SICUREZZA DELLE
MACCHINE AGRICOLE
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Dipartimento di Prevenzione
S.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il
materiale contenuto in questa presentazione, sono espressamente vitati in assenza di autorizzazione scritta degli autori.
Lui Federico
Bacchetti Carlo
Sabato 28 gennaio 2017 - UDINE
Programma :
PARTE 1. – Principi di sicurezza per costruttori, venditori ed
utilizzatori di macchine agricole
•Direttive comunitarie e di prodotto;
•La Direttiva macchine e la Direttiva trattori;
•Il D.Lgs. 81/2008 e la sicurezza delle attrezzature di lavoro.
PARTE 2. – Messa a norma e revisione dei trattori agricoli
•Dalle circolari ministeriali alla linee guida INAIL: evoluzione normativa
•Principi di sicurezza tecnica delle trattrici (sistemi di protezione in caso
di ribaltamento, presa di potenza, parti calde e organi in moto…)
•La revisione delle trattrici.
•Abilitazione all’uso delle macchine e delle trattrici agricole
LA DIRETTIVA MACCHINE…
La “prima direttiva macchine” Direttiva 89/392/CE poi
modificata dalla 98/37/CE Recepita in Italia con il
D.P.R. 459/96 del 24.07.1996 in vigore dal 21.09.1996
La “seconda direttiva macchine” attualmente in vigore
abroga la precedente Direttiva 2006/42/CE
Recepita in Italia con il D.Lgs 17/2010 del 27.01.2010
in vigore dal 06.03.2010
LA DIRETTIVA TRATTORI…
La prima direttiva Direttiva 74/150/CE del 04.03.1974
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali
La prima direttiva “trattori” Direttiva 2003/37/CE del
26.05.2003 abroga la 74/150/CE Recepita in Italia con il
Decreto 19 novembre 2004 pubblicato in G.U. il
16.04.2005 in vigore dal 01.07.2005 fino al 31.12.2017
La seconda direttiva “trattori” Regolamento 167/2013
del 05.02.2013 abroga la 2003/37/CE in vigore dal
01.01.2016 in regime transitorio piena applicazione dal
01.01.2018
La Direttiva 2006/42/CE
Strumento a livello comunitario per imporre agli Stati membri di vietare
o limitare l'immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che
presentano rischi per la salute e la sicurezza delle persone a causa
di lacune nella(e) pertinente(i) norma(e) armonizzata(e) o a causa delle
loro caratteristiche tecniche, o per assoggettare tali macchine a
condizioni speciali.
Strumento per assicurare l’applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute al fine di garantire che la macchina sia
sicura.
La Direttiva 2006/42/CE si applica a:
a)MACCHINE
-Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un
sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale
diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben
determinata
ESCLUSIONI Direttiva 2006/42/CE
- Le attrezzature specifiche per i parchi giochi:
- Le macchine specificamente progettate o utilizzate per
uso nucleare;
- Le armi, incluse le armi da fuoco;
- I trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del
decreto 19 novembre 2004, di recepimento della
direttiva 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine
installate su tali veicoli;
- I prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle
categorie oggetto delle direttiva 2006/95/CE
ATTENZIONE
L’entrata in vigore del Regolamento 167/2013 implica una
riscrittura delle esclusioni della Direttiva 2006/42/CE.
La nuova versione:
I trattori agricoli e forestali escluse le macchine
installate su tali veicoli.
Si considerano “macchine installate” (trad. mounted equipment)
anche tutte le attrezzature originariamente progettate e
predisposte dal costruttore del trattore per altri fini: bracci
telescopici, caricatori, attrezzature da scavo, battipalo posteriori,
attrezzaura per lo sfalcio, il taglio e la manuenzione del verde
ecc.
Il Regolamento 167/2013
Strumento a livello comunitario per sostituire i sistemi di
omologazione degli Stati membri con una procedura di
omologazione dell’Unione fondata sul principio di
armonizzazione completa, che al tempo stesso tenga nel
debito conto il rapporto costi/benefici e presti particolare
attenzione alle piccole e medie imprese.
