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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTÁ DI ECONOMIA Anno Accademico 2013/2014 Dispensa ad uso didattico del Corso di Economia delle Aziende pubbliche e dei Servizi di pubblico interesse – II° ModuloIl Sistema informativo e di bilancio delle Istituzioni pubbliche territoriali locali a cura di Fausto Fracchia

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTÁ DI ECONOMIA

Anno Accademico 2013/2014

Dispensa ad uso didattico del

Corso di

“Economia delle Aziende pubbliche e dei

Servizi di pubblico interesse – II°

Modulo” Il Sistema informativo e di bilancio delle Istituzioni

pubbliche territoriali locali

a cura di Fausto Fracchia

INDICE • INTRODUZIONE p. 1

• PARTE 1 p. 3

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE QUALI AZIENDE

GLI ISTITUTI PUBBLICI TERRITORIALI QUALI REALTÀ ISTITUZIONALI DINAMICHE – LE CONDIZIONI DI ECONOMICITÀ

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA TERRITORIALE – IL MODELLO ISTITUZIONALE

• PARTE 2 p. 17

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL’AZIENDA PUBBLICA

I PRINCIPI CONTABILI DI BILANCIO SECONDO LE NORME CONTENUTE NELL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E

CONTABILE E SECONDO L’OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

• PARTE 3 p. 31

IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER AZIONI E PROGETTI

IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

IL BILANCIO PLURIENNALE

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PARTE 4 p. 68

LA GESTIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

RILEVAZIONI DI CONTABILITÀ FINANZIARIA E DI CONTABILITÀ GENERALE

I

• PARTE 5 p. 76

LA RENDICONTAZIONE OVVERO IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI CONSUNTIVE – ( 6 CREDITI )

GLI AGENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI

IL CONTO DEL TESORIERE

IL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

IL CONTO DEL BILANCIO

IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

LA SEZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL RENDICONTO

IL CONTO ECONOMICO

IL CONTO DEL PATRIMONIO E L’INVENTARIO

GLI OBIETTIVI DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE – LA FUNZIONE DEL SISTEMA DEGLI INDICATORI

I PARAMETRI E GLI INDICATORI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE

RELAZIONE AL RENDICONTO

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – PRINCIPI PER LA REDAZIONE E

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO – ( LETTURA )

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI – ( LETTURA )

• PARTE 6 p. 136

IL SISTEMA DEI CONTROLLI DEGLI ENTI LOCALI – ( 6 CREDITI )

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI

• PARTE 7 p. 161

LA RIFORMA DELLA CONTABILITA’ DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI LOCALI – ( LETTURA )

II

“La rilevazione è la metodica osservazione e determinazione dei fenomeni d’azienda, dei processi e delle

combinazioni nei quali si compongono, ad opera degli organi d’azienda, le operazioni di gestione. Accadimenti,

processi e combinazioni si debbono osservare e determinare nei loro modi di essere, nei loro molteplici aspetti, nei

loro coordinati svolgimenti, nei loro risultati.”

AZZINI L., Istituzioni di Economia d’Azienda, Giuffrè, Milano, 1982

“Nell’ordinare le rilevazioni d’Azienda di qualunque specie, occorre tenere presente, come principio fondamentale,

ch’esse hanno essenzialmente funzione di mezzo a fine intendendo per fine le conoscenze cui si desidera pervenire

mediante le rilevazioni.

Le determinazioni antecedenti servono, di solito, per progettare iniziative e disporre piani pluriennali di gestione

per formare programmi di esercizio o di svolgimento di dati o produzioni, anche ai fini del controllo susseguente,

per giudicare la convenienze di supposte scelte economiche e di prospettare politiche di gestione, ecc.; le

rilevazioni concomitanti servono ad informare sullo svolgimento di date attività, a mano a mano che lo svolgimento

si realizza; le rilevazioni susseguenti sono comunemente effettuate a scopo di controllo per determinare un

rapporto di conto con terzi, per misurare e giudicare i risultati e l’efficienza della gestione e per trarre dalla

conoscenza del passato notizie e ammaestramenti utili per le gestioni future.”

ONIDA L., La Logica e il Sistema delle Rilevazioni quantitative d’Azienda, Giuffrè, Milano, 1970

III

INTRODUZIONE

La tensione dell’uomo a sviluppare sistemi sociali ed economici in grado di rispondere con efficacia ai

suoi bisogni, è generale ed assume configurazioni diverse in relazione alle condizioni politiche,

economiche e culturali che si manifestano nei vari paesi.

Il tema dell’allocazione delle risorse è uno degli argomenti fondamentali della scienza aziendale ed

economica, in quanto, essendo limitate le risorse a disposizione rispetto ai bisogni che l’uomo intende

soddisfare, diviene necessario individuare le migliori modalità per impiegarle ed utilizzarle. Su questo

versante, da tempo, si assiste ad un rinnovato interesse che coinvolge l’ambito delle funzioni e dei

servizi pubblici e che, negli ultimi tempi, ha avuto svariate ed ipotizzate soluzioni, anche a livello di

modellistica istituzionale.

La domanda di cambiamento, come sempre, trova la sua ragione d’essere nella distanza che esiste tra

bisogni materiali e risorse utili a soddisfarli e che deve trovare un equilibrato contemperamento nelle

forme istituzionali che caratterizzano ogni Stato moderno e nelle strutture produttive che ad esso sono

connesse.

È un dato che per sempre meglio interpretare questo ruolo di risposta e ad un tempo di momento

equilibratore delle varie richieste scaturenti dai bisogni dei Cittadini, singoli od associati, gli Istituti

pubblici, nel tempo, hanno assunto un ruolo sempre più incisivo nella vita sociale ed economica.

L’ “intervento pubblico”, nel tempo, in effetti ha assunto la caratteristica peculiare di realizzare forme di

attività istituzionalmente ed economicamente organizzate, idonee a prefigurare ed aumentare il

rapporto tra quantità e qualità dei bisogni pubblici soddisfatti e valore economico delle risorse

disponibili ed utilizzate.

In questo contesto si assiste ad una rinnovata attenzione verso gli studi di Economia Aziendale

nell’ambito pubblico, tesi ad indagare il sistema Azienda nelle sue articolazioni e scomposizioni nei sub-

sistemi organizzativo, gestionale ed informativo e nei profili della socialità e dell’economicità.

1

Il corso che ha come riferimento la presente dispensa, vuole approfondire, in particolare, i tratti

caratteristici del sub-sistema informativo che ha per oggetto l’analisi dei metodi e dei sistemi per la

determinazione quantitativa dei fatti aziendali ed è preposto al controllo integrato del processo

operativo dell’unitario sistema aziendale.

Come noto, il sub-sistema informativo si sostanzia nelle rilevazioni o determinazioni quantitative

antecedenti o preventive, concomitanti e successive o consuntive, e vuole far emergere gli svariati

aspetti operativi del sistema aziendale sul versante economico, finanziario e patrimoniale.

In questo contesto assume sempre più rilevanza il sistema di Pianificazione, Programmazione, Gestione

e Controllo, adottato dagli Istituti pubblici territoriali, in generale e locali, in particolare, in cui, partendo

dall’indagine prospettica dell’ambiente di pertinenza, vengono assunte scelte strategiche, si dà corso

alla formulazione di un programma aziendale articolato nei vari documenti preventivi pluriennali e

annuali con cui si indirizza la gestione e si verifica, durante l’anno ed a fine periodo, il raggiungimento

degli obiettivi posti tramite il sistema di Controllo e Rendicontazione.

2

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

QUALI AZIENDE

Gli elementi distintivi dell’aziendalità pubblica

La dottrina aziendale italiana ha sempre qualificato le Amministrazioni pubbliche territoriali (Stato,

Regioni, Province e Comuni) quali Aziende ed ha considerato l’economia aziendale la disciplina consona

a definire i principi e le metodologie valide a garantire la funzionalità economica e duratura anche a

questa tipologia di Aziende.

Una delle prime preoccupazioni dell’economia aziendale, su questo versante, è stata identificata nella

necessità di far emergere i tratti di pubblicità caratterizzanti tale tipologia aziendale.

I tratti di pubblicità caratterizzanti le Amministrazioni pubbliche territoriali:

1) L’operare in riferimento ad un determinato territorio con predeterminate funzioni da espletare;

2) la natura dell’Istituto;

3) la soggettività giuridica ed economica;

4) le modalità di reperimento delle risorse finanziarie;

5) le funzioni economiche esercitate.

3

1) La caratteristica di riferimento al territorio, si può ascrivere alla considerazione che a questa

tipologia aziendale è affidato il compito di rappresentare la propria comunità, all’interno del territorio di

loro competenza, nei confronti dei soggetti insediati e di curarne gli interessi e promuoverne lo

sviluppo.

Va rilevato peraltro che il perseguimento dell’interesse pubblico riguarda anche le aziende private. A tal

fine vale l’affermazione che le Amministrazioni pubbliche non hanno più il monopolio dei fini di interesse

pubblico; un Ente che persegua fini pubblici non deve essere necessariamente qualificato come

pubblico.

In altre parole ben possono le Organizzazioni private perseguire particolari finalità pubbliche concorrenti

con quelle delle Amministrazioni pubbliche territoriali, sempre che non emerga un’espressa riserva per

questo o quell’Ente pubblico determinato. (Principio della sussidiarietà orizzontale inserito di recente

nella nostra Costituzione - Riforma Titolo V)

In ogni caso risulta rilevante ed avvertita la necessità di distinguere altri tratti caratterizzanti le Aziende

pubbliche dalle Imprese.

2) Le Aziende pubbliche essendo riferibili all’istituto della rappresentatività e del consenso, dal

fatto che almeno parte dei prodotti e dei servizi dell’Amministrazione pubblica non possono essere

misurati dal valore di scambio, in quanto beni pubblici, quindi dovendo operare secondo criteri di

convenienza politico-sociale; le Imprese essendo riferibili all’istituto della proprietà ed avendo quale fine

il profitto e l’utile aziendale che concreta il fine economico insito negli organismi che producono per il

mercato, poiché è in grado di “misurare” l’utilità prodotta.

Perciò nelle Amministrazioni pubbliche territoriali l’utilità dell’attività svolta non è misurata con i

parametri del fatturato e del profitto ma consegue dall’applicazione del principio del minimo mezzo,

relativamente ai processi produttivi svolti che, pur senza ottenere l’avallo del mercato (in quanto, in

genere, non operante), si associ però al rilevato gradimento da parte dei cittadini-utenti.

Nell’Amministrazione pubblica, pertanto, vanno ricercate le condizioni di efficienza ed efficacia della

produzione attraverso indicazioni quali-quantitative che, non potendosi concentrare su un’unica

“misura”, vanno predeterminate costituendo il “modello” al quale uniformare la propria attività.

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Nel modello aziendale pubblico quale elemento di valutazione, sostanzialmente, al “mercato” si

sostituiscono i “processi ed il sistema dei documenti di pianificazione, programmazione, budgeting e

controllo”, in quanto, dai contenuti della pianificazione e della programmazione, si origina il modello in

grado di esprimere le condizioni economiche in grado di rappresentare l’attività aziendale e tramite il

controllo si è in grado di verificare in quale misura le dette condizioni siano state rispettate.

3) Soggettività giuridica ed economica delle Aziende.

Posto che il Soggetto giuridico d’azienda è la persona fisica o giuridica che assume diritti ed obblighi

derivanti dall’attività aziendale

ed il Soggetto economico aziendale si rinviene nella persona o nelle persone fisiche, nel cui interesse

viene svolta, oppure che orienta l’attività aziendale; si tratta di scegliere quale criterio adottare per

determinare i tratti e la natura privata o pubblica dell’Azienda.

La stragrande maggioranza degli studiosi dell’economia aziendale preferisce far riferimento alla natura

del soggetto economico, in quanto più aderente all’oggetto degli studi economico aziendali, piuttosto di

riferirsi alla natura del soggetto giuridico; stante il fatto che nella realtà economica contemporanea si

riscontra sovente che Amministrazioni pubbliche si valgono di strumenti giuridici propri del diritto

privato per svolgere attività finalizzate alla produzione ed allo scambio di mercato (costituzione e/o

partecipazione di Società di capitali).

Nozione di soggetto economico – caratteri essenziali:

- è sempre costituito da persone fisiche;

- su di esso si riverberano i risultati della gestione aziendale nell’interesse del quale viene svolta;

- esercita in modo “diretto” o “indiretto” (quando i componenti del soggetto delegano altri a

rappresentare i propri interessi) il potere volitivo;

- il soggetto è unico, pur potendo essere costituito da una molteplicità di persone.

In particolare, nel contesto delle aziende pubbliche, si riconosce che il soggetto economico è costituito

da tutti i membri della popolazione riunita in una determinata comunità territoriale per gli interessi ed il

soddisfacimento dei bisogni pubblici; in questo senso fanno parte del soggetto: i componenti, le

famiglie, le imprese, le associazioni politiche, economiche, culturali, di ricerca, di istruzione operanti su

un determinato territorio.

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Risulta evidente che l’insieme delle componenti del soggetto economico così definite, non possono

svolgere direttamente il loro ruolo, ma debbano delegare (processo elettorale), a loro rappresentanti,

l’esercizio del potere volitivo, utile per legittimamente rappresentare, nelle diverse componenti, i loro

interessi.

Peraltro va rilevato che le Amministrazioni pubbliche territoriali sono organismi economici dotati di due

“anime”:

- gli Amministratori, scelti e delegati a realizzare il programma in nome e per conto del soggetto

economico;

- i Dirigenti ed i Tecnici, a cui compete la traduzione in operazioni gestionali dei programmi e

progetti decisi dalla componente politica.

Agli Amministratori compete stabilire i contenuti della missione aziendale e le componenti strategiche

del governo, quali ad esempio una politica di inasprimento fiscale, di incremento degli investimenti in

particolari settori di intervento, di privatizzazione dei servizi pubblici, di sostegno finanziario a particolari

settori produttivi e/o di zone territoriali definite;

mentre ai Dirigenti competono le scelte organizzative e gestionali consequenziali alle opzioni strategiche

effettuate dalla componente politica.

Risulta chiaro che pur essendo i due poteri distinti, gli stessi debbano operare, in modo connesso, non

separatamente, dando corso ad un corretto svolgimento dei processi di programmazione, gestione e

controllo.

4) Un’ulteriore significativa caratteristica dell’operare dell’Azienda pubblica, si rileva in riferimento

alle modalità di reperimento delle “risorse finanziarie” necessarie al funzionamento aziendale.

È noto che una quota assai rilevante dei mezzi che affluiscono alle Aziende pubbliche territoriali, non

provenga dal corrispettivo (prezzo) pagato dai cittadini consumatori per acquisire beni e servizi pubblici,

bensì proviene da forme di riscossione coattive, quali tributi di vario genere ed in parte minore da

trasferimenti di altre Amministrazioni pubbliche.

Quanto detto ha significative conseguenze in termini di strumenti di misurazione ed interpretazione dei

risultati prodotti, in un contesto amministrativo e gestionale che non sottrae le Aziende pubbliche dalla

ricerca e dal mantenimento di posizioni di equilibrio economico, a valere nel tempo.

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Riferendoci, infine, ai mezzi finanziari che provengono a tale tipologia aziendale, gli stessi si possono

determinare e classificare nei:

- tributi, dove trovano copertura la maggior parte di costi sostenuti per l’apprestamento dei

servizi resi alla collettività;

- trasferimenti, erogati da altre Amministrazione pubbliche, in funzione perequativa;

- ricavi, rivenienti dalla cessione di servizi e beni prodotti per il mercato;

- risorse, rivenienti dai processi produttivi di tipo patrimoniale;

- utili, rivenienti dalle Aziende controllate e comunque partecipate.

5) Le funzioni economiche esercitate

È noto che l’attività economica si estrinseca, da un lato, nella produzione di beni e nell’apprestamento

di servizi e, dall’altro, nel consumo dei beni prodotti e nell’utilizzazione dei servizi apprestati onde

soddisfare i bisogni degli individui.

Negli ultimi anni il dibattito tra gli studiosi sull’evoluzione del concetto di Azienda ha messo in dubbio la

validità della tradizionale distinzione tra Aziende di produzione o Imprese e Aziende di erogazione o di

consumo.

Dato per acquisito che per produzione si intende un’attività che “conduce all’aumento del valore

intrinseco dei beni e quindi della loro capacità di soddisfare i bisogni umani”, risulta determinante

distinguere fra produzione per lo scambio di mercato e produzione per il consumo.

Nella produzione per lo scambio di mercato si acquisiscono i fattori produttivi da altre aziende, si

combinano attraverso appositi processi di trasformazione e si cede il risultato dell’attività di produzione

(beni o servizi), sul mercato, contro il pagamento di un prezzo.

Nelle Amministrazioni pubbliche territoriali tali attività produttive si rinvengono, esemplificando a livello

comunale, nei servizi di trasporto pubblico urbano di persone, nella somministrazione di acqua, gas,

nella gestione degli asili nido, mense, etc. .

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Nell’Azienda pubblica, salvo eccezioni, normalmente i beni o i servizi delle attività produttive per il

mercato vengono ceduti agli utenti ad un prezzo che esprime scelte di convenienza politico-sociale,

piuttosto che di convenienza economica, quando il prezzo di cessione e l’ammontare dei ricavi

conseguiti vengono ritenuti sufficienti a consentire l’adeguata remunerazione di tutti i fattori utilizzati

nel processo produttivo.

Nella produzione per il consumo l’Azienda realizza comunque un processo produttivo, ma ne destina il

risultato mettendolo direttamente a disposizione dei cittadini consumatori; si tratta, pertanto, di servizi

che l’Azienda pubblica eroga e l’utente consuma senza la corresponsione di un prezzo determinato.

Nelle Amministrazioni pubbliche comunali sono esempi di tale tipologia produttiva: il servizio di stato

civile e anagrafe, il servizio di urbanistica, l’illuminazione pubblica, il servizio viabilità, etc. .

Quanto affermato implica che occorre ricercare modalità alternative al volume dei ricavi per misurare il

consenso verso l’attività aziendale degli utenti / contribuenti e che l’Azienda pubblica territoriale debba

produrre più valore di quanto ne impieghi.

Peraltro, da un punto di vista tecnico, nel processo di trasformazione dell’input in output non vi sono

sostanziali differenze, fra un processo produttivo per il consumo ed un altro finalizzato allo scambio: per

gli stessi rileva unicamente i modi di cessione dei beni e servizi approntati.

Alla produzione per lo scambio può assimilarsi il processo produttivo patrimoniale o gestione

patrimoniale redditizia.

Naturalmente occorre non confondere il patrimonio redditizio con il patrimonio che costituisce e

determina la struttura aziendale, senza il quale qualsiasi organismo economico non potrebbe svolgere

le funzioni aziendali assegnate.

In conclusione, l’Azienda pubblica territoriale si può definire quale Azienda Pubblica Composta, in

quanto si configura come un’azienda di tipo complesso, presentando contestualmente attività

produttive, finalizzate al consumo ed anche allo scambio per il mercato.

8

GLI ISTITUTI PUBBLICI TERRITORIALI

QUALI REALTÁ ISTITUZIONALI DINAMICHE –

LE CONDIZIONI DI ECONOMICITÁ

I ruoli assunti dagli Enti Territoriali nel contesto socio-economico e nell’ambiente di riferimento:

- produttivo, in qualità di Aziende di produzione di servizi pubblici;

- di regolazione, in qualità di Authority locali;

- di coordinamento di Holding pubbliche.

Questo complesso quadro istituzionale si caratterizza per un progressivo ampliamento delle funzioni

assegnate e per crescenti livelli di autonomia sul piano gestionale, finanziario, patrimoniale ed

organizzativo.

Nel tempo, agli Amministratori si profilano scelte sul versante dei servizi, dei processi e delle attività

pubbliche e tra soluzioni di gestione interna, od esternalizzata.

Le variabili decisionali:

- le competenze detenute,

- gli accordi aziendali prospettabili e perseguibili,

- la natura strategica od operativa degli ambiti gestionali ed organizzativi considerati.

Più specificatamente, le scelte potranno essere definite in termini di:

- intervento diretto, negli ambiti amministrativi dove si pensa di possedere elevate competenze

tecnico-operative ed in settori non soggetti, per loro natura, ad esternalizzazioni;

- ricerca di accordi e perseguimento di politiche di partnership, negli ambiti strategici dove si

reputa di possedere competenze limitate, oppure che richiedano, anche per la loro natura, un

coinvolgimento indiretto da parte dell’Ente;

- dismissione di attività e di patrimonio, ove si ritenga che l’intervento diretto di altri Operatori

possa produrre risultati soddisfacenti, oppure si possano acquisire risorse da destinare al

finanziamento di progetti di investimento.

Questo insieme di decisioni comunque adottate nell’ottica di migliorare la capacità di intervento e di

soddisfazione dei bisogni dei cittadini amministrati e di utilizzare, economicamente, le risorse pubbliche.

Quindi, creazione di valore aziendale in termini di economicità gestionale, quale sintesi di efficacia e

di efficienza della gestione che si connota:

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- nel soddisfacimento quantitativo e qualitativo dei bisogni dei cittadini, singoli od associati,

insediati sul territorio di riferimento dell’Ente, dall’utilità sociale prodotta, quale parametro di

efficacia dell’operare;

- nel controllo dei costi aziendali, comunque delle risorse utilizzate ed anche acquisite per

produrre servizi e generare risultati aziendali soddisfacenti, quale indicatore dell’efficienza

gestionale.

La creazione di valore, in senso aziendale, si accompagnerà nello stabile conseguimento di posizioni di

equilibrio della gestione, sia corrente che in conto capitale, sul versante:

finanziario,

economico,

patrimoniale,

riflettendo, queste posizioni, le scelte strategiche adottate e le modalità di svolgimento della gestione.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA TERRITORIALE LOCALE

IL MODELLO ISTITUZIONALE

Da Legge 142/90 a Testo Unico D.Lgs. 267/2000:

Nel profilo aziendale sono cambiate:

- le regole di elezione di Rappresentanti politici,

- la distribuzione delle competenze fra Organi elettivi ed Organi tecnici.

Nel profilo aziendale cambia il concetto di responsabilità dei soggetti chiamati ad amministrare

Risorse pubbliche, mutano le logiche ed i contenuti del “dover rendere conto”, della Accountability.

In tal senso si allude alla Managerial Accountability, Political Accountability, Financial

Accountability, a seconda dei soggetti coinvolti e dell’oggetto del dover rendere conto.

Nel profilo dell’Accoutability rileva nell’Azienda pubblica territoriale locale:

- i soggetti coinvolti:

o chi deve rendere conto e chi ha il diritto/dovere di esigere risposta;

- l’oggetto:

o di cosa occorre dare conto;

- in che modo bisogna dare conto:

o gli strumenti, le tecniche ed i momenti di comunicazione da utilizzare.

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GLI ORGANI

1. IL CONSIGLIO

La norma riserva funzioni di “indirizzo e controllo politico amministrativo”.

Compete, quindi, al Consiglio scegliere fra le diverse opzioni amministrative cosa privilegiare e gli

strumenti amministrativi utilizzabili.

Spetta al Consiglio definire l’orientamento strategico di fondo dell’Azienda, definendone “l’identità

effettiva o ricercata evidenziando che cosa l’Azienda fa o vuole fare, perché lo fa o lo vuole fare,

come lo fa o lo vuole fare”; vale a dire le finalità e gli obiettivi che quest’ultima si propone di

perseguire in relazione alla cura degli interessi facenti capo alle comunità territoriali di riferimento.

Il Consiglio risulta essere pertanto il massimo organo istituzionale dell’Ente locale, rappresentativo

della collettività locale in quanto eletto direttamente dal corpo elettorale.

In particolare, in base all’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 le competenze riservate al Consiglio sono

sostanzialmente di 3 ordini:

− A tale organo spetta la potestà normativa, di pianificazione programmazione con

l’approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei documenti di pianificazione, dei bilanci e

degli altri documenti di carattere finanziario, economico e patrimoniale;

− Risulta poi avere competenze in merito all’assetto istituzionale dell’Ente locale, sia dal punto

di vista delle forme associative che da quello del decentramento territoriale e della

partecipazione dei cittadini;

− Vengono poi ancora attribuiti i poteri di scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici

locali, in tale ambito definendo le competenze riguardanti gli organismi, gli Enti, le aziende

e le società che svolgono la loro attività per conto dell’Ente locale.

La composizione numerica del Consiglio viene poi determinata, in rapporto alla dimensione

demografica comunale provinciale. Il mandato amministrativo dell’Organo consigliare dura 5 anni

ed i componenti Consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all’attenzione

consiliare, presentando interrogazioni e mozioni, nonché potendo ottenere dagli uffici dell’Ente,

nonché dalle loro aziende ed organismi indipendenti tutte le informazioni e le notizie, utili

all’espletamento del loro mandato.

2. IL SINDACO

Riceve l’investitura popolare e viene eletto sulla base di un programma che dovrà realizzare

durante il quinquennio in cui resta in carica (Programma di Mandato / Bilancio di Mandato).

11

Il Sindaco risulta essere un organo monocratico del Comune nel quale si realizza un’unione di

uffici: infatti il Sindaco è contemporaneamente a capo dell’Amministrazione comunale ed Ufficiale

di Governo.

L’elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio, in base ad un formulato programma

elettorale reso noto ai cittadini.

Per permettergli di concretizzare operativamente gli obiettivi programmatici, il Sindaco può

nominare e revocare:

- gli Assessori che con lui comporranno la Giunta;

- il Segretario;

- il Direttore Generale;

- i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi

definiti dal Consiglio;

- i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

- le Persone alle quali affidare incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento, quindi, dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti,

nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali trasferite oppure delegate al Comune.

La Legge individua nel Sindaco “il Responsabile dell’Amministrazione”; la normativa, evidenzia una

chiara relazione tra Mandato – Potere – Responsabilità, cioè di Accountability fra Collettività

amministrata ed il suo primo Rappresentante.

È il Sindaco che, nel rinnovato modello istituzionale dell’Azienda pubblica territoriale locale, si

configura come il soggetto cui fa capo l’onere primario di rispondere alla collettività amministrata

per i risultati conseguiti in termini di efficienza, efficacia, qualità ed equità nella realizzazione delle

politiche pubbliche e nell’approntamento e resa dei servizi.

In tal senso rileva sempre più la relazione di causalità fra mandato popolare ad amministrare e

dimostrata capacità di gestione economica di tutte le risorse pubbliche.

Infine il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento

giuridico, i provvedimenti contingenti ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che

possano minacciare l’incolumità dei cittadini.

3. LA GIUNTA

È l’Organo di governo dell’Azienda pubblica locale.

È composta dal Sindaco e dagli Assessori da lui nominati, aventi una “delega” per una o più

funzioni dell’Amministrazione locale ed il cui numero varia a seconda della dimensione demografica

del Comune.

In tale collocazione gli Assessori sono collaboratori del Sindaco e da lui dipendono.

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La delega assessorile attribuita dal Sindaco ha carattere fiduciario e può essere, in ogni momento,

revocata.

La Giunta è organo a “competenza residuale”, nel senso che compie tutti gli atti che, a norma di

Legge o Statuto, non rientrano nelle competenze del Consiglio, del Sindaco, degli Organi di

decentramento, del Segretario comunale e dei Dirigenti. Provvede ad attuare gli indirizzi generali

deliberati dal Consiglio, svolgendo un’attività propositiva nei confronti dello stesso, esercita infine

al potestà regolamentare con l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Compito di grande rilevanza, quale Organo di governo, è il definire, ogni anno, la bozza del

Bilancio Annuale, Pluriennale e della Relazione Previsionale Programmatica ed i contenuti del Piano

Esecutivo di Gestione, delegando ai Dirigenti i contenuti della gestione aziendale e determinandone

le performance.

IL MANAGEMENT

1. I DIRIGENTI

In analogia con quanto avviene pre le altre amministrazioni pubbliche, anche l’organizzazione

amministrativa degli Enti locali si attiene a due principi di fondo, consistenti, da un lato nella

privatizzazione del pubblico impiego, nell’altro osservando il principio della distinzione tra politica-

amministrazione e gestione in forza del quale agli Organi di governo spetta la determinazione negli

indirizzi amministrativi e delle politiche degli Enti, mentre i contenuti della gestione vengono

riservati alla Dirigenza.

Compete ai Dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attuabile mediante autonomi

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spetta, pertanto, ai Dirigenti:

- la direzione degli uffici e dei servizi;

- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

- la stipula dei contratti;

- gli atti dei gestione finanziaria, compresi gli accertamenti delle Entrate e gli impegni delle

Spese;

- gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano

l’amministrazione verso l’esterno, non inclusi, espressamente, dalla Legge e dallo Statuto

tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli Organi di governo,

oppure non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.

13

Nell’Istituto pubblico territoriale si è affermato, quindi, un modello di Azienda consono ai dettati

della dottrina economico-aziendale, in cui si distinguono nettamente le funzioni di Indirizzo, di

Governo e Controllo, da quelle di Gestione.

Peraltro, lo Statuto può prevedere “la copertura dei posti di responsabili dei Servizi o Uffici, di

qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico e, con deliberazione motivata, di diritto privato”.

Pertanto i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva in relazione agli obiettivi

gestionali dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

2. IL DIRETTORE GENERALE

Il Legislatore, definendo la figura del Direttore generale, ha voluto identificare colui il quale spetta

di armonizzare l’attività dei Dirigenti, nonché fungere da anello di congiunzione fra la Politica e la

Dirigenza.

La figura, se prevista, viene nominata al di fuori della dotazione organica e con contratto di tipo

privatistico a tempo determinato.

Le funzioni primarie sono attuare gli Indirizzi e gli Obiettivi stabiliti dall’Organo di governo, secondo

le direttive impartite dal Sindaco, sovrintendere alla gestione dell’Ente e perseguire livelli ottimali di

efficacia e di efficienza.

Con queste competenze specifiche, il Direttore Generale redige la proposta di Piano Esecutivo di

Gestione e predispone il Piano dettagliato degli Obiettivi gestionali.

Questi documenti si raccordano con il Bilancio preventivo, completando così un percorso che,

partendo dalla Giunta, attraverso il Direttore generale arriva fino alla Dirigenza.

Altro compito del Direttore generale risulta essere quello di impostare e presidiare l’insieme degli

strumenti di valutazione delle performance della dirigenza che risultano essere individuati dai

contratti collettivi nazionali quali aspetti fondamentali della gestione del personale e di

valorizzazione delle risorse umane.

Quest’ultimo aspetto concreta uno dei compiti fondamentali della direzione generale, in un

contesto di combinazione ottimale dei fattori produttivi dell’Ente e dei rapporti da tenere con il

Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, in funzione della traduzione in azioni delle indicazioni politico

strategiche ed amministrative.

Il suo incarico è di natura squisitamente fiduciaria e non può eccedere la durata del mandato del

Sindaco in carica.

14

3. IL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE

La figura del Segretario è stata profondamente rivista dalla normativa di riforma che è stata

emanata a far tempo dal 1990.

Il Segretario comunale, prima Funzionario statale, ora Dirigente che viene nominato dal Sindaco

fra gli iscritti ad un apposito Albo per un periodo pari a quello del proprio mandato; svolge “compiti

di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi

dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai

Regolamenti”.

Le competenze operative del Segretario si sostanziano (art. 97 D. Lgs. 267/2000):

− Nella assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’Ente in ordine alla conformità

dell’azione da essi posta in essere alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

− Nella partecipazione con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle riunioni del

Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

− Nel rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti

unilaterali nell’interesse dell’Ente.

Ulteriori funzioni sono attribuite al Segretario nell’ipotesi in cui il Sindaco non abbia nominato il

Direttore generale, nel qual caso “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne

coordina l’attività”.

Ulteriori compiti amministrativi possono essere attribuiti al Segretario; tale attribuzione, però, deve

essere prevista dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi aziendali.

L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è chiamato a svolgere compiti estremamente differenziati, ma nel medesimo

tempo anche assai analitici, che hanno per oggetto l’intera attività gestionale dell’Ente, considerata

negli atti attraverso i quali si realizza, ma anche nei risultati a cui perviene.

Tali compiti possono essere delineati nel seguente modo:

1) di vigilanza (preventiva e consuntiva) sulla regolarità contabile e finanziaria;

2) di vigilanza sulla regolarità economica (da realizzarsi sia in via preventiva che consuntiva);

si tratta di un controllo che viene riferito a quelle parti della normativa che si propongono di

realizzare il “buon andamento dell’amministrazione” e fa necessariamente riferimento a

principi, tecniche, strumenti e procedure che sono propri dell’economia aziendale;

3) di supporto e collaborazione nei confronti del Consiglio, nella sua funzione di controllo ed

indirizzo.

15

IL CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile viene definito come l’insieme di operazioni attraverso le quali il Collegio dei

Revisori verifica gli atti dell’Ente alla luce delle Norme di Legge, di Statuto, nonché dei Principi

contabili generalmente accettati.

Tale verifica può essere collegata ai documenti contabili dell’Ente di maggiore rilievo ed in tal

senso si parla di attività di revisione:

- in sede di Bilancio;

- in corso di Esercizio;

- in sede di Rendiconto.

Effettuare una verifica sul Bilancio preventivo e sui suoi allegati, significa effettuare un controllo

sulla formalizzazione dell’intero Processo di pianificazione, programmazione e di Bilancio svolto

dagli Organi attivi dell’Ente, tenendo conto che sui dati esposti nei Documenti di piano e

programma e sui Documenti finanziari si imposta, successivamente, l’operato della Dirigenza e si

misura la responsabilità degli Amministratori.

La verifica contabile in corso di esercizio, riguarda il controllo di tutti quegli atti, aventi un riflesso

contabile, effettuati dall’Ente, traducendosi la stessa nella verifica della correttezza sia formale che

sostanziale delle procedure messe in atto, nel duplice profilo di rispetto delle Norme legislative in

vigore che dei Principi di buona amministrazione.

In particolare, come oggetto di controllo, si pongono le procedure per l’acquisizione delle entrate e

per l’erogazione delle spese; le regole sui limiti sulla gestione dei beni e la relativa contabilità; la

regolarità del procedimento, la completezza della documentazione e la regolarità degli

adempimenti fiscali.

L’analisi in sede consuntiva viene descritta come una “fotografia della gestione” e come la sintesi

dell’intero processo gestionale e contabile, presupponendo le analisi già effettuate a livello

previsivo ed in corso di esercizio.

IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE

Il controllo economico sulla gestione ha lo scopo di determinare se l’Ente gestisca ed utilizzi le

risorse finanziarie, umane ed i beni patrimoniali, secondo criteri economici.

16

Questo tipo di intervento di revisione si pone in termini strumentali rispetto alla funzione di

collaborazione del Collegio con il Consiglio dell’Ente.

Finalità di questa revisione, dunque, è l’accertamento del rispetto dei Principi aziendalistici che

devono essere sottesi all’attività dell’Ente locale.

Pertanto si dovranno osservare le seguenti relazioni:

- la capacità di massimizzare l’utilizzo dei beni a disposizione: minore sarà il volume dei

beni o servizi consumati, a parità di risultato, più “efficiente” sarà il processo produttivo

ed operativo;

- il secondo profilo di grande rilevanza consiste nel confronto tra l’output ottenuto e

l’output programmato; in questo senso la dimensione dell’ “efficacia” potrà essere

interpretata come:

• il grado di raggiungimento degli obiettivi,

• il livello di soddisfazione degli utenti;

- il livello dell’ “economicità”, infine, coinvolge la dimensione monetaria con cui l’input e

l’output vengono misurati, ovvero i costi ed i ricavi generati dai processi produttivi.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE IN TEMA DI SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DELL’AZIENDA PUBBLICA

Un sistema contabile informativo, inteso “insieme ordinato di rilevazione dei valori d’azienda”, può

essere analizzato e descritto in termini di fine, di oggetto e di metodo.

In prima approssimazione si può affermare che i sistemi contabili / informativi:

- hanno la finalità di fornire “ai portatori di interessi esterni all’azienda” quanto al soggetto

economico, nuove conoscenze, nuove informazioni;

- assumono come oggetto il sistema dei valori generati dallo svolgimento delle operazioni

aziendali;

- in termini di metodo, si avvalgono del “conto” , degli indicatori, di serie statistiche. quale

strumento di raccolta dati.

17

Si tratta, evidentemente, di omogeneità molto generali: gli aspetti di fine, oggetto e metodo, infatti,

possono assumere configurazioni diverse, generando così nel complesso sistemi diversi.

Ciò essenzialmente perché, essendo diversificato il sistema dei valori, sistema generale d’azienda, le

sue caratteristiche sono strettamente correlate alla natura delle finalità perseguite e dei processi

tecnici ed economici attuati dall’azienda cui esso pertiene.

Il Sistema Contabile dell’Istituto Pubblico Territoriale

Rispetto alle Imprese, gli istituti pubblici territoriali manifestano rilevanti specificità in termini di:

- natura dei processi economici attuati: di produzione per l’impresa, di produzione e di consumo per

l’istituto pubblico territoriale;

- composizione del soggetto economico: il soggetto economico nell’impresa è costituito dai portatori

di capitale risparmio e di lavoro, nell’azienda composta pubblica dai portatori di lavoro e da “tutti i

membri della popolazione riunita in comunità territoriale”;

- aspettative del soggetto economico e conseguente traduzione operativa del concetto di

economicità:

le finalità istituzionali dell’impresa sono essenzialmente rappresentate dalla produzione di

soddisfacenti remunerazioni del capitale e del lavoro; quelle dell’azienda composta pubblica si

riassumono nel soddisfacimento dei bisogni pubblici, nella redistribuzione della ricchezza e nella

remunerazione dei collaboratori.

Nel sistema contabile attualmente presente negli istituti pubblici territoriali, peraltro, lo scopo di

misurazione, seppur mediata dalle condizioni di economicità della gestione, riveste un’importanza assai

limitata, mentre il ruolo principale è stato assunto dalla cosiddetta “finalità autorizzatoria” (contabilità

finanziaria).

Più precisamente, ai rappresentanti del soggetto economico (gli organi politici) spetta la definizione a

priori nel Bilancio dell’ammontare complessivo di risorse finanziarie da destinare al soddisfacimento dei

bisogni pubblici.

18

Lo strumento tecnico per realizzare tale scopo è rappresentato dall’approvazione formale da parte degli

organi politici di “Bilancio preventivo”.

19

Pertanto, mentre nell’impresa le determinazioni preventive assolvono ad una funzione di indirizzo e

programmazione e non rappresentano un vincolo rigido alla gestione, nell’istituto pubblico gli organi cui

è demandato lo svolgimento dell’attività amministrativa non potranno svolgere operazioni se non nei

limiti in cui i valori da esse suscitati rispettino i limiti delle assegnazioni definite dalle scelte compiute a

preventivo dagli organi rappresentativi del soggetto economico.

Naturalmente esiste la possibilità di modificare i vincoli definiti in sede di approvazione del bilancio

preventivo allo scopo di tener conto di esigenze manifestatesi nel corso della gestione; tali modificazioni

devono però essere decise dagli organi rappresentativi del soggetto economico e devono mantenere

l’ammontare delle uscite entro il limite rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili ( Principio del

Pareggio di Bilancio).

Il prevalere della funzione autorizzativa ha conseguenze assai rilevanti in termini di metodo ed in

particolare:

a) di momento di rilevazione e di natura dei valori rilevati;

b) di tecniche di rilevazione dei valori e di composizione delle sintesi di esercizio;

c) di modalità di classificazione dei valori.

a) Per quanto, riguarda il momento di rilevazione, esso si correla alle fasi formali dei processi di

entrata e di uscita. In particolare, i momenti normalmente prescelti sono:

- quello in cui sorge giuridicamente il diritto ad acquisire un’entrata (“accertamento”) e l’obbligo a

sostenere un’uscita (“impegno”);

- quello in cui si verifica la variazione monetaria (“riscossione” per l’entrata, “pagamento” per

l’uscita).

Sono infatti questi i momenti in cui si determina l’ammontare di risorse effettivamente destinato allo

svolgimento delle funzioni attribuite all’istituto pubblico e che si manifestano con maggiore chiarezza le

scelte in merito alle tipologie di “attese” da soddisfare, alle priorità ad esse assegnate, alle modalità di

loro soddisfacimento.

20

b) Quanto alle tecniche di rilevazione e di composizione delle sintesi di esercizio, la prima si configura

come “semplice” (contrapposta a “duplice”) perché si limita a rilevare le variazioni numerarie e non

le variazioni non numerarie ad essa correlate ed anche per il mancato ricorso a stime e congetture.

Data la predominanza della finalità autorizzativa, tuttavia, il ricorso a stime e congetture in sede di

composizione delle sintesi sarebbe poco rilevante e addirittura incoerente.

c) Con riferimento alla modalità di classificazione dei valori, infine, anch’esse risultano pienamente

coerenti con le finalità di tipo autorizzativo.

Le singole variazioni numerarie vengono raccolte in classi estremamente analitiche denominate

risorse ed interventi ed è rispetto a ciascun intervento che l’organo politico, al momento

dell’approvazione del bilancio preventivo, definisce i limiti di spesa.

Gli interventi vengono poi aggregati in classi più ampie in base alla natura delle fonti e poste

finanzarie e dei fattori produttivi acquisiti (classificazione economica), alla destinazione di tali fattori

(classificazione funzionale) e agli organi cui compete la facoltà di accertare entrate ed impegnare

uscite (classificazione amministrativa).

In passato la presenza di processi semplici da un lato poneva limitate esigenze di osservazione

economica della gestion, dall’altro permetteva ad un sistema contabile di tipo autorizzativo di limitare le

risorse impiegate e guidarne l’allocazione fra funzioni alternative senza incidere negativamente sulle

modalità di svolgimento della gestione stessa.

Nella situazione attuale, invece, in cui i processi svolti, le funzioni assolte, le interdipendenze fra i

diversi istituti pubblici presentano una complessità assai maggiore, rispetto dei vincoli e perseguimento

delle finalità istituzionali risultano spesso inconciliabili.

21

Realizzabile e potenzialmente efficace è la sviluppo di meccanismi di responsabilizzazione economica.

Sul piano generale, ciò richiede il ricorso a logiche e processi di natura manageriale e si realizza:

- ex-ante, attraverso l’individuazione delle variabili controllato dall’azienda pubblica, la definizione

di regole che leghino effettive conseguenze (soprattutto di natura economica) agli squilibri

riconducibili a decisioni dell’azienda stessa;

- ex-post, alla rilevazione del valori a consuntivo, all’analisi degli scostamenti, ed all’applicazione

delle regole definite ex ante.

La responsabilizzazione economica implica l’accoglimento anche negli istituti pubblici della distinzione

fra informazione ai fini interni ed informazione a fini esterni, attraverso la distinzione delle necessità

informative, dei soggetti interessati e degli strumenti utilizzabili.

I PRINCIPI CONTABILI DI BILANCIO SECONDO LE NORME CONTENUTE

NELL’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

E SECONDO L’OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

DEGLI ENTI LOCALI

I PRINCIPI CONTABILI constano in criteri, procedure, metodi di applicazione che stabiliscono

l’individuazione dei fatti di gestione da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi, i criteri di

valutazione e quelli di esposizione dei valori nel sistema di Bilancio, funzionali allo svolgimento dei

processi di programmazione e controllo.

I principi contabili contenuti nell’art. 162 del TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI ENTI LOCALI hanno valenza

generale e devono informare, quindi, tutto il sistema di Bilancio e non solo i documenti previsionali.

Gli stessi risultano essere, secondo l’intendimento del Legislatore, di carattere inderogabile.

22

Norme contabili

Sono vincolanti per tutti gli Operatori in quanto tutelano, direttamente, gli interessi di terzi e

regolano le operazioni di gestione esterna.

Hanno il carattere di astrattezza e di generalità, venendo definite secondo un processo

deduttivo.

Nel settore pubblico hanno anche lo scopo di regolare i rapporti tra poteri ed organi.

23

I PRINCIPI CONTABILI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SECONDO LE NORME CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI

SUGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 267/2000)

Principio di bilancio Descrizione

Unità Il totale delle Entrate deve finanziare il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge

Annualità Le previsioni si devono riferire ai fatti gestionali che si verificheranno nell’anno solare di

riferimento

Universalità La gestione finanziaria è unica come il relativo Bilancio di previsione: sono vietate le gestioni

di Entrate e di Spese al di fuori del documento Bilancio

Integrità

Tutte le entrate sono iscritte in Bilancio al lordo delle spese eventualmente ad esse connes-

se, così come tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione

delle correlative entrate

Veridicità

La valutazione delle Entrate e delle Spese deve essere effettuata secondo le conoscenze e la

documentazione a disposizione alla data della stesura e di approvazione del Bilancio. Le

informazioni, pertanto, devono essere attendibili, veritiere e corrette, secondo il principio

internazionale del “True and Fair View”

Pareggio finanziario Consta nel pareggio del documento Bilancio secondo la competenza finanziaria

Pubblicità

Si sostanzia nell’assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei

contenuti significativi del Bilancio annuale e dei suoi allegati secondo le modalità previste

dallo Statuto e dai Regolamenti

24

Principi contabili relativi ai documenti del Sistema di Bilancio

PRINCIPI STABILITI

DALL’ART. 151 DEL

D.LGS. 267/2000

PRINCIPI DEFINITI DALL’OSSERVATORIO

PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

DEGLI ENTI LOCALI

ALTRI PRINCIPI RELATIVI AL SISTEMA DI BILANCIO

DEGLI ENTI LOCALI

Unità

Annualità

Universalità

Integrità

Veridicità

Pareggio

finanziario

Pubblicità

Comprensibilità

Significatività e rilevanza

Informazione attendibile

Coerenza

Attendibilità e Congruità

Ragionevole Flessibilità

Neutralità

Prudenza

Comparabilità

Competenza finanziaria

Competenza economica

Conformità a corretti principi

contabili

Verificabilità dell’informazione

Buon andamento e imparzialità della

Pubblica Amministrazione – art.97

Costituzione

Compatibilità delle previsioni di Spesa –

art.153 - c.IV - D.Lgs. 267/2000

Divieto di chiudere in disavanzo la

situazione economica

Divieto di chiudere in disavanzo il

finanziamento degli Investimenti

Pareggio dei Servizi per conto terzi

Pareggio delle Entrate e delle Uscite per

anticipazione di Tesoreria

Rispetto del Patto interno di Stabilità

Continuità e costanza dei criteri di

valutazione – Codice Civile

25

Principi contabili dell’Osservatorio

La loro applicazione non è obbligatoria ma, in quanto costruiti secondo conoscenze tecnico

scientifiche e richiamati dalla normativa in vigore, costituiscono, comunque, un quadro

sistematico a cui gli Operatori devono tendere ed in particolare i Responsabili dei Servizi

finanziari.

Hanno lo scopo di interpretare le norme e di collegarle tra di loro in modo sistematico.

Vengono costruiti secondo un processo induttivo (dalle migliori pratiche all’applicazione

generalizzata).

Hanno lo scopo di dare una rappresentazione corretta della situazione finanziaria ed economico

– patrimoniale dell’Azienda.

I principi contabili, proposti dall’ “Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali”, hanno

l’intendimento e la funzione di interpretare in chiave tecnica le norme di legge, in tema di ordinamento

finanziario e contabile.

Tali principi si ispirano alle indicazioni emesse dal Public Sector Commetee (PSC), Comitato permanente

costituito dall’International Federation of Accountants (IFAC) di cui fanno parte ben 116 Stati diversi e

che fino ad oggi ha emanato 20 principi contabili internazionali, sostanzialmente in linea con le

indicazioni predisposte per le Aziende private.

Peraltro il PSC è stato istituito per armonizzare, a livello mondiale, le metodiche di comunicazione

economico-finanziarie del settore pubblico; in particolare i principi proposti dall’ “Osservatorio” tengono

conto delle indicazioni contenute in “Preface to International Public Sector Accounting Standard” e dell’

“International Public Sector Accounting Standard”, facendole proprie per la parte di compatibilità con

l’ordinamento italiano delle Amministrazioni pubbliche territoriali.

I principi contabili proposti dall’Osservatorio costituiscono i fondamenti e le regole generali che devono

essere applicate alle singole poste del sistema di Bilancio e risultano essere i seguenti.

26

I PRINCIPI CONTABILI EMANATI

Parte generale - FINALITÀ E POSTULATI DEI PRINCIPI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI

Principio contabile n.1 - PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO

Principio contabile n.2 - GESTIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO

Principio contabile n.3 – IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI

Principio contabile – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI – approvato nella

seduta del 7 giugno 2007

Le operazioni amministrative e gestionali, esaminate e descritte dai Principi contabili n.1, n.2 e n.3, si

focalizzano, in particolare, su tre concetti:

sul coordinamento delle stesse a ssiisstteemmaa;

sui PPrroocceessssii scaturenti dai comportamenti degli attori amministrativi, nella distinzione dei poteri;

sull’enfasi posta nella redazione ed articolazione di alcuni documenti: PPiiaannoo ggeenneerraallee ddii

SSvviilluuppppoo, RReellaazziioonnee pprreevviissiioonnaallee pprrooggrraammmmaattiiccaa, PPiiaannoo EEsseeccuuttiivvoo ddii GGeessttiioonnee, RReellaazziioonnee aall

RReennddiiccoonnttoo.

FINALITÀ E POSTULATI DEI PRINCIPI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI

COMPRENSIBILITÀ: il Sistema di Bilancio deve essere comprensibile e presentare una chiara classificazione

delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali; l’articolazione del sistema di Bilancio deve permettere

la lettura per programmi, servizi e interventi e deve essere corredato da un’informativa supplementare

che faciliti la comprensione e l’intelligibilità della simbologia contabile che deve essere contenuta nella

Relazione Previsionale e Programmatica, nell’ambito del Bilancio di Previsione e nella Relazione al

Rendiconto della Gestione ricompresa nei Documenti di Consuntivo.

SIGNIFICATIVITÀ E RILEVANZA: un’informazione per essere utile deve essere significativa per le esigenze

connesse al processo decisionale degli utilizzatori; in tal senso l’informazione è qualitativamente

significativa ove sia in grado di essere utile agli utilizzatori al fine di consentire loro valutazioni sugli

eventi passati, presenti e futuri.

INFORMAZIONE ATTENDIBILE: per essere attendibile l’informazione deve rappresentare fedelmente le

operazioni e gli altri eventi che intende esaminare, se è scevra da distorsioni ed in quanto, in ultima

analisi, gli utilizzatori possano fare affidamento su essa.

COERENZA: si connette, a livello interno, strettamente al sistema di Bilancio nelle fasi conseguenti della

Pianificazione, Programmazione, Previsione, negli atti di gestione e rendicontazione. La coerenza

esterna comporta una connessione fra i contenuti della programmazione dell’Amministrazione

territoriale locale, regionale e gli obiettivi generali di finanza pubblica.

27

ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ: consta nel fatto che le entrate devono essere dimostrate con valutazioni,

analisi, descrizioni e la congruità delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi

programmati, ai flussi di spesa passati ed anche tenendo conto degli impegni di spesa a livello

pluriennale. Tale principio risulta essere essenziale per salvaguardare gli equilibri di Bilancio per la

corretta gestione dell’Ente e deve essere oggetto di verifica dall’Organo di controllo interno dell’Ente.

RAGIONEVOLE FLESSIBILITÀ: consta nella possibilità di rendere modificabile i contenuti dei documenti di

Piano e di Bilancio; facendo rilevare, peraltro, che un eccessivo ricorso agli strumenti di flessibilità,

previsti dalla normativa contabile e finanziaria, deve essere considerato come un fatto negativo in

quanto inficia l’attendibilità del processo di programmazione e rende poco credibile il sistema di Bilancio

nel suo insieme.

NEUTRALITÀ: L’informazione contenuta nel sistema di Bilancio deve essere neutrale, ovvero scevra da

distorsioni preconcette; quindi le informazioni contenute nei documenti di Bilancio non devono essere in

grado di influenzare artificiosamente il processo di valutazione e decisionale, al fine di ottenere,

volutamente, un predeterminato esito. L’imparzialità contabile, pertanto, richiede due requisiti

essenziali: la competenza e la correttezza tecnica del procedimento di formazione del sistema di

Bilancio; quindi la presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venire meno,

concretamente, l’imparzialità e la verificabilità.

PRUDENZA: deve trovare applicazione in tutto il sistema di Bilancio. In conseguenza nel Bilancio di

Previsione devono essere iscritte unicamente le Entrate che si prevede di accertare nel periodo

amministrativo considerato, mentre nell’ambito delle Spese devono essere ricompresi tutti gli oneri che

si prevedono di dover impegnare; nel Rendiconto il principio della prudenza si estrinseca,

essenzialmente, nella regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati,

mentre tutti gli oneri, anche se non definitivamente sostenuti, devono essere riflessi nei prospetti

contabili.

COMPARABILITÀ: consiste nel fatto che gli utilizzatori delle informazioni contenute nel sistema di Bilancio

di un Ente locale, nel tempo, devono essere in grado di comparare e valutare la tendenziale situazione

finanziaria, gli andamenti economici ed il mutamento della situazione patrimoniale.

Concretamente, nell’ambito dello stesso Ente, la comparabilità dei Bilanci, a date diverse, è possibile se

sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione deve risultare costante, nel senso che l’esposizione delle poste

contabili deve essere uguale o almeno comparabile;

28

- i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti, potendo essere giustificati

eventuali cambiamenti unicamente da circostanze eccezionali; in ogni caso, dovendo

adeguatamente illustrare e motivare l’effetto del cambiamento adottato sul risultato d’esercizio

e sul versante del patrimonio netto.

COMPETENZA FINANZIARIA: il principio si sostanzia nel criterio con il quale le entrate e le spese vengono

ricondotte al periodo amministrativo in cui, rispettivamente, sorge il diritto a riscuotere (accertamento)

e l’obbligo a pagare (impegno).

COMPETENZA ECONOMICA: conseguenza di tale principio è che le operazioni amministrative e gestionali

devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all’esercizio al quale tali eventi si riferiscono, anche a

prescindere dalla loro concretizzazione finanziaria. In tale contesto la determinazione dei risultati di

esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e correlazione di costi e ricavi relativi

ad un esercizio; dando atto che le valutazioni economiche, riferite in particolare ai costi, sostanziano il

procedimento informativo del valore.

CONFORMITÀ DEL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO AI CORRETTI PRINCIPI

CONTABILI: tale principio si riferisce, analiticamente, a tutto il processo di formazione dei sistema di

Bilancio.

VERIFICABILITÀ DELL’INFORMAZIONE: si sostanzia nel fatto che l’informazione, a livello finanziario,

economico e patrimoniale, fornita dal sistema di Bilancio, deve essere verificabile, anche tenendo conto

degli elementi di soggettività espressi ed attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento

contabile.

Accanto ai criteri prima esplicati, se ne possono rinvenire altri complementari a quelli precedentemente

citati:

BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: principio costituzionale che può essere

interpretato come una vera e propria clausola generale relativa ai comportamenti che la Pubblica

Amministrazione mette in campo, quindi inerente anche la corretta ed economica gestione delle risorse.

COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI SPESA: sostanziantesi nel comportamento ascrivibile al Responsabile

della Ragioneria dell’Ente che, in sede di segnalazione delle previsioni di Spesa dei vari servizi dell’Ente,

deve verificarne la compatibilità rispetto alle risorse stanziate in Entrata.

29

DIVIETO DI CHIUDERE IN DISAVANZO LA SITUAZIONE ECONOMICA: consta nel fatto che il totale delle Entrate

correnti debba coprire le Spese correnti e le quote capitale di rimborso dei finanziamenti e dei prestiti.

DIVIETO DI CHIUDERE IN DISAVANZO IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI: riguarda la redazione e la gestione

del Bilancio sul versante degli Investimenti, che pone a confronto le Entrate da Indebitamento,

derivanti da Trasferimenti di capitale, da Alienazioni di beni, una eventuale quota dell’Avanzo di

amministrazione, con le Spese in conto capitale classificate al Titolo II della parte Uscita.

PAREGGIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI: consta nella funzione compensativa delle partite in Entrata e in

Spesa, sostanziantesi in operazioni finanziarie, da parte dell’Ente, per conto di soggetti terzi.

PAREGGIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: si connota con la necessità che

l’indebitamento a breve, eventualmente richiesto ed ottenuto dal Tesorerie dell’Ente, debba essere

restituito per intero e, quindi, classificato in eguale importo nel Titolo V dell’Entrata e nel Titolo III della

Spesa.

RISPETTO DEL PATTO INTERNO DI STABILITÀ: principio riferibile alle norme contenute, di anno in anno, nella

Legge Finanziaria dello Stato e riferentesi all’osservanza delle regole di Finanza pubblica connesse

all’appartenenza all’Unione Europea.

CONTINUITÀ E COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: principi tipicamente ascrivibili alle norme del Codice

Civile dettate per le Imprese; nel contesto degli Enti locali, le stesse possono trovare un riferimento

concreto nell’ambito della valutazione delle poste riguardanti, in particolare, il Patrimonio.

30

IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

Con le Leggi di riforma dell’ordinamento degli Enti locali, avvenute a far tempo dal 1990, sono state

apportate molteplici innovazioni ai sistemi gestionali e contabili degli Enti locali.

Tra i tanti elementi di cambiamento quelli che meritano particolare attenzione riguardano:

a) il ciclo della pianificazione e controllo, come strumento di regolazione dei rapporti tra

amministratori e dirigenti in osservanza del principio di separazione delle funzioni;

b) il concetto di sistema dei documenti di pianificazione e controllo.

IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO E I MODELLI DI RELAZIONE TRA AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

Nell’amministrazione per atti il modello di relazione razionale tra amministratori e dirigenti assumeva

precedentemente la configurazione rappresentata nella figura seguente:

MODELLO DI RELAZIONE TRA AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

NELL’AMMINISTRAZIONE PER ATTI

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONE

AMMINISTRATORI

DIRIGENTI

31

La separazione tra i ruoli riflette quella, interna al processo decisionale, tra la fase preparatoria ed

istruttoria e la fase del perfezionamento formale dell’atto, coincidente con la deliberazione. La

razionalità sottostante a tale modello è di tipo meramente legale.

Nell’amministrazione per programmi, il modello di relazione razionale prevede una delimitazione delle

sfere di competenza basata sulla distinzione tra pianificazione, programmazione, gestione e controllo.

MODELLO DI RELAZIONE TRA AMMINISTRATORI E DIRIGENTI NELL’AMMINISTRAZIONE DEI PROGRAMMI

PIANIFICAZIONE /

PROGRAMMAZIONE

GESTIONE

CONTROLLO

AMMINISTRATORI RPP, bilancio e PEG

Referto del

controllo

DIRIGENTI

a) l’amministratore pianifica e programma la gestione;

b) il dirigente esercita autonomi poteri di spesa, assume atti a rilevanza esterna, esercita tutte le

funzioni e le prerogative gestionali;

c) l’amministratore esercita un controllo di merito sulla dirigenza e ne valuta l’operato in termini

di risultati ottenuti.

È evidente che il modello descritto sia riconducibile ad una razionalità prevalentemente di tipo

economico-gestionale.

Tenuto conto del modello di relazione tra amministratori e dirigenti cui si vuole far riferimento, diviene

di estrema rilevanza il concetto di SISTEMA DEI DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.

Con il termine “sistema” si intende un insieme di documenti integrati dal punto di vista logico,

strutturale temporale.

determinazioni dirigenziali

32

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

La pianificazione strategica è il processo attraverso il quale si definiscono le finalità dell’ente, le

principali linee strategiche ed i connessi limiti autorizzatori pluriennali di primo livello.

Alla pianificazione strategica sono associati i seguenti documenti: le linee programmatiche relative alle

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, c. 3 del Tuel), la relazione

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale (artt. 170 e 171 del Tuel), il programma triennale

dei lavori pubblici (art. 14 della L. 415/98).

LA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è il processo attraverso il quale si identificano le linee programmatiche dell’ente ed

i connessi limiti autorizzatori annuali di primo livello (per servizi/interventi e per programmi ed eventuali

progetti).

Alla programmazione sono associati i seguenti documenti: la relazione previsionale e programmatica

(relativamente al primo esercizio), il bilancio annuale di previsione (artt. 164, 165 e 170 del Tuel),

l’elenco annuale dei lavori pubblici (art. 14 della L. 415/98).

IL BUDGETING

Il budgeting è il processo attraverso il quale si negoziano e definiscono gli obiettivi gestionali ed i

connessi limiti autorizzatori di secondo livello (per obiettivi di gestione e capitoli di entrata e di spesa).

Lo strumento tipico di budgeting per gli Enti locali è il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. (art. 169 del

Tuel).

LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

La verifica dello stato di attuazione dei programmi è un processo diretto ad accertare il grado di

realizzazione delle finalità definite all’interno della relazione previsionale e programmatica.

Tale verifica è effettuabile grazie all’utilizzo di due documenti:

- il monitoraggio di attuazione dei Programmi, da effettuarsi con periodicità stabilita dal

regolamento di contabilità dell’Ente locale e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di

ciascun anno (art. 193, c. 2 del Tuel);

- il Rendiconto della gestione – comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del

patrimonio (art. 227 del Tuel) – a cui è allegata (art. 227, c. 5, lett. a del Tuel) la relazione

33

illustrativa dell’organo esecutivo che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla

base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti (art. 151, c. 6 del Tuel).

LE LINEE PROGRAMMATICHE PER AZIONI E PROGETTI

L’art. 46, c. 3, del Tuel fissa comportamenti in materia di linee programmatiche per azioni e progetti

stabilendo che entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio

le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Tale documento di piano, il primo dopo l’insediamento di una nuova amministrazione, si caratterizza

per il fatto di rappresentare:

- il piano strategico di mandato dell’Ente, definito sulla base del programma elettorale del

Sindaco;

- un documento da concertare con gli Assessori e, anche se la legge non ne fa menzione, da

verificare con i Dirigenti in tema di fattibilità tecnica (almeno di massima);

- la base di riferimento per la predisposizione degli strumenti ed atti di pianificazione,

programmazione e budgeting (in tal senso hanno funzione autorizzatoria di tipo

programmatico);

- il documento propedeutico alla definizione del bilancio di mandato (al termine del periodo

amministrativo).

Dal punto di vista operativo è opportuno precisare che le linee programmatiche potrebbero venire

strutturate per programmi in modo tale da rendere più agevole ed integrata la successiva stesura della

relazione previsionale.

Ovviamente, non sarà necessario giungere ad un grado di approfondimento quale quello richiesto dalla

sezione 3 del Dpr 326/87 (Programmi e Progetti).

34

Sarebbe però utile adottare, quantomeno, i seguenti elementi della struttura della sezione in oggetto:

- la descrizione del programma – nella quale occorrerà concentrarsi sui principali servizi da

erogare;

- la motivazione delle scelte – che dovrà evidenziare le risultanze dell’analisi dei bisogni che

hanno portato l’Ente a decidere per certe scelte politiche di mandato piuttosto che per altre.

Il taglio del documento sarà, naturalmente, marcatamente politico nel senso che lo stesso dovrà

costituire l’esplicitazione a tutti gli attori organizzativi dell’indirizzo strategico dell’amministrazione.

La concretezza della sua stesura e la fattibilità e la compatibilità delle linee programmatiche adottate,

potrà favorire:

- lo sviluppo dei programmi su base triennale all’interno della relazione previsionale e

programmatica;

- la quantificazione finanziaria di tali programmi nei bilanci pluriennale ed annuale di

previsione;

- la stesura del Piano Esecutivo di Gestione.

L’art. 42, c. 3 del Tuel stabilisce che lo Statuto disciplina i modi della partecipazione del Consiglio alla

definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche per

azioni e progetti.

Da quanto detto si trova la conferma della validità della tesi che ritiene tale documento la base per la

stesura del bilancio di mandato e, in fase intermedia, del rendiconto di gestione di ciascun esercizio.

35

IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

L’art. 165 c.7 del T.U.E.L. prevede il Piano generale di sviluppo quale documento di pianificazione, da

redigersi obbligatoriamente in connessione e successivamente alla discussione consiliare delle Linee

programmatiche di mandato.

Tale documento comporta che il contenuto delle Linee programmatiche di mandato venga confrontato

con le reali possibilità operative dell’Istituto pubblico territoriale locale ed esprima, per sommi capi, i

contenuti dell’azione dell’Ente sul versante organizzativo e dei servizi da approntare, nell’ambito della

durata del mandato amministrativo ricevuto, tenendo conto delle Risorse finanziarie necessarie ed

acquisibili, degli Investimenti e delle Opere pubbliche da realizzare.

La sua predisposizione richiede che vengano prese in considerazione le tematiche riguardanti:

le necessità finanziarie e strutturali e le possibilità di finanziamento con Risorse correnti per

l’espletamento dei Servizi che richiedano risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate agli

stessi;

la possibilità concreta di realizzazione degli investimenti e delle opere pubbliche, nell’arco del

quinquennio, con indicazione delle risorse finanziarie e con una stima concreta di quante risorse

di parte corrente siano richieste per la gestione e manutenzione delle opere realizzate;

la possibilità concreta e la sostenibilità del ricorso al mercato di capitali, stimandone l’onere e le

possibilità di rimborso;

le ipotizzabili disponibilità di contributi, in conto capitale e di risorse rivenienti dall’alienazione di

beni patrimoniali e dell’autofinanziamento, sul versante della realizzazione degli investimenti

onerosi;

la compatibilità delle scelte prospettate con le norme attualmente previste e ragionevolmente

prevedibili inerenti il rispetto del Patto di Stabilità interno.

Risulta chiaro che il piano, per essere concretamente concepito e strutturato, deve essere il frutto di

azioni di confronto e di concreta concertazione tra gli indirizzi programmatici degli Amministratori e le

competenze tecniche ed i poteri gestionali dei Dirigenti.

Comunque in tempo utile per dare concretezza alle previsioni del primo Bilancio annuale del mandato

amministrativo ed antecedentemente alla definizione dei contenuti della programmazione triennale

delle opere pubbliche.

Risulta, infine, scontato il fatto che il piano, nei suoi contenuti, possa essere cambiato ed adeguato in

connessione con la Normativa, di tempo in tempo in vigore, con l’evoluzione delle Variabili economiche

36

e sociali di riferimento e con le possibilità di cambiamento che gli Indirizzi amministrativi possono subire

nel tempo.

A tal proposito, il principio contabile riguardante la “Programmazione e Previsione del Sistema di

Bilancio” prefigura “l’indizione nella specifica sessione consiliare della programmazione, da tenere prima

della decisione di Giunta sulla programmazione, che così ha un quadro generale di riferimento da parte

dell’Organo competente”.

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

In termini di definizione, il Bilancio annuale di Previsione costituisce la proiezione annuale delle Spese e

delle Entrate relative ai Programmi ed agli eventuali progetti indicati nella Relazione Previsionale e

Programmatica.

La sua natura risulta essere di carattere:

- Contabile,

- Preventiva,

- Finanziaria,

- Autorizzatoria.

In effetti, il momento fondamentale della rilevazione degli accadimenti di gestione si concretizza nella

registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa. Si tratta, in particolare, di una

registrazione che trova ragione nella dimensione giuridica dell’accadimento; quindi da tali presupposti,

si può affermare che la previsione delle entrate e delle spese avviene secondo il principio della

competenza finanziaria.

Per garantire il rispetto di tale principio, è necessario imputare ad un dato esercizio:

- le entrate, per le quali sorge il diritto di riscossione (l’ente si configura come creditore verso terzi);

- le spese per le quali sorge l’obbligo di pagamento (l’ente è debitore verso terzi).

In questo quadro, quindi, la contabilità non si interessa della misurazione delle risorse consumate,

elemento essenziale del principio di competenza economica.

37

LA STRUTTURA

Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata ed alla

spesa.

L’entrata è articolata per:

- fonte di provenienza (titoli);

- tipologia (categoria);

- oggetto (risorse).

L’unità elementare del bilancio per l’entrata è la risorsa.

Il Dpr 194/96 definisce in modo puntuale titoli e categorie di entrata e rimanda alla totale

discrezionalità degli enti la denominazione e la numerazione delle risorse in cui articolare le categorie

stesse.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA

TITOLI CATEGORIE RISORSE

Titolo I

Entrate tributarie

Categoria 1

Categoria ..

Categoria n

Denominazione e numerazione propria

definita dall’ente

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e

trasferimenti correnti

Categoria 1

Categoria ..

Categoria n

Denominazione e numerazione propria

definita dall’ente

Titolo III

Entrate extratributarie

Categoria 1

Categoria ..

Categoria n

Denominazione e numerazione propria

definita dall’ente

Titolo IV

Entrate derivanti da alienazioni

trasferimenti di capitale, riscossione

di crediti

Categoria 1

Categoria ..

Categoria n

Denominazione e numerazione propria

definita dall’ente

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di

prestiti

Categoria 1

Categoria ..

Categoria n

Denominazione e numerazione propria

definita dall’ente

Titolo VI

Entrate per servizi per conto di terzi

38

Per la spesa, invece, la classificazione è orientata ad evidenziare:

- natura (titoli e interventi);

- destinazione (funzioni, servizi e programmi).

Il Dpr 194/96 definisce in modo puntuale titoli, funzioni, servizi e interventi lasciando invece alla totale

discrezionalità degli enti la denominazione e la numerazione dei programmi.

LA STRUTTURA DEL BILANCIO - PARTE SPESA

Titoli Funzioni e servizi Interventi

Titolo I Spese correnti

Funzione 1 Funzione 2 Funzione 3 Funzione n

Servizio 1 Servizio .. Servizio n

Interventi Acquisto di beni di consumo e/o materiali

Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente

Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva

Titolo II Spese in conto

capitale

Funzione 1 Funzione 2 Funzione 3 Funzione n

Servizio 1 Servizio .. Servizio n

Acquisizione beni immobili Espropri e servitù onerose

Acquisto di beni per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia

Acquisto beni immobili macchine e attrezzature Incarichi professionali esterni

Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale

Concessioni di crediti e anticipazioni Titolo III Spese per rimborso di prestiti

Funzione 1 ----- Servizio 03

Rimborso di anticipazioni di cassa

Rimborso di finanziamenti a breve termine

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Rimborso di prestiti obbligazionari

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi

Nel conto economico, gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti:

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;

b) strada, ponti ed altri beni demaniali al 2%;

c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;

d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi al 20%;

39

e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;

f) altri beni al 20%.

Intervento 09 – ammortamenti di esercizio

In merito a tale voce di bilancio, il D.Lgs. 77/95 ha introdotto una rilevante innovazione rispetto a

quanto previsto dal precedente ordinamento contabile.

È da notare come, una volta iscritti in bilancio, gli ammortamenti perdano la loro nozione economica e

si comportino, di fatto, come un accantonamento finanziario.

40

BILANCIO – PARTE ENTRATA

Risorsa Accer-tamenti ultimo

esercizio chiuso

Previ-sioni

definitive esercizio in corso

Previsioni di competenza per l’esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

annotazioni

Codice e nu-mero

Denominazione Variazioni Somme risultanti

In aumento In diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di

amministrazione

Di cui:

Vincolato

Finanziamento investimenti

Fondo Ammortamento

Non vincolato

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE

1 1 Categoria 1 – Imposte

……………………….

Totale Categoria 1 ..

1 2 Categoria 2 – Tasse

………………………..

Totale Categoria 2 ..

1 3 Categoria 3 – Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

…………………………

Totale Categoria 3 ..

Riassunto Titolo I – Entrate Tributarie

1 1 Categoria 1 …..

1 2 Categoria 1 …..

1 3 Categoria 1 …..

Totale Titolo I …….

41

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI

…………………………..

…………………………..

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Titolo VI

Totale………………….

Avanzo di

amministrazione….

Totale generale

dell’entrata…………

LE CODIFICHE DELL’ENTRATA

Entrate Titoli I, II, III, IV e V

Titolo X

Categoria

X X

Risorsa

X X X X

Codifiche definite dal Dpr 194/96

Codifiche definite in autonomia dall’ente

42

BILANCIO – PARTE SPESA

Risorsa Accer-tamenti ultimo

esercizio chiuso

Previsioni definitive

esercizio in corso

Previsioni di competenza per l’esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

annotazioni

Codice e nu-mero

Denominazione Variazioni Somme risultanti

In aumento In diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

Disavanzo di amministrazione

TITOLO I

SPESE CORRENTI

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 0101

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Personale………………

Acquisto di beni di consumo

Prestazioni di servizi……………………

Utilizzo di beni di terzi………………………

Trasferimenti…………

Interessi passivi e oneri finanziari….……

Imposte e tasse……..

Oneri straordinari delle gestione corrente………………..

Ammortamenti di esercizio……………….

Totale……………………

43

Servizio 0102

Segreteria generale personale ed organizzazione

Personale………………

Acquisto di beni di consumo……………….

…………………………….

Totale……………………

Servizio ………………..

…………………………….

Totale ………………….

Totale Funzione 01..

……………………………

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Totale……………………

Disavanzo di amministrazione…….

Totale generale della spesa……………

44

LE CODIFICHE DELLA SPESA

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (TITOLO IV)

Le spese per servizi per conto di terzi si articolano direttamente in capitoli, la cui importazione è

assolutamente speculare rispetto a quelli allocati al Titolo VI dell’entrata:

- capitolo 01 – ritenute previdenziali e assistenza al personale;

- capitolo 02 – ritenute erariali;

- capitolo 03 – altre ritenute al personale per conto terzi;

- capitolo 04 – restituzione di depositi cauzionali;

- capitolo 05 – spese per servizi per conto di terzi

- capitolo 06 – anticipazione di fondi per il servizio economato;

- capitolo 07 – restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate Titoli I, II e III

Titolo X

Funzione

X X

Servizio Intervento

X X X X

Codifiche definite dal Dpr 194/96

45

QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE Competenza SPESE Competenza

1 2 3 4

Titolo I - Entrate tributarie

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’eserci-zio di funzioni delegate dalla regione

Titolo III - Entrate extratributarie

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Titolo I – Spese correnti Titolo II – Spese in conto capitale

Totale spese finali

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi TOTALE Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Totale entrate finali

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

TOTALE Avanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

46

GLI EQUILIBRI PARZIALI PRINCIPALI

entrate correnti

(titt. I + II + III)

spese correnti

(tit. I)

rimborso mutui, prestiti obbligazionari, altri

prestiti

(tit. III, int. 3+4+5)

situazione

economica

alienazioni patrimoniali

(tit. IV, cat. 1)

trasferimenti di capitali da soggetti pubblici

(tit. IV, catt. 2+3+4)

trasferimenti di capitali da soggetti privati

(tit. IV, cat. 5)

entrate per mutui, prestiti obbligazionari, altri

prestiti

(tit. V, catt. 3+4)

investimenti

(tit. II, int. 1 + …+9)

riscossione di crediti ed anticipazioni (tit. IV,

cat. 6)

concessione di crediti ed anticipazioni (tit. II,

int. 10)

anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve

(tit. V, catt. 1+2)

rimborso di anticipazioni di cassa e

finanziamenti a breve

(tit. III, int. 1+2)

entrate per conto terzi (tit. VI) spese per conto terzi (tit. IV)

47

LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO

1) entro giugno. L’esecutivo definisce alcune linee guida per l’esercizio successivo. Le linee guida

contengono indicazioni sia sulle finalità da perseguire, sia sulle disponibilità di risorse;

2) entro 31/08. I dirigenti, sulla base delle politiche e degli adattamenti gestionali in corso da un lato,

delle linee guida predisposte dall’esecutivo dall’altro, formulano le proprie proposte;

3) settembre. L’esecutivo, tramite la ragioneria, verifica la coerenza delle proposte tra di loro e con le

linee guida e dove necessario chiede ai dirigenti di modificare le proposte formulate;

4) entro 15/10. Le nuove proposte sono presentate in ragioneria;

5) entro 15/11. La ragioneria verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle

previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore. Su

questa base predispone poi un’ipotesi tecnica di Bilancio preventivo.

6) Entro 20/11. L’esecutivo procede alle scelte definitive e predispone lo schema di Bilancio

preventivo, comprensivo di relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale.

L’APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO

1) lo schema di Bilancio, con i suoi allegati, viene inviato all’organo di revisione. L’organo di revisione

predispone una relazione in cui formula il proprio parere;

2) schema di preventivo, allegati e relazione dell’organo di revisione vengono presentati al consiglio;

3) i consiglieri possono presentare emendamenti. Questi emendamenti devono rispettare i principi di

Bilancio, primi fra tutti il pareggio finanziario ed il cd equilibrio economico-finanziario;

4) il Bilancio deve essere approvato dal consiglio entro il 31/12 dell’esercizio precedente a quello cui

si riferisce.

- il TU delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali rinvia al regolamento di contabilità dell’ente la

definizione di un “congruo termine” per ciascuno dei passaggi che precedono l’approvazione da

parte del consiglio;

- in caso di mancata approvazione del Bilancio preventivo è previsto un meccanismo di controllo

sostitutivo che può portare fino allo scioglimento del consiglio, alla conseguente decadenza del

sindaco o presidente e della relativa giunta, e quindi all’effettuazione di nuove elezioni.

48

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Le caratteristiche della relazione previsionale e programmatica conferiscono a tale

documento un carattere duplice:

- di piano strategico, all’interno del quale definire lo scenario di riferimento (di

bisogni, di priorità, di tendenze) entro il quale programmare;

- di piano operativo, centrato sui programmi di spesa e sugli obiettivi da

raggiungere (“la finalità che si intende conseguire per ciascun programma”).

La lettura in chiave strategica del contesto ambientale è ciò che conferisce senso alle

azioni programmatiche, inserendole in una visione di sintesi unitaria.

Due sono i contenuti fondamentali da illustrare:

- le caratteristiche generali della comunità amministrata e dei suoi bisogni nei tre

profili della popolazione, del territorio e dell’economia insediata (domanda di

interventi);

- le caratteristiche dei servizi dell’Ente (offerta di interventi).

Subito dopo devono essere individuati i vincoli agli interventi dal lato delle entrate,

attraverso una “valutazione generale dei mezzi finanziari”. Siamo ancora, evidentemente,

allo sfondo strategico.

Infatti la valutazione è “generale” – riguarda, cioè, grandi aggregati dell’entrata come

entrate tributarie, contributi e trasferimenti correnti, entrate e proventi extra-tributari.

Nella definizione di tale quadro è necessario, quantomeno, da un lato, prevedere

l’andamento delle entrate da trasferimenti e contributi e, dall’altro, esplicitare una politica

delle entrate, che individui i margini di manovra finanziari e le principali scelte che

ricadono nella sfera decisionale dell’Ente (politica dei tributi, tariffaria, delle dismissioni

patrimoniali, dell’indebitamento, ecc.).

49

Al termine di queste valutazioni dovranno essere chiare le risposte alle seguenti domande:

- a fronte di un dato quadro ambientale e di una missione istituzionale, quali sono le

aree di bisogno alle quali è necessario rispondere con l’offerta di interventi, beni o

servizi?

- con l’attuale offerta di servizi, si riesce a soddisfare il bisogno e la domanda nelle

varie aree strategiche? Quali sono le funzioni nelle quali è richiesto il consolidamento

o lo sviluppo della presenza dell’Ente e quali invece le aree nelle quali è possibile

ridurre l’offerta?

- la previsione dell’andamento delle entrate derivate consiglia di rivedere la politica

delle entrate proprie? A fronte di risorse scarse o in diminuzione, quali sono i margini

di autonomia finanziaria da attivare (tributi, tariffe, dismissioni patrimoniali) e quali le

priorità di intervento?

Una relazione previsionale e programmatica strutturata in tal modo permetterà di:

- esplicitare con maggiore chiarezza le finalità espresse nelle linee programmatiche per

azioni e progetti;

- garantire al consiglio una adeguata lettura delle strategie dell’Ente (per programmi);

- favorire la discussione del bilancio di previsione, mediante l’analisi congiunta del

contenuto dei programmi e delle relative risorse;

- favorire la stesura degli emendamenti e delle connesse motivazioni;

- garantire il raccordo programmatico tra la pianificazione strategica, la

programmazione e il budgeting (Piano Esecutivo di Gestione);

- avere a disposizione un documento concreto, propedeutico alla definizione delle linee

guida e degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione.

In tal senso è importante ricordare che la struttura del bilancio introdotta dal D.Lgs. 77/95

evidenzia la destinazione funzionale della spesa per grandi aggregati (funzioni, servizi e

programmi), articolati secondo la natura economica della spesa stessa (titoli ed interventi).

50

STRUTTURA DELLA RELAZIONE PREVISIONE E PROGRAMMATICA

Contenuto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo. Ai piani regionali di settore, agli atti programmatici

della Regione

Parte obbligatoria nel solo contenuto

Parte obbligatoria nel contenuto e nella forma grafica

51

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE (SEZIONE 1)

ART. 170, C. 2 DEL TUEL DPR 326/98

La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’eco-nomia insediata e dei servizi dell’En-te, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Popolazione (quadro 1.1) - Popolazione legale al censimento - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (di cui maschi, femmine, nuclei

familiari, comunità/convivenze) - Popolazione al 1° gennaio del penultimo anno precedente - Nati e deceduti nell’anno (saldo naturale) - Immigrati ed emigrati nell’anno (saldo migratorio) - Popolazione al 31 dicembre del penultimo anno precedente (di cui in fase prescolare, in età

scuola obbligo, in forza lavoro, in età adulta e in età senile) - Tasso di natalità e mortalità ultimo quinquennio - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente - Livello di istruzione della popolazione residente - Condizione socio economica delle famiglie

Territorio (quadro 1.2) - Superficie in Kmq - Risorse idriche (laghi, fiumi e torrenti) - Strade (statali, provinciali, comunali, vicinali ed autostrade) - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Servizi (quadro 1.3) - Personale – qualifica, previsto in pianta organica e in servizio, suddiviso in area tecnica,

economico-finanziaria, vigilanza e demografica/statistica (1.3.1) - Strutture – asili nido, scuole materne, elementari e medie, strutture residenziali per anziani,

farmacie, rete fognaria, depuratore, rete acquedotto, servizio idrico integrato, aree verdi, parchi e giardini, punti luce illuminazione pubblica, rete gas, raccolta rifiuti, discarica, mezzi operativi, veicoli, CED, PC, altre strutture – nell’esercizio e programmate (1.3.2).

- Organismi gestionali – consorzi, aziende, istituzioni, società di capitali, concessioni – nell’esercizio e programmate (1.3.3).

- Accordi di programma, patti territoriali e altri strumenti di programmazione negoziata – oggetto, soggetti partecipanti, impegni di mezzi finanziari, durata (1.3.4)

- Funzioni esercitate su delega dello Stato e della Regione – riferimenti normativi, funzioni o servizi, trasferimenti di mezzi finanziari, unità di personale trasferito, considerazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite (1.3.5).

Economia insediata (quadro 1.4) - Considerazioni attuali e prospettiche relative all’economia insediata

52

FONTI DI FINANZIAMENTO (SEZ. II°)

ENTRATE

Entrate

Trend Storico Programmaz annua

% scostamento della col.4

rispetto alla col.3

Programmaz. pluriennale

Esercizio Esercizio Esercizio in corso Anno Anno Anno

1 2 3 4 5 6 7 Tributarie Contributi e trasferimenti correnti Extratributarie

TOT. ENTRATE CORRENTI Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo amministrazione applicato per spese correnti

............... ....... .......

TOT ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

Alienazione e trasferimenti capitale Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensioni prestiti

Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti

TOT ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

Riscossione crediti Anticipazioni di cassa

TOT. MOVIMENTO FONDI (C)

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

53

Definito il problema strategico, è necessario articolare le risposte dell’Ente in modo più

analitico e dettagliato, arrivando all’esplicitazione di:

a) denominazione dei programmi;

b) responsabili tecnico e politico;

c) descrizione;

d) motivazione delle scelte;

e) finalità in termini di investimento e di servizi di consumo;

f) risorse umane da impiegare e strumentali da utilizzare;

g) spesa per ciascun programma.

Si passa perciò alla fase della programmazione operativa.

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Accanto alla denominazione del programma viene richiesto di indicarne il responsabile.

Anche se la prassi ha spesso portato ad evidenziare il responsabile tra i tecnici, si ritiene

tuttavia opportuno associare al programma anche la responsabilità politica dell’assessore;

ciò in quanto, di fatto, è il singolo componente della giunta che presenta, per quanto

attiene alla propria delega, la proposta di Bilancio in Consiglio.

Al dirigente sarà, successivamente assegnata, mediante il piano esecutivo, la

responsabilità del conseguimento degli obiettivi di gestione.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Vale concentrarsi sui servizi erogati per raggiungere le finalità del programma, in

particolare quelli innovativi e specificare con quali interventi si intendono presidiare i

bisogni della collettività;

54

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’attenzione dovrebbe essere posta sulle risultanze delle analisi della domanda, che portano l’Ente a

decidere per una data tipologia di interventi piuttosto che per un’altra. Inoltre, si potrebbero esplicitare

le ragioni di alcune scelte gestionali di grande rilievo senza tuttavia mai coinvolgere l’intervento del

consiglio nella gestione.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire, sia in termini di investimento sia in servizi erogati, dovranno essere riportate:

- dandone una leggibilità triennale;

- evitando eccessivi riferimenti gestionali / procedurali e concentrandosi sugli interventi finali

programmati;

- in modo tale da costituire un riferimento concreto per la stesura del piano esecutivo di gestione,

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE E RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Il riferimento alla risorse da impiegare per la realizzazione del programma appare in contraddizione con

le norme di organizzazione che chiariscono l’esclusività dei poteri dirigenziali in materia di gestione delle

risorse e degli obiettivi ad esse associati, all’interno del settore di competenza.

Tuttavia, è utile fornire indicazioni generali al Consiglio in merito alle dotazioni di programma. Tali

informazioni devono permettere una migliore lettura delle politiche dell’Ente senza irrigidire l’attività

gestionale del Dirigente.

In tal senso sarebbe opportuno chiarire:

- le professionalità impiegate e le tipologie di dotazioni strumentali utilizzate per la gestione

del programma. Tale informazione potrebbe evitare la puntuale definizione del numero e

delle qualifica degli operatori coinvolti nonché delle singole attrezzature tecnologiche;

- eventuali significativi incrementi del personale e delle dotazioni strumentali, funzionali al

conseguimento degli obiettivi del programma in oggetto.

55

SPESA

Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

...........................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°

Anno ........... Anno ........... Anno ...........

Spese Correnti Spese per

investimento Totale

Spese correnti Spese per

investimento Totale

Spese correnti Spese per

investimento Totale

consolidate di sviluppo consolidate di

sviluppo consolidate di sviluppo

.....................

.....................

.....................

.....................

......

Totali

56

PROGRAMMI E PROGETTI (SEZIONE 3)

ART. 170, C. 3 E 4 DEL TUEL DPR 326/98

Per la parte spesa la re-lazione è redatta per programmi e per eventuali progetti (comma 3). Per ciascun programma è data specificazione: della finalità che si intende con-seguire, delle risorse umane e strumentali ad esso destinale, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motiva-zione delle scelte adottate (comma 4).

- Considerazioni e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente (quadro 3.1). - Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente (quadro 3.2). - Quadro generale degli impieghi per programma – trend triennale delle spese correnti, consolidate e di

sviluppo e delle spese per investimento (quadro 3.3). Programma (quadro 3.4) - Numero del programma; - Numero degli eventuali progetti; - Responsabile; - Descrizione del programma (3.4.1); - Motivazione delle scelte (3.4.2); - Finalità da conseguire – investimento/erogazione di servizi di consumo (3.4.3); - Risorse umane da impiegare (3.4.4); - Risorse strumentali da utilizzare (3.4.5); - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore (3.4.6).

Risorse correnti e in conto capitale per la realizzazione del programma – entrate (quadro 3.5) - Entrate specifiche (con evidenziazione della legge di finanziamento e del relativo articolo), proventi dei

servizi e quote di risorse generali, per il triennio di riferimento.

Spesa prevista per la realizzazione del programma – impieghi (quadro 3.6)

- Spese correnti, consolidate e di sviluppo e spese per investimento per il triennio di riferimento.

Progetto (quadro 3.7) - Numero del progetto; - Numero del programma di riferimento; - Responsabile; - Finalità da conseguire – investimento/erogazione di servizi di consumo (3.7.1); - Risorse strumentali da utilizzare (3.7.2); - Risorse umane da impiegare (3.7.3); - Motivazione delle scelte (3.7.4). Spesa prevista per la realizzazione del progetto – impieghi (quadro 3.8) - Spesa correnti, consolidate e di sviluppo e spese per investimento per il triennio di riferimento. Riepilogo programmi per fonti di finanziamento (quadro 3.9) - Descrizione del programma; - Spesa pluriennale (triennio); - Legge di finanziamento e regolamento UE; - Fonti di finanziamento.

57

IL BILANCIO PLURIENNALE

Il Bilancio pluriennale costituisce la proiezione pluriennale delle Entrate e delle Spese relative ai

programmi indicati nella Relazione previsionale e programmatica.

La sua natura risulta essere:

- contabile,

- previsionale,

- finanziaria,

- autorizzatoria.

CARATTERISTICHE DEL BILANCIO PLURIENNALE - La sua redazione deve rispettare tutti i principi previsti per il sistema di bilancio dalla normativa

in vigore, ad eccezione del principio dell’annualità.

- I valori sono riferiti ai singoli esercizi presi in considerazione; per il primo esercizio, gli

stanziamenti coincidono con quelli del preventivo annuale.

- È aggiornato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed è di carattere

scorrevole.

- Risulta essere un documento che articola, a livello finanziario, le decisioni di piano contenute

nella Relazione previsionale e programmatica.

- Rispetto alla Relazione, per le Spese viene mantenuta la classificazione per programmi e la

distinzione tra Spese consolidate, di sviluppo e di investimento; inoltre le Spese sono classificate

per Titoli, Funzioni, Servizi ed Interventi.

- Le Entrate mantengono la classificazione prevista per il Bilancio annuale, quindi le stesse si

articolano in Titoli, Categorie e Risorse.

- I valori finanziari contenuti nel Bilancio pluriennale sono espressi, in carenza di precise

indicazioni amministrative, con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del

tasso di inflazione programmato, contenuto nel Documento statale di Programmazione

Economica e Finanziaria – D.P.E.F. .

58

LA STRUTTURA DELL’ENTRATA

RISORSE Accertamenti

ultimo esercizio chiuso

Previsioni esercizio in

corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 20..–20..

Annotazioni

20.. 20.. 20.. TOTALE 1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di amministrazione

Di cui: Vincolato

Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Non Vincolato

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 – Imposte

……………………..

Totale Categoria 1 ………..

Categoria 2 – Tasse …………………..

Categoria 3 – Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie …………….……

Totale Categoria 3 ………..

Totale TITOLO I ………….

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI ……… ……….

…………………….. RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V

Totale …………………………

Avanzo di amministrazione …

TOTALE GENERALE

59

LA STRUTTURA DELLA SPESA

INTERVENTI

Impegni ultimo

esercizio chiuso

Previsioni definitive

esercizio in corso

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 20…-20…

Annotazioni 20… 20… 20… TOTALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Disavanzo di amministrazione

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Personale………….. CO SV T

Acquisto di beni di CO

consumo…………… SV T

Prestazioni di servizi CO SV T

Utilizzo di beni di terzi.. CO SV T

Totale Titolo I

Spese correnti (A)

CO SV T

TITOLO II SPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizione beni im-mobili….……….. SV

Espropri e servitù one-rose………….. SV

………….. ….

TOTALE TITOLO II

Spese in conto capitale (B)

SV

T

TOTALE TITOLO III

Spese per rimborso di prestiti (C)

CO

SV

T

TOTALE PROGRAMMA (A+B+C)

oppure Totale Servizio

(A+B+C)

CO

SV

T

RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I Titolo II Titolo III

Totale……

Disavanzo di Amministrazione…..

TOTALE GENERALE

60

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ED IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano Esecutivo di gestione è il documento che individua e specifica nelle sue componenti

fondamentali di gestione i Centri di Responsabilità dell’Ente.

Il Centro di Responsabilità si definisce come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati

formalmente:

a) gli obiettivi, da raggiungere attraverso le dotazioni;

b) le dotazioni di risorse, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi;

c) le responsabilità sugli obiettivi e sulla gestione delle dotazioni.

- Gli obiettivi sono i risultati attesi dal Centro di Responsabilità; gli stessi possono essere variamente

identificati:

a) come obiettivi di risultato interno o quali obiettivi di risultato esterno;

b) come obiettivi di processo / comportamento organizzativo o quali obiettivi di risultato

complessivo;

c) come obiettivi di efficacia/qualità o quali obiettivi di efficienza.

61

- Le dotazioni sono le risorse finanziarie affidate alla gestione del Dirigente Responsabile per

raggiungere gli obiettivi.

La gestione da parte del responsabile del Centro si realizza attraverso le voci di spesa finanziarie

iscritte in bilancio, ma anche attraverso una pluralità di altri strumenti gestionali:

1) l’utilizzo di risorse strumentali e tecnologiche, anche comuni a più centri;

2) la direzione del personale assegnato al Centro;

3) i prelievi di beni già acquistati dal servizio provveditorato e derivanti da scorte;

4) l’utilizzo di servizi interni prestati da altri Centri di Responsabilità.

Perciò il concetto di dotazione di risorse andrà inteso in senso ampio e pertanto quale utilizzo

economico di risorse non identificabili unicamente con la spesa stanziata in bilancio.

- La responsabilità è relativa alle performance del Centro di Responsabilità; pertanto non va intesa

semplicemente come responsabilità di impegnare la spesa stanziata in bilancio o come

responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità gestionale sulle risorse

economico-finanziarie e sugli obiettivi di risultato, di processo, di efficacia e di efficienza del

Centro.

Riassumendo:

Il Centro di Responsabilità realizza dunque una maggiore trasparenza nell’impiego delle risorse poiché

individua con precisione due legami che nell’impostazione meramente autorizzatoria del precedente

ordinamento risultavano alquanto vaghi:

− un legame tra obiettivi di gestione e impieghi di risorse;

− un legame tra impiego di risorse e responsabilità gestionali dei responsabili dei Centri.

Il contenuto dell’autonomia di gestione cessa pertanto di essere un principio astratto sancito

normativamente e diviene oggetto di regolazione e di scelta nella concretezza di ogni situazione

amministrativa.

La costruzione del piano esecutivo di gestione suscita problematiche di natura finanziaria, di natura

economica, di progettualità e di ambiti organizzativi:

62

− sul versante finanziario il P.E.G. presume l’assegnazione di una dotazione di Spesa e di Entrata a

partire dagli stanziamenti di Bilancio;

− sul versante economico occorrerà definire per ciascun Centro di Responsabilità un piano di

assorbimento economico/utilizzo di risorse e di servizi eventualmente prestati da altri Centri di

Responsabilità;

− sul versante della progettualità occorrerà definire gli obiettivi gestionali del Centro, a cui è finalizzato

l’impiego di risorse. Sarà necessario in particolare evidenziare i collegamenti con la Relazione

Previsionale e Programmatica e con i programmi definiti in Bilancio. A partire da questi ultimi, infatti

andranno assegnati a ciascun Centri gli obiettivi gestionali;

− a livello organizzativo infine occorre attuare un raccordo tra Centri di Responsabilità e struttura

organizzativa dell’Ente, individuando, per ciascun Centro un Responsabile della gestione.

Mentre i programmi e i progetti della Relazione potranno essere comuni a più ambiti di amministrazione

(programmi e progetti intersettoriali), nel Peg si ravvisa l’esigenza di assegnare in modo univoco gli

obiettivi gestionali.

Pertanto, i progetti non univocamente assegnabili andranno disaggregati in modo da renderne possibile

l’assegnazione di responsabilità operativa univoca a un Centro di responsabilità.

È evidente che tanto maggiore è il numero di centri di responsabilità individuati, tanto più analitica

dovrà essere l’individuazione degli obiettivi gestionali, a partire dai programmi e dai progetti della

relazione.

Siccome ciascun reparto organizzativo ha un suo Responsabile incaricato dal Sindaco o dal Presidente

della Provincia, è sufficiente stabilire il collegamento in questione per individuare il responsabile.

PRESUPPOSTI PER UN EFFICACE INTRODUZIONE DEL PIANO ESECUTIVO

TIPOLOGIA DESCRIZIONE Accettazione dei ruoli di indirizzo,

gestione e controllo

Volontà degli amministratori di rinunciare alla prerogative gestionali e

dei tecnici di assumersi le responsabilità proprie del loro ruolo

Capacità di indirizzo Capacità degli amministratori di formulare indirizzi politici concreti e non

velleitari o frammentati da continui cambi di direzione

Capacità di gestione Capacità dei tecnici di tradurre tali indirizzi in piani operativi che

63

favoriscano il raggiungimento dei risultati

Funzione di coordinamento sulla della

Conferenza dei Dirigenti

Presenza della “direzione generale” che svolga una funzione di

coordinamento sulla conferenza dei Dirigenti

64

P.E.G. – SCHEDA TIPO DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ / DI COSTO – UTENTE / CLIENTE ESTERNO

CENTRO DI RESPONSABILITÀ / DI COSTO

(descrizione) Responsabile: (qualifica) Sig. …….. (nome e cognome)

DOTAZIONI FINANZIARIE, PROFESSIONALI E PATRIMONIALI

Dotazioni finanziarie – Spesa Titolo Funzione Serv. Intervento Capitolo Importo

Responsabilità finanziarie – Entrata Titolo Categoria Risorsa Capitolo Importo

Risorse Umane N. personale e

qualifica Posizione e Categoria Mansioni

Dotazione di beni

Beni patrimoniali disponibili

Beni patrimoniali indisponibili Beni demaniali

Descrizione ed identificazione

importo

Descrizione ed identificazione

importo

Descrizione ed identificazione

importo Piani di utilizzo di:

Stock di Risorse (Economato, Beni da magazzino) descrizione importo

Prestazioni di altri Centri (Servizio Personale, Ragioneria, Ufficio Provveditorato, Ufficio Tecnico)

descrizione valorizzazione

OBIETTIVI GESTIONALI Obiettivo (1): descrizione, codifica

Attività da svolgere (descrizione) Risultati attesi (descrizione) Indicatori proposti (finanziari, di efficacia, di efficienza,di economicità) Obiettivo (n): descrizione, codifica

Attività da svolgere (descrizione) Risultati attesi (descrizione) Indicatori proposti (finanziari, di efficacia, di efficienza, di economicità)

Struttura organizzativa dell’Ente

Bilancio annuale di Previsione

Prestazioni di altri Centri di Responsabilità

In base ai contenuti dei Documenti di Pianificazione e Programmazione

Stock di risorse

Dotazione organica Personale

Inventario generale

65

il Piano Esecutivo è il documento attraverso il quale la Giunta assegna responsabilità gestionali ai propri

Dirigenti e Responsabili dei servizi e consente il collegamento tra indirizzi strategici e quelli gestionali

che vengono, poi, sottoposti ad una puntuale analisi nel PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI – PDO

(art. 197 c.2 T.U.E.L.) .

Infatti, il PEG e il PDO sono i documenti su cui, variamente secondo le dimensioni aziendali, si svolgerà

il monitoraggio degli obiettivi assegnati facendo riferimento ai Centri di Responsabilità ed ai Centri di

Costo.

A tal proposito, il principio contabile riguardante le fasi amministrative di programmazione e previsione

nel sistema di Bilancio, argomenta che gli Obiettivi gestionali sono “le attività, le azioni, gli interventi

individuati con il supporto degli Organi tecnici, come funzionali e diretti alla realizzazione di un risultato

definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzato di un programma

della Relazione Previsionale Programmatica).

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed

esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. Quest’ultimo può essere espresso in termini di

tempo, volume d’attività, costo, etc. oppure in termini qualitativi, ma devono risultare comunque

verificabili e trovare un riscontro oggettivo.

È bene che gli indicatori siano previsti, anche se in via di massima, nei regolamenti di contabilità.

Per le attività innovative, ancora da definire in tutti gli aspetti, oggetto di sperimentazioni ed

aggiustamenti, l’obiettivo è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione gestionale a cui far

seguito il consolidamento della attività stessa degli atti successivi.

Gli obiettivi gestionali presenti nel PEG hanno valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si

protraggano per periodi più lunghi devono essere riproposti nei vari anni e misurati correttamente nel

loro stato di avanzamento.

…omissis…

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione

individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo,

ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti a consuntivo, dall’attività svolta.

66

La loro individuazione è fondamentale per la concretezza del PEG, per la sua capacità di essere guida

nei riguardi della struttura operativa, ma anche termine di raffronto a consuntivo, per favorire il buon

andamento e assicurare nel contempo condizioni di trasparenza”.

Inoltre, il Principio contabile n.1, emanato dall’Osservatorio, consente di suddividere le responsabilità

più propriamente gestionali dalle responsabilità di procedimento. Alle prime si fa riferimento quando si

indica l’utilizzo economico delle dotazioni assegnate per il raggiungimento dei propri obiettivi gestionali,

mentre se si evocano responsabilità procedimentali si allude alla responsabilità dello svolgimento della

procedura di acquisizione di beni utili per i servizi finali, in cui si concreta la produzione dell’Ente e la si

cede con o senza corrispettivo verso soggetti ed economie terze.

Riassumendo: il PEG rappresenta l’atto di indirizzo politico amministrativo sulla gestione, mentre il PDO

ne è lo strumento gestionale analitico, utile per l’attività del controllo di gestione e strutturato in

ossequio alle caratteristiche del sistema dei controlli interni attivati dal singolo Ente.

67

LA GESTIONE DEL BILANCIO

Definiti i contenuti della Pianificazione e della Programmazione attraverso i Documenti deliberati dal

Consiglio e costituenti il Sistema di Bilancio, la Struttura tecnica dell’Amministrazione può operare

secondo quanto indicato dagli indirizzi politico-amministrativi e gestionali.

In effetti, la gestione del Bilancio compete, in forma esclusiva, alla tecnostruttura, in ossequio alla

separazione delle competenze tra responsabilità politica e responsabilità tecnico-operativa.

Nel Principio contabile n. 2, si sottolinea come la nozione di gestione, in ambito pubblico, sia fornita

dall’art. 97 della Costituzione “nel quale si stabilisce che nell’ordinamento della Repubblica i pubblici

uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità

dell’Amministrazione, determinando nell’ordinamento degli uffici le sfere di competenze, le attribuzioni e

le responsabilità dei funzionari”.

L’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità, poi, al fine della corretta applicazione dei principi di buon

andamento e di imparzialità, li vede concretati nell’applicazione dei principi di efficienza, di efficacia e di

economicità quali componenti essenziali ed integrativi del principio di legalità.

Pertanto, viene stabilito come la valutazione dell’azione amministrativa debba realizzarsi attraverso il

confronto tra “valore impiegato” e “valore creato” dall’operatore pubblico e come soddisfazione dei

bisogni tramite l’erogazione di servizi graditi al cittadino – utente (utilità create).

La gestione finanziaria, una volta autorizzata, si frappone tra il momento della previsione e quello della

rendicontazione, provvedendo alla rilevazione dei fatti amministrativi di competenza dell’esercizio.

68

Il Sistema Delle Rilevazioni Finanziarie Durante L’esercizio

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’ENTRATA

ACCERTAMENTO RISCOSSIONE VERSAMENTO

Responsabile del procedimento

con il quale viene accertata

l’entrata

Responsabile servizi

finanziari: registrazione

Responsabile servizi finanziari o

altro dipendente abilitato: ordinativo

di incasso

Tesoriere o altro incaricato alla

riscossione: materiale introito

delle somme

Incaricato alla riscossione:

versamento alla tesoreria

dell’Ente

CONTROLLO DECISIONE

69

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA SPESA

Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento Responsabile del servizio o

del contro di costo: determinazione

Dirigente competente: parere di regolarità

Tesoriere: pagamento Dipendente abilitato (ad

esempio: in responsabile

della ragioneria)

Mandato di Pagamento

Responsabile dell’ufficio che esegue il

provvedimento di spesa

Segretario: parere di legittimità

(se richiesto)

Responsabile servizi finanziari: regolarità contabile, attestazione di copertura

finanziaria, registrazione

Responsabile del servizio: sottoscrizione

Responsabile servizi finanziari: controlli e riscontri

amministrativi, contabili e fiscali; registrazione

Servizio finanziario, controllo sulla sussistenza dell’impegno e della

liquidazione; registrazione

Controllo

Decisione

70

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La normativa che si è succeduta negli anni ha conferito sempre maggiore rilevanza al principio di

salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Tale verifica è primariamente connessa al profilo dell’attendibilità delle previsioni di Bilancio; com-

pito connesso al Responsabile finanziario dell’Ente ed anche al Collegio dei Revisori.

In effetti, la ricognizione prevista, almeno una volta l’anno entro il 30 settembre, è tesa a dar

conto della sostanzialità del principio dell’attendibilità scaturente dalle operazioni di gestione,

rispetto agli stanziamenti contenuti in Bilancio.

Tale periodica verifica dovrebbe essere connessa strutturalmente alla ricognizione, da parte del

Consiglio, sullo stato di attuazione dei programmi, specificamente contenuti nella Relazione

Previsionale Programmatica.

In tale sede, in caso di mancato mantenimento degli equilibri è prevista l’adozione di una

Delibera contenente i provvedimenti necessari per il ristabilimento degli equilibri e le misure

necessarie per ripristinare il pareggio.

Su questo versante (mantenimento del pareggio di Bilancio), la normativa conferisce all’Organo

consigliare il compito di effettuare una verifica generale sul trend di realizzazione degli

stanziamenti di entrata e di utilizzo degli stanziamenti di spesa.

Per mantenere gli equilibri di bilancio si può anche utilizzare l’avanzo di amministrazione in

conformità all’art.187 T.U.E.L.

71

Art. 187 T.U.E.L.

..omissis.. comma 2: L’eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’art186, può

essere utilizzato:

..omissis..

lett. c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui

all’art.193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di

funzionamento non ripetitive, in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti, solo

in sede di assestamento;

..omissis..

GLI ISTITUTI DI FLESSIBILITÀ – VARIAZIONI DI BILANCIO, STORNO DI FONDI, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI ED ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

CARATTERISTICHE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI

BILANCIO VARIAZIONI DI BILANCIO E

STORNI DI FONDI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

FINALITÀ

Mantenimento del pareggio fi-nanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio per la coper-tura delle spese correnti e per il finanziamento degli investi-menti

Adeguare le originarie previsioni iscritte in Bilancio

Garantire il mantenimento del pareggio di bilancio mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, eventualmente con l’utilizzo del fondo di riserva

TERMINE 30 settembre 30 novembre 30 novembre

ORGANO COMPETENTE

- Consiglio - Consiglio

- Giunta, in via d’urgenza, con ratifica dell’Organo Consigliare entro 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre

- Consiglio

72

ART. 175 T.U.E.L.

..omissis..

comma 9 le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art.169 sono di competenza

dell’Organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 177 T.U.E.L. COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione

assegnata per sopravvenute esigenze successive all’adozione degli atti di programmazione,

propone la modifica con modalità definite dal Regolamento di contabilità.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata

dall’Organo esecutivo.

LE RILEVAZIONI DI CONTABILITÁ FINANZIARIA E DI CONTABILITÁ GENERALE

Le Aziende composte pubbliche locali hanno l’obbligo di effettuare le rilevazioni di contabilità

finanziaria, mentre quelle di contabilità generale sono volontarie.

A fine periodo, viene richiesta, peraltro, la redazione del CONTO ECONOMICO, del CONTO DEL

PATRIMONIO, nonché di un Prospetto di conciliazione, di raccordo di questi due documenti con le

risultanze del Conto del bilancio.

Il SISTEMA CONTABILE dell’Azienda territoriale locale può, quindi, essere impostato secondo tre

soluzioni alternative:

- contabilità finanziaria estesa,

- sistema contabile integrato,

- sistemi contabili paralleli.

73

La CONTABILITÀ FINANZIARIA ESTESA si basa su un’ipostesi fondamentale, mediante la quale se la

contabilità finanziaria, viene correttamente tenuta già si effettuano tutte le RILEVAZIONI ELEMENTARI

necessarie per la costruzione del Conto del patrimonio e del Conto economico.

Più in particolare, questa IMPOSTAZIONE si sintetizza come segue:

- la contabilità finanziaria rileva le variazioni numerarie;

- ad ogni variazione numeraria corrisponde una variazione non numeraria;

- per costruire, a FINE PERIODO, il Conto economico e il Conto del patrimonio sono quindi

sufficienti TRE OPERAZIONI EXTRACONTABILI.

La PRIMA consiste nel fatto che per ogni classe di accertamenti ed ogni classe di impegni è

necessario individuare i corrispondenti VALORI NON NUMERARI. Questa operazione ha come esito la

produzione di un sistema di valori identico a quello che sarebbe rilevato dalla contabilità

generale.

La SECONDA operazione si sostanzia nel fatto che i valori di fine periodo devono, come nella

contabilità generale, venire RETTIFICATI ed INTEGRATI con apposite STIME e CONGETTURE

(ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, rimanenze, capitalizzazione di costi, ecc.).

La TERZA OPERAZIONE consiste nel fatto che le variazioni di esercizio (PROVENTI e COSTI), con le

relative rettifiche ed integrazioni confluiscono, come nella contabilità generale, nel CONTO

ECONOMICO; i valori numerari, gli altri valori non numerari e le relative rettifiche ed

integrazioni confluiscono invece nello Stato patrimoniale.

Praticamente quindi:

- nel corso dell’esercizio l’Azienda composta pubblica locale effettua solo le rilevazioni di

contabilità finanziaria;

- a fine periodo ed extra-contabilmente, i valori rilevati dalla contabilità finanziaria, sono

elaborati, rettificati e integrati per costruire il Conto del patrimonio ed il Conto economico;

- lo strumento tecnico per sistematizzare la redazione extra-contabile del Conto del

patrimonio e del Conto economico è rappresentato dal Prospetto di conciliazione.

74

La seconda alternativa, consistente nel sistema contabile integrato, si basa invece su due

assunte ipotesi fondamentali.

Da un lato, si afferma che la contabilità finanziaria e la contabilità generale sono diverse per

finalità, oggetto e metodo; quindi la contabilità finanziaria, anche se correttamente tenuta, non

permette la costruzione del Conto del patrimonio e del Conto economico.

Peraltro, però, è possibile sfruttare le potenzialità dei sistemi informatici per costruire un sistema

informativo contabile integrato che, utilizzando una base dati comune, rispetti, in ogni caso, le

specificità dei diversi sottosistemi contabili che compongono il sistema contabile nel suo insieme.

Il sistema pertanto opera nel seguente modo:

- il sistema contabile si compone di più sottosistemi (contabilità finanziaria, contabilità

generale, contabilità analitica);

- ogni sottosistema mantiene le sue specificità;

- le rilevazioni contabili possono alimentare tutti i sottosistemi;

- il Prospetto di conciliazione diventa uno strumento per riconciliare due sistemi autonomi

di rilevazioni consuntive, da un lato il Conto del bilancio dall’altro il Conto economico ed il

Conto del Patrimonio, mettendo in evidenza gli scostamenti fra dati finanziari e dati

economici, quindi tra Risultato di amministrazione e Risultato economico dell’esercizio,

illustrandone le motivazioni.

La terza alternativa, consistente nella costruzione di sistemi contabili paralleli, si basa

anch’essa su due ipotesi fondamentali:

la prima è che contabilità finanziaria e contabilità generale sono sistemi informativi

differenziati;

la seconda si fonda nel ritenere che la contabilità finanziaria contenga dati parzialmente

inattendibili e che questa inattendibilità, sia almeno in parte, indotta dalla funzione

autorizzatoria; pertanto se si volessero integrare la contabilità finanziaria e la contabilità

generale le distorsioni della prima si estenderebbero alla seconda.

75

Operativamente questa impostazione conduce a due sistemi contabili paralleli e privi di

collegamenti formali: da un lato la contabilità finanziaria, dall’altro la contabilità generale.

In conclusione si può affermare che è in corso un intenso dibattito, a livello dottrinario ed

operativo, che verte sull’opportunità di adottare un sistema contabile anziché l’altro;

concretamente la scelta potrà dipendere dalla variabile dimensionale e dalla complessità

operativa ed organizzativa dell’Azienda oggetto d’esame.

La contabilità finanziaria estesa è senz’altro più coerente con le caratteristiche delle Aziende di

piccole dimensioni, mentre le altre due alternative parrebbero più consone alle Aziende di medie

e grandi dimensioni.

LA RENDICONTAZIONE OVVERO IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI CONSUNTIVE DEGLI ENTI LOCALI

Ogni azienda fornisce dimostrazione dei risultati riguardanti la propria gestione nel periodo

amministrativo preso a riferimento, normalmente l’anno solare attraverso la rendicontazione, non

unicamente circoscritta ai soli aspetti rilevabili attraverso il sistema contabile adottato.

Poiché la gestione svolta dall’Ente locale presenta contenuti di complessità che non possono

essere esplicitati unicamente attraverso il ricorso a misurazioni contabili, il rendiconto,

nell’insieme dei suoi atti previsti, dovrà offrire una rappresentazione articolata delle operazioni

intraprese. Ne rileva che le finalità informative minimali del Rendiconto saranno quelle di rendere

conto dei fatti e degli atti della gestione e quindi di fornire informazioni sulla situazione

patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari generati.

Scopi generali della comunicazione relativa alla gestione svolta, quindi, devono essere quelli di

fornire informazioni utili per evidenziare la responsabilità dell’Ente per le risorse ad esso affidate e

per adottare decisioni utili in futuro, fornendo informazioni:

sull’allocazione dei mezzi finanziari e su come l’ente ha adempiuto agli impegni ed ha

fatto fronte al fabbisogno finanziario e di cassa;

sull’indicazione inerenti le risorse ottenute in conformità alle “autorizzazioni” inserite nel

Bilancio di Previsione;

sulla comprensione dell’andamento gestionale in termini di costi dei servizi resi e nei

profili dell’efficacia, efficienza ed economicità gestionale.

76

Pertanto il Rendiconto che si inserisce nel complessivo Sistema di Bilancio dovrà fornire

informazioni anche sui Programmi ed i Progetti realizzati, in corso di realizzazione e tralasciati

nell’esercizio finanziario concluso, e sull’andamento finanziario economico e patrimoniale

dell’Ente. In questa ottica e nel profilo amministrativo il rendiconto consentirà l’esercizio del

controllo da parte del Consiglio nei confronti dell’operato della Giunta, nell’esercizio delle

prerogative di indirizzo e controllo attribuite per l’ordinamento a tale organo.

Nel profilo poi tecnico – contabile, il Rendiconto dovrà consentire di verificare l’ambito

autorizzatorio attribuito al Sistema di bilancio, la situazione economica e l’equilibrio economico a

valere nel tempo ed infine la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, evidenziando i

mutamenti che tale situazione subisce in relazione agli indirizzi amministrativi e dagli andamenti

gestionali programmati dall’Ente.

Nel complesso il rendiconto dovrà fornire informazioni di carattere economico, finanziario e

patrimoniale, dando evidenza nel contempo ai risultati socialmente rilevanti prodotti dall’Ente. Nel

profilo pertanto dell’accountability, a questo riguardo, assume ruolo fondamentale la Relazione al

rendiconto della gestione che oltre a fornire informazioni e valutazioni sull’andamento economico,

finanziario e patrimoniale dell’Ente, dovrà consentire di valutare l’impatto delle politiche adottate

dall’Ente e sui servizi resi in funzione dei bisogni da soddisfare e del benessere sociale.

Affinchè sia possibile fornire le informazioni indicate vi sarà la necessità che nel rendiconto sia

presente una informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile

indicata dal Legislatore; tale informativa potrà essere utilmente normata nell’ambito del

Regolamento di Contabilità dell’Ente e potrà essere parte integrante della Relazione al rendiconto

di gestione.

In tal modo, tramite i contenuti della relazione, sarà possibile dare atto dell’osservanza dei

contenuti previsti nei Principi contabili ed in particolare dell’attendibilità dell’informazione fornita,

intesa quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono

rappresentare e dimostrare nel Rendiconto della gestione.

Nel contempo dovrà essere attestata la congruità e l’attendibilità delle entrate e delle spese di

competenza ed anche l’esigibilità dei residui attivi e la concretezza degli stanziamenti mantenuti a

Residui Passivi.

Ancora dovrà essere fornita adeguata informazione sulle ragioni che hanno determinato

l’esigenza di approvare le variazioni al bilancio, in corso d’esercizio.

Infine dovrà essere correttamente interpretato il “principio di prudenza” che dovrà tradursi,

nell’ambito del rendiconto, in comportamenti secondo i quali i proventi non certi dovranno essere

conteggiati, mentre le spese dovranno essere analizzate ed evidenziate nella loro totalità.

Naturalmente nell’ambito della concretizzazione dei contenuti dell’insieme degli atti costituenti la

rendicontazione sarà necessaria la partecipazione attiva dei responsabili dei servizi concorrendo,

77

nel loro ambito di responsabilizzazione alla identificazione e stesura di parametri ed indicatori

relativi al caso di efficacia efficienza ed economicità raggiunto dalle singole gestioni. Ed anche

dando corso alle certificazioni ed attestazioni richieste dalle leggi in vigore tra le quali in ordine di

importanza rileva il rispetto dei vincoli stabiliti dal “Patto di Stabilità interno”.

L’Organo di governo, al termine dell’esercizio finanziario, rende il conto della gestione all’Organo

volitivo, relativamente ai risultati emergenti dall’attività posta in essere durante il periodo

amministrativo concluso.

L’esame e l’approvazione del Rendiconto coincide con la verifica dei risultati conseguiti e delle

risorse assorbite dalla gestione, in attuazione degli indirizzi politici, essendo gli stessi stati inseriti

nei documenti di pianificazione e programmazione.

Peraltro, le risultanze del Rendiconto non hanno unicamente la funzione di consentire un

controllo susseguente, servendo a determinare il Risultato di amministrazione, ma anche quello di

fornire informazioni indispensabili per alimentare il processo di pianificazione, programmazione e

di indirizzo gestionale che si estrinseca nell’approvazione dei contenuti della Relazione

previsionale programmatica, del Bilancio pluriennale, del Bilancio annuale e del Piano Esecutivo

di Gestione.

Il Rendiconto della Gestione si compone di tre documenti:

- Conto del Bilancio, con annessa Tabella dei parametri di riscontro della situazione di

deficitarietà strutturale e Tabella dei parametri gestionali;

- Conto del Patrimonio;

- Conto economico, a cui è accluso il Prospetto di Conciliazione.

Sono allegati al Rendiconto:

- la Relazione della Giunta, in cui sono espresse valutazioni di efficacia sull’azione condotta,

sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Vengono

evidenziati, nello stesso documento, i criteri di valutazione del patrimonio e delle

componenti economiche, dando atto degli scostamenti principali intervenuti, rispetto alle

previsioni ed elencate le motivazioni che li hanno determinati;

78

- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove, oltre a dar conto della regolarità della

gestione economica e finanziaria e della rispondenza dei saldi di gestione alle risultanze

della contabilità finanziaria, sono espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore

efficacia, efficienza e produttività della gestione;

- l’elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

- la Delibera consigliare di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri

finanziari, adottata durante l’anno e posizionata alla data del 30 settembre.

79

Il sistema delle rilevazioni successive obbligatorie

1. conto del bilancio

A. conto del bilancio strettamente inteso B. quadri riassuntivi

tabella dei parametri di riscontro della “situazione di deficitarietà strutturale”

C. documenti annessi al conto del bilancio

tabella dei parametri gestionali

indicatori finanziari ed economici generali indicatori dell’entrata parametri di efficacia e di efficienza

2. conto economico A. conto economico strettamente inteso B. prospetto di conciliazione

3. conto del patrimonio

4. allegati al rendiconto

A. relazione dell’organo esecutivo B. relazione dei revisori C. elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza D. delibera consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

80

RENDICONTO

Iter di approvazione ed invio

1. Resa del conto da parte del Tesoriere e degli agenti contabili interni (economo, dipendenti incaricati della

riscossione, consegnatari di beni). Il conto va reso entro la fine di febbraio secondo i modelli previsti dal DPR

194/96 e con gli allegati documenti contabili. La ragioneria provvede al riscontro con le scritture contabili

dell’azienda.

2. Riaccertamento dei residui, che corrisponde alle scritture di fine periodo.

3. Predisposizione, da parte della Ragioneria, dello schema di rendiconto e dei relativi allegati;

4. Approvazione, da parte della Giunta, dello schema di rendiconto e dei relativi allegati. Predisposizione, da parte

della giunta stessa, della relazione al rendiconto e della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del

rendiconto stesso. Trasmissione all’organo di revisione. Dati i termini previsti per le fasi successive, questa fase

deve essere completata entro il 20 marzo .

5. Relazione dei revisori. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili ed esprime

rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità alla gestione. Per

predisporre la relazione, il collegio dei revisori dispone di un termine definito dal Regolamento di contabilità,

comunque non inferiore a 20 giorni.

81

6. Approvazione del Consiglio. L’approvazione deve avvenire entro il 30/04 dell’anno successivo a quello cui il

rendiconto si riferisce. Schema di rendiconto, allegati (compresa la relazione dell’organo esecutivo) e relazione

dei revisori sono messi a disposizione dei consiglieri entro un termine definito dal regolamento di contabilità,

comunque almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del rendiconto stesso.

7. Comunicazione al Tesoriere (obbligatoria solo se risultano difformità tra conto del bilancio e conto del

tesoriere).

8. Invio alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti. La trasmissione deve avvenire dopo l’approvazione

consiliare. L’obbligo è limitato a province, comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e dei comuni i

cui rendiconti si chiudono in disavanzo o con l’identificazione di debiti fuori bilancio. La Corte, potrà richiedere i

rendiconti anche di altri enti locali, a suo insindacabile giudizio. I risultati dell’analisi svolta dalla Sezione delle

Autonomie della Corte dei Conti sono presentate annualmente al Parlamento entro il 31 luglio.

9. Trasmissione della Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto. L’Organo di revisione e tenuto a

trasmettere, dopo la deliberazione del rendiconto, una relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte

dei Conti sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla corte stessa. La sezione regionale di controllo,

qualora accerti comportamenti non rispondenti alla corretta gestione finanziaria oppure il mancato rispetto

degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adotta ed invia una delibera, vigilando poi sull’adozione delle

misure correttive indicate da parte dell’ente locale.

82

GLI AGENTI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI

Negli Istituti pubblici territoriali ed in generale negli Enti pubblici assumono un ruolo rilevante gli

Agenti contabili, gli stessi identificati dai soggetti che hanno maneggio di pubblico denaro, ovvero

sono incaricati nella gestione di beni di proprietà dell’Ente pubblico.

Viene definito Agente contabile chiunque sia incaricato della riscossione delle entrate o della

custodia di denaro oppure dell’esecuzione di pagamenti ed ancora della conservazione di beni

appartenenti all’amministrazione.

Tali soggetti sono tenuti a rendere, al termine della chiusura dell’esercizio e della propria

gestione, il conto riepilogativo delle operazioni svolte.

Il Conto viene detto giudiziale in quanto la sua regolarità è acclarata dall’esito di un regolare

giudizio svolto davanti alla Corte dei conti.

Elementi caratterizzanti si rinvengono nell’attività tipo logicamente svolta, negli adempimenti da

effettuare nonché nelle forme di controllo a cui sono sottoposti, a livello amministrativo e

giurisdizionale.

Peraltro gli agenti contabili degli Enti locali possono essere variamente classificati. Una prima loro definizione si rinviene nell’esistenza o meno del titolo giuridico che

legittima la funzione svolta e che consente di distinguere gli agenti contabili “ di diritto”

da quelli “di fatto”: i primi operanti in base ad un atto amministrativo di assegnazione

della funzione, i secondi invece operanti in assenza di un atto formalmente rilevante a

livello giuridico.

Un’altra classificazione fa riferimento alla loro collocazione rispetto all’amministrazione

pubblica pertinente: distinguendo gli agenti contabili esterni che sono legati da un

rapporto di natura contrattuale all’Ente, dagli agenti contabili interni aventi un rapporto di

lavoro dipendente con l’amministrazione pubblica.

Un ulteriore profilo classificatorio si riferisce alla tipologia dei beni maneggiati dagli agenti

contabili ed in tale ambito è possibile distinguere gli agenti contabili “a denaro” che

gestiscono parte della liquidità dell’Ente dagli agenti contabili “a materia” che gestiscono

beni materiali, acquisendoli dall’esterno e consegnandoli ai servizi dell’Ente che ne

necessitino.

83

Un ultimo profilo e criterio si riferisce alla funzione svolta, dando adito alla suddivisione

tra agenti contabili addetti alla riscossione di talune entrate dell’Ente, ad agenti deputati

al pagamento di alcune forniture di taluni beni e servizi ed anche all’identificazione degli

agenti contabili consegnatari dei beni, la cui funzione viene orientata alla conservazione

dei beni “consegnati”.

L’importanza della funzione svolta dagli agenti contabili interni ed esterni è evidente e la

normativa obbliga, pertanto, le gestioni di tali agenti ad essere sottoposte al controllo periodico

da parte dell’Organo di revisione economico – finanziaria. In effetti tra le funzioni assegnate ai

revisori vi è l’obbligo di provvedere, con cadenza almeno trimestrale, alla verifica della gestione

del servizio di tesoreria esterno ed anche alla verifica delle gestioni degli agenti contabili interni.

L’azione di verifica è funzionale al riscontro della correttezza dello svolgimento delle procedure

contabili previste dalla normativa ed in particolare è tesa ad accertare la coincidenza tra le

scritture con le giacenze di fatto, risultanti dalla verifica dei valori e dei beni presenti.

Proprio al fine di garantire lo svolgimento corretto ed ordinato della gestione del denaro e dei

beni, risulta necessario che gli Agenti contabili utilizzino adeguati registri e documenti, numerati e

vidimati prima della messa in uso.

Normalmente gli Agenti contabili utilizzano bollettari, diversificati a seconda della funzione svolta

e buoni d’ordine, il cui contenuto è rilevato sistematicamente in un registro tenuto in maniera

cronologica.

Lo strumento normativo deputato a prefigurare i comportamenti di tali agenti è il Regolamento di

contabilità in cui si definiscono le modalità con le quali tali funzionari devono provvedere alla

registrazione delle operazioni svolte.

Oltre al controllo svolto dal Collegio dei revisori, gli Agenti contabili sono sottoposti ad un

controllo di tipo giurisdizionale da parte della Corte dei conti che presuppone la resa e la

trasmissione del conto della gestione degli stessi agenti.

84

Come prevede, infatti, il secondo comma dell’art. 93 del Testo Unico delle leggi sugli Enti locali,

gli Agenti contabili che maneggiano denaro pubblico o siano incaricati della gestione dei beni

dell’Ente, nonché coloro che si ingeriscano in tali attività “devono rendere il conto della loro

gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure

previste dalle leggi vigenti”.

Nella sostanza tale controllo giudiziale vuole accertare che coloro che hanno maneggiato valori e

beni di proprietà dell’Ente siano in grado di dare legittima giustificazione del loro operato e quindi

non siano, a fine esercizio, gravati da obblighi di restituzione di tali beni e valori.

Il giudizio di conto, si può chiudere con il positivo riscontro della gestione eseguita e quindi con il

cosiddetto “discarico” nei confronti dell’Agente; ritenendo in questo frangente che i

comportamenti siano stati tenuti in modo corretto e ricevano il necessario riscontro di legittimità.

Diversamente risulta possibile che il giudizio di conto si chiuda con una condanna, ove la Corte

dei conti non riconosca il discarico di determinate somme oppure dei beni consegnati, quindi

rettifichi le risultanze del conto, con la conseguente modifica dei valori scritturati alla chiusura

dell’esercizio.

Infine per completezza di trattazione, si può affermare che alcuni giudizi di conto si possano

estinguere per effetto della “prescrizione quinquennale”, decorrente dal momento del deposito

presso la Sezione giurisdizionale della Corte senza che venga effettuato l’esame della gestione

dagli Agenti stessi.

IL CONTO DEL TESORIERE I principi generali che disciplinano il servizio di Tesoreria sono stabiliti nel capo I (artt. 208-213)

del Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali.

Il servizio di Tesoreria è riservato unicamente agli Istituti bancari a ciò autorizzati.

L’affidamento del servizio viene assegnato mediante le procedure di gara pubblica stabilite nel

Regolamento di Contabilità di ciascun Ente e viene effettuato in base ad una Convenzione

deliberata dall’Organo consiliare.

85

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria

dell’Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle Entrate, al pagamento delle Spese,

alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai

Regolamenti dell’ente e da Norme pattizie.

Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del Giornale di cassa;

b) conservazione dei Verbali di verifica di cassa;

c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

Nelle norme è fissato il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio finanziario per rendere il

Conto della propria gestione all’Ente locale, corredato dagli Ordinativi di incasso e dai Mandati di

pagamento e dalle Quietanze rilasciate sugli ordinativi e sui mandati.

IL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI L’art. 233 del Testo Unico prevede che entro il termine di un mese dalla chiusura dell’esercizio

finanziario, l’Economo, il Consegnatario di beni e gli altri Agenti contabili, rendano il Conto della

propria gestione all’Ente locale. La resa del conto avviene sulla base di appositi prospetti, il cui

contenuto è stato definito, a suo tempo, con D.P.R. 194/1996.

I modelli previsti sono quattro, ognuno per funzione svolta dal singolo Agente contabile:

• Il modulo 21 riguarda gli Agenti contabili alla riscossione di entrate;

• Il modulo 22 riguarda i consegnatari delle azioni;

• Il modulo 23 riguarda la gestione dell’economo;

• Il modulo 24 riguarda i consegnatari dei beni.

Tali modelli, con allegati i documenti giustificativi della gestione, saranno oggetto di parificazione

da parte del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente: detto controllo essendo orientato a

verificare la rispondenza delle scritture dei singoli agenti con le scritture contabili dell’Ente. Tale

verifica risulta essere, quindi, preliminare allo svolgimento delle funzioni ascritte alla Corte dei

conti, in sede di giudizio di conto; in quanto presuppone la corretta rilevazione dei comportamenti

e delle azioni instaurate da parte degli Agenti contabili.

86

Esemplificando: nei confronti dell’Agente contabile economo, occorrerà accertare che le spese

effettuate siano previste nell’ambito del regolamento economale, mentre nel caso dell’Agente alla

riscossione di entrate, risulterà necessario verificare la rispondenza tra i versamenti eseguiti

presso la Tesoreria e l’importo delle ricevute rilasciate a seguito delle riscossioni effettuate.

Gli Agenti contabili allegano al Conto:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) la copia degli inventari tenuti dagli Agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche e i discarichi amministrativi;

g) gli eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

IL CONTO DEL BILANCIO

Il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel Bilancio

di previsione annuale e rispetto agli stanziamenti della gestione di Competenza e Residui.

Lo schema e la struttura del Conto di Bilancio è stata fissata, in modo uniforme per tutti gli Enti,

con Decreto del Presidente della Repubblica al fine di rendere confrontabili le varie gestioni e di

rendere aggregabili le quantità scaturenti dalle stesse.

Con il Conto del Bilancio viene data dimostrazione della gestione delle Risorse di entrata e degli

Interventi di spesa analizzandoli, rispettivamente, in Accertamenti, Riscossioni, Impegni e

Pagamenti.

Per ciascuna risorsa dell’Entrata e per ciascun intervento della Spesa, oltre che per ciascun

capitolo dei Servizi per conto di terzi, il Conto del Bilancio comprende, distintamente per residui e

competenza:

87

a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da

riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora

da pagare.

In occasione della determinazione nel Conto del bilancio dei Residui attivi e passivi, l’Ente deve

provvedere all’operazione di verifica degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del

mantenimento in tutto o in parte delle somme a suo tempo accertate ed impegnate.

Il Conto del Bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di Gestione

(competenza) e con quello contabile di Amministrazione (competenza e residui), in termini di

Avanzo, Pareggio o Disavanzo.

Al Conto del Bilancio va allegata la Tabella dei parametri di riscontro della situazione di

deficitarietà strutturale e la Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.

88

CONTO DEL BILANCIO – OPERAZIONI DI CHIUSURA

Economie e diseconomie

ENTRATA SPESA

COMPE-TENZA

economie accertamenti superiori agli stanziamenti definitivi

impegni inferiori agli stanziamenti definitivi

diseconomie accertamenti inferiori agli stanziamenti definitivi

(impegni superiori agli stanziamenti non ammessi)

economie

maggiori residui attivi (quando si verifica l’esistenza di un diritto ad incassare una somma in misura superiore a quanto accertato)

minori residui passivi (quando l’obbligo di versare una somma precedentemente impegnata si

prescrive o si rivela insussistente in tutto o in parte)

RESIDUI

diseconomie

minori residui attivi (quanto il diritto ad incassare una somma

precedentemente accertata si prescrive, diventa inesigibile o si rivela

insussistente in tutto o in parte)

(maggiori residui passivi non ammessi)

89

CONTO DEL BILANCIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE

COMPETENZA RESIDUI

Previ-sioni

iniziali

Previ-sioni

definitive

% di definizione

Accerta-menti

Riscos-sioni

% di reali-z.ne

Residui della

compe-tenza

Conser-vati Riscossi % di

realiz.ne Rimast

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Titolo I - Entrate tributarie ……………

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’eserci-zio di funzioni delegate dalla regione

Titolo III - Entrate extratributarie ……

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti …..

TOTALE ENTRATE FINALI…… Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ………………….

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi …………………………………..

TOTALE …………….

Avanzo di amministrazione ………… Fondo di cassa al 1° gennaio ………. TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE……………

90

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE

COMPETENZA RESIDUI

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

% di definizione

Impegni

Pagamenti % di realiz.ne

Residui della

compe-tenza

Conser-vati Pagati % di

realiz.ne Rimasti Totale

Di cui spese correlate alle

entrate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Titolo I - Spese correnti ……………...

Titolo II - Spese in conto capitale ….

TOTALE SPESE FINALI…… Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti ………………………………….. Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi……………………………

TOTALE ……………. Disavanzo di amministrazione …..…

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE …………….

91

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA RESIDUI

Previsioni iniziali

Previsioni definitive

% di definizione

Accerta-menti o impegni

Riscossioni o pagamenti

% di realiz.ne

Attivi o passivi Conservati Riscossi o

pagati % di

realiz.ne Rimasti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - III (+) Quote oneri di urbanizzazione (+) Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+) Mutui per debiti fuori bilancio (+) Spese correnti (-)

Differenza ……. Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)

Differenza …….

B) Equilibrio finale

Entrate finali (titoli I+II+III+IV) (+) Spese finali (titoli I+II) (-) finanziare (-) Saldo netto da _______________

impiegare (+)

92

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA Fondo di cassa al 1° gennaio RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell’entrata) (+) PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-) PAGAMENTI per azioni esecutive (-) …………………….…

CONTO TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

========== ==========

……………………………………………… Fondo di cassa al 31 dicembre 20....

CONCORDANZA CON AL TESORERIA CENTRALE Fondo di cassa al 31 dicembre 20…. €

(-) €

(+) €

Disponibilità presso la Tesoreria centrale €

Si dichiara che sono stati rispettati durante l’anno 20…. i limiti imposti dalla normativa sulla Tesoreria Unica

………………………………. , …………………… IL TESORIERE _________________

93

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI ……………………………………………………..(+)

PAGAMENTI …………………………………………………..…..(-)

DIFFERENZA ………………………………………………………….

RESIDUI ATTIVI ………………………………………..…………(+)

RESIDUI PASSIVI …………………………………………...……(-)

DIFFERENZA …………………………………………………………

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

- Fondi vincolati

RISULTATO DI GESTIONE

- Fondi per finanziamento spese in conto capitale

- Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati

94

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 1° gennaio………………. ============ ==============

RISCOSSIONI ………………………………….

PAGAMENTI …………………………………..

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ……………………………………………………….

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………………

DIFFERENZA …………………………………………………………………………………….

RESIDUI ATTIVI ……………………………….

RESIDUI PASSIVI …………………………….

DIFFERENZA ………………………………………………………………………………………..

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ……………

- Fondi vincolati

Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale

- Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati

……………………………….., lì ……………….

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ____________________ ___________________________________________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____________________________

Timbro dell’ente

95

Iscrizione a Bilancio e modalità di utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione

Composizione e destinazione dell’Avanzo Iscrizione a

Bilancio

Utilizzo

Prima

dell’approva-

zione del

Rendiconto

Dopo

l’approvazione

del Rendiconto

Unicamente in

sede di

assestamento di

Bilancio

Fondi di ammortamento

Destinazione: Investimenti con utilizzo quote

accantonate

Fondi vincolati

Destinazione: Spese connesse al vincolo specifico*

Fondi per spese in conto capitale

Destinazione: Investimenti

Copertura debiti fuori Bilancio - Tit. II

Salvaguardia equilibri di Bilancio – c/

Capitale

Fondi non vincolati

Destinazione: Investimenti

Copertura debiti fuori Bilancio - Tit. I

Salvaguardia equilibri di Bilancio – gestione

Corrente

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in generale

* N.B. : Tali Fondi possono essere anche utilizzati prima dell’approvazione del Rendiconto

96

Riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio

Con Deliberazione consigliare le Amministrazioni Pubbliche Territoriali Locali possono riconoscere la

legittimità dei Debiti fuori Bilancio e finanziarli in quanto derivanti da:

• sentenze giurisdizionali esecutive;

• copertura di disavanzi rilevati da Consorzi, Aziende speciali ed Istituzioni, in funzione del pareggio

di Bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

• ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di Società

di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

• procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

• acquisizione di beni e servizi, nei limiti della dimostrata utilità ed arricchimento dell’Ente,

nell’ambito dell’espletamento di funzioni e servizi pubblici.

IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il Prospetto di conciliazione, documento originariamente introdotto dall’art. 71 del d. lgs. N. 77/1995,

viene attualmente disciplinato dall’art. 229 del d. lgs. N. 267/2000 e tradotto in schema con il modello

n. 18 del d.P.R. n. 194/1996.

La sua funzione è quella di rettificare in valori economici e patrimoniali i dati finanziari della gestione

riportati nel Conto del bilancio e di agevolare l’integrazione degli elementi economici non manifestatisi

finanziariamente nell’esercizio di riferimento e, non presenti a fine esercizio nel documento di

rendicontazione finanziaria.

In effetti l’automatismo previsto nel prospetto, circa la conciliazione dei valori finanziari in economici e

patrimoniali, non è pienamente realizzabile per l’impossibilità di rilevare attraverso le variazioni

finanziarie tutti i momenti della gestione rilevanti sotto il profilo della competenza economica.

Il riferimento è alle scritture finali di integrazione (ratei, fatture da emettere e da ricevere,

ammortamenti e rimanenze), per mezzo delle quali si importano in contabilità tutti quei fatti che non

trovano la manifestazione finanziaria nell’esercizio in esame ma che sono di competenza economica.

Per converso, per le scritture finali di rettifica, l’adeguamento dei valori alla competenza economica si

realizza modificando l’importo dei conti finanziari manifestatisi nell’esercizio ma nella metodologia

decisa non di competenza economica (in tutto o in parte).

Il prospetto di conciliazione consta, dunque, dal legislatore per la redazione del conto economico e del

conto del patrimonio, utilizzando il sistema di rilevazioni in essere nelle amministrazioni pubbliche locali.

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Riprendendo la nota del 4 gennaio 2002 sul prospetto della conciliazione predisposta dall’Osservatorio

sulla finanza e la contabilità degli enti si legge come:”… il prospetto di conciliazione è solo un modo per

collegare i dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio […]

con i dati da inserire nel conto economico nell’osservanza del principio introdotto (attualmente art. 229 del

d.lgs. n. 267/2000) secondo il quale gli accertamenti finanziari e gli impegni finanziari sono rettificati al

fine di costruire “la dimensione finanziaria di componenti economici” rispettivamente passivi e negativi

(ricavi e costi).

Il prospetto di conciliazione si fonda sulla logica della correlazione tra “aspetto originario o numerario”

della gestione (denaro, crediti e debiti di finanziamento) e “aspetto derivato o economico” della medesima

(componenti positivi o negativi di reddito). Sempre lo stesso prospetto riferisce immediatamente i valori

della gestione non corrente […] al conto del patrimonio e tali valori determinano infatti variazioni sugli

“impieghi” e sulle “fonti di finanziamento” degli impieghi che non possono essere riferiti alla gestione

ordinaria d’esercizio (costi e ricavi) ma bensì a beni che cedono anno per anno la propria utilità,

trattandosi di costi pluriennali.

Il legislatore nel prospetto di conciliazione ha previsto che le scritture di integrazione (o di

completamento) e quelle di storno (o per la determinazione delle competenze), non siano affidate alle

scritture in partita doppia, ma a colonne che affiancandosi ai valori finanziari del conto del bilancio ne

accolgono le rettifiche sia diminutive che incrementative, per poi indicare, attraverso apposite codifiche, la

destinazione dell’importo rettificato nel conto economico e nel conto del patrimonio.

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LA SEZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL RENDICONTO

Tra gli istituti introdotti dall’attuale ordinamento finanziario e contabile, sicuramente una posizione di

rilievo è stata riservata alla contabilità economico-patrimoniale. Infatti, con la richiesta della

determinazione dei risultati della gestione secondo competenza economica, il legislatore contabile ha

inteso superare i limiti informativi della contabilità finanziaria, affiancandole la conoscenza economica dei

fatti aziendali. Inoltre, i documenti da predisporre a riguardo ed affidati al contenuto del d.P.R. n.

194/1996, sono l’ulteriore dimostrazione del tentativo di avvicinamento da parte del legislatore

amministrativo alla normativa delle società, delle quali, infatti, ricalcano gli schemi del codice civile.

L’analogia utilizzata dal legislatore nell’estendere le norme civilistiche in materia di bilancio nella

definizione degli schemi del conto economico e del conto del patrimonio, quindi, nella formulazione dei

criteri di valutazione per gli enti locali, consente di ritenere applicabili anche altri articoli del codice civile

per colmare gli spazi lasciati aperti, dal d. lgs. N. 267/2000. Ne consegue che dovendo consentire un

confronto spaziale e temporale, così come il bilancio delle società, anche i prospetti degli enti pubblici

sono prefigurati nei loro schemi.

I documenti della Sezione economica del Rendiconto sono il Conto economico, il Conto del patrimonio ed

il Prospetto di conciliazione.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico è il documento, disciplinato dall’art. 229 del testo unico, di cui si compone il

rendiconto per la lettura della situazione economica dell’ente locale.

Così come per il conto del patrimonio, lo schema del conto economico ricalca la struttura del modello

previsto dall’art. 2425 c.c. per le società. Rispetto al documento civilistico, però, lo schema del conto

economico, contiene il piano dei conti e voci con differente denominazione al fine di riflettere

l’informazione economica dell’ente locale.

Il documento presenta una riclassificazione per natura delle componenti economiche del risultato di

esercizio. Il conto economico è a forma scalare ed evidenzia una successione di risultati (risultato della

gestione, risultato operativo e risultato economico dell’esercizio) conseguenti alla differenza tra

ricavi/proventi ed i costi/oneri, rispettivamente conseguiti e sostenuti nell’esercizio, per area di gestione

(area operativa, area finanziaria ed area straordinaria).

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L’articolo 1 comma 164 della Legge Finanziaria numero 266 del 23/12/2005 stabilisce, peraltro, che i

Comuni con meno di 3000 abitanti non hanno l’obbligo di redigere il Conto economico ed il Prospetto di

conciliazione delle entrate e delle uscite.

CONTO ECONOMICO SINTETICO (classi del conto economico modello n. 17 d.P.R. n. 194/1996)

A. + Proventi della gestione B. - Costi della gestione

= RISULTATO DELLA GESTIONE C. +/- Proventi ed oneri da aziende partecipate

= RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE D. +/- Proventi ed oneri finanziari E. +/- Proventi ed oneri straordinari

= RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO I risultati intermedi evidenziano le seguenti informazioni:

a) la gestione operativa è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso

dei diversi esercizi e che evidenzia i proventi ed i costi che qualificano e identificano la parte peculiare

e distintiva dell’attività dell’ente (gestione tipica o caratteristica); la gestione operativa è anche

comprensiva della gestione immobiliare e dei proventi ed oneri della gestione delle aziende speciali e

partecipate (gestione accessoria);

b) la gestione finanziaria ai fini dello schema di conto economico è rappresentata da interessi attivi e

passivi e da altri proventi ed oneri di natura finanziaria.

c) la gestione straordinaria è costituita da proventi ed oneri che hanno natura non ricorrente

(plusvalenze e minusvalenze), o di competenza economica di esercizi precedenti (sopravvenienze

attive e passive), o derivanti da modifiche alla situazione patrimoniale (insussistenze attive e passive).

Il risultato economico dell’esercizio infatti, esprime la contrapposizione tra costi/oneri sostenuti (fattori

consumati) per l’assolvimento dei servizi alla collettività ed i ricavi/proventi che ad essi conseguono

(principio della competenza economica).

Pertanto, un avanzo di amministrazione ed un utile d’esercizio indicano, rispettivamente che l’ente

finanziariamente ha incamerato più risorse di quante ne fossero necessarie per lo svolgimento della

gestione, mentre economicamente il risultato positivo esprime un minor uso dei fattori produttivi rispetto

alle risorse economiche disponibili e misurate dai ricavi/proventi dell’esercizio.

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Diversamente la presenza di un disavanzo di amministrazione e di una perdita di esercizio misura

finanziariamente di quanto l’ente si è indebitato rispetto a ciò che gli consentiva la propria capacità

finanziaria, mentre economicamente che sono stati consumati più fattori economici rispetto a quelli

integrati dai ricavi/proventi conseguiti nel periodo amministrativo considerato.

Inoltre va rammentato che il principio contabile n. 3 dell’Osservatorio intende incentivare la suddivisione

dei valori di costo in specifici Centri di costo per consentire l’analisi dell’efficienza ed il calcolo dei relativi

indicatori gestionali da allegare al conto del bilancio.

Quindi i conti economici analitici per servizio, per prodotto, per attività, per unità organizzativa, devono

essere compilati e resi indispensabili per misurare ed interpretare correttamente singole gestioni.

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IL CONTO DEL PATRIMONIO E L’INVENTARIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del

patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto

alla consistenza iniziale, per effetto della gestione.

In generale, si può dire che in esso sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono indicati i

criteri di valutazione del patrimonio, derivati dalla gestione finanziaria tramite il Prospetto di Conciliazione.

Il patrimonio degli Enti locali è costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di

pertinenza di ciascun Ente, suscettibile di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il

relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

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I criteri di valutazione del patrimonio

Voce Criterio Per La Redazione Dello Stato

Patrimoniale Iniziale

Criterio A Regime

Beni demaniali Ammontare del debito residuo dei mutui contratti

per l’acquisizione di questi beni

Costo

Terreni Valore catastale rivalutato secondo norme fiscali

In subordine, per i terreni ai quali non è possibile

attribuire la rendita catastale: modalità previste per i

beni demaniali

Costo

Fabbricati Valore catastale rivalutato secondo norme fiscali Costo

Mobili Costo (*) (**) Costo (***)

Crediti Valore nominale

Censi, livelli ed

enfiteusi

Capitalizzazione della rendita al tasso legale

Rimanenze, ratei e

risconti

Criteri previsti dal codice civile – artt. 2426, n. 9 e 2424 bis

Debiti Valore residuo

(*) Tutti i beni demaniali a cui non corrispondono debiti residui avranno quindi valore “zero”

(**) In fase di prima applicazione, i beni mobili non registrati acquisiti dall’azienda composta pubblica locale, da oltre

un quinquennio, possono essere considerati, con modalità definite dal Regolamento di contabilità interamente

ammortizzati.

(***) il Regolamento di contabilità definisce la categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di

beni di facile consumo o del modico valore.

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Il Regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un Conto consolidato patrimoniale per tutte

le attività e passività interne ed esterne.

L’Inventario, invece, è un documento che racchiude e rappresenta i singoli elementi giuridici e di fatto, sia

attivi che passivi, dei quali sia titolare l’Ente.

Caratteristica dell’Inventario è quella di esporre in forma descrittiva e, nei casi previsti, valutativa i beni

dell’Ente nel suo continuo divenire.

L’inventariazione è quel complesso di operazioni di ricerca, interpretazione, rilevazione, valutazione e

scritturazione degli elementi del patrimonio di un Ente ad una certa data.

La procedura di formazione degli inventari passa attraverso diverse fasi:

1) ricognizione che è l’operazione attraverso la quale si accerta, mediante l’indagine materiale o

l’esame di scritture e documenti, l’esistenza dei vari elementi patrimoniali;

2) classificazione, consistente nel raggruppamento degli elementi patrimoniali in classi o categorie;

3) descrizione, che consiste nell’indicazione dei singoli beni che costituiscono il patrimonio;

4) valutazione che è l’operazione con la quale si attribuisce ai singoli beni, individuati, classificati e

descritti, una misura monetaria.

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Sinteticamente, il Conto del patrimonio di un Ente può essere così rappresentato:

ATTIVITÀ

Patrimonio permanente

- beni immobili demaniali

- beni immobili del patrimonio indisponibile

- beni immobili del patrimonio disponibile

- beni mobili del patrimonio indisponibile

- beni mobili del patrimonio disponibile

- crediti di finanziamento

- crediti inesigibili non prescritti

- rimanenze

- ratei e risconti attivi

PASSIVITÀ

Patrimonio permanente

- mutui

- debiti di finanziamento

- residui passivi dichiarati perenti

- ratei e risconti passivi

Patrimonio finanziario

- fondo di cassa

- crediti di funzionamento

- residui attivi

Patrimonio finanziario

- debiti di funzionamento

- residui passivi

Totale attività Totale passività

Totale attività – Totale passività = Patrimonio netto oppure deficit patrimoniale

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GLI OBIETTIVI DELL’INFORMAZIONE AZIENDALE – LA FUNZIONE DEL

SISTEMA DEGLI INDICATORI

Nelle Aziende di servizi pubblici (Azienda definita nelle azioni/comportamenti, di rilevanza economica,

dell’Istituto pubblico) si individuano congiuntamente alcune condizioni peculiari, quali: l’importanza della

valutazione dei risultati per orientare la gestione prospettica dell’azienda, la difficoltà di misurare i risultati

delle prestazioni delle unità operative.

Negli Istituti pubblici il linguaggio contabile, poi, non ha grande capacità espressiva verso la valutazione

dei fatti di gestione. La mancanza delle categorie del fatturato e del reddito rendono impossibile trarre dal

Bilancio di Previsione e dal Rendiconto indicazioni sulla positività e sulla economicità dell’ente pubblico.

Pertanto, il processo decisionale, che si sviluppa nelle Aziende di servizi pubblici, non può avvalersi,

unicamente, di informazioni analitiche di tipo economico-finanziario ma anche delle rilevazioni di

carattere extra contabile.

Infatti nell’Ente pubblico, mancando l’obiettivo del profitto, vanno ricercate le condizioni di efficienza ed

efficacia dell’azione amministrativa e gestionale attraverso indicazioni quali-quantitative che, non

potendosi concentrare in un’unica “misura” (utile aziendale), vanno predeterminate costituendo il

“modello al quale uniformare la propria attività.

In tale contesto, il Sistema della Pianificazione, della Programmazione, del Controllo e del connesso

Sistema Informativo assume, dunque, il ruolo di “valore” aziendale non solo perché in grado razionalizzare

i comportamenti di chi indirizza e guida la Gestione, ma perché dalla pianificazione, prima e dalla

programmazione, poi, si origina il “modello” in grado di esprimere le “condizioni di economicità”

dell’attività aziendale ed in quanto dal controllo si è in grado di verificare in quale misura le dette

condizioni sono state rispettate (in buona sostanza se l’economicità perseguita, attraverso il sistema delle

operazioni aziendali, si è anche trasferita in un’economicità realizzata,).

Ciò rende necessaria la presenza di strumenti di sintesi, quali gli Indicatori, al fine di misurare le

operazioni di gestione e poter valutare le prestazioni dei diversi Responsabili.

Pertanto gli indicatori di economicità, di efficacia e di efficienza, che verranno elaborati per integrare i dati

di Bilancio e della contabilità, costituiranno essi stessi parte del sistema complessivo dell’informazione

aziendale.

123

L’apprezzamento quindi dell’economicità dell’azienda pubblica, che è data dalla sua capacità di soddisfare

le attese della collettività di riferimento, considerate legittime e ragionevoli in rapporto alle risorse

disponibili ed al loro efficiente impiego (nelle dimensioni dell’efficacia e dell’efficienza), impone

l’elaborazione di un sistema informativo ad hoc, fondamentalmente basato sulla misurazione dell’output,

essendo allo scopo insufficienti le sintesi contabili di tipo meramente finanziario od economico.

Gli indicatori aziendali, normalmente, sono rapporti fra due numeri, a volte non espressi in rapporti ma in

valori assoluti, comunque misuratori di fenomeni aziendali, allo scopo di aumentare il valore segnaletico di

dati quantitativi o di valore; possono avere per oggetto ogni processo di gestione e possono impiegare

dati quantitativi o economici o finanziari, dati contabili o extracontabili, dati preventivi o consuntivi.

Gli indicatori possono derivare: da una rielaborazione dei dati, contenuti nel Bilancio o Rendiconto e da un

processo di indagine volto ad individuare le varabili chiave di ciascuna Unità operativa, traducendole in

parametri quali-quantitativi: sintetici, misurabili e negoziati con il Responsabile.

Da parecchi anni gli studiosi e gli esperti di management suggeriscono e tentano di implementare

soluzioni idonee aventi l’obiettivo di creare un “sistema bilanciato e selettivo” di indicatori adatti a ciascun

Centro di Responsabilità, aventi le seguenti caratteristiche:

- deve essere un “sistema” di indicatori, di cui se ne conoscano ed evidenzino i reciproci legami;

- il sistema deve essere in grado di presidiare in “modo bilanciato” esigenze aziendali differenti, come le

seguenti:

i processi produttivi – erogativi,

l’output ottenuto (beni e servizi), valutato a livello aziendale,

il livello di gradimento dei risultati aziendali (outcome), data la domanda di servizi,

il profilo dell’efficienza aziendale,

la misura della produttività e del rendimento aziendale a livello fattoriale e multifattoriale,

le misurazioni della gestione economica e finanziaria;

- il sistema degli indicatori deve essere “selettivo”, nel senso che gli indicatori che lo compongono

devono essere solo quelli veramente rilevanti per guidare le scelte e valutare le performance; quindi

un numero limitato di misure.

Importante, pertanto, costruire un “manuale operativo” che contenga: le unità operative responsabili, gli

indicatori, eventualmente suddivisi per tipologie, la loro rispettiva periodicità, la fonte dei dati ed i tempi di

reperimento.

124

Vediamo ora come il sistema degli indicatori, tramite quozienti, può evidenziare i “valori” della gestione.

Con l’intento di esaminare i vari processi di carattere produttivo ed erogativo, vengono utilizzati

indicatori di processo con cui si intendono prefigurare e, poi, monitorare il tempi di realizzazione delle

singole fasi che consentono il raggiungimento dell’obiettivo di gestione, sapendo che le azioni da

instaurare rappresentano l’analisi progettuale dell’attività da svolgere per attuare l’obiettivo.

In particolare, con tali indicatori si vuole giungere, utilizzando ad esempio il “Diagramma di Gantt”:

- ad uno schema esemplificativo dei processi derivanti dell’obiettivo di gestione;

- alle responsabilità connesse alle diverse fasi di avanzamento del progetto gestionale;

- alla definizione dei tempi di realizzazione dell’obiettivo preso in considerazione.

125

Per efficacia: intendiamo il livello di raggiungimento degli obiettivi del sistema aziendale (produzione

beni e servizi) in termini quantitativi e qualitativi.

Si possono calcolare diversi livelli di efficacia, al primo livello si lega un concetto di efficacia aziendale od

interna che è dato dal valore dei quozienti costituito da:

unità di servizio prodotte consente valutazioni

su “output” unità di servizio programmate

Naturalmente sarà possibile calcolare un valore dell’azione svolta prendendo in considerazione un singolo

servizio - ramo aziendale, oppure un insieme omogeneo di comportamenti aziendali.

Al secondo livello di valutazione dell’output si individua una efficacia sociale od esterna che tiene conto

della necessità e dei bisogni espressi e che è data dal confronto tra:

quantità e qualità del servizio effettivamente

prestato

consente valutazioni su “outcome”

domanda di servizio

Anche in questo caso sarà possibile calcolare il valore scaturente dal quoziente per uno o più servizi di

tipo omogeneo.

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L’efficienza: è l’attitudine al raggiungimento di prefigurati risultati con il minimo impiego di mezzi, ovvero

al raggiungimento dei massimi risultati dati i mezzi disponibili (principio del minimo-mezzo) – “minimo” e

“massimo” determinati, aziendalmente, di tempo in tempo.

L’indicatore generale è dato dal rapporto:

input (risorse finanziarie, umane e strumentali) calcolato a livello

di singoli servizi output (beni e servizi prodotti)

L’apprezzamento dell’efficienza potrà anche essere ricercato nell’ambito dei diversi servizi attraverso i

rapporti tra uno o più input ed output di ciascun servizio:

- efficienza fattoriale:

fattore A (es. risorse umane)

output specifico

- efficienza multifattoriale

fattore A (es. risorse umane) + fattore B (es. risorse strumentali)+

output specifico

Misura la produttività / i rendimenti

127

Quindi, per economicità dell’Azienda Pubblica si considera la sua capacità di soddisfare le attese della

collettività di riferimento, in rapporto alle risorse disponibili ed al loro efficiente impiego; quindi con il

contestale raggiungimento dei livelli desiderati di efficacia e di efficienza.

Inoltre, per i servizi con controprestazione, l’economicità può anche essere concepita, rispettivamente

nell’ottica della competenza economica e della competenza finanziaria, quale rapporto fra:

I quozienti finanziari sono tratti dalla rielaborazione di dati offerti dalle sintesi contabili di periodo

(Bilancio di Previsione, Rendiconto), essi costituiscono strumenti interpretativi che articolano e precisano

la conoscenza degli aspetti finanziari delle aziende pubbliche composte.

Si identificano:

- gli indicatori di struttura finanziaria che riguardano la composizione delle entrate e delle

uscite ed i loro rapporti di equilibrio.

Ai fini dell’apprezzamento del livello di autonomia finanziaria dell’Ente pubblico si rapportano:

entrate proprie

entrate totali

ricavi

costi

risorse finanziarie acquisite

risorse finanziare impiegate

128

Con riguardo agli investimenti si elabora l’indice di autofinanziamento e poi quello di

indebitamento:

entrate da autofinanziamento

entrate totali per investimenti

entrate da mutui e prestiti

entrate totali per investimenti

- Gli indicatori di gestione finanziaria che prendono in considerazione l’iter della gestione

finanziaria nelle fasi di previsione, accertamento / impegno, riscossione / pagamento delle entrate

e delle uscite.

Per evidenziare, ad esempio, il grado di realizzazione delle entrate e delle spese si utilizzano i

rapporti:

entrate accertate

previsioni finali entrata

spese impegnate

previsioni finali spesa

pagamenti

impegni di spesa

riscossioni

accertamenti di entrata

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I PARAMETRI E GLI INDICATORI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE

Numerose sono le categorie di Parametri ed Indicatori usati relativi agli enti locali.

Detti parametri ed indicatori si possono distinguere in:

- parametri di decifitarietà strutturale che sono fissati, ogni triennio, con decreto del Ministero dell’Interno

ai sensi dell’art. 242, comma 2 del T.U.E.L.;

- indicatori finanziari relativi all’entrata, alla spesa ed al patrimonio;

- indicatori di efficacia ed efficienza relativi ai servizi svolti dagli Enti Locali.

I parametri di deficitarietà strutturale rappresentano veri e propri requisiti minimali relativi alla gestione in

equilibrio dell’ente; si tratta, in effetti, di valori al di sotto dei quali l’ente può presentare situazioni di

squilibrio finanziario ed amministrativo.

Art. 242 T.U.E.L. – individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed

incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul

rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deifici

tari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di

riferimento.

2. Con Decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da

emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo, i

parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell’ultimo

triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla

fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente.

Decreto Ministro dell’interno 24 settembre 2009 - Individuazione degli Enti Locali

strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010/2012

(omissis)

DECRETA

1. Sono individuati, per il triennio 2010-2012, per province, comuni e comunità montane i parametri

obiettivi di cui agli allegati A,B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto.

130

2. Nel documento approvato nella seduta del 30 luglio 2009 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, sono contenuti definizioni e metodologia per l’applicazione dei citati parametri.

3. il triennio di riferimento per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2010 con riferimento alla

data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali

costituiscono allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al

rendiconto della gestione esercizio 2009 ed al bilancio di previsione esercizio 2011

I parametri di deficitarietà – (Comuni)

Parametri

%

Disavanzo di gestione (al netto di Avanzo di amministrazione utilizzato per spese in conto capitale)

Entrate correnti

5%

Residui attivi da competenza (Tit. I e III, con esclusione addizionale Irpef) Entrate correnti proprie (Tit. I e III)

42%

Residui attivi da residui (Tit. I e III) Entrate correnti proprie (Tit. I e III)

65%

Residui passivi correnti (Tit. I) totali Spese correnti

40%

Procedimenti di esecuzione forzata Spese correnti

0,5%

Parametri

%

Spese di personale (al netto contributi pubblici finalizzati a spese personale)

Entrate correnti

38-39-40%

*

Debiti di finanziamento (non assistiti da contribuzioni)

Entrate correnti

120-150%

**

Debiti fuori bilancio [per 3 anni consecutivi]

Entrate correnti

1%

Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31/12

Entrate correnti

5%

Utilizzo Avanzo Amministrazione e/o alienazioni beni patrimoniali per ripiano

squilibri di cui all’art. 193 T.U.E.L.

Spese correnti

5%

* 40% Comuni inferiori a 5000 abitanti, 39% Comuni inferiori a 30000 abitanti, 38% Comuni superiori a 30000 abitanti ** 150% Enti con risultato di gestione positivo, 120% Enti con risultato di gestione negativo

131

QUALI ONERI E ADEMPIMENTI COMPORTA LA RILEVATA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE

Controllo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali sulla

compatibilità finanziaria della dotazione organica e sulle assunzioni di personale.

Presentazione di una certificazione sulla copertura del costo dei:

- servizi a domanda individuale;

- servizio acquedotto;

- servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

I costi complessivi di gestione dei servizi devono comunque comprendere gli oneri diretti ed

indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; per le quote di ammortamento si

applicano i coefficienti previsti nel decreto del Ministro delle finanze in data 31/12/1988 e

successive modifiche o integrazioni.

TUEL ARTICOLO 244 TUEL – DISSESTO FINANZIARIO

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi

indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’Ente Locale, crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si

possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui

all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

TUEL ARTICOLO 246 – DELIBERAZIONI DI DISSESTO

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal

Consiglio dell’Ente Locale nelle ipotesi di cui all’art. 244 e valuta le cause che hanno determinato lo stato

di dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata

relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il

dissesto.

132

TUEL ARTICOLO 245 – SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l’Organo straordinario di liquidazione e gli Organi

istituzionali dell’Ente.

2. L’Organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi

consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell’Ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria

rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

TUEL ARTICOLO 252 – ATTRIBUZIONI DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

4. L’Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione

verificatesi entro il 31/12 dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

A) rilevazione della massa passiva;

B) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante

alienazione dei beni patrimoniali;

C) liquidazione e pagamento della massa passiva.

133

Indicatori finanziari ed economici generali (valori definiti tra esercizi)

INDICATORE DEFINIZIONE SIGNIFICATO

ANALISI DELL’ENTRATA

1) Autonomia finanziaria EI + EIII

X 100 EI + EII + EIII

Indipendenza da trasferimenti correnti

2) Autonomia impositiva EI

X 100 EI + EII + EIII

Peso % delle entrate tributarie

3) Pressione finanziaria EI+EII

popolazione

Pressione tributaria media pro-capite esercitata dall’ente e da altri enti pubblici.

4) Pressione tributaria EI

popolazione

Pressione tributaria media pro-capite esercitata dall’ente.

5) Intervento erariale trasferimenti statali

popolazione

Trasferimenti medi pro-capite dallo Stato. Integra l’indice di autonomia finanziaria.

6) Intervento regionale trasferimenti regionali

popolazione

Trasferimenti medi pro-capite dalla regione. Integra l’indice di autonomia finanziaria.

134

INDICATORE DEFINIZIONE SIGNIFICATO

GESTIONE FINANZIARIA

7) Incidenza residui attivi residui attivi X 100

accertamenti di competenza

Analogo al parametro di deficitarietà strutturale ma riferito alla totalità dei residui.

8) Incidenza residui passivi residui passivi X 100 impegni di competenza

Analogo al parametro di deficitarietà strutturale ma riferito alla totalità dei residui.

10) Velocità riscossione entrate proprie riscossioni di competenza EI+EIII

accertamenti EI+EIII

Capacità di riscossione delle entrate correnti accertate nell’esercizio (trasferimenti esclusi). E’ analogo al parametro di deficitarietà strutturale, ma si concentra su tutte le entrate correnti proprie.

12) Velocità gestione spese correnti pagamenti di competenza SI

impegni di competenza SI

Capacità di pagamento delle spese correnti impegnate nell’esercizio. E’ analogo al parametro di deficitarietà strutturale.

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INDICATORE DEFINIZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZARIA

9) Indebitamento locale pro-capite

debito residui mutui in amm.to

popolazione

14) Patrimonio indisponibile pro-capite valore beni patr. indisponibili

popolazione

15) Patrimonio disponibile pro-capite valore beni patr. disponibili

popolazione 16) Beni demaniali pro-capite

valore beni demaniali

popolazione

136

INDICATORE DEFINIZIONE SIGNIFICATO

ALTRI INDICATORI

11) Rigidità spesa corrente spesa personale+amm.to mutui

EI + EII + EIII

Rigidità % della spesa corrente e disponibilità residua di risorse per l’acquisto di beni e servizi

12) Redditività del patrimonio Entrate patrimoniali

valore patrimonio disponibile

Consente valutazioni sulla gestione del patrimonio disponibile

17) Rapporto dipendenti/ popolazione dipendenti

popolazione

Numero di dipendenti pro-capite, significativo se confrontato con realtà similari

- Entrate e spese sono espresse in termini di accertamenti ed impegni. - I titoli sono rappresentati con una lettera per entrata o spesa e con un numero romano per il titolo. Ad esempio EII = titolo II dell’entrata; SI = titolo I della spesa. - Per la distinzione tra beni demaniali, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile cfr. artt. 882, 824 e 826 del Codice Civile.

137

Tabella – Struttura tipica dei parametri di efficacia e di efficienza

Servizi pubblici locali EFFICIENZA PROVENTO EFFICACIA

SERVIZI INDISPENSABILI

costo unitario (per abitante, per utente, per servizio

reso) <non previsti>

addetti / popolazione (per servizi a contenuto amministrativo: es.

anagrafe)

utenza effettiva/potenziale

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

costo unitario (per abitante, per utente, per servizio

reso)

provento unitario (per abitante, per utente, per

servizio reso)

domande soddisfatte / domande presentate

ALTRI SERVIZI (di carattere

imprenditoriale)

costo unitario (per servizio reso)

provento unitario (per servizio reso)

utenza effettiva / potenziale

domande soddisfatte / domande presentate

Rilevazione a consuntivo – ultimo triennio

138

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA

ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO

20....

PARAMETRO DI EFFICIENZA

ANNO 20....

ANNO

20....

ANNO

20....

1. Servizi connessi agli organi

istituzionali

numero addetti

popolazione

costo totale

popolazione

2. Amministrazione generale,

compreso servizio elettorale

numero addetti

popolazione

costo totale

popolazione

3. Servizi connessi all'ufficio tecnico

comunale

domande evase

domande presentate

costo totale

popolazione

4, Servizi di anagrafe e di stato civile numero addetti

popolazione

costo totale

popolazione

5, Servizio statistico numero addetti

popolazione

costo totale

popolazione

6, Servizi connessi con la giustizia costo totale

popolazione

7. Polizia locale e amministrativa numero addetti

popolazione

costo totale

popolazione

8. Servizio della leva militare costo totale

popolazione

139

9. Protezione civile, pronto intervento e

tutela della sicurezza pubblica numero addetti popolazione costo totale popolazione

10. Istruzione primaria e secondaria

inferiore numero aule

nr. studenti frequentanti

costo totale

nr. studenti frequentanti

11. Servizi necroscopici e cimiteriali costo totale popolazione

12. Acquedotto mc. acqua erogata

nr. abitanti serviti

unità immobiliari servite totale

unità immobiliari

costo totale

mc acqua erogata

13. Fognatura e depurazione unità immobiliari servite totale

unità immobiliari

costo totale

Km rete fognaria

14. Nettezza urbana frequenza media

settimanale di raccolta

7

unità immobiliari servite totale

unità immobiliari

costo totale

q.li di rifiuti smaltiti

15. Viabilità e illuminazione pubblica Km strade illuminate

totale Km strade

costo totale

Km strade illuminate

140

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA

ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO 20....

PARAMETRO DI EFFICIENZA

ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO 20....

PROVENTI ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO 20....

1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero

domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero utenti

provento totale numero utenti

2. Alberghi diurni e bagni pubblici

domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero utenti

provento totale numero utenti

3. Asili nido domande soddisfatte domande presentante

costo totale n. bambini frequentanti

provento totale n. bambini frequentanti

4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero utenti

provento totale numero utenti

5. Colonie e soggiorni stagio-nali, stabilimenti termali

domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero utenti

provento totale numero utenti

6. Corsi extrascolastici di inse-gnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge

domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero iscritti

provento totale numero iscritti

141

7. Giardini zoologici e botanici numero visitatori popolazione

costo totale totale mq superficie provento totale

numero visitatori

8. Impianti sportivi numero impianti popolazione

costo totale numero utenti

provento totale numero utenti

9 Mattatoi pubblici q.li carni macellate popolazione

costo totale quintali carni macellate

provento totale quintali carni macellate

10. Mense domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero pasti offerti

provento totale numero pasti offerti

11. Mense scolastiche domande soddisfatte domande presentante

costo totale numero pasti offerti

provento totale numero pasti offerti

12. Mercati e fieri attrezzate costo totale mq superficie occupata

provento totale mq. superficie occupata

13. Pesa pubblica costo totale numero servizi resi

provento totale numero servizi resi

14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili

costo totale popolazione provento totale popolazione

142

15. Spurgo pozzi neri domande soddisfatte

domande presentante costo totale numero

interventi provento totale numero

interventi

16. Teatri numero spettatori

nr. posti disponibili x nr.

rappresentazioni costo totale numero

spettatori provento totale numero

spettatori

17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

numero visitatori

numero istituzioni costo totale numero

visitatori provento totale

numero visitatori

18. Spettacoli provento totale numero

spettacoli

19 Trasporti di carni macellate costo totale quintali

carni macellate provento totale

q.li carni macellate

20. Trasporti funebri, pompe fu-nebri e illuminazioni votive

domande soddisfatte

domande presentante costo totale numero

servizi prestati provento totale

numero utenti

21. Uso di locali adibiti stabil-mente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili

domande soddisfatte

domande presentante costo totale numero

giorni d'utilizzo provento totale

numero giorni d'utilizzo

22. Altri servizi domande soddisfatte

domande presentante costo totale

numero utenti provento totale

numero utenti

143

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA

ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO 20....

PARAMETRO DI EFFICIENZA

ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO 20....

PROVENTI ANNO 20....

ANNO 20....

ANNO 20....

1. Distribuzione gas

mc gas erogato popolazione servita

unità immobiliari servite totale unità immobiliari

posto totale me gas erogato provento totale

mc gas erogato

2. Centrale del latte costo totale litri latte prodotto

provento totale litri latte prodotto

3. Distribuzione energia " elettrica

unità immobiliari servite totale unità immobiliari

costo totale Kwh erogati

provento totale Kwh erogati

4. Teleriscaldamento unità immobiliari servite totale unità immobiliari

costo totale K calorie prodotte

provento totale K calorie prodotte

5. Trasporti pubblici viaggiatori per Km

posti disponibili x Km percorsi

costo totale Km percorsi

provento totale Km percorsi

6. Altri servizi domande soddisfatte domande presentate

costo totale unità di misura del servizio

provento totale unità di misura del servizio

144

LA RELAZIONE AL RENDICONTO

L’ordinamento contabile non prevede schemi-tipo da osservare per la Relazione

da allegare al Rendiconto, limitandone il contenuto, sul piano della struttura,

alle informazioni richieste dal Testo Unico delle Leggi sugli Enti locali.

Secondo la normativa, la finalità informativa della Relazione è quella di fornire

indicazioni esplicative ed integrative dei dati contabili presenti nei documenti

costituenti il Rendiconto in considerazione della loro natura contabile e sintetica.

Il contenuto del Referto, secondo il Legislatore, deve:

• esprimere le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azioni condotta sulla

base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi

sostenuti;

• analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni

finanziarie;

• motivare le cause che li hanno determinati;

• evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti

economiche.

L’Osservatorio, tramite il contenuto del Principio Contabile n.3, attribuisce alla

Relazione anche la funzione tipica della Nota Integrativa non essendone,

esplicitamente, prevista la redazione dall’ordinamento contabile e facendone

conseguire che deve comprendere tutte le informazioni di natura tecnico-

contabile.

145

Lo schema della Relazione, proposta dall’Osservatorio, si articola in:

Identità dell’Ente locale

Strutturata in:

• Profilo istituzionale

• Scenario socio-economico del territorio

• Disegno strategico e linee programmatiche

• Politiche gestionali attuate ed in corso di attuazione

• Politiche fiscali decise, evidenziandone gli effetti sugli stanziamenti di

Bilancio

• Assetto organizzativo

• Analisi delle partecipazioni dell’Ente

• Descrizione delle Convenzioni con altri Enti.

Sezione tecnica della gestione

• Aspetti generali

o Criteri contabili di formazione del Rendiconto

o Criteri di valutazione, evidenziando gli eventuali cambiamenti

• Aspetti finanziari

o Evidenziazione del Risultato finanziario con illustrazione dello

scostamento rispetto al precedente esercizio

o Presentazione dei dati di sintesi della gestione finanziaria,

illustrando le variazioni intervenute e motivando gli eventuali

scostamenti

146

o Impatto della politica fiscale, evidenziando le motivazioni a

supporto della manovra fiscale adottata e le relative conseguenze

socio-economiche

• Aspetti economico-patrimoniali

o Evidenziazione delle voci più significative, con le movimentazioni

intervenute durante l’esercizio.

Sezione dell’Ente ed andamento della gestione

Strutturata in:

• Piano programmatico realizzato nell’anno

• Analisi degli scostamenti ed eventuali azioni correttive poste in essere

• Politiche di investimento e di indebitamento, mettendo in evidenza gli

interventi di finanziamento, con particolare riferimento al ricorso

all’indebitamento

• Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla Comunità, evidenziando il

costo sostenuto e la qualità delle prestazioni percepita dagli utenti:

analisi comprovata da elementi oggettivi di rilevazione

• Risultati economici delle diverse strutture ed aree operative in cui è

articolato l’Ente

• Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza,

evidenziando:

o Andamento dei Costi,

o Andamento dei Proventi,

o Investimenti realizzati, in rapporto al piano delle opere pubbliche,

o Attività di ricerca e sviluppo, eventualmente effettuata,

o Informazioni sulle politiche di autofinanziamento,

147

o Informazioni sulle partecipazioni, evidenziando le motivazioni di

mantenimento delle stesse ed i risultati conseguiti dalle Società

partecipate,

o Analisi per indici finanziari, economici (di efficacia e di efficienza) e

patrimoniali,

o Evoluzione prevedibile della gestione, in termini di Bilancio, di

azioni intraprese e da intraprendere.

148

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÁ DEGLI ENTI

LOCALI - PRINCIPI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE

DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La crescente diffusione, nell’ambito pubblico locale, di numerosi organismi

erogativi e produttivi, aventi una propria autonomia gestionale, sta modificando

profondamente la struttura aziendale nelle Amministrazioni pubbliche locali.

La transizione in atto da “Ente locale gestore” ad “Ente locale holding”,

regolatore e committente di molteplici gestioni di servizi pubblici esternalizzati,

si sta sviluppando, soprattutto, mediante il ricorso a forme di gestione

privatistica, rivelandosi il modello societario, in particolare, il più vantaggioso

sotto vari profili.

In effetti, tale modello facilita un effettivo consolidamento di organizzazioni e

logiche manageriali, consente la partecipazione di soggetti privati e di altri

soggetti pubblici al capitale ed alle gestioni associate, favorisce un più agevole

reperimento di risorse finanziarie e tecnologiche, induce ad una maggiore

attenzione ai valori dell’efficienza ed alla valorizzazione del patrimonio

aziendale.

Questa emergente realtà impone agli Amministratori lo sviluppo di conoscenze

funzionali all’attività di indirizzo strategico e controllo dei risultati della gestione

dell’Ente e delle Aziende controllate ed ai Dirigenti lo sviluppo di elevate

capacità professionali, utili alla conduzione manageriale che caratterizza il

nuovo modello di Ente.

Peraltro, non bisogna dimenticare che l’Amministrazione pubblica e l’insieme

delle sue partecipazioni aziendali hanno comunque, nella collettività

amministrata, il proprio soggetto economico di riferimento e che i Cittadini

149

possono vantare, nei confronti di questi enti gestori, un diritto ad essere

periodicamente informati sui risultati raggiunti nella gestione diretta e nelle

gestioni indirette, tramite le Imprese controllate.

È di tutta evidenza, poi, che il modello di “Ente locale holding” implica che i

risultati prodotti da diversi soggetti giuridici controllati trovino traduzione

contabile ed evidenza pari a quella scaturente dalle gestioni dirette od in

economia.

Quindi, con l’ampliarsi delle gestioni esterne e con l’estensione del concetto di

accountability, cioè del dover rendere conto e dimostrazione dei risultati globali

conseguiti, nei profili finanziario, economico e patrimoniale dell’attività

amministrativa, alla cittadinanza, nasce la necessità di nuovi strumenti di

informazione contabile che siano in grado di rappresentare l’articolato e

composito andamento del “Gruppo pubblico locale”.

Il Legislatore, facendosi carico dell’imprescindibile esigenza legata all’evoluzione

del modello di Ente, ha individuato un primo riferimento normativo in tema di

consolidamento dei conti annuali della Amministrazione pubblica locale,

nell’articolo 152, II comma, del Testo Unico degli Enti Locali che recita: “il

regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei

risultati globali delle gestioni relative ad Enti od Organismi costituiti per

l’esercizio di funzioni e servizi” ed anche nell’articolo 230, VI comma, in cui si

afferma che: “il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un

conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed

esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli

amministratori”.

Nel contesto prefigurato è chiaro che il Bilancio consolidato di gruppo assume

una posizione di complementarietà rispetto ai singoli Bilanci della

Amministrazione locale e delle sue Imprese ed Organizzazioni.

150

Il Bilancio consolidato, pur non essendo un documento di sintesi contabile

sostitutivo, può contribuire ad integrare la portata informativa dei Bilanci e dei

Rendiconti già previsti dalla normativa, offrendo informazioni non ricavabili dai

singoli Bilanci. Lo stesso può costituire uno strumento di verifica insostituibile

del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al gruppo pubblico e di

valutazione degli effetti delle scelte strategiche degli Amministratori locali.

Quindi la motivazione più evidente che può spiegare la futura diffusione del

bilancio consolidato, anche nel settore pubblico locale, può essere la

progressiva affermazione delle logiche che presiedono all’agire unitario del

gruppo aziendale.

In quest’ottica, in conclusione, il bilancio consolidato dell’ “Ente locale holding”

assume la valenza di:

- strumento di reporting istituzionale verso l’esterno, in grado di informare

correttamente tutti i portatori di interesse della Amministrazione locale;

- strumento di reporting direzionale, utile per supportare le funzioni di

pianificazione, programmazione e controllo strategico e gestionale del

gruppo;

- mezzo in grado di migliorare e completare l’informazione della

Amministrazione locale di riferimento, in merito alla economicità globale

raggiunta.

L’Osservatorio, tramite il contenuto del Principio contabile n.4, ha voluto

esplicitare i principi per la redazione e presentazione del Bilancio consolidato e

per la contabilizzazione degli Organismi controllati, a controllo congiunto e

collegati, nel Rendiconto dell’Ente locale controllante.

Dalla lettura dei contenuti del Principio emanato risulta palese che la redazione

del Bilancio consolidato non rappresenta un obbligo di legge per l’Istituto

pubblico territoriale locale, ma costituisce certamente un elemento aggiuntivo,

151

necessitato per la rappresentazione di insieme dell’andamento finanziario,

economico e patrimoniale del “Gruppo pubblico locale”.

Schematicamente i contenuti del Principio contabile possono essere così

rappresentati:

− “Ambito di applicazione”: il Bilancio consolidato deve includere tutte le

controllate dell’Ente locale, indipendentemente dalla forma giuridica

(Società di capitale, Aziende speciali, Istituzioni, Consorzi ed altri Organismi

quali ad esempio Fondazioni di cui si detenga il controllo). Peraltro si

prevede che, nel primo triennio di applicazione dei contenuti del Principio

contabile sia possibile procedere al consolidamento delle sole Società di

contabile, oppure addirittura limitarsi alle sole Società affidate in house.

− In merito ai “Modelli contabili” viene richiesto di redigere un Bilancio

consolidato di competenza economica che sia rispettoso dei Principi

contabili di natura civilistica, utile per dar corso all’elaborazione del Conto

Economico e del Conto del Patrimonio.

− Per quanto attiene “l’Area di consolidamento” gli indirizzi del Principio

delimitano l’area di consolidamento delle Aziende partecipate, soggette a

controllo, influenza notevole o controllo congiunto con altri Enti.

152

− Si richiede, infine, che vengano allegate alcune “Informazioni integrative”

da includersi in un prospetto in cui risulti, per ciascuna Azienda controllata

inclusa nell’area di consolidamento, la percentuale di partecipazione

dell’Ente locale, l’ammontare del Patrimonio netto, l’entità dei Crediti e dei

Debiti in essere tra l’Ente locale e l’Azienda Controllata, eliminati in sede di

consolidamento ed altresì l’ammontare del Patrimonio netto. Ancora,

dovranno essere fornite analitiche informazioni relative ai criteri generali di

redazione ed ai principi di consolidamento ed ai criteri di valutazione

utilizzati, provvedendo ad allegare gli elenchi delle Imprese incluse ed

escluse dal consolidamento ed un prospetto di raccordo fra il Bilancio

dell’Ente capogruppo ed il Bilancio consolidato.

Risulta palese, quindi, che il Bilancio consolidato dovrà essere in grado di

rappresentare correttamente gli andamenti finanziari, economici e la situazione

patrimoniale del “Gruppo pubblico locale” e, al tempo stesso, fornire

informazioni analitiche sui risultati dei principali settori in cui l’Ente locale

interviene.

Chiaramente, data la natura ed i contenuti del Documento la competenza a

deliberare risulta essere del Consiglio dell’Ente locale, chiamato a decidere in

concomitanza dell’approvazione del Rendiconto generale della gestione.

153

OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

DEGLI ENTI LOCALI - LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI

I cittadini, singoli o associati, per poter valutare, con cognizione di causa,

l’operato degli Amministratori locali, devono poter disporre di strumenti di

Rendicontazione sociale che riguardino la qualità e la quantità dei servizi

pubblici, connessi ai costi sostenuti.

Conscio di questa necessità, l’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli

Enti locali, nella seduta del 7 giugno 2007, ha elaborato le “Linee guida per la

Rendicontazione sociale negli Enti locali”, riguardanti in particolare la redazione

del Bilancio sociale, annuale e di mandato, sulla scia della Direttiva del Ministero

del Dipartimento della Funzione pubblica riguardante la Rendicontazione sociale

nelle Amministrazioni pubbliche, emanata in data 17 febbraio 2006.

L’obiettivo delle Linee guida, emanate dall’Osservatorio, è quello evidente di

ampliare e sostenere l’utilizzazione dello strumento del Bilancio sociale, da parte

degli Enti locali, sulla base di principi ed indicazioni unitarie che ne consentano

una chiara leggibilità e confrontabilità di dati.

Peraltro, l’Osservatorio chiarisce che le Linee guida vogliono essere un

Documento di orientamento comportamentale che ogni Amministrazione locale

può integrare sulla base delle proprie esigenze ed esperienze.

154

Il Bilancio sociale, nella definizione dell’Osservatorio, risulta essere un

Documento mediante il quale l’Amministrazione locale “rende conto delle scelte,

delle attività, dei risultati e dell’impegno di risorse in un dato periodo, in modo

da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un

proprio giudizio su come l’Amministrazione interpreta e realizza la sua missione

istituzionale e il suo mandato”.

In seguito, viene chiarito che il Documento può avere valenza annuale o

pluriennale, potendo, quindi, coincidere con l’intero quinquennio del mandato

amministrativo; in questo ultimo caso avendo come riferimento documentale le

“Linee programmatiche per azioni e progetti” decise ad inizio legislatura ed i

contenuti, di anno in anno, inseriti nella Relazione previsionale e

programmatica.

Il Documento, in particolare, evidenzia il processo che dovrebbe essere attivato

per arrivare alla costruzione del Bilancio sociale, che si articola nelle seguenti

fasi ed atti:

• adozione della Delibera di indirizzo per la redazione del Bilancio sociale

e contestuale costituzione del “Gruppo di lavoro”;

• presentazione dell’iniziativa ai cittadini, singoli ed associati e

comunque ai portatori di interesse dell’Ente;

• rilevazione dei dati e consequenziale stesura della bozza di Bilancio

sociale;

• sulla base di detta bozza, consultazione dei cittadini, nelle fasce e nei

settori identificati;

• stesura finale del Documento ed asseverazione dello stesso da parte

del Collegio dei Revisori dei Conti;

• approvazione finale, pubblicazione e comunicazione.

155

Le Linee, poi, definiscono le parti in cui dovrebbe articolarsi il Bilancio:

presentazione, innanzitutto, del Documento e definizione della

metodologia utilizzata per la costruzione dello stesso;

definizione “dell’identità dell’Ente locale” con informazioni sulla

composizione della comunità di riferimento e sulla struttura operativa

dell’Ente, questa parte completandosi con la descrizione delle “aree di

intervento”, delle scelte di governo in generale e di gestione delle risorse

finanziarie;

la terza parte descriverà i servizi erogati, per ogni area di intervento

identificata, soffermandosi sugli obiettivi contenuti nei documenti di

programmazione, sui risultati raggiunti, sugli impegni per il futuro

prossimo e sulle valutazioni dei portatori di interesse;

la quarta parte riguarderà la definizione delle principali voci finanziarie e

patrimoniali e le modalità di reperimento e di utilizzazione delle risorse;

l’ultima sarà costituita “dall’asseverazione” in cui l’Organo di Revisione

dell’Ente attesta la veridicità e l’attendibilità delle informazioni contenute

nel Documento e la conformità del processo di Rendicontazione sociale ai

contenuti espressi dalle Linee guida dell’Osservatorio.

156

IL SISTEMA DEI CONTROLLI DEGLI ENTI LOCALI

Il Controllo burocratico e manageriale

La teoria generale della burocrazia nasce nella prima metà del secolo scorso, ad opera

di Max Weber, con l’obiettivo di interpretare le organizzazioni complesse come

fenomeno strutturale determinato dal processo di divisione del lavoro.

La teoria weberiana basa le sue asserzioni, fondamentalmente, su alcuni principi

cardine:

- i sistemi organizzati sono variabili indipendenti di un sistema sociale, da esso

completamente autonomi, non condizionabili, potendosi sviluppare secondo

modelli decisionali che tengono conto solo delle variabili interne alla propria

attività;

- l’organizzazione è frutto di una distribuzione del potere, tesa ad identificare

coloro che possono e devono assumere decisioni e chi, per converso, è

impegnato della loro materiale esecuzione;

- organizzare un Ente od una Azienda, quindi, si dovrà tradurre nel definirne le

linee di autorità che ne contrassegnano l’operato;

- ne deriva un modello organizzativo rigido e verticistico in cui chi è deputato a

decidere trasmette, attraverso l’organizzazione, la propria volontà.

In questo contesto concettuale e metodologico è evidente l’importanza che assume la

funzione del controllo, concepita in un’ottica ispettiva, di natura esclusivamente

giuridico-amministrativa, tesa alla verifica del rispetto delle regole e del sistema di

trasmissione degli ordini.

Il controllo, quindi, in ultima analisi, è concepito quale elemento regolatore; lo stesso

deve infatti garantire il rispetto della normativa regolamentare da parte

157

di ogni operatore e la funzionalità continua delle procedure che, per loro natura, sono

una migliore garanzia del rispetto delle decisioni adottate.

Va segnalato, peraltro, che il modello burocratico è stato, fino al recente passato,

adottato dalla Pubblica Amministrazione Italiana e da alcuni Paesi occidentali, come

sistema di garanzia del rispetto dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui la

volontà, espressa a livello delle Istituzioni, si faceva garante, riconoscendo,

compiutamente, nel rispetto della legittimità dell’agire l’efficacia dell’azione pubblica.

Dall’adozione di questo modello, peraltro, ne sono derivate una serie di conseguenze

negative, allo stesso direttamente connesse. La più rilevante può essere rinvenuta nel

fatto che si arriva all’identificazione tra procedura amministrativa e risultato aziendale

attraverso la concepita equivalenza tra modalità di svolgimento dell’attività

amministrativa ed i conseguenti risultati.

In realtà il modello classico di Pubblica Amministrazione nasce in un’epoca in cui il

ruolo dello Stato nell’economia è, in gran parte del mondo occidentale, irrilevante e le

attività amministrative si traducono, quasi sempre, nella redazione di atti di

certificazione oppure in procedimenti di autorizzazione.

Dal secondo dopo guerra in poi, fino ai giorni nostri, si assiste, invece, alla

trasformazione progressiva del Cittadino da soggetto passivo dell’attività pubblica ad

utente di servizi ed a cliente degli stessi, rivendicando dalle Strutture pubbliche la

soddisfazione dei propri diversificati bisogni.

In questa ottica il Legislatore ha avviato un percorso di riforme finalizzato a rivedere

l’impostazione organizzativa tradizionale, in questo supportato metodologicamente

dalla dottrina economico-aziendale, predisponendo modelli amministrativi più attenti e

vocati all’efficacia del servizio ed all’efficienza nell’agire e nell’utilizzo delle risorse.

In particolare, dall’inizio degli anni ’90 si è messo in moto un articolato percorso

normativo teso ad introdurre sistemi decisionali di tipo manageriale, la cui conseguente

strumentazione si rifà ai momenti di pianificazione, programmazione, gestione e

controllo.

158

In questa concezione l’Ente pubblico, concepito quale Azienda, diventa un sistema

coordinato di operazioni, decisioni ed informazioni il cui funzionamento va valutato in

relazione alla sua capacità di produrre beni e servizi, oppure di destinare e ripartire

ricchezza al soddisfacimento dei bisogni.

A questa visione di amministrazione è connessa una concezione partecipativa della

gestione, il cui processo è distinguibile in quattro fasi fondamentali:

• pianificazione, definito quale processo di definizione degli obiettivi strategici

dell’organizzazione, delle risorse da utilizzare per il loro raggiungimento e delle

politiche che devono informare l’acquisizione, l’uso e l’assegnazione delle

risorse;

• programmazione, quale insieme di azioni mirate a definire gli obiettivi della

gestione operativa, gli stessi essendo connessi alle scelte di piano; la stessa

sostanziantesi nella ricerca dell’efficacia, dell’efficiente ed economica

combinazione nell’utilizzo delle risorse;

• gestione, consta nello svolgimento di operazioni ed attività programmate nel

rispetto dei parametri fissati e degli obiettivi definiti nella programmazione;

• controllo, fase conclusiva del processo, costituendo il momento di sintesi

dell’intero sistema, articolantesi in due momenti, monitoraggio infrannuale e

rendicontazione annuale; così rendendo cicliche e continue le fasi

precedentemente descritte e da cui si reperiranno le informazioni necessarie ad

implementare i momenti precedenti attraverso una duplice azione di feed-back.

159

Il sistema di Pianificazione, Programmazione, Gestione, Controllo e Valutazione

Pianificazione: obiettivi di

lungo periodo

Programmazione: obiettivi

di breve periodo

Gestione: attività operativa

Misurazione dei risultati

Confronto obiettivi / risultati

Valutazione delle

ricompense

Feed-back correttivo

Feed-back valutativo

= Fase di processo

= Tipo di controllo

160

Dal controllo, pertanto, avremo un feed-back definibile correttivo, mirato ad evidenziare

gli scostamenti dell’azione rispetto agli obiettivi di programmazione ad essa preposti, in

supporto ai diretti responsabili della gestione, guidandoli nella loro attività operativa ed

anche un feed-back valutativo che definirà la capacità dei gestori e delle strutture operative

di raggiungere i risultati prestabiliti, connettendo ad essi il sistema delle ricompense.

Dall’analisi del modello emerge la centralità che assume la funzione di controllo interno,

quale elemento regolatore dell’intero sistema che permea ogni livello del sistema

decisionale fornendo informazioni indispensabili per la determinazione degli obiettivi e degli

elementi di giudizio sull’operato dei gestori nel loro perseguimento.

In sostanza, il controllo interno di tipo manageriale costituisce l’elemento regolatore di

tutte le attività decisionali sia in sede:

preventiva – contribuendo alla definizione degli obiettivi,

concomitante – verificandone il perseguimento e proponendone eventuali azioni

correttive, anche riposizionando gli obiettivi stessi,

consuntiva – attraverso un sistema di feed-back valutativi, mirati ad attribuire le

responsabilità sui risultati.

Il controllo manageriale o direzionale, pertanto, si esplicherà con l’analisi critica di tutti i

fatti di gestione aziendale, allo scopo di verificare la corretta formulazione degli atti

amministrativi, per quanto riguarda aspetti procedurali ed obiettivi da realizzare.

La modifica del sistema di controllo e l’evoluzione richiesta dalla normativa verso strumenti

di controllo manageriale non possono, tuttavia, trascurare che esiste un ambito di controllo

interno sostanziantesi nella verifica della legittimità dell’operare.

In effetti il sistema di controlli interni attualmente in vigore prevede che in un Ente pubblico

coesistano controlli di tipo:

- burocratico e di legittimità, in cui si focalizzano le operazioni di verifica di attuazione

degli ordini gerarchicamente impartiti, del rispetto delle norme di legge e della

garanzia dell’imparzialità tipicamente ascrivibile all’agire della Pubblica

Amministrazione;

161

- manageriale, utile per la Direzione dell’Ente, concepito quale Azienda di servizi,

come strumento guida e di supporto decisionale nell’ottica del perseguimento degli

obiettivi dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della gestione;

- strategico, in cui si verifica l’impatto dell’azione pubblica sui bisogni espressi dalla

collettività di riferimento, essendo vocato a chi detiene il Potere Istituzionale* nel

singolo Ente / Istituto / Azienda Pubblica.

Infine si evidenzia la fondamentale distinzione tra:

- Controlli interni: vengono intesi come verifiche vocate alla valutazione della

funzionalità ed attività della singola Amministrazione pubblica ed alla possibile

correzione e riorientamento dell’operatività nella fase di esercizio e nell’ambito della

soddisfazione dei bisogni e della cura dei pubblici interessi (controlli aventi funzioni

di “guida”).

- Controlli esterni: sono svolti per il soddisfacimento di una garanzia obiettiva

nell’agire pubblico, tramite l’attivazione di elementi di valutazione esperiti da

Organismi esterni all’Ente, sull’attività degli Organi interni dell’Amministrazione;

potendosi concludere con la possibile eliminazione di irregolarità di una funzione

amministrativa svolta e potendone derivare una sanzione (controlli “ispezione”).

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L’impianto normativo dei controlli negli Enti locali, recentemente riformato, i affida

prevalentemente all’affermazione del principio per il quale il miglioramento dell’azione

amministrativa può avvenire attraverso il rafforzamento del sistema dei controlli interni ed

esterni.

Infatti l’art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/20123 introduce

sostanziali modifiche al Testo unico degli Enti locali, tese a ridisegnare il Sistema dei

controlli interni, a rafforzare i controlli esterni ed anche ad introdurre ulteriori meccanismi di

* Il Potere Istituzionale in un Ente pubblico si connota e si esprime con l’interpretazione dei Valori del singolo Ente e l’esercizio delle Funzioni assegnate, normativamente, alla tipologia e classe a cui lo stesso Ente appartiene ed è tipico degli Organi di Governo.

162

controllo, di salvaguardia degli equilibri di bilancio, utili per prevenire i deficit ed il dissesto

negli Enti Locali.

In effetti l’art. 147 (Tipologia dei controlli interni) viene sostituito dal testo seguente:

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano

strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarita' amministrativa

e contabile, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e

l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi

interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse

impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei

piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in

termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di

competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita'

interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del

servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi

e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione

del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi

gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia

mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare

la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

163

(omissis)

Da un esame sommario della nuova normativa emerge un nuovo sistema dei controlli

interni che si discosta sostanzialmente dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.

286/1999 e nella quale non si rinviene più la tipologia di controllo interno denominata

“valutazione dirigenziale”; pur permanendo la stessa quale processo finalizzato alla

valorizzazione delle risorse umane.

Da quanto affermato sinteticamente emerge l’esigenza, per gli Enti locali, di riorganizzare il

Sistema dei controlli interni, anche alla luce del quadro normativo vigente che comprende

anche la legge 190/2012 in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi.

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Nella nuova versione dell’art. 147, si afferma, al comma 1 che agli Enti locali, nell’ambito

della loro autonomia normativa ed organizzativa, si assegna il compito di individuare

strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e

contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Tale tipo di controllo viene assicurato sia nella fase preventiva che in quella successiva

all’adozione ed al perfezionamento dell’efficacia degli atti amministrativi. In particolare nella

fase preventiva, il controllo viene svolto dal Responsabile del singolo servizio dell’ente e dal

Responsabile del servizio finanziario ed ha come esplicitazione il rilascio, rispettivamente,

del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile, attestante in caso di

spesa anche la copertura finanziaria.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, per converso, viene svolto dal segretario

comunale e provinciale e riguarda la determinazioni di impegno di spesa, i contratti ed

anche altri atti amministrativi individuati nel prescritto regolamento, scelti secondo la

selezione casuale effettuata con tecniche motivate di campionamento.

Il regolamento dovrà poi disciplinare anche i parametri e le modalità di effettuazione del

controllo, il contenuto del referto, i tempi di svolgimento dell’attività di controllo, le forme di

partecipazione dei Responsabili dei servizi dell’Ente, secondo i principi generali di revisione

aziendale, nonché i tempi ed i modi di trasmissione delle risultanze del referto agli stessi

Responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei conti, all’Organismo Indipendente di

Valutazione, oppure al Nucleo di Valutazione e al Consiglio comunale e provinciale.

164

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nell’ambito della nuova normativa, il Responsabile del servizio finanziario diventa titolare

del nuovo controllo sugli equilibri di bilancio, dovendo, tale dirigente, attivare ed

organizzare un sistema di monitoraggio che coinvolga il Segretario generale, i Responsabili

dei servizi dell’Ente, la Giunta, ed anche l’Organo di revisione contabile in funzione

dell’attuazione di una verifica periodica sull’andamento degli equilibri di parte corrente del

bilancio, della gestione dei residui e del loro grado di realizzazione e di smaltimento,

sull’andamento dell’attività di accertamento e di riscossione delle entrate finalizzate a

predeterminati interventi di spesa ed anche sulla situazione gestionale negli Organismi, Enti

e delle Aziende, in funzione del rispetto degli indirizzi gestionali impartiti, connessi ai

contratti di servizio, stipulati, con l’intento di individuare possibili situazioni che possano,

anche tendenzialmente, compromettere gli equilibri di bilancio.

La norma specifica che il Responsabile del servizio finanziario, nell’esercizio delle proprie

funzioni, agisce in autonomia, avendo quale unico limite quanto disposto dai Principi

contabili e finanziari, dalle norme ordina mentali e dai vincoli di finanza pubblica.

I CONTROLLI GUIDA

La natura del Controllo di tipo strategico è quella di supportare il vertice politico nella

valutazione delle politiche e nello sviluppo di meccanismi e strumenti per l’attuazione delle

stesse.

Una “politica pubblica” è messa in opera per intervenire nell’evoluzione tendenziale ed

inerziale di una realtà economica e sociale; in questo senso, essa contiene

un’interpretazione dei problemi rilevati e un’ipotesi che lega attività e servizi, da un lato e

gli impatti auspicati, dall’altro.

165

Possiamo pertanto definire una politica pubblica come: l’insieme delle azioni compiute da

un Ente pubblico, volte a risolvere un problema collettivo ed a fornire una “soluzione” ad un

“bisogno” o ad una “domanda” non soddisfatta.

L’attività di Controllo strategico è finalizzata quindi alla verifica dello stato di attuazione dei

programmi, dei progetti e degli indirizzi strategici inseriti nelle linee programmatiche di

contratto e negli altri atti di pianificazione approvati dal Consiglio comunale e provinciale.

L’attività di Controllo consiste nella verifica, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo

politico, dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di pianificazione

strategica.

L’attività si concretizzerà nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi

strategici predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto a quelli previsti, degli aspetti

finanziari ed economici connessi ai risultati ottenuti e delle risultanze di tale attività rispetto

ai parametri socio-economici del territorio di riferimento.

Il Controllo strategico è strutturato formalmente nelle seguenti fasi:

Predisposizione delle Linee programmatiche del mandato amministrativo ed

approvazione del Piano generale di sviluppo;

Approvazione annuale dei contenuti della Relazione previsionale programmatica;

Rilevazione periodica dei risultati raggiunti nell’ambito della Relazione sulla gestione;

Valutazione alla fine del mandato amministrativo dei risultati raggiunti, rapportati ai

contenuti delle Linee programmatiche di mandato, del Piano generale di sviluppo,

anche ai fini dell’inserimento di tali valutazioni nella Relazione di fine mandato,

prevista dalla normativa vigente.

Le principali dimensioni della valutazione delle politiche pubbliche sono rinvenibili nella

coerenza, nell’adeguatezza e nell’efficacia.

Nella “coerenza” l’attenzione viene posta sulla logica ex ante del modello causa-effetto: in

altri termini, la valutazione viene posta nell’individuazione di un “modello di causalità” che

lega le ipotesi di intervento con i risultati attesi.

166

Successivamente, nella fase della programmazione operativa, la valutazione ha il compito di

esaminare ex ante “l’adeguatezza” delle risorse messe a disposizione delle strutture

amministrative (finanziarie, organizzative, professionali, patrimoniali) e delle disposizioni

regolamentari e degli indirizzi di azione, rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi da una

politica.

Infine, la valutazione dell’ “efficacia” risponde, ex-post, all’esigenza conoscitiva primaria in

merito all’utilità di una politica: cioè alla capacità dei prodotti ceduti e dei servizi erogati di

dare concreta risposta ai bisogni ed alle domande sociali che stanno alla base dell’azione

pubblica.

Come da consolidata dottrina ed esperienza aziendalistica, il Controllo di gestione è

strumento di supporto direzionale finalizzato a verificare il miglior utilizzo in termini di

costi/risultati delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi dell’azione

amministrativa.

La correttezza di un’azione, in questo caso, è valutata in termini di efficacia (cioè dalla sua

capacità di conseguire gli obiettivi di risultato predeterminati) e dalla sua efficienza (cioè

dalla sua capacità di conseguire gli obiettivi di risultato con il minimo di risorse utilizzate,

ovvero dal raggiungimento dei massimi risultati date le risorse disponibili ed assegnate).

Peraltro nella normativa che delinea il nuovo sistema dei controlli interni, il legislatore ha

delineato, nel nuovo testo, una diversa modalità di esercizio di tale tipologia di controllo,

prescrivendo che l’ambito di indagine non si limiti al solo “rapporto tra costi e risultati”, ma

indaghi sul “rapporto tra obiettivi ed azioni, nonché tra risorse impegnate e risultati”.

L’oggetto di cui si occupa, pertanto, sarà l’azione amministrativa, nelle sue realizzazioni in

funzione del raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente.

Le attività gestionali di cui si occupa sarà indagato anche dal controllo di regolarità

amministrativa ed in ambito collaterale dal controllo strategico e dal controllo di qualità dei

servizi erogati, ed anche verrà preso in considerazione dal sistema di valutazione delle

performance dei Dirigenti anche se quest’ultima attività non rientra nel novero dei controlli

elencati dal rinnovato art. 147 del T.U.E.L.

La responsabilità gestionale quindi si può definire nel perseguimento dei livelli di efficacia,

efficienza, qualità e produttività attribuibili a coloro che hanno le svariate responsabilità in

ambito gestionale. Affinchè quest’ultima abbia piena evidenza, risulta necessario disporre

167

delle informazioni che derivano dal sistema informativo in cui sono definiti gli obiettivi di

gestione concordati e le conseguenti risorse attribuite.

In questo contesto l’attività di controllo della gestione supporta le azioni e le operazioni dei

Responsabili dei Settori operativi affinchè realizzino i risultati programmati.

Il controllo quindi consiste in una attività attraverso la quale i Dirigenti ed i Responsabili dei

servizi ottengono informazioni quali-quantitative in corso ed alla fine della gestione sulla

propria azione, affinchè ne derivi un confronto tra risultati effettivi e risultati attesi,

consentendo quindi di individuare ed analizzare le cause degli scostamenti eventualmente

rilevati.

Il Sistema di Controllo si compone di due elementi: la Struttura ed il Processo.

Con riferimento alla struttura il Sistema di controllo è efficace unicamente se vi è una chiara

attribuzione di responsabilità a fronte di obiettivi economici, per il raggiungimento dei quali

i responsabili dei servizi disporranno di risorse economiche; quindi affinchè la responsabilità

gestionale si concili con la responsabilità organizzativa è necessario che la progettazione del

sistema di controllo si fondi sulla struttura organizzativa dell’Ente, ponendo i Centri di

responsabilità a fondamento dell’intero sistema.

Il processo tende ad assicurare, per converso, che le azioni svolte siano in linea con i

risultati voluti.

Le fasi del processo individuate sono rinvenibili:

- nella predisposizione di un Piano dettagliato degli obiettivi;

- nella rilevazione dei dati relativi ai costi, ai proventi ed alla rilevazione dei risultati

raggiunti;

- nella valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il

loro stato di attuazione e di conseguenza di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di

economicità dell’azione intrapresa;

- nella realizzazione delle azioni eventualmente correttive;

- nell’utilizzo dei dati scaturenti dal controllo, al fine di programmare gli obiettivi futuri in

maniera più razionale e consapevole.

Le fasi del processo di controllo descritte affermano l’interdipendenza tra il sistema di

pianificazione, programmazione e l’azione di controllo potendo dette fasi essere

globalmente ricondotte ad un unico “Sistema delle decisioni”.

Il processo dunque ha natura circolare e va attuato a preventivo, durante l’esercizio ed a

consuntivo.

Il controllo preventivo riguarda la valutazione, a priori, della coerenza delle scelte gestionali

ed organizzative e l’effetto di queste ultime sui risultati aziendali; il controllo concomitante

168

si riferisce alle modalità di attuazione delle scelte antecedenti; mentre il controllo

consuntivo riguarda la valutazione, a posteriori, dei risultati ottenuti. Si aggiunga che il

controllo consuntivo permette anche la valutazione e ricompensa delle prestazioni e

costituisce , certamente , la base informativa per il successivo processo di definizione degli

obiettivi e delle scelte gestionali ed organizzative.

Il controllo sulle società partecipate

Il Sistema di controllo sulle società partecipate dagli Enti locali, risulta essere espressione

della governance esercitata ed è finalizzato a far si che l’intera organizzazione e le risorse

delle società partecipate siano dirette al perseguimento degli obiettivi stabili dall’Ente locale

in qualità di socio; rendendo per tal verso, effettivi l’attività di indirizzo e di controllo, nel

rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, nonché di quelli di efficacia, efficienza ed

economicità.

Per l’attuazione di dette finalità l’Amministrazione locale definisce preventivamente, gli

obiettivi gestionali assegnati alle società stesse e ne verifica il grado di raggiungimento,

dando corso ad un Sistema informativo finalizzato a:

• Rilevare la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società

partecipate;

• Verificare il rispetto delle norme di legge relative ai vincoli di finanza pubblica

imposti anche alle società partecipate.

Successivamente l’Ente locale effettuerà il monitoraggio periodico sull’andamento delle

società, finalizzato a rilevare:

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, il livello di utilizzo delle risorse a

disposizione, con l’analisi delle motivazioni dei relativi scostamenti;

L’individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento agli eventuali

squilibri di tipo economico e finanziario, rilevanti per il bilancio dell’Ente.

Le tipologie di controllo si possono articolare nel modo seguente:

1) Controllo societario che si esplica:

169

- nella formazione dello statuto e nei suoi aggiornamenti;

- nella definizione del sistema di governance, anche mediante l’adozione di regolamenti

e direttive;

- nella verifica della situazione nella singola società, anche sulla base delle informazioni

prodotte dagli organi di Controllo interni ed esterni.

2) Controllo economico e finanziario che si esercita attraverso le azioni di misurazione:

- ex ante, orientato all’analisi e all’approvazione del budget;

- infrannuale, attraverso la predisposizione di periodici report finanziari ed

economici sullo stato di attuazione del budget;

- in sede di rendicontazione mediante l’analisi e l’approvazione dei bilanci consuntivi.

3) Controllo di efficienza, efficacia ed economicità della gestione al fine di garantire il

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente, attraverso le seguenti fasi:

- ex ante in sede di analisi di approvazione dei piani industriali di durata ultrannuale

e dei programmi operativi annuali;

- a livello infrannuale mediante report periodici sullo stato di attuazione degli

obiettivi previsti nei piani industriali e nei programmi operativi;

- in sede di rendicontazione attraverso la valutazione del grado di raggiungimento

degli obiettivi gestionali assegnati e delle motivazioni dei possibili scostamenti.

4) Controllo sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica che si esplica sulla base della

normativa vigente, disciplinante gli obblighi delle società partecipate dagli Enti locali.

5) Controllo sui singoli atti oppure situazioni emergenti presso la singola società, rilevanti ai

fini del sistema di controllo.

6) Controllo atto a rilevare periodicamente i rapporti finanziari tra l’Ente locale e le singole

società, mediante la creazione di un Sistema informativo in funzione della redazione del

Bilancio consolidato del Gruppo pubblico locale.

Ove il singolo Ente debba esercitare il Controllo analogo* che consiste nell’esercizio pieno

da parte del socio dei poteri di indirizzo e controllo sull’attività amministrativa e gestionale

delle società controllate, viene riconosciuto all’Ente locale il diritto – dovere di indirizzare le

scelte, anche di tipo organizzativo e gestionale, adottate dalle società, concorrendo,

sostanzialmente e concretamente alla puntuale definizione degli indirizzi strategici e dei

singoli obiettivi gestionali, dando corso ad un controllo stringente e ravvicinato dei risultati

di volta in volta conseguiti.

* L’Ente locale esercita sulla società pubblica un “Controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi quando:

170

- L’Ente controllante esercita un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della società; - La società non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione; - La società è un’entità distinta solo formalmente dall’Ente e in concreto continua a costruire parte dell’Ente stesso.

Il controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali

L’attività di controllo sulla qualità dei servizi pubblici erogati viene finalizzata a garantire la

misurazione dell’efficacia, efficienza ed economicità degli stessi, misurazione effettuata,

comparandone i valori, verso la soddisfazione dell’utenza interna e soprattutto esterna, con

la finalità dichiarata del continuo miglioramento gestionale.

Strumento fondamentale ed essenziale di rappresentazione dei principi e dei valori standard

a cui deve essere uniformata l’erogazione dei servizi pubblici locali, in funzione del

soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, risulta essere la Carta della Qualità dei Servizi

Pubblici Locali, soddisfacendo per questo verso anche l’imparzialità dell’azione

amministrativa, anche assicurando la partecipazione dell’utenza al processo di produzione

ed erogazione del pubblico servizio.

L’attività di controllo della qualità dei servizi si esplica normalmente attraverso strumenti

tesi alla valutazione delle fasi del processo di progettazione ed erogazione dei servizi ed

anche all’individuazione dei requisiti dei servizi da erogare ed alla misurazione del grado di

soddisfazione dell’utenza, in funzione del continuo miglioramento gestionale.

I principali strumenti di controllo della qualità dei servizi, risultano essere:

Le certificazioni di processo effettuate secondo la norma internazionale UNI EN ISO

9001;

Le Carte dei servizi;

Le indagini di soddisfazione dell’utenza di tipo quantitativo e qualitativo mediante

questionari oppure attivazione di focus group;

La realizzazione dei progetti di miglioramento dei servizi.

Gli strumenti di monitoraggio infrannuali e di rendicontazione a fine periodo del sistema di

gestione della qualità dei servizi pubblici, prevedono che si attivino le seguenti operazioni:

Misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza nei confronti dei conosciuti

bisogni e dei servizi erogati;

Controllo mediante verifiche periodiche interne dei processi certificati, delle relative

procedure, degli indicatori e dei relativi standard di qualità per le prestazioni erogate

a favore dell’utenza;

171

Valutazione periodica effettuata mediante azioni di verifica presso i servizi, rispetto

agli standard di qualità enunciati nella Carta dei servizi;

Valutazione periodica dello stato di avanzamento dei piani di miglioramento, tesi a

superare possibili criticità, emergenti nel sistema di controllo.

La risultanze del monitoraggio e delle misurazioni a fine periodo vengono normalmente

rappresentate nei documenti di:

Analisi e rendicontazione del grado di raggiungimento degli standard;

Analisi dei risultati delle indagini di soddisfazione dell’utenza;

Analisi dei reclami pervenuti all’Ente da parte dell’utenza;

Rendicontazione dei progetti di miglioramento;

Aggiornamento possibile nelle modalità di erogazione dei servizi pubblici.

Risulta evidente che dalle risultanze nel monitoraggio e dalle azioni di rendicontazione del

sistema di gestione della qualità dei servizi possano venire prodotti documenti utili per i

piani di revisione degli standard e progetti di miglioramento dei servizi erogati.

La Valutazione della Dirigenza e dei Responsabili dei servizi, a differenza delle

forme di controllo trattate, non è un processo organizzativo, ma una fase determinante

dell’intero processo di gestione e sviluppo delle risorse umane.

La valutazione come parte del sistema complessivo delle politiche del personale, si può

considerare, in effetti, un “input” che orienta altre fasi ed in particolare lo sviluppo

organizzativo ed il sistema dei compensi ed è un tema comune a tutte le organizzazioni ed

impegna, in modo crescente, la Funzione del personale ed i Responsabili di Struttura

presenti in tutte le organizzazioni.

La prima Funzione del Personale è chiamata a fornire supporto, in accordo con l’Organismo

Indipendente di Valutazione, nella individuazione dei sistemi, dei processi, delle

metodologie e degli strumenti più appropriati per garantire, nel rispetto delle specificità

organizzative, l’omogeneità e la confrontabilità della prassi valutativa;

i secondi Responsabili di Struttura sono, ad un tempo, i destinatari ed i responsabili della

valutazione stessa verso i propri collaboratori.

Infatti i Dirigenti ed i Responsabili dei servizi costituiscono le risorse fondamentali

dell’organizzazione e sono, nel contempo, i principali responsabili della valorizzazione e

sviluppo delle risorse professionali assegnate, in un contesto in cui il fattore umano è

elemento determinante di successo dell’azione amministrativa. (Azienda di servizi pubblici)

Così operando il sistema valutativo può rispondere alle finalità che gli sono proprie, di

intervento, cioè, sulla realtà organizzativa per compiutamente esplicitarla ed

eventualmente riorientarla. – D. Lgs. 150/2009 – (Riforma Brunetta).

172

IL CONTROLLO ESTERNO DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti è organo di rilievo costituzionale, autonomo ed indipendente da altri

poteri dello Stato.

La Costituzione le affida importanti funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e

giurisdizionali (art. 103 Costituzione) definendola “Organo ausiliario”; intendendo che essa

coadiuva gli organi titolari di funzioni legislative, di indirizzo politico, esecutive e di

amministrazione attiva.

La legge 20/1994 ed il d.lgs. 286/1999 hanno comportato una radicale trasformazione dei

controlli sull’amministrazione con il superamento del controllo successivo di legittimità,

l’introduzione del controllo successivo sui risultati e la conseguente modifica dei modelli e

delle tecniche di funzionamento dei controlli interni e del ruolo della Corte dei conti.

In tale ambito la sottoposizione degli Enti locali al controllo della Corte è stata in seguito

confermata dall’art. 148 del T.U.E.L. che rinvia alla disciplina della legge 20 del 1994.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, i controlli di legittimità sugli atti amministrativi

degli Enti locali sono stati cancellati dall’ordinamento, confermando invece l’applicabilità dei

controlli interni (art. 147 d.lgs. 18/8/2000, n. 267) e l’attività di controllo esterno sulla

gestione degli Enti locali attuato dalla Corte dei conti con alcune significative innovazioni.

In questo senso la riforma del Titolo V della Costituzione ha significativamente inciso

sull’attività della Corte, sulla autonomia organizzativa e sul sistema vigente dei controlli

esterni successivi sulla gestione finanziaria e contabile; rafforzando altresì il controllo

collaborativo (la finalità del controllo collaborativo essendo ascrivibile a quella di supporto

all’attività di controllo politico-amministrativo degli Organi elettivi per ciò che riguarda le

modalità di esplicazione) con nuove modalità di interazione nei confronti degli Enti locali

che hanno aumentato le loro funzioni ed il connesso impiego di risorse.

L’estensione del controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali,

deriva da una precisa volontà del legislatore di riconoscere alla Corte il ruolo di organo al

servizio dello “Stato-Comunità”, di garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario

del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, nei profili dell’efficacia,

dell’efficienza e dell’economicità, alla luce dei principi di buon andamento (art. 97

Costituzione), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Costituzione),

173

dell’equilibrio di bilancio (art. 81 Costituzione) e del coordinamento dell’autonomia

finanziaria degli Enti locali con il resto della finanza pubblica (art. 119 Costituzione).

In particolare l’art. 7 della legge 131/2003 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della

Corte compiti di verifica con l’obbligo di riferire esclusivamente ai Consigli degli enti

controllati ed anche un’attività di “consulenza”, richiesta dagli enti, senza alcuna forma di

intervento repressivo od impeditivo, ma nell’ambito di ulteriori forme di collaboratività, in

aggiunta alla funzioni consultiva in materia di contabilità pubblica.

Il carattere collaborativo del controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte sulla

gestione degli enti viene interpretata come funzione ausiliaria delle assemblee locali, dato

che consiste in un “referto” agli organi elettivi con il fine di indurre azioni di correzione di

iniziative già decise dai medesimi organi.

Il modello esaminato è riconducibile al controllo di integrazione da intendersi come attività

di verifica da cui non consegue un obbligo per l’ente controllato di conformarsi alle

indicazioni date dal controllore ma unicamente la segnalazione delle cause delle irregolarità

con il sollecito di iniziative di correzione.

Le esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed il controllo sulla gestione degli enti

locali hanno comportato la necessità di individuare efficacia raccordi con il sistema dei

controlli interni di gestione, previsti dagli artt. 196, 197, 198 del T.U.E.L.; in tal senso l’art.

198/bis prefigura, in effetti, che “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione

del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli

amministratori ed ai responsabili dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 198,

anche alla Corte dei conti”.

Per la legge 20/1994 e successive modifiche, la Corte dei conti nell’esercizio del controllo

sulla gestione viene chiamata a verificare “la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché

il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base

all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi

stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento

dell’azione amministrativa”.

Per svolgere tale attività la Corte potrà richiedere alle amministrazioni locali ed agli organi

di controllo interno atti e notizie sulla gestione e potrà effettuare e disporre altresì, ispezioni

ed accertamenti diretti.

Le aree di gestione da sottoporre ad analisi vengono individuate in un programma di lavoro

che la Corte approva ogni anno, per l’anno successivo.

174

L’ambito del controllo sulla gestione viene individuato sulla base di parametri quali la

rilevanza finanziaria, i risultati di precedenti controlli, la possibile esistenza di irregolarità ed

anche le richieste pervenute alla Corte da altre istituzioni pubbliche; dando atto che il

programma annuale viene preventivamente comunicato alle amministrazioni controllate.

A differenza del controllo di legittimità, l’esito del controllo sulla gestione non consiste nel

mancato perfezionamento dell’efficacia di un atto, ma nella predisposizione di relazioni ed

osservazioni destinate alle amministrazioni controllate.

Scopo del controllo è ,infatti, quello di verificare se l’azione amministrativa sia stata

economica , efficiente ed efficace ed abbia raggiunto gli obiettivi stabiliti.

In caso di valutazione negativa le amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni fornite

al fine di eliminare i fattori negativi della gestione e migliorare la propria azione.

Le amministrazioni, a loro volta, sono tenute a comunicare alla Corte ed agli organi elettivi

le misure adottate a seguito delle osservazioni formulate.

Va rilevato che la legge n. 15/2009 all’articolo 11 ha previsto una misura fortemente

incisiva, nell’eventualità che la Corte riscontri, nell’ambito del controllo sulle gestioni

pubbliche in corso di svolgimento, gravi inefficienze od irregolarità gestionali; in tali

frangenti la corte , accertate le cause della fattispecie esaminata, in contradditorio con

l’amministrazione, può darne comunicazione all’organo di governo dell’ente locale, affinchè

questo adotti i provvedimenti necessari ovvero comunichi alla Corte le ragioni che

impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte medesima.

Peraltro il fatto che il controllo successivo sulla gestione sia privo di una vera e propria

sanzione non deve indurre a ritenere che esso non sia efficace dal momento che è teso a

provocare dei meccanismi di correzione da parte delle amministrazioni controllate.

Infine nell’ipotesi in cui le amministrazioni locali non si attengano alle indicazioni della

Corte, potrà sempre scattare la responsabilità politica dei titolari degli organi e,

sussistendone i presupposti, anche giuridica, dei singoli funzionari ed amministratori,ove

dalla condotta dei medesimi sia derivato un danno pubblico di natura patrimoniale.

Un’ulteriore ed importante passo in avanti verso l’attuazione, a regime, del nuovo Sistema

dei controlli interni è costituito dall’obbligo di Referto semestrale che, ai sensi del nuovo art.

148 del T.U.E.L., i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Provincie

dovranno trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quale misura

tesa a verificare “la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei

175

controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun

Ente locale.

L’obbligo di trasmissione periodica del referto alla Corte riveste lo scopo di garantire che il

nuovo sistema dei controlli interni non resti sulla carta, ma trovi puntuale attuazione

nell’organizzazione amministrativa degli Enti locali, quale decisivo supporto per le scelte

decisionali necessarie alla realizzazione dei processi di razionalizzazione della gestione ed in

particolare della spesa, con l’obiettivo dichiarato di attivare un sostanziale mutamento dei

comportamenti amministrativi e gestionali.

In effetti il nuovo sistema dei controlli interni ed anche esterni risulta fortemente orientato

alla revisione dei processi di funzionamento nella Pubblica amministrazione locale, al fine di

rimuovere i livelli di inefficienza riscontrati, attraverso un processo di riforma che si

focalizza sull’economicità della gestione, con la connessa riduzione dei costi, senza

intaccare la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Sostanzialmente le norme riformate vogliono fare leva sulle responsabilità delle figure

cosiddette apicali presenti in ogni Ente locale di medie e grandi dimensioni (Segretario

generale, Direttore generale, Responsabile del servizio finanziario, Responsabile dei servizi

dell’Ente), al fine di rendere operante il nuovo sistema dei controlli, le cui finalità, secondo

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti possono così sintetizzarsi:

- La verifica dell’adeguatezza funzionale dell’effettivo funzionamento del Sistema dei

controlli interni;

- La valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali

rispetto agli obiettivi programmati;

- La verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo,

finanziario e contabile;

- La rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanzia pubblica;

- Il monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti, in attuazione delle misure di finanza

pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’Ente;

- Il consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli Organismi partecipati.

176

LA RIFORMA DELLA CONTABILITA’ DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI LOCALI

Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A

NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009 N. 42

A far tempo dal 1 gennaio 2015, previo un triennio di sperimentazione, previsto con

D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, vengono previste una serie di modifiche ai sistemi contabili

ed agli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, in funzione dell’armonizzazione

dei sistemi di rilevazione dei fatti amministrativi e gestionali.

I contenuti di tale armonizzazione sono previsti nel decreto legislativo n. 118/2011 emanato

in attuazione della delega legislativa al Governo con la legge 5 maggio 2009, n. 42.

Le novità più rilevanti si possono così sintetizzare ed articolare:

Cambia la classificazione e la rappresentazione delle Entrate e delle Spese in bilancio

che vengono così articolate; le Entrate saranno rappresentate per Titoli, in base alla

fonte di provenienza; Tipologie, secondo la natura; Categorie, sulla base

dell’oggetto. Le tipologie costituiscono l’Unità elementare del preventivo.

La classificazione delle Spese si definirà in Missioni rappresentanti le funzioni

principali e gli obiettivi strategici dell’Ente, i Programmi concepiti quali aggregati

omogenei di attività volte a perseguire i diversificati obiettivi amministrativi. Gli

stessi costituiranno le unità di voto su cui si esprimerà la volontà dei Consiglieri;

infine i Macroaggregati che costituiranno un’articolazione dei programmi secondo la

natura economica della spesa (similmente agli attuali Interventi).

Entrate e Spese verranno suddivise, ancora, in Capitoli ed Articoli ai fini dell’attività

di gestione e di rendicontazione.

177

Ulteriore elemento qualificante delle Riforma sarà l’adozione di un comune Piano dei

conti integrato, finalizzato al consolidamento ed al monitoraggio dei conti pubblici.

Per concretare tale obiettivo ad ogni atto gestionale sarà attribuita una specifica

codifica che consentirà di tracciare le operazioni contabili. Al fine di dare concreta

cognizione degli atti gestionali prima citati, gli Enti saranno obbligati ad allegare al

Bilancio di Previsione ed alla Nota Integrativa, la rappresentazione dei valori sulla

base del piano integrato dei conti.

L’informativa esterna verrà arricchita, in sede di rendicontazione, di un Allegato

vocato alla rappresentazione dei costi sostenuti per le funzioni previste dall’art. 117,

comma II, lettera m)1 della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui alla

lettera p)2. Tale documento dovrebbe consentire la rappresentazione dei costi

sostenuti comparati con quelli standard.

Cambierà poi il contenuto del concetto relativo alla “competenza finanziaria”. In tale

nuova veste gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa dovranno essere

contabilizzati in funzione dei fatti e degli eventi che giuridicamente verranno a

scadenza in entrata ed in spesa nell’anno solare di pertinenza. Si afferma in ogni

caso che, comunque per quanto attiene gli Investimenti la copertura finanziaria

degli stessi dovrà essere assicurata globalmente già dal primo anno di attivazione

delle operazioni gestionali.

La contabilità finanziaria sarà affiancata, unicamente ai fini conoscitivi dalla

contabilità economico-patrimoniale; sperimentando anche la possibilità di estendere

gradualmente anche agli Enti locali come allo Stato il Bilancio di cassa.

Muterà il Quadro generale riassuntivo dell’Entrata e della Spesa – Allegato 7,

D.P.C.M. 28 dicembre 2011, nel seguente:

ENTRATE SPESE

TITOLO DESCRIZIONE TITOLO DESCRIZIONE

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 1 Spese correnti

2 Trasferimenti correnti 2 Spese in conto capitale

3 Entrate extratributarie 3 Spese per incremento di attività finanziarie

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4 Entrate in conto capitale 4 Rimborso di prestiti

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 5 Chiusura anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 6 Accensione di prestiti 7 Spese per conto terzi e partite di

giro

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

N.B.: Il titolo 8 dell’Entrata ed il titolo 6 della Spesa non vengono elencati dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011

Diventerà obbligatorio altresì il consolidare le operazioni gestionali dell’Ente locale

con quelle delle Società, degli Organismi partecipati e degli Enti, secondo il principio

della competenza economica, in modo da rappresentare in modo compiuto l’azione

complessiva del Gruppo pubblico locale (Bilancio consolidato). Su questo versante

sono stati adottati i relativi schemi, definendo altresì metodologie per la costruzione

di un Sistema di indicatori riferiti ai programmi di bilancio.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti saranno sperimentati sistemi

di contabilità e schemi di bilancio semplificati, al fine di alleggerire gli oneri di

contabilizzazione per gli Enti comunali di minore dimensione demografica.

1) Art. 117 – comma II – lettera m) – determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 2) Art. 117 – comma II – lettera p) – legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane;

Infine si rammenta che Regioni ed Enti locali dovranno conformare la propria

gestione ai Principi contabili generali, in arricchimento a quelli vigenti, definiti in

quelli di:

- Annualità

- Unità

- Universalità

- Integrità

- Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

- Significatività e rilevanza

- Flessibilità

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- Congruità

- Prudenza

- Coerenza

- Continuità e costanza

- Comparabilità e verificabilità

- Neutralità

- Pubblicità

- Equilibrio di Bilancio

- Competenza finanziaria

- Competenza economica

- Prevalenza della sostanza sulla forma.

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