LE POTENZIALI VITTIME DI TRATTA E LA PROCEDURA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Bolzano, 16 aprile 2016
Silvia LoschiavoEligibility Expert presso la Comm. Terr. per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona
Slides e contributi di Claudia Pretto, UNHCR Protection Associate, e Francesca Nicodemi, Expert Asylum and Trafficking
Chi sono le vittime di tratta?
Realtà consolidata in Italia, paese di transito e di destinazione, deisistemi di sfruttamento realizzati da organizzazioni criminali più o menostrutturate
Ambiti di sfruttamento:SessualeLavorativo
AccattonaggioAttività illegali
Espianto di organiAdozioni illegali internazionali
Matrimoni forzati
Eterogeneità ed evolutività del fenomeno
Dagli anni '90 ad oggi il fenomeno ha subito continue trasformazioni edevoluzioni in termini di- Organizzazioni (collegamenti transnazionali)- Tipologia di vittime (per nazionalità, genere, età, background socio culturale)- Modalità di sfruttamento (sfruttamento negoziato o multiplo)- Modalità di reclutamento (assenza di coercizione fisica - centralità del debito)
Flussi migratori misti: Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezioneinternazionale e alla tratta
Quante sono le vittime di tratta in Europa?
Difficoltà di fornire dati quantitativi precisi a causa della natura sommersa delfenomeno e dell'assenza di sistemi di rilevazione
Periodo 2010-2012*:Circa 30.000vittime registrate (identificate e presunte) nei 28 paesi UE + 7 paesi non UE80% di genere femminile69% sfruttamento sessuale (di cui 95% di genere femminile), 19% sfruttamentoin ambito lavorativo (di cui il 71% di genere maschile), 12% altre forme65% cittadini di paesi UE
* Fonte: Eurostat, Trafficking in human beings, Statistical working paper 2015
Da dove vengono e dove vanno?
Provenienza*:65% da paesi UE (Romania, Bulgaria, Ungheria e Polonia)Non UE: Nigeria, Brasile, Cina, Vietnam Russia
Destinazione**:Belgio, Germania, Italia, Grecia e OlandaAustria, Spagna, Danimarca, Francia e Svizzera
* Fonte: Eurostat, Trafficking in human beings, Statistical working paper 2015**Fonte: Rapporto di ricerca Cittalia 2014
La definizione
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere personetramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme dicoercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni divulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere ilconsenso di una persona che ha l’autorità sull’altra a scopo di sfruttamento.
Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altreforme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compresol'accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe, la servitù, lo sfruttamento diattività illecite o il prelievo di organi.
Irrilevanza del consenso ai fini della sussistenza del reato ove siano stati utilizzatiquei metodi coercitivi
Se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione
Eterogeneità ed evoluzione del fenomeno
Dagli anni '90 ad oggi il fenomeno della tratta degli esseri umani da certi paesi verso altri hasubito continue trasformazioni ed evoluzioni in termini di:
- Ambiti di sfruttamento;- Tipologia di vittime (per nazionalità, genere, età, background socio culturale);- Modalità di sfruttamento (sfruttamento negoziato o multiplo)
Le cause della tratta degli esseri umani coincidono con i principali fattori che favoriscono le migrazioni (povertà, disoccupazione, vulnerabilita’ persone parte di
gruppi portatori di esigenze particolari, situazione politica del paese di origine, eventuale situazione etnica, religiosa, ecc) e in questo senso aumentano i casi di vittime di grave sfruttamento pur in assenza di coercizione fisica o psicologica
(centralità del debito)
Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione internazionale e alla tratta
Il protocollo ONU sul trafficking
Si riconosce lo status di vittime alle persone oggetto di tratta e siimpone agli Stati di approntare misure di protezione e assistenzafisica, psicologica e sociale, anche mediante il rilascio di permessidi residenza temporanei
Il protocollo sul trafficking: Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in
particolare donne e bambini del 2000Il Protocollo sul trafficking of human beings, inaugurando un approccio globale volto ad includeremisure volte a prevenire la tratta, punire i trafficanti e proteggere le vittime, ha individuato per laprima volta le misure che gli Stati avrebbero dovuto adottare per garantire adeguata tutelaalle vittime:
• specifiche misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime,• la predisposizione di alloggio adeguato,• la consulenza e informazioni relative ai loro diritti,• l'assistenza medica, psicologica e materiale,• l'opportunità di impiego e di istruzione• la protezione delle vittime sotto il profilo della loro incolumità fisica• la possibilità di riconoscere alle vittime il risarcimento dei danni subiti .
Il Protocollo delle Nazioni Unite ha inoltre previsto l'adozione di un titolo di soggiorno cheautorizzi alle vittime di permanere regolarmente nello Stato parte ↔ Per la prima volta dunquesono state introdotte misure volte ad evitare il rientro nel Paese di origine – e dunque rischiodi ritorsioni o una ri-vittimizzazione – quali misure anch'esse a tutela e protezione dellevittime
Convenzione contro la tratta del Consiglio d'Europa
Obbligo a carico degli Stati di realizzare un efficace sistema di contrastoalla tratta attraverso meccanismi di protezione alle vittime secondo unapproccio fondato sui diritti umani e sul principio di non discriminazione
Introduzione di un sistema integrato di assistenza alle vittime attraversomisure per la tutela dei dati personali, permessi di soggiorno speciali,ammissione al gratuito patrocinio, costituzione di un fondo per le vittime.
Ratificata in Italia con legge 108 del 2.07.10
Le Direttive Europee
Direttiva UE 2004/81Sul titolo di soggiorno da rilasciare aicittadini di paesi terzi vittime di trattao coinvolti in azione difavoreggiamento dell’immigrazioneillegale che cooperino con le autoritàcompetenti
Direttiva UE 2011/36Sulla prevenzione e larepressione della tratta diesseri umani e laprotezione delle vittime
Direttiva UE 2004/81
• Periodo di riflessione – per consentire alla persona di riprendersi e sottrarsiall'influenza degli autori dei reati.
• Previsione di misure volte a garantire assistenza anche prima del rilasciodel permesso di soggiorno (accesso a cure mediche urgenti, sussistenza,sicurezza e protezione)
• Dopo il rilascio del permesso di soggiorno misure adeguate a consentirel'inserimento nel contesto socio-lavorativo del paese di destinazione
Direttiva UE 2011/36
• Approccio ispirato a una visione integrata delle azioni a contrasto deltraffico di esseri umani ↔ (tratta e protezione internazionale)
• Compresenza di norme finalizzate alla repressione penale e normevolte alla prevenzione e tutela delle vittime
• Sulla convinzione che i diritti delle vittime non possono essere tutelatisolo all'interno del circuito penale ma richiedono l'attivazione di azionicoordinate, volte a garantire la protezione sociale, il sostegno el'inserimento sociale
La direttiva 2011/36 : Le principali disposizioni
• Definizione di tratta sulla scorta della Convenzione ONU e precisazione del concetto di“posizione di vulnerabilità”;
• Tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali;
• Imposizione di misure per l'assistenza e il sostegno alle vittime (non necessaria lacollaborazione con le Autorità; meccanismi di rapida identificazione; informazioni allevittime in particolare sul diritto alla protezione internazionale);
• Presunzione della minore età della vittima e predisposizione di azioni specifiche per laprotezione e assistenza delle vittime minorenni;
• Obbligo a carico degli Stati di consentire alle vittime accesso ai sistemi di risarcimento;
• Predisposizione di misure per la prevenzione, tra cui formazione regolare deifunzionari che possono entrare in contatto con le vittime
Contrasto al fenomeno (Prosecution)Prevenzione (Prevention)Protezione delle vittime (Protection)- Identificazione- Protezione e Assistenza- Inclusione
IdentificazioneGli Stati devono dotarsi di personale qualificato e formatoper l'identificazione delle vittime, adottando adeguatimeccanismi di “rapida identificazione” in collaborazione conle organizzazioni di sostegno (rapporto GRETA)
AssistenzaDeve essere garantita non appena le Autorità abbiano unragionevole motivo di ritenere che una persona sia statavittima di tratta – Principio di non respingimento (periodo diriflessione)Le misure di assistenza devono essere fornite su baseconsensuale e informataParticolare attenzione nei confronti dei minori: presunzionedella minore età
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
Il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall’ordinamento italiano
con legge 146/2006;
Le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione dell’articolo 1 A (2)
della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e
alle persone a rischio di tratta;
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; la
Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2008, ratificata dall’ordinamento italiano con
legge 108/2010;
La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; la direttiva 2009/52/UE (che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
Nota UNHCR sulla trasposizione della Direttiva “2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
05 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime”
La direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale -
rifusione);
I decreti legislativi 251/2007 - 25/2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19 e 32 del D.lgs 286/98;
Il decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime , che sostituisce la decisione
quadro 2002/629/GAI
LA CONVENZIONE DI GINEVRA del 1951
L’articolo 1 della Convenzione definisce “rifugiato” colui che
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di
cui è cittadino e non
può o non vuole, per tale timore, avvalersi della protezione di
questo paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi
fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di
siffatti avvenimenti, non può o non vuole ritornarvi, per il timore
di cui sopra”
Elementi costitutivi dello status di rifugiato
1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità o di residenza abituale
2. L’impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione dello
Stato di cittadinanza/residenza
3. Il fondato timore di persecuzione
4. La persecuzione ( par 45-51 handbook)
5. I motivi della persecuzione (razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)
Linee guida UNHCR - 2006“L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime
di tratta e alle persone a rischio di tratta”
- Analisi sostanziale:Fondato timore di persecuzioneAgenti di persecuzioneLuogo di persecuzione («sur place»)Nesso causale
- Aspetti procedurali:affinché siano assicurate particolari cautele nella procedura
Persecuzione: spazio per una interpretazione che tiene conto di nuove forme di
violazioni dei diritti umani e dello sviluppo del diritto internazionale
Possibili gravi danni/persecuzioni in caso di rientro:- Essere nuovamente vittima di tratta (consenso su tratta = persecuzione, in quanto implica
generalmente violenza sessuale, riduzione in schiavitù, restrizione libertà di movimento, maltrattamenti,
lavoro forzato, prostituzione forzata, ecc)
- Maltrattamenti e intimidazioni da parte dei trafficanti/organizzazioni criminali/ conoscenti/familiari, ad
es. per mancata restituzione del debito di viaggio
- Discriminazione da parte delle autorità/ del contesto sociale-familiare
- Ostracismo, discriminazione, esclusione da parte della famiglia/comunità-contesto sociale
- Impatto persecuzione passata particolarmente atroce, ritorno intollerabile,
Agente di persecuzione nel contesto della tratta degli esseri umani: oltre a quelli
«ordinari» come lo Stato, l’agente terzo può essere: trafficanti, organizzazioni
criminali, membri della famiglia – mancata protezione da parte dello Stato
Luogo della persecuzione: fuori dal paese di origine ( anche se il reclutamento,
coercizione, convinzione in paese di origine) Paese /Paesi di transito e/o di breve
permanenza ( trasporto, violenza fisica e psichica) Paese dove la persona chiede
protezione internazionale ( sfruttamento, violenza, coercizione, oppure luogo di
transito: esempio tratta dall’Italia verso Francia, Germania, Belgio), esempi di surplace ( paragrafo 25 linee guida UNHCR trafficking 2006)
Il concetto di «social group»
Gruppo di persone che hanno caratteristiche comuni, o che sono percepiti
come gruppo nella società civile. Tali caratteristiche possono essere innate,
immutabili o comunque fondamentali per l’identità, la coscienza o
l’esercizio dei diritti umani.
(Linee-guida UNHCR 2002)
- caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure
condividono una caratteristica o una fede che è cosi fondamentale per
l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a
rinunciarvi.
un’identità distinta nel paese di cui si tratta, perché vi è percepito come diverso
della società circostante.
Il motivo dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale
...un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla
caratteristica comune dell’orientamento sessuale ….
(art 8 D.Lgs 251/2007 come modificato dal D.Lgs 18/2014)
-LA PERSECUZIONE DI GENERE
Tradizionalmente considerato come facente parte della sfera privata dagli anni ‘80 ilriconoscimento del ruolo del genere sulla forma della persecuzione inflitta :matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili , prostituzione forzata, riduzione inschiavitù, sfruttamento
-Motivi della persecuzione ( orientamento sessuale, trasgressione, costumi sociali, ecc )
-Riferimenti nell’ordinamento europeo : art. 10, Dir. 2004/83/CE
-Riferimenti in diritto italiano: art. 8, D. Lgs. 251/2007 come modificato dal D.lgs
18/2015 che spressamente fa riferimento al genere
Art 8 al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della legislazione
italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione
dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle
caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle
considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;"
«Una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o potenziale
vittima di tratta può avere origine in circostanze diverse.
- La persona potrebbe essere stata vittima di tratta all’estero, potrebbe essere
fuggita dai suoi sfruttatori e potrebbe aver chiesto protezione allo Stato nel quale
ella o egli si trova in quel momento.
- La vittima potrebbe essere stata vittima di tratta all’interno dei confini del territorio
nazionale, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori ed essere fuggita all’estero
in cerca di protezione internazionale.
- L’individuo interessato potrebbe non essere stato vittima di tratta ma potrebbe
temere di diventarlo e potrebbe essere fuggito all’estero in cerca di protezione
internazionale.
In tutti questi casi, perché l’individuo possa essere riconosciuto come rifugiato, deve
sussistere un “fondato timore di persecuzione” legato ad almeno una delle fattispecie
contemplate dalla Convenzione.» (par. 13 Linee-Guida UNHCR)
non automatismo, ma verifica inclusione protezione internazionale : rischio di
persecuzione, fondato timore attuale e/o futuro e ascrivibilita’ ad uno dei motivi della
Convenzione di Ginevra
Art. 10 D.Lgs. 24/14
1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime ditratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure dicoordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche alfine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra I due sistemidi tutela2. Nelle ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 allo straniero sonofornite adeguate informazioni, in lingua a lui comprensibile, in ordine alledisposizioni di cui al predetto comma 1 nonchè, ove ne ricorrano Ipresupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezioneinternazionale ai sensi del D.Lgs. 251/07.3. Introduzione comma 3bis art. 32 D.Lgs. 25/08: “La Commissioneterritoriale trasmette altresì gli atti al Questore per le valutazioni dicompetenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenereche il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 delcodice penale”.
D.Lgs. 142/2015
Art. 17
Ai richiedenti protezione internazionale identificaticome vittime di tratta di esseri umani si applica ilprogramma unico di emersione, assistenza eintegrazione sociale di cui all'art. 18 D.Lgs.286/98.
• Persone che hanno subito torture, stupri, qualsiasi altra forma grave
di violenza psicologica, fisica o sessuale
• Minori
• Diversamente abili
• Anziani
• Donne in gravidanza
• Genitori singoli con figli minori
• …persone vittime della tratta
• persone affette da gravi malattie o disturbi mentali
• vittime di mutilazioni genitali femminili
«vulnerabilità»Modifiche all’art. 8 d. lgs. 140/2005; direttiva
2003/9/CE; Protocollo di Istanbul
Esame prioritario della domanda
La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) la domanda è palesemente fondata;b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle
categorie di persone vulnerabili (…)
Art. 28 D. Lgs. 25/2008 così come modificato da D. Lgs. 142/2015
Richiedente portatore di esigenze particolari
• L’organismo accertante dovrebbe essere tempestivamenteinformato, previo consenso del richiedente, dagli operatori del centroove il richiedente è ospitato, o dal medico che lo ha in cura;
• I certificati dovrebbero essere consegnati al richiedente che lisottoporrà all’attenzione dell’organo accertante;
• Nei casi in cui, per ragioni di necessità di celerità, o per altri motivi, visia un’esigenza di comunicazione diretta tra il medico certificatore el’organismo accertante, (ad esempio in via telematica), il certificatomedico deve includere il consenso scritto del richiedente .
Invio di documentazione medica o sociale in Commissione
Rilasciata da strutture pubbliche
La certificazione può aiutare a valutare la congruenza tra la sintomatologiamedica e psicologica ed altri riscontri medici e la narrazione rese dalrichiedente la protezione internazionale in sede di audizione in merito alletorture, maltrattamenti o traumi che il RA dichiara di aver subito;
La certificazione può contribuire a migliorare la qualità del processo divalutazione, assicurando la completezza del quadro istruttorio ai fini di unacorretta decisione;
Nel processo di valutazione della domanda di protezione internazionale, lacertificazione dev’essere considerata congiuntamente alle dichiarazioni resedal richiedente, alle informazioni sul Paese di origine e agli altri documenti otestimonianze portati all’attenzione dell’organismo accertante;
1) informare sulle difficoltà che il/la richiedente può affrontare nella ricostruzione degli eventi,dando indicazione e spiegazioni sul possibile insorgered’incongruenze/contraddizioni/riluttanza;
2) dare indicazione sui possibili effetti sulla salute del/la richiedente di un eventuale rimpatrio(concreta possibilità di accesso a cure adeguate e in relazione alla necessità di darecontinuità al percorso terapeutico/ dare indicazione circa le conseguenze sulla salutementale di un rientro coatto nel contesto sociale, ove il richiedente ha subito episodi di torturao violenza;
3) informare l’organismo accertante sull’impossibilità per il richiedente, in ragione delle suecondizioni di salute fisiche o mentali, di sostenere l’audizione;
4) fornire una valutazione circa l’impatto che la tempistica della procedura può avere sulpercorso terapeutico o sul decorso della sintomatologia del richiedente asilo vittima di tortura,dando indicazioni sull’opportunità di anticipare o posticipare l’audizione del richiedente;
5) dare indicazioni sull’opportunità che il richiedente sia assistito durante l’audizione.
L’importanza delle relazioni sociali e/o certificazioni mediche in Commissione
La natura del riconoscimento della protezione internazionale
Il riconoscimento della protezione internazionale è unprocedimento di natura dichiarativa-accertativa (e noncostitutiva) avendo ad oggetto appunto il riconoscimento di undiritto soggettivo dell'individuo
Il “richiedente asilo” è infatti colui che chiede alle autorità delPaese in cui si trova di riconoscere la sua condizione dirifugiato (o di titolare di protezione sussidiaria)
Il processo di accertamento e valutazione dei fatti nella procedura per il riconoscimento della
protezione internazionalestandard internazionali
Obblighi del richiedente asilo:
Dire la verità e presentare tutto il suo aiuto all’esaminatore per l’accertamento deifatti.
Sforzarsi di avvalorare le sue affermazioni con tutti gli elementi di prova di cuidispone e dare una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di prove.Se necessario, deve sforzarsi di raccogliere elementi di prova supplementari
Dare tutte le informazioni rilevanti su se stesso e sulla sua vita precedente, e ciònel modo più dettagliato possibile, per permettere all’esaminatore l’accertamentodei fatti. Deve rendere conto in modo plausibile di tutte le ragioni che motivano lasua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e rispondere a tutte ledomande che gli vengono rivolte.
(Manuale UNHCR 1979, par. 205)
Tratta degli esseri umani ↔elementi ricorrenti
• Rapimento
• Trasporto attraverso diversi paesi
• Detenzione/ privazione della liberta personale
• Alterazione della sfera affettiva con l’introduzione di fidanzati trolley
• Violenza e abuso sessuale
• Riduzione in schiavitù anche a fini di sfruttamento sessuale
• Prostituzione forzata
• Violenza psichica e fisica
• Ritorsioni sul familiari
• Paura di riti-juju
• Lavoro forzato
• Prelievo di organi
• Percosse
• Privazione di cibo
• Negazione di cure mediche
Informativa anti tratta
• Se emergono indicatori viene presentata alla richiedente asilo la possibilità di parlare con personale anti tratta specializzato
• Tecnica di intervista può cambiare rispetto all’approccio standard far presente che degli indicatori sono emersi, rassicurare sulla possibilità di parlare apertamente, in luogo protetto, sicuro, massima ed assoluta riservatezza, possibilità di accedere a colloquio protetto
• Rilascio in ogni caso del numero anti tratta nazionale: 800 290 290
• Spiegazione della possibilità di accedere a strumento di dialogo- colloquio-protezione attraverso il numero sempre
Cosa accade una volta acquisito il consenso?
• Nuova convocazione presso i locali della Commissione (o, aseconda delle circostanze individuali, presso il centro diaccoglienza)
• Trasferimento in struttura protetta
• Referral successivi con la Commissione su elementi relativi allatratta
• La decisione della Commissione Territoriale si basa suglielementi di inclusione nei criteri della protezione internazionaleche emergono in audizione. Se necessario ai fini dellavalutazione della domanda di protezione internazionale, siattendono ulteriori referral o si provvede a nuova convocazione