dott.ssa savelli le procedure delle operazioni di bonifica · decreto legislativo 3 aprile 2006,...
TRANSCRIPT
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Le procedure delle operazioni di
bonifica nell’ambito delle aree
industriali dismesse
Le procedure delle operazioni di
bonifica nell’ambito delle aree
industriali dismesse
Dott.ssa Raffaella Savelli – Funzionario del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
PARTE QUARTA
La bonifica dei siti contaminati
(Titolo V Parte IV)
Artt. 239 – 253 per la disciplina sostanziale
Art. 257 per la disciplina sanzionatoria
Articolo 239
(principi e campo di applicazione)
Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale in armonia con i principi e le norme comunitari, con
particolare riferimento al principio “chi inquina paga”
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 239
(principi e campo di applicazione)
Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
� all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del
presente decreto, salvo il caso in cui, durante le operazioni di
gestione e smaltimento di rifiuti, si accerti il superamento dei valori
di attenzione nell’area d’intervento;
� agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 239
(principi e campo di applicazione)
Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle
regioni con appositi piani.
Per inquinamento diffuso si intende la contaminazione o le
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali
determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Situazioni o attività che possono determinare la necessità di interventi di bonifica / messa in sicurezza
- Siti industriali dismessi;
- Siti industriali in attività (industrie a rischio di incidente rilevante)
- Discariche incontrollate di rifiuti;
- Eventi incidentali che possono aver causato contaminazione delle matrici
ambientali (incidenti in aree industriali, sversamenti di sostanze pericolose,
incendi, alluvioni….);
- Aree minerarie dismesse;
- Distributori carburante e depositi oli minerali;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni
delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR);
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli
di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica,
come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del
presente decreto;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione
delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica
secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del
presente decreto e sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza
e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i
livelli di accettabilità per il sito;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e
determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali
strutture edilizie e impiantistiche presenti. (CSR);
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più
valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle
matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di
contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio
(CSR);
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla
base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano
superati;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
sito non contaminato: un sito nel quale la
contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti
inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti
comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Articolo 240
(Definizioni)
analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica
degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione
delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i
criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Le 3 tipologie di Messa in sicurezza
�Messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza:
concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli diesplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
pericolo di incendi ed esplosioni.
�Messa in sicurezza operativa: interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell’attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio.
�Messa in sicurezza permanente: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
La procedura per il soggetto responsabile (art. 242)
Comma 1
Evento che sia potenzialmente ingrado di contaminare il sito
ovveroContaminazione storiche con rischio di aggravamento della situazione
Comma 2
Autocertificazione
Piano della caratterizzazione
IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTOMette in opera le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia, Regione e PrefettoENTRO 24 H
Svolge l’indagine preliminare e se< CSC, provvede al ripristino e ne dà notizia al Comune e la Provincia con autocertificazione. ENTRO 48 H> CSCné da immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza.
Presenta alla Regione* il piano della caratterizzazioneENTRO 30 gg
Verifica e controllo da parte dell’autorità competente ENTRO 15 gg
LA REGIONE*, convocata la CdS, autorizza il pianoENTRO 30 gg
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
La procedura per il soggetto responsabile (art. 242)
Comma 4
Documento dianalisi di rischio
Comma 5 e 6
Piano di monitoraggio
Comma 7
Progetto operativo
IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO
Presenta alla Regione* i risultati
dell’analisi di rischio (criteri in All. 1)
ENTRO 180 gg
< CSR,
Invia alla Provincia e alla Regione* un piano di monitoraggio
ENTRO 60 gg
> CSR
Sottopone alla Regione* il progetto operativo degli interventi (bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente)ENTRO 180 gg
La CONFERENZA di SERVIZI, convocata dalla REGIONE*, approva il documento di AdRENTRO 60 gg
Con l’approvazione del doc. AdR, si dichiara concluso positivamente il procedimento. La CdS può prescrivere un piano di monitoraggioLa REGION*E, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggioENTRO 30 gg
La REGIONE*, sentito il parere del Comune e della Provincia mediante CdS e sentito il responsabile, approva il progettoENTRO 60 gg
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
La procedura per il soggetto responsabile (art. 242)
Art. 248 Comma 2
Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA
Se non vi provvede nel termine stabilito, vi provvede la Regione
Tale certificazione costituzione titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
�Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 23
Art. 14 (Bonifica di siti contaminati) – 1. Le funzioni
amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono
interamente nell’ambito del territorio comunale e che sono
attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale)
sono trasferite ai Comuni competenti.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
� Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 14/03/2011
LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER L’ISTRUTTORIA
DEI RAPPORTI TECNICI CONCERNENTI I SITI INQUINATI
ALLEGATO B: Comunicazione ai sensi degli art 242 e 245 e 249 del D.Lgs. 152/06ALLEGATO C : FAC-SIMILE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA
ALLEGATO D : Elenco della documentazione che deve essere contenuta nella relazione di fine lavori.
ALLEGATO E: FAC-SIMILE SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA AI SENSIDEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.ALLEGATO F: Check list per il monitoraggio dei progetti di bonifica di siti pubblici
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
ALLEGATI AL TITOLO V
• ALLEGATO 1 – Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito
specifica
• ALLEGATO 2 – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati
• ALLEGATO 3 – Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza,operativa o
permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a
costi sopportabili
• ALLEGATO 4 – Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate
• ALLEGATO 5 – Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee riferiti alla specifica destinazione d’uso dei
siti da bonificare.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
• L’allegato 4 riporta i criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate per siti di ridotte dimensioni o per eventi accidentali che interessino aree circoscritte di superficie non superiore a 1000 m2.
• In caso di superamento di CSC si deve darne comunicazione a Comune, Provincia, Regione.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificateDecreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificate
Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza portano i valori di contaminazione sotto i CSC
Presentazione progetto di bonifica a scelta tra
• bonifica sotto CSC
• bonifica sotto CSR
sulla base di analisi del rischio Autorizzazione
si
Relazione tecnica e Autocertificazione ripristino
30 giorni
no
60 giorni
Notifica ultimazione interventi per richiesta di certificazione
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificateDecreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06 Procedure semplificate
L’intervento della Pubblica Amministrazione
Art. 244 Ordinanze (ex art. 8)
Accertamento di > CSC da parte di pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle proprie funzioni
Comunicazione a Regione, Provincia e Comune
La Provincia svolge l’indagine per individuare il responsabile e, sentito il Comune, diffida lo stesso responsabile a provvedere (prima era il Comune) .
L’ordinanza della Provincia è notificata anche al proprietario del sito
In caso di inerzia del responsabile
Potere sostitutivo dell’amministrazione competente (art. 250 Comune o in caso di inerzia dalla Regione) – (ex art. 14)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
L’intervento della Pubblica Amministrazione
Art 250 Bonifica da parte dell’amministrazione (ex art. 14)
�Se il responsabile non è individuabile o non provveda, né provveda il proprietario e o
altri soggetti interessati gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune e ove questo
non provveda, dalla Regione. Priorità di intervento fissate con i piani di bonifica (art.
199 c. 5)
�Possibilità di avvalersi di soggetti pubblici o privati con procedure di evidenza pubblica
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
Il proprietario incolpevole
Il proprietario non responsabile dell’inquinamento nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda è obbligato a:
�Comunicare alla autorità il realizzarsi dell’evento di contaminazione;
�Porre in essere le misure di prevenzione;
�Rimborsare le spese degli interventi adottati dalla P.A. nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi stessi (in alternativa subirà gli effetti delle garanzie).
Il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica ha comunque diritto di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e per l’eventuale maggior danno subito
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
art. 247 - Siti soggetti a sequestro
Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità
giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per
l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale.
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152/06
IL RUOLO DELLA PROVINCIA NELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
IL RUOLO DELLA PROVINCIA NELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
Parte V Titolo IV D.Lgs 152/06
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIAIn base alla normativa vigente (D.Lgs.152/06), i compiti Direttamente e indirettamente a capo della Provincia relativamente alla bonifica dei siti contaminati, sono di seguito illustrati:
� Individuazione del responsabile della contaminazione Individuazione del responsabile della contaminazione Individuazione del responsabile della contaminazione Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanzeed emissione delle ordinanzeed emissione delle ordinanzeed emissione delle ordinanze (art. 244 c. 2 e art. 245 c. (art. 244 c. 2 e art. 245 c. (art. 244 c. 2 e art. 245 c. (art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2)2)2)2). La Provincia svolge le indagini per l'individuazione del responsabile dell'evento di superamento (art. 244 c. 1 e art. 245 c. 2) e, sentito il Comune, emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del titolo V del citato decreto.
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Indagini e attività istruttorieIndagini e attività istruttorieIndagini e attività istruttorieIndagini e attività istruttorie (art. 242 c.12)(art. 242 c.12)(art. 242 c.12)(art. 242 c.12). La Provincia svolge le indagini e le attività istruttorie in seguito alla comunicazione da parte del responsabile della contaminazione, dell'esistenza di una potenziale contaminazione ed alla presentazione di un Piano di Caratterizzazione (art. 242 c.11). La Provincia nell'espletamento delle sue funzioni, coordinandosi con le altre amministrazioni, potrà avvalersi di Arpa.
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Espressione dei pareri sui Piani di CaratterizzazioneEspressione dei pareri sui Piani di CaratterizzazioneEspressione dei pareri sui Piani di CaratterizzazioneEspressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione(art. 242 c.3)(art. 242 c.3)(art. 242 c.3)(art. 242 c.3). La Regione, ente procedente, convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati, approva i Piani di Caratterizzazione.
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui piani di monitoraggioRischio e sui piani di monitoraggioRischio e sui piani di monitoraggioRischio e sui piani di monitoraggio (art. 242 c.4)(art. 242 c.4)(art. 242 c.4)(art. 242 c.4). La Regione, Ente procedente, approva i documenti di Analisi di Rischio convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti; la Regione, sentita la Provincia, approva i piani di monitoraggio (art. 242 c.6), pertanto la Provincia predispone i pareri sui documenti di analisi di rischio e sui piani di monitoraggio.
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Espressione dei pareri sui Progetti di BonificaEspressione dei pareri sui Progetti di BonificaEspressione dei pareri sui Progetti di BonificaEspressione dei pareri sui Progetti di Bonifica (art. (art. (art. (art. 242 c.13)242 c.13)242 c.13)242 c.13). La Regione approva i Progetti di Bonifica convocata e sentita la Conferenza dei Servizi, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati.
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�ControlliControlliControlliControlli (art. 248 c.1)(art. 248 c.1)(art. 248 c.1)(art. 248 c.1). La Provincia esegue i controlli sulle attività previste dal Piano della Caratterizzazione, dal Progetto Operativo nonché delle misure di riparazione e dei monitoraggi da effettuare. Tale compito si concretizza attraverso l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'All. 2 del Decreto si specifica inoltre che i responsabili degli Enti preposti al controllo dovranno verificare e validare il Giornale dei Lavori.
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA� Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)Certificazione degli interventi (art. 242 c.13)Certificazione degli interventi (art. 242 c.13). La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente (art. 248 c.2).
FUNZIONI DELLA PROVINCIAFUNZIONI DELLA PROVINCIA�Deliberazione N. 39 / 2006Deliberazione N. 39 / 2006Deliberazione N. 39 / 2006Deliberazione N. 39 / 2006(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)(modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008)
REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 ----PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE