Procura della Repubblica di Forlì
Piazza Cesare Beccaria n.1
Forlì, FORLI - CESENA 47121
Telefono: 0543/717111 Fax:
0543/717273
Posta elettronica:
Web: www.procura.forli.giustizia.it
Carta dei servizi per l’anno 2015
Carta dei Servizi 2015
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
SOMMARIO
1. Presentazione Carta dei Servizi……………………………………..………….…………….........3
2. Introduzione……………………..……………………………………………………………..…….4
3. Principali riferimenti normavi…………………………………………………………….…………5
4. Procura della Repubblica…………………………………………………..………………………..6
5. Recapiti ………………………………...………………………………………….…………………9
6. Orari di apertura…………………………………………………………….………………...........10
7. Come raggiungerci………………………………………………………………….……………....10
8. Ufficio Relazioni con il pubblico………………………………………………………...………...12
9. Certificati ……………………………………………………………………………………...........13
10. Sito web …………………………………………………………………………………..…………15
11. App. per smartphone e tablet ……………………………………………………………………...16
12. Certificato ex articolo 335 c.p.p…………………………………………………………………….16
13. Apostille e legalizzazioni …………………………………..………………………………….......16
14. Ricezione querele esposti denunce …………………………………………………………..…....17
15. Richiesta di visione fascicoli a seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari….…17
16. Richiesta di visione fascicoli già fissati a giudizio………………………………………………...18
17. Liquidazione onorari e spese missioni …………………………………………………………….18
18. Deposito memorie o istanze …………………………………………………………………….…18
19. Istanza concessione misure alternative ……………………………………………………………19
20. Termini utili …………..………………………………………………………………………….....19
21. Glossario ……………………………………………………………………………………..……..23
22. Comunicazioni agli utenti …………………………………………………………………...........24
23. Modello di comunicazione ………………………………………………...............…………….24
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
La Carta rappresenta un impegno concreto per realizzare e comunicare la qualità
dei servizi offerti ai cittadini dalla Procura di Forlì e si inserisce nell’ottica di
rendicontazione sociale, già avviata in questi ultimi anni.
La Carta offre la descrizione delle modalità per ottenere il rilascio di certificati e
servizi, con una descrizione dettagliata nella Guida, di cui la Carta è parte
integrante.
L’obiettivo della Carta è duplice: verificare lo stato attuale dei servizi e,
contestualmente, monitoraggio ed adeguamento all’innovazione.
Ringrazio il personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria per
il quotidiano contributo nel garantire il mantenimento degli standard di qualità e
il loro continuo miglioramento.
Il Procuratore della Repubblica
Sergio Sottani
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Introduzione
Cos'è la Carta dei servizi
La Carta dei servizi della diffusione e comunicazione all'utenza è il documento attraverso il quale l'Istituto nazionale
di statistica, nella veste di ente erogatore di servizi, assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza.
Nella Carta dei servizi l'Istat comunica agli utenti, in modo trasparente e completo, i servizi che fornisce, il modo per
usufruirne e gli standard di qualità garantiti.
La seguente Carta descrive e assume impegni solo relativamente ai servizi di diffusione e comunicazione all'utenza.
La Carta ha validità pluriennale. Verrà tuttavia aggiornata nel momento in cui dovessero intervenire variazioni rispetto
a quanto indicato.
Principi fondamentali generali
La Carta, ispirandosi ai principi definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
Principi sull'erogazione dei servizi pubblici, si pone l'obiettivo di assicurare l'erogazione di servizi nel rispetto di:
• l'erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Uguaglianza
• il servizio viene prestato con obiettività, equità, giustizia e imparzialità nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono.
Imparzialità
•viene assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, andranno limitati al minimo i tempi di disservizio
Continuità
•al cittadino-utente viene garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio
Chiarezza e trasparenza
• il servizio è reso garantendo criteri di efficienza ed efficacia attraverso l'esplicitazione dei tempi entro i quali deve essere garantita la prestazione Efficienza ed efficacia
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Principali riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi della Carta dei servizi della diffusione e comunicazione all'utenza sono:
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, Principi sull'erogazione dei servizi
pubblici.
D.lgs 286/1999, Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 11 Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi.
D.lgs. 150/2009, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
D.lgs. 198/2009, Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per
l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Delibera CiVIT 88/2010, Linee guida per la definizione degli standard di qualità, emanata ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
Delibera CiVIT 3/2012, Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici,
emanata ai sensi degli articoli 13, comma 6, lettera f), e 28 del d.lgs. 150/2009.
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Sezione I – La Procura della Repubblica
Chi siamo
La Procura della Repubblica svolge plurime attività descritte. In particolare le attribuzione generali del Pubblico
Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono:
Repressione dei reati
La funzione che più occupa gli uffici della Procura della Repubblica è senz'altro quella di repressione dei reati. Il
Pubblico Ministero riceve o acquisisce d'iniziativa (art. 330 c.p.p.) le notizie di reato, con cui viene a conoscenza di
fatti che possono costituire reato. A seguito della ricezione di tale notizia il PM svolge, personalmente o mediante
delega alla polizia giudiziaria, le indagini preliminari, necessarie ad accertare se quel determinato fatto sia un reato,
chi ne sia l'autore e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo. Al termine delle
indagini, se vi sono prove sufficienti a sostenere l'accusa, il PM esercita l'azione penale, cioè introduce un processo nei
confronti della persona ritenuta responsabile, nel quale sosterrà la pubblica accusa davanti al giudice, contrapposto alla
difesa dell'imputato. Se le prove non sono sufficienti o dimostrano che non vi sono elementi per sostenere l'accusa in
giudizio, il Pubblico Ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento.
Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
Il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legge da parte di chiunque. Tutte le attività che egli
svolge, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono volte ad assicurare la corretta applicazione delle leggi. A
questo scopo, il Pubblico Ministero si avvale non solo degli strumenti processuali, ma anche di strumenti diversi, quali
pareri o visti di controllo su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria (ad esempio, in materia di
stato civile o di controllo degli ordini professionali).
Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
Il Pubblico Ministero deve intervenire in alcuni giudizi civili, o può introdurli direttamente, quando nella causa vi sia
un pubblico interesse (art. 70, codice di procedura civile). Ad esempio, interviene nelle cause di separazione e
divorzio, a tutela degli interessi dei coniugi e degli eventuali figli minori; interviene o introduce i giudizi di
interdizione e i procedimenti di nomina dell'amministratore di sostegno, a tutela di quelle persone che non sono in
grado, per infermità fisica o mentale, di curare in tutto o in parte i propri interessi.
Repressione dei reati
Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare
amministrazione della giustizia
Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
Esecuzione dei giudicati in materia penale
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Esecuzione dei giudicati
Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale e l'esecuzione dei
provvedimenti di natura civile conseguenti (ad esempio, pene accessorie relative alla capacità delle persone),
assicurando che il condannato sia condotto in carcere a espiare la pena detentiva. La Procura, inoltre, conserva e
aggiorna i dati relativi alle condanne delle persone nate nel Circondario della Procura, formando così il Casellario
Giudiziale.
Competenza territoriale
Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza della Procura della Repubblica.
Bagno di Romagna
Bertinoro
Borghi
Castrocaro Terme e Terra
del Sole
Cesena
Cesenatico
Civitella di Romagna
Dovadola
Forlì
Forlimpopoli
Galeata
Gambettola
Gatteo
Longiano
Meldola
Mercato Saraceno
Modigliana
Montiano
Portico e San Benedetto
Predappio
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
San Mauro Pascoli
Santa Sofia
Sarsina
Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone
Tredozio
Verghereto
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Organigramma
Presso la Procura della Repubblica di Forlì sono in servizio, complessivamente, 45 unità di Personale suddivisi tra
Magistrati e Personale Amministrativo.
Tra i Magistrati, oltre al Procuratore della Repubblica, sono presenti 6 Sostituti Procuratore e 10 Vice Procuratori
Onorari.
Il Personale Amministrativo è composto dal Dirigente Amministrativo, da 6 Funzionari Giudiziari, 6 Cancellieri, 6
Assistenti Giudiziari, 5 Operatori Giudiziari, 2 Conducenti di Automezzi Speciali e 3 Ausiliari per un totale di 30
unità con una scopertura rispetto all'organico di 3 unità .
Gli Organigrammi dettagliati.
Personale di Magistratura
Procuratore della Repubblica
dott. Sergio SOTTANI
Sostituti Procuratori 1. dott. Filippo SANTANGELO
2. dott. Antonio Vincenzo BARTOLOZZI
3. dott.ssa Michela GUIDI
4. dott.ssa Lucia SPIRITO
5. dott.ssa Margherita BRUNELLI
6. dott.ssa Federica MESSINA
Vice Procuratori Onorari 1. dott. Francesco BUZZI
2. dott.ssa Elisa FAENZA
3. dott.ssa Alice LUSA
4. dott. Massimo MAGGIORI
5. dott.ssa Marzia Lucia MARIANI
6. dott.ssa Annamaria RAVA
7. dott.ssa Marina TAMBINI
8. dott.ssa Francesca INNAMORATI
9. dott.ssa Anna Angela D'ALESSIO
10. dott.ssa Alessandra DATI
Sezioni di Polizia Giudiziaria
Oltre ai Magistrati ed al Personale amministrativo, presso ogni Procura della Repubblica è costituita una Sezione di
Polizia Giudiziaria composta da personale appartenente alle varie Forze di Polizia.
La Sezione è suddivisa in ALIQUOTE a seconda della provenienza dei suoi componenti (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, ecc.), a cui sono preposti singoli responsabili.
Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che appartengono alla sezione sono alla dipendenza permanente, diretta e
funzionale del Procuratore della Repubblica che dirige la sezione e ne coordina l'attività e svolgono per lui e per i
magistrati della Procura tutte le attività di volta in volta loro delegate.
Attività svolte:
La P.G. collabora con i Magistrati dell'Ufficio che delegano loro le indagini al fine di accertare la sussistenza del reato
e individuarne l'autore. Le deleghe d'indagine vengono ripartite dai P.M. in base alla qualificazione professionale e
alle specifiche competenze degli appartenenti alla Sezione. Le direttive possono essere di varia natura e complessità in
relazione al tipo di reato su cui si indaga e consistono nell'assunzione di dichiarazioni di testimoni, nell'effettuazione
di perquisizioni, di sequestri, ecc.
