de angelis - antiriciclaggio 2014

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ANTIRICICLAGGIO GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI Dott. Luciano De Angelis

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  • ANTIRICICLAGGIOGLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

    Dott. Luciano De Angelis

  • LE ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI

    2010 2011 2012 2013 2014 totale

    26 87 103 162 5

    (agg. a

    febbraio)

    383

    Fonte: dati forniti ad Italia Oggi dal Comando generale GDF

  • LE VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIOSTATISTICHE 2013

    Violazioni 2012 2013Trasferimento

    contante13 12

    Omessa comunicazione

    10 10

    Omessa istituzione registro

    25 25

    Omessa segnalazione

    operazione sosp.

    15 13

    TOTALI 63 60

    Fonte: dati forniti ad Italia Oggi dal Comando generale GDF

  • VERIFICA DELLA CLIENTELAAPPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili e Consulenti del lavoro

    Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attivit in materia di contabilit e tributi (CED)

    Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati

    Revisori Legali dei Conti Avvocati e Notai Costituzione, gestione e amm/ne, enti, societ e trust Prestatori di servizi relativi a societ e Trust

    5

    CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Quandoscattano(art. 16)

    1. Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilit di valore pari o superiore a 15.000 Euro

    6

    GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    (segue)

  • Quandoscattano(art. 16)

    2. Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilit di importo pari o superiore 15.000 euro. Ci indipendentemente dal fatto che tali azioni siano eseguite con operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare unoperazione frazionata

    7

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Quandoscattano(art. 16)

    3. Tutte le volte che la prestazione risultadi valore indeterminato o indeterminabile

    8

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Quandoscattano(art. 16

    4. Se vi un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile)

    5. Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

    9

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • In relazione allo svolgimento della mera attivit di

    redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei

    redditi;

    Il concetto di attivit di redazione e/o trasmissione

    delle dichiarazioni dei redditi va inteso estensivamente nel

    senso di redazione e trasmissione delle

    dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali

    10

    LE ATTIVIT ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Ante DLgs. 151/2009(Fino al 3.11.2009)

    Post DLgs.151/2009(dal 4.11.2009)

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • REGISTRAZIONE degli F24:non pi dovuta a seguito della decadenza della obbligazione

    principale

    In quanto esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attivit di redazione e/o trasmissione

    delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale

    (nuovo art. 12 del DLgs. 231/07).

    11

    RISPOSTE MEF 20/5/2010

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione agli adempimenti

    in materia di amministrazione del

    personale di cui allart. 2 co. 1 della L. 11.1.1979 n.12

    Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione agli adempimenti

    in materia di amministrazione del

    personale di cui alla L.11.1.1979 n.12.

    LE ATTIVIT ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CDL

    Dal 29.12.2007 al DLgs. 151/2009 (Fino al 3.11.2009)

    Post DLgs.151/2009(dal 4.11.2009)

    12

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    CNCL parere 27.5.2013 n. 2

  • Negli adempimenti in materia

    di amministrazione del personale

    Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le attivit in materia giuslavoristica vengono esclusi dallobbligo della verifica della clientela e dalla registrazione, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigentirelativamente allamministrazione del personale (svolti da ogni tipologia di professionisti)

    In pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie non richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro.

    13

    (Chiarimenti MEF 12.6.2008)

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    LE ATTIVIT ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I CDL

    CNCL parere 27.5.2013 n. 2

  • dagli obblighi di adeguata verifica della clientela dagli obblighi di registrazione in archivio

    14

    ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO

    Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale sono esclusi (art. 12 co. 3 DLgs.231/2007):

    Attenzione

    la segnalazione di operazioni sospette la comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti

    Restano obbligatorie:

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    CNCL parere 27.5.2013 n. 2

  • GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela non rilevano le mere consulenze prestate dal professionista.

    Le linee Guida CNDCEC (e lart. 1 lett. l) del DLgs. 231/2007) precisano che la consulenza aziendale e contrattuale oggetto di adeguata verifica solo nel caso di attivit determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale

    15

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione

  • 1. individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse)

    2. individuazione del titolare effettivo3. applicazione dellapproccio basato sul

    rischio4. scelta della tipologia di verifica richiesta

    (ordinaria, semplificata, rafforzata)5. istituzione del fascicolo della clientela6. controllo costante sul cliente

    16

    FASI delladeguata

    verifica

    LE LINEE GUIDA CNDCEC

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALELinee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1)

    Docenze a corsi, convegni e similiAttivit di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighifiscali

    Funzione di componente di organi di controllo di societ destinatarie degliobblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)

    Funzione di revisore in enti pubblici

    Funzione di sindaco in societ o enti (qualora il collegio sindacale non siaincaricato del controllo contabile)

    Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelleprocedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure diamministrazione straordinaria nonch incarico di ausiliario del giudice, diamministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

    17

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALE

    Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2)Incarico di custode giudiziale di beni ed aziendeIncarico di recupero creditiMediazione ai sensi dellart. 60 L. 69/2009 (ex art. 10 co. 2 lett. e) DLgs.231/2007)Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonch formazionedel progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) L. 14.5.2005 n. 80

    Pareri giuridici pro-veritatePerizie e consulenze tecniche su incarico del tribunaleRedazione di stime giurate su incarico dellautorit giudizialeAdempimenti in materia di amministrazione del personale

    18

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALE

    Linee Guida CNDEC - PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)

    Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilit divalore pari o superiore a 15.000 euroAmministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende(individuali), patrimoni e singoli beniArbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversieAssistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

    Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudizialeAttivit di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazionedel business plan per laccesso a finanziamenti pubbliciConsulenza contrattualeConsulenza e trasferimento di quote di srlConsulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili

    19

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALELinee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)

    Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilit di valore pari osuperiore a 15.000 euroConsulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attivit economicheCustodia e conservazione di beni e aziendeGestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di depositoGestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamenteoltresogliaGestione di posizioni previdenziali e assicurativeMonitoraggio e tutoraggio dellutilizzo dei mezzi pubblici erogati alle impreseOperazioni di finanza straordinariaRedazione di stime e perizie di parteSistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiariValutazioni di aziende, rami daziende nonch valutazione, in sede di riconoscimentodella personalit giuridica delle fondazioni e delle associazioni, delladeguatezza delpatrimonio alla realizzazione dello scopo

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    20

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALE

    Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

    Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari

    Assistenza in procedure concorsuali

    Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) RD 16.3.1942 n.267

    Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria dicarattere continuativo

    Consulenze continuative attinenti la gestione o lamministrazione di societ,enti, trust e soggetti giuridici analoghi

    Consulenze in materia di concordati stragiudiziali

    Linee Guida CNDEC:PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1)

    21

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALE

    Operazioni di valore indeterminato o indeterminabileConsulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie

    Consulenze in materia di contabilit e bilanciConsulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilitConsulenze o servizi prestati per la costituzione di societ, enti, trust e soggettigiuridici analoghiFusioni e scissioni Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioniConsulenze nei confronti di societ cooperative, ONLUS ed altri entiOrganizzazione degli apporti necessari alla costituzione di societ, enti, trust osoggetti giuridici analoghi

    Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2)

    22

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • PRESTAZIONE PROFESSIONALE

    Operazioni di valore indeterminato o indeterminabileRelazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione deldebito, ex art. 182-bis co. 1 RD 16.3.1942 n. 267Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivoex art. 161 co. 2 RD 16.3.1942 n. 267Regolamenti e liquidazioni di avarieRevisione contabileTenuta della contabilitTrasformazioni

    Linee Guida CNDEC:PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3)

    23

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • CONTRATTI DI AFFITTO

    Il valore delloperazione da registrare quello relativo al canonemensile, ovvero periodico (se concordata una diversa base diperiodicit) risultante dal contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

    Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013

    lobbligo di registrazione della prestazione e conseguentiadempimenti antiriciclaggio si realizzano SIA nel caso di redazionedel contratto da parte del professionista CHE nel caso di meraconsulenza su specifiche clausole dello stesso

    RILEVANO CANONI A 15.000

    24

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    NOVIT

  • MOMENTO DELLIDENTIFICAZIONE

    "Lidentificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un

    documento di identit non scaduto: prima dellinstaurazione del rapporto continuativo o al

    momento in cui conferito lincarico di svolgere la prestazione o loperazione"

    (art. 19 DLgs. 231/2007)

    25

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • DOCUMENTI VALIDI PER LIDENTIFICAZIONE

    carta didentit passaporto patente di guida patente nautica libretto di pensione patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; porto darmi tessere di riconoscimento, purch munite di fotografia e di timbro o di

    altra segnatura equivalente, rilasciate da unamministrazione dello Stato permesso di soggiorno (in via residuale)

    Ai sensi dellart. 3 dellallegato tecnico sono considerati validi perlidentificazione i documenti didentit e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e35 del DPR 28.12.2000 n. 445.

    26

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013Ai fini di identificazione d A.V., solo se non possibile acquisire fotocopia documento, ammesso acquisirne gli estremi per ottemperare ad obbligo di conservazione.

    NOVIT

  • IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19)

    Consiste: nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente

    nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per loperazione da svolgere

    nell'acquisizione dei dati identificativi del soggettoo dei soggetti rappresentanti lente.

    27

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • CONTENUTO DELLIDENTIFICAZIONE

    Per le persone fisiche

    nome e cognome luogo e data di nascita indirizzo della residenza o del domicilio codice fiscale estremi del documento di identificazione

    28

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Per soggetti diversi dalle persone fisiche

    denominazione sede legale codice fiscale o partita IVA

    CONTENUTO DELLIDENTIFICAZIONE

    29

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

    Vanno acquisiti/predisposti i seguenti documenti/informazioni: data didentificazione fotocopia documento didentit non scaduto della persona fisica visura camerale aggiornata fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18,19 e 21 del DLgs.

    231/2007 (ai fini delladeguata verifica) attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce

    il mandato

    Legale rappresentante/delegato/procuratore di societ/enti

    Soggetto che conferisce il mandato professionale

    30

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • Il titolare effettivo rappresentato: dalla persona fisica per conto della quale realizzata

    unoperazione o unattivit.Nel caso di entit giuridica dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza

    possiedono o controllano tale entit ne risultano beneficiari

    secondo i criteri di cui allallegato tecnico.

    31

    COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO

    In base allart. 1 lett. U) del DLgs. 231/2007 e allart. 1 co. 2 dellAllegato Tecnico

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • In caso di societ (all. tecnico, art. 2)1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,

    possiedano o controllino un'entit giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al portatore, purch non si tratti di una societ ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento pi uno di partecipazione al capitale sociale;

    32

    COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • In caso di entit giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: se i futuri beneficiari sono gi stati determinati, la persona fisica o le

    persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o pi del patrimonio di un'entit giuridica;

    se le persone che beneficiano dell'entit giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale istituita o agisce l'entit giuridica;

    la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o pi del patrimonio di una entit giuridica

    33

    COSA SI INTENDE PER TITOLARE EFFETTIVO

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Il titolare effettivo pu rinvenirsi in uno o pi dei soggetti prepostiallamministrazione della societ, in considerazione delleventualeinfluenza da questi esercitata sulle decisioni riservate dei soci, conriguardo in particolare, alle decisioni relative alla nomina degliamministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando nonricorra alcuna delle condizioni previste nellallegato tecnico

    Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013

    Il controllo si riferisce al possesso, diretto o indiretto, di una percentuale parial 25% pi uno del capitale sociale.

    Anche in presenza di socio con maggioranza assoluta la verifica interessatutti i titolari effettivi che detengono una percentuale superiore al 25%

    34

    NOVIT

    NOVIT

  • 35

    ISTRUZIONI BANKITALIA 3.4.2013 - TITOLARE EFFETTIVO FONDAZIONI, TRUST, ENTI NON PROFIT

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Persone fisiche beneficiarie del 25% o pi del patrimonio della fondazione, dellente o del trust o dellente non profit

    Se i beneficiari non sono stati determinati nella categoria di personenel cui principale interesse istituita o agisce la fondazione o il trust

    Nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o pi del patrimonio della fondazione, dellente o del trust

    NOVIT

  • I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO DEVONO ESSERE FORNITI PER ISCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE

    Gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche

    il titolare effettivo

    In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs. 231/2007

    Risposta MEF 20.5.2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCECNon obbligatorio inserire i dati in A.U., sufficiente nel fascicolo delcliente poich mancano le disposizioni attuative dellart. 38, co.7

    36

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione IRDCEC documento 19 - maggio 2013

    Lidentificazione del titolare effettivo deve avvenire contestualmente a quelladel cliente, mediante documento di identit non scaduto

    Lidentificazione del titolare effettivo in capo al cliente, non al professionista (art.21). Esso non da registrare in archivio

    Risposte MEF a Italia Oggi 7 dell'11.11.2013NOVIT

  • DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 DLGS 231/2007

    Il sottoscritto (rapp. Legale) Cognome, Nome, nato a ____ il ______ , ai fini della identificazione del titolare effettivo di cui allart. 21 del DLgs. 231/2007..dichiaro: di agire in proprio e, quindi linesistenza di un diverso titolare effettivo

    cos come previsto dal DLgs. 231/2007; che nella societ non sussistono titolari effettivi in quanto. di agire per conto dei seguenti titolari effettivi:Cognome e nome ..Luogo e data di nascita .Indirizzo e residenza .Codice fiscale ..Estremi documento identificativo. di non essere in grado di identificare il titolare effettivo cos come

    previsto dallart. 21 del DLgs. 231/2007Luogo, data. Firma del dichiarante..

    37

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

    Conriferimento al cliente

    (art. 20)

    1. natura giuridica2. prevalente attivit svolta3. comportamento tenuto al momento

    del compimento delloperazione o dellinstaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

    4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

    38

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • 39

    La procedura

    Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attivit svolta, comportamento tenuto allatto del compimento delloperazione)

    Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosit.

    emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: CLIENTE

  • CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

    Con riferimento alloperazione

    rapporto continuativo o prestazione professionale

    (art. 20)

    tipologia delloperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere

    modalit di svolgimento delloperazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

    ammontare

    40

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

    Con riferimento alloperazione

    rapporto continuativo o prestazione professionale

    (art. 20)

    frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale

    ragionevolezza delloperazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto allattivit svolta dal cliente

    area geografica di destinazione del prodotto, oggetto delloperazione o del rapporto continuativo

    41

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • 42

    La procedura

    Si considerano gli elementi relativi alloperazione (tipologia, modalit di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione)

    Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosit.

    emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: CLIENTE

  • PUNTEGGIO

    Dalla valutazione congiunta dei due punteggi(CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice,espressione del rischio di riciclaggio o finanziamentodel terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007

    43

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione

  • APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

    A. Aspetti connessi al cliente

    Livello dirischio

    a.1. Natura giuridicaDitta individualeAssociazioneprofessionaleSociet di personeSociet di capitaliTrustSociet fiduciariaAltroTotale a.1.

    a.2. Prevalente attivit svoltaOperazioni normali Operazioni di particolare rilevanzaOperazioni anomaleTotale a.2.a.3. Comportamento tenuto al momento delloperazioneNella norma (cliente collaborativo/trasparente)Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)Totale a.3.a.4. Area geografica di residenzaItaliaPaesi UEPaesi extra UETerritori off shoreTotale a.4.TOTALE PUNTEGGIO (A)

    La procedura

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • B. Aspetti connessi alloperazione

    Livellodirischio

    b.1. TipologiaOrdinariaStraordinariab.2. Modalit di svolgimentoCon bancheTra soggetti privatib.3. AmmontareBassoMedioAlto

    b.4. Frequenza e durataOccasionalePoco frequenteFrequenteb.5. RagionevolezzaCongruaNon congruab.6. Area geografica di destinazioneItaliaPaesi UEPaesi extra UETerritori off shore

    TOTALE PUNTEGGIO (B)45

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

    La procedura

  • C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

    Totale punteggio ATotale punteggio BTOTALE COMPLESSIVO (C)

    VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

    46

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • A. Aspetti connessi al clienteMinimo Massimo

    1 1 52 1 53 1 54 1 5

    Totale A 4 20Rischio legato al cliente:

    basso da 4 a 12medio da 13 a 16alto da 17 a 20

    VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

    (segue)47

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • B. Aspetti connessi alloperazioneMinimo Massimo

    1 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 5

    Totale B 6 30Rischio legato alloperazione:

    basso da 6 a 18medio da 19 a 24

    alto da 25 a 30Valutazione finale (A+B)

    Totale (A+B) 10 5048

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto latenuta della contabilit, per il calcolo del livello di

    rischio, il professionista dovr provvedere:

    Unicamente alla compilazione della tabella A relativa al cliente con il calcolo del relativo punteggio rischio e non della tabella B relativa alloperazione:

    49

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione

    CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO

  • Aggiornamento dellindice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:

    a) modifica del punteggio in relazione allevoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente

    b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio;

    Le carte di lavoro devono lasciare traccia dellevoluzione dellavalutazione del rischio compiuta in modo dinamico.

    50

    CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE APPROCCIO DINAMICO

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione

  • Rischio di riciclaggio /

    finanziamento del terrorismo

    COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

    BASSO(da 10 a 30)

    Il professionista assolve lobbligo di adeguata verifica secondo modalit ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve:

    analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;

    verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che ha del cliente, delle attivit e del suo profilo di rischio, avendo riguardo allorigine dei fondi;

    aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Per gli obblighi di adeguata verifica con modalit

    semplificate il professionista esonerato dalleffettuare il controllo costante.

    VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

    51

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Rischio di riciclaggio/finanziamento

    del terrorismoCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

    MEDIO(da 30 a 40)

    Il professionista deve assolvere lobbligo di adeguata verifica secondo modalit ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve:

    analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto:

    verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attivit commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo; se necessario, allorigine dei fondi,

    aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

    VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

    52

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Rischio di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo

    COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

    ALTO(da 40 a 50)

    Il professionista deve assolvere lobbligo di adeguata verifica secondo modalit rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli pi rigorosi e frequenti)

    VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

    53

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • ATTRIBUZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO

    Una societ calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un professionista per curare lacquisto di altra societ dello stesso settore a Latina

    Le societ sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi amministratori

    I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e unaltra a saldo allatto di cessione

    Il prezzo di acquisto congruo al valore di mercato

    ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO

    54

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    ESEMPIO

  • ESEMPIO:TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

    a.1 Natura giuridica 2Struttura a basso profilo di rischio poich la snc gi cliente dello studio e si ha buona conoscenza dei soci persone fisiche

    a.2 Prevalente attivit svolta 3

    Settore con medio profilo di rischio poich vi sono operazioni con mercati esteri ma basse transazioni in contanti ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno

    a.3 Comportamento tenuto 2

    Comportamento a basso rischio poich cliente collaborativo che procura tutte le informazioni richieste

    a.4 Area geografica di residenza 2

    Zona a basso rischio poich operazione localizzata in Italia che paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo

    TOTALE PUNTEGGIO 9

    55

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • ESEMPIO:TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALLOPERAZIONE

    b.1 Tipologia 2basso profilo di rischio poich la societ attua unoperazione straordinaria verso unazienda con dimensioni pari alla met delle proprie

    b.2 Modalit di svolgimento 2

    basso profilo di rischio poich i pagamenti avvengono tramite bonifico

    b.3 Ammontare 3Profilo di medio rischio poich il prezzo di cessione pari al doppio del fatturato dellazienda acquistata ed il valore piuttosto elevato

    b.4 Frequenza e durata 2 basso rischio poich il cliente solo occasionale

    b.5 Ragionevolezza 2basso rischio poich il settore dellazienda acquistata lo stesso del cliente e linvestimento compatibile con il reddito dellacquirente

    b.6 Area geografica 2basso rischio poich operazione localizzata in Italia che paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio

    TOTALE PUNTEGGIO 1356

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • ESEMPIO:TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI

    RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

    TOTALE PUNTEGGIO A 9 Rischiosit del cliente

    TOTALE PUNTEGGIOB 13 Rischiosit delloperazione

    TOTALE PUNTEGGIOcomplessivo C 22

    BASSO RISCHIO

    57

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • TRE LIVELLI DI VERIFICA

    1. Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16;

    2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25;

    3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28.

    58

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

    59

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: fotocopia documento di riconoscimento valido alla data

    dellidentificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome)

    fotocopia codice fiscale fotocopia partita IVA visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i

    soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza ).

    Verbale CdA di nomina Scheda per ladeguata verifica della clientela (Novit 2011) dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto

    o per conto di altri dei quali deve fornire le generalit

  • REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

    60

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: documentazione in base alla quale si verificata la possibilit di

    applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessit di ricorrere alla procedura rafforzata;

    eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi) copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale

    dellincarico, consigliabile laccettazione scritta per individuare la data dinizio e loggetto della prestazione professionale)

    dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo delloperazione e indicazione dei suoi dati

  • REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

    61

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per

    individuare il titolare effettivo dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sulloggetto

    dellattivit o delloperazione per la quale chiesta la prestazione professionale

    se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare loperazione o istaurare lattivit e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari

    documenti delle prestazioni professionali svolte, eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza delloperazione rispetto

    allattivit svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente

  • REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

    62

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Secondo le Linee Guida CNDCEC, il Fascicolo della Clientela dovr contenere: documentazione relativa alla cessazione della prestazione

    professionale o delloperazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia allincarico, cessazione partita IVA, ecc.)

    eventuale risultato della verifica in merito allinserimento del cliente nella c.d. black list

    eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attivit di consulenza pre-contenzioso

    ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

    Tempi di conservazione dei dati e documenti10 anni dalla fine della prestazione

  • 63

    Il fascicolo della clientela pu essere tenuto anche secondomodalit informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate aciascun cliente, nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti).

    Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, conmarca temporale per conferire validit probatoria ai fini deiprocedimenti giudiziari al documento conservato mediante modalitinformatiche

    FASCICOLO INFORMATICO

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Art. 16 co. 12 del DL 29.11. 2008 n. 185

  • 64

    IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE (ART. 19 CO. 1 LETT.C)

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

    Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

    Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente

    Avendo riguardo allorigine dei fondi

    Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute

  • 65

    OBBLIGO DI ASTENSIONE

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Art. 23

    Quando il professionista non messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potr instaurare un rapporto continuativo n eseguire operazioni o prestazioni professionali.

    Se il rapporto era gi in essere anteriormente allobbligo di effettuare la verifica della clientela il professionista dovr rinunciare a proseguire lincarico.

    Permane lobbligo di segnalazione

  • Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi gi in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, i professionisti restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilit finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

    Il trasferimento dei fondi accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilit di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientelastabiliti dall'art. 18 del DLgs. 231/2007

    OBBLIGO DI ASTENSIONE

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    CIRC. MEF 30.7.2013, Provv. UIF del 6.8.13Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativoimporto, devono essere acquisite e conservate tutte le informazioni inerenti la stessa(data, importo, tipologia, identificazione, titolari, ecc.)

    66

    Nuovo co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007Ai sensi dellArt. 27 co. 1 lett. i) del DLgs. 141/2010, come sostituito dall'art.

    18 co. 1 del DLgs. 169/2012.a partire dal 17.10.2012

  • devono inviare allUif unacomunicazione per ognioperazione di restituzione diimporto superiore a 5.000 euro.

    VERIFICA DELLA CLIENTELAOBBLIGO DI ASTENSIONE

    co.1-bis art. 23 del DLgs. 231/2007Provvedimento UIF del 9/3/2014:

    Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione

    costretti a restituire i fondi ai clienti perimpossibilit di far fronte alle operazioni diadeguata verifica

    Professionisti, Revisori e Banche

    Le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014devono essere inviate entro il 15 maggio 2014

    La comunicazione va trasmessa entro 15 giorni dalla operazione di restituzione.

    La comunicazione va inviatatramite il portale INFOSTAT-UIFin modalit telematica.

  • SANZIONI PER LADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

    Lart. 55 co. 2 del DLgs. 231/2007 introduce una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo allesecutore delloperazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a tre anni e lammenda da 5.000 a 50.000.

    68

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • Art. 56 co. 1Sanzioni nel caso di non esecuzione delladeguata verificasecondo i dettamidelle rispettive autorit di vigilanza

    da 10.000 a 200.000

    per intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti

    attivit finanziariae per le societ di revisione

    SANZIONI PER LADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    69

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    Attenzione

  • Nel caso di mancata esecuzione delladeguata verifica e mancata conservazione del fascicolo

    NESSUNA SANZIONE

    per i professionisti e revisori contabili(persone fisiche)

    SANZIONI PER LADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    70

    VERIFICA DELLA CLIENTELA

    AttenzioneUnica sanzione prevista: mancata

    identificazione (art. 55 co. 1)Non si applica se si attivato

    larchivio antiriciclaggio

    Conferma IRDCECDoc. 19 - maggio 2013

  • ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI(Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di

    attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dallart. 38 del DLgs. 231/2007)

  • Tutti i dati relativi alla clientela

    dovranno essere inseriti in un

    archivio unico informatico (AUI) o cartaceo

    ARCHIVIO UNICO

    72

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI

    Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, revisori

    Tributaristi e CED

    DECORRENZA

    dal 22.4.2006

    ENTRO QUANDO

    entro il 22.4.2007DLgs. 141/2006

    dal 25.5.2007

    entro il 25.5.2008DM 60/2007

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    73

  • DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI

    Non ammesso lutilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli

    CHIARIMENTI UIC 24.2.2006

    74

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • TERMINI DI REGISTRAZIONE (ART.38)

    Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate ma solo quelle tra loro collegate per realizzare unoperazione frazionata

    decorrono tempestivamentee comunque non oltre il 30 giorno successivo

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    IRDCEC doc.19 - maggio 2013

    75

    dal compimento delloperazione, dallapertura, variazione e chiusura del rapporto continuativo dallaccettazione dellincarico professionale; dalleventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; dal termine della prestazione professionale

  • TEMPI DI REGISTRAZIONE

    I dati dei clienti vanno annotati in archivio unicoentro 30 giorni dal termine della prestazione e non pientro i 30 giorni successivi alla identificazione.

    Non costituisce reato la mancata identificazione diun rapporto ancora in essere al momento in cui siprocede alla verifica da parte della GdF.

    76

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    Tribunale di ChietiSent. 13.9.2008 n. 126

  • Termini di registrazione

    Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilit,

    i 30 giorni decorrono dallaccettazione dellincarico, cos come ritenuto dal CNDCEC.

    RISPOSTE MEF 20.5.2010

    La norma del co. 1-bis dellart. 38 tassativa

    Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere tempestivae la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la circostanza

    a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni.

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    77

    IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

  • RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013

    Ex praticante con partita IVA Negli studi professionali, spesso gli ex praticanti rimangono qualche

    mese/anno ancora a lavorare ma aprendo partita IVA professionale. Iclienti sono del tutor, il quale delega allex praticante alcune funzioniprevalentemente ricognitive e la mera esecuzione di incarichi(esempio tenuta di alcune contabilit), mentre il neo professionista remunerato dallo studio.

    In questa situazione sufficiente che larchivio antiriciclaggio e irelativi adempimenti vengano effettuati dal tutor considerando che lui a gestire il rapporto col cliente.

    78

    ESEMPIIRDCEC doc. 19 - maggio 2013

    Conferma: risposte MEF a IO7 del 11.11.2013

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • STUDI ASSOCIATI

    In questi casi deve essere individuato il professionista responsabile per ciascun cliente

    79

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    ARCHIVIO IN PI SEDIChi opera in pi sedi pu istituire in ciascuna di esse un

    archivio cartaceo. Non possibile per larchivio informatico

    IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

    Negli studi associati e societ fra professionisti ammissibile tenere un unico archivio per tutto lo studio

  • INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO

    ANNUALE

    Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempodeterminato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilito consulenze su redazione bilancio) non richiesto unrinnovo di registrazione in archivio unico in quantolincarico non ha scadenza.

    80

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    RISPOSTA UIC 20.11.2006

  • Soggetto identificatoreData identificazione

    Numero progressivo archivio

    PERSONA FISICASOCIET ED ENTIDATI DEL CLIENTE

    Legale Rappresentante:IndirizzoSede legale

    Partita IVA (eventuale)Partita IVACodice fiscaleCodice fiscale

    Luogo e data di nascitaNatura giuridica

    Cognome e nomeDenominazione

    Indirizzo

    Codice Fiscale

    Luogo e data di nascita

    Cognome e nome

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

    81

  • ATTIVIT LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE

    ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

    Indirizzo Luogo e data di rilascioNumeroAutorit che ne ha disposto il rilascioTipo

    PRESTAZIONE FORNITA

    Valore (se conosciuto)Descrizione

    SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO

    82

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • Le annotazioni nellAU, se cambiano i dati della clientela devono essere aggiornate integrando le

    informazioni precedenti conservando per traccia di queste ultime

    83

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA

    Es: cambio di indirizzo, modifica amministratore, .

  • Passaggio dallarchivio CARTACEO all'archivio INFORMATICO

    Reinserire nel software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso

    (es. tenuta contabilit) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico

    84

    RISPOSTE MEF 20.5.2010

    Il professionista tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)

    Fissare una data di passaggioper cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle

    successive sono nellarchivio informatico

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • Cambio software dell'archivio INFORMATICO

    Reinserire nel nuovo software al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta

    contabilit) alla data di cambio.

    RISPOSTE MEF 20.5.2010

    Il professionista dovr conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche

    Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    Risposte MEF a IO7 del 11.11.2013Nel caso di cambio archivio da cartaceo ad informatico devono essereriportate, nel nuovo, le prestazioni ancora in itinere

    NOVIT

    85

  • In assenza delle disposizioni applicative, valida la regola sancitadallart. 38 co. 4 del DLgs. 231/2007 ai sensi del quale i datiregistrati nel registro della clientela sono resi disponibili entro tregiorni dalla richiesta, solo nel caso di tenuta di un archiviocartaceo.

    Possibilit non contemplata per chi gestisce i dati a mezzo registroinformatico.

    86

    IRDCEC doc. 19 - maggio 2013

    CONFERMA: risposte MEF a IO7 dell'11.11.2013

    REGISTRO DELLA CLIENTELA

    NOVIT

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

  • Lomissione dellidentificazione punita con la multa da 2.600 a13.000 euro;

    lomissione, la tardiva o incompleta registrazione nellarchivioinformatico o nel registro della clientela punita con la multa da2.600 a 13.000 euro;

    lomessa istituzione del registro della clientela o dellarchivioinformatico punita con la sanzione amministrativa pecuniariada 5.000 a 50.000 euro.

    87

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    SANZIONIART. 55 DLGS. 231/2007

  • Art. 81 codice penale punito con la pena che dovrebbe infliggersi per laviolazione pi grave aumentata fino al triplo chi con unasola azione od omissione viola diverse disposizioni dilegge ovvero commette pi violazioni della medesima dilegge

    88

    ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI

    Attenzione

    CONCORSO FORMALE REATO CONTINUATO

    Risposte MEF e GdF a IO7 dell'11.11.2013

    Il riconoscimento del vincolo della continuazione, nelle fattispecie dicarattere penalistico, rimesso allinsindacabile discrezionalit delgiudice, che gradua la gravit della qualificazione del fatto.

    NOVIT

  • ANTIRICICLAGGIOSINDACI E REVISORI

  • Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:

    Revisore unico iscritto nel registro

    dei revisori contabili

    Societ di revisione iscritte allalbo Consob

    Organi di controllo

    endosocietario

    Art. 13 e 16 DLgs. 231/07

    90

    Art. 52, DLgs. 231/07

    FONTE NORMATIVA

    SISI NO

    ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI

  • COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIET INDUSTRIALI O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE

    Cosa devono fare isindaci non revisori

    RISPOSTE MEF 11.11.2013

    91

    Obbligo di identificazione e

    registrazione

    Obbligo di effettuare comunicazioni al MEF

    per infrazioni sulluso del contante e titoli al

    portatore (ex art. 51 DLgs. 231/2007)

    Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

    NO

    Obblighi di adeguata verifica

    della clientela

    SI

    ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI

  • OBBLIGHI DEL COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

    Spetta a ciascun sindaco revisore individualmente:

    Lidentificazione e registrazione in

    archivio

    Comunicare irregolarit in

    contanti

    Segnalare operazioni sospette

    Lesecuzione delladeguata

    verifica

    ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI

    92

  • Nel caso di sindaci revisori, i trenta giorni entro i quali iscrivere nel registro la societ decorrono dallaccettazione dellincarico.

    (ex Articolo 38, comma 1-bis )

    93

    TEMPISTICA

    ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI

  • Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale (ad esempio il

    collegio sindacale):

    lobbligo di adeguata verifica graver su ciascun sindaco-revisore

    e non gi sullorgano collegio sindacale.

    Circ. 16/IR del 15.3.2010

    SINDACI/REVISORI SOCIET COMM./INDUSTRIALI

    94

    Risposte MEF UIF GdF a IO7 del 11.11.2013NOVIT

    ANTIRICICLAGGIO - SINDACI E REVISORI

  • a prescindere dalla circostanza che il collegio sia investito della funzione di revisione legale

    lobbligo comunicazione delle violazioni ex art. 51, DLgs.231/07 grava su ciascun componente

    e non gi sullorgano collegio sindacale.

    ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

    SINDACI DI SOCIET COMM./INDUSTRIALI

    95

    Risposte MEF a IO7 del 11.11.2013NOVIT

  • collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti

    i singoli componenti del collegio sono obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette alla UIF

    ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

    SINDACI/REVISORI SOCIET COMM./INDUSTRIALI

    96

    Risposte UIF a IO7 del 11.11.2013NOVIT

    avendo la qualifica di revisori legali iscritti nellapposito registro, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio ex art. 13, DLgs.

    n. 231/07.

  • TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    (ART. 49, 50, 51 DLGS. 231/2007)

  • vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore delloperazione, oggetto di trasferimento, complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

    Il trasferimento vietato anche quando effettuato con pi pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

    Il trasferimento pu tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa.

    DLGS. 231/2007, ART. 49 CO. 1

    98

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • ECCEZIONE ALLE REGOLE

    Per i turisti stranieri (non residenti n in Italia, n in altro stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti attivit di

    commercio al dettaglio e assimilati e agenzie viaggi e turismoper acquisti di beni o prestazioni di servizi legati al turismo, PARI O

    SUPERIORI ai 1.000 euro, ma entro i 15.000 euro

    Deroga alla limitazione di trasferimento in denaro contante

    (DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44)

    99

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • 1. inviare telematicamente allAgenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il numero del proprio c/c su cui effettuare i versamenti;

    2. acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana n degli stati della CE;

    3. depositare, entro il primo giorno feriale successivo allacquisto, la somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica;

    4. comunicare gli incassi oltre i mille euro (per le operazioni a partire dal 26.4.2012) allAgenzia delle Entrate secondo modalit e termini (art.3 co. 2-bis del DL 16/2012 , conv. L. 26.4.2012 n. 44): (MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE)

    IL NEGOZIANTE DOVR

    100

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Provv. Agenzia Entrate del 2.7.2012: modello aggiornato contenente gli estremi del conto corrente

  • TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    101

  • TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    102

  • TRACCIABILIT PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI

    Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa

    lapertura di un conto corrente.

    103

    A tali soggetti non resta che ricorrere alle CARTE PREPAGATE

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Conf. Risposta MEF del 15.1.2013 fornita ad Italia OggiTali soggetti possono ricevere denaro al di sopra della soglia mediantebonifico e/o ricarica sulla propria carta prepagata

  • SITUAZIONE DA MONITORARE(ART. 49 DLGS. 231/2007)

    VALORE DA TRASFERIRE

    COMPLESSIVAMENTE PARI O SUPERIORE AI 1.000 euro

    104

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

    Sono vietati i trasferimenti, in ununica soluzione, di denaro e/o titoli al portatore per importo superiore alla soglia, anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento

    Ad esempio: denaro 400 + titoli al portatore 600

    105

    (segue)

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • CONSIGLIO DI STATOPARERE 1504/95 (RICH. CIRC. 2/2012)

    Nel caso di pi trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perch tra loro non cumulabili, quelli relativi:

    A distinte ed autonome operazioni

    Alla medesima operazione, quando il frazionamento connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale)

    106

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • PARERE MEF 12.6.2008

    FATTURA 30, 60, 90 GIORNI non costituisce violazione allart. 49 DLgs. 231/07

    In quanto la pluralit di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato alloperazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che

    scaturisce dal preventivo accordo delle parti. Ciascun versamento dovr per essere inferiore a 1.000

    CONFERMA Circ. MEF 08/2010

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Risposte MEF a Italia Oggi 7 11.11.2013Leffettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco di tempo pari o inferiore aisette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo.Non esiste alcun automatismo: ci che rileva linsieme delle informazioni rilevanti nelsingolo caso di specie, di un intento elusivo della normativa di limitazione allutilizzo delcontante.

    NOVIT

    107

  • PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT. 22.6.2010 N. 15103)

    La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad ununica operazione

    108

    Nessun effetto sulle rateizzazioni contrattuali

    in contanti (ex DLgs.151/2009 di modifica del DLgs. 231/2007)

    Sempre inibiti i pagamenti sub-soglia plurimi e ravvicinati,

    artificiosamente frazionati

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Studio del CNN 24.1.2013 n. 50-13-bNon pu ritenersi anomala una cessione immobiliare in cui il corrispettivo non sia, intutto o in parte tracciabile o con pagamento del corrispettivo non contestuale.

    accollo di debito, cessione di credito, compensazioni, datio in solutum,permute, dilazioni e rateizzazioni, pagamenti anteriori al 4.7.2006 (art. 35co. 22 del DL 223/2006), ecc.

  • CONSIGLIO DI STATO PARERE 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12.6.2008)

    potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere

    il divieto imposto dalla disposizione.

    109

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • ART. 51 CO. 3 DLGS 231/2007

    Qualora oggetto dellinfrazione sia unoperazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette

    (art.41 DLgs. 231/2007) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non tenuto alla

    comunicazione al MEF.

    110

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Attenzione!

  • OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE

    Pagamenti fatture Finanziamenti fra soci e societ Trasferimenti infragruppo fra diverse societ Distribuzione utili da societ a soci Pagamenti in contanti derivante da contratti Emissione di obbligazioni

    111

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • CIRCOLARE GDF 19.3.2012 N. 83607(Risposte Mef 2013: sostanziale conferma)

    Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i 1.000 euro.

    Il passaggio di denaro oltre soglia fra coniugi ammissibile solo se in regime di comunione legale.

    112

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    ESEMPI

  • RISPOSTE MEF AD ITALIA OGGI DEL 15.1.2013(RISPOSTA NON UFFICIALE)

    Prelevamento soci in snc: i soci di una societ di persone possono prelevare, durante lanno, acconti di utili in rate mensili inferiori a 1.000 dalle casse della societ. Ad es. prelevare in contanti 12 rate da 800 cadauna da parte di ciascuno dei due soci per complessivi 19.200.

    Cene di gruppo. Il trasferimento tra colui che riceve le singole quote e il ristoratore che riceve il pagamento complessivo costituisce violazione dellart.49. Ad es. 50 commensali a 30 a testa, il conto totale 1.500 supera i 1.000 , tuttavia, se ciascuno paga la propria quota per 30 euro la procedura del tutto legittima, ma se il ristoratore, emette una sola ricevuta per l'intero importo della comitiva, il pagamento in contanti sanzionabile anche se ciascun commensale ha versato la sola propria quota di 30 ma una sola persona si preoccupata di raccogliere il totale e consegnarlo al ristoratore.

    113

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    ESEMPI

  • SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI

    114

    I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTISoggetti Imponibile Contributo

    integrativo IVA 21%

    Ritenuta 20%

    Netto da incassare

    Commercialista o Avvocato V/impresa

    944 37,76 (4%) 206,17 188,80 999,13

    Commercialista o avvocato V/privato

    794 31,76 (4%) 173,41 --- 999,17

    Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/impresa

    966 19,32 (2%) 206,92 193,20 999,04

    Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/privato

    810 16,20 (2%) 173,50 --- 999,70

    Lavoratori autonomi iscritti gestione separata INPS V/impresa

    952 38,08 (4%) 207,92 198,02 999,98

    Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/privato

    794 31,76 (4%) 173,41 ---- 999,17

    impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • PARERE MEF 28.6.2008

    I professionisti e i CED devono vigilare anche sugli assegni

    in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente alle loro attribuzioni e attivit

    115

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Attenzione!

    (ART. 51 CO. 2 DLGS. 231/2007)

  • Alle Ragionerie territoriali dello Stato

    116

    Gli uffici territoriali del Ministero dellEconomia e

    delle Finanze hanno il compito di applicare le sanzioni di cui allart. 58

    DLgs. 231/2007 (L. 14.9.2011 n. 148) e di

    comunicare....

    ENTRO TRENTA GIORNILe comunicazioni dovranno

    essere effettuate

    alla GdF che, in caso di elementi utili ai fini

    di accertamento, ne d comunicazione

    all Agenzia delle Entrate(modifica all'art. 51 DLgs. 231/2007 a

    seguito dellart. 8 co. 7 DL16/2012 conv. L. 26.4.2012 n. 44)

    DECRETO MEF 17.11.2011

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    COMUNICAZIONI

    Segnalazione alla GDF: NO a carico dei professionisti

    (circ. MEF 3.10.2012)

  • FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONEMittente: Dr.Via., cittTel

    Spett. Ragioneria Territoriale dello StatoSede di.

    Oggetto: Comunicazioni di irregolaritTransazioni in contantiex art. 49 DLgs. 231/2007

    Ill.ma Ragioneria Territoriale,Il sottoscritto .. il relazione alla propria attivit di dottore commercialista incaricato della tenuta delle scritture contabili della societ XXX.In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione dimovimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del . di euro5.000 + IVA per totale euro 6.050 emessa dalla societ XXX nei confronti dellasociet ZZZ stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione,contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui allart. 49 co. 1 del DLgs.231/2007.

    LuogoData.Distinti saluti

    Dottor

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    117

  • Le comunicazioni obbligatorie di cui allart. 51 del DLgs. 231/2007

    Non sono assoggettate a criteri di riservatezza

    118

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Attenzione!

    COMUNICAZIONI

  • LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

    TORINO Piemonte e Valle d'Aosta Via Grandis 14, 10121, TO

    GENOVA Liguria Via Urbano Rela 8, 16151, GE

    MILANO Lombardia Via Tarchetti 6, 20121, MI

    BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale2, 39100, BZ

    MEF DECRETO 17.11.2011 e circ. MEF 30.11.2011 prot. 96224

    119

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

    VERONAVerona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)

    Lungadige Capuleti 11, 37122, VR

    VENEZIAVenezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)

    Campo S. Angelo 3538, 30124, VE

    UDINE Friuli Venezia Giulia Via Gorghi 18, 33100, UD

    BOLOGNA Emilia Romagna e Marche Piazza dell8 Agosto 26, 40126, BO

    LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    120

  • RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

    FIRENZE Toscana Via Pietrapiana 53, 50121, FIPERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager 77, 06100, PG

    ROMA Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord

    Via Napoleone Parboni 6, 00153, RM

    LATINA Latina, Frosinone (zona sud) Viale Pier Luigi Nervi 270, 04100, LT

    LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    121

  • RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

    LAQUILA Abruzzoc/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ

    NAPOLINapoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)

    Via Lauria 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA

    SALERNO Salerno e Basilicata Piazza S. Agostino 29, 84121, SA

    BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin 3, 70125, BA

    LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    122

  • RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

    COSENZA Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Piazza XI Settembre 1, 87100, CSREGGIO CALABRIA

    Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Via Dei Bianchi 7, 89100, RC

    MESSINAMessina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)

    Via Monsignor D'Arrigo 5, 98122, ME

    CATANIACatania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)

    Via Cardinale Dusmet 17, 95121, CT

    LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    123

  • RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

    CAGLIARI Cagliari, Oristano (zona sud/ovest) Via XX Settembre 13, 09125, CA

    SASSARI Sassari, Nuoro (zona nord/est) Via Carlo Felice 29, 07100, SS

    LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    124

  • Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49)Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51)

    Circ. MEF 16.1.2012 n. 2

    LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIAVA INDIRIZZATA A:

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    125

    RTS AMBITI TERRITORIALIGENOVA Liguria, Piemonte, Valle DAostaBOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche)ROMA Lazio Sardegna, AbruzzoNAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, BasilicataMILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto AdigeBARI Puglia, Molise

    Attenzione!

  • OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALLART. 49

    DEL DLGS. ANTIRICICLAGGIO

    Lomessa segnalazione delle infrazioni allobbligo antiriciclaggio punita in capo al professionista con

    sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dellimporto delloperazione

    (art. 58 co. 7 DLgs.231/2007)

    126

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    SANZIONI

  • OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI ALLART. 49 DEL DLGS. 231/07

    Linfrazione dellobbligo antiriciclaggio punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40%

    dellimporto delloperazione

    (art. 58 co.1 DLgs. 231/2007)

    127

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    SANZIONI

  • DL 78/2010, CONV. L. 30.7.2010 N. 122 +CIRC. MEF PROT. 281178 DELLAGOSTO 2010

    La sanzione non pu comunque essere inferiore, nel minimo, allimporto di 3.000 euro

    Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima aumentata di cinque volte (ossia il 5%)

    128

    Il limite minimo di 3.000 si applica sia a chi commette linfrazione sia a chi non la comunica

    (art. 58 co. 8 DLgs. 231/2007).

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Attenzione

  • CIRC. MEF 2/2012

    Vecchie sanzioni: per irregolarit commesse entro il

    DECORRENZA

    15.6.2010

    16.6.2010

    SANZIONI PER IRREGOLARIT SU TRASFERIMENTI IN CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    129

    Nuove sanzioni (ivi compresa la minima da 3.000): per irregolarit commesse dal

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • SOGGETTI SANZIONATICASS. CIV., SEZ. I, 26.1.1999 N. 690

    130

    A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE CONCORRONO IN UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

    risulta applicata una sanzione dall'1% al 40% dellimporto irregolarmente trasferito

    Conferma UIC del 24.3.2007

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato.

    131

    RISPOSTE MEF 20.5.2010

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Lobbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i professionisti.

    Lart. 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi.

    La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in

    contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che lha acquisita.

  • OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO(L. 24.11.1981 N. 689)

    132

    CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO

    ammesso ricorso al tribunale entro 30 giorni dalla sua notificazione

    Se il ricorso proposto oltre il termine previsto, il tribunale ne dichiara linammissibilit con ordinanza

    ricorribile per cassazione

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • OBLAZIONABILIT DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007 CHE RICHIAMA LART. 16 L. 689/81)

    Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione prevede la possibilit di pagare limporto

    minore fra:

    A. 1/3 del massimo della sanzione edittale

    B. Il doppio del minimo

    133

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

  • 1. Ammessa per coloro che eseguono Il pagamento o lo ricevono (per importi inferiori ai 250.000 euro)

    2. Non ammessa per il professionista che omette la comunicazione nellinfrazione

    134

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    OBLAZIONABILIT DELLE SANZIONI (ART. 60 CO. 2 DLGS. 231/2007)

  • OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA(ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO)

    Loblazione evita il minimo sanzionatorio

    135

    Circ. MEF prot. n. 281178 dellagosto 2010

    Per importi fino a 50.000 possibile non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dellimporto

    Per importi superiori a 50.000 possibile non applicare sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio), basta sempre il solo 2% dellimporto

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    Attenzione

  • PROCEDURE E PRESCRIZIONE

    Termine quinquennale

    136

    Art. 60 del DLgs. 231/2007 e art. 28 della L. 689/81

    Il diritto dello Stato alla riscossione della

    sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione.

    Le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono all'irrogazione

    delle sanzioni

    TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

    LA UIF, le autorit di vigilanza, la GdF e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le

    violazioni indicate agli artt. 57 e 58 e provvedono alla

    contestazione