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DEFINIZIONE: fenomeno di successione a causa di morte che l’ordinamento giuridico ricollega alla presenza di un efficace negozio giuridico testamentario del de cuius dal quale dipendono l’INDIVIDUAZIONE del DESTINATARIO e la determinazione dell’OGGETTO della successione.

FONDAMENTO: interesse individuale del testatore a dare una destinazione al suo patrimonio. Potere di AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322).

Prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (art. 457, comma 2).

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591. Casi d'incapacità. — 1. Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. 2. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età (c. 2) >>> no minore emancipato 2) gli interdetti per infermità di mente (c. 414 ss.) >>> sì inabilitati 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (c. 120, 428, 775, 14252) (1).3. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Se nel decreto di nomina il giudice tutelare nulla ha previsto, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di testare.

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L’incapacità prevista dall’art. 591 c.c. si configura come una forma di incapacità giuridica relativa >>> è atto personalissimo che non tollera l’intermediazione di una volontà estranea (no rappresentanza, no curatore, ecc.)

Il testamento dell’incapace non è nullo ma semplicemente annullabile >>> ANNULLABILITA’ ASSOLUTA (può essere fatta valere da chiunque)

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Esiste una equiparazione tra la capacità di succedere e la capacità di ricevere per testamento. Sono entrambe manifestazioni della capacità giuridica.

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PRINCIPIO DI CERTEZZA PRINCIPIO DI PERSONALITA’ PRINCIPIO DEL FORMALISMO PRINCIPIO DI REVOCABILITA’

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Deve risultare in modo evidente la persona Deve risultare in modo evidente la persona a favore della quale è fatta la disposizione a favore della quale è fatta la disposizione testamentaria.testamentaria.

628. Disposizione a favore di persona 628. Disposizione a favore di persona incerta.incerta. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Applicazione del principio generale contenuto nell’art. 1346 c.c.

Es. indico il nome che però è comune a più miei amici.

Sono ammessi tutti i mezzi di prova, anche estranei al testamento stesso (altri scritti, prove testimoniali, presunzioni semplici).

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Ne costituisce conferma: 627. Disposizione fiduciaria. 1. Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

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629. Disposizioni a favore dell'anima >>> eccezione al principio di cui all’art. 6281. Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.2. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.3. Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento (esecutore testamentario – solitamente il sacerdote indicato dal testatore per la celebrazione di suffragi – con funzioni limitate all’adempimento dell’onere)

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630. Disposizioni a favore dei poveri. 1. Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza (il Comune).

Ha natura integrativa perché destinata a supplire l’incompleta manifestazione di volontà del testatore.

“altre simili”: sono compresi, ad esempio, ex detenuti, vittime di calamità naturali, ecc.)

Presupposti: non deve trattarsi di disposizioni fatte a favore di determinate persone fisiche o giuridiche + non deve essere indicato il pubblico istituto + nn deve esservi un ente che abbia uno scopo identico

è un legato

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Disposizioni che mirano alla SALVEZZA dell’ANIMA. Sono considerate come disposizioni modali:il testatore chiede che siano compiuti particolari atti di culto in suffragio della propria od altrui anima.

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Solo il testatore è abilitato ad indicare il beneficiario e l’oggetto del testamento. Non è Non è ammessa la sostituzione con la volontà di ammessa la sostituzione con la volontà di un’altra personaun’altra persona.

Conseguenze: è esclusa la rappresentanza e la possibilità di demandare la determinazione del suo contenuto al giudizio di un terzo. 631. Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo. 1. È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

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589. Testamento congiuntivo o reciproco.1. Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto (es. Noi, Tizio e Tizia, nominiamo erede nostro nipote Caio), né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca ( 635).

Fondamento: principio di personalità>>>si presume che i testatori non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà (dispongo così in quanto altri lo faccia) + dovrebbe essere revocato da tutti i soggetti >>> contrasto con 587

Tuttavia, interpretazione restrittiva: ammissibilità dei testamenti simultanei (più dichiarazioni di ultima volontà contemporanee e contenute in un medesimo documento ma autonome) e corrispettivi (due disposizioni autonome).

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Art. 631 comma 2. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (quindi, solo legato) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Art. 630 comma 2. A contrario La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico

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L’eccezione di cui al 631 comma 2 è solo per i legati per il diverso regime dei debiti

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632. Determinazione di legato per arbitrio altrui. 1. È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.2. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

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Merum arbitrium: la disposizione è nulla se vi è assoluta libertà nella scelta dell’oggetto.

Arbitrium boni viri: è valida se il testatore ha fissato dei criteri di massima ai quali attenersi. es. nullità della disposizione con cui il testatore ordina all’erede di dare “qualche cosa” ad un terzo a titolo di ricordo. E’ valido il legato di quanto necessario al legatario secondo il giudizio di un terzo. E’ riconducibile all’arbitraggio>>>art. 1349 c.c.

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Art. 632 c.c. comma 2. Legato remuneratorio.

È specificazione della figura di cui al primo articolo. Es. nomino erede universale il mio unico figlio, il quale darà la somma di denaro che crederà opportuna alla fedele domestica Caia che mi ha assistito durante l’ultima mia malattia.

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Unilaterale: deve aversi un’unica manifestazione di volontà, quella del testatore.

Non recettizio: l’efficacia del negozio a causa di morte non è subordinata ad alcun onere di comunicazione a terzi. Il chiamato acquista il diritto di accettare l’eredità e il legatario acquista l’oggetto del legato anche se nessuna notizia abbiano avuto del testamento.

Formale: forma scritta ad substantiam. (testamento olografo/testamento pubblico/testamento segreto) + (testamenti speciali)

Revocabile art. 587 c.c. + art. 679 c.c. Personale E’ atto personalissimo A titolo gratuito Realizza un’attribuzione senza

corrispettivo, ma non è sempre una liberalità in quanto può non discendere un arricchimento del beneficiario della disposizione.

Patrimoniale art. 587, comma 1. Non costituiscono un’eccezione le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 587 >>> testamento formale

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Riconoscimento e legittimazione del figlio naturale

Riabilitazione dell’indegno Nomina dell’esecutore testamentario

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Forme ordinarie: testamento olografo + testamento per atto di notaio (testamento pubblico o testamento segreto)

Forme speciali: forme speciali di testamento pubblico.

Le diverse forme dipendono dai diversi interessi da soddisfare:testamento olografo: garanzia di segretezza sia delle disposizioni testamentarie sia del fatto di aver testato. Rischio di sottrazione, distruzione o smarrimento della scheda dopo la morte.testamento per atto di notaio: elevata sicurezza che le disposizioni testamentarie non andranno perse.

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Il semplice scritto non è mai sufficiente: testamento per atto di notaio scritto + rispetto di formalitàtestamento olografo scrittura privata + integrale autografia ex art. 602 c.c.

pur nel loro distinto atteggiarsi, sono equiparate quanto ad efficacia.

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602. Testamento olografo. — 1. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore

Forma più semplice di testamento. Svantaggi: smarrimento, alterazione, falsificazione, soppressioneVantaggi: segretezza, semplicità, redazione fuori della presenza di terze persone.

Scrittura privata: qualsiasi documento liberamente redatto e sottoscritto da un privato. Presenta dei requisiti formali: deve essere stato scritto per intero e datato

Efficacia probatoria: art. 2702 c.c.

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Olografia: scritturazione per intero di mano del testatore.Può essere fatto con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materia (volendo, anche sul muro)2 caratteri dell’AUTOGRAFIA: PERSONALITA’ (sicura provenienza del testatore) + ABITUALITA’ (la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore).Sono NULLI, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore o redatti con l’intervento di un terzoSono considerati validi il testamento epistolare (scritto forma di lettera)e il testamento scritto su più fogli staccati sempre che ci sia una chiara connessione

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DATA: deve indicare giorno, mese e anni. Sono ammessi equipollenti (es. Natale 2000).Funzione: accertare la capacità del testatore e l’efficacia tra più testamenti redatti dalla stessa persona.art. 602 comma 3. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c. 591), della priorità di data tra più testamenti (c. 682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.Mancanza di data >>> ANNULLABILITA’ = Incompletezza = data impossibileDeve risultare dal testamento (non può stare, ad esempio, sulla busta).Due testamenti validi di pari data. Invalidità riguarda solo le disposizioni inconciliabili.Testamento redatto in più giorni >>> giorno della sottoscrizione

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SOTTOSCRIZIONE: firma apposta dal testatore alla fine delle dichiarazioni di ultima volontà.art. 602 comma 2. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore (è quindi valida quella con pseudonimo e soprannome).Apposta nel corpo del testamento: valida per disp. precedentiSul retro o a margine: valida se manca spazio in calce

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Deposito presso notaio: garanzia di custodia ma nessun effetto giuridico

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603. Testamento pubblico. — 1. Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

E’ il solo testamento notarile in senso stretto. E’ il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l’atto. Nel testamento segreto la sua funzione è quella di ricevere un documento che già contiene la volontà del testatore.

Vantaggi: può essere fatto da chiunque (anche quelli che non sanno o non possono scrivere) ; rigoroso accertamento della volontà e di guida tecnica nella redazione. Svantaggio rigoroso formalismo, mancanza di segretezza, gravosità di spese.

Disciplina: codice civile + legge notarile (il primo prevale)

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DATA (anno, mese, giorno) LUOGO INTERVENTO del NOTAIO ASSUNZIONE DEI TESTIMONI: garantiscono la fedele riproduzione della

volontà e la mancanza di influenza da parte del notaio. Sono normalmente due, ma devono essere 4 se il testatore oltre che muto o sordomuto nn è in grado di leggere >>>597 cc.

COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE del TESTATORE DICHIARAZIONE ORALE di VOLONTA’ del TESTATORE alla presenza dei

testimoni>>>necessità, per il notaio di accertarsi dell’identità personale del testatore e della sua capacità

Riduzione per iscritto a cura del notaio (a cautela della congruenza tra scritto e dichiarato)

Lettura dell’atto al testatore alla presenza degli interpreti Menzione dell’adempimento delle formalità compiute Orario di chiusura del testamento Sottoscrizione del testatore Sottoscrizione dei testimoni Sottoscrizione del notaio art. 606 comma 1 >>> nullità

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Può tenere celato il contenuto delle sue disposizioni di ultima volontà, ma non può nascondere di aver fatto testamento.

Scarsamente usato nella pratica pur cumulando i vantaggi del testamento olografo e di quello pubblico: segretezza del contenuto, intangibilità dell’atto ed autenticità della data, mancanza dell’eccessivo rigore formale del testamento pubblico.

STRUTTURAParte della D>>> 2 elementi distinti: scheda testamentaria (natura privatistica) + atto di ricevimento (natura pubblicistica)D+ G >>>è atto complesso perché la dichiarazione del testatore non è autonoma. La scheda nn deve essere autografa né è richiesta la data.

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Non è richiesta l’autografia: può essere scritto anche da un terzo. Art. 604, comma 1

Non è necessaria la data, perché verrà apposta dal notaio sull’atto di ricevimento. (prevale quest’ultima su quella prevista dalla scheda testamentntaria)

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Consegna della scheda al notaio alla presenza di due testimoni.

Art. 605 c.c. Menzione della consegna

dichiarazione del testatoreindicazione del numero e dell’impronta dei sigilliassistenza dei testimoni a tutte le formalità sottoscrizione di testatore, testimoni e notaioArt. 685 c.c. effetti del ritiro del testamento segreto.

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Introdotto da l. 29 novembre 1990, n. 387 di ratifica della Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973.

Si aggiunge alle forme tradizionali. Può essere utilizzato sia da italiani in Italia

(nuova forma di testamento) sia da italiani all’estero (agente consolare o diplomatico abilitato) sia dagli stranieri che si trovano in Italia per qualunque motivo.

Notevoli affinità con il testamento segreto (consegna della scheda testamentaria al notaio che redige verbale)

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Divulgazione del contenuto per dar modo ad ogni interessato di venirne a conoscenza. E’ prevista per quei testamenti che non sono pubblici di loro natura (olografo e

segreto). Per il testamento pubblico>semplice comunicazione agli eredi o ai legatari. Art. 623 c.c.

E’ formalità estrinseca che non incide né sulla validità dell’atto né sulla sua efficacia. 620. Pubblicazione del testamento olografo. — 1. Chiunque è in possesso di un

testamento olografo (c. 602) deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. 2. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione (c. 456) , che sia fissato un termine per la presentazione (p.c. 749). 3. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (c. 50, 58). 4. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. 5. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. c. 3, 7).

Il notaio è tenuto alla pubblicazione di un testamento olografo anche se nullo o annullabile. I soggetti interessati possono darvi esecuzione ex art. 590.

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621. Pubblicazione del testamento segreto. — 1. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione (p.c. 749).

2. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.

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Condizione (l’unica a ricevere una disciplina specifica) e onere: disposizioni a titolo universale + legati

Termine: solo legati. Per le disposizioni a titolo universale, si considera non apposto > art. 637 c.c.

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633. Condizione sospensiva o risolutiva. 1. Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi

sotto condizione sospensiva o risolutiva Ambito limitato alla quota disponibile >>> art. 549 divieto di pesi

e condizioni CONDIZIONE POTESTATIVA: quelle il cui avveramento dipende

dalla volontà del beneficiario. E’ nulla solo la condizione sospensiva meramente potestativa

CONDIZIONE CASUALE: l’avveramento dipende dal caso o dal fatto di un terzo.

CONDIZIONE MISTA: l’avveramento dipende in parte dalla volontà del beneficiario, in parte dal caso o dal fatto di un terzo.

Ogni condizione può essere apposta a disposizioni testamentarie purché siano possibili e lecite >>> valutazione al momento dell’apertura della successione >>> art. 634 c.c. si considerano non apposte

Effetti retroattivi

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634. Condizioni impossibili o illecite. 1. Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626 (motivo illecito).

Diverso dal regime previsto per i contratti (art. 1354 c.c.) >>> condizione illecita: nullità del negozio; condizione impossibile: se sospensiva, nullità, se risolutiva, non apposta.

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Esempi di condizioni illecite: compiere un reato; cambiare o non cambiare religione;condizioni lesive della libertà di coabitare o di risiedere;non alienare mai i beni ereditari;matrimonio con una determinata persona e non con altre.

Art. 635 c.c. condizione di reciprocità

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636. Divieto di nozze. 1. È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Parte della D, solo divieto assoluto di nozze. G> è illecita ogni forma di condizionamento. Anche i c.d. divieti relativi sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma.

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637. Termine. — 1. Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale (c. 588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare (c. 7022) .

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Limite economico imposto ad una liberalità per l’attuazione di un fine ulteriore che si aggiunge a quello principale della disposizione. Può consistere sia nell’erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale che nel compimento di un’azione o di un’omissione in favore di un terzo.

E’ espressamente previsto sia per le disposizioni testamentarie (artt. 647/648) e per la donazione (artt. 793 e 794).

Comporta a carico dell’erede o del legatario il sorgere di una vera e propria obbligazione >>> art. 1173 c.c.>>> il contenuto è, dunque, quello tipico di un’obbligazione.

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647. Onere. — 1. Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (c. 549, 690). 2. Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione (c. 1179; p.c. 750). 3. L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante (c. 626, 634, 794).

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Teoria tradizionale>>>elemento accessorio. Con esso il disponente vuole attuare un fine che si aggiunge a quello principale. Fondamento art. 647 c.c.; art. 588; disciplina dell’onere impossibile o illecito che si da per non apposto.

Teoria minoritaria >>> motivo particolarmente rilevante. Teoria più moderna >>> negozio autonomo che si pone

accanto alla istituzione di erede e di legatario. Fondamento: ambulatorietà (trasmigra anche a carico di coloro che non sono obbligati per testamento, es. accrescimento). Si parla di collegamento negoziale con la disposizione testamentaria. Conseguenza: è possibile un testamento contenente solamente la seguente disposizione “voglio che sia costruito un ospedale con 50 letti nel mio paese”.

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648. Adempimento dell'onere. — 1. Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato (si fa valere la volontà del de cuius).

2. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione (c. 1455 ) della disposizione testamentaria (c. 6773) , se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (c. 2652 n. 1).

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Artt. 674 – 678 Fenomeno giuridico relativo alla contitolarità di diritti

soggettivi che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di essi.

674. Accrescimento tra coeredi. — 1. Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.2. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.3. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.4. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

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PRESUPPOSTI: 1. Più chiamati all’eredità;2. C.d. congiunzione: istituzione di più eredi fatta nello

stesso testamento nell’universalità di beni;3. Istituzione in parti uguali: senza determinazione di

parti (nomino miei eredi Primo e Secondo) o in parti uguali (Primo per metà e Secondo per l’altra metà). (si dà luogo ad accrescimento anche ci sono più chiamati con più disposizioni, purché con un unico testamento);

4. Vacanza della quota (premorienza, commorienza, mancata nascita del nascituro; incapacità, indegnità, rinunzia, prescrizione del diritto all’accettazione; invalidità della disposizione istitutiva);

5. Non opera la sostituzione; 6. Non opera la rappresentazione;7. Non vi è una diversa volontà del de cuius risultante dal

testamento;8. Non opera la trasmissione del diritto di accettare.

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675. Accrescimento tra collegatari. — 1. L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (c. 4672).

676. Effetti dell'accrescimento. — 1. L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto (no accettazione; retroattivo). AUTOMATICITA’ E IRRINUNZIABILITA’ DELL’ACQUISTO.2. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

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Sezione V libro II (da 679 a 687) Manifestazione di volontà opposta a precedente

volontà testamentaria che rende quest’ultima priva, in tutto o in parte, di effetti.

Principio di revocabilità del testamento è principio di ordine pubblico: garanzia della libertà della persona di disporre delle proprie cose fino al momento della morte.

La revoca totale delle disposizioni contenute in un testamento si estende anche alle disposizioni non patrimoniali, a meno che queste non siano dichiarate irrevocabili (es. riconoscimento di figlio naturale)

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679. Revocabilità del testamento. — 1. Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare (c. 587) o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (c. 458).

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680. Revocazione espressa. — 1. La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

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81. Revocazione della revocazione. — 1. La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

E’ sufficiente un atto che abbia la sola forma del testamento.

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Compimento di certi atti o fatti che implicano necessariamente la volontà del testatore di revocare.

682. Testamento posteriore. — 1. Il testamento posteriore (c. 602), che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

684. Distruzione del testamento olografo. — 1. Il testamento olografo (c. 602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

685. Effetti del ritiro del testamento segreto. — 1. Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato (c. 608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (c. 607).

686. Alienazione e trasformazione della cosa legata. — 1. L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (c. 1500) , revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (c. 1394, 1425), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

2. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (c. 6672).

3. È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

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687. Revocazione per sopravvenienza di figli. — 1. Le disposizioni a titolo universale o particolare (c. 588, 803), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (c. 280 ss. ) o adottivo (c. 291 ss.), ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale (c. 250 ss.).

2. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.

3. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

4. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (c. 467 ss.), la disposizione ha il suo effetto.

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SOSTITUZIONE ORDINARIA (artt. 688 – 691 c.c.): il testatore sostituisce un’altra persona all’erede o al legatario per il caso in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità o conseguire il legato.

Fondamento: accrescere il potere dispositivo del testatore.