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I nostri recapiti
Sezione/Ufficio
em@il
Telefono Fax
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Giovanna Tornatore [email protected]
Posta Elettronica Certificata:: [email protected]
0543/717269 0543/717373
Segreteria Amministrativa [email protected]
0543/717266 0543/717373
Segr. Procuratore Capo
Dott. Sergio SOTTANI [email protected]
Ufficio di Anticamera: [email protected]
0543/717205
0543/717266
0543/717334
0543/717373
Segr. dott. Filippo Santangelo [email protected]
0543/717280 0543/717330
Segr. dott. Antonio Vincenzo Bartolozzi [email protected]
0543/717128 0543/717315
Segr. dott.ssa Michela Guidi
0543/717305 0543/717315
Segr. dott.ssa Lucia Spirito
0543/717286 0543/717315
Segr. dott.ssa Margherita Brunelli [email protected]
0543/717281
Segr. dott.ssa Federica Messina [email protected]
0543/717267 05643/717267
Ricezione Atti [email protected]
0543/717168
0543/717268 0543/717273
Centro Intercettazioni Telefoniche
Leonardo Di Bello
0543/717206
Dibattimento [email protected]
0543/717202
0543/717329
0543/717204
0543/717333
0543/717356
Ufficio 415 bis [email protected]
0543/717281
Esecuzioni Penali [email protected]
Posta Elettronica Certificata: [email protected]
0543/717285 0543/717283
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Casellario Giudiziale
Posta Elettronica Certificata: [email protected]
0543/717262 0543/717261
Registrazione Atti [email protected]
0543/717282
0543/717282
Spese di Giustizia [email protected]
0543/7173074
Ufficio copie/messi 0543/717294
Relazioni con il Pubblico [email protected]
0543/717125
Accessibilità
Il Palazzo di Giustizia
Il Palazzo di Giustizia di Forlì si trova in pieno centro cittadino, alle spalle della storica Abbazia di San Mercuriale e
fu edificato per intervento diretto di Benito Mussolini nel 1937, per dare definiva soluzione all'ormai annoso problema
della localizzazione degli Uffici giudiziari cittadini.
Venne bandito un apposito concorso dal Ministero dei Lavori Pubblici, la cui Commissione, il 1^ dicembre 1937,
designò vincitore il progetto dell'architetto romano Francesco Leoni.
Dopo pochi mesi dal verdetto della Giuria, Leoni si impegnava alla fornitura degli esecutivi di progetto: iniziava, così,
quella lunga trafila di proposte, controproposte, aggiustamenti che avrebbe, alla fine, consegnato alla città un edificio
modificato rispetto all'idea iniziale ma che, soprattutto, ritardarono l'avvio dei lavori, cosicché questi presero avvio
solamente nell'aprile del 1939 per il primo lotto e si fermarono dopo l'entrata in guerra dell'Italia al grezzo.
Dopo il passaggio del fronte bellico, nel 1945 l'edificio era ancora ampiamente da completare e per ragioni di
ristrettezze economiche vi furono realizzate abitazioni provvisorie per gli sfollati di guerra. Solo agli inizi degli anni
'60 del secolo scorso, dopo lo sgombero definitivo, si ripresero i lavori per terminare l'edificio, che fu inaugurato nelle
forme attuali nel 1969. Il Palazzo di Giustizia di Forlì rimane così uno degli ultimi edifici di architettura razionalista
costruiti in Italia.
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il sabato è possibile ricevere e depositare, dalle 8.30 alle 12.30, solo atti urgenti relativi alla scadenza dei termini, alle
misure cautelari e alla fase delle esecuzioni penali.
Dove Siamo
La Procura della Repubblica di Forlì ha sede al piano rialzato del Palazzo di Giustizia, in Piazza Beccaria 1
raggiungibile unicamente da via Cignani come illustrato nella mappa sottostante:
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Come raggiungerci
Indicazioni dei collegamenti del servizio pubblico urbano e indicazioni per il raggiungimento della sede con mezzi propri.
E' comodamente accessibile sia in auto che coi mezzi pubblici.
Le coordinate geografiche dell’ingresso sono: 44° 13' 19.3" N - 12° 02' 41.0" E
Se si arriva con mezzi propri dall’autostrada bisogna seguire le indicazioni per il centro Forlì
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Se si arriva in auto, si può usufruire dei parcheggi a pagamento presenti nelle aree limitrofe il palazzo.
Se si arriva in treno, vi sono varie linee di autobus che prevedono fermata nei pressi dell'ingresso del Palazzo di Giustizia.
Dalla Stazione Ferroviaria e dalla contigua Autostazione, la Procura della Repubblica di Forlì è raggiungibile anche a piedi
in meno di un quarto d’ora.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Da quest’anno è attivo all’interno del Palazzo di Giustizia l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato al piano
rialzato del fabbricato. Qui è possibile ricevere informazioni sulla compilazione dei certificati di competenza della
Procura, l’ubicazione dei singoli uffici ed in previsione anche il deposito dei singoli certificati e delle domande di
visione dei fascicoli già archiviati.
Dal punto di vista logistico, l’obiettivo è quello di portare tutti gli uffici che vedono un rilevante afflusso di pubblico
in prossimità degli ingresso del Palazzo e di unificarli; dal punto di vista funzionale l’obbiettivo è quello di
velocizzare la procedure di rilascio dei documenti. Ciò ha comportato, tra l'altro, uno sgravio dell'attività delle
segreterie, anche quello dei singoli magistrati, nonché un ulteriore controllo dell'accesso del personale, in quanto
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è fisicamente ubicato vicino all'ingresso della struttura e prima dell'accesso agli
uffici della Procura. In tal modo si intende perseguire l'obiettivo di una netta separazione tra l'attività al pubblico, di
front office, con quella riservata, non accessibile all'utenza.
In particolare l’URP fornisce i seguenti servizi:
per Ufficio del Casellario :
1. Le richieste dei certificati del casellario e dei carichi pendenti senza urgenza (il documento viene poi rilasciato
dall’Ufficio del Casellario)
per Ufficio del Registro della Procura:
1. Richieste del certificato ex-art 335 (il documento viene poi rilasciato dall’Ufficio del Registro)
2. Richieste di prelievo/copia fascicolo archiviato (il documento viene poi rilasciato dall’Ufficio del Registro)
Oltre a questi, lo sportello fornisce informazioni su: uffici, orari di apertura e procedimenti/modulistica per tutte le
segreterie/uffici della Procura.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Sempre quest’anno è stata creata in Procura una sala per il pubblico, destinata alla consultazione telematica degli
atti processuali, dotata di ingresso mediante badge, rilasciato al richiedente qualificato. La dotazione informatica
della struttura è stata offerta dal locale Consiglio dell’Ordine e quindi non ha comportato alcuna spesa per l’Ufficio.
Per suo conto, la Procura ha predisposto un canale di tutela informatica che impedisce l’accesso di tale struttura alla
rete informatica ministeriale, al fine di evitare qualsiasi possibilità di accesso abusivo.
ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE
I Certificati
I certificati rilasciati dalla Procura possono essere richiesti e ritirati negli sportelli delle Stanza N.2 Lato A.
Presso l’URP (adiacente al Casellario) sono disponibili anche i moduli prestampati da compilare.
In alternativa, come si vedrà nella sezione successiva, visitando il sito internet all'indirizzo
www.procura.forli.giustizia.it è possibile consultare ed effettuare le richieste per via telematica o effettuare il
download della modulistica.
Certificati del Casellario Giudiziale: tali certificati possono essere richiesti a qualunque Ufficio Locale del
Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.
Suddivisione certificati
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Assicuriamo il termine di due giorni lavorativi per il rilascio dei certificati non urgenti, mentre prevediamo il
rilascio nella stessa giornata della richiesta se il certificato richiesto è urgente.
Unica eccezione è il certificato d'iscrizione nel registro delle notizie di reato per il quale siamo normalmente in grado
di rilasciare il certificato entro due giorni lavorativi e non è prevista la richiesta con urgenza. Ciò dipende dal numero
dei procedimenti a carico del soggetto richiedente o per il quale lo stesso sia persona offesa; quando sono numerosi e
sono trattati da P.M. diversi, ciascun magistrato deve autorizzare la comunicazione, con conseguente passaggio in
diversi uffici. Garantiamo che in caso di ritardi forniremo adeguata giustificazione.
Tutti i certificati del Casellario Giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Certificato di chiusura inchiesta: attesta che il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato
avvenuto nel territorio di competenza della Procura è stato archiviato dal giudice per le indagine preliminari.
Normalmente viene richiesto per fini assicurativi. Il certificato si può richiedere alla segreteria centrale che girerà la
richiesta al magistrato che ha seguito il caso.
• Riporta le iscrizioni risultanti in materia penale, civile ed amministrativa. Costituisce l’unione dei dati risultanti dal certificato penale e del certificato civile (v. sotto) e contiene, pertanto, le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle previste dall’art. 24 del D.P.R. 313/2002 – Testo Unico del Casellario.
Certificato Generale
(art. 24 T.U.)
• Contiene le iscrizioni relative ai provvedimenti penali previste agli artt. 3 e 25 del D.P.R. 313/2002 – Testo Unico del Casellario. Essenzialmente trattasi dell’attestazione delle condanne penali subite da un determinato soggetto. In assenza di condanne il certificato recherà l’indicazione “NULLA”.
Certificato Penale
(art. 25 T.U.)
• Riporta le iscrizioni relative ai provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale), i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.
Certificato Civile
(art. 26 T.U.)
• Il D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico sul Casellario) prevede, all'art. 33, la possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni presenti nel Casellario Giudiziale a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.La visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro ma consente il mero controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
Certificato Visura
(art. 33 T.U.)
• Consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale.Va segnalato che la certificazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto l'iscrizione nel registro notizie di reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del codice di procedura penale (trattasi di una lunga lista di reati di particolare gravità). Inoltre, non è consentito comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il P.M. ravvisa, con provvedimento scritto, la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine.
Certificato d'iscrizione nel registro delle notizie di reato
(art. 335 C.P.P.)
• Attesta eventuali procedimenti penali in corso, nei quali l’indagato abbia assunto la qualità di imputato. Certificato dei carichi pendenti
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Se il procedimento è stato archiviato, il certificato è rilasciato normalmente nell'arco di 7 gg. lavorativi dalla
richiesta. Se il procedimento non è stato archiviato, occorre attendere la definizione del procedimento.
Alcuni certificati possono essere richiesti, oltre che dal diretto interessato, anche da persona da lui delegata. In questo
caso, la persona delegata dovrà presentarsi allo sportello munita sia di un proprio documento d’identità (originale e in
corso di validità) che di un documento d’identità (originale e in corso di validità) della persona interessata.
Il costo dei certificati deve essere corrisposto in marche da bollo. Il certificato richiesto con urgenza comporta un
maggior costo. Il personale allo sportello non accetta e non può ricevere denaro contante.
Il sito Web
La Procura della Repubblica di Forlì ha attivato un proprio sito web, www.procura.forlì.giustizia.it, ufficialmente
pubblicato e presentato alla collettività a gennaio 2013.
Sul sito è possibile trovare informazioni riguardanti l’organizzazione interna, consultare alcuni documenti rilevanti ed
ottenere informazioni generali sull’attività della Procura. Di particolare importanza è l’attivazione della possibilità di
richiedere on line i certificati del Casellario giudiziario, che consente a chi si avvalga di tale canale, che andrà
ulteriormente pubblicizzato, di accedere una sola volta al Palazzo per ritirare direttamente il certificato.
Il sito, in parte ad accesso riservato dei magistrati, del personale di servizio, degli utenti istituzionali e nell'altra ad
accesso indiscriminato dell'utenza, consentirà al pubblico, generico e qualificato, con ulteriori migliorie in corso
d’opera, di poter fruire via web dei servizi di rilascio copia atti ed attestati.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Nell’area “calendario” sono resi pubblici settimanalmente i riferimenti delle udienze previste.
Nella stessa area è presente il calendario dei turni dei Magistrati, riservato agli utenti istituzionali registrati.
La app. per smartphone e tablet.
La Procura della Repubblica di Forlì ha attivato una propria applicazione ufficiale per smartphone e tablet della al cui
interno si possono trovare informazioni utili quali i numeri di telefono, indirizzi mail, calendario udienze modulistica
ecc.
Certificato ex art. 335 c.p.p.
Il certificato consente di sapere se il nominativo del richiedente sia iscritto nel Registro delle notizie di reato: in qualità
di indagato e/o di parte offesa. Non tutte le iscrizioni sono comunicabili. La richiesta è comunque soggetta ad
autorizzazione da parte del Pubblico Ministero titolare dell’indagine
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
L’indagato o la persona offesa e i rispettivi difensori.
COME FARE LA RICHIESTA E DOVE INOLTRARLA
Ufficio Relazioni con il pubblico ––CON MODULO DISPONIBILE PRESSO LO STESSO UFFICIO E
SCARICABILE DAL SITO
COSA OCCORRE
Istanza in carta semplice.
Fotocopia del documento di identità dell’interessato.
Fotocopia della nomina dell’avvocato difensore (se richiesto da questo)
QUANTO COSTA
Esente da imposta di bollo e diritti.
TEMPO NECESSARIO
Tempo medio: 09 giorni.
L’istanza è comunque sottoposta ad autorizzazione da parte del magistrato procedente e di conseguenza i tempi di
rilascio possono subire delle variazioni.
Apostille e legalizzazioni
Per poter produrre all’estero per usi amministrativi atti e documenti formati in Italia talvolta è richiesta una
particolare forma di autentica della firma, chiamata apostille o legalizzazione. Le due modalità di autentica si
differenziano in relazione al paese in cui l’atto deve produrre i suoi effetti, oppure dove l’atto deve essere utilizzato. E’
richiesta l’apostille se il paese destinatario ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05/10/1961. La Procura può apporre
apostille o legalizzazione solo sugli atti giudiziari o notarili formati nella propria circoscrizione. Per tutti gli atti non
sottoscritti da notaio o da funzionario del Ministero della Giustizia occorre rivolgersi alla Prefettura competente.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Il legale rappresentante dell’ente (o un suo delegato).
DOVE SI RICHIEDE
Ufficio Relazioni con il pubblico – sportello Casellario – piano terra CON MODULO DISPONIBILE PRESSO LO
STESSO UFFICIO
COSA OCCORRE
L’atto da legalizzare.
QUANTO COSTA
Esente da imposta di bollo e diritti.
TEMPO NECESSARIO
2 giorni.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
RICEZIONE QUERELE, ESPOSTI DENUNCIE
Deposito denunce e querele scritte
Chiunque intenda depositare un atto di querela o una denuncia, deve sapere che ciò è possibile solo se l’atto è già
redatto in forma scritta. Per eventuali querele e/o denunce orali, occorre rivolgersi agli uffici di polizia giudiziaria
collocati nel territorio (Stazioni Carabinieri, Uffici di Polizia Stato e Comandi di Guardia di Finanza).
CHI PUÒ DEPOSITARE L’ATTO
L’interessato, o il suo difensore munito di apposita delega.
In caso di parte offesa minorenne, la querela può essere depositata dal genitore,
dal tutore o da un eventuale curatore speciale.
DOVE SI DEPOSITA
Presso l’ufficio della P.G. di Turno secondo le indicazioni dell’Ufficio Relazioni con il pubblico – piano terra
COSA OCCORRE
L’atto di denuncia o querela:
Un documento di identità.
QUANTO COSTA
Esente da imposta di bollo e diritti.
COSTI DI EVENTUALE ATTESTAZIONE DI DEPOSITO DENUNCIA O QUERELA
1 marca amministrativa per diritti da € 3,68
Richiesta di visione fascicoli ex art. 408 c.p.p.
Tale richiesta indica la facoltà offerta alla persona offesa da un reato che ne abbia fatto espressa richiesta, di essere
informata circa l’emissione di una richiesta di archiviazione. L’interessato o il suo difensore possono prendere visione
degli atti, ed eventualmente estrarne copia al fine di presentare opposizione alla richiesta. Il fascicolo è a disposizione
presso la segreteria del magistrato titolare dell’indagine per venti giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avviso di
emissione della richiesta di archiviazione.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
La persona offesa dal reato o il suo difensore.
DOVE SI RICHIEDE
presso la segreteria del magistrato titolare dell’indagine
COSA OCCORRE
Copia dell’avviso di archiviazione notificato
Un documento di identità
QUANTO COSTA
Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo mentre occorre produrre una marca amministrativa per i diritti di
copia , che verrà indicata a secondo del numero delle pagine e se la richiesta di copie è urgente ( 2 giorni dalla
richiesta ) o non urgente ( 5 giorni dalla richiesta )
TEMPO NECESSARIO
La consultazione è a vista
Il rilascio delle copie segue le indicazioni relative all’urgenza o alla non urgenza.
Richiesta di Visione fascicoli a seguito di avviso di conclusione indagini ( art. 415 bis c.p.p.)
Tale richiesta indica la facoltà offerta alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore, di prendere visione ed
estrarre copia della documentazione contenuta nel fascicolo, quando il pubblico ministero ha concluso le indagini
preliminari. Il fascicolo è a disposizione per un periodo di 20 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ultimo avviso
di conclusione indagine.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore. L’istanza della parte offesa è sottoposta ad autorizzazione da
parte del PM procedente.
DOVE SI RICHIEDE
Ufficio 415 BIS
Carta dei Servizi 2015
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
COSA OCCORRE
Copia dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato
Documento di identità
QUANTO COSTA
Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo mentre occorre produrre una marca amministrativa per i diritti di
copia , che verrà indicata a secondo del numero delle pagine e se la richiesta di copie è urgente ( 2 giorni dalla
richiesta ) o non urgente ( 5 giorni dalla richiesta )
TEMPO NECESSARIO
La consultazione è a vista
Richiesta di Visione fascicoli già fissati a giudizio
Tale richiesta indica la facoltà offerta alla persona imputata , al suo difensore, alla persona offesa , al suo difensore di
prendere visione ed estrarre copia della documentazione contenuta nel fascicolo, quando il pubblico ministero ha
concluso le indagini preliminari. Il fascicolo è a disposizione per un periodo di 20 giorni decorrenti dalla data di
notifica dell’ultimo avviso di conclusione indagine.
I fascicoli per i quali risulta fissata l’udienza davanti al giudice del dibattimento possono essere consultati dalle parti e
dai rispettivi difensori. I fascicoli possono riguardare procedimenti le cui udienze si terranno davanti al Tribunale
collegiale o monocratico, o davanti al Giudice di Pace.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
L’imputato o la parte offesa ed i rispettivi difensori.
DOVE SI RICHIEDE Ufficio Dibattimento ( per le Udienze Monocratiche e collegiali ) – piano terra CON
MODULO DISPONIBILE PRESSO LO STESSO UFFICIO E PROSSIMAMENTE SCARICABILE DAL SITO
Ufficio Dibattimento Gdp ( per le Udienze avanti al Giudice di Pace ) – piano terra CON MODULO
DISPONIBILE PRESSO LO STESSO UFFICIO E PROSSIMAMENTE SCARICABILE DAL SITO
COSA OCCORRE
Documento di identità
QUANTO COSTA
Non vi sono spese per la consultazione del fascicolo mentre occorre produrre una marca amministrativa per i diritti di
copia , che verrà indicata a secondo del numero delle pagine e se la richiesta di copie è urgente ( 2 giorni dalla
richiesta ) o non urgente ( 5 giorni dalla richiesta )
TEMPO NECESSARIO
La consultazione è a vista
Il rilascio delle copie segue le indicazioni relative all’urgenza o alla non urgenza.
Liquidazione onorari e spese e missioni
Alcuni professionisti possono essere incaricati per svolgere attività in favore dell’autorità giudiziaria , attività che nei
casi previsti dalla vigente normativa è retribuita secondo importi stabiliti per legge, Per poter procedere al pagamento
degli onorari e al rimborso delle spese sostenute dai professionisti , l’incaricato è tenuto a presentare una precisa
richiesta con allegati i documenti originale delle spese sostenute ed autorizzate . da questo momento inizia un
procedimento amministrativo che si concluderà con il pagamento, annotato nel fascicolo processuale per essere
recuperato, nei casi previsti dalle legge , a carico del condannato quando previsto nella sentenza
Talvolta è previsto che la Polizia Giudiziaria incaricata di svolgere particolari attività di indagini possa ottenere il
pagamento delle spese anticipate per il viaggio, il vitto o l’alloggio effettuato fuori dal comune ove presta servizio per
l’attività delegata, solo e soltanto per il tempo necessario alla conclusione del compito assegnato attraverso il
pagamento della cosiddetta “ missione “
CHI LO RICHIEDERE IL PAGAMENTO
Il consulente tecnico d’ufficio, l’interprete, il traduttore, il custode e comunque chiunque abbia svolto un’attività
professionale nell’ambito di un procedimento giudiziario o la Polizia Giudiziaria che ha svolto un’attività fuori sede .
DOVE SI RICHIEDE
Ufficio spese di giustizia –
COSA OCCORRE
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Domanda di liquidazione CON MODULO DISPONIBILE PRESSO LO STESSO UFFICIO E
PROSSIMAMENTE SCARICABILE DAL SITO DISTINTI PER CATEGORIA DI PROFESSIONISTA
Documenti comprovanti la spesa.
QUANTO COSTA
Non ci sono spese
TEMPO NECESSARIO
Tempo medio di liquidazione 60 giorni
Deposito memorie o istanze o richieste di dissequestro beni sequestrati
Durante la fese delle indagini è facoltà dei soggetti interessati o dai loro difensori presentare memorie e/o istanze e/o
memorie, così come previsto dal codice di procedura penale cosi come il proprietario di un bene sequestrato in
relazione ad un procedimento penale può chiederne il dissequestro e la restituzione al Pubblico ministero titolare
dell’indagine
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
La persona sottoposta alle indagini e il suo difensore o, a seconda dei casi ,la parte offesa ed il rispettivo difensore
mentre la richiesta di dissequestro puo’ essere depositata dal proprietario o dal suo difensore
DOVE SI RICHIEDE
Ufficio Ricezione Atti
COSA OCCORRE
Un documento d’identità.
QUANTO COSTA
Non ci sono spese
TEMPO NECESSARIO
A vista.
Istanza di concessione misure alternative - esecuzioni penali
L’ufficio del Pubblico Ministero è competente ad eseguire le sentenze di condanna a pena detentiva (arresto o
reclusione). Una volta ricevuta dal giudice la comunicazione della sentenza di condanna definitiva, il pubblico
ministero emette un ordine di carcerazione che, nel caso di pena la cui durata rientri entro i limiti fissati dall’art. 656
c.p.p., resta sospeso per 30 giorni dal momento della notifica al condannato. Entro quel termine, l’interessato o il suo
difensore possono presentare istanza di concessione di misure alternative alla detenzione (ad es.affidamento in prova
al servizio sociale). Se nessuna istanza è presentata, il Pubblico Ministero dispone l’immediata esecuzione della pena.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
La persona condannata e il suo difensore.
DOVE SI RICHIEDE Ufficio esecuzioni penali
COSA OCCORRE .
Occorre allegare tutta la documentazione necessaria .
QUANTO COSTA Non ci sono spese
TEMPO NECESSARIO A vista.
TERMINI UTILI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per
assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che
costituiscono un’eccezione alla regola generale.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
CERTIFICATO
È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge,
è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di
quanto in esso affermato, fino a querela di falso.
CUSTODIA CAUTELARE
La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si
applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga
o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati)
nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o
dell'imputato.
DECRETO EMESSO DAL GIUDICE
Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emanato dal giudice nell’ambito del processo civile,
penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria, non presuppone l’insorgere di
questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere motivato. Può essere pronunciato
d’ufficio oppure su istanza diparte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.
DECRETO INGIUNTIVO
È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la
consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene
emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.
DIFESA D'UFFICIO
È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia
rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile
dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla
base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il
difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le
spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico
dello Stato.
DIRITTO ALLA PRIVACY
E’ il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate
da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento
innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il
D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196,denominato Codice in materia di Protezione dei dati personali” che disciplina in maniera
analitica il trattamento dei dati personali.
GRATUITO PATROCINIO
Oggi definito come “Patrocinio a spese delle Stato”. Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al
riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle
persone che non sono in grado di sostenerne le spese. E’ previsto per le cause civili, penali , amministrative, per il
processo d’impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati
personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato e successive modifiche .
IMPUGNAZIONE
È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene,
in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato
da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.
IMPUTATO
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a
giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di
citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L’attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del
pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore
dell’illecito non può esser considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato).
INDAGATO
Si acquista il termine di indagato quando il pubblico ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle
notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l’indagato è solo una persona
sottoposta ad indagini preliminari.
MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO
Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che
esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante
pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il magistrato
onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico
impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in
maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di Tribunale, vice
procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).
NOTIFICAZIONE
È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale,
polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una
copia conforme all'originale dell'atto.
ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE
Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal giudice nell’ambito del processo civile, penale
ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno valenza decisoria, Di
norma deve essere brevemente motivato e può essere successivamente modificata o revocata dal giudice che l’ha
emanata.
PATTEGGIAMENTO
Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice
l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è
ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte
dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può
accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la
sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e pubblico ministero, l'appello non è ammesso.
PERSONA FISICA
La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è
dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.
PERSONA GIURIDICA
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le
compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone
giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in
flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la
necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza
preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
PROCESSO
È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali
viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti
del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone
l'applicazione della legge al caso concreto.
SENTENZA
È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale.
Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del
popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del
giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Glossario
TERMINE DESCRIZIONE
Archiviazione
Atto con il quale viene chiusa un’indagine preliminare perché il fatto investigato non è un reato o
perché l’indagato non l’ha commesso o, infine, perché non è stato individuato l’autore.L’archiviazione è richiesta dal Pubblico Ministero (P.M.) ed è decisa dal Giudice.
Arresto
Atto con cui la Polizia Giudiziaria priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di
un reato per il quale la legge prevede l’arresto. La polizia giudiziaria deve immediatamente informare
il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione.
Azione
penale
Atto con cui il P.M. conclude l’indagine preliminare nel caso in cui ritiene di aver raccolto sufficienti
prove della colpevolezza dell’imputato e, formulando l’imputazione, ne chiede il processo penale.
L’esercizio dell’azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M.
Convalida di
arresto o
fermo
Atto con cui il Giudice verifica se l’arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della
legge.
Casellario
giudiziale
Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica che raccoglie e custodisce i precedenti giudiziari,
in particolare quelli penali, delle persone fisiche e dei soggetti collettivi e che rilascia, a richiesta, il
relativo certificato.
Fermo
Atto con cui la Polizia giudiziaria, se esiste il pericolo di fuga, priva della libertà personale una
persona gravemente sospettata di aver commesso un grave reato con l’obbligo di informarne
immediatamente il P.M.
Giudice L’organo che da solo (Giudice monocratico) o in collegio (Giudice collegiale) decide un processo o
una fase del processo dopo aver ascoltato in contraddittorio le ragioni dell’accusa e della difesa.
Imputato E’ la persona nei confronti della quale il P.M. instaura il processo al termine dell’indagine
preliminare perché lo ritiene responsabile di un determinato fatto che è punito dalla legge.
Indagato
È la persona sospettata nei cui confronti il P.M. svolge un’indagine preliminare per accertare se è
responsabile o meno, a suo giudizio, di un determinato fatto la cui violazione è punita dalla legge
(reato).
Indagine
preliminare
Fase del procedimento penale durante la quale il P.M., con l’aiuto della Polizia giudiziaria, raccoglie
ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce reato e se l’indagato
lo ha commesso.
Interdizione Provvedimento con cui viene tolta la capacità di agire ad una persona che, per malattia fisica o
psichica, non è più in grado di gestirsi.
Istanza Atto con cui l’indagato o l’imputato si rivolgono al P.M. o al Giudice per ottenere una decisione
interlocutoria.
Magistrato
È colui che esercita una funzione giudiziaria. Il termine comprende sia i Giudici sia i Pubblici
Ministeri. La differenza tra le due figure è sostanzialmente la seguente: Il Giudice esercita una
funzione giudicante e cioè decide le controversie, il Pubblico Ministero invece esercita la funzione
requirente, vale a dire svolge e dirige le indagini.
Notizia di
reato
E’ l’informazione trasmessa o acquisita dal P.M. di un avvenimento storico che, ove accertato,
potrebbe costituire reato. La Polizia giudiziaria ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di
raccogliere le notizie di reato e trasmetterle al P.M.. La notizia di reato può essere contenuta anche in
una denunzia, in una querela, in un articolo di giornale ed in qualsiasi atto, pubblico o privato.
Procedimento
penale
Insieme di stati e gradi di un procedimento giudiziario penale in cui una persona può venire a trovarsi
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, detto anche registro degli indagati, fino alla sentenza
definitiva.
Processo
penale
Fase del procedimento penale in cui, chiusa l’indagine preliminare, viene discusso davanti ad un
Giudice, in contraddittorio tra accusa e difesa, della colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Pubblico
Ministero
Organo dello Stato che conduce le indagini preliminari, alla fine delle quali, se non richiede
l’archiviazione, esercita l’azione penale, e sostiene la Pubblica Accusa nel processo penale.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
Reato È quel fatto umano che consiste nella violazione di un comando o nell’inosservanza di un divieto e
che la legge punisce con una sanzione penale.
Registro delle
notizie di
reato
Registro esistente presso la segreteria Centrale della Procura della Repubblica in cui per legge deve
essere iscritta ogni persona nei cui confronti viene svolta un’indagine preliminare.
Rinvio a
giudizio
Atto con cui il P.M. conclude l’indagine preliminare e formulando un’imputazione chiede al giudice
che verifichi la colpevolezza od innocenza della persona accusata.
Sentenza
Atto con cui il Giudice conclude il processo. Può essere di condanna quando riconosce la
colpevolezza dell’imputato o di assoluzione quando ne riconosce l’innocenza.
Udienza
Luogo in cui si svolge la fase del processo davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e
difesa.
COMUNICAZIONE AGLI UTENTI
La Carta dei servizi pone la Procura in comunicazione diretta con i cittadini, dichiarando uno standard di qualità, ovvero
un impegno espresso prevalentemente in termini di tempo massimo di rilascio di un documento, certificato ecc.
Il responsabile amministrativo della Carta è la dirigente della Procura, Dott.ssa Giovanna Tornatore.
MODELLO DI COMUNICAZIONE
Per garantire l’attivazione di un concreto dialogo con i cittadini è stata attivata una procedura di comunicazione, rispetto
agli standard di qualità indicati, che potrà essere attivata da chiunque ritenga di dovere esprimere un’osservazione ai servizi
contenuti nella CARTA.
LE SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE INVIATE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: [email protected], oppure
portate all’Ufficio ricezione atti.
Di seguito si inserisce il modello per le segnalazioni, che può essere scaricato on line dal sito della Procura.
Carta dei Servizi 2015
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ
MODELLO DI COMUNICAZIONE
Gentile Signora, gentile Signore, ogni comunicazione sarà gradita perché ci fornirà
indicazioni utili per migliorare i Servizi di questo Ufficio Giudiziario. Grazie per la
collaborazione.
PRESENTATA DA (si prega di compilare in stampatello):
COGNOME_______________________________
NOME______________________________________
INDIRIZZO (via, numero civico, città, provincia, cap)
_____________________________________.
__________________________________________________________________________
____________
TELEFONO__________________________ E-MAIL
___________________________________
La presente comunicazione è effettuata per conto di: (da compilare solo nel caso in cui la
comunicazione non riguardi
direttamente chi firma il presente modulo)
COGNOME_______________________________
NOME_____________________________________
DESCRIZIONE DELL’EVENTO e DATA E LUOGO:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
HA SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DATA_______________________
FIRMA_________________________________________
Si informa, ai sensi dell’art. 13 deI D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno
trattati e
utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta.