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SOMMARIO marzo/aprile 2002 1 il Torresino SPEDIZ. IN ABBONAMENTO POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662 Art. 2 comma 20 lett. b ANNO VIII N° 2 2 MARZO APRILE 2002 enti non lucrativi ma non solidaristici) e talora per la rigorosità eccessiva degli uf- fici erariali che reagiscono spesso con l’ottica di chi deve sorprendere un poten- ziale evasore o elusore. Non c’è dubbio, invece, che, vista an- che la recentissima instaurazione dell’«A- genzia delle Onlus, del Terzo settore e de- gli enti non commerciali», questo primo passo qualificatorio, se condotto con tra- sparenza ed equanimità, potrebbe essere un’ottima occasione di primo contatto tra pianeta fisco e «universo non profit». Se le Direzioni sapessero instaurare interventi illuminati e, al limite, un po’ pazienti, esse «investirebbero» per su- scitare, in soggetti finora privi della for- ma mentale necessaria, un «approccio» giusto e foriero di correttezze future nel- l’adempimento corrente dei doveri di contribuente. Ecco perché è auspicabile, da un lato, che tutti i passi di entrambe le parti, dalla selezione e l’invio, anche ad abundan- tiam, di allegati e di documentazione illu- strativa, siano svolti con trasparenza e cu- ra, offrendo visibilità e chiarezza agli «oc- chi» del fisco, ma dall’altro che quest’ul- timo eviti troppe rigidità, capaci di intimi- dire e di fare, sia pure colpevolmente, rimpiangere, ai «neofiti» della fiscalità, i tempi della loro sommersa «invisibilità». ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA il Torresino ANAGRAFE ONLUS: UNA BUONA OCCASIONE a cura di FRANCESCA BUSCAROLI - DOTTORE COMMERCIALISTA EDITORIALE D opo il fisiologico ritardo, dovuto alla radicale novità dell’istituto, è diventata «operativa» la attesa dialettica tra le Direzioni Regionali delle Editoriale a cura di Francesca Buscaroli Anagrafe Onlus: una buona occasione pag. 1 D’attualità a cura di Gianluca Cristofori e Luisella Bergero Le controlled foreign companies rules alla luce dei provvedimenti attuativi pag. 2 Le risposte della Direzione Regionale ai quesiti Con la gentile collaborazione della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna pag. 5 L’opinione a cura di Antonio Tiezzi Decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione di cui all’articolo 3 della legge finanziaria 2002 pag. 8 L’angolo del Tribunale a cura di Alberto Mottaran Le vendite immobiliari fallimentari Aggiornamento pag. 9 Non solo bilanci a cura di Cesare Mattei pag. 11 Dalla Fondazione pag. 13 Dalla Fondazione a cura di Isabella Boselli e Cristina Romanelli pag. 14 CONTIENE INSERTO REDAZIONALE Entrate e gli enti «non profit» interessati a conseguire la qualifica tributaria di On- lus. È noto che questa qualifica si conse- gue non a seguito di un’indagine o di un controllo preventivo, ma solo attraverso l’iscrizione dell’associazione, della fon- dazione, dell’ente, nell’Anagrafe di cui all’art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, che si fonda, essenzialmente, sull’i- noltro di apposite «comunicazioni» degli interessati, sul cui controllo si attendono ancora «istruzioni», da apportarsi con un provvedimento annunciato sin dal citato decreto. È indiscutibile, al riguardo, che risulta singolare, ma è la legge a stabilirlo, che il conseguimento di un titolo soggettivo così incidente sui carichi d’imposta, e non solo, sia il frutto di una semplice «annotazione» ottenibile con un solo modulo inviato anche per posta e, a rigo- ri, salve future novità, senza neanche l’allegazione obbligatoria dello statuto del soggetto richiedente. In ogni caso, le analisi «in entrata», presso le Direzioni, sono partite in forma allargata e, data la disinformazione nel- l’intero paese, esse promettono di essere spesso molto articolate, talora per l’im- preparazione dei contribuenti (società che chiedono di diventare Onlus, ovvero

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SOMMARIO

marzo/aprile 2002 1 il Torresino

SPEDIZ. IN ABBONAMENTOPOSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662Art. 2 comma 20 lett. bANNO VIII N° 2

N°2MARZOAPRILE

2002

enti non lucrativi ma non solidaristici) etalora per la rigorosità eccessiva degli uf-fici erariali che reagiscono spesso conl’ottica di chi deve sorprendere un poten-ziale evasore o elusore.

Non c’è dubbio, invece, che, vista an-che la recentissima instaurazione dell’«A-genzia delle Onlus, del Terzo settore e de-gli enti non commerciali», questo primopasso qualificatorio, se condotto con tra-sparenza ed equanimità, potrebbe essereun’ottima occasione di primo contatto trapianeta fisco e «universo non profit».

Se le Direzioni sapessero instaurareinterventi illuminati e, al limite, un po’pazienti, esse «investirebbero» per su-scitare, in soggetti finora privi della for-ma mentale necessaria, un «approccio»giusto e foriero di correttezze future nel-l’adempimento corrente dei doveri dicontribuente.

Ecco perché è auspicabile, da un lato,che tutti i passi di entrambe le parti, dallaselezione e l’invio, anche ad abundan-tiam, di allegati e di documentazione illu-strativa, siano svolti con trasparenza e cu-ra, offrendo visibilità e chiarezza agli «oc-chi» del fisco, ma dall’altro che quest’ul-timo eviti troppe rigidità, capaci di intimi-dire e di fare, sia pure colpevolmente,rimpiangere, ai «neofiti» della fiscalità, itempi della loro sommersa «invisibilità».

ORDINEDEI DOTTORI COMMERCIALISTI

DI BOLOGNA

il Torresino

ANAGRAFE ONLUS: UNA BUONA OCCASIONEa cura di FRANCESCA BUSCAROLI - DOTTORE COMMERCIALISTA EDITORIALE

Dopo il fisiologico ritardo, dovutoalla radicale novità dell’istituto,è diventata «operativa» la attesa

dialettica tra le Direzioni Regionali delle

Editorialea cura di Francesca BuscaroliAnagrafe Onlus:una buona occasione pag. 1

D’attualitàa cura di Gianluca Cristofori e Luisella BergeroLe controlled foreign companies rules alla luce dei provvedimenti attuativi pag. 2

Le risposte della Direzione Regionale ai quesitiCon la gentile collaborazionedella Direzione Regionaledell’Emilia Romagna pag. 5

L’opinionea cura di Antonio TiezziDecorrenza degli effetti fiscali dellarivalutazione di cui all’articolo 3 della legge finanziaria 2002 pag. 8

L’angolo del Tribunalea cura di Alberto MottaranLe vendite immobiliari fallimentariAggiornamento pag. 9

Non solo bilancia cura di Cesare Mattei pag. 11

Dalla Fondazione pag. 13

Dalla Fondazionea cura di Isabella Boselli e Cristina Romanelli pag. 14

CONTIENE INSERTO REDAZIONALE

Entrate e gli enti «non profit» interessatia conseguire la qualifica tributaria di On-lus.

È noto che questa qualifica si conse-gue non a seguito di un’indagine o di uncontrollo preventivo, ma solo attraversol’iscrizione dell’associazione, della fon-dazione, dell’ente, nell’Anagrafe di cuiall’art. 11 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, che si fonda, essenzialmente, sull’i-noltro di apposite «comunicazioni» degliinteressati, sul cui controllo si attendonoancora «istruzioni», da apportarsi con unprovvedimento annunciato sin dal citatodecreto.

È indiscutibile, al riguardo, che risultasingolare, ma è la legge a stabilirlo, cheil conseguimento di un titolo soggettivocosì incidente sui carichi d’imposta, enon solo, sia il frutto di una semplice«annotazione» ottenibile con un solomodulo inviato anche per posta e, a rigo-ri, salve future novità, senza neanchel’allegazione obbligatoria dello statutodel soggetto richiedente.

In ogni caso, le analisi «in entrata»,presso le Direzioni, sono partite in formaallargata e, data la disinformazione nel-l’intero paese, esse promettono di esserespesso molto articolate, talora per l’im-preparazione dei contribuenti (societàche chiedono di diventare Onlus, ovvero

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marzo/aprile 2002 2 il Torresino

La disciplina delle ControlledForeign Companies (di segui-to anche “C.F.C. rules”) è sta-

ta introdotta nel nostro ordinamentocon la legge 21 novembre 2000n.342, che ha inserito nell’ambito delTesto Unico l’articolo 127-bis, rubri-cato “Disposizioni in materia di im-prese estere partecipate”.

In termini molto generali, la ratioche governa le C.F.C. rules è quelladi prevenire i comportamenti delcontribuente tesi a differire indefini-tamente il prelievo tributario sugliutili realizzati da imprese controllate,fiscalmente domiciliate nei cosiddettiparadisi fiscali, ovvero in Stati o ter-ritori il cui ordinamento tributario ri-conosce la possibilità di fruire di re-gimi fiscali privilegiati, individuati inuna specifica lista (black list) di re-cente approvazione1. La logica sotte-sa alla disciplina in commento si ba-sa sull’attribuzione e sulla conse-guente tassazione dei profitti realiz-zati da dette imprese estere diretta-mente in capo al soggetto residentedetentore del controllo ai sensi del-l’articolo 2359 del Codice civile, an-corché solo in misura proporzionalealla quota di partecipazione agli utilidelle stesse, a prescindere dall’effet-tiva distribuzione. In altre parole, lanorma interviene sul rapporto fraazionisti residenti e imprese fiscal-mente non residenti, introducendo unprincipio di tassazione “per traspa-renza” degli utili dell’impresa nonresidente direttamente in capo al pro-prio socio di controllo (ovvero, inqualche caso, ai soci di controllo),così che il reddito riconducile agliutili realizzati dall’impresa “paradi-siaca” assumerà piena rilevanza incapo al socio già a partire dal mo-mento della sua formazione pressol’impresa estera controllata, anzichésolo al momento della sua materialedistribuzione, un po’ come avvieneper i soci delle società di persone.

Più precisamente, l’articolo 127-bisdel Tuir dispone che, quando un sog-getto residente in Italia detiene, diret-tamente o indirettamente, anche per iltramite di società fiduciarie o per in-

terposta persona, il controllo di unaimpresa, di una società o di un altroente residente ovvero localizzato inStati o territori con regime fiscale pri-vilegiato, i redditi conseguiti dal sog-getto estero partecipato sono imputatial soggetto residente in proporzionealla partecipazione da esso detenuta.

L’ambito soggettivo di applicazio-ne della norma è volutamente moltoampio. Ai sensi del comma 2 dell’ar-ticolo 127-bis, “le disposizioni delcomma 1 si applicano alle persone fi-siche residenti e ai soggetti di cuiagli articoli 5 e 87, comma 1, letterea), b) e c)”. La disciplina in esame èpertanto estesa a qualsiasi società,ente o persona fisica residente nelterritorio dello Stato, siano essi tito-lari o meno di reddito d’impresa. Lastessa è altresì applicabile alle stabiliorganizzazioni italiane di soggettinon residenti, limitatamente però allesole ipotesi in cui il soggetto esterosia a sua volta controllato da un sog-getto italiano2.

Ai fini dell’imputazione al sogget-to residente dei redditi conseguiti dalsoggetto estero controllato rileva ladetenzione3, diretta o indiretta, ancheper il tramite di società fiduciarie oper interposta persona, del controllodi una impresa, di una società o di unaltro ente residente o anche soltantolocalizzato in Stati o territori con re-gime fiscale privilegiato. Per quantoriguarda la nozione di controllo ap-plicabile alla disciplina in commen-to, l’articolo 127-bis, al comma 3,precisa che, “ai fini della determina-zione del limite del controllo di cui alcomma 1, si applica l’articolo 2359del Codice civile, in materia di so-cietà controllate e società collega-te”4. Ciò che rileva ai fini dell’appli-cazione della disciplina C.F.C. non èpertanto l’entità della partecipazioneal capitale del soggetto “paradisia-co”, bensì l’effettivo potere di in-fluenza sulla gestione dell’attività daquesti svolta.5 La predetta influenza èravvisabile in tutti i casi in cui il sog-getto detiene il controllo dell’assem-blea per effetto del possesso dellamaggioranza dei diritti di voto (c.d.

LE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES RULESALLA LUCE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVIa cura di GIANLUCA CRISTOFORI E LUISELLA BERGERO - DOTTORI COMMERCIALISTI D’ATTUALITÀ

controllo legale), ovvero in virtù delpossesso di una percentuale anche in-feriore (c.d. controllo di fatto), qualo-ra, per esempio, i restanti diritti sianomolto frazionati e la compagine so-cietaria sia scarsamente partecipati-va; ma potrebbe anche realizzarsi pereffetto di particolari vincoli contrat-tuali esistenti tra i soci (c.d. patti disindacato), ovvero tra il soggetto e lasocietà,6 sempre che sia prevista unaseppur minima partecipazione delsoggetto residente agli utili dell’im-presa.7

Al contrario, la disciplina in esamenon dovrebbe trovare applicazionequando i diritti di voto esercitabili inassemblea siano egualmente distri-buiti tra i soci (a condizione, ovvia-mente, che sia riscontrabile una omo-genea partecipazione di tutti i soci al-la vita sociale).8 Corre l’obbligo disottolineare, tuttavia, che, con riferi-mento alla summenzionata fattispe-cie, il D.M. 21 novembre 2001, n.429ha introdotto all’articolo 1 una speci-fica norma anti-abuso, ai sensi dellaquale, ai fini della verifica della sus-sistenza del controllo, “per le perso-ne fisiche si tiene conto anche dei vo-ti spettanti ai familiari di cui all’arti-colo 5, comma 5, del testo unico del-le imposte sui redditi”. La citata di-sposizione è evidentemente finalizza-ta a garantire l’applicazione della di-sciplina C.F.C. in ipotesi di parteci-pazione “familiare” in imprese “pa-radisiache”, laddove, nonostante ilformale frazionamento delle parteci-pazioni in capo a più soggetti, esistacomunque un unico soggetto in gra-do di influenzare l’assemblea.

Come precisato, la disciplinaC.F.C. è applicabile alle partecipa-zioni di controllo detenute diretta-mente, ovvero indirettamente, ancheper il tramite di società fiduciarie oper interposta persona. Nella versio-ne definitiva della disposizione incommento, e a differenza di quantoinizialmente previsto dal relativo di-segno di legge, le fattispecie indivi-duate non sono esaustive, bensì costi-tuiscono una mera esemplificazionedelle tipologie attraverso le quali può

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essere esercitato il controllo indiret-to. Il dettato normativo è stato modi-ficato al fine di attrarre nell’ambitoapplicativo della norma anche il con-trollo realizzato mediante le cosid-dette partecipazioni “a catena”.9

Per quanto riguarda poi la naturadel soggetto estero, la lettera dellanorma dispone che tale soggetto puòessere un’impresa, una società o unaltro ente, ovverosia qualsiasi sog-getto estero che eserciti attività d’im-presa10 e che sia controllato da unsoggetto residente in Italia, a prescin-dere dalla sua natura giuridica. Il ri-ferimento a soggetti residenti o loca-lizzati in Stati o territori con regimefiscale privilegiato, contenuto nelcomma 1 dell’articolo 127-bis, con-tribuisce ad ampliare ulteriormentel’ambito soggettivo della disposizio-ne. L’inserimento del concetto di lo-calizzazione consente infatti di indi-viduare i soggetti esteri “in relazioneal fatto che essi godano effettivamen-te dei regimi fiscali privilegiati, qualeche sia il collegamento territorialeche determini tale situazione di godi-mento”.11 La disciplina C.F.C. tro-verà pertanto applicazione anche inrelazione ai redditi prodotti da stabiliorganizzazioni di soggetti non resi-denti localizzate in Stati o territoricon regimi fiscale privilegiato.12.

La lista dei Paesi a fiscalità privile-giata a cui si rende applicabile la di-sciplina in commento è stata appro-vata con decreto del 21 novembre2001.13 Sono compresi in tale ambitoi Paesi o territori aventi un livello ditassazione sensibilmente inferiore aquello applicato in Italia (individuatoin uno scostamento pari almeno al30%), ovvero in relazione ai qualinon è garantito un adeguato scambiodi informazioni. La lista è divisa intre sezioni:a) la prima individua gli Stati e i ter-

ritori in relazione ai quali è sempreapplicabile la disciplina C.F.C.;

b) la seconda, gli Stati e i territori inrelazione ai quali la predetta disci-plina si applica per tutte le tipolo-gie di imprese, a eccezione diquelle espressamente individuatenel decreto;

c) la terza, gli Stati e i territori in re-lazione ai quali la disciplinaC.F.C. trova applicazione esclusi-vamente nei confronti delle tipolo-gie di imprese individuate nel de-

creto, nonché di tutti i soggetti am-messi a godere di regimi fiscaliagevolati analoghi a quelli espres-samente individuati, in virtù di ac-cordi o provvedimenti dell’Ammi-nistrazione finanziaria estera.

Per quanto riguarda, invece, lemodalità applicative della disciplinain commento, occorre in primo luogosottolineare come l’articolo 127-bis,al comma 1, individui nella data dichiusura dell’esercizio o del periododi gestione del soggetto estero con-trollato, il momento a decorrere dalquale i redditi conseguiti da tale sog-getto sono imputati al soggetto resi-dente.14 Il decreto n.429/2001 ha pre-cisato, in proposito, che la summen-zionata data rileva anche ai fini dellaverifica in merito all’esistenza delcontrollo15 e che l’imputazione “pertrasparenza” al soggetto residente deiredditi relativi all’impresa “paradi-siaca” deve avvenire in ragione dellapartecipazione detenuta in tale data.16

L’imputazione dei redditi prodottidalla società estera al soggetto resi-dente non comporta l’obbligo perquest’ultimo della tenuta della conta-bilità. Il reddito imponibile in Italia èdeterminato applicando al risultatoeconomico del soggetto “paradisia-co”17 le regole proprie del redditod’impresa, ivi incluse, quindi, tutte levariazioni in aumento e in diminuzio-ne del risultato contabile rispetto alreddito imponibile. Le uniche esclu-sioni previste dalla disciplina in esa-me riguardano la possibilità di rateiz-zare le plusvalenze (articolo 54, com-ma 4) e la possibilità di effettuareammortamenti accelerati e anticipati(articolo 67, comma 3).

Il comma 6 dell’articolo 127-bisdispone poi che i redditi del soggettonon residente “sono assoggettati atassazione separata con l’aliquotamedia applicata sul reddito comples-sivo del soggetto residente e, comun-que, non inferiore al 27 per cento”.In presenza di più partecipazioni pos-sedute dal medesimo soggetto, si de-ve procedere, per ciascuna di esse, adautonoma e distinta determinazionedell’imposta18.

L’adozione della tassazione sepa-rata per i redditi provenienti dal sog-getto “paradisiaco” comporta la loroesclusione dalla formazione del red-dito imponibile complessivo e, con-

seguentemente, preclude il loro uti-lizzo al fine di compensare perditeeventualmente realizzate dal soggettoitaliano. Il riporto delle perdite relati-ve alla C.F.C. è invece consentito, masolo nell’ambito della determinazio-ne, secondo le regole del redditod’impresa dell’articolo 102 del Tuir,dei redditi dalla stessa prodotti e im-ponibili in Italia.

Dall’imposta così determinata, ladisciplina in esame consente di de-trarre, “ai sensi dell’articolo 15 delTuir”19, le imposte pagate all’esterosugli stessi redditi e in via definitivadal soggetto estero controllato. Ov-viamente, l’eventuale successiva di-stribuzione di utili da parte del sog-getto estero non concorre alla forma-zione del reddito imponibile del sog-getto italiano, se non per l’importoeccedente l’ammontare complessivogià precedentemente assoggettato atassazione “per trasparenza”.

La seconda parte del comma 7 pre-vede inoltre la possibilità, per il sog-getto residente, di portare in detrazio-ne le eventuali imposte pagate nel pa-radiso fiscale all’atto della distribu-zione dei dividendi (ritenute in usci-ta),“sino a concorrenza delle impo-ste applicate al momento della tassa-zione degli utili precedentemente at-tribuiti, diminuite degli importi giàammessi in detrazione in tale prece-dente occasione”.20

Ugualmente volta a evitare feno-meni di doppia imposizione è poi ladisposizione contenuta nell’articolo3, comma 5, del decreto attuativo. Lanorma richiamata, applicando unprincipio già adottato per la determi-nazione dei capital gain relativi apartecipazioni in società di persone,dispone che il costo fiscalmente rico-nosciuto della partecipazione nelsoggetto “paradisiaco” si incrementain misura pari ai redditi tassati “pertrasparenza” e si decrementa a segui-to della distribuzione degli stessi sot-to forma di dividendi. Non incidonoinvece sul costo fiscale della parteci-pazione le perdite, in quanto le stesseseguono la partecipazione e non sitraducono, come avviene invece perle società di persone, in una posizio-ne soggettiva del socio, come talenon trasferibile con la partecipazio-ne.

L’articolo 127-bis disciplina infi-ne, al comma 5, le condizioni al veri-

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ficarsi delle quali possono essere di-sapplicate le C.F.C. rules, previo ot-tenimento di un parere favorevole(ovvero del silenzio-assenso) in ri-sposta all’interpello ex-articolo 11della legge 27 luglio 2000, n.212. Inparticolare, la disciplina in commen-to non trova applicazione qualora ilsoggetto residente dimostri che la so-cietà o altro ente non residente svolgeprincipalmente un’effettiva attivitàindustriale o commerciale21 nelloStato o nel territorio “paradisiaco”,ovvero che dalle partecipazioni nonconsegue l’effetto di localizzare iredditi in Stati o territori a regime fi-scale privilegiato. In merito a que-st’ultima esimente, il decreto attuati-vo della disciplina in commento haprecisato che la stessa deve ritenersiverificata qualora i redditi conseguitidai soggetti esteri siano prodotti inmisura non inferiore al 75% in altriStati non “paradisiaci” e ivi sottopo-sti integralmente a tassazione, ovve-ro, per i redditi prodotti da stabili or-ganizzazioni “paradisiache”, qualoragli stessi siano tassati integralmentenello Stato in cui ha sede il soggettopartecipato.

1 Si pensi, per esempio, a chi, fino al 31-12-2001,avesse effettuato investimenti finanziari trasferen-do proprie disponibilità liquide dall’Italia verso ilLussemburgo, ivi costituendo una società che po-tesse godere del regime di cui alla locale Legge 31luglio 1929, in ragione del quale non sono assog-gettabili ad alcuna imposizione i redditi di naturafinanziaria e di sfruttamento degli intangibles as-sets. In una siffatta situazione il contribuente ita-liano, una volta che avesse indicato, ove necessa-rio (in caso di investimenti operati con patrimoniafferenti alla “sfera personale” di ammontare su-periore a euro 10.329,14), le attività finanziarie“estere” nel proprio modello RW allegato alla di-chiarazione dei redditi, avrebbe potuto realizzareredditi pienamente esenti in lussemburgo e di fattoincisi solo dalle eventuali ritenute alla fonte suiflussi di interessi, dividendi e royalties, differendoil momento dell’effettiva tassazione in capo al so-cio sino alla distribuzione degli utili. In tale fran-gente, peraltro, a fronte della distribuzione di divi-dendi da parte della holding del ’29, qualora que-sta fosse stata detenuta a mezzo sub-holding resi-dente in Italia, questa avrebbe anche potuto fruiredella parziale esenzione (pari al 60%) dei dividen-di medesimi in ragione dell’applicazione dell’arti-colo 96 del Tuir, con successivo riconoscimentodel credito d’imposta sui dividendi (ancorché, inparte, a utilizzo limitato) in capo ai soci residenti,nel momento in cui questi avessero a loro voltapercepito i dividendi distribuiti dalla sub-holdingitaliana. Questa parziale esenzione (60%) avrebbepoi potuto assumere una ancor più ampia dimen-sione, qualora la società “paradisiaca” fosse stata,per esempio, controllata a mezzo di particolariholding intermedie comunitarie (olandesi, austria-che o danesi, purché non produttive di passive in-come), potendosi così applicare al “rientro” dei di-videndi in Italia anche il più vantaggioso regime di

cui all’articolo 96-bis del Tuir (“esenzione” al‘95%).2 La predetta conclusione, già sostenuta in via inter-pretativa dall’Assonime nella circolare n.65/2000,è stata recentemente confermata nel decreto attuati-vo della disciplina in esame (D.M. 21 novembre2001 n.429). L’articolo 3 del decreto citato disponeinfatti che, “in caso di partecipazione indiretta peril tramite di soggetti residenti o di stabili organiz-zazioni nel territorio dello Stato di soggetti non re-sidenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzio-ne alle rispettive quote di partecipazione”.3 Come correttamente osservato da A. Trabucchi –M. Mazzetti di Pietralata, “La proposta normativaitaliana delle cosiddette controlled foreign com-panies. Prime riflessioni”, in Il Fisco, n. 7/2000,pagina 1966, il concetto di “detenzione” deve es-sere inteso non in senso strettamente giuridico(poiché in tal caso si otterrebbe paradossalmentel’esclusione dalla disciplina C.F.C. delle ipotesi“fisiologiche” di partecipazione societaria, nellequali il soggetto che ha il diritto di voto e agli utiliè anche proprietario delle azioni o quote), bensì insenso lato, in modo tale da comprendere, oltre allepredette fattispecie fisiologiche, anche quelle incui la partecipazione non è posseduta a titolo diproprietà, come, per esempio, nelle ipotesi di usu-frutto, mutuo di titoli o pegno su azioni.4 L’applicazione della nozione di controllo conte-nuta nell’articolo 2359 del Codice civile è stata ri-badita nel decreto attuativo n.429/2001, che ne haprecisato, inoltre, la rilevanza anche nei confrontidei soggetti diversi dalle società commerciali.5 Di talché parrebbe potersi escludere l’applicabi-lità della disposizione in esame ai soggetti benefi-ciari di trust effettivamente irrevocabili e discre-zionali che detengano partecipazioni di controlloin soggetti paradisiaci. Tali trust, garantendo unanetta separazione tra la posizione dei beneficiari, ilpatrimonio del trust e l’operatività del trustee, ren-dono quantomeno legittimamente differibile ilprelievo fiscale sugli utili pervenuti al trust. 6 Il Principio contabile n. 17, redatto dalla Com-missione congiunta tra i Dottori Commercialisti ei Ragionieri, individua, fra i contratti idonei a con-figurare una situazione di dominanza, “i contrattidi agenzia, i contratti di franchising, di licenza, dibrevetto, di fornitura esclusiva ed in linea genera-le tutti i rapporti contrattuali le cui prestazionisiano fondamentali per una delle due società”.7 In assenza di tale previsione mancherebbe infattila percentuale in base alla quale imputare al sog-getto i redditi prodotti dall’impresa residente nelparadiso fiscale. 8 E’ il caso, per esempio, di quattro soci indipen-denti che possiedono ognuno il 25% del capitaledella società estera. 9 Il decreto attuativo della disciplina in commentoha precisato in proposito che, “in caso di parteci-pazione indiretta per il tramite di soggetti residen-ti o di stabili organizzazioni nel territorio delloStato di soggetti non residenti, i redditi sono ad es-si imputati in proporzione alle rispettive quote dipartecipazione”.10 Il riferimento alla produzione di un redditod’impresa dovrebbe per lo meno comportare l’i-napplicabilità della disciplina in commento aglienti non commerciali e ai trust non esercenti atti-vità d’impresa.11 Relazione al disegno di legge che ha emendato ilcomma 1 dell’articolo 127-bis del Tuir, nella for-mulazione originaria prevista dall’articolo 1 delloschema di “Collegato Fiscale” alla Legge Finan-ziaria per l’anno 2000.12 Come precisato nell’articolo 1, comma 1, ultimoperiodo, del decreto attuativo n.429/2001.13 Dall’analisi congiunta della black list asservitaall’applicazione dell’articolo 127-bis del Tuir edella white list asservita invece all’estensione delregime madre-figlia sui dividendi, risulta evidentecome vi siano ancora numerosi Stati o territori ex-tra-Ue nei quali è comunque possibile fruire di

lunghe tax-holiday, se non addirittura di esenzionio forti riduzioni di aliquota “a regime”. Il riferi-mento è, per esempio, all’Ungheria, già inclusanella black list OCSE (seppure per altri motivi), incui permane un regime off-shore che non pregiudi-ca però l’applicazione, in capo alle holding italia-ne (ancora penalizzate, tuttavia, sul piano del pre-lievo alla fonte in termini di ritenute, rispetto, peresempio, alle holding lussemburghesi o danesi),né delle convenzioni bilaterali contro le doppieimposizioni, né dell’articolo 96-bis del Tuir. Ana-logamente per quanto riguarda le società rumenela cui produzione è destinata all’esportazione, ov-vero ancora per talune società turche, egiziane, tu-nisine o marocchine.14 Il soggetto italiano ha l’obbligo di dichiarare(nell’apposito prospetto allegato alla dichiarazio-ne annuale) e di assoggettare a tassazione il reddi-to nella dichiarazione relativa al periodo d’impo-sta in corso alla data di chiusura dell’esercizio operiodo di gestione del soggetto paradisiaco. 15 La recente circolare dell’Agenzia delle Entraten.18/2002 ha precisato che, nei casi in cui non siaindividuabile una data di chiusura dell’esercizio odel periodo di gestione del soggetto estero, “si do-vrà fare riferimento alla data di chiusura dell’eser-cizio fiscale del soggetto residente controllante”.16 Il medesimo decreto, tuttavia, precisa poi chenei confronti di eventuali comportamenti finaliz-zati al frazionamento del controllo, alla perditatemporanea dello stesso, ovvero ancora alla ridu-zione del reddito imponibile si renderanno appli-cabili le discipline di cui agli articoli 37, terzocomma, e 37-bis del D.P.R. n.600/1973. 17 Convertito in moneta nazionale secondo il cam-bio del giorno di chiusura dell’esercizio o periododi gestione del soggetto “paradisiaco”.18 Cfr. la relazione al disegno di legge che haemendato il comma 7 dell’articolo 127-bis delTuir, nella formulazione originaria prevista dal-l’articolo 1 dello schema di “Collegato Fiscale” al-la Legge Finanziaria per l’anno 2000. 19 Il riferimento all’articolo 15 potrebbe apparirefuorviante, in quanto lo stesso è volto a rimuoverefenomeni di doppia imposizione giuridica, mentrela disposizione introdotta nel comma 6 dell’artico-lo 127-bis tende invece a contrastare un fenomenodi doppia imposizione economica. Il riferimentoall’articolo 15 deve pertanto ritenersi esclusiva-mente finalizzato ad applicare, alla disposizionedel comma 6, i limiti alla detraibilità dell’impostaestera contenuti nell’articolo citato.20 Circolare ministeriale n. 207/2000. Il concetto èstato riformulato nell’articolo 3 del decreto attua-tivo, ai sensi del quale “le imposte pagate all’este-ro a titolo definitivo dal soggetto partecipante, ri-feribili agli utili che non concorrono alla forma-zione del reddito ai sensi dei precedenti periodi,costituiscono credito d’imposta nei limiti delle im-poste complessivamente applicate a titolo di tas-sazione separata, ridotte delle somme ammesse indetrazione ai sensi del comma 3”. 21 Come confermato dal decreto attuativo, tale no-zione comprende tutte le attività individuate nel-l’articolo 2195 del Codice civile, e quindi anche leattività finanziarie, assicurative, di intermediazionee di servizi. Il requisito dell’effettività dell’attivitàesercitata richiede invece la sussistenza di una rea-le operatività dell’impresa “paradisiaca”, ravvisa-bile, secondo il citato decreto, allorquando il sog-getto estero possieda “una struttura organizzativaidonea allo svolgimento della predetta attività op-pure alla sua autonoma preparazione e conclusio-ne”. Ai fini della dimostrazione della veridicità econcretezza dell’organizzazione e dell’attivitàesercitata dal soggetto estero potrebbero risultaredi una certa utilità, oltre allo statuto sociale e allevisure o alle certificazioni da cui si evincono l’or-ganizzazione giuridica e le cariche sociali, soprat-tutto i bilanci pubblicati e ogni altra documentazio-ne contabile o commerciale da cui si possa evince-re l’effettiva realtà imprenditoriale sottostante.

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volata”.Sull’acquisto registrato in data

24/5/1999 il contribuente non ha potutobeneficiare del credito d’imposta, per-ché non consentito dalle vigenti disposi-zioni di legge.

Con circolare n.19 dell’1/3/2001 laDirezione Centrale Normativa e Con-tenzioso ha chiarito che possono usu-fruire del citato beneficio fiscale tutticoloro che hanno acquistato un immobi-le da imprese costruttrici sulla base del-la disposizione normativa di cui al-l’art.13 legge 2/7/1949 n.408.

Tale facoltà di recupero è contenutanelle istruzioni al modello 730/2001, masolo per le operazioni poste in essere apartire dal 1 gennaio 2000 e non perquelle effettuate anteriormente.

Si ritiene, quindi, di poter recuperarei tributi mediante presentazione delmod.730 integrativo entro il 30/9/2001,ovvero presentare il modello Unico inte-grativo certificando la sussistenza del di-ritto mediante autocertificazione dell’esi-stenza delle condizioni di acquisto “pri-ma casa” effettuato in data 16/12/1991.

SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA DIREZIONE

L’art.7 della legge 23/12/1998 n.448ha previsto un credito d’imposta a favo-re di quei contribuenti che abbiano ac-quistato, a qualsiasi titolo, entro un annodall’alienazione dell’immobile per ilquale si è fruito dell’aliquota agevolataprevista ai fini dell’imposta di registro edell’imposta sul valore aggiunto per laprima casa, un’altra casa di abitazionenon di lusso con le condizioni di cui allanota II-bis all’articolo 1. della tariffaparte I, allegata al testo unico dell’impo-sta di registro n.131/1986.

Tale credito è attribuito fino a concor-renza dell’imposta di registro o dell’im-posta sul valore aggiunto corrisposta inrelazione al precedente acquisto agevo-lato, e non può essere superiore, in ognicaso, all’imposta di registro o all’impo-sta sul valore aggiunto dovuta per l’ac-quisto agevolato della nuova casa di abi-tazione non di lusso.

Tale agevolazione si applica, precisala norma, a tutti gli acquisti intervenutisuccessivamente alla data di entrata invigore della detta legge, indipendente-mente dalla data del primo acquisto.

La Direzione Centrale Normativa e

LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

Contenzioso con circolare n.19dell’1/3/2001, ha chiarito che la possibi-lità di usufruire delle agevolazioni c.d.“prima casa”, presupposto al qualel’art.7, comma 1, della legge n.448/1998subordina l’attribuzione del creditod’imposta, deve intendersi esteso a tuttiquei soggetti che hanno acquistato lapropria abitazione da imprese costruttri-ci sulla base della normativa vigente fi-no alla data del 22/5/1993, e che siano ingrado di dichiarare e documentare, nel-l’atto di acquisto dell’immobile per ilquale il credito è concesso, di essere sta-ti in possesso, al momento del primo ac-quisto, dei requisiti prescritti per goderedell’agevolazione c.d. “prima casa”.

Passando ad esaminare il caso di spe-cie, la scrivente è dell’avviso che, consi-derata l’interpretazione estensiva conte-nuta nella circolare suddetta, sia consen-tito al contribuente, posto che si trovinelle condizioni ivi descritte, di utilizza-re il credito d’imposta.

Deve tuttavia escludersi la possibilitàdi portare in diminuzione un credito ac-quisito nell’anno 1999 dalla dichiara-zione per l’anno 2000, attraverso la pre-sentazione di una dichiarazione integra-tiva del mod.730 o del mod. Unico2001.

La citata circolare non ha disposto, alriguardo, alcuna possibilità di deroga.

Infatti, con riferimento all’utilizza-zione del credito, viene precisato che laprescrizione decennale di cui al-l’art.2946 C.C., rileva esclusivamentenelle ipotesi in cui il credito, sia utiliz-zato per diminuire le imposte di registro,ipotecarie, catastali, successioni e dona-zioni dovute sugli atti presentati succes-sivamente alla sua acquisizione.

In alternativa, a parere della scriven-te, il contribuente potrà recuperare ilcredito (in tal caso fino a concorrenzadell’imposta di registro corrisposta inrelazione al secondo acquisto) presen-tando, agli Uffici competenti (Ufficiodel Registro o Ufficio locale), domandadi rimborso o dell’imposta di registroversata in sede di registrazione dell’attoo della maggiore imposta IRPEF versatain sede di dichiarazione dei redditi perl’anno 1999, nei termini previsti dallesingole leggi d’imposta.

Si ritiene, infatti, che la preclusionecontenuta nel comma 2 dell’art.7 leggen.448/’98, in merito all’impossibilità dichiedere a rimborso il credito d’imposta,sia da intendere nel senso che il credito

Oggetto: Istanza di interpello aisensi dell’art. 11 della legge 27 lu-glio 2000, n. 212. Imposte indirette:agevolazioni per l’acquisto dellaprima casa.

Il contribuente Sig. G. F. ha acquista-to in parti uguali e pro indiviso con il co-niuge Sig.ra A. C. un immobile residen-ziale da adibire ad abitazione principale,con atto stipulato in data 16/12/1991 eregistrato in data 3/1/1992.

L’acquisto effettuato presso una so-cietà costruttrice è stato assoggettato adIVA ridotta del 4% rispondente a quantostabilito dall’art.13 legge 2 luglio 1949n.408.

Tale acquisto non aveva usufruitodelle agevolazioni per l’acquisto della“prima casa” introdotte dal D.lgs. 22maggio 1993 n.155.

L’imposta versata fu di £.7.000.000.In data 4/5/1999, con atto registrato il

24/5/1999 fu venduto il detto fabbricatoe, con atto registrato in pari data, il con-tribuente acquistò, da persona fisica,sempre in parti uguali e pro indiviso colconiuge, altro immobile da adibire adabitazione principale.

Su tale atto fu versata la somma di£.5.389.000 per imposta di registro e£.160.000 per imposta di trascrizione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVAPROSPETTATA

DAL CONTRIBUENTE

La legge n.448/1998, ha introdotto lapossibilità di usufruire di un creditod’imposta da parte di chi ha venduto unfabbricato acquistato usufruendo delleagevolazioni “prima casa” e successiva-mente entro un anno dall’alienazione, haprovveduto al riacquisto di altra abita-zione non di lusso, rientrante nelle con-dizioni agevolative previste dalla legge.

Tale credito riguarda i tributi versatiall’atto dell’acquisto del primo immobi-le e fino alla concorrenza dei tributi gra-vanti sul nuovo fabbricato.

L’art.7 comma 1 della legge 448/1998precisa che lo sgravio riguarda solo i ca-si in cui l’acquisto originario sia stato ef-fettuato beneficiando delle agevolazioni“prima casa”, escludendo di fatto tutte letransazioni poste in essere prima dell’en-trata in vigore del D.Lgs. n.155/1993, inquanto l’imposta applicata non era “age-

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stesso, con le modalità e i limiti previstidalla norma, sia riconosciuto esclusiva-mente in presenza di imposte dovute.

Oggetto: Istanza di interpello aisensi dell’art. 11 della legge 27 luglio2000, n. 212. Imposte dirette: Redditodominicale e perdite per eventi natu-rali.

L’istante è proprietaria di un terrenoagricolo che ha concesso in affitto.

Nell’anno 2000 il fondo è stato colpi-to da avversità atmosferiche con dannosuperiore al 30%, come risulta dalla de-nuncia tempestivamente presentata al-l’U.T.E. dall’affittuario che conduce ilfondo.

L’art. 28, comma 2, del D.P.R. n.917/86 stabilisce, per i redditi dominica-li, l’esenzione dall’IRPEF in caso diperdite per eventi naturali di almeno il30% del prodotto ordinario del fondo.

Poiché il CAF, al quale l’istante si èrivolta ai fini della compilazione delladichiarazione dei redditi per l’anno2000, ha manifestato alcune perplessitàin merito all’esclusione dall’IRPEF delpredetto reddito dominicale, mentre, alcontrario, sia l’ufficio imposte compe-tente che il servizio di assistenza al con-tribuente hanno confermato l’esclusio-ne, si chiede di conoscere se l’applica-zione della disposizione di cui all’art. 28sopra citato, alla fattispecie descritta, siada considerare corretta.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante, che alla data di presenta-zione dell’interpello aveva già presenta-to la dichiarazione dei redditi per l’anno2000, ha ritenuto di poter legittimamen-te escludere dalla determinazione delreddito complessivo ai fini dell’IRPEF ilreddito derivante dal diritto di proprietàsul fondo, anche se condotto in affitto daaltro soggetto.

SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA DIREZIONE

Si precisa che l’istanza non può for-mare oggetto di interpello ai sensi del-l’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 per la mancanza del presupposto in-dicato al comma 2 del regolamento diattuazione di cui al D.M. 26 aprile 2001,n. 209. Ne consegue che sono esclusi glieffetti previsti all’art. 5 del medesimoregolamento.

particolari criteri di valutazione presta-biliti dalla legge. Unica deroga a taleprincipio è quella disposta dall’art. 129,comma 1, TUIR, secondo il quale per iterreni dati in affitto per uso agricolo, ilreddito dominicale è determinato in mi-sura pari a quella del canone d’affitto sequest’ultimo risulta inferiore per oltreun quinto alla rendita catastale per effet-to di regimi legali di determinazione delcanone stesso.

Posto che la disciplina fiscale del red-dito dominicale prende in considerazio-ne il reddito medio ordinario ritraibiledal terreno, inteso come rendita del fon-do e degli interessi del capitale perma-nentemente investiti in esso, si ritieneche le agevolazioni previste dall’art. 28,commi 1 e 2, DPR. 917/86 siano appli-cabili indipendentemente dall’eserciziocongiunto dell’attività agricola, doven-dosi ritenere che il titolare del redditodominicale subisca oggettivamente levicende relative al terreno, anche quan-do quest’ultimo venga condotto in affit-to, a nulla rilevando, in tal caso, l’even-tuale esistenza di un corrispettivo chetrova la sua fonte in un rapporto obbli-gatorio estraneo al presupposto imposi-tivo del reddito e alla sua determinazio-ne.

Pertanto, il parere della scrivente èche, nel caso prospettato dall’istante,debba essere riconosciuta l’esclusionedall’IRPEF del reddito dominicale, po-sto che si sia realizzata la fattispecie de-scritta al comma 2 dell’art.28 e postoche il soggetto interessato abbia effet-tuato la comunicazione ivi prevista.

Oggetto: Istanza di interpello aisensi dell’art. 11 della legge 27 luglio2000, n. 212. Imposta sulle successio-ni: tassazione applicabile all’atto diestromissione di quota.

Elisa M. deve procedere ad un atto diestromissione di quota di comproprietàereditaria su beni posseduti in comunio-ne. Il notaio istante che deve stipularel’atto fa presente che la comunione haorigine da successioni diverse: le quotedi comproprietà di Elisa derivano dallasuccessione al padre e alla madre, men-tre le quote di comproprietà dei fratelliEugenio e Giovanni provengono, sem-pre sugli stessi beni, dalla successione alpadre e alla madre e dalla successioneallo zio. Alla morte di Eugenio e Gio-vanni le quote di comproprietà ereditatepassano ai rispettivi coniugi e figli, iquali, conseguentemente subentrano alloro dante causa nella originaria comu-nione. Successivamente, all’interno del-

Il parere che di seguito si espone vie-ne, pertanto, reso nel più generale ambi-to della consulenza giuridica di cui allacircolare n. 99 del 18 maggio 2000.

La problematica più sopra descrittaattiene all’ambito di applicazione del-l’art. 28 del D.P.R n. 917/86. In partico-lare, la questione interpretativa sollevatariguarda l’applicabilità o meno dei be-nefici fiscali ivi previsti anche all’ipote-si in cui il possesso del terreno qualifi-cato da un diritto reale (nel caso di spe-cie trattasi di diritto di proprietà) risultidisgiunto dall’effettivo esercizio su diesso di un’attività agricola, come avvie-ne nel caso di affitto del terreno per usoagricolo. In tale ipotesi si è sostenutoche l’eventuale perdita per eventi natu-rali che dovesse verificarsi non puòcomportare un danno anche nei confron-ti del titolare del reddito dominicale inquanto questi, percependo, comunque,un corrispettivo rappresentato dal cano-ne d’affitto, si avvantaggerebbe ingiusti-ficatamente di una agevolazione (l’ine-sistenza del reddito dominicale) la cuiratio è essenzialmente quella di com-pensare il danno subito. In tal senso si èespressa, con decisione n.301 in data 8novembre 1994, la Commissione Tribu-taria di 1° grado di Treviso. Siffatta con-clusione muove tuttavia da considera-zioni che non appaiono in linea con ladisciplina fiscale del reddito dominicaleil cui presupposto impositivo, indipen-dentemente dalla coltivazione o menodel fondo, è costituito, a norma dell’art.23, comma 1, D.P.R. n. 917/86, dal pos-sesso in quanto tale, inteso , nella suaaccezione giuridica (art. 1140 c.c.), co-me il potere di fatto sul bene corrispon-dente all’esercizio della proprietà o dialtro diritto reale. Tale potere continua asussistere anche quando il bene vieneconcesso in godimento ad altri dietrocorrispettivo, essendo tale comporta-mento corrispondente ad un modo diesercizio della proprietà. Tant’è che, an-che nell’ipotesi di affitto del fondo, ilpredetto reddito viene imputato non al-l’affittuario detentore, cui spetta, evi-dentemente, solo il reddito agrario, maal possessore nella sua qualità di titolaredel diritto reale. Il presupposto impositi-vo del reddito dominicale, come sopraindividuato, trova conferma nell’art.24,comma 1, D.P.R. n. 917/86 nel quale laqualificazione di “reddito medio ordina-rio ritraibile dal terreno” ad esso attri-buita comporta, così come precisato nelsuccessivo art. 25, che, indipendente-mente dalla misura del reddito realmen-te conseguito attraverso l’utilizzazionedel terreno, ciò che rileva agli effetti fi-scali è sempre il reddito teorico assegna-to a quel determinato fondo in base a

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la comunione, uno dei condividenti at-tuali cede quote di alcuni beni agli altricondividenti, determinando con ciò unospostamento delle entità delle quote ori-ginariamente ereditate.

Ciò premesso l’istante chiede qualesia la tassazione da applicare all’atto diestromissione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVAPROSPETTATA

DAL CONTRIBUENTE

L’istanza di interpello tende a cono-scere se l’imponibile risultante dal valo-re della quota estromessa dalla comu-nione debba essere assoggettato all’ali-quota di cui all’art. 3, della tariffa alle-gata al DPR. n. 131/86, in quanto riferi-to ad un atto avente natura dichiarativa,ovvero se sia più corretto identificare lequote come permutate tra le parti ed ap-plicare la tassazione di cui all’art. 1 deldetto decreto. Al riguardo l’istante espo-ne le seguenti considerazioni: 1) i benioggetto della comunione sono sempregli stessi e cioè quelli che in definitivaprovengono ai tre fratelli, dalla succes-sione al padre, alla madre e, con riferi-mento ad Eugenio e Giovanni, anchedalla successione allo zio; 2) gli atti dicessione di quote di comproprietà su al-cuni beni, da parte di uno dei condivi-denti a favore degli altri, sono stati rego-larmente assoggettati a tassazione, ai fi-ni dell’imposta di registro; 3) al momen-to della estromissione della quota nonesiste nessuna permuta di quote di benitra i comunisti comproprietari attuali,ma solo la dichiarazione di quali sianole quote di spettanza di ciascun compro-prietario e quali siano i beni che passanoin proprietà esclusiva alla comproprieta-ria estromessa; 4) i valori dei beni asse-gnati in proprietà esclusiva corrispondo-no ai valori delle quote di spettanza del-la comproprietaria estromessa, quindinon esistono conguagli. Ciò posto, ritie-ne, che non possano esservi dubbi sullanatura dichiarativa dell’atto e che, per-tanto, al valore dei beni che vengono as-segnati in proprietà esclusiva alla estro-messa debba essere applicata l’aliquotaprevista all’art. 3 della tariffa allegata alDPR. n. 131/86.

SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA DIREZIONE

Il quesito formulato dall’istante ri-guarda una fattispecie i cui tratti salientisono rappresentati, in ordine di tempo,dai seguenti titoli di acquisto:

1) successione di M. Gianfranco e

devoluzione dell’eredità ai figli Elisa,Giovanni ed Eugenio con usufrutto alconiuge S. Nadia (nella misura di unquarto);

2) successione di S. Nadia e devolu-zione dell’eredità ai figli medesimi;

3) successione testamentaria di M.Umberto (fratello di M. Gianfranco) infavore dei nipoti Giovanni ed Eugeniorelativamente a maggiori quote di dirittisu beni già provenienti agli stessi dall’e-redità paterna e quindi già in comunionecon la sorella Elisa;

4) successione di Eugenio e Giovanniin favore dei rispettivi figli e coniugi iquali, conseguentemente, subentrano ailoro dante causa nella originaria comu-nione con la sorella Elisa;

5) atti di cessione, all’interno dellacomunione, da parte di uno dei condivi-denti attuali a favore degli altri,di alcunequote di comproprietà, regolarmente as-soggettati a tassazione.

Ciò premesso, ai fini dell’individua-zione della natura giuridica dell’atto diestromissione oggetto dell’istanza di in-terpello, occorre verificare se il predettoatto sia da configurare come divisione,sia pure parziale, di beni provenienti daun’unica comunione fra i medesimi sog-getti, ovvero se debba essere configura-to come permuta di beni in quanto pro-venienti da più comunioni.

Al riguardo, la normativa fiscale, al-l’ultimo comma dell’art. 34 del DPR. n.131/86, dispone che le comunioni tra imedesimi soggetti che trovano originein più titoli, sono considerate come unasola comunione se l’ultimo acquisto diquote deriva da successione a causa dimorte.

In merito a tale requisito, con circola-re n. 37 del 10 giugno 1986, l’ammini-strazione finanziaria ha precisato: a) lasuccessione a causa di morte dalla qualederiva l’ultimo acquisto di quote deveriguardare tutti i condividenti e non sol-tanto alcuni di essi; b) gli acquisti prece-denti derivanti sia da altre successioni,sia da compravendite, sia da donazioni,devono sempre riferirsi a tutti i condivi-denti.

Posto quanto sopra, si osserva che, aisensi dell’art. 1100 c.c., si ha comunio-ne quando la proprietà o altro diritto rea-le (su un bene o su una pluralità di beni)spetta in comune a più persone; in altritermini, nella comunione ricorre la coe-sistenza di più soggetti riferita ad un pa-trimonio e ai suoi singoli elementi. Inparticolare, nella comunione ereditaria,il cui presupposto è la mancata distribu-zione dei beni agli eredi, lo stato di co-munione comporta che il diritto di cia-scuno cade su una quota ideale dell’inte-ro patrimonio e su ciascuno dei beni che

lo compongono. Pertanto, ai fini di unacorretta applicazione dell’art. 34, si ri-tiene che “le comunioni che trovano ori-gine in più titoli” debbano riguardarebeni diversi, tali da costituire masse di-stinte. In presenza di tale presupposto edegli ulteriori requisiti indicati nellanorma, le diverse comunioni tra medesi-mi soggetti vengono considerate, dun-que, come una sola comunione e potràprocedersi ad un unica divisione che, inquanto tale, avrà valore dichiarativo. Perle considerazioni esposte si è dell’avvi-so che la fattispecie prospettata con l’i-stanza di interpello sia riconducibile allaprevisione normativa del più volte citatoart. 34, comma 4, nel quale trova, per-tanto, la propria disciplina. Sulla basedella documentazione prodotta dall’i-stante, deve, infatti, rilevarsi che i titolidi provenienza cui occorre fare riferi-mento al fine di valutare la sussistenza,ai fini fiscali, di un’unica comunione,sono gli acquisti a causa di morte deri-vanti ad Elisa, Giovanni ed Eugenio dal-la successione al padre e quelli derivantidalla successione alla madre, risultandoirrilevanti tutti gli altri.

Si è, infatti, del parere che le ulterioriquote di diritti su beni già in comunionecon la sorella Elisa, pervenute ad Euge-nio e Giovanni in seguito alla successio-ne dello zio, non possano che confluirenella medesima comunione, così comeconfluiscono nella medesima comunio-ne le quote sugli stessi beni pervenuteper successione, alla morte di Eugenio eGiovanni, ai rispettivi figli e coniugi iquali, evidentemente, subentrano al lorodante causa nell’originaria comunione.Quanto, poi, alle successive vendite dialcune quote, intervenute all’internodella comunione, da parte di uno deicondividenti a favore degli altri, si ritie-ne trattarsi di atti che, alla luce della di-sposizione in commento, non possonoessere qualificati titoli di provenienza,avendo essi l’unico effetto di determina-re uno spostamento delle entità dellequote originariamente ereditate

Deve, pertanto, concludersi per lasussistenza di un’unica comunione, conla conseguenza che l’atto di estromissio-ne di quote, sempre che risultino rispet-tate le quote di diritto spettanti sullamassa comune e non si configuri alcunconguaglio, quale atto di divisione par-ziale, non può che assumere natura di-chiarativa.

La risposta che si rende non pregiudi-ca, da parte dell’ufficio competente, l’e-videnziazione di conguagli che possanoderivare anche dalla rettifica, in sede diaccertamento, dei valori dei singoli benioggetto di assegnazione.

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marzo/aprile 2002 8 il Torresino

L’articolo 3 della legge finanziaria2002 dispone che “la rivalutazio-ne dei beni di impresa e delle

partecipazioni, di cui alla legge 21 no-vembre 2000 n. 342, può essere eseguitaANCHE con riferimento a beni risultantidal bilancio relativo all’esercizio chiusoentro la data del 31 dicembre 2000, nelbilancio o rendiconto dell’esercizio suc-cessivo per il quale il termine di appro-vazione scade successivamente alla datadi entrata in vigore della presente legge”.

Il secondo comma dell’articolo 2,prosegue, affermando che “il maggiorvalore attribuito in sede di rivalutazionesi considera fiscalmente riconosciuto, aifini delle imposte sui redditi e dell’im-posta regionale sulle attività produttive,a decorrere dal secondo esercizio suc-cessivo a quello con riferimento al qualeè stato eseguito”.

La norma qui esaminata dà quindi fa-coltà di applicare la citata legge342/2000, sia con riferimento ai beni in-dicati nel bilancio al 31.12.1999, comedisponeva l’articolo 10 della legge stes-sa, ma “anche” con riferimento a beni ri-sultanti nel bilancio al 31.12.2000.

In altre parole, il citato articolo 3 del-la legge finanziaria, di fatto riapre il ter-mine per l’esecuzione delle rivalutazio-ni dei beni risultanti al 31.12.1999 e dàla possibilità di rivalutare anche quellirisultanti nel bilancio al 31.12.2000.

Il soggetto avrà quindi un duplice ri-ferimento: al bilancio 1999 o al bilancio2000.

In entrambi i casi però la rivalutazio-ne dovrà essere eseguita, né può esserediversamente, nel bilancio al31.12.2001, ma una cosa è effettuare larivalutazione con riferimento ai bilanci1999 / 2000, altra cosa è effettuare talerivalutazione nel bilancio 2001.

La rivalutazione è quindi il risultatodel confronto di due importi diversi de-terminati ad una medesima data di rife-rimento: quello contabile e quello effet-tivo.

Gli effetti di tale operazione possonoessere rilevati in un diverso bilancio,quello di contabilizzazione, allorché l’o-perazione di confronto viene differita inun diverso esercizio.

Il più delle volte (ma non sempre, ecomunque non necessariamente) data di

riferimento e data di contabilizzazionecoincidono sul piano temporale, ma daun punto di vista logico si tratta comun-que di momenti diversi.

Non si deve quindi confondere fra bi-lancio preso a base per la determinazio-ne della rivalutazione (di riferimento) ebilancio in cui l’operazione viene conta-bilizzata.

Il comma 3 dell’articolo 12 della leg-ge 342/2000 espressamente prevedevache il maggior valore attribuito ai benicon riferimento al bilancio 1999 “si con-sidera riconosciuto a decorrere dall’e-sercizio nel cui bilancio la rivalutazioneè eseguita”.

Si dava cioè rilevanza al momentonel quale l’operazione veniva compiutae non già al momento con riferimento alquale la rivalutazione era stata indivi-duata.

Nel caso della legge 342/2000, tutta-via, esistevano, dal punto di vista logico,solo due bilanci cui il legislatore avrebbepotuto fare risalire gli effetti fiscali: quel-lo appunto di riferimento (31.12.1999) equello di esecuzione della rivalutazione(31.12.2000); dal momento che non po-teva darsi effetto retroattivo alla rivaluta-zione facendone risalire gli effetti ad unbilancio già da tempo ormai chiuso, sidefinì come data di effetto della rivaluta-zione stessa, il bilancio al 31.12.2000 nelquale, come si è detto, la rivalutazioneveniva contabilizzata.

Diverso è il contenuto dell’art. 3 del-la legge finanziaria 2002: in questo casoil riferimento per la rivalutazione, oltreche al bilancio al 31.12.1999, è possibi-le anche al bilancio successivo ma, inentrambi i casi, la rivalutazione deve es-sere eseguita nel bilancio al 31.12.2001:il bilancio di riferimento non è più unicoe pertanto si poneva il problema, di co-me regolarle in presenza di diverse si-tuazioni soggettive e temporali.

Il legislatore avrebbe potuto unificarein entrambi i casi la rilevanza fiscale albilancio 2001 (anno di esecuzione dellarivalutazione) facendo coincidere effettifiscali con l’anno di esecuzione dellastessa, ovvero differirne gli effetti peruno o più anni.

Se questa fosse stata la sua scelta, co-sì come aveva già fatto con il citato art.12 della legge 342/2000, avrebbe chiara-

mente detto che il valore fiscale “si con-sidera riconosciuto a decorrere dall’eser-cizio nel cui bilancio la rivalutazione èeseguita” (o al primo o al secondo suc-cessivo). Avrebbe comunque adottatouna terminologia (bilancio nel quale èeseguita la rivalutazione) già ben cono-sciuta, già utilizzata ed univoca.

Il legislatore avrebbe potuto, per con-tro, dare rilevanze fiscali differenziate aseconda della data di riferimento dellerivalutazioni tenendo comunque presen-te che la data del bilancio nel quale la ri-valutazione stessa veniva eseguita era, enon poteva che essere comune.

La lettura della norma porta a conclu-dere che il legislatore ha scelto la secon-da alternativa dando diverso effetto fi-scale nei due diversi casi di riferimento1999 o 2000, prevedendo- al secondocomma dell’articolo 3- appunto una fis-sità del differimento (due anni) ma unadiversa decorrenza di tale differimento,a seconda che esso abbia avuto comebase il 1999 o il 2000.

Le diverse situazioni che si potrannocreare saranno le seguenti:

• se il soggetto farà riferimento al bi-lancio 1999, eseguirà la rivalutazionedel bilancio 2001 e la rivalutazione avràeffetto già nel bilancio 2001 ( il secondosuccessivo a quello di riferimento) inanalogia a quanto previsto dalla legge342/2000 che faceva coincidere effetticon esercizio di contabilizzazione. Inquesto caso il soggetto avrà “perso” unanno di maggiori ammortamenti (il2000), ma sarà parificato a colui che ab-bia già applicato la legge 342/2000quanto a contestualità fra contabilizza-zione e conseguenze fiscali;

• se, per contro, il soggetto farà riferi-mento al bilancio 2000, eseguirà semprela rivalutazione nel bilancio 2001 ed es-sa avrà effetto sempre “nel bilancio delsecondo esercizio successivo a quello diriferimento”, ma in questo caso nel2002.

Come si vede il differimento è sem-pre fisso di due anni, ma la data da cuipartire è mobile ed è rappresentata dalladata di chiusura dei bilanci o al31.12.1999 o al 31.12.2000, data ben di-versa da quella di chiusura del bilancioin cui la rivalutazione viene eseguita equindi contabilizzata.

DECORRENZA DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3DELLA LEGGE FINANZIARIA 2002a cura di ANTONIO TIEZZI - DOTTORE COMMERCIALISTA L’OPINIONE

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marzo/aprile 2002 9 il Torresino

Si tratta di una scelta del legislatorediversa, dal punto di vista tecnico, ri-spetto a quelle effettuate nella legge342/2000 e nella precedente legge 29 di-cembre 1990, n. 408.

L’art. 3, comma quinto, di quest’ulti-ma disponeva infatti :

“A decorrere dal terzo esercizio suc-cessivo a quello nel cui bilancio la riva-lutazione è stata eseguita, ai fini fiscali,le quote di ammortamento dei beni riva-lutati possono essere commisurate alnuovo valore ad essi attribuito fino adesaurimento del predetto valore.

Come si vede il riferimento di parten-za è sempre costituito dal bilancio in cuila rivalutazione è stata eseguita, che, nelcaso della legge 408/1990, coincidevacon quello di riferimento.

Nel caso della finanziaria 2002 il det-tato normativo è diverso, in quanto essaconsente di eseguire la rivalutazione conriferimento a due diverse date: al bilancio1999 (così come già prevedeva la legge342/2000), ma anche al bilancio 2000 di-sponendo, in entrambi, i casi, un differi-mento temporale di due anni, ma con de-correnza da due diversi punti di partenza.

Se quindi il contribuente farà riferi-mento al bilancio 1999 gli effetti fiscalisi potranno produrre nel bilancio 2001,

mentre se il riferimento sarà al bilancio2000 il valore si intenderà riconosciutonell’esercizio successivo e quindi nel2002.

La conclusione, oltre che strettamen-te aderente alla norma, sembra del tuttologica : il soggetto che avrebbe potutoeseguire la rivalutazione della legge342/2000 con riferimento al 1999 vienereimmesso in termine , ma non potendorettificare la dichiarazione dei redditidel 2000 con l’addebito dei maggioriammortamenti che avrebbe potuto ese-guire se si fosse avvalso della legge342/2000, computa gli ammortamentisui valori rivalutati già a partire dal bi-lancio 2001 , nel quale egli ha eseguitole scritture di rivalutazione. Il soggettoinvece che prende come riferimento ilbilancio 2000 (perché ad esempio il be-ne oggetto di rivalutazione non era pre-sente nel bilancio precedente), subisceuna “leggera penalizzazione” calcolan-do gli ammortamenti sui nuovi valorisolo a decorrere dal 2002 ma tale pena-lizzazione è una logica conseguenza delfatto che il soggetto si è avvalso dellapossibilità di rivalutare, un anno dopoquello originariamente previsto; logicoquindi che cominci a calcolare i “nuoviammortamenti” un anno più tardi.

Il considerare anno a quo quello in cuila rivalutazione è eseguita (2001) porta atrattare in maniera uguale situazioni deltutto difformi e a conseguenze illogiche:per quale motivo, infatti, gli ammorta-menti, in entrambi i casi, dovrebbero cal-colarsi a partire dal 2003, parificandosotto l’aspetto fiscale, situazioni del tuttodifferenti? E ancora: sono stati valutatigli effetti delle inevitabili discrasie fraammortamenti civili e fiscali?

Differendo al 2003 i nuovi ammorta-menti, in sede di dichiarazione dei red-diti si dovrebbe operare una serie di va-riazioni dapprima in più e negli esercizisuccessivi in meno che ben poco hannoa che fare con quella semplificazioneche sembra volersi indurre.

La interpretazione, rispettosa del det-tato legislativo e logica sembra pertantoquella che sottolinea la diversità fra datadi riferimento e data di rilevazione dellarivalutazione facendo decorrere dallaprima e quindi dalla data di riferimento,lo spostamento di due anni degli effettifiscali dei valori post-rivalutazione.

In tal senso non pare condivisibile larisposta recentemente fornita in occa-sione di “Telefisco” in cui si afferma chel’esercizio a decorrere dal quale si pro-ducono gli effetti fiscali è il 2003.

Ai Sigg.ri Curatori

A distanza di oltre cinque anni dallamia direttiva sulle vendite immobiliari,mi sembra opportuno ripercorrere gliadempimenti dei curatori nelle venditeimmobiliari delle procedure concorsua-li, alla luce di alcune innovazioni legi-slative o di nuove prassi della Sezionefallimentare e degli uffici finanziari in-teressati.

1 - LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA VENDITA

Il curatore, dopo aver appreso dell’e-sistenza di un immobile di pertinenzadella procura concorsuale, dovrà:• Provvedere ad assicurare l’immobile,

previa autorizzazione del giudice de-legato

• Trascrivere la sentenza dichiarativadi fallimento

• Richiedere al giudice la nomina di un

Direttiva n. 11LE VENDITE IMMOBILIARI FALLIMENTARIAGGIORNAMENTOa cura del DOTT. ALBERTO MOTTARAN - DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA L’ANGOLO DEL TRIBUNALE

• L’indicazione del bene di cui si chie-de la vendita

• L’indicazione se la vendita dovrà av-venire con incanto o senza incanto,ricordando che la vendita con incantopotrà avvenire soltanto se siano giàpervenute al curatore offerte cauzio-nate oppure nel caso l’immobile sitrovi fuori dalla Provincia di Bologna

• L’indicazione della banca, dell’even-tuale filiale della stessa, del numerodel libretto (nel caso di mancanza difondi è necessario richiedere, previaautorizzazione del G.D., un finanzia-mento all’Istituto di Credito dellaprocedura)

• Il regime fiscale (imposta di registroIVA)

• L’indicazione se l’immobile sia libe-ro, occupato con titolo o occupatosenza titolo

• Il parere del comitato dei creditori• L’assenso preventivo dei creditori

perito immobiliare e di un notaio perla certificazione ipo-catastale sostitu-tiva.

Voglio ricordare che la trascrizionedella sentenza dichiarativa di fallimentopuò essere fatta anche in attesa della re-gistrazione della sentenza stessa e, inmancanza di fondi, prenotando a debito,tramite il campione fallimentare, gli im-porti per le tasse ed i diritti richiesti dal-l’Ufficio del territorio competente.

La trascrizione deve essere compilatasu supporto informatico e può esseretrasmessa anche per posta all’Ufficiocompetente.

Una volta depositata la perizia e lacertificazione notarile, il curatore, rice-vutone avviso dalla Cancelleria, potràdepositare istanza di vendita.

2 - L’ISTANZA DI VENDITADeve contenere:

Page 10: DI BOLOGNA

iscritti e riconosciuti come privilegia-ti nello stato passivo, se trattasi divendita senza incanto.

3 - VENDITA CON INCANTO E SENZA INCANTO• La vendita con incanto prevede la fis-

sazione di una data e ora di udienza,prezzo base d’asta, l’aumento mini-mo, la possibilità di aumento del se-sto ed il pagamento del saldo prezzoentro 60 giorni dalla aggiudicazione.La pubblicità avverrà per una solavolta su uno o più giornali almenotrenta giorni prima della udienza divendita.

• La vendita senza incanto non fissa al-cuna data di udienza ma solo un pe-riodo di validità dell’ordinanza (disolito un anno), il prezzo base, unasomma pari al 20% del prezzo offertoda depositare in cancelleria unita-mente a domanda irrevocabile in bol-lo, il pagamento del saldo prezzo en-tro 120 giorni dall’aggiudicazione, lapubblicità su dodici testate per bloc-chi di beni per 36 uscite complessive.Il giudice fissa, con decreto, l’udien-za entro 90 giorni dalla presentazionedell’offerta e tale decreto dovrà esse-re notificato all’offerente, ai creditoriiscritti e affisso all’Albo.

4 - PUBBLICITÀLa cancelleria provvede alla pubbli-

cità commerciale indicata dal giudice epredispone le copie autentiche degli av-visi da notificare ai creditori iscritti eper l’affissione (ricordo che il FAL èstato abolito nel marzo del 2001).

Ricordo che copia dell’avviso andrànotificata anche alla Soprintendenza deiBeni Culturali ed Architettonici in casodi beni soggetti a vincolo artistico o ar-chitettonico (andrà in seguito notificatoalla stessa Soprintendenza anche copiadel decreto di trasferimento).

Il curatore dovrà applicare le marcheper il bollo e per i diritti di cancelleriarichiesti e dovrà poi recarsi all’UfficioUnico Notifiche di Bologna, posto in vi-colo Monticelli, per richiedere agli uffi-ciali giudiziari le notifiche, previo paga-mento dei relativi diritti.

Dovrà inoltre spedire una raccoman-data con ricevuta di ritorno al comitatodei creditori, indicando l’immobile po-sto in vendita, il luogo, la data e l’oradell’udienza in cui si terrà la vendita.

Sarà compito del curatore dare infor-mazioni agli interessati sull’immobile,sulla procedura di vendita e fare in mo-do di far visionare l’immobile.

5 - L’UDIENZA DI VENDITAIl curatore dovrà presenziare perso-

nalmente all’udienza o incaricare altrapersona all’uopo delegata.

Dovrà consegnare, prima di iniziarel’udienza, al cancelliere gli avvisi notifi-cati e la prova delle comunicazioni alcomitato dei creditori.

Dovrà poi provvedere ad applicare lemarche per il pagamento dell’imposta dibollo e dei diritti di cancelleria per ilverbale di vendita.

6 - RICHIESTA DI EMISSIONEDEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Avvenuto il pagamento del saldo delprezzo (entro 60 o 120 giorni), il curato-re dovrà presentare al giudice delegatoistanza di emissione del decreto di tra-sferimento.

In essa il curatore indicherà:• Se è stato pagato il saldo del prezzo,

più le spese previste nell’ordinanza oquelle inferiori stabilite successiva-mente dal giudice in caso di domandada parte dell’aggiudicatario di appli-cazione di imposta di registro o IVAagevolata (prima casa, imprenditoreagricolo, bene di particolare pregioambientale o architettonico...)

• Se il prezzo è stato pagato nei terminiprevistiSe la vendita è soggetta ad IVA, alle-

gherà la copia della fattura rilasciata al-l’aggiudicatario.

Allegherà inoltre all’istanza copiadella ricevuta del versamento effettuatodall’aggiudicatario.

7 - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Viene predisposto dalla cancelleria efirmato dal giudice delegato.

Alla data del decreto avviene il pas-saggio di proprietà dell’immobile afavore dell’aggiudicatario.

Ricordo che l’originale del decreto,unitamente al fascicolo, va trasmesso al-l’Ufficio del registro - Atti Giudiziari diBologna per la registrazione; una copiaautentica va inviata invece all’Ufficiodel territorio competente, con la nota ditrascrizione su supporto informatico,entro 30 giorni dalla data del decretostesso.

La cancelleria consegnerà una copiasemplice del decreto al curatore.

Con la trascrizione del decreto di tra-sferimento, nella maggior parte dei casi, siprovvede anche alla voltura catastale del-l’immobile al nome dell’aggiudicatario.

Ricordo che il cancelliere non può ri-lasciare copia autentica dell’atto prima

della registrazione.Tutte queste attività sono di compe-

tenza della cancelleria.Il curatore dovrà soltanto depositare

le marche necessarie ed un assegno nontrasferibile intestato all’Ufficio del Ter-ritorio con l’importo indicato dalla Can-celleria, se l’immobile si trova in pro-vincia di Bologna; se l’immobile trovasiin altra località, effettuerà il pagamentocon il modello F23, pre-compilato dallacancelleria.

Sarà poi la stessa Cancelleria, unavolta depositata dal curatore la ricevutadi versamento (quella con stampigliatocopia per l’Ufficio), a trasmettere gli at-ti all’Ufficio del Territorio competente.

Il curatore inoltre dovrà presentareall’Ufficio del registro, entro 20 giornidal decreto di trasferimento, la denunciaINVIM (immobili di pertinenza dellaprocedura concorsuale prima del 1992),compilare e depositare la denuncia allaQuestura con il nominativo del nuovoproprietario (legge antiterrorismo).

Ricordo che il termine di 20 giorniè tassativo ed il ritardo comportal’applicazione di una sanzione da par-te dell’Ufficio del registro.

8 - REGISTRAZIONE DECRETODI TRASFERIMENTO

L’Ufficio del registro invia alla Can-celleria un avviso con i codici e gli im-porti da pagare tramite modello F23 cheil curatore dovrà compilare.

La Cancelleria avvisa il curatore.È bene controllare l’esatta applica-

zione delle imposte!!Il codice dell’Ufficio del registro da

indicare nel Modello F23 è 798T e lacausale è RG.

9 - CANCELLAZIONE E CONTEGGI

Quando ritorna il fascicolo dall’Uffi-cio del registro la Cancelleria provvedea richiedere all’Ufficio del Territorio,tramite supporto informatico, la cancel-lazione degli atti pregiudizievoli gravan-ti sull’immobile ed indicati nel decretodi trasferimento; successivamente, sullabase delle annotazioni del fascicolo del-la vendita, provvede a compilare un ren-diconto delle somme pagate dall’aggiu-dicatario, delle spese a suo carico e del-l’eventuale restituzione o richiesta di in-tegrazione.

Il conteggio sarà consegnato al cura-tore, sottoscritto dal funzionario, per gliopportuni controlli e per la richiesta dimandato al giudice o per richiesta diversamento integrativo a carico dell’ag-giudicatario.

marzo/aprile 2002 10 il Torresino

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marzo/aprile 2002 11 il Torresino

Il curatore potrà comunicare inol-tre all’aggiudicatario che presso lacancelleria - Ufficio Vendite sportellon. 3 è possibile estrarre copia del de-creto di trasferimento.

Per ottenere materialmente la cancel-lazione degli atti pregiudizievoli, allostato, l’Ufficio del Territorio di Bolognaimpiega circa due anni (l’Ufficio speradi poter abbreviare i termini): quindi ènecessario che il curatore attenda dal-l’Ufficio del Territorio la liquidazione diquanto dovuto e non chiuda il fallimento

dei relativi diritti ed imposte.Il pagamento all’Ufficio del Territo-

rio si effettua, secondo le indicazionidell’Ufficio Finanziario, o con assegnocircolare o con Modello F23 con il codi-ce Ufficio J15 e causale Tr.

La ricevuta (quella con stampigliatocopia per l’ufficio) va consegnata allaCancelleria che a sua volta trasmetterà gliatti all’Ufficio del Territorio.

Qui si conclude l’iter della venditaimmobiliare.

Ringrazio per l’attenzione.

oppure potrà chiudere egualmente laprocedura, previo accantonamento dellesomme necessarie per il pagamento del-le imposte di cancellazione, dopo averleconcordate con l’ufficio Finanziario.

Invitiamo pertanto i curatoriche hanno venduto immobili nelleloro procedure concorsuali, ad ac-certarsi presso la Cancelleria, pri-ma della istanza di chiusura, sullaavvenuta cancellazione degli attipregiudizievoli e sul pagamento

Anche per quest’anno la Fonda-zione dei Dottori Commerciali-sti di Bologna è riuscita nell’in-

tento di organizzare il 3° Trofeo di Sci.Come sempre importante il contributotecnico ed economico fornito dall’A-genzia Generale di Bologna dell’INAASSITALIA a cui deve andare un senti-to ringraziamento, anche per la presenzadell’immancabile Dr. Costa, che hasvolto le numerose premiazioni di rito.

In questa edizione, grazie anche allapresenza di un notevole numero di colle-ghi e loro famigliari di altri Ordini dellaRegione Emilia Romagna (Parma, Fer-rara e Ravenna), il lotto dei partecipantisi è notevolmente dilatato rispetto alleprecedenti due edizioni.

Alla partenza erano iscritti circa set-tanta concorrenti suddivisi, come previ-sto, nelle varie categorie.

La cronaca della giornata sugli sci ha

visto l’inizio già dalla sera del 25 feb-braio, antecedente alla gara, con il per-nottamento presso l’hotel Monte Pizzodi Lizzano in Belvedere di un notevolenumero di colleghi provenienti da Bolo-gna e dalle altre province.

Nonostante le previsioni metereolo-giche per la giornata del 26 non fosseroorientate al peggio, lo scenario che si èpresentato fin dalla prima mattina, unavolta giunti sulle piste del Corno alleScale, era pessimo. Vento ed una piog-gia battente, hanno provocato un primoslittamento dell’orario di partenza ed uncambio nella scelta della pista su cuisvolgere la gara.

Alle 11, sul tracciato della Polla 2, haavuto inizio la gara. La visibilità erapessima, ma tutti i concorrenti, spesso“navigando a vista”, sono giunti al tra-guardo.

Il pranzo organizzato presso il giàsperimentato Agriturismo Ca Gabrielli,

NON SOLO BILANCIa cura di CESARE MATTEI - DOTTORE COMMERCIALISTA L’ANGOLO DEL TRIBUNALE

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COGNOME NOME ORDINE Tempo

CAT. COMMERCIALISTI DAME1° Melegari Doranna Bologna .39.462° Monti Antonella Bologna .44.733° Polesinanti Marina Ferrara .48.694° Stefanelli Giovanna Ferrara 1,04.79

CAT. COMMERCIALISTI SENIORES FEMMINILE1° Lazzari Elena Ferrara .41.312° Pizzi Silvia Bologna .44.343° Blondi Francesca Bologna .53.534° Boselli Isabella Bologna 2,58.11

CAT. COMMERCIALISTI MASTER B 21° Cortesi Francesco Bologna 2,31.28

CAT. COMMERCIALISTI MASTER B 11° Paradisi Luciano Bologna .55.152° Dolcetta Ugo Bologna 1,00.683° Sangiorgi Diego Bologna 1,01.96

CAT. COMMERCIALISTI MASTER A 21° Gobbatti Alessandro Bologna .38.702° Sanna Matteo Bologna .40.393° Zucchini Paolo Bologna .42.384° Cavallo Carlo Bologna .43.765° Manzoni Paolo Bologna .44.796° Selleri Stefano Bologna .45.447° Mezzetti Massimo Bologna .45.568° Bandini Gian Luca Ravenna .50.119° Rivalta Maurizio Ravenna 1,20.8710° Cantarelli Carlo Bologna 1,27.52

CAT. COMMERCIALISTI MASTER A 11° Giunipero Cesare Parma .36.142° Mattei Cesare Bologna .38.253° Stefanetti Paolo Bologna .39.974° Saccani Alessandro Bologna .42.365° Faveri Roberto Ferrara .43.812° Bianchi Massimo Parma .42.43

marzo/aprile 2002 12 il Torresino

COGNOME NOME ORDINE Tempo

CAT. COMMERCIALISTI DAME1° Melegari Doranna Bologna .39.462° Monti Antonella Bologna .44.733° Polesinanti Marina Ferrara .48.694° Stefanelli Giovanna Ferrara 1,04.79

CAT. COMMERCIALISTI SENIORES FEMMINILE1° Lazzari Elena Ferrara .41.312° Pizzi Silvia Bologna .44.343° Blondi Francesca Bologna .53.534° Boselli Isabella Bologna 2,58.11

CAT. COMMERCIALISTI MASTER B 21° Cortesi Francesco Bologna 2,31.28

CAT. COMMERCIALISTI MASTER B 11° Paradisi Luciano Bologna .55.152° Dolcetta Ugo Bologna 1,00.683° Sangiorgi Diego Bologna 1,01.96

CAT. COMMERCIALISTI MASTER A 21° Gobbatti Alessandro Bologna .38.702° Sanna Matteo Bologna .40.393° Zucchini Paolo Bologna .42.384° Cavallo Carlo Bologna .43.765° Manzoni Paolo Bologna .44.796° Selleri Stefano Bologna .45.447° Mezzetti Massimo Bologna .45.568° Bandini Gian Luca Ravenna .50.119° Rivalta Maurizio Ravenna 1,20.8710° Cantarelli Carlo Bologna 1,27.52

CAT. COMMERCIALISTI MASTER A 11° Giunipero Cesare Parma .36.142° Mattei Cesare Bologna .38.253° Stefanetti Paolo Bologna .39.974° Saccani Alessandro Bologna .42.365° Faveri Roberto Ferrara .43.816° Colonna Pasquale Bologna .51.06

dopo la gara, ha permesso a tutti, anchea quelli che non si erano cimentati suglisci, di gareggiare a tavola. Sport questo,che vista la giornata, è stato particolar-mente apprezzato. Al termine del pranzole immancabili premiazioni. Il migliortempo assoluto della regione, è stato se-gnato dal collega di Parma ,Cesare Giu-nipero; mentre per le donne, la miglioreè stata la collega bolognese DorannaMelegari.

La classifica per Ordini della Regio-ne ha visto l’Ordine di Bologna aggiudi-carsi il primo posto, davanti rispettiva-mente a Ferrara, Parma e Ravenna.

Per la categoria studi Professionali diBologna, il primo tempo è stato quellodello Studio Mattei Tamborino, seguitodalla Studio Cavallo Stefanetti e dalloStudio Saccani.

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COGNOME NOME ORDINE Tempo

CAT. COMMERCIALISTI SENIORES M1° Ventura Stefano Bologna .42.612° Cenerini Francesco Bologna .42.943° Manzini Pierfrancesco Bologna .52.834° Bussolati Stefano Parma 1,00.61

CAT. COMMERCIALISTI PRATICANTI M1° Soncini Stefano Parma .40.452° Dal Monte Marco Bologna .41.153° Negri Stefano Bologna .43.454° Cortesi Nicola Bologna .48.205° Quaglio Domenico Bologna .56.64

CAT. FAMIGLIARI FEMMINILE 11° Morselli Francesca Bologna .41.872° Sangiorgi Monica Bologna 1,10.63

CAT. FAMIGLIARI MASCHILE 11° Giunipero Emanuele Parma .36.382° Bianchi Massimo Parma .42.433° Canova Federico Bologna .42.914° Saccani Cesare Bologna .43.325° Ventura Celso Bologna .44.566° Dal Monte Giovanni Bologna .54.627° Mattace Raso Antonio Bologna .59.35

CAT. FAMIGLIARI MASCHILE 21° Cavallo Giovanni Bologna .42.172° Cantarelli Edoardo Bologna .52.643° Cantarelli Riccardo Bologna .53.28

marzo/aprile 2002 13 il Torresino

COGNOME NOME ORDINE Tempo

CAT. COMMERCIALISTI SENIORES M1° Ventura Stefano Bologna .42.612° Cenerini Francesco Bologna .42.943° Manzini Pierfrancesco Bologna .52.834° Bussolati Stefano Parma 1,00.61

CAT. COMMERCIALISTI PRATICANTI M1° Soncini Stefano Parma .40.452° Dal Monte Marco Bologna .41.153° Negri Stefano Bologna .43.454° Cortesi Nicola Bologna .48.205° Quaglio Domenico Bologna .56.64

CAT. FAMIGLIARI FEMMINILE 11° Morselli Francesca Bologna .41.872° Sangiorgi Monica Bologna 1,10.63

CAT. FAMIGLIARI MASCHILE 11° Giunipero Emanuele Parma .36.382° Bianchi Massimo Parma .42.433° Canova Federico Bologna .42.914° Saccani Cesare Bologna .43.325° Ventura Celso Bologna .44.566° Dal Monte Giovanni Bologna .54.627° Mattace Raso Antonio Bologna .59.35

CAT. FAMIGLIARI MASCHILE 21° Cavallo Giovanni Bologna .42.172° Cantarelli Edoardo Bologna .52.643° Cantarelli Riccardo Bologna .53.28

DALLA FONDAZIONE

I GIORNATA martedì 19 marzo 2002

• Il punto sui principi contabili• La forma del bilancio

• La riclassificazione del conto economico• Le immobilizzazioni materiali e gli ammortamenti

Check list di controllo

Bologna, 19 marzo - 2/5 aprile 2002Seminario:

«CHECK UP.Dal Bilancio di Verifica alla Dichiarazione dei Redditi.

Problematiche civilistiche e fiscali.»

Relatori: Dott. Primo Ceppellini - Dott. Roberto Lugano

Gli incontri si terranno presso Publiapi - Palazzo Ratta - Via Castiglione, 24 - Bologna

dalle 9:30 alle 13:00 - dalle 14:00 alle 17:30

Agli iscritti verrà fornito copiosissimo materiale illustrativo delle tematiche trattate durante il seminario

Page 14: DI BOLOGNA

marzo/aprile 2002 14 il Torresino

Si ringraziano i partecipanti perla gradevolissima serata che havisto incontrare gli allievi delle

sei edizioni del corso, i loro docenti,molti degli ultimi iscritti all’Albodei Dottori Commercialisti di Bolo-gna (anche in veste di ex corsisti) econdividere con i loro ospiti il ricor-do dell’esperienza vissuta al corso.

Il corso, da anni accreditato, cheaccompagna il praticante nel lungopercorso fino ad affrontare l’agogna-to Esame e che lo prepara ad affron-tare la professione, in questa serata,ha confermato la capacità di genera-re una duratura aggregazione e com-plicità.

Nonostante le condizioni atmo-sferiche avverse (c’era una nebbiafittissima), che alcuni degli ospitiprovenissero da distanti località(dalle Marche, dalla Romagna, dalVeneto e dalla Lombardia...), e chegli allievi degli attuali corsi fosserostati impegnati in aula fino a tardi,l’entusiasmo dei centosessantottotra giovani e meno giovani (non sene abbiano a male!!) non ha certosorpreso chi scrive, bensì ha ricon-fermato il successo dell’iniziativa

DALLA FONDAZIONEa cura della DOTT.SSA ISABELLA BOSELLI e della DOTT.SSA CRISTINA ROMANELLI - COORDINATRICI DEI CORSI

II GIORNATA martedì 2 aprile 2002

• La contabilizzazione dei contributi alle imprese• I costi patrimonializzati• La valutazione delle rimanenze di magazzino• La valutazione delle commesse pluriennali

Check list di controllo

III GIORNATA venerdì 5 aprile 2002

• La valutazione delle poste in valuta estera• La valutazione dei crediti• La valutazione dei titoli e partecipazioni• Le variazioni fiscali e il calcolo delle imposte

sul reddito• La contabilizzazione delle imposte• L’Irap: le caratteristiche dell’imposta• La gestione pratica dell’Irap

Check list di controllo

QUOTE D’ISCRIZIONE PER L’INTERO SEMINARIO (IVA compresa):

❒ QUOTA INTERA € 720,00

❒ QUOTA RIDOTTA € 350,00

Hanno diritto alla quota ridotta coloro che sono:• iscritti da un periodo inferiore ai 3 anni all’Ordine

dei Dottori Commercialisti;• correntisti della Emil Banca;• iscritti al Registro dei Praticanti.

❒ QUOTA BENEMERITO € 200,00

Ha diritto alla quota benemerito chi è iscritto all’Al-bo dei Benemeriti 2002 della Fondazione dei DottoriCommercialisti di Bologna (per informazioni rivol-gersi alla segreteria della Fondazione).

Page 15: DI BOLOGNA

marzo/aprile 2002 15 il Torresino

PresidenteDott. GIANFRANCO TOMASSOLIVice PresidenteDott. FRANCESCO CORTESISegretarioDott.ssa VINCENZA BELLETTINITesoriereDott. ROBERTO BATACCHI

ConsigliereDott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTIConsigliereDott.ssa FRANCESCA BUSCAROLIConsigliereDott. MAURIZIO GOVONIConsigliereDott. G. BATTISTA GRAZIOSI

ConsigliereDott.ssa AMELIA LUCAConsigliereDott. GUIDO PEDRINIConsigliereDott. ALESSANDRO SACCANIConsigliereDott. LUCA SIFO

ConsigliereDott. RAFFAELE SUZZIConsigliereDott. MATTEO TAMBURINIConsigliereDott. ALBERTO TATTINI

Dott. Matteo CotroneoCoordinatore

Dott. Gianfilippo GiannettoVice coordinatore

Dott.ssa Giovanna AlessioDott. Mario SantoroSig. Giancarlo Cagnani

Dott.ssa Anita PezzettiDott.ssa Emanuela RenziDott.Giuseppe Nichil

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell’Ordineper l’applicazione del Protocollo d’intesa

Consiglio dell’Ordine di Bologna

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

Dott.ssa Patrizia ArioliDott.ssa Francesca Buscaroli

Dott. Claudio GalbucciDott. Stefano Marchello

Dott. Guido PedriniDott. Matteo Tamburini

Dott. Fabio Zambelli

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:Dott.ssa Luisella BergeroDott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Francesca BuscaroliDott. Gianluca Cristofori

Dott. Cesare MatteiDott. Alberto Mottaran

Dott.ssa Cristina RomanelliDott. Antonio Tiezzi

Anno VIII n. 2 marzo/aprile 2002Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabileDott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazioneDott.ssa Patrizia Arioli

Dottore CommercialistaDott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore CommercialistaDott. Matteo CotroneoDirezione Regionale E. R.

Dott.Giorgio DelliDottore Commercialista

Dott. Vittorio MelchiondaDottore CommercialistaDott. Matteo Mele

Dottore CommercialistaDott.ssa Anita PezzettiDirezione Regionale E. R.

Dott.ssa Giovanna RandazzoDottore CommercialistaDott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:sab - tel. 051 461356

via Ca’ Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di BolognaVia Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204E mail:[email protected]

Ordine dei Dottori Commercialisti di BolognaVia Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136N° Verde 800017381

E mail: [email protected]: www.dottcomm.bo.it

ORDINEDEI DOTTORI COMMERCIALISTI

DI BOLOGNA

il Torresinoche ha centrato uno degli obiettiviperseguiti dalla nostra Fondazione.

Si ricorda che gli scopi dellaFondazione sono:

predisposizione dei corsi bienna-li di preparazione all’esame di Sta-to, di riunioni di aggiornamento, diseminari, di pubblicazioni, di in-contri in occasione di specifici av-venimenti, la promozione dell’im-magine dei Dottori Commercialisti,

il contributo e la partecipazione alleattività organizzate nell’ambito deiprogetti di aggregazione, formazio-ne continua e ricerca applicata.

Arrivederci alla prossima iniziati-va di assicurato divertimento!

N.B. Per chi volesse ordinare unafotografia a ricordo della serata, so-no a disposizione i provini presso laSegreteria della Fondazione dei Dot-tori Commercialisti.

Aperitivo nel gazebo di Villa Rosa.

Alle gentili ospiti all’ingresso èstata offerta un’orchidea.

Lo spumeggiante D.J. Marco che

ha intrattenuto gli ospiti danzanti

fino a tarda notte.

Il saluto del Presidente della Fondazionedei Dottori Commercialisti di Bologna,Dott. Gianfranco Tomassoli e delle coor-dinatrici dei corsi.

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