empoli 20 febbraio 2015 1)legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’irap, nuova...

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Empoli 20 FEBBRAIO 2015 1) Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni 2) Il decreto Semplificazioni nei riflessi sulla fiscalità diretta 3) Nuovi OIC e riflessi sulla fiscalità diretta

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Page 1: Empoli 20 FEBBRAIO 2015 1)Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova rivalutazione partecipazioni 2)Il decreto Semplificazioni nei

Empoli 20 FEBBRAIO 2015

1) Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova

rivalutazione partecipazioni2) Il decreto Semplificazioni nei riflessi

sulla fiscalità diretta3) Nuovi OIC e riflessi sulla fiscalità

diretta

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NUOVO SCENARIO 2015Nuovo regime

forfetario (anche soggetti già in

attività)

Regimi sostituiti salvo clausola di

salvaguardia

Regime contabile agevolato per

fuoriusciti dai minimi

Regime di vantaggio

Nuove iniziative produttivePossibilità di

passaggio al nuovo regime forfetario

Possibilepermanenza

fino a naturale scadenza

Nuovo Regime Forfetario pag.

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CRITERI DI ACCESSO

Sono in automatico nel regime forfetario

Contribuenti già in attività al 01/01/2015

Hanno tutti i requisiti?

Ricognizione su anno 2014

Possono optare per ordinario

Opzione irrevocabile per 3 anni.

Poi si estende di anno in annoSe sono vecchi minimi

possono restarci

Nuovo Regime Forfetario pag.

Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’Comunicano di presumere di possedere i requisiti

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Ingresso nel regime: adempimenti

• Soggetti già in attività

Nuove iniziative art. 13 L. 388/2000 > abrogato

Con requisiti accesso naturale al regime forfettario. Possibile opzione per quello ordinario

tramite comportamento concludente da confermare con prima dichiarazione successiva

Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non corretta tramite nota di variazione , ma occorre non

eseguire liquidazione iva

Stesse regole per semplificato

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Ingresso nel regime: adempimenti

• Soggetti già in attività

Superminimo > regime abrogato, ma possibile adozione fino a

conclusione naturale

Non è chiaro come si debba comunicare la scelta di

mantenere il superminimo > modello Unico 2016 ?

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Ingresso nel regime: adempimenti

• Soggetti che iniziano attività 2015 e seguenti

Con presunzione di manifestazione requisiti> regime

forfettario

Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando opzione per regime di vantaggio

Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non entro 30 gg, o anche

in seguito ma con sanzione

Requisiti non verificati > fuoriuscita da anno successivo

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Ingresso nel regime: adempimenti• Soggetti che iniziano attività 2015: opzione superminimo >

emendamento:• 12-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 85, lettera c)

della Legge n. 190 del 23/12/2014, sono prorogate le disposizioni previste dall’art. 1, comma da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa opzione nel corso dell’anno 2015.

Con presunzione di manifestazione requisiti> regime

forfettario

Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando

opzione per regime di vantaggio ( possibile sovrapposizione con

opzione nuovo forfettario)

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CRITERI DI ACCESSO

Nuovo Regime Forfetario pag.

VERIFICA IN POSITIVOApplicano il regime forfetario se, al

contempo, nell’anno precedente

1) Ricavi non superiori a soglia differenziata2) Costi lavoro dipendente max 5.000 euro3) Beni ammortizzabili costo max 20.000 euro4) Redditi impresa / autonomo > dipendente

1) Si avvalgono di regimi speciali IVA o IIDD2) Sono non residenti (con eccezioni)3) Effettuano cessioni immobili o mezzi nuovi

in via esclusiva o prevalente4) Detengono partecipazioni in soggetti

trasparenti

VERIFICA IN NEGATIVONon possono avvalersi del regime forfetario

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LIMITI RICAVI Attività Codice attività ATECO Limite ricavi

compensiIndustrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1

a 47.7) – 47.940.000

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81 30.000

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000Intermediari del commercio 46.1 15.000Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 –

87 – 88)

15.000

Altre attività economiche 20.000

Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso)

Plur

i A

ttivi

tàLi

mite

Mag

gior

e Nuovo Regime Forfetario pag.

LIMITE DI RICAVI - COMPENSI

Telefisco 2015: per calcolo soglia si assume la disciplina anno

precedente

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Nuovo Regime Forfetario pag.

LAVORO E BENI

COSTO LAVORO MAX 5.000 €1) Lavoro accessorio2) Lavoro dipendente e assimilato3) Utili agli associati di solo lavoro4) Lavoro del coniuge, figli e collaboratori

COSTO BENI MAX 20.000 €

1) Al lordo ammortamenti2) Leasing: costo del concedente3) Locazione, noleggio, comodato: valore normale4) Beni promiscui: al 50%5) Beni inferiori a 516,46: non rilevano6) Beni immobili: non rilevano

PREVALENZA REDDITO1) Reddito impresa e autonomo > reddito dipendente e pensione 2) NON richiesta prevalenza se lavoro dipendente cessato3) NON richiesta prevalenza se totale complessivo redditi non

superiore a 20.000 €

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REGOLE DI FUORIUSCITA

Nuovo Regime Forfetario pag.

Anno X Anno X + 1

Non soddisfo requisiti

ULTIMO ANNO DI APPLICAZIONE ESCO DAL REGIME

SEMBRA POTERSI RIATTIVARE IN

FUTURO

Si verifica causa esclusione

NON PREVISTA FUORIUSCITA IN CORSO D’ANNO PER SUPERAMENTO DI OLTRE 50% TETTO SOGLIA > CONSEGUENZE

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CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO

Nuovo Regime Forfetario pag.

IMPOSTE DIRETTE

ADDIZIONALI

IRAP

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%

IVA

STUDI SETTORE

PARAMETRI

NON SI APPLICA TRANNE QUANDO SONO DEBITORE

ESCLUSIONE

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LIMITI RICAVI

Attività Codice attività ATECO Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) –

(da 47.1 a 47.7) – 47.940%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%Intermediari del commercio 46.1 62%Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 – 56) 40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87

– 88)

78%

Altre attività economiche 67%

Nuovo Regime Forfetario pag.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RICAVI COMPENSI

COEFFICIENTE

REDDITO

15%

CONTRIBUTI

IMPONIBILE

I ricavi o i compensi rilevano se «percepiti»

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• il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione

• se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario

Nuovo Regime Forfetario pag.

REGIME FORFETARIO PER START UP

SE S

OD

DIS

FO Q

UES

TE C

ON

DIZ

ION

I

Il reddito è ridotto di un

terzo, ma quale calcolo ?

Esempio:Professionisti78 : 3 * 2 = 52

Oppure reddito

forfettario, meno contributi, ridotto

di un terzo

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IMPRESA FAMILIAREL’imposta sostitutiva del 15% è dovuta dal titolare dell’impresa (anche con riferimento alla quota di reddito del collaboratore familiare)

Il reddito derivante dal nuovo regime rileva ai fini del raggiungimento dei carichi di famiglia

Limite di € 2.840,51Se titolare paga INPS del

collaboratore anche questo importo si deduce dal reddito

Nuovo Regime Forfetario pag.

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IN COSTANZA DI REGIME ANTE REGIME

NON SI POSSONO PRODURRE

Il reddito è una percentuale dei ricavi.Al massimo l’INPS può azzerare il reddito

SCOMPUTABILI DAL REDDITO

Sono quelle generate nel regime dei minimi ovvero quelle ante regime da

impresa individuale o partecipazioni in società di persone in ordinaria

Nuovo Regime Forfetario pag.

GESTIONE DELLE PERDITE

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ALTRE RICADUTE

ADEMPIMENTI

• Esonero tenuta scritture contabili• Esonero registrazione• SOLO obbligo di conservazione

documenti

RITENUTE IRPEF

Non subisce alcuna ritenuta

Non opera alcuna ritenuta

IL FORFETARIO

Il committente comunque presenta il

770

Nuovo Regime Forfetario pag.

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DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA

REDDITI I componenti positivi e negativi di reddito rinviati a norma del Tuir (plusvalenze rateizzate, manutenzioni eccedenti il 5%, etc.)

IRAP

Stessa regola

E le tasse/imposte deducibili per cassa?

Se si pagano nel periodo «forfetario» …si perdono!

Nuovo Regime Forfetario pag.

Concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta precedente a

quello di ingresso nel regime forfetario

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REDDITI/IRAP Ricavi ante regime

Già tassati per competenza

Incasso ricavi nel regime forfetario non rileva

REDDITI/IRAP Ricavi di competenza non tassati nel

regime forfetario

Incasso ricavi nel regime ordinario rileva

Vendita cespiti amm.li

Comprati ante regime Comprati nel regime

Costo residuo Costo d’acquisto

Plusvalenza =

Ricavo meno

Nuovo Regime Forfetario pag.

DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA

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CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (1)

Nuovo Regime Forfetario pag.

1 NON ESERCITA RIVALSA DA ART. 18 PER LE OPERAZIONI NAZIONALI

2 APPLICANO ART. 41 c.2-bis DL 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni poste in essere da soggetti in regime di franchigia)

3 APPLICANO ART. 38 c.5, lett. C) DL 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti anno precedente e anno corrente non supera 10.000 euro )

4 APPLICANO REGOLE ART. 7-ter E SEGUENTI PER LE PRESTAZIONI SERVIZI

5 APPLICANO REGOLE SU IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI (ma non possono acquistare in sospensione con lettera di intento)

6 NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

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CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (2)

Nuovo Regime Forfetario pag.

7 RESTA OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI

8

9

10SONO ESONERATI DA: • OBBLIGO DI VERSAMENTO IVA (TRANNE SE DEBITORI DI IMPOSTA)• DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA (sino che resta)• PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE (spesometro)• PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST

DEVONO INVECE PRESENTARE MODELLI INTRASTAT

RESTA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (REGIME DI FRANCHIGIA + BOLLO)

QUANDO SONO DEBITORI DI IMPOSTA APPLICANO IVA (VERSAMENTO 16 MESE SUCC.)

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CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3)

Nuovo Regime Forfetario pag.

DA ORDINARIO A FORFETARIO

• RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario si restituisce l’IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e rimanenze)

• CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN ORDINARIO: - chiedere rimborso - compensare

• CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE: - operazioni in sospensione con Enti pubblici - operazioni sospese per IVA di cassa

DA FORFETARIO A ORDINARIO

• RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera l’IVA spettante)

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Non si applica il minimale INPS (artigiani/commercianti) Opzione

Circ. INPS del 10.2.2015 : Entro il 28 febbraio per chi è già in

attività, tempestivamente per chi inizia attività appena ricevuta

delibera di iscrizione alla gestione previdenziale

Esempio: agente di commercioIncassi dell’anno: 15.000 (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300

INPS commercianti: = € 9.300 * 22,29% = 2.054Base imposta sostitutiva: 9.300 -2.054= 7.246

Imposta sostitutiva: 7.246 * 15% = € 1.087

Agevolazioni giovani < 21 anniAliquota al 50% soggetti > 65 anniNon si applicano

Nuovo Regime Forfetario pag. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

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LE MODIFICHE ALL’IRAP

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PRIMO INTERVENTO 2014: D.L. 66/14

RIDUZIONE DEL 10% DELL’ALIQUOTA IRAP GENERALIZZATA PER TUTTI I SOGGETTI

Irap

INTRODUZIONE DI ALIQUOTA «TRANSITORIA» PER ACCONTI CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE ( ES.

DAL 3,9% AL 3,75%)

ABROGATO DA L.S.2015

pag.

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PERIODO D’IMPOSTA 2014

LEGGE STABILITA’ 2015 : ALIQUOTA 3,5% ABROGATA QUINDI SI TORNA ALL’ALIQUOTA DEL 3,9%

Irap

ACCONTO VERSATO CON

ALIQUOTA 3,9%:SALDO

ORDINARIO

ACCONTO VERSATO CON ALIQUOTA 3,75%:

SALDO AL 3,9% CON VERSAMENTO DIFFERENZA

SENZA SANZIONI

pag.

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2014: DEDUZIONI ART. 11

PERSONALE DIPENDENTE

7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratoredipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentataa 13.500 (anziché 10.600) “per i lavoratori di sesso femminile nonché per quellidi età inferiore ai 35 anni”(€ 15.000 e € 21.000 per Mezzogiorno e Abruzzo)

DEDUZIONE FORFETTARIA

8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91

Irap pag.

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2015: LEGGE STABILITA’

1 Nuova deduzione art. 11 comma 4 opties: differenza tra deduzioni di seguito citate e costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è deducibile

Deduzione forfettaria personale dipendente

Contributi previdenziali

Indennità trasferta settore autotrasporto e deduzione per personale incrementale

2

3

4

Irap pag.

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RIFLESSI SU DED. ANALITICA IRAP/IRES-IRPEF

Per personale dipendente a tempo indeterminato viene meno debenza Irap quindi non si ha deduzione analitica

Resta la debenza Irap sul personale dipendente assimilato (es. compensi amministratori), quindi l’Irap dovuti per questi soggetti sarà

base di computo per deduzione analitica

Irap pag.

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RIMEDIO DELL’ULTIMA ORA

Irap

• PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014

• COLORO CHE DETERMINANO VALORE P.N. EX ARTT. 5-9 DEL D.LGS. 446/1997

DA QUANDO

SOGGETTI INTERESSATI

• NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTICONDIZIONE

• PARI AL 10% DELL’IMPOSTA LORDA• DA UTILIZZARE SOLO IN COMPENSAZIONE SU MODELLO F24• A DECORRERE DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRISPONDENTE

CREDITO DI IMPOSTA

pag.

Telefisco 2015 : il credito d’imposta rileva ai fini Ires, mentre ai fini Irap essendo una sopravvenienza attiva ( in realtà è imputato alla voce E 22 essere escluso da tassazione )

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LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E QUOTE

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AMBITO OGGETTIVO

POSSESSO AL 1 GENNAIO 2015

La rivalutazione pag.

TERRENI:• agricoli• edificabili• lottizzati

PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

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AMBITO SOGGETTIVO

TITOLARI DI REDDITI DIVERSI

La rivalutazione pag.

PERSONE FISICHE

SOCIETA’ SEMPLICI

ENTI NON COMMERCIALI

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PERIZIA DI STIMA

REDATTA E ASSEVERATA ENTRO 30 GIUGNO 2015

TERRENI: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc.PARTECIPAZIONI: dottori, ragionieri e periti commercialisti, revisori legali

COSTO

INCREMENTA VALORE DEL BENE→

se perizia predisposta per conto del contribuente e spesa effettivamente sostenuta

pag. 1La rivalutazione

DEDOTTO IN 5 ANNI→ se predisposta per conto della

società partecipata

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IMPOSTA SOSTITUTIVA

1 PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2015

INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE)

PERFEZIONA LA RIVALUTAZIONE

ALIQUOTE: 4% (2%*2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

8% (4%*2) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI

pag.

2

3

4

La rivalutazione

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RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI

POSSIBILE SCOMPUTARE L’IMPOSTA GIA’ VERSATA

In ipotesi di rivalutazione al ribasso:• imposta duplicata→ rimborso

• con pagamento delle rate in corso→ sospensione

La rivalutazione pag.

LIMITE→ RISOLUZIONE 91/E/2014: il donatario che riceve una partecipazione non può scomputare l’imposta sostitutiva versata dal

donante

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CESSIONE AL RIBASSO

PREZZO < VALORE DI PERIZIA

CIRCOLARE 1/E/2013

pag.

PARTECIPAZIONI→ nessuna problema poiché le minusvalenze

sono indeducibili

TERRENI→ imposte d’atto dovute sul valore periziato da

indicare nell’atto

La rivalutazione

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UNICO 2016 – ANNO 2015

OBBLIGO

Occorre indicare nei quadri RM e RT:• valore di perizia

• calcolo dell’imposta sostitutiva• imposta sostitutiva scomputata

• modalità di versamento

Violazione FORMALE con sanzione da 258 a 2.065 euro

INADEMPIMENTO

Non compromette EFFICACIA della rivalutazione

pag. La rivalutazione

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Studio Notariato 852/14

• Cessioni di quote al nominale > rischio contestazione specie per società capitalizzate e per cessioni a non familiari, ma CTR Lazio n. 395 del 13.12.2007 esclude possibilità di accertamenti sul valore

• Cessioni di quote «piene» > effetto immediato

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DECRETO LEGISLATIVO SEMPLIFICAZIONI

• Reddito da lavoro autonomo > spese anticipate

• Società in perdita sistemica• Razionalizzazione opzioni e adempimenti

operazioni straordinarie• Liquidazioni societarie: estinzione e

responsabilità liquidatore

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NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMISOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA

ALLUNGATO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DA 3 A 5 ANNI

APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALL’ APPROVAZIONE, ma solo nel caso in cui vi siano cinque periodi di perdita anteriori al 2014 ( circ. 31/14)

UNICO 2015Redditi 2014

PERIODO DI OSSERVAZIONE

2009 2010 2011 2012 2013

Restano legittimi accertamenti sul 2012 o 2013

Rilevanza di cause di disapplicazione ( o reddito positivo) nel 2009/2010

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NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMIMANIFESTAZIONE OPZIONI TRASPARENZA, CONSOLIDATO E IRAP

GLI APPOSITI MODELLI SONO SOPPRESSI E SI MANIFESTA IN DICHIARAZIONE

APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO 31.12.2014 ( ma problema revoca opzione Irap)

VERSAMENTO IMPOSTE SNC CON OPERAZIONI STRAORDINARIE

Si applica ai casi di: LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE con data effetto successiva al 13.12.2014 ( circ. 31/14)

Le imposte si pagano al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione

SCOMPARE ANCHE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE IL MODELLO NUOVO SE GIA’ APPROVATO AL MOMENTO DELLA

TRASMISSIONE

RESTA FERMA PRECEDENTE PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE ISTANTANEA E VENIR MENO PLURALITA’ DEI SOCI

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Adempimento di comunicazione di avere diritto alla riduzione della misura della ritenuta per utilizzo di dipendenti e subagenti si potrà effettuare tramite PEC e sarà

valida sino a revoca ( stesso effetto per quelle già inviate per raccomandata)

AGENTI E RAPPRESENTANTI

Prestazioni alberghiere e ristoranti pagate dal committente non costituiscono reddito per il professionista

VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI

NOVITA’ PER IMPRESE E AUTONOMI

Deve ritenersi che l’inerenza del costo si sposti sul committente ( deducibilità al 100% secondo circ. 31/14)

Problematica dell’inerenza delle spese di vitto e alloggio, sempre da dimostrare secondo Circ. 53/08

Applicabilità anche per compensi occasionali relativi a prestazioni non gratuite ( circ. 31/14), mentre per quelle gratuite i costi rimborsati non rilevano ( ris. 49/13)

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Responsabilità di soci e liquidatori

Liquidatori Liquidatori e soci

1 2 3

Per condurre una

liquidazione non in

bonis (?)

O.I.C. 5 su istanza

fallimento

Responsabilità

generale verso i

creditori non

soddisfatti(art. 2495 C.C.)

Responsabilità speciale

per i debiti fiscali

(art. 36 - 602/73)

44

argomento

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Prededuzione per i costi di procedura ?

par condicio – rispetto privilegiA

B

Significato di « colpa»

argomento

C Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’

estinte ( Trib Catania 9.4.2009)

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NUOVO ART. 36 DPR 602/1973

i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati , ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del liquidatore)

RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI1°

com

ma

La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.”

3° c

omm

a

RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !!

Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di somme o beni durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è limitata all’entità delle

somme ricevute

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Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto trascorsi 5 anni dalla

richiesta di cancellazione

EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE

NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO RETROATTIVO ? , sì secondo circ. 31/14

SOCIETA’ ESTINTE MA NON PER IL FISCO

RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO CORRISPOSTO SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI

DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON LA CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE

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Chiarimenti di Telefisco

• Notifica dell’accertamento alla sede ultima della società estinta ( ma se in quella sede non vi è più nessuno è probabile che non venga opposto per mancata conoscenza )

• Rischio del socio per presunzione di incasso di « ricavi non dichiarati» > mezzi di prova contraria sono quelli ordinari, e cioè quali ???

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1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE OIC 9

Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali

Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di l/t.

Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra:

a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesib. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al

netto di costi di dismissione

I capisaldi del nuovo principio:

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INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI

Indicatori di perdite durevoli di valore:

Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc. Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile Obsolescenza, deterioramento, ecc. Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc. Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati

operativi Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi

Effetti: Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita

utile residua, ecc.

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RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE

•Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico (anche per l’Avviamento!).•Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali)

Se per una immobilizzazione (o per una UGC a cui essa appartiene):

Valore recuperabile < Valore netto contabile

Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE: Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria Voce E.21: se di natura straordinaria

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Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel 2017. Invece

l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata

nel 2020. Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per

8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3.

Variazione diminutiva l’una ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al 2017, mentre si avra’ una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni ai aumento per 5,3 nel 2019 e 2020.

Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione diminutiva di 2,2

Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10

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DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE METODI

•Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di mercato.

PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE METODI:

Ordinario: ispirato agli IAS, è basato sulla determinazione del “valore d’uso” del bene in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dalla UGC .

Semplificato: per le società minori, è basato sulla capacità di ammortamento della società considerata nella sua interezza

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IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO”

E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti:

1. Dipendenti: 2502. Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln3. Ricavi: sup. a 40 mln

Per queste società sono indicatori di potenziale perdita

di valore:

a) Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio economico

b) Mutazioni del contesto di riferimento

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IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO”

Si confrontano:i. Valore netto contabile dell’attività; ii. La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del

margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari

• Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del

valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare. Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno

comunque svalutate

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2014 2015Ricavi 5000 6000Costi variabili -4000 - 4500Costi fissi -800 - 800Oneri finanziari -400 -350Capacita di ammortamento - 200 350Ammortamento di A 250 250Ammortamento di B 150 150Totale ammortamenti 400 400Risultato netto - 600 - 50

01 | Il Calcolo Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due anni e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300. Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015 eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri. 02 | La svalutazioneIl valore contabile dei beni al 2013 e’ 800Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650 Il valore d’uso e’ 150 Il valore equo dei beni e’ 100Quindi:Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150 Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’:Cespite A 500 – 406 = 94Cespite B 300 – 244 = 56Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650

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SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENIProfilo fiscale

Circ. 26/12 e ris 98/131) La svalutazione e’ indeducibile

2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a concorrenza del dato tabellare

3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione

diminutiva4) Se la societa’ avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione puo’

dedurre fino alla quota tabellare

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PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28

“Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e non sono restituibili ai soci

“Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale, non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!)

Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le riserve di capitale (non consentito il transito a CE)

Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità: prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a vincoli, partendo dal meno rigido

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OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

• Capitalizzazione oneri finanziari:• 1) esclusivamente durante la fase di

costruzione, va interrotta se si interrompe la costruzione

• 2) Nei limiti del valore recuperabile del bene• 3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici

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OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

• Acquisizione gratuita:• 1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al

valore di mercato in contropartita della Voce E 20 proventi straordinari

• 2) Va ammortizzato normalmente• 3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal

punto di vista fiscale alla stessa stregua di una plusvalenza iscritta quindi irrilevante

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OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

• Ammortamento calcolato anche in caso di non utilizzo del bene, in quanto il processo di obsolescenza non si arresta

• Ammortamento non viene stanziato su terreni ( che vanno scorporati) , tranne che cave e discariche, opere d’arte ed immobili civili

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OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

• Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati nell’attico circolante al minore tra valore contabile e valore recuperabile ( così anche i cespiti obsoleti che non vengono piu’ utilizzati nel processo produttivo)

• Riflessi sulla normativa delle società di comodo

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Riflessi fiscali del mutamento di classificazione contabile

• 1) Da immobilizzazione a Rimanenza• Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir

pareggiata dal componente positivo delle rimanenze finali, potrebbe pero’ accadere che la valutazione delle rimanenze al valore di mercato sia inferiore rispetto al costo residuo da ammortizzare

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OIC 15Crediti (1/2)

Le principali novità Disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio che diviene obbligatoria

quando ricorre una delle seguenti situazioni:- Estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito- Trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari con trasferimento dei rischi inerenti il credito

Chiarisce che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive il ricavo al momento della vendita (trasferimento dei rischi e dei benefici all’acquirente)

Chiarisce alcuni aspetti relativi alla svalutazione dei crediti

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Rapporto tra deduzione mini crediti e svalutazioni forfettarie

• Esempio : crediti = 100.000, svalutazione eseguita 20.000 di cui 500 dedotti e 19.500 non dedotti. Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 10.000

• 1) Viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi svalutazioni totali 30.000, di cui 10.000 dedotti ex articolo 101 comma 5, 500 dedotti ex art. 106 e 19.500 non dedotti

• 1) non viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi per una parte ( 10.000) , la svalutazione forfettaria viene dedotta ex art. 101, comma 5, e ciò anche se fosse stata eseguita , ad esempio nel 2013, nel senso che il fondo non dedotto diviene deducibile tramite variazione diminutiva

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2013: svalutazione 20.000 di cui> 500 dedotti ex art. 106

> 19.500 non dedotti

• Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi

• > 9.500 variazione diminutiva• > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero• > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al

31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106 Tuir

Circ. 14/E/2014 : « Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova

capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR».

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Imposte anticipate e perdite

1) La societa valuta se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.

2) La ragionevole certezza comprovata quando:�- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o

- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.�

Imposte differite e riserve in sospensione d’imposta

……..Tuttavia, in deroga al paragrafo 55, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.

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La contabilizzazione dei crediti d’imposta

Voce C II 4 bis : crediti tributari di cui si ha diritto a compensazione

Voce D 12 Debiti tributari : vanno iscritti al netto di ritenute, acconti, e crediti d’imposta se compensabili

Tremonti Quater

I° ipotesi di contabilizzazione : Dare Crediti avere proventi ( voce A 5 C.E.) in adesione a Circ. IRDC 15/03

II° ipotesi : Dare imposte correnti ( già nettizzata dal credito) avere debiti tributari

La contabilizzazione sub II è certamente preferibile per i crediti d’imposta generici, ma per quelli derivanti da investimenti è preferibile sub I, anche perche OIC 25 afferma esplicitamente di non trattare i crediti d’imposta sugli investimenti