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Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen | Bolzano T 0471.306.411 | F 0471.976.462 E [email protected] I www.interconsult.bz.it Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216 Circolare 06/2016 1/15 Circolare 07/16 25.01.2016 Finanziaria 2016 Egregio cliente, è stata pubblicata sullla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 la Finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015), la c.d. “Legge di stabilità 2016” in vigor dall’01.01.2016. 1.1 Novità per imprese ........................................................................................................................................... 2 1.1.1 Maxi Ammortament ......................................................................................................................................... 2 1.1.2 Note di variazione ai fini Iva .............................................................................................................................. 3 1.1.3 Assegnazione agevolata di beni immobili non strumentali .............................................................................. 3 1.1.4 Estromissione immobile imprenditore individuale ........................................................................................... 4 1.1.5 Limite utilizzo del contante ............................................................................................................................... 4 1.1.6 Estensione dei pagamenti elettronici ............................................................................................................... 5 1.1.7 Revisione e aggiornamento delle rendite catastali immobili D e E................................................................... 5 1.1.8 Nuova aliquota Iva del 5% per cooperative sociali ........................................................................................... 5 1.1.9 Operazioni Black List e controllate estere (CFC) ............................................................................................... 6 1.1.10 Credito d’imposta autotrasportatori ............................................................................................................. 6 1.1.11 Bonus riqualificazione alberghi ..................................................................................................................... 6 1.1.12 Deduzioni forfetarie autotrasportatori ......................................................................................................... 6 1.1.13 Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni.............................................................................................. 7 1.1.14 Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali .............................................................................. 7 1.1.15 Locazioni agevolate per associazioni sportive ............................................................................................... 7 1.1.16 Cessione detrazione energetica per soggetti incapienti ............................................................................... 7 1.1.17 Nuovi termini per l’accertamento ................................................................................................................. 8 1.1.18 Comunicazione erogazione liberali a Onlus .................................................................................................. 8 1.1.19 Agevolazione piccola proprietà contadina .................................................................................................... 8 1.1.20 Esenzione Irap agricoltura ............................................................................................................................. 9 1.1.21 Deduzione Irap dipendenti produttori agricoli ............................................................................................. 9 1.1.22 Riduzione aliquota IRES ................................................................................................................................. 9 1.1.23 Rinvio aumento aliquote Iva ......................................................................................................................... 9 1.2 Novità per persone fisiche ................................................................................................................................ 9 1.2.1 Obbligo di registrazione di locazione immobili abitativi e modifiche circa la nullità di contratti di locazione . 9 1.2.2 Rivalutazione terreni e partecipazioni ............................................................................................................ 10 1.2.3 Agevolazioni acquisto e ristrutturazione immobili abitativi ........................................................................... 10

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Page 1: Finanziaria 2016 - Interconsult · Circolare 06/2016 5/15 Il nuovo limite vale anche per il pagamento dei canoni di locazione, pagamenti nel settore dell’autotrasporto e per i cambiavalute,

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E [email protected]

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 06/2016 1/15

Circolare 07/16 25.01.2016

Finanziaria 2016

Egregio cliente,

è stata pubblicata sullla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 la Finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015),

la c.d. “Legge di stabilità 2016” in vigor dall’01.01.2016.

1.1 Novità per imprese ........................................................................................................................................... 2 1.1.1 Maxi Ammortament ......................................................................................................................................... 2 1.1.2 Note di variazione ai fini Iva .............................................................................................................................. 3 1.1.3 Assegnazione agevolata di beni immobili non strumentali .............................................................................. 3 1.1.4 Estromissione immobile imprenditore individuale ........................................................................................... 4 1.1.5 Limite utilizzo del contante ............................................................................................................................... 4 1.1.6 Estensione dei pagamenti elettronici ............................................................................................................... 5 1.1.7 Revisione e aggiornamento delle rendite catastali immobili D e E................................................................... 5 1.1.8 Nuova aliquota Iva del 5% per cooperative sociali ........................................................................................... 5 1.1.9 Operazioni Black List e controllate estere (CFC) ............................................................................................... 6 1.1.10 Credito d’imposta autotrasportatori ............................................................................................................. 6 1.1.11 Bonus riqualificazione alberghi ..................................................................................................................... 6 1.1.12 Deduzioni forfetarie autotrasportatori ......................................................................................................... 6 1.1.13 Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni.............................................................................................. 7 1.1.14 Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali .............................................................................. 7 1.1.15 Locazioni agevolate per associazioni sportive ............................................................................................... 7 1.1.16 Cessione detrazione energetica per soggetti incapienti ............................................................................... 7 1.1.17 Nuovi termini per l’accertamento ................................................................................................................. 8 1.1.18 Comunicazione erogazione liberali a Onlus .................................................................................................. 8 1.1.19 Agevolazione piccola proprietà contadina .................................................................................................... 8 1.1.20 Esenzione Irap agricoltura ............................................................................................................................. 9 1.1.21 Deduzione Irap dipendenti produttori agricoli ............................................................................................. 9 1.1.22 Riduzione aliquota IRES ................................................................................................................................. 9 1.1.23 Rinvio aumento aliquote Iva ......................................................................................................................... 9

1.2 Novità per persone fisiche ................................................................................................................................ 9 1.2.1 Obbligo di registrazione di locazione immobili abitativi e modifiche circa la nullità di contratti di locazione . 9 1.2.2 Rivalutazione terreni e partecipazioni ............................................................................................................ 10 1.2.3 Agevolazioni acquisto e ristrutturazione immobili abitativi ........................................................................... 10

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Circolare 06/2016 2/15

1.2.4 Nuovo requisito “prima casa” ......................................................................................................................... 10 1.2.5 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero IVIE ................................................................................. 11 1.2.6 Novità IMU e IMI ............................................................................................................................................. 11 1.2.7 Spese funebri e universitarie detraibili ........................................................................................................... 11 1.2.8 Bonus “Card culturale” diciottenni ................................................................................................................. 11 1.2.9 Bonus acquisto strumenti musicali ................................................................................................................. 12 1.2.10 Credito di imposta sistema di videosorveglianza ........................................................................................ 12 1.2.11 Bonus rottamazione autocaravan ............................................................................................................... 12 1.2.12 Bonus dispositivi risparmio consumo energetico........................................................................................ 12 1.2.13 Nuovi termini per l’accertamento ............................................................................................................... 12

1.3 Novità per professionisti .................................................................................................................................13 1.3.1 Maxi Ammortamenti ....................................................................................................................................... 13 1.3.2 Limite utilizzo del contante ............................................................................................................................. 13 1.3.3 Estensione dei pagamenti elettronici ............................................................................................................. 14 1.3.4 Esenzione Irap medici ospedalieri .................................................................................................................. 14 1.3.5 Nuovi termini per l’accertamento .................................................................................................................. 14 1.3.6 Aliquota Gestione separata Inps 2016 ............................................................................................................ 14 1.3.7 Credito di imposta mediazione ....................................................................................................................... 14 1.3.8 Compensazione crediti avvocati ..................................................................................................................... 15 1.3.9 Equiparazione liberi professionisti – imprese e fondi UE ............................................................................... 15

1.1 Novità per imprese

1.1.1 Maxi Ammortamenti (cc. 91-94 e 97)

Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli

esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015

al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di

locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Un bene nuovo acquistato al valore di

10.000€ rileva ai fini dell’ammortamento fiscale per 14.000€.

La disposizione non si applica

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce

coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

- agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché

- agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015, ovvero condutture delle

industrie manifatturiere alimentari, condotte per usi civili delle industrie dell’energia elettrica, del

gas e dell’acqua e materiale rotabile ed aerei per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni.

Sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e

dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata (per esempio, il limite di

18.076€ per la deducibilità delle autovetture è innalzato del 40% a 25.306€).

La maggiorazione non influenza il valore fiscale del bene per la determinazione della plusvalenza o

minusvalenza da cessione e non rileva per i valori dei beni strumentali ai fini degli studi di settore.

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Circolare 06/2016 3/15

Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione degli acconti per il 2015 mentre gli acconti per

il 2016 vanno determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in

assenza dell’agevolazione.

Il beneficio fiscale si ha attraverso una variazione in diminuzione extracontabile nella dichiarazione dei

redditi.

1.1.2 Note di variazione ai fini Iva (cc. 126 e 127)

La Finanziaria 2016 riscrive del tutto l’art. 26 DPR 633/72 in materia di variazioni dell’imponibile e

dell’imposta prevedendo una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.

La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:

a) in presenza di una procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di

risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura, decreto di omologa dell’accordo,

pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).

Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della

sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta

amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone

l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).

Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso

infruttuosa:

- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da

pignorare;

- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso

al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

- qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta,

si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Con riferimento alle suddette fattispecie, in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del

corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).

Le novità si applicano

- con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate

successivamente al 31.12.2016

- con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

1.1.3 Assegnazione agevolata di beni immobili non strumentali (cc. 115-117)

Alle società di persone e di capitali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) è consentito di assegnare o cedere ai soci

gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione (ovvero utilizzati nell’esercizio dell’impresa), o

mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

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Circolare 06/2016 4/15

L’assegnazione o la cessione va effettuata entro il 30.09.2016.

Le disposizioni possono essere applicate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove

prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di

trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la

gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.

Per perfezionare l’assegnazione, la cessione o la trasformazione in società semplice è dovuta un’imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all’8% (10,5% per le società di comodo) calcolata sulla

differenza tra il valore dei beni assegnati (valore normale) ed il costo fiscalmente riconosciuto (valore da

bilancio).

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può

essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite

risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell’imposta di

registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle

società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L’Iva va applicata con le regole ordinarie e l’imposta di registro è ridotta alla metà, mentre le imposte

ipocatastali sono applicabili in misura fissa.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuata:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2016

- il rimanente 40% entro il 16.06.2017

1.1.4 Estromissione immobile imprenditore individuale (c. 121)

L’agevolazione dà la possibilità di estromettere l’immobile da parte dell’imprenditore individuale alle

seguenti condizioni:

- deve trattarsi di immobile strumentale per natura posseduto al 31.10.2015

- ha effetto dal 2016

- richiede il pagamento entro il 31.05.2016 di una imposta sostitutiva dell’Irpef e Irap dell’8%.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo

fiscalmente riconosciuto. Per determinare il valore normale è possibile optare per l’applicazione della

rendita catastale rivalutata con modalità e criteri previsti ai fini dell’imposta di registro.

1.1.5 Limite utilizzo del contante (cc. 898, 899, 902, 903)

A decorrere dall’01.01.2016 il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99€ a

2.999,99€.

In particolare, a decorrere dall’01.01.2016 è vietato trasferire denaro contante, libretti di deposito

bancari e postali al portatore o altri titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore di

trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00€ (e non più a 1.000,00€).

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Circolare 06/2016 5/15

Il nuovo limite vale anche per il pagamento dei canoni di locazione, pagamenti nel settore

dell’autotrasporto e per i cambiavalute, mentre rimane la soglia di 999,99€ per i c.d. “money transfer”.

Rimane immutato il limite di 999,99€, oltre il quale gli assegni e vaglia devono recare l’indicazione del

nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Immutato anche il limite di 999,99€ del saldo dei

singoli libretti di deposito al portatore.

1.1.6 Estensione dei pagamenti elettronici (cc. 900 e 901)

L’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte di soggetti esercenti l’attività di vendita di beni o

servizi è stato esteso alle carte di credito e opera a prescindere dall’importo.

Questo obbligo comporta la necessità di munirsi di dispositivi per accettare pagamenti con bancomat e

carte di credito.

Con un apposito Decreto Ministeriale saranno fissate le modalità attuative e le sanzioni applicabili.

1.1.7 Revisione e aggiornamento delle rendite catastali immobili D e E (c. 21-24)

A decorrere dall’01.01.2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui

alle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità,

nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Dalla stima diretta vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo

specifico processo produttivo. Ne consegue, che non risultano più assoggettati ad Imu gli impianti ed i

macchinari “imbullonati”.

È possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione delle rendite di immobili già censiti

(procedura DOCFA) per adeguarsi alle nuove modalità e per ridurre la rendita catastale e

conseguentemente avere risparmi Imu e Tasi.

Se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.06.2015, la rendita catastale rideterminata ha effetto

dall’01.01.2016.

1.1.8 Nuova aliquota Iva del 5% per cooperative sociali (c. 960-963)

Si applica l’aliquota IVA del 5% alle seguenti prestazioni rese in favore dei soggetti svantaggiati (indicati

nell’ultimo punto n. 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi:

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle

professioni e arti sanitarie;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate

nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la

somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti

termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la

formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole

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Circolare 06/2016 6/15

riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al

vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie

marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di

vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in

favore degli anziani, inabili adulti e disagiati, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie

riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati

successivamente alla data del 1.01.2016.

A seguito delle modifiche, l’aliquota IVA per le cooperative non sociali, quindi, aumenta dal 4% al 22%.

1.1.9 Operazioni Black List e controllate estere (CFC) (cc. 142-144)

È stata abrogata la disposizione che prevedeva l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane

relativamente ai beni e servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”. I costi in esame

saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni

presenti nel TUIR.

Anche con riferimento alle disposizioni in materia di controlled foreign companies (CFC) non sono più

rilevanti gli elenchi dei stati “black list”, ma si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati, nei quali il

livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Questa novità comporta che

- il regime CFC è riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore al

50% a quello italiano;

- l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata estera sarà pari all’aliquota

Ires.

1.1.10 Credito d’imposta autotrasportatori (c. 645)

È stato previsto che il credito d’imposta relativo al gasolio a favore degli autotrasportatori introdotto con

la Finanziaria 2014, a decorrere dal 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

1.1.11 Bonus riqualificazione alberghi (c. 320)

Il bonus riqualificazione alberghi (si veda la nostra circolare 10/15) è stato esteso anche alle spese per

interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva.

Con apposito Decreto Ministeriale saranno definite le strutture ammesse, le tipologie di interventi, le

procedure, le soglie massime.

1.1.12 Deduzioni forfetarie autotrasportatori (c. 652)

Le deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori (ex art. 66, c. 5 TUIR), a decorrere dal 2016

spettano:

- In un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del

Comune in cui ha sede l’impresa;

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Circolare 06/2016 7/15

- Nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui

ha sede l’impresa.

1.1.13 Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (cc. 889-896)

È stata riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali

ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al

31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato ad una riserva in sospensione di imposta che è affrancabile,

anche parzialmente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva Ires e Irap pari al 10%.

Il maggiore valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (Ires e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo

a quello di rivalutazione (in generale il 2018). Limitatamente agli immobili è stabilito che i maggiori valori

hanno valenza fiscale dal periodo di imposta in corso al 01.12.2017. In casi di cessione, assegnazione ai

soci o autoconsumo prima dell’inizio del quarto anno successivo a quello di rivalutazione (in generale il

01.01.2019) le plus- e minusvalenze sono calcolate con riferimento al costo ante rivalutazione.

La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva nelle seguenti misure:

- 16% per beni ammortizzabili

- 12% per i beni non ammortizzabili

L’imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione senza interessi entro il termine per il versamento

previsto per il saldo delle imposte sui redditi (16.06) e gli importi da versare possono essere compensati.

1.1.14 Riallineamento valori contabili e aggregazioni aziendali (c. 95 e 96)

Per effetto della modifica del comma 10 dell’art. 15 DL 185/08 riguardante il riallineamento di valori

emersi a seguito di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) è stato previsto l’aumento

da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi

d’impresa.

1.1.15 Locazioni agevolate per associazioni sportive (c. 60)

La Finanziaria estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione

ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello stato di cui

all’art. 9 DPR 296/2005 (es. edifici scolastici, edifici della sanità pubblica).

1.1.16 Cessione detrazione energetica per soggetti incapienti (c. 74)

Con riferimento alle spese sostenute dall’01.01.-31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di

parti comuni condominiali è introdotta la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione

del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l’intervento.

Questa possibilità è data ai titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, ai titolari di redditi di

terreni non superiori a € 185,92 (esclusa l’abitazione principale)

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Circolare 06/2016 8/15

1.1.17 Nuovi termini per l’accertamento (c. 130 e 132)

Sono stati allungati i termini di accertamento ai fini Iva e imposte dirette (Ires, Irap, Irpef ecc.) come

segue:

- Entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo

dell’attuale quarto);

- Ento il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere

presentata in caso di omessa dichiarazione (in luogo dell’attuale quinto).

La previsione che raddoppiava i termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un

reato penale è stata eliminata.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti valgono ancora i vecchi termini, mentre quelli nuovi

si applicano agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi.

1.1.18 Comunicazione erogazione liberali a Onlus (c. 396)

In relazione alle cessioni gratuite di beni a enti, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza,

educazione, beneficienza e alle Onlus la società cedente deve effettuare una comunicazione all’Agenzia

delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

Questa comunicazione non deve essere fatta:

- se il valore dei beni ceduti gratuitamente non supera il valore di € 15.000 (in precedenza €

5.164,57)

- senza limiti se oggetto della cessione gratuita sono beni facilmente deperibili.

1.1.19 Agevolazione piccola proprietà contadina (c. 906 e 907)

L’agevolazione per i trasferimenti di terreni per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e

ipotecaria in misura fissa di 200€ e imposta catastale dell’1%) è applicabile anche agli atti di

trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze posti in essere a favore di proprietari di

masi chiusi (LP BZ 17/2001) dagli stessi abitualmente coltivati.

È stata anche ampliata la schiera dei soggetti che possono acquistare terreni agricoli con l’agevolazione,

in concreto, nell'ambito della famiglia di agricoltori sarà possibile che l'acquisto agevolato di un nuovo

terreno agricolo sia effettuato dal figlio o nipote (ad esempio: studente), anche se privo della qualifica di

coltivatore diretto o Iap; il neo-acquirente deve, però, essere già proprietario di altro terreno agricolo.

La nuova disposizione avvantaggia chi intende acquistare un terreno agricolo senza avere l'aspettativa di

diventare coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

La legge di stabilità 2016 ha, inoltre, disposto l'aumento dell'imposta di registro nella misura del 15%

(anziché del 12%) per gli acquisti effettuati da soggetti privi della qualifica di coltivatore diretto o

imprenditore agricolo professionale (Iap); in questo caso le imposte ipotecarie e catastali sono dovute

nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

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Circolare 06/2016 9/15

1.1.20 Esenzione Irap agricoltura (cc. 70-73)

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, in generale dal 2016, sono

esenti Irap gli esercenti attività agricole ex art. 32 TUIR.

L’esenzione Irap è riconosciuta anche alle cooperative e loro consorzi attivi principalmente nel settore

selvicolturale e le cooperative e i loro consorzi di allevamento animali.

Resta ferma invece la soggettività Irap per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività

connesse, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.

1.1.21 Deduzione Irap dipendenti produttori agricoli (cc. 70-73)

È riconosciuta ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti una deduzione Irap del 70% a

condizione che

- il lavoratore stagionale sia impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta;

- a decorrere dal secondo contratto di lavoro stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco

temporale di due anni.

1.1.22 Riduzione aliquota IRES (cc. 61-66 e 69)

A decorrere dall’01.01.2017, con effetto per i periodo d’imposta successivi a quello in corso al

31.12.2016, l’aliquota Ires è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).

Conseguentemente dalla stessa data è fissata all’1,20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti

a società in uno Stato UE e SEE (Art. 27, c. 3-ter DPR 600/73).

Con un apposito decreto ministeriale sarà rideterminata la percentuale di concorrenza al reddito

imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%.

1.1.23 Rinvio aumento aliquote Iva (c. 6)

L’aumento delle aliquote Iva contenuto nella Finanziaria 2015 è stato rinviato.

L’aumento al 13% delle aliquote Iva del 10% decorre dal 2017 e l’aumento dell’aliquota del 22% al 24%

decorrere dal 2017 e al 25% decorrere dal 2018.

1.2 Novità per persone fisiche

1.2.1 Obbligo di registrazione di locazione immobili abitativi e modifiche circa la nullità di

contratti di locazione (c. 59)

Per effetto delle modifiche sono stati introdotti alcuni obblighi del locatore:

- È obbligato a registrare il contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni;

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Circolare 06/2016 10/15

- Deve fornire una documentata comunicazione dell’avvenuta registrazione al conduttore e

all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni.

È stato riscritto l’art. 13 L. 431/98 che disciplina le conseguenze derivanti da locazioni di immobili

abitativi con patti contrari alla legge.

In generale è considerata nulla ogni pattuizione che attribuisce al locatore un canone superiore a quello

contrattualmente stabilito, vale a dire pagamenti in nero.

Nei casi di contratti di locazione di immobili abitativi con canoni dichiarati inferiori a quelli effettivi, ovvero

contratti di locazione non registrati, il conduttore può rivolgersi “all’autorità giudiziaria” al fine di

richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conforme di legge e il canone di locazione sarà

ridotto al minimo previsto per i contratti a canone concordato.

1.2.2 Rivalutazione terreni e partecipazioni (cc. 887 e 888)

Con la Finanziaria 2016 è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie e enfiteusi;

- Partecipazioni non quotate, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Sia i terreni che le partecipazioni devono essere posseduti al 01.01.2016, non in regime di impresa, da

parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine entro il quale deve essere redatta la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva è fissato al

30.06.2016.

L’imposta sostitutiva è stata fissata all’8% per tutte le fattispecie rivalutabili (terreni edificabili e agricoli,

partecipazioni qualificate e non qualificate).

1.2.3 Agevolazioni acquisto e ristrutturazione immobili abitativi

Le seguenti novità ovvero proroghe sono trattate nella nostra circolare 02/16 datata 08.01.2016:

- le agevolazioni riguardanti la detrazione di una parte dell’Iva per l’acquisto di immobili

residenziali;

- detrazioni per il recupero edilizio e risparmio energetico;

- bonus “mobili ed elettrodomestici”;

- bonus “mobili giovani coppie”,

- detrazione per leasing di prima casa.

1.2.4 Nuovo requisito “prima casa” (c. 55)

In base alle modifiche introdotte, un soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la nuova

“prima casa” con le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a

condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.

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Circolare 06/2016 11/15

1.2.5 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero IVIE (c. 16)

È confermata l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale

nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge. Fanno eccezione gli immobili che in Italia

risulterebbero di lusso.

1.2.6 Novità IMU e IMI (cc. 10-13, 15 e 53)

È stata eliminata la possibilità riconosciuta in precedenza alle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano

di assoggettare ad IMI i fabbricati rurali ad uso strumentale.

A decorrere dal 2014 l’IMI e l’IMIS sono, così come l’IMU, alternative all’Irpef per quanto riguarda i

redditi immobiliari.

Le seguenti novità non si applicano agli immobili siti nelle Provincie di Bolzano e Trento, in quanto queste

hanno istituito imposte proprie (IMI e IMIS).

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per beneficiare di questa riduzione

ci sono diverse condizioni da sodisfare le quali sono attestate attraverso la presentazione della

dichiarazione IMU.

È confermato l’esonero dei terreni agricoli ricadenti in aree montane, posseduti e coltivati da coltivatori

diretti, ubicate nelle isole minori.

Sono esonerati dall’IMU anche gli immobili delle cooperative edilizie destinati ad essere assegnati a

studenti universitari non residenti.

1.2.7 Spese funebri e universitarie detraibili (c. 954 e 955)

A partire dall’anno d’imposta 2015, le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef per un importo non

superiore ad € 1.550 per ciascun evento verificatosi nell’anno. Rispetto alla formulazione precedente, non

è più richiesto che si tratti di un parente.

Per quanto riguarda la detrazione delle spese universitarie è specificato, che per i corsi presso università

non statali l’importo detraibile non potrà essere superiore a quello stabilito annualmente con specifico

Decreto Ministeriale per ciascuna Facoltà universitaria.

1.2.8 Bonus “Card culturale” diciottenni (c. 979 e 980)

È prevista l’assegnazione, a tutti cittadini italiani od di altri stati UE residenti in Italia che compiono 18

anni nel 2016, di una carta elettronica di importo massimo pari a € 500 da utilizzare per assistere a

spettacoli teatrali, cinematografici, eventi culturali ecc ed acquistare libri.

Modalità attuative saranno pubblicate con un apposito Decreto Ministeriale.

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Circolare 06/2016 12/15

1.2.9 Bonus acquisto strumenti musicali (c. 984)

Per il 2016 è riconosciuto un contributo di € 1.000 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo a

favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita e gli sarà rimborsato

sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Le modalità attuative dell’agevolazione sarà definita con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle

Entrate.

1.2.10 Credito di imposta sistema di videosorveglianza (c. 982)

La Finanziaria prevede un credito di imposta a favore delle persone fisiche privati che sostengono spese

per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale e/o contratti con istituti di vigilanza per la

prevenzione di attività criminali.

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto Ministeriale ancora da emanare.

1.2.11 Bonus rottamazione autocaravan (c. 85 e 86)

È riconosciuto un contributo fino ad un massimo di € 8.000 per l’acquisto nel 2016 di un nuovo

autocaravan di categoria non inferiore ad Euro 5 in sostituzione di un analogo veicolo di categoria Euro 0,

Euro 1 o Euro 2 destinato alla demolizione.

1.2.12 Bonus dispositivi risparmio consumo energetico (c. 88)

La detrazione Irpef/Ires del 65% per riqualificazione energetica è stata estesa anche alle spese sostenute

per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo remoto di impianti

di riscaldamento, produzione acqua calda e di climatizzazione di unità abitative.

1.2.13 Nuovi termini per l’accertamento (c. 130 e 132)

Sono stati allungati i termini di accertamento ai fini Iva e imposte dirette (Ires, Irap, Irpef ecc.) come

segue:

- Entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo

dell’attuale quarto);

- Ento il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere

presentata in caso di omessa dichiarazione (in luogo dell’attuale quinto).

La previsione che raddoppiava i termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un

reato penale è stata eliminata.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti valgono ancora i vecchi termini, mentre quelli nuovi

si applicano agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi.

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Circolare 06/2016 13/15

1.3 Novità per professionisti

1.3.1 Maxi Ammortamenti (cc. 91-94 e 97)

Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli

esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015

al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di

locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Un bene nuovo acquistato al valore di

10.000€ rileva ai fini dell’ammortamento fiscale per 14.000€.

La disposizione non si applica

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce

coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

- agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché

- agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015, ovvero condutture delle

industrie manifatturiere alimentari, condotte per usi civili delle industrie dell’energia elettrica, del

gas e dell’acqua e materiale rotabile ed aerei per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni.

Sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e

dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata (per esempio, il limite di

18.076€ per la deducibilità delle autovetture è innalzato del 40% a 25.306€).

La maggiorazione non influenza il valore fiscale del bene per la determinazione della plusvalenza o

minusvalenza da cessione e non rileva per i valori dei beni strumentali ai fini degli studi di settore.

Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione degli acconti per il 2015 mentre gli acconti per

il 2016 vanno determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella determinata in

assenza dell’agevolazione.

Il beneficio fiscale si ha attraverso una variazione in diminuzione extracontabile nella dichiarazione dei

redditi.

1.3.2 Limite utilizzo del contante (cc. 898, 899, 902, 903)

A decorrere dall’01.01.2016 il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato da 999,99€ a

2.999,99€.

In particolare, a decorrere dall’01.01.2016 è vietato trasferire denaro contante, libretti di deposito

bancari e postali al portatore o altri titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore di

trasferimento sarà complessivamente pari o superiore a 3.000,00€ (e non più a 1.000,00€).

Il nuovo limite vale anche per il pagamento dei canoni di locazione, pagamenti nel settore

dell’autotrasporto e per i cambiavalute, mentre rimane la soglia di 999,99€ per i c.d. “money transfer”.

Rimane immutato il limite di 999,99€, oltre il quale gli assegni e vaglia devono recare l’indicazione del

nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Immutato anche il limite di 999,99€ del saldo dei

singoli libretti di deposito al portatore.

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Circolare 06/2016 14/15

1.3.3 Estensione dei pagamenti elettronici (cc. 900 e 901)

L’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte di soggetti esercenti l’attività di vendita di beni o

servizi è stato esteso alle carte di credito e opera a prescindere dall’importo.

Questo obbligo comporta la necessità di munirsi di dispositivi per accettare pagamenti con bancomat e

carte di credito.

Con un apposito Decreto Ministeriale saranno fissate le modalità attuative e le sanzioni applicabili.

1.3.4 Esenzione Irap medici ospedalieri (c. 125)

La Finanziaria modifica l’art. 2 Dlgs 446/97 per stabilire al nuovo comma 1-bis che ai fini Irap non

sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che:

- hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della

professione all’interno delle stesse;

- Percepiscono per l’attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.

L’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e

i parametri previsti dalla convenzione con il SSN.

1.3.5 Nuovi termini per l’accertamento (c. 130 e 132)

Sono stati allungati i termini di accertamento ai fini Iva e imposte dirette (Ires, Irap, Irpef ecc.) come

segue:

- Entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo

dell’attuale quarto);

- Ento il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere

presentata in caso di omessa dichiarazione (in luogo dell’attuale quinto).

La previsione che raddoppiava i termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un

reato penale è stata eliminata.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti valgono ancora i vecchi termini, mentre quelli nuovi

si applicano agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi.

1.3.6 Aliquota Gestione separata Inps 2016 (c. 203)

I lavoratori autonomi privi di altra cassa previdenziale iscritti alla Gestione separata Inps sono soggetti ad

una aliquota Inps pari al 27,72%

1.3.7 Credito di imposta mediazione (c. 618)

La Finanziaria 2016 conferma e introduce a regime il credito di imposta a favore delle parti per le spese

sostenute per avvocati e arbitrati nei procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato, commisurato al

compenso fino a concorrenza di € 250.

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Circolare 06/2016 15/15

Con un apposito Decreto Ministeriale saranno stabilite modalità, documentazione e controlli.

Ogni anno il Ministero della Giustizia comunica entro il 30.04 il credito di imposta spettante per ciascun

procedimento. Il credito d’imposta va indicato nel modello Unico o 730.

1.3.8 Compensazione crediti avvocati (c. 778-780)

È stato disposto che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello

Stato possono compensare, anche parzialmente, quanto dovute per imposte, tasse e contributi

previdenziali.

La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento.

Con un apposito Decreto Ministeriale saranno stabilite modalità, criteri e priorità dell’agevolazione.

1.3.9 Equiparazione liberi professionisti – imprese e fondi UE (c. 821)

Anche i liberi professionisti, a prescindere dalla forma giuridica adottata, potranno accedere ai piani

operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll