La tassonomia XBRL della
nota integrativa La costruzione e i riferimenti normativi
Dott. Giuseppe Scolaro
Odcec di Torino
L’origine della tassonomia legale
del bilancio d’esercizio. Il decreto legge 223/2006, con la disposizione
contenuta nell’art. 37, comma 21-bis (introdotto dalla legge di conversione), prevede l’obbligo della pubblicità legale del bilancio d’esercizio in formato elettronico strutturato.
La norma è frutto dell’attività di ricerca promossa sin dal 2005 da Unioncamere per la realizzazione di un formato elettronico elaborabile, che consentisse l’accelerazione del processo di archiviazione documentale dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, consentendo al pubblico di poter fruire di contenuti immediatamente elaborabili.
La realizzazione della tassonomia XBRL per il prospetto di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) porta all’emanazione del d.p.c.m. 10/12/2008 che attua e regolamenta il deposito del bilancio in formato elettronico strutturato.
La giurisdizione italiana di
XBRL L’individuazione dello standard set Xbrl quale linguaggio
per la generazione del formato elettronico elaborabile, porta i principali attori del sistema economico finanziario nazionale a dar vita il 27/09/2006 alla creazione dell’associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione del linguaggio XBRL (XBRL Italia) giurisdizione italiana associata a XBRL international, avente il compito di diffondere il linguaggio nel territorio italiano e ottenere il riconoscimento a livello internazionale della tassonomia nazionale.
I Consigli Nazionali dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri e periti commerciali figurano tra i soci fondatori dell’associazione XBRL Italia, nonché attori primari unitamente alle altre organizzazioni presenti al tavolo di lavoro promosso da Unioncamere (ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana, Confindustria, ISVAP e OIC) per la promulgazione della tassonomia del bilancio d’esercizio.
La realizzazione della
tassonomia della nota
integrativa. A differenza del prospetto di bilancio in cui gli articoli
2424 e 2425 C.C. hanno fornito i riferimenti informativi per la generazione della tassonomia in forma tabellare, la nota integrativa ha sin da subito evidenziato la difficoltà di trovare uno standard organizzativo delle informazioni tabellari.
La prima proposta di standardizzazione delle informazioni è curata dal dipartimento di economia aziendale dell’Università di Trento in stretta collaborazione con lnfocamere.
Il lavoro è ripreso e approfondito nella veste che oggi è proposto per la fase sperimentale dal Gruppo di Studio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, promosso dal prof. Ugo Sostero (Univ. Ca’ Foscari di Venezia) e dal prof. Andrea Fradeani (Univ. di Macerata).
Il lavoro nella prima versione riorganizza le tabelle standardizzate passando da una proposta informativa di oltre 116 tabelle a 59 tabelle.
La tassonomia sperimentale – le
tabelle. Il lavoro di creazione della tassonomia nella fase
sperimentale si focalizza solo sulle informazioni obbligatorie richieste dal codice civile all’art. 2427. Il bilancio richiede l’esposizione ancorché non in forma tabellare le informazioni richieste dai seguenti art. del C.C.: ◦ L'art. 2423, 4° comma, motivazione della deroga e
l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
◦ L'art. 2423-bis, 2° comma, motivazione della deroga e l'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
◦ L'art. 2423-ter, 2° comma, indicazione dei raggruppamenti di voci.
◦ L'art. 2423-ter, 5° comma, comparabilità delle voci di bilancio
◦ L'art. 2424, 2° comma, elementi che ricadono sotto più voci dell’attivo dello stato patrimoniale annotazione dell’appartenenza alle voci sotto cui deve ricadere indipendentemente dalla sua collocazione.
L'art. 2426 del codice civile:
- modifiche dei piani di ammortamento (n. 2).
- partecipazioni in imprese controllate e collegate considerate
immobilizzazioni per le quali la valutazione al costo risulti superiore a
quella derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o, se
non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, alla frazione di
patrimonio netto della partecipata (n. 3, 2° capoverso);
- iscrizione di un valore di costo della partecipazione superiore a quello
derivante dall'applicazione per la prima volta del metodo del patrimonio
netto (n. 4, 2° capoverso);
- ammortamento dell'avviamento in un periodo superiore ai cinque anni (n.
6, 2° capoverso);
- differenza apprezzabile tra valutazione delle rimanenze secondo uno dei
criteri ammessi dal n. 10 dell'art. 2426, ossia metodo della media
ponderata, «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»,
e costi correnti delle stesse alla chiusura dell'esercizio.
L’art. 2361, 2° comma, del codice civile, richiede esposizione delle
partecipazioni assunte da cui deriva una responsabilità illimitata
L’art. 2497-bis, 4° comma, riproduzione del prospetto di bilancio della
capogruppo che esercita attività di direzione e coordinamento.
L’art. 10 della L. n. 72/1983 indicazioni delle rivalutazioni monetarie iscritte
per i beni iscritti nelle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
L’indice delle informazioni
L’organizzazione delle informazioni su base tabellare non segue l’indice di glossario proposto nell’ottobre 2005, ma si articola in base alle macro voci dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto, del conto economico e delle altre informazioni richieste dall’art. 2427 e dalle norme fiscali.
L’architettura della
tassonomia
La tassonomia 2013-04-02 è sviluppata
sia in forma ordinaria, che in forma
abbreviata.
L’ordine delle tabelle
L’ordine delle tabelle - come evidenziato in precedenza - non segue i numeri in cui si articola il 2427 C.C, ma è stato scelto di articolarli secondo l’area informativa del prospetto contabile a cui fanno riferimento le tabelle in base all’ordine delle voci dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto, del conto economico ed infine le tabelle riferite alle altre informazioni richieste dall’art. 2427 e da altre disposizioni del C.C. e della normativa fiscale in materia di bilancio d’esercizio.
La necessità di integrazione
dell’obbligo informativo Le tabelle standardizzate proposte non sempre
consentono di rispettare integralmente l’obbligo informativo richiesto dal C.C., attraverso l’esposizione dei valori numerici riferiti alle tipologie di informazioni espresse tramite le etichette dei campi.
Nei casi in cui la tabella non consente di esaurire con la rappresentazione dei valori numerici all’interno di essa, necessità l’utilizzo del campo testuale.
In via residuale sarà possibile inserire nel campo testuale una propria tabella in formato html nei campi testo di introduzione alla tabella o di commento della stessa.
Gli sperimentatori sono invitati ad evidenziare le ragioni della personalizzazione, specialmente se dovuta a necessità di colmare esigenze informative, mediante l’invio di una comunicazione a mezzo mail all’indirizzo [email protected]
Gli strumenti per la gestione
della fase sperimentale Il servizio Telemaco rende disponibile
nell’area bilanci on line uno strumento
di compilazione del bilancio e della
nota integrativa in formato xbrl.
Gli strumenti forniti in base alle due
tassonomie sviluppate per la
sperimentazione sono prelevabili
dall’area di compilazione nella
sottoarea Bilanci Xbrl –
Sperimentazione NI.
La validazione e la
visualizzazione TEBENI è lo strumento reso
disponibile per la validazione e il
controllo dell’istanza unica (bilancio +
ni).
TEBENI consente anche di
visualizzare il documento e navigare
l’indice tramite i collegamenti
ipertestuali.