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Direzione Sindacale Sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo n. 148/2015 Riordino ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

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Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro

Decreto Legislativo n. 148/2015

Riordino ammortizzatori socialiin costanza di rapporto di lavoro

LAVORATORI BENEFICIARI

Gli ammortizzatori sociali

LAVORATORI SUBORDINATI

LAVORATORI ASSUNTI CON APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZATE

SOLO PER LA CAUSALE «CRISI AZIENDALE»

CONDIZIONE

anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva interessata di almeno 90 gg

alla data di presentazione della domanda di concessione, ivi compresi i periodi

di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, maternità

obbligatoria

MISURA DEL TRATTAMENTO

Gli ammortizzatori sociali

80% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE

CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE

(FINO AL LIMITE MAX DELL’ORARIO CONTRATTUALE)

nei limiti di massimali mensili

(rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate, per un massimo di 12 mensilità

comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive)

per l’anno 2016: € 971,71 per retribuzione mensile di riferimento ≤ € 2.102,24

€ 1.167,91 per retribuzione mensile di riferimento > € 2.102,24

[da 1.1 di ogni anno, i valori saranno incrementati del 100% dell’aumento derivante dalla

variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo]

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

Gli ammortizzatori sociali

limite massimo di durata:

per ciascuna unità produttiva

trattamento ordinario e straordinario

max 24 mesi nel quinquiennio mobile

[salve specifiche previsioni conteggio periodo di solidarietà]

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALECONNESSA ALL’UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Gli ammortizzatori sociali

% retribuzione globaleore di lavoro non prestate

valevole per interventi complessivamente concessiin un quinquennio mobile

9 % sino a 52 settimane

12 % oltre 52 e fino a 104 settimane

15 % oltre 104 settimane

Gli ammortizzatori sociali

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA maturazione piena contribuzione figurativa

(calcolata su retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale)

EROGAZIONE e RIMBORSO PRESTAZIONI anticipazione datore di lavoro (conguaglio entro 6 mesi dal termine del periodo di paga

in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del

provvedimento di concessione se successivo)

[pagamento diretto su autorizzazione INPS solo per documentate difficoltà finanziarie impresa]

CONDIZIONALITÀ e POLITICHE ATTIVE del LAVORO se sospensione/riduzione >50% orario (su 12 mesi): onere politiche attive

se svolgimento attività autonoma/subordinata durante periodo integrazione salariale:

obbligo comunicazione preventiva a INPS

no diritto ad integrazione per giornate lavorate

Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro

INTEGRAZIONE SALARIALI

ORDINARIE

CIGO

CAMPO DI APPLICAZIONE

imprese INDUSTRIALI

CAUSALI DI INTERVENTO

riduzione o sospensione delle prestazioni di lavoro nei casi di

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti

(incluse intemperie stagionali)

situazioni temporanee di mercato

DURATA

max 13 settimane continuative,

prorogabili trimestralmente fino a max 52 settimane nel biennio mobile

(e comunque non oltre 1/3 delle ore lavorabili – da tutti i dipendenti occupati nell’unità

produttiva nel semestre precedente la domanda – nel biennio mobile)

CONTRIBUZIONE ORDINARIA

CIGO

SULLA RETRIBUZIONE

IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI

1,70% per imprese industriali ≤ 50 dipendenti

2,00% per imprese industriali >50 dipendenti

INFO e CONSULTAZIONE SINDACALE

CIGO

COMUNICAZIONE A RSA/RSU NONCHÉ A OO.SS.

cause sospensione/riduzione orario

entità e durata prevedibile sospensione/riduzione orario

numero lavoratori interessati

EVENTUALE ESAME CONGIUNTO

[v. particolarità per eventi oggettivamente non evitabili]

DURATA DELLA PROCEDURA

25 gg da comunicazione preventiva (10 gg per impresa ≤50 dipendenti)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CIGO

PRESENTAZIONE DOMANDA

a INPS competente per territorio

per via telematica

entro 15 gg da inizio CIGO

CONTENUTI DOMANDA

durata presumibile

ore richieste

nominativi dei lavoratori interessati

numero lavoratori occupati nel semestre precedente

Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro

INTEGRAZIONE SALARIALI

STRAORDINARIE

CAMPO DI APPLICAZIONE

CIGS

media occupazionale semestre precedente(incluso apprendistato professionalizzante e dirigenti)

PIÙ DI 50 DIPENDENTI

IMPRESE COMMERCIALI (COMPRESE LOGISTICA)

AGENZIE VIAGGI E TURISMO

PIÙ DI 15 DIPENDENTI

IMPRESE APPALTATRICI SERVIZI MENSA/RISTORAZIONE (1)

IMPRESE APPALTATRICI SERVIZI PULIZIA (2)

(1) Soltanto nel caso di ricorso a CIGO o CIGS dell’azienda appaltante

(2) Soltanto nel caso di ricorso a CIGS dell’azienda appaltante

CAUSALI DI INTERVENTO, PROGRAMMI E DURATE

CIGS

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALEprogetto di attuazione di mutamenti organizzativi dei fattori lavorativi

per migliorare efficienza produttiva e qualità della produzione

DURATA: per ciascuna unità produttiva max 24 mesi in quinquennio mobile

[dal 25.9.2017: sospensione max 80% delle ore lavorabili – NO ZERO ORE]

PROGRAMMA di INTERVENTO finalizzato a un consistente recupero occupazionale (min 70%)

del personale coinvolto

[dettaglio modalità di gestione eventuali esuberi strutturali residui]

PIANO volto a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva;

può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature e può prevedere attività di

formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse

interne

CIGS

CRISI AZIENDALE

(esclusa dall’1.1.2016 CESSAZIONE ATTIVITÀ)

particolare difficoltà aziendale

[biennio precedente: andamento negativo/involutivo emergente da indicatori economico-finanziari di bilancio

E ridimensionamento/stabilità dell’organico aziendale

(salvo evento improvviso ed imprevisto)]

DURATA: per ciascuna unità produttiva max 12 mesi

[dal 25.9.2017: sospensione max 80% delle ore lavorabili – NO ZERO ORE]

PROGRAMMA di INTERVENTO finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia

occupazionale (se solo parziale: piano di gestione degli esuberi)

PIANO DI RISANAMENTO volto a fronteggiare squilibri produttivi, finanziari, gestionali o derivanti da

condizionamenti esterni

CIGS

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

accordo aziendale di riduzione oraria

per evitare riduzione di personale/dichiarazione di esubero di personale

[da quantificare e motivare nell’accordo]

DURATA: per ciascuna unità produttiva max 24 mesi in quinquennio mobile

(fino a max 36 per conteggio dimezzato fino ai 24 mesi in quinquennio mobile)

riduzione media oraria ≤60% dell’orario giornaliero/settimanale/mensile dei lavoratori coinvolti

[max riduzione complessiva media per singolo lavoratore nell’intero periodo di contratto di solidarietà: 70%]

CONTRIBUZIONE ORDINARIA

CIGS

SULLA RETRIBUZIONE

IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI

0,90% [0,60% a carico azienda + 0,30% a carico lavoratore]

CONSULTAZIONE SINDACALECIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

CIGS

COMUNICAZIONE A RSA/RSU NONCHÉ A OO.SS.

cause sospensione/riduzione orario

entità e durata prevedibile sospensione/riduzione orario

numero lavoratori interessati

criteri di scelta

modalità di rotazione

RICHIESTA (REGIONE/MIN. LAV.) DI ESAME CONGIUNTO ENTRO 3 GG

durata procedura 25 gg da richiesta (10 gg per impresa ≤50 dipendenti)

OGGETTO DELL’ESAME CONGIUNTO

programma da attuare [durata, numero lavoratori coinvolti e criteri di scelta, ragioni

di impraticabilità di forme alternative di riduzione d’orario, misure di gestione

eventuali esuberi, modalità di rotazione (DM prevedrà sanzione se non rispettate) o

ragioni tecnico-organizzative per mancata rotazione, non percorribilità del contratto

di solidarietà]

