dossier servizio studi - senato · 2018. 11. 19. · dossier n. 80 8 la principale differenza fra...

25
XVIII legislatura Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 844 e n. 583 Disposizioni in materia di azione di classe novembre 2018 n. 80 ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

Upload: others

Post on 20-Jan-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi

sull’A.S. n. 844 e n. 583

Disposizioni in materia di

azione di classe

novembre 2018

n. 80

ufficio ricerche sulle questioni

istituzionali, sulla giustizia e sulla

cultura

Page 2: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

SERVIZIO STUDI TEL. 066706-2451

[email protected]

_______________________________________________________________________________________

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi

parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti

parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o

riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto

della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Page 3: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi

sull’A.S. n. 844 e n. 583

Disposizioni in materia di

azione di classe

novembre 2018

n. 80

Classificazione Teseo: Codice e codificazioni. Abrogazione di norme. Risarcimento di danni.

a cura di: C. Andreuccioli

Page 4: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni
Page 5: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

I N D I C E

1. QUADRO NORMATIVO ................................................................................. 7

2. IL CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE ....................................................... 11

2.1. L'Atto Senato n. 844 ................................................................................ 11

2.2. L'Atto Senato n. 583 ................................................................................ 21

Page 6: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni
Page 7: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

7

I disegni di legge in titolo mirano a trasfondere la disciplina dell'azione di classe,

attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del

consumo) all'interno del codice di procedura civile, rendendola uno strumento di

più ampia applicazione e portata.

Il contenuto dei due provvedimenti è in larga parte coincidente, in quanto l'AS n.

583 riproduce il contenuto dell'originario AC 791, che, approvato dalla Camera

con modifiche, è oggi, l’Atto Senato n. 844.

1. QUADRO NORMATIVO

Nell'ordinamento italiano l'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori

e degli utenti (c.d. class action) è attualmente disciplinata dall'articolo 140-bis del

Codice del consumo.

Prima di procedere alla analisi della normativa vigente è opportuno dare conto di

altri due istituti processuali che presentano alcune caratteristiche simili alla class

action

La class action pubblica

L'istituto della class action deve essere tenuto distinto, in primo luogo, dall'affine

c.d. azione di classe pubblica. Quest'ultimo è un istituto introdotto

nell'ordinamento dal decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, in applicazione

della legge 4 marzo 2009 n. 15 (c.d. “Legge Brunetta”).

La class action pubblica offre uno strumento di tutela collettiva agli utenti della

PA o agli utenti di un servizio pubblico e come tale si contraddistingue per la

finalità di tutela di un interesse diffuso, della collettività, a differenza della class

action vera e propria – di cui all’art. 140-bis del Codice del Consumo - che invece

mira a salvaguardare i diritti dei singoli (vale a dire di ciascun membro della

classe).

Le Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza, 30 settembre 2015, n. 19453) – in

un procedimento per regolamento di giurisdizione - hanno, in proposito, precisato

che “La "class action pubblica" prevista dal d.lgs. n. 198 del 2009 è funzionale al

conseguimento di un risultato che giovi, indistintamente, a tutti i contitolari

dell'interesse diffuso al ripristino del corretto svolgimento della funzione

amministrativa ovvero della corretta erogazione del servizio, mentre l'azione di

classe prevista dal codice del consumo postula l'esercizio di un diritto individuale,

oggetto di trasposizione in capo a ciascun titolare singolarmente identificato”.

L'azione inibitoria

La class action va, in secondo e ultimo luogo, tenuta distinta dall'azione inibitoria

prevista dall'articolo 140 del Codice del Consumo, anche esso strumento di tutela

a favore delle associazioni di consumatori, ma di natura - appunto - inibitoria e

ripristinatoria.

Page 8: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

8

La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad

appannaggio delle associazioni e la class action regolamentata dall’articolo 140-

bis è dovuta al fatto che la class action non può essere instaurata dall’associazione

consumeristica in sé quale parte processuale, bensì da un attore soggetto singolo

(il cosiddetto “rappresentante della classe”), anche se spesso ciò avviene con

l’appoggio a latere di un’associazione o di un comitato. Tale differenza comporta,

peraltro, che, secondo la giurisprudenza, non vi possa essere nemmeno un ricorso

cumulativo a tali due mezzi di tutela: infatti “Con l'azione di classe il singolo

consumatore è legittimato a domandare, per sé e per la classe di aderenti, la

concessione di rimedi risarcitori e restitutori a tutela di diritti individuali

omogenei, mentre, poiché il riferimento alla tutela degli "interessi collettivi" deve

essere inteso come semplice ampiezza del numero di potenziali consumatori

coinvolti, è preclusa la possibilità di conseguire i rimedi inibitori e le misure

ripristinatorie di cui all'art. 140 cod. consumo” (Trib. Milano, ordinanza, 9

dicembre 2013).

L'azione di classe ex art. 140-bis del Codice del consumo

L'azione di classe è attualmente così configurata:

le finalità dell’istituto sono la tutela dei diritti individuali dei consumatori e

utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione

omogenea (“diritti individuali omogenei”) nonché la tutela di interessi

collettivi (comma 1);

con l’azione si fa valere la violazione di diritti contrattuali (es. diritti fondati

su un contratto sottoscritto per adesione da una pluralità di consumatori) o

di diritti omogenei comunque spettanti al consumatore finale del prodotto

(es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o servizio (a

prescindere da un rapporto contrattuale) o di diritti omogenei violati da

comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette

(comma 2);

l'oggetto dell'azione è l’accertamento della responsabilità e la condanna al

risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori

(comma 2);

la legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini

consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante

associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino (comma 1);

è possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione

comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Il procedimento è scandito in due fasi:

• la prima, volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe;

• la seconda, finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di

accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza

di condanna alla liquidazione in via equitativa delle somme dovute agli

Page 9: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

9

aderenti all’azione di classe o alla definizione di un criterio omogeneo di

calcolo per la suddetta liquidazione.

Analiticamente, la domanda si propone con atto di citazione al tribunale del

capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa. La competenza è attribuita al

tribunale in composizione collegiale con il possibile intervento anche del PM, ma

solo per il giudizio di ammissibilità dell'azione (commi 4 e 5)1.

Si apre a questo punto la prima fase del procedimento, dedicata ad un’udienza

filtro per la pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe. Il tribunale si

pronuncia (con ordinanza) all'esito della prima udienza (a meno che non sia

necessario disporre una sospensione del giudizio per attendere la pronuncia di

un'autorità indipendente o del giudice amministrativo).

La domanda è dichiarata inammissibile quando (comma 6):

è manifestamente infondata;

sussiste un conflitto di interessi;

il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili;

il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della

classe.

Se il tribunale non ammette l’azione, deve comunque regolare le spese e

ordinare la pubblicità dell’ordinanza di inammissibilità a cura e a spese del

soccombente (comma 8).

Se il tribunale ammette l’azione, regola le spese, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,

e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. L’ordinanza

è reclamabile entro 30 giorni in corte d’appello che, a sua volta, decide entro 40

giorni dal deposito del ricorso con ordinanza camerale (comma 7). Il reclamo non

ha, tuttavia, effetti sospensivi del procedimento davanti al tribunale.

Con l’ordinanza che ammette l’azione, il Tribunale deve (comma 9):

• definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,

specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di

aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi

dall’azione;

• fissare termini e modalità della più opportuna pubblicità

dell'azione, per consentire l'adesione degli appartenenti alla

classe (l’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità

della domanda), possibile senza ministero di un difensore. Copia

dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione deve essere trasmessa al

Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di

pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet;

• fissare un termine perentorio, non superiore a 120 giorni

dall'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione

1 Per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia

Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente

il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli.

Page 10: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

10

devono essere depositati in cancelleria, anche a mezzo dell’attore, e

anche tramite PEC o fax; gli atti devono contenere l’elezione di

domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto

valere; la documentazione probatoria. Dopo la scadenza del termine

non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi

fatti e nei confronti della stessa impresa; saranno possibili solo

ricorsi individuali da parte di coloro che non abbiano aderito

all'azione collettiva.

Si apre dunque la seconda fase nella quale il Tribunale definisce il procedimento

nel merito, eventualmente condannando l’impresa soccombente alla liquidazione

del danno. In merito il tribunale può (comma 12):

• ordinare all’impresa il pagamento, in via equitativa, delle somme dovute a

coloro che hanno aderito all’azione oppure;

• definire un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione

assegnando alle parti un termine di 90 giorni per raggiungere un accordo

sull'entità del risarcimento. In tale caso, il verbale di accordo, sottoscritto

dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo; in mancanza di

accordo, su istanza di parte, è invece il giudice che liquida le somme dovute

agli aderenti all'azione.

La sentenza che definisce il giudizio diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla

pubblicazione; fa stato per tutti gli aderenti all’azione e rende improponibile per i

medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti una nuova azione di classe. In

caso di proposizione di appello, l’appellante può chiedere la sospensione

dell’efficacia della sentenza di primo grado (comma 13). La decisione sull’azione

collettiva non limita comunque il diritto all’azione individuale per chiunque non

abbia aderito all’azione di classe (comma 14).

Page 11: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

11

2. IL CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE

2.1. L'Atto Senato n. 844

Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, è

composto da 7 articoli, attraverso i quali riforma l'istituto dell'azione di classe,

attualmente previsto dal Codice del consumo, riconducendone la disciplina al

codice di procedura civile.

L'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di rito un nuovo titolo

VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall' articolo

840-bis all' articolo 840-sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro

IV dedicato ai procedimenti speciali.

Nel dettaglio, l'articolo 840-bis c.p.c. amplia l'ambito d'applicazione soggettivo

e oggettivo dell'azione di classe.

Come accennato il vigente art. 140-bis del Codice del consumo, nel delineare il campo di

applicazione rationae personae, prevede che l'azione di classe possa essere esercitata solo

da consumatori o utenti (ovvero dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente

svolta). Tale limitazione è stata peraltro interpretata in modo rigoroso dalla

giurisprudenza. In un caso, a titolo esemplificativo, è stata ritenuta inammissibile per

carenza del presupposto soggettivo l'azione di classe avviata da un piccolo azionista di un

istituto di credito (Trib. Firenze, ordinanza, 10 marzo 2014 e Corte d'appello di Firenze,

ordinanza, 15 luglio 2014). E' appena il caso di ricordare che, sempre ai sensi dell'art.140-

bis la persona fisica può agire anche "mediante associazioni cui dà mandato o comitati

cui partecipa".

Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al

codice del consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre

esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione

di "diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"); l'azione sarà

quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle

organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela

dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della

giustizia (per i profili attuativi si veda l'articolo 2 del disegno di legge).

Viene, poi, ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è

esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive,

per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e

alle restituzioni.

Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di

servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti

in essere nello svolgimento delle attività.

Page 12: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

12

Se viene presentata un'azione di classe:

il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo

articolo 840-undecies, nono comma, c.p.c.;

non è ammesso l'intervento di terzo;

sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura,

transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione. L'articolo 840-bis, in

proposito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la

transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanti abbiano

aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero

meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine

(non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni) assegnato

dal tribunale. Se il termine decorre inutilmente, il tribunale dichiara

l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente

agire individualmente ovvero avviare una nuova azione di classe.

L'articolo 840-ter c.p.c. disciplina la forma della domanda e il giudizio di

ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe

è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd.

tribunale delle imprese), del luogo ove ha sede la parte resistente.

L’istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa è stata prevista dal decreto

legislativo n. 168 del 2003. Il decreto, così come novellato dal decreto legge n. 1 del 2012

(cd. decreto liberalizzazioni), ha istituito dette sezioni presso i Tribunali e le Corti di

Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,

Torino, Trieste e Venezia, fermo restando l’istituzione delle stesse sezioni presso i

Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Risultano,

quindi, istituite sezioni specializzate in materia d’impresa anche a L'Aquila, Ancona,

Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento. Una sezione specializzata

in materia di impresa è stata istituita poi presso il Tribunale e la Corte di Appello di

Brescia, mentre per il territorio della Val d’Aosta sono competenti le sezioni specializzate

presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino. Il decreto-legge n. 145 del 2013 ha

previsto l'istituzione della sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte di Appello

(sezione distaccata) di Bolzano. In relazione alla composizione, i giudici delle sezioni

sono scelti tra soggetti dotati di specifiche competenze.

Con riguardo alle controversie transnazionali è opportuno ricordare che il Regolamento

UE n. 1215/2012, c.d. “Bruxelles I-bis” (che ha sostituito il previgente Regolamento CE

n. 44/2001 c.d. “Bruxelles I”) prevede che, nel caso in cui ad essere convenuta sia

un’impresa straniera, è possibile avviare la lite innanzi ai Tribunali italiani nelle seguenti

ipotesi:

- nei casi “contrattuali”, quando l’Italia è il foro di adempimento dell’obbligazione (forum

destinatae solutionis) ai sensi dell’Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), del

Regolamento n. 1215/2012 (ad esempio, in un contratto di compravendita, quando la

consegna della merce ha avuto luogo in Italia);

- nei casi di responsabilità da prodotto difettoso (product liability), l’azione di classe

potrà essere radicata in Italia se nel nostro Paese si trova il forum commissi delicti ai sensi

dell’Articolo 7, paragrafo 2), del Regolamento n. 1215/2012;

Page 13: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

13

- in ogni caso, il Tribunale italiano avrà giurisdizione ogniqualvolta sia possibile applicare

gli Articoli 17 e 18 del Regolamento n. 1215/2012 (cosiddetti “fori consumeristici”).

La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario

di cognizione. Peraltro non può essere disposto in nessun caso il mutamento del

rito. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il ricorso, unitamente al

decreto di fissazione dell'udienza, deve essere pubblicato su un apposito portale

del Ministero della giustizia.

La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere

sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza;

anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può

sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso

un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al

Giudice amministrativo.

La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19

gennaio 2017, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate

norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto

nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati

membri e dell'Unione europea".

Il decreto legislativo in questione, all'articolo 18, con riguardo al private enforcement del

diritto antitrust, prevede la competenza inderogabile a trattare questo genere di questioni

di sole 3 sezioni specializzate: Milano (Nord Italia), Roma (Centro Italia) e Napoli (Sud

Italia). Tale competenza vale anche per le azioni di classe basate su violazioni antitrust

espressamente richiamate dal decreto legislativo.

L'azione di classe è inammissibile quando:

è manifestamente infondata. In questo caso, il ricorrente può riproporre

l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto

o di diritto;

è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela.

il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente;

è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente

i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

I casi di inammissibilità previsti dal disegno di legge ripropongono quelli già contemplati

dalla legislazione vigente.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte

d'appello, che decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro 30 giorni. In caso

di accertamento sull'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli

atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo alla corte d'appello

avverso le ordinanze che ammettono l'azione non produce effetti sospensivi del

procedimento davanti al tribunale.

Page 14: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

14

L'articolo 840-quater c.p.c. disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe

aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla

pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere presentate ulteriori azioni

di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente,

pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe

proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni sono riunite

all'azione principale.

Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è

definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la

proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti

valere alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

In proposito è opportuno rilevare come l’articolo 840-quater c.p.c. non sembri

disciplinare in modo compiuto il tema della proponibilità di due azioni di classe da parte

di due classi di soggetti diversi tra loro, si pensi al caso di azioni proposte da consumatori

tabagisti e da congiunti per il danno da fumo passivo.

Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c. disciplinano il procedimento e la

sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito, assumono fondamentale

rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del

consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma

non a seguito della sentenza di merito.

Va ricordato come la più rilevante differenza tra l'azione di classe disciplinata dal codice

del consumo e la class action degli USA (patria di tale tipo di azioni civili) e di molti altri

Paesi riguarda il sistema di adesione: mentre in Italia questa si basa sul cd. opt-in, per cui

solo chi vi aderisce volontariamente entro un dato termine può far parte della classe, negli

Stati Uniti vige il diverso sistema dell'opt-out, sulla cui base i soggetti che possiedono i

requisiti indicati dalla corte nell'udienza preliminare di filtro entrano di diritto a far parte

della classe, a meno che non decidano di escludersi (ovvero optino distare fuori dalla

causa).

La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti:

• nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione

(articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza

di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 60 e

non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire

i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento

nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la

qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e

possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento; l'effettivo

diritto ad aderire all'azione di classe è verificato solo dopo la sentenza di

merito;

Page 15: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

15

• nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-

sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un

termine (non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione.

Quanto all'istruzione della causa, l'art. 840-quinquies definisce le modalità di

ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa

applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla

parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al

terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio; la sanzione è devoluta alla

Cassa delle ammende. Si tratta di una possibilità già prevista nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 3 del

2017, la cui formulazione è sostanzialmente riproposta, nonché dall'art. 709-ter dello

stesso codice di procedura civile.

La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe (art.

840-sexies), ha natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce

i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella

classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti.

Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie

e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da

un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza - che determina l'importo

che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese - vengono inoltre nominati:

un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione (e decidere sulle

liquidazioni), un rappresentante comune degli aderenti (che deve avere i requisiti

per la nomina a curatore fallimentare).

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-septies c.p.c. che

delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi

telematici gestito dal Ministero della giustizia.

La domanda di adesione va inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o

servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) e non richiede

l'assistenza del difensore; tra i suoi contenuti obbligatori, oltre ai dati identificativi

dell'aderente, l'oggetto della domanda, le sue ragioni, e gli eventuali documenti

probatori, è previsto il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante

comune degli aderenti.

La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie le

domande di adesione e condanna con decreto il resistente al pagamento delle

somme dovute - è disciplinata dall'art. 840-octies c.p.c.

Si tratta di una fase introdotta dalla riforma: il codice del consumo, infatti, prevede

attualmente che sia direttamente il tribunale, con la sentenza di condanna, a liquidare in

via equitativa le somme dovute agli aderenti all'azione oppure a stabilire un criterio

omogeneo di calcolo per la loro liquidazione; solo in quest'ultimo caso, se non vi è

Page 16: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

16

accordo sul quantum del risarcimento il giudice, su istanza di almeno una parte, liquida

le somme dovute ai singoli aderenti.

L'art. 840-octies delinea il seguente procedimento:

• entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione, e dunque

dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la

possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando

memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente

contestati dal resistente nei termini si danno per ammessi;

• entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti

predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei

prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è

comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti

da ciascuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere

eventualmente al tribunale la nomina di esperti;

• entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono

depositare ulteriore documentazione e osservazioni;

• il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento,

anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al

pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice

costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al

rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del

difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà

determinato con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi nel

rispetto delle procedure previste dalla legge n. 247 del 2012, di riforma della

professione forense.

Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute

in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice

ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal

rappresentante comune (art. 840-duodecies c.p.c.).

Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione

forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante

comune (ai sensi dell'art. 840-terdecies c.p.c.).

La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene - con decreto

motivato del giudice delegato, reclamabile - quando le ripartizioni agli aderenti

effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti

dei medesimi aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile

conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche

tenuto conto dei costi che è necessario sostenere (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.).

L'articolo 840-novies c.p.c. disciplina il compenso derivante dalla cd. quota lite,

cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve

Page 17: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

17

corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente.

Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente

dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento.

Tale somma costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il

resistente dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in

misura inversamente proporzionale (la percentuale scende all'aumentare del

numero dei componenti), sulla base di sette scaglioni. Tali percentuali possono

essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.

In proposito è opportuno rilevare come tale previsione si sostanzi di fatto in una

delegificazione, per la quale non sono dettati criteri direttivi.

Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al

50% - l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: della

complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera

prestata, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività e al numero degli

aderenti.

Gli articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c. riguardano le impugnazioni,

rispettivamente, della sentenza che decide sull'azione di classe, e del decreto che

liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'art. 840-decies prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico

del ministero della giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che

accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulle impugnazioni.

La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione oltre che nei casi

contemplati dall'articolo 395 c.p.c., anche quando la stessa sia ritenuta effetto della

collusione tra le parti. In questo caso il termine per proporre revocazione decorre

dalla scoperta della collusione.

Ai sensi dell'articolo 395 c.p.c. le sentenze possono essere impugnate per revocazione se

sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; se si è giudicato in base a

prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte

soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; se

dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva

potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; se la

sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; se la

sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata,

purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; se la sentenza è effetto del dolo

del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

L'art. 840-undecies prevede l'impugnazione del decreto del giudice delegato di

liquidazione delle somme dovute a ciascun aderente (ex art. 840-octies, comma

quinto).

Page 18: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

18

Il gravame assume la forma del ricorso, che non sospende però l'esecuzione del

decreto - salvo che il tribunale non disponga diversamente, in presenza di "gravi e

fondati motivi".

Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del

provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante comune e

gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'art. 840-novies; questi ultimi

possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate.

L'aderente può proporre impugnazione individuale a condizione che la domanda

di adesione sia stata revocata prima che il decreto di liquidazione sia divenuto

definitivo nei suoi confronti.

La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso (indicazione del

tribunale competente, generalità, esposizione dei fatti) e prevede che con decreto

sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito; il tribunale decide con decreto

motivato entro 30 giorni dall'udienza di comparizione delle parti confermando,

modificando o revocando il decreto impugnato.

L'art. 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal codice del

consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti.

In particolare, viene stabilito che:

• fino alla discussione orale della causa, il tribunale può formulare una

proposta transattiva o conciliativa alle parti. Sia la proposta che l'eventuale

accordo concluso, sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun aderente

e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico; l'adesione all'accordo

è data accedendo al fascicolo informatico;

• dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli

aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici

o di pubblica utilità un analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo

schema è inserito nell'area pubblica del portale telematico e deve essere

comunicato all'indirizzo PEC ovvero al servizio elettronico di recapito

certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi 15 giorni ciascun

aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate

contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non

formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato.

Nei successivi trenta giorni il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi

degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare

l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal rappresentante

comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo

esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore

esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il ricorrente.

La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è

promossa da un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al

risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano

accettato l'accordo.

Page 19: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

19

Infine, in chiusura del nuovo titolo del codice di procedura civile dedicato ai

procedimenti collettivi, l'art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria

collettiva (con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del

consumo, che ne dettano oggi la procedura).

In base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva "chiunque abbia interesse"

(nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della

giustizia) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di

pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di

individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto

di reiterare una condotta commissiva o omissiva.

La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede

l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione

collettiva nelle forme del precedente art. 840-quinquies c.p.c.

Nel procedimento il giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni

semplici, può ordinare, su richiesta di parte, alla parte soccombente, con la

cessazione della condotta:

• l'adozione delle misure più opportune per eliminarne gli effetti; previa

istanza di parte,

• il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della

sentenza (in base all'art. 614-bis c.p.c.);

• di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di

comunicazione ritenuti più appropriati.

Se l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che

il giudice disponga la separazione delle cause.

L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile introducendovi un apposito titolo V-bis, formato dagli articoli 196-bis e 196-

ter.

La prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere

effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono

essere svolte dal portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. In

particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta

elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al servizio elettronico di recapito

certificato qualificato (SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è

registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni

relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono la

pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a

specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche

prima della loro proposizione.

L'articolo 196-ter invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da

adottarsi - entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge - di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico e previo parere delle Commissioni

Page 20: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

20

parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco

delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la

determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento

della stessa. Per quanto concerne il contributo la disposizione specifica che esso

deve essere fissato in misura tale da consentire di far fronte alle spese di istituzione,

sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Con riguardo ai requisiti essi devono

comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a

rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle

associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di

finanziamento utilizzate.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il Testo unico in materia di

documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per applicare le norme del codice

penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione

all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi -

nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni

mendaci.

L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che

all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 della proposta di legge provvede, per coordinamento,

all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta

nell'articolo 140-bis del codice del consumo, unitamente alle procedure per la

tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento.

Più nel dettaglio la disposizione:

• integra l'elenco delle controversie di competenza delle sezioni specializzate

per l'impresa - di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 - con i procedimenti collettivi

disciplinati dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile;

• modifica il d.lgs. n. 3 del 2017, in tema di azioni per il risarcimento del

danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, sostituendo il

rinvio all'azione di classe disciplinata dal codice del consumo con quello al

nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

Page 21: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

21

2.2. L'Atto Senato n. 583

L’A.S. 583, di iniziativa della sen. Riccardi (M5S), riproduce il testo dell'A.C. 791

(ora AS 844), già approvato con modifiche dall'altro ramo del Parlamento.

Nel merito il provvedimento, composto da 6 articoli, mira a trasfondere la

disciplina dell’azione di classe – ora appunto contenuta nell’unica norma

dell’articolo 140-bis del Codice del Consumo - all’interno del codice di procedura

civile (attraverso l'introduzione del nuovo Titolo VIII-bis), rendendola così uno

strumento di più ampia applicazione e portata.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 – che costituisce l’elemento centrale della proposta

di legge – introduce nel codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-bis

“Dell’azione di classe”, composto da 15 nuovi articoli (da art. 840-bis a art. 840-

sexiesdecies). Il nuovo titolo è inserito alla fine del libro VI dedicato ai

procedimenti speciali e, dunque, in coda al codice di procedura civile.

L’art. 840-bis c.p.c. amplia l’ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo

dell'azione di classe. Sul piano soggettivo l'azione è sempre esperibile da tutti

coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di "diritti individuali

omogenei"; l’azione è quindi nella titolarità di ciascun componente della “classe”,

nonché delle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti

diritti.

In proposito è opportuno rilevare che l'AS 844 riconosce il diritto all'azione alle sole

associazioni e organizzazioni iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il

Ministero della giustizia.

Con riguardo all’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, si prevede che essa

sia esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte

lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del

danno e alle restituzioni. Il provvedimento individua come destinatari dell'azione

di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, facendo

salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei

concessionari di servizi pubblici. La condotta lesiva è individuata relativamente a

fatti cagionati nello svolgimento delle attività.

L'art. 840-ter c.p.c. disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di

ammissibilità.

In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato

nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (cd. tribunale delle

imprese).

L'azione si introduce, analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del

consumo e differentemente dall'AS 844, con atto di citazione, il quale deve essere

notificato anche al PM, che deciderà se intervenire (nel solo giudizio di

Page 22: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

22

ammissibilità). Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione

dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere

sull'ammissibilità dell'azione mentre attualmente la decisione deve intervenire

“all’esito della prima udienza”, senza previsione di un termine. La decisione

assume la forma dell'ordinanza; anch’essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato

portale.

I motivi di inammissibilità dell’azione di classe riproducono, analogamente

all'AS 844, quelli previsti dal vigente Codice del consumo (vedi supra).

L'ordinanza che decide sull’ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in Corte

d'appello, che decide entro 40 giorni; è previsto inoltre, diversamente dalla

vigente normativa e dall'AS 844, che la decisione della Corte d’appello sia

ricorribile in Cassazione.

In proposito è opportuno sottolineare come la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza

sull’ammissibilità sia in contrasto coi principi in punto di decisorietà e definitività del

provvedimento ricorribile, affermati dalla giurisprudenza e ribaditi in ultimo dalla Cass.,

sez. Unite, Sentenza 16 novembre 2016, n. 23304).

Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento

prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Sia il reclamo

alla corte d’appello che il ricorso in cassazione avverso le ordinanze che

ammettono l’azione non producono effetti sospensivi del procedimento davanti al

tribunale delle imprese.

L'art. 840-quater c.p.c. disciplina la possibile pluralità di azioni di classe aventi

il medesimo oggetto.

Se dinanzi al medesimo giudice pendono più azioni di classe aventi il medesimo

oggetto:

- le domande vengono riunite se ancora il tribunale non si è pronunciato

sull’ammissibilità dell’azione;

- le domande proposte successivamente all’ordinanza che ammette l’azione sono

cancellate dal ruolo senza possibilità di riassunzione.

La cancellazione e l’impossibilità di riassunzione sono previste anche quando le

cause sono promosse davanti a uffici giudiziari diversi nel periodo intercorrente

tra la pubblicazione telematica della citazione e l’ordinanza che decide

sull’ammissibilità della prima domanda; prevale qui la competenza dell'autorità

giudiziaria ove sia stato pubblicato on line il primo atto di citazione.

Superata la fase di ammissione dell’azione di classe, e giunti alla decisione della

causa nel merito, in caso di sentenza che respinge la domanda, «una volta

decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza» nel portale telematico «non

sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti

Page 23: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

23

del medesimo convenuto», a meno che non si intendano far valere diritti che non

potevano essere fatti valere nel termine annuale.

Dalla formulazione della disposizione si evince che, dopo la pubblicazione della

sentenza di rigetto e per un anno, è possibile promuovere una nuova azione di

classe sul medesimo oggetto e nei confronti del medesimo convenuto. Trascorso

tale termine, l’azione non è più promuovibile. Si valuti l’opportunità di chiarire la

ratio del termine annuale per poter nuovamente presentare la domanda, dopo una

sentenza di rigetto. Si valuti altresì l’opportunità di fare riferimento a una sentenza

passata in giudicato, così come previsto per la sentenza di accoglimento.

Se invece l’azione di classe è accolta nel merito, con sentenza passata in

giudicato, non possono essere più proposte nuove azioni di classe sul medesimo

oggetto e con il medesimo convenuto, salva sempre la possibilità di far valere

diritti che non potevano essere fatti valere nel termine consentito per l’adesione.

Gli articoli 840-quinquies e 840-sexiesc.p.c. disciplinano il procedimento e la

sentenza che accoglie l’azione di classe. Il contenuto degli articoli coincide, pur

con ampie integrazioni con le omologhe disposizioni dell'A.S. 844. Nell'articolo

840-quinquies dell'A.S. 844 sono disciplinate infatti anche le modalità di

ammissione ed esibizione delle prove.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo art. 840-septies c.p.c. che

delinea una procedura informatizzata nell’ambito del portale dei servizi

telematici gestito dal Ministero della giustizia. A differenza dell'A.S. 844 non si

prevede che la domanda sia presentata su un modulo conforme al modello

approvato con decreto del Ministro della giustizia.

La fase successiva dell'azione di classe - nella quale il giudice delegato accoglie

le domande di adesione e condanna con decreto il convenuto al pagamento delle

somme dovute agli aderenti - è disciplinata dall'art. 840-octies c.p.c. Tale articolo

riproduce in larga parte il contenuto della analoga disposizione dell'A.S.844.

L’art. 840-octies prevede il seguente procedimento:

entro 90 giorni dallo spirare del termine per aderire all’azione, e dunque

dopo la presentazione delle domande di adesione, il convenuto ha la

possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando

memoria difensiva; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente

contestati dal convenuto nei termini si danno per ammessi;

entro i successivi 90 giorni, il rappresentante comune degli aderenti

predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei

prendendo posizione su ciascuna posizione individuale; il progetto è

comunicato agli aderenti e al convenuto. Per la valutazione dei fatti dedotti

da ognuno degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere

eventualmente al tribunale la nomina di esperti;

Page 24: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

24

entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono

depositare ulteriore documentazione e osservazioni;

Il giudice delegato decide infine con decreto succintamente motivato

sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il

convenuto al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto

del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al

convenuto e all’avvocato difensore dell’attore.

Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento versa le somme dovute

in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il

pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal

rappresentante comune (art. 840-duodecies c.p.c.).

Se, al contrario, il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione

forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante

comune (ai sensi dell'art. 840-terdecies c.p.c.).

La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene (con decreto

motivato del giudice delegato, reclamabile) quando tutte le pretese sono

soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole

soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (art. 840-

quinquiesdecies c.p.c.). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio

delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-novies c.p.c. - similmente all'analoga disposizione introdotta

dall'AS 844- disciplina il compenso derivante dalla cd. quota lite cioè una somma

che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al

rappresentante comune degli aderenti e al difensore dell'attore. Tale somma

costituisce una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà

pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura progressiva

(la percentuale scende all’aumentare del numero dei componenti), sulla base di

sette scaglioni.

Gli articoli 840-decies e 840-undecies riguardano le impugnazioni,

rispettivamente, della sentenza che decide sull’azione di classe e del decreto che

liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

A differenza dell'analoga disposizione contenuta nel disegno di legge n. 844 l’art.

840-decies dell'A.S. in esame nulla prevede in ordine alla revocazione della

sentenza.

L'articolo 840-quaterdecies interviene su un altro aspetto non trattato dal codice

del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. A differenza

dell'AS 844 il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle

parti fino alla precisazione delle conclusioni e non fino alla discussione orale della

causa.

Page 25: Dossier Servizio Studi - Senato · 2018. 11. 19. · Dossier n. 80 8 La principale differenza fra lo strumento inibitorio di cui all’articolo 140 ad appannaggio delle associazioni

Dossier n. 80

25

L'art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva.

Differentemente dall'AS 844, il disegno di legge in esame: non estende la titolarità

dell'azione inibitoria anche alle organizzazioni o le associazioni senza scopo di

lucro e prevede la domanda sia proposta con le forme del processo ordinario e non

già con quelle del procedimento camerale.

L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura

civile introducendovi un apposito titolo V-bis - peraltro formato dal solo art. 196-

bis - dedicato all'azione di classe.

La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla

cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal

portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

L’articolo 3 della proposta di legge, analogamente all'articolo 3 dell'AS 844,

modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR

445/2000) per applicare le norme penali previste dall’anche alle attestazioni

false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L’articolo 4, analogamente all'articolo 4 dell'AS 844, reca la clausola di

invarianza finanziaria.

L’articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene

posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per

consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al

compimento delle attività processuali richieste dalla proposta di legge. Una

specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno in corso al

momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni

degli articoli da 139 a 140-bis del Codice del consumo.

Infine, l'articolo 6 (similmente all'articolo 5 dell'AS 844) del provvedimento

provvede, per coordinamento, all’abrogazione della disciplina dell'azione di

classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del codice del consumo,

unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli

139 e 140 dello stesso Codice.