dossier pl n. 302/9 di iniziativa del consigliere g ... · legge regionale 14 agosto 2008, n. 29...
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DOSSIER
PL n. 302/9
di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante:
"Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: ''Norme per
orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero''";
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 25/1/2012
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 25/1/2012
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 30/1/2012
SEDE MERITO
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 23/02/2012
Normativa comunitaria
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (artt.107,108,109) pag. 3
Normativa regionale Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 pag. 5
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionalianche a chilometri zero
Normativa comparata Veneto. L.R. 25-7-2008 n. 7. pag. 10
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli achilometri zero.
Abruzzo.L.R. 20-10-2010 n. 42 pag. 17Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli achilometri zero.
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA
Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure
da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione
della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi
compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore
di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto
di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione
in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
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Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a
norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da
essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire
direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di
questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di
Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente
articolo.
Articolo 109
(ex articolo 89 del TCE)
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni
per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
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Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri
zero1.
(BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 agosto 2008)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 26 febbraio 2010, n. 8 e 11
agosto 2010, n. 22)
Art. 1
(Finalità e definizioni)2
1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e prodotti agricoli a
chilometri zero3, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando un’adeguata informazione ai
consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
a) favorire l’incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale e prodotti agricoli a
chilometri zero3 da parte della distribuzione;
b) assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti
agricoli regionali e prodotti agricoli a chilometri zero3;
c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte
dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, nel rispetto del principio di precauzione
di cui all’articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
gennaio del 2002;
d) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli regionali e prodotti agricoli a chilometri zero3 da parte
delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio regionale;
e) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali e prodotti agricoli a
chilometri zero3 da parte degli imprenditori agricoli;
f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti
agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di
strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
g) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di
prodotti agricoli di origine regionale e prodotti agricoli a chilometri zero3 nella preparazione dei
pasti.
3. All’attuazione della presente legge provvedendo la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive
competenze, nonché gli enti strumentali regionali.
1Titolo sostituito dall’art. 44 comma 1, lett. a), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
2Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
3Parole aggiunte nell’intero articolato, dall’art. 44, comma 1 lett. b) della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
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4. Ai fini della presente legge per prodotti agricoli a chilometri zero si intendono: a) i prodotti
tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173; b) i prodotti definibili
stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la
preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la
consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle
zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla
distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri
prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del
minor apporto delle suddette emissioni4.
Art. 2
(Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi
geneticamente modificati)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lett. c) della presente legge, è fatto
divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di somministrare cibi e
bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti
con mangimi contenenti organismi geneticamente modificati.
2. La violazione del divieto di cui al precedente comma è considerata grave inadempimento ai sensi
dell’articolo 1455 del codice civile e comporta la risoluzione del contratto di appalto del servizio di
ristorazione.
Art. 3
(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di
ristorazione collettiva pubblica)
1. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica devono garantire che nella preparazione dei
pasti siano utilizzati prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di
valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati
alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzazione di
prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma.
3. L’utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei
servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei
strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta la risoluzione di fatto
del contratto.
Art. 4
(Promozione dei prodotti agricoli regionali)
1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore
conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei
consumatori.
4Comma aggiunto dall’art. 44, comma 1, lett. d), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
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2. La Regione, anche in deroga alle norme vigenti, può concludere contratti di sponsorizzazione con
le imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio
regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si
approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli regionali.
3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata
deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine,
natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
4. Alle imprese di cui al presente articolo viene inoltre assegnato, al fine di pubblicizzare l’utilizzo
dei prodotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui
caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.
Art. 5
(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli)
1. Il presente articolo disciplina l’esercizio della vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli da
parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese
di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che adempiano agli obblighi in materia di
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
2. La vendita al dettaglio di cui al comma 1 ha ad oggetto prodotti agricoli, anche manipolati,
conservati, trasformati o valorizzati, provenienti in misura prevalente dalle aziende condotte o
coltivate dai soggetti ivi indicati.
3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola
quando, avuto riguardo ad un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquisiti da terzi siano
quantitativamente inferiori. Se la vendita diretta ha ad oggetto prodotti riferibili a comparti
agronomici differenti, si ha prevalenza dei beni provenienti dall’azienda del soggetto interessato
qualora i beni stessi abbiano un valore superiore a quelli acquisiti da terzi.
4. L’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti di cui al
comma 15 deve essere preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La vendita diretta effettuata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre
aree private di cui agli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nonché la vendita esercitata in
occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione
dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità
previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva
l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Art. 6
(Compiti dei Comuni)6
5L’art. 44, comma 1, lett. e), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole « di cui al comma 3» con le
parole «di cui al comma 1». 6Rubrica così modificata dall’art. 44, comma 1, lett. f), della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.
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1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale
dei posteggi su aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio al dettaglio.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli
imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento
rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati
trimestralmente dall’Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale.
3. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un’adeguata
informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni,
nell’ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets da parte
degli imprenditori agricoli, di cui al precedente art. 5 comma 1.
4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni, nei limiti delle proprie
competenze, adottano le deliberazioni di modifica dei regolamenti di funzionamento e di
organizzazione dei propri piani per il commercio affinché nei mercati stessi sia consentita la vendita
diretta dei prodotti agricoli nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 7
(Attività di controllo e sanzioni)
1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli
per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si
avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito
degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero per le politiche
agricole e forestali 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
Art. 8
(Disposizioni finali e abrogazione)
1. Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che non presentano la dichiarazione in materia di imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modifiche ed integrazioni, possono esercitare la vendita diretta previa
autorizzazione del Comune nel quale intendano effettuarla.
2. Decorsi trenta giorni dall’inoltro dell’istanza di autorizzazione di cui al comma precedente la
medesima si intende accolta e l’attività di vendita può essere esercitata, nel territorio del Comune
cui l’istanza stessa è indirizzata, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e
sanità.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.
4. L’attuazione della presente legge è affidata al Dipartimento Agricoltura.
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Art. 9
(Parere comunitario di compatibilità)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere
dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria7.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
7Comma sostituito dall’art. 19, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, tale comma precedentemente così
recitava: «Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da
parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria».
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Veneto
L.R. 25-7-2008 n. 7(1)
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti
agricoli a chilometri zero. (2)
Pubblicata nel B.U. Veneto 29 luglio 2008, n. 62.
(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 29 luglio 2008, n. 62.
(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Norme per orientare e sostenere il consumo dei
prodotti agricoli di origine regionale.».
Art. 1 Finalità e definizioni.
1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione,
garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali
prodotti.
2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea
attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;
c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei
pasti;
d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;
e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio
regionale.
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3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri
zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli
interventi in agricoltura”;
b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a
condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di
emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.
4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei
prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi
produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella
progettazione e nello sviluppo del prodotto.
5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse (3).
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione promuove la
valorizzazione delle produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel
territorio regionale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le
specificità di tali prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:
a) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva
pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
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b) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da
parte degli imprenditori agricoli;
c) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle
imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
d) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed
etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del
consumatore;
e) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da
parte della distribuzione.
3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.».
Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione
collettiva affidati da enti pubblici.
1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e
agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri
zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei
pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti
pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi (4).
(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Utilizzo dei prodotti agricoli di origine
regionale nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici. 1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che
nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti
agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo
preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti
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salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, fino alla loro scadenza.
3. L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei
pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti
di informazione agli utenti dei servizi.».
Art. 3
Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta
di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno il 15 per cento del
totale dei posteggi.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli
stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli
agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (5).
(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Disposizioni in materia di vendita diretta
da parte degli imprenditori agricoli. 1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli veneti, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per
cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 2001,
n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", sono autorizzati all'istituzione di nuovi posteggi, fino al raggiungimento di tale
percentuale.
2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli
stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di farmer markets e di
mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in
deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.».
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Art. 4 Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”.
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico
operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per
cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare
all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi
indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti
acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale
veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore
primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, le
specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero” (6).
(6) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Promozione dei prodotti agricoli di
origine regionale. 1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale e favorisce una migliore conoscenza delle
produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti
agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di origine regionale, viene
assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita
delibera della Giunta regionale.
3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi
indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti
acquistati.
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4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un apposito circuito
regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge produrrà il regolamento di utilizzo del marchio e il programma di
valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.».
Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”.
1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita
prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati (7).
(7) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3, come corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 12 febbraio
2010, n. 13 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Disposizioni in materia
di commercio dei prodotti agricoli di origine regionale. 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norma di
programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi
destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.».
Art. 6
Attività di controllo e sanzioni.
1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui
alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti
si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di
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commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati,
la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.
Art. 7 Parere comunitario di compatibilità.
[1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere
positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto] (8).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
(8) Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.
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Abruzzo
L.R. 20-10-2010 n. 42(1)
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti
agricoli a chilometri zero.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 novembre 2010, n. 71.
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 novembre 2010, n. 71.
Art. 1 Finalità e definizioni.
1. Con il termine "prodotti a chilometri zero" si fa riferimento ai prodotti
agricoli ed agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Abruzzo, che rientrino in una o più delle
seguenti tipologie:
a) "prodotti di qualità", come disciplinati dalla normativa comunitaria Reg.
CE 510/2006 relativo alla "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari" e Reg. CE 509/2006
relativo alle "specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari"; b) "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); c) "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato
fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici
avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole; d) "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali
dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l'apporto di emissioni
di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto è inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l'apporto di emissioni
riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;
e) "prodotti a filiera regionale": i prodotti per i quali l'intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato è
collocata all'interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo di
certificazione ISO 22005 sul prodotto in questione.
2. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a
"chilometri zero", come definite al comma 1, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei
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prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le
specialità di tali prodotti.
3. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore
sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea
attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
b) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed
alimentari a "chilometri zero", atte a garantire un ridotto apporto di emissioni di GHG legate alle attività di trasporto (certificazioni ISO 14064);
c) favorire la diffusione di certificazione volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari volte a garantire la rintracciabilità di filiera dei prodotti e a garantire
che tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto avvengano all'interno del territorio regionale (certificazioni ISO
22005); d) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero", anche
attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi. A tal fine sono
effettuate campagne di informazione e comunicazione per i consumatori, ed è costituita, nell'ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata
ai mercati agricoli; e) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione
collettiva pubblica, di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei
pasti; f) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a "chilometri
zero" da parte dei produttori; g) sostenere l'impiego di prodotti agricoli a "chilometri zero" da parte delle
imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.
4. Le emissioni di GHG nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 1, lettera d), sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione GHG nelle fasi
produttive e logistiche presenti e dalla norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal
titolo: Gestione ambientale. Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.
Art. 2 Utilizzo dei prodotti agricoli a "chilometri zero" nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici.
1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e
agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri
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zero" come definiti dalla presente norma; sono fatti salvi i contratti in essere al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.
2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a "chilometri zero" nella preparazione dei
pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti
di informazione agli utenti dei servizi."
Art. 3 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli.
1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della
L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del
titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 11) riservano agli imprenditori agricoli
esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi.
2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e di
assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano
per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla L.R. n.
135/1999.
Art. 4 Promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero".
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico
operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per
almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'attività, un
apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.
2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono
riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
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3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale
veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Abruzzo.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del
logo e, nell'ambito della promozione delle produzioni del settore primario di cui alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni
e deleghe delle relative funzioni amministrative), le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a "chilometri zero".
Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero".
1. Nelle strutture di vendita di cui alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 a
esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi
spazi ad essi destinati".
2. Le strutture di vendita già esistenti all'entrata in vigore della presente legge,
si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero" entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 Mappatura e rapporto annuale.
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai
comuni, provvede annualmente ad una mappatura dei mercati agricoli di cui all'art. 3, comma 2, istituiti sul territorio regionale, corredata da un'analisi
comparativa con la situazione relativa all'anno precedente, nonché alla
redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente
commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la Regione attiva iniziative idonee a
promuoverne l'omogenea distribuzione sul territorio.
Art. 7 Integrazione all'art. 15 della L.R. n. 16/2005.
1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 (Norma finanziaria) della L.R. 3 marzo 2005, n.
16 recante:.Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento
genetico delle specie animali d'interesse zootecnico. è inserito il seguente comma:
"3-bis Qualora, assicurato il prioritario soddisfacimento delle esigenze di copertura finanziaria delle attività di cui agli artt. 4 e 5 sul capitolo 102468 UPB
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0702014 residuino risorse non utilizzate, e gli stanziamenti iscritti sul capitolo
102400 UPB 0702009 non fossero sufficientemente capienti in relazione al fabbisogno di finanziamento indotto dagli interventi di cui all'art. 6, le predette
economie possono essere destinate con deliberazione della Giunta regionale,
ad integrare gli stanziamenti destinati a supportare le attività di Assistenza specialistica di cui allo stesso art. 6".
Art. 8 Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui all'art. 7 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel BURA.
Art. 9 Parere comunitario di compatibilità (2).
[1. Gli effetti della presente legge, fatta eccezione per gli artt. 7 e 8, sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della
Commissione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla pubblicazione del relativo avviso sul
BURA].
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
(2) Articolo abrogato dall’ art. 130, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di
quanto stabilito dall’ art. 131 della stessa legge).
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