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DOSSIER PL n. 272/9 di iniziativa del Consigliere F. MORELLI recante: "Istituzione del sistema statistico regionale - SISTAR CALABRIA"; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 11/11/2011 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 11/11/2011 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 18/11/2011 SEDE MERITO PARERE PREVISTO II Comm. NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 18/04/2013

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DOSSIER

PL n. 272/9

di iniziativa del Consigliere F. MORELLI recante:

"Istituzione del sistema statistico regionale - SISTAR CALABRIA";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI

DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 11/11/2011

DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 11/11/2011

COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 18/11/2011

SEDE MERITO

PARERE PREVISTO II Comm.

NUMERO ARTICOLI

ultimo aggiornamento: 18/04/2013

Testo del Provvedimento

       PROPOSTA DI LEGGE 272/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIEREMORELLI pag. 3

"Istituzione del sistema statistico regionale – SISTAR CALABRIA"

Normativa comunitaria       Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pag. 12

Art. 338 TFUE (ex art. 285 del TCE)

       Regolamento del Consiglio relativo alle statistiche europee pag. 13Reg. CE n. 223/09 dell'11 marzo 2009

       Codice delle Statistiche Europee pag. 23Comunicazione della Commissione com(2005) 217 su "Indipendenza,integrità, e Responsabilità delle Autorità Statistiche Nazionali edell'Autorità Comunitaria"

Normativa nazionale       D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 pag. 46

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istitutonazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

       D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. (Artt. 1, 2.) pag. 68Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche erevisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a normadell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

       Artt. 30 e 34 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. pag. 73Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

       Art. 15 - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. pag. 76Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civilidello Stato.

Normativa comparata       REGIONE LIGURIA - L.R. 3 aprile 2008, n. 7. pag. 77

Norme sul sistema statistico regionale.

       REGIONE VENETO - L.R. 29 marzo 2002, n. 8. pag. 89Norme sul sistema statistico regionale.

       REGIONE PUGLIA - L.R. 17 dicembre 2001, n. 34. pag. 102Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia.

       REGIONE ABRUZZO - L.R. 29 agosto 2001, n. 46. pag. 109Sistema statistico regionale - SISTAR Abruzzo.

Proposta di legge n. 272/9^

RELAZIONE Per una migliore analisi, certificazione, elaborazione, rilevazione e diffusione dei dati statistici e per le materie Oggetto di delega e/o dagli enti delegati si ritiene opportuno istituire in Calabria , il Sistema Statistico Regionale - SISTAR CALABRIA. Il Sistema Statistico Regionale che opera in sinergia con il Servizio Statistico della Regione, provvede al coordinamento tecnico delle rilevazioni di competenza della Regione ed e responsabile della correttezza metodologica di ogni rilevazione e raccolta dati nonché della corretta e puntuale diffusione . Il Sistema Statistico Regionale elabora un Programma statistico attinente tutto il territorio regionale e redige un puntuale rapporto che viene trasmesso al Consiglio Regionale , alla Giunta Regionale e al l'ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno. Con la istituzione del SISTAR - Sistema Statistico Regionale, la Regione Calabria adempie e disciplina quanto previsto e collegato in materia il tutto in conformità al Decreto Legislativo 6 settembre 1989. n. 322 e specificatamente art. 2 comma 1, lettera c).

ARTICOLO 1 (Oggetto)

La Regione Calabria istituisce il Sistema Statistico Regionale - SISTAR e mediante la presente legge disciplina, in conformità con il D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322, e all'articolo 2, comma lettera c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le attività di rilevazione, certificazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici svolte dalla Regione Calabria e, per le materie oggetto di delega, dagli enti delegati.

ARTICOLO 2 (Sistema Statistico Regionale - SISTAR )

1. Le funzioni del Sistema Statistico Regionale, previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 322/1989 sono svolte unicamente dal Servizio Statistica della Regione, che assume le funzioni di Segreteria del SISTAR. anche in relazione al Piano regionale di sviluppo (PRS). 2. Le funzioni del predetto servizio sono le seguenti:

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- Attività di rilevazione. certificazione, elaborazione, archiviazione ed analisi dei dati statistici regionali nell'ambito dei Programmi Statistici regionali, nazionali ed internazionali; - Attività di coordinamento tecnico in materia di standard e metodologie delle rilevazioni statistiche; - Studi e ricerche: pubblicazione e diffusione delle informazioni statistiche; - Rapporto con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale; - Predisposizione del Programma Statistico Regionale; - Partecipazione alla definizione a allo sviluppo del Sistema informativo regionale.

ARTICOLO 3

(Compiti del Sistema Statistico Regionale) 1. Il Sistema Statistico Regionale cura tutti gli adempimenti previsti dal D.I.,gs n. 322/1989 e dalla presente legge, nonché tutti i rapporti con gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale. 2. Il Sistema Statistico Regionale provvede, tramite il Servizio Statistico della Regione, al coordinamento tecnico delle rilevazioni di competenza della Regione, ed è responsabile della correttezza metodologica di ogni rilevazione e raccolta dati nonché della imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione. 3. Il Sistema Statistico Regionale provvede in particolare:

a) agli adempimenti di natura statistica nell'ambito delle competenze della Regione e segnatamente: - predisposizione del Programma Statistico Regionale, annuale e pluriennale; - predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale secondo le intese stabilite con l' ISTAT e dalIT-111ROSTAT: - approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste nei programmi Statistici Nazionale e Regionale anche in collaborazione con Enti di Ricerca statistica, Associazioni professionali di settore e con 1'Università degli Studi della Calabria;

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- pubblicazione e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione., - partecipazione alla definizione e allo sviluppo del Sistema informativo regionale e dei vari Osservatori settoriali regionali; - collaborazione con le competenti strutture dell'Amministrazione Regionale, nonché del Sistema Statistico Regionale. per le attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti alle attività statistiche; - promozione di studi e ricerche in materia statistica e di ogni altra attività statistica nel Servizio del controllo nei settori amministrativi e gestionali.

4. Il Sistema Statistico Regionale elabora il. Programma statistico regionale di cui al successivo art. 7 e redige nello stesso tempo un rapporto sull' attività svolta nell'anno precedente. Questo è inviato al Consiglio Regionale, alla Giunta e all' ISTAT entro il 31 marzo di ogni anno. 5. In relazione ai Compiti del Sistema Statistico Regionale il. Servizio Statistica della Regione si avvale dell'assistenza di un Comitato tecnico scientifico a carattere consultivo, composto da:

a) il dirigente del Servizio Statistica della Regione, che lo presiede; b) un rappresentante dell'ISTAT su designazione dello stesso ISTAT: c) un rappresentante delle autonomie locali su designazione. congiunta ALACI, UP1, UNCEM: d) un rappresentante delle Prefetture su designazione della Prefetture del Capoluogo di Regione; e) tre esperti di comprovata professionalità nelle materie della statistica, economia, sistemi informativi e sociologia nominati dalla Giunta Regionale.

6. Il detto Comitato tecnico scientifico e costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, con decreto del. Presidente della. Giunta Regionale, e dura in carica tre anni: 7. Il Comitato e convocato dal suo presidente, di norma ogni tre mesi. Alle sue riunioni possono partecipare come invitati. ma senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del SISTAR Calabria interessati alle materie

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d'esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità sugli argomenti in discussione. 8. Ai componenti dei Comitato spetta il gettone di presenza e l'eventuale rimborso spese e trattamento di missione. 9. I compiti del Comitato tecnico scientifico sono:

a) proporre criteri di carattere metodologico; b) fornire indicazioni per l'eventuale assistenza tecnica; c) esprimere pareri sul Programma statistico regionale; d) formulare indicazioni per la verifica dei risultati sull'attività statistica nell'ambito del SISTAR; e) proporre linee di indagine per i fenomeni da rilevare e esprimere pareri sull'organizzazione e l'interscambio dati tra le strutture del SISTAR.

ARTICOLO 4

(Organizzazione dell' attività statistica della Regione Calabria)

1. Il Sistema Statistico Regionale svolge le finzioni di cui al 1° comma dell'art. 2 anche avvalendosi delle altre strutture organizzative della Regione Calabria. 2. A tal fine. la Giunta regionale provvede a individuare presso i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale le articolazioni organizzative per il coordinamento, che costituiscono i riferimenti statistici, nei confronti dei quali il Servizio Statistica della Regione esercita funzioni di assistenza e coordinamento tecnico per gli aspetti disciplinati dalla presente legge. 3. Il coordinamento tecnico nell'ambito delle procedure definite dal Sistema Statistico Regionale riguarda:

- lo svolgimento delle attività connesse con i programmi statistici regionali, nazionale ed internazionali; - l'adozione delle nomenclature e metodologie di base predisposte dal Sistema Statistico Regionale, secondo le intese stabilite con l' ISTAT.

4. I compiti dei referenti statistici e i rapporti fra il Servizio Statistica della Regione ed i referenti statistici e i dipartimenti e uffici sono specificati con successivo Regolamento alla presente legge, predisposto dalla Giunta Regionale.

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5. Per le eventuali rilevazioni di dati statistici necessari per attività istituzionali e programmi e progetti. il Servizio Statistica Regionale si può avvale di esperti esterni di statistica iscritti ad un apposito Elenco. predisposto ed aggiornato ogni due anni nell'ambito dello stesso Servizio Statistico della Regione.

ARTICOLO 5 (Personale dell'Ufficio di Statistica)

1. La direzione del Servizio Statistico della Regione, che e di coordinamento, e degli uffici di statistica periferici del Sistema Statistico Regionale e assunta da laureati in Scienze Statistiche, con le specifiche lauree di dottore o specialistica 3+2. La nomina per la direzione e effettuata dal Presidente della Giunta Regionale. 2. Riscontrata all'atto dell'entrata in vigore della presente legge la carenza della specifica professionalità statistica nell'ambito regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, sono indetti specifici concorsi per i posti di statistico di cui al precedente comma 1. 3. Gli addetti al Servizio Statistica della Regione, che e Segreteria del Sistema Statistico Regionale, formano un'Unita di Staff costituita da un dirigente statistico, da vari statistici ed impiegati, sono alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale. 4. Gli impiegati addetti agli uffici di statistica del Sistema Statistico Regionale devono, preferibilmente. essere in possesso del diploma di istituto secondario superiore, in cui sia fondamentale l'insegnamento delle materie statistiche ed informatiche. 5. Al direttore del Servizio Statistica della Regione spetta la rappresentanza del Servizio ed il compito della formazione degli addetti del servizio stesso.

ARTICOLO 6 (Attrezzature informatiche e telematiche del Sistema

Statistico Regionale) 1. La rete informatica e telematica è improntata alla massima efficienza e funzionalità per il collegamento e la trasmissione dei dati statistici raccolti ed elaborati. 2. Ogni ufficio del Sistema Statistico Regionale ha elaboratori elettronici, attrezzature ed altri apparati necessari allo svolgimento dell'attività statistica.

ARTICOLO 7 (Programma Statistico Regionale)

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1. Nel Programma Statistico Regionale sono stabilite le rilevazioni statistiche di interesse regionale. i relativi obiettivi, nonché le metodologie e le modalità attuatine. 2. Il Programma Statistico Regionale è predisposto dal Servizio Statistica in collaborazione con i dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e in particolare con le strutture per le quali la legge contempla lo svolgimento di attività statistiche, tenuto conto degli obiettivi e delle azioni previste dal Programma Regionale di sviluppo e dall'Osservatorio Statistico Regionale. 3. Per quanto concerne le esigenze informative degli organi consiliari il Programma statistico regionale predisposto con la collaborazione della struttura statistica del Consiglio Regionale. 4. Il Programma ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. L'approvazione del Programma e dei suoi aggiornamenti e effettuata con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale. 5. La Giunta Regionale. mediante il Servizio Statistica della. Regione, comunica all' ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale, ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale. predisposto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 6-9-1989, n. 322.

ARTICOLO 8 (Rapporti con altri Enti)

1. La Regione promuove opportune intese con gli Enti Locali e gli altri soggetti del Sistema Statistico Nazionale, in ambito regionale, per realizzare il coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale e per la formazione degli addetti alle statistiche. 2. La collaborazione ed il coordinamento fra Regioni ed Enti Locali sono realizzati in conformità con la legislazione vigente, con particolare riferimento agli strumenti di cui agli articoli 24 e 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ARTICOLO 9 (Esecuzione delle rilevazioni statistiche)

1. L'esecuzione delle rilevazioni statistiche viene di norma effettuata direttamente dal Servizio Statistica o dai dipartimenti e uffici della struttura operativa regionale e, per quanto di competenza, dagli enti delegati. ferme restando le funzioni di coordinamento

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tecnico del Sistema Statistico Regionale, di cui all'art. 4, comma 3, della presente legge. 2. 1 dipartimenti e uffici di cui al primo comma sono comunque tenuti, ai fini delle rilevazioni previste dai programmi statistici nazionale e regionale, a fornire i dati in loro possesso che siano richiesti dal Sistema Statistico Regionale. 3. Il Servizio Statistica Regionale può inoltre avvalersi, per le rilevazioni statistiche di interesse regionale. anche di altri uffici di statistica facenti parte del Servizio Statistico Nazionale, previa intesa fra le amministrazioni interessate. 4. L'affidamento totale da parte della Regione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne. ha luogo nella oggettiva impossibilità, da parte dell'ufficio di statistica, di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta ovvero in considerazione dell'assoluta specialità dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali.

ARTICOLO 10 (Diffusione dei dati statistici)

1. I prodotti statistici ufficiali del Sistema Statistico Regionale della Regione costituiscono patrimonio conoscitivo della. Regione e principale fonte informativa della stessa. 2. La diffusione dei prodotti delle rilevazioni statistiche previste dai programmi statistici nazionale e regionale è subordinata alla validazione da parte del responsabile del Sistema Statistico Regionale, che ne accerta preventivamente l'attendibilità. In mancanza di tale validazione i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati statistici ufficiali. 3. I prodotti statistici delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale sono pubblicati, dopo il loro invio all' ISTAT, con la dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE, Regione Calabria. Sistema Statistico Regionale.

ARTICOLO 11 (Segreto d'ufficio)

1. Al personale addetto ai compiti in materia statistica previsti dalla legge si applicano le disposizioni sul segreto di ufficio di cui all'art. 28 della legge 7-8-1990 n. 241.

ARTICOLO 12 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico)

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1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'art. 9 del D. Lgs n. 322/1989.

ARTICOLO 13 (Accesso ai dati statistici)

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nei programmi statistici regionale e nazionale sono patrimonio della collettività. 2. Il Sistema Statistico Regionale organizza la propria attività in modo da consentire l'accesso a tali dati per fini di studio e di ricerca a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto disposto al precedente art. 11. 3. Enti ed organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta al Sistema Statistico Regionale. 4. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, previo rimborso della spesa nella misura stabilita dalla Giunta Regionale, tenuto conto dei criteri indicati dall' ISTAT. 5. Il Sistema Statistico Regionale provvede a trasmettere periodicamente i dati da questo elaborati secondo quanto previsto nel programma statistico regionale alle strutture operative regionali. al Consiglio Regionale, agli enti ed aziende regionali ed agli enti delegati. 6. E' garantito ai Consiglieri regionali ed ai. Membri della Giunta regionale il diritto di accesso ai dati statistici elaborati in possesso del Sistema Statistico Regionale.

ARTICOLO 14 (Obblighi di soggetti terzi)

Per le statistiche comprese nel programma statistico regionale ed aventi per oggetto di indagine settori per i quali sono previsti finanziamenti regionali, la Regione può prevedere la sospensione dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che risultino inadempienti rispetto alle rilevazioni suddette.

ARTICOLO 15 (Adesione al Centro interregionale per il Sistema

informativo e il Sistema statistico- CISIS

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La Regione Calabria aderisce al Centro interregionale per il Sistema informativo e il Sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente responsabile del Servizio statistico regionale o suo delegato.

ARTICOLO 16 (Misure organizzative)

1. La Giunta adotta, ai sensi della legge regionale n la misure organizzative dirette all'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 17 (Norme finanziarie)

1. Agli interventi finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011 e seguenti con i fondi riservati dai capitoli attinenti la Società per l'informazione e sviluppo infrastrutture informatiche e telematiche del Bilancio regionale coniugando le stesse con le coperture finanziarie nazionali e comunitarie. 2. Al bilancio di previsione dell'anno 2011 e seguenti sono apportate, per analoghi importi di competenza e cassa, le seguenti variazioni:

- Spesa in diminuzione; -"Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali"; - Spese in aumento; - "Spese correnti derivanti dall'istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione"; - "Spese di investimento derivanti dall'Istituzione dell'Ufficio di Statistica della Regione".

3. Per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di Bilancio prevedendo la coniugazione delle stesse coperture finanziarie con fondi di natura nazionale e comunitaria.

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REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 delParlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunitàeuropee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo allestatistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato

del programma statistico delle Comunità europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONEEUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolarel’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 deltrattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità dellestatistiche europee prodotte conformemente ai principistabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato, èopportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamentotra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, allaproduzione e alla diffusione di statistiche europee.

(2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera piùsistematica e organizzata la cooperazione e il coordina-mento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordiistituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie,tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigentequadro giuridico di base al fine di adeguarlo all’odiernarealtà e affinché risponda meglio alle sfide future egarantisca una migliore armonizzazione delle statisticheeuropee.

(3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività delsistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne lagovernance, in particolare allo scopo di chiarire meglio irispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) ealtre autorità nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

(4) A causa della specificità degli INS e delle altre autoritànazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo,

alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, èopportuno che questi possano beneficiare di sovvenzionisenza invito a presentare proposte a norma dell’arti-colo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE,Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicem-bre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce ilregolamento finanziario applicabile al bilancio generaledelle Comunità europee (4).

(5) Tenendo conto della condivisione dell’onere finanziario trai bilanci dell’Unione europea e degli Stati membri inrelazione all’attuazione del programma statistico, è inoltreopportuno che la Comunità, in conformità del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabileal bilancio generale delle Comunità europee (5), forniscacontributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionaliper la completa copertura dei costi aggiuntivi da essieventualmente sostenuti nell’esecuzione delle azioni stati-stiche dirette temporanee decise dalla Commissione.

(6) Come stabilito rispettivamente nell’accordo sullo Spazioeconomico europeo, in particolare all’articolo 76, e nelprotocollo 30 di tale accordo, e nell’accordo tra laComunità europea e la Confederazione svizzera sullacooperazione nel settore statistico (6), in particolareall’articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membridell’Associazione europea di libero scambio parti dell’ac-cordo sullo Spazio economico europeo (7) e della Svizzeradovrebbero essere strettamente associate alle attivitàfinalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

(7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione el’appropriato coordinamento tra l’SSE e il Sistema europeodi banche centrali (SEBC), segnatamente al fine dipromuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemia fini statistici, alla luce dell’articolo 285 del trattato edell’articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto delSistema europeo di banche centrali e della Banca centraleeuropea allegato al trattato.

L 87/164 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009

(1) GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.(2) GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1.(3) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora

pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del19 febbraio 2009.

(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.(6) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.(7) GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

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(8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statisticheeuropee sia dall’SSE sia dal SEBC, ma nell’ambito di quadrigiuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture digovernance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essereapplicato lasciando impregiudicate le disposizioni delregolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novem-bre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da partedella Banca centrale europea (1).

(9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC nonpartecipino alla produzione di statistiche europee ai sensidel presente regolamento, previo accordo tra una bancacentrale nazionale e l’autorità statistica comunitaria,nell’ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvigli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l’INS oaltre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centralenazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente oindirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali edall’autorità statistica comunitaria per la produzione distatistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC,nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possonoutilizzare direttamente o indirettamente i dati prodottidall’SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo siastata giustificata.

(10) Nel contesto generale delle relazioni tra l’SSE e il SEBC, ilcomitato delle statistiche monetarie, finanziarie e dellabilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006 (2), svolge un ruoloimportante, in particolare attraverso l’assistenza chefornisce alla Commissione in sede di elaborazione e diattuazione dei programmi di lavoro in materia di statistichemonetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

(11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e dellemigliori prassi internazionali in materia di sviluppo,produzione e diffusione delle statistiche europee.

(12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriatocoordinamento tra l’SSE e gli altri operatori nel sistemastatistico internazionale al fine di promuovere l’utilizzo diconcetti, di classificazioni e di metodi internazionali, inparticolare per assicurare maggiore coerenza e migliorecomparabilità fra statistiche a livello globale.

(13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie incampo statistico, occorre sviluppare un’adeguata collabo-razione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.

(14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell’SSE dato chesono necessari metodi di sviluppo, di produzione e didiffusione delle statistiche europee più flessibili e che èopportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurrel’onere per i rispondenti e per i membri dell’SSE nonché dimigliorare la disponibilità e la tempestività di statisticheeuropee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un«approccio europeo alle statistiche».

(15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodottie diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati

membri, le statistiche europee possono anche essereprodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati,da parti di contributi nazionali, nonché da indaginistatistiche europee oppure metodi o concetti armonizzatiappositamente concepiti.

(16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato,dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccioeuropeo alle statistiche», consistente in una strategiapragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregatistatistici europei, che rappresentino l’Unione europea nellasua interezza o l’area dell’euro nella sua interezza, cherivestono un’importanza particolare per le politichecomunitarie.

(17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero ancheessere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti dicollaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali el’autorità statistica comunitaria e promuovendo la specia-lizzazione di alcuni Stati membri in attività statistichespecifiche a beneficio dell’SSE nel suo insieme. Tali reti dicollaborazione tra partner dell’SSE dovrebbero essere voltea evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertantol’efficienza e riducendo l’onere di risposta per gli operatorieconomici.

(18) Al contempo occorre prestare particolare attenzioneaffinché i dati raccolti con diversi rilevamenti venganoelaborati in modo coerente. A tale scopo è opportunoistituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.

(19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europeedovrebbe soddisfare in particolare l’esigenza di rendereminimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini econtribuire all’obiettivo più generale di una riduzione deglioneri amministrativi a livello europeo, in linea con leconclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia,anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altreautorità nazionali nella riduzione al minimo degli onerigravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

(20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, leautorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascunoStato membro, così come l’autorità statistica comunitariaall’interno della Commissione, della necessaria indipen-denza professionale e garantire l’imparzialità e un’elevataqualità in sede di produzione di statistiche europee, inconformità dei principi sanciti dall’articolo 285, para-grafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormenteelaborati nel codice delle statistiche europee approvato dallaCommissione nella sua raccomandazione del 25 maggio2005 relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsa-bilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autoritàstatistica comunitaria (che incorpora il codice dellestatistiche europee). È inoltre opportuno tener conto deiprincipi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dallaCommissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite il15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle NazioniUnite il 14 aprile 1994.

31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/165

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.(2) GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

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(21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vitaprivata e della vita familiare e il diritto alla protezione deidati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1).

(22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela dellepersone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali e specifica, per quanto concerne le statisticheeuropee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-zione di tali dati (2), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 delParlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,concernente la tutela delle persone fisiche in relazione altrattamento dei dati personali da parte delle istituzioni edegli organismi comunitari, nonché la libera circolazione ditali dati (3).

(23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle partiresponsabili della fornitura delle informazioni riservateraccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall’autoritàstatistica comunitaria ai fini della produzione di statisticheeuropee, è necessario proteggere tali informazioni. Èopportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessiprincipi in tutti gli Stati membri.

(24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenticomuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzatiper la produzione di statistiche europee e l’accesso a tali datiriservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecno-logici e delle esigenze degli utenti in una societàdemocratica.

(25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell’SSEriveste particolare importanza ai fini della massimizzazionedei benefici dei dati per il miglioramento della qualità dellestatistiche europee e della garanzia di una risposta flessibilealle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.

(26) Nell’interesse del progresso scientifico in Europa èopportuno che i ricercatori godano di un più ampioaccesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, laproduzione e la diffusione di statistiche europee a fini dianalisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l’accesso ai datiriservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senzacompromettere l’elevato livello di tutela richiesto dai datistatistici riservati.

(27) L’uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici,ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine dicondurre verifiche nei confronti delle unità statistichedovrebbe essere severamente proibito.

(28) L’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciareimpregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (4), edel regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’ap-plicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delledisposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alleinformazioni, la partecipazione del pubblico ai processidecisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambien-tale (5).

(29) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a direl’istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, laproduzione e la diffusione di statistiche europee, non puòessere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri epuò dunque essere realizzato meglio a livello comunitario,la Comunità può intervenire, in base al principio disussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presenteregolamento si limita a quanto è necessario per conseguiretale obiettivo in ottemperanza al principio di proporziona-lità enunciato nello stesso articolo e lascia pertantoimpregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specificidelle statistiche nazionali.

(30) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regola-mento dovrebbero essere adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recantemodalità per l’esercizio delle competenze di esecuzioneconferite alla Commissione (6).

(31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere diadottare misure riguardanti i criteri di qualità dellestatistiche europee e di fissare le modalità, le regole e lecondizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso a datiriservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misuredi portata generale e intese a modificare elementi nonessenziali del presente regolamento completandolo connuovi elementi non essenziali devono essere adottatesecondo la procedura di regolamentazione con controllodi cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebberosostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom)n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (8), e nelladecisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9). Occorrepertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazionespecificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 dellaCommissione, del 17 maggio 2002, recante attuazionedel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo allestatistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai datiriservati per fini scientifici (10), e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa allacompilazione di un elenco degli enti i cui ricercatoripossono avere accesso ai dati riservati per fini scienti-fici (11), dovrebbero continuare ad applicarsi.

(33) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

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(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.(4) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(5) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.(7) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.(8) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.(9) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.(10) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.(11) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del

7.6.2004, pag. 1.

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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per losviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispettodell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità delle auto-rità nazionali e dell’autorità comunitaria, le statistiche europeesono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delleattività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nelprogramma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte ediffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 285,paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice dellestatistiche europee in conformità dell’articolo 11. Esse sonoattuate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, laproduzione e la diffusione di statistiche europee:

a) «indipendenza professionale»: le statistiche devono esseresviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, inparticolare in merito alla scelta delle tecniche, delledefinizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare,nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte leforme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressioneesercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesseo da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenzeistituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali dinatura istituzionale o in materia di bilancio o la definizionedelle esigenze in materia di statistiche;

b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate,prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stessotrattamento a tutti gli utenti;

c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, pro-dotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senzapreconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche eprofessionali e presuppone che le politiche e le praticheseguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondentinelle indagini;

d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedel-mente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtàche si propongono di rappresentare; ciò implica l’utilizzo dicriteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delleprocedure;

e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernentisingole unità statistiche, ottenuti direttamente a finistatistici o indirettamente da fonti amministrative o dialtro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini nonstatistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;

f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per laproduzione delle statistiche comunitarie devono essereproporzionati all’importanza dei risultati e dei beneficiricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale el’onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Sepossibile, le informazioni richieste sono prontamenteestraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormenteelaborati nel codice delle statistiche in conformità dell’articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statisticheeuropee tengono conto delle raccomandazioni e delle miglioriprassi internazionali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative,aggregate e rappresentative che caratterizzano un feno-meno collettivo in una determinata popolazione;

2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare emigliorare le procedure, gli standard e i metodi statisticiutilizzati ai fini della produzione e della diffusione dellestatistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuoviindicatori;

3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta,all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie perla compilazione delle statistiche;

4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agliutenti le statistiche e l’analisi statistica;

5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi diraccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fontiamministrative;

6) «unità statistica»: l’unità di osservazione di base, ossia unapersona fisica, una famiglia, un operatore economico e altreimprese cui fanno riferimento i dati;

7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare,direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divul-gando così informazioni individuali. Per determinare seun’unità statistica sia identificabile si deve tener conto ditutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmenteutilizzati da un terzo per identificare l’unità statistica;

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8) «uso a fini statistici»: l’uso esclusivo per lo sviluppo e laproduzione di analisi e risultati statistici;

9) «identificazione diretta»: l’identificazione di un’unità stati-stica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero diidentificazione pubblicamente accessibile;

10) «identificazione indiretta»: l’identificazione di un’unitàstatistica in qualsiasi altro modo che non sia l’identifica-zione diretta;

11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionaridelle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto deifunzionari delle Comunità europee, che lavorano pressol’autorità statistica comunitaria;

12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agentidelle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regimeapplicabile agli altri agenti delle Comunità europee, chelavorano presso l’autorità statistica comunitaria.

CAPITOLO II

GOVERNANCE STATISTICA

Articolo 4

Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autoritàstatistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gliistituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autoritànazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, allaproduzione e alla diffusione di statistiche europee.

Articolo 5

Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

1. L’autorità statistica nazionale designata da ciascuno Statomembro quale organo avente la responsabilità del coordina-mento a livello nazionale di tutte le attività connesse allosviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee(«l’INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) perle questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misurenecessarie a garantire l’applicazione della presente disposizione.

2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altreautorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione edella diffusione delle statistiche europee designati dagli Statimembri e lo pubblica sul suo sito Internet.

3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell’elenco di cuial paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare disovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità

dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE,Euratom) n. 2342/2002.

Articolo 6

Commissione (Eurostat)

1. Nel presente regolamento l’autorità statistica comunitaria,quale designata dalla Commissione come responsabile dellosviluppo, della produzione e della diffusione delle statisticheeuropee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».

2. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura laproduzione di statistiche europee secondo principi statistici enorme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile adecidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e aimetodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilascistatistici.

3. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo sullo statuto delSistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centraleeuropea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistichedelle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolareallo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurreal minimo l’onere di segnalazione. A tal fine la Commissione(Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dellaComunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo dimetodi e sistemi a fini statistici nell’ambito delle rispettive sfere dicompetenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intendaprodurre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) etiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possaesprimere al riguardo.

Articolo 7

Comitato del sistema statistico europeo

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo(«comitato dell’SSE»). Esso fornisce un orientamento professio-nale all’SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e delladiffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici dicui all’articolo 2, paragrafo 1.

2. Il comitato dell’SSE è composto dei rappresentanti degli INSche sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso èpresieduto dalla Commissione (Eurostat).

3. Il comitato dell’SSE adotta il proprio regolamento interno,che rispecchia i suoi compiti.

4. La Commissione consulta il comitato dell’SSE riguardo a:

a) le misure che la Commissione intende adottare in materiadi sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee,la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici,gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l’onere dirisposta per i rispondenti;

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b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statisticoeuropeo;

c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e lariduzione dell’onere di risposta;

d) questioni riguardanti il segreto statistico;

e) l’ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e

f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia dimetodologia, conseguente all’adozione o all’attuazione diprogrammi statistici e sollevata dal presidente del comitato,di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivoeuropeo per la governance statistica sono consultati inconformità delle rispettive competenze.

Articolo 9

Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantirela coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee,l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principistatistici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, laposizione dell’SSE per quanto riguarda questioni di particolarerilievo per le statistiche europee a livello internazionale, cosìcome gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismistatistici internazionali, è preparata dal comitato dell’SSE ecoordinata dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 11

Codice delle statistiche europee

1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuoverela fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando lemodalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statisticheconformemente ai principi statistici di cui all’articolo 2,paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.

2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitatodell’SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica lemodifiche a esso apportate.

Articolo 12

Qualità statistica

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europeesono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformie di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenticriteri di qualità:

a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alleesigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali nonnoti;

c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilitàdei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;

d) «puntualità»: l’intervallo di tempo che intercorre fra la datadi rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebberodovuto essere forniti);

e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità concui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare idati;

f) «comparabilità»: la misurazione dell’impatto delle differenzetra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le proceduredi misurazione quando le statistiche si comparano per areegeografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinatiattendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Nell’applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 delpresente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campistatistici specifici, la Commissione definisce le modalità, lastruttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplatedalle normative settoriali secondo la procedura di regolamenta-zione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valoriobiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica,possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso incui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legisla-zione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Talimisure, intese a modificare elementi non essenziali del presenteregolamento completandolo, sono adottate secondo la proceduradi regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27,paragrafo 3.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat)relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat)valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazionisulla qualità delle statistiche europee.

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CAPITOLO III

PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 13

Programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per losviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee,nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previsteper un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dalParlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suorapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione diesperti indipendenti.

2. Il programma statistico europeo stabilisce le prioritàriguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimentodelle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate inrapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sianazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all’oneredi risposta e ai relativi costi per i rispondenti.

3. Per l’intero programma statistico europeo, o per parte diesso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e perridurre l’onere di risposta.

4. La Commissione sottopone il progetto del programmastatistico europeo all’esame preventivo del comitato dell’SSE.

5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione,previa consultazione del comitato dell’SSE, presenta unarelazione intermedia relativa ai progressi effettuati e unarelazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamentoeuropeo e al Consiglio.

Articolo 14

Attuazione del programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singoleazioni statistiche decise:

a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati,segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, inconformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o

c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e laCommissione (Eurostat), nell’ambito delle rispettive sfere dicompetenza. Tali accordi sono in forma scritta.

2. La Commissione può decidere un’azione statistica direttatemporanea secondo la procedura di regolamentazione di cuil’articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:

a) l’azione non preveda una rilevazione dei dati che copra piùdi tre anni di riferimento;

b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altreautorità nazionali competenti, oppure possano essereottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriatiper l’osservazione della popolazione statistica a livelloeuropeo con un adeguato coordinamento con gli INS oaltre autorità nazionali; e

c) la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom)n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e allealtre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da essesostenuti.

3. Nell’attuare un’azione che deve essere decisa ai sensi delparagrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazionirelative a:

a) le ragioni alla base dell’azione, segnatamente alla luce degliobiettivi della politica comunitaria interessata;

b) gli obiettivi dell’azione e i risultati attesi;

c) un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valuta-zione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione;e

d) le modalità di esecuzione dell’azione, compresi la duratadella stessa e il ruolo della Commissione e degli Statimembri.

Articolo 15

Reti di collaborazione

Nell’ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sonosviluppate sinergie all’interno dell’SSE attraverso reti di collabo-razione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendola specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine èsviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processie i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l’SSE. Leiniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultatisono esaminati dal comitato dell’SSE.

Articolo 16

Approccio europeo alle statistiche

1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro delprogramma statistico europeo, l’approccio europeo alle statisti-che mira a:

a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici alivello europeo e migliorare la tempestività delle statisticheeuropee;

b) ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altre autoritànazionali sulla base di un’analisi del rapporto costi-benefici.

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2. I casi in cui l’approccio europeo alle statistiche è rilevanteincludono:

a) la produzione di statistiche europee utilizzando:

i) contributi nazionali non pubblicati o contributinazionali di un gruppo di Stati membri;

ii) progetti d’indagine appositamente concepiti;

iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche dimodellizzazione;

b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeoattraverso l’applicazione di tecniche specifiche di controllodel rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali inmateria di diffusione.

3. Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistichesono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri.Le misure per attuare l’approccio europeo alle statistiche sonostabilite nelle singole azioni statistiche di cui all’articolo 14,paragrafo 1.

4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri,una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

Articolo 17

Programma di lavoro annuale

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmetteal comitato dell’SSE il suo programma di lavoro per l’annosuccessivo. La Commissione tiene nella massima considerazionele osservazioni del comitato dell’SSE. Il programma di lavoro sibasa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenutoconto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincolifinanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell’onere dirisposta;

b) le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzionedell’onere di risposta; e

c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dallaCommissione per l’attuazione del programma.

CAPITOLO IV

DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 18

Misure di diffusione

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pienorispetto dei principi statistici, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, inparticolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e allagaranzia della parità di accesso come richiesto in base alprincipio di imparzialità.

2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono laCommissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali,nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell’ambitodelle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto ondegarantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 19

Documento elettronico di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusisotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituitoda registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che leunità statistiche non possano essere identificate, direttamente oindirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi chepossono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), ènecessario il benestare esplicito dell’INS o di un’altra autoritànazionale che abbia fornito i dati.

CAPITOLO V

SEGRETO STATISTICO

Articolo 20

Tutela dei dati riservati

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usatiesclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazioneillecita, si applicano le seguenti norme e misure.

2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione distatistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autoritànazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a finistatistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivoca-bilmente autorizzato l’impiego per altri scopi.

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3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l’identifi-cazione di un’unità statistica possono essere diffusi dagli INS edalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) neiseguenti casi eccezionali:

a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da unatto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato anorma dell’articolo 251 del trattato e i risultati dellastatistica siano modificati in modo tale che la lorodiffusione non ne comprometta la riservatezza ogniqualvolta l’unità statistica lo richieda; o

b) qualora l’unità statistica abbia inequivocabilmente auto-rizzato la divulgazione dei dati.

4. Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e lealtre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottanotutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche eorganizzative necessarie per garantire la protezione fisica elogica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat)adottano tutte le misure necessarie per garantire l’armonizza-zione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda laprotezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sonoadottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamen-tazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e dellealtre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sonotenuti a osservare l’obbligo al segreto anche dopo aver cessato leloro funzioni.

Articolo 21

Trasmissione di dati riservati

1. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE di cuiall’articolo 4 che ha rilevato i dati a un’altra autorità dell’SSE èautorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell’efficienzadello sviluppo, della produzione e della diffusione di statisticheeuropee o del miglioramento della loro qualità.

2. La trasmissione di dati riservati da un’autorità dell’SSE che harilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizioneche sia necessaria ai fini dell’efficienza dello sviluppo, dellaproduzione e della diffusione di statistiche europee o delmiglioramento della loro qualità, nell’ambito delle rispettivesfere di competenza dell’SSE e del SEBC e che tale necessità siastata giustificata.

3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell’e-splicita autorizzazione dell’autorità nazionale che ha rilevato idati.

4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da unatto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo laprocedura di cui all’articolo 251 del trattato, non possono esserefatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico perimpedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1e 2.

5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolosono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili alsolo personale per cui le attività statistiche costituiscono l’ambitodi lavoro specifico.

6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nelpresente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessinell’ambito dell’SSE e tra l’SSE e il SEBC.

Articolo 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione(Eurostat)

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni dicui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione(Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.

2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permet-tere l’accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale ead altre persone fisiche che lavorino per la Commissione(Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavorospecifico.

3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano talidati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essereassoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le lorofunzioni.

Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini scientifici

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali,nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, possono auto-rizzare l’accesso a dati riservati che consentono solamentel’identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori cheeffettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono statitrasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestareesplicito degli INS o dell’altra autorità nazionale che ha fornito idati.

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livellocomunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese amodificare elementi non essenziali del presente regolamentocompletandolo, sono adottate secondo la procedura di regola-mentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 24

Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, gli INS e le altreautorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso afonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delleproprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali datisono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e delladiffusione di statistiche europee.

L 87/172 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2009

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Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivoaccesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Statomembro e dalla Commissione, nell’ambito delle rispettive sfere dicompetenza.

Articolo 25

Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e chepermangono accessibili al pubblico secondo la legislazionenazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione diinformazioni statistiche ricavate da tali dati.

Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misureper impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segretostatistico.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell’SSE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, siapplicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendoconto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, siapplicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 delladecisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizionidell’articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Abrogazione

1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presenteregolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con ilregolamento abrogato s’intendono fatti al comitato dell’SSEistituito dall’articolo 7 del presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presenteregolamento.

3. La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.

I riferimenti al comitato del programma statistico s’intendonofatti al comitato dell’SSE istituito dall’articolo 7 del presenteregolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo allapubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/173

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.5.2005 COM(2005) 217 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria

RACOMMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria

1. INTRODUZIONE

Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo ‘Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio’. In tale comunicazione veniva proposta una coerente strategia di rafforzamento della governance dell’Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata nelle tre seguenti linee d’intervento: rafforzamento del quadro legislativo, miglioramento delle capacità operative dei competenti servizi della Commissione e fissazione di norme europee in tema di indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. Il 17 febbraio 2005 il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore tale strategia e, in particolare, le iniziative avviate con riguardo a un codice di norme europee per le autorità statistiche.

In vista dell’applicazione di tale strategia la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi1. La proposta è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente al vaglio dell’autorità legislativa. La proposta rafforza e chiarisce il ruolo di autorità statistica svolto da Eurostat nel contesto delle statistiche connesse alla procedura per i disavanzi eccessivi. Le modalità pratiche di applicazione del regolamento e quelle riguardanti in particolare lo svolgimento delle ispezioni approfondite previste saranno precisate successivamente all’approvazione del regolamento.

Oltre a un accresciuto ricorso alle competenze esistenti come previsto nella proposta di regolamento, numerose sono le iniziative già adottate dalla Commissione in vista del rafforzamento delle capacità operative dei suoi servizi. Ad esempio in seno a Eurostat è stata creata una nuova unità preposta in maniera specifica alla convalida dei conti economici e pubblici. Inoltre Eurostat ha proceduto ad effettuare trasferimenti interni del personale al fine di rafforzare le attività connesse alla convalida di tali conti.

La presente comunicazione relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, comprendente l’allegata raccomandazione della Commissione, si riferisce alla terza linea d’intervento della strategia annunciata dalla Commissione. Essa rappresenta la risposta all’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee, nonché all’invito del Consiglio del 17 febbraio 2005 di accrescere l’indipendenza di Eurostat nell’esercizio delle sue funzioni. Entrambi gli aspetti rispecchiano infatti l’identica questione della produzione di statistiche per scopi di politica comunitaria.

1 COM(2005) 71.

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Nel suo complesso il Sistema statistico europeo opera con efficienza e in modo soddisfacente e ottempera in grande misura alle prescrizioni in tema di indipendenza, integrità e responsabilità. L’enorme quantità e diversità delle statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria nell’ambito di tale sistema, abbracciando statistiche che vanno ben oltre il settore del bilancio, rispettano le rigorose prescrizioni previste in materia di qualità e affidabilità.

Il Codice delle statistiche europee, presentato in questa comunicazione, in quanto strumento di autoregolamentazione contenente le norme afferenti l’indipendenza delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, fornisce una ulteriore garanzia in merito al corretto funzionamento del Sistema statistico europeo e alla produzione di statistiche affidabili di elevata qualità. La comunicazione formula inoltre proposte in merito alla verifica dell’applicazione del codice e valuta l’utilità del ricorso a un organo consultivo esterno per il Sistema statistico europeo. La comunicazione prende in esame la necessità di fissare priorità statistiche, in particolare con l’obiettivo di ridurre l’onere gravante sui rispondenti, e fissa una serie di principi nell’intento di ridefinire tali priorità. Essa include infine una raccomandazione finalizzata alla promozione del codice sia negli Stati membri sia in seno alla Commissione tramite il suo avallo politico.

2. INDIPENDENZA, INTEGRITÀ E RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ STATISTICHE

NAZIONALI E DELL’AUTORITÀ STATISTICA COMUNITARIA

2.1. Contesto e scopo del codice

Il codice quale è stato preparato e approvato dai principali produttori di statistiche europee, ossia gli istituti nazionali di statistica, è uno strumento di autoregolamentazione. Una prima bozza dei principi è stata studiata il 17 novembre 2004 con gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico. Successivamente il comitato ha assegnato a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice che il comitato del programma statistico ha approvato all’unanimità il 24 febbraio 2005, esprimendo così il proprio attaccamento all’idea del codice quale strumento di autoregolamentazione.

Il codice comprende 15 principi da applicare in relazione alla produzione delle statistiche comunitarie. Il suo obiettivo è duplice: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall’altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

Il codice costituisce in sostanza la risposta all’invito formulato il 2 giugno 2004 dal Consiglio e, sotto taluni aspetti, va al di là delle norme minime richieste. Gli Stati membri vanno pertanto invitati a riconoscere l’importanza del codice e a adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati. Analogamente la Commissione intende assicurarsi che tali principi siano rispettati per quanto riguarda Eurostat. Il presente documento propone infine disposizioni finalizzate al controllo e alla revisione dell’applicazione delle norme del codice.

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2.2. Campo di applicazione del codice

Il codice concerne principalmente la produzione di statistiche ufficiali nell’ambito del Sistema statistico europeo (SSE). Tale sistema riguarda l’insieme costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi statistici nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche necessarie all’esercizio delle attività dell’Unione europea. Le statistiche cui fa riferimento il codice sono quelle definite nel regolamento del Consiglio sulle statistiche comunitarie2, ossia le statistiche prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall’autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE. È importante precisare che il codice abbraccia l’intero arco delle statistiche prodotte a livello comunitario, ben oltre i confini delle statistiche economiche e di bilancio.

Va tenuto tuttavia presente che anche numerose altre istituzioni e organismi al di fuori dell’SSE elaborano statistiche ufficiali a livello europeo. Ad esempio il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) produce una vasta gamma di statistiche europee nel settore economico e monetario. La Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici le informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento delle sue attività. La rilevazione di informazioni statistiche da parte della BCE è disciplinata da uno specifico regolamento del Consiglio3.

Pur essendo destinate a servire da riferimento per tutte le istituzioni e tutti gli organismi che producono statistiche ufficiali, che appartengano all’SSE o meno, le norme contenute nel codice non intaccano le regole esistenti relative a tali istituzioni o organismi. Il fatto che il titolo del codice abbracci l’intera gamma delle "statistiche europee" riferendosi a quelle che nell’attuale quadro giuridico sono definite come statistiche comunitarie è indicativo dell’ambizione di dirigersi verso norme a dimensione europea.

2.3. Principi stabiliti dal codice

Il documento si articola in 15 principi. Questi riflettono in larga misura le norme internazionali esistenti, quali i Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella sua sessione speciale dell’11-15 aprile 1994.

I principi sono raggruppati in tre sezioni concernenti rispettivamente il contesto istituzionale, i processi statistici e la produzione statistica. È previsto anche un meccanismo di revisioni paritetiche fondato su indicatori.

2.3.1. Il principio di indipendenza

Nel settore statistico l’indipendenza presenta anzitutto una dimensione operativa. Ciò significa che essa attiene essenzialmente alle modalità con cui le autorità statistiche funzionano o gestiscono la produzione e la diffusione di statistiche.

2 Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie

(GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1). 3 Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni

statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

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Il principio dell’indipendenza scientifica è sancito dal trattato (articolo 285, paragrafo 2) e fa riferimento all’obiettività del processo di produzione delle statistiche. L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio precisa che "per imparzialità si intende un modo

oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione

esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle

tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi

stabiliti (…)".

Il codice estende ulteriormente il principio di indipendenza introducendo il concetto di indipendenza professionale, che fa riferimento in particolare anche alla diffusione e alla disponibilità di statistiche. Il codice sancisce il principio dell’indipendenza professionale nei seguenti termini: "l’indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri servizi e

organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore

privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee". Gli indicatori finalizzati alla verifica dell’attuazione di tale principio, che è applicabile altresì a Eurostat, includono (i) il fatto che gli elementi di indipendenza siano sanciti dalla legge, (ii) lo status e le responsabilità operative dei dirigenti delle autorità statistiche, incluse le decisioni in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico, (iii) le decisioni circa il contenuto e il calendario delle diffusioni statistiche e (iv) la pubblicazione dei programmi di lavoro in campo statistico.

L’attuale legislazione ottempera alle prescrizioni in tema di indipendenza scientifica, ovvero alle disposizioni operative in vista della produzione di statistiche di elevata qualità. L’introduzione di considerazioni aggiuntive sull’indipendenza professionale da parte del codice rafforza ulteriormente l’indipendenza generale pur nel rispetto delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi. Si ritiene che l’incremento di tale indipendenza possa accrescere la fiducia del pubblico nei confronti delle statistiche ufficiali.

2.3.2. Integrità e responsabilità

Gli aspetti dell’integrità e della responsabilità presentano essenzialmente un carattere orizzontale. Né l’integrità né la responsabilità costituiscono principi statistici specifici, esplicitamente riconosciuti nel codice, tuttavia la prima poggia su concetti fondamentali come quelli di legalità, legittimità, giustificazione ed equità. L’integrità e la responsabilità sia delle autorità statistiche nazionali sia dell’autorità statistica comunitaria sono rafforzate dai meccanismi di sorveglianza previsti nel codice, che consentono una più grande trasparenza.

Per ogni principio il codice prevede opportuni indicatori di verifica. Tali indicatori si riferiscono ad esempio alla responsabilità esclusiva dei dirigenti degli organismi statistici riguardo alla metodologia e alla produzione delle statistiche (nel quadro dell’indipendenza professionale - cfr. principio 1). Il ricorso a esperti esterni per la revisione dei principali risultati statistici (principio 4), le indagini sulla soddisfazione degli utenti (principio 11) e la prescrizione di tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti (principio 13) costituiscono ulteriori elementi dell’integrità e della responsabilità. Inoltre l’integrità e la responsabilità sono rafforzate anche attraverso le revisioni paritetiche previste nel quadro delle disposizioni sulle verifiche da condurre.

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2.4. Applicazione del codice e verifica della sua attuazione

Al fine di accrescere gli effetti del carattere di autoregolamentazione del codice, la Commissione ha adottato una raccomandazione. Per assicurare l’equilibrio con le prescrizioni in tema di responsabilità la Commissione verificherà il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo. Essa istituirà un sistema di informazione sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri. A questo scopo la Commissione coordinerà lo sviluppo di strumenti appropriati, benchmarking e revisioni paritetiche con riferimento a indicatori, assicurando il rispetto del principio della proporzionalità.

La verifica dell’applicazione del codice viene effettuata gradualmente su un arco di tre anni. Nel primo anno di attuazione sia gli Stati membri sia Eurostat stileranno relazioni iniziali di autovalutazione. Tali relazioni saranno trasmesse al comitato del programma statistico. Inoltre gli Stati membri saranno incoraggiati a sviluppare metodi e pratiche ottimali di cui si terrà conto nelle fasi successive. Nel corso del secondo anno di attuazione saranno redatte relazioni di autovalutazione intermedie, di forma più strutturata, sulla falsariga di disposizioni più specifiche fissate da Eurostat e dal comitato in base all’esperienza acquisita nel corso del primo anno. Infine le relazioni di autovalutazione finali dovranno essere presentate dagli Stati membri e da Eurostat durante il terzo anno di applicazione del codice. Tali relazioni si conformeranno a un formato comune e saranno integrate da revisioni paritetiche condotte con l’assistenza di una Task Force composta di rappresentanti degli istituti nazionali di statistica ed eventualmente di un organismo consultivo esterno (cfr. paragrafo 2.5). Infine saranno trasmesse al comitato del programma statistico ed eventualmente all’organismo consultivo esterno e rese pubbliche. La responsabilità della redazione delle relazioni trasmesse dalle autorità statistiche incombe al direttore dell’autorità statistica.

Sulla base dei risultati del processo che combina sia l’autovalutazione sia la revisione paritetica, la Commissione riferirà in merito all’applicazione del codice da parte degli Stati membri e di Eurostat. Tre anni dopo l’adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell’organismo consultivo esterno (cfr. punto 2.5), la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti in sede di applicazione del codice e, se necessario, formulerà appropriate proposte.

2.5. Necessità di un ruolo attivo svolto da un organismo consultivo esterno ai fini della promozione dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità del Sistema statistico europeo

In vista del rafforzamento della governance del Sistema statistico europeo e conformemente ai principi fissati nel codice e agli elementi contenuti nella presente comunicazione, sarebbe utile avvalersi di un organismo consultivo esterno. Tale organismo potrebbe accrescere la credibilità degli sforzi intrapresi allo scopo di rafforzare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e dell’SSE ai fini dell’esercizio delle loro funzioni e per quanto riguarda le statistiche comunitarie, come richiesto dal Consiglio ECOFIN.

In particolare tale organismo potrebbe fornire utili input alla Commissione nello svolgimento dei compiti che il trattato le assegna, ossia il controllo del rispetto dei principi statistici fondamentali quali sono stabiliti all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato CE e riaffermati dal codice. Di conseguenza a tale organismo potrebbe essere attribuito un ruolo attivo di verifica

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delle modalità di attuazione del codice da parte dell’SSE nel suo complesso ed esso potrebbe essere consultato sulle priorità statistiche conformemente ai principi descritti al punto 2.6.

Tale organismo consultivo esterno dovrebbe essere composto da personalità di alto livello. Il numero complessivo dei membri dovrebbe essere limitato a quello più idoneo a garantire l’efficienza e l’operatività dell’organismo. Un gruppo di membri sarà nominato dal Consiglio che sceglierà tra i rappresentanti della società civile (ad esempio, comunità scientifica, associazioni di imprese, sindacati, ecc.) che presentano solide qualifiche o hanno interessi nel campo delle statistiche, tenuto conto della necessità di assicurare un’adeguata copertura dei diversi settori statistici. Altri membri proverranno da istituzioni e organismi dell’UE (Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Banca centrale europea, comitato del programma statistico) e saranno direttamente nominati da questi. Il presidente dovrà essere una figura di spicco che gode di ampio credito.

Attualmente il Comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES)4 assolve, perlomeno in parte, tale ruolo5. Tale comitato, che fornisce assistenza sia al Consiglio sia alla Commissione, è stato istituito nel 1991 per tutelare gli interessi degli utenti, garantendo in tal modo che siano presi in considerazione le loro esigenze nonché i costi sopportati dai fornitori di informazioni. Sebbene tale organismo abbia dimostrato la propria utilità, il suo ruolo, il suo mandato, la sua composizione e le sue procedure potrebbero essere oggetto di revisione6 al fine di contribuire in modo ottimale agli obiettivi del Sistema statistico europeo.

Un CEIES riformato potrebbe svolgere il ruolo ipotizzato per l’organismo consultivo esterno. In tal caso i suoi compiti e le sue responsabilità, compreso il compito di fornire un parere sui programmi di lavoro in campo statistico, verrebbero estesi. La Commissione è pronta a redigere una proposta di riforma del CEIES sulla base di tali indicazioni.

2.6. Principi per una ridefinizione delle priorità statistiche

La produzione di statistiche di elevata qualità e attendibilità rende necessario controbilanciare le necessità di dati, da un lato, con le risorse a disposizione delle autorità statistiche e con l’onere gravante sui rispondenti, dall’altro. Il principio 9 del codice sancisce che le autorità statistiche devono stabilire un programma per la riduzione nel tempo dell’onere per i rispondenti. Diversi sono gli indicatori enumerati nell’intento di assicurare che il disturbo statistico non sia eccessivo per i rispondenti. Tra questi figurano in particolare il ricorso alle migliori stime e approssimazioni, l’accesso a fonti amministrative e la diffusione dei dati tra le autorità statistiche.

4 Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo

europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21). 5 Esiste anche un altro organismo, il comitato del programma statistico (composto dai direttori generali

degli istituti di statistica degli Stati membri), che assiste la Commissione nell’attività di coordinamento generale dei programmi statistici pluriennali ed è frequentemente consultato dalla Commissione su un'ampia serie di problematiche (Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee - GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

6 La riforma del CEIES è tuttavia necessaria per diverse ragioni tra cui l'allargamento dell'Unione europea (l'applicazione delle attuali norme renderebbe il CEIES “non operativo”), i recenti sviluppi connessi al funzionamento dell’SSE, una più efficace partecipazione di tutti gli interessati, la necessità di una maggiore efficienza, ecc.

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La liberazione di capacità consentirebbe alle autorità statistiche di concentrare tutti i propri sforzi sulle attività statistiche chiaramente individuate quali priorità. Il Consiglio ECOFIN ha concluso nel febbraio 2005 che “la capacità degli istituti nazionali di statistica di raggiungere elevati traguardi in campo statistico dipende in misura fondamentale dalla capacità di definire le priorità dei compiti imposti alle autorità dalle prescrizioni statistiche dell’UE. La fissazione di priorità a questo riguardo dovrebbe anche mirare a una riduzione degli oneri gravanti sui rispondenti. Pertanto, anche in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 2 giugno 2004, i ministri intendono discutere nel giugno 2005 le proposte del comitato economico e finanziario sulla ridefinizione delle priorità statistiche”.

Fissare delle priorità può anche consentire di semplificare le normative. A questo proposito va ricordato che sulla base delle proposte avanzate dagli Stati membri per individuare la legislazione comunitaria che potrebbe trarre beneficio da una semplificazione, il Consiglio (Competitività) ha individuato nel novembre 2004 15 priorità in tema di semplificazione.

Contemporaneamente la fissazione di priorità statistiche non dovrebbe impedire alla Commissione europea di proporre le disposizioni statistiche necessarie allo svolgimento delle attività della Comunità quali sono previste dal trattato. A questo riguardo la Commissione ritiene possibile seguire alcuni principi generali in vista della precisa individuazione di priorità ‘positive’ e ‘negative’ in sede di definizione dei programmi statistici.

La prima categoria di principi riguarda le esigenze degli utilizzatori. I vantaggi delle statistiche europee devono derivare fondamentalmente dalla loro pertinenza per le politiche a livello europeo. Le esigenze esclusivamente nazionali non possono costituire un motivo per il mantenimento di statistiche a livello comunitario.

La seconda categoria di principi si riferisce alla valutazione dei costi. La questione del costo delle attività statistiche è estremamente complessa e le proposte al riguardo vanno analizzate con la massima cura. Nella maggior parte dei casi l’onere dell’applicazione incombe agli Stati membri.

La terza categoria riguarda questioni specifiche. Il processo di riequilibrio delle priorità deve tener conto di un compromesso tra tempestività e qualità: i dati ad alta periodicità dovrebbero concernere le analisi principali, mentre maggiori dettagli potrebbero essere forniti con minore frequenza. Il processo di definizione delle priorità potrebbe anche valutare se siano possibili aumenti dell’efficienza nel caso in cui ci si concentri maggiormente sugli aggregati europei oppure, per i dati ritenuti di minore priorità e non pertinenti alla sorveglianza di bilancio, nel caso in cui si operi una differenziazione, per quanto riguarda gli obblighi di informazione, tra Stati membri con una maggiore o minore ponderazione nell’aggregato.

3. LA RACCOMANDAZIONE

3.1. Perché una raccomandazione?

Nella comunicazione del dicembre 2004 su una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio si annunciava l’esame di vari possibili strumenti giuridici in sede di valutazione della questione delle norme minime in merito all’assetto istituzionale delle autorità statistiche. Da tale esame, che ha evidenziato anche una grande varietà di assetti istituzionali delle autorità statistiche negli Stati membri, è emerso che la proposta di uno strumento giuridicamente vincolante non sarebbe opportuna in questo momento. Pertanto,

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anche alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche nell’adozione di un codice come strumento di autoregolamentazione, la Commissione ritiene che l’adozione di una raccomandazione costituisca al momento lo strumento più adeguato ed appropriato.

Ciò non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere ad altri strumenti in futuro. Sulla base dei progressi compiuti e dell’esperienza acquisita in sede di attuazione del codice, la Commissione potrà valutare in un secondo momento se proporre uno strumento giuridicamente vincolante, avente ad esempio la forma di direttiva.

3.2. Scopo della raccomandazione

La raccomandazione ha un duplice scopo. Da un lato, essa è diretta a raccomandare agli Stati membri di riconoscere l’importanza del codice e di adottare disposizioni adeguate a garantirne la corretta applicazione da parte delle competenti autorità, nonché a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori di dati. Dall’altro lato, la Commissione adotterà misure appropriate in particolare per verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo.

Inoltre la Commissione intende adottare disposizioni analoghe nell’ambito della sua sfera di competenze e promuovere l’indipendenza di Eurostat nell’esercizio delle sue funzioni, garantendo che anch’esso, in qualità di autorità statistica comunitaria, rispetti le norme contemplate nel codice. L’indipendenza di Eurostat nello svolgimento delle proprie attività è già formalmente acquisita. La decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie7 era diretta ad applicare il già citato regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (la cosiddetta ‘legge statistica’) nell’ambito della organizzazione interna della Commissione. Tale decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat quale autorità statistica comunitaria, in particolare l’autonomia tecnica di cui Eurostat beneficia nell’esercizio delle sue funzioni. Secondo tale documento Eurostat svolge una funzione di coordinamento all’interno della Commissione nella produzione di statistiche. Un’ulteriore indicazione positiva dell’indipendenza operativa di Eurostat, sancita dalla legislazione, è il fatto che i funzionari di Eurostat beneficiano di uno status privilegiato rispetto agli altri funzionari della Commissione in quanto essi soli possono avere accesso a dati statistici riservati8. L’attuazione del codice da parte di Eurostat e le disposizioni che la Commissione può adottare per facilitare e verificare tale applicazione contribuiranno certamente a riaffermare e ad aumentare ulteriormente l’indipendenza dell’autorità statistica comunitaria.

La presente raccomandazione si prefigge pertanto di promuovere le norme contenute nel codice e di esortare ad adottare iniziative appropriate in vista dell’effettiva applicazione di tali norme da parte sia delle autorità statistiche nazionali sia dell’autorità statistica comunitaria.

Inoltre la Commissione intende far seguire a tale raccomandazione iniziative di supporto volte a facilitare l’applicazione del codice. Tali iniziative comprenderanno, se del caso, linee guida e protocolli dettagliati nonché una più ampia consultazione degli interessati. Inoltre tali attività miglioreranno ulteriormente la qualità delle statistiche a livello europeo, pur tenendo conto di aspetti quali il rapporto costi-benefici e l’onere per i rispondenti. A questo fine i

7 GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56. 8 Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione

all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1).

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risultati iniziali saranno raccolti nel quadro dei principali indicatori economici europei (PIEE). Infine la Commissione prende atto che gli utenti cui è indirizzato il codice devono essere in grado di riconoscere le informazioni statistiche prodotte conformemente ai principi di tale codice. La Commissione adotterà pertanto appropriate misure idonee a consentire l’individuazione delle statistiche ufficiali europee, migliorando in tal modo la trasparenza e la qualità della diffusione dei dati.

CONCLUSIONI

La raccomandazione e l’annesso codice sono imperniati su norme a livello europeo nell’intento di accrescere l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità delle autorità statistiche. Essi rappresentano la risposta all’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione di avanzare proposte al riguardo. La raccomandazione costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di promozione della governance in campo statistico in Europa.

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RACOMMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) Le statistiche ufficiali assolvono un ruolo fondamentale nelle società democratiche in quanto mettono a disposizione delle autorità pubbliche, dei politici, degli operatori economici e sociali nonché dei cittadini informazioni obiettive e imparziali sulla base delle quali è possibile adottare decisioni informate e dibattere apertamente talune tematiche.

(2) Per poter svolgere tale ruolo, le statistiche ufficiali devono essere prodotte e diffuse conformemente a norme comuni che garantiscano l’ottemperanza ai principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica.

(3) Contemporaneamente le statistiche europee stanno assumendo sempre maggiore importanza nel contesto del rilancio della strategia di Lisbona9 e degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)10; statistiche di elevata qualità sono necessarie anche ai fini del monitoraggio e della revisione dell’attuazione di altre importanti iniziative politiche a livello europeo, quali la strategia di sviluppo sostenibile, la politica comune in materia di immigrazione e di asilo, ecc.

(4) In tale contesto il ruolo specifico dei dati di bilancio e dei conti pubblici diventa ancora più essenziale ai fini della sorveglianza economica e monetaria e della corretta applicazione del patto di stabilità e di crescita; in particolare i dati statistici utilizzati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi devono essere della più elevata qualità possibile.

(5) Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo ‘Verso una strategia europea di governance delle statistiche di bilancio’11, in cui ha proposto una coerente strategia intesa a rafforzare la

9 COM(2005 )24 del 2.2.2005 - Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione - Il rilancio della

strategia di Lisbona. 10 COM(2005) 141 del 12.4.2005 - Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)

comprendenti una raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e una proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione.

11 COM(2004) 832.

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governance dell’Unione europea sulle statistiche di bilancio articolata in tre linee d’intervento.

(6) In primo luogo, e su sollecitazione del Consiglio, va rafforzato il controllo da parte della Commissione della qualità dei dati di bilancio trasmessi; a questo fine una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi12 è stata adottata dalla Commissione il 2 marzo 2005 ed è attualmente in corso di esame.

(7) In secondo luogo vanno accresciute le capacità operative della Commissione in campo statistico; nel contesto specifico del controllo statistico nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi si rendono necessarie visite regolari e ispezioni approfondite e occorre mobilitare tutte le competenze esistenti, anche a livello nazionale.

(8) In terzo luogo è necessario fissare norme a livello europeo con riguardo all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità degli istituti nazionali di statistica in risposta all’invito rivolto dal Consiglio alla Commissione il 2 giugno 2004 di presentare entro il mese di giugno 2005 una proposta in merito allo sviluppo di norme minime europee circa l’assetto istituzionale delle autorità statistiche nell’intento di rafforzare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

(9) In risposta a tale invito, il 17 novembre 2004 gli Stati membri hanno analizzato in seno al comitato del programma statistico i principi fondamentali da sviluppare nell’ambito di un codice e hanno convenuto di approfondire ulteriormente lo studio dei principi e di fissare indicatori che permettano il controllo dell’applicazione del codice.

(10) Il comitato del programma statistico ha assegnato successivamente a un gruppo di lavoro il compito di finalizzare la proposta di un codice delle statistiche europee.

(11) Il codice è stato approvato all’unanimità dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005, dimostrando in tal modo che i principi in esso contenuti sono condivisi da tutti gli istituti statistici, i quali dovrebbero essere successivamente invitati a servirsi del codice come strumento di riferimento.

(12) L’attuale assetto istituzionale delle autorità statistiche varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti e talvolta divergenti disposizioni amministrative e giuridiche esistenti negli Stati membri che sono espressione delle peculiari tradizioni politiche e culturali di questi.

(13) Alla luce dei risultati ottenuti dalle autorità statistiche attraverso l’adozione del codice quale strumento di autoregolamentazione e delle previsioni circa la sua applicazione da parte di tali autorità si ritiene che una raccomandazione sia adeguata ed appropriata.

(14) Il codice persegue un duplice obiettivo: da una parte, accrescere la fiducia nelle autorità statistiche proponendo talune disposizioni istituzionali e organizzative e, dall’altra, migliorare la qualità delle statistiche da esse prodotte e diffuse, promuovendo una applicazione coerente da parte di tutti i produttori di statistiche

12 GU C del …, pag. ….

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ufficiali in Europa dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori.

(15) Agli Stati membri va pertanto raccomandato di riconoscere l’importanza del codice e di adottare le misure necessarie a garantirne la corretta applicazione da parte delle autorità competenti, oltre che a promuoverne la diffusione tra gli utenti e i fornitori dei dati.

(16) Va notato che la Commissione intende parallelamente adottare disposizioni analoghe nell’ambito della sua sfera di competenze, in particolare per verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo,

I. RACCOMANDA CHE GLI STATI MEMBRI:

A. riconoscano nel codice allegato una serie comune di norme a livello europeo per le autorità statistiche;

B. verifichino il rispetto dei principi del codice da parte delle rispettive autorità statistiche nell’intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso;

C. garantiscano che i propri servizi statistici siano organizzati secondo criteri di professionalità e dotati di risorse sufficienti a produrre statistiche comunitarie con modalità tali da assicurare l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità sulla base delle indicazioni contenute nel codice;

D. informino i rispondenti statistici e i fornitori di dati, nonché tutti gli utenti delle statistiche, circa l’esistenza del codice e il suo contenuto utilizzando appropriati canali di informazione e di diffusione;

E. promuovano ampi scambi di informazioni e di know-how nell’ambito del Sistema statistico europeo sulla base delle esperienze acquisite in sede di applicazione del codice;

F. promuovano - e intensifichino se necessario - un’ampia collaborazione tra le autorità statistiche nell’ambito del Sistema statistico europeo, nonché con le autorità statistiche degli organismi e delle organizzazioni internazionali;

G. forniscano le informazioni necessarie a consentire alla Commissione di verificare il rispetto dei principi fissati nel codice.

II. RICONOSCE NEL CODICE ALLEGATO UNA SERIE COMUNE DI NORME A LIVELLO EUROPEO PER LE AUTORITÀ STATISTICHE E IN TALE CONTESTO:

A. verificherà il rispetto dei principi del codice da parte di Eurostat, nell’intento di produrre e diffondere statistiche comunitarie armonizzate di elevata qualità e, più in generale, di contribuire a promuovere un corretto funzionamento del Sistema statistico europeo nel suo complesso;

B. accerterà che Eurostat, in veste di autorità statistica dell’Unione europea, sia organizzato secondo criteri di professionalità e sia dotato di risorse sufficienti a produrre statistiche

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comunitarie con modalità tali da assicurarne l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità e adotterà le disposizioni più appropriate sulla base dei suoi poteri di organizzazione interna;

C. adotterà disposizioni idonee a facilitare l’attuazione del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo, in particolare con riguardo allo sviluppo di statistiche comunitarie ufficiali in maniera tale che le informazioni prodotte in ottemperanza a tale codice possano essere riconosciute dagli utenti.

III. INTENDE INOLTRE:

A. sviluppare strumenti nell’intento di migliorare a livello europeo la qualità delle statistiche comunitarie, tenendo conto del rapporto costi-benefici;

B. istituire un sistema di informazione allo scopo di verificare il rispetto del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo in conformità al principio della proporzionalità;

C. valutare l’ipotesi del ricorso a un organismo consultivo esterno, eventualmente un comitato consultivo europeo dell’informazione statistica nei settori economico e sociale riformato, in vista del conferimento a tale organismo di un ruolo attivo in sede di verifica dell’applicazione del codice e, di conseguenza, del rafforzamento dell’indipendenza, dell’integrità e della responsabilità e in sede di formulazione di pareri su una definizione delle priorità dei programmi statistici;

D. presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dall’adozione della presente raccomandazione e previa consultazione del comitato del programma statistico ed eventualmente dell’organismo consultivo esterno sopra citato, una relazione sui progressi compiuti con riguardo all’applicazione del codice nell’ambito del Sistema statistico europeo, basata in particolare su autovalutazioni e revisioni paritetiche e comprendente, se necessario, proposte volte ad accrescere l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il Presidente

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CODICE DELLE STATISTICHE EUROPEE

adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005

Preambolo

Definizioni - Ai fini del presente documento si intende per:

statistiche europee: le statistiche comunitarie quali sono definite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie prodotte e diffuse dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria (Eurostat) conformemente all’articolo 285, paragrafo 2, del trattato;

autorità statistica: a livello nazionale, l’istituto nazionale di statistica e gli altri organismi preposti alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee e, a livello comunitario, Eurostat;

sistema statistico europeo: l’insieme, in appresso SSE, costituito da Eurostat, gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi nazionali preposti in ciascuno Stato membro alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee.

Conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 2, al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, nonché ai Principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994, il presente codice si propone un duplice scopo:

– accrescere la fiducia nell'indipendenza, nell'integrità e nella responsabilità sia delle autorità nazionali di statistica sia di Eurostat, nonché rafforzare la credibilità e migliorare la qualità delle statistiche da essi prodotte e diffuse (aspetto esterno);

– promuovere l'applicazione dei principi, delle pratiche e dei metodi statistici internazionali migliori da parte di tutti i produttori di statistiche europee nell'intento di accrescere la qualità di tali statistiche (aspetto interno).

Il codice è trasmesso per la sua attuazione:

– alle autorità di tutela (governi, ministeri, Commissione, Consiglio) al fine di fornire loro indicazioni utili a garantire che i loro servizi statistici siano in grado, in termini di organizzazione sotto l’aspetto professionale e di risorse, di produrre statistiche europee credibili nel rispetto dei principi di indipendenza, integrità e responsabilità;

– alle autorità statistiche e al loro personale nell'intento di fissare un quadro di riferimento di principi, di valori e di pratiche ottimali in campo statistico che possano essere loro di ausilio ai fini della produzione e della diffusione di statistiche europee armonizzate e di elevata qualità.

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Il codice è trasmesso per informazione:

– agli utenti allo scopo di attestare l'imparzialità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità europea nonché l'affidabilità, l'obiettività e l'attendibilità delle statistiche da essi prodotte e diffuse;

– ai fornitori di dati al fine di assicurare loro che la riservatezza delle informazioni da essi fornite è tutelata e che essi non saranno gravati da richieste eccessive.

Il codice è basato su 15 principi. Le autorità di tutela e le autorità statistiche dell'Unione europea si impegnano a rispettare i principi fissati nel presente codice e a verificarne regolarmente l’applicazione mediante il ricorso a indicatori di buone pratiche per ciascuno dei 15 principi, da utilizzare come riferimenti.

Il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1989, effettuerà periodicamente una verifica dell'attuazione del presente codice.

Contesto istituzionale

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che produce e diffonde statistiche europee. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il mandato per la rilevazione di dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno in favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

Principio 1 - Indipendenza professionale - L'indipendenza professionale delle autorità

statistiche da altri servizi e organismi politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché

da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee.

Indicatori

– L'indipendenza dell'autorità statistica da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, in sede di produzione e diffusione di statistiche ufficiali è sancita dalla legge.

– Il direttore dell'autorità statistica occupa una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire un accesso ai gradi più alti della carriera negli organi politici e negli organismi amministrativi pubblici. Deve possedere la più alta caratura professionale.

– Il direttore dell'autorità statistica e, se del caso, i dirigenti dei suoi servizi statistici sono responsabili della produzione e della diffusione delle statistiche europee in maniera indipendente.

– Spetta esclusivamente al direttore dell'autorità statistica e, se del caso, ai dirigenti dei suoi servizi statistici decidere in merito ai metodi, alle norme e alle procedure in campo statistico nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche.

– I programmi di lavoro in campo statistico sono pubblicati e i progressi realizzati sono descritti in relazioni periodiche.

– Le diffusioni di dati statistici sono nettamente distinte dalle dichiarazioni politiche ed effettuate in momenti diversi rispetto a queste.

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– L'autorità statistica, se del caso, interviene pubblicamente su questioni statistiche, incluse le critiche e gli abusi delle statistiche ufficiali.

Principio 2 - Mandato per la rilevazione di dati - Le autorità statistiche devono possedere

un chiaro mandato giuridico per poter raccogliere informazioni ai fini dell’elaborazione delle

statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in

generale possono essere obbligati dalla legge a consentire l'accesso a dati o a fornire dati ai

fini dell’elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche.

Indicatori

– Il mandato per la rilevazione di dati ai fini della produzione e della diffusione di statistiche ufficiali è sancito dalla legge.

– L'autorità statistica è autorizzata dalla legislazione nazionale a far uso di dati amministrativi a fini statistici.

– Sulla base di un atto giuridico l'autorità statistica può obbligare a rispondere a indagini statistiche.

Principio 3 - Adeguatezza delle risorse - Le risorse a disposizione delle autorità statistiche

devono essere sufficienti a soddisfare le necessità delle statistiche europee.

Indicatori

– Sono disponibili risorse di personale, finanziarie e informatiche, adeguate in termini sia quantitativi sia qualitativi, tali da soddisfare le esigenze correnti delle statistiche europee.

– Il contenuto, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche europee sono commisurate ai bisogni.

– Sono previste procedure idonee a valutare e a giustificare le richieste di nuove statistiche europee in rapporto ai loro costi.

– Esistono procedure che consentono di valutare la necessità del mantenimento di tutte le statistiche europee al fine di verificare l'eventualità di un abbandono o di un ridimensionamento di alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

Principio 4 - Impegno in favore della qualità - Tutti i membri dell'SSE si impegnano a

operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità

del sistema statistico europeo.

Indicatori

– La qualità dei prodotti è regolarmente verificata con riferimento ai componenti della qualità dell’SSE.

– Sono previsti processi per monitorare la qualità della rilevazione, del trattamento e della diffusione delle statistiche.

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– Esistono processi finalizzati a trattare considerazioni sulla qualità, inclusi i compromessi all'interno di questa, e a fornire indicazioni sulla programmazione delle indagini esistenti e future.

– Gli orientamenti in tema di qualità sono documentati e il personale è opportunamente formato. Tali orientamenti sono specificati per iscritto e resi noti al pubblico.

– È prevista una regolare e approfondita revisione dei principali risultati statistici con il ricorso, se del caso, a esperti esterni.

Principio 5 - Riservatezza statistica – Deve essere assolutamente garantita la tutela della

privacy dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come

la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l’impiego di queste a fini esclusivamente

statistici.

Indicatori

– La riservatezza statistica è garantita dalla legge.

– All'atto dell'assunzione il personale dell'autorità statistica sottoscrive un documento con cui si impegna a rispettare la riservatezza.

– Sono previste consistenti penali in caso di violazione volontaria della riservatezza statistica.

– Sono fornite istruzioni e orientamenti in merito alla tutela della riservatezza statistica nei processi di produzione e di diffusione. Tali orientamenti sono specificati per iscritto e resi noti al pubblico.

– Vigono disposizioni fisiche e tecnologiche a tutela della sicurezza e dell'integrità delle basi di dati statistiche.

– Agli utenti esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca si applicano protocolli rigorosi.

Principio 6 - Imparzialità e obiettività - Le autorità statistiche devono produrre e diffondere

statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva,

professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

Indicatori

– L’elaborazione delle statistiche poggia su una base obiettiva determinata da considerazioni statistiche.

– La scelta delle fonti e delle metodologie statistiche si fonda su considerazioni statistiche.

– Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.

– Sono rese disponibili al pubblico informazioni sui metodi e sulle procedure utilizzate dall'autorità statistica.

– Le date e gli orari delle diffusioni statistiche sono resi noti in anticipo.

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– Tutti gli utenti hanno contemporaneamente pari accesso alla diffusione statistica e qualsiasi accesso privilegiato da parte di un utente esterno prima della diffusione è limitato, controllato e reso noto. In caso di fuga di informazioni, le disposizioni in materia di diffusione preventiva vanno rivedute in modo tale da assicurare l'imparzialità.

– Le diffusioni statistiche e le dichiarazioni nell’ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose.

Processi statistici

Gli orientamenti, le buone pratiche e gli standard europei e internazionali vanno pienamente rispettati nei processi utilizzati dalle autorità statistiche per organizzare, rilevare, elaborare e diffondere le statistiche ufficiali. La credibilità delle statistiche risulta rafforzata dall'esistenza di una reputazione di efficienza e di buona gestione. I pertinenti aspetti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e l’efficienza rispetto ai costi.

Principio 7 - Solida metodologia - Le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida

metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate.

Indicatori

– Il quadro metodologico complessivo dell'autorità statistica si ispira agli standard, alle buone pratiche e agli orientamenti europei e internazionali.

– Sono previste procedure volte a garantire la coerente applicazione a tutti i livelli da parte dell'autorità statistica dei concetti, delle definizioni e delle classificazioni standard.

– Il registro delle imprese e la base delle indagini demografiche sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati al fine di garantire il mantenimento di una elevata qualità.

– Esiste una dettagliata concordanza tra le classificazioni nazionali e i sistemi di settorizzazione e i corrispondenti sistemi europei.

– Sono assunti laureati nelle pertinenti discipline universitarie.

– Il personale prende parte a conferenze e corsi di formazione internazionali e intrattiene rapporti con i colleghi statistici a livello internazionale al fine di apprendere dai migliori e di accrescere le proprie competenze.

– È organizzata la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e mediante il ricorso a revisioni esterne viene valutata la qualità e l'efficacia dei metodi applicati e viene promosso, quando ciò è possibile, l'uso di strumenti migliori.

Principio 8 - Procedure statistiche appropriate – Alla base di statistiche di qualità devono

stare appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella

della loro convalida.

Indicatori

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– Se le statistiche europee sono basate su dati amministrativi, le definizioni e i concetti utilizzati a fini amministrativi devono costituire una buona approssimazione di quelli richiesti a fini statistici.

– Nel caso di indagini statistiche, i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.

– I disegni delle indagini, le selezioni dei campioni e le ponderazioni si fondano su solide basi e sono regolarmente rivedute, verificate o aggiornate in funzione delle necessità.

– Le attività sul campo, di introduzione dei dati e di codifica sono verificate e rivedute regolarmente in funzione delle necessità.

– Sono utilizzati - e regolarmente riveduti, verificati o aggiornati in funzione delle necessità - appropriati sistemi informatici di editing e di imputazione.

– Per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.

Principio 9 - Onere non eccessivo sui rispondenti - Il disturbo statistico deve essere

proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti.

L’autorità statistica verifica la gravosità dell’onere per i rispondenti e stabilisce un

programma per la sua riduzione nel tempo.

Indicatori

– La gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee sono limitati a ciò che è assolutamente necessario.

– Il disturbo statistico è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto di indagine attraverso appropriate tecniche di campionamento.

– Nella misura del possibile le informazioni richieste alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitare la trasmissione di tali informazioni vengono utilizzati strumenti elettronici.

– Quando non sono prontamente disponibili informazioni dettagliate e precise sono accettate le migliori stime ed approssimazioni.

– Ogni qualvolta possibile si fa ricorso alle fonti amministrative per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni.

– La diffusione dei dati tra le autorità statistiche è generalizzata al fine di evitare la proliferazione di indagini.

Principio 10 - Efficienza rispetto ai costi - Le risorse vanno utilizzate in maniera efficiente.

Indicatori

– Misure interne e esterne indipendenti verificano l’utilizzo delle risorse da parte dell’autorità statistica.

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– Nella misura del possibile le operazioni amministrative di routine (ad esempio di rilevazione, di codifica e di convalida dei dati) sono automatizzate.

– Le potenzialità in termini di produttività delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni sono ottimizzate con riguardo alla rilevazione, all’elaborazione e alla diffusione dei dati.

– Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche dei dati amministrativi ed evitare costose indagini dirette.

Produzione statistica

Le statistiche disponibili devono soddisfare le esigenze degli utenti. Le statistiche rispettano le norme europee sulla qualità e rispondono ai bisogni delle istituzioni europee, delle amministrazioni pubbliche, degli istituti di ricerca, delle imprese e del pubblico in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono la loro pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività, coerenza, comparabilità tra le diverse regioni e i vari paesi e la loro pronta accessibilità da parte degli utenti.

Principio 11 - Pertinenza - Le statistiche europee devono soddisfare le esigenze degli utenti.

Indicatori

– Sono in essere processi finalizzati alla consultazione degli utenti, alla verifica della pertinenza delle statistiche esistenti e della loro capacità nella pratica di soddisfare i bisogni degli utilizzatori e alla rilevazione di esigenze e priorità nuove.

– Le esigenze prioritarie sono soddisfatte e rispecchiate nel programma di lavoro.

– Sono condotte periodicamente indagini sulla soddisfazione degli utenti.

Principio 12 - Accuratezza e attendibilità - Le statistiche europee devono rispecchiare la

realtà in maniera accurata e attendibile.

Indicatori

– I dati raccolti alla fonte, i risultati intermedi e i dati statistici finali sono valutati e convalidati.

– Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati in rapporto al quadro dei componenti della qualità dell’SSE.

– Studi e analisi delle revisioni sono condotti in maniera regolare e sono utilizzati internamente per organizzare i processi statistici.

Principio 13 - Tempestività e puntualità - Le statistiche europee devono essere diffuse in

maniera tempestiva e con puntualità.

Indicatori

– La tempestività ottempera alle norme europee e internazionali più rigorose in tema di diffusione.

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– Per la diffusione delle statistiche europee è stabilito un orario giornaliero standard.

– La periodicità delle statistiche europee tiene il più possibile conto delle esigenze degli utenti.

– Qualsiasi cambiamento dell’orario di diffusione previsto è reso noto in anticipo e motivato e viene fissata una nuova data per la diffusione.

– I risultati preliminari di qualità accettabile possono essere diffusi se giudicati utili.

Principio 14 - Coerenza e comparabilità - Le statistiche europee devono essere

intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni;

dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un

uso congiunto.

Indicatori

– Le statistiche sono internamente coerenti (va rispettata l’uguaglianza aritmetica e contabile).

– Le statistiche sono coerenti e armonizzabili in un arco di tempo ragionevole.

– Le statistiche sono elaborate sulla base di norme comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti.

– Le statistiche ricavate da fonti e indagini diverse sono confrontate e armonizzate.

– La comparabilità dei dati tra i paesi è garantita da scambi periodici tra il sistema statistico europeo e gli altri sistemi statistici; studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat.

Principio 15 - Accessibilità e chiarezza – Le statistiche europee dovrebbero essere

presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e

opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le

necessarie istruzioni.

Indicatori

– Le statistiche sono presentate in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti significativi.

– I servizi di diffusione utilizzano tecnologie di informazione e di comunicazione moderne e, se del caso, supporti tradizionali.

– Analisi su misura sono prodotte quando ciò sia fattibile. Esse sono rese pubbliche.

– L’accesso ai microdati può essere consentito a fini di ricerca. Tale accesso è rigorosamente regolamentato.

– I metadati sono documentati conformemente a sistemi standardizzati.

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– Gli utilizzatori sono tenuti informati in merito alla metodologia dei processi statistici e alla qualità dei risultati statistici con riguardo ai criteri dell’SSE in tema di qualità.

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D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (1).

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto

1988, n. 400.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

Capo I

Sistema statistico nazionale

1. Oggetto della disciplina.

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

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e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (2).

(2) Nell'àmbito del sistema statistico nazionale e con i compiti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono stati inseriti: l'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) con D.P.C.M. 12 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1995, n. 251); l'ufficio di statistica dell'Ente poste italiane con D.P.C.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'ufficio di statistica dell'Istituto nazionale della nutrizione con D.P.C.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 30 maggio 1996, n. 125); l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.P.C.M. 9 marzo

2001 (Gazz. Uff. 28 aprile 2001, n. 98); l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) con D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200; gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 112); l'ufficio di statistica dell'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 16 maggio 2002, n. 113); l'ufficio di statistica dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) con D.P.C.M. 12 marzo 2002 (Gazz. Uff. 17 maggio 2002, n. 114); gli uffici di statistica dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con D.P.C.M. 28 maggio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria (Unioncamere liguri), dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte (Unioncamere Piemonte) e dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto) con D.P.C.M. 14 novembre 2003 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2003, n. 301); l'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con D.P.C.M. 27 maggio 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167); l'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia con D.P.C.M. 2 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60); l'ufficio di statistica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con D.P.C.M. 26 maggio 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157); l'ufficio di statistica dell'Istituto ricerche economiche per la pesca e l'agricoltura (IREPA), con D.P.C.M. 22 settembre 2005 (Gazz. Uff. 21 novembre 2005, n. 271); l'ufficio di statistica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con D.P.C.M. 30 luglio 2008 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2008, n. 241); gli uffici di statistica del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. e di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a., con D.P.C.M. 25 novembre 2009 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2010, n. 29); l'ufficio di statistica di Italia Lavoro S.p.a., con D.P.C.M. 18 marzo 2010 (Gazz. Uff. 6 maggio 2010, n. 104).

3. Uffici di statistica.

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

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3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17 (4).

(3) Recante l'istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(4) Per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province vedi la Del. 19 giugno 2008.

4. Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche.

1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.

2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.

3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'àmbito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile.

4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 , ancorché non rientranti nel Sistema

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statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai princìpi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali (5).

5. [Le sanzioni di cui all'art. 11 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni statistiche emanate in materia valutaria, fermo restando il procedimento sanzionatorio disciplinato dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 ] (6).

(5) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1989, n. 229.

(6) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, con efficacia dalla data prevista dall'art. 16 dello stesso decreto.

5. Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome.

1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome.

3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.

6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

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c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

6-bis. Trattamenti di dati personali.

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

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2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici (7).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. Per la circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale vedi il D.P.C.M. 9 maggio 2001.

7. Obbligo di fornire dati statistici.

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1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (8).

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (9).

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

(8) Comma così sostituito dal comma 74 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, l'art. 44, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Con D.P.R. 2 marzo 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 8 agosto 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996. Con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997. Con D.P.R. 22 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998. Con D.P.R. 4 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 23 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1998, n. 33) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Con D.P.R. 2 giugno 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, a norma del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Con D.P.R. 22 maggio 2001 (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), corretto con Comunicato 17 settembre 2001 (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 15 aprile 2002, n. 88), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 2002-2004 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 3 settembre 2003 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 257) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai sensi del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 luglio 2004 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006 che comporta l'obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi del presente articolo. Con D.P.R. 20 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2005-2007 che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 12 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 30 marzo 2007, n. 75) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni

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statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2006-2008, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 17 settembre 2007 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 265), rettificato con Comunicato 13 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2007, n. 289), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2007-2009, che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati. Con D.P.R. 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2009, n. 20) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 30 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 19 marzo 2009, n. 65) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2007-2009, per le quali per l'anno 2008 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 9 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 6 aprile 2009, n. 80) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali per l'anno 2009 la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta. Con D.P.R. 15 novembre 2009 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2009, n. 290) e con D.P.R. 31 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 17 marzo 2010, n. 63) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010 per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 settembre 2011 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242) è stato approvato l’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con D.P.R. 14 settembre 2011 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2011, n. 242) è stato approvato l’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta.

(9) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

8. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (10).

(10) Recante modifiche al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

9. Disposizioni per la tutela del segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'àmbito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (11).

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio

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della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati (12).

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (13).

(11) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(12) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(13) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

10. Accesso ai dati statistici.

1. I dati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

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5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

11. Sanzioni amministrative.

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981,

n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

12. Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (14).

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

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a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda (15);

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari (16).

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'àmbito del Sistema statistico nazionale (17).

3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. [I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati] (18).

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (19), che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

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9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

(14) Per la proroga della commissione vedi l'art. 1, D.P.C.M. 9 febbraio 2011.

(15) Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(16) Vedi, anche, gli articoli 3, 4 e 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.

(17) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(18) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.

(19) Ai sensi dell'art. 2, D.P.C.M. 14 settembre 1992 (Gazz. Uff. 22 settembre 1992, n. 223), le funzioni di segreteria della commissione di garanzia per l'informazione statistica previste dall'art. 12, comma 8, sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.

13. Programma statistico nazionale.

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3 (20).

4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un’apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all’organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione (21).

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(20) Con D.P.R. 2 aprile 1992 (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994. Con D.P.C.M. 12 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con D.P.C.M. 28 marzo 1994 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996. Con D.P.C.M. 9 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1995-1997. Con D.P.C.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998. Con D.P.C.M. 21 novembre 1996 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1997-1999. Con Del.CIPE 16 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con D.P.C.M. 18 novembre 1997 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000. Con Del.CIPE 11 novembre 1998 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288) e con D.P.C.M. 18 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 17 aprile 1999, n. 89, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001. Con D.P.R. 5 luglio 1999 (Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 1999-2001. Con Del.CIPE 5

novembre 1999 (Gazz. Uff. 25 novembre 1999, n. 277) e con D.P.C.M. 31 marzo 2000 (Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002. Con Del.CIPE 29 settembre 2000 (Gazz. Uff. 16 novembre 2000, n. 268) e con D.P.C.M. 6 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.), corretto dal D.P.C.M. 12 novembre 2001 (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003. Con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 97/2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) e con D.P.C.M. 27 dicembre 2001 è stato approvato il programma statistico nazionale 2002-2004. Con Del.CIPE 31 gennaio 2003, n. 6/2003 (Gazz. Uff. 21 maggio 2003, n. 116) e con D.P.C.M. 19 giugno 2003 è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005. Con Del.CIPE 13 novembre 2003,

n. 98/2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e con D.P.C.M. 23 aprile 2004 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2004-2006. Con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 5/05 (Gazz. Uff. 11 agosto 2005, n. 186) e con D.P.C.M. 8 settembre 2005 (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2005-2007. Con Del.CIPE 2 dicembre 2005, n. 126/05 (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124) e con D.P.C.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2006, n. 244, S.O.) è stato approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2006-2008. Con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 166/2006 (Gazz. Uff. 10 aprile 2007, n. 83, S.O.) e con D.P.C.M. 9 maggio 2007 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009. Con Del. 21 dicembre 2007, n. 146/2007 (Gazz. Uff. 13 maggio 2008, n. 111, S.O.) e con D.P.C.M. 6 agosto 2008 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2008, n. 252, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, aggiornato, per il biennio 2009-2010, con Del. 18 dicembre 2008, n.

118/2008 (Gazz. Uff. 26 marzo 2009, n. 71) e con D.P.C.M. 3 agosto 2009 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2009, n. 238, S.O.) e, per l'anno 2010, con Del. 18 novembre 2010, n. 95/2010 (Gazz. Uff. 3 marzo 2011, n. 51) e con D.P.C.M. 17 maggio 2011 (Gazz. Uff. 30 agosto 2011, n. 201, S.O.). Con Del. 18 novembre

2010, n. 96/2010 (Gazz. Uff. 19 marzo 2011, n. 64) e con D.P.C.M. 31 marzo 2011 (Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013.

(21) Comma aggiunto dal comma 72 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 73 dello stesso articolo 3.

Capo II

Organizzazione e funzioni dell'ISTAT

14. Istituto nazionale di statistica.

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con legge 9 luglio 1926 n. 1162, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

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3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;

c) il consiglio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Compiti dell'ISTAT.

1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

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i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

16. Presidente.

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza (22).

2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

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4. [Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22 (23)] (24).

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(22) Comma così modificato prima dall’art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000 e poi dal comma 1 dell’art. 5, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 52 della medesima legge.

(23) Per l’abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l’art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.

(24) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

17. Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

[1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Union-camere;

f) da tre rappresentati dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

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h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri (25)] (26).

(25) Vedi, anche, il comma 73 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(26) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

18. Consiglio dell'ISTAT.

[1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

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b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri] (27).

(27) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

19. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dallo Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

4 Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3 (28).

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(28) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.

20. Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

21. Direttive e atti di indirizzo.

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

22. Compiti del consiglio.

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico

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del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) [di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto (29)] (30).

3. [Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente] (31).

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro (32).

(29) Vedi, anche, l'art. 13, D.P.C.M. 1° agosto 2000.

(30) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

(31) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

(32) Con D.P.C.M. 1° luglio 1996 (Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica. Le dotazioni organiche del personale dell'ISTAT sono state, da ultimo rideterminate con D.P.C.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85) e con D.P.C.M. 20 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 15 marzo 2008, n. 64). Per il regolamento di organizzazione dell'ISTAT e per la rideterminazione della dotazione organica vedi ora il D.P.C.M. 28 aprile 2011.

23. Gestione finanziaria.

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1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera a).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera d).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

24. Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

25. Abrogazioni di precedenti norme.

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio

1929, n. 1285 , convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la legge 16 novembre 1939, n. 1823 (33), la legge 6 agosto 1966, n. 628 , la legge 19 dicembre 1969, n. 1025 (34), e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

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(33) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(34) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

26. Norme transitorie.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.

2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

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D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (1). (Artt. 1, 2.)

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma

dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (2)

(3)

.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.L. 14 settembre 1993, n. 358.

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

TITOLO I

Princìpi generali.

1. Finalità ed àmbito di applicazione.

[1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato (5).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

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autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (6).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (7)] (8) (9).

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(6) Vedi, anche, l'art. 25, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(9) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 1 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fonti.

[1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

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c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea (10) (11).

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario (12) (13) (14) (15).

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (16) (17) (18).

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 , e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (19) (20) (21).

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6

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e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168 , tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (22)] (23) (24).

(10) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 2-bis e 3 per effetto dell'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(11) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 del testo unico approvato

con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(12) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 2-bis e 3 per effetto dell'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(13) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 del testo unico approvato

con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa

Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta

infondatezza.

(16) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 2-bis e 3 per effetto dell'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(17) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 del testo unico approvato

con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa

Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta

infondatezza.

(19) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(20) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 3 del testo unico approvato

con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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(21) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(22) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Gazz. Uff. 29 dicembre

1993, n. 304, S.O.).

(23) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(24) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 3 del testo unico approvato

con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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Artt. 30 e 34 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1).

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Capo V - Forme associative

30. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (38).

(38) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

34. Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di

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altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato

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all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto (47).

(47) Il presente articolo corrisponde all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

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Art. 15 - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (1).

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

(2) Emanato a norma dell'art. 4, L. 20 dicembre 1954, n. 1181. Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Vedi, anche, le norme di esecuzione emanate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

15. Segreto d'ufficio.

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento (22) (23).

(22) Così sostituito dall'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 241.

(23) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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REGIONE LIGURIA

L.R. 3 aprile 2008, n. 7 (1).

Norme sul sistema statistico regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 16 aprile 2008, n. 3, parte prima.

Capo I - Finalità e strumenti

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e in conformità con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche ed integrazioni, le attività di rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale, al fine di realizzare l'unità di indirizzo e di favorire il coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione statistica.

2. Spetta alla presente legge:

a) favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema Statistico Nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e loro successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

b) stabilire le modalità atte a garantire, attraverso il Sistema statistico regionale, la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche regionali;

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c) promuovere l'informativa e la fruizione ai cittadini dei dati statistici.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, all'interno del Programma statistico regionale, di cui all'articolo 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

Art. 2 Sistema statistico regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito definito SISTAR, composto da:

a) la Struttura statistica regionale, di cui all'articolo 4;

b) gli Uffici di statistica delle Province, dei Comuni, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Comunità montane e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale;

c) gli uffici preposti all'attività statistica degli Enti e le Agenzie regionali individuati dalla Giunta regionale.

2. Ai fini della predisposizione del Programma statistico regionale la Struttura statistica assicura il coordinamento operativo dell'attività del SISTAR.

Art. 3 Attività del SISTAR.

1. Al SISTAR spetta:

a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

c) promuovere ed incentivare la gestione in forma associata o consortile dell'attività statistica degli Enti locali e regionali.

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Art. 4 Struttura statistica regionale.

1. L'Ufficio di statistica della Regione Liguria, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura regionale competente per la statistica, di seguito definita "Struttura statistica" .

2. La Struttura statistica svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, nonché quelle di cui all'articolo 5 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali. A tal fine nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni regionali vengono individuati referenti per la statistica.

3. In relazione allo svolgimento dell'attività prevista nel Programma statistico nazionale e nel Programma statistico regionale, di cui all'articolo 9, sono affidati alla Struttura statistica il coordinamento tecnico, l'individuazione delle nomenclature, delle metodologie di base e dei dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 5 Attribuzioni della Struttura statistica.

1. Alla Struttura statistica sono attribuite, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predisporre il Programma statistico regionale di cui all'articolo 9;

b) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

c) assicurare i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri organi statali e regionali del SISTAN, nonché con gli altri Enti ed organi che compongono il SISTAR, di cui all'articolo 2;

d) assicurare il coordinamento tecnico con le strutture, Enti ed organi operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

e) validare le informazioni statistiche riferite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10;

f) fornire al SISTAN i dati richiesti relativi all'Amministrazione regionale;

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g) coordinare, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico, l'attività statistica degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali e concordare altresì con gli stessi le modificazioni e le integrazioni della modulistica contenente informazioni che possano essere utilizzate anche per fini statistici;

h) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, sentita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, di cui all'articolo 8, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del SISTAR, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'Amministrazione regionale;

i) promuovere l'attività di formazione e di aggiornamento dei referenti per la statistica della Regione e degli uffici di statistica;

j) garantire l'informazione e la fruizione dei dati statistici;

k) favorire l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

l) favorire la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere;

m) proporre le necessarie modifiche alla normativa vigente laddove siano presenti eventuali ostacoli alla produzione di statistiche di genere;

n) formulare suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

Art. 6 Commissione statistica regionale.

1. È istituita, per l'adempimento delle finalità della presente legge, la Commissione statistica regionale del SISTAR, composta da:

a) l'Assessore regionale incaricato della Statistica, in qualità di Presidente, o suo delegato;

b) il Dirigente della Struttura statistica;

c) un Dirigente designato dal Segretario Generale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria;

d) due Dirigenti designati dal Segretario Generale della Giunta regionale;

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e) un rappresentante designato dall'Unione delle Province della Liguria;

f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale Comuni della Liguria;

g) un rappresentante designato dall'Unione delle Comunità montane della Liguria;

h) un rappresentante designato dall'Unione delle Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura della Liguria;

i) un rappresentante individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere della Liguria.

2. La Commissione statistica regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della Commissione.

3. Qualora, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Commissione statistica regionale, purché siano stati individuati almeno la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Commissione statistica regionale è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.

4. La Commissione statistica regionale delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alle sedute della Commissione statistica regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR, per le materie di competenza, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. La Commissione statistica regionale adotta un regolamento interno per il funzionamento proprio e della Sezione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.

7. I membri della Commissione statistica regionale svolgono la propria attività a titolo gratuito.

8. La Commissione statistica regionale si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia necessario, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti.

Art. 7 Compiti della Commissione statistica regionale.

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1. La Commissione statistica regionale:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR ai fini dell'inserimento nel Programma statistico regionale, di cui all'articolo 9;

b) esprime il parere sul Programma statistico regionale;

c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel sistema informativo statistico della Regione e degli organismi rappresentati nel SISTAR;

d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;

e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

f) verifica l'attuazione operativa del Programma statistico regionale anche al fine di fornire indicazioni per i successivi Programmi;

g) fornisce indicazioni su ogni altra questione portata all'attenzione dagli organismi facenti parte del SISTAR.

Art. 8 Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale.

1. È istituita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale composta da:

a) il Dirigente della Struttura statistica, di cui all'articolo 4, che la presiede;

b) due esperti scelti dal Presidente della Giunta regionale, tra i docenti universitari nelle materie delle scienze sociali, dell'epidemiologia e delle scienze agrarie;

c) un esperto di sistemi informativi statistici designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

d) un rappresentante dell'ISTAT, designato dall'amministrazione di appartenenza, previa intesa con la medesima.

2. La Sezione tecnico-scientifica svolge le seguenti attività:

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a) fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTAR;

b) propone eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;

c) fornisce indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informative da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati;

d) esprime parere obbligatorio sull'utilizzazione dei "dati provvisori" prima della validazione di cui all'articolo 10.

3. La Sezione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale anche contestualmente alla Commissione statistica regionale, di cui all'articolo 6, e dura in carica tre anni; nei sei mesi anteriori alla scadenza è avviata la procedura per il rinnovo della stessa.

4. Alla procedura di nomina della Sezione tecnico-scientifica si applica l'articolo 6, comma 3.

5. La Sezione tecnico-scientifica è convocata almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta si renda necessario per specifiche esigenze tecniche, dal Dirigente della Struttura statistica, che la presiede.

6. I compensi per i componenti esterni della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale sono individuati secondo quanto stabilito dalla tabella C della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico").

Art. 9 Programma statistico regionale.

1. Il Programma statistico regionale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa regionale in materia di programmazione, individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al SISTAR, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il Programma statistico regionale individua le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse da destinare alle medesime.

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3. Il Programma statistico regionale è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato della programmazione, previo parere della Commissione statistica regionale ed è approvato dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

4. Il Programma statistico regionale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale, trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

5. Il Programma statistico regionale si raccorda al Programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La Struttura statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel Programma statistico nazionale.

6. Qualora le indagini a carico delle strutture regionali previste nel Programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, la Regione Liguria stipula convenzioni e protocolli d'intesa con gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al d.lgs. 322/1989 ed al d.lgs. 196/2003.

7. La Regione provvede ad inserire nel Programma statistico regionale i rilevamenti, anche di tipo campionario, sulla situazione del personale maschile e femminile nelle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nelle aziende che occupano da sei a cento dipendenti.

8. La Struttura statistica, nel rispetto della legislazione statale vigente, predispone le metodologie al fine dell'effettuazione dei rilevamenti di cui al comma 7 per la valutazione di impatto di genere.

9. A seguito dei rilevamenti di cui al comma 7, la Struttura statistica e gli altri organismi del SISTAR assicurano, con cadenza biennale, nell'ambito del Programma statistico regionale, la produzione di informazioni statistiche, disaggregate per uomini e donne, in modo da rendere visibile la differenza di genere.

Capo II - Diffusione dati

Art. 10 Validazione e diffusione dei dati statistici.

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1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico regionale, effettuate direttamente dalle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, o per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 9, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della Struttura statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni effettuate da organismi appartenenti al SISTAR, di propria iniziativa, è di competenza dei rispettivi Uffici di statistica secondo le norme previste dal d.lgs 322/1989.

3. I dati statistici possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati e agli uffici della pubblica amministrazione solo successivamente alla validazione da parte degli uffici statistici degli enti rilevatori.

4. I dati facenti parte di rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale, raccolti dagli organismi del SISTAR, sono utilizzabili dal SISTAR, su parere della Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, con l'indicazione "dati provvisori", fino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

5. La Regione può promuovere, nell'ambito dei soggetti facenti parte del SISTAR, la stipula di apposite convenzioni per la validazione dei dati di rilevazioni effettuate per conto degli altri soggetti del SISTAR.

Art. 11 Obbligo di fornire dati statistici.

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed agli organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del Programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989.

2. È fatto altresì obbligo alle strutture regionali, compresi gli Osservatori, gli Enti e le Agenzie regionali, di fornire alla Struttura statistica i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal Programma statistico regionale.

Art. 12 Sanzioni amministrative.

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1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'articolo 11, ovvero li fornisca scientemente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) nella misura minima di euro duecentodieci e massima di euro duemilacento per le violazioni da parte delle persone fisiche;

b) nella misura minima di euro cinquecentoventi e massima di euro cinquemiladuecento per le violazioni da parte di enti e società.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica degli enti e degli organismi facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione alla Struttura statistica.

Art. 13 Segreto d'ufficio e segreto statistico.

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 ed alla deliberazione del Garante della privacy 31 luglio 2002, n. 13 (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale).

2. Agli addetti alla Struttura statistica e ai referenti statistici, per le attività coordinate dalla Struttura statistica, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

Art. 14 Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione.

1. La Regione assicura la divulgazione dei dati elaborati e validati dalle strutture del SISTAR, nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico regionale, con le modalità di cui al comma 3. Tali dati costituiscono patrimonio della collettività.

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2. La Struttura statistica può consentire l'accesso ai dati elementari, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, con le modalità e i tempi definiti con apposito provvedimento.

3. La Struttura statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione Liguria, anche con la collaborazione delle strutture regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione Liguria.

4. La Struttura statistica cura la trasmissione periodica alle amministrazioni e agli enti che fanno parte del SISTAR dei dati ufficiali elaborati nell'ambito del SISTAR.

Capo III - Disposizioni finali

Art. 15 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a partire dall'anno finanziario 2008 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:

- U.P.B. 2.199 "Spese connesse con l'attività di programmazione" per gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;

- U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 6.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 16 Norma transitoria.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione statistica regionale di cui all'articolo 6 e la Sezione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Commissione statistica regionale e la Sezione tecnico-scientifica restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

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Art. 17 Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 6 agosto 1996, n. 34 (Norme sull'attività statistica regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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REGIONE VENETO

L.R. 29 marzo 2002, n. 8 (1).

Norme sul sistema statistico regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 2 aprile 2002, n. 36.

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.", l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.", e successive modifiche e integrazioni.

2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Art. 2 Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di

statistica.

1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.

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322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.

2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e all'articolo 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.

3. La Giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche.

4. La Giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, prevista nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'articolo 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 3 Attribuzioni della struttura regionale di statistica.

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei Paesi dell'Unione europea;

b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

c) fornire al Consiglio regionale e alla Giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano

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funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;

e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;

g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della regione;

h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 9;

l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'articolo 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;

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q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

r) accertare le violazioni di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'articolo 14;

s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;

t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15;

z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla Giunta regionale.

Art. 4 Sistema statistico regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SI.STA.R.

2. Fanno parte del SI.STA.R.:

a) la struttura regionale di statistica di cui all'articolo 2;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;

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c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989;

d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;

e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

3. Il coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e la direzione del SI.STA.R. spettano alla struttura regionale di statistica.

4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SI.STA.R. e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 11.

Art. 5 Attività del SI.STA.R.

1. Al SI.STA.R. spetta:

a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;

c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

d) promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;

e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

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Art. 6 Strumenti operativi del SI.STA.R.

1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono istituiti nell'ambito del SI.STA.R.:

a) la commissione statistica regionale;

b) il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

Art. 7 Commissione statistica regionale.

1. È istituita la commissione statistica regionale del SI.STA.R. composta da:

a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

c) un dirigente designato dal segretario generale del Consiglio regionale;

d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;

e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del Consiglio e della Giunta;

f) un rappresentante designato dall'Unione delle Province del Veneto;

g) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI);

h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;

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i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

2. La commissione è nominata con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SI.STA.R. per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

5. La commissione approva un proprio regolamento interno.

6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Compiti della commissione.

1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al SI.STA.R.;

b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui all'articolo 11;

c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;

d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SI.STA.R.;

e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

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g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura regionale di statistica.

Art. 9 Comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

1. É istituito il comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R. composto da:

a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

c) quattro esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.", tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, dell'epidemiologia, della demografia, dell'informatica e delle scienze agrarie;

d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

e) un rappresentante dell'ISTAT.

2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica.

3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'articolo 2, comma 4.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SI.STA.R., nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Il comitato è nominato con delibera della Giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.

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7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Compiti del comitato tecnico scientifico per il SI.STA.R.

1. Al comitato spetta:

a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SI.STA.R.;

b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SI.STA.R.;

c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati.

Art. 11 Programma statistico regionale.

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma è adottato dalla Giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all'articolo 7 ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale che è trasmessa al Consiglio regionale.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.

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5. La Giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d'intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.

Art. 12 Segreto d'ufficio e segreto statistico.

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'articolo 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.

Art. 13 Obbligo di fornire dati statistici.

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 14 Sanzioni amministrative.

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1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all'articolo 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemilacento euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;

b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SI.STA.R. che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n. 10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.

Art. 15 Validazione e diffusione dei dati statistici.

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SI.STA.R. è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.

3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.

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Art. 16 Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.

2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.

3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 12, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

Art. 17 Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema

statistico.

1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e partecipa all'attività dello stesso mediante la struttura regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale.

Art. 18 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa

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fronte con i fondi stanziati annualmente nell'U.P.B. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall'U.P.B. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.

2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima U.P.B. U0027.

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REGIONE PUGLIA

L.R. 17 dicembre 2001, n. 34 (1).

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione

Puglia.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182.

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica di cui al disposto dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2 Sistema statistico regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato SI.STA.R. Puglia.

2. Le attività del SI.STA.R. Puglia sono volte a:

a) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;

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c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998;

d) sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

3. Il SI.STA.R. Puglia è costituito:

a) dall'Ufficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.

4. L'Ufficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

Art. 3 Programma statistico regionale.

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SI.STA.R. Puglia, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.

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2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Comitato di cui all'articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 4 Strutture operative del Sistema statistico della Puglia.

1. Il SI.STA.R. Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all'articolo 5.

2. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5 Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale.

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale composto da:

a) il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di Presidente;

b) il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della Regione;

c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni Assessorato;

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d) i rappresentanti degli enti facenti parte del SI.STA.R. Puglia, da individuarsi come di seguito:

d1) un rappresentante di ciascuna Provincia;

d2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;

d3) cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati dall'ANCI;

d4) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM;

d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SI.STA.R., da individuarsi con atto di nomina dei componenti il Comitato;

e) un rappresentante dell'ISTAT regionale;

f) un docente universitario esperto in statistica;

g) il dirigente responsabile del Settore ragioneria;

h) il dirigente responsabile del Settore programmazione;

i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti facenti parte del SI.STA.R. Puglia.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico regionale.

4. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale:

a) elabora e approva un proprio regolamento interno;

b) predispone e aggiorna il programma statistico regionale;

c) supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;

d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici comunali e ne supporta l'attività sul piano tecnico-scientifico;

e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;

f) propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e

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l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica regionale;

g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.

5. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

Art. 6 Obbligo di fornire i dati statistici.

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

2. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi i tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 322/1989.

3. Le violazioni sono accertate dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della Regione Puglia.

Art. 7 Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico.

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto applicabile.

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Art. 8 Accesso ai dati statistici.

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 322/1989.

2. È istituito, nell'ambito dell'Ufficio statistico di cui al Reg. n. 2/2000, uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali.

Art. 9 Organizzazione e strumenti operativi.

1. Il responsabile dell'Ufficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. All'Ufficio statistico regionale viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione, l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dell'informazione anche interna ai settori regionali.

Art. 10 Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema

statistico - C.I.S.I.S.

1. La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (C.I.S.I.S.) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente dell'ufficio statistico o suo delegato.

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Art. 11 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla prima applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale".

2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 12 Norme abrogative.

1. È abrogato l'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge.

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REGIONE ABRUZZO

L.R. 29 agosto 2001, n. 46 (1).

Sistema statistico regionale - SISTAR Abruzzo.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 settembre 2001, n. 19.

Art. 1 Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano, in attuazione del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le attività di rilevazione, d'elaborazione, d'analisi, di gestione, di diffusione e d'archiviazione dei dati statistici effettuate dalla Regione ovvero da enti ed organismi pubblici operanti nel territorio al fine di garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi e di concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale (SI.STA.N.).

Art. 2 Sistema statistico regionale.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, è istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR Abruzzo, costituito:

a. dal Servizio per l'informazione statistica facente parte del sistema statistico nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989, con funzioni tecnico - scientifiche, di raccolta dati statistici, elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche e con il compito di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità d'indirizzo tecnico e metodologico;

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b. dagli uffici statistici od altre unità organizzative, comunque denominate, facenti parte del sistema statistico nazionale (SI.STA.N.) ed operanti sul territorio regionale.

2. La Regione promuove le opportune intese tra i soggetti facenti parte del SISTAR Abruzzo e del SI.STA.N. per il miglior coordinamento delle rilevazioni d'interesse regionale previste nel programma statistico regionale di cui all'articolo 3.

Art. 3 Programma statistico regionale.

1. Il programma statistico regionale determina, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi degli enti facenti parte del SISTAR Abruzzo, le attività di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali d'interesse regionale, nonché le risorse finanziarie, sulla base dei contenuti del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 6 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del SISTAR Abruzzo e ne acquisisce le proposte.

Art. 4 Compiti del SISTAR Abruzzo.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, le strutture e gli enti di cui all'art. 2, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione del SISTAR Abruzzo e delle direttive del SI.STA.N.:

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a) promuovono e realizzano l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) contribuiscono alla costituzione ed allo sviluppo di una rete informativa a fini statistici;

c) partecipano alla realizzazione e gestione degli archivi statistici del SISTAR Abruzzo.

Art. 5 Compiti della Regione.

1. La Regione, attraverso la struttura statistica a ciò preposta:

a. contribuisce alla promozione ed allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

b. predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 3, provvedendo agli adempimenti collegati;

c. attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base del programma Statistico regionale;

d. provvede alla validazione delle informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 8 della presente legge;

e. attua l'indirizzo ed il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del SISTAR Abruzzo stabilendo, altresì, i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico - scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 e delle direttive e degli atti d'indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 322/1989;

f. predispone, in conformità a quanto stabilito dall'ISTAT, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione dei prodotti statistici;

g. collabora all'elaborazione d'indicatori d'efficacia e d'efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 11/1999;

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h. provvede alla diffusione delle informazioni statistiche su supporti cartacei, telematici ed ottici;

i. cura e collabora ad attività di formazione e d'aggiornamento sulle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SISTAR Abruzzo;

l. redige una relazione annuale sulle attività svolte dal SISTAR Abruzzo da inviare alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e all'ISTAT entro il 31 marzo d'ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 322/1989;

m. accerta le violazioni, al sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste dal programma statistico regionale.

Art. 6 Comitato tecnico scientifico.

1. È istituito il Comitato tecnico - scientifico per il SISTAR Abruzzo.

2. Il Comitato è composto da:

a. Il dirigente del Servizio per l'informazione statistica che lo presiede;

b. un rappresentante dell'ISTAT su designazione dell'Istat stesso;

c. un rappresentante delle autonomie locali su designazione congiunta di ANCI, UPI, UNCEM;

d. un rappresentante delle Prefetture su designazione della Prefettura del Capoluogo di Regione;

e. tre esperti di comprovata professionalità nelle materie della statistica, economia, informatica e sociologia nominati dalla Giunta Regionale.

3. Il Comitato è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dura in carica tre anni.

4. Il Comitato è convocato dal suo presidente, di norma, ogni due mesi. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del

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SISTAR Abruzzo interessati alle materie in esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Ai componenti del Comitato spettano il gettone di presenza e l'eventuale rimborso spese e trattamento di missione previsti dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Art. 7 Compiti del Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato provvede a:

a. proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e le acquisizioni dei dati e per impostare studi ed analisi nell'àmbito dell'attività del SISTAR Abruzzo per armonizzarla con quella del SI.STA.N.;

b. fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del SISTAR Abruzzo, anche ai fini del necessario coordinamento;

c. esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale di cui all'art. 3;

d. formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dalle strutture statistiche e dagli enti del SISTAR Abruzzo, illustrati nella relazione di cui all'art. 5, lettera h);

e. proporre linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR Abruzzo;

f. esprimere pareri in ordine ai criteri organizzativi e alle modalità per l'interscambio dei dati tra le strutture e gli enti facenti parte del SISTAR Abruzzo.

Art. 8 Prodotti statistici.

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1. I prodotti statistici ufficiali del SISTAR Abruzzo costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.

2. La raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, di fonte amministrativa o derivanti da indagini effettuate da organi e strutture regionali, possono essere esternate in forma aggregata e dopo la validazione da parte del competente Servizio per l'informazione statistica;

3. In casi del tutto eccezionali, il Presidente della Giunta regionale può consentire l'utilizzazione, nell'àmbito degli enti facenti parte del SISTAR Abruzzo, di dati statistici provvisori. Tali dati non sono considerati ad alcun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno.

Art. 9 Segreto statistico.

3. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e i dati stessi possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989.

Art. 10 Disposizioni finanziarie.

1. Alla spesa necessaria per l'attivazione ed il funzionamento del Sistema statistico regionale, quantificata per l'anno 2001 L. 570.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni di competenza e cassa del bilancio dell'esercizio in corso:

- capitolo n. 11417 denominato "Spese correnti per attività complementari dei servizi informatici"

in diminuzione

L. 200.000.000

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- capitolo n. 11453 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Spese correnti per le attività del sistema statistico regionale"

in aumento

L. 200.000.000

- capitolo n. 12106 denominato "Spese di investimento per attività complementari dei servizi informatici"

in diminuzione

L. 370.000.000

- capitolo n. 12107 di nuova istituzione ed iscrizione (titolo 2, categoria 1, aggr. economico 1, voce economica 1, sezione 01, settore 01) denominato "Spese di investimento per le attività del sistema statistico regionale"

in aumento

L. 370.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977 di contabilità.

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