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EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA Le principali modifiche introdotte con la DGR 1362/2010 nei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici Arch. Stefano Stefani Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

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EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIALe principali modifiche introdotte con la DGR 1362/2010

nei requisiti minimi di prestazione energetica degli edificiArch. Stefano Stefani

Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

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REQUISITI MINIMI DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICAENERGETICA

DEGLI EDIFICI:DEGLI EDIFICI:

COSA CAMBIACOSA CAMBIA

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NON E’ PIU’ RICHIESTA LA VERIFICA DEL rendimento medio globale dell’impianto di climatizzazione

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAper interventi di - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)

Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato dalla formula:

ηηgg = (75 + 3 log = (75 + 3 log PnPn) %) %

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impiantotermico, espressa in kW.

PRECEDENTE (DPR 412/93)PRECEDENTE (DPR 412/93)ηηgg = (65 + 3 log = (65 + 3 log PnPn) %) %

NON PIUNON PIU’’ PREVISTO

PREVISTO

DALLA DGR 1362/10

DALLA DGR 1362/10

ATTENZIONE: LA VERIFICA E’ ANCORA RICHIESTA PER INTERVENTI DI:- Ristrutturazione di impianti termici - Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti- Sostituzione di generatori di calore

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Livelli minimi di prestazione energetica (EP) (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAper interventi di - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)

Specificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (massa superficiale o sfasamento/smorzamento onda termica; protezione dall’irraggiamento, etc.)

Valori minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari

+96,296,272,672,654,7> 0,7

46,846,834,034,021,3< 0,2

EPi (kWh/m2 anno)

oltre 3000GGA 3000 GGDa 2101 GGA 2100 GGDa 1401 GG

FED

Zona climaticaRapporto di forma

dell’edificioS/V

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ATTUALMENTE E’ PREVISTA LA VERIFICA DEIValori minimi di trasmittanza termica dell’involucro

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAper interventi di - ristrutturazione totale o parziale < 1000 mq - ampliamenti < 20%- manutenzione straordinaria involucro edilizio

Livello minimo di prestazione energetica (EP) (EP) (come per i nuovi edifici)

VIENE INTRODOTTA, IN ALTERNATIVA, LA POSSIBILITA’ DIVERIFICARE IL

CON LA NUOVA

CON LA NUOVADGR 1362/10

DGR 1362/10

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REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DI RISPETTARELivelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamentoestivo dell’involucro edilizio (Epe,invol)Espresso in termini di fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento dell’edificio (UNI TS-11300-1)(e non di energia primaria – indice EP)

altri edifici10 kWh/mc

edifici ad uso residenziale (E1)30 kWh/mq

per interventi di - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)

CON LA NUOVA

CON LA NUOVADGR 1362/10

DGR 1362/10

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In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico:

VENGONO INTRODOTTIVENGONO INTRODOTTI REQUISITI PIUREQUISITI PIU’’ SEVERISEVERIPER GLI EDIFICI PUBBLICIPER GLI EDIFICI PUBBLICI

• i valori limite dell’indice di prestazione energetica EP e delle trasmittanze termiche dell’involucro sono ridotti del 10 per cento

• il valore limite del rendimento globale medio stagionale ècalcolato con la formula: •g = (75 + 4 log Pn) %;

• gli edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest’ultima fosse prevista.

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

CON LA NUOVA

CON LA NUOVADGR 1362/10

DGR 1362/10

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EE’’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico delldell’’edificio mediante ledificio mediante l’’utilizzo di una diversa tipologia dutilizzo di una diversa tipologia d’’impianto.impianto.

IL TEMA DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

rimane l’obbligo • di installare impianti termici centralizzati negli

edifici con più di 4 unità immobiliari• di non realizzare interventi di trasformazione da

impianti centralizzati ad autonomi negli edifici esistenti

CON LA NUOVA

CON LA NUOVADGR 1362/10DGR 1362/10

Ma viene prevista una possibilitàdi deroga da tale obbligo (1)

(1) anche a seguito della procedura di infrazione aperta dall’UE

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INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE DIDI SISTEMI SISTEMI DIDI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONECONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

In tutti gli edifici esistenti con più di QUATTRO unità immobiliari appartenenti alle categorie E1 ed E2, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unitàimmobiliare.Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica.

REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

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OBBLIGO OBBLIGO DIDI INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE DIDI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DIDIENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO

CONTRIBUTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLCONTRIBUTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’’INDICE EPINDICE EP

Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, si intende per:

• energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore;• energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;• energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;• biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica

provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

CON LA NUOVA NORMA VIENE MODIFICATA LA DEFINIZIONE DI “ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI” (1): IN QUESTO MODO, SI ESTENDE LA POSSIBILITA’DI UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVADGR 1362/10

DGR 1362/10

(1) In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea 28/2009/CE in materia di FER

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

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Per procedere al calcolo dell’energia da fonte rinnovabile resa disponibile, occorre determinare preliminarmente l’energia termica prodotta dalla pompa di calore (Epdc) e l’energia elettrica assorbita dalla pompa di calore (Wpdc), su base mensile. A tal fine. Occorre tener presente che le prestazioni di una pompa di calore dipendono dalla temperatura associata ai serbatoi termici a cui la pompa è connessa: il coefficiente di prestazione (indicato come COP per le pompe di calore basate su cicli termodinamici a compressione di vapore o GUE per le pompe di calore basate su cicli termodinamici ad assorbimento) è definito dal rapporto tra la potenza termica erogata e la potenza assorbita dalla pompa di calore. Fissata la temperatura dei serbatoi termici tra cui la pompa si trova ad operare, il massimo valore che teoricamente il coefficiente di prestazione della pompa può assumere si calcola come segue:

•COPmax = (°tc + 273,25) / (°tc -°tf) [6]

•GUEmax = [(°tc + 273,25) / (°tgen + 273,15)]*[(°tgen +°tf)/(°tc +°tf)] [7]

UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE: CALCOLO DEL CONTRIBUTO FER - 1

(1) http://energia.si-impresa.it/Faq.aspx

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

In attesa che sia resa disponibile la norma UNI-CTI TS 11300-4 Ragione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune FAQ sull’utilizzo di pompe di calore. La FAQ n. 68:

Dove COP è il coefficiente di prestazione per le pompe di calore con cicli termodinamici a compressione di vapore, mentre GUE è il coefficiente di prestazione per le pompe di calore basate su cicli termodinamici ad assorbimento, ed in cui si è indicato con °tc, °tf e °tgen rispettivamente la temperatura associata al serbatoio caldo, al serbatoio freddo e al generatore della pompa di calore espressa in °C. Dall’espressione teorica del COP e del GUE fornita in [6] ed in [7] si comprende come le prestazioni di una pompa di calore siano fortemente influenzate dalla temperatura del serbatoio freddo a cui la pompa preleva calore (°tf), dalla temperatura a cui la pompa deve portare il calore per riversarlo nell’impianto (°tc).

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Poiché durante il periodo di funzionamento della pompa la temperatura associata ai serbatoi può variare in maniera significativa, è necessario disporre di dati prestazionali della pompa di calore ottenuti a pieno carico, ma riferiti a diverse condizioni di lavoro così da poter prevedere come le prestazioni della pompa possano variare durante l’intera stagione: a tal fine, il costruttore deve mettere a disposizione del progettista per la caratterizzazione di una pompa di calore funzionante a pieno carico la potenza termica utile erogata e il COP (oppure la potenza assorbita dalla pompa di calore) per le condizioni di lavoro il più possibile vicine a quelle in cui la pompa sarà chiamata ad operare. Ritornando all’esempio, siano quindi note su tali basi l’energia termica prodotta dalla pompa di calore mensilmente (Epdc) e l’energia elettrica assorbita, ricavata dai dati del costruttore, su base mensile (Wpdc):

• Ottobre : Epdc = 3.000 (kWh/mese); Wpdc = 833 (kWh/mese); COPmensile = Epdc/Wpdc = 3.000/833 = 3,6 • Novembre: Epdc = 8.000 (kWh/mese); Wpdc = 2667 (kWh/mese); COPmensile 3,0 • Dicembre: Epdc = 15.000 (kWh/mese); Wpdc = 5357 (kWh/mese); COPmensile 2,8 • Gennaio: Epdc = 12.000 (kWh/mese); Wpdc = 4800 (kWh/mese); COPmensile 2,5 • Febbraio: Epdc = 10.000 (kWh/mese); Wpdc = 3448 (kWh/mese); COPmensile 2,9• Marzo: Epdc = 8.000 (kWh/mese); Wpdc = 2667 (kWh/mese); COPmensile 3,0 Totale annuale: Epdc = 56.000 (kWh/anno); Wpdc = 19.772 (kWh/anno)• SPF = SCOP = Epdc/Wpdc = 56.000/19.772 = 2,83 Quindi: • SCOP = 2,83 > 2,5 (=SCOPmin)

UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE: CALCOLO DEL CONTRIBUTO FER - 2

(1) http://energia.si-impresa.it/Faq.aspx

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

In attesa che sia resa disponibile la norma UNI-CTI TS 11300-4 Ragione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune FAQ sull’utilizzo di pompe di calore. La FAQ n. 68:

Verificata la necessaria condizione iniziale relativa al valore di soglia dell’indice SCOP per poter considerare quota parte dell’energia resa disponibile come da fonte rinnovabile, si procede alla sua quantificazione:ERES = Epdc * [1 – (1/(•*SCOP))] = 56.000 * [1 – (1/(0,46 * 2,83))] = 13.017 kWh/anno L’energia termica prodotta dalla pompa di calore che può essere definita come energia da fonte rinnovabile è pari a 13.017 kWh/anno pari al 23.2% dell’energia termica prodotta complessivamente dall’impianto. Tale quantità di energia è quindi computabile ai fini del calcolo dell’indice di prestazione energetica.

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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER –– ENERGIA TERMICAENERGIA TERMICA

Tale prescrizione si intende soddisfatta anche:• con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione

ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio medesimo;

• mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20; • mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia

termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi;

• con interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto aggiuntivi rispetto ai minimi obbligatori e che consentano una riduzione dei consumi di energia primaria pari all’energia che dovrebbe essere prodotta con fonti rinnovabili.

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

CON LA NUOVA NORMA VENGONO PRECISATE ED INTEGRATE LE MODALITA’ “ALTERNATIVE” PER SODDISFARE IL REQUISITO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER NECESSARIA A COPRIRE IL 50% DEL FABBISOGNO PER LA PRODUZIONE DI ACS

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR 1362/10DGR 1362/10

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Tale prescrizione si intende soddisfatta anche:• con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola

cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

• con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;

• mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER –– ENERGIA ELETTRICAENERGIA ELETTRICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

CON LA NUOVA NORMA VENGONO PRECISATE ED INTEGRATE LE MODALITA’ “ALTERNATIVE” PER SODDISFARE IL REQUISITO DI INSTALLARE UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER DI POTENZA PARI A 1 KW PER ALLOGGIO

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR 1362/10DGR 1362/10

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LA PRESTAZIONE ENERGETICA LA PRESTAZIONE ENERGETICA NORME NORME DIDI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLRIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL’’INDICE EPINDICE EP

Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti

Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.

a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

CON LA NUOVA NORMA VENGONO RE-INTRODOTTI I RIFERIMENTI ALLE NORME TECNICHE UNI-CTI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP)

CON LA NUOVA

CON LA NUOVADGR 1362/10

DGR 1362/10

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Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia

paragrafo 6.2

DOCET(CNR-ENEA)Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300Prestazione estiva

involucro edilizio

Norme UNI/TS 11300 (esistenti)

DOCET(CNR-ENEA)Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300

Energia primaria prestazione acqua

calda sanitaria

Metodo semplificato(Allegato 2)

DOCET(CNR-ENEA)Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300Energia primaria

prestazione invernale

Metodo semplificato(Allegato 2)

DOCET(CNR-ENEA)Norme UNI/TS 11300Norme UNI/TS 11300Prestazione invernale

involucro edilizio

Edifici residenziali esistenti con

superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2

Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale

a 3000 m2

Tutte le tipologie di edifici

esistenti

Tutte le tipologie di edificinuovi ed esistentiEdifici interessati

“Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio”

(paragrafo 5.2 punto 3)

“Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio”

(paragrafo 5.2 punto 2)

“Metodo di calcolo da rilievo

sull’edificio”(paragrafo 5.2 punto

1)

“Metodo di calcolo di progetto”

(paragrafo 5.1)

LA PRESTAZIONE ENERGETICA LA PRESTAZIONE ENERGETICA METODOLOGIE METODOLOGIE DIDI DETERMINAZIONE DELLDETERMINAZIONE DELL’’INDICE EPINDICE EP

CON LA NUOVA NORMA VENGONO AGGIORNATI E INTEGRATI I RIFERIMENTI ALLE METODOLOGIE UTILIZZABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP) NEI DIVERSI CASI CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR 1362/10DGR 1362/10

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PER EDIFICI CON IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSEPER EDIFICI CON IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE

• rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma UNI-EN 303-5;

• limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte quinta del d.lgs n. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;

• utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo d.lgs n. 152/06.

Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio (indice EP), sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:

CON LA NUOVA NORMA VENGONO INTRODOTTI I REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A BIOMASSE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR 1362/10DGR 1362/10

IN TALI CASI, VIENE ANCHE RICHIESTO IL RISPETTO DIVALORI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

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(1) La trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

1. relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:

1.1 che il valore della massa superficiale Ms, sia > a 230 kg/m21.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia < a 0,12 W/m2 °K”

2. relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,20 W/m2 °K”;

per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, il progettista esegue:

COMPORTAMENTO DELLCOMPORTAMENTO DELL’’INVOLUCRO IN REGIME ESTIVOINVOLUCRO IN REGIME ESTIVO

CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DI VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA (1)

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR 1362/10DGR 1362/10

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

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ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITIREQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

Dispositivi per la gestione e il controllo degli edificiDispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS

CON LA NUOVACON LA NUOVA

DGR 1362/10DGR 1362/10

Le funzioni che caratterizzano i sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio, sono elencate e descritte nella tabella S.2 di seguito riportata: con riferimento alla norma UNI EN 15232 o equivalenti, per ogni funzione sono indicati diverse possibili soluzioni, elencate nelle righe della tabella (con un numero crescente in base alle diverse prestazioni offerte dai dispositivi previsti). Per la descrizione tecnica delle singole funzioni si faccia riferimento alla guida CEI applicativa della citata norma UNI EN 15232, o equivalenti.

Nelle colonne della medesima tabella S.2 sono invece riportate le classi di prestazione (I, II e III) dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio, con riferimento alla destinazione d’uso (residenziale / non residenziale).

La dotazione minima per ciascuna classe di prestazione è indicata nella relativa cella di intersezione: per procedere alla classificazione del livello prestazionale di un sistema di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio, occorre che tutte le condizioni minime previste per quel determinato livello siano soddisfatte.

La dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella, con i limiti ivi previsti. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella S.2, con i limiti ivi previsti.

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lett. a) dell’atto, occorre che siano adottati adeguati dispositivi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio.

L’insieme dei dispositivi che consentono l’automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio di un edificio si definiscono BACS (Building Automation and Control System) o HBES (Home and Building Electronic System): tali sistemi sono suddivisi in quattro classi di prestazione, in relazione all’efficienza energetica conseguibile con la loro adozione.

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ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RDispositivi per la gestione e il controllo degli edificiDispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS

CON LA NUOVACON LA NUOVADGR 1362/10DGR 1362/10Le Classi di prestazione dei sistemi BACS/HBES sono 4:

Classe 0 (Non energy efficiency): comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazioni, non efficienti dal punto di vista energetico: tale classe non è considerata nella tabella seguente;

Classe I (Standard): corrisponde agli impianti automatizzati con apparecchi di controllo tradizionali. La Classe I è considerata la classe di riferimento, corrispondente alle dotazioni di cui alla precedente specifica S.1);

Classe II (Advanced): comprende gli impianti controllati con un sistema di automazione bus (BACS/HBES), ma anche dotati di una gestione centralizzata e coordinata delle funzioni e dei singoli impianti (TBM);

Classe III (high energy performance): come la Classe II, ma con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto.

CLASSIFICAZIONE DGR 1362/2010 REGIONE E-RIIIIII0

CLASSIFICAZIONE CEI EN 15232ABCD

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XXPriorità basate sull’efficienza dei generatori

XXXXPriorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori

1.6 Controllo sequenziale di differenti generatori

Temperatura variabile in dipendenza da quella dal carico

XXXXXXTemperatura variabile in dipendenza da quella esterna

1.5 Controllo del generatore

XXXXControllo automatico con partenza/arresto ottimizzato

XXControllo automatico con programma orario fisso

Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione

1.4 Controllo intermittente della generazione e/o distribuzione

Controllo pompa a velocità variabile con •p proporzionale

XXXXXControllo pompa a velocità variabile con •p costante

XControllo On-Off

Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione

1.3 Controllo delle pompe di distribuzione

XXXXControllo della temperatura interna

XXCompensazione della temperatura esterna

1.2 Controllo della temperatura acqua della rete di distribuzione (mandata o ritorno)

XXControllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell’aria, etc.)

XXControllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA – BUS

XXControllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o regolatore elettronico

Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente

1.1 Controllo di emissione

1. Controllo riscaldamento

IIIIIIIIIIIIclassi di prestazione

Non residenzialeResidenzialeFUNZIONI

ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

Dispositivi per la gestione e il Dispositivi per la gestione e il controllo degli edificicontrollo degli edifici /BACS

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe IInella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

1CON LA NUOVACON LA NUOVADGR 1362/10DGR 1362/10

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XXPriorità basate sull’efficienza dei generatori

XXXXPriorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori

2.7 Controllo sequenziale di differenti generatori

Temperatura variabile in dipendenza da quella dal carico

XXXXXXTemperatura variabile in dipendenza da quella esterna

2.6 Controllo del generatore

XXInterblocco totale

XXXXParziale interblocco (dipende dal sistema di condizionamento HVAC)

Solo nel caso in cui siano presenti entrambi gli impianti

2.5 Interblocco tra riscaldamento e raffrescamento a livello di emissione e/o distribuzione

XXXXControllo automatico con partenza/arresto ottimizzato

XXControllo automatico con programma orario fisso

Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione

2.4 Controllo intermittente della generazione e/o distribuzione

Controllo pompa a velocità variabile con •p proporzionale

XXXXXControllo pompa a velocità variabile con •p costante

XControllo On-Off

Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione

2.3 Controllo delle pompe di distribuzione

XXXXControllo della temperatura interna

XXCompensazione della temperatura esterna

2.2 Controllo temperatura acqua fredda nella rete distribuzione (mandata o ritorno)

XXControllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell’aria, etc.)

XXControllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA–B

XXControllo automatico di ogni ambiente con regolatore elettronico

Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente, per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti

2.1 Controllo di emissione

2. Controllo raffrescamento

IIIIIIIIIIII

classi di prestazione

Non residenzialeResidenziale

FUNZIONI

ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

Dispositivi per la gestione e il Dispositivi per la gestione e il controllo degli edificicontrollo degli edifici /BACS

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe IInella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

2CON LA NUOVACON LA NUOVADGR 1362/10DGR 1362/10

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ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

Dispositivi per la gestione e il Dispositivi per la gestione e il controllo degli edificicontrollo degli edifici /BACS

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe IInella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

Controllo umidità dell’aria nel locale o emessa

XXXXControllo umidità dell’aria di mandata

XXLimitazione umidità dell’aria di mandata

3.7 Controllo umidità

XXSet point dipendente dal carico

XXSet point dipendente dalla temperatura esterna

XXSet point costante

3.6 Controllo della temperatura di mandata

XControllo H-x, entalpia

XXXRaffrescamento gratuito (free cooling)

XXRaffrescamento notturno

3.5 Raffrescamento meccanico gratuito

XXXXXXCon controllo di surriscaldamento

3.4 Controllo surriscaldamento recuperatore di calore (se presente)

XXXXXXCon controllo di sbrinamento

3.3 Controllo sbrinamento recuperatore di calore (se presente)

XXControllo automatico di flusso o pressione

XXXXControllo On/Off a tempo

3.2 Controllo aria nell’unità di trattamento aria

XControllo a richiesta

XXControllo a presenza

XXXControllo a tempo

3.1 Controllo mandata aria in ambiente

3. Controllo della ventilazione e del condizionamento

IIIIIIIIIIII

classi di prestazione

Non residenzialeResidenzialeFUNZIONI

3CON LA NUOVACON LA NUOVADGR 1362/10DGR 1362/10

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XXRapporto riguardante consumi energetici, condizioni interne e possibilità di miglioramento

XXRilevamento guasti, diagnostica e fornitura del supporto tecnico

XXNessun controllo TBM

4.5 Gestione impianti tecnici di edificio (TBM)

XXControllo centralizzato ottimizzato: es controlli auto-adattativi, valori di riferimento (set-point), taratura.

XXControllo centralizzato configurato per l’utente: es. programmi a temp, valori di riferimento (set-point), etc.

XXNessun controllo

4.4 Controllo con sistemi domotici e di automazione dell’edificio (hba)

XXControllo combinato luce/tapparelle/HVAC

XXMotorizzato con azionamento automatico

Nota (*) solo se il fattore solare (g) del vetro è maggiore di 0,5

X(*)Motorizzato con azionamento manuale

XOperazione manuale

4.3 Controllo schermature solari (es tapparelle, tende facciate attive)

XXXXAutomatizzato

XXNessun controllo

Il sistema regola la luminosità delle lampade in base alla luce proveniente dall’esterno

4.2 Controllo luce diurna

Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off

Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off

Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off

XXXXRilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off

Nota (*) accensione manuale + spegnimento automatico

X(*)XAccensione manuale

4.1 Controllo presenza

4. Controllo Illuminazione

IIIIIIIIIIII

classi di prestazione

Non residenzialeResidenzialeFUNZIONI

ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

Dispositivi per la gestione e il Dispositivi per la gestione e il controllo degli edificicontrollo degli edifici /BACS

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe IInella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

4CON LA NUOVACON LA NUOVADGR 1362/10DGR 1362/10

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RDispositivi per la gestione e il controllo degli edificiDispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS

Dotazione minima dei dispositivi BACS:- per edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione - classe I- per edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione (usi non residenziali) - classe II

5

32 %23 %0,680,771,001,23RISTORANTI

32 %15 %0,680,851,001,31HOTEL

14 %9 %0,860,911,001,31OSPEDALI

20 %12 %0,800,881,001,20SCUOLE

50 %25 %0,500,751,001,24SALE LETTURA

30 %20 %0,700,801,001,51UFFICI

C/A I-IIIC/B I/IIA - IIIB - IIC - ID - 0

RISPARMIOCLASSE DI EFFICIENZA BAC

EDIFICI NON RESIDENZIALI – ENERGIA TERMICA

Risparmi conseguibili secondo CEI EN 15232

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COSA ABBIAMO ANTICIPATO

Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, sono resi obbligatori dei livelli minimi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS) così differenziati:

• per gli edifici residenziali di superficie utile maggiore 2000 metri quadrati, la dotazione minima dei sistemi di automazione è pari a quella relativa alla classe C, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 o equivalenti;

• per gli edifici non residenziali di superficie utile maggiore di 1000 metri quadrati, la dotazione minima dei sistemi di automazione è pari a quella relativa alla classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 o equivalenti.

SCHEMA DI DECRETO (proposta MiSE in fase di discussione)Il nuovo decreto abroga e sostituisce:• il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59;• il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;• l’articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001;

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COSA ABBIAMO ANTICIPATO Piano d’Azione Efficienza Energetica - BOZZA Maggio 2011 - APPENDICE A

Predisposizione di nuove schede tecniche standardizzate per il riconoscimento dei TEE

Il recente decreto di recepimento della direttiva 28/2009 sulle energie rinnovabili ha stabilito di redigere almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori:• diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;• interventi nel settore informatico con particolare riguardo all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;• illuminazione efficiente con particolare riguardo all'illuminazione pubblica a LED e al terziario;• misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale;• misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;• risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni;• recuperi di energia;• apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica;

A tale scopo ENEA ha svolto un’attività di predisposizione di schede tecniche standardizzate relativamente ai sui seguenti interventi di efficientamento:1. installazione di chiller in ambito industriale;2. istallazione di gruppi statici di continuità ad alta efficienza;3. installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento in ambito industriale;4. recuperi termici in ambito industriale;5. Installazione di sistemi di automazione e controllo negli edifici (sistemi domotici) relativi all’applicazione della norma UNI EN 15232;6. riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la ricompressione meccanica del vapore;7. installazione di dispositivi alimentati a biomassa per uso domestico;8. interventi di efficienza energetica per l’agricoltura protetta (“Serre efficienti”).

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COSA ABBIAMO ANTICIPATO Piano d’Azione Efficienza Energetica - BOZZA Maggio 2011 - APPENDICE AScheda tecnica per la valutazione dei risparmi ottenibili con l'applicazione della norma UNI EN 15232 Allo stato attuale la diffusione d’impianti di automazione e controllo negli edifici in Italia è molto limitata. Una gestione corretta e automatizzata degli impianti di riscaldamento, condizionamento e illuminazione potrebbe portare ad un notevole risparmio energetico e ad un maggiore comfort abitativo, sia in ambito residenziale che terziario.

La recente norma UNI EN 15232 stima i risparmi conseguibili con l'applicazione di sistemi di automazione negli edifici nuovi o esistenti in campo residenziale e non, separandoli in classi di efficienza in ambiti di applicazione di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, ventilazione e condizionamento. La norma citata individua quattro classi di efficienza energetica nell'automazione dei sistemi in un edificio: la classe D “Non Energy Efficient”, la classe C considerata come quella standard di riferimento, la classe B “Advanced” e la classe A di massime prestazioni “High Energy Performance”.

L'istallazione di sistemi domotici può avvenire sia su edifici nuovi, sia su quelli in fase di ristrutturazione; in entrambi i casi una corretta progettazione consentirà di raggiungere l’integrazione ottimale con la struttura e quindi i massimi benefici.

Dati i consumi degli impianti di riscaldamento in ambito residenziale al 2007 pari a circa 18Mtep, si possono stimare i risparmi conseguibili con l'applicazione della norma in questo settore. Considerando le abitazioni tutte in classe UNI EN 15232 D, senza automazione, solo con il passaggio in classe C ci sarebbe una riduzione del 9% dei consumi mentre con il passaggio in classe B addirittura del 20%.E’ stato stimato che il massimo dei risparmi conseguibili in ambito residenziale mediante l'applicazione dei sistemi domotici agli impianti di riscaldamento e raffrescamento è pari a 4.675 ktep. Nel caso del settore terziario stime di questo tipo restano più difficili, ma sicuramente si avranno rilevanti riduzioni dei consumi, considerato che alla baseline tendenzialmente più elevata fa da contraltare una maggiore numerosità degli interventi di building automation.

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EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIALe principali modifiche introdotte con la DGR 1362/2010

nel sistema di certificazione energetica dell’Emilia-RomagnaArch. Stefano Stefani

Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

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La certificazione La certificazione energetica degli energetica degli edificiedifici

COSA CAMBIACOSA CAMBIA

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Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al punto 5 del presente provvedimento devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica: si considerano non soggetti a tali disposizioni gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato; l'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLAMBITO DI APPLICAZIONE DELL’’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONEOBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

CON LA NUOVA NORMA VENGONO DEFINITE NEL DETTAGLIO LE TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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Devono intendersi esclusi dalle disposizioni di cui al punto 5.2 del presente provvedimento, anche se aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica:

a) i seguenti atti e provvedimenti:• divisioni con o senza conguaglio;• conferimenti in società;• fusioni e scissioni societarie;• sentenze dell'autorità giudiziaria;• atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia concorsuale, in

materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento giudiziario in materia coattiva o di volontaria giurisdizione;

• provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi;

• verbali di separazione personale fra coniugi;b) i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in possesso delle

informazioni sul rendimento energetico dell'edificio:• atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione

sull'immobile;• atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado;• atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o

di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai coniugi in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLAMBITO DI APPLICAZIONE DELL’’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONEOBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

CON LA NUOVA NORMA VENGONO DEFINITI NEL DETTAGLIO I CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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Classificazione dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro in regime estivo

VMediocriEPe,invol >40

IVSufficienti30 •EPe,invol < 40

IIIMedie20 •EPe,invol < 30

IIBuone10 •EPe,invol < 20

IOttimeEPe,invol < 10ClassePrestazioniEPe,invol

(1) In termini di energia termica utile necessaria per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria (da calcolare sulla base di UNI TS 11300 – 1)

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLAMBITO DI APPLICAZIONE DELL’’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONEOBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTA UNA CLASSIFICAZIONE RELATIVA AL CONSUMO DI ENERGIA PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (1)

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Si procede alla classificazione dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro edilizio in regime estivo EPe,invol. espresso in kWh/m2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio e la superficie calpestabile del volume climatizzato.

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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLAMBITO DI APPLICAZIONE DELL’’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONEOBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTO NELL’ATTESTATO, OLTRE ALLA CLASSE, IL “CRUSCOTTO” DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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L’attestato di certificazione energetica può riferirsi ad interi edifici o a singole unitàimmobiliari; per gli edifici residenziali l’attestato di certificazione energetica deve essere riferito al singolo appartamento (unità immobiliare)…….L’attestato di certificazione energetica riferito ad un intero edificio può essere prodotto solo nel caso in cui l’edificio medesimo sia servito da un unico impianto termico per la climatizzazione invernale o per il riscaldamento privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, e le unità immobiliari in esso ricomprese abbiano la medesima destinazione d’uso. In tali casi, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari in relazione alla metodologia applicabile.Qualora l’attestato si riferisca ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia conforme all’originale dello stesso. L’attestato di certificazione energetica di una singola unità immobiliare è valido se è riferito alla stessa o all’intero edificio che la contiene, purché l’attestato medesimo sia riferibile anche all’unitàimmobiliare considerata.

CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICICRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

CON LA NUOVA NORMA VENGONO DEFINITE NEL DETTAGLIO LE MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DELLA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIARE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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Nei casi di certificazione di edifici di nuova costruzione, la nomina del Soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici….

Per gli edifici di nuova costruzione, la procedura deve comprendere almeno:• la valutazione del rendimento energetico dell’edificio a partire dai dati

progettuali anche contenuti nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato"

• eventuali controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;• una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche

strumentali.

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICIPROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

CON LA NUOVA NORMA VIENE DEFINITA NEL DETTAGLIO LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE E GLI OBBLIGHI DEL CERTIFICATORE

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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esposizione sull’edificio della targa energeticaTutti gli edifici dotati di attestato di qualificazione energetica o di certificato energetico dovranno esporre, sulla base del modello previsto dalla Regione, sulle facciate di norma vicino al numero civico, una targhetta con la classe energetica dell’edifIcio.

CLASSE ENERGETICA

G F E D C B A

CCLASSE ENERGETICA

G F E D C B A

C

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICIPROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

CON LA NUOVA NORMA VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DELLA ESPOSIZIONE DELLA TARGA ENERGETICA

CON LA NUOVA

CON LA NUOVA

DGR DGR 1362/101362/10

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il formato della targa energetica, attualmente in via di definizione, verràdefinito con apposito atto dalla Giunta Regionale

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LL’’autodichiarazione di cui al punto 9 delle Lineeautodichiarazione di cui al punto 9 delle Linee--Guida nazionali (DM 26/6/09)Guida nazionali (DM 26/6/09)

Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e nei soli casi di emissione in caso di trasferimento a titolo oneroso, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l’edificio è di classe energetica G;

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

PROCEDURA NON PREVISTA DALLA DGR 1362/2010

NON SI APPLICA IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NELLA NUOVA NORMA NON E’PREVISTA LA PROCEDURA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO LINEELINEE--GUIDA

GUIDA

NAZIONALINAZIONALI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICICERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAEvoluzione del quadro normativo a livello regionale

Il sistema regionale di certificazione energetica – primi risultati Arch. Stefano Stefani

Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

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La certificazione energetica La certificazione energetica degli edificidegli edifici

I PRIMI RISULTATII PRIMI RISULTATI

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Sono stati accreditati 4.900 soggetti certificatori, di cui:

Accreditamento soggetti certificatori

• 4.787 (97,7%) persone fisiche

29 %geometri

0,2 %chimici0,2 %agrotecnici0,3 %agronomi forestale0,4 %periti agrari13 %periti industriali18 %architetti

39 %ingegneri

• 113 (2,3%) persone giuridiche

ingegneri geometriarchitetti periti industrialiperiti agrari agronomi e agronomi forestaliagrotecnici chimici

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Sono stati registrati oltre 176.000 attestati di certificazione energetica, di cui:

Registrazione attestati di certificazione

energetica

certificati emessi a seguito di interventi edilizicertificati emessi per compravendita/affitto

• circa 40.000 (23%) a seguito di intervento edilizio

• circa 136.000 (77%) per trasferimento a titolo oneroso

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ATTIVITA’ DEI SOGGETTI

CERTIFICATORI

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Registrazione attestati di certificazione energeticaTotale certificatinumero certificati per destinazione d’uso degli edifici

edifici residenziali

uffici

commerciali

industriali

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Registrazione attestati di certificazione energeticaTotale certificatinumero certificati per classe di prestazione energetica

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Registrazione attestati di certificazione energeticaCertificati rilasciati a seguito di intervento edilizionumero certificati per destinazione d’uso degli edifici

edifici residenziali

uffici

commerciali

industriali

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Registrazione attestati di certificazione energeticaCertificati rilasciati a seguito di intervento edilizioEdifici residenziali: % certificati per classe di prestazione energetica

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EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIAEvoluzione del quadro normativo a livello regionale

Uno sguardo sul futuro – prime anticipazioni del nuovo quadro normativoArch. Stefano Stefani

Servizio Politiche Energetiche Regione Emilia-Romagna

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Uno sguardo Uno sguardo sul futurosul futuro

COSA CAMBIERACOSA CAMBIERA’’

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LE PRINCIPALI LE PRINCIPALI NOVITANOVITA’’

Art. 1. Finalità2. Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

Art. 6. Certificazione energetica degli edifici2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari èinserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unitàimmobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

L’art. 13 del D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 28/2009 sulla promozione delle fonti rinnovabili introduce alcune modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica.

Gli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 192/2005 risultano conseguentemente così modificati

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LE PRINCIPALI LE PRINCIPALI NOVITANOVITA’’

ART. 1 - Finalità e campo di interventoAl fine di consentire una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente

operativa delle norme per l’efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto raccoglie la principale legislazione in materia di efficienza energetica degli edifici e definisce:

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare la disciplina: - per la progettazione dell’involucro edilizio;- per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli

impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; - per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari e,- per la progettazione, installazione degli impianti di illuminazione artificiale,

limitatamente al settore terziario;b) i requisiti generali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e

l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare le ispezioni degli impianti di climatizzazione;

c) le modalità applicative degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle dimensioni e alla destinazione d’uso degli edifici;

Sono stati avviati i lavori per la revisione sistematica della normativa vigente in materia di rendimento energetico degli edifici.Entro il 2011 dovrebbe essere emanato un provvedimento che:

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LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CEDOVRA’ ESSERE RECEPITA ENTRO IL 2012

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue2010/31/Ue

Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia

LE PROSPETTIVELE PROSPETTIVE

IL QUADRO NORMATIVO E’ IN CONTINUA EVOLUZIONE

IL 19 MAGGIO 2010 E’ STATA APPROVATA LA NUOVA

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LE PRINCIPALI NOVITALE PRINCIPALI NOVITA’’ DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE

IL PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI AD ENERGIA NETTA “QUASI ZERO”

"edificio a energia quasi zero": un edificio ad altissimo rendimento energetico. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze.

Gli Stati membri provvedono a che:• entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a

energia quasi zero;• a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano o sono

proprietari di edifici di nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edifico a energia quasi zero.

Gli stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per categoria edilizia

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LE PRINCIPALI NOVITALE PRINCIPALI NOVITA’’ DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE

L’OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE IL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI NEGLI ANNUNCI DI VENDITA

Gli Stati membri dispongono che, in caso di vendita di un edificio o di sue parti, l'indicatore numerico di rendimento energetico che figura nell'attestato di certificazione energetica sia riportato in tutti gli annunci di vendita dell'edificio o di sue parti e che l'attestato stesso sia presentato al potenziale acquirente.

L'attestato di certificazione energetica è trasmesso dal venditore all'acquirente al più tardi alla conclusione del contratto di vendita.

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LE PRINCIPALI NOVITALE PRINCIPALI NOVITA’’ DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE

L’OBBLIGO DI ISTITUIRE UN SISTEMA DI CONTROLLO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Articolo 18

Sistema di controllo indipendente

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.

Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.

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LE PRINCIPALI NOVITALE PRINCIPALI NOVITA’’ DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE

I REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO

ALLEGATO II Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica 1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l’attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno. La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti: a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica; b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate; c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell’attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell’edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell’attestato di prestazione energetica e l’edificio certificato.

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II CONTROLLICONTROLLISUL SISTEMA SACESUL SISTEMA SACE

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IL SISTEMA DI CONTROLLO SACE EMILIA-ROMAGNA

1) avvio sperimentale per validare metodi e procedure, e successiva attivazione sistematica;2) natura preventiva del controllo: le attività vengono svolte prima che l’attestato sia emesso in via definitiva3) sistema basato su due fasi sequenziali:

a) controlli di 1° livello sul metodo di calcolo utilizzatob) controlli di 2° livello in-situ

Il sistema di controllo è gestito dall’Organismo Regionale di Accreditamento. La esecuzione dei controlli è stata affidata a CERMET SPA, che si avvale delle competenze dell’Università di Bologna - DIENCA