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Corso di Corso di formazione formazione Sicurezza sul Sicurezza sul Lavoro” Lavoro” D.L.vo 81/08

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Corso di Corso di formazioneformazione

““Sicurezza sul Sicurezza sul Lavoro”Lavoro”

D.L.vo 81/08

Page 2: D. lgs 81 08

1898

I primi interventi dello Stato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

Assicurazione obbligatoria per i lavoratori del settore industriale

La StoriaLa Storia

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Codice Penale

1930

art.437

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro

art.451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni

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1948

COSTITUZIONE

art.32

Tutela della salute come diritto fondamentale del singolo e della collettività

art.35

Tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

art.41

L’iniziativa economica privata è libera purché non danneggi la sicurezza, la libertà e la dignità umana

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Art. 2087 c.c. (1942)

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Tale norma è civile e non penale, non essendo prevista nessuna sanzione penale, ma svolge una funzione importantissima per la sicurezza sotto un duplice profilo:

• la sua inosservanza può costituire il titolo della colpa da attribuire all’imprenditore sotto il profilo della inosservanza di legge, nell’ipotesi che l’infortunio o la malattia professionale sia da ricollegare a questo suo comportamento

•Le leggi speciali, sia per quanto concerne l’identificazione dei destinatari, che quanto attiene al contenuto del dovere di sicurezza debbono essere interpretate alla luce di questo precetto.

IMPRENDITORE PRIMO E UNICO DESTINATARIO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA

SICUREZZA

CODICE CIVILE

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Il Decreto Legislativo 626/94 recepisce alcune direttive europee in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

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Decreto Legislativo 81/08Struttura del provvedimento

Si articola in 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati.  Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina,  anche mediante

rinvio a  tre  Allegati (da I a  III),  i principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del TU.

Nell’ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.

         I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a quarantotto Allegati,  gli specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita` lavorative rientranti nel campo di applicazione del TU, secondo la seguente articolazione:

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Decreto Legislativo 81/08

       Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - Luoghi di lavoro

       Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) - Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche)

       Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) - Cantieri temporanei o mobili

       Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

      Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) - Movimentazione manuale dei carichi

       Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) - Attrezzature munite di videoterminali

     

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Decreto Legislativo 81/08

            Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da

XXXV a  XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

       Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)

      Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) - Agenti biologici

      Titolo XI (artt. da 287 a 297) e  tre Allegati (da XLIX a LI) - Atmosfere esplosive

      Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI  - Disposizioni sanzionatorie

      Il Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali

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Il Decreto Legislativo 81/08 ribadisce le novità nel modo

di intendere la sicurezza introdotte dal D. L.vo 626/94Obblighi della valutazione del

rischio, della informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Procedure di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

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Il Lavoratore

Il lavoratore non è più visto come un soggetto passivo da tutelare, ma svolge un ruolo attivo nel determinare condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

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Progettare la sicurezza

•Valutazione del rischio•Eliminazione dei rischi o loro minimizzazione•Programma di attuazione dei miglioramenti per la sicurezza

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Valutazione del Rischio

R = P x D / Ki

R : RischioP : Probabilità di accadimento

dell’evento dannosoD : Valore del dannoKi :Fattore umano

Ove, per Ki si intende il fattore integrato di:

1.      Informazione, 2.      Formazione, 3.      Addestramento, 4.      Istruzione, 5.      Aggiornamento, 6.      Equipaggiamento;7.      Pronto intervento;8.      Eliminazione di comportamenti errati

o non idonei

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Esempio di valutazione del rischio

Possiamo attribuire a D valori compresi tra 0 e 10P valori compresi tra 0 e 10Ki valori compresi tra 1 e 10

ESEMPIO NUMERICOLavoratore che sta piantando un chiodo sulla carpenteria,

non dotato di DPI, non formato…R = (1 x 8) / 1 = 8Lavoratore su di un tetto senza ponteggio senza cintura di

sicurezza, senza scarpe antinfortunisticheR = (10 x 7)/ 1 = 70Lavoratore su di un tetto senza ponteggio con cintura di

sicurezza, con scarpe antinfortunistiche, adeguatamente formato

R = (10 x 7)/ 10 = 7

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Nuovo approccio alla sicurezza

• Dalla prevenzione “per oggetti” alla prevenzione come organizzazione

L'uomo, non la macchina, al centro della nuova

organizzazione della sicurezza in azienda .."

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Prevenzione oggettiva

Netta distinzione tra

1. Aspetti tecnici

2. Preparazione lavoratori

3. Aspetti legali

Vecchia concezione: sufficiente il rispetto delle norme e l’adozione di particolari soluzioni tecniche

Prevenzione: rigido adempimento di norme e procedure tecniche

Prevenzione soggettiva

Interazione tra:

1. Ambienti e strutture;

2. Processi;

3. Atteggiamenti e motivazioni

Nuova concezione: ricerca delle ottimali condizioni di lavoro nel campo progettuale organizzativo e gestionale della prevenzione

Prevenzione ottenimento e mantenimento di un adeguato rapporto tra quelle che sono le possibilità di ciascun lavoratore e le condizioni di esecuzione del lavoro a cui è destinato, sia per preparazione che per situazione ambientale e mezzi tecnici disponibili

Nuovo approccio alla sicurezza

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Valutazione dei Rischi• Art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008  1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:     a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

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    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.   3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.“

Art. 32 del D. L.vo n. 207/2008   le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la

valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, sono prorogate al 16 maggio 2009.

Valutazione dei Rischi

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Datore di

lavoro

Responsabile del servizio prevenzione e

protezione

Medico compete

nte

Rappresentante dei

lavoratori

Lavoratori

Soggetti coinvolti

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a) Aziende ed unità produttive fino a 15 dipendenti

Il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno in un giorno stabilito a livello nazionale;

La durata dell’incarico è di 3 anni;

Al RLS spettano permessi pari a12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti, e 30 ore annue in aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti

b) Aziende ed unità produttive con più di 15 dipendenti

In aziende da 16 a 200 dipendenti viene individuato tra i componenti della RSU.

In aziende che occupano da 201 a 300 i RLS sono individuati 2 tra le RSU ed 1 eletto e con n. 40 ore di permesso annue

In aziende che occupano più di 1000 dipendenti il numero minimo di RLS è di 6

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS

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Il rappresentante dei lavoratori ha diritto di accesso ai luoghi ove si svolgono le attività lavorative. Inoltre gli sono attribuiti un fascio di ulteriori diritti:

a) Di consultazione in ordine alla:

• Individuazione e valutazione dei rischi;

• Programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione

• Designazione degli addetti alla sicurezza, antincendio, evacuazione e pronto soccorso

• Organizzazione della formazione alla sicurezza

Le funzione del RLS

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b) di informazione:

• sulla documentazione aziendale afferente la sicurezza;

• sugli atti degli organi di vigilanza;

c) di formazione alla sicurezza;

d) di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione;

e) Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie;

f) Di proposta, in merito all’attività di prevenzione;

g) Di partecipazione alla riunione periodica annuale di prevenzione e protezione dai rischi;

h) Di ricorso all’autorità di vigilanza, qualora ritenga insufficienti o inidonee le misure di sicurezza apprestate.

i) Può avere su richiesta copia del documento di valuatazione dei Rischi e del Registro infortuni

Inoltre il rappresentante deve disporre del tempo necessario senza perdita di

retribuzione, dei mezzi necessari e non deve subire pregiudizio alcuno.

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Formazione dei RLS

Il rappresentante ha diritto alla formazione prevista all’art.37, comma 11 del D.Lgs 81/08. Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore e deve comprendere:

a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo'essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.

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Il datore di lavoro ha precisi obblighi

deve:•Osservare le disposizioni del presente decreto

•Valutare i rischi per la sicurezza e la salute nella scelta di attrezzature, delle sostanze, nella sistemazione dei luoghi di lavoro•Elaborare un documento contenente:•una relazione sulla valutazione dei rischi•l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti• il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza•Custodire in azienda il documento di valutazione dei rischi

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•Designare:

• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

• gli addetti al servizio di prevenzione e protezione•i lavoratori addetti al servizio antincendio

ed agli altri servizi di emergenza

•Nominare, nei casi previsti, il medico competenteAdottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativiAffidare i compiti ai lavoratori in relazione alle loro capacità ed alla loro saluteFornire ai lavoratori adeguati mezzi di protezioneFare in modo che soltanto i lavoratori che hanno avuto adeguate istruzioni possano accedere a zone che li espongono a rischio grave o specifico

Page 26: D. lgs 81 08

I lavoratori hanno precisi obblighi

Per far fronte a tali obblighi

i lavoratori

devono ricevere informazione,

formazione e addestramento adeguati

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I lavoratori hanno precisi obblighi

sono tenuti a

•Osservare le disposizioni e le istruzioni per la protezione individuale e collettiva

•Utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, le sostanze pericolose e i dispositivi di sicurezza

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•Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale

•Segnalare tempestivamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e le eventuali situazioni di pericolo

•Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo

I lavoratori hanno precisi obblighi

sono tenuti a

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•Non compiere di loro iniziativa operazioni che non sono di loro competenza o che possono essere pericolose

•Sottoporsi ai controlli sanitari

•Contribuire ad adempiere agli atti necessari alla salute o a quelli imposti dalle autorità competenti

I lavoratori hanno precisi obblighi

sono tenuti a

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DEFINIZIONE

Art.2, lett.l) D.Lgs. 81/2008

INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI

O INTERNI ALL’AZIENDA, FINALIZZATI

ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DAI RISCHI PROFESSIONALI NELL’AZIENDA

OVVERO UNITA’ PRODUTTIVA

Il servizio di prevenzione e protezione

Page 31: D. lgs 81 08

COMPITI

INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO

EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI

RISCHI

INDIVIDUARE LE MISURE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE E

PIANIFICARE GLI INTERVENTI

ELABORARE LE PROCEDURE DI

SICUREZZA

PROPORRE I PROGRAMMI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

ALLA SICUREZZZA

PARTECIPARE ALLE RIUNIONI E CONSULTAZIONE ALLA SICUREZZA

ALTRE FUNZIONI DI CONSULENZA NORMATE E NON

Il servizio di prevenzione e protezione

Page 32: D. lgs 81 08

a)ALL’ACCERTAMENTO

DEI FATTORI DI RISCHIO

PROVVEDE:

ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

b)

c)ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER LA

SICUREZZA E LA SALUBRITA’ NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione

aziendale

Il servizio di prevenzione e protezione

Page 33: D. lgs 81 08

INTERNO

ESTERNO

tramite il Management aziendale

INFORMAZIONI

Direttamente dal Datore di Lavoro

Sull’organizzazione del lavoro Sulla natura dei rischi Sulle misure di prevenzione esistenti Sulla descrizione degli impianti Sulla descrizione analitica dei processi produttivi Sui dati del registro infortuni e malattie Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza

Compiti del Servizio

Page 34: D. lgs 81 08

Compiti del Servizio ORGANIZZARE UN

SISTEMA AZIENDALE DI PREVENZIONE

ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA

SUGGERIRE LA POLITICAAZIENDALE

1)

REDIGERE LEPROCEDURE

DI SICUREZZA

2)

PREDISPORREIL PIANO DI EMERGENZA

3)

DEFINIZIONIProcedura è il documento

che contiene l’insieme delle istruzioni operativedocumentate e dettagliate

QUANDOIn tutte le situazioni in cui la mancanza di istruzioni

precise potrebbe determinarecondizioni di rischio specifico

GESTIONEDipende dalla organizzazione

Aziendale; le procedureDevono essere sempre

Disponibili ed aggiornate

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ALTRI COMPITI DEL S.P.P.

Produrre analisi estatistiche infortuni

Gestire i programmidi informazione e

di formazione

Progettare i posti di lavoro

Gestire le proceduredi sicurezza

Monitorare i processi lavorativi per l’attuazione

della sicurezza

Organizzare e controllare

la gestione dellasicurezza

Gestire la Sorveglianza

sanitaria

Gestire il servizioemergenze

Gestire i mezzi disicurezza e i D.P.I.

Gestire la qualità e l’ambiente

Gestire i piani di sicurezza ed emergenza

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MEDICOMEDICOCOMPETENTECOMPETENTE

RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTEDEI LAVORATORI DEI LAVORATORI

PER LAPER LASICUREZZASICUREZZA

RESPONSABILERESPONSABILEDEL SERVIZIODEL SERVIZIO

CONSULENTI

ADDETTI AL SERVIZIO DI

PREVENZIONE

LAVORATORIincaricati dellaPREVENZIONE

INCENDI

LAVORATORIincaricati del

PRONTOSOCCORSO

LAVORATORIincaricati perL’EMERGENZA

Organizzazione della sicurezza in azienda

Datore di lavoro

Page 37: D. lgs 81 08

AMBIENTE DI LAVORO Impianti elettrici, illuminazione naturale ed artificiale, aerazione,ricambio d’aria riscaldamento,condizionamento,microclima /uscite/porte/gabinetti/pavimenti porte e scale di sicurezza prevenzione incendi/CPI arredi/attrezzature pulizia ed igiene dei locali

FATTORI DI RISCHIO rumore vibrazioni composti organici volatili videoterminali/postazioni erg. Movimentazione carichi agenti biologici, chimici, fisici fumo passivo radon mobbing

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO orari/ turni di lavori carichi/stress rapporti gerarchici ed interindividuali rapporti con terzi e con il pubblico software

Valutazione dei Rischi

Page 38: D. lgs 81 08

E’ svolta dal MEDICO COMPETENTE direttamente o con l’aiuto dei servizi esterni

ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione o all’atto dell’assunzione o di un cambiamento di mansione o per esposizione al rischio

ACCERTAMENTI PERIODICI

Per assicurarsi dello stato di salute e di idoneità alla mansione

Sorveglianza sanitaria

art. 41 D. Lgs 81/08

IN CHE COSA CONSISTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Page 39: D. lgs 81 08

COME SI FANNO GLI ACCERTAMENTI

Attraverso esami clinici, accertamenti diagnostici o esami biologici

CHI LI DECIDE

disposizioni di legge sulla esposizione ai rischi

valutazione del Medico Competente

Page 40: D. lgs 81 08

A CHI SONO RIVOLTI

• addetti movimentazione dei carichi

• “ videoterminali

• “ esposti agenti cancerogeni

• “ esposti agenti biologici

SE NON SI E’ IDONEI ?

Della idoneità ( totale, parziale o temporanea ) il Medico deve informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore per una diversa utilizzazione.

CONTRO IL PROVVEDIMENTO E’ AMMESSO RICORSO ALLA ASL ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE (ART. 41 COMMI 9)

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Art.38 del D. Lgs.81/08“Medico Competente”

1) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicinapreventiva dei lavoratori e psicotecnica

2) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

3) Autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs 277/91

4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

Il medico competente

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Page 42: D. lgs 81 08

a) Collabora con il datore di lavora e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) Effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art.41;

c) Esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art.41

d) Istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Il medico competente

Page 43: D. lgs 81 08

g) Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art.35, ai RLS, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) Congiuntamente con il RSPP, visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; (la frequenza può essere ridotta a una volta l’anno D.M. 16/01/97 in caso di aziende fino a 200 addetti, o quando, sempre fino a 200 addetti, esiste una valutazione congiunta del DDL, del RSPP, del M.C., e del RLS con dichiarazione custodita in azienda;

i) Fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

m) Collabora all’attività di formazione e informazione;

Page 44: D. lgs 81 08

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Provvede affinchè:

Le vie di circolazione ed uscite di emergenza siano sgombre;

I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano , quanto più rapidamente eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza;

I luoghi di lavoro vengano sottoposti a pulizia regolare per garantire le condizioni igieniche;

La manutenzione e il controllo di impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli (impianti di aspirazione, cappe, illuminazione di emergenza, ecc..)

LUOGHI DI LAVORO

Page 45: D. lgs 81 08

Le vie di transitoLe vie di transitoLUOGHI DI LAVORO

Page 46: D. lgs 81 08

Norma ISO 6385 del 1981 (internazionale), ovvero UNI ENV 26385 del 1991 “Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro”

La disposizione di mobili e arredi, di apparecchiature e di macchinari di lavoro deve garantire il loro corretto uso, deve consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno dell’ufficio in funzione delle attività svolte

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Page 47: D. lgs 81 08

Materiale e apparecchiature da ufficio

Molti dei piccoli infortuni che accadono negli uffici sono da addebitare all’utilizzo scorretto o disattento di forbici, tagliacarte, temperini e di altri oggetti taglienti.

Le taglierine manuali possono rappresentare una fonte di pericolo per infortuni di particolari gravità

La cucitrice a punti metallici quando mandata in blocco può ferire alle mani

LUOGHI DI LAVORO

Page 48: D. lgs 81 08

L’illuminazione deve essere sempre adeguata qualitativamente e quantitativamente al tipo di operazione eseguita

Di tutti i fattori ambientali l’illuminazione è l’unico per il quale il D.P.R. 303/56 prevedesse dei limiti numerici oltre a prescrivere che “i locali dovevano essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta” per ambienti destinati a deposito 10 lux per passaggi, corridoi e scale 20 lux per lavori grossolani 40 lux per lavori di media finezza 100 lux per lavori fini 200 lux per lavori finissimi 300 lux

Tali valori, certamente bassi, sono stati poi modificati in relazione alle reali esigenze del posto di lavoro

LUOGHI DI LAVORO

Page 49: D. lgs 81 08

Valori di illuminamento norme UNI

per uffici generici 500 lux

per uffici tecnici e tavoli da disegno 750 lux

sale di riunione 500 lux

uffici di dattilografia e contabilità 500 lux

centro elaborazione dati 500 lux

archivi 200 lux

LUOGHI DI LAVORO

Page 50: D. lgs 81 08

Margini di variabilità norma

americana

uffici tecnici: ambiente di lavoro

200-500 lux

uffici tecnici: sui tavoli di lavoro

500-1000 lux

uffici con videoterminali: ambiente Lavoro

150-300 lux

uffici con videoterminali: zona di digitazione

200-350 lux

uffici con videoterminali: lettura testi (illnm. Locale)

300-500 lux

LUOGHI DI LAVORO

Page 51: D. lgs 81 08

Un illuminazione insufficiente diminuisce l’acuità visiva favorendo l’insorgenza di affaticamento visivo, l’assunzione di posture scorrette e aumentando la possibilità di compiere errori.

L’abbagliamento, a sua volta, può determinare una riduzione dell’acuità visiva o difficoltà di accomodazione, con conseguenti difficoltà e affaticamento visivo.

In queste condizioni i lavoratori possono lamentare disturbi quali mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione ….ecc , e tenderanno ad avvicinarsi all’oggetto con conseguente assunzione di posture scorrette.

AMBIENTE di LAVORO

Page 52: D. lgs 81 08

Nei luoghi di lavoro i lavoratori debbono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione;

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, in ogni caso tutti i locali e i luoghi di di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza la salute e il benessere dei lavoratori;

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro

INVERNO ottimale 22°C accettabile 20-23°C

ESTATE ottimale 24.5°C accettabile 20-26°C

AMBIENTE di LAVORO

Page 53: D. lgs 81 08

I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;

I lavoratori devono disporre di spogliatoi, docce, gabinetti, e di lavabi con acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi;

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati;

AMBIENTE di LAVORO

Page 54: D. lgs 81 08

LE ATTREZZATURE DEVONO SODDISFARE LE DISPOSIZIONI

LEGISLATIVE

L’INFORMAZIONE deve risultare

COMPRENSIBILE ai

lavoratori

IL DATORE DI LAVORE PROVVEDE CHE I LAVORATORI DISPONGANO DI OGNI INFORMAZIONE

E ISTRUZIONE NECESSARIA ALL’USO DELLA MACCHINA RELATIVAMENTE:

ALLE CONDIZIONI DI IMPIEGO

ALLE SITUAZIONI ANOMALE PREVEDIBILI

SULLA BASE DELL’ESPERIENZA ACQUISITA DURANTE LA SUA UTILIZZAZIONE

FORMAZIONE

Page 55: D. lgs 81 08

IL DATORE SI ASSICURA CHE:

I LAVORATORI RICEVANO UNA

FORMAZIONEADEGUATA

ALL’USO DELLE ATTREZZATURE

PER LE ATTREZZATURE CHE RICHIEDONO

CONOSCENZE E RESPONSABILITA’

I LAVORATORI RICEVANOUN ADDESTRAMENTO

ADEGUATO PER UN USOCORRETTO E SPECIFICO

FORMAZIONE

Page 56: D. lgs 81 08

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Conformemente alla formazione,all’istruzione ed ai mezzi ricevuti,

ciascun lavoratore DEVE

prendersi cure della propria salute e sicurezza e di quella delle altre

persone presenti nel luogo di lavorosu cui possono ricadere gli effetti

delle sue azioni ed omissioni

GENERALI SPECIFICINell’uso delle attrezzature

ciascun lavoratoreDEVE

- sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramentoorganizzati dal datore di lavoro

- usare le attrezzature di lavoro conformemente all'informazione,alla formazione e all'addestramento

ricevutiL’inosservanza degli obblighi è punita

Con l’arresto o l’ammenda

Page 57: D. lgs 81 08

SI SOTTOPONGONO AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE O ADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL DATORE

UTILIZZANO LE ATTREZZATURE

CONFORMEMENTE ALL’INFORMAZIONE, ALLA FORMAZIONE

E ALL’ADDESTRAMEN

TO RICEVUTI A) Hanno CURA delle attrezzature

B) NON APPORTANO MODIFICHE

C) SEGNALANO ai superiori qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I LAVORATORI

Page 58: D. lgs 81 08

Titolo VII D.LGS. 81/08

VIDEOTERMINALE: schermo alfanumerico o grafico

POSTO DI LAVORO: insieme che comprende tutte le attrezzature

LAVORATORE: lavoratore che lo utilizza abitualmente per 20 ore settimanali IL DATORE DEVE:

Valutare tale rischio-Postura- vista

-ergonomia

Far sottoporre i lavoratori a

visita medica biennale con idoneità del

medico

Formare e informare i lavoratori su: - il posto di lavoro - la protezione della vista

- lo svolgimento dell’attività

VIDEOTERMINALI

Page 59: D. lgs 81 08

IlluminazioneValori tra 300 e 500 lux. Lampade conGriglia antiriflesso

La distanza visivadal Monitor varia

tra 50 e 80 cm

Evitare sorgenti con forteLuminosità. Davanti e

dietro il monitornon ci devono essere finestre

E’ consigliato il Tavolo di misure

120x80, Profondo 90 di colore chiaro alto

tra 70 e 80 cm

La sedia di altezza consigliata tra 42 e 55 cm regolabile e

inclinabile

Lo schermo deve Essere orientabile.

La tastiera inclinabile

Lavoro al videoterminale

Page 60: D. lgs 81 08

Titolo VI D.LGS. 81/08

Si intende per movimentazione manuale dei carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni

di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Il Datore deve:

Adotta le misure

organizzative necessarie o ricorre a

mezzi appropriati

Se non è possibile evitarla da parte dei lavoratori, gli

fornisce mezzi adeguati a ridurre

il rischio dorso-lombare

Formare ed informare i lavoratori

in particolare sul carico

Sottopone i lavoratori

a visita medica

con idoneità da parte del medico

La movimentazione manuale dei carichi

Page 61: D. lgs 81 08

Informazione sull peso del carico,

ingombro,equilibrio

Sforzo fisico richiestoeccessivo, con il corpoin posizione instabile

o con torsione

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro

spazio libero,la pavimentazione,

l’altezza ecc.

