LA NORMA GIURIDICA
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
• che disciplina il comportamento dei cittadini
• in maniera vincolante
• tanto da poterne imporre il rispetto anche con
• il ricorso alla forza
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 2
REGOLA DI CONDOTTA
LA NORMA GIURIDICA
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 3
IMPERATIVO
GIURIDICO
PRECETTO SANZIONE
LA NORMA GIURIDICA
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 4
PRECETTO
CONDOTTA
COMANDO CHE IMPONE UNA
Espresso in terza personaEsponi orari Non consentire
esercizio abusivo
POSITIVA
obbligo
NEGATIVA
divieto
LA NORMA GIURIDICA
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 5
SANZIONE
PENALE AMMINISTRATIVACIVILE
QUALE REAZIONE CONTRO CHI HA VIOLATO IL
PRECETTO
SANZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 6
PENALE
consegue a:
•violazione di norma penale;
•irrogata solo a seguito di processo penale
al pagamento di una
somma di denaro
dalla restrizione
della libertà
(multa o ammenda)
graduata
SANZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 7
CIVILE
• consegue a violazione di norma civile;
• fa sorgere un obbligo nuovo:
• restituire la cosa, risarcire il danno
SANZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 8
AMMINISTRATIVA
Consegue a:
• violazione di norma amministrativa;
irrogata a seguito di:
• procedimento amministrativo;
consiste, di norma, solo:
• nel pagamento di una somma di denaro.
LA NORMA GIURIDICA
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 9
Presenta i seguenti caratteri
GENERALITA’
BILATERALITA’
Riferita a previsioni
ipotetiche
impone un obbligo ad un soggetto
Conferisce un diritto a un altro
soggetto
ASTRATTEZZA
COERCIBILITA’
È rivolta
indistintamente a
tutti i soggetti
I trasgressori
subiscono una
sanzione
fonti del diritto
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 10
•Con il termine "fonti" del diritto,
•si intendono sia le fonti di produzione che sono gli
organi preposti all’emanazione e formazione del diritto
(Parlamento, Governo, popolo chiamato al referendum).
•Che le fonti di cognizione.
•Le fonti di cognizione che sono gli strumenti con i quali è
possibile conoscere il diritto (leggi e regolamenti).
fonti del diritto
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 11
•La proposta per una legge può essere fatta da
governo, da ciascun parlamentare, dal CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro), dai Consigli regionali e anche dai cittadini qualora almeno 50 mila
elettori firmino e presentino un progetto di legge redatto in vari articoli.
•La proposta - così come giunge al Parlamento - non viene però discussa
direttamente in Assemblea, ma deve essere esaminata da una Commissione che si
occupa della materia a cui essa si riferisce (Camera e Senato, infatti, sono
organizzate in varie Commissioni, ognuna delle quali si occupa di un dato settore:
trasporti, agricoltura, industria e commercio, salute, ecc.).
•La Commissione incaricata dell'esame riferisce all'Assemblea sulla proposta dando
il proprio parere, suggerendo modifiche - dette emendamenti - e presentando una
relazione che può essere unica se tutti i membri della Commissione sono d'accordo,
due o più se i pareri sono discordi: si avranno allora una relazione di maggioranza e
una o più di minoranza. Quando la Commissione riferisce alla Camera si dice che ha
lavorato in sede referente; se invece - autorizzata dall'Assemblea - può votare
liberamente, si parla di sede deliberante.
fonti del diritto
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 12
Una proposta di legge può essere approvata o respinta dall'Assemblea o dalla
Commissione deliberante: se respinta deve ricominciare tutta la procedura e ritorna
a chi l'ha proposta in modo che, ristudiandone la formulazione, possa riproporla.
Se invece viene approvata, la proposta non è ancora "legge" in quanto deve
ottenere l'approvazione - nello stesso identico testo - anche dall'altro ramo del
Parlamento.
Quando la legge è approvata da entrambe le Camere, viene inviata al capo dello
Stato per la promulgazione:
se però il Presidente ravvisa nella legge irregolarità costituzionali, la rinvia alle
Camere con un messaggio in cui vengono esposti i motivi del rinvio. Si ripete allora
tutto il procedimento legislativo e, qualora la legge venga nuovamente approvata
dalle Camere, il Presidente dovrà senz'altro promulgarla.
Una volta apposta la firma del Presidente della Repubblica e la controfirma del
Presidente del Consiglio, dei Ministri di competenza ed il visto del Guardasigilli, la
legge viene pubblicata - per essere portata a conoscenza di tutti i cittadini e delle
autorità che dovranno osservarla e farla osservare - sulla Gazzetta Ufficiale, il
giornale dello Stato.
Normalmente dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione, la legge diventa
obbligatoria in tutto il territorio nazionale: il governo dovrà eseguire la legge e la
magistratura dovrà vigilare che venga rispettata.
gerarchia delle Fonti del dirittoconsiderando la loro reciproca importanza, hanno collocazione ordinata gerarchicamente
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 13
COSTITUZIONE
• E’ la legge fondamentale dello Stato Italiano
• Approvata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 1947
• Promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico de Nicola il 27 dicembre
1947
• Pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 – edizione
straordinaria – il 27 dicembre 1947
• Entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
• Si dice che è rigida: in quanto da un lato è necessario un procedimento
parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la
normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in
contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla
Corte costituzionale.
gerarchia delle Fonti del diritto
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 14
LEGGI COSTITUZIONALI
Secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione (procedura
aggravata)
per l'adozione delle leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi
costituzionali
sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un intervallo non
minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di
queste nella seconda votazione.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
(art. 139).
gerarchia delle Fonti del diritto
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 15
LEGGI COSTITUZIONALI
•i principi fondamentali (art. dall'1 al 12) sono una base irrinunciabile per lo spirito
repubblicano su cui la Costituzione si fonda.
•Per questo motivo non possono essere modificati.
•Nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza inferiore
dei due terzi dei componenti in una o in entrambe le camere,
•se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
• facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali
gerarchia delle Fonti del diritto
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 16
LEGGI COSTITUZIONALI
• la legge è sottoposta a referendum e non è promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione (procedura aggravata)
per l'adozione delle leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi
costituzionali
sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un intervallo non
minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste
nella seconda votazione.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. (art. 139).
CLASSIFICAZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 17
LEGGE ORDINARIA
INTANGIBILITA’
•ATTO PRINCIPALE DEL PARLAMENTO
•FONTE DEL DIRITTO PER ECCELLENZA
DELL’ATTO
• da parte di chiunque
• salvo che dalla C. Cost.le
• con sentenza di illegittimità
DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI
• salvo che:
• per sentenza della C. Cost.le
• Referendum abrogativo
• Nuovo atto avente forza di legge
FORZA DI LEGGE
• consiste nella capacità dell’atto di innovare l’ordinamento giuridico
preesistente e di resistere agli atti che non hanno la stessa capacità
Caratterizzata da
CLASSIFICAZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 18
LEGGE ORDINARIA
La proposta per una legge può essere fatta dal governo, da ciascun parlamentare, dal CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), dai Consigli regionali e anche dai cittadini
qualora almeno 50 mila elettori firmino e presentino un progetto di legge redatto in norme
distinte, cioè in vari articoli.
La proposta - non viene però discussa direttamente in Assemblea, ma deve essere esaminata da
una Commissione che si occupa della materia a cui essa si riferisce (Camera e Senato, infatti,
sono organizzate in varie Commissioni, ognuna delle quali si occupa di un dato settore:
trasporti, agricoltura, industria e commercio, salute, ecc.).
La Commissione incaricata dell'esame riferisce all'Assemblea sulla proposta dando il proprio
parere, suggerendo modifiche - dette emendamenti - e presentando una relazione che può essere
unica se tutti i membri della Commissione sono d'accordo, due o più se i pareri sono discordi: si
avranno allora una relazione di maggioranza e una o più di minoranza. Quando la Commissione
riferisce alla Camera si dice che ha lavorato in sede referente; se invece - autorizzata
dall'Assemblea - può votare liberamente, si parla di sede deliberante.
CLASSIFICAZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 19
LEGGE ORDINARIA
Una proposta di legge può essere approvata o respinta dall'Assemblea o dalla Commissione
deliberante:
Se approvata, la proposta non è ancora "legge" in quanto deve essere approvata nello stesso
testo - anche dall'altro ramo del Parlamento.
Quando la legge è “aprovata" da entrambe le Camere, viene inviata al Capo dello Stato per la
promulgazione: se però il Presidente ravvisa nella legge irregolarità costituzionali, la rinvia alle
Camere con un messaggio in cui vengono esposti i motivi del rinvio.
Si ripete allora tutto il procedimento legislativo e, qualora la legge venga nuovamente approvata
dalle Camere, il Presidente dovrà promulgarla.
Una volta apposta la firma del Presidente della Repubblica e la controfirma del Presidente del
Consiglio, dei Ministri di competenza ed il visto del Guardasigilli, la legge viene pubblicata -
per essere portata a conoscenza di tutti i cittadini e delle autorità che dovranno osservarla e farla
osservare - sulla Gazzetta Ufficiale.
CLASSIFICAZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 20
Legge di bilancio
Ora legge stabilità
L'art. 81 Cost. stabilisce: "Le camere approvano ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a 4 mesi. Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che
importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte
CLASSIFICAZIONE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 21
Legge finanziaria
Per soddisfare l'esigenza di adeguare le entrate e le spese dello
Stato alle esigenze del bilancio, e quindi per ritoccare le norme
tributarie e le leggi di spesa, con L. 5.8.1978, n.468, è stata
introdotta la cosiddetta "legge finanziaria".
Mentre la legge di bilancio è una legge formale (non modifica le
leggi preesistenti, limitandosi a computare tutte le entrate e le
uscite dello Stato, previste dalla leggi precedenti per un certo
anno), con la legge finanziaria vengono modificate le norme in
vigore per adeguarle alle esigenze economiche di un certo anno
finanziario e per una migliore programmazione economica.
ATTI CON FORZA DI LEGGE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 22
Decreto leggeDecreto legislativo
ENTRAMBI ATTI DEL GOVERNO
DELIBERATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ATTI CON FORZA DI LEGGE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 23
DECRETO LEGISLATIVO D. L.vo
• E’ emanato sulla base di una apposita legge di delegazione che fissa:
• il termine temporale entro il quale il D L.vo può essere emanato e
trascorso il quale il Governo decade dalla relativa potestà
• i limiti materiali:
• l’oggetto della delegazione deve essere determinato specificamente
• i limiti programmatici o di discrezionalità
• nella legge di delega sono precisate le linee ed i principi generali ai quali
il Governo deve uniformarsi nella emanazione del D. L.vo
ATTI CON FORZA DI LEGGE
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 24
DECRETO LEGGE D. L.
• Ordinanza giuridica concretata in un provvedimento provvisorio
• con forza di legge
• adottato dal Governo di propria iniziativa in casi di straordinaria
• necessità ed urgenza
• diventa definitivo
• solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento.
• Se non convertito entro 60 giorni decade.
LA NORMA
• Entra in vigore
• 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale se non diversamente stabilito nel provvedimento stesso
• Perde la propria efficacia (non è più operativa a seguito):
• - dichiarazione espressa del legislatore
(che abroga una legge)
• - dichiarazione tacita del legislatore
(che emana una nuova disposizione incompatibile con la precedente)
• Referendum abrogativo
• Sentenza di illegittimità pronunziata dalla Corte Costituzionale.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 25
NORME SECONDARIE
Atti di espressione del potere normativo della P. A.
• Governo, Ministri, Prefetti, o altri Enti pubblici Comuni, Regione,
Province
• Regolamenti
• Ordinanze (d’urgenza o necessità)
• Statuti degli Enti minori a valenza interna all’ente che recano i principi
generali di organizzazione - funzionamento
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 26
CIRCOLARI
• Norme emanate da un’autorità amministrativa, in virtù di
un potere di supremazia speciale, dirette alle autorità
subordinate.
• Sono, quindi, norme interne della P. A. e vincolano solo i
soggetti appartenenti alla P.A. gerarchicamente subordinati
all’autorità che le emette.
• Non vincolano : i terzi estranei, né i giudici
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 27
Fonti del diritto
• Decreto ministeriale
• E' un atto del (governo).
• È un atto regolamentare spettante al singolo ministro nella materia di
competenza ed emanato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello
Stato.
• è un provvedimento avente forza di legge in quanto crea norme
giuridiche, ma non la forma della legge perché promana da organi
amministrativi e non da organi legislativi.
• Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma per
la efficacia deve registrato alla Corte dei conti e poi pubblicato con le
stesse modalità previste per le altre legge.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 28
Fonti del diritto
• Gazzetta Ufficiale
• bollettino edito dal Governo e stampato dall'Istituto poligrafico dello Stato a cura
del Ministero della Giustizia.
• esce tutti i giorni, eccetto i festivi, e pubblica
• le leggi e i decreti, le disposizioni e i comunicati dei vari ministeri, gli accordi
economici ed i contratti collettivi di lavoro più importanti, i concorsi e gli esami
banditi dai vari ministeri, nonché tutti gli altri provvedimenti in relazione ai
quali la legge impone tale pubblicità.
• E' diramato a tutti gli uffici governativi compresi gli enti locali (comuni,
province e regioni) e posto in vendita per il pubblico presso le librerie dello Stato
o librerie private incaricate.
• La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i cittadini ne abbiano o no presa
effettivamente conoscenza.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 29
Fonti del diritto
• Avvocatura dello Stato
• E' l’organo che difendere la Pubblica Amministrazione ogni qualvolta sia chiamata in
giudizio, e che fornisce i pareri legali.
• Consiglio di Stato
• Svolge sia funzioni consultive che funzioni giurisdizionali.
• Nella veste di organo consultivo emette i cosiddetti pareri alla Pubblica Amministrazione.
• Generelmente i pareri formulati dal CdS sono facoltativi, ma in alcuni casi sono
obbligatori: per esempio quelli riguardanti la compilazione dei testi unici; l'emanazione dei
regolamenti; i decreti con i quali si autorizzano variazioni ai cognomi e nomi delle
persone; i contratti più importanti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
• Nella sua veste di organo giurisdizionale, il Consiglio di Stato decide in secondo grado
avverso i procedimenti dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 30
Fonti del diritto
• Corte dei conti
• E' un organo giurisdizionale e di controllo amministrativo, ausiliario del
Governo.
• Effettua il controllo contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione
nonché la funzione consultiva sulle leggi in materia di contabilità dello Stato.
Esercita inoltre il controllo per la responsabilità contabile dei funzionari dello
Stato, alle pensioni ed al contenzioso contabile.
• Esercita il controllo preventivo sui provvedimenti amministrativi più importanti
comportanti spese (visto di legittimità) ed un controllo successivo, attraverso
pareri, relazioni e rapporti.
• La Corte, già organo unico con sede in Roma, è attualmente articolata in sezioni
regionali.
• Le sentenze delle sezioni possono essere appellate alle sezioni centrali.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 31
Fonti del diritto
• Corte costituzionale
• E' l’organo istituito per garantire la legittimità costituzionale delle leggi emanate
dal Parlamento, e la legalità dell’azione di tutti gli organi dello Stato.
• Essa giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti del Governo e delle regioni aventi forza di legge;
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra quelli dello Stato e delle
regioni;
• sulle accuse contro il Presidente della Repubblica;
• sull`ammissibilità di richieste di referendum abrogativo;
• sui titoli di ammissione dei suoi componenti e sulla decadenza, per
incompatibilità, dei suoi componenti eletti dal Parlamento.
• La Corte costituzionale è composta di 15 giudici
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 32
Fonti del diritto
• Corte di cassazione
• E' giudice collegiale. Garantisce l'esatta applicazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; r
• regola i conflitti di competenza e di attribuzioni.
• Ha sede in Roma.Giudica in materia civile e in materia penale sulle sole questioni di diritto e conseguentemente sula interpretazione ed applicazione della legge.
• La Corte di cassazione è divisa in sezioni
• A sezioni unite presieduta dal primo presidente giudica col numero invariabile di 9 votanti appartenenti alle sezioni civili o alle sezioni penali a seconda che si tratti di materia civile o di materia penale.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 33
FARMACOPEE
• L'OMS definisce la Farmacopea come:
• la norma farmaceutica obbligatoria destinata ad assicurare in un'unità politica, l'uniformità
• della origine,
• della composizione,
• della concentrazione
dei medicamenti
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 34
FARMACOPEE
•La Farmacopea è un codice farmaceutico, cioè un testo di riferimento in materia di farmaci. Contiene:
•un complesso di disposizioni tecniche ed amministrative– volte a permettere il controllo di qualità
– dei medicamenti, sostanze e preparati finali,
– mediante l'indicazione di metodiche di verifica analitica e tecnologica
• delle specifiche di qualità,
• dei metodi di preparazione o della formulazione.
•Disposizioni necessarie a regolare l’esercizio della farmacia
La violazione di tali disposizioni costituisce un illecito amministrativo, non ha carattere penale, a meno che il fatto non si configuri di per sé stesso come un reato.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 35
FARMACOPEE
• La Farmacopea non detta norme che regolanol'autorizzazione alla produzione e all'immissione incommercio dei medicinali, in quanto dettacompetenza è riservata al Ministro della Salute.
• La farmacopea contiene prescrizioni riguardanti ladefinizione, la fabbricazione e la preparazione,l’esame, la conservazione, l’etichettatura, lasomministrazione e l’impiego di medicamenti, disostanze ausiliarie farmaceutiche e di talunidispositivi medici
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 36
FARMACOPEA• In particolare, la farmacopea comprende:
• prescrizioni e metodi generali (saggi ufficiali di riferimento in sede giudiziaria);
• monografie generali;
• monografie speciali per i medicamenti e le sostanze ausiliarie farmaceutiche;
• prescrizioni riguardanti i recipienti e i materiali per i recipienti.
• Una definizione più generale, considera la farmacopea come un
• "elenco ufficiale in cui sono registrati i nomi di tutti i preparatimedicinali in uso, con la descrizione delle loro formule, dei requisitianalitici, dei metodi di preparazione ecc.".
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 37
aggiornamento e revisione della Farmacopea
Ufficiale
• Art. 124 TU.LL.SS:
• Il Ministero della Sanità ogni cinque anni rivede e pubblica la Farmacopea Ufficiale.
• Alla revisione e pubblicazione della F.U. provvede una Commissione permanente che ha sede presso l'Istituto Superiore di Sanità.
• E' attualmente costituita da ventiquattro di membri ed è nominata con decreto del Ministro per la Salute emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
• E' presieduta dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ed è composta da
– funzionari ministeriali,
– rappresentanze dell'Ordine dei Farmacisti e dei medici
– da esperti di vari settori del farmaco
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 38
Diritto comunitario
• Nel nostro ordinamento devono essere inserite le leggi
comunitarie la cui efficacia è immediatamente vincolante per
il nostro ordinamento interno (Regolamenti; Direttive nei casi
in cui non occorre un provvedimento di attuazione).
• Le leggi comunitarie prevalgono sulla legge formale e
sostanziale,
• essendo sottostanti soltanto alla Costituzione e non potendo
essere contrarie ai princìpi della tutela della persona umana.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 39
Diritto comunitario
• Si intende il complesso di norme che regola i rapporti tra gli Stati aderenti allaUnione europea.
• Questa normativa è costituita da disposizioni dei rispettivi ordinamenti interni. Piùpropriamente da disposizioni emanate dagli organi legislativi dell`Unione con valoredi disciplina generale per gli Stati membri.
• La disciplina comunitaria assume in via principale due forme:
• i regolamenti, direttamente applicabili in ciascun Stato membro e fonte diretta didiritto e di obbligo .
• Essi hanno portata generale e prevalgono sulla norma interna: è il giudice ordinarioa sindacarne l`applicabilità.
• Trovano limite, secondo l`interpretazione della Corte costituzionale, nei principi dellanostra Costituzione repubblicana e nei diritti inalienabili della persona umana;
• le direttive, rivolte agli Stati membri quali indicazioni vincolanti per essi, quanto allescelte ed ai risultati, ma che richiedono poi provvedimenti attuativi nei singoliordinamenti interni per diventare norma obbligatoria per il cittadino.
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 40
Diritto comunitario
• Direttiva CE
• E' l'atto promanante da organi della Comunità Economica Europea con il quale sidetta la disciplina comune in una determinata materia (ad esempio, direttiva in temadi protezione dei lavoratori da infortuni sul lavoro, direttive sull`utilizzo di certimateriali o sul confezionamento di prodotti commerciali).
• La direttiva ha per destinatari gli Stati che hanno aderito alla Comunità e li obbligaad emanare successive norme interne di attuazione.
• Per i singoli cittadini le direttive non sono immediatamente vincolanti, mentre losono poi le successive norme interne di adeguamento.
• In via di eccezione, le direttive sono di applicazione immediata nei seguenti casi: seimpongono al destinatario un comportamento negativo; se si limitano a ribadireobblighi già previsti dai trattati istitutivi della comunità; se sono dettagliate eparticolareggiate, al punto da escludere qualunque discrezionalità degli Stati membriper la sua attuazione
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 41
Diritto comunitario
• Regolamento CEE
• E' l'atto promanante con il quale si detta una disciplina comune in una determinatamateria.
• A differenza dalle direttive, che sono vincolanti principalmente nei rapporti tra gliStati aderenti alla Comunità, i regolamenti sono immediatamente validi e vincolanodirettamente i cittadini
Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 42
Diritto comunitario
• La bandiera europea rappresenta
• non solo il simbolo dell'Unione europea ma anche quello dell'unità e
dell'identità dell'Europa in generale.
• La corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i
popoli d'Europa.
• Il numero delle stelle non dipende dal numero degli Stati membri (aveva
dodici stelle quando gli stati che l’hanno scelta erano solo sei).
• Le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente
simbolo di perfezione (questo numero compare più volte nell'antico e nel
nuovo testamento, dodici i figli di Giacobbe e le tribù di Israele, dodici
gli apostoli di Gesù, dodici, come le porte della Gerusalemme Celeste, le
edicole in San Giovanni, l'antica basilica lateranense cattedrale di
Roma), completezza ed unità.
• La bandiera rimarrà pertanto invariata a prescindere dai futuri
ampliamenti dell'Unione europea.Federico II Avv. Antonia De Lisio - 2 marzo 2011 43