INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI
Lorenzo Benatti
Parma, 30 marzo 2015
Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? Lasciare perdere. Assoldare una squadra di rugby. Mettersi nelle mani di un legale.
Per fare cosa?○ Un’esecuzione?○ Ma se il debitore è in crisi ….
Azione sui beni del debitore Si definisce «azione esecutiva». Quella individuale (proposta da singoli
creditori) è disciplinata dal c.p.c. Per poterla attuare occorre disporre di
un titolo esecutivo (non basta una fattura od un altro documento che attesti l’esistenza del credito).
Titolo esecutivo
Cambiale – assegno. Ruolo Equitalia. Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza dichiarata provvisoriamente
esecutiva.
Decreto ingiuntivo
Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare.Basta documentare credito (agevole tra
imprenditori commerciali).Quaranta giorni dalla notifica per opporsi.Se il debitore fa opposizione la procedura si
trasforma in un processo ordinario.
Processo ordinario Citazione controparte, Udienze davanti al Tribunale (giudice
monocratico). Generalmente la sentenza non arriva prima di 4
anni. Provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte d’Appello e poi in
Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni. Solo la sentenza passata in giudicato è
definitivamente esecutiva.
Fasi azione esecutiva
Ottenuto un titolo esecutivo:Notifica precetto.Pignoramento. Può riguardare:
○ beni mobili presso il debitore o presso terzi,○ immobili,○ crediti.
Vendita all’asta o a mezzo IVG.Tempo diversi anni, nel frattempo i beni
sono pignorati.
Caratteristiche azione individuale
Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati.
Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente.
Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.
I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi.
La vostra attività è in crisi Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso
(repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la
pazienza e parte con un decreto ingiuntivo.
Quali spazi per debitore?
Quali spazi di manovra rimangono al debitore?Per poter rilanciare l’impresa?Per salvarne almeno la struttura aziendale?Per uscire di scena in modo “incruento”?
Il sistema basato sull’esecuzione individuale non è adatto a gestire
la crisi di impresa Il debitore viene definitivamente stroncato. Si verifica la disgregazione degli apparati
produttivi anche se potenzialmente risanabili. Il creditore non riceve soddisfazione o
comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese.
La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli altri.
Gestione della crisi Gestione della crisi dell’impresa anziché dei singoli
rapporti di credito. Accordi con i creditori,
○ Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito,
○ Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, Procedure in assenza di accordo,
○ Fallimento per imprenditori,○ Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti
sottoposti a controllo pubblico,○ Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e
Marzano) Procedure per soggetti non fallibili,
○ Procedura da sovraindebitamento.
Concordato/fallimento
La soluzione concordataria implica la volontà o quanto meno l’adesione dell’imprenditore.
Quando questa manchi l’unica strada possibile (per i creditori) è il fallimento, ma per dichiarare il fallimento ci sono delle condizioni (o meglio dei presupposti).
Possibili esiti
Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dell’insolvenza è spesso tardiva.
Cessione azienda (si consegue avviamento).
Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco).
Posizione imprenditore
Imprenditore in senso giuridico:Impresa individuale: persona fisica,Società: società stessa.
Imprenditore in senso economico:Impresa individuale: coincide con
imprenditore in senso giuridico,Società: socio o gruppo di soci di
riferimento.
Espulsione imprenditore
Il fallimento conduce generalmente all’espulsione dell’imprenditore giuridico.
Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore.
Attenzione alla sindrome della fenice: invece dell’espulsione dell’imprenditore si realizza quella dei debiti dall’impresa.
Finalità procedure concorsuali
Soddisfare i creditori (par condicio)? Regolare la crisi? La disciplina propone soluzioni concordatarie
di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità.
Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.). E’ principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie.
Evoluzione storica legislazione sulla crisi Legge fallimentare 1942: la procedura principale è il
fallimento, le altre (concordato preventivo e amm. Controllata) sono procedure minori, cui si può accedere solo in presenza di requisiti molto rigorosi.
Riforma del 2005: il concordato diventa la prima scelta (si vuole deflazionare il ricorso al fallimento e cercare di salvare i complessi aziendali dove possibile).
Riforme successive per potenziare il CP: introduzione silenzio assenso nella votazione del CP, introduzione del concordato in bianco.
Riforma 2013 per evitare abuso concordato in bianco.
Concordati preventivi 2002-15
20022003200420052006200720082009201020112012201320140
500
1000
1500
2000
2500
Concordati preventivi
Fallimenti dal 2001 al 2014
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
fallimenti