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Crisi, ristrutturazione e risanamento delle imprese Roma, 1 dicembre 2012 Prof. Simone Terzani

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Page 1: Crisi,ristrutturazione, risanamento delle imprese

Crisi, ristrutturazione e risanamento delle imprese

Roma, 1 dicembre 2012

Prof. Simone Terzani

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Agenda della giornata

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•  La legge 80 del 2005 ha significativamente riformato la normativa del diritto fallimentare risalente al Regio Decreto del 1942

•  La finalità principale della nuova normativa è quella di prediligere un approccio conservativo del bene impresa (ottica aziendale) rispetto al precedente, innegabile, approccio liquidatorio (ottica giuridica)

•  In questo ambito sono stati inseriti due istituti, entrambi lasciati all’iniziativa dell’imprenditore, che sono:

•  il piano di risanamento, di totale natura privatistica, mancando qualsiasi controllo giurisdizionale, se non a posteriori, in caso di successiva eventuale procedura concorsuale

•  gli accordi di ristrutturazione del debito, di natura privatistica sia nella fase ante-omologa che in quella dell’esecuzione

La riforma delle procedure concorsuali

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Il complesso caso di “Risanamento”

Crisi e risanamento aziendale

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I piani attestati di risanamento

•  Si tratta dei piani di risanamento ex art. 67 comma 3 lettera d della Legge Fallimentare inseriti dal legislatore nell’ambito della riforma dell’azione revocatoria

•  Il legislatore prevede l’esclusione dalla revocabilità per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere dal debitore in esecuzione di un piano potenzialmente in grado di risanare l’azienda

•  Il piano attestato si distingue dalle procedure concorsuali propriamente dette per la sua natura strettamente privatistica e sostanzialmente unilaterale

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I piani attestati di risanamento

•  La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (non più ragionevolezza), volto a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, deve essere attestata da un esperto

•  L’esperto in questione deve essere iscritto all’albo dei revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti previsti per la nomina a curatore fallimentare

•  Il vantaggio del piano attestato riguarda, principalmente, la tutela del terzo che sia a conoscenza dello stato di crisi e che potrebbe essere restio a porre in essere azioni, anche volte al risanamento, per timore delle successive possibili azioni revocatorie.

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I piani attestati di risanamento

  La legge non prevede che il piano sia reso noto ai creditori ed ai terzi

  Esso è destinato a produrre i suoi effetti unicamente nel caso di evoluzione negativa della situazione con conseguente dichiarazione di fallimento ed eventuale assoggettamento a revocatoria

  In tal caso il piano potrà emergere come scudo contro l’iniziativa “recuperatoria” degli organi della procedura fallimentare

  E’ evidente, comunque, l’importanza di fornire data certa al piano in questione

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La struttura dell’attestazione

  Finalità e contenuto del piano e dell’attestazione

  L’indipendenza del professionista attestatore

  Breve presentazione dell’impresa

  Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

  Le verifiche compiute e le informazioni assunte

  Il piano industriale ed il piano finanziario

  I negozi attuativi

  Il giudizio professionale sul piano

  L’asseverazione

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Il piano attestato di gruppo

  Nel silenzio della norma in materia si ritiene che il piano attestato debba essere predisposto dalla capogruppo

  Esso verrà redatto sulla base di documenti consolidati e così, ugualmente, i connessi indici di bilancio

  Il piano dovrà essere approvato da parte dei consigli di amministrazione della capogruppo e delle società partecipate

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Il piano attestato (novità L. 134/2012)

  Oggetto dell’attestazione:

  veridicità dei dati aziendali

  fattibilità del piano

  Possibilità di pubblicate il piano presso il registro delle imprese, necessario per dare data certa al documento al fine di fissare il confine per gli attivi revocabili e non

  Il professionista attestatore:

  è specificato che la nomina è di spettanza del debitore

  sono specificati i requisiti

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Il piano attestato (novità L. 134/2012)

  Requisiti dell’attestatore:   che sia iscritto nel registro dei revisori legali

  che sia in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare

  che sia indipendente ovvero:

  non legato all’impresa né a coloro che hanno interesse nell’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza

  in possesso dei requisiti previsti dal 2399 c.c. (no coniuge, parente, affine, interdetto, inabilitato, fallito)

  negli ultimi 5 anni non ha prestato attività di lavoro a favore del debitore ne ha partecipato a organi di amministrazione e di controllo dello stesso

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Gli accordi di ristrutturazione del debito

Il caso Delta

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Gli accordi di ristrutturazione del debito

  La Riforma del diritto fallimentare del 2005 ha introdotto l’istituto degli accordi di ristrutturazione del debito (ex art. 182 bis LF): si tratta di uno o più accordi di natura privatistica tra l’imprenditore in stato di crisi ed i suoi creditori

  Si tratta di “accordi” perché l’imprenditore in crisi può stipulare più accordi specifici con i singoli creditori senza essere vincolato dal riconoscimento di privilegi o dal rispetto della par condicio creditorum

  L’accordo deve riguardare almeno il 60% dei crediti (senza la specifica di quali crediti si tratti); l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei restanti creditori deve essere attestata da un esperto in una apposita relazione

  L’accordo ha natura privatistica per cui è giuridicamente vincolante solo per coloro che lo hanno sottoscritto

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Gli accordi di ristrutturazione del debito

  L’accordo ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese

  Entro 30 giorni i creditori interessati possono presentare opposizione in Tribunale; questo deciderà in merito e procederà con l’omologa in camera di consiglio anche avvalendosi di una CTU

  Con tale accordo sono sospese per 60 gg le eventuali azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell’imprenditore

  Inoltre, gli atti conseguenti a tale accordo sono al riparo da revocatoria fallimentare nonché sono tutelati gli eventuali pagamenti che potrebbero essere ritenuti preferenziali

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Gli accordi di ristrutturazione del debito

  Si tratta di uno strumento introdotto per risolvere le crisi di natura strettamente finanziaria

  L’iter di tali accordi è, dunque, il seguente:

o  stipulazione dell’accordo, anche in via individuale con ogni creditore interessato;

o  deposito dell’accordo con una relazione, redatta da un esperto, circa l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità a soddisfare i creditori che non lo hanno sottoscritto;

o  pubblicazione dell’accordo presso il Registro delle Imprese;

o  decisione sulle eventuali opposizioni e conseguente omologazione da parte del Tribunale.

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Gli accordi di ristrutturazione del debito

  Le principali novità introdotte dal D.L. 83/2012 riguardano:

  ruolo del professionista (designato dal debitore ed attestatore della veridicità dei dati aziendali oltre che dell’attuabilità del piano)

  previsione di un termine preciso (120gg dall’omologazione per i crediti già scaduti e 120 gg dalla data di scadenza per gli altri) per il pagamento dei creditori non aderenti all’accordo

  previsione che i 60 gg di protezione riguardi anche l’eventuale acquisizione di titoli di prelazione, se non concordati

  possibilità espressa di contrarre finanziamenti non prededucibili se il professionista attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori

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Gli accordi di ristrutturazione del debito

La proposta ai creditori di ristrutturazione dei debiti

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Agenda della giornata

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La transazione fiscale

  L’art. 146 D.Lgs 9.01.2006 n. 5, modificando la Legge Fallimentare, ha introdotto l’istituto della transazione fiscale (art. 182 ter L.F.)

  L’istituto ha un notevole rilievo in quanto consente di abbattere o, comunque, dilazionare il debito erariale allo scopo di evitare il definitivo stato di insolvenza, presupposto per dichiarare il fallimento

  Lo Stato così concorre a “salvare” l’impresa riducendo od evitando le conseguenze socio-economiche che un fallimento comporterebbe

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La transazione fiscale

  L’accesso alla transazione è riservata al debitore nell’ambito:

o  del piano di cui all’art. 160, quindi nel contesto della domanda per l’ammissione al concordato preventivo

o  delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis

  Si applica solo agli imprenditori:

o  commerciali soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo

o  agricoli ex art. 2135 c.c.

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La transazione fiscale

  Ai sensi dell’art. 182-ter L.F. possono essere oggetto di accordo transattivo:

“i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e … i relativi accessori” (transazione tributaria) “nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e … i relativi accessori” (transazione contributivo/previdenziale) “limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”

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La transazione fiscale – la procedura

  L’iniziativa è rimessa al debitore

  L’attivazione avviene mediante domanda da presentare nell’ambito del piano di cui all’art. 160 o delle trattative di cui all’art. 182-bis L.F.

  Entro 30 gg l’Amministrazione notifica all’imprenditore la quantificazione del debito

  Il voto favorevole all’adunanza dei creditori (concordato preventivo) o l’assenso nell’ambito dell’ accordo di ristrutturazione evidenziano il perfezionarsi della transazione

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Agenda della giornata

Page 24: Crisi,ristrutturazione, risanamento delle imprese

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Crisi e risanamento

Un esempio di piano attestato: IL CASO ALFA

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I piani attestati di risanamento

Un modello di attestazione di ragionevolezza del piano di risanamento e di riequilibrio finanziario

ex art. 67 L.F.

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Agenda della giornata

Page 27: Crisi,ristrutturazione, risanamento delle imprese

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  Concordato preventivo vuole evitare che la crisi sfoci nel fallimento:

  concordato con cessione di beni

  concordato garantito

  concordato con continuità aziendale

  concordato anticipato

  Concordato fallimentare vuole rimuovere gli effetti pregiudizievoli del fallimento già dichiarato; la proposta può essere presentata anche da un creditore

Le diverse tipologie di concordato

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Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Il concordato preventivo, a differenza del fallimento, presenta una natura ibrida in quanto può avere un utilizzo liquidatorio o un utilizzo risanatorio

  Da un punto di vista economico si presenta come un accordo proposto dal debitore ai creditori per un parziale soddisfacimento dell’insolvenza

  L’ammisione al concordato preventivo non determina automaticamente lo scioglimento della società

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Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

  Le novità più rilevanti rispetto alla vecchia versione sono:   non è più prevista alcuna percentuale minima per il

pagamento dei creditori chirografari

  non è necessario integrare quanto spettante ai privilegiati

  non è più espressamente previsto il vincolo della “regolare tenuta della contabilità”

  vengono meno I limiti connessi all’assoggettamewnto nei 5 anni precedenti a fallimento, concordato o alla condanna per bancarotta

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  Il Decreto Sviluppo ha modificato la disciplina del concordato preventivo rendendo la procedura più preventiva ed anticipatoria della crisi aziendale

  L’attuale procedura prevede che, insieme al ricorso, il debitore presenti un piano contenente la decrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta

  La previsione giova soprattutto ai creditori non qualificati o non assistiti professionalmente

Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

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  Il piano deve contenere:   l’indicazione della percentuale di pagamento dei

creditori

  l’iter di svolgimento della procedura

  una previsione sui tempi di realizzazione della proposta

  La presenza di un termine per l’esecuzione della proposta è centrale nella scelta del voto del creditore (pochi, maledetti e subito…)

Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

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  Il piano, anche nel concordato preventivo, deve essere attestato da un professionista designato dal debitore

  In caso di modifiche sostanziali alla proposta, una nuova attestazione deve essere presentata

  La relazione integrativa deve essere presentata quando:

  la percentuale di pagamento dei creditori viene modificata (in senso migliorativo o peggiorativo)

  si alterano i presupposti del piano

  Se, invece, cambiano i numeri ma non le modalità con cui i numeri si realizzano (eventi sopravvenuti ma esterni) una nuova attestazione non è necessaria.

Il concordato preventivo (art. 161 L.F.)

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“L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di

concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,

riservandosi di presentare la proposta, il piano e la

documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine

fisato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e

prorogabile, in presenza di giustificabili motivi, di non oltre

sessanta giorni”

Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)

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  Tale fattispecie prende spunto dall’automatic stay previsto dal Chapter 11 della Bankruptcy Law statunitense

  Prevede la possibilità per il debitore di impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive con il deposito della documentazione attestante che sono in corso trattative per un accordo con i creditori (almeno il 60% dei crediti)

  Il concordato anticipato rientra a pieno tra gli strumenti anticipatori della crisi, in linea con la progressiva privatizzazione delle procedure concorsuali attualmente in corso

  Il contenuto minimo del ricorso è molto scarno

Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)

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  La riforma attribuisce un ruolo chiave nell’operazione alla figura del debitore-imprenditore

  L’azienda non viene valorizzata quale bene contendibile

  Non si tratta di un vero processo di turnaround aziendale

  La possibilità di presentare la vera proposta di concordato solo successivamente rischia di ritardare i tempi di emersione della crisi

  “Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’art. 182 bis. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito”

Il concordato anticipato (art. 161, co. 6)

Page 36: Crisi,ristrutturazione, risanamento delle imprese

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Agenda della giornata

Page 37: Crisi,ristrutturazione, risanamento delle imprese

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Il caso Mariella Burani

Crisi e risanamento aziendale

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  E’ una procedura introdotta alla fine degli anni ‘70 (Legge Prodi) per fornire uno strumento di gestione più adatto per le situazioni di crisi di maggiore dimensione

  La normativa è stata poi oggetto di osservazioni e di modifiche nel 1999

  Di fatto si tratta di una procedura volta non solo a tutelare i creditori ma anche a tener conto dell’impatto di politica economica (in termini occupazioni e di salvaguardia dei complessi produttivi) derivanti da tali crisi

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  Possono accedervi le imprese insolventi che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

o  almeno 200 lavoratori subordinati;

o  debiti non inferiori ai 2/3 dell’attivo di bilancio e dei ricavi

o  concrete prospettive di recupero da realizzarsi in uno dei due modi:

-  cessione a terzi dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio del’impresa di durata non superiore a un anno;

-  ristrutturazione economico finanziaria sulla base di un piano biennale di risanamento.

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  La procedura si apre con la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale che nomina da 1 a 3 commissari giudiziali

  Entro 30 giorni essi presentano una relazione sulle cause dello stato di insolvenza e sulle prospettive di risanamento o cessione

  Sulla relazione si esprimono il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Tribunale che, entro 30 gg, dispone l’ammissione alla procedura o il fallimento (doppio binario)

  Il Ministero nomina da 1 a 3 commissari straordinari che dovranno predisporre il programma di ristrutturazione o cessione (relazione del commissario)

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L’A.S. grandi imprese in crisi

La relazione del Commissario Straordinario Prof. A. Fantozzi Gruppo Alitalia in A.S.

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  Il commissario assume la gestione dell’impresa senza la necessità di autorizzazione per le attività della gestione ordinaria

  Devono essere autorizzate le cessioni di attività che sono soggette anche a idonea pubblicità nonché alla valutazione di esperti in materia

  In particolare, la valutazione dei complessi aziendali “deve tener conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e nel biennio successivo” indicando il metodo reddituale quale riferimento per la valutazione

  Nel caso di aiuti pubblici è necessaria l’autorizzazione dell’Unione Europea

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  Gli organi della procedura sono:   commissario straordinario   comitato di sorveglianza   giudice delegato

  La fase di accertamento dei crediti si svolge secondo le modalità previste per il fallimento, dato che si tratta comunque di una situazione di insolvenza

  Le fasi principali della procedura riguardano, dunque:   accertamento del passivo   definizione ed esecuzione del programma   ripartizione dell’attivo

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L’A.S. grandi imprese in crisi

Il programma di cessione Gruppo Alitalia in A.S.

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  Nei dieci giorni successivi alla scadenza il Commissario presenta una relazione sull’operato

  Se gli obiettivi non sono stati raggiunti il Tribunale dichiara il fallimento

  Vi è sempre, tuttavia, la possibilità di ricorrere a forme di concordato

  L’amministrazione straordinaria può essere estesa a tutte le società del gruppo, anche a quelle già fallite qualora dalla gestione unitaria ne derivi un vantaggio complessivo per la procedura.

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L’A.S. grandi imprese in crisi

  Una disciplina speciale è stata introdotta con il D.L. 347 del 2003 (Parmalat) e poi modificata con il D.L. 134 del 2008 (Alitalia) che trova applicazione per le imprese soggette alla disciplina del fallimento e che presentano congiuntamente:

  un numero di dipendenti non inferiore a 500 (a livello di gruppo)

  un indebitamento non inferiore a 300 milioni €

  E’ stata prevista anche la cessione dei complessi aziendali, la valutazione dei requisiti per l’ammissione è demandata al ministero ed i termini sono più brevi

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Agenda della giornata

Page 48: Crisi,ristrutturazione, risanamento delle imprese

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La domanda di concordato preventivo: il caso T

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Informazioni di carattere generale

  Si tratta di un gruppo di imprese

  Il Tribunale ha optato, comunque, per l’ammissione a distinte procedure nominando però un unico giudice delegato

  Il caso in questione costituisce uno dei concordati più rilevanti degli ultimi anni per la dimensione del gruppo coinvolto: il terzo nel suo settore in Italia

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Il settore

  Il gruppo T opera nel settore del pannello truciolare

  Si tratta di pannelli ottenuti mediante la pressatura a caldo di particelle legnose di scarto

  Tali pannelli devono essere poi nobilitati in modo da conferire loro le caratteristiche visive del legno

  Per far fronte alla elevata concorrenza, le imprese del settore presentano una forte integrazione interna o, comunque, a livello di gruppo come è accaduto per la società T

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La storia del gruppo

  La società fa parte di un gruppo integrato impegnato nelle varie fasi produttive che vanno dalla produzione di colle e resine alla nobilitazione e commercializzazione del pannello

  La data di nascita del gruppo va fatta risalire al maggio 1999 quando viene costituita la V spa (capitale sociale 5 milioni di €)

  Nell’ottobre del 1999 V spa delibera un aumento di capitale da 5 a 60 milioni di € mediante conferimento dei rami aziendali relativi alla produzione di pannelli grezzi da parte di società preesistenti tra cui T Spa

  In seguito al conferimento T Spa esercita esclusivamente attività di commercializzazione

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La storia del gruppo

  L’idea di creare il gruppo nasce dalla volontà di due diverse famiglie di imprenditori di unire le loro forze per fronteggiare meglio l’accresciuta concorrenza presente nel settore

  La creazione del gruppo dovrebbe essere prodromica alla realizzazione di nuovi e più significativi investimenti

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I principali dati economici

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La crisi del gruppo

  Poco dopo l’avvio del processo di concentrazione cominciano a manifestarsi le avvisaglie della crisi del settore

  L’acuirsi della crisi comporta una riduzione dei prezzi pari a circa il 30% a seguito della pressione concorrenziale; tale riduzione non è fronteggiabile dal gruppo senza la creazione di nuovi impianti

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La crisi del gruppo

  Per far fronte alle difficoltà il gruppo decide di realizzare un importante investimento con l’acquisto di una particolare tipologia di pressa in grado di ridurre in modo significativo i costi di produzione

  Per realizzare l’investimento al gruppo servono 25 milioni di € in tempi rapidi

  I ritardi nell’ottenimento del prestito e la sua solo parziale erogazione fanno sì che il gruppo non riesca più a rispettare i tempi previsti così da vanificare lo sforzo effettuato

  L’aggravarsi della situazione innesca una crisi di liquidità; nel febbraio del 2001 le società del gruppo deliberano la messa in liquidazione volontaria

  Contestualmente è stipulato un contratto di affitto d’azienda per non interrompere l’attività produttiva

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L’affitto d’azienda

  L’advisor ritiene che la soluzione migliore ai fini del soddisfacimento dei creditori consista nel dare in affitto la parte industriale ancora sana

  Dopo lunghe trattativa viene raggiunto l’accordo di affitto d’azienda a favore di una società già operante nel settore che propone l’acquisto dell’azienda dopo un periodo di affitto di due anni

  Soluzioni analoghe vengono realizzate anche dalle altre società del gruppo

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L’affitto d’azienda

  Di seguito riportiamo le caratteristiche del contratto di affitto d’azienda:

o  canone di affitto dell’azienda (costituita essenzialmente dai contratti con gli agenti, dal portafoglio clienti e dalla rete di vendita) fissato in 9.000 € al mese;

o  assunzione di 5 dipendenti con accollo del TFR;

o  obbligo di acquisto del ramo d’azienda, al termine del contratto di affitto, al prezzo già stabilito di 2,5 milioni di €.

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La domanda di concordato preventivo

  La natura del passivo è tale per cui non è ipotizzabile ricorrere a soluzioni stragiudiziali

  Il passo successivo è, dunque, quello di presentare domanda per l’accesso alla procedura di concordato preventivo

  Nella domanda di concordato la società offre per il pagamento dei suoi debiti la cessione integrale di tutti i beni presenti nel suo patrimonio (concordato per cessione dei beni)

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La situazione debitoria (migliaia di €)

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La struttura dell’attivo (migliaia di €)

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La domanda di concordato preventivo

  Attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo ai creditori chirografari di T viene garantito il pagamento del 62% dei loro crediti in un tempo stimato di 36 mesi dall’omologa, con previsione di interessi sui crediti dilazionati

  Attenzione! La nuova versione del concordato preventivo non richiede più il pagamento del 40% minimo dei crediti chirografari

  I vantaggi rispetto al fallimento: o  valorizzazione ai prezzi di mercato dei beni ceduti;

o  nessuna possibilità di esperire azioni revocatorie.

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La situazione al 30.06.02 (dopo l’ammissione eprima dell’omologa)

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Lo svolgimento dei concordati

•  Nel giugno del 2001 il Tribunale ammette le cinque società alla procedura di concordato preventivo nominando un unico giudice delegato e cinque commissari

•  In sede di adunanza dei creditori il commissario giudica positivamente la soluzione concordataria che viene approvata anche dalla maggioranza dei creditori

•  Si ritiene che, pur in presenza di un notevole incremento del debito chirografario, il concordato sarà in grado di pagare almeno il 55% dei chirografari

•  Il concordato è finalmente omologato nel 2003 e nominato il liquidatore

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  Programma della mattina:   L’approccio di conservazione della continuità aziendale:

  il piano attestato ex art. 67

  gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis

  La transazione fiscale

  Un caso di piano attestato: il piano Alfa

  Programma del pomeriggio:   Il concordato preventivo

  L’amministrazione straordinaria

  Un caso di concordato preventivo: il caso T

Riepilogo a della giornata

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  G. Buffelli, P. D’Andrea, Le crisi d’impresa, Il Sole 24 Ore, 2012

  AA.VV., Salvataggio delle imprese in crisi. Le nuove regole, Il Sole 24 Ore, 2012

  CNDC, Crisi d’impresa: strumenti per l’individuazione di una procedura d’allerta, 2005

 CNDC, Amministrazione straordinaria, impatto della riforma fallimentare e scenari di armonizzazione, 2010

 E.mail [email protected]

Alcuni riferimenti bibliografici