deliberazione n.70/2017/prsp corte dei conti2018-10-16 · deliberazione n.70/2017/prsp...
TRANSCRIPT
Deliberazione n.70/2017/PRSP
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione siciliana
Nell’adunanza pubblica del 9 marzo 2017, composta dai seguenti magistrati:
Maurizio Graffeo
Anna Luisa Carra
Francesco Albo
Presidente
Consigliere
Consigliere
Gioacchino Alessandro
Francesco Antonino Cancilla
Primo Referendario – Relatore
Referendario
visto l’art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma,
della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto
legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti
locali e successive modificazioni (TUEL);
visto l’art. 243-bis del Tuel – Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – introdotto
dall’art.3, comma 1, lett. r), del decreto legge del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i.;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/SEZAUT/2012/INPR contenente le
Linee Guida ed i criteri per l’istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.
243-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Modica
- n. 120/2012, con cui è stato deliberato di aderire alla procedura di cui all’art. 243 bis
del TUEL;
2
- n. 143/2012 (avente ad oggetto Approvazione del bilancio di previsione anno 2012 e
approvazione del piano di riequilibrio per gli anni 2012-2021); n. 58/2013 (Modifica del
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 3 del d.l. 174/12 convertito in
legge n. 213/2012 approvato con delibera di C.C. n. 143 del 30/12/2012);
- n. 7/2014 (Approvazione rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
2012-2021 ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del TUEL, cosi come modificato dal D.L.
n.69/2013 convertito nella legge 98/2013);
- n. 86/2014 (Approvazione modifica rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale 2012-2021 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013 convertito
nella L. n. 64/2013);
richiamata la deliberazione di questa Sezione n. 311/2015/PRSP con la quale, all’esito
dell’istruttoria ministeriale e della trasmissione della relazione conclusiva avvenuta in data 16
luglio 2015 (n. prot. Cdc 5704) e dopo l’acquisizione di elementi cognitivi (cfr. ordinanza n.
244/2015/PRSP), è stato approvato, con riserve e prescrizioni, il Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del Comune di Modica;
richiamata altresì la deliberazione di questa Sezione n. 175/2016/PRSP con la quale in sede di
vigilanza sull’esecuzione del piano a norma dell’articolo 243 quater, comma 3, del Tuel, è stata
adottata apposita pronuncia ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 6, lettera a);
visto l’art. 1, commi 714, 714 bis e 715, della legge n. 208 del 2015, modificato dall’art. 15,
comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2016, n. 160, nel testo ratione temporis vigente prima della modifica di cui all’art. 1,
comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/2016/QMIG;
vista la deliberazione della Giunta municipale di Modica n. 198 del 27 settembre 2016 avente
ad oggetto “Approvazione della rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, in applicazione dell’art. 1, commi 714, 714 bis e 715 della legge n.
208/2015 (Legge di stabilità 2016),, approvato ai sensi dell’art. 243 bis del Tuel con
deliberazione del Consiglio comunale n. 143 del 30.12.2012”;
vista la nota di deferimento del Magistrato istruttore n. prot. 59472040 del 21 ottobre 2016;
vista l’ordinanza istruttoria n. 202/2016/PRSP con cui questa Sezione, in relazione alla
suddetta deliberazione di G.M. n. 198 del 27 settembre 2016 ed a seguito del deferimento del
Magistrato istruttore, ha disposto l’acquisizione di informazioni e della documentazione relativa
alla tempestiva adozione della deliberazione da parte del Consiglio comunale entro il termine
di legge;
3
viste le risposte fornite dall’ente con note a firma del Sindaco n. prot. 55874 del 28 ottobre
2016 del Presidente del Consiglio comunale n. prot. 58963 del 15 novembre 2016;
viste la successiva note di deferimento del Magistrato istruttore n. prot. 61238287 del 30
dicembre avente ad oggetto l’omessa deliberazione entro il 30 settembre 2016 della
rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
vista la deliberazione del Consiglio comunale di Modica n. 154 del 28 dicembre 2016 –
trasmessa alla corte con nota del Segretario comunale n. prot. 395 del 3 gennaio 2017, avente
ad oggetto la “ratifica” della suddetta deliberazione di Giunta municipale;
vista la successiva integrazione n. prot. 61454327 del 12 gennaio 2017 alla nota di
deferimento sopra citata;
vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 34/2017/CONTR con la quale la
Sezione medesima è stata convocata il giorno 9 marzo 2017 - dopo il rinvio su richiesta
dell’ente (nota n. prot. 5617 dell’ 1 febbraio 2017) dell’udienza già fissata (con ordinanza
presidenziale n. 21/2017/CONTR) per il 7 febbraio 2017 - per pronunciarsi sulle osservazioni
e le questioni esposte dal Magistrato istruttore in ordine alla riformulazione/rimodulazione del
Piano di riequilibrio del Comune di Modica;
udito il relatore, Primo referendario Gioacchino Alessandro;
uditi per l’ente il Sindaco, dott. Ignazio Abbate, e l’Assessore al bilancio, dott. Vincenzo
Giannone, come da verbale;
esaminata la memoria dell’ente trasmessa con nota del Sindaco del 22 febbraio 2017 (prot.
Cdc 2565) e la documentazione allegata, nonché quella prodotta in adunanza.
********
1. Il Piano di riequilibrio del Comune di Modica è giunto all’esame della Sezione dopo una lunga
gestazione, essendo stato presentato il 31.12.2012 dopo l’attivazione da parte della Sezione
medesima della procedura di c.d. dissesto guidato (cfr. deliberazione n. 354/2012/PRSP) 1.
1 In data 20 novembre 2012, la Sezione di Controllo della Corte dei conti ha trasmesso al Comune di Modica la deliberazione n. 354/2012/PRSP adottata nell'adunanza del 24 ottobre 2012, convocata in merito al Rendiconto 2010. Con tale delibera, la Corte ha ravvisato la sussistenza delle condizioni di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'Ente e, conseguentemente, ha attivato la procedura prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 6 settembre 2011, n. 149, assegnando al Comune di Modica 60 giorni di tempo per l'adozione delle misure correttive richieste. Il Comune di Modica con la deliberazione consiliare n. 120 del 31.12.2012 ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sotto la vigenza del decreto legge n. 174/2012, prima che la procedura di dissesto c.d. guidato avviata dalla Sezione con la richiamata deliberazione n. 354/2012/PRSP giungesse alla fase dell’accertamento dell’inadempimento delle misure correttive e, pertanto, è stata disposta (deliberazione di questa Sezione n. 3/2013/IADC del 18 gennaio/28 gennaio 2013) la sospensione della procedura alla luce dell’orientamento fornito dalle Sezione delle Autonomie (deliberazione n.1/2013/QMIG in data 8 gennaio 2013) a mente del quale: “La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012) sospende la procedura di dissesto guidato, salvo che, alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente
4
Ed invero, dopo aver attivato la procedura ex art. 243 bis del TUEL (deliberazione consiliare
n. 120 del 31.12.2012), il Piano di riequilibrio originario è stato oggetto di diverse
rimodulazioni2. Per effetto di tali accadimenti e del protrarsi della fase istruttoria affidata alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, il piano di riequilibrio corredato dalla
relazione istruttoria finale è stato trasmesso alla Sezione solo nel mese di luglio del 2015 ed
è stato quindi approvato, con prescrizioni e riserve, con la richiamata deliberazione n.
311/2015/PRSP, che qui deve intendersi integralmente richiamata, anche in riferimento alle
perplessità evidenziate, sin da allora, dalla Sezione in ordine alla quantificazione del disavanzo
effettivo; quest’ultimo, ora emerso ufficialmente a seguito delle operazioni di riaccertamento
straordinario, viene, infatti, invocato dall’ente quale presupposto sostanziale della necessaria
rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio.
locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del TUEL, secondo la scansione procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012”. La surriferita deliberazione di questa Sezione lasciava fermo quanto accertato dalla Sezione nella richiamata deliberazione n. 354/2012/PRSP in ordine ai gravi squilibri strutturali ed alle misure correttive suggerite, atteso che “le criticità rilevate, così come anche le esigenze istruttorie in essa segnalate, dovranno essere adeguatamente affrontate e trovare superamento nell’ambito della procedura di riequilibrio; i contenuti della citata deliberazione saranno, pertanto, oggetto dell’approfondimento istruttorio propedeutico all’approvazione del Piano (cfr. la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/2012/INPR avente ad oggetto Linee Guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza)” (deliberazione n. 3/2013/IADC). 2 Ci si riferisce alle seguenti deliberazioni del Consiglio comunale di Modica: - n. 58 del 14 luglio 2013: al riguardo, la Sezione ha segnalato che sebbene l’Ente affermi di aver modificato il piano in vista della liquidità ottenuta ai sensi dell’art. 1, comma 13, del decreto legge n. 35/2013, per euro 40.291.392,82 euro, la cui prima tranche è stata erogata in data 31 maggio 2013, nel testo della deliberazione non vengono evidenziate in maniera chiara gli oneri conseguenti alle anticipazioni di liquidità da restituire e l’esatta quantificazione degli stessi, atteso che il dispositivo della deliberazione non fa riferimento all’allegato “A” e sul punto non viene esplicitato il parere dell’organo di revisione (ricavato dalla verbalizzazione) e non risulta allegato agli atti; vengono bensì modificate in aumento le voci in entrata di IMU (+874.836 euro), ADDIZIONALE IRPEF (+300.000 euro) e di spesa corrente “spesa per prestazione di servizi” (+340.000 euro). - n. 7 del 24.01.2014 (approvazione rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5 del Tuel); - n. 86 dell’1.9.2014 (approvazione modifica rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 1, comma 15 del decreto legge n. 35/2013 per effetto dell’ulteriore anticipazione di liquidità di € 24.173.227,18 (la cui erogazione è stata comunicata all’ente in data 14 luglio 2014).Quest’ultima modifica, oltre a rilevare l'incidenza di spesa per interessi e rimborso quote capitale di cui al Piano di ammortamento del contratto di anticipazione, rileva anche la riduzione della spesa personale per eccedenza di personale dovuta a ragioni finanziarie, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013 n. 125 quantificata in n. 79 dipendenti di varie categorie e profili (deliberazione di G.M. n. 175 del 25 giugno 2014, cfr. infra), ancorché l’organo di revisione evidenzi come la procedura di prepensionamento non sia ancora esaurita e, pertanto, non possano essere contabilizzati risparmi di spesa non ancora certi. Inoltre, il Piano con l’ultima rimodulazione, a fronte della riduzione del disavanzo di amministrazione dal 2012 (€ 24.003.856,51) al 2013 (€ 17.276.687,5) avrebbe dovuto vedere accorciarsi la durata dagli originari dieci anni (periodo 2012-2021) a sette anni (2013-2019), assumendo il 2013 come anno iniziale. Tuttavia, dai prospetti risultanti dall’emendamento (all. sub 2 della delibera approvativa), così come dagli atti trasmessi alla Commissione ministeriale nell’ultima istruttoria, la durata del Piano viene ricondotta al 2021. Dalla lettura della deliberazione e dei verbali della seduta consiliare emerge che ciò è avvenuto a seguito del riferito parere negativo dell’organo di revisione in ordine alla contabilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dai prepensionamenti del personale, non essendo gli stessi definiti alla data della rimodulazione).
5
Successivamente all’approvazione, con riserve, del piano di riequilibrio, la Sezione ha
effettuato la verifica dello stato di attuazione dello stesso, ai sensi dell’art. 243 quater, comma
3, del TUEL (deliberazione n. 175/2016/PRSP). In quella sede, l’ente ha segnatamente
evidenziato come il Piano di riequilibrio non fosse adeguato al fabbisogno di copertura del
maggior disavanzo emerso dopo il riaccertamento straordinario dei residui ed ha annunciato
la volontà di avvalersi della disposizione contenuta nell’art. 1, commi 714, 714 bis e 715, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). In particolare, secondo quanto
riferiva l’ente, il disavanzo complessivamente registrato al 1.1.2015 (79,9 milioni) consiste
nella somma del disavanzo originario (o meglio della parte di disavanzo originario non ancora
ripianato a fine esercizio 2014, pari a oltre 14 milioni di euro) e di quello, pari a oltre 65 milioni
di euro, scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui a seguito degli adempimenti
imposti dal nuovo regime contabile (peraltro sulle criticità delle operazioni di riaccertamento
straordinario la Sezione ha espresso riserve con la successiva deliberazione n.
235/2016/PRSP, in particolare cfr. punto 10). Pertanto, la Sezione accertava, sempre in
occasione della deliberazione n. 175/2016/PRSP, come, senza una sostanziale e radicale
(quanto meno per volume delle risorse da reperire) rimodulazione del Piano di riequilibrio, le
vigenti previsioni di risanamento fossero evidentemente inadeguate al mutamento del quadro
contabile e risultassero notevolmente insufficienti:
[…] In definitiva, a parte la conferma dei dubbi segnalati dalla Sezione nei precedenti controlli
finanziari e in sede di approvazione del Piano di riequilibrio, sulla inattendibilità dei risultati di
amministrazione, è certo che l’attuale piano di riequilibrio è palesemente inadeguato rispetto
al maggiore disavanzo che l’ente deve fronteggiare.
Per tale aspetto il Collegio ritiene che, per il momento, essendo pendenti i termini per
procedere alla rimodulazione occorre prendere atto di quanto responsabilmente dichiarato dai
rappresentanti dell’ente in ordine a una ormai prossima proposta di rimodulazione del Piano
di riequilibrio, nei termini consentiti dalla legge, riservandosi la verifica dei presupposti e dei
contenuti di tale iniziativa.
E tuttavia, tenuto conto dell’esito del presente monitoraggio, da cui emergono gravi
scostamenti e ritardi già in riferimento all’attuale programma di risanamento, ben più esiguo
rispetto a quello che sarà oggetto di rimodulazione, il Collegio, tenuto conto del permanere
delle perplessità sin dall’origine sollevate dalla Sezione circa l’attendibilità della massa passiva,
l’effettività delle previsioni di entrata necessarie a ripianare la stessa, la sostenibilità finanziaria
del programma di risanamento, le possibilità di ripristinare gli equilibri strutturali di bilancio,
non può esimersi dall’invitare l’ente ad una seria considerazione in merito alla reale
sostenibilità ed attendibilità di un programma di risanamento che, per necessità, è ancor più
ambizioso di quello in atto.[…]”
2. Richiamati sommariamente gli antefatti, e fermo restando l’integrale rinvio ai contenuti
delle deliberazioni della Sezione e agli obblighi di conformazione che ne discendono per l’ente,
6
si possono illustrare i successivi accadimenti relativi alla rimodulazione del piano di riequilibrio
ai sensi della normativa invocata dall’ente medesimo.
Con nota del 30 settembre 2016, il Segretario Generale del Comune di Modica ha trasmesso
alla Sezione la deliberazione di Giunta municipale n. 198 del 27 settembre 2016 avente ad
oggetto la “rimodulazione/riformulazione”, in applicazione dell’art. 1, commi 714, 714 bis e
715, della legge 208 del 2015, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato da
questa Sezione con deliberazione n. 311/2015/PRSP.
Con l’ordinanza n. 202 del 25 ottobre 2016, a seguito di un primo deferimento del Magistrato
istruttore, la Sezione ha disposto l’acquisizione di elementi cognitivi relativi agli adempimenti
successivi all’approvazione della citata deliberazione di Giunta, e segnatamente informazioni
in merito all’avvenuta adozione entro il 30 settembre 2016, del provvedimento dell’organo
consiliare a norma dell’art. 1, comma 714 e 714 bis, della legge 208 del 2015, nel testo ratione
temporis vigente. Tale provvedimento, unitamente al parere dell’organo di revisione,
anch’esso non fornito, avrebbe consentito, peraltro, le necessarie valutazioni anche in ordine
alla sussistenza dei presupposti e dei contenuti definitivi del riassetto del piano, stante che
nell’oggetto e nel corpo della deliberazione di Giunta municipale viene fatto indistinto
riferimento ai commi 714, 714 bis e 715 dell’art. 1 della legge 208 del 2015 che disciplinano
fattispecie diverse3.
3 Il citato comma 714 (come modificato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) nel testo ratione temporis vigente (ossia prima della sostituzione del testo operata dall’art. 1 comma 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevedeva che: “Gli enti locali che nel corso degli anni dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro il 30 settembre 2016, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.” Il successivo comma 714 bis disponeva che: “Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” (Comma inserito dall'art. 15, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160). Infine, il comma 715, anch’esso citato nella deliberazione, prescrive che:
7
Con nota n. prot. 55874 del 28 ottobre 2016, il Sindaco del Comune di Modica riferisce, in
riscontro alla citata ordinanza, che la rimodulazione è stata adottata solo mediante delibera di
Giunta comunale a causa della vacatio dell’organo di revisione e alla conseguente impossibilità
di acquisirne il necessario parere. Aggiungeva che la proposta avrebbe potuto essere esitata
in Consiglio non appena l’organo di revisione, frattanto insediatosi (il 5 ottobre 2016), avesse
provveduto all’adempimento.
Con successiva nota n. prot. 58963 del 15 novembre 2016, il Presidente del Consiglio
comunale di Modica riferisce che il fascicolo relativo al Piano di riequilibrio risultava trasmesso
alla segreteria dell’ufficio di presidenza in data 25 ottobre 2016 e che l’iter istruttorio per la
deliberazione consiliare sarebbe stato avviato non appena acquisito il parere dell’organo di
revisione.
L’ente, pertanto, non ha validamente approvato l’annunciata rimodulazione/ riformulazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che era stata dal medesimo reputata
indispensabile al fine di adeguare il piano originario agli esiti del riaccertamento straordinario
dei residui (maggiore disavanzo all’1.1.2015 pari a oltre 65 milioni di euro da ripianare in 30
anni, oltre a 14 milioni di euro quale risultato di amministrazione al 31.12.2014, con
conseguente rimodulazione delle misure relative alle risorse finanziarie da reperire nel periodo
di durata del piano di riequilibrio). Occorre rammentare che, in considerazione di ciò, il
Magistrato istruttore con il deferimento del 30 dicembre 2016 osserva che “Allo stato,
pertanto, essendo infruttuosamente decorso il termine di legge, deve ribadirsi la inattualità e
la incongruità del piano di riequilibrio esistente rispetto alla nuova situazione finanziaria
dell’ente per come dallo stesso rappresentata. In mancanza della
rimodulazione/riformulazione atta a recepire il maggior disavanzo emerso (solo) all’esito delle
operazioni imposte dalla nuova contabilità armonizzata il piano originario, già giudicato
strutturalmente carente dalla Sezione, e le misure di risanamento ivi previste si rilevano,
infatti, insufficienti rispetto all’effettivo fabbisogno. Sul punto si rinvia alla deliberazione n.
175/2016/PRSP in cui tale aspetto è stato pure trattato.
In tale occasione, la Sezione aveva accertato gravi scostamenti rispetto alle previsioni del
piano con riferimento ad entrate, spese e debiti da ripianare. Inoltre, ha evidenziato come gli
scostamenti riscontrati ed il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi, da un lato,
unitamente ai profili di perplessità sulle originarie previsioni del Piano, dall’altro, fossero
connotati da particolare gravità con innegabile refluenza ai fini del giudizio di congruità e
sostenibilità del piano. Pertanto, l’ente era stato espressamente invitato a considerare gli esiti
“Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
8
della pronuncia della Sezione e valutare attentamente la praticabilità di un percorso di
risanamento affidato alla rimodulazione di un piano di riequilibrio che appariva difficilmente
sostenibile già a fronte dello sforzo originariamente previsto, notevolmente inferiore a quello
che l’ente medesimo annunciava come necessario per fronteggiare l’ulteriore pesante
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.
Da considerare altresì che l’ente non ha, poi, provveduto ad attualizzare ed evidenziare,
secondo la tempistica e la procedura prevista dal TUEL, lo stato di attuazione del piano di
riequilibrio oggetto di rimodulazione, non essendo stata trasmessa la relazione semestrale
prevista dall’art. 243 quater del TUEL. In merito la Sezione si è pronunciata con la
deliberazione n. 215/2016/PRSP del 20 ottobre/16 novembre 2016. L’inadempimento è stato
ritenuto di particolare gravità proprio in ragione delle riserve già espresse sull’originario (ed
attuale) piano di riequilibrio sia in sede di approvazione (deliberazione n. 311/2015/PRSP) sia
in occasione della prima verifica semestrale (deliberazione n. 175/2016/PRSP). Infine, si
rammenta che gli esiti dell’ultimo controllo finanziario, ancorché riferito all’esercizio 2014,
mostrano un quadro di criticità consolidato nel tempo ed il permanere di riserve in ordine alle
operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (cfr. deliberazione n. 235/2016/PRSP)”. 4
4 In merito al riaccertamento straordinario, la Sezione con la citata deliberazione n. 235/2016/PRSP osservava quanto segue: “Con particolare riferimento agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui non può non destare preoccupazione, e forti perplessità, l’emergere di un ingente disavanzo effettivo all’ 1.1.2015 (-79.780.969,65) rispetto a quello registrato all’1.1.2014 (-14.197.189,78). Com’è noto l’adempimento in questione rappresenta uno snodo fondamentale nell’attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili voluta dal legislatore con il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ed è finalizzato ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata. Già in passato l’ente mostrava evidenti indicatori di criticità – rimarcati dalla Sezione – in ordine alla conservazione di una mole imponenti di residui attivi e passivi in bilancio e dalla mancanza di adeguate motivazioni (cfr. con riferimento ai passati esercizi già la deliberazione n. 354/2012/PRSP relativa al rendiconto 2011; e le successive n. 275/2015/PRSP relativa al rendiconto 2013; 311/2015/PRSP in sede di approvazione del Piano di riequilibrio; e la recente deliberazione n. 175/2016/PRSP). Il riaccertamento straordinario descritto presuppone, pertanto, la correttezza del riaccertamento ordinario al 31.12.2014 che di esso rappresenta l’antecedente logico, ancorché da effettuarsi contestualmente. Nel caso di specie, infatti, alle preoccupazioni per i risultati conseguiti, si accompagnano le perplessità sulla correttezza degli adempimenti prodromici (inattendibilità del riaccertamento ordinario che ha portato ai risultati di amministrazione ante-armonizzata). Ed infatti, la Sezione deve evidenziare come la deliberazione di riaccertamento non dia adeguata e concreta evidenza alle ragioni delle operazioni effettuate, limitandosi a richiami alle norme di legge secondo un approccio compilatorio ed un percorso argomentativo scarno. Anche il parere dell’organo di revisione non aggiunge valutazioni di rilievo né approfondimenti esplicativi, utilizzando invece richiami schematici o mere prese d’atto delle operazioni svolte dagli organi amministrativi (che non risultano né illustrate né verificate). Il rigore motivazionale preteso dal legislatore e dai principi contabili è ben più consistente, considerata peraltro la condizione dell’ente e i reiterati profili di inattendibilità e criticità segnalati dalla Sezione nei precedenti esercizi proprio in ordine allo stock di residui, all’incidenza degli stessi sui risultati di amministrazione, alle carente motivazione delle decisioni di mantenimento, alla lentezza delle relative riscossioni. Pertanto, pesano negativamente, sul piano metodologico, la mancanza di verifiche anche a campione sui singoli atti di riaccertamento provenienti dai responsabili di servizio (peraltro, risulta che gli stessi siano stati posti in essere in un duplice momento a distanza di mesi il primo dal secondo). E, sempre limitandosi ai meri dati esposti, lascia, ad esempio, perplessi la cancellazione per insussistenza di quasi 5 milioni di residui attivi, rispetto ai quali l’ente avrebbe dovuto evidenziare le ragioni per cui tale operazione è sfuggita al riaccertamento ordinario: la conservazione nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di residui attivi, di parte corrente e di parte capitale, cancellati in fase di
9
3. Successivamente, in data 3 gennaio 2017, il Segretario Generale del Comune di Modica ha
comunicato che il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 154 del 28 dicembre 2016,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha “ratificato” la deliberazione di G.M. n. 198 del 27
settembre 2016 avente ad oggetto la “approvazione della rimodulazione/riformulazione del
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione dell’art. 1, commi 714, 714 bis e
715, della legge 208 del 2015”, già approvato da questa Sezione con deliberazione n.
311/2015/PRSP.
Il Magistrato istruttore ha, pertanto, integrato il precedente deferimento osservando come il
provvedimento trasmesso confermasse il dato oggettivo relativo all’’infruttuoso decorso del
termine del 30 settembre 2016 - espressamente previsto dal comma 714 e dal comma 714
bis dell’art. 1 della legge 208/2015 - entro cui il competente organo consiliare avrebbe dovuto
provvedere alla rimodulazione / riformulazione del piano di riequilibrio. L’atto consiliare è,
infatti, espressamente finalizzato a sanare la mancata sottoposizione dell’originaria proposta
di rimodulazione/riformulazione all’organo consiliare entro il termine del 30 settembre 2016,
dovuta all’impossibilità di acquisire il parere dell’organo di revisione. Osservava altresì come
dall’esame della deliberazione trasmessa emergesse, altresì, la conferma della inattualità,
nonchè della sopravvenuta insostenibilità ed incongruità del piano di riequilibrio, approvato
dalla Sezione (con prescrizioni e riserve) con la deliberazione n. 311/2015/PRSP, per effetto
della mutata e deteriore condizione finanziaria dell’ente già descritta nella deliberazione di
G.M. che l’organo consiliare ha inteso “ratificare e fare propria”.
