TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Specializzata in materia di Imprese, composto dei Signori:
Dott.ssa Maria Mura Presidente
Dott. Ignazio Tamponi Giudice rel.
Dott. Antonio Dessì Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2559 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno
2013, promossa da:
FALLIMENTO MAESTRALE REAL ESTATE – MAESTRALE RE – S.R.L., in
persona del Curatore dott. Edoardo Sanna, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso
lo studio del procuratore avvocato Giampiero Tronci che lo rappresenta, giusta
autorizzazione resa con decreto del giudice delegato del 28.11.2012, in forza di procura
speciale alle liti apposta a margine dell’atto di citazione, e lo difende.
ATTORE
CONTRO
ARGIOLAS GABRIELE ed ARGIOLAS FEDERICO, quest’ultimo giusta procura
del 23.03.2012 a rogito Notaio Gorini in persona del procuratore Argiolas Gabriele,
entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dei procuratori avvocati
Alberto Turno e Manuele Mulas che li rappresentano, in forza di procura speciale alle
liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, e li difendono.
CONVENUTI
All’udienza del 05.02.2016 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell’attrice:
“Si richiamano le conclusioni formulate nella prima memoria ex. Art 183 co. VI
c.p.c. depositata in data 12.09.14: (Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza
disattesa e previe le opportune declaratorie:
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A) in via principale, ai sensi degli artt. 782, 1325, n. 4) e 1418, 2° comma, Cod. Civ.,
dichiarare la nullità degli atti di cessione del credito a titolo gratuito per cui è causa,
stipulati, il primo, in favore del Sig. Gabriele Argiolas, e, il secondo, in favore del Sig.
Federico Argiolas, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla titolarità, in capo al
Fallimento attore, del diritto di credito oggetto di alienazione;
B) in via subordinata, ai sensi degli artt. 64 e/o 66 L.F. e 2901 Cod. Civ., dichiarare
l’inefficacia, nei confronti del Fallimento attore, degli atti di cessione del credito a titolo
gratuito per cui è causa, stipulati, il primo, in favore del Sig. Gabriele Argiolas, e, il
secondo, in favore del Sig. Federico Argiolas;
C) In via subordinata rispetto alle domande proposte sub A) e B), ai sensi degli artt.
223, 1° comma, L.F. - in relazione all’art. 216, 1° comma, n. 1) L.F. - nonché 2476 e/o
2043 Cod. Civ., condannare il Sig. Gabriele Argiolas al risarcimento, in favore del
Fallimento attore, dei danni subiti dalla società e/o dai creditori sociali, da quantificarsi
in complessivi € 1.991.950,78, ovvero in quell’altra somma, maggiore o minore, che
risulterà accertata in corso di causa; altresì, in via solidale, condannare il Sig. Federico
Argiolas al risarcimento del medesimo danno, da quantificarsi in complessivi €
1.905.106,00, ovvero in quell’altra somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in
corso di causa.
Con condanna dei convenuti al pagamento degli interessi legali maturati dalla data
dei fatti oggetto della presente domanda e maturandi fino al saldo, con rivalutazione
monetaria delle somme dovute.
D) In via subordinata rispetto alle domande proposte sub A), B) e C), ai sensi degli
artt. 223, 1° comma, L.F. - in relazione all’art. 216, 1° comma, n. 2) L.F. - nonché 2476
e/o 2043 Cod., condannare il Sig. Gabriele Argiolas al risarcimento, in favore del
Fallimento attore, dei danni subiti dalla società e/o dai creditori sociali, da quantificarsi
in complessivi € 1.991.950,78, ovvero in quell’altra somma, maggiore o minore, che
risulterà accertata in corso di causa.
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Con condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali maturati dalla data
dei fatti oggetto della presente domanda e maturandi fino al saldo, con rivalutazione
monetaria delle somme dovute.
E) In via subordinata rispetto a tutte le superiori domande, previo accertamento della
violazione, da parte del Sig. Gabriele Argiolas, del precetto dettato dall’art. 2467 Cod.
Civ., condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla società fallita e dalla massa dei
creditori sociali, da quantificarsi in complessivi € 1.991.950,78, o in quell’altra somma,
maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, ovvero, comunque,
dichiarare l’inefficacia e/o la nullità della cessione del credito societario in favore del
medesimo convenuto.
In tutti i casi, condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali, ivi comprese
quelle relative al precedente procedimento cautelare”. ).
Nell'interesse dei convenuti:
Si riportano integralmente le conclusioni, deduzioni ed eccezioni spiegate negli
scritti difensivi e nei verbali d’udienza, si insiste per l’ammissione dei mezzi istruttori e
per . . . . dei documenti prodotti da controparte con le note autorizzate depositate in data
15.5.2014 (" Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via preliminare: Disporre la sospensione del procedimento de quo ai sensi dell’art.
295 c.p.c. per le ragioni di cui all’espositiva;
Nel merito: Rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le
ragioni di cui all’espositiva;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.).
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 22.03.2013 il Fallimento Maestrale Real
Estate – Maestrale RE – S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale
Argiolas Gabriele ed Argiolas Federico rilevando, in primo luogo, che, con decreto
inaudita altera parte reso in data 24.12.12, e successivamente confermato con
ordinanza in data 24.01.13, il Tribunale aveva autorizzato il sequestro conservativo nei
confronti dei convenuti, sino alla concorrenza di € 2.500.000,00.
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In secondo luogo ha esposto, che:
il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 27/2012, aveva dichiarato il Fallimento della
Maestrale Real Estate – Maestrale RE – s.r.l., la quale, in virtù del contratto di appalto
per la realizzazione di una struttura alberghiera in Villasimius stipulato in data
01.02.2007 con la committente Solares S.r.l., aveva maturato nel corso degli anni 2008-
2009, nella sua qualità di General Contractor, un credito a titolo di corrispettivo pari ad
€ 1.991.950,78;
con scrittura privata del 25.06.2010 Argiolas Gabriele, nella sua qualità di
Amministratore Unico della Maestrale Re S.r.l., aveva disposto la cessione, a titolo
gratuito e in favore di sé medesimo, del suddetto credito e, con successiva scrittura
privata del 10.01.2011, aveva poi provveduto all’ulteriore cessione, sempre a titolo
gratuito, del medesimo diritto di credito (ridottosi ad € 1.905.106,00) in favore del
proprio figlio Argiolas Federico;
l’Argiolas Federico si era attivato, in sede giudiziale (richiedendo ed ottenendo
l’emissione da parte del Tribunale di Cagliari del decreto ingiuntivo n. 2023/12), al fine
di riscuotere il credito dalla Solares S.r.l. e, in tale contesto, la società debitrice aveva
proposto tempestiva opposizione contestando, nello specifico, l’immediata esigibilità
del credito.
Tanto premesso, il Fallimento ha domandato che il Tribunale dichiarasse la nullità di
entrambi i suddetti atti di cessione ovvero l’inefficacia degli stessi ai sensi degli artt. 64
e /o 66 L.F., nonché 2901 c.c. ovvero, ancora, accertasse la responsabilità dei convenuti
ai sensi degli artt. 223 c. 1 L.F. e/o 2476 e 2043 c.c., con conseguente condanna degli
stessi al risarcimento dei danni subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori e, da
ultimo, ha precisato che il Curatore intendesse esercitare l’azione prevista dall’art. 146
L.F.
In relazione alla nullità delle cessioni del credito, parte attrice ha rilevato che
entrambe integrassero, in virtù della gratuità del titolo, atti di donazione di non modico
valore e, per tale motivo, avrebbero dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma dell’atto
pubblico richiesta dall’art. 782 c.c..
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In subordine, il Fallimento ha domandato la dichiarazione dell’inefficacia delle
suddette cessioni di credito in forza dell’operatività, in primo luogo, dell’art. 64 L.F.,
nonché, in secondo luogo, degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. a causa del grave pregiudizio
che detti atti avevano arrecato alle ragioni dei creditori sociali (l’attore ha evidenziato
che, vista la gratuità dell’atto, fosse superflua l’indicazione sulla consapevolezza, in
capo all’avente causa, del carattere lesivo dell’atto, e che la coincidenza soggettiva tra il
legale rappresentante della società cedente e il cessionario del credito rendesse palese la
sussistenza della scientia damni nonché di una dolosa preordinazione a discapito dei
creditori sociali).
Sul presupposto della dichiarazione di inefficacia del primo atto di cessione del
credito, ha rilevato che dovesse essere dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 co. 4
c.c., anche il secondo atto di disposizione effettuato in data 10.01.2011 in quanto atto a
titolo gratuito posto in essere nell’evidente consapevolezza, in capo all’avente causa
(figlio del cedente/Amministratore Unico della società fallita), del pregiudizio arrecato,
nonché atto con il quale l’Argiolas Gabriele aveva inteso sottrarre parte considerevole
del proprio patrimonio alla garanzia delle ragioni di credito che, in virtù dell’esercizio
delle azioni risarcitorie di cui al presente giudizio, avrebbero potuto essere esercitate in
favore della società e dei creditori sociali.
