dipartimento della sanità e della socialità

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Dipartimento della sanità e della socialità Dipartimento della sanità e della socialità Messaggio del Consiglio di Stato Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone propone l’introduzione di una nuova legge l’introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia sugli assegni di famiglia Conferenza stampa del 30 maggio 2008

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Dipartimento della sanità e della socialità. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008 che propone l’introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia Conferenza stampa del 30 maggio 2008. Dipartimento della sanità e della socialità. Patrizia Pesenti - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento della sanità e della socialitàDipartimento della sanità e della socialità

Messaggio del Consiglio di StatoMessaggio del Consiglio di Staton. 6078 del 27 maggio 2008 che proponen. 6078 del 27 maggio 2008 che propone

l’introduzione di una nuova leggel’introduzione di una nuova leggesugli assegni di famigliasugli assegni di famiglia

Conferenza stampa del 30 maggio 2008

Page 2: Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento della sanità e della socialitàDipartimento della sanità e della socialità

Patrizia PesentiPatrizia PesentiConsigliera di Stato

Direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità

Aspetti di politica familiareAspetti di politica familiare

Conferenza stampa del 30 maggio 2008

Page 3: Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento della sanità e della socialitàDipartimento della sanità e della socialitàIstituto delle assicurazioni socialiIstituto delle assicurazioni sociali

Carlo MarazzaCarlo MarazzaDirettore

Istituto delle assicurazioni sociali

Panoramica sul contenuto del MessaggioPanoramica sul contenuto del Messaggiodel Consiglio di Statodel Consiglio di Stato

Conferenza stampa del 30 maggio 2008

Page 4: Dipartimento della sanità e della socialità

Genere di assegni familiari dal 2009

Lavoratori salariati

Assegno per figli

CHF 200.- mensili

016 anni del figlio

020 anni del figlio se è incapace al guadagno

Già parzialmente in vigore dal 01.01.2008

Assegno di formazione

CHF 250.- mensili

16 annitermine della formazione del figlio, max. 25 anni

Già parzialmente in vigore dal 01.01.2008

Page 5: Dipartimento della sanità e della socialità

Genere di assegni familiari dal 2009

Persone senza attività lucrativa

Assegno per figli

CHF 200.- mensili

016 anni del figlio

020 anni del figlio se è incapace al guadagno

Altre condizioni particolari

Assegno di formazione

CHF 250.- mensili

16 annitermine della formazione del figlio, max. 25 anni

Altre condizioni particolari

Page 6: Dipartimento della sanità e della socialità

Genere di assegni familiari dal 2009

Lavoratori indipendenti

Assegno per figli

Nessun diritto

Assegno di formazione

Nessun diritto

Page 7: Dipartimento della sanità e della socialità

Aspetti organizzativi: organi d’esecuzione

Salariati PSAL

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari gestite da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

Altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari già esistenti al 31.12.2008

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Page 8: Dipartimento della sanità e della socialità

Costi per il 2009

Salariati PSAL Indipendenti

(teorico)

Spesa complessiva (dato medio):

CHF 190 mio

Maggior spesa (dato medio):

CHF 37’7 mio

Maggior costo già assunto nella misura di ca. 2/3 nel 2008 (m. 5988)

CHF 6.4 mio Dato medio:

CHF 16 mio

Page 9: Dipartimento della sanità e della socialità

Finanziamento

Salariati PSAL

Contributo a carico del datore di lavoro

Il contributo è calcolato in % sul salario soggetto all’AVS

L’aliquota contributiva è determinata dagli organi della Cassa competente (CAF cantonale: Consiglio di Stato)

Contributo a carico della PSAL (solo PSAL che pagano più del contributo minimo AVS)

Il contributo è calcolato in % (supplemento) sul contributo che la PSAL paga all’AVS/AI/IPG

L’aliquota contributiva è determinata dal Consiglio di Stato

Page 10: Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento della sanità e della socialitàDipartimento della sanità e della socialitàIstituto delle assicurazioni socialiIstituto delle assicurazioni sociali

Anna Trisconi RossettiAnna Trisconi RossettiCapo del servizio giuridico

Istituto delle assicurazioni sociali

Panoramica sulle nuove condizioni del dirittoPanoramica sulle nuove condizioni del dirittoagli assegni familiari conformemente alla agli assegni familiari conformemente alla

legge federale (LAFam)legge federale (LAFam)

Conferenza stampa del 30 maggio 2008

Page 11: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati e PSAL

Persone che danno diritto agli assegniPersone che danno diritto agli assegni• Figli (vincolo di filiazione ai sensi del CCS)• Figliastri (figli del/della coniuge o partner registrato), se

vivono in prevalenza nell’economia domestica del patrigno/della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età

• Affiliati, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le loro spese di mantenimento ed educazione

• Fratelli/sorelle e abiatici dell’avente diritto, se questi provvede in prevalenza al loro mantenimento

Page 12: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati e PSAL

AffiliatiAffiliatiGratuitamente: eventuali prestazioni mensili di terzi

coprono meno di ¼ delle spese di mantenimento (tariffario)

Fratelli/sorelle e abiaticiFratelli/sorelle e abiaticiIn prevalenza: eventuali contributi mensili di terzi (l’avente

diritto vive con il/la fratello/sorella o l’abiatico) risp. il contributo mensile versato dall’avente diritto (che non vive con il/la fratello/sorella o l’abiatico) non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani

dell’AVS (valori 2007/2008: CHF 884.-)

Page 13: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati e PSAL

Ordine di priorità in caso di concorso di dirittiOrdine di priorità in caso di concorso di diritti1. Persona che esercita attività lucrativa2. Persona che ha l’autorità parentale3. Persona presso la quale il figlio vive in

prevalenza4. Persona alla quale è applicabile l’ordinamento

del Cantone di domicilio del figlio5. Persona con il reddito più elevato sottoposto

all’AVS

Page 14: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati e PSAL

PrincipioPrincipio• Per lo stesso figlio è versato un solo assegno

Eccezione: assegno differenzialeEccezione: assegno differenziale• Se il diritto agli assegni familiari del primo e del

secondo avente diritto è retto da legislazioni di due Cantoni diversi, al secondo avente diritto spetta un assegno differenziale, se l’importo dell’assegno familiare in questo Cantone è più elevato

Page 15: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Concetto di salariatoConcetto di salariato• È considerato salariato ai sensi della LAFam

chi è definito tale dalla legislazione federale sull’AVS

• Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo è considerato come un salariato per la LAFam

Page 16: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Ordinamento applicabileOrdinamento applicabile• È applicabile l’ordinamento sugli assegni

familiari del Cantone nel quale ha la sede legale il datore di lavoro

• Le succursali sottostanno all’ordinamento del Cantone nel quale sono situate

Page 17: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Condizioni del dirittoCondizioni del diritto

Il salariato ha diritto agli assegni familiari se paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo

annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS (valori 2007-2008 CHF 6’630.- annui, risp. CHF 552.50 al mese)

Page 18: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Principio Principio un figlio un assegnoun figlio un assegno

Sono versati soltanto assegni interi

L’importo dell’assegno non è rapportato

al grado di occupazione dell’avente diritto

Page 19: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Esportazione degli assegni familiari (1)Esportazione degli assegni familiari (1)• È previsto da una Convenzione internazionale che

prevede l’esportazione• L’avente diritto ha un vincolo di filiazione ai sensi del

CCS con il figlio (= nessun diritto per figliastro, affiliato, fratello/sorella e abiatico)

• Il figlio ha meno di 16 anni (= l’assegno di formazione non è esportato)

• Non sussiste analogo diritto per lo stesso figlio all’estero

Page 20: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Esportazione degli assegni familiari (2)Esportazione degli assegni familiari (2)• L’avente diritto ha un vincolo di filiazione ai sensi del

CCS con il figlio• Il figlio ha meno di 16 anni• Non sussiste analogo diritto per lo stesso figlio

all’esteroCampo di applicazione personale:• Salariati svizzeri alle dipendenze all’estero della

Confederazione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni private di assistenza

• Salariati che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera

• Salariati distaccati all’estero

Page 21: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Esportazione degli assegni familiari (3)Esportazione degli assegni familiari (3)• Se l’avente diritto è cittadino di uno degli Stati dell’UE

(eccezione: Bulgaria e Romania) o di uno degli Stati dell’AELS

• Lo Stato di domicilio del figlio non è rilevante

Page 22: Dipartimento della sanità e della socialità

Salariati

Importo dell’assegno se il figlio vive all’esteroImporto dell’assegno se il figlio vive all’estero• Principio: l’importo dell’assegno viene rapportato al

costo della vita nello Stato di domicilio del figlio; per l’adeguamento si applicano le tabelle edite dall’UFAS

• Eccezione: cittadini degli Stati UE/AELS (eccezione: Bulgaria e

Romania) (Accordo sulla libera circolazione delle persone)cittadini di Stati esteri con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione che prevede l’esportazione

Page 23: Dipartimento della sanità e della socialità

Persone senza attività lucrativa

Concetto di PSALConcetto di PSAL

PrincipioPrincipio

È ritenuta PSAL ai fini della LAFam la persona considerata tale ai sensi della legislazione

sull’AVS

Page 24: Dipartimento della sanità e della socialità

Persone senza attività lucrativa

EccezioneEccezioneNon è considerata PSAL ai sensi della LAFam:• La persona che riceve una rendita di vecchiaia AVS

dopo l’età ordinaria di pensionamento• La persona non separata il cui coniuge lavora come

indipendente• La persona non separata il cui coniuge percepisce una

rendita di vecchiaia AVS• Il coniuge PSAL di un assicurato con attività lucrativa• La persona che lavora nell’azienda del coniuge e non

riceve un salario

Page 25: Dipartimento della sanità e della socialità

Persone senza attività lucrativa

Ordinamento applicabileOrdinamento applicabile

È applicabile l’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio della persona senza

attività lucrativa

Page 26: Dipartimento della sanità e della socialità

Persone senza attività lucrativa

Condizioni del dirittoCondizioni del diritto• Il reddito imponibile annuo federale (LIFD) della

PSAL è inferiore al 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS (valori 2007-2008: 39’780 all’anno)

• La PSAL non ha diritto ad una prestazione complementare all’AVS/AI

Page 27: Dipartimento della sanità e della socialità

Persone senza attività lucrativa

Esportazione degli assegni familiariEsportazione degli assegni familiari• Principio: la PSAL non ha diritto agli assegni

familiari se il figlio è domiciliato all’estero• Eccezione: cittadini austriaci per i figli che

sono domiciliati in Austria e cittadini sloveni per i figli che sono domiciliati in Slovenia