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688. Casi di sostituzione ordinaria. — 1. Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa (c. 463) o non voglia (c. 459, 519) accettare l'eredità (c. 523, 795).2. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

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Presupposti:1. Impossibilità o mancanza di volontà di

accettare;2.Presunzione relativa di volontà del testatore

(art. 688, comma 2).

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689. Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca. — 1. Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più. 2. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

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SOSTITUZIONE PARZIALE: consente al testatore di disporre che la sostituzione abbia un oggetto minore dell’istituzione

SOSTITUZIONE SUCCESSIVA: facoltà di indicare una serie consecutiva di sostituiti.

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artt. 692 – 696 Origine nel diritto romano il testatore impone ad un soggetto (istituito) l’obbligo di

conservare e restituire alla sua morte i beni oggetto dell’eredità o del legato ad un altro soggetto (sostituito o fedecommissario).es. Istituisco erede mio figlio interdetto Caio con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni ereditari a favore dell’Ordine delle suore di carità che avranno avuto

cura di lui. Prevalente funzione assistenziale

SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIAFEDECOMMISSARIA

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692. Sostituzione fedecommissaria. — 1. Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.2. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età (c. 2), se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronunzia di interdizione.3. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.5. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

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Elementi costitutivi:1. Duplice delazione: due autonome

disposizioni che attribuiscono la titolarità degli stessi beni a due distinti soggetti.

2. Ordine successivo: il sostituito succede al momento della morte dell’istituito.

3. Obbligo di conservare e restituire4. Cura dell’incapace

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INVALIDITA’: ricorre un vizio che ne produce la nullità o l’annullamento.

INEFFICACIA: il negozio testamentario, validamente concluso, non produce i suoi effetti ovvero gli effetti vengono successivamente a cadere.

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NULLITA’ Manca una disciplina organica dell’invalidità, come esiste per i contratti. NULLITA’ TESTAMENTARIE: FORMALI:

art. 606, c. 1Mancanza di autografia o sottoscrizione nel testamento olografoart. 606, c. 1 mancata redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore ovvero mancanza di sottoscrizione dell’uno o dell’altro Testamenti per atto di notaio. art. 619, c. 1 Testamenti speciali

SOSTANZIALI: sono previste nel libro secondo senza un particolare ordine (art. 458 – 589 – 631, c. 1-628La dottrina applica, per analogia, l’art. 1418 >>> nullità virtuale dovuta alla mancanza di uno dei requisiti essenziali e l’art. 1419. Trovano, inoltre, applicazione gli artt. 1421 e 1422 (legittimazione all’azione di nullità e imprescrittibilità dell’azione di nullità).

Conseguenze: mancata produzione di effetti.

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ANNULLABILITA’ Presuppone un’anomalia del negozio

considerata dal legislatore di minore gravità. Il negozio testamentario annullabile produce

tutti gli effetti a cui era diretto ma possono venir meno con l’azione di annullamento.

VIZI DI FORMA per i quali legge non ha espressamente previsto la sanzione della nullità. Art. 606 c. 2 e 619 c. 2;

Annullabilità sostanziale: solo 2 hp incapacità di disporre per testamento (art. 591) e vizi di volontà (art. 624)

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LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: si parla di ANNULLABILITA’ ASSOLUTA >>> chiunque vi abbia interesse >>> interesse correlato ad un diritto successorio che sorgerebbe per effetto dell’annullamento (eredi legittimi).

EFFETTI: si applica la disciplina dell’erede apparente (art. 534)

PRESCRIZIONE: 5 anni.

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CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DELLE DISPOSIZIONI

TESTAMENTARIE NULLE Eccezione all’art. 1423 c.c. = ipotesi di sanatoria di

un negozio nullo. 590. Conferma ed esecuzione volontaria di

disposizioni testamentarie nulle. — 1. La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato (conferma espressa) la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (conferma tacita).

Fondamento: principio di conservazione, maggiormente giustificato negli atti mortis causa + possibilità per congiunti di onorare memoria del de cuius

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Requisiti del negozio di conferma: si applica art. 1444 c.c.

Si applica anche al testamento annullabile.