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UFFICO "PROGRAMMI COMPLESSI”
DATA
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PROGETTO DI RECUPERO EDILIZIO E ARCHITETTONICO E DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO MARINO DI MORTELLE-
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Comune di Messina Ufficio Programmi Complessi
Staff di coordinamento e progettazione: RuP: Arch. Massimo La Spada Progettisti: Arch. Amelia Leotta Ing. Vito Leotta Arch. Giovanni Scipilliti Strutture: Ing. Massimo Pistorino Ing. Nunzio Santoro
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TITOLO I GENERALITA’
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di recupero,
rifunzionalizzazione ed adeguamento tecnologico dell’Istituto Marino di Mortelle (Messina).
Le lavorazioni principali sono così sinteticamente elencate:
• Sistemazione aree esterne con pavimentazione e abbattimento barriere architettoniche;
• Risanamento e consolidamento strutture con realizzazione di nuove coperture;
• Rifacimento intonaci, pavimenti e infissi interni e esterni;
• Servizi igienici e impianto di smaltimento acque meteoriche e reflue;
• Impiantistica elettrica e illuminazione;
• Impianti speciali: LAN, antintrusione e TVCC;
• Impianti di riscaldamento e climatizzazione;
• Impianti di produzione ad energia rinnovabile: fotovoltaico e solare termico.
La redazione del progetto esecutivo delle opere in appalto è a carico dell’Appaltatore, pertanto è onere
dello stesso Appaltatore provvedere anche alla predisposizione del “Piano di manutenzione” così come
previsto dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., DPR
554/1999, DPR 207/2010).
La redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento” è espletata dall’Amministrazione appaltante.
Il progetto esecutivo deve essere redatto secondo le modalità di cui al Titolo II Sezione IV del DPR
207/2010 e secondo la prescrizioni di cui all’articolo del presente CSA.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore: le indagini per l’approfondimento in situ della caratterizzazione
geologica del sottosuolo, tutte le procedure e gli oneri per l’acquisizione di permessi, autorizzazioni, e
nulla osta da produrre all’atto della redazione del progetto esecutivo ed ogni altro onere connesso alle
opere da espletare in nome e per conto della Stazione Appaltante.
Il progetto prevede la seguente destinazione d’uso dei corpi di fabbrica presenti nel complesso
denominato Istituto Marino di Mortelle:
CORPO 1: Laboratori multimediali e artigianali;
CORPO 2: Formazione e Uffici;
CORPO 3: Turismo sociale con 17 posti letto;
CORPO 4: Accoglienza sociale, Sala congressi, Museo dei laghi (edificio già completato con
precedente intervento);
CHIESETTA;
CASA del custode adibita a residenza;
CORPO 5: Sala Mensa, Cucina e Bar (edificio da completare rispetto all’intervento parziale già
eseguito);
CORPO 6: Asilo Nido per 30 unità;
CORPO 7: Centro attività motorie e benessere (locali accessori al turismo sociale corpo 8);
CORPO 8: Turismo sociali con 30 posti letto;
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CENTRALE TERMICA a gas di potenza complessiva pari a 279 Kw (la centrale termica è già
esistente).
Soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto:
1. L’Appaltatore;
2. Il Progettista;
3. L’Amministrazione Comunale di Messina (di seguito denominata Stazione Appaltante);
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'importo complessivo A CORPO per l’esecuzione dei lavori è di EURO € 3.811.582,11 secondo il
seguente quadro economico distinto per categorie:
� QUADRO ECONOMICO:
a) OPERE DA APPALTARE:
A1- OPERE DI RESTAURO DI BENI ARCHITETTONICI EURO 2.260.189,63
A3- IMPIANTI EURO 1.456.012,87
(Di cui ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti al ribasso d’asta EURO 121.608,50 )
TOTALE EURO 3.716.202,50
b) IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetto a ribasso) EURO 75.559,56
c) IMPORTO PER LE INDAGINI
GEOGNOSTICHE e GEOTECNICHE (soggetto a ribasso) EURO 19.820,05
� TOTALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: EURO € 3.811.582,11
� SUDDIVISIONE IN CATEGORIE:
In osservanza con gli articoli 61, 107 e allegato A del Regolamento dei contratti pubblici approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010 vengono definite le seguenti categorie:
OPERE CATEGORIA IMPORTO EURO
Restauro e manutenzione
di beni immobili sottoposti a tutela OG2 prevalente 2.260.189,63
Impianti tecnologici OG11 scorporabile 1.456.012,87
Il soggetto deve possedere la qualifica per la categoria prevalente con la classifica adeguata all'intero
importo a base d'asta (classifica minima: IV bis incrementata di un quinto).
Per la categoria OG11, a qualificazione obbligatoria secondo l’allegato A del Regolamento, il soggetto
deve eseguire direttamente i lavori e quindi possedere la qualifica con la relativa classifica ovvero
costituire un'associazione di tipo verticale con impresa qualificata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006.
