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D.P.C.M. 26 aprile 2020 (1) . Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

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D.P.C.M. 26 aprile 2020 (1).

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

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2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55

del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale

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rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base

delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza

dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

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Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti

purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di

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sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico

nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli

spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi

preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

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k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in

ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività

formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli

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spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di

alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute

ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su

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basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali,

in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è

limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo

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supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità

telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

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cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì

l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i

servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla

documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

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a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di

protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

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4. E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima

necessità.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

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10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati

giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

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c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui

all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di

accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure

di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

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Art. 4. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante

l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al « Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne

risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

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3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività

all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19,

sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo

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di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi

COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera

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scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

2) il divieto di contatti sociali; 3) il divieto di spostamenti e viaggi; 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede

legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di

qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro

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nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e

che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 5. Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

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2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al « Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo

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di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in

Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di

soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di

permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli

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obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri

telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione

finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede

legale in Italia;

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c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a

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bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la

residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all'atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio

nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell'armatore.

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7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E' comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. E' fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7. Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-

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19», nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Art. 8. Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri

semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 9. Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata

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Art. 10. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive

adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,

periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di

consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in

esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi

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specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:

47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e

materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di

medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in

esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per

toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per

riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la

lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via

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internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per

televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per

corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attivita' delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

Allegato 3

ATECO

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E

SERVIZI CONNESSI

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02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

03 PESCA E ACQUACOLTURA

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE

09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI

IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I

MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE

DEL PETROLIO

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

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21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI

FARMACEUTICI

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI

NON METALLIFERI

24 METALLURGIA

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E

ATTREZZATURE)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;

APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE

PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED

APPARECCHIATURE

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35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI

RIFIUTI

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI

MOTOCICLI)

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE

551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

58 ATTIVITA' EDITORIALI

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59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI

MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E

ATTIVITA'

CONNESSE

63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I

FONDI PENSIONE)

65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE

ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA'

ASSICURATIVE

68 ATTIVITA' IMMOBILIARI

69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI

ED ANALISI TECNICHE

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72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI,

GIARDINI E

AIUOLE)

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI

DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE

OBBLIGATORIA

85 ISTRUZIONE

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA

CASA

97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER

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PERSONALE DOMESTICO

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Allegato 4

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in

tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio

delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di

infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di

almeno un metro;

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie);

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare

durante l'attivita' sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano

prescritti dal medico;

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10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali,

utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale

igienico-sanitarie.

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del

distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due

volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la

disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere

disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque

in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile

garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,

particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

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7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti

modalita':

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una

persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera

b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili,

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in

attesa di entrata.

Allegato 6

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del

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Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro della salute, che avevano promosso

l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,

contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in

relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena

attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da

ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal

Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti

per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza

anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli

ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire

solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che

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lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del

Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina

la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di

sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli

ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione

dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di

tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in

sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro

agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative

straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus.

E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'

produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza

degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di

tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attivita'.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione

delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il

Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori

sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di

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regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il

confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei

luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze

territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'

ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal

contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare

degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni

singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione

e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli

ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di

COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente

protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le

indicazioni dell'Autorita' sanitaria.

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Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate

per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo

2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,

specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'

di produzione tali misure raccomandano:

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di

modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte

al proprio domicilio o in modalita' a distanza;

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione

collettiva;

• siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non

indispensabili alla produzione;

• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di

protezione individuale;

• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori

sociali;

• per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che

siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e

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contingentato l'accesso agli spazi comuni;

• si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese

tra organizzazioni datoriali e sindacali;

• per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo

utilizzo delle modalita' di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione

all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal

suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di

seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive

secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa

consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare

la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire

la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

• L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,

informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le

disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso

e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi

depliants informativi

• In particolare, le informazioni riguardano

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o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il

proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria

o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter

fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare

tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i

provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'

e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il

datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale

durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle

mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al

complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire

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ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra'

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale

temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito

l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel

rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno

contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni

______

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali

aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati

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personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal

contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'

essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza

anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a

proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono

essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di

richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione

della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo

dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare

modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

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aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del

lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi

intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a

chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo

le indicazioni dell'OMS2

______

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la

non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al

COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul

trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della

dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si

applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello

specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,

adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da

COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti

con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal

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richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata

positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza

da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei

luoghi.

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

• L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi

all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le

modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza.

• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici,

nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria

competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,

l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro

fornira' la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di

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ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono

rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli

uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di

approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore

dovra' attenersi alla rigorosa distanza di un metro

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno

individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire

una adeguata pulizia giornaliera

• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;

qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di

pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le

regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali

aziendali di cui al precedente paragrafo 2

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda

va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni

spostamento.

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in

appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e

provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

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• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano

nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti

alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone

COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il

committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita'

sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali

contatti stretti.

• L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa

appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo

aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle

aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale,

ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni e di svago

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno

dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei

suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro

ventilazione

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• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione

periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,

sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della

Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare

interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga)

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in

cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle

normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla

riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare

5443 del 22 febbraio 2020..

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino

tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le

mani

• e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e

sapone

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• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili

a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in

punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di

protezione individuale indicati nel presente Protocollo di

Regolamentazione e' fondamentale e, vista l'attuale situazione di

emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio.

Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a

quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanita'.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia

corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria

c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del

liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf)

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni

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organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,

ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e

sanitarie.

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei

luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a

partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si

adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che

condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,

come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL

n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le

aree fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di

una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta

all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e

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garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia

giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere

dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla

produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il

funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a

distanza

• Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

• utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che

possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso

vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare

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sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino

l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune

rotazioni

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca

ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro

senza perdita della retribuzione

• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non

risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e

non ancora fruiti

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua

attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel

caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi

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potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente

potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il

riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate

tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa

(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto

verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da

evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,

spogliatoi, sala mensa)

• dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una

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porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di

detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere

limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni

aziendali

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse

fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,

nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere

garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata

pulizia/areazione dei locali

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni

attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,

anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora

l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a

distanza, anche per i lavoratori in smart work

• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione

professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza

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maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento

dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto

all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare

ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare

ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre

e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve

dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovra'

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda

procede immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti

e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal

Ministero della Salute

• l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la

definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona

presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone

COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo

dell'indagine, l'azienda potra' chiedere agli eventuali possibili

contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento,

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secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria

• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito

dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo)

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere

generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il

medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la

diffusione del contagio

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di

lavoro e le RLS/RLST.

• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di

particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

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• Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'

Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo

nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'

suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti

utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della

salute dei lavoratori.

• Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il

medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari

situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di

soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da

COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione

di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'

alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),

anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque

indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

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13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la

verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il

sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla

costituzione di comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato

Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la

sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei

rappresentanti delle parti sociali.

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o

settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente

Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il

coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri

soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto

della diffusione del COVID19.

Allegato 7

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nei cantieri

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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas

S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil, Filca -

CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto

e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il

presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni

del presente protocollo rappresentano specificazione di settore

rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14

marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si

e' ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione

e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei

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cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento

adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19

rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la

logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del

legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si

estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e

subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro

potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo

cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:

• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'

di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono

essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;

• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte

attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi

successivi senza compromettere le opere realizzate;

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

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• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente

finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della

retribuzione;

• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa

vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di

supporto al cantiere;

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

• sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e

all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni

anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari

del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua

attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del

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cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,

gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati

in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente

potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,

laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale

misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione

individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei

lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,

n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento

e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i

coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche' nei cantieri siano

adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa

(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto

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verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di

lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione

all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle

persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'

dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di

seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o

piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le

caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore

per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze

sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST

territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato

Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso

le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',

consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le

corrette modalita' di comportamento.

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In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale

temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito

l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto

delle indicazioni riportate in nota

1

______

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali

aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal

contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'

essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza

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anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a

proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono

essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di

richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione

della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo

dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare

modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del

lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

3 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non

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dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma

dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico

curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita'

sanitaria;

• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare

ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare

tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i

provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e

del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:

mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di

protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni

che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un

metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il

datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale

durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

• l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il

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personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della

preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da

zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

• Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni

di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione

in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono

rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai

locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le

necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e

scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza

minima di un metro;

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno

individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire

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una adeguata pulizia giornaliera;

• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal

datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del

caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo

ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati

oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche,

come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In

ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti

delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.

mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la

sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni

limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della

sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi

d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso

dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di

lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli

strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo

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anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia

prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

• Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di

tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli

all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'

dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e

nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'

del cantiere;

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno

del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,

alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove

necessario, alla loro ventilazione

• La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore

di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei

locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico

competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e

protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o

RSLT territorialmente competente);

• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e

sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in

comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(RLS o RSLT territorialmente competente);

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• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione

debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i

dispositivi di protezione individuale;

• Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite

utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino

tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il

frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione

delle lavorazioni;

• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei

mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di

protezione individuale indicati nel presente Protocollo di

Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale

situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'

in commercio dei predetti dispositivi;

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• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a

quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanita';

• data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia

corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del

liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);

• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di

lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,

tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'

scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei

D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se

necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente

necessario al reperimento degli idonei DPI;

• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai

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sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al

riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la

relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il

coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la

progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente

protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori

gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le

maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi

individuale di protezione anche con tute usa e getta;

• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi

dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo

il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio

medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,

tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'

nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni

necessarie con riferimento alle misure di contenimento della

diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi

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e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei

locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone

che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono

obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non

utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i

lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore

per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto

legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare

il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una

turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste

in cantiere;

• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno

giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli

spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi

per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee

condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia

giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei

distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

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In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di

categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del

cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei

lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi

autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa

articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene

all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi

febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al

suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi

del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere

immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal

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Ministero della Salute;

• Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per

l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona

presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone

COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo

dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere

secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo):

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere

generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il

medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la

diffusione del contagio;

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• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di

lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di

particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della

privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle

Autorita' Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la

verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il

sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla

costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un

Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la

salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento

degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o

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settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente

Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il

coinvolgimento delle autorita' sanitaria locali e degli altri

soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto

della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive

dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,

"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,

potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI

DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE

ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI

O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,

relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di

carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17

marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di

contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'

sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti

degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,

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anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali

connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a

distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre

soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero

sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni

delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato

l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua

mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle

lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'

essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le

persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di

mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di

esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile

ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo

le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;

necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti

a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la

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riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:

conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non

abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano

possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture

ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,

attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del

cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal

coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha

redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi

come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o

determinazioni assunte dal Ministero della salute e

dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' in relazione alle

modalita' di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.

Allegato 8

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Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le

associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,

Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,

AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,

Legacoop

Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti

il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'

ritenuto necessario definire ulteriori misure.

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Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico

settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli

appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di

supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'

di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti

comuni:

• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione

relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di

protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,

etc.);

• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente

(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o

lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche

circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di

Sanita').

• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei

passeggeri.

• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia

possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in

modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite

protezioni (mascherine e guanti).

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• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la

distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo

vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In

subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi

strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale

ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di

rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che

hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt

dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli

appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal

Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di

esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal

collega non sia possibile.

• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8

del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che

richiedono necessariamente tale modalita'.

• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da

remoto.

• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei

mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le

corrette modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione

che il mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del

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servizio.

• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso

degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di

evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia

obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per

l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per

garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo

di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO

• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'

stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui

fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un

metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione

del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come

occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per

l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.

• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse

regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

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• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono

rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e

mascherine. In ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di

carico/scarico anche se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non

scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri

operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra' essere assicurato che

le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del

carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti,

avvengano con modalita' che non prevedano contatti diretti tra

operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un

metro. Non e' consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse

dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi

igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di

carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una

adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante

lavamani.

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci

espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da

effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso

di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono

essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma

di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario

l'utilizzo di mascherine e guanti.

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• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni

organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi

-, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di

attivita' lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, e'

comunque necessario l'uso delle mascherine.

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con

l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti

dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al

carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo

i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

individuando priorita' nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle

Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,

per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure

specifiche:

• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e

disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando

l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la

sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.

• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione

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del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai

passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla

porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di

attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la

mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della

vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli

autisti.

SETTORE FERROVIARIO

• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di

comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure

di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle

Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle

percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli

uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di

esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed

in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive

capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione

individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

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o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad

eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze

emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle

vigenti disposizioni governative;

o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security

delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della

distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle

aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di

distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le

aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale,

ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di

gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le

disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio

di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi

riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le

Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito

della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,

a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il

treno per procedere ad un intervento.

• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi

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riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre,

congiuntivite), e' richiesto di indossare una mascherina protettiva e

sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono

ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno

quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri

o di personale di bordo.

• L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla

sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza

prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra

e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale

di almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale

dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore

dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia

delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo

sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)

appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche

mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti

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aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

• L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato

e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi

la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in

presenza di operazioni commerciali sempre che queste non

interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei

locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici

toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra'

essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di

disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio

opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui

la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura

si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da

parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in

considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti

composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le

normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di

lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia

degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con

l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le

dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

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• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al

proprio personale:

• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad

eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze

emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle

vigenti disposizioni governative;

• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i

passeggeri;

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

• per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e

marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi

riconducibili all'affezione da Covid-19;

• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi

riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina

protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi

passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla

sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima

di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.

• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione

dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino

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congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile

sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio

documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.

• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio

documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre

il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,

privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con

sistemi informatici.

• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti

nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale

dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici

di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il

personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono

sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per

l'accesso a bordo della nave ai fini di security.

• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa,

anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere

assunto dal terminalista.

• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM

11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o

interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle

aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della

Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

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Servizi di trasporto non di linea

• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta

opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile

vicino al conducente.

Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di

sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu'

possibile, piu' di due passeggeri.

Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche

ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o

determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'

Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle

modalita' di contagio del COVID-19.

Allegato 9

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in

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materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente

in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per

il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel

settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida

stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti nonche' le

misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei

porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del

contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata

delle attivita' industriali, commerciali e di libera circolazione

delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'

indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,

definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie

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finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per

modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i

rischi di aggregazione connesse alla mobilita' dei cittadini. Anche

la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli

uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle

scuole di ogni ordine e grado sono, altresi', un utile possibile

approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative

di mobilita' sostenibile. Tale approccio e' alla base delle presenti

linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze

del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di

trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il

distanziamento sociale, misure igieniche, nonche' prevenire

comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una

chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni

ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di

trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un

punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali

nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Misure di carattere generale

Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate

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disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:

• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti

frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le

modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della

Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita';

• Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di

trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser

contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.

• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi

telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in

modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di

almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto

della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente

fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).

• Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti e'

opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di

dispositivi di sicurezza.

• Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli

operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea

superiore a 37,5° C.

• Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei

luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei

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dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che

la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni,

degli aeroporti , dei porti , e dei luoghi di attesa, nella fase di

salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto

medesimo.

• Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di

contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai

porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di

contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima

di un metro.

• Adozione di misure organizzative , con predisposizione di

specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di

salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti

all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree

destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di

trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il

rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto

pubblico

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni

respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico,

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on line o tramite app

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle

stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un

metro dalle altre persone

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita

e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di

sicurezza di un metro

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento

dagli altri occupanti

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed

evitare di toccarsi il viso

• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per

la protezione del naso e della bocca

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO

SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche

misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il

corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si

richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,

rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei

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vettori e dei passeggeri:

• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento

degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in

tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti

nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto

e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi

di utenti in entrata e uscita;

• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo

degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre

facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con

particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi

riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare

il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi

interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle

aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea

segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a

mantenere il distanziamento fisico;

• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente

una mascherina;

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• attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed

aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico

dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a

tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in

circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere

dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di

climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla

prevenzione della contaminazione batterica e virale;

• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo

che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo

tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di

massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura

al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo

per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche

previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra

passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato

distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave

che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo

condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione

delle sotto elencate misure:

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• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di

terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza

interpersonale di almeno un metro.

• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una

mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

• Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche

mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti

aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;

• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato

e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi

la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura

che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si

sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali

pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate

frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra' essere

effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di

disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio

opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle

attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'

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appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore

ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione

dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste

(aereazione, etc.);

• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa

tramite il proprio personale o mediante display:

• per evitare contatti ravvicinati del personale con la

clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di

circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei

dispositivi individuali;

• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i

passeggeri;

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,

prevedendo appositi percorsi dedicati;

• per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi

di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto

pubblico locale di terra.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE

CONCESSE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure

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specifiche:

• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e

disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture

nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che

delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni

di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando

l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la

sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come

previsto dal medesimo protocollo condiviso;

• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina,

anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo

avvenga secondo flussi separati:

- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e

la discesa dall'altra porta;

- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto

tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura

differenziata delle porte;

• sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di

passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un

metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non

possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del

veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al

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conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;

• nelle stazioni della metropolitana:

- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,

garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione

delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle

banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;

- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento

dei livelli di saturazione stabiliti;

- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o

telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare

assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di

messaggi sonori/vocali/scritti;

• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei

mezzi di superficie e dei treni metro;

• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'

territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il

controllo dei titoli di viaggio a bordo;

• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli

autisti;

• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service

dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,

contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.

• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto

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flusso di passeggeri.

SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure

specifiche:

• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di

comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:

- misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto

disposto dalle Autorita' sanitarie;

- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da

evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie

delle stazioni;

• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nelle grandi stazioni:

• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del

pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare

affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni

e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi

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di utenti in entrata e uscita;

• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e

sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;

• installazione di dispenser di facile accessibilita' per

permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;

• regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili

favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;

• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle

piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un

metro;

• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al

loro interno delle regole di distanziamento;

• ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura

corporea;

• nelle attivita' commerciali:

- contingentamento delle presenze;

- mantenimento delle distanze interpersonali;

- separazione dei flussi di entrata/uscita;

- utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria

- regolamentazione delle code di attesa;

- acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo

predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza

necessita' di accedervi.

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A bordo treno:

• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni

veicolo;

• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte

esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria

all'interno delle carrozze ferroviarie;

• sanificazione sistematica dei treni;

• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e

decoro;

• previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni

carrozza. Ove cio' non sia possibile, pensare sistemi di

regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti

in corrispondenza delle porte;

• distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui

sedili non utilizzabili,

• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una

mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della

bocca;

• sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

- distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un

meccanismo di prenotazione a "scacchiera";

- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;

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- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare

tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di

sospetti o conclamati casi di positivita' al virus;

- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome

drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di

riapertura di bar e ristoranti.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle

previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto

pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto

disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di

rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,

distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti

di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di

dispositivi potra' essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri

dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di

piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso

di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione

individuali.

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Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche

ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o

determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'

Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle

modalita' di contagio del COVID-19.

Allegato 10

Principi per il monitoraggio del rischio sanitario