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CIGS

PRESENTAZIONE DOMANDA

con elenco nominativo lavoratori interessati a MIN.LAV. + DTL competenti

per territorio

entro 7 gg da conclusione procedura di consultazione/data accordo

collettivo aziendale

DECORRENZA sospensione/riduzione oraria

non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della

domanda

VERIFICHE ISPETTIVE da parte della DTL nei 3 mesi antecedenti la conclusione

dell’intervento di integrazione salariale

TIPOLOGIA AZIENDALE CAUSALI AMMORTIZZATORI 2016

Industriali Artigiane dell’edilizia ……

Situazioni aziendali dovuti ad eventi transitori incluse intemperie stagionali

Situazioni temporanee di mercatoCIGO

Aziende commerciali (+ 50 dip.) Agenzie di viaggio e turismo (+ 50 dip.) Appaltatrici servizi mensa o pulizia (+ di

15 dip.) solo se committente in cigs Imprese di vigilanza (15 dip.)

Crisi aziendale Riorganizzazione aziendale CIGS

Riduzione orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte esubero di personale

CIGS CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Aziende + 15 - 50 dip. Aziende di servizi

Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale

F.I.S.Assegno di solidarietà

Contratti di solidarietà tipo «B»fino al 30.06.2016

oCIGD (max 3 mesi)fino al 31.12.2016

Eventi transitori (escluse intemperie stagionali) Situazioni temporanee di mercato

F.I.S.Assegno ordinario

Aziende + 5 -15 dip. Aziende di servizi

Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale

F.I.S.Assegno di solidarietà

dall’1.07.2016

Contratti di solidarietà tipo «B»fino al 30.06.2016

oCIGD (max 3 mesi)fino al 31.12.2016

Eventi transitori (escluse intemperie stagionali) Situazioni temporanee di mercato -

Aziende - 5 dip. Aziende di servizi

Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale Eventi transitori escluse intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato

Contratti di solidarietà tipo «B»fino al 30.06.2016

oCIGD (max 3 mesi)fino al 31.12.2016

accordi aziendali finalizzati all’incremento degli organici attraverso

riduzione stabile dell’orario di lavoro (e della retribuzione)

contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale

concessione CONTRIBUTO ai datori di lavoro

primi 12 mesi: 15% della retribuzione lorda da CCNL

13mo – 24mo mese: 10% della retribuzione lorda da CCNL

oltre il 24mo e fino al 36mo mese: 5% della retribuzione lorda da CCNL

attenzione: se il lavoratore ha un’età compresa tra 15 e 29 anni

in sostituzione del contributo di cui sopra

per i primi 3 anni e non oltre il compimento dei 29 anni

contributi a carico datore di lavoro = apprendisti

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA

Gli ammortizzatori sociali

lavoratori di età di non oltre 24 mesi inferiore

all’età per pensione di vecchiaia

che possiedano requisiti minimi per pensione di vecchiaia

entro 1 anno da stipula contratto di solidarietà

accettano riduzione max 50% loro orario di lavoro

anticipazione trattamento pensionistico

nel limite massimo della retribuzione persa con la riduzione oraria

Gli ammortizzatori sociali

Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

(CIGD)

CAMPO DI APPLICAZIONEAccordo quadro regionale

Cassa integrazione in deroga

Fino al 31.12.2016

Possono accedere al trattamento di Cigd tutte le imprese che nonsiano destinatarie di ammortizzatori sociali o che li abbiano esauriti

Sono beneficiari del trattamento tutti i lavoratori, anche a tempodeterminato, compresi gli apprendisti (con contratto di apprendistatoprofessionalizzante) e i somministrati, che abbiano un’anzianitàlavorativa di almeno 12 mesi.

CAUSALI DI INTERVENTO

Cassa integrazione in deroga

a) eventi transitori non imputabili all’azienda o al lavoratore

b) situazioni temporanee di mercato

c) crisi aziendale

d) ristrutturazione o riorganizzazione

escluso il ricorso per cessazione attività o parte di essa

DURATA

Cassa integrazione in deroga

Max 3 mesi -> pari ad un massimo di 91 giorni di calendarioindipendentemente dalla loro effettiva fruizione

CONTRIBUTO ADDIZIONALE connesso all’utilizzo

pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata allavoratore per le ore di lavoro non prestate

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Cassa integrazione in deroga

La corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periododi sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto dilavoro stesso, resta a carico del datore di lavoro (Circ. Min Lav. n.4/2016)

PRESENTAZIONE DOMANDA

Cassa integrazione in deroga

ACCORDO SINDACALE PREVENTIVO

• Indicazione della causale, numero dipendenti coinvolti, ore richieste einformativa sulle politiche attive

PROCEDURA

• In via telematica, entro il termine perentorio di 20 giorni dall’iniziodella sospensione, all’Inps e alla Regione

Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro

IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

(FIS)

CENNI STORICI

Fondo di integrazione salariale

1. Legge Fornero (L. 92/2012) -> istituzione di fondi di solidarietà settoriali

2. Fondo solidarietà residuale -> c/o inps obbligatorio per tutte le aziende con più di 15

dipendenti

3. Sistema dei fondi di solidarietà:

• Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione -> obbligatoria per le imprese

con più di 5 dipendenti, per settori non coperti dalle norme in materia di integrazione

salariale -> su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali

• Fondi di solidarietà bilaterali alternativi trasformazione dei fondi bilaterali già

esistenti

• Fondi di integrazione salariale nel quale è confluito il fondo residuale dal 01.01.16

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fondo integrazione salariale

Media occupazionale semestre precedente (inclusi apprendisti)

+ Di 5 – 50 dipendenti

Imprese commerciali (comprese logistica)

Agenzie viaggi e turismo

+ Di 5 dipendenti

Imprese di servizi

Imprese appaltatrici servizi mensa/ristorazione

Imprese appaltatrici servizi pulizia

Pubblici esercizi

Alberghi

Fino al 30.06.2016 -> scelta tra Fis o CIGD o contratti di solidarietà L.236/93 Fino al 31.12.2016 -> scelta tra Fis o CIGD(Note Min. Lav. n. 3763 18/02/2016 e n. 3223 11/02/2016)

Tutti i lavoratori con contratto dilavoro subordinato che abbianoun’anzianità effettiva di lavoro dialmeno 90 giorni alla data dipresentazione domanda

Inclusi:

• Apprendisti con contratto diapprendistato professionalizzante (ilperiodo di apprendistato è prolungato inmisura equivalente all’ammontare delleore di integrazione salariale fruite)

Esclusi:

• Dirigenti

DESTINATARI

Fondo di integrazione salariale

PRESTAZIONI

Fondo di integrazione salariale

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ

• DALL’1.1.2016 DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO MEDIAMENTE + DI 15 DIPENDENTI NEL SEMESTRE

PRECEDENTE LA DATA DI INIZIO DELLE RIDUZIONI ORARIO DI LAVORO

• DALL’1.7.2016 DATORI DI LAVORO DA 6 A 15 DIPENDENTI

a seguito ACCORDI COLLETTIVI AZIENDALI DI RIDUZIONE ORARIA

[con riduzione oraria ≤60%; max riduzione complessiva per singolo lavoratore 70%]

AL FINE DI EVITARE/RIDURRE ESUBERI IN PROCEDURE DI MOBILITÀ EX LEGE 223/91

O DI EVITARE LICENZIAMENTI PLURIMI INDIVIDUALI PER G.M.O.

DURATA E MISURA DEL TRATTAMENTO

max 12 mesi in biennio mobile ed è erogato nel limite del max mensile previsto per l’anno 2016

80% della retribuzione globale ore non lavorate

PROCEDURA

Fondo di integrazione salariale

La domanda deve essere presentata

all’Inps:

• Entro 7 gg dalla conclusione

dell’accordo sindacale (elenco dei

lavoratori interessati)

• Entro 30 gg successivi alla

presentazione domanda -> deve

avvenire la sospensione o riduzione di

orario

Autorizzazione

Sede Inps competente:

ubicazione dell’attività produttiva

se l’azienda è plurilocalizzata o la

sede legale o accentramento

posizione contributiva

Accordo collettivo aziendale

Deve contenere:

• Numero dei lavoratori interessati

• Modalità attraverso le quali il datore

di lavoro può modificare in aumento

l’orario ridotto -> per soddisfare

temporanee esigenze di mercato

PRESTAZIONI

ASSEGNO ORDINARIO

DALL’1.1.2016 DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO MEDIAMENTE + DI 15 DIPENDENTI

in relazione alle causali di integrazione ORDINARIE

SITUAZIONI AZIENDALI DOVUTE AD EVENTI TRANSITORI NON IMPUTABILI ALL’IMPRESA O AI DIPENDENTI (NO

INTEMPERIE STAGIONALI)

SITUAZIONI TEMPORANEE DI MERCATO

in relazione alle causali di integrazione STRAORDINARIE

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

CRISI AZIENDALE

DURATA E MISURA DEL TRATTAMENTO

max 26 settimane in un biennio mobile

80% della retribuzione globale ore non lavorate

Fondo integrazione salariale

PROCEDURA

Fondo di integrazione salariale

La domanda deve essere presentata

all’Inps:

• Non prima dei 30 giorni e non oltre i

15 giorni dall’inizio della

sospensione/riduzione dell’attività

lavorativa

Autorizzazione

Sede Inps competente:

ubicazione dell’attività produttiva

se l’azienda è plurilocalizzata o la

sede legale o accentramento

posizione contributiva

Consultazione sindacale

Nei casi di sospensione e riduzione

dell’attività produttiva l’azienda deve

comunicare preventivamente alle

RSA/RSU o in mancanza alle OO.SS:

• cause di sospensione o riduzione orario

• durata

• entità

• numero dei lavoratori coinvolti

Segue, su richiesta di una delle parti,

l’esame congiunto e l’intera procedura

deve esaurirsi entro 25 giorni ridotti a 10

gg per le imprese fino a 50 dipendenti

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

Fondo di integrazione salariale

Prestazione erogata direttamente dal datore di lavoro -> conguaglio entro 6 mesi oppuredirettamente dall’Inps in presenza di serie difficoltà finanziarie

Aziende Prestazioni

Aziende con più di 5 dipendenti e fino a 15

Dal 1.07.2016 assegno disolidarietà durata max 12 mesibiennio mobile

-

Aziende con più di 15

Dal 1.01.2016 assegno disolidarietà durata max 12 mesibiennio mobile Durata max complessiva di 24

mesi nel quinquennio mobile

Assegno ordinario per una durata massima di 26 settimane nel biennio mobile

IL FINANZIAMENTO DEI FONDI

Fondo di integrazione salariale

Dal 1°gennaio 2016

ORDINARIA (SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI)

• + di 15 dipendenti 0,65% della retribuzione ordinaria

• fino a 15 dipendenti 0,45% della retribuzione ordinaria

(2/3 a carico datore di lavoro – 1/3 a carico lavoratore esclusi i dirigenti)

ADDIZIONALE (CONNESSA AD UTILIZZO PRESTAZIONI)

• 4% della retribuzione persa

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

Fondo di integrazione salariale

La limitazione della disponibilità del Fondo si applicherà gradualmente:

A regime è fissato in 4 volte l’ammontare dei contributi accantonati al netto

delle prestazioni già deliberate

ANNO IMPORTO MASSIMO

2016 Nessun limite

2017 10 volte l’importo accantonato

2018 8 volte l’importo accantonato

2019 7 volte l’importo accantonato

2020 6 volte l’importo accantonato

2021 5 volte l’importo accantonato