fb lettera aperta fassino, ministri, renzie mangialardi
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UNA STORIA DI ORDINARIA FOLLIA STATALE. Un esempio dello stato confusionale del nostro paese dove si gioca sempre sulla pelle dei Sindaci. Lo Stato condanna se stesso e il Sindaco per errore nel versamento IVA della struttura comunale senza neanche rendersi conto che al Sindaco è impedito per Legge qualsiasi atto gestionale che spetta ai dirigenti . L'ennesima dimostrazione che una struttura statale Agenzia dell'Entrate non conosce neanche le regole a cui è chiamata ad attenersi Dlgs 165/2001 art. 4 comma 2.TRANSCRIPT
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R o b e r t o S o r c i • 60044 Fabriano
tel.:+39 0732 ------- - Cell.+39 335 --------------- e-mail: -------------------------------------
On Piero Fassino Presidente
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Fax 06 68009202 [email protected]
Pc.
On Angelino Alfano Ministro dell’Interno
[email protected] Fax 06 4741717
On Giampiero D’Alia
Ministro PA e la Semplificazione
[email protected] Fax 06 68997188
Matteo Renzi Segretario Nazionale PD
Maurizio Mangialardi Presidente ANCI Marche
Gentile Presidente,
chi Le scrive, come ricorderà, è stato Sindaco di Fabriano fino a Maggio 2012, ed ora desidera
richiamare la Sua attenzione come Presidente ANCI sull’assurdità del nostro ordinamento legislativo
per quanto riguarda le responsabilità dei Sindaci.
Nei giorni scorsi mi è stato recapitato, da parte del Tribunale di Ancona, un decreto penale come
Sindaco riferito all’anno 2008 - in base all’ art10 ter. del D.lgs. 74/2000 - per omesso versamento IVA
per il periodo di imposta 2008 per la cifra di € 109.380,00 - con condanna a 9 MESI ridotta per rito a
4 MESI, commutata in €. 33.700 di multa, perché, secondo l’Agenzia delle Entrate e di conseguenza il
Magistrato, il LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE anche in atti di pura gestione è il Sindaco.
Questa vicenda rappresenta veramente lo stato confusionale del nostro Paese per due motivi:
- la P.A. (Agenzia delle Entrate), che dichiara evasore fiscale un'altra P.A., nonostante l’evidenza dell’errore umano da parte del ufficio comunale preposto, che per mero errore ha omesso il versamento in compensazione dei mesi di maggio –agosto e settembre 2008 entro il termine dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
È vero, è un errore grossolano, ma pur sempre un errore. Anche perché, come Le è noto nella sua
funzione di Sindaco, i Comuni sono sempre in credito Iva e quindi è impossibile evaderla. E poi a
favorire di chi? La P.A. non è una attività privatistica e non ha “padroni” che si possono arricchire
evadendo l’IVA.
La ratio della legge ha la sua finalità nella lotta all’evasione, ma lo Stato non evade a se stesso. Come
al solito in Italia siamo abituati a legiferare in maniera caotica senza neanche raccordare le norme: nel
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Dl.gs 74/2000 avrebbe dovuto essere inserito l’esclusione della P.A. da questa norma tributaria (come
è avvenuto per il D.lgs. 231/2001), viceversa il paradosso è che lo “Stato dichiara evasore se stesso”.
- la responsabilità attribuita, in questo caso dall’ Agenzia delle Entrate, alla figura del Sindaco come
“LEGALE RAPPRESENTANTE “.
Il D.lgs. 165/2001 art 4 comma 2 e il T.U. 267/2000 chiariscono in modo univoco le responsabilità
politiche distinguendole da quelle gestionali. Un'amministrazione pubblica “dovrebbe” sapere che
all’Organo Politico sono vietate, per legge, le attività gestionali comprese quelle che impegnano l’Ente
verso l’esterno, che sono di esclusiva competenza dei dirigenti preposti.
La dichiarazione IVA, come il contratto di tesoreria, o un qualsiasi Contratto con terzi, è un atto
gestionale che deve essere firmato dal Dirigente competente e ne è responsabile per legge.
Quindi la firma della dichiarazione IVA - come sempre richiesta “informalmente” dall’Agenzia delle
Entrate - da parte del Sindaco come LEGALE RAPPRESENTANTE è arbitraria, e in tutti questi anni le
dichiarazioni IVA o tutti gli altri atti gestionali, in cui hanno imposto la dichiarazione di legale
rappresentante al Sindaco, teoricamente dovrebbero essere annullate per difetto di sottoscrizione.
Il paradosso è che al Sindaco è impedita la “GESTIONE” come indicato dalle norme sopra richiamate,
però dovrebbe rispondere penalmente degli errori dei dirigenti i cui poteri sono stabiliti con norma di
legge.
E di certo non si può applicare alla figura del Sindaco il teorema “non poteva non sapere “perché a
differenza di quello che succede nell’attività privata, al Sindaco è impedita la gestione e quindi
l’eventuale interferenza negli atti per legge”. Faccio una battuta: se colpa eventualmente gli si può
imputare è quella di “culpa in eligendo” per la nomina dei dirigenti. Ma attenzione, anche dai
concorsi, gli organi politici sono esclusi.
Tanto è vero che per rafforzare ancora di più questo concetto, nella visone sciocca che il legislatore
politico tante volte ha di se stesso, rincorrendo false forme di trasparenza e delegittimando ancora di
più la politica, per rafforzare ancora di più i burocrati a dispetto di “chi mette in gioco la propria faccia
ogni giorno come fanno i Sindaci”, con il governo precedente aveva inserito con il decreto legge
174/2012 una modifica dell’articolo 153 comm.4 del 267/2000 con cui si affermava “…..la revoca del
dirigente del servizio finanziario può essere effettuata solo dopo parere obbligatorio del Ministero
economia e finanze…….”.
Le competenze del Sindaco devono intendersi come stabilito nel T.U. all’art. 50, mentre quelle dei
dirigenti come stabilito all’art. 107, che definiscono il modello organizzativo primario. Quindi la
“legale rappresentanza” è legata all’attività di primus inter pares della collettività che amministra e a
quella ufficiale di governo, mentre l’altra alla gestione. Anche perché, a differenza dei Sindaci, i
dirigenti sono ben pagati ed è corretto che si assumano le loro responsabilità e non si nascondano
sempre dietro i rappresentanti degli organi di governo.
Alla luce di quanto sopra descritto, Le chiedo, nella Sua veste di presidente dell’Anci e dunque come
rappresentante di tutti i Sindaci italiani in carica e di quelli che hanno terminato il loro servizio a
favore della propria collettività, di chiedere al Ministro degli Interni e al Ministro della P.A. e
Semplificazione di emettere una circolare esplicativa che dettagli l’applicazione del concetto di “legale
rappresentante” nelle attività degli Enti locali secondo quanto previsto dalle attuali leggi sopra
riportate.
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Una Circolare da trasferire a tutte le articolazioni dello Stato (Agenzia delle Entrate, Magistratura,
ecc.), che in realtà, dovrebbero già conoscere quanto previsto in termini di responsabilità dall’art.5
del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, per evitare ancora una volta che i Sindaci, che ogni giorno con grande
determinazione sacrificano famiglia e carriere per essere a servizio delle loro collettività, siano ancora
una volta usati come parafulmini.
Gentile Presidente,
comunque per chiarezza non è che mi sia spaventato del decreto penale, tanto è vero che ho già fatto
opposizione attraverso i legali, perché intendo andare avanti per difendere la mia onorabilità e quella
degli oltre 8 mila sindaci italiani.
In attesa di un Suo cortese riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti.
Roberto Sorci
Fabriano, 10 gennaio 2014