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DOSSIER PL n. 302/9 di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante: "Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: ''Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero''"; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 25/1/2012 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 25/1/2012 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 30/1/2012 SEDE MERITO PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 23/02/2012

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Page 1: DOSSIER PL n. 302/9 di iniziativa del Consigliere G ... · Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a

DOSSIER

PL n. 302/9

di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante:

"Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: ''Norme per

orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero''";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI

DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 25/1/2012

DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 25/1/2012

COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 30/1/2012

SEDE MERITO

PARERE PREVISTO

NUMERO ARTICOLI

ultimo aggiornamento: 23/02/2012

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Normativa comunitaria

       TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (artt.107,108,109) pag. 3

Normativa regionale       Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 pag. 5

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionalianche a chilometri zero

Normativa comparata       Veneto. L.R. 25-7-2008 n. 7. pag. 10

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli achilometri zero.

       Abruzzo.L.R. 20-10-2010 n. 42 pag. 17Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli achilometri zero.

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TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

EUROPEA

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti

concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la

concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che

siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure

da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione

della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del

trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi

compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore

di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto

della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto

di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento

dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune

regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione

in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

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Articolo 108

(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le

opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli

interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a

norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da

essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire

direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando

all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di

questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando

circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente

paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si

sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un

progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo

precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di

Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente

articolo.

Articolo 109

(ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del

Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni

per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

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Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri

zero1.

(BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 agosto 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 26 febbraio 2010, n. 8 e 11

agosto 2010, n. 22)

Art. 1

(Finalità e definizioni)2

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e prodotti agricoli a

chilometri zero3, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle

aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai

consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

a) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale e prodotti agricoli a

chilometri zero3 da parte della distribuzione;

b) assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti

agricoli regionali e prodotti agricoli a chilometri zero3;

c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte

dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione

di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28

gennaio del 2002;

d) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli regionali e prodotti agricoli a chilometri zero3 da parte

delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;

e) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali e prodotti agricoli a

chilometri zero3 da parte degli imprenditori agricoli;

f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti

agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di

strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

g) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di

prodotti agricoli di origine regionale e prodotti agricoli a chilometri zero3 nella preparazione dei

pasti.

3. All’attuazione della presente legge provvedendo la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive

competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

1Titolo sostituito dall’art. 44 comma 1, lett. a), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

2Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

3Parole aggiunte nell’intero articolato, dall’art. 44, comma 1 lett. b) della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

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4. Ai fini della presente legge per prodotti agricoli a chilometri zero si intendono: a) i prodotti

tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173; b) i prodotti definibili

stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la

preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la

consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle

zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla

distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri

prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del

minor apporto delle suddette emissioni4.

Art. 2

(Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi

geneticamente modificati)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. c) della presente legge, è fatto

divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e

bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti

con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.

2. La violazione del divieto di cui al precedente comma è considerata grave inadempimento ai sensi

dell’articolo 1455 del codice civile e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di

ristorazione.

Art. 3

(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di

ristorazione collettiva pubblica)

1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei

pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di

valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati

alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzazione di

prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma.

3. L’utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei

servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei

strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta la risoluzione di fatto

del contratto.

Art. 4

(Promozione dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore

conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei

consumatori.

4Comma aggiunto dall’art. 44, comma 1, lett. d), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

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2. La Regione, anche in deroga alle norme vigenti, può concludere contratti di sponsorizzazione con

le imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio

regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si

approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali.

3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata

deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine,

natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

4. Alle imprese di cui al presente articolo viene inoltre assegnato, al fine di pubblicizzare l’utilizzo

dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui

caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.

Art. 5

(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli

imprenditori agricoli)

1. Il presente articolo disciplina l’esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da

parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese

di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che adempiano agli obblighi in materia di

imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

2. La vendita al dettaglio di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, anche manipolati,

conservati, trasformati o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o

coltivate dai soggetti ivi indicati.

3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola

quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano

quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti

agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall’azienda del soggetto interessato

qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi.

4. L’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui al

comma 15 deve essere preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui

all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La vendita diretta effettuata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre

aree private di cui agli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nonché la vendita esercitata in

occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione

dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma.

6. Ai soggetti di cui al comma 5, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità

previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva

l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 6

(Compiti dei Comuni)6

5L’art. 44, comma 1, lett. e), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole « di cui al comma 3» con le

parole «di cui al comma 1». 6Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1, lett. f), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

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1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai

sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale

dei posteggi su aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio al dettaglio.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli

imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento

rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati

trimestralmente dall’Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.

3. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata

informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni,

nell’ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets da parte

degli imprenditori agricoli, di cui al precedente art. 5 comma 1.

4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni, nei limiti delle proprie

competenze, adottano le deliberazioni di modifica dei regolamenti di funzionamento e di

organizzazione dei propri piani per il commercio affinché nei mercati stessi sia consentita la vendita

diretta dei prodotti agricoli nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 7

(Attività di controllo e sanzioni)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli

per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l’esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si

avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito

degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero per le politiche

agricole e forestali 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

Art. 8

(Disposizioni finali e abrogazione)

1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29

dicembre 1993, n. 580, che non presentano la dichiarazione in materia di imposta sul valore

aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, e successive modifiche ed integrazioni, possono esercitare la vendita diretta previa

autorizzazione del Comune nel quale intendano effettuarla.

2. Decorsi trenta giorni dall’inoltro dell’istanza di autorizzazione di cui al comma precedente la

medesima si intende accolta e l’attività di vendita può essere esercitata, nel territorio del Comune

cui l’istanza stessa è indirizzata, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e

sanità.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.

4. L’attuazione della presente legge è affidata al Dipartimento Agricoltura.

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Art. 9

(Parere comunitario di compatibilità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere

dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi

degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino

Ufficiale della Regione Calabria7.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque

spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

7Comma sostituito dall’art. 19, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, tale comma precedentemente così

recitava: «Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da

parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo

avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria».

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Veneto

L.R. 25-7-2008 n. 7(1)

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti

agricoli a chilometri zero. (2)

Pubblicata nel B.U. Veneto 29 luglio 2008, n. 62.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 29 luglio 2008, n. 62.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Norme per orientare e sostenere il consumo dei

prodotti agricoli di origine regionale.».

Art. 1 Finalità e definizioni.

1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione,

garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali

prodotti.

2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea

attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;

c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei

pasti;

d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;

e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio

regionale.

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3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri

zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli

interventi in agricoltura”;

b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di

produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma

dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a

condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di

emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei

prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi

produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella

progettazione e nello sviluppo del prodotto.

5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della

presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse (3).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione promuove la

valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel

territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le

specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

a) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva

pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;

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b) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da

parte degli imprenditori agricoli;

c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle

imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale;

d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed

etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del

consumatore;

e) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da

parte della distribuzione.

3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.».

Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione

collettiva affidati da enti pubblici.

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e

agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri

zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei

pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti

pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi (4).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Utilizzo dei prodotti agricoli di origine

regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici. 1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che

nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti

agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo

preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti

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salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente

legge, fino alla loro scadenza.

3. L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei

pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti

di informazione agli utenti dei servizi.».

Art. 3

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla

legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta

di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del

totale dei posteggi.

2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli

stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli

agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (5).

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Disposizioni in materia di vendita diretta

da parte degli imprenditori agricoli. 1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per

cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001,

n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale

percentuale.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli

stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di

mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in

deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.».

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Art. 4 Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”.

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico

operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per

cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare

all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.

2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi

indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti

acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale

veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore

primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, le

specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero” (6).

(6) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Promozione dei prodotti agricoli di

origine regionale. 1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle

produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti

agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, viene

assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita

delibera della Giunta regionale.

3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi

indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti

acquistati.

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4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito

regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente

legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di

valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.».

Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”.

1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15

“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita

prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, come corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 12 febbraio

2010, n. 13 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Disposizioni in materia

di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale. 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norma di

programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi

destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.

2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore

della presente legge, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.».

Art. 6

Attività di controllo e sanzioni.

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui

alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti

si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero

delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di

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commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati,

la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

Art. 7 Parere comunitario di compatibilità.

[1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere

positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto] (8).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

(8) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

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Abruzzo

L.R. 20-10-2010 n. 42(1)

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti

agricoli a chilometri zero.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 novembre 2010, n. 71.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 novembre 2010, n. 71.

Art. 1 Finalità e definizioni.

1. Con il termine "prodotti a chilometri zero" si fa riferimento ai prodotti

agricoli ed agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Abruzzo, che rientrino in una o più delle

seguenti tipologie:

a) "prodotti di qualità", come disciplinati dalla normativa comunitaria Reg.

CE 510/2006 relativo alla "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari" e Reg. CE 509/2006

relativo alle "specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari"; b) "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30

aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma

dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); c) "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato

fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici

avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole; d) "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali

dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l'apporto di emissioni

di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto è inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l'apporto di emissioni

riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;

e) "prodotti a filiera regionale": i prodotti per i quali l'intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato è

collocata all'interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo di

certificazione ISO 22005 sul prodotto in questione.

2. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a

"chilometri zero", come definite al comma 1, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei

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prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le

specialità di tali prodotti.

3. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore

sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea

attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed

alimentari a "chilometri zero", atte a garantire un ridotto apporto di emissioni di GHG legate alle attività di trasporto (certificazioni ISO 14064);

c) favorire la diffusione di certificazione volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari volte a garantire la rintracciabilità di filiera dei prodotti e a garantire

che tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto avvengano all'interno del territorio regionale (certificazioni ISO

22005); d) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero", anche

attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi. A tal fine sono

effettuate campagne di informazione e comunicazione per i consumatori, ed è costituita, nell'ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata

ai mercati agricoli; e) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione

collettiva pubblica, di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei

pasti; f) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a "chilometri

zero" da parte dei produttori; g) sostenere l'impiego di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte delle

imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

4. Le emissioni di GHG nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 1, lettera d), sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione GHG nelle fasi

produttive e logistiche presenti e dalla norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal

titolo: Gestione ambientale. Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli a "chilometri zero" nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici.

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e

agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri

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zero" come definiti dalla presente norma; sono fatti salvi i contratti in essere al

momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei

pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti

di informazione agli utenti dei servizi."

Art. 3 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori

agricoli.

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della

L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del

titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 11) riservano agli imprenditori agricoli

esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del

settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e di

assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano

per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla L.R. n.

135/1999.

Art. 4 Promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero".

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico

operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per

almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'attività, un

apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono

riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

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3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale

veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Abruzzo.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del

logo e, nell'ambito della promozione delle produzioni del settore primario di cui alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni

e deleghe delle relative funzioni amministrative), le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a "chilometri zero".

Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero".

1. Nelle strutture di vendita di cui alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 a

esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi

spazi ad essi destinati".

2. Le strutture di vendita già esistenti all'entrata in vigore della presente legge,

si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero" entro due anni

dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Mappatura e rapporto annuale.

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai

comuni, provvede annualmente ad una mappatura dei mercati agricoli di cui all'art. 3, comma 2, istituiti sul territorio regionale, corredata da un'analisi

comparativa con la situazione relativa all'anno precedente, nonché alla

redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente

commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la Regione attiva iniziative idonee a

promuoverne l'omogenea distribuzione sul territorio.

Art. 7 Integrazione all'art. 15 della L.R. n. 16/2005.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 (Norma finanziaria) della L.R. 3 marzo 2005, n.

16 recante:.Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento

genetico delle specie animali d'interesse zootecnico. è inserito il seguente comma:

"3-bis Qualora, assicurato il prioritario soddisfacimento delle esigenze di copertura finanziaria delle attività di cui agli artt. 4 e 5 sul capitolo 102468 UPB

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0702014 residuino risorse non utilizzate, e gli stanziamenti iscritti sul capitolo

102400 UPB 0702009 non fossero sufficientemente capienti in relazione al fabbisogno di finanziamento indotto dagli interventi di cui all'art. 6, le predette

economie possono essere destinate con deliberazione della Giunta regionale,

ad integrare gli stanziamenti destinati a supportare le attività di Assistenza specialistica di cui allo stesso art. 6".

Art. 8 Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui all'art. 7 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel BURA.

Art. 9 Parere comunitario di compatibilità (2).

[1. Gli effetti della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 7 e 8, sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della

Commissione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla pubblicazione del relativo avviso sul

BURA].

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

(2) Articolo abrogato dall’ art. 130, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall’ art. 131 della stessa legge).

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