N.39
20 ottobre
2016
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CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
ADEMPIMENTO E CHECK LIST
Bonus ristrutturazioni: le indicazioni operative
Il bonus per ristrutturazioni, essendo operativa da diversi anni è stato oggetto di
numerosi interventi di prassi che di volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione.
Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Legge di bilancio 2017: quali novità per i bonus edilizi?
La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Ravvedimento operoso: errori dichiarativi
Lavoro – Minimali e massimali INAIL 2016
Impresa – Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario
Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016
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ADEMPIMENTI
BONUS RISTRUTTURAZIONE: LE INDICAZIONI OPERATIVE
di Antonio Gigliotti
Premessa
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è regolata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86;
tale agevolazione rappresenta una previsione normativa che ha avuto una delle maggiori incidenze in
termini di costo fiscale per l’Amministrazione pubblica che ammette in detrazione una percentuale pari
al 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione fino a copertura dell’ammontare Irpef
dovuta.
Essendo operativa da diversi anni la detrazione è stata oggetto di numerosi interventi di prassi che di
volta in volta hanno fornito specifici chiarimenti, alcuni dei quali hanno letto in un’ottica di
ampliamento le previsioni normative dell’agevolazione, basti pensare alla possibilità di detrazione delle
spese per il familiare convivente e in altre invece ne hanno limitato l’operatività come nel caso di non
corretta compilazione del modello di bonifico da presentare al fine di regolare il pagamento dei lavori
per i quali si vuole ricorrere all’agevolazione.
La trattazione si concluderà con le più importanti indicazioni da seguire per mettersi a riparo da
eventuali presunzioni di irregolarità che potrebbero essere sollevate dall’Amministrazione finanziaria in
sede di controlli formali ex. art. 36-ter del D.P.R n. 600/73.
Si segnala inoltre che il bonus ristrutturazione troverà piena operatività anche per l’anno 2017 per
effetto della prossima Legge di bilancio che nella sua versione di bozza è stata approvata dal Governo in
data 15 ottobre (salvo successive modifiche che potrebbero essere apportate alla Legge di Stabilità in
corso d’opera).
La dotazione finanziaria per i prossimi tre anni sarà pari a 3 miliardi per bonus dedicati alle
ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per
l’edilizia scolastica.
Indicazioni generali
La detrazione per le spese collegate ad interventi di ristrutturazione spetta in particolare per i seguenti
tipi di intervento:
manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
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restauro e risanamento conservativo;
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico,
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere
interne;
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Ulteriori interventi agevolabili sono ad esempio quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla
prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure
interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi
di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione
demaniale, locazione o comodato).
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali
di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
proprietari o nudi proprietari;
titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e indivise;
imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
La detrazione d’imposta è calcolata da chi presta l’assistenza fiscale ed è pari al 50 per cento per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2016 su un importo massimo di 96.000 euro
Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori.
Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.
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Le principali indicazioni di prassi
Andiamo a richiamare i principali chiarimenti di prassi concentrandoci principalmente su:
Contratto preliminare e bonus lavori
Bonus ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche
Bonus ristrutturazione e decesso del conduttore
Bonus ristrutturazione e finanziamento
Errata compilazione del bonifico e mancata applicazione della ritenuta.
CONTRATTO PRELIMINARE E BONUS LAVORI
Il Ministero, con Circolare del 11/05/1998 n. 121 - Min. Finanze, ha previsto che il bonus
ristrutturazione trova applicazione nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al
promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto
soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.
Per avere diritto alla detrazione, è necessario che:
l’acquirente dell'immobile sia immesso nel possesso dell'immobile stesso;
sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell’unità immobiliare;
per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del registro competente;
che il promissario abbia effettuato gli interventi a proprio carico.
Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto
l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata
immissione nel possesso del futuro acquirente. È appena il caso di precisare che la detrazione compete
soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull’unità
immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative
all'acquisto dell’unità immobiliare.
Il promissario acquirente viene immesso nel godimento del bene (tipicamente mediante la consegna
delle chiavi) prima del perfezionarsi dell’effetto traslativo collegato al rogito finale; condizione che
può realizzarsi ad esempio qualora l’acquirente non ha a disposizione altri alloggi in cui dimorare o
necessita di eseguire lavori di ripristino e/o di manutenzione dell’immobile, apportandovi modifiche
strutturali e funzionali avvalendosi d’imprese edili di propria fiducia.
