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DM 17 dicembre 2009:analisi normativa
Avv. Salvo Renato Cerruto
Studio Legale Cerruto - GalzignatoPresidente AGR
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SISTRI: che cos’è?
È il sistema di tracciabilità dei rifiuti: viene gestito dai NOE(*) ed è interconnesso
telematicamente con il Catasto dei Rifiuti, il quale rende disponibili le informazioni in
suo possesso a ARPA e Province
(*) Con la Legge 23 marzo 2001 n. 93 il NOE ha assunto la nuova denominazione di “Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente”
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SISTRI: a cosa serve?
Per una semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici (sostituzione del FIR, registro c/s e MUD con dispositivi elettronici)
Per consentire alle Autorità di conoscere in tempo reale i dati relativi ai rifiuti gestiti dalle aziende
Per un controllo più specifico e dettagliato sulle movimentazioni di rifiuti (tracciabilità) al fine di contrastare i fenomeni di illegalità
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SISTRI: i soggetti obbligati.
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1.- produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi i produttori iniziali che trasportano propri rifiuti
pericolosi, previsti all’art. 212 comma 8, TUA)
2.- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del TUA, con almeno 11 dipendenti
(cioè rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)
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3.- commercianti e intermediari di rifiuti
4.- Consorzi per specifiche tipologie di rifiuti
5.- trasportatori di rifiuti speciali
6.- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
7.- i soggetti di cui all’art. 5 comma 10 DM in caso di trasporto intermodale di rifiuti, cioè:– il terminalista concessionario dell’area portuale e l’impresa
portuale (in caso di trasporto marittimo)– i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici
(in caso di trasporto ferroviario)
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Tutti tali soggetti comunicano
le quantità e le caratteristiche qualitative
dei rifiuti oggetto della loro attività
attraverso il SISTRI,
utilizzando gli appositi dispositivi elettronici
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L’adesione al SISTRI è facoltativa per:
» le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi di cui all'art. 184 c.3 lettere c), d) e g) fino a 10 dipendenti;
» le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 c. 8;
» gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
» le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184 c. 3 lettere c), d) e g)
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Il DM 17/12/2009 prevede che il sistema
sarà operativo tra 180 o 210 giorni a
seconda della categoria del soggetto
obbligato
. . ma intanto . .
le aziende devono provvedere ad iscriversi
al SISTRI con scadenze diverse a seconda
della categoria del soggetto obbligato
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La procedura di iscrizione
(I^ FASE)
L'Operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una
delle seguenti modalità:
- on line (www.sistri.it)
- via e-mail, inviando il modulo a [email protected]
- via fax;
- via telefono
al fine di provvedere alla compilazione dell’apposito “Modulo
di iscrizione”.
Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore,
l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica
assegnato.
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La procedura di iscrizione(II^ FASE)
Gli interessati riceveranno la comunicazione dell’appuntamento fissato per la consegna dei dispositivi elettronici.
La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:
--) per le imprese di trasporto iscritte all’Albo NGA, presso la Sezione regionale dell’Albo competente;
--) per tutti gli altri operatori, presso la sede della CCIAA della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della CCIAA dove è ubicata ciascuna unità locale.
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L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
• il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
• le credenziali di utilizzo dei dispositivi (Username, Password e codici di sblocco);
• nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate.
La distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema
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Un’avvertenza:
i dispositivi elettronici restano di proprietà
del SISTRI e vengono affidati ai soggetti
interessati in comodato d'uso.
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Alcune istruzioni operative . .
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Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’Operatore. Il legale rappresentante dell’Operatore potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.
Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:
1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI per ciascuna unità locale;
2) la autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione;
3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale;
4) qualora siano stati individuati uno o più Delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i;
5) numero di pratica assegnato dal Sistema;6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti
alle Camere di Commercio.
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In caso di ritiro da parte di un soggetto
diverso dal legale rappresentante, oltre ai
documenti sopra indicati, l’incaricato al
ritiro dovrà presentarsi munito:
- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro firmata dal legale
rappresentante.
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E' necessario dotarsi di un dispositivo USB
per ciascuna unità locale dell'impresa
e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti
svolta all'interno dell'unita' locale.
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Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti:
- è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti;
- è necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'impresa
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Nel caso di cessione dell'azienda o del
ramo d'azienda, il soggetto acquirente
dovrà iscriversi al sistema SISTRI
entro 10 giorni dalla comunicazione al
Registro delle imprese dell'atto di cessione
dell'azienda e provvedere al ritiro dei
dispositivi elettronici.
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Le schede SISTRI
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Le schede SISTRI sono documenti
elettronici che servono per comunicare
al sistema tutte le informazioni relative
ai rifiuti speciali
prodotti, trasportati e gestiti.
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L’allegato III del DM 17/12/2009 contempla le seguenti schede SISTRI:
► Scheda produttore/detentore
► Scheda trasportatore
► Scheda produttore/trasportatore in conto proprio di rifiuti speciali pericolosi fino ad un massimo di 30 Kg/ 30 litri al giorno e rifiuti non pericolosi
► Scheda concessionario/gestore case costruttrici/automercato
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► Scheda “gestori” (rifiuti prodotti da terzi) così articolata:
-impianto di discarica (pericolosi/non pericolosi/inerti);
-impianto di recupero e smaltimento (anche mobile);
-impianto di incenerimento e coincenerimento;
-gestore RAEE;
-gestore impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso;
-gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso;
-gestore centro di raccolta rifiuti speciali
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Ed ancora:
► Scheda commerciante/intermediario senza detenzione
► Scheda Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
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Ciascuna Scheda è suddivisa in
2 Aree distinte
Area Registro Area Movimentazione
Cronologico Rifiuto
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Area registro cronologico
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Produttore
I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area
R.Cr. della Scheda SISTRI PRODUTTORI
le informazioni relative ai rifiuti prodotti
entro 10 giorni lavorativi dalla produzione
dei rifiuti stessi
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Trasportatore
Il R.Cr. del trasportatore dei rifiuti speciali è automaticamente compilato dal sistema:
» fase carico: nel momento in cui il conducente del mezzo (all’arrivo all’impianto di produzione) inserisce il suo dispositivo USB nel computer del produttore
» fase scarico: nel momento in cui il delegato dell’impianto di destino prende in carico il rifiuto
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Impianto di destinazione
Il R.Cr. dell’impianto di recupero/
smaltimento, anche mobile, è
automaticamente compilato dal sistema
nel momento in cui il delegato dell’impianto
stesso prende in carico il rifiuto
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Area movimentazione rifiuto
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Questo documento deve essere compilato
al momento della movimentazione di un rifiuto.
Ecco in sintesi i passaggi essenziali . . .
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Produttore / trasportatore / destinatario
Il produttore nel momento in cui deve movimentare un carico di rifiuti precedentemente caricato sul R.Cr., inserisce il proprio dispositivo USB nel computer, si autentica e compila i vari campi dell’area movimentazione (x es.: n. colli; ADR; intermediari; destinatario)
Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione: inserisce il dispositivo USB nel computer, si autentica, richiama la scheda aperta dal produttore e compila i campi di sua competenza (cioè: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale)
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il conducente arriva presso il produttore, inserisce il proprio dispositivo USB nel computer del produttore, si autentica, e prende in carico i rifiuti
Durante il trasporto, i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto: essa viene sottoscritta dal produttore e dall’autista e costituisce “documentazione equipollente alla scheda di trasporto”
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All’arrivo del trasportatore, l’impianto di destino inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica, richiama la scheda SISTRI di riferimento e compila i campi di propria competenza, cioè: spedizione accettata e quantitativo ricevuto. il SISTRI genera automaticamente per il trasportatore la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell’impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.
Il conducente inserisce il proprio dispositivo USB nel computer del destinatario, si autentica e invia al sistema i dati relativi al trasporto.
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La responsabilità del produttore dei rifiuti per
il corretto recupero o smaltimento degli stessi
è esclusa a seguito dell'invio da parte del
SISTRI, alla casella di posta elettronica
attribuitagli automaticamente dal sistema,
della comunicazione di accettazione dei
rifiuti medesimi da parte dell'impianto di
recupero o smaltimento
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Che cosa fare se . . .
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. . . se il rifiuto viene respinto o accettato
parzialmente dal gestore dell'impianto di
destinazione?
Il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere
accompagnato dalla copia cartacea della
Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE
relativa ai rifiuti medesimi, firmata
elettronicamente e stampata dal gestore dello
stesso impianto di destinazione.
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. . . se il produttore, non essendo obbligato,
non aderisce al sistema SISTRI?
Ipotesi A.)
Non aderiscono al SISTRI:
-i produttori di rifiuti pericolosi che non sono organizzati come impresa
-i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 lett. c), d), g) del TUA fino a 10 dipendenti
-gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi
-i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184 lett. c), d) g) del TUA
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In questi casi, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto.
Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.
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Ipotesi B.)
Se non aderiscono al SISTRI le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 TUA, deve essere utilizzato il formulario.
Qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) TUA, esse tengono il registro di carico e scarico
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. . . se uno dei soggetti della filiera non dispone
temporaneamente dei dispositivi informatici
necessari per cause a lui non imputabili?
La compilazione della scheda e' effettuata, per
conto di tale soggetto e su sua dichiarazione (da
sottoscriversi su copia stampata della scheda),
dal soggetto tenuto alla compilazione della parte
precedente o successiva della scheda
medesima.
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. . . se si verifica una temporanea interruzione del sistema SISTRI?
I soggetti obbligati sono tenuti ad annotare le
movimentazioni dei rifiuti su un’apposita scheda
SISTRI in bianco, da scaricarsi dal sistema, e
ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di
rifiuti effettuate entro le 24 ore dalla ripresa del
funzionamento del sistema.
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. . . se i rifiuti sono prodotti in un cantiere?
In linea generale,
gli operatori titolari di “cantieri temporanei” devono
dotarsi di un dispositivo USB per ciascun
cantiere, individuando come “Delegato” il
direttore del cantiere.
Tuttavia
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nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, le relative schede (R.Cr. e Mov.R.) sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.
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. . . se i rifiuti sono generati da attività manutentiva?
Nel caso di rifiuti prodotti da attività di
manutenzione o da altra attività svolta fuori della
sede dell'unita' locale, il registro cronologico è
compilato dal delegato della sede legale
dell'impresa o dal delegato dell'unita' locale che
gestisce l'attività manutentiva.
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Alcune semplificazioni:
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Possibilità di delegare l’adempimento degli obblighi normativi alle proprie Associazioni di categoria (o loro società di servizi),
per:» imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
pericolosi di cui all’art. 212 c. 8 TUA (cioè rifiuti pericolosi fino a 30 Kg./ 30 litri al giorno)
» gli imprenditori agricoli con volume d’affari fino a €8.000 che producono rifiuti pericolosi
» i soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 ton. di rifiuti non pericolosi / 2 ton. di rifiuti pericolosi
» i soggetti che hanno la facoltà, e non l’obbligo, di aderire al sistema SISTRI
Oltre alle imprese deleganti, anche le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Esse provvedono alla compilazione delle singole schede SISTRI, ma la responsabilità delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.
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I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Quest’ultimo dovrà iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria.
I produttori rimangono obbligati ad iscriversi al SISTRIad eccezione
degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i 30 Kg. / 30 litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.
La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento
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Sanzioni
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Le norme del TUA che impongono FIR, registro c/s e MUD non sono state abrogate
Le sanzioni del TUA non sono cambiate e continuano a riferirsi a FIR, registro c/s e MUD
Nessuna specifica sanzione è prevista per l’inadempimento ai nuovi obblighi