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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 29 DEL 28 LUGLIO 2017 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LA SCHEDA INFORMATIVA SPLIT PAYMENT PER LE P.A. CON FATTURAZIONE ELETTRONICA Con decreto del 13 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.07.2017, il Mef ha modificato le modalità di individuazione delle Pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment. Pagina 5 REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE PERIODO D'IMPOSTA 2016 Possono fruire dei benefici del regime premiale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016 i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore individuati con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 23 maggio. Si tratta, in totale, di 155 studi di settore. Pagina 8 VERSAMENTI MOD. REDDITI 2017, PROROGA ALLARGATA Dopo la proroga dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2017, per i soli titolari di reddito d'impresa, emanata con Dpcm del 20.07.2017, il Mef ha annunciato l'arrivo di un ulteriore Dpcm che allargherà la proroga anche ai lavoratori autonomi, e all'Iva e all'Irap. Pagina 11 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE VOLUNTARY DISCLOSURE BIS Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si analizzeranno i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate sulla voluntary bis, con la Circolare 19/E del 13.06.2017 e 21/E del 20.07.2017. Pagina 13 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 21 LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

NUMERO 29 DEL 28 LUGLIO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA SPLIT PAYMENT PER LE P.A. CON FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con decreto del 13 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.07.2017, il Mef ha modificato le modalità di individuazione delle Pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment. Pagina 5

REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE PERIODO D'IMPOSTA 2016Possono fruire dei benefici del regime premiale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016 i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore individuati con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 23 maggio. Si tratta, in totale, di 155 studi di settore. Pagina 8

VERSAMENTI MOD. REDDITI 2017, PROROGA ALLARGATADopo la proroga dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2017, per i soli titolari di reddito d'impresa, emanata con Dpcm del 20.07.2017, il Mef ha annunciato l'arrivo di un ulteriore Dpcm che allargherà la proroga anche ai lavoratori autonomi, e all'Iva e all'Irap.Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si analizzeranno i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate sulla voluntary bis, con la Circolare 19/E del 13.06.2017 e 21/E del 20.07.2017.Pagina 13

PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 21

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEUna sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologicoPagina 21

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEUna sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

Pagina 22

SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 28.07.2017 ALL' 11.08.2017

Pagina 23

Pag. 2

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Lavoratori autonomi: proroga al 20 agosto per i versamenti Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. A dirlo il comunicato del MEF 131 del 26.07.2017. Il nuovo termine verrà formalizzato con un DPCM su proposta del MEF che uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo. In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e lavoratori autonomi. Con un altro decreto in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

Controversie tributarie pendenti 2017: pubblicato il modello

Con il Provvedimento del 21.07.2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di domanda con le relative istruzioni sulla chiusura agevolata delle liti pendenti. Com'è noto, i contribuenti interessati possono risolverle entro il 2 ottobre 2017 pagando un importo agevolato. In particolare, la chiusura riguarda le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, e quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Note spese e giustificativi e la loro gestione documentale

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 96 del 21 luglio 2017, sollecitata da un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti sulle note spese dei dipendenti e i relativi giustificativi, ricordando che documento informatico avente rilevanza fiscale come le note spese debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici che la procedura sia interamente dematerializzata. Ove, tuttavia, il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la conservazione elettronica necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

Rottamazione cartelle esattoriali 2017: entro il 31 luglio prima rata

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

Conto alla rovescia per la definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi in quanto scade il prossimo 31 luglio, infatti, il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata. Si ricorda che il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.

Scheda carburante 2017: imprescindibile la compilazione in tutte le parti

Compilazione in tutte le sue parti: è il requisito imprescindibile della scheda carburante. A ribadirlo è la Cassazione Per la deducibilità dei costi carburante è necessaria

l’apposizione della firma sulla scheda da parte del gestore dell’impianto di distribuzione carburanti

l’indicazione del numero dei chilometri percorsi.La Corte di Cassazione con la sentenza del 7 luglio 2017 n. 16809 ha ribadito che tali adempimenti non ammettono equipollenti né possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture dell’impresa. 

Aziende vittime di mancati pagamenti: nuovi requisiti per l'accesso al fondo

Lunedì 24 luglio 2017, sono stati aggiornati dal MISE i requisiti per l’accesso al Fondo per il credito di aziende vittime di mancati pagamenti. Con l’art. 60-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato previsto che per accedere al Fondo, le imprese richiedenti vittime dei mancati pagamenti per truffa, insolvenza fraudolenta, estorsione e false comunicazioni sociali devono risultare parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici denunciate, che sia in corso alla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato al Ministero. Si ampliano quindi le possibilità per le imprese che hanno denunciato imprese debitrici, imputate per comportamenti penalmente rilevanti.

Emergenza siccità 2017: il piano MIPAAF a tutela degli agricoltori

Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono state attivate alcune misure di contrasto all'emergenza siccità. Tre gli assi principali di intervento: attivazione del fondo di solidarietà nazionale, aumento degli anticipi dei fondi europei Pac, 700 milioni di euro per piano di rafforzamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Split payment per le P.A. con fattura elettronica

Il regime dello split payment è stato oggetto di recenti cambiamenti che hanno portato un'estensione del meccanismo sia per quanto riguarda i destinatari (pubbliche amministrazioni e società controllate), che i cedenti prestatori (tra i quali figurano ora anche i lavoratori autonomi). Con il decreto del 13.07.2017 il Mef ha modificato il criterio di individuazione delle Pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment, facendolo coincidere con quello relativo alle norme in materia di fatturazione elettronica.

Sono stati inoltre resi disponibili sul sito del Mef i nuovi elenchi revisionati dei soggetti destinatari dello split payment.

SPLIT PAYMENT PER LE P.A. CON FATTURA ELETTRONICAPUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI E SPLIT PAYMENT

Con decreto del 13 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.07.2017, il Mef ha modificato le modalità di individuazione delle Pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina dello split payment, facendolo coincidere con quello relativo alle norme in materia di fatturazione elettronica, ex art. 1 commi 209-2014 L. 244/2007, ossia:

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (i soggetti iscritti nell'elenco Istat, le autorità indipendenti e le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 L. 165/2001);

le amministrazioni autonome.Alla luce di questa modifica per individuare le Pubbliche

amministrazioni interessate si dovrà fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet:

http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php

escludendo i "Gestori di pubblici servizi", mentre sono tenute all'applicazione dello split payment le "aziende speciali", per la quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica.

Riepilogando, dunque, le pubbliche amministrazioni soggette alle norme sullo split payment sono:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.09 di ogni anno

Autorità indipendenti

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 L. 165/2001, ossia: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi

e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro

associazioni, tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 3 luglio 1999, n. 300 (Agenzia delle Entrate,

delle Dogane …), fino alla revisione organica della disciplina di settore anche il CONI

Le amministrazioni autonomeSOCIETA'

CONTROLLATE E SPLIT

PAYMENT

Con il D.l. 50/2017 il meccanismo dello split payment è stato esteso anche:

alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (n. 1 e 2 comma 1 dell'art. 2359 del codice civile);

alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni (n. 1 comma 1 dell'art. 2359 del codice civile);

alle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società (n. 1 comma 1 dell'art. 2359 del codice civile).Si ricorda che l'art. 2359 del codice civile considera società controllata la società: in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili

nell'assemblea ordinaria (n.1); in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (n.2); alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa

Italiana (comma 1-bis art. 17-ter DPR 633/72). Con un successivo decreto del MEF potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Il decreto MEF del 27.6.2017 (modificativo del precedente decreto MEF del 23.01.2015) aveva stabilito che ai fini dell'individuazione delle società:

in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

applicavano alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.04.2017;

per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicavano alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.09 dell'anno precedente.

Il recente decreto Mef del 13.07.2017 non ha apportato modifiche all'ambito di applicazione di questi soggetti tuttavia si segnala che il Mef ha revisionato gli elenchi delle società controllate destinatarie dello split payment, e li ha resi disponibili sul suo sito internet, come di seguito riepilogati:

Società controllate di diritto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da quest'ultime

Elenco 2

Società controllate di fatto dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da quest'ultime

Elenco 3

Società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, e dalle controllate di quest'ultime

Elenco 4

Elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della borsa italiana

Elenco 5

DECORRENZA E CLAUSOLA

DI SALVAGUARDI

A

Il DM del 13.07.2017 stabilisce che tali nuove regole si applichino a partire dalle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso (quindi dal 25.07.2017).

Tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno assoggettato alla disciplina dello split payment le fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino al 24.07.2017 (data di pubblicazione del decreto).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Regime premiale studi di settore periodo d'imposta 2016

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che siano “congrui”, “coerenti” e “fedeli”, è previsto, anche quest'anno, un regime premiale che consente di godere di alcuni benefici:

esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; accertamento sintetico solo se il reddito accertabile si discosta di almeno 1/3 da quello

dichiarato (anziché di 1/5).

Possono fruire dei benefici del regime premiale per il periodo d'imposta 2016 i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore individuati con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia dello del 23 maggio 2017. Si tratta, in totale, di 155 studi di settore.

REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE PERIODO D'IMPOSTA 2016

IL REGIME PREMIALE PER GLI STUDI DI SETTORE

ED I BENEFICI

I commi da 9 a 13 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 hanno previsto l’applicazione, già dal periodo d’imposta 2011, di un regime premiale per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi medesimi (“congrui e coerenti”), anche per effetto dell’adeguamento. Tale regime premiale permette di fruire dei seguenti benefici:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (basate su elementi gravi, precisi e concordanti);

riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per cui la notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, anziché entro il 5° successivo (salvo in caso di violazioni penalmente rilevanti che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

accertamento sintetico1 solo se il reddito accertabile si discosta di almeno 1/3 da quello dichiarato (anziché di 1/5). La Circolare n. 25/E del 19.06.2012 ha precisato che tale beneficio è, comunque, precluso ai soci di società trasparenti, in quanto esso è riferibile solo ai “contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito” e, quindi, solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi.

BENEFICI

ESCLUSIONE DAGLI ACCERTAMENTI ANALITICO – INDUTTIVI BASATI SULLE PRESUNZIONI SEMPLICI

RIDUZIONE DI 1 ANNO DEI TERMINI DI DECADENZA PER L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO SINTETICO SOLO SE REDDITO ACCERTABILE > REDDITO DICHIARATO DI ALMENO 1/3 (NO PER SOCI DI SOCIETÀ TRASPARENTI)

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL

REGIME PREMIALE

Le agevolazioni previste dal regime premiale si applicano a condizione che il contribuente:

dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (ovvero, sia congruo);

abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

sulla base dei suddetti dati, risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

CONDIZIONI DA RISPETTARE

CONGRUITÀ e COERENZA rispetto a GERICO, anche se a seguito di adeguamento

FEDELTÀ DEI DATI INDICATI

INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEGLI STUDI DI 1 Art. 38, D.P.R. n. 600/1973.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

SETTORE

I NUOVI CRITERI DI ACCESSO

Con Provvedimento del direttore delle Entrate del 23 maggio 2017, sono stati definiti i criteri per l'accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2016.

Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il periodo d'imposta 2016 sono stati selezionati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a:

almeno 4 diverse tipologie tra: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura;

oppure ad almeno 3 delle tipologie di indicatori sopra indicate e che, contestualmente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

GLI STUDI DI SETTORE

INTERESSATI DAL REGIME PREMIALE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015

Per il periodo d'imposta 2016, il regime premiale si applica a 155 studi di settore elencati nell'Allegato 1 del Provvedimento del 23.05.2017, quattro in meno rispetto all'anno scorso (che erano 159). La riduzione è dovuta all'accorpamento di questi studi:

nuovo studio YM03U che sostituisce i precedenti WM03A, WM03B, WM03C e WM03D;

nuovo studio YD13U che sostituisce il precedente WD06U.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri ClientiLoro Sedi

OGGETTO: Versamenti Mod. Redditi 2017, proroga allargata

Con il Dpcm del 20.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2017, è stato prorogato il termine di versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2017 (anno imposta 2016) per i titolari di reddito d'impresa:

al 20.07.2017 senza maggiorazione (termine già scaduto); al 21.08.2017 (in quanto il 20.08 cade di domenica) con la maggiorazione dello

0,40%.La proroga, arrivata a tempo scaduto per il versamento senza maggiorazione, ha

destato numerosi dubbi tra gli operatori per quanto riguarda i soggetti interessati e l'ambito oggettivo.

Con il Comunicato stampa del 26.07.2017 il Mef ha annunciato l'arrivo di un altro Dpcm che allargherà la proroga sia da un punto di vista soggettivo, facendovi rientrare anche i lavoratori autonomi, sia da un punto di vista oggettivo, comprendendo anche l'Iva e l'Irap.

L'annuncio è arrivato a seguito di numerose richieste avanzate dai commercialisti e dagli esperti contabili. Per l'ufficialità occorre attendere l'emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm.

Nello stesso comunicato del 26.07.2017 il Mef ha annunciato anche l'arrivo di un ulteriore Dpcm, in cui verranno prorogate al 31 ottobre le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e il Mod. 770.

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

VERSAMENTI MOD. REDDITI 2017, PROROGA ALLARGATA

PRIMA PROROGA E I

PROBLEMI CONSEGUENTI

Si ricorda che con il Dpcm del 20.07.2017 sono state prorogate le scadenze di pagamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2017, per i soli titolari di reddito d'impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa):

dal 30.06.2017 al 20.07.2017 (termine già scaduto), senza maggiorazione;

dal 31.07.2017 al 21.08.2017 (in quanto il 20.8 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40%.

Oltre a creare una disparità di trattamento tra i titolari di reddito d'impresa e gli altri soggetti, si è sollevata una critica in merito all'efficacia di questa proroga in quanto l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20.07.2017). Tra la stampa specializzata si è parlato infatti di "proroga a tempo scaduto". Il vantaggio legato alla proroga era quello di far slittare dal 20 luglio al 21 agosto (in quanto il 20 cade di domenica) i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%, ma tanti sono i dubbi che si sono sollevati tra gli operatori specializzati.

Innanzitutto l'ambito di applicazione della proroga: il testo del Dpcm faceva riferimento esclusivamente ai versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e ciò aveva portato ad escludere dalla proroga i versamenti quali Irap ed Iva.

Per i titolari di reddito d'impresa, inclusi nella proroga, che scelgono il pagamento delle imposte a rate si è configurata l'ipotesi di dover portare avanti piani di rateazione diversi: uno per le imposte che rientrano nella proroga (Irpef ed Ires), e uno per le imposte escluse (principalmente Irap ed Iva), con evidente aggravio di adempimenti a carico dei contribuenti. Tale situazione, tra l'altro, ha messo in difficoltà anche le stesse software house che devono predisporre test accurati in tempi brevissimi prima di poter rilasciare gli aggiornamenti.

LA SECONDA PROROGA IN DIRITTURA D'ARRIVO

Dopo le richieste avanzate dai commercialisti e dagli esperti contabili, nonché dalle stesse software house, il Mef ha annunciato con il comunicato stampa del 26.07.2017, che emanerà a breve un Dpcm in cui:

estenderà la proroga anche ai professionisti, eliminando così la disparità di trattamento tra imprenditori e altri contribuenti che si era creata con il Dpcm del 20.07.2017;

amplierà la proroga anche alle altre imposte, in particolare Irap ed Iva.Per conoscere nel dettaglio i contenuti della proroga bisogna

attendere il testo ufficiale del Dpcm, e per l'ufficializzazione della sua entrata in vigore bisogna attendere la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, considerati i tempi ormai strettissimi, dal testo del comunicato si può evincere che:

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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 LUGLIO 2017

dal punto di vista soggettivo la proroga interessa le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali ed equiparati, nonché i lavoratori autonomi. Restano escluse pertanto solo le persone fisiche private;

dal punto di vista oggettivo la proroga interessa non solo i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, quindi Irpef e relative addizionali, Ires, le imposte sostitutive del regime dei minimi/forfetario, l'Ivie e l'Ivafe, ma anche l'Iva e l'Irap.Il comunicato stampa del Mef del 26.07.2017 non fa riferimento ai contributi, e nemmeno al diritto CCIAA, pertanto per una conferma ufficiale della loro proroga bisogna attendere il Dpcm.

L'ampliamento della proroga anche all'Iva e all'Irap ha scongiurato l'ipotesi di dover portare avanti piani di rateazione separati per coloro che decidono di pagare a rate. Si ricorda, in ogni caso, che il calendario delle rate "ante proroga" può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga non intendono avvalersene.

IN ARRIVO LA PROROGA

DELLE DICHIARAZION

I

Nel comunicato stampa del 26.07.2017 il Mef coglie l'occasione per annunciare l'arrivo di un ulteriore Dpcm che prorogherà:

l'invio del mod. 770/2017, in scadenza il 31 luglio, al 31 ottobre 2017; l'invio del Mod. Redditi 2017 ed Irap 2017, in scadenza il 2 ottobre, al

31 ottobre 2017.Anche in questo caso per la conferma ufficiale occorre attendere

l'emanazione del Dpcm e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti salutiSAPERE PER FARE

LA RUBRICA D’AGGIORNAMENTO CONTINUO

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

INTRODUZIONE

L’art. 1 della Legge n. 186 del 2014 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure). Successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 193 del 2016 ha riaperto i termini per aderire a tale procedura (voluntary disclosure bis).

L’Agenzia delle Entrate, per la prima, ha pubblicato una Circolare (n. 19/E del 13.06.2017) in cui fornisce chiarimenti in merito alla procedura di collaborazione volontaria. Successivamente, per chiarire le novità introdotte con il D.l. 50/2017, l'Agenzia ha pubblicato un'altra Circolare, n. 21/E del 20.07.2017.

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In vista della scadenza del 31.7 per l'adesione (che dovrebbe slittare al 2 ottobre grazie ad un decreto di prossima pubblicazione), si offre una panoramica della procedura alla luce dei recenti chiarimenti delle Entrate.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi può aderire alla voluntary-bis?

2. Quali sono gli aspetti temporali della voluntary-bis?

3. Qual è la procedura per la voluntary-bis?

4. Quando si considera perfezionata la procedura di voluntary-bis?

5. Quali sono gli esoneri dichiarativi per coloro che accedono alla voluntary-bis?

6. Quali sono gli effetti penali della procedura di voluntary-bis?

7. E' possibile detrarre le imposte pagate all'estero a titolo definitivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi?

8. Cosa accade nel caso in cui il contribuente non proceda all'autoliquidazione e al pagamento spontaneo, o vi proceda in misura insufficiente?

9. I soggetti che aderiscono alla nuova procedura di collaborazione volontaria sono esonerati dagli obblighi dichiarativi relativi all'Ivie e all'Ivafe?

10. Quali sono i paesi esteri per i quali la procedura di voluntary bis prevede dei benefici premiali?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHI PUÒ ADERIRE ALLA VOLUNTARY BIS?

R.1 Possono aderire alla procedura di voluntary internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell’art. 4 del decreto n. 227 del 1990. Si tratta quindi di:

persone fisiche; enti non commerciali; società semplici; associazioni equiparate

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.Invece, alla procedura di voluntary nazionale possono aderire, oltre ai contribuenti che si

avvalgono della voluntary internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli

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obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Si ricorda, inoltre, che alla procedura di voluntary disclosure-bis possono accedere i contribuenti purché:

non abbiano già presentato l’istanza in precedenza (anche se per interposta persona); non siano stati destinatari di ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali relativi

all’ambito di applicazione della procedura.Infine, con la Circolare 19/E del 13.06.2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

non possono essere oggetto della nuova edizione della procedura le stesse violazioni già rientranti nella precedente edizione che non si era perfezionata per mancato pagamento di quanto dovuto;

non risulta preclusivo di adesione alla procedura il fatto che il contribuente abbia già presentato istanza in relazione alla precedente edizione, risultata poi improcedibile a causa della non piena collaborazione dello stesso e/o della carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In questo caso, la presentazione della prima istanza, risultata improcedibile, non può avere l’effetto di precludere l’accesso alla riapertura dei termini per la voluntary, a meno che, prima della presentazione della nuova istanza, il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di attività istruttorie, suscettibili di integrare una causa ostativa;

lo stesso ragionamento fornito al punto precedente si applica anche al caso di istanza tardiva presentata dal contribuente in relazione alla precedente edizione della procedura di voluntary.

D.2 QUALI SONO GLI ASPETTI TEMPORALI DELLA VOLUNTARY BIS?

R.2 Per poter usufruire della procedura è necessario aderire entro il prossimo 31 luglio 2017, tuttavia ci sarà tempo fino al 30 settembre 2017 per l'integrazione dell'istanza.

Rientrano nella procedura di voluntary-bis le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello UNICO 2010 fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016. Inoltre, dovranno essere incluse nella procedura le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009.Sempre a questo proposito la Circolare 19/E del 13.06.2017 ha ricordato che per gli investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato rientrano nella procedura le violazioni in materia di monitoraggio dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.

D.3 QUAL È LA PROCEDURA PER LA VOLUNTARY-BIS?

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R.3 I contribuenti dovranno procedere al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza entro il 30 settembre 2017.

Nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale, il pagamento dovrà avvenire in 3 rate mensili di pari importo, ed in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

Se il versamento delle somme dovute non avviene nel termine indicato, o se il versamento risulti insufficiente, l’Agenzia delle Entrate potrà liquidare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso l’emissione di un invito in applicazione del disposto dell’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 218/97 vigente alla data del 30 dicembre 2014.

Per consentire un agevole accesso all’istituto, è stato realizzato uno specifico software di ausilio, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per il calcolo delle sanzioni in autoliquidazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi di dichiarazione delle imposte dovute.

Nella Circolare 19/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito l’ambito della voluntary-bis riguardante la detenzione di contante o valori al portatore. In relazione con tale argomento ricorda la procedura “rafforzata” che è necessario effettuare nel caso in cui si voglia far emergere tali valori:

PROCEDURA PER CONTANTI O VALORI AL PORTATORE

1

Il rilascio unitamente alla presentazione dell’istanza di una dichiarazione in cui si attesta che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’art. 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);

2

L’apertura e l’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati;

3

Il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati.

In relazione con tale argomento, viene specificato che tale previsione non riguarda soltanto la procedura di voluntary nazionale ma è possibile applicarla anche nell’ambito della procedura di voluntary internazionale.

Mentre la detenzione all’estero di contanti o valori al portatore in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale costituisce

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sempre una violazione sanabile con la procedura di collaborazione volontaria internazionale, analoga detenzione nel territorio italiano potrà essere oggetto della medesima procedura, nella versione nazionale, solo a condizione che i valori derivino da evasione fiscale.

Sempre in relazione con tale argomento, il documento di prassi ha voluto chiarire che tipo di attività rientrano tra i “valori al portatore”.

In tal senso viene specificato che il legislatore ha voluto riferirsi ad una nozione ampia di detti valori, che includa non soltanto i titoli al portatore, ma anche tutte quelle attività che possono trasferirsi senza obbligo di tracciabilità e che tuttavia devono essere indicati in dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale. Esempi di tali attività possono essere:

gioielli; opere d’arte; metalli preziosi;valute estere.

D.4 QUANDO SI CONSIDERA PERFEZIONATA LA PROCEDURA DI VOLUNTARY-BIS?

R.4 Il questa procedura di voluntary-bis il legislatore ha delineato un nuovo procedimento rispetto a quello della precedente edizione, ovvero quello della autoliquidazione.

Al riguardo viene specificato che la norma non esclude che il contribuente effettui il pagamento spontaneo soltanto in relazione ad alcune annualità, lasciando all’Amministrazione Finanziaria la determinazione di quanto dovuto per le altre annualità.

In questo caso, l’Amministrazione Finanziaria l’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza di quanto versato rispetto a quanto dovuto per la/le relativa/ve annualità, comunicando poi il perfezionamento della procedura

limitatamente ai soli periodi d’imposta per i quali è stato correttamente effettuato il pagamento.

Si specifica che il perfezionamento delle annualità oggetto dell’istanza per le quali non è stato effettuato il pagamento spontaneo o per le quali il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, avverrà a seguito del versamento di quanto dovuto ad esito delle attività dell’Ufficio.

Infine, viene ricordato che qualora il contribuente destinatario dell’atto di contestazione o dell’invito di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997, ovvero che abbia sottoscritto l’accertamento con adesione non versi le somme dovute nei termini normativamente previsti, gli Uffici provvederanno a notificare un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione.

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D.5 QUALI SONO GLI ESONERI DICHIARATIVI PER COLORO CHE ACCEDONO ALLA VOLUNTARY-BIS?

R.5 Per i soggetti che accedono alla procedura di voluntary-bis è previsto l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

Inoltre, ricorda la Circolare che per chi accede alla procedura è previsto l’esonero dalla indicazione in dichiarazione per i redditi generati da attività estere, qualora siano:

ESONERO

1Soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

2

Derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla normativa UE sugli organismi di investimento collettivo (direttiva 2009/65/CE), per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale

Viene ricordato che per usufruire di tali esoneri, è necessario: illustrare analiticamente nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione

volontaria le informazioni non indicate nella dichiarazione; versare spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di

imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale esonero non è necessario che sia esercitato congiuntamente per il 2016 e per la frazione di anno 2017, potendo il contribuente avvalersi di tale facoltà solo in relazione alle attività ed ai redditi finanziari del 2016, indicando invece gli stessi nella dichiarazione per l’anno 2017 e versando per tale annualità le relative imposte nei modi e termini ordinari.

D.6 QUALI SONO GLI EFFETTI PENALI DELLA PROCEDURA DI VOLUNTARY-BIS?

R.6 Con la riapertura dei termini per l’accesso a tale procedura il legislatore ha aggiunto un nuovo reato proprio, previsto dall’art. 5-octies, comma 1, lettera i) del D.L. 167 del 1990, ai sensi del quale chiunque fraudolentemente si avvale della procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all’art. 5-quinquies, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, è punito con la stessa sanzione prevista per il reato di cui al citato art. 5-septies (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

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D.7 E' POSSIBILE DETRARRE LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO A TITOLO DEFINITIVO IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O DI OMESSA INDICAZIONE DI TALI REDDITI?

R.7 Sì, con le modifiche apportate alla voluntary disclosure in sede di conversione in legge del D.l. n. 50/2017, viene consentito al contribuente che aderisce alla procedura di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi di lavoro dipendente e autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri.

Come ha precisato l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21/E/2017, tale possibilità vale anche per gli atti amministrativi non ancora definiti nell’ambito della precedente edizione della procedura. Resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

D.8 COSA ACCADE NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NON PROCEDA ALL'AUTOLIQUIDAZIONE E AL PAGAMENTO SPONTANEO, O VI PROCEDA IN MISURA INSUFFICIENTE ?

R.8 Nel caso in cui il contribuente non proceda all’autoliquidazione e al pagamento spontaneo, oppure proceda ma il versamento sia carente, l’art. 5-octies, comma 1, lett. g) del D.L. 167 del 1990 ne disciplina le conseguenze.

Qualora il contribuente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017, le sanzioni previste sono determinate come segue:

in misura pari al 60% del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del comma 4, dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990;

in misura pari all’85% del minimo edittale negli altri casi.In caso di mancato pagamento spontaneo, la misura dell’85% del minimo edittale si

applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute.

Nei casi di insufficiente versamento spontaneo, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 50 del 2017 le sanzioni erano calcolate in misura pari al 60 o all’85% a seconda delle varie ipotesi sopra illustrate, con una maggiorazione del 10% se l’insufficienza del versamento supera:

il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

il 30% delle somme da versare negli altri casi.La maggiorazione era del 3% qualora la carenza fosse inferiore o uguale:

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il 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

il 30% delle somme da versare negli altri casi.Il D.L. n. 50 del 2017 ha specificato l’ambito applicativo delle maggiorazioni previste

nel caso di autoliquidazione insufficiente.In particolare, in caso di versamenti insufficienti rispetto a quanto autoliquidato

nell’istanza di adesione alla voluntary disclosure-bis (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) è previsto che:

se il versamento risulta insufficiente per una frazione superiore al 10% o al 30% delle somme da versare, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 10%;

se il versamento risulta insufficiente per una frazione inferiore o uguale al 10% o al 30% delle somme da versare a seconda dei casi, l’Agenzia delle Entrate deve provvedere al recupero delle somme ancora dovute con una maggiorazione del 3%.

La Circolare 21/E/2017 ha precisato che, alla luce delle novità introdotte, in caso di insufficiente versamento spontaneo, l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10% o del 3% deve essere determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo.

Inoltre, l’importo ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante.

Di conseguenza, in nessun caso le maggiorazioni possono superare quanto dovuto nel caso in cui gli autori delle violazioni non provvedessero spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017.

D.9 I SOGGETTI CHE ADERISCONO ALLA NUOVA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI RELATIVI ALL'IVIE E ALL'IVAFE?

R.9 Sì. Per i soggetti che accedono alla procedura di voluntary-bis è previsto l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

Tali soggetti sono altresì esonerati dalla indicazione in dichiarazione per i redditi, generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla normativa UE sugli organismi di investimento collettivo (direttiva 2009/65/CE), per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale.

Viene ricordato che per usufruire di tali esoneri, è necessario:

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illustrare analiticamente nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria le informazioni non indicate nella dichiarazione;

versare spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 l’esonero in commento si estende all’IVIE ed all’IVAFE.

Da questo ne consegue che nel versamento unico da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, dovranno includersi anche l’IVAFE e l’IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno d’imposta 2017.

Sempre riguardo a tali esoneri, la Circolare 21/E/2017 fornisce chiarimenti in relazione alla frazione del 2017 che può essere oggetto di esclusione da tali adempimenti.

Viene ricordato che l’esonero da vari adempimenti dichiarativi per i soggetti che accedono alla procedura di collaborazione volontaria, è limitato al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

In base al dettato normativo il termine finale della frazione di anno 2017 che può beneficiare dell’esonero coincide con la data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria.

La Circolare precisa che in caso di presentazione di istanza integrativa, che in base alla legge può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione di quest’ultima.

D.10 QUALI SONO I PAESI ESTERI PER I QUALI LA PROCEDURA DI VOLUNTARY BIS PREVEDE DEI BENEFICI PREMIALI?

R.10 In relazione ai Paesi esteri in cui sono detenuti gli investimenti oggetto di regolarizzazione, la Circolare 21/E/2017 specifica che i Paesi per i quali è possibile usufruire dei benefici premiali in termini di riduzione delle sanzioni e dei periodi di imposta accertabili si è ampliato rispetto alla precedente edizione della procedura.

In questo senso, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come, negli ultimi anni, si è ridotto l’elenco dei Paesi per i quali è possibile far emergere attività estere, usufruendo della riduzione a metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale con la necessità di procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del waiver.

Ricorda infine che, come evidenziato nella C.M. n. 19/E che tra tali Paesi rientra la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco.

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PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 21/E del 20 Luglio 2017 L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle novità normative alla disciplina della voluntary disclosure introdotte con il D.l. 50/2017, tra cui il riconoscimento delle imposte pagate all’estero sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, anche nel caso in cui tali redditi non siano stati indicati in dichiarazione o la stessa non sia stata presentata, e le conseguenze in caso di versamento spontaneo carente. Nella circolare sono altresì forniti ulteriori chiarimenti riguardo ai Paesi di detenzione degli investimenti e delle attività estere che consentono di massimizzare gli effetti premiali della vigente edizione della procedura di collaborazione volontaria e all'esonero dagli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti che vi accedono.

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 96/E del 21 Luglio 2017 L'Agenzia, per rispondere ad un’istanza di interpello, fornisce chiarimenti sulle note spese dei dipendenti e i relativi giustificativi, affrontando il problema della loro natura e dei relativi giustificativi ai fini della loro conservazione.

Risoluzione n. 97/E del 25 Luglio 2017 L'Agenzia, sollecitata da un'istanza di interpello, afferma che l'operazione di scissione, seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa da parte dei soci, non configura un indebito vantaggio fiscale qualificabile come abuso di diritto.

Risoluzione n. 98/E del 26 Luglio 2017 L'Agenzia, nel rispondere ad un'istanza di interpello, afferma che un’operazione di

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scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata all’assegnazione agevolata di beni immobili ad alcuni soltanto dei soci (coloro che riceveranno partecipazioni esclusivamente nella società scissa), non presenta profili di abusività ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 212/2000. Tra l'altro la possibilità di assegnare beni soltanto ad alcuni soci anziché alla totalità degli stessi, è stata prevista dalla Circolare n. 26/2016.

Risoluzione n. 99/E del 27 Luglio 2017 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sull'abuso di diritto in materia di assegnazione e cessione agevolata ai soci. Nel documento di prassi l'Agenzia riconosce l'abusività in una complessa operazione in cui la società: conferisce l’azienda in una nuova società composta dai medesimi soci; concede in locazione il bene immobile alla nuova società; provvede ad assegnare il bene ai soci e a sciogliersi.

Risoluzione n. 100/E del 27 Luglio 2017

L'Agenzia, a seguito di un'istanza di interpello, afferma che le società in contabilità semplificata possono beneficiare della disciplina agevolativa di assegnazione dei beni ai soci anche se, in sede contabile, non annullano le riserve di bilancio.

Risoluzione n. 101/E del 27 Luglio 2017

L'Agenzia, a seguito di un'istanza di interpello, afferma che la cessione agevolata dei beni ai soci non rientra nella disciplina dell’abuso di diritto anche se la società deduce la relativa minusvalenza e utilizza il corrispettivo della cessione per estinguere parte di un prestito obbligazionario in precedenza sottoscritto da due soci.

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 21 Luglio 2017 L'Agenzia, con il provvedimento del 21.07.2017, ha approvato il modello per la definizione delle liti pendenti, da presentare entro il prossimo 2 ottobre. La chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di

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accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli.Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente

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SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 28.07.2017 ALL' 11.08.2017

Lunedì 31 Luglio 2017 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef, dell'Ires, dell’Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.Con il Dpcm del 20.07.2017, è stata concessa la proroga per i titolari di redditi d'impresa, che consente di slittare i versamenti in scadenza il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%, al 21 agosto 2017. Con comunicato Mef del 26.07.2017 è stato annunciato che la proroga sarà estesa anche ai lavoratori autonomi, e riguarderà non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche l'Iva e l'Irap. Per l'ufficializzazione di quest'ultima novità è necessario attendere un Dpcm di prossima emanazione.

Lunedì 31 Luglio 2017 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Giugno 2017, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) da parte degli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972.

Lunedì 31 Luglio 2017 Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di Giugno 2017 da parte degli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972.

Lunedì 31 Luglio 2017 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.07.2017 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.07.2017, da parte delle parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della

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“cedolare secca”.

Lunedì 31 Luglio 2017 Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR) da parte dei contribuenti per i quali sussistono i presupposti per chiedere i rimborsi infrannuali.

Lunedì 31 Luglio 2017 Presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2016 – Modello 770/2017. Il Mef, con comunicato del 26.07.2017, ha ufficialmente annunciato la proroga della dichiarazione mod. 770/2017 che slitterà al 31 ottobre 2017. Per una conferma ufficiale occorre attendere la pubblicazione del relativo Dpcm in Gazzetta Ufficiale.

Lunedì 31 Luglio 2017 Pagamento della 1° o unica rata di debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione da parte dei contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle).

Lunedì 31 Luglio 2017 Presentazione del modello "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" (voluntary disclosure). E' previsto per i prossimi giorni l'emanazione di un Dpcm che sposterà i termini di “presentazione spontanea” al 2 ottobre 2017.

Lunedì 31 Luglio 2017 Versamento 2° rata dell’Irpef e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche (Mod. 730/2017, Redditi PF 2017), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017.

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Lunedì 31 Luglio 2017 Versamento 2a rata dell’Irpef e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche(Mod. 730/2017, Redditi PF 2017), che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio.

Martedì 1 Agosto 2017 Decorrenza periodo di sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti fiscali, in scadenza dal 1° al 20 agosto, in base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012. Tali adempimenti possono essere effettuati entro il giorno 20 del mese di agosto, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno il 20 agosto cade di domenica, per cui si slitta al 21 agosto.

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