuridica di tipo transnazionale

NUOVO TIPO DI GIURISTATIPO DI GIURISTA

L’evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

Page 12: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PARTE DELLA SCIENZA GIURIDICA

CHE PROPONEUN CONFRONTO CRITICO

più sistemi (lo spirito e lo stile)

“macrocomparazione”più istituti

(il loro modo di operare)“microcomparazione”

TRA

NATURA DEL DIRITTO COMPARATO

confini tra micro e macrocomparazione

Page 13: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

IL DIRITTO COMPARATO E’ DIVERSO DAL:

(a) diritto positivo, in quanto:

• Non è un “complesso organizzato di norme”• non è “fonte” di disciplina dei rapporti

(come diritto privato o pubblico)

(b) diritto internazionale privato (anche se è connesso e gli è “utile”)

(c) diritto internazionale pubblico (anche se gli offre un contributo essenziale)

Più corretta l’espressioneCOMPARAZIONE GIURIDICARECHTSVERGLEICHUNG

Natura del diritto comparato

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COMPARAZIONE COME DIRITTO “POSITIVO”

ESEMPIO 1:art. 38 Statuto della Corte Internazionale di giustizia richiama “i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili”

La Corte individua i “principi generali” su cui fonda

la regola per il caso concreto

ESEMPIO 2:

art. 288, comma 2 del Trattato istitutivo della

CE: “in materia di responsabilità extra-contrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni”.

Natura del diritto comparato

Page 15: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

LA CORTE DI GIUSTIZIADI LUSSEMBURGO

Per arrivare al controllo sulla legittimità degli atti comunitari

(v. decisione nella causa 44/79, Haver)

ESAMINA I PRINCIPI GENERALI COMUNI

Natura del diritto comparato

Page 16: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

LA CORTE di GIUSTIZIA

distilla la regola “comune”

ossia

il diritto positivo del caso concreto

Si ispiraalle tradizioni costituzionali

comuni agli stati membrie

per garantire i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dai singoli stati

Natura del diritto comparato

Page 17: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

ESEMPIO 3:

PRATICA COMMERCIALE

INTERNAZIONALE

Indicazione del diritto applicabile

CONTRATTI FRA PRIVATI O FRA PRIVATI E STATI

CLAUSOLA DI DEFERIMENTO

AD ARBITRI

Natura del diritto comparato

Page 18: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

IL DIRITTO COMPARATOE’ DIVERSO DAL

pone a confronto la categoria giuridica“straniera” con le categorie nazionali

PRESUPPOSTO DELLA COMPARAZIONE GIURIDICA

nelle coincidenze enelle divergenze

DIRITTO STRANIERO

Natura del diritto comparato

Page 19: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

La comparazione è essenzialeper comprendere:

la relatività: dei “concetti”e dei “metodi”

BASATA SUI PARTICOLARISMI PROPRI

DEI DIRITTI LOCALI

COSTRUIRE UNA TEORIA GENERALE

DEL DIRITTO

Natura del diritto comparato.diritto comparato e straniero

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I RAMI DELLA SCIENZA GIURIDICA E LA COMPARAZIONE

1. STORIA

Lo storico del diritto è comparatista

Valuta il diritto relativizzandolo

ossia alla luce della sua storia

2. SOCIOLOGIAPiù società studierà, più convincente sarà il sociologo del diritto

confronto fra sociologi e giuristi

3. ETNOLOGIAL’etnogiurista osserva i modelli giuridici “non verbalizzati” delle società tradizionali

Natura del diritto comparato

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IL METODO DEL DIRITTO COMPARATO

secondo ZWEIGERT - KÖTZ

VALORIZZA IL “COMMON SENSE”

EVIDENZA PRATICA E SENSO IMMEDIATO DI GIUSTIZIA

Page 22: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

TRADIZIONALE DOGMATISMO

DURO A MORIRE

DIRITTO COMPARATO

PROPRIO METODO

MAGGIORMENTE FUNZIONALE

Page 23: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

“PROBLEMA”

“IPOTESI DI LAVORO”

“IDEA”

Page 24: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

PRINCIPIO METODOLOGICO BASILARE

QUELLO DELLA FUNZIONALITÀ

STESSO COMPITO

STESSA FUNZIONE

Page 25: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

DIRITTO DI TUTTO IL MONDO

PASSATO E PRESENTE

Page 26: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

TRUST DEL DIRITTO

ANGLO AMERICANO

PROBLEMI CHE CONOSCIAMO ANCHE

NOI MA CHE IL NOSTRO DIRITTO

RISOLVE MEDIANTE ISTITUTI

ETEROGENEI

Page 27: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

LIMITAZIONE

DEI SISTEMI DI RIFERIMENTO

Page 28: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

ESEMPIO

NEGOZI VINCOLANTI SI DISTINGUONO

DALLE DICHIARAZIONE NON

VINCOLANTI

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Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

FENOMENI DELLA VITA CONCRETA

SI NASCONDONO DIETRO

I CONCETTI DEI SISTEMI NAZIONALI

Page 30: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

GIURISPRUDENZA DEGLI INTERESSI

SCUOLA DEL DIRITTO LIBERO

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

REALISMO GIURIDICO

TUTTI convergono nella

CRITICA DEL PURO

CONCETTUALISMO

DIRITTO COME “SOCIAL ENGINEERING”

E SCIENZA SOCIALE

Page 31: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

JHERING:

“Geist des römischen Rechts auf den

verschiedenen Stufen seiner

Entwicklung”

Page 32: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

PER UN LUNGO TEMPO

GIOCO QUASI “ESOTERICO”

RISERVATO A POCHI ELETTI

Page 33: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparatosecondo Zweigert-Kötz

CONTATTI ECONOMICI E

COMMERCIALI A LIVELLO

INTERNAZIONALE

NECESSARIA

CONOSCENZA DEL DIRITTO

STRANIERO

Page 34: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo della comparazione

Secondo

SACCO e GAMBAROSACCO e GAMBARO

Page 35: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Oggetto e scopo della comparazioneSacco e Gambaro

OGGETTO E SCOPO DELLA

COMPARAZIONE

OGGETTO DELLA COMPARAZIONE

In un primo tempo, la comparazione

considerò come proprio scopo quello

di “ricavare dall’insieme delle

istituzioni particolari una base

comune, o quanto meno punti di

contatto capaci di mettere in luce

l’unità fondamentale della vita

giuridica universale”

Page 36: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Oggetto e scopo della comparazione Sacco e Gambaro

LA COMPARAZIONE NELLA

FORMAZIONE DEL GIURISTA

Page 37: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodoSacco e Gambaro

IL METODO

Varietà dei formanti dell’ordinamento

I singoli formanti

I crittotipi

Page 38: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

I problemi di linguaSacco e Gambaro

I PROBLEMI DI LINGUA

Lingua e diritto

I problemi di traduzione

Page 39: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

FUNZIONI E FINI DEL DIRITTO COMPARATO

IL COMPARATISTA PERSEGUE

ALCUNE FUNZIONI

FONDAMENTALI

Page 40: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

COME OGNI “SCIENZA” NON HABISOGNO DI INTERROGARSI

SUI SUOI FINI

Va divulgata l’importanza della funzione della comparazione

nella professione di giurista

E’ ancora giovane e non estesa quanto dovrebbe essere

Funzioni e fini della comparazione

Page 41: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO E CONOSCENZA

1° nozione fondamentale: GINO GORLA:

“… gli interessi immediati del comparatistasono interessi di conoscenza pura”

RODOLFO SACCO:

“… la migliore conoscenza dei modelli

deve essere considerata come lo scopoessenziale e primario della comparazione

intesa come scienza”

Funzioni e fini della comparazione

Nel 1987 viene redatto un “Manifesto”della comparazione giuridica.

La 1° delle 5 tesi è:

Page 42: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

ZWEIGERT e KÖTZ:

“La funzione primaria della comparazione

giuridica … è la conoscenza ...”

SACCO privilegia l’”attività di conoscenzapura”, una:

“fredda misurazione delle analogie, dei

parallelismi e delle divergenze fra più

ordinamenti”, dove “fredda” sta per

politicamente neutrale”

ma dalla medesima scuola “strutturalista”, altri esponenti negano la neutralità della

comparazione (es. MONATERI, Critica all’ideologia)

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e conoscenza

Page 43: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

GORLA intende la “conoscenza” come“conoscenza storica”:

“canone della conoscenza storica di ciascun

termine di comparazione o della sua

spiegazione o comprensione storica”

La comparazione come

strumento di “politica del diritto” colloca

il dato giuridico in un più ampio contesto

culturale e persegue obiettivi e

prospettive di riforma nella ricerca

del modello migliore.

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e conoscenza

Page 44: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO E UNIVERSALITA’ DELLA

SCIENZA GIURIDICA

La comparazione restituisce alla scienzagiuridica il carattere di universalità

Lo studio del diritto tradizionalmente accentrato sull’homo italicus

A differenza delle altre scienze basatesull’uomo:

• il suo ambiente• le sue idee • i suoi bisogni • i suoi fini

Funzioni e fini della comparazione.

Page 45: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

MA NON E’ STATO SEMPRE COSI’

• espansione universale del diritto romano

• diffusione in tutto Europa dell’insegnamentodelle scuole universitarie

DAVID: necessita di studiare “il metodo

attraverso il quale era possibile individuare,

in qualsiasi paese,

le soluzioni rispondenti a giustizia”

• giusnaturalismo dei secoli XVII e XVIII

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e universalità

Page 46: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NELLA TRADIZIONE DICIVIL LAW

Il periodo dell’universalità

consolidatocon le grandi codificazioni civilistiche

dell’800

finito con la nascita dello

stato moderno

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e universalità

Hanno minato il carattere“extrastatuale” del

diritto civile

FilippoVassali

David

Page 47: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

COMPARAZIONE PUO’

CONSENTIRE DI RECUPERARE

LA PERDUTA UNIVERSALITA’

DELLA SCIENZA GIURIDICA

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e universalità

Page 48: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO E COMPRENSIONE

Funzioni e fini della comparazione.

ASCARELLI:

Per una diversa prospettiva, SACCO,Introduzione, p. 5.

Page 49: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO E COMUNICAZIONE

Il diritto comparato fa comunicaregiuristi appartenenti a tradizioni diverse

Funzioni e fini della comparazione.

Da MATTEI e MONATERI:

Page 50: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

OBIETTIVO PRINCIPALE:

CAPIRE COME I DIVERSI SISTEMI

AFFRONTANO PROBLEMI

ANALOGHI

LE SOLUZIONI CONCRETE POSSONO

NON ESSERE DIVERSE

MA SONO SPESSO ESPRESSE

E SPIEGATE IN TERMINI DIFFERENTI,

SPESSO INCOMUNICABILI

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e comunicazione

Page 51: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

ALTRA FINALITA’

FORNIRE GLI STRUMENTI PER TRADURRECORRETTAMENTE I TESTI GIURIDICI

CERCARE IL VOCABOLO CONCETTUALMENTE ANALOGO

DARE L’EFFETTIVO SIGNIFICATODEL TERMINE NEL CONTESTO

ALTERNATIVAMENTE, CREARE UN NEOLOGISMO:

es. RECHTSGESCHÄFT (negozio giuridico)

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e comunicazione

Page 52: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO E POLITICA LEGISLATIVA

“ottenere quelle informazioni relative

ai sistemi giuridici di altri paesi

che appaiono suscettibili di facilitare

l’attività e i compiti della

Commissione stessa”.

Per la Law Commission inglese,

l’atto istitutivo impone di:

Funzioni e fini della comparazione.

Page 53: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NELLA STORIA TROVIAMOVARIE IMITAZIONI

TRAPIANTI DI INTERI

SISTEMI NORMATIVI

• es. classico: Code civil, prima impostopoi accolto;

• codici latini americani: indagini comparatistiche e scelte eclettichefra varie soluzioni europee;

• il Giappone: prima sotto influenza dei codici tedeschi e poi accoglie

molti istituti dell’ordinamento USA.

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e politica legislativa

Page 54: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

COMPLESSO FENOMENO

DEI FLUSSI GIURIDICI

PUO’ ESSERCI DIVERGENZA TRA TESTI NORMATIVI

E PRATICA APPLICATIVA

Guardare attentamente anche la “law in action”

TROVATA UNA SOLUZIONE:

Verificare se funziona bene ove esiste e

se può andare bene altrove

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e politica legislativa

Page 55: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

I TRAPIANTI GIURIDICI NON SONO SEMPRE POSITIVI

• prestigio del modello

• particolari relazioni politiche

• contiguità linguistica tra i sistemi

Legal transplants dovuti a:

Esempi:

• donazione

• controllo sulla costituzionalità delle leggi

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e politica legislativa

Page 56: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO E INTERPRETAZIONE

DEL DIRITTO NAZIONALE

CAPIRE FINO A CHE PUNTO SI PUO’

UTILIZZARE/APPLICARE

UNA SOLUZIONE STRANIERA

PER L’INTERPETAZIONE

DEL DIRITTO

DEL PROPRIO PAESE

Funzioni e fini della comparazione.

Page 57: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NEI SISTEMI DI COMMON LAW

“SISTEMI APERTI”

Esempi:

• caso nordamaericano:

Muller v. State of Oregon, 1908: memoria con

riferimento a legislazioni straniere in materia

di numero di ore lavorative per le donne;

• Corte Suprema del New Jersey:

Greenspan v. Slate, 1953: la Corte privilegiò

la civil law e il diritto romano alla regola di equity

Spesso si richiama a sentenze legate ad

esperienze straniere:

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale

Page 58: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Nei sistemi di Civil Law, il discorso si pone in termini diversi

Per l’ Italia, Guido ALPA parla di:

A causa della presunta

“esclusività” del sistema legislativo

“disattenzione di avvocati e magistrati

italiani a quanto avviene all’estero”

Si può dare più spazio alla lex alii lociquando si usa l’analogia, che l’art. 12, comma2non lega unicamente alle disposizioni nazionali

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale

Page 59: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

così quanto alla lacuna:

“il vuoto del diritto può e deve essere

colmato con riguardo alle norme interne

che regolano fattispecie analoghe, ma se

la lacuna rimane tale, se, cioè, il vuoto…

è … del diritto nazionale, allora tale vuoto

si deve colmare con riferimento a

disposizioni e materie analoghe di

un altro ordinamento” (Monateri e Somma)

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale

Page 60: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

il ricorso al diritto straniero:

“non può presentarsi disgiunto dalla

comparazione giuridica, come tecnica

di accertamento del diritto straniero

e come … verifica della “compatibilità”…

e trasportabilità della soluzione nell’ambito

dello sviluppo del diritto nazionale”

(Monateri e Somma)

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale

Page 61: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

DIRITTO COMPARATO

E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO

concetto di unificazione

• Convenzione Ginevra 7 giugno 1930: legge uniforme sulla cambiale e vaglia bancario

• Convenzione Ginevra 18 marzo 1931: legge uniforme sugli assegni

• Convenzione Vienna 11 aprile 1980: sui contratti di vendita internazionale di merci

• Convenzione Varsavia 12 ottobre 1929: unificazione di alcune regole sul trasporto

aereo internazionale, modificata dal Protocollodell’Aja del 28.9.55

Funzioni e fini della comparazione.

Page 62: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

ARMONIZZAZIONEOBIETTIVO

DELLA COMUNITÀ EUROPEA

L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTOINTERNAZIONALE PRIVATO

OBIETTIVO DELLA CONFERENZADELL’AJA SUL DIRITTO

INTERNAZIONALE PRIVATO,ISTITUITA NEL 1893

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e unificazione del diritto

Page 63: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NEL 1966: ISTITUZIONEDELL’UNCITRAL

NEL 1926: ISTITUZIONEDELL’UNIDROIT (Roma)

COMMISSIONE DELLE NAZIONI

UNITE PER IL COMMERCIO

INTERNAZIONALE

ISTITUTO INTERNAZIONALE

PER L’UNIFICAZIONE

DEL DIRITTO PRIVATO

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e unificazione del diritto

Page 64: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

NEGLI STATI UNITI

• UNIFORM COMMERCIAL CODE

• RESTATEMENT: raccoglie, per materia,

la giurisprudenza delle Corti Statali

PER AVVICINARE I DIRITTIDEI SINGOLI STATI:

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e unificazione del diritto

Page 65: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

OGNI OPERAZIONE VERSO L’UNIFICAZIONE

HA BISOGNO

per avere la percezione dei punti di

“convergenza” o “divergenza” che esistono fra i

diversi ordinamenti; per riconoscere i “limiti”,

geografici o di altra natura, che occorre

assegnare all’unificazione; perché si possano

conciliare le “tecniche diverse” impiegate nei

vari paesi (DAVID)

DELLA COMPARAZIONE:

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e unificazione del diritto

Page 66: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PER RISOLVERE IL PROBLEMADELLE VARIE INTERPRETAZIONI

DELLA LEGGE UNIFORME

NELLA COMUNITA’ EUROPEA

CORTE SOPRANAZIONALECHE GARANTISCE UNIFORMITA’

DI APPLICAZIONE NEI PAESI MEMBRI

CORTE DI GIUSTIZIADEL LUSSEMBURGO

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e unificazione del diritto

Page 67: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

SENZA TALE CORTE “UNIFICATRICE”

“bisognerebbe almeno che i Tribunali Supremi

dei vari Stati-membri conoscessero e

tenessero reciprocamente ben presenti

la relativa giurisprudenza venutasi a

creare sul diritto uniforme”

SUGGERIMENTO DI ZWEIGERT

E KÖTZ:

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e unificazione del diritto

Page 68: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

1. UNO STATOun sistemagiuridico

A VOLTE, PIU’

SISTEMI GIURIDICI

Per esempio, gli USA:

• diritto federale

• sistemi dei singoli stati

• sistema di diritto uniforme

LA VARIETA’ DEI DIRITTI POSITIVI

Page 69: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

2. ALCUNE COMUNITA’ GIURIDICHENON STATUALI

• canonico

• musulmano

• indù

• ebraico

3. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

4. LA COMUNITA’ EUROPEA

5. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

La varietà dei diritti positivi

Page 70: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

LA DIVERSITA’ DEGLI ORDINAMENTISI COGLIE NELLA DIVERSITA’ DELLE

REGOLE CHE RISOLVONO PROBLEMI ANALOGHI

MA A UN LIVELLO più PROFONDO

DIVERGENZE SONO ALLA BASE DELLA

STESSA CONCEZIONE

dell’ordine sociale:

modo di interpretare le regole

vocabolario / terminologia

categorie in cui sono espresse

La varietà dei diritti positivi

Page 71: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

FORME E MANIFESTAZIONIDELLA VARIETA’

LA NORMAGIURIDICA

dato più rilevante

condivisa da entrambe

Common e Civil Law

La c.d. “western legal tradition”

ma la regola giuridicapuò essere sottomessa ad una superiore

Ordine religioso (es. diritto islamicoo indù)

Può avere un ruolo strumentale per poi scomparire (es.stati socialisti)

La varietà dei diritti positivi

Page 72: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

LE FONTI NORMATIVESONO VARIE

Diverso sarà il rapportotra loro

• la legge

• la consuetudine

• la giurisprudenza

• la dottrina Il ruolo di talifattori cambiada sistema a sistema e da epoca a epoca

Variano così i “protagonisti” del diritto nei diversi

ordinamenti

La varietà dei diritti positivi.forme e manifestazione della varietà

Page 73: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

INOLTRE, LA NORMA GIURIDICASI PRESENTA

con maggiore o minore generalitào astratezza

CIVIL LAWLe Codificazioni

COMMON LAW

NORME + GENERALI

ED ASTRATTE

NORME +PARTICOLARI E CONCRETE

La varietà dei diritti positivi.forme e manifestazione della varietà

Page 74: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

IL QUADRO NORMATIVO PUO’

ESSERE TENDENZIALMENTE STABILE

OPPURE MOSTRARSI PIU’ DINAMICO

Es. le codificazioni ottocentesche

Esigere frequenti aggiornamenti

Esempio:NUOVA LEX MERCATORIA

Prevalenza della legislazione speciale

La varietà dei diritti positivi.forme e manifestazione della varietà

Page 75: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA

COMMONLAW

+ FORMALISTA - FORMALISTA

Approccioermeneutico“letterale”

Predilige lo “spirito” della regola

CIVILLAW

Es. USA:atteggiamento più

coraggioso ed innovativo

Es. Inghilterra:stile casistico e dettagliato

NOSTRI CODICI

consentono un approccio ermeneutico ampio da parte del Giudice

La varietà dei diritti positivi.forme e manifestazione della varietà

Page 76: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

IN ALCUNI ORDINAMENTI

ATTENUAZIONE DELLA REGOLA

DI STRETTO DIRITTO

PRINCIPI EQUITATIVI

• equità c.d. sostitutiva• equità integrativa

Oggi è, in genere,ridotto

il ruolo dell’equità

SOLO NEI LIMITI IN CUI

IL DIRITTO POSITIVO

LO CONSENTE

La varietà dei diritti positivi.forme e manifestazione della varietà

Page 77: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

APPLICAZIONE DELLA

NORMA GIURIDICA

ESISTONO GRADI DI EFFETTIVITA’

COMMON LAW CIVIL LAW

Giudice: detentoredi potere e autorità

morale

Giudice:funzionario

se e come viene osservata

Differenze:

• relative all’organizzazione giudiziaria

• relative al ruolo della giurisdizione:

La varietà dei diritti positivi.forme e manifestazione della varietà

Page 78: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

FATTORI DI AVVICINAMENTO

(a) CONDIZIONI FATTUALI NATURALI

PROSSIMITA’ GEOGRAFICA

uniformità di vita

e regole comuni

es. UNIONE EUROPEA

La varietà dei diritti positivi

Page 79: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

(b) Circolazione di tecnichee modelli giuridici

IMPORTANTE CAPIRE:

Perché alcuni modelli giuridici abbiano

avuto particolare fortuna e come abbiano

circolato da un luogo all’altro

CIRCOLAZIONE AVVIENE PER IMPOSIZIONE O

PER IMITAZIONE

La varietà dei diritti positivi.fattori di avvicinamento

Page 80: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

• DIRITTO ROMANO

• DIRITTO CANONICO: grande influenza sull’uniformità del diritto di famiglia

• DIRITTO ISLAMICO: precetti rilevati da Dio

agli uomini attraverso il Corano e la Sunnah

• COMMON LAW inglese: raggruppa circa

un terzo del mondo (USA, Australia, … )

• CODE CIVIL

• PANDETTISTICA TEDESCA: molto imitata(Austria, Ungheria, … )

La varietà dei diritti positivi.fattori di avvicinamento

Page 81: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

COMPARAZIONE GIURIDICA

E CLASSIFICAZIONI

LE FAMIGLIE GIURIDICHE

Page 82: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

SISTEMASISTEMA GIURIDICO

FAMIGLIAFAMIGLIA GIURIDICA

“complesso operativo di istituzioni,

procedure e norme giuridiche” (J. MerrymanMerryman)

“collega il sistema giuridico (complesso di

atteggiamenti radicati sul ruolo nella società,

sull’assetto politico etc.) alla cultura di cui

essa è espressione parziale, lo immette in

una prospettiva culturale” (J. MerrymanMerryman)

Le famiglie giuridiche

Page 83: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PRIMO APPROCCIO

ALLA COMPARAZIONE

INTRODUZIONE ALLE CARATTERISTICHE

ESSENZIALI DELLE PIU’ IMPORTANTI

FAMIGLIE GIURIDICHE

Ricerca delle RADICI COMUNI

Le famiglie giuridiche

Page 84: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

OBIETTIVO DEL CORSOOBIETTIVO DEL CORSO

FORNIRE GLI STRUMENTI

PER COMPRENDERE

DIFFERENZE E SOMIGLIANZE TRA

ORDINAMENTI o FAMIGLIE

LE PIU’ ANTICHE E DIFFUSE

TRADIZIONI GIURIDICHE DEL

MONDO OCCIDENTALE CONTEMPORANEOMONDO OCCIDENTALE CONTEMPORANEO

c.d. “western legal tradition”c.d. “western legal tradition”

CIVIL LAW COMMON LAW

Le famiglie giuridiche

ESEMPIO più classico

Page 85: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PERICOLO DELL’EUROCENTRISMO

rischio di sottovalutare la varietà

dei sistemi del mondo contemporaneo

Ad esempio:

• diritto giapponese

• diritto cinese

• diritto musulmano

Le famiglie giuridiche

Page 86: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Altro rischio da evitare:

netta CONTRAPPOSIZIONE

tra “COMMON” e “CIVIL LAW”

2 aspetti di una medesima

grande “tradizione giuridica occidentale”

NECESSITA’ DI ESAMINARE

LA c.d. “LAW IN ACTION”

convergenze attualisempre più vistose

ma rimangono differenze importanti:

•evoluzione storica

•ruolo della giurisprudenza

•organizzazione giudiziaria e ruolo del giudice

Le famiglie giuridiche

Page 87: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

OGNI CLASSIFICAZIONE

ha senso come mezzo

e non come fine

è inevitabilmenteimperfetta e relativa

ossia vale con riferimento al momento storico

va accettato il suo valorestrumentale e provvisorio

Le famiglie giuridiche

Page 88: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

CLASSIFICAZIONE DELLE FAMIGLIE

OPERAZIONE COMPLESSA

SISTEMI = ENTITA’ DINAMICHEDINAMICHE

stratificazioni

e livelli diversi

Diversità dei formanti(teoria di SACCO)

Più “regole” in relazione

alla “fonte” considerata

Le famiglie giuridicheil carattere relativo di ogni classificazione

Page 89: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

LE CLASSIFICAZIONI

PROPOSTE:

P. ARMINJON, B. NOLDE e M. WOLFF,

negli ‘50

in base al loro contenuto intrinseco

suddivisione dei sistemi moderni

in 7 “famiglie di diritti”

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

Page 90: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

R. DAVIDDAVID: suddivisione in base

al fattore ideologico e tecnico-giuridico

• Sistema di diritto occidentale (a sua volta suddiviso nei gruppi francese e anglo americano);

• sistema di diritto sovietico;

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

• sistema di diritto musulmano;

• sistema di diritto indù;

• sistema di diritto cinese.

Page 91: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

R. DAVID (segue) - nel 1992 revisione

e riduzione a 4 sole famiglie

(distinzione più semplice ed equilibrata)

• famiglia romano-germanica;

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

• famiglia di common law;

• famiglia dei diritti socialisti;

• sistemi filosofici o religiosi (diritto musulmano, indù, ebraico, diritto dell’estremo oriente, diritto dell’Africa nera e del Madagascar).

Page 92: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

ZWEIGERT e KÖTZ propongono

come criterio l’idea di “stilestile” che

racchiude 5 elementi:

per arrivare alla seguente classificazione:

• sistema romanistico;

Le famiglie giuridiche.le classificazioni proposte

• sistema anglo-americano;

• sistema dei paesi socialisti;

• ulteriori sistemi di diritto, in cui confluiscono (con un carattere di residualità) sistemi molto diversi fra loro (come il diritto dell’estremo oriente il diritto islamico e quello indù).

• sistema germanico;

• sistema scandinavo;

Page 93: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

MATTEI e MONATERI considerano

le classificazioni tradizionali superate,

in quanto non colgono le grandi linee

della “carta geografica” di un mondo mutato

ARTICOLATA IN TRE SOTTOFAMIGLIE

Si propone una classificazione che

adotta anche concezioni del diritto

diverse da quelle tipiche dell’Occidente

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

Page 94: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

1. Famiglia caratterizzata dall’egemonia

del diritto come modello di organizza-

zione sociale (Rule of Professional LawRule of Professional Law)

tradizione giuridica occidentale che raggruppa;

• sistemi di common law;

Le famiglie giuridiche.le classificazioni proposte

• sistemi di civil law;

• sistemi c.d. misti, “in cui nell’ambito delle microscelte il momento

giuridico non incontra una concorrenzanotevole da parte di circuiti di

organizzazione sociale alternativi”.

Page 95: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

2. Famiglia caratterizzata dall’egemonia della

politica come modello di organizzazione

sociale (Rule of Political LawRule of Political Law)

Molti paesi ex-socialisti dell’Europa orientale,

tranne quelli in cui l’influenza socialista

sul substrato di civil law è stata meno profonda

(es. Polonia, Ungheria, Rep. Ceca) o

il riassorbimento nel diritto occidentale

è stato completo (ex-DDR).

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

Page 96: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

3. Famiglia caratterizzata dall’egemonia della

tradizione religiosa o filosofica come

modello di organizzazione sociale

(Rule of TraditionRule of Tradition)

• paesi musulmani;

• paesi indù;

• paesi dell’estremo oriente a tradizione

confuciana, buddista, taoista ecc.

(Cina, Giappone)

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

Page 97: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

CLASSIFICAZIONE DI

MATTEI e MONATERI

Interessante nel

suo aspetto “dinamico”Centralità della

famiglia

giuridica occidentale

come modello di

organizzazione sociale

Le famiglie giuridichele classificazioni proposte

Ideale “triangolo”:

tradizione - politica - diritto

Page 98: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario
Page 99: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario
Page 100: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

CURIOSITA’ STORICHE

Montesquieu

Platone

Aristotele

Decemviri

Le Leggi: comparazione delle città stato

della Grecia

Politica: analisi costituzioni di

città greche e barbare

Legge delle XII Tavole: una delle fonti

più antiche del diritto romano

Aspirazione a un modello

di diritto superiore

Page 101: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Ecco alcuni esempi:

• La Commissione Lando produce:

I Principles of European

Contract Law

• Esperienza della Carta Europea (Cost. UE):

Esperienza programatica che riconosce

i diritti fondamentali dei cittadini europei

• L’iniziativa di Giuseppe Gandolfi:

Arrivare ad una codificazione del diritto

dei singoli contratti

Page 102: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

L’AMPIEZZA ED ELASTICITA’DEI RIMEDI DI EQUITY

• diritti della personalità

• tutela dell’ambiente e dei consumatori

SVILUPPATA NEI SETTORI:

Page 103: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

SI E’ IMPOSTO

IN DUE TEMPI:

- conquiste militari: ratione auctoritatis

- rinascita degli studi nell’Europa medievale:auctoritate rationis

Vocabolario giuridico

comune

Page 104: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

GAMBARO e SACCO:

“[N]ella concezione islamica, i credenti

nel loro insieme appartengono ad un’unica

grande Comunità, la Umma islamica. Gli stati

che esistono nell’area dell’Islam non hanno

una legittimazione incontestabile, e sono

il frutto di sfortunate vicende mondane”.

Page 105: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

PRIMA, APPLICATO

D’AUTORITA’

nei paesi conquistati (Belgio, Paesi Bassi, …)

anche in altri continenti (America Latina,

Quebec, … )

POI, FORTEMENTE IMITATO

DOPO L’INDIPENDENZA

Page 106: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il compito della comparazione giuridica,

senza il quale essa comparazione giuridica

non sarebbe scienza, è l’acquisizione di una

migliore conoscenza del diritto, così come

in genere il compito di tutte le scienze

comparatistiche è l’acquisizione di una

migliore conoscenza dei dati appartenenti

all’area a cui essa si applica.

L’ulteriore ricerca e promozione del modello

legale o interpretativo migliore sono risultati

notevolissimi della comparazione;

ma quest’ultima rimane scienza anche

se questi risultati fanno difetto”.

Funzioni e fini della comparazione.Diritto comparato e conoscenza

Page 107: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

“il diritto civile non è mai stato mancipio

dello stato come è avvenuto nella fase più

recente … ciò gli ha assicurato caratteri di

eccellenza, di nobiltà e l’universalità durata

attraverso i secoli: poiché ha validità

universale tra gli uomini la ragione, e

poiché v’è una notevole costanza nel

rapporto tra la natura umana e i mezzi

per soddisfarne i bisogni”.

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e universalità

Page 108: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

“la nozione di un diritto di valore

universale perde credito, e, a seguito

di questa “rivoluzione culturale”, si

manifestano a poco a poco dapprima

l’opportunità, poi la necessità, di

confrontare le leggi tra loro … Lo

sviluppo del diritto comparato è stata

la conseguenza logica, inevitabile della

nazionalizzazione che si è prodotta nella

concezione stessa del diritto del

XIC secolo”.

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e universalità

Page 109: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

ASCARELLI: “la comprensione e l’intelligenza, quella

comprensione e intelligenza che, nell’ambito della

comparazione tra diritti di popoli e stati diversi,

significa cooperazione e pace: comprendersi … è un

passo …sempre necessario per la cooperazione e la

pace. Rompere il chiuso del proprio sistema giuridico

significa allargare il proprio orizzonte e la propria

esperienza e perciò arricchirsi spiritualmente e

rendersi conto dei propri limiti in uno spirito di

modestia che, a sua volta, comporta tolleranza e

libertà. Nella umanità della storia e del diritto,

la rinuncia allo studio comparativo induce ad assume-

re come eterne e naturali caratteristiche invece

storiche e transeunti e perciò conduce ad una ri-

nuncia a quel rinnovamento che è legge di vita,

ad una rinuncia all’esperienza altrui, chiudendosi

in una specie di provincialismo intellettuale che mette

facilmente capo ad un bizantinismo auto-soddisfatto”.

Page 110: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

• evoluzione storica: nella Common Law, il pre-sente si spiega attraverso il ricorso alla storia

Le famiglie giuridiche.le classificazioni proposte

• particolare mentalità giuridica: - i diritti tedesco e francese:

“sono caratterizzati dalla tendenza all’astrazionedella norma giuridica, a racchiudere interi campidel diritto in sistemi bene articolati di norme ed,

infine, a basare il ragionamento sulla mera costruzione giuridica”.

- in Inghilterra:

“Nel mondo di Civil Law si penserà all’astratta com-pletezza del sistema giuridico, in quello di CommonLaw al vaglio effettuato caso per caso. Qui si avràpropensione della dottrina per la sistematica, là

scetticismo per qualsiasi tipo di generalizzazione; quisi tenderà all’operare sulla base dei concetti … là in

termini di realtà concreta, e così via”.

Page 111: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

• Istituti giuridici particolari: - nella Common Law

Le famiglie giuridiche.le classificazioni proposte

- nella Civil Law:

trust, l’agency o la consideration

negozio giuridico, la causa, l’abusodel diritto

• fonti del diritto e metodi per la loro interpre-tazione: diverso valore del diritto giurispru-

denziale nelle famiglie di common e civil law.

• ideologia: es. diritto islamico o esperienza giuridica socialista

Page 112: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

MATTEI e MONATERI: “in qualsiasi

organizzazione sociale risultano in

funzione altri due meccanismi che

svolgono funzione fondamentalmente

analoga a quella del diritto”, meccanismi

che possono definirsi “di controllo

sociale”.

Questi sono, accanto al diritto, la politicapolitica

e la tradizionetradizione … i sistemi giuridici

possono essere classificati a seconda del

modello di controllo sociale in essi

prevalente”.

Page 113: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

“Supponiamo che in un determinato paese un soggetto

“A” non voglia figurare come controllore di una certa

società e perciò acquisti

ugualmente il 51% delle azioni, ma intesti un 10% di esse

ad un altro soggetto “B”.

Per essere certo di mantenere il controllo su tali azioni

A si f a rilasciare da B una dichiarazione con cui B

riconosce che A è il “vero proprietario” delle azioni,

tanto che si impegna a votare sempre in assemblea

secondo i voleri di A.

Come aff ronterebbe questa vicenda un avvocato

“romanista”: italiano, francese, spagnolo? Come

aff ronterebbe questo stesso caso un common lawyer,

cioè un avvocato inglese o americano? I l primo avvocato

ragionerebbe in termini di simulazione e di titolarità

fiduciar ia..

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e comunicazione

Page 114: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Questi termini non evocano nulla nella mente dell’avvo-

cato inglese, anche perché nel suo diritto dei contratti

manca assolutamente un capitolo dedicato alla simula-

zione. Peggio ancora se l’avvocato romanista cercasse

di spiegarsi in termini di divergenza voluta tra volontà

e dichiarazione nel negozio giuridico. L’avvocato ameri-

cano resterebbe annichilito: in common law non esiste

una teoria del negozio giuridico ed il lessico anglo-ame-

ricano impedirebbe di tradurre in modo significativo

l’idea di una contrapposizione voluta tra volontà e dichia-

razione.

A sua volta l’avvocato inglese porrebbe immediatamente

la questione in questi termini: chi ha un “legal right” e

chi ha un “equitable interest” sulle azioni? I termini

legal right e equitable interest non hanno equivalenti nei

sistemi romanisti e l’avvocato italiano non capirebbe

nulla.

Cercare di tradurli con “diritto legale” e “interesse

equitativo” sarebbe sciocco e naïf. Insomma, la comuni-

cazione tra avvocati appartenenti a due tradizioni giuri-

diche differenti sarebbe interrotta e la stessa opera-

zione finanziaria ne risulterebbe compromessa”.

Funzioni e fini della comparazione.diritto comparato e comunicazione

Page 115: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

TRATTATO di MAASTRICHT

Art. F, 2: “L’unione rispetta i diritti

fondamentali quali sono

garantiti dalla Convenzione

Europea per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il

4 novembre 1950, e quali

risultano dalle tradizioni

costituzionali comuni degli stati

membri, in quanto principi

generali del diritto comunitario”.

Page 116: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

• gruppo francese ha come base il Code Napoléon;

• gruppo tedesco, formato dai codici civili

austriaco (ABGB), tedesco (BGB) e svizzero (ZGB);

• gruppo scandinavo, contrassegnato da proprie

codificazioni e da significativi esperimenti di

unificazione regionale;

• gruppo inglese (e derivati), ove è preminente il

diritto giurisprudenziale;

• gruppo indù;

• gruppo islamico, ambedue fondati su antiche tradi-

-zioni religiose e culturali;

• gruppo russo (sovietico), traente la sua autonomia

dal rilievo attribuito al governo dell’economia.

Page 117: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

LAMBERT E SALEILLES proponevanoil “droit commun de l’humanité” e

la preparazione di un diritto mondiale, il quale

non sarebbe stato per oggi, né per domani.

Il diritto comparato doveva gradualmente can-

cellare le diversità tra le legislazioni, che divi-

dono i popoli appartenenti allo stesso grado di

civilizzazione e di sviluppo economico e ridurre

il numero delle divergenze giuridiche, che non

trovano la loro ragione in particolarità politiche,

etiche o sociali dei differenti popoli, ma che

sonopuri incidenti della storia o che devono

la loro esistenza a motivi effimeri o superflui.

Il concetto di diritto comparato

Page 118: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Effettivamente si può dubitare se la mera

interpretazione delle leggi vigenti possa,

assieme agli altri consueti metodi impiegati

dai giuristi, rivendicare il titolo di scienza

(sia questa una scienza dello spirito od una

scienza sociale). Nel campo degli studi giuri-

dici si potrà parlare di scienza solamente

nel caso in cui questi si levino al di sopra

delle norme del diritto positivo nazionale,

come avviene principalmente nella filosofia

del diritto, nella storia del diritto, nella

sociologia del diritto e - appunto - nel

diritto comparato.

Il concetto di diritto comparato

Page 119: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Sicuramente i confini tra “macrocompara-

zione” e “microcomparazioni” sono fluidi e

spesso una forma di comparazione non può

fare a meno dell’altra. Spesso, infatti, si

comprende come in un dato sistema giuridico

straniero un problema concreto possa essere

risolto in un modo soltanto e non in un altro,

solo tenendo presenti i procedimenti nell’am-

bito dei quali le competenti norme sono state

sviluppate e perfezionate dal legislatore o

dalla giurisprudenza e - allo stesso tempo -

l’ambito nel quale esse dovranno essere

applicate nella prassi.

Il concetto di diritto comparato

Page 120: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il diritto comparato è utile, quasi indispen-

sabile, al diritto internazionale privato dato

lo sviluppo del traffico giuridico internazio-

nale, cosicché il metodo del diritto interna-

zionale privato è oggi concepibile solo in ter-

mini di metodo comparativo.

Ciò è facilmente dimostrabile sulla base della

famosa “dottrina della qualificazione”, che

pone il problema di come siano da interpre-

tare i concetti utilizzati dalle norme di con-

flitto nazionali (es. matrimonio, contratto,

delitto).

E’ inoltre necessario per l’applicazione del

diritto straniero richiamato dalle norme di

conflitto nazionali.

Il concetto di diritto comparatoDiritto comparato e diritto internazionale privato

Page 121: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

E’ inoltre necessario per comprendere cor-

rettamente il concetto di “ordre public” im-

piegato nel campo del diritto internazionale

privato: infatti, la norma giuridica materiale

straniera, richiamata dal diritto internazio-

nale privato nazionale, deve essere dapprima

confrontata con l’analogo istituto giuridico

nazionale perché possa venir accertato l’e-

ventuale contrasto con l’ordine pubblico in-

terno che ne vieti l’applicazione.

Il concetto di diritto comparatoDiritto comparato e diritto internazionale privato

Page 122: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Bisogna anzitutto tener conto che qualsiasi

ricerca nell’ambito della storia del diritto

si rivela un operare con metodo comparati-

stico: lo storico del diritto, nel momento in

cui si interessa ad un dato sistema di diritto

storico (il diritto romano, per esempio) ef-

fettua le sue valutazioni inevitabilmente in-

fluenzato da quei modi di pensare propri del

sistema di diritto moderno cui appartiene: ne

segue che anch’egli effettua una compara-

zione, almeno inconsciamente.

Il concetto di diritto comparatoDiritto comparato, storia del diritto

ed etnologia del diritto

Page 123: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

La moderna etnologia del diritto intende il

proprio compito come studio dei popoli, pre-

cedentemente già osservati, i cui cambia-

menti sono dovuti alla penetrazione di una

cultura sviluppata o all’adattamento ad essa.

L’etnologia giuridica è quindi diventata oggi

un ramo del moderno diritto comparato, che

concepisce come uno dei suoi compiti prin-

cipali quello di “assistere l’evoluzione del

diritto” dei popoli in via di sviluppo con i ri-

sultati della sua ricerca comparatistica; a

questo intento l’etnologia giuridica può par-

tecipare con l’apporto delle sue particolari

conoscenze.

Il concetto di diritto comparatoDiritto comparato, storia del diritto

ed etnologia del diritto

Page 124: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

La sociologia del diritto si occupa della ri-

cerca dei nessi causali tra diritto e società.

Il suo scopo è infatti quello di evidenziare

le regole in base alle quali è possibile valu-

tare, se ed a quali condizioni, il diritto possa

reagire ai cambiamenti sociali e, quindi, agli

sviluppi politici, economici, psicologi e demo-

grafici. Tanto è difficile proporre delle ipo-

tesi in questo campo, quanto è sicuro, d’altra

parte, che la loro plausibilità sia tanto mag-

giore nel momento in cui si adotti un metodo

di procedere comparatistico, interculturale

ed internazionale.

Il concetto di diritto comparatoDiritto comparato e sociologia

Page 125: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

I comparatisti concordano nel ritenere che devono

essere tenuti presenti non solo i precetti legislativi,

non solo il diritto giurisprudenziale, non solo la “law

in the books”, neppure le sole clausole generali di

contratto, le consuetudini o gli usi, ma tutto ciò che

influenza il comportamento umano nella situazione

concreta. Per i sociologi del diritto tal modo di proce-

dere è implicito, perché presuppone che il comporta-

mento umano sia solo in parte influenzato dal diritto.

I giuristi incontrano invece a questo proposito mag-

giori difficoltà. Essi devono innanzitutto adeguare

il proprio modo di pensare a nuove forme di controllo

del comportamento di tipo extragiuridico; in questo

contesto essi possono imparare molto dai sociologi

del diritto, i quali sembrano più disinvolti a questo

proposito.

Il concetto di diritto comparatoDiritto comparato e sociologia

Page 126: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Una delle conseguenze più importanti di

questi codici civili nazionali fu che i giuristi

si accontentarono di interpretare le loro

norme nazionali e smisero di guardare al di

là dei loro confini. Questo interesse esclu-

sivo per il proprio diritto nacque parallela-

mente al rafforzamento dello Stato nazio-

nale cominciò ad influenzare il pensiero dei

giuristi. Solamente il diritto comparato

cercò di porre fine a questo modo di pensare

così angusto.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 127: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Quattro funzioni specifiche:

(a) materiale per il legislatore;

(b) strumento d’interpretazione;

(c) ruolo nuovo nell’ambito

dell’insegnamento universitario e nelle

facoltà di diritto;

(d) importanza per l’unificazione del diritto

sovranazionale.

Il materiale elaborato dalla scienza

comparatistica è uno strumento di lavoro

indispensabile per un legislatore che

punti alla

qualità.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 128: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Naturalmente, non bisogna limitarsi ad accertare, di

caso in caso, che la soluzione straniera considerata

migliore abbia dato buoni risultati nell’ordinamento

di origine, ma che sia altrettanto appropriata per il

proprio paese. In particolare, può avvenire che le so-

luzioni sviluppatesi all’estero, dove vi hanno fatto

buona prova, non possano essere trasfuse nel nostro

diritto e ciò può avvenire per le ragioni più svariate:

o perché nel nostro ordinamento il procedimento giu-

diziario è diversamente organizzato, o perché alle

autorità sono affidati altri compiti, oppure perché

i processi economici sono diversamente strutturati

o perché il substrato sociale, in cui deve essere intro-

dotta la soluzione in questione, è per ulteriori motivi,

diverso da quello straniero.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 129: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Fino a che punto il diritto comparato può

essere impiegato nell’interpretazione

delle norme di diritto nazionali?

Nell’ambito di questa interpretazione

comparatistica possono essere utilizzati

solo sistemi che hanno con il nostro una

certa affinità, come, ad esempio, il

sistema svizzero o quello francese?

Oppure può essere effettuata anche con

sistemi che con il nostro non hanno

nessuna affinità, come, ad esempio, i

sistemi di Common Law o dei paesi

socialisti?

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 130: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il giudice può cercare liberamente la

soluzione che considera migliore

nell’ambito dei diritti stranieri, oppure può

utilizzare solo una soluzione che sia

comune a più sistemi giuridici?

Possiamo allora interpretare le norme

facenti

parte del diritto nazionale con l’aiuto del

diritto comparato in maniera autonoma,

abbandonando così la sistematica del

nostro ordinamento giuridico?

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 131: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo comparatistico viene utilizzato

in aggiunta ai mezzi di

interpretazione tradizionali; serve,

dunque, per confermare e per sostenere

un risultato, cui si era pervenuti già in

precedenza, grazie ai metodi interpretativi

tradizionali.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 132: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Un’importante funzione del dirittocomparato è quella svolta nell’ambito

dell’insegnamento accademico

Dato che la capacità di apprendimento degli

studenti ha pur sempre i suoi limiti, è inevitabile

che il diritto comparato debba sottostare allo

stesso destino della storia del diritto e della

sociologia del diritto, di venire considerato, cioè

una materia di lusso per gli studenti particolar-

mente dotati, che gli studenti di un livello medio

non si possono permettere. Nella stessa dire-

zione opera la tendenza, ormai diffusa, di ab-

breviare, ove sia possibile, il corso degli studi

in modo che i giovani possano iniziare le loro

rispettive professioni per tempo.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 133: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Ma se si volesse trarre da tutto ciò la conclu-

sione che il diritto comparato, come la storia

del diritto e la sociologia del diritto, possa

concernere solo un determinato campo, ossia

quello dei ricercatori già laureati che inten-

dano affrontare la carriera accademica, allora

l’educazione giuridica universitaria si impove-

rirebbe e degraderebbe a preparazione di tipo

meramente professionale, capace solamente di

avviare competenti “tecnici del diritto” alle re-

lative carriere.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 134: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Non può non essere considerata una delle funzioni

di un manuale di diritto comparato, quella di “imbot-

tire” lo studente con ulteriori dati riguardanti il di-

ritto straniero, che dovrebbe, invece, rendere evi-

denti i differenti “approaches” e gli argomenti criti-

ci, con il cui aiuto i problemi concreti possono essere

posti in luce e resi attuali, nonché enunciare quale

possa essere considerata la soluzione migliore hic et

nunc. Ciò significa, infine, che i manuali di diritto li-

mitati al diritto nazionale dovrebbero essere oggetto

di nuova edizione, in cui si tengano presenti gli aggan-

ci offerti dal diritto comparato e che, alla lunga,

tutti i professori di diritto dovrebbero conoscere iltutti i professori di diritto dovrebbero conoscere il

metodo comparatisticometodo comparatistico, per poter effettuare le ne-

cessarie ricerche di dati da soli.

Funzioni e scopi del diritto comparato

Page 135: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Unificazione del diritto.Concetto e funzione.

L’esperienza insegna che si può realizzare l’uni-

ficazione di un determinato ramo del diritto non

tanto attraverso l’elaborazione di un progetto

di legge del tutto idealistico, nella speranza che

questo venga poi adottato, ma piuttosto seguen-

do il seguente metodo: riprendendo nell’opera

unificatrice i principi, uguali nei sistemi giuridici

dei paesi interessati, e scegliendo tra quelli che

differiscono da sistema a sistema, la variante

migliore oppure quella nuova scaturente dalla

comparazione, che appaia la più adatta o la più

praticabile tra le soluzioni esistenti.

Page 136: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Esempio:

l’opera di Ernst Rabel, “Das Recht des

Warenkaufs” I (1936; ristampa del 1957),

II (1958), che ha avuto notevole impor-

tanza per l’unificazione delle norme

attinenti alla vendita internazionale.

Unificazione del diritto. Concetto e funzione

Page 137: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Nel lungo periodo, quindi, non ci potremmo acconten-

tare di una tecnica di unificazione che conduca ad

una proliferazione di singole regolamentazioni fram-

mentarie e che trascuri la base comune di tali norma-

tive. C’è invece bisogno di un serio sforzo che tenda

a comprendere anche le basi del diritto civile nel

processo di unificazione del diritto, in modo da ela-

borare una comune base internazionale e così contri-

buire a facilitare l’applicazione, da parte della giuris-

prudenza, del diritto uniforme vigente, allo scopo di

evitare le divergenze di interpretazione e di prepa-

rare il terreno per future unificazioni del diritto.

Unificazione del diritto. Concetto e funzione.Esperienze

Page 138: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il metodo del diritto comparato(da ZWEIGERT-KÖTZ)

Sembra piuttosto doversi ammettere che

nel campo del diritto comparato (come nel

campo della scienza del diritto in generale,

per non parlare poi dell’applicazione

pratica del diritto) rimanga sempre uno

spazio in cui solo la capacità di giudizio, il

“common sense”, se non addirittura la

mera ispirazione, possano essere di un

qualche aiuto. Poiché ove si tratti di

effettuare una valutazione critica o di

trovare la soluzione migliore, il criterio

decisivo potrà essere spesso costituito solo

dall’evidenza pratica e del senso

immediato di giustizia.

Page 139: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il tradizionale dogmatismo, così sicuro delle

proprie scelte e, al tempo stesso, così refrattario

alla riflessione, si rivela sempre più un inganno,

tuttavia duro a morire. Certamente, oggi,

soprattutto grazie alla sociologia empirica, sono

state sviluppate nuove e più realistiche

metodologie, ma non si può certo dire, tuttavia,

che queste siano adatte a caratterizzare il nostro

pensiero giuridico. Tra le nuove metodologie

troviamo anche il diritto comparato, capace di

fornire una nuova e più realistica base per la

scienza del di ritto. Esso, infatti, è non solo in

grado di dimostrare la vacuità del pensiero

dogmatico, ma anche di sviluppare un proprio

metodo, che prescinda dalla dogmatica

nazionale e che si ricolleghi direttamente alle

esigenze giuridiche della vita pratica e che perciò

sia maggiormente funzionale ed appropriato

ad essa.

Il metodo del diritto comparato

Page 140: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

All’inizio di ogni ricerca comparatistica

bisogna

porre il “problema”, l’”ipotesi di lavoro”,

in breve, l’”idea”, senza la quale nel

mondo del pensiero nulla può fiorire.

Spesso la sensazione d’insoddisfazione che

si prova con riguardo alla soluzione offerta

dal nostro sistema di diritto porterà alla

ricerca di una soluzione migliore che sia

stata raggiunta all’estero.

Il metodo del diritto comparato

Page 141: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Il principio metodologico basilare di

tutto il diritto comparato, dal quale

derivano tutti gli altri principi metodologici -

scelta dei diritti con i quali effettuare una

comparazione, vastità della ricerca,

creazione del sistema -, è quello della

funzionalità. Non si può effettuare una

comparazione tra elementi che di fatto non

possono essere comparati. Nel diritto può

essere comparato solamente ciò che

adempie allo stesso compito, alla stessa

funzione. Non ci si può lasciare distrarre

dal sistema concettuale del proprio

ordinamento giuridico, poiché cardine di

ogni comparazione deve rimanere il

problema concreto.

Il metodo del diritto comparato

Page 142: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

“oggetto dello studio dei problemi giuridici devono essere il diritto di tutto il mondo, quello passato e quello presente, i legami del diritto con la terra, il clima, la razza, e con i destini storici dei popoli: le guerre e le rivoluzioni, le fondazioni di nuovi Stati, le sottomissioni; le concezioni etiche e religiose; le ambizioni e la creatività dei singoli, i bisogni inerenti alla produzione ed al consumo; gli interessi dei diversi ceti, partiti, classi. Non solo il Feudalesimo, il Liberalismo ed il Socialismo sono capaci di creare differenti sistemi di diritto, poiché numerose correnti di pensiero di tutti i generi sono operanti in questo campo; le istituzioni giuridiche, a loro volta, una volta adottate, possono avere proprie conseguenze logiche, né bisogna sottovalutare la ricerca di un ideale di Stato e di diritto. Tutto ciò si condiziona a vicenda nel contesto sociale, economico e giuridico. Il diritto di ogni popolo civile vibra e mostra le sue mille sfacettature al sole ed al vento. Questi corpi che vibrano creano un insieme che nessuno ha ancora mai afferrato”.

Il metodo del diritto comparato

Page 143: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Esempio: Trust del diritto anglo-americano:

tale istituto riposa su un’idea tanto facile

quanto geniale: più persone dispongono nei

confronti di un determinato patrimonio di

differenti diritti, di modo che una di esse, il

c.d. trustee, dispone di esso come

amministratore fiduciario e lo amministra,

mentre le altre, spesso in ordine cronologico,

dispongono di un diritto, più o meno ampio,

sui frutti di tale patrimonio. Questa concezione

unitaria viene utilizzata, nell’ambito del

common law, nel diritto di famiglia, nel diritto

delle successioni, nel diritto delle fondazioni,

delle società e delle azioni, ed addirittura nella

disciplina riguardante l’arrichimento senza

causa; in questi casi, tale istituto viene

impiegato per risolvere dei problemi che

conosciamo certamente anche noi sul

continente, ma che il nostro diritto risolve

mediante il ricorso ad una molteplice serie di

istituti eterogenei.

Il metodo del diritto comparato

Page 144: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Se per quanto riguarda la ricerca all’interno

dei singoli ordinamenti giuridici vale il

principio secondo cui bisogna indagare il

più profondamente possibile, per la scelta

stessa dei sistemi da comparare bisogna

effettuare una saggia limitazione.

Il metodo del diritto comparato

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Per ciascun sistema legale o famiglia di

sistemi legali dovrebbero essere elaborate

delle relazioni di tipo “oggettivo”, ossia

prive di qualsiasi valutazione critica, anche

se contenenti tutti i dettagli significanti,

adatte a descrivere un determinato

sistema.

Tuttavia, delle mere giustapposizioni delle

soluzioni offerte dai differenti sistemi

giuridici non costituiscono ancora una vera

e propria comparazione giuridica, che

inizia invece solamente in un momento

posteriore. Come disse RABEL:

“Possiamo discernere il rapporto interno

tra differenti … sistemi giuridici solamente

quando nel quadro comparatistico delle

istituzioni teniamo contemporaneamente

presenti le differenze e le similitudini”.

Il metodo del diritto comparato

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Tutti gli ordinamenti giuridici hanno - tanto per fare un esempio - il bisogno di distinguere, nell’ambito della dottrina del negozio giuridico, i negozi vincolanti dalle dichiarazioni non vincolanti.Tuttavia, le tecniche che i vari sistemi adottano per effettuare tale distinzione sono molto diversi. Il vincolo giuridico può dipendere da rigidi requisiti di forma (forma, oggetto tipico, corrispettività); esso può però, a volte, derivare, anche in uno stadio di evoluzione avanzato, dalla mera interpretazione della dichiarazione da parte del giudice. Nella sistematica propria del diritto comparato deve allora essere predisposta una categoria che includa ed esprima i concetti di “forma”, “causa” (in una sola delle sue tante accezioni) e di “consideration” e che inoltre serva a distinguere le espressioni vincolanti di volontà rilevanti per il diritto, da quelle meramente rilevanti per la società: tale categoria potrebbe essere quella comprendente determinati “indici diserietà”.

Il metodo del diritto comparato

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In questo modo il sistema comparatistico assumerà l’aspetto di una struttura flessibile: i concetti appartenenti alla sistematica comparatistica saranno infatti più vasti di quelli appartenenti a quella nazionale, perché essi dovranno tener conto della funzione di ciascun istituto e sono perciò stesso costretti a richiamare i fenomeni della vita concreta, che spesso invece si nascondono dietro i concetti dei sistemi nazionali. Il diritto comparato conduce perciò ad un sistema di aggregati di funzioni; i suoi concetti identificano i problemi che un particolare settore della vita di relazione pone al diritto in tutti quei sistemi in cui le condizioni economiche e sociali sono simili.

Il metodo del diritto comparato

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La giurisprudenza degli interessi, la Scuola del diritto libero, la sociologia del diritto, il realismo giuridico hanno tutti svolto un ruolo nella critica e nello smantellamento del puro concettualismo delle varie dottrine limitate al campo nazionale; questi movimenti hanno portato a riconoscere che oggetto della scienza giuridica non devono essere le costruzioni concettuali, ma i problemi concreti della vita. Il diritto deve essere concepito come una sorta di “social engineering” e la scienza del diritto come una scienza sociale. Tutto ciò costituisce il risultato ed al tempo stesso il punto di partenza intellettuale e metodologico della comparazione giuridica.

Il metodo del diritto comparato

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JHERING: “… la scienza è degenerata in una giurisprudenza nazionale, dove i confini scientifici vengono a coincidere con quelli politici: qual forma scoraggiante ed indegna per una scienza! Ma dipende solo dalla scienza giuridica stessa il valicare questi limiti, per assicurarsi come scienza compaatistica il carattere dell’universalità per l’avvenire, che pur ha posseduto così a lungo nel passato. Il suo metodo dovrà essere diverso, il suo sguardo puntare più lontano, il suo giudizio più maturo, lo studio dei materiali dovrà essere più libero e, così, la perdita apparente (della comunità formale del diritto romano) dimostrerà di essere in effetti una vera e propria salvezza, che condurrà la scienza giuridica ad un livello più alto di attività scientifica (JHERING, “Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung”).

Il metodo del diritto comparato

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Anche le vicende storiche mostrano il suo costante sviluppo progressivo, non si può dimenticare che per lungo tempo il diritto comparato è stato considerato dalla maggior parte dei giuristi - da alcuni a livello conscio, da altri a livello inconscio - come un gioco esoterico riservato a pochi eletti. Questo tipo di attitudine può derivare dal fatto che il giurista, nell’attività di tutti i giorni, si trova sempre di fronte al diritto della propria nazione; essa, però, può trarre origine anche dai pregiudizi, scaturenti dal credo positivistico e nazionalistico imperante a quei tempi. E noi, oggi, purtroppo, non possiamo ancora dire - in coscienza - che tale attitudine sia stata del tutto superata. Il diritto comparato non è ancora divenuto parte integrante di una “culture juridique” capace di superare i confini nazionali.

Il metodo del diritto comparato

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L’intensificarsi dei contatti economici e commerciali a livello internazionale che rendono necessaria un apiù profonda conoscenza del diritto straniero, se non di regole di diritto unitarie, ha senz’altro giocato un ruolo decisivo. Il riemergere degli studi comparatistici corre parallelo ai primi sforzi compiuti pe addivenire ad una unificazione delle norme giuridiche e ad una più intensa cooperazione a livello internazionale, come dimostrano le convenzioni relative al diritto d’autore ed al marchio, l’accordo pe la creazione della Unione Postale Mondiale, nonché le prime convenzioni dell’Aja in materia di diritto privato. L’apice degli studi comparatistici in quest’epoca fu però costituito dal Congresso di Diritto Comparato tenutosi a Parigi nel 1900. Se si potesse rachiudere in uno slogan lo scopo di quel congresso - ciò che è piuttosto difficile dato l’alto numero di contributi che si ebbero in quella sede - questo dovrebbe avere il seguente tenore: ricercare le regole comuni (il “droit commun législatif” come diceva SALEILLES, oppure la comune “scorta di soluzioni” come sosteneva ZITELMANN) al fine di avvicinare i diversi sistemi giuridici.

Il metodo del diritto comparato

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“i grandi insegnamenti giuridici fioriscono quando le scuole hanno cura di parlare ad un livello più elevato della regola giuridica immediatamente applicabile. Il primo pericolo da cui guardarsi è il rischio di un insegnamento troppo positivo, come tale territoriale e casistico, poco aperto alla problematica ed esposto ad una rapida obsolescenza. L’insegnamento valido è quello problematico, volto a insegnare non tanto una soluzione quanto un modo di ragionare, capace di guardare al diritto da un punto di osservazione elevato, aperto alle esigenze culturali e professionali del discente”.

Oggetto e scopo della comparazionesecondo Sacco e Gambaro

La comparazione nella formazione del giurista

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“Si prenda come esempio la coppia di norme recitate dagli artt. 832 e 534, 2° co., del codice civiel italiano del 1942: a) solo il proprietario può disporre del bene che gli appartiene; b) l’erede apparente dispone efficacemente del bene ereditario. La norma derogatoria riportata alla lettera b) corrisponde, in Italia, alla formulazione legale e al risultato dell’interpretazione (dottorale e giudiziaria). In Belgio la deroga non figura nella legislazione, né nell’interpretazione. In Francia, essa non figura nella legislazione, ma figura, indiscussa, nell’interpretazione. Di fronte a questa situazione, diremo che il diritto italiano differisce dal diritto belga (perché le soluzioni sono comunque opposte), diremo che il diritto francese differisce dal diritto belga (perché la regola enunciata e applicata dagli interpreti differisce nei due paesi). Se ciò che abbiamo detto fin qui è plausibile, ne segue che al

Il metodo secondo Sacco e GambaroVarietà dei formanti dell’ordinamento

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comparatista interessa tanto la formulazione legale, dotata di un suo significato letterale, quanto la regola estratta e formulata dagli interpreti. Se, come avviene in Francia in tema di erede apparente, le proposizioni giuridiche divergono, il comparatista ne prende atto, e constata che il sistema francese contempla, in materia, due proposizioni incompatibili (di cui l’una - quella legale - potrebbe, in qualsiasi momento, sopraffare l’altra).Il comparatista distinguerà allora, nel sistema francese, una norma legale e una non legale. L’una e l’altra appartengono ad un solo ordinamento giuridico, ma fanno parte di due insiemi distinti, e ognuno di questi insiemi costituisce uno speciale formante dell’ordinamento”.

Il metodo secondo Sacco e GambaroVarietà dei formanti dell’ordinamento

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“La stessa categoria generale del diritto (in senso oggettivo) - quale si intende nel modello occidentale - non ha un omologo nelle altre concezioni. Il sistema fiorito nella cultura islamica mette al centro della scena la šarī’a, regola giuridica rivelata, impropriamente definita “diritto islamico”, e la tiene separata dalla regola imposta dallo Stato (siyāsa). La visione indiana tradizionale non unisce in un contenitore unico il dharma, norma coordinata con la sapienza delle cose invisibili, la consuetudine popolare laica e il precetto principesco. La concezione cinese non confonde il li, suggerito dai sapienti che sono imbevuti di filosofia, il fa, norma imposta dall’autorità, e la consuetudine laica e popolare”.

Il metodo secondo Sacco e GambaroI singoli formanti

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“Le regole non verbalizzate hanno un’importanza centrale nel diritto. Esse vengono percepite e trasmesse da una generazione di giuristi a quella successiva, così come vengono trasmesse e custodite le regole di una società tradizionale (cenni oltre, pp. 547-549). Il portatore delle regola non verbalizzata suole trovarla “ovvia”, e non trova facile liberarsene nel corso del ragionamento giuridico. L’insieme dei crittotipi che dominano in un dato ambiente incide in modo rilevante sulla “mentalità” dell’ambiente in questione. Le asimmetrie tra i bagagli di crittotipi che dominano in ambienti diversi rappresentano il principale ostacolo ad una felice mutua comprensione fra giuristi di provenienza territoriale diversa”.

Il metodo secondo Sacco e GambaroI crittotipi

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“Talora un sistema utilizza nozioni e parole che, non avendo riscontro nel diritto di un paese diverso, non hanno riscontro nei concetti noti ai giuristi di questo paese, né nella terminologia presente nella loro lingua. Questa circostanza è notissima anche ai non specialisti, perché categorie di importanza fondamentale per la conoscenza del diritto inglese e americano - equity, equitable interest, revolving fund, estoppel, dissenting opinion, ecc. - non hanno alcun corrispondente nel diritto europeo continentale, e perché tradizionalmente alcune istituzioni storiche russe, ad es. lo zar e il soviet, vengono chiamate da chi parla una lingua diversa dal russo con il vocabolo tratto dalla lingua d’origine, sebbene nella lingua di riferimento non manchi l’espressione che può corrispondere al concetto (in italiano, imperatore e consiglio)”.

I problemi di lingua secondo Sacco e GambaroLingua e diritto

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“Talora le differenze fra le norme giuridiche dei diversi sistemi creano specifiche difficoltà di traduzione. Ad es., la parola francese contrat fa pensare alla parola inglese contract, e molte volte si potrà tradurre un vocabolo con l’altro, senza inconvenienti maggiori. Però in Inghilterra non si chiamano contracts gli accordi di tipo liberale (cioè le donazioni), e non si chiamano contracts gli accordi volti a operare il trasferimento di una proprietà.Il concetto di contrat non corrisponde dunque al concetto di contract. E non esiste in inglese un vocabolo che corrisponda pienamente a contrat, né esiste in francese un vocabolo che corrisponda pienamente a contract”.

I problemi di lingua secondo Sacco e GambaroI problemi di traduzione

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La teoria dei “sistemi giuridici” sviluppata dal diritto comparato tenta di dare una risposta a diverse domande. E’ possibile suddividere l’insieme dei sistemi giuridici in un numero relativamente piccolo di gruppi (denominati appunto famiglie o sistemi giuridi)? Secondo quali criteri potrebbe essere effettuato un tale raggruppamento? E quando quest’ultimo potesse essere convincente, secondo quali criteri bisognerebbe decidere se un dato ordinamento giuridico appartiene a questo o a quel gruppo? Una tale opera di raggruppamento risponde soprattutto ad un teorico bisogno di classificazione, poiché riordina una massa indistinta di ordinamenti in un ordine comprensibile, facilitando, però, allo stesso tempo, la ricerca comparatistica.

Lo stile dei sistemi

Page 160: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

Deve essere ben chiaro come la validità di tali raggruppamenti sia del tutto relativa: può ben essere, infatti, che il diritto privato di un ordinamento appartenga ad un certo sistema, mentri il diritto costituzionale dello stesso ordinamento appartenga ad un altro sistema. Così, ad esempio, mentre è chiaro che il diritto privato tedesco appartiene al sistema germanico, il diritto costituzionale tedesco ben potrebbe far parte di un sistema che raggruppa gli Stati Uniti, l’Italia e la Germania (non invece l’Inghilterra e la Francia) in considerazione del fatto che in tutti questi ordinamenti l’esistenza (piuttosto che la non-esistenza) di un controllo di costituzionalità delle leggi deve essere considerato una caratteristica pregnante del sistema.Nella storia dei sistemi giuridici vale quindi il Principio della relatività per materie.

Lo stile dei sistemi

Page 161: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

La suddivisione degli ordinamenti del mondo contemporaneo in sistemi e l’inclusione di un ordinamento in un sistema piuttosto che in un altro non possa considerasi indipendente dal contesto storico; per questo motivo si sostiene che per la teoria dei sistemi giuridici sia altresì importante il Principio della relatività temporale.Ciò significa che la storia del diritto comparato, o la c.d. comparazione giuridica “verticale”, opererà con sistemi giuridici differenziati per epoche storiche ed in ogni caso diversi da quelli adottati dalla scienza comparatistica che consideri solo gli ordinamenti contemporanei.

Lo stile dei sistemi

Page 162: CORSO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI Prof. Francesco Macario

A noi sembra rilevante il fatto che singoli ordinamenti giuridici, oppure gruppi di ordinamenti giuridici, abbiano ciascuno il loro proprio stile. La ricerca comparatistica deve cercare di individuare quali siano questi “stili giuridici” e deve cercare di ordinare i sistemi di diritto, e di effettuare l’iscrizione del singolo ordinamento ai differenti sistemi secondo le caratteristiche peculiari dello stile ed i tratti stilistici determinanti.

Possono essere considerati fattori determinanti di un certo stile nell’ambito della teoria dei sistemi giuridici: 1) l’origine storica e l’evoluzione di un ordinamento giuridico, 2) il predominante e caratteristico modo di pensare dei giuristi, 3) gli istituti giuridici particolarmente caratterizzanti, 4) le fonti del diritto e la loro interpretazione, 5) i fattori ideologici.

Lo stile dei sistemi

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“L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquences, e non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétré de l’esprit générale des lois, è en diriger l’application… Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats; et l’une ne ressemble pas à l’autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au bien commun; la science du magistrat est de mettre cs principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonné, aux hypothèses privées… C’est à la jurisprudence que nous abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans le plan d’une législation raisonnable, les détails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que l’on s’efforcerait inutilement de prévoir, et qu’une prévoyance précipitée ne pourrait définir sans danger. C’est à l’expérience à combler successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas”.

Lo stile dei sistemi

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Se ci è permesso generalizzare, diremo che sul continente si è più propensi alla pianificazione, alla regolamentazione preventiva e, quindi, per quanto riguarda il diritto, alla norma astratta ed al sistema, affrontando la vita sulla base di visioni aprioristiche ed operando in via deduttiva.

Si può comunque osservare come in tempi più recenti vi sia stata una sorta di avvicinamento tra Common Law e diritto dei paesi continentali a questo riguardo. Sul continente, il primato del diritto legislativo ed il dogma di un diritto autoapplicantesi, per cui la decisione poteva essere presa in maniera del tutto automatica, stanno perdendo gran parte del loro fascino a favore della convinzione, secondo cui le leggi non sarebbero altro che l’espressione di principi di larga portata, i quali possono essere interpretati in modo ampio e per la pratica dei tribunali sotto forma di giurisprudenza costante debba essere considerata una fonte di diritto indipendente. Nel diritto anglo-americano, invece, gli attuali problemi di massa hanno reso le programmazioni indispensabili ed hanno spinto verso l’adozione di norme astratte - chiaramente mantenendo un differente metodo d’interpretazione, che lascia sopravvivere le peculiarità esistenti nello stile.

Lo stile dei sistemi