Tuttavia i lavori per avere diritto alla detrazione devono essere eseguiti non prima di aver registrato
il preliminare, pena la nullità della detrazione, inoltre eventuali comunicazioni SCIA, CILA o CIL
dovranno riportare sia il nome del venditore che dell’acquirente.
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BONUS RISTRUTTURAZIONE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Anche le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire della
detrazione IRPEF accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia pari al 50% su un importo massimo di
96.000.
L’importo detraibile va ripartito in dieci quote annuali.
Vi rientrano, ad esempio, le spese per l’installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni
all’abitazione e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica
e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di
handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili,
mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se
diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non
rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a
determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%.
Si segnala inoltre che la parte di spesa eccedente la quota agevolata con il "bonus ristrutturazioni" è
detraibile nella misura del 19% come spesa sanitaria.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è applicabile l’aliquota IVA agevolata
del 4% (Circolare 7/E del 2001).
BONUS RISTRUTTURAZIONE E DECESSO DEL CONDUTTORE
Per l’ipotesi di decesso dell’avente diritto, è previsto che “la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene”. In base a quanto detto sopra, solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del
contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in
detrazione le rate residue (Circolare 13/E del 2013).
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” da parte dell’erede, ai fini della
trasmissione allo stesso dell’intero beneficio fiscale residuo, deve “sussistere non solo per l’anno
dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire
delle residue rate di detrazione”.
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Quindi, se l’erede, che detiene l’immobile direttamente al momento del decesso dell’avente diritto,
lascia l’immobile in cui risiedeva precedentemente il conduttore deceduto, non potrà fruire delle rate
di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamente.
Stesse prescrizioni varrebbero qualora l’immobile era detenuto dal de cuius a titolo di proprietà; nel
caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, conceda successivamente in comodato o in
locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui
l’immobile non è detenuto direttamente.
Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine
del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene
(Circolare 20/E del 2011).
BONUS RISTRUTTURAZIONE E FINANZIAMENTO
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 11/E del 21 maggio 2014 ha precisato che se il pagamento
delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli
edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al
contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la
società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario
o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con
indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è
eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta dell’8% e il
contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico stesso.
L’anno di sostenimento della spesa coincide con quello di effettuazione del bonifico da parte della
finanziaria al fornitore della prestazione.
Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti
dalle disposizioni in esame.
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ERRATA COMPILAZIONE DEL BONIFICO E MANCATA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o
postale da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Il contribuente è tenuto a rispettare le disposizioni riportate nel decreto ministeriale n. 41 del 1998,
con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili.
L’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come da modifiche dell’art. 22 del DL n. 98 del
2011, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo
di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. La ritenuta è ora pari
all’8%.
Qualora il contribuente effettui il pagamento tramite un bonifico ordinario che quindi non permette
all’intermediario finanziario di applicare la ritenuta sopra richiamata la detrazione in esame non potrà
essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta
beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera
corretta, i dati sopra riportati in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la
ritenuta del 4% (ora 8%), secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla
norma agevolativa. (Risoluzione n° 55 del 7 giugno 2012).
CONTROLLI A PROVA DI 36-TER
L’art 36-ter del D.P.R 600/73 prevede che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri
selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di
evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
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CONTROLLI FORMALI ART.36 TER DEL D.P.R 600/73
Soggetti
interessati
Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; se si sono
avvalsi dell’assistenza fiscale di un professionista, il controllo dei
requisiti oggettivi ai fini delle detrazioni rimane sempre in capo ai
contribuenti.
Finalità
dei controlli
Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o
ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate
determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle
dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti
sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o
certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni
dei sostituti d’imposta
Termine di
attuazione
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
Opzione
per il
contribuente
1. Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione
delle sanzioni a due terzi (20% della maggiore imposta).
2. Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio
procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al
30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della
cartella di pagamento.
3. Possibilità di presentare reclamo - ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale contro la cartella di pagamento notificata
Partendo dal presupposto che la spesa sostenute rientri tra quelle agevolabili e che la detrazione sia
stata richiesta da uno dei soggetti rientranti tra quelli sopra richiamati è opportuno evidenziare quella
che è la documentazione necessaria da conservare ed esibire eventualmente all’Amministrazione
finanziaria.
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Documentazione da conservare ed eventualmente esibire agli uffici di
controllo (Provvedimento AE del 2 novembre 2011)
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti
comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa
non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra
quelli agevolabili.
PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE È NECESSARIO CHE I PAGAMENTI SIANO EFFETTUATI CON BONIFICO
BANCARIO O POSTALE DA CUI RISULTINO:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 -bis del Dpr 917/1986)
codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
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CHECK LIST
BONUS RISTRUTTURAZIONI
DATI DEL
CONTRIBUENTE
Nome _____________ Cognome _______________________
Codice fiscale ___________________________
Indirizzo per eventuali comunicazioni ________________________________
DIRITTI
REALI/PERSONALI
SULL’IMMOBILE
proprietari o nudi
proprietari;
titolari di un diritto reale di
godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie);
locatari o comodatari;
soci di cooperative divise e
indivise;
imprenditori individuali,
per gli immobili non
rientranti fra i beni
strumentali o merce
società semplici, in nome
collettivo, in accomandita
semplice e soggetti a questi
equiparati, imprese
familiari), non rientranti fra
i beni strumentali o merce
MODALITÀ DI
PAGAMENTO
Bonifico parlante
Bonifico ordinario
Ripetizione pagamenti si no
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I PAGAMENTI
SONO SUCCESSIVI
ALL’ATTO DI
COMPRAVENDITA?
Si
No
SE SONO
ANTERIORI SONO
RISPETTATI I
REQUISITI PREVISTI
DALLA
NORMATIVA
FISCALE?
C’è contratto preliminare di vendita (compromesso) registrato? ______________
l’acquirente è stato immesso nel possesso dell’immobile?__________________
Esegue gli interventi a proprio carico?___________
ALTRI REQUISITI?
E’ presente la domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)?
____________________________________________
Il contribuente è in possesso delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale
(Ici-Imu), se dovuta? ________________________________________
E’ in possesso della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei
lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella
millesimale di ripartizione delle spese? __________________________________
È presente la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile
all’esecuzione dei lavori, (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile,
se diverso dai familiari conviventi)? _____________________________________
Il contribuente ha ottenuto tutte le abilitazioni ai lavori previste dalla legislazione
edilizia? __________________________________________________________
DATI SPESA
AGEVOLABILE
Importo totale della spesa __________________________________________
Percentuale di detrazione ____________________________________________
Importo singola rata detrazione (10 rate annuali) ________________________
Indicazione nel quadro RP di Unico ____________________________________
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DOCUMENTI DA
CONSERVARE
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire:
copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui
risultino:
causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va
indicato l’art. 16-bis del TUIR);
codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.
Inoltre, occorre fornire i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di
interventi.
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DA SAPERE
LEGGE DI BILANCIO 2017: QUALI NOVITÀ PER I BONUS EDILIZI
di Bruno Pagamici – tratto da IPSOA QUOTIDIANO
Proroga con novità per i bonus edilizi: è quanto prevede la legge di Bilancio 2017.
L’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sarà confermato
fino al 2021 per i lavori realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli
Istituti autonomi per le case popolari. Anche il sisma bonus sarà stabilizzato fino al 31
dicembre 2021 e sarà esteso alla zona sismica 3. Il beneficio sarà pari al 50%, da
suddividere in 10 quote annuali. Confermate, inoltre, per tutto il 2017 le detrazioni del
50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe energetica elevata.
La legge di Bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre, porta numerose
novità per i bonus edilizi. Non solo proroghe, ma una vera e propria nuova rimodulazione. Sul
piatto 3 miliardi in tre anni.
ECOBONUS
Stando alle anticipazioni, l’ecobonus del 65% per gli interventi di efficienza energetica sarà
prorogato fino al 31 dicembre 2017.
Il beneficio sarà mantenuto in vita fino al 31 dicembre 2021 qualora gli interventi siano
realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali e degli Istituti autonomi per le case
popolari e la detrazione salirà al 70% per interventi sull'involucro e al 75% per miglioramento
della prestazione energetica invernale e estiva.
SARÀ PROROGATO IL BONUS PER LA BUILDING AUTOMATION?
In attesa del testo definitivo, un dubbio riguarda il bonus per la building automation istituito
dalla legge di Stabilità 2016.
Non è dato finora sapere se la proroga riguarderà anche la detrazione del 65% per l’acquisto,
l’installazione e la messa in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che
consentano la gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscaldamento, di
climatizzazione estiva e per produrre acqua calda sanitaria.
QUALI NOVITÀ IN ARRIVO PER IL SISMA BONUS?
Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 il sisma bonus. La detrazione sarà concessa in
misura pari al 50% e sarà riconosciuta oltre che per gli interventi realizzati su edifici ricadenti
nelle zone sismiche 1 e 2, anche per quelli in zona sismica 3.
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BONUS RISTRUTTURAZIONI E MOBILI
Sarà valida per tutto il 2017 la detrazione “potenziata” IRPEF del 50% per le ristrutturazioni
edilizie. Confermato anche l’importo massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Un anno in più anche per il bonus mobili ed elettrodomestici. Fino al 31 dicembre 2017, quindi,
i contribuenti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia potranno usufruire della
detrazione del 50%, per una spesa massima ammissibile di 10.000 euro, per l’acquisto di:
mobili nuovi: letti - armadi - cassettiere librerie - scrivanie - tavoli sedie - comodini -
divani poltrone - credenze materassi - apparecchi di illuminazione;
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni),
come rilevabile dall’etichetta energetica: frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici
lavastoviglie - apparecchi di cottura stufe elettriche - forni a microonde piastre riscaldanti
elettriche apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici - ventilatori elettrici -
apparecchi per il condizionamento.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri
complementi di arredo.
L’agevolazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente
diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. Indipendentemente dall’importo
delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% deve essere
calcolata su un importo massimo di 10.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in
10 quote annuali di pari importo.
RESTERÀ IN VIGORE IL BONUS “MOBILI GIOVANI”?
Dalle anticipazioni non è ancora chiaro se nel 2017 resterà in vigore anche il bonus mobili
giovani istituito dalla legge di Stabilità 2016. L’agevolazione, che consiste in una detrazione
IRPEF pari al 50%, è riservata alle giovani coppie (in cui almeno uno dei due non abbia superato
i 35 anni d'età) che sostengono spese per l’arredo dell’immobile acquistato e destinato ad
abitazione principale.
Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo
familiare da almeno 3 anni ed aver acquistato un’unità immobiliare da destinare a propria
abitazione principale. Il bonus spetta per solo l’acquisto di mobili, ma non anche per gli
elettrodomestici.
La detrazione è calcolata su una spesa complessiva non superiore a 16.000 euro e deve essere
ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 7/E/2016,
ha specificato che l’importo massimo di 16.000 euro deve comunque riferito alla coppia.
Da ciò consegue che, se le spese sostenute sono superiori a 16.000 euro, la detrazione deve
essere calcolata su tale importo massimo e ripartita fra i componenti della coppia in base alla
spesa che ciascuno di essi ha sostenuto.
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NOTIZIE
NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO Comunicazione beni ai soci: check-list
La Fondazione Nazionale dei commercialisti ha pubblicato una check list degli
adempimenti relativi alla comunicazione telematica dei beni concessi in godimento ai
soci, dei finanziamenti e capitalizzazioni eseguite nei confronti della società.
Si ricorda che la scadenza è fissata:
al 31 ottobre 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare
al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non
coincidente con l’anno solare.
Fondazione Nazionale Commercialisti, check list 13 ottobre 2016
Vendite al duty free: non matura il plafond IVA
Le cessioni di beni effettuate nei duty free shop non danno diritto alla maturazione del
plafond IVA: le vendite effettuate all’interno di tali negozi, collocati nei porti, negli
aeroporti e nelle stazioni di frontiera, nei confronti di viaggiatori con destinazione al di
fuori del territorio UE non possono essere qualificate come cessioni all’esportazione.
Camera dei Deputati, interrogazione 13 ottobre 2016, n. 5-09750
Processo telematico in Abruzzo e Molise
Dal 15 ottobre 2016, il processo tributario telematico (PTT), già attivo dal 1° dicembre
2015 nelle Regioni Toscana e Umbria, si estende alle Commissioni tributarie presenti
nelle regioni Abruzzo e Molise. Dal 15 novembre anche nelle Commissioni tributarie di
Liguria e Piemonte e dal 15 dicembre in quelle di Emilia Romagna e Veneto.
Min. Finanze, sito internet
Ravvedimento operoso: errori dichiarativi
Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia in ordine all’istituto del ravvedimento operoso,
in particolare rispetto alle seguenti fattispecie:
a) Violazioni dichiarative configurabili nei primi novanta giorni dalla scadenza del
termine di presentazione.
b) Violazioni dichiarative configurabili decorsi novanta giorni dalla scadenza del
termine di presentazione.
c) Correzione di errori commessi nella dichiarazione presentata
d) Quesiti vari:
Ravvedimento del modello 730
Ricorso all’istituto del ravvedimento operoso in un momento successivo al
versamento del tributo: determinazione della misura della sanzione ridotta
Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante
compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche
successive.
Agenzia delle Entrate, circ. 12 ottobre 2016, n. 42/E
n. 39
20 ottobre 2016
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Perdite pregresse: nuovo modello IPEA
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IPEA per l’istanza di computo in
diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di
accertamento (art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973).
Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione e all’ufficio
competente per porre in essere i vari adempimenti:
il modello è utilizzabile anche nell’ipotesi di accertamento con adesione
se è stato notificato un avviso di accertamento, il termine di presentazione del
modello IPEA coincide con il termine relativo alla proposizione del ricorso
viene abbandonata la presentazione a mezzo posta elettronica certificata.
Il modello viaggerà esclusivamente tramite i servizi telematici.
Agenzia delle Entrate, provv. 12 ottobre 2016, prot. n. 164492
Totalizzatori Giochi (GNTN): codici tributo
L’Agenzia delle Entrate ha istituito 28 nuovi codici tributo (da 5419 a 5446) per il
versamento - tramite il mod. F24 Accise - delle somme dovute dal concessionario
derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN).
Agenzia delle Entrate, ris. 10 ottobre 2016, n. 90/E
Regimi speciali nel nuovo Codice doganale
L’Agenzia delle Dogane analizza le novità a seguito della riforma del Codice doganale,
in particolare rispetto ai regimi speciali:
la trasformazione sotto controllo doganale, con specifico riferimento alle
modalità operative da adottare per la fiscalità interna
la determinazione del valore nel caso del perfezionamento attivo
il campo di applicazione del nuovo metodo di calcolo dei dazi all’importazione
sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo.
Agenzia delle Dogane, avviso 10 ottobre 2016, prot. n. 84724
LAVORO Confermati minimali e massimali INAIL 2016
L’INAIL aggiorna i minimali e massimali di rendita per il 2016, confermando gli importi
già fissati per lo scorso anno. In base infatti alla variazione negativa del costo della
vita, evidenziata dagli indici di riferimento, non viene operato alcuna indicizzazione
degli importi.
INAIL, circ. 11 ottobre, n. 36
RED 2016: servizi sospesi fino al 10 novembre
L’INPS rende noto che i servizi di trasmissione delle dichiarazioni reddituali RED
resteranno sospesi dal 12 ottobre al 10 novembre per consentire le operazioni di
aggiornamento delle procedure. L’invio potrà comunque essere effettuato fino al 28
febbraio del prossimo anno.
INPS, comunicato 11 ottobre 2016
n. 39
20 ottobre 2016
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IMPRESA Registro Revisori legali “inattivi”
La Ragioneria Generale dello Stato, ha reso noto l’aggiornamento del Registro dei
revisori legali, effettivo a far data dal 23 settembre 2016, con il nuovo inserimento
delle sezioni A e B (revisori inattivi o revisori per i quali non risulta espletato
nell'ultimo triennio alcun incarico o attività presso una società di revisione legale).
Ragioneria generale dello Stato, sito internet
Assegnazione beni ai soci: effetti per l’assegnatario
L’Accademia Romana di Ragioneria analizza i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate
sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
L’assegnazione di beni da parte dell’impresa comporta l’estromissione di attività
patrimoniali a fronte di una riduzione del patrimonio netto.
Pertanto è possibile che l’assegnazione sia la conseguenza di una riduzione di capitale
sociale o di riserve di capitale, ovvero di una distribuzione di utili o di riserve di utili.
Le conseguenze in capo ai soci saranno diverse a seconda di quale sia la causa
dell’assegnazione e la natura del soggetto assegnatario.
Accademia Romana di Ragioneria, nota n. 11/2016
n. 39
20 ottobre 2016
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AGENDA
Scadenze dal 20 ottobre al 3 novembre 2016
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Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA OGGETTO VERIFICA
OTTOBRE
Giovedì 20 Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i
soggetti che hanno aderito al MOSS
Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione
periodica degli apparecchi misuratori fiscali
Martedì 25 Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2016 integrativo
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni
intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale
Lunedì 31 Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni
dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nel 2015
Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari
dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei
confronti dell'impresa
Comunicazione periodica intermediari finanziari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Presentazione degli elenchi Intra 12
Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non
titolari di partita IVA
n. 39
20 ottobre 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 19
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e
dell'IVA mensile
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di
registro
Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per
la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille ricevute dal 1° luglio 2016 fino
al termine di presentazione telematica del modello Unico Persone
Fisiche 2016
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche