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17.11.2010 - Dario Di Cecca La giustizia penale Dal processo inquisitorio al processo accusatorio

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Page 1: Dario Giustizia penale

17.11.2010 - Dario Di Cecca

La giustizia penale

Dal processo inquisitorio al

processo accusatorio

Page 2: Dario Giustizia penale

Il processo penale:

modelli e profili problematici

• Coesistono all’interno del procedimento

penale due interessi tra loro antitetici:

• La pretesa punitiva dello Stato

celerità irregolarità/errori

• L’uguaglianza nell’applicazione della legge

processuale

rispetto per la forma lunghezza dei

tempi processuali

Page 3: Dario Giustizia penale

Modello inquisitorio

• Il giudice è anche organo accusatorio

• Processo scritto

• Segretezza esterna e interna

• Disparità di poteri tra accusa e difesa

• Carcerazione preventiva dell’imputato

• Prove “legali” e ricercate d’ufficio dal giudice

• Ricorso alla tortura (eventuale)

Page 4: Dario Giustizia penale

Modello accusatorio

• “Caratterizzato da una dialettica processuale tra due parti contrapposte (accusatore e accusato) la cui controversia è risolta da un organo al di sopra delle parti” [Lozzi]

• Terzietà del giudice

• Accusa: affidata a un organo nettamente distinto dal giudice

• Processo pubblico e orale

• “Parità delle armi” tra accusa e difesa

• Libertà dell’accusato fino alla sentenza irrevocabile di condanna

• Prove: prodotte su iniziativa delle parti

• Principio dispositivo

• Prova libera e principio del libero convincimento

Page 5: Dario Giustizia penale

Principio dispositivo e libero

convincimento• Prova legale: il giudice in presenza di determinati

elementi non può operare una valutazione discrezionale; la legge stabilisce se e come valutare una prova

• Prova libera: rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale può evitare di valutarla motivando la sua decisione (art. 192 c.p.p.)

Libero convincimento del giudice

• Principio dispositivo: il giudice fonda la propria decisione esclusivamente sulla base delle prove presentate dalle parti. Non ha autonomi poteri di indagine.

Terzietà e imparzialità del giudice

Page 6: Dario Giustizia penale

Modello “misto”

• Al suo interno coesistono elementi del modello

inquisitorio e del modello accusatorio

• Code d’ instruction criminelle del 1808;

Codice di procedura penale del 1930:

-Istruttoria scritta, segreta, con attenuazione del

diritto di difesa

-Dibattimento pubblico, orale, con attuazione del

contraddittorio

Page 7: Dario Giustizia penale

L’ordonnance criminelle del 1670

• Luigi XIV, Jean Baptiste Colbert e l’unificazione del diritto francese

• Diritto penale comune e diritto penale particolare

• Modello inquisitorio

• Compiti del giudice: istruzione della causa (con pieni poteri e in segreto), ricerca delle prove, confessione del reo (anche attraverso la tortura)

• Sistema delle prove legali

• Differenziazione tra status soggettivi del reo e della parte lesa

Page 8: Dario Giustizia penale

Il procedimento• Inizio del procedimento: denuncia da parte della vittima, di un

privato, del procuratore; d’ufficio da parte del giudice

• Istruzione preparatoria segreta

• Interrogatorio del reo da parte del giudice istruttore

• Decreto di conclusione dell’indagine: obbligo di comparizione o imprigionamento

• Procedura ordinaria: si perveniva rapidamente al giudizio

• Procedura straordinaria: seconda fase istruttoria (definitiva) in cui i testimoni, sotto giuramento, dovevano confermare la testimonianza e potevano essere messi a confronto con l’imputato

• La corte, in composizione collegiale, metteva l’imputato al corrente degli elementi a suo carico. Interrogatorio finale; eventuale tortura (in caso di pesanti indizi e possibilità di pena capitale) finalizzata ad ottenere la confessione

• Sentenza:

- Appello obbligatorio al Parlamento in caso di condanna grave

- Due soli gradi di giudizio penale

Page 9: Dario Giustizia penale

• “Macchina tanto misteriosa e

imprevedibile quanto pericolosa e

tremenda”

• “Le pene erano varie e, generalmente,

terribili”

[Tarello]

Page 10: Dario Giustizia penale

I Cahiers de doléances e la

Dichiarazione dei diritti del 1789

• Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. (…)

• Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti (...)

Page 11: Dario Giustizia penale

• Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

• Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

• Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Page 12: Dario Giustizia penale

1791: la prima codificazione penale

• Perché codificare il diritto penale?

• Una codificazione in funzione antigiurisprudenziale

• Laicità, umanità, proporzionalità, legalità, eguaglianza e funzione educativa delle pene nel codice penale del 1791

• Pene: uguali, personali, pubbliche, temporanee, fisse

• Giuria d’accusa e di giudizio

• “Ai giurati la legge non chiede conto dei mezzi attraverso cui si sono formati un convincimento; essa non prescrive loro delle regole secondo le quali essi debbano valutare la pienezza e la sufficienza di una prova (…) Essa non pone loro che questa sola domanda, la quale esprime tutta la pienezza del loro dovere: avete voi un intimo convincimento?”

Libero convincimento

• Inappellabilità

• Modello accusatorio

Page 13: Dario Giustizia penale

Il Code Merlin del 1795

(Codice dei delitti e delle pene)

• Philippe Antoine Merlin de Douai

• Dal modello accusatorio al modello misto

• Istruttoria segreta e utilizzo di verbali

istruttori in dibattimento

• Sono mantenuti la giuria popolare e il

principio del libero convincimento

Page 14: Dario Giustizia penale

Codice penale (Code Criminel) del

1810• “Beccaria non ha consultato che il suo cuore, mentre il legislatore non può, in nome

dell’umanità, sacrificare la sicurezza della società” [Target]

• “Le società alle quali si danno le leggi debbono essere considerate per ciò che sono e non quali potrebbero essere” [Carbasse]

• “Il codice penale è un atto di guerra, bisogna tremare leggendolo” [Cavanna]

• “I giuristi di napoleone sembrano saldare gli aspetti della penalizzazione dei marginali, tipici dell’antico regime, alla pervasività burocratica dello Stato amministrativo” [Alessi]

• Difesa dello Stato e della proprietà

• Inasprimento delle pene

• Abbandono del sistema delle pene fisse

• Deroga al principio di legalità del reato per i soggetti “pericolosi”

• Scriveva B. Constant nel 1814: “Voi dite che si tratta di briganti, di assassini, di cospiratori, e che soltanto a costoro noi sottraiamo il beneficio delle formalità; ma prima di definirli tali, non bisogna constatare i fatti?” [Alessi]

Page 15: Dario Giustizia penale

“Dall’oscurità alla piena luce del giorno”:

il Code d’instruction criminelle del 1808

• Modello misto

• Fase istruttoria inquisitoria

- Segreta, senza contraddittorio, diretta dal giudice istruttore su impulso del procuratore del re, il quale assume (in forma scritta) le notizie di reato e le testimonianze

- Gli elementi raccolti contro l’indagato sono da lui conosciuti solo nella fase dibattimentale, in cui gli vengono contestati

• Fase dibattimentale accusatoria

- Procedura orale, pubblicità delle udienze (pena la nullità), contraddittorio e possibilità di controinterrogatorio

• Decisione inappellabile assunta dai giurati in base al principio del libero convincimento

Page 16: Dario Giustizia penale

Altri codici in Italia

• Adozione dei modelli francesi

• Il no di Napoleone alla giuria popolare in

Italia

Page 17: Dario Giustizia penale

La codificazione penale fascista

(1930)

• Il Codice Penale:

- Dalla Scuola penale positiva (Ferri e

Lombroso) alla Scuola tecnico-giuridica

(Arturo Rocco): neutralità, scientificità,

autonomia disciplinare e tecnicità del

diritto penale.

• Difesa dello Stato: statalismo e

autoritarismo

Page 18: Dario Giustizia penale

• Il Codice di procedura penale (1930)

• Modello misto

• Fase istruttoria inquisitoria:

• Scritta, segreta, scarsa attuazione del contraddittorio

• Fase dibattimentale accusatoria

• Orale, pubblica, attuazione del diritto di difesa

• “Ipocrisia” [Lozzi]:

– l principi di oralità e contraddittorio nel momento della formazione della prova e di continuità e immediatezza erano vanificati dalle numerose letture di atti istruttori consentite in sede dibattimentale

– L’istruzione dibattimentale si concretava spesso in una semplice riassunzione delle prove assunte nell’istruzione formale o sommaria che appariva la fase fondamentale del processo

Page 19: Dario Giustizia penale

Il nuovo Codice di procedura

penale (1989)• Modello accusatorio

• Eliminata la fase istruttoria: l’indagine preliminare del p.m. è finalizzata alla raccolta di elementi di prova “per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”

• Le prove

– sono ammesse su richiesta di parte (principio dispositivo e terzietà del giudice)

– si assumono nel dibattimento con l’attuazione del contraddittorio

Page 20: Dario Giustizia penale

• Principio dispositivo:

Art. 190 c.p.p. “Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio (…)”.

• Libero convincimento:

Art. 192 c.p.p. “Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (…)”

Page 21: Dario Giustizia penale

• Prove legali:

Art. 116 c.p.c., Valutazione delle prove:

“Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (…)”

ovvero nei seguenti casi:

• Il giuramento

• La confessione

• L’atto pubblico

• La scrittura privata

• Le presunzioni legali

Page 22: Dario Giustizia penale

Il “giusto processo”• Costituzione, articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (…)