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Page 1: INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 30 marzo 2015

INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE

CONCORSUALI

Lorenzo Benatti

Parma, 30 marzo 2015

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Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? Lasciare perdere. Assoldare una squadra di rugby. Mettersi nelle mani di un legale.

Per fare cosa?○ Un’esecuzione?○ Ma se il debitore è in crisi ….

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Azione sui beni del debitore Si definisce «azione esecutiva». Quella individuale (proposta da singoli

creditori) è disciplinata dal c.p.c. Per poterla attuare occorre disporre di

un titolo esecutivo (non basta una fattura od un altro documento che attesti l’esistenza del credito).

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Titolo esecutivo

Cambiale – assegno. Ruolo Equitalia. Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza dichiarata provvisoriamente

esecutiva.

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Decreto ingiuntivo

Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare.Basta documentare credito (agevole tra

imprenditori commerciali).Quaranta giorni dalla notifica per opporsi.Se il debitore fa opposizione la procedura si

trasforma in un processo ordinario.

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Processo ordinario Citazione controparte, Udienze davanti al Tribunale (giudice

monocratico). Generalmente la sentenza non arriva prima di 4

anni. Provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte d’Appello e poi in

Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni. Solo la sentenza passata in giudicato è

definitivamente esecutiva.

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Fasi azione esecutiva

Ottenuto un titolo esecutivo:Notifica precetto.Pignoramento. Può riguardare:

○ beni mobili presso il debitore o presso terzi,○ immobili,○ crediti.

Vendita all’asta o a mezzo IVG.Tempo diversi anni, nel frattempo i beni

sono pignorati.

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Caratteristiche azione individuale

Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati.

Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente.

Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.

I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.

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La vostra attività è in crisi Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso

(repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la

pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.

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Quali spazi per debitore?

Quali spazi di manovra rimangono al debitore?Per poter rilanciare l’impresa?Per salvarne almeno la struttura aziendale?Per uscire di scena in modo “incruento”?

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Il sistema basato sull’esecuzione individuale non è adatto a gestire

la crisi di impresa Il debitore viene definitivamente stroncato. Si verifica la disgregazione degli apparati

produttivi anche se potenzialmente risanabili. Il creditore non riceve soddisfazione o

comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese.

La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli altri.

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Gestione della crisi Gestione della crisi dell’impresa anziché dei singoli

rapporti di credito. Accordi con i creditori,

○ Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito,

○ Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, Procedure in assenza di accordo,

○ Fallimento per imprenditori,○ Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti

sottoposti a controllo pubblico,○ Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e

Marzano) Procedure per soggetti non fallibili,

○ Procedura da sovraindebitamento.

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Concordato/fallimento

La soluzione concordataria implica la volontà o quanto meno l’adesione dell’imprenditore.

Quando questa manchi l’unica strada possibile (per i creditori) è il fallimento, ma per dichiarare il fallimento ci sono delle condizioni (o meglio dei presupposti).

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Possibili esiti

Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dell’insolvenza è spesso tardiva.

Cessione azienda (si consegue avviamento).

Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).

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Posizione imprenditore

Imprenditore in senso giuridico:Impresa individuale: persona fisica,Società: società stessa.

Imprenditore in senso economico:Impresa individuale: coincide con

imprenditore in senso giuridico,Società: socio o gruppo di soci di

riferimento.

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Espulsione imprenditore

Il fallimento conduce generalmente all’espulsione dell’imprenditore giuridico.

Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore.

Attenzione alla sindrome della fenice: invece dell’espulsione dell’imprenditore si realizza quella dei debiti dall’impresa.

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Finalità procedure concorsuali

Soddisfare i creditori (par condicio)? Regolare la crisi? La disciplina propone soluzioni concordatarie

di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità.

Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.). E’ principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie.

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Evoluzione storica legislazione sulla crisi Legge fallimentare 1942: la procedura principale è il

fallimento, le altre (concordato preventivo e amm. Controllata) sono procedure minori, cui si può accedere solo in presenza di requisiti molto rigorosi.

Riforma del 2005: il concordato diventa la prima scelta (si vuole deflazionare il ricorso al fallimento e cercare di salvare i complessi aziendali dove possibile).

Riforme successive per potenziare il CP: introduzione silenzio assenso nella votazione del CP, introduzione del concordato in bianco.

Riforma 2013 per evitare abuso concordato in bianco.

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Concordati preventivi 2002-15

20022003200420052006200720082009201020112012201320140

500

1000

1500

2000

2500

Concordati preventivi

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Fallimenti dal 2001 al 2014

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

fallimenti

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CONCORSUALI

Lorenzo Benatti

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