I lavori suddetti sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.
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I lavori relativi agli impianti interni elettrici, telefonici, trasmissione dati TVCC e antintrusione
dovranno essere certificati ai sensi del DM 37/2008; pertanto il concorrente dovrà possedere la relativa
abilitazione.
L’importo totale a base d’asta è compensato a corpo e rimane fisso e invariabile.
L'importo del compenso relativo alla sicurezza in cantiere non è soggetto al ribasso d'asta
Per l’espletamento dei servizi di progettazione e indagini geognostiche il soggetto deve possedere, ai
sensi del comma 3 dell’art. 53 D.lgs 163/2006, i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati
per la progettazione (come da articolo 90 del D.Lgs. 163/2006).
La determinazione delle spese per la progettazione esecutiva è di seguito riportato:
Progetto ESECUTIVO
importi categorie
D.M. 04/04/2001
percentuali
Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi. Particolari costruttivi e decorativi.
Piano di Manutenzione
importi parcella
Ideazione e coordinamento 3.716.202,50 Id 6,73277% 0,180 45.036,61
OPERE EDILI DI RESTAURO 2.260.189,63 Id 7,38729% 0,060 10.018,01
OPERE IMPIANTI TECNOLOGICI 1.456.012,87 IIIa 5,02962% 0,280 20.504,94
Onorario per progettazione esecutiva Totale 75.559,56
Spese per indagini geognostiche (subappaltabili ex art.91 c.3 D.lgs. 163/06)) da computo specifico 19.820,05
Totale quota servizi
TOTALE 95.379,61
ART.3 DESIGNAZIONE E FORMA DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni
di progetto, nonché dal computo metrico e dalla Relazione Tecnica Generale, salvo quanto potrà essere
meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, fermo restando che l’indicazione delle
voci e quantità indicate nel computo metrico non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che
resta fisso ed invariabile, essendo il prezzo determinato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del
D.Lgs. 163/2006.
Per la parte geognostica e geologica si deve fare riferimento ai relativi elaborati tecnici.
ART.4 STRUTTURA TECNICA DELL’APPALTATORE
L’esecuzione dell’appalto richiede la presenza sul posto di una struttura tecnica minima, in grado
anche di gestire con continuità ed efficienza i rapporti con la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore pertanto, oltre al personale, ai mezzi ed alle strutture necessarie per
l’esecuzione dei lavori, dovrà disporre, della seguente dotazione minima di personale e strutture:
1) Reperibilità telefonica tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle 18,00 ed il sabato dalle 8,00 alle
13,00.
2) Mezzi di trasporto in numero e di caratteristiche idonee per consentire i necessari spostamenti al
personale.
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3) Personale: un Tecnico diplomato per l’esecuzione dei lavori e un addetto al centralino telefonico
presso la sede di cui sopra per tutte le fasi dell’appalto.
4) L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori con personale
tecnico idoneo di provata capacità e moralità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, in
relazione agli obblighi assunti con la accettazione del cronoprogramma e con la redazione del
programma dettagliato di esecuzione dei lavori presentato dallo stesso appaltatore. L'appaltatore
risponde delle idoneità dei dirigenti del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al
medesimo. Detto personale dovrà essere di gradimento della D.L. la quale, ai sensi dell'art. 6 del
C.G.A. D.M. n.145 del 19/04/00, ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque
addetto ai lavori.
ART.5 CAUZIONI
I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO E DEFINITIVO.
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per partecipare alla gara, a corredo dell’offerta è richiesta
una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, come disciplinato nel
bando di gara.
Ai sensi dell’articolo 113 del D.L. 163/2006 e s.m. e i., prima della stipula del contratto, l’impresa è
obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento (10% pari ad un decimo)
dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento; ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della L.R. 12/2011, la quota in aumento deve essere
costituita per almeno la metà del suo ammontare con le modalità previste dall’articolo 75 comma 2 del
D.Lgs 163/2006 o con fidejussione bancaria.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di
danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la
Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito
dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in
cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’Appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della
cauzione.
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Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei
creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui
all’art. 360 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, qualora la rata di saldo dovuta
all’Appaltatore non sia allo scopo sufficiente, a giudizio dell’Amministrazione appaltante.
La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, l’operatività entro quindici giorni a semplice scritta della stazione appaltante e la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.
La medesima garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo
ovvero certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 7 del D.L. 163/2006 s.m.i., l'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema.
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui
al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI CEI ISO 9000 o sia in
possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della
cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione o dichiarazione comprese eventuali imprese cooptate..
ART.6 POLIZZE ASSICURATIVE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, è obbligato, ai sensi dell’art.129 comma 1 del codice, a
stipulare una specifica Polizza assicurativa “All Risk” riportante lo specifico oggetto dell’appalto che
tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori,
comprendente anche incendi, sino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del
certificato di regolare esecuzione.
Tale polizza deve contenere i seguenti valori e massimali:
1) Importo assicurato per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatasi nel corso
dell’esecuzione dei lavori = IMPORTO NETTO CONTRATTUALE.
2) Responsabilità civile verso terzi = € 500.000,00.
La polizza R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati debbano essere
compresi anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle
attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore, tra i quali
rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
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• la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti
della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante
medesima;
• � tutto il personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di
assicurazione, ai sensi del DPR 30.06.65, n° 1124, per le lesioni corporali da questo subite in occasione
di lavoro o di servizio;
• � i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche
occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
• � tutto il personale dipendente delle imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione le
imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto;
Le polizze dovranno essere esibite alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori.
Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito
dall’art. 128 del Regolamento.
La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per
la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla Stazione Appaltante come
causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna
anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto
valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione.
Secondo quanto previsto dall’articolo 111 del D.Lgs. 163/2006, a seguito della comunicazione di
approvazione del progetto esecutivo emessa dal Responsabile del Procedimento, a far data
dall’approvazione del progetto esecutivo stesso, il progettista o i progettisti, dovranno presentare
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per un
massimale di Euro 370.000,00.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
L’appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge regionale
n.7/2002 con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell’opera realizzata.
L’appaltatore e il concessionario sono, altresì, obbligati a stipulare, per i lavori già indicati al primo
comma, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, con durata decennale e massimale non inferiore a 500.000 Euro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze indicate al presente
articolo.
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ART.7 REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CONSEGNA DEI LAVORI –
PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER
L’ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI.
Ai sensi dell’art.169 del Regolamento DPR 207/2010, dopo la stipulazione del contratto il Rup con ordine
di servizio darà avvio all’esecuzione dei servizi di indagine geognostica e geotecnica e di progettazione
esecutiva al fine dell’approvazione finale del progetto da parte del Comune di Messina.
Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà disporre, con apposito
ordine di servizio, che I'Appaltatore dia immediato inizio alle indagini e alla redazione del progetto
esecutivo anche in pendenza della stipulazione del contratto.
L’Appaltatore dovrà ultimare la quota servizi dell’appalto e consegnare alla Stazione Appaltante il progetto
esecutivo completo di tutti gli elaborati come individuati agli art. 33 e segg. del DPR 207/2010 e art. 93,
comma 5 del D.Lgs 163/2006 entro e non oltre gg. 45 dalla data dell’ordine di servizio di cui sopra al
netto dei tempi necessari per l’ottenimento di pareri e autorizzazioni da Enti terzi.
Le indagini geognostiche e geotecniche dovranno essere espletate in conformità al Capitolato Prestazionale
allegato al progetto definitivo posto a base di gara.
Qualora gli elaborati progettuali esecutivi pervengano oltre i termini su indicati, verrà applicata una penale
pecuniaria pari al 10,00 (dieci) per mille del corrispettivo professionale dovuto al netto dell'I.V.A. e del
contributo integrativo per ogni giorno oltre il termine stabilito, da trattenersi direttamente dal compenso
spettante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggiore danno causato.
Se la consegna del progetto esecutivo dovesse, per esclusiva colpa del soggetto appaltatore ritardare di un
periodo eccedente la scadenza stabilita di ulteriori giorni 15 (quindici), la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno.
Il progetto dovrà essere presentato all’Ufficio Programmi Complessi in 2 copie cartacee e in 2 copie su
supporto informatico (Autocad), oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento, da parte degli
Enti preposti, delle seguenti autorizzazioni e approvazioni da acquisire per la validazione del progetto
esecutivo:
1) Parere igienico sanitario ASP di Messina: presentazione e approvazione degli elaborati
documentali e grafici accoglienti le prescrizioni introdotte all’atto del rilascio del parere in sede di
progettazione definitiva;
2) Parere dell’ARPA sulla compatibilità elettromagnetica della cabina elettrica MT/bt;
3) Parere della’ANAS per l’esecuzione della posa del cavo MT di allacciamento alla rete ENEL;
4) Elaborazione calcoli strutturali esecutivi con presentazione e deposito al Genio Civile di Messina
per ottenimento autorizzazioni ex art.18 della Legge 64/1974;
5) Presentazione degli elaborati grafici e della relazione tecnica del progetto esecutivo accoglienti le
prescrizioni introdotte all’atto del rilascio della autorizzazione architettonica e paesaggistica da
parte della Sovrintendenza ai BB.CC. di Messina;
6) Ulteriori nulla-osta, pareri o autorizzazioni necessari per l’ingegnerizzazione del progetto.
Le attuali disposizioni normative di cui al D.Lgs. 163/2006 in materia di attività di progettazione, di
responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d’opera si
intendono recepite dal presente capitolato e assunte come obbligo contrattuale.
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Il progetto esecutivo sarà oggetto di validazione da parte del RuP della Stazione Appaltante. L’Appaltatore
sarà pertanto tenuto ad apportare al progetto tutte le modifiche che verranno richieste dalla Stazione
Appaltante che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza ulteriori
oneri e nel rispetto dei termini di esecuzione di cui sopra.
Eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dai vari Enti preposti al controllo per l’emissione delle
determinazioni di competenza, sono comprese negli onorari spettanti all’Appaltatore per la prestazione
originaria.
Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del progetto daranno diritto all’Amministrazione
di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell’Appaltatore, salvo il
risarcimento di tutti i danni.
La consegna dei lavori avverrà successivamente all’approvazione del progetto esecutivo e previa
convocazione della Stazione Appaltante.
La durata dei lavori è prevista in 480 giorni naturali e consecutivi.
Tutte le eventuali varianti derivanti da prescrizioni imposte dagli enti competenti, dovranno essere
introdotte nel progetto esecutivo o in fase realizzativa senza ulteriori costi ed oneri a carico della Stazione
Appaltante.
Il DL accerterà con apposito verbale, il completamento di tali lavori ai fini della presa in consegna
anticipata da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se dovuta) ai fini
assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero
minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio
dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione
Appaltante, del subappalto o cottimo.
L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla
data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la
presentazione del programma operativo dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto a predisporre, unitamente al progetto esecutivo, una proposta di programma
operativo (cronoprogramma) dettagliato per l’esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo
conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili
ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai
lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
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- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della
scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice
e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena
avvenuta.
La Stazione Appaltante di riserva di procedere a consegne parziali dei locali oggetto dei lavori. In caso di
consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da
prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso
programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine
massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. La
data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo
verbale di consegna parziale.
ART.8 OSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto ad attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza fornito dalla Stazione
Appaltante e, in generale, dovrà osservare le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), con specifico riferimento al D.Lgs 81/08.
L’appaltatore è inoltre tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza che deve essere
sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV - allegato XV del Testo unico sulla sicurezza
D.Lgs. 81/08 - articoli 17 e 28 - per le attività che si prevede di eseguire in cantiere.
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima dell’inizio dei
lavori all’atto della consegna del progetto esecutivo.
Qualsiasi modifica all’allestimento dei cantieri dovesse rendersi necessaria per assicurare la
compatibilità delle attività lavorative con le attività sociali che dovrà essere approvata dal coordinatore
per la sicurezza in fase esecutiva, non potrà in nessun caso essere motivo per la corresponsione di
maggiori compensi all’appaltatore, dovendosi intendere il prezzo dell’appalto, ed in particolare la voce
relativa agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, esclusa dall’applicazione del ribasso d’asta,
tra i cui oggetti rientra la gestione dei rapporti con l’istituzione, come comprensivo degli oneri per tali
attività.
L'Appaltatore si assoggetta, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti
all’eventuale contemporanea presenza, nel cantiere dei lavori, di più imprese o ditte costruttrici, in
quanto anch’essi compresi nell’importo degli oneri per la sicurezza di cui sopra.
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ART.9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto, per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le condizioni
stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.,
approvato con decreto ministeriale n° 145 del 19/04/2000 e del Regolamento del Codice dei Contratti
Pubblici emesso con DPR n.207/2010.
E' pure tenuto all'osservanza di tutti i Regolamenti, norme e leggi in materia di opere pubbliche. La
sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi, regolamenti e capitolato generale e di incondizionata loro
accettazione. Ove il presente Capitolato Speciale o il Capitolato Tecnico non prevedano espressamente
le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle
lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori
compresi nel presente appalto, emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme U.N.I.-C.I.G., le norme
C.E.I. le tabelle C.E.I.-U.N.E.L. anche se non espressamente richiamate.
Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto venissero emanate disposizioni modificative o
sostitutive delle norme vigenti, l'Appaltatore è obbligato ad uniformarvisi.
ART.10 MODALITA’ DI STIPULA E DOCUM. CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli n.119 comma 5 e n.118 comma 2 del
regolamento generale D.P.R. 207/2010 e dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
L’importo contrattuale per i lavori a corpo, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso
offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantità o alla qualità della prestazione
La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti ed elaborati relativi ai
lavori in oggetto, ancorché non materialmente allegati:
- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e i documenti del progetto definitivo;
- l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D.Lgs. 81/2008 e le proposte
integrative al predetto piano esibite in fase di progettazione esecutiva;
- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs.163/2006, redatto
dall’Appaltatore;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento di cui al DPR 20/2010.
- la dichiarazione d'obbligo richiesta nel Bando di Gara.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34, per quanto applicabile e ss.mm.ii.;
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- il DPR 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.
ART.11 SUBAPPALTO DEI LAVORI
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs.163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria
prevalente non può essere superiore al 30%.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti di cui
ai punti 1-4 del comma 2.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento; l’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci
giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla
Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore,
agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
5) l’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa
delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e
i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della
relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’Appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore il proprio Piano Operativo della Sicurezza nel
rispetto del Piano di Sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e del Piano Operativo redatto dall’Appaltatore.
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L’Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra
le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.
I lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano
Operativo di Sicurezza e a fornire al Coordinatore un piano complementare di dettaglio, comprensivo
della valutazione dei rischi per quanto riguarda le scelte di loro competenza.
In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle
rispettive lavorazioni.
Si richiama, inoltre, quanto stabilito dall’art. 170 del DPR 207/2010.
TITOLO II ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.12 SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI, ONERI VARI
Prima di redigere il progetto esecutivo e prima di eseguire gli interventi, l’Appaltatore ha l’obbligo di
fare tutte le ispezioni necessarie per definire esattamente il tipo di intervento da fare, i materiali da
usare, tenendo conto delle direttive di standardizzazione, le tecnologie da utilizzare, la situazione dei
luoghi che imponga operazioni preliminari di cantiere, compreso eventuali sezionamenti di energia e
gas, la necessità di coordinamento con terzi che siano interessati ai lavori e che debbano coordinare la
loro attività con quella dell’Appaltatore e quant’altro serva per iniziare i lavori in sicurezza, compreso
l’accertamento di situazioni particolari pericolose, come la presenza di linee aeree, che dovranno
essere eliminate prima di iniziare i lavori.
L’Appaltatore dovrà prendere visione e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli
interventi da realizzare, e, oltre agli oneri di cui al C.G.A. emanato col D.M. n.145/2000, alla
SEZIONE III del Regolamento emanato con DPR 207/2010 e agli altri specificati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. la formazione ed il mantenimento dei cantieri mobili, compresa ogni attrezzatura necessaria per
una piena e perfetta esecuzione degli interventi appaltati compreso il rilievo, l'allontanamento o
accantonamento di recinzioni esistenti, di alberi, arbusti, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo
spianamento del terreno e quant'altro necessario per sgomberare l'area da utilizzare;
2. la recinzione del cantiere, nonchè qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo
svolgimento degli interventi; la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna dove prescritto o richiesto dalla sicurezza per il transito veicolare e
pedonale;
3. lo spostamento e la rimessa in funzione di linee elettriche interessanti l'area di cantiere, o la messa
in atto di tutti gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di canalizzazioni e
linee di servizio sotterranee, condotte di scarichi fognari o altri sottoservizi che costituiscano
impedimenti all'impianto di cantiere e/o del normale svolgimento dei lavori, salvo che tali oneri
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non rientrino negli obblighi degli erogatori di sottoservizi. In tale caso sarà obbligo
dell’Appaltatore curare il coordinamento degli interventi con detti erogatori;
4. ogni onere per evitare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche in conseguenza o durante o nelle
pause dei lavori;
5. tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno,
lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, taglie, attrezzi
ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuta e perfezionata l'opera. Saranno del pari a
carico dell’Appaltatore tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento provvisorio
delle acque e tutto quanto può occorrere per permettere l’esecuzione degli interventi operativi
previsti dal presente capitolato;
6. il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni;
l’accantonamento in apposito sito per il successivo recupero a cura della stazione appaltante di
eventuali materiali ritenuti riutilizzabili e segnalati in fase esecutiva dalla D.L.;
7. la disinfestazione, qualora ritenuta necessaria, tramite ditta specializzata, dei locali oggetto
d’intervento, prima dell’accesso ai medesimi da parte delle maestranze;
8. gli oneri derivanti dalla esecuzione di lavori in straordinario o fuori orario di lavoro;
9. interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorità (ASL, per esempio), non
saranno considerate cause di forza maggiore, e gli oneri relativi rimarranno a carico
dell'Appaltatore;
10. sono pure a carico dell’Appaltatore gli spostamenti e ricollocazioni di arredi e attrezzature e
quant’altro si dovesse spostare per consentire i lavori;
11. la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Direttore dei Lavori, di
quegli interventi o di parti di essi che venissero giudicati inaccettabili dal Direttore dei Lavori
stesso per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;
12. al termine dei singoli interventi è necessaria: la rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e
delle attrezzature di cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé
stante;
13. alla fine degli interventi si dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi oggetto dell’intervento al fine
di riconsegnare i luoghi stessi in perfette condizioni e comunque tali da consentirne l’immediato
utilizzo. A tale scopo non può ritenersi sufficiente la semplice spazzatura del cantiere, ma si dovrà
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procedere al lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti, ed alla pulizia dei vetri e degli apparecchi
sanitari con appositi prodotti detergenti; Analogamente si dovrà procedere per tutti gli spazi,
ancorché non oggetto di intervento, comunque utilizzati nell’esecuzione dello stesso;
14. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od
a terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Resta pertanto inteso che l'appaltatore
assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla quale
responsabilità s'intende pertanto sollevata la Stazione Appaltante ed il personale preposto alla
Direzione Lavori.
15. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni a la rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del POS allegato al
contratto.
16. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza delle norme vigenti per la previdenza ed assistenza
sociali, derivanti sia da legge che da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, malattia). L'appaltatore inoltre deve assicurare l'adempimento degli obblighi che
prevedono a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da
parte del datore di lavoro.
17. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso contratto in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
18. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
19. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme
anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non
sia autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante e di altra conseguenza a carico
dell'Appaltatore medesimo. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra specificati, accertata
dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la
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inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può
opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne ha titolo a risarcimento di danni.
20. Produrre la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile -
assicurativi ed infortunistici che deve essere presentata alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
21. La trasmissione alla stazione appaltante delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il D.L. ha, tuttavia, facoltà di procedere alla
verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
22. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o capogruppo.
23. Ai sensi del D.P.C.M. 11/5/1991 n° 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le
concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare prima della stipula del contratto la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con
diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro atto disponibile, nonché le indicazioni dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto. Se trattasi di consorzio i dati vanno riferiti alle singole società consorziate che comunque
partecipano all'esecuzione dell'opera.
24. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte
le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
25. L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali da costruzione
impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli
istituti di prova, indicati dalla Stazione Appaltante, pagando le relative tasse. Dei campioni potrà
essere ordinata la conservazione negli Uffici della D.L. munendoli di suggelli e firme del D.L. e
dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
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26. La fornitura, senza alcun compenso, del personale occorrente per rilievi e misurazioni relative alla
redazione del progetto esecutivo e alle operazioni di consegna e contabilità dei lavori e degli
strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni;
27. L'esecuzione delle eventuali prove di carico, con l'onere della fornitura del materiale idoneo e del
personale necessario. In ogni caso le prove di carico dovranno essere eseguite secondo le istruzioni
impartite dalla D.L. e dal Collaudatore statico;
28. Esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori n. 1
tabella da eseguirsi secondo le indicazioni e le modalità fornite dalla stazione appaltante indicante
l'oggetto dei lavori medesimi e la particolarità dell'opera;
29. Provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania, curando la riparazione di rotture
effettuate da terzi verso cui l'Appaltatore avrà autonomo diritto di rivalsa, fino all'approvazione
degli atti di collaudo o la presa in carico delle opere da parte della Stazione Appaltante o dell'Ente
Committente;
30. Il rispetto delle prescrizioni fissate dagli enti competenti per la tutela del personale sino dal
montaggio di ponteggi e di attrezzature elettriche e meccaniche relative al cantiere, nonché della
messa a terra, con il pagamento delle visite di controllo;
31. Provvedere a sua cura e spese a fornire tutte le strumentazioni, attrezzature per l’esecuzione dei
collaudi statici e collaudi funzionali delle opere strutturali ed impiantistiche, ai sensi della
normativa vigente che verranno effettuati da tecnico regolarmente abilitato nominato dalla
Stazione Appaltante o da Ente superiore;
32. Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle
norme di legge 1 Giugno 1939, n° 1089. L'appaltatore dovrà provvedere alla conservazione
temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute
in attesa degli accertamenti della competente Autorità, a loro prelevamento e trasporto, con le
necessarie cautele ed alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza
competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese
verso l'appaltatore a norma del Regolamento.
33. Produrre tutte le certificazioni e le dichiarazioni relative alla resistenza la fuoco dei compartimenti
e dei materiali utilizzati secondo quanto specificato nel DM 4 maggio 1998 atte a comprovare che
le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati , installati o posti
in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio complete delle
omologazioni ministeriali per la commercializzazione dei materiali alla data di installazione.
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34. Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione
all’espletamento della gara, le spese di bollo e registro degli atti contrattuali, dei documenti di
progetto e degli atti di contabilità dei lavori.
35. L’allestimento di un locale idoneo destinato unicamente al personale della Direzione Lavori
provvisto di archivio, scrivania, sedia, attrezzature informatiche (PC portatile, stampante,
misuratore laser, fax), telefono;
36. Le prove che la D.L., in caso di contestazioni, intenda far eseguire presso istituti da essa incaricati,
dei materiali impiegati o da impiegarsi nell’impianto;
La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte
dell’Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire il
prezzo dei lavori.
ART.13 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di varianti e di lavori non previsti si ricorrerà ai prezzi unitari del Prezziario ufficiale
della Regione Siciliana e a quelli compresi nell’EPU allegato al contratto. In mancanza del prezzo di
riferimento si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 163 del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di
chiedere all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente per l'esecuzione di opere in economia non
comprese nel contratto, questo seguendo le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto.
Nell'eventuale formulazione di nuovi prezzi le spese generali e l'utile d'impresa verranno valutate
rispettivamente nelle percentuali del 15+10%. Gli operai per lavori in economia dovranno essere
idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e attrezzi dati a noleggio
dovranno essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare
funzionamento in sicurezza secondo le vigenti normative. Saranno a carico dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché, siano sempre in buono
stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare ogni volta lo richieda la D.L., e comunque con
scadenza non superiore alla settimana, le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste
somministrati, su richiesta e indicazione della D.L., per l'esecuzione dei lavori in economia; dette liste
devono essere sottoscritte dall'Appaltatore e dalla D.L.. Le somministrazioni, noli e prestazioni non
effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
ART.14 DOCUMENTAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
L’Appaltatore dovrà redigere i grafici descrittivi delle opere effettivamente eseguite contenenti anche
le eventuali variazioni di tracciato e di percorso realizzate, e preventivamente autorizzate dalla
Direzione Lavori.
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In particolare dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
Documentazione fotografica, su supporto magnetico in formato JPG, progressivamente numerata e
datata, delle lavorazioni e dei particolari esecutivi, che per qualsiasi motivo non possano essere
ispezionate in tempi successivi all’esecuzione o in fase di collaudo. Ciò non avvenendo sarà
insindacabile giudizio della D.LL. accettare l’opera o richiederne l’ispezionabilità anche tramite la
demolizione di strutture o l’apertura di scavi.
Documentazione fotografica in corso d’opera consistente in almeno 20 fotografie per ogni edificio
oggetto di intervento, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, su supporto magnetico in formato
JPG
Rilievo dell’impianto elettrico formato DWG
Rilievo dell’impianto idrico e termico formato DWG
Rilievo generale formato DWG
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà quindi consegnare alla Stazione Appaltante i disegni as-built
(in formato cartaceo e su supporto informatico) delle opere architettoniche ed impiantistiche realizzate,
le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (da consegnare anche ai competenti Uffici
comunali), le certificazioni di conformità relative ai materiali utilizzati, nonché tutte le garanzie
relative ai prodotti installati. In specifico, per quanto riguarda gli impianti, dovranno inoltre essere
forniti gli schemi dell’impianto, i dettagli costruttivi, le schede dei componenti, nonché tutte le
istruzioni, rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall’installatore, utili per le opere di
manutenzione sugli impianti.
La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte
dell’Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire il
prezzo dei lavori.
ART.15 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO
La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare il campionario di ogni
apparecchiatura ed accessorio che intende impiegare. Resta inteso che la presentazione dei campionari
non esime la ditta aggiudicataria dall’obbligo di sostituire, a richiesta della D.L., quei materiali che – a
insindacabile giudizio della D.L. stessa – non risultino rispondenti alle prescrizioni di capitolato.
ART.16 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti gli apparecchi e i materiali dell’impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e
rispondenti perfettamente al servizio a cui sono destinati e alle descrizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto e nell’elenco prezzi unitari: possono essere messi in opera solamente dopo
l’accettazione del Direttore dei Lavori.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche
risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso l’appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
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Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiore a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero
le caratteristiche stabilite.
ART.17 DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta senza
la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l’appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto si procede d’ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
ART.18 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
Le risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le
regola d'arte, la D.L. ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le
irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante dei danni eventuali. L'Appaltatore
non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della D.L., sia che
riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei
materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni. Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei
lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L..
opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.L..
ART.19 TEMPI UTILI CONTRATTUALI- PENALI PER RITARDO – PENALI PER
INADEMPIENZE VARIE - SOSPENSIONI - PROROGHE
Il tempo utile contrattuale decorrente dalla data di consegna dei lavori è di giorni 480 giorni
naturali e consecutivi.
Si fa obbligo all'appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo previsti nel
cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante e fatto proprio dalla ditta appaltatrice in sede di
esecuzione lavori.
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di EURO 1.200,00= (milleduecento/00) per ogni
giorno naturale di ritardo.
Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del
Capitolato Generale; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell'art. 26 dello
stesso Capitolato Generale D.M. n.145 del 19/04/00.
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ART.20 PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito
raggiunga la cifra di Euro 400.000,00 (quattrocentomila) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di
legge determinate con riferimento al complessivo importo netto dei lavori.
ART.21 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA
Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera è previsto
l’accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo
dello stesso.
All’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei
Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori a’ sensi dell’articolo 18 del C.G.A.
ART.22 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori sarà compilato e presentato alla firma dell'appaltatore entro 60 giorni dalla
data di ultimazione, decorrenti dalla data sotto la quale giunge alla D.L. la comunicazione
dell'appaltatore concernente l'avvenuta ultimazione dei lavori.
ART.23 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere la manutenzione delle stesse deve
essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.
Per tutto il periodo corrente tra l'emissione del certificato di collaudo e l'approvazione dello stesso,
Una volta che il collaudo sia divenuto definitivo, e salvo maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669
del codice civile, l'appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo
carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari derivanti da esecuzione difettosa dei
lavori. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa
dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però
l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d'ufficio e
la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
ART.24 COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO
All'ultimazione dei lavori, la D.L. eseguirà il collaudo provvisorio delle opere, provvedendo alle
verifiche, prove e constatazioni necessarie per accettare se le singole opere e le loro parti possono
essere prese in consegna, con la facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la
manutenzione delle opere stesse. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori avrà inizio la visita
di collaudo di tutte le opere. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro un anno dalla data
di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo sarà approvato entro due mesi dalla predetta
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scadenza del termine previsto per l'ultimazione delle operazioni di collaudo. Con l'approvazione del
collaudo definitivo, si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalla relativa
liquidazione e alla restituzione della cauzione. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non
esonerano l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente codice civile.
ART.25 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del Capitolato generale
dei lavori pubblici D.M. n.145 del 19/04/00, restando peraltro ferme le disposizioni ivi previste per
quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
ART.26 REVISIONE PREZZI
Per la revisione prezzi si applica l’articolo 133 del Codice dei Contratti Pubblici.
ART.27 DOCUMENTI DI CONTABILITA'
La contabilità del lavoro sarà rigorosamente tenuta da parte della Direzione Lavori secondo le
disposizioni del Regolamento di attuazione emanato con DPR n.207/2010.
ART.28 RISERVE DELL'APPALTATORE
Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art.
190 e 191 del Regolamento di attuazione emanato con DPR 207/2010. L'appaltatore, fatte valere le
proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi
sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere
appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità
lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente Appaltante.
ART.29 CONTESTAZIONI
Il Direttore dei Lavori o l’appaltatore comunicano al responsabile del procedimento delle contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio
fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del
procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
ART.30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
La definizione delle controversie avverrà ai sensi della sezione IV del Codice dei Contratti Pubblici..
E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale e l’applicazione dell’art.241 del Codice.
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori;
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- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
81/2008 o ai piani di sicurezza del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del procedimento o dal
Coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
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- ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.
ART.31 DOMICILIO LEGALE
Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge il suo domicilio legale presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Messina, a norma dell'art. 2 del Capitolato Generale dello Stato,
D.M. 19/04/2000 n.145.
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INDICE DEGLI ARTICOLI
TITOLO I GENERALITA’ .................................................................................................................................................. 2
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO ............................................................................................................................ 2
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ................................................. 3
ART.3 DESIGNAZIONE E FORMA DELLE OPERE ................................................................................................. 4
ART.4 STRUTTURA TECNICA DELL’APPALTATORE ......................................................................................... 4
ART.5 CAUZIONI ............................................................................................................................................................ 5
ART.6 POLIZZE ASSICURATIVE ................................................................................................................................ 6
ART.7 REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE – CONSEGNE PARZIALI
– SOSPENSIONI................................................................................................................................................... 8
ART.8 OSSERVANZA DEL PIANO DI SICUREZZA ............................................................................................... 10
ART.9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI ............................... 11
ART.10 MODALITA’ DI STIPULA E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ...................... 11
ART.11 SUBAPPALTO DEI LAVORI ........................................................................................................................... 12
TITOLO II ESECUZIONE DEI LAVORI ........................................................................................................................ 13
ART.12 SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI, ONERI VARI .................................................... 13
ART.13 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI ........................................................................................................ 18
ART.14 DOCUMENTAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE ..................................................................................... 18
ART.15 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO .................................................................................................... 19
ART.16 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ........................................................................................ 19
ART.17 DIFETTI DI COSTRUZIONE .......................................................................................................................... 20
ART.18 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ........................................................................................................ 20
ART.19 TEMPI UTILI CONTRATTUALI- PENALI PER RITARDO – PENALI PER INADEMPIENZE VARIE
- SOSPENSIONI - PROROGHE ....................................................................................................................... 20
ART.20 PAGAMENTI IN ACCONTO ........................................................................................................................... 21
ART.21 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA ................................................................................ 21
ART.22 CONTO FINALE ................................................................................................................................................ 21
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- 26 -
ART.23 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO ...................................................................... 21
ART.24 COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO .................................................................................................... 21
ART.25 DANNI DI FORZA MAGGIORE ..................................................................................................................... 22
ART.26 REVISIONE PREZZI ........................................................................................................................................ 22
ART.27 DOCUMENTI DI CONTABILITA' ................................................................................................................. 22
ART.28 RISERVE DELL'APPALTATORE .................................................................................................................. 22
ART.29 CONTESTAZIONI ............................................................................................................................................. 22
ART.30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ............................... 22
ART.31 DOMICILIO LEGALE ...................................................................................................................................... 24