ente pubblico non economico comitato pari opportunità gruppo di lavoro l. 120/2011 a cura della...
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Ente pubblico non economico
Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011
a cura della Dott.ssa Barbara Bucchioni
per il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Torino
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Ente pubblico non economico
DEFINIZIONE SERVIZIO PUBBLICO
TEORIA SOGGETTIVA
TEORIA OGGETTIVA
TEORIA MISTA
Ente pubblico non economico
IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE
Si distingue dal genus servizio pubblico, per il legame delle
prestazioni agli interessi esclusivamente “locali” Quindi il
riferimento è il territorio!
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GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE
• DIRETTA• IN OUTSOURCING• PRIVATIZZATA• LIBERALIZZATA
Ente pubblico non economico
IN OUTSOURCINGQuando la Pubblica Amministrazione sposta
il centro della gestione di un servizio dal suo
interno a società di diritto privato esterne di
cui può detenere la totalità del capitale
dell'organismo societario privato, o
diventarne contitolare con privati cittadini.
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PRIVATIZZATA
Si ha quando il soggetto pubblico decide di
organizzare in forma privata suoi beni od
attività.
LIBERALIZZATA
Presuppone una gestione monopolistica
pubblica e determina l'apertura in favore
delle imprese tra loro in concorrenza
secondo le regole del mercato.
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REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
• Libro Verde sui servizi di interesse generale del 21 Maggio 2003:
L'organizzazione ed il controllo sui servizi
pubblici locali sono rimessi all'amministrazione .
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ASPETTI CENTRALI DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA
• In linea di principio, gli Stati membri sono liberi di definire i servizi di interesse generale, e di stabilire le regole attraverso le quali procedere alla concreta gestione degli stessi, con il limite della specificazione dei principi da osservare sia nel caso di affidamenti in-house sia in caso di affidamento a terzi;
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• Le autorità pubbliche possono adempiere a compiti di interesse pubblico senza essere obbligate a far ricorso ad entità esterne e possono farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche.
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• ART 106 C. 2 T.F.U.E. “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.
Corte di Giustizia
(sentenza 10 novembre 2005, procedimento C/04)
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La tendenza è quella di un mercato unico retto da regole generali,
prevedendosi la possibilità che le imprese possano partecipare alla gara per l'affidamento di servizi
pubblici in tutti gli Stati dell'Unione, potendo contare su una disciplina
comune dell'affidamento.
Ente pubblico non economico NORME NAZIONALI
• D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 553 (contenente norme per la costituzione di società miste)
• Legge 15 Maggio 1997 n. 127 (trasformazione delle aziende speciali in s.p.a.)
• Legge 142 del 1990 art. 22 sostituita dal T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli E. L. n. 267 del 18 Agosto 2000, art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e 113-bis (disciplinante i servizi non aventi rilevanza economica e successivamente considerato illegittimo in base a sentenza n. 272 Corte Costituzionale del 27/07/2001.
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MODIFICHE SUCCESSIVE• Legge n. 448 del 2001 art. 35 • D. L. n. 269 del 2003 (convertito in Legge
24 Novembre 2003 n. 326) art. 14 Più di recente:• D. L. 25 Giugno 2008 n. 112 (convertito in
Legge 6 Agosto 2008 n. 133) art. 23-bis• D. L. 25 Settembre 2009 n. 135 (convertito
in Legge 20 Novembre 2009 n. 166) modifica legge precedente.
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Risulta eliminata l’intera disciplina nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che risulta regolamentata dalle
disposizioni di matrice comunitaria.
Referendum del 13 giugno 2011 ha sancito l’abrogazione dell’art. 23-bis
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e seguenti
Ente pubblico non economico MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011
L. 148/11 quale legge di conversione del D.L. 138/11 LIBERALIZZAZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 4)
(copia di quelle abrogate per referendum solo due mesi prima)
DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N.199/2012
Ente pubblico non economico Incompatibilità
NON POSSONO SVOLGERE INCARICHI INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI I SOGGETTI CHE:
• Sono o sono stati nell’ultimo triennio amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali;
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• il coniuge, il parente o l’affine entro il quarto grado dei soggetti indicati precedentemente;
• coloro prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
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Gli stessi componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
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Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.
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Recente Normativa
L’art. 25 della Legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del D. L. 1/2012
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
Modifica art. 4 D.L. 138/11
costituisce la disciplina di base dei servizi pubblicilocali di rilevanza economica
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA
IN AMBITI O BACINI TERRITORIALI OTTIMALI
ED OMOGENEI
PER CONSENTIRE ECONOMIE DI SCALA E DI DIFFERENZIAZIONE IDONEE A MASSIMIZZARE EFFICIENZA DEL SERVIZIO
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SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Agisce di machete dichiarando l'illegittimità dell'articolo 4 del D.L. 138/2011 «sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni», compresi i ritocchi apportati da ultimo con il «Cresci-Italia» (articolo 53 del Dl 83/2012). Quindi, no limiti economici per gli affidamenti in house, preclusi per servizi di valore superiore ai 900mila euro annui (diventati poi 200mila con il decreto liberalizzazioni 1/2012), no obbligo per gli enti locali di effettuare analisi di mercato entro il 13 agosto 2012 per giustificare l'attribuzione di diritti di esclusiva.
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Norma del 18/10/2012 n.179
• Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante.
• In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista deve essere pubblicata entro il 31 dicembre 2013.
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Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013
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Gli affidamenti diretti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 C.C., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
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Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei dagli enti di governo istituiti o designati
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GESTIONE DELLE RETI EDEROGAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
ART. 113 T.U.EL.
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ART. 113 TUELNON SI APPLICA AL:
• TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(D.Lgs.n. 422 19/11/97)
• I SETTORI DISCIPLINATI DAL
D.Lgs. 19/03/1999 N. 79
D.Lgs. 23/05/2000 N. 164
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PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI, DELLE RETI E DELLE ALTRE DOTAZIONI (Esclusi impianti di trasporto a fune per mobilità turistico sportiva)
PROPRIETA’ ENTE LOCALE O, SE NON VIETATO DA NORMATIVE DI SETTORE,
A SOCIETA’ DI CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO
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LE DISCIPLINE DI SETTORE REGOLANO I
CASI IN CUI
• ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI PUO’ ESSERE SEPARATA DALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. IN OGNI CASO E’ GARANTITO L’ACCESSO.
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ATTIVITA’ DI EROGAZIONE SERVIZIO
SEPARATA DALLA GESTIONE DELLA
RETE
GESTIONE RETE
SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
PUBBLICA
SOCIETA’ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
PUBBLICA
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GESTIONE DELLA RETE
SEPARATA O INTEGRATA
ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SENZA AFFIDAMENTO CON GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
ASSEGNATA CON CONTRATTO DI APPALTO O CONCESSIONE DI LAVORI AD EVIDENZA PUBBLICA
OVVERO CON LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELLA L.11/02/1994 N.109 ART.24 E D.P.R. N. 554 DEL 21/12/1999
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GESTIONE DELLA RETE SEPARATA O INTEGRATA ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO
E ASSEGNATA CON GARA
AD EVIDENZA PUBBLICA
SOGGETTO GESTORE
Ente pubblico non economicoGESTIONE DELLA RETE ASSEGNATA CON GARA AD EVIDENZA PUBBLICA ESCLUSIVA
IL GESTORE DEVE APPALTARE LA GESTIONE SERVIZI CON PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA