Disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e
filiere forestali
(Schema di decreto legislativo n. 485)
N. 624 – 7 febbraio 2018
Camera dei deputati XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e
filiere forestali
(Schema di decreto legislativo n. 485)
N. 624 – 7 febbraio 2018
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected]
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riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione
che sia citata la fonte.
I
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................................... - 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .............................................................................................................. - 4 -
ARTICOLI 1-19 ...................................................................................................................................................... - 4 -
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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Atto n. 485
Natura dell’atto: Schema di decreto legislativo
Titolo breve: Disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali
Riferimento normativo: articolo 5, commi 1, 2, lettera h), e 3, della legge 28 luglio
2016, n. 154
Relazione tecnica (RT): presente
Relatori per le
Commissioni:
Per l’VIII Commissione: Borghi
Per la XIII Commissione: Zanin
Gruppi: VIII: PD
XIII: PD
Commissioni competenti: Riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo
5, commi 1, 2, lettera h), e 3, della legge n. 154/2016 – reca Disposizioni concernenti la
revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere
forestali.
L'articolo 5 della legge n. 154/2016 delega il Governo (comma 1) ad adottare uno o più decreti legislativi
con i quali raccogliere tutte le norme vigenti in materia, divise per settori omogenei, e ad introdurre le
modifiche necessarie a raggiungere le finalità della semplificazione e del riassetto della normativa vigente in
materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali. Al comma 2, lettera h), si individuano i principi e i criteri
direttivi per l'esercizio della delega, nella revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di
foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore
forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, la normativa europea e gli impegni
assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione
del D.lgs. n. 227/2001. Dall'attuazione delle disposizioni sopra descritte non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).
Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni
che presentano profili di carattere finanziario.
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VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1-19
Le norme stabiliscono che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come
parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico, affidando
allo Stato il compito di promuovere la gestione forestale sostenibile nonché la gestione e
valorizzazione attiva del patrimonio forestale, assieme a regioni e province autonome
(articolo 1).
Al successivo articolo 2 si indicano le finalità perseguite dal presente decreto tra le quali si
segnalano:
promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere
produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, sostenendo lo
sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private
[comma 1, lettera c)];
proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e
antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed
abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate
o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici
generati dalla gestione forestale sostenibile; [comma 1, lettera d)];
la promozione e il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli
operatori del settore e la qualificazione delle imprese [comma 1, lettera i)];
la promozione dell’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel
settore forestale [comma 1, lettera l)];
la promozione della cultura forestale e l'educazione ambientale [comma 1, lettera
m)].
Per tali finalità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta gli atti di
indirizzo e coordina le attività necessarie al loro perseguimento (commi 2-3). All’attuazione
delle finalità sopra indicate si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (comma 4).
Si riportano poi le definizioni funzionali all'attuazione dello schema di decreto in esame
(articolo 3), nonché le definizioni di “aree assimilate a bosco” (articolo 4) e di “aree escluse
dalla definizione di bosco” (articolo 5) nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
L’articolo 6 prevede la programmazione e la pianificazione forestale, a livello nazionale e
regionale, per l’attuazione di una gestione forestale sostenibile.
In particolare, si prevede la Strategia forestale nazionale, adottata con decreto del MIPAAF, come documento
programmatico contenente gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale
nazionale e delle sue filiere (comma 1). Ad essa fanno riferimento i Programmi forestali regionali (comma
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2) ed altri strumenti come i piani forestali di indirizzo territoriale (comma 3), per cui si applicano le misure
di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, in cui si elencano gli interventi
ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (comma 4), nonché i piani di gestione
forestale o strumenti di gestione forestale equivalenti (commi 3-6). Con decreto del MIPAAF, le Regioni
definiscono i criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di
gestione forestale, nonché degli strumenti equivalenti per armonizzare le informazioni ed avere una
informatizzazione su scala nazionale (comma 7).
Per il coordinamento dei vari strumenti di pianificazione il MIPAAF elabora gli indirizzi
quadro per la tutela e gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel “Registro
nazionale dei paesaggi rurali di Interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali” avvalendosi dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale1 che opera
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 10).
All’articolo 7 vengono disciplinate le attività di gestione forestale sostenute e promosse
dallo Stato e dalle Regioni (commi 1-3). In particolare, le Regioni individuano gli interventi
di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni alla disciplina delle attività di gestione
forestale, le eventuali modalità di sostituzione diretta o in affidamento, mediante procedura
ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza obblighi
di indennità comunque denominata, dei terreni interessati dalle violazioni. Nel caso in cui
da tali violazioni derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva
2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva
e della relativa normativa interna di recepimento (comma 6). Le regioni possono, inoltre,
promuovere sistemi di remunerazione dei servizi eco-sistemici (PSE) generati delle attività
di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali
(comma 8). La promozione di sistemi PSE deve avvenire anche nel rispetto della
volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del
servizio, l’addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di
offerta dei servizi e, infine, la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale
presenti prima del raccordo (comma 9). Infine, con i piani paesaggistici regionali, ovvero
con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e iregistro competenti organi
territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo2, vengono concordati
gli interventi sui boschi tutelati da effettuare secondo linee guida nazionali adottate con
decreto del MIPAAF (comma 12).
All’articolo 8 si riporta la definizione di trasformazione del bosco, di cui è vietata quella che
determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della
1 istituito presso il MIPAAF con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012. 2 articolo 15 legge n. 241/1990.
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relativa normativa interna di recepimento. La trasformazione autorizzata del bosco deve
essere comunque compensata a spese del destinatario dell'autorizzazione, secondo criteri
per le opere di compensazione contenuti nella legislazione regionale (comma 3). Le Regioni
possono prevedere che gli interventi di trasformazione del bosco non determinino un
danno o un danno ambientale e che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo
regionale una quota almeno corrispondente all’importo stimato dell'opera o al servizio
compensativo previsto. Le risorse sono destinate agli interventi compensativi, anche se
ricadenti in altri bacini idrografici (comma 6).
Al successivo articolo 9 si disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione
del bosco, prevedendo l’adozione di apposite disposizioni quadro, tramite decreto del
MIPAAF, volte a definire i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le
caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché le opere
connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.
L’articolo 10 prevede da parte delle Regioni la promozione della formazione e
dell’aggiornamento professionale degli operatori, con l’istituzione di elenchi o albi delle
imprese operanti nel settore (commi 1-3), nonché dell'associazionismo fondiario tra i
proprietari dei terreni pubblici o privati per la costituzione e la partecipazione ai consorzi
forestali, cooperative o altre forme associative o contrattuali tra i proprietari e i titolari della
gestione dei beni terrieri (comma 5). I consorzi forestali, le cooperative e le altre forme
associative o contrattuali che forniscono in via esclusiva lavori e servizi in ambito forestale
e nel settore della selvicoltura sono equiparati agli imprenditori agricoli (comma 6).
All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (comma 12).
L’articolo 11 demanda alle Regioni e alle province autonome il compito di valorizzare i
prodotti forestali spontanei non legnosi al fine di promuovere nuove filiere economiche,
prevedendo che i diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi
siano equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente
previsto dal singolo uso civico.
L’articolo 12 attribuisce alle Regioni e alle province la competenza a provvedere al ripristino
delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica nonché a promuovere
il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti,
abbandonati o silenti (comma 1). I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni
interessati dai processi sopra descritti, dovranno provvedere alla realizzazione degli
interventi di gestione, in coordinamento ed in accordo con gli enti competenti. In caso di
loro inerzia, le Regioni e le province autonome possono procedere all’attuazione degli
interventi di gestione previsti, tramite forme di sostituzione diretta o di affidamento della
gestione dei terreni interessati a imprese, consorzi o alle forme associative iscritte agli
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elenchi o albi regionali, o ad altri soggetti pubblici o privati individuati mediante procedura
ad evidenza pubblica (commi 2-3).
Infine, le regioni provvedono alla definizione dei criteri e modalità per l’individuazione degli
interventi di ripristino e miglioramento dei boschi, degli accordi con i proprietari dei fondi
interessati e per i criteri di calcolo per il riconoscimento degli eventuali frutti (comma 4). Le
regioni e le province autonome possono accantonare gli eventuali frutti sopra citati per un
massimo di due anni; decorso tale termine quale i frutti possono essere impiegati per la
realizzazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e
socio economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da cui i frutti sono stati ricavati
(comma 5).
Tali opere e servizi devono prevedere attività di gestione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli
incendi boschivi e di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità,
nonché interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese intestazioni.
L’articolo 13 prevede la certificazione della provenienza del materiale di moltiplicazione
destinato a fini forestali, in conformità con le disposizioni del D.lgs. n. 386/2003 (comma
1). Le Regioni aggiornano i registri dei materiali di base3, i cui dati sono inviati al MIPAAF
presso il quale è tenuto il registro nazionale dei materiali di base (comma 2). Sono individuati
quali centri nazionali per lo studio o la conservazione della biodiversità forestale i Centri
nazionali carabinieri biodiversità di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana e ulteriori centri
possono essere individuati con decreto del MIPAAF, abilitati alla certificazione ufficiale
delle analisi sulla qualità dei semi forestali (commi 3 e 4). Infine, la Commissione tecnica4 è
l’organismo che redige, conserva ed aggiorna il Registro nazionale dei materiali forestali di
base e a coordina la filiera vivaistica forestale nazionale secondo modalità e criteri da
prevedere con decreto del MIPAAF (comma 5).
All'attuazione dell’articolo in esame si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarle
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica (comma 6).
L’articolo 14 stabilisce che il MIPAAF, in accordo con le Regioni, svolge funzioni di
rappresentanza in ambito internazionale ed europeo nonché di coordinamento e indirizzo
nazionale in materia di programmazione, pianificazione, di gestione e valorizzazione del
patrimonio forestale oltre che dello sviluppo delle filiere forestali, sulla base di specifiche
linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale
nazionale in conformità con le indicazioni europee e con gli impegni internazionali, mentre
le regioni possono promuovere specifici tavoli di settore o filiera a cui partecipa un
rappresentante del MIPAAF (commi 1-3).
3 articolo 10 D.lgs. n. 386/2003. 4 Già prevista dall’articolo 14 del D.lgs. n. 386/2003 presso il MIPAAF.
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Per l’attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai partecipanti degli organismi di filiera sopra citati non spettano compensi,
gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati
(comma 4).
Il successivo articolo 15 stabilisce che a fini statistici, di inventario e di monitoraggio del
patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, la definizione di foresta è quella
adottata dall'Istituto nazionale di Statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle forme
o dei serbatoi forestali di carbonio (comma 1), mentre al MIPAAF è affidata una serie di
compiti da svolgere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente (commi 2-4).
In particolare, si tratta dei compiti:
di promozione dell’armonizzazione, del coordinamento e della digitalizzazione delle informazioni
statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale;
di gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere
ambientale;
di predisposizione di un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale,
del settore e delle sue filiere produttive
dello sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale, secondo il Piano strategico
per l’innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare e forestale.
Le Regioni possono promuovere, d'intesa con il MIPAAF, forme di coordinamento
interregionale nello scambio e nel riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti
formativi nell'ambito della formazione professionale e dell’aggiornamento tecnico degli
addetti a vario titolo operanti nel settore forestale (comma 5). Il MIPAAF può promuovere,
altresì, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione e
divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sulla gestione forestale
(comma 6).
L’articolo 16 prevede alcune disposizioni di coordinamento tra le quali si segnalano:
l’inserimento dei “boschi vetusti” nelle disposizioni di tutela degli alberi
monumentali di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico
e culturale5 (comma 1);
l’istituzione dell'Osservatorio nazionale per il pioppo, in sostituzione della
Commissione nazionale per il pioppo6. E’ prevista una clausola di invarianza
finanziaria in base alla quale dalla partecipazione all’Osservatorio non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e specificando che ai
5 articolo 7 della legge n. 10/2013. 6Attraverso la sostituzione dell’articolo 11, comma 4, del D.lgs. n. 386/2003.
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partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né
rimborsi spese comunque denominati [comma 2, lettera a)];
la modifica dell’articolo 14 del D.lgs. n. 386/2003, relativo alla Commissione tecnica:
conferma la competenza dell’organismo, il suo inserimento nel Ministero delle
politiche agricole e forestali, il numero dei membri (con differente ripartizione dei
componenti), nonché la loro durata in carica. L’istituzione della Commissione è
prevista senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della
Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti, né
rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente [comma 2, lettera c)].
Inoltre, viene stabilito che il decreto in esame si applica alle regioni a statuto speciale o alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione (articolo 17) e si dispone l’abrogazione del D.lgs. n.
227/2001 (articolo 18).
Infine, l’articolo 19 prevede che dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
La relazione tecnica, in merito all’articolo 1 afferma che, dato il suo carattere di norma di
principio, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sull’articolo 2, la RT fa presente quanto segue:
riguardo al comma 1, lettera i), la RT evidenzia che l'attività di formazione e di
aggiornamento degli operai forestali rientra nella competenza delle Regioni (articolo
12, comma 2, D.lgs. n. 227/2001), che la gestiscono ed organizzano in totale
autonomia, sia con risorse proprie che con interventi cofinanziati dall'Unione
europea tramite il Fondo FSE ed il Fondo FEASR, nell'ambito delle politiche di
sviluppo rurale. Secondo la RT, la norma in esame mira al coordinamento nazionale
dei contenuti formativi, al fine di assicurare analoghi livelli di formazione minima
degli operatori in tutte le Regioni italiane, introducendo una mera attività di
coordinamento e di indirizzo con le Regioni che sarà svolta dalla Direzione foreste
dal MIPAAF nell'ambito delle risorse umane, finanziarle e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT segnala sul punto che il personale della Direzione foreste è composto da personale proveniente
dal soppresso Corpo forestale dello Stato individuato per transitare nei ruoli del MIPAAF ed esercitare
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le funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 177/2016, dunque, senza ulteriori oneri per
la finanza pubblica;
sul comma 1, lettera l), la RT evidenzia che in essa non si indica una nuova finalità
posta in capo al MIPAAF, in quanto riprende l’articolo 12, comma 1 del D.lgs. n.
227/2001. Pertanto il Ministero continuerà a svolgere una attività destinata ad una
nuova articolazione interna, la Direzione foreste, nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. L’attività si realizzerà attraverso azioni di
coordinamento con le regioni, i ministeri competenti in materia e gli enti di ricerca
nazionali e regionali, ed in raccordo con l’ufficio del Ministero denominato DISR
IV (ricerca o sperimentazione) facente parte della Direzione deputata alle risorse
umane, nell’ambito delle risorse ordinarie in dotazione, in raccordo con la Direzione
foreste, appartenendo entrambe le articolazioni al medesimo Dipartimento Politiche
internazionali europee e sviluppo rurale;
sulla lettera m), la RT rappresenta che anche tale attività7 non costituisce una nuova
funzione al Ministero, in quanto svolta dalla nuova articolazione interna, la
Direzione foreste nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Tale attività comprende iniziative di divulgazione e diffusione a livello regionale o nazionale, da parte
delle amministrazioni competenti e nell'ambito di specifici programmi nazionali, dei programmi
cofinanziati dall'Unione Europea con i Fondi FSE, FEASR e FESR e anche dai molti progetti LIFE. Al
fine di rendere efficaci le azioni previste, la Direzione foreste del Ministero, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, prevede la realizzazione di azioni di coordinamento con le Regioni e i ministeri
competenti in materia, rientrante nelle competenze istituzionali della ripetuta Direzione.
Sugli articoli da 3 a 5, la RT, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che
dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre
dell’articolo 6 la RT si limita a descrivere il contenuto.
La RT afferma, quindi, che dall’articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Con specifico riferimento al comma 12, relativo agli interventi sui boschi
tutelati sulla base dei piani paesaggistici regionali, la RT precisa che la norma in questione
ha una valenza esclusivamente giuridica, in quanto mira a predefinire gli interventi
ammissibili sui boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. n. 42/2004, con esclusione
degli interventi non espressamente previsti, e ad evitare su particolari categorie di boschi
interventi non compatibili con il regime di tutela degli stessi. Riguardando l'ammissibilità
7 già prevista dell’articolo 12, comma 5, del D.lgs. n. 227/2001.
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degli interventi dei privati su boschi soggetti a particolare tutela, dalla norma non derivano
oneri per la finanza pubblica. In definitiva, trattandosi di emanazione di linee guida, tale
attività viene realizzata nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sugli articoli 8 e 9, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, la RT afferma che da
esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sull’articolo 10, riguardo alla formazione professionale degli addetti al settore forestale
affidata alla competenza regionale (di cui al comma 1), nonché all’istituzione di elenchi o
albi regionali delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale,
ambientale e della selvicoltura (di cui al comma 2), la RT afferma che si tratta di norme già
previste dalla legislazione vigente8. L’abrogazione del D.lgs. n. 227/2001 impone il recupero
di tali attività che ad oggi trovano disciplina nella normativa regionale e che sono sostenute
finanziariamente con risorse dedicate delle Regioni e delle province, con esclusione di
risorse statali. In ogni caso, la RT sottolinea come sia stata inserita la clausola di invarianza
finanziaria contenuta al comma 12.
Le attività indicate al comma 5, secondo la RT, favoriscono economie di scala tramite la
gestione attiva delle risorse agrosilvopastorali in un ambito di area vasta, volte a
incrementare il valore economico e ambientale del patrimonio forestale gestito e a ridurre i
costi di pianificazione e gestione (obbligatori per le proprietà pubbliche), nonché a
ottimizzare gli impatti ambientali, paesaggistici ed economici degli interventi. Le forme
associative di gestione fra proprietari permettono altresì un accesso privilegiato alle misure
di cofinanziamento comunitario previste dalle politiche di sviluppo rurale inerenti la
copertura dei costi di pianificazione e il sostegno ad interventi selvicolturali dl
valorizzazione economica o non economica del patrimonio forestale e del capitale naturale.
Infine, sul comma 6, la RT afferma che l’equiparazione ivi disposta agli imprenditori agricoli
è già prevista dall'articolo 8 del D.lgs. n. 227/2001, la cui abrogazione comporta il recupero
nel presente testo di tale riferimento ormai consolidato o riconosciuto nelle normative di
settore nazionali e regionali. Le Regioni e le province autonome hanno la possibilità di
definire ulteriori criteri purché non venga ridotto il livello di tutela individuato con decreto
ministeriale.
La RT conclude affermando che dall’articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Sull’articolo 11, la RT afferma che non sono configurabili riflessi negativi sulle finanze
pubbliche; piuttosto sono possibili nuove entrate derivanti dall’estensione del meccanismo
autorizzatorio.
8 In particolare, rispettivamente, l’articolo 12, comma 2 per la formazione professionale, e l’articolo 7 per gli elenchi
delle imprese, contenuti nel D.lgs. n. 227/2001.
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In particolare, la RT fa presente come i prodotti forestali spontanei non legnosi sono ad oggi raccolti
liberamente con prelievo occasionale non commerciale e destinati, quindi, all'autoconsumo del nucleo
familiare nei limiti di quantità e di tempo fissati dalle norme regionali, con specifica autorizzazione.
Attualmente, tale attività non è ricondotta alla medesima normativa di fonte regionale, per cui non comporta
alcun versamento né al proprietario del fondo né all'Erario, come invece previsto dalle norme regionali sul
prelievo occasionale non commerciale. Pertanto, le singole legislazioni regionali, non richiamando
espressamente il principio sui diritti di raccolta, per gli usi civici, hanno creato alcuni conflitti interpretativi
che la disposizione in esame si propone di dirimere. L'equiparazione dei diritti di uso civico di raccolta dei
prodotti forestali spontanei alla raccolta occasionale non commerciale consente di sottoporli alla disciplina
autorizzatoria ed ai relativi costi, nei limiti di quantità e di tempo fissati dalle norme regionali, favorendo
inoltre un contrasto alla raccolta e alla commercializzazione illegale di questi prodotti.
Sull’articolo 12, la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Sull’articolo 13 la RT preliminarmente osserva come la disposizione aggiorni la disciplina
inerente il materiale forestale di moltiplicazione (D.lgs. n. 227/2001), anche alla luce di
quanto stabilito con il D.lgs. n. 177/2016. Inoltre, la RT sottolinea come i commi 3 e 49 si
rendano necessari a fini di coordinamento con le modifiche ordinamentali introdotte dal
D.lgs. n. 171/2016. In ogni caso, per escludere l'insorgenza di eventuali oneri per la finanza
pubblica, la norma in esame è integrata con la clausola di invarianza finanziaria contenuta
al comma 6.
La RT specifica successivamente che sia il Registro che la Commissione indicati al comma
5 erano già previsti nella legislazione vigente10. Circa le spese di funzionamento della
Commissione, nel rinviare a quanto esposto all’articolo 16, la RT afferma che anche l’attività
di istituzione e tenuta dei registri avviene avvalendosi materialmente delle strutture del
Ministero e in particolare, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla neo
istituita Direzione foreste e, quindi, disponibili a legislazione vigente, essendo attività
riconducibile alle competenze istituzionali alla stessa attribuite, come affermato nel comma
6. In definitiva, la RT afferma dall'articolo 13 non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Sull’articolo 14, la RT afferma che l’istituzione di specifici tavoli di settore o filiera (previsti
al comma 3), è funzionale a garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e a favorire lo sviluppo delle diverse
componenti delle filiere forestali, al fine di valorizzare l’interlocuzione tra istituzioni
pubbliche ed operatori del settore.
9 che riprendono l'articolo 10 del D.lgs. n. 227/2001 10 Viene richiamato il D.lgs. n. 386/2003 e, in particolare, l’articolo 10 per il Registro e l’articolo 14 per la Commissione.
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Si tratta di forme di confronto già attive da diversi anni e che coinvolgono gli ambiti di competenza del
MIPAAF: nel 2012 è stato istituito il Tavolo di filiera legno, con Decreto MIPAAF n. 18352/2012, ove si
dispone, all’articolo 4 che il tavolo non comporta “alcun onere per la finanza pubblica”. Tali tavoli
costituiscono un importante modello di governance pubblica per l'attivazione e attuazione di efficaci politiche
settoriali e per garantire un'azione unitaria si prevede un coordinamento con il MIPAAF e la sua
partecipazione ai suddetti tavoli.
La RT ricorda l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria e la previsione che ai
partecipanti agli organismi sopra citati non spettano compensi, gettoni di presenza,
indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
Sul successivo articolo 15, in ordine ai compiti di promozione delle informazioni statistiche
da parte del MIPAAF, la RT afferma che in ambito forestale risultano carenti le basi
statistiche necessarie per conoscere struttura e dinamica (temporale e spaziale) del settore.
Le diverse amministrazioni coinvolte hanno già, a vario titolo, la competenza a raccogliere
e divulgare dati e notizie in campo forestale. La norma prevede di innovare il ruolo del
MIPAAF attraverso la neonata Direzione foreste, per il coordinamento della raccolta dei
dati e la sua pubblicazione, conseguendo risparmi di spesa, evitando duplicazioni inutili sia
nel momento della raccolta, sia nel momento della archiviazione, elaborazione e
pubblicazione.
Al riguardo, la RT precisa che le Regioni e l'ISTAT già raccolgono autonomamente dati in
materia forestale e che tale attività, tuttavia, non è svolta in maniera coordinata conducendo,
a volte, all'acquisizione di dati ridondanti o difficilmente assemblabili. È pertanto necessaria
un'azione di coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti, acquisendo i dati
raccolti dagli altri attori istituzionali e provvedendo alla pubblicazione degli stessi sul
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). L’aggiornamento della raccolta ed
elaborazione dei dati in questo settore avviene anche in ottemperanza agli impegni
interazionali del Paese (accordi di Doha).
L’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa, quindi, secondo la RT
saranno raggiunte nel settore statistico grazie a una semplice azione di coordinamento che
verrà realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso
attività di consultazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti. La necessità di un
progetto strutturato atto a colmare i gap informativi che con il tempo hanno assunto una
dimensione importante stimola a velocizzare il processo di convergenza verso un piano di
azione che possa rilanciare la rilevazione e divulgazione dei dati. In quest'ottica, il MIPAAF
predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale,
del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e
di valutazione definiti dal processo paneuropeo Forest Europe, nonché utilizzati dall'Unione
europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il Ministero promuove, altresì lo
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sviluppo della ricerca e dalla sperimentazione in ambito forestale in conformità con il Piano
strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo alimentare forestale e al D.lgs.
n. 454/1999.
La RT conclude affermando che dall’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Sull’articolo 16, la RT precisa, sotto il profilo finanziario, che l’aggiunta dei boschi vetusti
(comma 1) quale oggetto di censimento e conseguente tutela non incide sulle competenze
e le relative attività, dal momento che trattasi esclusivamente di una scelta tecnica, destinata
a ricomprendere un tipo di alberi o boschi (quelli vetusti) che nella precedente normativa
non erano ritenuti meritevoli di particolare tutela. Sulla modifica inerente all’Osservatorio
nazionale per il pioppo, la RT ricorda come viene inserita una clausola di invarianza
finanziaria specificando che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza,
indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
Per quanto attiene alla Commissione tecnica (comma 2, lettera c), la RT evidenzia la
soppressione dell'originario comma 6, dell’articolo 14, in cui si prevedeva che i componenti
della Commissione avessero diritto ad un gettone di presenza e che agli oneri derivanti dalle
spese di funzionamento si facesse fronte con le risorse già previste per la Commissione
nazionale. In tal modo, non sussiste più alcun dubbio sulla possibilità che la Commissione
tecnica de qua comporti oneri per la finanza pubblica, nemmeno in termini di spese di
funzionamento o rimborso spese per i componenti. Si è ritenuto comunque di precisare
espressamente che ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi,
gettoni, emolumenti né rimborsi spese. In ogni caso, la RT chiarisce che sia al comma 1 che
al nuovo comma 7, dell’articolo 14 della D.lgs. n. 386/2003), la Commissione viene istituita
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono
all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
La RT rileva altresì che la Commissione sarà istituita presso il Ministero e si avvarrà, per l'espletamento delle
sue funzioni, delle strutture logistiche e del supporto materiale o di segreteria che verrà messo a disposizione
dalla Direzione foreste. Nessun costo, quindi, può essere ricondotto alla sua istituzione o al suo
funzionamento, anche considerando che, come visto. ai membri non spetta alcun emolumento o rimborso
spese.
In definitiva, la RT afferma che dall'articolo 16, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Infine, sugli articoli 17, 18 e 19 la RT si limita a ribadirne il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo all’articolo 12, si rileva che la norma
configura un intervento primario delle regioni e delle province autonome per la salvaguardia
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dell’assetto idrogeologico e la valorizzazione del territorio agroforestale, cui si affianca l’attività
dei proprietari dei terreni, da svolgere secondo modalità di coordinamento ed in accordo con i
predetti enti. In caso di mancato accordo, è prevista la possibilità dell’intervento sostitutivo
delle regioni. Rispetto al testo del vigente articolo 5 del Dlgs n. 227/2001, la disciplina descritta
sembra accentuare i profili di intervento degli enti regionali rispetto ai proprietari privati.
In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo, anche al fine di individuare i relativi
riflessi per la finanza pubblica.
Riguardo al complesso degli adempimenti posti a carico delle Amministrazioni pubbliche si
prende atto dell’inserimento nel testo di una serie di clausole in base alle quali tali attività
dovranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si prende altresì atto
delle informazioni fornite dalla RT circa la possibilità di far fronte ai compiti previsti con le
risorse e le strutture esistenti.
Ciò con particolare riguardo alle attività che potranno essere demandate alla Direzione generale delle foreste
presso il MIPAAF, cui si fa riferimento in diversi punti della RT.
In merito all’equiparazione agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative operanti
nel settore della silvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, andrebbe verificato
se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari dovuti ad un’estensione del regime
agevolativo attualmente previsto, tenuto conto che la norma vigente (art. 8 del Dlgs 227/2001)
fa invece riferimento alle “cooperative ed i loro consorzi” quali soggetti equiparati agli
imprenditori agricoli.
Si osserva altresì che l’articolo 16, nel ridefinire la disciplina della Commissione tecnica di cui
all’articolo 14 del Dlgs 386/2003, esclude la corresponsione ai componenti dell’organismo di
una serie di emolumenti. Non sono tuttavia espressamente escluse le indennità, a differenza
di quanto previsto per l’Osservatorio Nazionale per il pioppo, istituito dal medesimo art. 16.
Quanto infine alle finalità enunciate dall’art. 2, non si formulano osservazioni in considerazione del
preminente carattere programmatico della norma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l’opportunità di riformulare più
puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo