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Economia delle Aziende Familiari Parte IV – La Corporate Governance delle Aziende Familiari Prof. Riccardo Tiscini Ordinario di Economia Aziendale

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Economia delle Aziende Familiari

Parte IV – La Corporate Governance delle Aziende Familiari

Prof. Riccardo Tiscini

Ordinario di Economia Aziendale

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• L’insieme delle attività d’impresa che vanno dalla formulazione degli obiettivi di lungo

periodo alla scelta e realizzazione delle strategie ed all’organizzazione della struttura

manageriale;

• Le norme che caratterizzano un particolare assetto istituzionale aziendale, ossia uno

specifico «modello» d’impresa, con riferimento ai massimi poteri decisionali e di controllo;

• Manifestazione diretta del modo in cui la famiglia proprietaria decide di impostare il suo

rapporto con l’impresa (distribuzione dei ruoli, composizione e funzionamento degli organi

di governo, svolgimento dei processi decisionali).

Le definizioni di Corporate Governance

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• Governance informale: vantaggi della flessibilità e della rapidità decisionale; svantaggi

della commistione patrimoniale, della sovrapposizione istituzionale e della scarsa

managerializzazione;

• Relazione corporate governance e family governance: gestione dei conflitti inter-familiari

e intra-familiari, gestione delle sfere patrimoniali di impresa e famiglia, regole

comportamentali per le relazioni famiglia-impresa;

• Regolamentazione civilistica, statuaria, parasociale e familiare.

Profili critici e distintivi della CG nelle aziende di Famiglia

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Il ruolo dell’individuo nel sistema di governance del Family Business

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ProprietàFamiliare socio non attivo

Altri soggettiNon familiari soci attivi

FamigliaFamiliare non socio e attivo

Governo dell’impresaFamiliari soci attivi

Familiari non soci attiviNon familiari soci attivi

Non familiari non soci attivi

Fonte: adattato da Tagiuri R., Davis J., «Bivalent attributes for the family firm», Family Business Review, 9, 1996, pp. 202-203

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Problemi di governane e modelli di proprietà/controllo delle imprese familiari

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IMPR

ESA

FA

MIL

IAR

E ASSOLUTO

FAMILIARE IN SENSO STRETTO

DI COALIZIONE

ChiusuraControlling Owner

StrettaSibling Partnership

AllargataCousin Consortium

Tutela coniugePassaggio generazionale

Tax planning

Unità familiareGestione conflitti

Esigenze finanziarieLegame famiglia-impresa

Gestione conflitti

Aperta

Controllo Proprietà Problemi di governance

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Categorie di imprese secondo il c.c. italiano

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IMPRESE INDIVIDUALI

SOCIETÀ

SOCIETÀ DI PERSONE

Società in nome collettivo (SNC)Società in accomandita semplice (SAS)

IMPRESE INDIVIDUALI

Società a responsabilità limitata (SRL)Società per azioni (SPA)

Società in accomandita per azioni (SAPA)

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I sistemi di Governance

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Trattasi di un punto focale per la corretta gestione dell’impresa nel rispetto della totalità degli azionisti, anche di minoranza, ed in

separazione rispetto alla famiglia.

SISTEMI DI GOVERNANCE

TRADIZIONALE MONISTICODUALISTICO

Amministratore

Consiglio di amministrazione

Consiglio di gestione

Comitato di sorveglianza

Consiglio di amministrazione

Comitato per il controllo sulla

gestione

ORGANI DI GOVERNO DELL’IMRPESA

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Il sistema tradizionale

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Art. 2380-bis del codice civile:«La gestione dell’impresa spetta

esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».

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Il sistema dualistico

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Art. 2409-octies del codice civile:L’amministrazione ed il controllo della società sono

affidati ad un consiglio di gestione e a un comitato di sorveglianza.

Consiglio di GestioneArt. 2409-novies cc:

«Compie tutti gli atti necessari all’attuazione dell’oggetto sociale ed

al governo dell’impresa»

Comitato di SorveglianzaArt. 2409-duodecies cc (componenti)

Art. 2409-terdecies cc (competenze)

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Il sistema monistico

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Art. 2409-sexiesdecies del codice civile:Il Sistema Monistico è basato sul consiglio di

amministrazione e su un comitato per il controllo sulla gestione (costituito al suo interno).

Consiglio di Amministrazione

Art. 2409-septiesdecies cc:• È a questo che spetta esclusivamente la gestione

dell’impresa;• Nomina i membri del comitato per il controllo

sulla gestione.

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La regolamentazione statuaria sulla Governance

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Diritti dei soci/azionisti:

• Partecipazione sociale;

• Partecipazione economica;

• Mantenimento del controllo;

• Separazione patrimoniale;

• Circolazione delle azioni;

• Trasferimento della partecipazione.

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I diritti degli azionisti

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1. Partecipazione sociale

I DIRITTI DEGLI AZIONISTI

2. Partecipazione economica

3. Mantenimento del controllo

4. Separazione patrimoniale

6. Trasferimento delle partecipazioni

5. Circolazione delle azioni

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Partecipazione sociale

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La partecipazione sociale è rappresentata da azioni o quote, anche differenziate:

• Conferimento di opere o servizi (Spa e Srl);

• Attribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti (Spa e Srl);

• Particolari diritti sull’amministrazione, es. nomine o veto (Srl);

• Partecipazione a utili o perdite, azioni privilegiate o postergate (Spa e Srl);

• Voto limitato (art. 2351 Spa);

Si desume, quindi, che con questi articoli è possibile:

• Gestire relazioni familiari all’interno dell’impresa attribuendo a ciascuno il proprio

ruolo;

• Potenziare il controllo (diritti di voto > diritti di proprietà).

Art. 2346 c.c. per Spa

Art. 2468 c.c. per Srl

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Partecipazione socialeLo statuto può prevedere la creazione di «categorie di azioni fornite di diritti diversi

anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti

imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie

categorie. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali

diritti.

Azioni differenziate: Possibilità di creare azioni con un diritto di voto limitato alle

sole assemblee straordinarie, o senza diritto di voto come quelle di risparmio, o ancora

azioni con un diritto di voto, limitato a specifici argomenti o subordinato al verificarsi

di determinate condizioni

Art. 2348 c.c.«Categorie di Azioni»

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Partecipazione sociale

I vantaggi delle azioni differenziate sono:

• La possibilità di modulare la partecipazione dei familiari alla vita aziendale (art. 2351

c.c. «Diritto di voto»);

• L’agevolazione alle imprese familiari nella pianificazione e gestione del passaggio

generazionale;

• La possibilità per la famiglia di coniugare controllo e sviluppo;

• I meccanismi di potenziamento del controllo generano talvolta quotazioni a sconto.

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Partecipazione economica• Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del

patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di

speciali categorie di azioni.

• Fuori dai casi di cui all’art. 2447-bis la società può emettere azioni fornite di diritti

patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo

statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le

modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali

condizioni e modalità di conversione di azioni di altra categoria.

• Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal

precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

Art. 2350 c.c.«Diritto agli utili e alla quota di liquidazione»

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Partecipazione economica

La Politica dei Dividendi, necessita di una chiara disciplina, talvolta parasociale o

familiare. Le sue principali caratteristiche sono:

• Può rappresentare un elemento di criticità all’interno della famiglia tra coloro che sono

attivi nell’impresa con ruoli manageriali, coloro che sono presenti solo come azionisti e

coloro che non sono presenti a nessun titolo nella vita aziendale;

• Tale criticità dipende dal livello di complessità, disomogeneità e articolazione della

compagine azionaria.

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Partecipazione economicaL’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla

distribuzione degli utili.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per

utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente

approvato

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi

luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del II comma

art.2364-bis c.c. non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui

risultano utili netti corrispondenti.

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Partecipazione economicaLa distribuzione di acconti sui dividendi:

• Deve essere prevista dallo Statuto;

• È consentita solo alle società il cui bilancio è per legge assoggettato al controllo di società

di revisione iscritte all’albo speciale;

• È deliberata dagli amministratori;

• Non è consentita qualora dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative

all’esercizio/i precedente/i;

• Può essere deliberata per un ammontare specifico;

• Gli amministratori deliberano la distribuzione sulla base di un prospetto contabile e di una

relazione che evidenzi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Art. 2433 c.c.«Acconti sui dividendi»

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Mantenimento del controllo

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La volontà del mantenimento del controllo societario è un diritto fondamentale per l’imprenditore, sancito dal codice civile, ma può

rivelarsi un elemento di debolezza e criticità per la continuità aziendale se la famiglia non è coesa e non condivide le strategie aziendali o se non dispone di ulteriori risorse per finanziare la

crescita attraverso l’apporto del capitale di rischio

Art. 2348 c.c.«Aumento di

Capitale»

Art. 2441 c.c. «Diritto di Opzione»

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Mantenimento del controllo

Un aumento di capitale può essere eseguito fino a che le azioni

precedentemente emesse siano interamente liberate. In caso di

violazione gli amministratori sono solidamente responsabili per i

danni arrecati ai socie e ai terzi. Agli aumenti di capitale

partecipano di diritto tutti gli azionisti, tranne nei casi previsti

dall’art. 2442 c.c.

Art. 2438 c.c.«Aumento di capitale»

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Mantenimento del controllo

I soci devono ricevere in opzione – in proporzione al numero di

azioni possedute – le azioni di nuova emissione e le obbligazioni

convertibili in azioni. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto

di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i

soci, sulla base del rapporto di cambio.

Art. 2441 c.c.«Diritto di opzione»

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Mantenimento del controlloIl mantenimento del controllo:

• Consente agli azionisti di mantenere invariata la loro quota di partecipazione al capitale d’impresa;

• Consente a coloro che ne fanno richiesta l’esercizio di un diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle

obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste optate;

• Non spetta per le azioni di nuova emissione che devono essere liberate;

• Può essere escluso o limitato con deliberazione di aumento di capitale quando l’interesse della società lo esige

(relazione motivata, es. per passaggio generazionale o entrata partner strategici o private equity);

• Non si considera escluso o limitato qualora le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o società

finanziarie soggetti al controllo della Consob, che le offrano in opzione ai soci;

• Può essere escluso se le azioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che le

controllano o che sono da essa controllate.

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Separazione patrimonialeLa commistione patrimoniale:

• Punto di debolezza delle imprese familiari;

• Fonte di conflittualità (positivamente correlata al numero di familiari attivi

nell’impresa ed alla carenza dei sistemi di governance e di controllo interno).

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Separazione patrimoniale

Il socio può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Art. 2256«Uso illegittimo

delle cose sociali»

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio

sociale.

Art. 2277«Inventario»

La separazione dei patrimoni e quindi dei diritti e degli obblighi viene ribadita: «non è ammessa compensazione fra il debito che un

terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio»

Art. 2271«Esclusione della compensazione»

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Separazione patrimonialeLa risoluzione del problema è legata all’evoluzione giuridica e societaria dell’impresa, ma

anche all’identificazione di un efficiente sistema di family governance:

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

Tra quello familiare e quello a supporto della gestione dell’impresa:• Continuità dell’impresa;

• Adozione di un sistema di regole;• Salvaguardia dell’autonomia gestionale

dell’impresa;• Evita le conflittualità potenziali tra i

familiari attivi e quelli non attivi

MATURITÀ MANAGERIALE DELL’IMPRENDITORE

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Patrimoni destinati ad uno specifico affare

• Norme utili per iniziare a responsabilizzare le nuove generazioni

che entrano in azienda;

• Utile per la gestione delle relazioni tra familiari e impresa

nell’ipotesi in cui non ci sia omogeneità di vedute su specifiche

opportunità d’investimento.

Art. 2447-bis e seguenti c.c.

«Patrimoni destinati ad uno specifico

affare»

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Circolazione delle azioni

• Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo;

• Le azioni nominative mediante girata autenticata da notaio o da

altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali.

Art. 2355 c.c.«Circolazione delle

azioni»

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Circolazione delle azioni

Nel caso di azioni nominative e in quello di mancata emissione dei

titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il

loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni,

vietarne il trasferimento.

Le clausole di mero gradimento sono inefficaci se non prevedono il

diritto di recesso o l’obbligo di acquisto, secondo i valori di cui

all’art. 2437 ter.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

Art. 2355-bis c.c.«Limiti alla

circolazione delle azioni»

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Separazione patrimonialeHanno diritto a recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle delibere

riguardanti:

• La modifica della clausola dell’oggetto sociale;

• La trasformazione della società;

• Il trasferimento della sede sociale all’estero;

• La revoca dello stato di liquidazione;

• L’eliminazione di una o più cause di recesso;

• La modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

• Le modifiche dello statuto relativamente ai diritti di voto o di partecipazione;

• La proroga del termine (derogabile);

• Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (derogabile).

Art. 2441 c.c.«Diritto di opzione»

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Separazione patrimonialeL’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità

ESEMPIO S.r.l. costituita a tempo indeterminato

• Il diritto di recesso compete al socio in ogni momento (preavviso di almeno 180 giorni);

• I soci che recedono dalla società hanno diritto ad un rimborso della propria

partecipazione in proporzione del patrimonio sociale (valore economico);

• Il rimborso delle partecipazioni può avvenire anche mediante acquisto da parte degli

altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo;

• Se le riserve e il capitale sono insufficienti per il rimborso, la società si scioglie.

Art. 2473 c.c.«Recesso del socio»

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Separazione patrimonialeL’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. Si

applicano le norme sul recesso, salvo l’impossibilità di ridurre il capitale.Art. 2473 bis c.c.

«Esclusione del socio»

Art. 2497-quater c.c.«Attività di direzione e

coordinamento»

Il socio di un’impresa soggetta a coordinamento se può esercitare il diritto di recesso ai sensi

dell’art. 2497-quater, allora questi può recedere solo se:

• La società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento ha deliberato una

trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale;

• A favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita

attività di direzione e coordinamento;

• All’inizio e alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento (quando non si tratta di

società con azioni quotate in mercati regolamentati.

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Trasferimento delle partecipazioni

Si rinvia agli strumenti a supporto del passaggio generazionale visti nella

parte II del corso