Il Regolamento 167/2013 si applica a:
Omologazione dei veicoli aventi una velocità massima per
costruzione non inferiore a 6 km/h ed all’omologazione CE
dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti
per tali veicoli.
VEICOLO: qualsiasi trattore, rimorchio o macchina
intercambiabile trainata completi, incompleti o completati,
destinati ad essere utilizzati nell’attività agricola o forestale.
Il Regolamento 167/2013
VEICOLO TRATTORE: qualsiasi trattore agricolo o
forestale a ruote o cingoli, a motore,
avente almeno 2 assi ed una velocità
massima per costruzione non inferiore ai 6
km/h
RIMORCHIO: qualsiasi rimorchio agricolo
o forestale, essenzialmente destinato al
trasporto di carichi e progettato per essere
impiegato unitamente ad un trattore a fini
agricoli o forestali.
ESCLUSIONI Regolamento 167/2013
-[…];
-Alle macchine progettate appositamente per usi forestali,
quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti
(forwarder) per l’esbosco, come definito dalla norma ISO
6814:2000;
-Alle macchine forestali costruite su telai di macchine per
movimento terra definite dalla norma iso 6165:2001;
-Alle macchine intercambiabili completamente portate
durante la circolazione stradale.
Reg. 167/2016 - Articolo 18
Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro
1.I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati,
costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di
lesioni per persone che lavorino sul veicolo o con esso.
1.I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le
entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro
pertinenti fissate dal presente regolamento, compresi quelle
relative a:
F.O.P.S. (Falling Object Protective Structures)
Strutture di protezione in caso di caduta di oggetti
Ma ancora…
•Esposizione del conducente al livello sonoro
•Spazio di manovra e accesso al posto guida
•Protezione degli elementi motori
•Protezione del conducente contro sostanze pericolose
•Protezione dall’esposizione a parti o materiali a temperature estreme
•Manuale d’uso
•Comandi, compresi la sicurezza e l’affidabilità, dei sistemi di controllo, i
dispositivi di emergenza e di arresto automatico
•Protezione contro i rischi meccanici
•Funzionamento e manutenzione, compresa la pulizia sicura del veicolo
•Ripari e dispositivi di protezione
•Informazioni, avvertenze e marcatura
•Materiali e prodotti
•batterie
Direttive a confronto – I SOGGETTI COINVOLTI
Direttiva
2006/42/CE
Reg. 167/2013
Fabbricante: persona fisica o giuridica
che progetta e/o realizza una macchina
o una quasi macchina […] ed è
responsabile della sua conformità ai fini
dell’immissione sul mercato o per uso
personale.
Costruttore: persona fisica o giuridica che,
dinanzi all’autorità di omologazione, è responsabile
di tutti gli aspetti delle procedura di omologazione
o di autorizzazione, per assicurare la conformità
della produzione ed è inoltre responsabile per la
problematiche di vigilanza del mercato […].
Mandatario: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita all’interno della
Comunità che abbia ricevuto mandato
scritto dal fabbricante per eseguire a
suo nome, in tutto o in parte, gli
obblighi e le formalità del presente
decreto.
Rappresentante del costruttore
Importatore
Distributore
Direttive a confronto – MESSA IN ESERCIZIO
Direttiva
2006/42/CE
Reg. 167/2013
Immissione sul mercato: prima
messa a disposizione , all’interno della
Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di
una macchina o di quasi macchina a
fini della distribuzione o di utilizzazione.
Immissione sul mercato: la messa a disposizione
per la prima volta nell’Unione di un veicolo […]
Messa in servizio: primo utilizzo,
conforme alla sua destinazione, all’interno
della Comunità, una macchina […]
Entrata in circolazione: il primo uso nell’Unione,
conforme allo scopo per cui è stato progettato […]
L’iter CE di una macchina – Direttiva 2006/42/CE F
ab
bri
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man
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(cosa d
eve f
are
)
Clie
nte
(cosa a
spettars
i)
Valutare i rischi della macchina
Individuare le soluzioni
Costituire il F.T.C.