In relazione alla responsabilità risarcitoria configurabile in capo ai convenuti, il
Fallimento ha rilevato, innanzitutto, come il primo atto di disposizione posto in essere
dall’Argiolas Gabriele nella sua qualità di Amministratore Unico integrasse un’ipotesi
di distrazione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 223 c. 1 L.F., nonché ai sensi
dell’art. 2043 c.c. e, considerata la violazione palesemente dolosa dei doveri imposti
dalla legge agli amministratori (nello specifico del dovere di garantire la conservazione
dell’integrità del patrimonio sociale), anche delle previsione di cui all’art. 2476 c.c., con
conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministratore per i danni subiti dalla
società e dalla massa dei creditori.
In secondo luogo, l’attore ha rilevato che il suddetto carattere doloso e la
conseguente responsabilità solidale con l’amministratore ai sensi dell’art. 2043 c.c.,
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fosse riferibile anche alla condotta dell’Argiolas Federico, beneficiario finale
dell’attività distrattiva operata dal di lui padre Argiolas Gabriele.
1.1.Con comparsa di risposta depositata in data 20.12.2010 entrambi i convenuti si
sono costituiti in giudizio (Gabriele Argiolas in proprio ed in qualità di procuratore del
figlio Argiolas Federico) e si sono opposti nel merito all’accoglimento delle avverse
domande sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.
In via preliminare i convenuti hanno domandato la sospensione del procedimento ai
sensi dell’art. 295 c.p.c. (al fine di permettere la definizione del procedimento pendente
n. 8591/2012 tra l’Argiolas Federico e la Solares S.r.l. e/o della relativa CTU) e, inoltre,
hanno eccepito la conformità all’originale della copia dei documenti doc. 3 (“Contratto
di Appalto del 01.02.2007”), doc. 4 (“Atto di cessione di credito a titolo gratuito del
25.06.2010”) e doc. 5 (“comunicazione di avvenuta cessione del credito del
28.06.2010”) allegati da parte attrice all’atto di citazione e li hanno disconosciuti.
In relazione al doc. 4 (“Atto di cessione di credito a titolo gratuito del 25.06.2010”)
hanno rilevato che:
- la cessione tra la Maestrale RE S.r.l. e l’Argiolas era avvenuta in data 05.01.2010 e
non in data 25.06.2010 come risultava dal suddetto doc. 4, il quale, oltre ad essere stato
disconosciuto nel presente giudizio, era stato già disconosciuto nel procedimento n.
8591/2012 pendente innanzi al Tribunale di Cagliari (dott. Tamponi);
- nel documento del 25.06.2010 era stato indicato che il credito fosse maturato “a
seguito di lavori e forniture effettuati tra il 2008 e il 2009” mentre l’appalto per
l’esecuzione delle opere realizzative dell’albergo sito in Villasimius era stato
sottoscritto nel 2007 e nello stesso anno la Maestrale RE aveva eseguito opere ed
emesso fatture in favore della Solares S.r.l., la quale non solo non le aveva mai
contestate, ma le aveva anzi utilizzate contabilmente al fine di ottenere i rimborsi IVA
negli anni 2007, 2008 e 2009, mentre nella cessione del 05.01.2010 era stato, invece,
correttamente indicato che la Maestrale RE S.r.l. aveva maturato il credito “a seguito di
lavori e forniture effettuate dall’anno 2007 fino al mese di luglio 2009”;
- nell’art. 4 della cessione del 25.06.2010 risultava mancante la locuzione contenuta,
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invece, nell’art. 4 della cessione del 05.01.2010 in base alla quale la Tore Stefania, in
qualità di socio unico della Maestrale Re S.r.l. al momento della maturazione dei crediti
nei confronti della Solares, aveva rinunciato totalmente a ogni rivalsa a qualsiasi titolo
sui suddetti crediti;
- nel documento prodotto dall’attore mancava la sottoscrizione della Tore apposta,
invece, nella cessione del 05.01.2010 (sottoscrizione confermata dalla stessa Tore con
testimonianza nel giudizio n. 8591/2012);
- la cessione prodotta dal Fallimento risultava contraria al contenuto del contratto
irrevocabile sottoscritto dai Dell’Acqua e Argiolas, nonché dai Foddis, Casula e Tore in
qualità di testimoni i quali, all’udienza del 18.11.2013 ( proc. N. 8591/2012) avevano
confermato tali circostanze.
In relazione al doc. 5 (“comunicazione di avvenuta cessione del credito del
28.06.2010”) parte convenuta ha rilevato che:
-tale documento fosse una nota nella quale non era presente la sottoscrizione
dell’Argiolas Gabriele, ma solo una riproduzione della firma dello stesso ricavata
elettronicamente, e che il suddetto documento si ponesse in contrasto con l’effettiva
comunicazione del credito ceduto (Maestrale/Argiolas) avvenuta in data 7.01.2010 sia
tramite raccomandata a mano sottoscritta per ricevuta dal Dell’Acqua (amministratore
della Solares), sia tramite e-mail all’indirizzo [email protected].
Nel merito, il convenuto ha contestato la qualificazione a titolo gratuito delle cessioni
prospettata dall’attore in quanto la cessione del 05.01.2010 era in realtà da qualificarsi
come una cessione pro soluto con la quale la Maestrale RE S.r.l. aveva estinto il proprio
debito con l’Argiolas Gabriele sorto in seguito ai finanziamenti (per importo superiore
ad € 2.000.000,00) ricevuti dall’Argiolas al fine di poter realizzare le opere oggetto del
sopracitato contratto di appalto in quanto i corrispettivi maturati per le opere eseguite
non erano stati pagati dalla committente Solares srl.
In relazione a tali crediti l’Argiolas aveva richiesto alla Solares srl la restituzione
delle somme dovute con racc. del 28.06.2010: tale raccomandata aveva, quindi, come
contenuto la diffida al pagamento delle somme dovute e non, come indicato dall’attore,
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la mera comunicazione dell’avvenuta cessione.
Parte convenuta ha altresì rilevato che, anche a voler ipotizzare la sussistenza di un
negozio misto a donazione, in ogni caso l’eventuale arricchimento patrimoniale sarebbe
stato da considerarsi in capo alla Maestrale RE S.r.l., la quale aveva beneficiato di un
finanziamento da parte dei soci e si era liberata della conseguente obbligazione
mediante la semplice cessione pro soluto di un credito vantato nei confronti della
Solares.
In relazione alla seconda cessione con la quale, in data 10.01.2011, l’Argiolas
Gabriele aveva ceduto il credito vantato nei confronti della Solares srl (ammontante ad
€ 1.905.106,00) al di lui figlio Argiolas Federico, parte convenuta ha rilevato che non
potesse qualificarsi come cessione a titolo gratuito ma, bensì, come corrispettivo
dell’assistenza morale e spirituale dovuta dal figlio nei confronti del padre in forza del
contratto atipico di vitalizio alimentare stipulato tra i due in considerazione
dell’invalidità del genitore (l’Argiolas Gabriele infatti era affetto da invalidità al 64%,
con aggravamento in corso al 74%).
Tale seconda cessione era stata formalmente accettata dalla Solares srl tramite
sottoscrizione della raccomandata in data 12.01.2011 da parte del Dall’Acqua, nella sua
qualità di Amministratore Unico della società.
1.2. A fronte dell’avverso disconoscimento dei documenti sopra richiamati, parte
attrice nella sua prima difesa utile (la memoria depositata in data 15 maggio 2014) ha
proposta istanza di verificazione producendo a dimostrazione della veridicità della
scrittura del 25.6.2010 il verbale dell’assemblea ordinaria della Solares srl tenutasi in
Iglesias in data 18.11.2010 contenente delle dichiarazioni dell’Argiolas Gabriele in
ordine all’avvenuta cessione del credito in data 25.6.2010.
Tale verbale assembleare è stato fatto oggetto all’udienza del 20.5.2014 di espresso
disconoscimento da parte dell’Argiolas Gabriele - il quale ha sostenuto di non avere
sottoscritto il relativo verbale in quanto non presente in quella data in Sardegna – a cui è
seguita all’udienza del 4.7.2014 istanza di verificazione da parte dell’attore.
1.3. In corso di causa è stato accolto il ricorso con cui parte attrice ha domandato la
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nomina di un custode dei beni mobili (costituiti dalla quota nominale pari ad euro
22.500,00 della società Solares srl di proprietà dell’Argiolas Federico) oggetto del
sequestro conservativo di cui all’ordinanza del 24.1.2013.
1.4. La causa, dopo che con ordinanza in data 29.5.2014 è stata respinta l’istanza
formulata da parte convenuta ai sensi della’art.295 cpc , istruita mediante produzioni
documentali è stata, infine, tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti come in
epigrafe trascritte.
2. Il Fallimento di Maestrale RE srl ha proposto nei confronti dei convenuti diverse
domande (tra le quali anche quelle formulate ai sensi degli artt.146 l.f. e 2476 c.c.
idonee a radicare la competenza della sezione specializzata in materia di imprese anche
in ordine a tutte le restanti domande) di cui la prima, proposta in via principale rispetto a
tutte le restanti proposte in via di gradata subordinazione, ha ad oggetto la dichiarazione
di nullità di due distinti contratti di cessione di credito per difetto della forma imposta
per legge agli atti di donazione.
