economia delle aziende familiari · patrimoni destinati ad uno specifico affare •norme utili per...
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Economia delle Aziende Familiari
Parte IV – La Corporate Governance delle Aziende Familiari
Prof. Riccardo Tiscini
Ordinario di Economia Aziendale
Prof. Riccardo Tiscini2
• L’insieme delle attività d’impresa che vanno dalla formulazione degli obiettivi di lungo
periodo alla scelta e realizzazione delle strategie ed all’organizzazione della struttura
manageriale;
• Le norme che caratterizzano un particolare assetto istituzionale aziendale, ossia uno
specifico «modello» d’impresa, con riferimento ai massimi poteri decisionali e di controllo;
• Manifestazione diretta del modo in cui la famiglia proprietaria decide di impostare il suo
rapporto con l’impresa (distribuzione dei ruoli, composizione e funzionamento degli organi
di governo, svolgimento dei processi decisionali).
Le definizioni di Corporate Governance
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• Governance informale: vantaggi della flessibilità e della rapidità decisionale; svantaggi
della commistione patrimoniale, della sovrapposizione istituzionale e della scarsa
managerializzazione;
• Relazione corporate governance e family governance: gestione dei conflitti inter-familiari
e intra-familiari, gestione delle sfere patrimoniali di impresa e famiglia, regole
comportamentali per le relazioni famiglia-impresa;
• Regolamentazione civilistica, statuaria, parasociale e familiare.
Profili critici e distintivi della CG nelle aziende di Famiglia
Il ruolo dell’individuo nel sistema di governance del Family Business
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ProprietàFamiliare socio non attivo
Altri soggettiNon familiari soci attivi
FamigliaFamiliare non socio e attivo
Governo dell’impresaFamiliari soci attivi
Familiari non soci attiviNon familiari soci attivi
Non familiari non soci attivi
Fonte: adattato da Tagiuri R., Davis J., «Bivalent attributes for the family firm», Family Business Review, 9, 1996, pp. 202-203
Problemi di governane e modelli di proprietà/controllo delle imprese familiari
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IMPR
ESA
FA
MIL
IAR
E ASSOLUTO
FAMILIARE IN SENSO STRETTO
DI COALIZIONE
ChiusuraControlling Owner
StrettaSibling Partnership
AllargataCousin Consortium
Tutela coniugePassaggio generazionale
Tax planning
Unità familiareGestione conflitti
Esigenze finanziarieLegame famiglia-impresa
Gestione conflitti
Aperta
Controllo Proprietà Problemi di governance
Categorie di imprese secondo il c.c. italiano
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IMPRESE INDIVIDUALI
SOCIETÀ
SOCIETÀ DI PERSONE
Società in nome collettivo (SNC)Società in accomandita semplice (SAS)
IMPRESE INDIVIDUALI
Società a responsabilità limitata (SRL)Società per azioni (SPA)
Società in accomandita per azioni (SAPA)
I sistemi di Governance
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Trattasi di un punto focale per la corretta gestione dell’impresa nel rispetto della totalità degli azionisti, anche di minoranza, ed in
separazione rispetto alla famiglia.
SISTEMI DI GOVERNANCE
TRADIZIONALE MONISTICODUALISTICO
Amministratore
Consiglio di amministrazione
Consiglio di gestione
Comitato di sorveglianza
Consiglio di amministrazione
Comitato per il controllo sulla
gestione
ORGANI DI GOVERNO DELL’IMRPESA
Il sistema tradizionale
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Art. 2380-bis del codice civile:«La gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».
Il sistema dualistico
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Art. 2409-octies del codice civile:L’amministrazione ed il controllo della società sono
affidati ad un consiglio di gestione e a un comitato di sorveglianza.
Consiglio di GestioneArt. 2409-novies cc:
«Compie tutti gli atti necessari all’attuazione dell’oggetto sociale ed
al governo dell’impresa»
Comitato di SorveglianzaArt. 2409-duodecies cc (componenti)
Art. 2409-terdecies cc (competenze)
Il sistema monistico
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Art. 2409-sexiesdecies del codice civile:Il Sistema Monistico è basato sul consiglio di
amministrazione e su un comitato per il controllo sulla gestione (costituito al suo interno).
Consiglio di Amministrazione
Art. 2409-septiesdecies cc:• È a questo che spetta esclusivamente la gestione
dell’impresa;• Nomina i membri del comitato per il controllo
sulla gestione.
La regolamentazione statuaria sulla Governance
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Diritti dei soci/azionisti:
• Partecipazione sociale;
• Partecipazione economica;
• Mantenimento del controllo;
• Separazione patrimoniale;
• Circolazione delle azioni;
• Trasferimento della partecipazione.
I diritti degli azionisti
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1. Partecipazione sociale
I DIRITTI DEGLI AZIONISTI
2. Partecipazione economica
3. Mantenimento del controllo
4. Separazione patrimoniale
6. Trasferimento delle partecipazioni
5. Circolazione delle azioni
Partecipazione sociale
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La partecipazione sociale è rappresentata da azioni o quote, anche differenziate:
• Conferimento di opere o servizi (Spa e Srl);
• Attribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti (Spa e Srl);
• Particolari diritti sull’amministrazione, es. nomine o veto (Srl);
• Partecipazione a utili o perdite, azioni privilegiate o postergate (Spa e Srl);
• Voto limitato (art. 2351 Spa);
Si desume, quindi, che con questi articoli è possibile:
• Gestire relazioni familiari all’interno dell’impresa attribuendo a ciascuno il proprio
ruolo;
• Potenziare il controllo (diritti di voto > diritti di proprietà).
Art. 2346 c.c. per Spa
Art. 2468 c.c. per Srl
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Partecipazione socialeLo statuto può prevedere la creazione di «categorie di azioni fornite di diritti diversi
anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti
imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie
categorie. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali
diritti.
Azioni differenziate: Possibilità di creare azioni con un diritto di voto limitato alle
sole assemblee straordinarie, o senza diritto di voto come quelle di risparmio, o ancora
azioni con un diritto di voto, limitato a specifici argomenti o subordinato al verificarsi
di determinate condizioni
Art. 2348 c.c.«Categorie di Azioni»
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Partecipazione sociale
I vantaggi delle azioni differenziate sono:
• La possibilità di modulare la partecipazione dei familiari alla vita aziendale (art. 2351
c.c. «Diritto di voto»);
• L’agevolazione alle imprese familiari nella pianificazione e gestione del passaggio
generazionale;
• La possibilità per la famiglia di coniugare controllo e sviluppo;
• I meccanismi di potenziamento del controllo generano talvolta quotazioni a sconto.
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Partecipazione economica• Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del
patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di
speciali categorie di azioni.
• Fuori dai casi di cui all’art. 2447-bis la società può emettere azioni fornite di diritti
patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo
statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le
modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali
condizioni e modalità di conversione di azioni di altra categoria.
• Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal
precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.
Art. 2350 c.c.«Diritto agli utili e alla quota di liquidazione»
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Partecipazione economica
La Politica dei Dividendi, necessita di una chiara disciplina, talvolta parasociale o
familiare. Le sue principali caratteristiche sono:
• Può rappresentare un elemento di criticità all’interno della famiglia tra coloro che sono
attivi nell’impresa con ruoli manageriali, coloro che sono presenti solo come azionisti e
coloro che non sono presenti a nessun titolo nella vita aziendale;
• Tale criticità dipende dal livello di complessità, disomogeneità e articolazione della
compagine azionaria.
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Partecipazione economicaL’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
distribuzione degli utili.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per
utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente
approvato
Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi
luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del II comma
art.2364-bis c.c. non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui
risultano utili netti corrispondenti.
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Partecipazione economicaLa distribuzione di acconti sui dividendi:
• Deve essere prevista dallo Statuto;
• È consentita solo alle società il cui bilancio è per legge assoggettato al controllo di società
di revisione iscritte all’albo speciale;
• È deliberata dagli amministratori;
• Non è consentita qualora dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative
all’esercizio/i precedente/i;
• Può essere deliberata per un ammontare specifico;
• Gli amministratori deliberano la distribuzione sulla base di un prospetto contabile e di una
relazione che evidenzi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
Art. 2433 c.c.«Acconti sui dividendi»
Mantenimento del controllo
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La volontà del mantenimento del controllo societario è un diritto fondamentale per l’imprenditore, sancito dal codice civile, ma può
rivelarsi un elemento di debolezza e criticità per la continuità aziendale se la famiglia non è coesa e non condivide le strategie aziendali o se non dispone di ulteriori risorse per finanziare la
crescita attraverso l’apporto del capitale di rischio
Art. 2348 c.c.«Aumento di
Capitale»
Art. 2441 c.c. «Diritto di Opzione»
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Mantenimento del controllo
Un aumento di capitale può essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse siano interamente liberate. In caso di
violazione gli amministratori sono solidamente responsabili per i
danni arrecati ai socie e ai terzi. Agli aumenti di capitale
partecipano di diritto tutti gli azionisti, tranne nei casi previsti
dall’art. 2442 c.c.
Art. 2438 c.c.«Aumento di capitale»
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Mantenimento del controllo
I soci devono ricevere in opzione – in proporzione al numero di
azioni possedute – le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto
di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i
soci, sulla base del rapporto di cambio.
Art. 2441 c.c.«Diritto di opzione»
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Mantenimento del controlloIl mantenimento del controllo:
• Consente agli azionisti di mantenere invariata la loro quota di partecipazione al capitale d’impresa;
• Consente a coloro che ne fanno richiesta l’esercizio di un diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste optate;
• Non spetta per le azioni di nuova emissione che devono essere liberate;
• Può essere escluso o limitato con deliberazione di aumento di capitale quando l’interesse della società lo esige
(relazione motivata, es. per passaggio generazionale o entrata partner strategici o private equity);
• Non si considera escluso o limitato qualora le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o società
finanziarie soggetti al controllo della Consob, che le offrano in opzione ai soci;
• Può essere escluso se le azioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che le
controllano o che sono da essa controllate.
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Separazione patrimonialeLa commistione patrimoniale:
• Punto di debolezza delle imprese familiari;
• Fonte di conflittualità (positivamente correlata al numero di familiari attivi
nell’impresa ed alla carenza dei sistemi di governance e di controllo interno).
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Separazione patrimoniale
Il socio può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
Art. 2256«Uso illegittimo
delle cose sociali»
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio
sociale.
Art. 2277«Inventario»
La separazione dei patrimoni e quindi dei diritti e degli obblighi viene ribadita: «non è ammessa compensazione fra il debito che un
terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio»
Art. 2271«Esclusione della compensazione»
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Separazione patrimonialeLa risoluzione del problema è legata all’evoluzione giuridica e societaria dell’impresa, ma
anche all’identificazione di un efficiente sistema di family governance:
SEPARAZIONE DEI PATRIMONI
Tra quello familiare e quello a supporto della gestione dell’impresa:• Continuità dell’impresa;
• Adozione di un sistema di regole;• Salvaguardia dell’autonomia gestionale
dell’impresa;• Evita le conflittualità potenziali tra i
familiari attivi e quelli non attivi
MATURITÀ MANAGERIALE DELL’IMPRENDITORE
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare
• Norme utili per iniziare a responsabilizzare le nuove generazioni
che entrano in azienda;
• Utile per la gestione delle relazioni tra familiari e impresa
nell’ipotesi in cui non ci sia omogeneità di vedute su specifiche
opportunità d’investimento.
Art. 2447-bis e seguenti c.c.
«Patrimoni destinati ad uno specifico
affare»
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Circolazione delle azioni
• Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo;
• Le azioni nominative mediante girata autenticata da notaio o da
altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali.
Art. 2355 c.c.«Circolazione delle
azioni»
Prof. Riccardo Tiscini29
Circolazione delle azioni
Nel caso di azioni nominative e in quello di mancata emissione dei
titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il
loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni,
vietarne il trasferimento.
Le clausole di mero gradimento sono inefficaci se non prevedono il
diritto di recesso o l’obbligo di acquisto, secondo i valori di cui
all’art. 2437 ter.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
Art. 2355-bis c.c.«Limiti alla
circolazione delle azioni»
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Separazione patrimonialeHanno diritto a recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle delibere
riguardanti:
• La modifica della clausola dell’oggetto sociale;
• La trasformazione della società;
• Il trasferimento della sede sociale all’estero;
• La revoca dello stato di liquidazione;
• L’eliminazione di una o più cause di recesso;
• La modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
• Le modifiche dello statuto relativamente ai diritti di voto o di partecipazione;
• La proroga del termine (derogabile);
• Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (derogabile).
Art. 2441 c.c.«Diritto di opzione»
Prof. Riccardo Tiscini31
Separazione patrimonialeL’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità
ESEMPIO S.r.l. costituita a tempo indeterminato
• Il diritto di recesso compete al socio in ogni momento (preavviso di almeno 180 giorni);
• I soci che recedono dalla società hanno diritto ad un rimborso della propria
partecipazione in proporzione del patrimonio sociale (valore economico);
• Il rimborso delle partecipazioni può avvenire anche mediante acquisto da parte degli
altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo;
• Se le riserve e il capitale sono insufficienti per il rimborso, la società si scioglie.
Art. 2473 c.c.«Recesso del socio»
Prof. Riccardo Tiscini32
Separazione patrimonialeL’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. Si
applicano le norme sul recesso, salvo l’impossibilità di ridurre il capitale.Art. 2473 bis c.c.
«Esclusione del socio»
Art. 2497-quater c.c.«Attività di direzione e
coordinamento»
Il socio di un’impresa soggetta a coordinamento se può esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell’art. 2497-quater, allora questi può recedere solo se:
• La società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento ha deliberato una
trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale;
• A favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita
attività di direzione e coordinamento;
• All’inizio e alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento (quando non si tratta di
società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Prof. Riccardo Tiscini33
Trasferimento delle partecipazioni
Si rinvia agli strumenti a supporto del passaggio generazionale visti nella
parte II del corso