diritto commerciale sito web: dc_10-11/home.htm

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Diritto Commerciale SITO WEB: tp://www.jus.unitn.it/users/vezzos DC_10-11/home.htm

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Page 1: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

Diritto Commerciale

SITO WEB:

http://www.jus.unitn.it/users/vezzoso/DC_10-11/home.htm

Page 3: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

REGOLE applicate alleENTITÀ che compiono operazioni economiche

IMPRENDITORE – SOCIETÀ

GRUPPI DI SOCIETÀ

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

organizzazione

rapporti con i terzi

OGGETTO del diritto commerciale ?

Page 4: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

REGOLE cui devono attenersii soggetti che operano sui mercati

mercato delprodotto/servizio

concorrenza slealepubblicità

antitrust

mercati regolamentati

obblighi di informazione, ecc.

STRUMENTI per realizzareattività economiche

contratti commerciali

contratti

insegne, marchi

Page 5: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

REGOLE che si applicano in caso di dissesto economico

REGOLE in merito alla proprietà intellettuale

marchibrevettidiritto d‘autore (copyright)

REGOLE che tutelanola concorrenza

DIRITTO DELLE PROCEDURE/DIRITTOFALLIMENTARE

Approfondimentiper i frequentanti

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DIRITTO COMMERCIALE

FONTI

CODICE CIVILE

LEGGI SPECIALI

Regolamenti

Page 7: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

DIRITTO „COMMERCIALE“

imprenditore

società

contratti commerciali

titoli di credito

mercati finanziari

procedure concorsuali

proprietà intellettuale

concorrenza sleale

antitrust

ecc.

pubblicità ingannevole e comparativa

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Codice Civile - LIBRO QUINTO — DEL LAVORO

TITOLO II — Del lavoro nell'impresaCAPO I — Dell'impresa in generale CAPO II — Dell'impresa agricolaCAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioneSezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali§ 1. — Della rappresentanza§ 2. — Delle scritture contabili (88)TITOLO III — Del lavoro autonomoCAPO I — Disposizioni generaliCAPO II — Delle professioni intellettualiTITOLO V — Delle societàTITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratriciTITOLO VII — Dell'associazione in partecipazioneTITOLO VIII — Dell'azienda

Page 9: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

ENTITÀ che compiono operazioni economiche

GRUPPI DI SOCIETÀ

IMPRENDITORE

commerciale/agricolopiccolo/non piccolo

SOCIETÀ

di persone / di capitali/ cooperativea scopo di lucro / a scopo mutualistico

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

consorziGEIEassociazioni

imprenditore

Page 10: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

IMPRESA

PRODOTTO OSERVIZIO

MERCATO

IMPRESA

IMPRESAIMPRESA

scopo: lucro oproduzione di ricchezzafunzione

„combinatrice“

Page 11: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

punto di vistaeconomico

Teorie dell‘impresa

lo studio dell’impresa e le ragioni del suo permanere con successo nella propria dimensione spazio-tempo

struttura del settore elementi

interni all‘impresa

risorsecapacitàecc.

Page 12: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

IMPRENDITORE

CODICE CIVILE DIRITTO« ANTITRUST »

Page 13: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

DIRITTO COMUNITARIO

Italia Romania

Francia

Germania

ecc.

Page 14: Diritto Commerciale SITO WEB:  DC_10-11/home.htm

COMMISSIONEEUROPEA

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA

E DEL MERCATO

BUNDESKARTELLAMT

OFFICE OF FAIR TRADING

COMISIóN NACIONALDE LA COMPETENCIA

ECC.

AUTORITE‘ DE LA CONCURRENCE

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intese

abusi della posizione dominante

controllo delle operazioni di concentrazione

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Articolo 101 TFUE1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosÌ da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtû del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

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3.Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:-a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,-a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e-a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordateche contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando dia) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

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Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza l.289/90

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi

similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di

impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza

all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività

consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita

ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli

investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni

oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati

svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri

contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non

abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.