Si tratta di due contratti aventi ad oggetto, il primo, la cessione del credito maturato
dalla società fallita verso la Solares srl pari ad € 1.991.950,78 ceduto in favore
dell’amministratore Gabriele Argiolas ed, il secondo, la cessione del medesimo credito
dall’Argiolas Gabriele al proprio figlio Argiolas Federico per euro 1.905.106,00.
2.1. La cessione del credito tra Maestrale Re e Argiolas Gabriele.
Parte attrice deduce in citazione che la prima cessione (quella dalla società fallita
all’Argiolas Gabriele) sia avvenuta in forza della scrittura privata in data 25.6.2010,
mentre parte convenuta nel contestare che tale cessione sia avvenuta in tale data
sostiene che l’atto di cessione sia da ricondursi alla redazione tra le parti della scrittura
privata del 5.1.2010.
Il tribunale ritiene che a prescindere dalla valutazione che si dovesse compiere
sull’istanza di verificazione proposta da parte attrice – ed ove anche si volessero
seguire le prospettazioni difensive di parte convenuta in ordine al momento in cui la
cessione del credito si sarebbe perfezionata- la circostanza relativa all’epoca in cui la
cessione del credito si sarebbe perfezionata è da reputarsi irrilevante ai fini del decidere
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la domanda principale di nullità per difetto di forma qui in esame.
E ciò in quanto l’Argiolas Gabriele non nega di avere concluso e perfezionato con la
Maestrale Re srl l’atto di cessione di quello specifico credito oggetto dell’azione di
nullità proposta da parte attrice - ed anzi mediante la produzione della scrittura privata
del 5.1.2010 conferma e confessa proprio il fatto posto da parte attrice a sostegno della
domanda, atteso che l’importo del credito è il medesimo, così come sono assolutamente
identici sia il titolo del credito, costituito dal corrispettivo per forniture e lavori eseguiti
da Maestrale RE per la realizzazione di una struttura alberghiera in Villasimius di
proprietà della Solares srl, sia le parti creditrice e debitrice – ma si limita a sostenere
che la predetta cessione di credito è avvenuta in una certa data (il 5.1.2010) piuttosto
che in un’altra (il 25.6.2010).
Entrambe le scritture (e, quindi, tanto quella del 5.1.2010, quanto quella del
25.6.2010) rappresentano in modo chiaro ed univoco la volontà della cedente società, in
persona del suo amministratore Gabriele Argiolas, e dell’odierno convenuto cessionario,
Gabriele Argiolas, di perfezionare la cessione del credito senza il versamento di alcun
corrispettivo da parte del cessionario in favore della cedente e senza in alcun modo
rappresentare che tale cessione del credito fosse finalizzata a far ottenere all’Argiolas
Gabriele la restituzione dei finanziamenti dal medesimo asseritamente concessi, quale
socio unico, in favore della società, circostanza, quest’ultima, peraltro rimasta priva di
adeguato riscontro positivo all’esito del presente giudizio (sul punto si richiamano per
relationem in quanto pienamente condivise le osservazioni svolte da parte attrice nella
comparsa conclusionale al § VI << VI) E’ appena il caso di sottolineare come il
Fallimento attore, nella prima memoria assertoria, abbia fermamente contestato la
sussistenza di alcun rapporto solutorio tra la cessione del credito perfezionata in favore
del Sig. Gabriele Argiolas ed i conferimenti in denaro da quest’ultimo asseritamente
disposti in favore della compagine, non rinvenendosi traccia alcuna, in tal senso, né nel
negozio stesso; né nelle scritture contabili, non consegnate alla Curatela dall’ex
amministratore unico; né, infine, nei bilanci successivi al 2008, dei quali, invero, non
v’è traccia presso il Registro delle Imprese.
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Ciò fermo restando il tempestivo disconoscimento, ai sensi degli artt. 2704 e 2719
Cod. Civ. - tra gli altri - del documento prodotto dai convenuti sub 5) (ved. capo I)
della memoria autorizzata depositata il 15/05/2014). >>. )
Deve, conseguentemente, ritenersi accertato che il negozio così perfezionato tra le
parti rientra tra quelli a titolo gratuito ed, in particolare, contiene tutti gli elementi
costitutivi della donazione.
Si richiamano in quanto pienamente condivise dal collegio le osservazioni sul punto
svolte nella comparsa conclusionale dall’attore ai §§ III, IV e V (<< III) Orbene,
venendo al caso di specie, non appare revocabile in dubbio come, tanto la cessione del
credito perfezionata tra la società fallita ed il proprio amministratore, quanto quella
disposta da quest’ultimo in favore del proprio figlio, rappresentassero altrettanti atti di
donazione, di guisa da rendere necessaria, ai fini della loro giuridica esistenza, la
forma prescritta dal predetto art. 782, 1° comma, Cod. Civ..
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, “la cessione del credito è un negozio a
causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento
e garanzia)”- 3 Ved., ex multis, Cass. n. 8145 del 03/04/2009; Trib. Milano, 6/04/2013
- di modo che, costituendo il trasferimento del credito unicamente l’oggetto del negozio,
ai fini dell’individuazione della causa deve aversi peculiare riguardo all’intento pratico
perseguito - 4 Ved. Cass. n. 280 del 10/01/2001.- IV) Nell’ambito di tale indagine,
dovrà in primo luogo accertarsi se, a prescindere dalla gratuità degli atti, questi
abbiano realizzato, sotto il profilo oggettivo, l’arricchimento del patrimonio del
cessionario ed il contestuale depauperamento di quello del cedente, e se, sotto il profilo
soggettivo, gli atti stessi fossero o meno caratterizzati da spirito di liberalità.
Quanto alla prima analisi, appare fuor di dubbio come la società fallita, a fronte del
trasferimento del proprio diritto di credito, non avesse ricevuto dal cessionario forma
alcuna di corrispettivo o vantaggio compensativo, così come, in relazione alla
successiva cessione, non v’è prova che il Sig. Gabriele Argiolas avesse percepito, da
parte del figlio Gabriele, qualsivoglia beneficio patrimoniale. V) Anche sotto il profilo
soggettivo, non appare possa negarsi come, tanto la prima cessione, quanto la seconda,
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fossero connotate dall’animus donandi, il quale, come è noto, può essere ravvisato
ogniqualvolta il donante conferisca “un’elargizione patrimoniale ad altri in assenza di
un vincolo giuridico che determini tale comportamento”- 5 Cass. n. 3526 del
16/10/1976. In senso conforme, ex multis, Cass. n. 21781 del 28/08/2008- ovverosia,
con la piena coscienza di non esservi in alcun modo costretto.
Tale elemento psicologico non può che aver accomunato, in primo luogo, la società
fallita ed il Sig. Gabriele Argiolas in occasione del negozio perfezionato in data
25/06/2010, rivestendo tale ultimo soggetto, nel contempo, la qualità di amministratore
della cedente e quella di cessionario del credito.
Analoga condivisione dello spirito di liberalità può essere affermata in relazione alla
cessione del credito intercorsa in data 10/01/2011, atteso lo strettissimo rapporto di
parentela e di coabitazione sussistenti tra il cedente Gabriele Argiolas ed il cessionario
Federico Argiolas. >>).
Da tale accertamento consegue poi quello sul mancato rispetto delle previsioni
contenute negli artt. 1325 n.4, 1481, secondo comma, e 782 c.c. .
2.2. La cessione del credito tra Argiolas Gabriele e suo figlio Federico.
Non sussistono contestazioni tra le parti in ordine all’esistenza della cessione del
credito di cui parte attrice chiede sia accertata la nullità ed al suo perfezionamento in
forza della scrittura privata del 10 gennaio 2011 prodotta dalla Curatela fallimentare.
Contestano i convenuti la gratuità della cessione nei termini dedotti da parte attrice,
assumendo al riguardo che padre e figlio avrebbero stipulato un contratto di vitalizio
alimentare, giustificato dal precario stato di salute dell’Argiolas Gabriele, in forza del
quale la cessione del credito avrebbe rappresentato il corrispettivo per l’assistenza
morale e spirituale che il figlio si era obbligato a prestare in favore del padre.
Reputa il collegio che non sia stata raggiunta la prova della onerosità della cessione
nei termini prospettati dai convenuti per due ordini di ragioni.
La prima ragione è rappresentata dalla circostanza che l’atto di cessione che i
convenuti Argiolas denominarono “atto di cessione di credito a titolo gratuito” contiene
tra le disposizioni finali un espresso richiamo alla gratuità della cessione del seguente
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tenore letterale: “il credito è ceduto a titolo gratuito”.
Se quello stesso giorno (il 10 gennaio 2011) in cui venne redatta la scrittura privata
di cessione del credito fosse stato altresì stipulato tra le medesime parti il contratto di
vitalizio di cui alla scrittura privata prodotta da parte convenuta sub documento 9 è
davvero difficile pensare che gli Argiolas non ne avrebbero dato atto in entrambe le
scritture.
La volontà espressa in termini chiari, univoci e perentori nel definire gratuita la
cessione lascia intendere che al momento della stipula del contratto di cessione non vi
fosse ancora stato il perfezionamento del vitalizio o che tale contratto non fosse stato
voluto dalle parti come negozio a titolo oneroso ovvero che la cessione del credito non
rappresentasse la prestazione da porre a carico del beneficiario della prestazioni di
assistenza.
La seconda ragione è costituita dalla qualità della società Maestrale Re srl – e del suo
Curatore fallimentare nell’ambito dell’esercizio della presente azione – di terzo rispetto
alle parti Argiolas padre e figlio che stipularono il contratto di vitalizio e dalla
conseguente inopponibilità - ai sensi dell’art.2704 c.c. ed in conseguenze dell’espressa
eccezione formulata da parte attrice in corso di causa - della scrittura privata portante il
contratto di vitalizio in assenza della certezza della sua data.
In tali condizioni, dimostrata la gratuità del negozio di cessione e la sua
qualificazione come donazione valgono le considerazioni già in precedenza espresse in
ordine alla declaratoria della nullità di tale donazione per difetto di forma.
Nullità che si dichiara espressamente in accoglimento della domanda attrice, pur
rilevando che agli effetti pratici della inefficacia di tale cessione appare sufficiente la
mancanza di titolarità del credito in capo al cedente Argiolas Gabriele quale
conseguenza della declaratoria della nullità per primo negozio di cessione da Maestrale
Re srl all’Argiolas.
3. Alla stregua delle considerazioni tutte sin qui svolte le domande formulate in via
principale dalla Curatela fallimentare debbono essere accolte e, pertanto, debbono
essere dichiarate nulle per difetto di forma le cessioni del credito a titolo gratuito per cui
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è causa, stipulate, la prima, dalla società poi fallita in favore del convenuto Gabriele
Argiolas, e, la seconda, dall’Argiolas Gabriele in favore del convenuto Federico
Argiolas, e, conseguentemente, la titolarità del credito oggetto di tali cessioni deve
essere riconosciuta in capo al Fallimento di Mestrale Re srl.
4.Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei convenuti in
solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese verrà data applicazione alla previsione contenuta
nell’ottavo comma dell’art.4 del decreto del Ministero della Giustizia n.55 del
10.3.2014 a mente del quale < Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del
soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti
liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
fondate>.
Inoltre, a seguito dell’ammissione della Curatela fallimentare al patrocinio a spese
dello Stato, le spese verranno poste direttamente in favore dello Stato, ai sensi
dell’art.133 T.U. Spese delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, nella misura liquidata in dispositivo ove si terrà anche conto del
dimezzamento previsto per legge.
5. Deve essere dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.669 novies cpc, che il
provvedimento cautelare ottenuto dall’attore con l’ordinanza del 24.1.2013 in forza del
quale in favore del Fallimento di Maestrale Re srl è stato autorizzato il sequestro
conservativo sino alla concorrenza di euro 2.500.000,00 dei beni mobili, immobili e dei
crediti appartenenti ai convenuti Argiolas Federico ed Argiolas Gabriele ha perso di
efficacia all’esito della presente pronuncia.
Il predetto sequestro conservativo è stato richiesto ed ottenuto a tutela sia dei diritti
di credito (in senso stretto) connessi alle proponende domande volte ad ottenere una
pronunzia di condanna dei convenuti al risarcimento del danno in relazione
all’esperimento dell’azione di responsabilità sociale verso l’amministratore della società
fallita ed in relazione alla responsabilità aquiliana ex illecito di entrambi i convenuti, sia
dei diritti di credito (in senso lato) connessi alle restituzioni (anche per equivalente) ed
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alla ripetizione dei pagamenti indebiti in relazione all’esperimento nel giudizio di
merito delle domande di inefficacia ex art.64 lf delle cessioni di credito, dell’azione
revocatoria ordinaria in sede fallimentare, dell’azione revocatoria fallimentare e della
domanda di nullità degli atti di donazione.
All’esito del presente giudizio di merito è accaduto che la domanda principale di
declaratoria della nullità delle donazioni aventi ad oggetto le note cessioni di credito e di
accertamento della titolarità dei crediti oggetto di tale cessione è stata accolta.
Dall’accoglimento di tali domande non è però conseguita nessuna pronunzia sulla
condanna dei convenuti alla ripetizione dell’indebito pagamento poiché è rimasto
accertato in atti che la committente Solares srl non ha mai pagato il corrispettivo
dell’appalto alla appaltatrice Maestrale RE srl, né, per essa, ai cessionari del relativo
credito i convenuti Argiolas .
Conseguentemente, in tali condizioni, deve accertarsi che all’esito del presente
giudizio di merito non vi è stata la pronunzia di condanna alla ripetizione di indebito a
carico dei convenuti che ha costituito il presupposto della concessione del sequestro
conservativo con riguardo a tale domanda oggetto della valutazione di merito compiuta
nel presente giudizio.
Si è, dunque, verificata quell’ipotesi prevista dall’art.669 novies cpc in cui il diritto a
cautela del quale il provvedimento di sequestro conservativo era stato concesso si è
rivelato inesistente.
5.1. Tutte le restanti domande implicanti l’accertamento delle altre posizioni di
diritto per le quali il Fallimento di Maetrale RE srl ha chiesto ed ottenuto la tutela
cautelare ante causam non sono state fatte oggetto di esame di merito nell’ambito del
presente giudizio in conseguenza delle scelta dell’attore di richiederne l’esame in via di
subordinata per la sola ipotesi di reiezione delle domande di “grado” precedente.
5.2. Le considerazioni che precedono valgono anche per regolare la vicenda cautelare
verificatasi in corso di causa allorquando, con ordinanza resa in data 29 novembre 2013,
è stata disposta la nomina del dott. Renato Macciotta quale custode delle quote della
Solares srl di proprietà del convenuto Federico Argioals oggetto del sequestro
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conservativo autorizzato con l’ordinanza del 24.1.2013 in favore del Fallimento attore .
Anche per tale provvedimento, quindi, deve essere dichiarata la perdita di efficacia
all’esito della presente sentenza.
5.3. Debbono, infine, essere poste a carico dei convenuti ed in favore dello Stato,
nella misura liquidata nel dispositivo, ove si è tenuto già conto del dimezzamento da
applicarsi per legge, anche le spese relative al procedimento cautelare instaurato ante
causam (R.G. n.9198 del 2012) e del procedimento cautelare instaurato in corso di
causa (R.G.n.2559 del 2013), atteso l’avvenuto accoglimento delle relative istanze
cautelari proposte da parte attrice e tenuto conto che le ragioni della dichiarazione di
inefficacia di tali misure all’esito del presente giudizio non sono in alcun modo
imputabili ad una condotta processuale negligente della parte attrice o ad un rigetto
delle sue domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulle
domande proposte in via principale dal Fallimento Maestrale Real Estate – Maestrale
RE – S.r.l. nei confronti di Argiolas Gabriele ed Argiolas Federico, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie le domande formulate da parte attrice e dichiara nulle per difetto di
forma le cessioni del credito a titolo gratuito per cui è causa, stipulate, la prima, dalla
società poi fallita in favore del convenuto Gabriele Argiolas, e, la seconda, dall’Argiolas
Gabriele in favore del convenuto Federico Argiolas, e, per l’effetto, riconosce parte
attrice titolare del credito oggetto di tali cessioni;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte attrice
e per essa dello Stato, delle spese processuali che liquida in € 9.949,87 quanto ai
compensi, di cui € 1.687,50 per la fase di studio, € 1.113,50 per la fase introduttiva, €
4.213,87 per la fase istruttoria ed € 2.935,00 per la fase decisoria (il tutto mediante
l’applicazione del dimezzamento previsto per legge), oltre l’aumento di un quinto ai
sensi dell’art.4, c.8, DM Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014, oltre le spese
generali e le spese vive documentate (pari nella misura prenotata a debito di euro
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2.862,00) ed oltre gli accessori per Iva e CPA come per legge.
3) Dichiara inefficace ai sensi dell’art.669 novies cpc la misura cautelare del
sequestro conservativo concesso in favore del Fallimento attore nei confronti dei
convenuti all’esito del procedimento cautelare ante causam (R.G. n.9198 del 2012) e la
ulteriore consequenziale misura conservativa concessa all’esito del procedimento
cautelare instaurato in corso di causa (R.G.n.2559-1 del 2013);
4) Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione, in favore della parte attrice
e per essa dello Stato, delle spese relative al procedimento cautelare instaurato ante
causam (R.G. n.9198 del 2012) ed al procedimento cautelare instaurato in corso di
causa (R.G. n.2559-1 del 2013) che liquida, quanto al primo, in complessivi €
5.000,00 (il tutto mediante l’applicazione del dimezzamento previsto per legge), oltre le
spese tutte (generali e vive prenotate a debito) e gli accessori come per legge, e, quanto
al secondo, in complessivi € 1.500,00 (il tutto mediante l’applicazione del
dimezzamento previsto per legge), oltre le spese tutte (generali e vive prenotate a
debito, nonché quelle pari ad euro 4.000,00 oltre accessori per IVA e Cassa relative al
compenso liquidato in favore del custode giudiziario dott. Renato Macciotta) e gli
accessori come per legge.
Così deciso in Cagliari, in data 22.06.2016.
La Presidente
Dott.ssa Maria Mura
Il Giudice estensore
dott. Ignazio Tamponi
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