Stabilità del puntodi appoggio,

La temperatura,l’umidità

la circolazionedell’aria

Periodo di riposofisiologico o di

recupero

Distanze diSollevamentoAbbassamento

trasporto

La movimentazione

manuale dei carichi

Page 62: D. lgs 81 08

D. Lgs 81/08 Titolo V

Riferita ad un oggetto fornisce una indicazione

o una prescrizioneconcernente la sicurezza

Utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un

colore, un segnale luminoso o acustico

Viene utilizzata quando ci sono rischi che non possono essere

evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro,

o con mezzi tecnici di Protezione collettiva

Il DATORE deve:informare i lavoratori e i RLS sulle misure adottateE formarli adeguatamentesoprattutto quando questa

implica l'uso di gesti o di parole

I Segnali di Sicurezza

Page 63: D. lgs 81 08

Di DIVIETOsegnale che

vieta un comportamento

DiAVVERTIMENTO

segnale cheavverte di un

rischio o pericolo

Di PRESCRIZIONE

segnale che prescrive un

comportamento

DiSOCCORSO

segnale che fornisce indicazione alle

uscite di sicurezzae mezzi soccorso

I SEGNALI POSSONO ESSERE:

Page 64: D. lgs 81 08

Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi

Sono ESCLUSI:a) indumenti di lavori ordinari e uniformi non specificatamente destinati a proteggere i lavoratorib) Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggioc) Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia ecc.d) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasportoe) i materiali sportivif) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasioneg) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI

Page 65: D. lgs 81 08

Sono Equipaggiamenti, Attrezzature, Sistemi o Accessori e Complementi che hanno lo scopo di eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, limitare al minimo

indispensabile le probabilità di infortunio alla persona o alle specifiche parti del corpo per le quali sono stati

studiati.

D.LGS. 4.12.1992 N. 475“REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA”

Quando può rendersi necessario l’uso contemporaneo di più D.P.I., si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi

dispositivi adottati

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI

Page 66: D. lgs 81 08

I D.P.I. devono essere conformi aL D.LGS. 4.12.92 N.475 e:

essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé un rischio maggiore

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori

poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità

Il fabbricante deve verificare che il D.P.I. risponda ai requisiti essenziali (allegato II D.LGS. 475/92 o della DE

89/686/CEE) suddivisi in tre parti: Requisiti di carattere generale applicabile a tutti i

DPI (ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa, ecc)

Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di D.P.I. (sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento)

Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (protezioni specifiche quali: urti meccanici, cadute dall’alto, calore, fuoco,ecc)

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI

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Progettazione semplice Altri D.P.I. Progettazione complessa

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III

CE CE CE0000

Direttiva europea 96/58/CEE, recepita con D.LGS. 2.1.97 n.10 definisce il nuovo sistema di marcatura

La marcatura deve comprendere almeno:

il nome , il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante

il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc)

qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia,

prestazioni, pittogrammi)

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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D.LGS. n. 81/08 – Art. 78

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere

evitati con altri mezzi individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano

adeguati ai rischi, tenendo conto di ulteriori fonti di rischio dei DPI valuta, sulla base delle informazioni sui DPI le loro caratteristiche ne aggiorna la scelta quando interviene una nuova valutazione

mantiene in efficienza i DPI

provvede a che i DPI siano utilizzati per l’uso previsto

fornisce istruzioni ai lavoratori

assicura una formazione adeguata

Il datore di lavoro inoltre:destini ogni DPI ad uso personale

informa i lavoratori dei rischi dai quali il DPI lo proteggerende adeguate informazioni sui

DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale DPI