4. Posto tale profilo preliminare, il Magistrato istruttore dopo avere richiamato le deliberazioni
della Sezione delle Autonomie n. 13/2016/QMIG e n. 22/2016/QMIG, illustrava poi i principali
contenuti della rimodulazione/riformulazione predisposta dall’ente, sulla scorta della
deliberazione consiliare trasmessa dando altresì evidenza ai principali profili critici5.
riaccertamento straordinario, con conseguente confluenza nel maggior disavanzo ripianabile in 30 anni, rappresenta evidentemente una grave irregolarità contabile poiché altera la situazione effettivamente esistente ante-armonizzazione (e conseguentemente i parametri ed i saldi di bilancio) ed è elusivi degli obblighi già immanenti di ripianare i medesimi con le vigenti procedure ordinarie. Dall’altro lato, non sono ben evidenziati i vincoli derivanti dalla cancellazione dei residui passivi per un ammontare così rilevante e notevolmente superiore ai residui attivi. Nonostante l’ente in adunanza abbia riferito che tale massa è principalmente riconducibile alle anticipazioni con la Cassa depositi e Prestiti e che è stato apposto il corrispondente vincolo sull’avanzo, il Collegio deve ribadire come l’iter motivazionale e la correttezza delle operazioni effettuate deve essere puntualmente effettuato negli atti secondo i termini e le modalità prevista dal legislatore in modo da renderlo intellegibile e verificabile. Non può essere privo di effetti, infine, la circostanza che l’ente non abbia provveduto ad indicare le modalità di ripiano del maggior disavanzo e che, da quanto riferito nella memoria prodotta dall’ente, il ritardato rinnovo dell’organo di revisione avrebbe determinato anche lo spirare del termine del 30 settembre entro cui adottare la deliberazione di rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio a norma dell’art. 1, comma 714, della legge di stabilità per il 2016 (norma espressamente citata nella premessa della deliberazione di riaccertamento), fermo restando che su quest’ultimo punto il Collegio deve rinviare a separata sede per i necessari approfondimenti e le diverse determinazioni nell’ambito delle competenza relative alla verifica del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. 5 Si deve, innanzitutto, rilevare che, alla luce del documento approvato dall’organo consiliare, trova conferma che il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (sulle criticità delle operazioni di riaccertamento straordinario si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 235/2016/PRSP, in particolare cfr. punto 10) è pari a
10
oltre 65,5 milioni di euro (che si aggiunge al disavanzo di 14,1 milioni di euro esistente al 31.12.2014) e che esso determina un onere di ripiano pari a 2.183.792,66 euro annui (per 30 rate annuali, cfr. delibera consiliare n. 80 del 24 marzo 2016). L’impatto sulle sei annualità residue del piano di riequilibrio (2016 - 2021) è, complessivamente pari a 13.102.758 euro (gli altri 60 milioni di euro graveranno sui bilanci futuri). Oltre a tale quota annua di 2.183.792,66 euro, sui medesimi anni (2016-2021) gravano, come anticipato, le quote di ripiano del precedente disavanzo c.d. ordinario che al 31.12.2014 ammontava a 14,1 milioni di euro così ripartite: 1,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019; 3 milioni di euro nel 2020 ed infine 3.183.000 euro nel 2021. Non è chiaro, peraltro, con quali risorse sia finanziato tale disavanzo atteso che nella rimodulazione tale voce non è presente tra i c.d. impieghi. Da rilevare che secondo quanto rappresentato nella tabella a pag. 11 della relazione (all. A) del piano rimodulato il disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 è complessivamente pari a 77.734.904,82 euro, a fronte di un disavanzo al 1.1.2015 di 79.710.969,65. Ciò significa che la quota di disavanzo riassorbita nell’esercizio sarebbe pari a 1.976.064,83 euro, inferiore alla quota di disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario (pari a 2.183.792,66) da coprire nell’esercizio, e che neppure è stata ripianata la quota di disavanzo ordinario prevista per l’esercizio 2015 (2.368.048,60 euro, secondo la versione originaria del Piano, oggi, modificata in 813.333,56, cfr. tabella pag. 29 della relazione all. A). Il ripiano del disavanzo pregresso subisce una rimodulazione significativa rispetto al precedente originario programma, con uno spostamento in avanti; in particolare emerge come la quota di ripiano del 2015 che originariamente avrebbe dovuto essere di 2.368.048 euro si riduce a 813.338,56 con conseguente spostamento ed aggravamento sui futuri esercizi (cfr. tabelle pag. 28 e 29 di cui alla misura 6 del Piano). Della massa passiva fanno, poi, parte i i debiti fuori bilancio già inseriti nel piano di riequilibrio pari a oltre 5,7 milioni di euro di euro; a questi si aggiungono ulteriori debiti per 4,7 milioni di euro scaturenti dall’evoluzione negativa del contenzioso potenziale, posizioni che sono definite “non previste o se previste sottostimate” nel piano originario (come si legge a pag. 3 della relazione all. A della rimodulazione del piano); ed ancora passività da contenzioso quantificate in 4 milioni di euro. Da rilevare che non si è proceduto al doveroso riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ostandovi, secondo l’ente, la tardiva approvazione del bilancio di previsione 2015 contrariamente all’avviso della Sezione (In più occasioni -cfr. la deliberazione n. 184/2014/PRSP ed il successivo parere n. 177/2015/PAR - la Sezione ha ribadito che per i debiti fuori bilancio comunque ricompresi nel piano di riequilibrio non viene meno l’obbligo del loro riconoscimento da parte del Consiglio Comunale al fine di permettere il necessario vaglio dell’organo competente in grado di esprimere le necessarie valutazioni sulla riconducibilità delle fattispecie concrete nel novero delle ipotesi tipiche previste dall’articolo 194 del Tuel e per potere accertare, ove sussistenti, le responsabilità in capo a coloro che hanno assunto le predette obbligazioni). Inoltre, non sono fornite informazioni sulla definizione degli accordi con i creditori per la rateizzazione dei debiti e, conseguentemente, in merito alla coerenza con le previsioni di ripiano degli stessi previste nel piano: si deve evidenziare che il richiamo espresso contenuto nel comma 714 bis all’articolo 243 bis, comma 7, del Tuel rende necessario che l’ente, anche per i debiti fuori bilancio inseriti nel piano modificato, prevedendo per il finanziamento la rateizzazione con una durata massima non eccedente il termine dello stesso, dovrà raggiungere l’accordo su tale modalità di adempimento con i creditori interessati . Riguardo ai debiti fuori bilancio occorre, pertanto, verificare se l’emergere delle nuove passività, non rilevate originariamente, ne consenta l’ammissibilità ai sensi del comma 714 bis. Sul punto si richiama quanto già osservato dalla Sezione nel sollevare, al riguardo, questione di massima (cfr. deliberazione n. 259/2016/PRSP): una corretta e fedele esposizione della massa debitoria al momento dell’adozione del piano, rispettando quanto richiesto espressamente dal legislatore (art. 243 bis, comma 7, del TUEL che impone al momento della predisposizione del piano la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del medesimo testo normativo), dovrebbe avere quale naturale conseguenza una limitata rilevanza dei debiti fuori bilancio da inserire quali nuove passività per effetto della modifica del piano conseguente a quanto previsto dal comma 714 bis. Un’interpretazione così orientata della nuova disposizione contenuta nel comma 714 bis dovrebbe rendere possibile, rispettando il termine perentorio per la modifica del piano fissato alla data del 30 settembre 2016, solo la riconduzione di eventuali nuove passività sopravvenute, non legittimando ex post la quantificazione delle passività volutamente sottodimensionata come individuata al momento dell’approvazione del piano. Sul lato delle risorse il piano rimodulato prevede misure quantificate complessivamente in oltre 34 milioni di euro (cfr. allegato C della deliberazione consiliare), tali da coprire gli impieghi prima illustrati (complessivamente pari a 27.531.889 euro). Le misure più importanti ai fini del risanamento sono le seguenti: Incremento di entrate tributarie ed extratributarie (Misura 1), complessivamente pari, nel periodo 2016-2021, a 11.180.000 euro. Le voci più rilevanti riguardano ruoli suppletivi relativi a canoni idrici, 800.000 euro annui, e alla TARI, 600 mila euro annui, nonché il recupero IMU pregressa a regime, 150.000 euro annui.
11
*****
5. All’odierna adunanza pubblica, per l’ente erano presenti il Sindaco e l’Assessore al Bilancio,
i quali si sono riportati alla memoria richiamata in premessa. L’Assessore conferma quanto
Riduzioni di spesa (Misura 7), complessivamente pari, nel periodo 2016-2021, a 14.280.000 euro. I settori in cui si prevede di incidere maggiormente sono le spese per acquisto di beni e servizi, 100.000 euro di risparmio l’anno; i trasferimenti per circa 700.000 euro annui; gli interessi passivi per le anticipazione ex d.l. 35/2013 per 255.000 euro annui; riduzione parte capitale ex d.l. 35/2013 per euro 400.000 annui. Risparmi per le politiche del personale, quantificati in 8.859.000 euro (Misura 3). Notevoli appaiono le perplessità in ordine alla effettiva attendibilità e realizzabilità delle misure in questione. Non appaiono rispettati i principi generali richiamati dall’art. 162, comma 5, del TUEL, a mente del quale il bilancio di previsione deve essere redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza da altri idonei parametri di riferimento. Ed invero, per quanto riguarda i risparmi di spesa (oltre 2,3 milioni di euro annui, precisamente 2.355.000 euro nel 2016 e 2.385.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021; cfr. All. C), occorre rilevare come non si riscontri nel documento alcuna motivazione o riferimento certo e puntuale ad azioni tali da rendere plausibili siffatte previsioni, salvo il riferimento alla riduzione della rata di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 (che, in effetti, piuttosto che una riduzione di spesa è un rinvio ai successivi esercizi del trentennio non coperti dal piano di riequilibrio). L’anticipazione da restituire ammonta a 10.717.223,49 euro; l’importo della rata annua subisce una riduzione di euro 654.989,06 di cui euro 400.498,70 di parte capitale ed euro 254.490,40 di parte corrente passando da euro 1.144.393,60 a euro 489.404,54. Anche per quanto attiene agli incrementi delle entrate, il piano di riequilibrio rimodulato (cfr. pag. 26 dell’all. A) fa generico riferimento alla lotta all’evasione, riferendo che nell’ultimo triennio avrebbe dato risultati molto positivi “atteso che sono stati rilevate posizioni non censite” talché, unicamente sulla base di tale osservazione, non accompagnata da riferimenti puntuali o da dati di analisi comprovanti le previsioni iscritte nel piano, l’ente giustifica a regime i descritti notevoli incrementi di entrata per le singole voci complessivamente pari a 11.180.000 euro: 800 mila euro annui per il ruolo suppletivo TARI; 600 mila euro annui per il canone idrico; 150 mila euro annui per i canoni di pubblicità e pubbliche affissioni; 180 mila euro annui per l’imposta di soggiorno. L’ente riferisce pure che dal 2017 il servizio di sosta a pagamento potrà garantire un corrispettivo annuo di 250.000 euro sulla scorta delle previsioni del bando di gara per l’affidamento del servizio a regime (pag. 19 della relazione all. A del Piano). Anche tale previsione non appare giustificata in mancanza di trend storici che la supportano, essendo la stessa già stata annunciata da anni; occorre, pertanto, quanto meno verificare l’effettivo interesse di operatori economici alla proposta di gara. L’inattendibilità delle previsioni in oggetto appare confermata dalle notevoli dimensioni del fondo crediti dubbia esigibilità registratosi nonché dalla scarsa capacità di riscossione delle entrate che emerge dal quadro riassuntivo (cfr. tabella pag. 19). Da rilevare che, in disparte le basse percentuali registrate in generale, sono indicate riscossioni nulle (0%) in relativamente all’ICI anni pregressi con riferimento al 2013 (1.895.480,00 euro), 2014 (604.736,17 euro), 2015 (741.439,00 euro); all’IMU anni pregressi 2014 (1.270.760,62 euro) e 2015 (2.943.864,12 euro); ai nuovi accertamenti TARSU/TARI 2013 (1.984.298,00 euro) e 2014 (1.194.416,00 euro); ai proventi acquedotti 2014 (5.538.644,30 euro) e 2015 (5.239.425,05) le cui previsioni risultano peraltro in deciso incremento rispetto ai valori dei precedenti esercizi (nel 2012 ad esempio si attestavano a 3.770.653,00 e le relative riscossioni si fermavano al 39 %). Da segnalare, infine, la notevole produzione di residui attivi (cfr. tabelle pag. 15) che caratterizza il bilancio dell’ente: in totale assurgono complessivamente a 297 milioni di euro, di cui 94 milioni prodotti nel 2015 e 97 nel 2014. Per quanto riguarda i flussi finanziari ed il governo delle tensioni di liquidità, nel piano si legge che l’ente ha adottato le misure necessarie per aumentare la percentuale di riscossione, deliberando nuove scadenze di pagamento, soprattutto per TARI e canoni idrici, in modo che vengano riscosse nell’anno di riferimento e che sono state date direttive, non ancora regolamentate in quanto in fase sperimentale, ai responsabili di settore per la predisposizione di cronoprogrammi che determinino la correlazione tra scadenze dei pagamenti e effettiva realizzazione degli incassi. Inoltre, sempre nell’atto di rimodulazione del piano, si riferisce che l’ente ha avviato procedure di riscossione mediante ingiunzione di pagamento per crediti complessivamente pari a 22 milioni circa, di cui 11 milioni saranno verosimilmente riscosse nell’ultimo mese del 2016 e nel primo semestre 2017. Infine, deve rilevarsi che non è stato trasmesso alla Sezione il parere dell’organo di revisione citato nelle premesse della deliberazione del Consiglio comunale che si ritiene, comunque, necessario acquisire.
12
illustrato e dedotto dal magistrato relatore, ivi compresa l’osservazione circa la mancata
copertura dell’originaria quota di disavanzo ordinario prevista al 31.12.2015 (€ 2.368.048,60)
e la modifica di tale importo che, per tale motivo, in sede di riformulazione è stata abbassata
a 813.333,56 euro; sui debiti fuori bilancio riferisce che l’ente ha approvato il riaccertamento
straordinario dei residui all’1 gennaio 2015 dal quale è emerso un significativo disavanzo
tecnico dovuto alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in circa 46 milioni di
euro a causa, principalmente, della vetustà dei residui e da ciò l’incremento del disavanzo di
amministrazione; aggiunge che l’ente in via prudenziale ha accantonato sul contenzioso
potenziale una somma di circa 10 milioni di euro. L’assessore attesta che i debiti fuori bilancio,
elencati nel 2012 di importo pari a circa 10 milioni di euro, sono stati riconosciuti quasi tutti,
ad eccezione di alcuni per un totale di circa 900.000 euro. In ordine alle riscossioni sottolinea
che gli incassi delle entrate sono aumentati in modo considerevole; lamenta, poi, che i
trasferimenti del 2015 e del 2016 sono stati erogati solo ultimamente e che si è ridotto il
ricorso all’anticipazione (sul punto allegano un prospetto fornito dal Tesoriere da cui si evince
che, dopo l’erogazione di un trasferimento di 5 milioni di euro circa, lo scoperto di tesoreria è
attualmente di 13.529.500,79) e dichiara che l’ente auspica di azzerarla entro il 2018.
L’Assessore reputa reali i margini di miglioramento; riferisce che è stato espletato il bando per
la realizzazione dei parcheggi a pagamento a cui hanno partecipato 6 ditte e che entro il
corrente mese si effettuerà la gara. Attesta che il debito con la Multiservizi è stato ridotto,
mentre sull’altra partecipata del Comune riferisce che sono state avviate le procedure di cassa
integrazione e conseguente licenziamento del personale, misura dolorosa per i notevoli sacrifici
derivanti alle famiglie che perderanno una fonte di reddito. Interviene, quindi, il Sindaco
sottolineando la grave situazione finanziaria ereditata dall’Amministrazione precedente;
riferisce che in questi anni è stata riorganizzata e riqualificata la macchina amministrativa del
Comune, operando sulla formazione del personale; sulla riscossione attesta che l’ente nel 2011
aveva abbandonato la SERIT, che effettuava la riscossione coattiva esterna, non creando
un’alternativa e causando, quindi, l’abbassamento delle percentuali di pagamento. Il Sindaco
riferisce, poi, che l’Amministrazione ha invitato i contribuenti ad aderire a una maxi
rateizzazione per rientrare dal debito nei confronti del Comune e nello stesso tempo ha messo
in campo una riscossione coattiva affidandosi ad un consorzio esterno che fa da supporto
all’attività interna. Il Sindaco sottolinea che ultimamente si è registrato un incremento delle
entrate nettamente superiore agli anni precedenti e che la causa per cui le misure non sono
state effettuate tra il 2014 e il 2015 è stata la mancanza di professionalità all’interno del
personale che ha provocato rallentamenti nella gestione finanziaria.
6. A queste deduzioni di merito, ribadite in adunanza, si aggiungono quelle, formulate in via
preliminare nella memoria dell’ente, in ordine alle ragioni della mancata deliberazione della
riformulazione da parte del Consiglio comunale entro il 30 settembre 2016 ed alla “ratifica”
dell’atto di giunta.
13
Sul punto, l’ente riferisce che l’atto deliberativo di rimodulazione/riformulazione del piano
veniva adottato dalla Giunta comunale (deliberazione n. 198 del 27 settembre 2016) in luogo
del competente organo consiliare per le ragioni indicate nella medesima deliberazione, ossia,
segnatamente, per l’impossibilità di conciliare il rispetto dei termini (30 settembre 2016) con
la competenza consiliare all’adozione dell’atto in quanto il Consiglio comunale non avrebbe
potuto deliberare in mancanza del parere del Collegio dei Revisori (che si è insediato solo in
data 5 ottobre 2016). Aggiunge che l’ente non ha inteso far venire meno la competenza
consiliare come sancita dalla normativa citata; che anzi la stessa è stata riconosciuta e resa
operativa trasmettendo al Consiglio la proposta di ratifica in data 25 ottobre 2016 ed
anticipando nello stesso tempo che successivamente sarebbe stato trasmesso il necessario
parere del Collegio dei revisori, già richiesto allo stesso organo con nota del 19 ottobre 2016.
Precisa che appena il Collegio ha trasmesso tale parere (nota prot. 61968 del 28 novembre
2016) lo stesso è stato inviato al Presidente del Consiglio comunale.
7. L’ente deduce che la proposta portata all’esame del Consiglio ha natura tecnica di “ratifica”
e non di “mera approvazione” e che, attraverso tale atto, si conciliano, raccordano e realizzano
tecnicamente le due fattispecie essenziali ai fini del rispetto delle disposizioni di legge citate:
da un lato, la competenza dell’organo consiliare chiamato ad approvare in via sostanziale e
definitiva la rimodulazione del piano; dall’altro, il termine prescritto del 30 settembre 2016,
facendo proprio l’atto di Giunta ed approvandolo “ora per allora”. Richiama al riguardo l’istituto
della ratifica, sostenendone la frequente applicazione nella prassi amministrativa quale
strumento che consente di sanare il vizio di incompetenza relativa iniziale di un atto e di
operare, in sostanza, la convalida ab origine dell’atto medesimo, come se fosse stato adottato
dall’organo competente (nel caso di specie il Consiglio comunale). Riferisce che su ciò ha
concordato anche il Collegio dei revisori esprimendo parere positivo sulla
rimodulazione/riformulazione. Sul punto si rimette, infine, alle decisioni della Sezione.
8. In ordine alle motivazioni del ritardo con cui l’ente ha proceduto al rinnovo dell’organo di
revisione, solo per completezza, si devono richiamare fatti offerti dall’ente e già noti alla
Sezione (cfr. deliberazione n. 215/2015/PRSP in merito alla mancata trasmissione delle
relazione semestrale da parte del Collegio dei revisori): in sintesi, come da deduzioni fornite
in tale occasione, l’ente riferisce che l’inadempimento è dovuto alla cessazione dalla carica
dell’organo di revisione, avvenuta il 23 maggio 2016, e dalla scadenza anche del successivo
regime di prorogatio ex lege protrattosi sino al 7 luglio 2016. L’ente accenna a difficoltà
interpretative e procedurali derivanti dall’applicazione della nuova normativa regionale (art.
10 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 ed art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016,
n. 17) ed evidenzia come tale procedura, imponendo la pubblicazione dei bandi, ha ritardato
il rinnovo dell’organo. In particolare, l’ente riferisce che si è resa necessaria una prima modifica
(provvedimento n. 1608 del 21 giugno 2016) dell’avviso già adottato il 6 giugno 2016, con
14
conseguente pubblicazione in G.U.R.S. dal 24 giugno al 24 luglio 2016. Ulteriori ritardi sono
stati determinati anche da un problema nella ricezione della posta elettronica certificata che
avrebbe obliterato alcune istanze di partecipazione. Inoltre, l’ente riferisce che la procedura è
stata conclusa con provvedimento del 12 agosto, successivamente rettificato in data 8
settembre, e da un ulteriore provvedimento del 12 settembre 2016. In conclusione, l’organo
di revisione è stato nominato solo con delibera consiliare n. 84 del 19 settembre 2016 e si è
insediato il 5 ottobre 2016.
Sul punto, appare opportuno rammentare le conclusioni della Sezione fornite in quella
occasione (deliberazione n. 215/2016/PRSP) che appaiono conducenti anche rispetto alla
fattispecie in esame pur prendendosi atto dei fatti dedotti dall’ente, si è ritenuto che quelle
deduzioni non fossero idonee a giustificare il grave inadempimento da parte dell’organo di
revisione (ci si riferiva alla mancata trasmissione della relazione del primo semestre 2016);
innanzitutto perché l’ente non fornisce documenti o riferimenti tali da consentire di individuare
puntualmente i motivi delle continue rettifiche ai provvedimenti adottati e la fondatezza
dell’operato dei vari organi coinvolti nella procedura. In ogni caso, è evidente che l’ente
avrebbe dovuto intraprendere per tempo le relative procedure in modo che, anche incorrendo
in incidenti procedurali, avrebbe potuto definire per tempo il rinnovo dell’organo di controllo
interno. Del resto, a suggerire maggiore tempestività ed accortezza è il rilievo che tale organo
riveste nel quadro ordinamentale e, segnatamente, nella contingente situazione in cui versa
l’ente, che, per tale ragione, è rimasto anche privo di documenti contabili e di programmazione
fondamentali quali il consuntivo 2015, il documento previsionale 2016/2018, l’annunciata
rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Sempre nell’odierna sede è replicabile la censura formulata, allora incidentalmente, dalla
Sezione, la quale fece notare all’ente che la situazione di precarietà finanziaria in atto non era
compatibile con l’impossibilità di prescindere da documenti consuntivi atti a certificare il reale
disavanzo dell’ente e da una programmazione fondata su dati ufficiali ed attendibili in ordine
alle condizioni effettive ed alle prospettive dell’ente.
È appena il caso di rilevare, incidentalmente, che il nuovo organo di revisione, nonostante i
ritardi imputabili all’ente (che hanno determinato una vacatio ulteriore rispetto a quella
coperta dal regime di prorogatio del precedente organo), è stato nominato il 19 settembre
2016, talché sarebbe stato, comunque, possibile disporne l’immediato insediamento e
l’operatività.
*****
9. Tanto premesso, e tenute ferme tutte le statuizioni della Sezione sin qui richiamate, il
Collegio ritiene che, ai fini della presente pronuncia, assuma carattere pregiudiziale la
15
questione relativa alla non tempestiva adozione da parte del competente organo consiliare
della deliberazione dell’atto di riformulazione.
10. La ricostruzione dei fatti è pacifica e risulta per tabulas dagli atti prodotti dall’ente e dalle
precedenti pronunce della Sezione.
Sul punto, pertanto, appare del tutto inutile e meramente defatigante un supplemento
istruttorio da demandare, in ipotesi, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali, senza considerare che, in ragione delle condizioni finanziarie in cui versa l’ente ulteriori
indugi, oltre a quelli cui ha dato sin qui adito il medesimo ente, sarebbero perniciosi e
certamente non tollerabili.
Si potrebbe obiettare che con la deliberazione n. 22/2013/QMIG la Sezione delle Autonomie
ha affermato la generale distinzione tra fase istruttoria, demandata alla commissione
ministeriale, e fase decisoria, riservata alla Magistratura contabile, precisando che anche la
constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 243 bis,
comma 5, appartiene alla fase istruttoria. Ma, a parte l’inutilità di approfondimenti istruttori
su aspetti preliminari oggettivamente incontrovertibili quali l’avvenuta o ritardata adozione di
una deliberazione, si deve pure osservare che la fattispecie oggi sottoposta all’esame è
differente da quella a suo tempo presa in considerazione dalla Sezione. In quella occasione si
è affermato un principio generale sulla base della norma del TUEL riferita alla prima
presentazione del piano di riequilibrio, ma, successivamente, la medesima Sezione delle
Autonomie, precisamente con la deliberazione n. 13/2016/QMIG, risolvendo una questione di
massima sollevata da questa Sezione (n. 53/2016/QMIG), ha statuito il principio secondo cui
“la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano già approvato o di quello adottato,
corredata del parere dell’Organo di revisione economico finanziaria deve essere presentata,
rispettivamente alla pertinente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (nel caso di
piano già approvato) e alla competente Commissione ministeriale (nell’ipotesi di piano solo
adottato)”.
Sulla scorta di tale pronuncia nomofilattica, peraltro segnatamente rivolta a questa Sezione
che sul punto aveva sollevato la questione di massima, è evidente che, nell’ipotesi di un piano
già approvato dalla Sezione, come quello di Modica (deliberazione n. 311/2015/PRSP), la
successiva rimodulazione deve essere presentata direttamente alla Sezione e non alla
Commissione.
Pertanto, non solo le questioni preliminari squisitamente giuridiche, come quella di cui si
disputa, sono immediatamente sottoponibili a decisione, ma addirittura l’intero alveo dei
contenuti della sopravvenuta rimodulazione rientrerebbe nei poteri cognitivi (eventualmente
previo approfondimento istruttorio) e decisori di questa Sezione senza il necessario
coinvolgimento dell’organo istruttorio ministeriale. Il caso in esame non è, poi, accostabile -
ai fini di un’eventuale rivisitazione dell’orientamento nomofilattico di cui alla deliberazione n.
16
13/2016/INPR - a quello trattato nella deliberazione di questa Sezione n. 259/2016/QMIG (che
verteva nella diversa fattispecie di rimodulazione del piano di riequilibrio conseguente a
maggior disavanzo e nuovi debiti fuori bilancio, e non quale effetto del riaccertamento
straordinario dei residui).
È, in ogni caso, dirimente osservare che, quanto meno relativamente alla questione
preliminare (mancata adozione della deliberazione consiliare di riformulazione entro la data
del 30 settembre 2016 e conseguenze giuridiche) di cui occorre occuparsi sin d’ora, anche per
ragioni di economia di giudizio, si verte su punti rispetto ai quali non sono necessarie
valutazioni istruttorie di competenza della Commissione, ma unicamente l’esercizio di poteri
decisionali rimesse esclusivamente alla Sezione, insieme ai connaturati poteri cognitivi.
11. Ciò posto il Collegio, ritenuta matura la questione per la decisione, se ne può affrontare
ora l’esame.
In merito, si può prendere le mosse dai seguenti due pacifici assunti, rispettivamente in punto
di diritto e di fatto:
- sotto il primo profilo, il Consiglio comunale è organo inequivocabilmente competente in
materia di rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi di quanto
espressamente previsto nella norma invocata dall’ente medesimo (cfr. le premesse della
deliberazione del Consiglio comunale di “ratifica”), coerentemente e conseguentemente
alla competenza attribuita all’organo consiliare dall’art. 243 bis, comma 5, del TUEL.
Ancor più in generale, corroborano tali espresse previsioni normative ulteriori ragioni di
carattere sistematico, su cui neppure è il caso di soffermarsi, atteso che
nell’ordinamento degli enti locali (sia nel TUEL sia nell’OREL) il Consiglio comunale è
l’organo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo cui competono la
programmazione, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, ecc. (cfr. art. 32, della
legge n. 142 del 1990 recepita con modificazione dalla legge regionale n. 48/1991 e
s.m.i.), e che vengono rimesse espressamente a tale organo, tra l’altro, anche le
competenze ad adottare la deliberazione di dissesto (cfr. art. 246, comma 1, del TUEL)
e a presentare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (cfr. art. 259, comma 1, del
TUEL).
- In punto di fatto, il Consiglio comunale di Modica non ha adottato entro il 30 settembre
2016 la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi delle citate
disposizioni. Di contro, in data 30 dicembre 2016, l’organo consiliare ha “ratificato e
preso atto” della deliberazione di Giunta municipale del 28 settembre 2016, dopo avere
acquisito il parere dell’organo di revisione.
Ne consegue la necessità di affrontare, nell’ordine (ma non senza reciproche connessioni) le
seguenti questioni: 1) se il termine del 30 settembre 2016 debba ritenersi perentorio o
17
comunque di decadenza; 2) se sia consentito all’organo esecutivo sostituirsi, sia pure
eccezionalmente ed in via di urgenza, al competente organo consiliare; in via gradata, se
sussistano le asserite ragioni di urgenza.
11.1. Con riferimento al primo aspetto, il Collegio non dubita che la risposta debba essere nel
senso della perentorietà del termine del 30 settembre 2016 (così fissato dalla modifica
apportata dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) alla luce sia della formulazione normativa che
indica testualmente il termine con riferimento a una data fissa e certa (peraltro, la disposizione
rappresenta già una proroga del precedente termine previsto in “sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge” secondo la formulazione originaria dell’art. 1, comma 714, della
legge n. 208/2015), sia di ragioni sistematiche di seguito richiamate.
Ed invero, è sufficiente considerare che, anche per le modifiche conseguenti all’erogazione
delle anticipazioni di liquidità, il legislatore aveva stabilito un termine senza specificarne la
natura perentoria o meno (dapprima entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione da
parte della Cassa Depositi e Prestiti e poi, per effetto della modifica di cui all’art. 7, comma 6,
del d.l. 19/06/2015 n. 78, il 31 dicembre 2014) e senza precisare le conseguenze in caso di
inadempimento; ebbene, con la deliberazione n. 22/2015/INPR, la Sezione delle Autonomie
aveva chiarito che: “la mancata modifica del piano, una volta decorso il predetto termine non
integra una condizione di inammissibilità, ma determina la decadenza dalla possibilità di
provvedere al riguardo, per cui non è consentita una modifica del piano oltre il termine di
legge.” . Tale affermazione consegue alla considerazione del fatto che “la procedura di
riequilibrio finanziaria è cadenzata da termini, alcuni perentori, imposti all'ente locale a
presidio di interessi pubblici di rilievo primario (n. 11 SEZAUT/2013/INPR)”, e che “è
necessario assicurare il rigoroso rispetto dei suddetti termini, esigenza che viene presidiata da
una “reazione” procedimentale. Nell’individuare tale reazione è senz’altro condivisibile l’ipotesi
formulata dalla Sezione remittente che vede nell’inutile decorso del termine assegnato per
modificare il piano l’effetto della decadenza dalla possibilità di provvedervi tardivamente”.
Si deve, pertanto, ritenere che, decorso il termine di legge del 30 settembre 2016, l’ente
decada dall’esercizio della facoltà di modificare il piano originario.
D’altra parte, si deve pure considerare che, in un’ottica fisiologica, gli effetti di tale
riaccertamento non dovrebbero essere tali da stravolgere un previgente piano di riequilibrio,
in considerazione del fatto che all’atto dell’adozione dello stesso (e per tutta la sua durata) è
imposto all’ente di procedere alla corretta quantificazione del disavanzo da ripianare (art. 243
bis, comma 7, del TUEL) nonché a un’approfondita ed eccezionale ricognizione dei residui attivi
(art. 243 bis, comma 8, del TUEL). Come osservato dalla Sezione delle Autonomie
(deliberazione n. 4/2015/INPR) la problematica della refluenza su un piano di riequilibrio in
18
itinere degli effetti del passaggio al regime contabile c.d. armonizzato “investe situazioni
residuali, in quanto una corretta ricostruzione delle partite attive e passive avrebbe dovuto
ammortizzare ab-origine gli effetti della riforma contabile, è necessario improntare il riesame
del nuovo piano a criteri particolarmente rigorosi”. Ciò significa che, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, le misure che si bilanciano nel percorso di riequilibrio “non possono essere
arbitrariamente rimodulate, essendo coperte dal giudizio di merito della Sezione regionale di
controllo che ne ha valutato l’idoneità e la necessità per il ripristino dell’equilibrio finanziario,
ponderando sia il merito degli interventi correttivi sia i previsti tempi di realizzazione”. In altri
termini, afferma la Sezione, le conseguenze sul maggiore disavanzo devono essere
riconducibili a profili meramente tecnici, non preventivamente valutabili in sede di prima
elaborazione del piano.
Di conseguenza, non solo non è consentito utilizzare il riaccertamento straordinario come
occasione per introdurre modifiche sostanziali di segno diverso nel piano di riequilibrio (si
pensi, solo a titolo di esempio, alla modifica in riduzione retroattivamente introdotta dall’ente
in ordine all’obiettivo di risanamento già cristallizzato al 31.12.2015), ma anche che, ove
emerga un disavanzo abnorme rispetto a quello censito nell’originario piano di riequilibrio,
come quello riferito nel caso di specie, sussistono certamente a monte delle carenze attribuibili
all’ente (cfr. in tale senso le riserve avanzate dalla Sezione sin dalla deliberazione n.
311/2015/PRSP e confermate nella deliberazione n. 175/2016/PRSP). Talché, ove l’ente non
abbia tempestivamente provveduto a colmare tali lacune nei modi e termini di legge, non può
poi profittare dei propri ritardi, mettendo a repentaglio quelle esigenze di certezza dei rapporti
giuridici, di tutela dei diritti dei terzi e di salvaguarda della finanza pubblica sottese all’istituto
ed alla cui stregua devono essere interpretati anche le disposizioni normative sopraggiunte.
In conclusione, il Collegio deve anche evidenziare come una diversa opzione ermeneutica, tesa
a pervenire a una continua rideterminazione dei contenuti e dei termini del piano di
risanamento, così come anche una sovrapposizione di interventi normativi finalizzati a
rimettere in termini gli enti, aprirebbe serie perplessità in ordine alla compatibilità
costituzionale di tali soluzioni che contrasterebbero con l’esigenza di definire con certezza e
tempestività i programmi di risanamento degli enti e di consentirne la valutazione a un organo
magistratuale terzo ai fini della tutela di superiori interessi finanziari pubblici e a garanzia dei
diritti dei terzi (non ultimo anche per assicurare la par condicio creditorum e la possibilità di
perseguire tempestivamente eventuali responsabilità per l’ipotesi di dissesto finanziario).
11.2. Venendo alla seconda questione, il Collegio ritiene che nell’attuale quadro ordinamentale
degli enti locali l’organo esecutivo non possa sostituirsi all’organo consiliare, ostandovi il
principio di separazione delle competenze degli organi; peraltro, quelle consiliari, così come
quelle dell’organo esecutivo, sono enumerate e quest’ultimo organo non gode, nel vigente
19
ordinamento regionale degli enti locali, né di competenza generale residuale né di un generale
potere di intervento sostitutivo (neppure delegato) rispetto alle prerogative del primo, avendo
peraltro un ruolo di collaborazione del Sindaco che lo pone in una prospettiva dialettica rispetto
al ruolo di indirizzo e controllo rivestito dall’organo consiliare.
Di contro l’art. 32, comma 3, della legge n. 142 del 1990, recepito nell’ordinamento della
Regione siciliana attraverso il rinvio statico contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge
regionale 11 dicembre 1991 n. 48 (e come modificato dall’art. 25 della legge regionale n. 26
del 1991), dopo avere enumerato le competenze esclusive del Consiglio comunale, prevede
espressamente che le delibere dell’organo consiliare, nelle materie enumerate dai precedenti
commi, non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi. Risulta, poi,
espressamente abrogata la norma di cui all’art. 151 del vecchio ordinamento degli enti locali
della Regione siciliana (legge regionale n. 16/1963) a mente del quale la Giunta poteva
deliberare, nei casi di urgenza e necessità, sulle materie di competenza del Consiglio, salvo
ratifica, mentre l’art. 64 della medesima legge (introdotto dall’art. 57 della legge regionale n.
9/1987), che la sostituiva, è antecedente alla norma prima richiamata e non vale a costituire
una valida fonte. Occorre, infatti, considerare che la legge regionale n. 48 del 1991 non ha
proceduto all’abrogazione espressa delle norme pregresse incompatibili con quelle introdotte
(di recepimento della riforma delle autonomie locali del 1990 che ha segnato un più generale
riassetto dell’ordinamento degli enti locali ispirato, come si è detto, a una diversa articolazione
dei rapporti tra gli organi dell’ente locale); ciononostante è pacifico che il legislatore regionale
abbia introdotto il “divieto assoluto di surroga di competenze consiliari” (in tal senso anche la
circolare dell’Assessorato degli enti locali 8 agosto 1996, n. 6).
Infine, il Collegio deve anche rilevare come nel caso di specie, non si possa invocare neppure
il presupposto dell’ “urgenza del provvedere” atta a scardinare, in ipotesi, le competenze
istituzionali, atteso che l’asserito ritardo nel procedere al rinnovo dell’organo di revisione e la
discontinuità che si è, conseguentemente, creata (oltre il termine di prorogatio) è comunque
attribuibile all’ente medesimo (cfr. la richiamata deliberazione n. 202/2016/PRSP). Pertanto,
anche nella diversa ipotesi in cui l’ordinamento avesse attribuito in capo alla Giunta comunale
un’eccezionale potere di intervento sostitutivo, in condizione di necessità e urgenza, non se
ne sarebbe riscontrato il presupposto.
Inoltre, pur essendo plausibile che (simmetricamente a quanto previsto dall’art. 243 bis,
comma 5, del TUEL nell’ipotesi di presentazione del piano di riequilibrio) il parere dell’organo
di revisione debba accompagnare anche la rimodulazione/riformulazione del piano medesimo,
la mancanza dello stesso non impediva al competente organo consiliare di deliberare
comunque entro il termine di legge, sia pure in mancanza dell’apporto dell’organo di revisione.
D’altra parte, l’organo esecutivo ha parimenti deliberato in carenza di tale parere e non si vede
20
per quale argomento quello che era un motivo ostativo per l’organo competente, non lo è più
per l’organo che vi si è sostituito.
Non si può quindi invocare l’istituto della ratifica essendo questo riferito a un’attività, esplicata
successivamente da organi aventi competenza generale relativamente a una data materia, sui
provvedimenti presi su questa da altri organi, forniti di competenza temporanea ed
occasionale, al concorrere di particolari condizioni di urgenza.
In conclusione, la presenza di un termine da considerare perentorio o comunque “di
decadenza” e la carenza della capacità dell’organo esecutivo di surrogarsi a quello consiliare -
sia in generale sia in riferimento al caso concreto - cui si aggiunge l’insussistenza di
apprezzabili ragioni di urgenza della fattispecie considerata (ritardata nomina dell’organo di
revisione), impedisce la possibilità di configurare una “ratifica e presa d’atto” da parte
dell’organo consiliare successivamente allo spirare del termine perentorio (peraltro la
deliberazione contiene anche rilevanti modifiche sostanziali alla deliberazione di Giunta
municipale) o comunque di ritenere, attraverso l’invocata fictio iuris della ratifica, che l’atto
consiliare sia stato tempestivamente adottato.
Ne consegue che non è possibile conferire effetti giuridici “ora per allora” alla tardiva
deliberazione del competente organo consiliare se non a costo di violare il principio di legalità,
introducendo, da un lato, una surrettizia deroga al divieto dell’organo esecutivo di ingerirsi
nelle competenze enumerate ed esclusive dell’organo consiliare e, per altra via, eludendo
termini previsti per legge a garanzia di interessi pubblici costituzionalmente garantiti ed a
presidio di ragioni di certezza del diritto.
12. Alla luce dell’esito della superiore questione, il Collegio ritiene di non dover procedere alla
trattazione della rimodulazione del piano di riequilibrio e dei contenuti, fermo restando quanto
sin qui acquisito e confermato dall’ente medesimo.
13. Restano ferme le pronunce, i rilievi, e quanto già disposto dalla Sezione negli atti sin qui
richiamati, ivi comprese le statuizioni sulle conseguenze determinate dalla mancata
rimodulazione del piano, nonché gli obblighi di ottemperanza che da tali pronunce discendono
in capo all’ente.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, accerta, nei termini indicati in
premessa, la decadenza dell’ente dalla possibilità di avvalersi dalla facoltà di rimodulazione
del piano di riequilibrio ai sensi della normativa dallo stesso invocata nella deliberazione
consiliare n. 154/2016.
21
I N V I T A
l’ente ad adottare le conseguenti determinazioni, tenendo conto delle deliberazioni già adottate
da questa Sezione, sopra richiamate, in riferimento al vigente piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ed ai controlli finanziari espletati, salvo ogni altra attività di controllo riservata alla
Sezione.
O R D I N A
che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei
revisori del comune di Modica, nonché all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della
funzione pubblica ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2017.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Gioacchino Alessandro) (Maurizio Graffeo)
Depositato in segreteria il 22 marzo 2017
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Manuela Dagnino)