fall. prica immobiliare rapporto riepilogativo ex art. 33 5 comma l.f

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  • 8/16/2019 Fall. Prica Immobiliare Rapporto Riepilogativo Ex Art. 33 5 Comma l.f.

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    FALLIMENTO PRICA IMMOBILIARE S.R.L. - N. 330/2014 Curatore Prof. Avv. Francesco Macario00186 ROMA - Lungotevere Marzio, 1

    Tel. +39-06-6897195 Fax+39-06-6892376

    PEC: [email protected] 

    TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

    *

    FALLIMENTO PRICA IMMOBILIARE S.R.L. - N. 330/2014

    GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA DANIELA CAVALIERE 

    CURATORE: PROF. AVV. FRANCESCO MACARIO 

    *

     R APPORTO RIEPILOGATIVO EX ART  .  33,  5° COMMA , L . F .

    *

    Il sottoscritto prof. avv. Francesco Macario, nella qualità di Curatore del

    Fallimento in epigrafe, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma in data 17 aprile

    2014, espone con la presente relazione le notizie relative alla Società fallita di cui sino

    ad oggi è venuto a conoscenza, esponendo le ulteriori notizie relative alla Società fallita

    e l’attività svolta successivamente al deposito della precedente relazione ex art. 33, 5°

    comma, l.f.

    *

    SOMMARIO:  I.  IL PASSIVO FALLIMENTARE;  II.  L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE

    DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOCIETÀ FALLITA;  1.  LO SVOLGIMENTO

    DELLA PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ

    DELLA SOCIETÀ FALLITA; 2. LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI COMPETITIVA DI

    VENDITA DEI LOTTI N.  1  E 2;  III.  IL PRIMO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

    DELL’ATTIVO EX ART. 110 L.F.  IV. LA RICHIESTA DELLA CURATELA DI RESTITUZIONE

    DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

    mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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    FINANZE  –   RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MACERATA;  V.  IL

    CONTENZIOSO PENDENTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO;  VI.  IL

    RENDICONTO DELLA GESTIONE *

    I. IL PASSIVO FALLIMENTARE 

    In data 9 luglio 2014, si è tenuta l’udienza di verifica dello stato passivo, nella

    quale sono state esaminate le domande di ammissione al passivo tempestive, nel numero

    complessivo di 17.

    All’esito della predetta udienza, il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo

    stato passivo, come riepilogato nel seguente prospetto, ove si evidenzia il dato relativo

    ai crediti accertati e ammessi al passivo.

    (doc. n. 1: stato passivo udienza 9.7.2014)

    TOTALE PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA  IN VIA CHIROGRAFARIA 

    Euro 13.213.789,60 Euro 11.829.561,36 Euro 1.384.228,24

    In data 26 gennaio 2016, si è tenuta l’udienza di verifica delle domande tardive

    di ammissione al passivo ex art. 101 l.f., all’esito della quale è stato dichiarato esecutivo

    lo stato passivo come indicato nella tabella seguente:

    (doc. n. 2: stato passivo udienza 26.1.2016)

    TOTALE PASSIVO IN VIA PRIVILEGIATA  IN VIA CHIROGRAFARIA 

    Euro 1.296.042,47 Euro 26.187,49 Euro 1.269.854,98

    Il termine per il deposito delle domande tardive di ammissione allo stato passivo

    è decorso e, alla luce di quanto sopra, l’importo dei crediti accertati e ammessi al

     passivo risulta pari ad Euro 14.509.832,07, come indicato nella seguente tabella:

    CREDITI PRIVILEGIATI

    AMMESSI AL PASSIVO 

    TEMPESTIVO  TARDIVO  TOTALE 

    Euro 11.829.561,36 Euro 26.187,49 Euro 11.855.748,85

    CREDITI CHIROGRAFARI 

    AMMESSI AL PASSIVO 

    TEMPESTIVO  TARDIVO  TOTALE 

    Euro 1.384.228,24 Euro 1.269.854,98 Euro 2.654.083,22TOTALE CREDITI AMMESSI TEMPESTIVO  TARDIVO  TOTALE 

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    AL PASSIVO  Euro 13.213.789,60 Euro 1.296.042,47 Euro 14.509.832,07

    *

    II.  L’ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA

    SOCIETÀ FALLITA 

    1. Lo svolgimento della procedura competitiva per la vendita dei beni

    immobili di proprietà della Società fallita.

    Come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti relazioni informative, in

    esecuzione del programma di liquidazione ex art. 104 ter , l.f., (approvato dal Comitato

    dei creditori in data 4 maggio 2015 e autorizzato dal Giudice Delegato in data 26

    maggio 2015), il sottoscritto Curatore ha avviato la procedura competitiva di vendita del

     patrimonio immobiliare di proprietà della Prica Immobiliare S.r.l., sulla base della

     perizia di stima predisposta dal Consulente della Procedura, Arch. Livio Lo Masto

    (giusta provvedimento di nomina del Giudice Delegato in data 30 maggio 2014).

    (doc. n. 3:  istanza per l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili in

    conformità al programma di liquidazione approvato dal Cdc)

    (doc. n. 4: regolamento di procedura competitiva)

    In particolare, il complesso immobiliare di proprietà della Società fallita è stato

     posto in vendita in singoli lotti separati, come di seguito identificati:

    Lotto n. 1  –  Complesso immobiliare sito nel Comune di Civitanova Marche (MC),

    zona “Ceccotti”, Via Guglielmo Marconi, relativo a un unico corpo immobiliare (in

     blocco) composto dalle scale “A” e “B”, costituito da n. 4 locali commerciali, n. 16

    appartamenti, n. 4 porzioni di lastrico solare, n. 18 box auto pertinenziali, con prezzo

     base di vendita pari a Euro 4.772.000,00;

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    Lotto n. 2 –  Complesso immobiliare sito nel Comune di Civitanova Marche (MC),

    zona “Ceccotti”, Via Guglielmo Marconi, relativo a un unico corpo immobiliare (in

     blocco) composto dalla scala C, costituito da: n. 4 locali commerciali, n. 16

    appartamenti, n. 16 box auto pertinenziali, con prezzo base di vendita pari a Euro

    3.741.000,00;

    Lotto n. 3  –   Immobile (capannone commerciale), con  corte esclusiva e area

    urbana, sito nel Comune di Civitanova Marche (MC), zona “Ceccotti”, Via Guglielmo

    Marconi, costituito da un manufatto di mq. 477, corte esclusiva di mq. 5.900 e area

    urbana di mq. 11.552 catastali designati a strade e parcheggio, con prezzo base di

    vendita pari a Euro 402.200,00;

    Lotto n. 4  –   Complesso immobiliare sito nel Comune di Loreto (AN), fraz.

    Pizzardeto, costituito da n. 3 locali commerciali (interni al rustico) e n. 11 box auto, con

     prezzo base di vendita pari a Euro 1.155.000,00.

    Sulla base dei valori indicati nella richiamata perizia di stima predisposta dal

    Consulente della Procedura, Arch. Lo Masto, la Curatela ha provveduto a porre in

    essere gli adempimenti preliminari ai fini dell’espletamento della procedura competitiva

    di vendita degli immobili di titolarità della fallita e, all’esito dei tentativi sinora svolti,

    sono stati venduti i seguenti beni immobili:

    (a) il Lotto n. 3, relativo al capannone commerciale, con corte esclusiva e area

    urbana, sito nel Comune di Civitanova Marche (MC), zona “Ceccotti”, Via Guglielmo

    Marconi, costituito da un manufatto di mq. 477, corte esclusiva di mq. 5.900 e area

    urbana di mq. 11.552 catastali (designati a strade e parcheggio), è stato definitivamente

    3 acquistato dalla Ditta Depositi e Vendite S.r.l. con atto di vendita in data 12 ottobre

    2015, al prezzo complessivo di Euro 1.000.000,00;

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    (b) il Lotto n. 4.13, sito nel Comune di Loreto (AN), zona “Pizzardeto”, relativo al

     box auto n. 28, piano S1, foglio 9, particella 441, sub 25, categoria C/6, classe 4, mq 60,

    rendita Euro 129,95, è stato definitivamente acquistato dai Signori Lucia Magagnoli e

    Roberto Magagnoli con atto di vendita in data 20 gennaio 2016, al prezzo complessivo

    di Euro 43.000,00;

    (c) il Lotto n. 4.12, sito nel Comune di Loreto (AN), zona “Pizzardeto”, relativo al

     box auto n. 26, piano S1, foglio 9, particella 441, sub 27, categoria C/6, classe 4, mq 35,

    rendita Euro 72,30, è stato definitivamente acquistato dalla Signora Irene Zaugg con

    atto di vendita in data 29 marzo 2016, al prezzo complessivo di Euro 17.000,00.

    *

    Successivamente alla data di aggiudicazione dei beni immobili identificati quali

    Lotto n. 3 e, precisamente, in data 3 agosto 2015, il Signor Paolo Francesco Frontoni, ha

     proposto reclamo ex art. 36 l.f., impugnando: a) il programma di liquidazione ex art.

    104 ter, l.f.; b) ogni atto connesso e/o collegato al programma di liquidazione ex art. 104

    ter, l.f.; c) ogni atto antecedente e/o successivo al programma di liquidazione ex art. 104

    ter, l.f.; d ) la perizia di stima del patrimonio immobiliare della Società fallita,

     predisposta dal Consulente della Procedura, Arch. Livio Lo Masto (giusta

     provvedimento di nomina del Giudice Delegato in data 30 maggio 2014); e) il

    regolamento di procedura competitiva per la vendita del patrimonio immobiliare della

    Società fallita redatto dalla Curatela, allegato al programma di liquidazione ex art. 104

    ter, l.f.; f ) l’eventuale aggiudicazione dei beni immobili di proprietà della Società fallita

     posti in vendita dalla Curatela mediante procedura competitiva; g) il successivo

    contratto di vendita da stipulare con la Curatela successivamente all’aggiudicazione dei

     beni.

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    (doc. n. 5: reclamo ex art. 36 l.f. in data 3 agosto 2015)

    Con provvedimento in data 4 agosto 2015, il Giudice Delegato, Dott.ssa Daniela

    Cavaliere, ha fissato l’udienza per la comparizione delle parti (per il giorno 15

    settembre 2015) e, con provvedimento in data 22 settembre 2015, il reclamo ex art. 36

    l.f. è stato dichiarato inammissibile.

    (doc. n. 6: provvedimento Giudice Delegato in data 22 settembre 2015)

    *

    Come si è già avuto modo di rilevare, sempre con riferimento al Lotto n. 3, in data

    15 luglio 2015, i Signori Gabriele Ellero Frontoni e la Signora Anna Frontoni, hanno

    notificato al sottoscritto Curatore l’atto di citazione per la retrocessione delle particelle

    identificate al NCEU del Comune di Civitanova Marche al foglio 9, part. 1334 e 1333,

    comprese all’interno del complesso immobiliare identificato nel programma di

    liquidazione come Lotto n. 3.

    (doc. n. 7:  atto di citazione per la retrocessione dei beni notificato in data 15

    luglio 2015)

    In particolare, con il menzionato atto di citazione è stata richiesta la retrocessione

    di alcune aree espropriate ai Signori Frontoni dal Comune di Civitanova Marche in

    favore della Società fallita, in virtù della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla

    delibera del Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 25 del 30 marzo 1998,

    nonché del decreto di esproprio di cui alla determinazione del Dirigente responsabile del

    Servizio Urbanistica del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18 settembre 2003.

    Il procedimento è stato iscritto al n. R.G. n. 2596/15 e la Curatela si è

    regolarmente costituita con il patrocinio del prof. avv. Giorgio Lener, giusta

    autorizzazione del Giudice Delegato in data 18 novembre 2015.

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    *

    Per massima completezza dell’informazione, si rileva che, con ricorso al

    Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (R.G. n. 162/2016) notificato alla

    Curatela in data 4 marzo 2016, il Circolo “Sibilla Aleramo” della Legambiente, ha

    convenuto in giudizio il Comune di Civitanova Marche, la Ditta Depositi e Vendite

    S.r.l. e la Curatela del Fallimento Prica Immobiliare S.r.l., chiedendo l’accoglimento

    delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tar Marche annullare gli atti impugnati, per i

    motivi esposti in premessa accertando altresì: A. in via principale che il Comune di

    Civitanova Marche abbia già maturato l’usucapione decennale delle particelle di cui è

    causa, dato il possesso pubblico e pacifico dell’area espropriata ai Frontoni nel 2003;

    messa dal Comune a disposizione del beneficiario Consorzio edificatorio del comparto

    n. 1, impegnatosi a cederla al Comune, quale opera di urbanizzazione primaria

    supplementare, destinata a parcheggio pubblico. B. In subordine che la Ditta depositi e

    Vendite Srl, subentrata alla Terzo Millennio Srl, avendo completato in questi giorni la

    depolverizzazione dell’area da cedere al Comune come parcheggio pubblico, sia

    dichiarata tenuta a formalizzare il passaggio di proprietà al Comune, in base alle

    convenzioni prodotte. C. Con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo

    unificato anticipato per le controparti, in favore dell’avv. Roberto Gaetani,

    antistatario”. 

    (doc. n. 8: ricorso al TAR delle Marche notificato in data 4 marzo 2016)

     Nell’ambito del detto ricorso, il Circolo “Sibilla Aleramo” della Legambiente ha,

    altresì, formulato una richiesta di misura cautelare, chiedendo che venga disposta la

    sospensione dell’utilizzo dell’area quale “ parcheggio privato di uso pubblico” a

     pagamento da parte della Ditta Depositi e Vendite S.r.l. in ragione della “indebita

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    trasformazione dell’esistente parcheggio” che, secondo la prospettazione fornita dal

    ricorrente, pregiudicherebbe le finalità statutarie del Circolo stesso, arrecando un danno

    alla collettività.

    In via subordinata, il ricorrente ha richiesto la fissazione dell’udienza per la

    trattazione nel merito della causa. Sempre in via subordinata, il ricorrente ha richiesto la

    riunione del procedimento amministrativo con quello già instaurato dal Signor Gabriele

    Ellero Frontoni, il quale, in data 22 febbraio 2016, ha notificato al sottoscritto Curatore

    il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (R.G. n. 136/2016),

    chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la

    violazione e/o applicazione artt. 60 e 61 Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e quindi, in

     forza dell’art. 21 octies della legge 241/90, dall’art. 30 c.p.a. e, in combinato disposto

    con il comma 4 dell’art. 7, condannare in via solidale il Fallimento Prica ed il Comune

    di Civitanova Marche al risarciment o dei danni secondo le previsioni dell’art. 30,

    comma 3, c.p.c.; b) previa sospensiva annullare i provvedimenti impugnati, nonché ogni

    atto ad essi presupposti e/o conseguenti”.

    Considerata la natura, nonché l’oggetto della controversia, ai sensi dell’art . 25 l.f.,

    il sottoscritto Curatore ha acquisito l’autorizzazione del Giudice Delegato a costituirsi

    nel giudizio R.G. n. 136/2016 (conferendo l’incarico al prof. avv. Gerardo Villanacci,

    con studio in Macerata, Corso Umberto I n. 50), nell’interesse dei creditori concorsuali,

    al fine di far valere l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle pretese

    asseritamente vantate nei confronti del Fallimento.

    Con riferimento al giudizio R.G. n. 162/2016, esaminata la questione giuridica

    oggetto del giudizio promosso dal Circolo “Sibilla Aleramo”, il sottoscritto Curatore,

     previa apposita informativa al Giudice Delegato, ha ritenuto opportuno non costituirsi in

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    giudizio, considerato, altresì, che l’area in relazione alla quale viene fatto valere il

    (preteso) diritto d’usucapione è stata definitivamente ceduta nell’ambito della procedura

    competitiva di vendita alla Ditta Depositi e Vendite S.r.l. (con atto del Notaio Rossella

    Pierantoni in data 21 ottobre 2015).

    *

    2. La sospensione della procedura competitiva di vendita dei Lotti n 1 e 2

    Con riferimento ai Lotti n. 1 e 2, alla luce dei diversi tentativi di vendita allo stato

    esperiti, nonché in considerazione del fatto che non sono mai state formulate offerte

    d’acquisto, il sottoscritto Curatore ha ritenuto opportuno fissare un incontro (in data 2

    marzo 2016) con il Sindaco di Civitanova Marche, Dott. Claudio Tommaso Corvatta, al

    fine esaminare, d’intesa con l’Amministrazione comunale, le possibili soluzioni per la

    regolarizzazione urbanistica dell’area  ove sono presenti gli immobili nella titolarità

    della Fallita (di cui ai Lotti n. 1 e 2 del regolamento di procedura competitiva), al fine di

    consentire la vendita dei beni, secondo le modalità previste nel programma di

    liquidazione ex art. 104 ter   l.f., approvato dal Comitato dei creditori e autorizzato dal

    Giudice Delegato.

    Sulla scorta di quanto stabilito in occasione del detto incontro, al fine di rendere

    maggiormente commerciabili gli immobili di titolarità del Fallimento ricompresi nei

    Lotti n. 1 e n. 2, sarebbe stato necessario attendere la regolamentazione dell’ar ea sotto il

     profilo urbanistico-edilizio, con conseguente sospensione della procedura competitiva di

    vendita.

    In considerazione di quanto appena esposto, il sottoscritto Curatore ha richiesto il

     parere al Comitato dei creditori in ordine alla sospensione della procedura competitiva

    di vendita degli immobili ricompresi nei Lotti n. 1 e n. 2, al fine di attendere la

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    regolamentazione dell’area sotto il profilo urbanistico edilizio e procedere, una volta

    ottenuti i nulla osta a tal fine necessari da parte della competenti autorità

    amministrative, alla riapertura della vendita secondo le modalità e nei termini stabiliti

    nel già richiamato programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f.

    Acquisito il parere favorevole del Comitato dei creditori, il sottoscritto Curatore

    ha acquisito l’autorizzazione del Giudice Delegato alla sospensione della procedura

    competitiva di vendita degli immobili nella titolarità della fallita ricompresi nei Lotti n.

    1 e 2, precisando che la detta procedura di vendita sarebbe comunque proseguita con

    riferimento al patrimonio immobiliare identificato quale Lotto n. 4.

    (doc. n. 9: parere favorevole Cdc sospensione vendita)

    Con provvedimento in data 27 aprile 2016, il Giudice Delegato ha autorizzato la

    Curatela a sospendere la procedura competitiva di vendita dei Lotti n. 1 e 2, in attesa

    che il Comune di Civitanova Marche e le altre autorità amministrative a tal fine preposte

    completino la regolamentazione dell’area sotto il profilo edilizio-urbanistico.

    (doc. n. 10: provvedimento del Giudice Delegato in data 27 aprile 2016)

    *

    III. Il primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo ex art. 110 l.f. 

    In data 13 novembre 2015 il sottoscritto Curatore ha depositato in cancelleria il

     primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110

    l.f.

    (doc. n. 11: primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo) 

    In particolare, con il detto progetto di ripartizione parziale è stata prevista la

    distribuzione dell’importo complessivo pari a Euro 600.000,00 in favore del solo

    creditore ipotecario Banca delle Marche S.p.A. (ossia il 63,6% dell’at tivo immobiliare

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    disponibile, pari ad Euro 943.545,49, già calcolato al netto dei costi specifici e delle

    spese generali).

    Con provvedimento in data 24 novembre 2015, il Giudice Delegato ha ordinato il

    deposito in cancelleria del progetto di ripartizione, disponendo che tutti i creditori ne

    fossero avvisati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 l.f. 

    In conformità a quanto disposto dal Giudice Delegato con il menzionato

     provvedimento, il sottoscritto Curatore ha trasmesso (via PEC) le comunicazioni a tutti i

    creditori, informandoli dell’avvenuto deposito del progetto di ripartizione parziale,

    evidenziando che avrebbero potuto proporre reclamo nel termine di quindici giorni dal

    ricevimento della detta comunicazione

    In data 19 gennaio 2016 è stato notificato alla Curatela il ricorso (depositato in

    data 4 gennaio 2016), con cui i Signori Gabriele Ellero Frontoni e Paolo Francesco

    Frontoni hanno proposto reclamo ex art. 36 l.f. avverso il primo progetto di ripartizione

     parziale, chiedendo all’Ill.mo Giudice Delegato che “non sia approvato il piano di

    riparto proposto dal curatore laddove dispone di distribuire in favore del solo creditore

    ipotecario Banca delle Marche la somma complessiva pari ad Euro 600.000,00 (ossia il

    63,6% dell’attivo immobiliare disponibile, pari ad Euro 943.545,49, già calcolato al

    netto dei costi specifici e delle spese generali) e per non pregiudicare ogni possibile

    valutazione in sede di ammissione in prededuzione del credito vantato da soggetti

    espropriati si chiede l’ampliamento della quota di garanzia in misura adeguata a

    quanto già determinato dalla C. di Appello di Ancona ovvero venga comunque sospeso

    nell’attesa della decisione in 13 merito ai contenziosi c.s. e/o quantomeno della

    definitività dell’esame sulle domande tardive (il cui deposito è previsto per il 26 gen.

     p.v.)”.

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    (doc. n. 12: reclamo ex art. 36 l.f. avverso il primo progetto di ripartizione

     parziale)

    I ricorrenti hanno impugnato il primo progetto di ripartizione parziale, lamentando

    che la Curatela non avrebbe previsto l’accantonamento di somme sufficienti a

    soddisfare: a) gli importi richiesti dai ricorrenti stessi con la domanda tardiva di

    ammissione al passivo (la cui verifica era prevista per il giorno 26 gennaio 2016 e,

     pertanto, non esaminata alla data di presentazione del primo progetto di ripartizione

     parziale); b) gli eventuali futuri presunti crediti che - secondo i Signori Frontoni  –  

    avrebbero potuto essere riconosciuti dal Tribunale di Macerata all’esito dei giudizi

    instaurati nei confronti della Curatela con ricorso ex art. 702 bis, c.p.c. (R.g. n.

    2883/2015, di cui si dirà infra) e con atto di citazione per la retrocessione dei beni

    espropriati (R.g. n. 2596/2015) nei quali la Curatela si è costituita con il patrocinio del

     prof. avv. Giorgio Lener (giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 18

    novembre 2015).

    Con provvedimento in data 24 marzo 2016, il reclamo promosso dai Signori

    Frontoni è stato rigettato, in quanto inammissibile, sicché il sottoscritto Curatore, previa

    informativa al Giudice Delegato del 12/20 aprile 2016, ha provveduto al pagamento in

    favore del creditore ipotecario Nuova Banca delle Marche S.p.A. degli importi stabiliti

    nel progetto di ripartizione parziale dell’attivo. 

    (doc. n. 13: provvedimento del Giudice Delegato in data 24 marzo 2016)

    *

    IV. La richiesta della Curatela di restituzione delle somme depositate presso

    il Ministero dell’Economia e delle Finanze –  Ragioneria Territoriale dello Stato di

    Macerata

  • 8/16/2019 Fall. Prica Immobiliare Rapporto Riepilogativo Ex Art. 33 5 Comma l.f.

    13/23

    13 

    Come si è avuto modo di rilevare nelle precedenti relazione informative,

    d all’esame della documentazione contabile e fiscale della Società fallita, è risultato

    accantonato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze –  Ragioneria Territoriale

    dello Stato di Macerata, l’importo di Euro 659.650,00 (oltre interessi), quale somma

    depositata in data 24 giugno 2003 dal Consorzio di Comparto Edificatorio n. 1, zona

    direzionale D1B, cod. fisc. 01425060439 (deposito nazionale n. 911661, deposito

     provinciale n. 40172 –  Categoria Amministrativo).

    In particolare, con deliberazioni n. 8/96, n. 93/97 e n. 25/98, il Consiglio

    Comunale di Civitanova Marche ha approvato il piano particolareggiato della zona

    direzionale “D1b” “Ceccotti”, per l’attuazione del quale sono stati previsti più comparti

    edificatori (ai sensi dell’art. 870 c.c., dell’art. 23 della Legge Urbanistica Nazionale 17

    agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 32 della Legge Urbanistica della Regione   Marche 5

    agosto 1992, n. 34).

    In data 26 gennaio 2001 è stato costituito il "Consorzio di comparto edificatorio n.

    1 per l'attuazione del piano particolareggiato della zona direzionale D1b", composto

    dalla Prica Immobiliare S.r.l. (già Immobiliare Terzo Millennio S.r.l.) e Immobiliare

    Ventunesimo Secolo S.r.l., al  quale hanno aderito tutti i proprietari delle aree

    interessate, ad eccezione dei Signori Gabriele Ellero Frontoni e Paolo Francesco

    Frontoni (precedenti proprietari delle già menzionate aree comprese nel complesso

    immobiliare identificato come Lotto n. 3).

    Con determinazione n. 146 del 4 novembre 2002, il Servizio Urbanistica del

    Comune di Civitanova Marche ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza

    delle opere e degli interventi per l'attuazione del comparto edificatorio n. 1, stabilendo il

    versamento da parte del Consorzio, ai sensi degli artt. 12 e ss., L. 865/1971,

  • 8/16/2019 Fall. Prica Immobiliare Rapporto Riepilogativo Ex Art. 33 5 Comma l.f.

    14/23

    14 

    dell’importo pari ad Euro 659.650,00, a titolo di indennità di esproprio dei beni di

     proprietà dei Signori Gabriele Ellero Frontoni e Paolo Francesco Frontoni.

    In data 24 giugno 2003, il Consorzio ha provveduto al deposito dell’importo pari

    ad Euro 659.650,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti, come da ricevuta di versamento

    rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Macerata in data 8 aprile 2015

    (Deposito Nazionale n. 911661  –   Deposito provinciale n. 40172  –   Categoria

    Amministrativo) e tale somma non è stata riscossa dai Signori Gabriele Ellero Frontoni

    e Paolo Francesco Frontoni, i quali hanno impugnato la stima definitiva dell’indennità

    di esproprio dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona (Rg. n. 1333/2010, 1340/2010 e

    1345/2010 –  riuniti).

    Con atto di compravendita in data 19 luglio 2004, la Immobiliare Ventunesimo

    Secolo S.r.l. ha ceduto la quota di cui era titolare alla Prica Immobiliare S.r.l. (già

    Immobiliare Terzo Millennio S.r.l.), sicché la società fallita è divenuta l’unica

     proprietaria delle aree site in Civitanova Marche, comprese nel piano particolareggiato

    della zona direzionale denominata “D1b”. 

    In considerazione di quanto sopra esposto, il Consorzio di comparto edificatorio

    n. 1 per l'attuazione del piano particolareggiato della zona direzionale “D1b” si è

    estinto, ed è stata effettuata la rettifica della trascrizione dell'esproprio e la voltura degli

    immobili sopra descritti in favore della società Prica Immobiliare S.r.l. (ora Fallimento

    Prica Immobiliare S.r.l.  –  n. 330/2014), la quale è subentrata al Consorzio di comparto

    edificatorio n. 1 per l'attuazione del piano particolareggiato della zona direzionale D1b

    e, pertanto, nella titolarità delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello

    Stato di Macerata.

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    15/23

    15 

    Con istanza in data 12/14 maggio 2015, nell’interesse dei creditori, il sottoscritto

    Curatore ha richiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione per procedere al recupero

    delle somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Macerata (si

    ribadisce, pari ad Euro 659.650,00, oltre interessi).

    Acquisita l’autorizzazione del Giudice Delegato (con provvedimento in data 25

    maggio 2015), il Fallimento ha richiesto alla Tesoreria Provinciale dello Stato di

    Macerata lo svincolo dell’importo di Euro 659.650,00 (oltre interessi) e il versamento

    delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, al fine di procedere alla

    distribuzione delle dette somme in favore dei creditori, secondo le regole imperative e

    inderogabili del concorso e della  par condicio creditorum, in conformità al principio

    generale secondo cui tutti i crediti vantati nei confronti della Società fallita devono

    essere fatti valere e devono essere accertati secondo le disposizioni stabilite dalla Legge

    Fallimentare, con la presentazione della domanda di ammissione al passivo del

    Fallimento.

    Con comunicazione in data 23 giugno 2015, al fine di procedere al pagamento

    dell’importo richiesto dal Fallimento, in considerazione della peculiarità della

    fattispecie in esame, il Ministero ha informato la Curatela di aver richiesto il parere

     preventivo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che, rilevata la propria

    incompetenza territoriale, ha inoltrato la richiesta di parere all’Avvocatura Generale

    dello Stato.

    Alla luce di quanto ora esposto, ad oggi, il pagamento in favore della Procedura

    non è stato ancora effettuato e si è in attesa di acquisire il parere dell’Avvocatura

    Generale dello Stato.

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    16/23

    16 

    Sul punto, il sottoscritto Curatore si riserva di integrare la presente relazione con

    le informazioni che verranno acquisite nel corso della procedura.

    *

    In data 10 agosto 2015, è stato notificato al sottoscritto il ricorso ex art. 702 bis 

    c.p.c., con il quale i Signori Gabriele Ellero Frontoni, Anna Frontoni e Paolo Francesco

    Frontoni hanno richiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Dichiari che il

    Fallimento Prica Immobiliare S.r.l. in persona del curatore Avv. Francesco Macario

    non ha titolo alcuno che lo legittimi a richiedere lo svincolo delle somme depositate

    alla cassa DD.PP, oltre 13 anni fa, ed ancor meno può giovarsene nella procedura

     fallimentare.

     Accerti e dichiari che il comportamento e gli atti assunti dal fallimento

    costituiscono una arbitraria ingerenza che va sanzionata con la condanna al

    risarcimento del danno, valutabile anche in via equitativa e comunque rapportabile ad

    almeno il 10% del valore del bene depositato alla cassa DD.PP.

     Accerti e dichiari che il Comune di Civitanova è tenuto a rilasciare la

    autorizzazione, necessaria al fine di ottenere lo svincolo dalla Cassa DD.PP., con

    applicazione del disposto dell’art 12 comma IV legge 865/1971 ovvero comunque

    disponga Esso Giudicante direttamente lo svincolo dell’indennità di espropriazione

    depositata presso la cassa nazionale depositi e prestiti e per essa alla tesoreria

    competente (deposito nazionale 911661 deposito provinciale 40172 categoria

     Amministrativo) ed autorizzi il pagamento della stessa nei confronti degli istanti

     proprietari espropriati in uno agli interessi di natura corrispettiva, a decorrere dalla

    data del versamento ex lege a carico di detto ente, il tutto senza che la cosa possa

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    17 

    essere in alcun modo ritenuta rinunzia e/o acquiescenza sulla somma integrativa

    ulteriore costituendo mero pagamento in acconto.

     Accerti e disponga altresì il Tribunale i termini e le modalità con cui il

     Fallimento Prica deve, in ottemperanza all’ordine della Corte d’Appello di cui alla

     sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 462/15, depositare la somma integrativa

    della indennità di esproprio alla Cassa DD.PP. come definitivamente determinata.

    Con espressa riserva di agire, in separata sede anche all’esito del manifestarsi

    di ogni danno, nei confronti dei soggetti responsabili”.

    (doc. n. 14: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.)

    Il procedimento è stato iscritto al R.G. n. 2883/15 e la Curatela si è regolarmente

    costituita con il patrocinio del prof. avv. Giorgio Lener (giusta autorizzazione del

    Giudice Delegato in data 18 novembre 2015) e, allo stato, il giudizio è ancora pendente.

    *

    V. Il Contenzioso pendente alla data di dichiarazione di fallimento

    Con riferimento al contenzioso relativo alla Società fallita, ad integrazione di

    quanto sinora esposto, si rileva quanto segue.

    Come esposto nelle precedenti relazioni informative, alla data di dichiarazione di

    fallimento era pendente il giudizio instaurato dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona

    (R.G. n. 1333/2010), nei confronti della Società fallita (nonché nei confronti del

    Comune di Civitanova Marche), avente ad oggetto la determinazione definitiva

    dell’indennità dovuta ai Signori Gabriele Ellero Frontoni e la Signora Anna Frontoni, in

    conseguenza della già menzionata espropriazione disposta con delibera del Consiglio

    Comunale di Civitanova Marche n. 25 del 30 marzo 1998, nonché con decreto di

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    18/23

    18 

    esproprio di cui alla determinazione del Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica

    del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18 settembre 2003.

    Con sentenza n. 462/2015 in data 26 marzo 2015 emessa, pertanto,

    successivamente alla data di dichiarazione di fallimento (17 aprile 2014), la Corte

    d’Appello di Ancona ha statuito che: “ La Corte, sui giudizi promossi da Frontoni

    Gabriele Ellero nei confronti deli ‘Immobiliare Terzo Millennio  S.r.l., ora Prica

     Immobiliare S.r.l., e del Comune di Civitanova Marche e su quelli riuniti n. 1340/2010

     promosso da Frontoni Paolo Francesco e Frontoni Anna, quale erede di Frontoni

     Ellero, nei confronti del Comune di Civitanova Marche e dell'Immobiliare Terzo

     Millennio s.r.l., ora Prica Immobiliare S.r.l., e n. 1345/2010 promosso dalla società

     Immobiliare Terzo Millennio s.r.l. nei confronti di Frontoni Paolo Francesco, del

    Comune di Civitanova Marche, di Frontoni Anna e Frontoni Gabriele Ellero, dichiara

    il difetto di legittimazione passiva del Comune di Civitanova Marche; rigetta

    l'opposizione di cui al giudizio n. 1345/2010 proposta dalla Immobiliare Terzo

     Millennio s.r.l., ora Prica Immobiliare S.r.l.; determina l'indennità di espropriazione in

     favore degli espropriati Frontoni Gabriele Ellero, Frontoni Paolo Francesco e

    Frontoni Anna, pro indiviso, per i beni di cui al decreto di esproprio adottato con

    determina del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18.092003, in euro

    1.063.727,00, ed ordina alla predetta di versare nella Cassa Depositi e Prestiti il

    residuo importo di euro 403.077,00, oltre quello per interessi legali su tale minor

    importo pari ad euro 101.205,47. Dichiara interamente compensate le spese di lite fra

    il. Comune di Civitanova Marche e le altre parti. Condanna la Immobiliare Terzo

     Millennio s.r.l., ora Prica Immobiliare S.r.l. a rifondere in favore di Frontoni Gabriele

     Ellero, e di Frontoni Paolo Francesco e Frontoni Anna, le spese di lite rispettivamente

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    19/23

    19 

    liquidate in favore del primo, in euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per

    la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase di

    decisione oltre accessori di legge; ed in favore degli altri due, in euro 4.000,00 per la

     fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase

    istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge. Pone le spese

    di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico della Prica Immobiliare S.r.l.”

    Acquisito il parere del legale della procedura, nonché il parere favorevole del

    Comitato dei creditori, con istanza in data 19 luglio 2015, il sottoscritto Curatore ha

    acquisito l’autorizzazione del Giudice Delegato a proporre impugnazione avverso la

    sentenza della Corte d’Appello di Ancona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 l.f.

    In data 22 settembre 2015, il legale ha provveduto alla notifica del ricorso e, allo

    stato, si è in attesa della comunicazione fissazione dell’udienza.

    Il sottoscritto Curatore si riserva di integrare la presente relazione in ordine agli

    sviluppi del detto giudizio d’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. 

    Dalle informazioni acquisite dal sottoscritto Curatore, al momento della

    dichiarazione di fallimento pendevano ulteriori due giudizi e, in particolare:

    a) giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

    (R.G. n. 719/2011), avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria di invalidità e/o

    inefficacia e/o decadenza della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera del

    Consiglio Comunale di Civitanova Marche n. 25 del 30 marzo 1998, nonché del decreto

    di esproprio di cui alla determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio

    Urbanistica del Comune di Civitanova Marche n. 115 del 18 settembre 2003, per

    decorrenza del termine decennale dalla dichiarazione di pubblica utilità;

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    20 

    b) giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

    (R.G. n. 8/2012), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla

    Società fallita in considerazione delle delibere del Comune di Civitanova Marche

    relative alla modifica della destinazione urbanistica delle aree interessate dagli

    interventi urbanistici ad opera della Società. La richiesta formulata dalla ricorrente

    risulta pari a complessivi Euro 16.119.902,00 a titolo di danno emergente, Euro

    2.200.000,00 a titolo di lucro cessante ed Euro 500.000,00 a titolo di danno

    all’immagine (oltre alle spese sofferte dalla ricorrente a titolo di interessi passivi sui

    mutui e finanziamenti).

    Come si è già rilevato nelle precedenti relazioni informative, al fine di evitare

    qualsivoglia eccezione preliminare relativamente all’inammissibilità della costituzione

    in giudizio per la tardività della riassunzione e/o prosecuzione, ottenuta l’autorizzazione

    del Giudice Delegato con provvedimento in data 10 luglio 2014, la Curatela si è

    regolarmente costituita nei predetti giudizi, con il patrocinio dell’Avv. Stefano

    Benedetti.

    Anche con riferimento a tale specifico profilo, il sottoscritto Curatore si riserva di

    integrare la presente relazione con le ulteriori informazioni che verranno acquisite nel

    corso della procedura.

    *

    VI. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

    Ai sensi dell’art. 33, 5° comma l.f., si espone di seguito il conto della gestione

    della procedura, con l’indicazione delle entrate e delle uscite registrate finora a fronte

    dell’attività svolta e riepilogata. 

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    21 

    In via preliminare, si ricorda che, dalle informazioni acquisite dalla Curatela, al

    momento della dichiarazione di fallimento, la Società era titolare di:

    a) conto corrente bancario presso l’Istituto di credito Carifermo S.p.a., filiale di

    Recanati, con saldo attivo pari a Euro 10.922,07;

    b) libretto di deposito bancario depositato presso l’Istituto di credito Carifermo

    S.p.a., filiale Roma (Prati) con saldo pari a Euro 40.000,00, corrispondente alle somme

    depositata dalla debitrice in pendenza della domanda concordataria per sostenere le

    spese della procedura.

    I predetti importi sono stati acquisiti all’attivo, con versamento sul conto corrente

    intestato alla procedura e contestuale chiusura dei detti rapporti bancari.

    In data 9 maggio 2014, il sottoscritto Curatore ha aperto il conto corrente intestato

    al Fallimento presso l’Istituto Veneto banca, filiale di Roma, Viale Giulio Cesare 29/c

    (Codice Iban: IT87D0503503206464570607039 ), per il versamento delle disponibilità

    liquide della debitrice al momento della dichiarazione di fallimento.

    Ciò premesso, si espone di seguito il rendiconto della gestione, alla data di

    deposito della presente relazione, precisando che, alla data del 17 maggio 2016, il conto

    corrente intestato alla procedura presenta un saldo attivo pari ad Euro 447.445,45.

    (doc. n. 15: estratto c/c intestato al Fallimento presso la Veneto Banca in data

    17.5.2016)

    ENTRATE

    CREDITI

    - Estinzione c/c Carifermo (filiale di Roma) Euro 10.843,22

    - Estinzione c/c Carifermo (filiale di Recanati) Euro 39.965,95

    - Interessi Attivi Euro 354,86

    - Rimborso ICI anni 2009/2010/2011

    - Vendita Lotto n. 4

    - Vendita Lotto n. 4.13

    Euro

    Euro

    Euro

    98.752,00

    1.000.000,00

    44.000,00

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    22 

    - Vendita Lotto 4.12

    Totale

    Euro

    Euro

    17.000,00

    1.210.916,03

    USCITE

    SPESE GENERALI DI PROCEDURA

    - compenso Commissario giudiziale (Dott. Marengo) Euro 6.661,20

    - compenso cancelliere (Dott.ssa Bovi) Euro 50,70

    - Ritenuta fiscale Euro 90,72

    - Imposta di bollo e conto corrente

    - Spese

    - Compensi custode

    - Fattura Astalegale.net

    - Acconto Consulente della procedura (arch. Lo Masto)

    - Compenso legale della procedura (avv. Benedetti)

    - Compenso legale della procedura (avv. Mascolo)

    - Acconto legale della procedura –  giudizio Cass. (avv. Benedetti)

    - Piemme S.p.a.

    - Astegiudiziarie.it

    - Pagamento condominiali

    - Secondo acconto Consulente della Procedura (arch. Lo Masto)

    - Acconto sul compenso Curatore

    - IMU Lotto n. 3

    - IMU Lotto n. 4.13

    - IMU Lotto n. 4.12

    - Pagamento Nuova Banca Marche S.p.a. (primo riparto parziale)

    Totale 

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro

    Euro 

    30,00

    60,00

    11.250,00

    585,60

    16.086,61

    6.344,00

    9.471,15

    7.749,36

    7.345,62

    366,00

    19.572,46

    22.838,40

    50.752,00

    3.657,00

    346,00

    224,00

    600.000,00

    - 763.480,82 

    *

    Il sottoscritto Curatore si riserva di integrare la presente relazione con le ulteriori

    informazioni che dovessero essere acquisite nel corso dello svolgimento della

     procedura.

    Unitamente alla presente relazione, si depositano i seguenti documenti:

    - doc. n. 1: stato passivo udienza 9.7.2014;

    - doc. n. 2: stato passivo udienza 26.1.2016;

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    - doc. n. 3:  istanza per l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili in

    conformità al programma di liquidazione approvato dal Cdc;

    - doc. n. 4: regolamento di procedura competitiva;

    - doc. n. 5: reclamo ex art. 36 l.f. in data 3 agosto 2015;

    - doc. n. 6: provvedimento Giudice Delegato in data 22 settembre 2015;

    - doc. n. 7:  atto di citazione per la retrocessione dei beni notificato in data 15

    luglio 2015;

    - doc. n. 8: ricorso al TAR delle Marche notificato in data 4 marzo 2016;

    - doc. n. 9: parere favorevole Cdc sospensione vendita;

    - doc. n. 10: provvedimento del Giudice Delegato in data 27 aprile 2016;

    - doc. n. 11: primo progetto di ripartizione parziale dell’attivo; 

    - doc. n. 12: reclamo ex art. 36 l.f. avverso il primo progetto di ripartizione

     parziale;

    - doc. n. 13: provvedimento del Giudice Delegato in data 24 marzo 2016;

    - doc. n. 14: ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

    - doc. n. 15: estratto c/c intestato al Fallimento presso la Veneto Banca in data

    17.5.2016.

    Con osservanza.

    Roma, 17 maggio 2016

    Il Curatore (prof. avv. Francesco Macario)