disabilità: le novità del 2015

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1 DISABILITA’:LE NOVITA’ DEL 2015 (Legge «Buona scuola», «Jobs Act», Isee, Legge di Stabilità 2016) Franco Pesaresi Direttore Asp “Ambito 9” Jesi (AN) Ancona, 4 novembre 2015 4° convegno Disabilità & Normalità

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Page 1: Disabilità: le novità del 2015

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DISABILITA’:LE NOVITA’ DEL 2015 (Legge «Buona scuola», «Jobs Act», Isee, Legge di Stabilità 2016)

Franco Pesaresi Direttore Asp “Ambito 9” Jesi (AN)

Ancona, 4 novembre 2015

4° convegno Disabilità & Normalità

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COSA C’E’ DIETRO L’ANGOLO?

I FINANZIAMENTI STATALI

E LE LEGGI NAZIONALI

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La legge di stabilità 2016 • I finanziamenti per il sociale aumentano di 625 milioni rispetto

al 2015. In particolare aumentano per la povertà (+600 mln), per la disabilità (+90 mln), per il servizio civile (+50 mln) e si riducono per gli asili nido.

• Per la disabilità?

– Confermati 400 milioni per il fondo per le non autosufficienze compreso il sostegno alle persone affette da SLA.

– Per la prima volta previsto un finanziamento di 90 milioni per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e privi di legami familiari di primo grado (Dopo di noi).

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PdL «Dopo di noi»: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

Il finanziamento dei 90 milioni è legato ad una proposta di legge che ha trovato l’accordo su un testo unificato (6 pdl) e che pertanto sarà approvata nei prossimi mesi.

Che cosa prevede la PdL:

• Assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

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Quale assistenza con la PdL «Dopo di noi»?

• Programmi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento (che riproducano casa familiare);

• Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;

• Interventi di residenzialità in strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali;

• Programmi di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana.

I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust istituiti a favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta di successione e donazione.

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Cosa è il TRUST?

E' una sorta di patrimonio segregato, separato rispetto a quello personale del soggetto che lo gestisce.

Nel fondo in trust, si va a mettere una somma, un bene mobile o immobile, secondo modalità molto flessibili (per esempio, anche con versamenti periodici): e questo viene ‘consacrato', destinato esclusivamente alla finalità prevista.

Nessuno può toccarlo, se non il beneficiario".

Il trust, insomma, ha bisogno di tre soggetti: un "disponente", ovvero il proprietario del bene; il beneficiario; e il "trustee", ovvero colui che è chiamato a gestire quel bene, secondo le modalità e le volontà indicate dal disponente.

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L. 107/2015: La «Buona Scuola» Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Con il comma 180 il Parlamento delega il Governo a legiferare (entro gennaio 2016) su diversi aspetti relativi agli studenti con disabilità:

1. Si punta ad una ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno “al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria”. L’obiettivo è quello di una maggiore e più specifica qualificazione ma anche riconoscimento del suo ruolo che deve essere tutt’altro che marginale (e concorsi per chi ha il titolo adeguato).

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L. 107/2015: La «Buona Scuola»/2 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

2. l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, per garantire un trattamento omogeneo – almeno di minima – su tutto il territorio nazionale, e parte rafforzare l’esigibilità dei diritti soggettivi.

3. L’adozione dell’inclusione scolastica come elemento caratterizzante la qualità dell’istruzione. Si prevede infatti la previsione e l’adozione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione appunto dell’inclusione scolastica.

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L. 107/2015: La «Buona Scuola»/3 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

4. Revisione della certificazione, della valutazione e dell’accertamento della disabilità con criteri aggiornati, moderni, scientificamente validati, che “deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili.”

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L. 107/2015: La «Buona Scuola»/4 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

5. Introduzione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio sia dei dirigenti scolastici e del personale docente che del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sul tema dell’integrazione scolastica.

• Per dirigenti e docenti la formazione sarà incentrata sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’inclusione scolastica. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario la formazione punterà sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica.

L’inclusione non può essere delegata al solo insegnante di sostegno o all’assistente educativo ma, per l’appunto, deve essere una responsabilità diffusa dell’intero corpo docente e non docente.

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L. 107/2015: La «Buona Scuola»/5 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

6. Legiferare perché sia effettivamente garantita l’istruzione domiciliare i minori con disabilità “temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

Oggi questa “garanzia” è molto lontana dall’essere esigibile celermente ed efficacemente.

7. Infine il comma 84, autorizza il dirigente scolastico nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili – a ridurre il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 20 marzo 2009, n. 81) al fine di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

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D.Lgs 151/2015: collocamento mirato Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Si tratta di uno dei decreti delegati del Jobs Act. I primi articoli riformano il collocamento mirato dei disabili e dei soggetti svantaggiati.

In larga misura i primi articoli riprendono le indicazioni contenute nel “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità”, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con DPR 4 ottobre 2013.

Molte indicazioni erano quindi attese e, in larga misura, condivise.

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D.Lgs 151/2015: le linee guida Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il Ministro del lavoro approverà uno o più decreti che dovranno definire (entro marzo 2016) le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità. Vengono indicati i principi che ne guideranno la redazione: • promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e

formativi del territorio, nonché con l’INAIL, finalizzata all’accompagnamento e al supporto della persona con disabilità per favorirne l’inclusione lavorativa;

• individuazione di più efficaci modalità di valutazione della disabilità (su base ICF e bio-psico-sociale), e definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati;

• analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro dovrà adottare;

• istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

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D.Lgs 151/2015: i beneficiari Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

• Le assunzioni per chiamata nominativa, fino ad oggi limitata ad alcune aziende, viene estesa a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal numero degli occupati, e agli enti pubblici economici.

• La richiesta nominativa potrà essere preceduta da una preselezione effettuata dagli uffici competenti fra le persone iscritte

negli speciali elenchi tenuti dai centri per l’impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro.

• La nuova disciplina sul collocamento mirato si applica anche alle persone con capacità di lavoro ridotta, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, cioè ai percettori di assegno ordinario di invalidità, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.

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D.Lgs 151/2015: quote di riserva Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

• La legge 68/1999 prevedeva il rispetto delle aliquote di riserva solo nel caso di nuove assunzioni (azienda da 15 a 35 dipendenti). Adesso il rispetto delle aliquote vige a prescindere dalle nuove assunzioni.

• L’articolo 4 introduce l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Si tratta di una misura che “premia” l’eventuale avvenuta assunzione di persone con disabilità intellettiva cioè quelle che con più difficoltà riescono a trovare un impiego.

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D.Lgs 151/2015: agevolazioni Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

• Sono riviste le agevolazioni ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi.

• Viene innalzata la misura del contributo al 70% (dal 60% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978.

• Per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978 il contributo viene invece elevato al 35% (contro il 25% attuale).

• Per favorire l’assunzione delle persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% la concessione del contributo (del 70%) vige per un periodo di 60 mesi (anzichè di 36) ed è applicata per ogni disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi).

• Tutti i contributi potranno essere richiesti anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/1999, procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili.

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D.Lgs 151/2015: Fondo regionale Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

Il Fondo (alimentato dalle sanzioni amministrative) eroga contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l’inclusione lavorativa.

Il Fondo contribuirà anche all’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

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I primi tre mesi del nuovo ISEE (gennaio-marzo 2015)

dati del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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Primi 3 mesi: la sintesi (tutte le DSU)

Vecchio ISEE ISEE D.LGS 159/2013

Differenza

MEDIA 8.072 8.737 +8,2%

Media (per ISEE <30.000) 6.707 7.202 +7,4%

Mediana 5.321 5.245 -1,4%

Isee nulli 16,2% 17,2%

Isee diminuisce nel 45,3% dei casi

Isee stabile nel 19,7% dei casi

Isee aumenta nel 35,0% dei casi

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Primi 3 mesi: nuclei con disabili Vecchio ISEE ISEE D.LGS 159/2013 Differenze

MEDIA 8.039 8.631 +7,4%

Media (per ISEE <30.000)

7.172 7.432 +3,6%

Mediana 5.865 4.187 -28,6%

Isee nulli 10,3% 24,9%

Isee diminuisce nel 57,7% dei casi

Isee stabile nel 11,5% dei casi

Isee aumenta nel 30,9% dei casi

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Primi 3 mesi: le distribuzioni (tutte le DSU)

Isee ordinario % Vecchio ISEE % Isee D.Lgs 159/2013

Nullo 16,2 17,2

0-3.000 19,5 19,2

3000-6.000 18,1 18,5

6.000-9.000 15,0 13,5

9.000-12.000 7,7 7,1

12.000-15.000 5,3 5,0

15.000-20.000 6,3 6,1

20.000-25.000 4,0 4,1

25.000-30.000 2,7 2,7

Oltre 30.000 5,1 6,7

Totale 100,0 100,0

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Primi 3 mesi: nuclei con disabili (distribuzioni)

% Vecchio ISEE % Isee D.Lgs 159/2013

Nullo 10,3 24,9

0-3.000 18,4 18,9

3000-6.000 22,4 14,1

6.000-9.000 16,1 10,5

9.000-12.000 10,5 7,2

12.000-15.000 6,3 4,9

15.000-20.000 7,0 5,9

20.000-25.000 3,4 4,2

25.000-30.000 2,3 2,8

Oltre 30.000 3,3 6,7

Totale 100,0 100,0

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Effetti del nuovo ISEE • In media, l’aumento medio per tutte le famiglie è

dell’8% ma la mediana scende dell’1,4%. Nuclei più poveri avvantaggiati. Aumentano i redditi più elevati.

• L’Isee medio delle famiglie con disabili cresce come la totalità delle famiglie ma si abbassa moltissimo la mediana. Aumento notevolissimo dell’Isee nullo. Migliora la situazione di famiglie con disabili gravi o non autosufficienti o con redditi più bassi.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE [email protected]

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