Manuale delle istruzioni per l’uso
Dichiarazione CE di conformità
Marcatura CE
Manuale delle istruzioni per l’uso
in conformità all’All. I Principi
generali punto 1
in conformità ai RES – All. I
in conformità all’All. VII parte A
in conformità all’All. I punto 1.7.4.
in conformità all’All. II parte 1 sez. A
in conformità all’All. III
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
MACCHINA
L’iter di omologazione UE di un veicolo – Reg. 167/2013 C
ostr
utt
ore
(cosa d
eve f
are
)
Scelta tipologia di omologazione
(unica fase, mista, fasi successive
Domanda di omologazione CE
Costituzione scheda tecnica e
dati progettuali
Ricezione certificato di
omologazione dall’autorità
Certificato di conformità (gratuito)
Manuale delle istruzioni per l’uso
Art. 20
Art. 22
Art. 21
Art. 33
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
VEICOLO
Targa regolamentare con
opportuna marcatura
Art. 24
Clie
nte
(cosa a
spettars
i)
Art. 34
Direttive a confronto – SORVEGLIANZA DEL MERCATO
Direttiva
2006/42/CE
Reg. 167/2013
Sorveglianza del mercato: […] Le funzioni
di autorità di sorveglianza per il controllo
della conformità alle disposizioni del
presente decreto legislativo, sono svolte dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dal
Ministero del Lavoro che operano attraverso
i propri organi ispettivi
Vigilanza del mercato: Gli Stati membri
organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato
e i controlli di veicoli, sistemi, componenti o entità
tecniche indipendenti che entrano nel mercato
conformemente al capo III del regolamento (CE) n.
765/2008.
La Direttiva 2006/42/CE – Sanzioni principali
Fabbricante
o Mandatario
MACCHINA NON CONFORME: immissione sul
mercato o messa in servizio di macchina non
conforme e modifiche a macchine dotate di
marcatura CE che ne comportino la non
conformità.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
24.000 euro.
QUASI-MACCHINA NON CONFORME:
contravvenendo alle prescrizioni dell’art. 10 (procedure
di valutazione della conformità delle quasi-macchine)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro.
ASSENZA DI MARCATURA: immissione sul mercato o messa in
servizio di macchina conforme ma priva di dichiarazione di
conformità.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
Reg. 167/2016 – artt. 41-44 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Accertamento della non
conformità di un veicolo,
sistema, componente od entità
recante omologazione UE del
tipo o marchio di omologazione
Provvedimenti necessari
per ripristinare la
conformità
Notifica alle analoghe
autorità competenti della
Comunità europea
Possibile revoca
dell’omologazione
Altri aspetti della SORVEGLIANZA DEL MERCATO
art. 6 co. 3. Direttiva 2006/42/CE
art. 3 co. 7 D.Lgs 17/2010
Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasioni di fiere, di
esposizioni, di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di
quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché un cartello
visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e
l’impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi […]
ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN FIERA
Le Direttive comunitarie trovano applicazione nei decreti
legislativi e ministeriali di recepimento e, per alcuni principi
generali, nel D.Lgs 81/2008.
Come ?
Articolo 70 – Requisiti di sicurezza
1.[…] le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Imprese familiari e lavoratori autonomi sono soggetti al
rispetto di queste norme?
Come ?
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti delle imprese
familiari […]
1.[…] a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni
di cui al Titolo III
Sanzioni a carico
Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro
Fabbricanti e fornitori?
Come ?
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1.Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione
individuale ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro […]
Sanzioni a carico
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro
ATTENZIONE ALLA PUBBLICITÀ
Perché ?
Chiunque promuove pubblicità per macchine che non
rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro.
Riflettiamo: Corretta gestione delle macchine
COSTRUTTORE FORNITORE UTILIZZATORE
CONFRONTO
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;.
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Parliamo di cose “recenti”…
…art. 182 del D.P.R. n. 547 del 1955 “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro”
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento
e di trasporto devono:
a)Potersi raggiungere senza pericolo;
b)Essere costruiti o difesi in modo da consentire
l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in
condizioni di sicurezza;
c)Permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione
del mezzo […]
30 anni di Circolari Ministeriali…
n. 141/1970 Norme di sicurezza per i trattori agricoli
“[…] sin dal 1950, la conferenza internazionale del lavoro, ha segnalato
la necessità di approfondire lo studio dei problemi di sicurezza del lavoro
nell’agricoltura, posti dalla meccanizzazione del settore. […] si è avuto
modo di constatare un sempre più largo impiego, in Europa, di cabine
per la protezione dei conducenti dei trattori, ovvero di adeguati telai di
sicurezza […]. Per le caratteristiche e la consistenza delle cabine o dei
telai di sicurezza si fa riferimento alle decisioni dell’Organizzazione di
Cooperazione e Sviluppo Economico (O.C.S.E.) […]”
n. 193/1972 Prevenzione infortuni – Cabine o Telai di protezione nei
trattori agricoli
“[…] com’è noto, la norma di base alla quale il Ministero del Lavoro
esercita la vigilanza si basa sull’art. 182 del D.P.R. n. 547 del 1955[…]”
n. 201/1973 Prevenzione infortuni – Cabine o Telai di protezione nei
trattori agricoli – Seguito alla circ. 193
“[…] 1) i trattori cui si applicano le disposizioni in parola sono quelli a
due assi, montati su ruote con carreggiata minima superiore a 1000 mm
e peso superiore a 800 kg.
2) I sistemi e le modalità di prova sono quelli previsti dai “Codici di
normalizzazione dell’O.C.S.E.”
3) I termini entro i quali devono essere attuate le disposizioni in parola
sono rispettivamente il 30.09.1973 per i costruttori e il 31.12.1973 per i
commercianti.
n. 209/1973 Prevenzione infortuni – Cabine o Telai di protezione nei
trattori agricoli – Seguito alla circ. 201
“[…] i termini debbono intendersi unificati e prorogati per tutti i casi alla
data del 31 dicembre 1973 […]”
Si intende cioè, che dopo tale termine non potranno
più essere cedute a qualsiasi titolo le trattrici di cui
al punto 1 che siano sprovviste dei mezzi di
protezione di parola […]”
RIASSUMENDO
Art. 182 DPR 547/55
I posti di manovra dei mezzi ecc. devono:
a)Potersi raggiungere senza pericolo;
b)Essere costruiti o difesi […] in condizioni di sicurezza;
c)Permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo […]
Circ. Min. Lav. 141/1970
sancisce la diramazione a tutti i costruttori europei di macchine agricole dei
criteri e delle modalità di prova delle caratteristiche e consistenza delle cabine o
dei telai di sicurezza secondo quanto diramato dall’OCSE nel 1967.
Circ. Min. Lav. 201/1973
sancisce quali sono i trattori ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra
(massa superiore 800 kg e carreggiata superiore a m 1); sistemi e modalità di
prova (code normalisè ecc.); termini di attuazione delle disposizioni di cui sopra
01 gennaio 1974.
n. 49/1981 Prevenzione infortuni – Cabine o Telaio di
protezione di trattrici agricole a ruote
“[…] anche le trattrici immatricolate prima dell’1.1.1974
devono essere munite di strutture di protezione in caso di
ribaltamento […]”
Vista la difficoltà incontrata nella realizzazione di cabine o telai a
quattro montanti sono state effettuate prove atte a qualificare, ai fin
della resistenza, anche telai a due montanti realizzate secondo quanto
stabilito dal “Codice normalizzato per le prove ufficiali delle trattrici
agricole” dell’OCSE ‘74
Fermo restando quanto sopra potrà essere considerato idoneo un
telaio costruito in conformità ai disegni allegati e distinguendo le
trattrici in due fasce […]
CARATTERISTICHE COMUNI:
Acciaio non inferiore a FE 42C;
Ancoraggio al ponte posteriore o al corpo della trattrice;
[…] Bulloni Φ 16;
Luce massima in altezza di 900 mm dal piano superiore del sedile […].
CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
Trattrici con peso superiore a 2,5 ton e carreggiata min. superiore a
1000 mm le dimensioni dei profilati del telaio […]
Trattrici con peso inferiore a 2,5 ton e carreggiata minima superiore a
mm 1000 […]
…passarono più 10 anni…
D.Lgs n. 626 del settembre 1994 “miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro”
Titolo III “Uso attrezzature di lavoro”
art. 35 Obblighi del datore di lavoro co. 1) il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da
svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e
della salute
Le specifiche erano citate nell’Allegato XV
Allegato XV punto 1. prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi
1.3 le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo devono limitare, nelle
condizioni di utilizzo reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di
lavoro:
[…] se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo,
deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore trasportato.
RIASSUMENDO
D.Lgs. 626/94
Art. 35 “il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori […]
attrezzature idonee ai fini della sicurezza”[…] ;
Allegato XV punto 1.3. specifiche;
D.Lgs. 359/99
Aprile 2000 entrano in vigore le modifiche apportate alla 626/94 a
seguito del recepimento di una direttiva comunitaria 95/63/CE ed
in particolare quelle riguardanti il Titolo III della 626/94 “Uso delle
attrezzature di lavoro”
30 giugno 2001 obbligo di adeguamento anche per le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
alla data del 5 dicembre 1998.
n. 11/2005 Requisiti dei trattori agricoli rispetto al rischio di
ribaltamento
“[…] si ritiene che i fabbricanti possono e debbono costruire e
commercializzare trattori dotati dei sistemi di protezione del posto di
guida di che trattasi, vale a dire telaio ROPS abbinati a sedili muniti di
cinture di sicurezza […]”
Quando sul mercato non sono disponibili i
dispositivi previsti dal fabbricante si
applicano LINEE GUIDA ISPESL
NOVITÀ: Gruppo di Lavoro ISPESL adeguamento trattori in servizio
n. 3/2007 Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali –
applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso
di ribaltamento
“[…] è stata elaborata la sezione “Installazione dei dispositivi di
protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali”
[…]”
sostituisce la Circolare n. 49/81
Garantisce attuazione al punto 1.3 dell’allegato XV al D.Lgs 626/94
(telaio di protezione + cinture di sicurezza)
Arriviamo infine al:
D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”
RIASSUMENDO
Circ. n. 3/2007 Ministero del Lavoro e delle Previdenza
Sociale
•Danno piena attuazione a quanto previsto dall’Allegato XV punto
1.3 D.Lgs. 359/99 (modifica alla 626/94).
•Viene sancito che le Linee Guida ISPESL, con l’ultimo
aggiornamento, sono rappresentative dello stato dell’arte e di
fatto vanno a sostituire la Circ. 49/81;
D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”
Allegato V Parte II punto 2.4
•Struttura che limiti i rischi di ribaltamento (ROPS ecc.);
•Installazione di un sistema di ritenzione del conducente (cinture)
ART. 21 D.Lgs 81/2008
Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’art. 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi
I componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice
civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo devono:
a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) Munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) [...]
TITOLO III - uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale (Artt. da 69 a 87)
RIASSUMENDO
• Per i trattori che sono sprovvisti del dispositivo di
protezione in caso di capovolgimento e costruiti
dopo il 01.01.1974 si deve chiedere al
costruttore del trattore (o al rivenditore) il
dispositivo omologato per lo specifico modello.
In assenza di un telaio omologato (cessata
produzione, fallimento costruttore, non
disponibilità a catalogo) e per le trattrici
costruite prima del 1974, si DEVE procedere
all’adeguamento scegliendo uno dei seguenti
modi:
2. dispositivo di protezione costruito in
conformità alle Direttive europee ovvero ai
codici OCSE di riferimento validati con prove
sperimentali;
3. dispositivo di protezione progettato ad hoc
per lo specifico trattore. In questo caso è
necessaria relazione tecnica del progettista
che certifichi l’idoneità del dispositivo alle
sollecitazioni previste per il tipo di trattore su
cui è montato.
NOTA: Per quest’ultimo ed in tutti i casi in cui
la verifica del superamento delle prove di
resistenza sia stata eseguita solamente
mediante calcoli strutturali, per poter circolare
su strada, è richiesto l’aggiornamento della
carta di circolazione del trattore con visita e
prova presso i Centri Prova della
Motorizzazione
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO:
CASO 1:
• Dichiarazione di corretta costruzione del dispositivo di protezione in caso
di ribaltamento realizzato conformemente alle Linee Guida.
• Dichiarazione di corretta installazione dello stesso.
CASO 2:
• Dichiarazione di corretta istallazione del dispositivo di protezione in caso
di ribaltamento realizzato conformemente alle Direttive Comunitarie ovvero ai
codici OCSE nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni
tecniche fornite dal costruttore della struttura di protezione.
• Documentazione rilasciata dal centro prova.
CASO 3:
• Carta di circolazione con relativo aggiornamento riguardante
l’installazione della struttura di protezione.
• Relazione tecnica di calcolo ed elaborati grafici certificati da progettista
abilitato.
Spunto di riflessione:
•I trattori omologati prima del 7 maggio 1997 possono
essere dotati di sedili del conducente non omologati e quindi
sprovvisti di cintura di sicurezza.
•Per adeguare questo tipo di veicoli si deve provvedere ad
installare un sedile omologato, oppure si può installare un
sedile non omologato purché provvisto di ancoraggi per le
cinture di sicurezza.
•Il sedile non deve in nessun caso alterare le condizioni
di omologazione del trattore.
Spunto di riflessione:
In caso di installazione di un sedile
non omologato, il costruttore dello
stesso rilascia una dichiarazione di
rispondenza ai requisiti minimi
previsti (il sedile è provvisto di
ancoraggio per cinture di sicurezza).
Tale documento è conservato a cura
dell’utente insieme alla
dichiarazione di corretta
installazione.
Qualora si debba procedere alla sostituzione del sedile su trattrici già
adeguate ai sensi della Circ. 49/81 controllare attentamente la
distanza tra il piano superiore del nuovo sedile e la traversa dell’arco
di protezione poiché potrebbe non essere garantito il
Volume di Sicurezza (VdS)
ATTENZIONE
PRESA DI POTENZA
ACCESSO AL POSTO DI GUIDA
PROTEZIONE DELLE PARTI CALDE
PROTEZIONE DELLE CINGHIE
GANCIO DI TRAINO
“Milleproroghe”
Decreto Legge n. 210 del 30.12.2015
Obbligo di revisione per la macchine
agricole soggette ad immatricolazione
slittato al 30 giugno 2016
Ogni gruppo e sottogruppo
avrà le sue SPECIFICHE
TECNICHE di controllo
come previsto dall’art. 1 4 Etc…
Riassumendo:
1. Chi ha esperienza documentata di almeno 2 anni alla data
del 31.12.2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento
entro il 13.03.2017 (4h di cui 3 pratica)
2. Chi è stato assunto prima del 31.12.2015 ed è incaricato
dell’uso delle macchine agricole senza l’esperienza di 2 anni,
dovrà frequentare il corso completo entro il 31.12.2017 (1h
normativa + 2h tecnica + 5h pratica)
3. Chi è e sarà assunto dopo il 31.12.2015 dovrà frequentare
il corso per l’abilitazione prima dell’uso delle macchine
agricole. (come punto 2)
ALLEGATO VIII dell’Accordo 22.02.2012
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per
Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
(8÷13 ore)
[…] l’utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelli esplicitamente
considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte
dell’operatore di almeno una delle abilitazioni del presente allegato. […]
[…] Il possesso dell’abilitazione di cui al presente allegato esonera,
nell’ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di
attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi,
scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve,
dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo […]