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PROFILI GIURIDICI DELL’IMMIGRAZIONE REGOLARE IN ITALIA

WORKSHOP 8/11/2011

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I flussi migratori diretti verso il nostro paese costituiscono uno degli eventi socio - demografici di maggior rilievo degli ultimi decenni.Da tipico paese di emigrazione, infatti, l'Italia si andò caratterizzando dagli anni settanta del Novecento, ma con maggiore intensità negli anni ottanta, quale terra di immigrazione.

INTRODUZIONE

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Secondo la documentazione ufficiale, si possono seguire tre direttrici che corrispondono alle fonti disponibili: I permessi di soggiorno rilasciati a qualunque titolo dalle questure, i dati sulla popolazione residente forniti dai censimenti e dalle anagrafi comunali e le regolarizzazioni di situazioni lavorative irregolari. Quindi, mentre da un lato le informazioni esistenti si sovrappongono, dall'altro non consentono l'individuazione di un'importante componente della compagine migratoria, quella clandestina

FONTI PER IL MONITORAGGIO STATISTICO

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Secondo i dati Istat gli immigrati residenti in Sicilia erano circa 115.000 nel 2008, circa il 3% popolazione migrante residente in Italia. In questi ultimi anni gli stranieri residenti in regione sono cresciuti ad un ritmo superiore alla media nazionale. Ciò ha riflessi importanti per quanto riguarda il mercato del lavoro: va considerato che il tasso di attività degli immigrati regolari è, infatti, più elevato di quello registrato per i cittadini italiani (67 % contro 52%); fra il 2000 e il 2008 gli occupati netti di origine straniera sono cresciuti del 138%: gli 87.330 lavoratori stranieri registrati per il 2008 costituiscono circa l’8% degli occupati netti in Sicilia.

UN PO’ DI CIFRE…

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Nel 2009 in Sicilia si è registrato un incremento dell’11,1% rispetto all’anno precedente della popolazione immigrata residente. L’incidenza sul totale dei residenti, pari al 2,5%, è comunque ancora inferiore rispetto alla media nazionale pari al 7%.Le nascite di immigrati rappresentano il 12,4% del totale delle nascite registrate nell’isola nel 2009, contro una media italiana del 13,5%.

LE NASCITE E L’INCREMENTO DEMOGRAFICO

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Al momento dell’ingresso nel territorio italiano, lo straniero deve essere in possesso di: - passaporto o di altro documento di viaggio; - del visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero. L’ingresso è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. (La sufficienza dei mezzi di sussistenza è definita con apposita direttiva emanata dal Ministero dell’interno).

L’INGRESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA

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CASI DI INAMMISIBILITA’

Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere e la libera circolazione delle persone, ossia di uno dei Paesi che applicano la Convenzione di Schengen.

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Entro 8 gg. giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere al questore della provincia in cui si trova il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per gli stessi motivi menzionati nel visto. Il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno è giustificato solo da cause di forza maggiore.Il permesso sarà rilasciato entro 20 gg. dalla data in cui è stato richiesto (lo stesso termine vale anche in caso di rinnovo o conversione).

PERMESSO DI SOGGIORNO

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Va compilata la scheda che rilascia la questura (generalità, luogo di soggiorno e motivo del soggiorno) assieme a:a) 4 foto tessera; b) il passaporto (o altro documento da cui risulti la nazionalità, data e luogo di nascita) c) il visto d'ingresso; d) documentazione, nei casi di richiesta di permesso non per lavoro subordinato, della disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza. La questura potrà richiedere, la documentazione che attesta: e) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; f) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti in relazione ai motivi e alla durata del soggiorno; g) la disponibilità di altre risorse e dell'alloggio, nei casi previsti dalla legge (che dipendono dal tipo di permesso di soggiorno). Fino al giorno in cui non viene rilasciato il permesso di soggiorno si potrà esibire la ricevuta della domanda rilasciata dalla questura. All'atto del ritiro bisognerà dimostrare di essere in regola con gli obblighi sanitari (iscrizione al SSN o sottoscrizione di polizza sanitaria). La scheda di ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno nel caso in cui si voglia rimanere in Italia per non più di 30 gg.: ciò vuol dire che non s’è tenuti a ritirare il permesso di soggiorno. Se non si rispetta il termine degli 8 gg. e non si lascia il territorio nazionale, si verrà espulsi con decreto motivato del Prefetto, sempre che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore

LA PROCEDURA

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Gli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai 3 mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro 8 gg. dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

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L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia decorso il termine minore stabilito nel visto d’ingresso (quando richiesto). Lo straniero ha 60 gg. per chiedere il rinnovo. Scaduto questo termine, diventa un clandestino. L'espulsione viene disposta dal Prefetto con decreto motivato. È passibile d’espulsione anche chi si sottrae ai controlli di frontiera, chi non ha il visto d'ingresso e chi non chiede il permesso di soggiorno entro gli 8 gg. prescritti dalla legge, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore, o in caso di revoca o annullamento del permesso.Il decreto intima di lasciare l'Italia entro 15 gg.; pena l’accompagnamento coatto delle forze di pubblica sicurezza alla frontiera. Caso particolare è l’essere privi di un documento valido attestante l’identità e nazionalità per cui il prefetto rileva che esiste un concreto pericolo di sottrazione all'esecuzione dell'espulsione.Contro il decreto si può presentare ricorso giudiziario. In ogni caso, il Prefetto informerà il console del Paese d’origine dello straniero.

L’INOSSERVANZA LEGISLATIVA

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1) Visite affari e turismo (valido al max. 3 mesi)2)Lavoro autonomo, lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato, non oltre i 2 anni, rinnovabile), lavoro stagionale (non più di 6 mesi o 9 se l’attività lo richiede, convertibile); 3) Studio o formazione professionale (non più di 12 mesi, rinnovabile); 4) Asilo politico; 5) Motivi religiosi; 6) Inserimento nel mercato del lavoro (non oltre 12 mesi); 7) Ricongiungimenti familiari (segue la durata del parente a cui ci si ricongiunge) e cure mediche (segue la durata terapeutica). Ad ognuna di queste attività corrisponde un tipo di permesso di soggiorno diverso.

MOTIVAZIONI DI RILASCIO EX LEGGE:

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Il periodo di rinnovo non può essere superiore al doppio di quello previsto dal permesso di soggiorno iniziale. Il rinnovo, va chiesto sempre al questore della Provincia in cui si risiede almeno 30 gg. prima della scadenza del vecchio permesso, non è automatico, ma subordinato alla verifica del permanere delle condizioni che hanno portato al rilascio del permesso. Il permesso non può essere rinnovato se il soggiorno in Italia è stato interrotto per un periodo continuativo di oltre 6 mesi (o per i permessi con validità almeno biennale, per oltre la metà della durata del permesso stesso) a meno che questa interruzione non sia dipesa da gravi motivi (come ad esempio, la necessità di assolvere agli obblighi militari).

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

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1. Studio. Può essere richiesto alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino al termine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part-time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.Può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso per motivi di lavoro all'interno delle quote di lavoratori ammessi in Italia.

MOTIVAZIONI DI RILASCIO

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2. Ricongiungimento familiare: Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a 1 anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

- Coniuge maggiorenne non legalmente separato;- Figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;- Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;- Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori over65, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

MOTIVAZIONI DI RILASCIO

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3. Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico competente.I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.

MOTIVAZIONI DI RILASCIO

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Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello Unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.

PER LAVORO SUBORDINATO

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Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.

PER LAVORO AUTONOMO

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Può in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno. Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello Unico l'autorizzazione e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente; attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.

LO STRANIERO GIA’ PRESENTE IN ITALIA

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Per convertire il permesso per lavoro subordinato non stagionale in permesso per lavoro autonomo, bisogna presentare il titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto. Se si ha già il permesso per lavoro autonomo, si può esercitare l’attività di lavoro subordinato previa iscrizione nelle liste di collocamento (o, se il rapporto è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro).

Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro (subordinato o autonomo), previa la presentazione della documentazione del rapporto di lavoro subordinato oppure la presentazione del titolo abilitativo e della realizzazione di ogni altro adempimento amministrativo eventualmente richiesto, e della disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento della attività specifica. Il permesso sarà rilasciato entro 20 gg. dalla presentazione della domanda

Il permesso per inserimento nel mercato del lavoro può essere convertito, in caso di assunzione (bisognerà dare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro) in permesso per lavoro subordinato (due anni più rinnovi se a tempo indeterminato; per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso per inserimento nel mercato del lavoro, se a tempo determinato)..

LA CONVERSIONE NELLO SPECIFICO

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Se si esce dall’Italia con un permesso di soggiorno ancora valido alla frontiera, in rientro, andrà esibito il passaporto e il permesso di soggiorno. Nota: si può rientrare in Italia anche con un permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 gg., ma appena rientrato si deve chiederne il rinnovo. Altrimenti, andrà richiesto al consolato il visto di reingresso, esibendo il documento scaduto. La stessa cosa andrà fatta in caso di smarrimento o furto del permesso di soggiorno: il consolato rilascerà il visto di reingresso previa verifica, da parte della questura italiana, dell'esistenza del permesso stesso. Inoltre, con il permesso di soggiorno, si può entrare e uscire liberamente dall'Area Schengen e circolare liberamente all'interno di uno dei Paesi che ne fanno parte per un periodo non superiore a 90 gg. per semestre.

CURIOSITÀ...

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Se si è stati espulsi si può rientrare in Italia, ma bisogna avere una speciale autorizzazione del ministero dell'Interno; oppure devono essere trascorsi 5 anni dalla data dell’espulsione. Se queste condizioni non vengono rispettate e si rientra comunque su territorio nazionale italiano, si è passibili di arresto con detenzione da 2 a 6 mesi e di nuova espulsione, stavolta con accompagnamento coatto immediato.

E DOPO L’ESPULSIONE?

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Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla CRC del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”. L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

I MINORI STRANIERI

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I minori presenti in Italia possono essere: -“accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti -“non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.

LE CATEGORIE GIURIDICHE

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Sono CLANDESTINI gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno e per questo vengono trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art. 14 del TU 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione o accompagnamento alla frontiera.Sono IRREGOLARI gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso al momento dell'ingresso in Italia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione e per la realizzazione di interventi assistenziali.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E IRREGOLARE

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Non possono essere espulsi immediatamente se:

- occorre prestare loro soccorso;- occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;- occorre preparare i documenti per il viaggio;- non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo.

ECCEZIONI

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RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Possono chiedere ASILO nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche.

Per richiedere il riconoscimento dello "STATUS DI RIFUGIATO" è necessario presentare una domanda motivata e, nei limiti del possibile documentata, con l'indicazione delle persecuzioni subite e delle possibili ritorsioni in caso di rientro nel proprio Paese.

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- atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;- provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e\o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;- azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;- rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata e discriminatoria;- azioni giudiziarie o sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini o reati;- atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia. 

ESEMPI DI COMPORTAMENTI PERSECUTORI

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Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.

I CENTRI D’ACCOGLIENZA (CDA)

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Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

I CENTRI D’ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI ASILO (CARA)

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Sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Tali centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari. Dall'8 agosto 2009, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri è passato da 60 a 180 giorni complessivi.

I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE)

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I centri e i servizi per l’immigrazione irregolare sono gestiti a cura delle Prefetture - Utg (Uffici Territoriali Governativi) tramite convenzioni con enti, associazioni o cooperative aggiudicatarie di appalti del servizio. Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono:

- Assistenza alla persona -assistenza alle persone (vitto, alloggio, fornitura effetti personali ecc.); - Assistenza sanitaria; assistenza psico-sociale; mediazione linguistico – culturale; - Ristorazione; - Servizio di pulizia ed igiene ambientale; - Manutenzione della struttura e degli impianti.

IL MANAGEMENT DEI SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI PER L’IMMIGRAZIONE

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Attivo presso ogni Prefettura per la trattazione delle pratiche:1.di prima assunzione dei lavoratori stranieri;2.di ricongiungimento familiare;3.del test di conoscenza della lingua italiana.

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE

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Deve essere presentata domanda allo Sportello Unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore. Rilascia altresì informazioni circa la procedura e fornisce i moduli per presentare la domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

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Lo Sportello Unico per l'immigrazione è competente anche a ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico cui rivolgere le istanze, va individuato sulla base della residenza del richiedente.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

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Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha messo a punto la procedura informatica che consente la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Come previsto dal D.M. Interno 4.6.2010, il cittadino straniero interessato deve inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito http://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.

L'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 gg. dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. L'esito positivo del test sarà comunicato dalla prefettura alla questura competente. In caso di esito negativo lo straniero potrà ripetere la prova, sempre prenotandosi via internet.

LA PROCEDURA PER IL TEST DI LINGUA ITALIANA

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CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata decorsi tre anni dalla data di matrimonio.Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

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Cittadini stranieri residenti in Italia 

-allo straniero il quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, -allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione, -allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano, -al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano, -all’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano, -allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano. 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

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La cittadinanza italiana può essere concessa per D.P.R. (ovvero per naturalizzazione) al cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia da almeno 10 anni o al cittadino di un altro stato membro UE che risiede su territorio italiano da almeno 4 anni. Per ottenere la cittadinanza bisognerà presentare alla Prefettura del luogo di residenza un'istanza corredata da: a) estratto dell'atto di nascita; b) stato di famiglia; c) certificato penale dello Stato italiano o dello Stato estero di origine; d) certificato di residenza. Il procedimento deve concludersi entro 730 giorni. Entro 6 mesi dal D.P.R. che concede la cittadinanza, bisognerà prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, altrimenti il decreto risulterà inefficace.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

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I casi in cui viene meno lo status di cittadino italiano.

Per rinuncia espressa nei seguenti casi: -risiedendo all’estero, se in possesso di altra cittadinanza -alla maggiore età, se in possesso di un’altra cittadinanza -quando la cittadinanza italiana è stata acquisita durante la minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori, -alla maggiore età, per revoca dell’adozione, se in possesso di altra cittadinanza. Automaticamente nei seguenti casi: -In caso di revoca dell’adozione per atto imputabile all’adottato, -per non aver ottemperato all’intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato. 

PERDITA DELLA CITTADINANZA

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•Su domanda -stabilendo la residenza in Italia entro 1 anno dalla dichiarazione di riacquisto,-assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato.

•Automaticamente

-entro 1 anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

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Gli stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana possono consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.•Si tratta di un servizio, attivo dal 5 luglio 2010, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.•Per l’accesso alla procedura on-line di consultazione è necessario effettuare una registrazione sul sito web del servizio, che introduce in un’area riservata. •La registrazione è gratuita e, per essere eseguita, richiede un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e l'inserimento dei propri dati anagrafici. •Dopo aver cliccato sul link di accesso ‘Consulta la tua pratica’, occorre compilare con i propri dati personali il modulo messo a disposizione dal sistema informatizzato.•Completata la fase di registrazione, il richiedente deve associare alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza.•Linkando alla pagina ‘Stato domande’, raggiungibile dall'area riservata dell'utente, ogni cittadino straniero potrà conoscere lo stato di avanzamento della propria domanda, aggiornato in tempo reale.

UTILE CURIOSITA’

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Per ottenerla bisognerà possedere i seguenti requisiti: 1) soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni; 2) essere titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi; 3) dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento tuo e dei tuoi familiari; 4) non essere sottoposto a procedimento penale (o essere stato condannato) per i reati per cui il nostro codice dispone l'arresto in flagranza.

Si può definire la carta di soggiorno come un permesso valido a tempo indeterminato. La carta infatti non ha scadenza (ma va vidimata ogni 10 anni). Si può richiedere la carta anche se si è coniuge o figlio minore o genitore di un cittadino italiano o di Stato membro dell'UE residente in Italia (presupposto necessario è la convivenza). N.B.: chi è sposato da più di 3 anni con un cittadino italiano (o risiede da più di 6 mesi in Italia da sposato) può anche richiedere la cittadinanza italiana.

LA CARTA DI SOGGIORNO

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Presentare la richiesta presso la Questura del luogo di residenza, (su modulo che viene fornito dagli ufficiali della questura stessa) insieme a: a) le proprie generalità (e del coniuge, figlio o genitore cittadino italiano o europeo con cui si convive, se si chiede la carta di soggiorno per questo motivo: bisognerà presentare anche lo stato di famiglia); b) il luogo/ghi in cui s’è soggiornato nei 5 anni precedenti alla richiesta stessa; c) il luogo di residenza; d) Le fonti di reddito, di cui si dovrà anche specificare la quantità; e) la copia di un documento di identità (da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita); f) copia della dichiarazione dei redditi (o del mod.101 rilasciato dal datore di lavoro) dell'anno precedente (superiore a 3.500. euro annue nette); g) certificato del casellario giudiziale; h) quattro foto tessera. La questura rilascerà la carta di soggiorno entro 90 gg. dalla richiesta. La carta di soggiorno è valida anche come documento di identità.

PROCEDURA

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Oltre a quelli usuali riconosciuti agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, si può:

1) Fare ingresso nel territorio dello Stato senza aver bisogno del visto d’ingresso; 2) Svolgere in Italia qualsiasi attività (salvo quelle riservate ai cittadini italiani): mentre se si è in possesso di permesso di soggiorno si può svolgere solo l'attività in esso indicata (tranne alcune eccezioni); 3) Accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione; 4) Partecipare alla vita pubblica locale, cioè si può votare (ma non candidarsi) alle elezioni amministrative del Comune di residenza; 5) Si può essere espulsi dall'Italia solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

CHE DIRITTI GARANTISCE?

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Contro il rifiuto (o di revoca) della carta di soggiorno si può sempre fare ricorso al TAR.

INOLTRE..La Commissione Europea ha approvato una proposta di direttiva che conferisce allo straniero extracomunitario residente in uno degli Stati membri dell'UE da più di 5 anni, con un livello di risorse minimo e che non costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo status di residente di lunga durata. Rispetto alla disciplina nazionale italiana, dunque, l'unica cosa che cambia è il presupposto della residenza, che non sarebbe limitato al solo territorio italiano, ma anche a quello degli altri Paesi dell'UE.

IN CASO DI RIFIUTO…

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•I cittadini stranieri di paesi che non appartengono all’UE hanno diritto alla tutela della salute e all’assistenza sanitaria offerta dal SSN. Il tipo di fruizione dipende dal possesso o meno del permesso di soggiorno del cittadino stesso. Si è comunque tenuti ad assicurarsi contro malattie, infortuni e maternità, stipulando una polizza (anche con un istituto assicurativo straniero) valida sul territorio nazionale. La documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi sanitari è condizione indispensabile per il ritiro del permesso di soggiorno.•I cittadini extra UE con permesso di soggiorno hanno diritto ad iscriversi al SSN e quindi all’anagrafe sanitaria della ASL del territorio in cui si trovano.•L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico dei regolarmente soggiornanti.•Chi ha il permesso di soggiorno deve andare all’Ufficio Asl di residenza con una copia del permesso valido, un certificato di residenza o di domicilio, CDF oppure un’autocertificazione dello stesso. •Dopo aver fatto la regolare iscrizione al SSN si riceve una tessera sanitaria personale che permette di scegliere il medico di famiglia e il pediatra e di usufruire di tutti i servizi sanitari previsti per i cittadini italiani.

L’ ASSISTENZA SANITARIA

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•Gli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno non si possono iscrivere al SSN ma possono usufruire di alcuni servizi. In particolare sono garantite le cure per le donne in gravidanza fino a 6 mesi dopo il parto, le cure sanitarie di base ai minori, le vaccinazioni, la cura delle malattie infettive ed eventuali cure di prevenzione.•Se si ha bisogno di cure urgenti rivolgersi all’ospedale senza alcun timore. La legge specifica che medici e personale sanitario hanno l’obbligo di fornire assistenza e non possono denunciare una persona, anche se irregolare, che chiede aiuto.•Per tutte le informazioni sulle cure e i servizi sanitari previsti per gli stranieri è possibile rivolgersi alle Asl territoriali.

E PER GLI IRREGOLARI

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E’ una guida rivolta a tutti gli immigrati e ai rifugiati politici che vivono a Palermo, così come a tutti gli enti, centri, istituzioni che operano per un adeguato processo di accoglienza ed integrazione.Pensata per tutti coloro che a causa di difficoltà linguistiche e/o di precaria conoscenza del tessuto urbano cittadino sconoscono le numerose realtà che a Palermo erogano servizi di assistenza sanitaria e all’infanzia, di integrazione sociale, di formazione, di prima accoglienza e di attività sportive.La guida disponibile in lingua italiana-inglese-francese-arabo offre quindi un quadro completo relativo a contatti, attività specifiche e destinatari con il fine di renderne più accessibile la fruizione.

“LE PAGINE COLORATE”

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•TU disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998)• Legge 6/3/98, n. 40 sull'immigrazione.•DPCM 6 ottobre 2011 (Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari)•Legge 2 agosto 2011, n. 129•Testo coordinato del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89•DPCM 5 aprile 2011 •DPCM 30 novembre 2010•Link di riferimento per tutte le leggi che fanno a riferimento all’immigrazione:http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

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Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione

Davide Oddo

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI- PALERMO

FINE


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