fiori - materfamilias

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A study on the legal meaning of the latin expression 'materfamilias'

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  • BULLETIINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO Yl'ITORIO SCIAWJA

    Terza Serie Vol. XXXV- XXXVI Volume XCVI -XCVII della collezione

    (Eatmtto)

    ROBERTO FIORI

    MATERFAMILIAS

    M I L A N O - D O T T. A. G I U F F R E D I T O R E

  • ROBERTO FIORI

    'MATERFAMILIAS'

    l. I tentativi di definizione del concetto di mateifamilias in diritto roma-no sono stati rari. La maggioranza degli studiosi ha per lo pi evitato o af-frontato solo marginalmente il problema, spesso ritenendolo privo di sostan-za giuridica 1 La bibliografia specifica sul tema si riduce essenzialmente a tre lavori: il primo, del 1930, di Wolfgang Kunkd 2; il secondo, del 1940, di Antonio Carcaterra 3; il terzo, del 1983, di Witold W o!odkiewicz 4 Eppure, la questione avrebbe meritato un'attenzione maggiore; non solo per la defi-nizione in se stessa dell'espressione, ma anche e soprattutto perch il proble-ma involge considerazioni - e conduce a soluzioni - che interessano l'intera struttura della famiglia romana, particolarmente di quella arcaica.

    Le difficolt di precisazione derivano principalmente dalla discordanza delle fonti, sia letterarie che giuridiche. Esse ci forniscono almeno quattro significati di mateifamilias: a) donna in manu; b) donna sui iuris; c) donna che vive non inhoneste, secondo i boni mores; d) uxor.

    La dottrina ha spiegato queste divergenze nel senso di una evoluzione temporale del concetto. Per W olfgang Kunkel, il passaggio dall'accezione sub a) a quella sub b) sarebbe avvenuto in et classica, mentre i significati sub c) e d) avrebbero attraversato l'intera storia di Roma, trovandosi tanto nelle commedie di Terenzio quanto negli editti di Adriano 5

    Secondo Antonio Carcaterra, il concetto sub b) di mateifamilias come donna sui iuris sarebbe postdassico e bizantino: i testi di et classica che ne parlano in questo senso sarebbero tutti interpolati 6 Mateifamilias avrebbe

    1 Cfr. la bibliografia in W. WOLODKIEWICZ, Attorno al significato della nozione di 'mat" fami-lias; in Studi C. Sanfilippo, III, Milano, 1983, 735, nr. 7; qui basti citare per tutti la prima edizione di M. KASER, Das romische Privatrecht, P, Miinchen, 1955, 57: Mateifamilias ist kein Rechtsbegriff sondern nur ein Ehrentitel der uxor in manu des lebenden pateifami/ias wenn Kinder in der Familie sind>> (nella seconda ed., Miinchen 1971, 59, il giudizio pi sfumato: indicherebbe prima la donna in manu, poi la sui iuris, e all'accribuco sarebbe legata una particolare Ehrbarkeit); P. BONFANTE, Corso di diritto romano, I. Diritto di famiglia, Roma, 1925, 9: mateifamilias titolo meramenre onorifico che in epoca storica non ha valore giuridico>>; cfr. anche p. 5 L Di titolo onorifico parla anche S. PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, I', Milano, 1947, 327.

    2 Mater fami/ias, in RE, XIV.2, Stuttgarc, 1930, 2183 s. 3 Mat"' fami/ias, in AG, CXXIII, 1940, 113 ss. 4 Nozione, cit., 735 ss.; cfr. anche, dello stesso, Mat" fami/ias, in Czas. prawn.-hist., XVI,

    1964, 103 ss .. 5 KUNKEL, Mat(T familias, cit., 2183 s. 6 CARCATERRA, Mater familias, cit., passim, specialmente 115, 133 ss., 139.

  • 456 ROBERTO FIORI

    infatti conservato fino al N sec. d.C. il senso sub a) di uxor in manu. Che la conventio in manum sia sopravvissuta per tutta l'et classica sarebbe dimo-strato dal fatto che in alcuni passi di Gaio - e addirittura di Servio gramma-tico, che scriveva negli ultimi anni del N o nei primi del V sec. d.C. -, mentre per la conforreatio e l' usus si usano tempi al passato, per la coemptio si usa il tempo presente 7 A supportare la teoria concorrerebbero anche alcu-ni passi del Digesto: non, a dir la verit, nella loro redazione giustinianea, ma nella ricostruzione - pur autorevole - proposta dal Cuiacio 8 e, pi di recente, dall' Albertario 9 Sulla base di questi indizi, il Carcaterra riteneva-di dover correggere una decina di passi del Digesto nei luoghi in cui parlano della materfomilias per restituirli alla (presunta) lezione originaria. Allo stesso modo, sarebbe postdassico il senso sub c): non che in epoca classica la figura della materfomilias non fosse legata ai boni mores, ma l' esaltazione di que-sto rapporto sarebbe da attribuire all'influenza del cristianesimo 10

    Da ultimo, Witold W olodkiewicz ha riaffermato la classicit della de-finizione sub b), individuando il momento di passaggio dalla primitiva con-cezione alla posteriore nella seconda met del I o nella prima met, del II sec. d.C., in concomitanza con la scomparsa della conventio in manum. Quando non esister pi questa, non si avvertir neanche pi

  • 'MATERFAMILIAS' 457

    sottoposta alla manus mariti>>. Nello stesso periodo, coerentemente, la qua-lificazione della materfomilias come donna honesta sarebbe stata estesa a tutte le mogli - anzi, a tutte le donne - honestae, e non solo a quelle in manu; e sarebbe nato un terzo significato del termine, del tutto diverso dai prece-denti, ossia quello di donna sui iuris 11

    lnnanzitutto, Cicerone traccia in termini assai chiari la linea di demarca-zione fra la mater fomilias e la semplice uxor, la prima la donna in manu, la seconda la moglie non in manu:

    Top. 14: Si ita Fabiae, pecunia legata est a viro, si ei viro materfomi-lias esset si ea in manum viri non convenerat, nihil debetur. genus enim est uxor; eius duae formae, una matrumfomilias (eae sunt quae in manum convenerunt) altera earum, quae tantummodo uxores habentur. qua in parte cum fuerit Fabia, legatum ei non videtur.

    Nello stesso senso si pronuncia Quintiliano:

    Inst. orat. 5, 10, 62: Cicero genus et speciem, quam eandem formam vocat, a finitione deducit, et iis quae ad aliquid sunt stt-bicit: ut, si is cui argentum omne legatum est petat signatum quoque, utatur genere: at si quis, cum legatum sit ei quae uiro mater fomilias esset, neget deberi ei quae in manum non convenerit, specie, quoniam duae formae sint matri-monzorum.

    Gellio aggiunge che materfomilias tanto la donna in manu mariti quan-to quella soggetta alla manus del pater di questo:

    Noct. Att. 18, 6, 8-9: Enimvero illud impendio probabilius est 12, quod idonei vocum antiquarum enarratores tradiderunt, matronam dictam esse proprie, quae in matrimonium cum viro convenisset, quoad in eo matri-monio maneret, etiamsi liberi nondum nati forent, dictamque ita esse a matris nomine, non adepto iam, sed cum spe et omine mox adipiscendi, unde ipsum quoque 'matrimonium' dicitur, matrem autem fomilias appel-latam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset: quoniam non in matrimonium

    . tantum, sed in fomiliam quoque mariti et in sui heredis locum venisset.

    In ci seguito dal Servius auctus:

    In Verg. Aen. 11, 476: Alii hoc putant rectius 13, matronam dici quae

    Il WOLODKIEWICZ, Nozione, ci t., 755 s., ma passim. 12 Gellio ha appena riportato l'opinione di Elio Melisso, per la quale, cfr. infta, nr. 21. !3 Anche qui srara appena richiamara la definizione di Melisso: cfr. infta, nr. 21.

  • BIDR Vol. XCVI-XCVII, 1993-1994

    ERRATA-CORRIGE

    A p. 457, nell'artioolo di Roberto Fiori, Mateifamilias, prima del primo capo-verso (che inizia oon lnnanzitutto, Cicerone), stata omessa - per un errore nel ffie di stampa - la parte qui appresso riportata:

    Il problema fondamentale, come si vede, quello del rapporto fra le acce-zioni sub a) e b) e di questo, innanzitutto, ci occuperemo. Sin da ora, co-munque, non potr farsi a meno di notare come la discussione fra gli stu-diosi si sia imperniata esclusivamente sul momento storico in cui avvenuto il passaggio dall'una all'altra significazione: per Kunkel e Wolodkiewicz in et classica; per Carcaterra in epoca postclassica. Al di l di questo, le posi-zioni degli autori sono sostanzialmente identiche: per tutti, il mutamento si sarebbe prodotto perch, venendo meno il matrimonio cum manu, il voca-bolo 'mater familias' non poteva conservare la stessa accezione giuridica 114; sarebbe cos nato un terzo significato, del tutto diverso daiJrecedenti ub, che avrebbe avvicinato la figura della materfomilias a ~uella d pateifamilias, finora opposte, essendo l'uno sui iuris, l'altra in manu 1'. Tuttavia, in nessu-no di questi autori ci si domanda come sia potuta nascere una utilizzazione dell'espressione materfomilias>> completamente differente, e anzi opposta a quella tradizionale. L'appellativo inf.i.tti, dall'indicare una posizione di assog-gettamento al pater, passa a individuare una condizione di autonomia (cfr. la traduzione di materjamilias dei Basilici: ai>'reou

  • 458 ROBERTO FIORI

    in matrimonium cum viro convenerit et in eo matrimonio manserit, etiam si liberi nondum .fuerint: dictam matris nomine, spe atque omine, unde et matrimonium dictum. matrem vero fomilias eam esse, quae in mariti ma-nu mancipioque, aut in cuius maritus manu mancipioque esset, quoniam in fomiliam quoque mariti et sui heredis locum venisset.

    Nella linea di Gellio sembra porsi anche Nonio Marcello, in un passo per la verit un po' confuso:

    Comp. doctr., s.v. Matronae et matris fomilias (LINDSAY, p. 710): Matrem vero fomilias, quae in fomilia mancipioque sit patria, etsi- in ma-riti matrimonio esset.

    Secondo Isidoro di Siviglia 14 a distinguere la mateifamilias dalle altre don-ne sarebbe una certa sollemnitas del cerimoniale nuziale:

    Etym. 9, 5, 8: Matremfomilias inde vocari, quia per quandafn iuris sollemnitatem in fomiliam transit mariti. tabulae enim matrimoniales instrumenta emptionis suae sunt.

    E cos anche per Boezio, che individua questa sollemnitas nel procedimen-to della coemptio:

    In Cic. top. 2 (MIGNE, LXIV, 1071 A-B): Uxoris species sunt duae, una matrumfomilias, altera usu; sed communi generis nomine uxores vo-cantur . .fit vero id saepe, ut species iisdem nominibus nuncupentur, quibus et genera; mater vero fomilias esse non poterat, nisi quae convenisset in manum; haec autem certa erat species nuptiarum. tribus enim modis uxor habebatur, usu, forreatione, coemptione, sed conforreatio solis ponti.ficibus conveniebat. quae autem in manum per coemptionem convenerant, eae matresfomilias vocabantur. quae vero usu ve/ forreatione, minime. coem-ptio vero certis solemnitatibus peragebatur, et sese in coemendo invicem interrogabant, vir ita, an mulier sibi materfomilias esse vellet. il/a respon-debat velle. item mulier interrogabat an vir sibi paterfomilias esse vellet. il/e respondebat ve/le. itaque mulier, viri conveniebat in manum, et voca-bantur hae nuptiae per coemptionem, et erat mulier materfomilias viro, loco .filiae. quam solemnitatem in suis institutis Ulpianus exponit.

    Come anche in due luoghi del commento all'Eneide di Servio (auctus e vulgatus):

    14 Cfr. anche Isid. etym. 9, 7, 13: matrona est quae iam nupsit, et dieta matrona, quasi mater nati, ve! quia iam mater fieri potest, unde et matrimonium dictum. distinguitur autem inter matronam et matrem, et matrem et matremfomilias. nam matronae, quia iam in matrimonium convenerunt: matres, quia genuerunt: matresfomilias, quia per quandam iuris sollemnitatem in fomiliam mariti transierunt.

  • 'MATERFAMILIAS' 459

    Serv. auer. in Verg. Aen. 11, 476: Matresfomilias vero illas quae in matrimonium per coemptionem convenerunt: nam per quandam iuris so-lemnitatem in familiam migrant mariti.

    Serv. in Verg. Aen. 11, 581: Materfomilias vero il/a dicitur, quae in matrimonium convenit per coemptionem: nam per quandam iuris sollem-nitatem in familiam migrat mariti.

    Infine, alle fonti che individuano la materfomilias nella donna in manu, potremmo aggiungere con una cena tranquillit l'epitome festina di Paolo Diacono, che riporta una testimonianza di Verrio Fiacco, dunque di un au-tore dell'et augustea, epoca nella quale era ancora praticata la conventio:

    Paul.-Fest. verb. sign. s.v. materfomiliae (LINDSAY, p. 112): Materfo-miliae non ante dicebatur, quam vir eius paterfomiliae dictus esset; nec possunt hoc nomine plures in una familia praeter unam appellari. sed nec vidua hoc nomine, nec quae sine .filiis est, vocari potest.

    La dottrina ha concordemente dedotto da questi passi che in et arcaica sarebbe stata detta materfomilias la donna in manu. Non si andati al di l di questa generica affermazione, eppure un esame attento consente di coglie-re delle sfumature significative.

    Le testimonianze sopra riportate possono essere ricondotte essenzialmente a due filoni.

    A) Da una parte abbiamo Cicerone (seguito da Quintiliano) e Gellio, per i quali era materfomilias ogni donna che entrasse nella famiglia del marito a mezzo di conventio in manum. Se il primo si limita a questa affermazione, Gellio tiene a precisare che non aveva importanza se la moglie fosse nella manus del marito sui iuris o nel potere del pater di questi. Al contrario - e baster per ora evidenziare il contrasto, rinviando la discussione alle pagine seguenti 15 -, secondo Verrio Fiacco materfomilias non ogni donna in ma-nu, ma solo colei che sia moglie del paterfomilias, ossia di un uomo sui iuris. Di conseguenza, solo una donna nella famiglia potrebbe essere detta materfo-milias.

    B) Dall'altra parte, i testi pi tardi ci forniscono due 16 definizioni di ma-terfomilias:

    a) materfomilias la moglie in manu mancipioque mariti, aut in cuius ma-ritus manu mancipioque esset (Serv. auer. in Verg. Aen. 11, 476; Nonio Mar-cello);

    15 Cfr. infra, 6. 16 Le definizioni sono in realt tre, perch sia Serv. auer. in Verg. Aen. Il, 476 che Non. Mare.

    comp. doctr., s.v. matronae et matrisfomilias (LINDSAY, p. 710) e Isid. etym. 9, 5, 8 riportano la spie-gazione di Elio Melisso (in Geli. 18, 6, 4) della differenza fra matrona e materfomilias: matrona est quae seme/ peperit, quae saepius mater fomilias. Ma essi stessi, come d'altronde aveva fatto Gellio, non reputano credibile l'interpretazione.

  • 460 ROBERTO FIORI

    b) mateifamilias la donna entrata nella manus per coemptionem, ossia attraverso un procedimento che comporta una certa solemnitas (Serv. auct. in Verg. Aen. 11, 476 e Serv. in Verg. Aen. 11, 581; Boezio; Isid. etym. 9, 5, 8 parla di una sollemnitas che sembrerebbe concretarsi in un' emptio, ma cfr. anche 9, 7, 13).

    L'interpretazione sub B, a) prende le mosse dal passo di Geli. 18, 6, 8-9 gi riportato. Ci agevolmente sostenibile per Servio, che ricalca quasi esattamente la sua fonte 17; qualche dubbio potrebbe sorgere rispetto a No-nio Marcello, il cui brano , almeno ad una prima lettura, poco chiaro. Do-po un esordio che riporta la definizione di matrona di Gellio senza sostan-ziali modifiche 18, egli infatti prosegue: matrem vero fomilias, quae in fomilia mancipioque sit patria, etsi in mariti matrimonio esset, mateifamilias la donna nel potere del pater, anche se sposata al marito>>. Il periodo non brilla per limpidezza, ma il senso spiegato dal confronto con il parallelo passo di Gellio: matrem autem fomilias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset: quoniam non in matrimonium tantum, sed in fomiliam quoque mariti et in sui heredis locum venisset. Evidentemente Nonio voleva dire: mateifami-lias la donna che sia in manu di un (non: "del") pateifamilias 19: del suo pro-prio marito, se sui iuris; del pater di questi, se alieni iuriS>>. In sostanza, an-che se esposta in maniera meno chiara, la definizione di Gellio, dal quale evidentemente Nonio attingeva 20

    E veniamo aB, b). Di Isidoro fonte Servio 21 : lo dimostra il fatto che lo 17 Su Gellio come fonte per Servio cfr. Serv. in Verg. Aen. 5, 738; in particolare, sui passi in

    questione, cfr. G. THILO-H. HAGEN, Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, II, Leipzig, 1884, 536, nt. l ad Il, 476.

    18 Al riguardo, pu essere d'aiuto un raffronto fra i passi: Non. Mare.: ... matrona quae peperit seme/, matnfamilias quae saepius ... ; Geli. ... matrona est q~fae seme/ peperit, quae saepius mater fomilias ... ; Non. Mare.: ... matronam ... quae in matrimonio sit mariti, etiam ante susceptos liberos, dictam ... ; Geli.: ... matronam dictam esse proprie, quae in matrimonio cum viro convenisse! ... etiamsi liberi non-dum nati forent ... ; Non. Mare.: ... meliore tamen matris foturae spe et omine nuncupatam ... ; Geli.: ... dictamque ita esse a matris nomine, non adepto iam, sed cum spe et omine adipiscendi ...

    19 E infatti, nell'apparato critico dell'edizione di L. QUICHERAT, Nonii Marce/li De compendiosa doctrina, Parisiis, 1872, 512 s., si legge che nell'edizione cinquecentesca dello Junius il patria dell'e-dizione Lindsay (in Quicherat patris) reso con patrisfomiliae. Cfr. anche, nell'apparato di W.M. LINOSAY, Nonii Marce/li De conpendiosa doctrina, Lipsiae, 1903, 710, la lettura del Miiller: aut ma-riti aut eius patris.

    2Chc questi e non altri sia la fonte di Nonio mostrato d'altra parte dal fatto che l'intera sezio-

    ne che va da morbum a vitio (LINOSAY, p. 708) fino a matronae et matrisfomiliae (LINDSAY, p. 709 s.) tratta dalle Noctes Atticae: Geli. 4, 2 (= morbum a vitio); 8, 7 (= mnninisse et in mnnoriam redire); IO, 24 (= die quarta et die quarto); Il, Il (= mentiri et mendacium dicere); 16, 14 (= festinare et prosperare); 18, 6 (= matronae et matrisfomiliae) (cfr. W. M. LINDSAY, Nonius Marcellus' Dictionary of Republican Latin, Oxford; 1901, 20; cfr. anche 9 e 104, n t. /J: e ci in perfetta armonia con il metodo di composizione di Nonio, il quale disponeva le parole non in sequenza alfabetica, ma nell'ordine con cui le trovava nelle proprie fonti (LINDSAY, op. ult. cit., 89 ss.).

    21 Su Servio come fonte per Isidoro cfr. G. THILO-H. HAGEN, Servii commentar, cit., l, Leip-zig, 1881, XXXVIII ss. (cfr. anche Il, cit., 536, nt. l ad Il, 476) e H. PHILIPP, Isidoros (Nr. 27), in RE, !X.2, Stuttgart, !914, 2076 s. estremamente difficile che Isidoro avesse come fonte le lnsti-tutiones di Ulpiano, richiamate da Boezio; egli infatti ricava le notizie di diritto romano essenzial-

  • 'MATERFAMILIAS' 461

    scrittore di Siviglia conosce non solo la distinzione fra matrona e materfomi-lias di Melisso conservata in Geli. 18, 6, 4 22 e quella dello stesso Gellio, en-trambe riportate da Servio 23 ma anche l'accenno alla coemptio e alla relativa solemnitas che Gellio non compie e che invece collega Servio e Boezio:

    Servi o: 11, 476: nam per quandam iuris solem-nitatem in fomiliam migrant mariti 11, 581: nam per quandam iuris sol-lemnitatem in fomi-liam migrat mariti 11, 476: quae in ma-trimonium per coemp-tionem convenerunt. 11, 581: quae in ma-trimonium convenit per coemptionem.

    lsidoro: 9, 7, 13: quia per quandam iuris sol-lemnitatem in fomi-liam mariti transerunt 9, 5, 8: quia per quandam iuris sol-lemnitatem in fomi-liam transit mariti 9, 5, 8: emptionis suae

    Boezio: 3, 14: certis sollemni-tatibus peragebatur

    quae autem in manum per coemptionem con-venerant

    L'origine della definizione di materfomilias come donna che ha effettuato la conventio in manum per coemptio, attestata da questa seconda serie di te-stimonianze, andrebbe ricercata, secondo alcuni, in Ulpiano 24 Boezio, infat-ti, al termine della sua esposizione - nella quale, lo ricordiamo, egli sostiene che materfomilias la donna entrata nella manus attraverso coemptio, cio per quandam solemnitatem - , conclude: quam solemnitatem in suis institutis Ul-pianus exponit. Ma, a ben vedere, questa paternit assai discutibile. Induco-no al sospetto soprattutto le definizioni, orientate in senso totalmente diver-so, che Ulpiano d della materfomilias come donna sui iuris 25 Probabilmen-te Boezio, che scriveva tra il 520 e il 522 26, aveva a disposizione tre fonti:

    mente dalle Divinae institutiones di Lattanzio e dai Commentar# ad Vergilium di Servio (F .P. BRE-MER, De Domitii Ulpiani institutionibus, Bonnae, 1863, 21).

    22 lsid. etym. 9, 5, 8: alias sicut matrona est mater primi pueri, id est quasi mater nati, ita materfo-milias est quae plures enixa sunt. Per la definizione di Melisso, cfr. supra, nt. 21.

    23 Il rapporto fra i tre testi agevolmente mostrato da un raffronto anche sommario: Geli.: ... quae in matrimonio cum viro convenisset ... ; Serv. auct. 11, 476: ... quae in matrimonium cum viro convenerit ... ; Isid.: ... quia iam in matrimonium convenerunt ... ; Geli.: ... dictamque esse a matris nomine, non atkpto iam sed cum spe et omine mox adipiscendi ... ; Serv. auct. 11, 476: ... dictam matris nomine, spe atque omine ... ; lsid.: ... dieta ... quasi mater nati, ve[ quia iam mater fieri potest ... ; Geli.: ... unde ipsum quoque matrimonium dicitur; Serv. auct. 11, 476: ... unde et matrimonium dictum; Isid.: ... unde et matrimonium dictum.

    24 Cos KUNKEL, Mater familias, cit., 2183. 25 Cfr. infra, 3. 26 Cfr. H. CHADWICK, Boezio. La consolazione della musica, della logica, della teologia e della filo-

    sofia (trad. it.), Bologna, 1986 (1981), 162.

  • 462 ROBERTO FIORI

    dalla prima (forse Gai l, Il 0: da un altro passo di Boezio sappiamo che questi conosceva le lnstitutiones gaiane 27) traeva la notizia che tribus ... modis uxor habebatur, usu, forreatione, coemptione 28;

    - dalla seconda, un passo delle !nstitutiones di Ulpiano 29, era informato circa il procedimento della coemptio, che evidentemente comportava una in-terrogazione reciproca degli sposi: il vir chiedeva alla mulier se volesse dive-nire la sua mateifamilias; e lei, accettando, gli domandava se egli avesse volu-to essere il suo pateifamilias;

    - infine, era al corrente della tradizione (nota gi a Servio 30) secondo la quale sarebbe stata detta mateifamilias la donna entrata nella manus attraver-so coemptio, ossia per quandam iuris solemnitatem.

    Era naturale e logico, a questo punto, concludere: quae autem in manum per coemptionem convenerant, eae matresfomilias vocabantur. quae vero usu vel forreatione, minime. Ma, va sottolineato, verisimilmente Ulpiano riferiva solo del procedimento per coemptionem, non facendo menzione alcuna del fatto che solo colei che si fosse sposata a mezzo di coemptio sarebbe stata detta mateifamilias: Boezio non gli attribuisce altro che la descrizione della 5olem-nitas, e che in Ulpiano mancasse l'accenno alla mateifamilias mi sembra pos-sa ipotizzarsi sulla base del fatto che probabilmente lo stesso giurista attribu-iva la medesima solemnitas - che per Boezio causa dell'attribuzione dell' ap-pellativo - anche alla conforreatio 31 , forma di conventio che invece per Boezio non d luogo alla denominazione di mateifamilias. Probabilmente Boezio, leggendo in Cicerone che era mateifamilias la donna in manu, trovando in Gaio e Ulpiano la descrizione dei modi di conventio, rilevando che in questi

    27 Boeth. in Cic. top. 3 (MIGNE, LXN, 1095 A). Sulla conoscenza di Boezio dei giuristi romani cfr. H.E. OIRKSEN, Auszuge aus dm Schriften der romischen Rechtsgelehrten, ubertragen in die Werke des Boi!thius (1851), in Hinterlassene Schriften, I, Leipzig, 1871, 163 ss.; CHADWICK, Boezio, cit., 161.

    28 Sul rapporto fra questo passo di Boezio e il corrispondente gaiano, cfr. H.L.W. NELSON, Oberlieferung. Aufoau und Stil von Gai !mtitutiones, Leiden, 1981, 145 s.

    29 Cfr. FIRA, II', p. 307; BREMER, De Domitii Ulpiani imtitutionibus, cit., 86 (in generale, sul rapporto fra Boezio e Ulpiano, cfr. p. 14).

    30 Per la comunanza di fonti fra Boezio e Servio rispetto ai testi in esame si pronunciano anche M. DAVIDH.L.W. NELSON, Gai imtitutionum commentarii N. Kommentar (!. Lief.), Leiden, 1954, 137. Sul passo di Servio e sulla sua incomprensione della conventio in manum (in particolare rispetto al rapporto con il matrimonio), cfr. E. VOLTERRA, Nuove ricerche sulla 'conventio in manum' (!966), ora in Scritti giuridici, III, Napoli, 1991, 51, nt. 97, secondo il quale Servio avrebbe tratto le sue informazioni da uno scritto giuridico. Personalmente, riterrei di dover rintracciare I' autore di Servi o in Gellio, ma quand'anche si volesse accogliere l'ipotesi del Volterra, non bisognerebbe pensare a Ulpiano: in nessuno dei luoghi serviani si trovano indizi in questo senso (BREMER, De Ulpiani imti-tutionibus, cit., 18 s.). N con ci contrasta il fatto che nel Codex Dresdemis D. 136, in Serv. in Vet;g. Aen. 4, 214, dopo le parole m autem de iure, quasi per coemptionem, riportate anche dagli altri mmss., si legge: coemptio vero certis solennitatibus apud prncos peragebatur in contrahendo matrimonio, et sese coemendo invicem vir et uxor interrogabant: vir ita, an mulier sibi mater fomi/ias me velfet: illa respondebat, velk. item mulier interrogabat, utrum vir sibi pater fomilias me ve!kt: i/k respondebat, velk. itaque mulier in viri manum conveniebat et vocabantur hae nuptiae per coemptionem et erat mu-lier mater fomilias viro loco ftliae; verisimilmente, infatti, questa parte fu aggiunta posteriormente, sulla scorta di Boezio (BREMER, op. ult. cit., 19).

    3! Ti t. Ulp. 9: forreo convenit in manum certis verbis et testibus X praesentibus et solkmni sacrificio facto, in quo pan quoque forreus adhibetur.

  • 'MATERFAMILIAS' 463

    si dava uno spazio assai maggiore al cerimoniale della coemptio rispetto a quello degli altri procedimenti - il che attestato per Gaio 32 e ipotizzabile per Ulpiano 33 - e forse influenzato dalla lettura di quei testi che, in et tar-da, offrivano frequentemente una equivalenza fra coemptio e conventio in ma-num 34, aveva ritenuto di poter concludere che era materfamilias soltanto la donna entrata nella manus attraverso coemptio 35

    In definitiva, la tradizione sub B, a) (materfamilias = uxor quae in manum convenit) fu ridotta- perch apparentemente coincidente con l'altra- aB, b) (materfamilias= uxor quae in manum convenit coemptione). E, in effetti, Serv. in Verg. Aen. 11, 581 compie una contrapposizione fra mater e materfamilias simile a quella di Cicerone fra uxor e materfamilias e di Gellio fra matrona e materfamilias, ricorrendo, riguardo alle prime, il semplice matrimonium; ma poi non parla, come gli autori precedenti, di conventio in manum, bens solo della coemptio e di una solemnitas ad essa collegata 36; probabilmente, l'autore non aveva pi molto chiaro il senso giuridico della distinzione, il che fa an-che comprendere perch Serv. auct. in Verg. Aen. 11, 476 sia non una inter-pretazione, ma una parafrasi fedelissima di Geli. 18, 6, 8-9. Inoltre, , signi-ficativo il fatto che, al termine della parabola, Isidoro addirittura rovesci il discorso di Servio e metta in primo piano la sollemnitas e iiit secondo la emp-tio - ci che per uno scrittore classico sarebbe quantomeno incongruo -; e che non parli tecnicamente di conventio in manum, ma solo di transitio ad fomiliam mariti.

    Ora per, se le ipotesi sub B, a) e B, b) possono essere ricondotte ad uni-t, esse finiscono per coincidere anche con la definizione sub A) di Cicero-ne-Gellio.

    Per concludere, nonostante l'apparente variet delle soluzioni offerte dalle fonti, alla base di tutte la raffigurazione della materfamilias come donna in manu: non solo attraverso coemptio, ma anche per conforreatio e usus.

    Da questo tronco principale si diramano due interpretazioni: a) per la prima, di Cicerone-Gellio, sarebbe stata materfamilias ogni don-

    na in manu; perci potevano esservi pi matresfomilias nello stesso gruppo familiare;

    b) per la seconda, di Verrio Fiacco, sarebbe stata materfamilias solo la mo-glie del paterfamilias, cosicch solo una fra tutte le uxores avrebbe potuto ri-cevere l'appellativo.

    32 Gai l, 111 (usus); l, 112 (conforreatio); l, 113-118a (coemptio); in l, 119-123 il cerimoniale della mancipatio.

    33 Cos DIRKSEN, Auszuge, ci t., 175. 34 Cfr. J. GAUDEMET, Observatiom sur 14 Manus, in AHDO-RIDA, Il, 1953, 329 s. 35 Non molto diversa da quella qui proposta la spegazione di DIRKSEN, Auszuge, cit., 174 s. 36 Riporto il brano nella sua interezza: Serv. in Verg. Aen. 11, 581: inter matrem et matrem fomi-

    lias hoc interest, quod mater est praeter illam significationem quae est ad aliquid, quae tantum convenit in matrimonium; materfamilias vero il/a dicitur quae in matrimonium convenit per coemptionem: nam per quandam iuris sollemnitatem in fomiliam migrat mariti.

  • 464 ROBERTO FIORI

    3. Passiamo ora a considerare brevemente i testi nei quali la mateifamilias rappresentata come donna sui iuris 37

    In essi, l'elemento saliente l'opposizione fra la mateifamilias (da sola o con il pater) da una parte, come soggetto che non nella potestas di alcuno, e lafiliafamilias (con o senza ilfilius) dall'altra come soggetto in aliena pote-state. In questo senso, particolarmente significativo Ulp. l inst. D. l, 6, 4:

    Nam civium Romanorum quidam sunt patres familiarum, a/ii filii fa-miliarum, quaedam matres familiarum, quaedam filiae familiarum. patres familiarum sunt, qui sunt suae potestatis sive puberes sive impuberes: simi-li modo matres familiarum; filii familiarum et filiae quae sunt in aliena potestate.

    Ma troviamo conferme anche in altri frammenti, nei quali la qualit di donna sui iuris della mateifamilias si deduce con tutta evidenza dalla possibi-lit, per i figli, di essere istituiti eredi ex senatusconsulto Orphitiano 38, dalla capacit di testare 39 e di stare in giudizio 40, o, pi semplicemente, dall'o p-

    37 Oltre che nelle fonti del Digesto in seguito esaminate, il termine ricorre in questo senso anche in alcuni passi del Codice: C. l, 48, l (a. 316) (passo collegato tuttavia anche all'accezione di maur-fami/ias come donna honesta: cfr. J. CUJAS, Recitationes solemnes, in Opera omnia, ci t., VIII, 527B-528A); C. 6, 38, l, l (a. 213); C. 6, 61. 5 pr. (a. 473).

    3S Ulp. 12 ad Sab. D. 38, 17, l pr.: sive ingenua sive libertina mater est, admitti possunt /iberi ad hereditatem eius ex senatus consulto Orphitiano. l. Si ea sit mater, tU cuius statu dubitatur, utrum mater fami/ias sit an fi/ia familias, ut puta quoniam pater eius ab hostibus taptus sit: si certum esse coeperit matrem familias esse, /iberi admittentur. unlk tractari potest, an medio tempo", dum status pen.Ut, succurri eis per praetorem .Ubeat, ne, si medio tempore .Ucesserint, nihi/ ad h=lkm transmittant: et magis m, ut subveniatur, ut in mu/tis casibus placuit.

    39 Ulp. 5 opin. D. l, 7, 25 pr.: post mortem filiae suae, quae ut mater fami/ias quasi iure emanci-pata vixerat et testamento scriptis heredibus .Ucessit, adversus factum suum, quasi non iure eam nec P"-sentibus testibus emancipasset, pater movere controversiam prohibetur. Scaev. 16 dig. D. 32, 34 pr.: nomen .Ubitoris in haec verba legavit: Titio hoc amplius dari volo decem aureos, quos mihi here.US Gaii Seii debent, adversus quos ei actionem mandari volo eique eorundem pignora tradi: quaero, utrum here-.Us tantum .Ucem dare .Ubeant an in omne .Ubitum, hoc est in usuras .Ubeant mandare. respondit vitkri universam eius nominis ob/igationem legatam. item quaero, cum ignorante matre fami/ias actom in provincia adiectis sorti usuris .Ucem stipulati sint, an ex causa fi.Uicommissi supra scripti etiam incremen-tum huius .Ubiti ad Titium pertineat. respondit pertinere. Iulian. 15 dig. D. 35, 2, 86: Titia testamen-tum suo Titium ftatrem suum ex parte tertia here.Um instituit fitkique eius commisit, ut hereditatem menta quarta parte Secundae rt Proculae restituat: ealkm ftatri quaedam praedia praelegavit: quaero an Titus ea quae praelegata sunt etiam pro ea parte hereditatis, quam rogatus est, restituere an integra reti-nere .Ubeat. mpondi Titium legata integra retinere debere, sed in partem quartam imputari oportere duoduimam partem praediorum. sed si non essrt adiectum, ut pars quarta deduceretur, totum trientem praediorum legi Falcidiae imputari oportere, quoniam contra sententiam matris familiae /ex Falcidia induceretur.

    40 La stessa donna pu esercitare l'actio iniuriarum se sui iuris: Ulp. 16 ad ed. D. 47, 10, l, 3: item aut per semet ipsum alicui jt iniuria aut per alias personas. per semet, cum directo ipsi cui patri fami/ias ve/ matri familias jt iniuria: per alias, cum per consequentias jt, cum jt /iberis meis ve! servis meis ve/ uxori nuruive: spectat enim ad nos iniuria, quae in his jt, qui ve/ potestati nostrae ve/ affictui subiecti sint. Sull' esperibilit dell' actio .U dote: Mric. 8 quaest. D. 24, 3, 34: Titia divortium a Seio ficit: hanc Titius in sua potestate esse dicit rt dotem sibi reddi postulat: ipsa se matrem fami/ias dicit et .U dote agere vu/t: quaesitum est, quae partes iudicis sint. respondi patri, nisi probet fi/iam non solum in sua potestate esse, sed etiam consentire sibi, lknegandam actionem, sicuti lknega"tur, etiamsi constarrt eam in potestate esse. Ulp. 33 ad ed. D. 48, 20, 5, l: quod si tkportata sit fi/ia familias, Marcel/us ait,

  • 'MATERFAMILIAS' 465

    posizione in cui viene posta con la condizione (di alieni iuris) della filiafami-lias41.

    In sostanza, il contrasto che le fonti sottolineano fra soggetti sottoposti all'altrui potestas e soggetti svincolati dal potere paterno. La mater colei che simmetricamente rispetto al pater non deve sottostare ad alcuna potestas; la filia invece vincolata dalla patria potestas 42.

    Queste le fonti per il diritto arcaico e classico. Come si detto 43, l'inter-pretazione generalmente accolta di esse costringe a pensare ad un mutamen-to semantico dell'espressione mateifamilias>> per il quale, dall'indicare una donna in posizione di soggezione, l'appellativo sarebbe passato a significare uno status di particolare autonomia.

    Probabilmente, per, risponderebbe a criteri di maggiore economicit lo-gica il ritenere che esistesse una qualche relazione tra le due figure. Allo sco-po di valutare questa possibilit non sar inopponuno un ampliamento della prospettiva di indagine. Prenderemo in esame due argomenti: il primo, pro-priamente giuridico; il secondo, di carattere lessicale.

    4. La conventio in manum tagliava tutti i legami fra la donna e il gruppo di provenienza.

    quae sententia et vera est, non utique deportatione dissolvi matrimonium; nam cum libera mulier rema-neat, nihi/ prohibet et virum mariti a./fictionem et mulierem uxoris animum retinere. si igitur eo animo mulier foerit, ut discedere a marito ve/it, ait Marcellus tunc, patrem de dote acturum. sed si mater fomi-lias sit et interim constante matrimonio foerit deportata, dotem penes maritum remanere: postea vero dis-soluto matrimonio posse eam agere, quasi humanitatis intuitu hodie nata actione. Cfr. Tit. Ulp. 6, 6: divortio facto, si quidem sui iuris sit mulier, ipsa habet rei uxoriae actionem, id est dotis repetitionem. quod si in potestate patris sit, pater adiuncta filiae persona habet actionem rei uxoriae: nec interest, ad-venticia sit dos an proftcticia.

    41 Ulp. 25 ad ed. D. li, 7, 20. 1-2: ... si maritus lucratur dotem, convenietur foneraria, pater atttem non. sed in hunc casum puto, si dos, quia permodica foit, in fonus non su.lficit, in superfluum in patrem debere actionem dari. cum mater fomilias decedit nec est eius so/vendo hereditas, fonerari eam ex dote tantum oportet: et ita Celsum scribit. Iulian. 16 dig. D. 24, 3, 30 pr.: nupta non impeditur, quo minus cum priore marito de dote experiatur. l. Quotiens culpa viri accidit, ne dos a socero aut a quolibet a/io, qui mulieris nomine promiserat, exigeretur: si aut in matrimonio filia decesserit aut mater fomilias focta eum qui dotem repromiserat heredem instituerit, satis constat nihil amplius virum praestare debere qttam ut eos obligatione liberet. Afr. 4 quaest. D. 37, 6, 4: jlium emancipatum dotem, quam filiae suae nomine dedit, conftrre non debere, quia non, sicut in matris fomilias bonis esse dos intellegatur, ita et in patris, a quo sit proftcta.

    42 In altri passi troviamo l'espressione mateifmilias usata per indicare la donna sui iuris anche senza una cos esplicita contrapposizione con la fi!iafomilias, ma, almeno per il primo di essi, la distinzione intuibile con facilit: cfr. H.G. HEUMANN-E. SECKEL, Handlexikon zu den Quellen des romischen Rechts', Jena, 1907, 335, che come terzo significato d foemina suae potestatis, im Gegent. von filiafam.. Cos Scaev. 22 dig. D. 32, 41, 7: ... quaesitum est, cum puella non ex causa legati pecu-nia in dotem ab heredibus patris acceperat, sed mortuo secundo marito mater fomilias focta dotem recipe-raverat; lav. l ex post. Labeon. D. 35, l, 40, 2: quidam Titio centum legaverat, deinde infra ita iusse-rat: "quas pecunias cuique legavi, eas heres meus, si mater mea moritur, dato: mortuo patre fomilias Titius vixerat et viva matre fomilias decesserat. mortua matre heredibus Titii legatum deberi Ofi/ius respondit, quoniam non sub condicione esset legatum, sed ante legatum pure, deinde dies so/vendi adiecta. videamw, inquit Labeo, ne id folsum sit, quia nihil intersit, utrum ita scribatur: "quas pecunias cuique legavi, eas heres meus, si mater me a moritur, dato" an ita: "nisi mater me a moritur, ne dato: utrubique enirn sub condicione ve! datum ve/ adeptum esse legatum. Labeonis responsum probo.

    43 Cfr. sttpra, l.

  • 466 ROBERTO FIORI

    Infatti, poich la norma delle XII tavole sulle successioni ab intestato di-sponeva che la donna potesse ereditare dal padre come i maschi (tab. 5, 4: si intestato moritur cui suus heres nec escit adgnatus proxim'us fomiliam habeto), finch la donna fosse rimasta legata alla propria famiglia d'origine, parte del patrimonio familiare le sarebbe spettato; d'altro canto, l'ingresso nella fami-glia del marito comportava per l' uxor nuove aspettative patrimoniali, perch fra gli heredes sui, dice Gaio, erano ricomprese anche la uxor in manu e la nurus quae in manu .filii est44 Ora, per evitare che parte del patrimonio del-la famiglia di origine (ereditato come .filia o adgnata) entrasse nel patrimo-nio della nuova, era necessario che la donna uscisse completamente dalla sua famiglia originaria. Il passaggio da un gruppo familiare all'altro si compiva perci attraverso un trasferimento completo: la donna esce dalla potestas del pater della famiglia d'origine ed entra nel potere del marito, se sui iuris, o in quello del suocero.

    Ma l'estensione del nuovo potere sulla donna era identica a quella del precedente? Se non sorgono dubbi per una risposta positiva nel caso di unione della donna ad un soggetto alieni iuris (perch ella passa da una pa-tria potestas ad un'altra), qualche sospetto potrebbe sorgere riguardo alla con-ventio nella manus di un soggetto sui iuris. E ci in due sensi:

    a) il negozio di trasferimento era atto a trasmettere un potere identico? b) la manus, la potestas e, potremmo aggiungere, il mancipium, sono diver-

    si aspetti di un identico potere, che muta nell'oggetto ma non nella sostanza e nell'estensione, oppure sono forme di potere distinte che, semplicemente, fanno capo allo stesso soggetto?

    Sulla base del raffronto del modo di conventio attraverso usus con la nor-ma delle XII Tavole sull'usucapione dei beni mobili 45, si ritenuto che la conventio in manum attuasse un vero e proprio trasferimento di propriet del bene donna: in questo modo, come il dominium del nuovo proprietario era identico a quello del suo dante causa, cos la moglie si sarebbe trovata sottoposta a un potere familiare che appariva nei contenuti e nell'estensione assolutamente identico a quello al quale era stata sottoposta prima del matri-monio 46 Prova di ci sarebbe un supposto parallelismo tra i modi di ac-quisto della propriet e quelli di acquisizione della manus 47 Ma un esame degli altri modi di conventio vale a smentire questa ipotesi.

    44 Gai 3. 3: uxor quoque quae in manu viri est ei sua heres est, quia filiae loco est. item nurus quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est. ud ita demum erit sua heres, si filius, cuius in mamt foerit, cum pater moritur, in potestate eius non sit. idemque dicemus et de ea quae in nepotis manu matrimonii causa sit, quia proneptis loco est.

    45 T ab. 6, 3: usus auctoritas fondi biennium est, ceterarum rerum omnium annuus est usus. Critica alla concezione tradizionale in l. PIRO, 'Usu' in manum convenire, Napoli, 1994, specialmente 7 ss. (contra, E. CANTARELI.A, in Labeo, LXI, 1995, 434 ss.).

    46 E. CANTARELI.A, La vita delle donne, in AA.W. Storia di Roma, IV, Torino, 1989, 561. Altra bibliografia in PIRO, 'Usu' in manum convenire, cit., 69 ss.

    47 CANTARELI.A, La vita delle donne, cit., 561.

  • 'MATERFAMILIAS' 467

    Anzitutto, non si vede a quale parallelismo fosse ispirata la conforreatio, la forma presumibilmente pi antica.

    A proposito della coemptio stato sostenuto che la mancipatio fittizia, la forma utilizzata per il passaggio della donna alla famiglia del marito 48 sareb-be indizio di una originaria compravendita della moglie. La visione tutta-via criticabile sotto diversi profili:

    a) in generale, potremmo notare con il Volterra come, a differenza dei diritti orientali, nel matrimonio romano manchi ogni elemento che possa far pensare ad una compera della donna 49;

    b) in secondo luogo, come gi sottolineato dal Bonfante 50, l'espressione di Gai l, 113, emit is mulierem - sulla quale si fonda larga parte della dottrina che vede nella coemptio un atto di acquisto della moglie da parte del marito - la ricostruzione proposta dallo Studemund 51 del testo del manoscritto veronese emiteummulierem 52; ma d'altra parte non meno probabile 53 l'al-ternativa proposta dallo Huschke 54, che legge emit eum (mulier et is) mulie-rem, indirizzandosi verso l'ipotesi di una compera reciproca. Addirittura, quest'ultima possibilit riceve maggiori supporti testuali dell'altra, asoluta-mente isolata nelle fonti: di compera reciproca parlano infatti i pur tardi Nonio Marcello - che tuttavia si rifa a V arrone-, Servio, Boezio e Isidoro 55;

    c) a ben vedere, lo stesso termine coemptio ci allontana dall'idea di un ac-quisto della donna: il prefisso co- esprime infatti una sfumatura di parit che, se non arriva a far pensare ad una pari posizione fra i coniugi, vale

    48 Gai l, 113: coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem. id est per quandam ima-ginariam venditionem: nam adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit vir mulierem, cuius in manum convenit.

    49 E. VOLTERRA, Istituzioni di diritto privato romano, Roma, 1985, 644; cfr. F. SERRAO, Diritto privato economia e societ nella storia di Roma, 1.1, Napoli, 1984, 186. Sul passo, assai lacunoso, di Gai l, 123, in cui si parla di servilis condicio conseguente ad una coemptio, cfr. M. KASER, Ruhende und verdriingende Hausgewalt im iilteren romischen Recht, in ZSS, LIX, 1939, 33 s.

    50 BONFANTE, Corso, I, cit., 47 s. Cfr. anche G. LOBRANO, 'Uxor quodammodo domina: Riflessio-ni su Pau/. D. 25. 2. l, Sassari, 1989, 70.

    51 P. KRUEGER-W. STUDEMUND, Gai !nstitutiones, Berolini, 1877,22. Cfr. anche E. SECKEL-B. KUEBLER, Gai institutionum commentarii quattuol, Lipsiae, 1921, 30: emit vir mulierem; PER.C. BIZOUKIDES, Gaius, l, Thessalonicae, 1937, 78: emit [vir] mulierem; M. DAVID, Gai institutiones (ed. minor), Leiden, 1948, 18: emit vir (?) mulierem: ma cfr. l'ed. maior, M. DAVID-H.L.W. NELSON, Gai institutionum commentarii IV. Text. (1. Lief.), Leiden, 1954, 34, e Kommentar (l. Lief.), cit., 134 ss., nella quale si accoglie la lettura di PH.E. HUSCHKE, lurisprudentiae anteiusti-nianae quae supersunt 5, Lipsiae, 1886, 200 su cui infra, nt. 59; sulla questione cfr. anche V. ARAN-GIO-RUIZ, in TR, XXIII, 1955, 357 s., che difende la lezione vir, e ancora NELSON, Uberlieftrung, Aujbau und Stil von Gai lnstitutiones, cit., 147.

    52 Conservata da E. DUBOIS, lnstitutes de Gaius6, Paris, 1881, 68. 53 Cos BONFANTE, Corso, I, cit., 47 s. 54 HUSCHKE, lurisprudentiae anteiustinianae quae supersunf, cit., 200; cfr. anche F. KNIEP, Gai

    institutionum commentarius primus, Jena, 1911, 45, 176. 55 Non. Mare. comp. doctr. s.v. nubentes (LINDSAY, p. 852); Serv. auct. in Verg. Aen. 4, 103; 4,

    214; in Verg. Georg. 1, 31; Boeth. in Cic. top. 2 (MIGNE, LXIV, 1071 B); Isid. etym. 5, 26, 26. Per tutte queste fonti, cfr. KNIEP, Gai institutionum commentarius primus, cit., 176; BONFANTE, Corso, l, cit., 48, nt.4-6; DAVID-NELSON, Gai institutionum commentarii IV. Kommentar (1. Lief.), cit., 134 ss.; LOBRANO, Uxor, cit., 70.

  • 468 ROBERTO FIORI

    quantomeno a sconsigliare l'ipotesi di una assimilazione della donna a una res e dunque una perfetta sinonimia fra emptio e coemptio 56;

    d) quando poi si consideri il lato strettamente giuridico della questione, si osserver come la mancipatio non sarebbe stata da sola strumento atto a rompere i legami tra la sposa e il gruppo familiare di provenienza: in origi-ne, la mancipatio del.filius e della .filiafomilias non faceva venir meno la pa-tria potestas 57, e solo con le XII Tavole si stabil che la vendita del figlio per .tre volte e della figlia per una volta bastasse a far cessare il potere del pater su di loro 58;

    e) per finire, con la teoria in parola mal si concilia l'istituto della das, i beni dati alla famiglia del marito ad sustinenda onera matrimonii 59: come spiegare il trasferimento di beni che la famiglia della sposa compie a vantag-gio di quella dello sposo, se questi avesse davvero acquistato la moglie? Ep-pure l'istituto doveva essere assai risalente, come risulta da una precisa (e credibile) indicazione di Dionigi circa un antico mos che prescriveva l' ob-bligo per i clienti di provvedere alla dote della figlia del patrono, qualora questi non avesse potuto farlo autonomamente 60 '

    In realt, l'elemento patrimoniale nel matrimonio arcaico rilevantissimo, ma non nel senso che la donna sia un bene oggetto di trasferimento al pari di una qualsiasi res. Con la conventio in manum si compie effettivamente un passaggio di beni, ma solo nel senso che ogni propriet della donna passa nel patrimonio del marito; inoltre, altra conseguenza importante, la donna in manu non pu ricevere una quota ereditaria che dalla nuova famiglia.

    56 Cfr. G. DUMJOZIL, Matrimoni in,JQeuropei (trad. it.), Milano, 1984 (1979), 64: nelle lingue a preverbi, e soprattutto in latino e greco, sono que!iti a esprimere l'aspetto essenziale dell'azione, aven-do la radice verbale solo una funzione di specificazione; perci, come co-optare significa annettersi un membro (di un collegio) per elezione, cos co-emere vuoi dire annettersi una sposa per acquisto (reale o simulato, a questo riguardo non rileva; cfr. anche KNIEP, Gai institutionum commentarius primus, cit., 176: coemere ist "zusammen nehmen". Vgl. z.B. Cassius bei Cic. adfom. 15, 19: Sulla omnia ... bona coemit>o). In entrambi i casi, CO- esprime ... una sfumatura di parit: proprio come il sacerdote cooptato prende nel collegio un posto uguale a quello dei suoi cooptatori, cos la sposa acquisita per coemptio diventa la met femminile della casa, la mateifamilillS>. Ci non significa, naturalmente, che ci fosse parit fra i coniugi, ma piuttosto che, se il procedimento era commerciale, la sposa non era purtuttavia oggetto di commercio come potrebbe essere un terreno, un animale, un oggetto o uno schiavo (DUMJOZIL, le. ult. cit.).

    57 Cfr. per tutti SERRAO, Diritto privato, I.!, cit., 204 ss. e 224 ss. 58 Gai l, 132: praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. sed flius quidem

    tribus mancipationibus, ceteri vero liberi sive masculini sexus sive feminini una mancipatione exeunt de parentum potestate: /ex enim XII tabularum tantum in persona flii de tribus mancipationibus wquitur bis verbis: si pater ter jlium venum duit a patre jlius liber esto (cfr. tab. 4, 2b). Cfr. anche Gai l, 134 sul procedimento dell'a,JQptio: in flio ... : si in ~ptionem datur, tres mancipationes et duae interceden-tes manumissiones proinde junt ... in ceteris vero libero rum personis seu masculini seu feminini sexus una scilicet mancipatio sufficit ... Per questa interpretazione della norma delle XII Tavole, cfr., oltre a SERRA O, Diritto privato, 1.1, ci t. 204 ss., 224 ss. (il quale ipotizza, per il diverso regime della vendita del flius da una parre e di jlia e nepotes dall'altro, un'interpretazione restrittiva della giurisprudenza pontificale), anche A. M. RABELLO, Effitti personali della 'patria potestas ', I. Dalle origini al perio,JQ degli Antonini, Milano, 1979, 93 ss. (bibliografia a pp. 94, n r. 44, e 97, nt. 55).

    59 Cfr. Pau!. 6 ad P/aut. D. 23, 3, 56, 1: ibi dos esse.debet, ubi onera matrimonii szmt. 60 Dion. Hai. 2, IO, 2.

  • 'MATERFAMILIAS' 469

    Posto che non si pu parlare del passaggio della donna da un gruppo fa-miliare all'altro come di un trasferimento di propriet, si dovr abbandonare anche l'idea - che unicamente su questo principio si fonda - secondo la qua-le il potere esercitato dal marito debba essere in ogni caso identico a quello del pater della famiglia d'origine. Possiamo perci riconsiderare senza pregiu-diziali di alcun genere i rapporti fra manus e potestas.

    Richiamare tutte le posizioni della dottrina in materia sarebbe impresa impossibile e forse inutile. Baster ricordare che, per la maggioranza degli studiosi, i poteri del pater sui figli, sui servi, sulla moglie, sui beni e le perso-nae in mancipio, non sarebbero altro che diverse esplicazioni di un origina-rio, unico, indifferenziato potere che essi nominano, di volta in volta, pote-stas, manus o mancipium 61 Non sappiamo - e probabilmente non sapremo mai - se in una fase preistorica vi sia stata davvero questa originaria unit. Quel che va sottolineato, per, che abbiamo testimonianze per le quali i poteri del pater erano differenziati gi in et molto arcaica.

    Per quanto riguarda il rapporto fra manus e potestas, la distinzione risulta anzitutto da un passo di Dionigi in cui si dice che le leggi di Romolo sui poteri del pater erano ancora pi severe e rigorose di quelfe sulla manus del

    61 Cfr. per rutti V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano'', Napoli, 1985, 433; G.G. ARCHI, Il concetto della propriet nei diritti del mondo antico, in RIDA, III' S., VI, 1959, 236; BONFANTE, Corso, l, cit., 77; A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano3, Torino, 1987, 258; U. COLI, &gnum, in SDHI, XVII, 1951, 127 ss. (che nell'inrerpretazione del GAUDEMET, Obser-vations sur la Manus, cir., 330, m. 43, conrrario alla tesi, ma che in realt critica solamenre l'utilizzazione dei termini manus e mancipium, proponendo come denominazione originaria potestas: cfr. p. 127 e specialmenre p. 130: il solo nome applicabile al parere unitario del pater 'potestas); F. DE VISSCHER, 'Mancipium' et 'm mancipi' (1936), in Nouvelles tudes de droit romain public et privi, Milano, 1949, 193 ss.; La notion de puissanu dans l'organisation de l'ancien droit romain (1945), in Nouvelles hudes, cir., 263 ss.; P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, I', Milano, 1939, 148; Primordia civitatis, Roma, 1959, 152; F. GALLO, Osservazioni sulla signoria del pater fomilias in q>oca arcaica, in Studi P. de Francisci, II, Milano, 1956, 195 ss.; 'Potestas' e 'dominium' nell'esperienza giuri-dica romana, in Labeo, XVI, 1970, 17 ss.; Idee vecchie e nuove sui poteri del 'pater fomilias; in M.W., Poteri negotia actiones nella esperienza romana arcaica, Napoli, 1984, 29 ss. (il potere unita-rio sarebbe sraro detto in origine ius: cfr. p. 41); G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, Tori-no, 1941, 220; I problemi dei diritti reali nell'impostazione romana, Torino, 1944, 3; Lezioni di storia del diritto romano', Torino, 1960, 17; Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano2, Tori-no, 1967, 143; Schemi giuridici e societ nella storia del diritto privato romano, Torino, 1970, 119 ss.; Schemi giuridici e societ dall'epoca arcaica di Roma alla giurisprudenza classica: lo sviluppo e la elabora-zione dei diritti limitati sulle cose, in ANRW .. , I.2, Berlin-New York, 1972, 137; A. GUARINO, Ius Quiritium, in lura, l, 1950, 269; L 'ordinamento giuridico romano 3, Napoli, 1959, 77; 79; Storia del diritto romano 10 , Napoli, 1994, 135; Diritto privato romano9, Napoli, 1992, 543 ss.; M. KASER, Der Inhalt der patria potestas, in .zss.,, LVIII, 1938, 62; A. MANIGK, Manus, in RE, XIV.2, Sruttgart, 1930, 1377 ss.; L. MITTEIS, Romisches Privatrecht, Leipzig, 1908, 75; PEROZZI, Istituzioni, Jl, cir., 309; RABELLO, E/fitti personali, l, cir., 63 ss.; M. VOIGT, Ueber den Bestand und die historische Ent-wickelung der Servituten und Servitutenklagen wiihrend der romischen &publik, Leipzig, 1873, 20; Die XII Taftln, II, Leipzig, 1883, 83 ss.; 345 ss.; Romische Rechtsgeschichte, l, Leipzig, 1892, 30; 348 ss. Per una critica di questa impostazione, cfr. O. KARLOWA, Romische &chtsgeschichte, II, Leipzig, 1901, 151 ss.; VOLTERRA, Nuove ricerche sulla 'conventio in manum; cir., 3 ss., con ampie citazioni di fonri (cfr. specialmenre, p. 26 ss.); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, La struttura della propriet e la formazione dei iura praediorum nell'et rq>ubblicana, I, Milano, 1969, 261 ss.; Ancora sui poteri del 'pater fomilis', in BIDR, LXXIII, 1970, 357 ss.; Idee vecchie e nuove sui poteri del pater fomilias', in M.W., Poteri negotia actiones, cit., 53 ss.; M. TALAMANCA, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 391 s.

  • 470 ROBERTO FIORI

    marito 62 lnolue, dal fatto che il marito poteva decidere ddla morte ddla moglie entro limiti assai pi ristretti di quelli concessi al pateifamilias nell'e-sercizio del suo ius vitae ac necis. Il potere di quest'ultimo infatti, era defini-to soltanto in modo negativo dal divieto di uccidere i figli minori di tre an-ni 63. Quello del primo, invece, positivamente individuato in ipotesi di uc-cisione legittima che le fonti concordemente limitano a colpe di particolare gravit, come l'adulterio, il bere vino e, forse, l'aborto 64; n sembra che tali ipotesi siano espressione di una potest punitiva attribuita al marito in quanto autorit - al pari del pateifamilias -, quanto piuttosto che fossero forme di giustizia privata ammesse proprio in mancanza di un simile pote-re65.

    La distinzione &a mancipium e potestas emerge sia nei rapporti esterni che in quelli interni alla fomilia.

    Nel primo senso, baster osservare come la mancipatio dd filius non estin-gua immediatamente la patria potestas, che viene meno solo con la terza ven-dita (nelle XII Tavole 66: prima di esse forse sopravviveva indefinitamente 6i'). Se cos , assai difficilmente potrebbe ammettersi che il medesimo 'potere, solo diversamente nominato, potesse duplicarsi e coesistere in capo a due soggetti diversi e con interessi confliggenti 68. Pi agevole il ritenere che potestas del pater e mancipium del compratore siano figure distinte e che, coerentemente, i poteri fossero differenziati anche quando convergenti nella stessa persona.

    All'interno della fomilia, detto mancipium il po~ere del pater in ambito patrimoniale. Ora, se esso fosse semplicemente la veste indossata dalla pote-stas nelle questioni che attengono alla sfera economica della famiglia, ogni-qualvolta si vertesse in tale materia il potere del pater dovrebbe essere nomi-nato mancipium, e non altrimenti. Sarebbe detto cio mancipium non sol-

    62 Dion. Hai. 2, 26, l. 63 Dion. Hai. 2, 15, 2. Probabilmente in et arcaica i Romani attribuivano un significato parti-

    colare al compimento del terzo anno d'et. Prima di questa data, il bambino era ritenuto incapace di qualsiasi atto imputabile; poi, raggiunta la capacit di ragionamento, poteva essere esercitato il ius

    vita~ ac necis: cfr. S. PEROZZI, Tollere liberum (1915), ora in Scritti giuridici, III, Milano, 1948, 125; V. BUSEK, That Little Devii. A Contribution to the lnterpretation of the Law of Romulus 1.4, in RISG, XCV, 1968, 197 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Propriet e signoria in Roma antica, F, Roma, 1994, 232.

    64 Val. Max. 2, l, 5; 6, 3, 9; Dion. Hai. 2, 25, 6-7; Isid. etym. 20, 3, 2; Hieron. ry. 22, 8, 2; Geli. IO, 23, l; Cic. rep. 4, 6 (= Non. Mare. comp. doctr. s.v. temulenta [LINDSAY, p. 8]); "Polyb. 6, 2.

    65 Non possibile affrontare il problema in questa sede; sono costretto pertanto a rinviare a R. FIORI, Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996, 232 ss.; cfr. anche p. 519. La distinzione comunque notata anche dalla PIRO, 'Usu' in manum convenire, cit., 76 ss.; 86 ss. (concorde CANTARELL, in Labeo, LXI, 1995, 436).

    66 T ab. 4, 2b: si pater ter fi/ium venum duit, a patre fi/ius /iber esto. Per figlie femmine e nipoti bastava una sola mancipatio (Gai l, 134).

    67 Cfr. SERRAO, Diritto privato, 1.1, cit., 205 ss. 68 Su una parziale efficacia della patria potestas anche durame l'in mancipio esse del figlio, cfr. Gai

    l, 135 e infra, nr. 77.

  • 'MATERFAMILIAS' 471

    tanto il potere del pater sui figli di altri a lui trasferiti con mancipatio (figli venduti, adottandi o emancipandi e noxae deditt} e sui nexi69 , ma anche il potere (orientato in senso economico) del pater sui filii - che ceno costitui-vano anche all'interno del proprio gruppo familare una rilevante forza-lavoro - e, ancor pi, sui servi: anche questi dovrebbero appanenere, a rigore, alla categoria delle personae in mancipio 70 Invece, tanto gli uni quanto gli altri erano sottoposti, che si trattasse o meno di rapponi patrimoniali, ad una situazione potestativa denominata potestas (patria o dominica) 71

    In realt, il mancipium e la manus sembrano essere poteri distinti dalla patria potestas e avere ambiti pi ristretti di questa 72 Quando si trovano di fatto a coincidere nella stessa persona, gli effetti di entrambi sono assorbiti dal maggiore raggio d'azione della potestas. Quando invece, a seguito di ap-

    69 Su queste categorie e sulla loro condizione di personae in mancipio, cfr. ampiamente SERRAO, Diritto privato, 1.1, cit., 224 ss. (figli venduti dal pater), 228 ss. (noxae deditt), 239 s. (next); Indivi-duo, fomiglia e societ nell'epoca decemvirale, in AA.W., Societ e diritto nell'epoca decemvirale, Napo-li, 1988, 88 ss.

    70 lpotizza una coincidenza tra il servus e la persona in mancipio, ad esempio, L. AMIRANTE, Una storia giuridica di Roma, Napoli, 1985, 102 ss.; Famiglia, libert, citt nell'epoca decemvirale, in AA.W., Societ e diritto nell'epoca decemvirale, cit., 67 ss., specialmente 76, su cui cfr. le osservazioni di F. SERRAO, ibid., 142 s.

    71 In diritto romano pu guardarsi al servus come ad una res, quando lo si consideri nell'ambito dei rapporti di appartenenza (cfr. Gai 2, 14a: i servi sono compresi nel novero delle res mancipt), e allora il potere del dominus si configura come dominium ex iure Quiritium; oppure come persona, quando lo si consideri nell'ambito della fomilia (in Gai l, 9 e l, 48 ss. se ne parla all'interno della categoria personae), e allora il potere del dominus detto porestas. E anche se a volte il servo chia-mato mancipium (cfr. Thesaurus !ing. Lat, VIII, 255 s., s.v. mancipium), ad evitare ogni possibile confusione fra le personae in potestate e quelle in mancipio, possono tenersi presenti tre argomenti: a) a differenza di quanto sappiamo circa gli acquisti dello schiavo, non certo se quelli della persona in mancipio andassero al titolare del mancipium oppure al parer o allo stesso asservito ove sui iuris (cfr. SERRAO, Diritto privato, 1.1, cit., 256 s.); b) la persona in mancipio un cittadino libero, per cui: a) mentre la manumissio dello schiavo comporta per questi l'assunzione dello status di libertino, quella della persona in mancipio la riporta al primitivo status di ingenuus; b) non si commette iniuria offen-dendo il proprio schiavo, mentre il delitto ricorre per le offese alle persone soggette al proprio man-cipium (Gai 1, 141: cfr. SERRAO, op. ult. cit., 285).

    72 Sui confini della manus, cfc. supra. Su quelli del mancipium, cfr. SERRA O, Diritto privato, 1.1, cit., 256: il solo fatto che una fonte autorirativa come le XII tavole stabilisca la persistenza della patria potestas, e sia pure in uno stato di sospensione, sul filius in mancipio, dimostra come il manci-pium fosse considerato un potere di intensit minore e di campo pi limitato non soltanto della dominica potestas (infatti le persone in mancipio non sono servi, ma loco servorum, anche a stare al tardo Gai l, 137a) bens anche della patria potestas. Si aggiunga che: a) il figlio del filius in manci-pio concepito prima della terza mancipatio, anche se nato dopo di questa, era nella potestas dell'avo, e non nel potere del titolare del mancipium; b) come abbiamo detto (cfr. supra, nt. 76), dubbio se gli acquisti della persona in mancipio andassero al titolare del mancipium o al pater (cfr. SERRAO, op. ult. cit., 256 s., per ulteriori ragguagli). D'altro canto, che il trasferimento del mancipium non com-portasse il nascere in capo al mancipio accipiens dell'intera gamma di poteri collegati alla patria pote-stas, risulta dall'avversione con la quale, nelle fonti, si riportano episodi di brutalit inflitte alle perso-nae in mancipio, che non sarebbero state considerate illegittime quando giustificate da un ius vitae ac necis. Cfr. per tutti l'episodio scatenante la prima secessione plebea, riportato in Liv. 2, 23, 3 ss. (che, quand'anche fosse ritenuto non storico e creato dall'annalistica - ma le fonti di Livio per la parte che qui interessa non sembrano individuabili, anche se si potrebbe pensare a V alerio Anziate: cfr. R.M. OG.ILVIE, A Commentary on Livy, Books 1-5, Oxford, 1965, 295 -, testimonierebbe co-munque, almeno per l'epoca in cui sarebbe stato inventato, la convinzione giuridica che le personae in mancipio non fossero sottoposte allo ius vitae ac necis).

  • 472 ROBERTO FIORI

    posito negozio, vengono trasferiti ad un altro soggetto, oppure per condizio-ni particolari si svincolano da ogni rapporto con la potestas, assumono rile-vanza autonoma e si disvelano nella loro specificit.

    La tripartizione gaiana delle personae alieni iuris distinte in persone in po-testate, in manu, o in mancipio 73 non dunque meramente terminologica, ma ha un preciso significato giuridico.

    5. E passiamo al secondo argomento. L'espressione mateifamilias non pu essere considerata se non in relazione a quella parallela di pateifamilias. Allo stesso modo, la funzione sociale e giuridica di quella non potr che in-terpretarsi alla luce del ruolo, nella societ e nel diritto, di questo. Pur non designando una realt omologa - perch la posizione del padre del tutto particolare e non ammette concorrenti - , mater termine parallelo rispetto a pater.

    L'uno e l'altro indicano una nozione (di paternit e maternit) sociale, non fisica: nelle lingue indoeuropee quest'ultima valenza assunta non da *pater e *miiter, l'' 1 da *atta e *anna 74 Si badi: fra *pater e *miiter b.on c' simmetria, perch l'idea di paternit sempre preminente 75, ma entrambi individuano un ruolo sociale, che pu o meno corrispondere a un effettivo rapporto di sangue.

    Detto questo, apparir evidente come anche in latino n pater n mater debbano necessariamente indicare i genitori fisici. E infatti il paterfomilias -

    73 Gai l, 49: earum personarum, quae a/imo iure subiectae sunt, aliae in potestau, aliae in manu, aliae in mancipio sunt. Cfr. anche Gai l, 142; 2, 86; 2, 96; 3, 163; Tit. Ulp. 19, 18; 24, 23-24; Pau!. 2 man. Vat. Fragm. 51; Pau!. 71 ad ed. Var. Fragm. 298 e 300. In un altro passo di Gaio (3, l 04) si oppone il servus alla persona in mancipio e la filia alla donna in manu, ossia soggerri sorropo-sri ad una poustas, a soggerri sottoposti a mancipium e manur. sed servus quitkm et qui in mancipio est et filia fomilias a quae in manu m ... (per una distinzione fra la filia in potestate e la donna in manu, cfr. anche Gai l, 148; 3, 114). Questa differenziazione utile perch consente di tracciare una opposizione fra il servus e la filia da una parre, e coloro che sono seroi loco (la persona in manci-pio: cfr. l, 123; l, 138; 3, 114) efiliae loco (la uxor in manu: cfr. l, 59; l, 111; l, 114; l, 115b; l, 118; l, 136; 3, 3) dall'altra. Poich sappiamo che l'espressione seroi loco non pu significare perferra coincidenza di status giuridico fra servus e persona in mancipio (cfr. supra, nr. 76), lo stesso dovremo ritenere per il rapporto fra filia e quae filiae loco est (cfr. in una direzione simile anche l'intervento di A. CORBINO, in AA.VV., Poteri negotia actiones, cir., 82): da una parre avremo perci dei soggetti sottoposti ad una potestas (servus e filia); dall'altra soggetti sorroposri a poteri diversi dalla potestas (mancipium e manus) la cui posizione non coincidente con quella di schiavo e figlia, e che per questo sono indicati con le espressioni seroi loco e filiae loco. Cfr. PIRO, 'Usu' in manum convenire, cir., 71 ss.

    74 E. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropu (trad. ir.), Torino, 1976 (1969), 161 ss.

    75 La preminenza dell'idea di paternit su quella di maternit resa evidente dall'analisi degli aggettivi rrarri da pater e maur. Dal primo deriva patrius; dal secondo, non come ci si aspetterebbe *miitrius, ma maurnus (

  • 'MATERFAMILIAS' 473

    formula arcaica, come indica il genitivo in -as 76 - svolge nell'ordine familiare una funzione omologa a quella esercitata da Iuppiter (< voc. *dyeu peter,

  • 474 ROBERTO FIORI

    cos nel culto di Bona dea si ribalta ritualmente l'ordine regolare dell'uni-verso 87 attraverso una cerimonia che si svolge nella casa del magistrato in carica 88 ed diretta dalla materfamilias della domus 89 In questa occasione le donne officiano con il vino - bevanda normalmente loro interdetta 90, che per qui chiamato latte, mentre il vaso per il vino detto mellarium 91 , entrambi alimenti culturalmente legati ad una fase precosmica 92 - e gli uo-mini sono esclusi dal culto 93

    Per concludere: l'espressione materfamilias non postula necessariamente un rapporto di maternit fisica, ma di maternit (in atto o anche solo in potenza) sociale. Inoltre, lo stretto legame che unisce l'appellativo al paralle-lo pateifamilias potrebbe far sospettare - ma una ipotesi da verificare - che anche il ruolo sociale e giuridico dei due personaggi sia speculare. Che, cio, come il pater ha nell'ordine familiare una posizione di preminenza rispetto agli altri uomini, cos alla materfamilias sia riconosciuto un particolare pri-mato nei confronti delle altre donne.

    6. T ornando alle fonti sulla materfamilias come donna in manu abbiamo qualche elemento di valutazione in pi.

    87 Cfr. J. SCHEID, Indispensabili Straniere. I ruoli religiosi delle donne a Roma, in M. W., Storia delk donne in Occidente. I. L 'antichit, Roma-Bari, 1990, 442 s.: tutte le fonti presentano questo culto come un "mondo a rovescio", in cui le donne assumono ruoli maschili. I comportamenti rituali propri della festa che si svolgono in segreto, di notte, in una casa privata in cui non si trovi-no uomini e sotto travestimenti studiati sono il contrario dei rituali sacrificali celebrati dagli uomi-ni, che officiavano in pubblico, durante la giornata civica, negli spazi pubblici, davanti a tutti e senza veli>>. Possiamo ricordare che il mito eziologico della festa coinvolge Fauna, moglie, sorella o figlia di Faunus (Serv. auer. in Verg. Aen. 8, 314; Macr. Sat. l, 12, 27; Arnob. adv. gent. l, 36; 5, 18; Lact. div. inst. l, 22, Il), dio precosmico: anche il culto di Bona dea un complesso rituale legato al Disordine, la cui giustificazione deve ricercarsi nella volont di tenere meglio sotto control-lo le pericolose forze del caos.

    88 Plut. Caes. 9; Cic. 19; Cic. har. resp. 37. 89 Che si trattasse della materfomilias credo sia deducibile dal fatto che la cerimonia doveva essere

    officiata dalla moglie o dalla madre del console (Plut. Cic. 19: tv 't'1j oiK(q: 'tOU umi'tou ~~~ yuvaucO fli.ITJ'tp

  • 'MA TERFAMILIAS' 475

    Ricorderemo che erano state individuate due tradizioni fondamentali: una, riportata da Gellio, secondo la quale ogni donna in manu sarebbe stata chiamata materfomilias; l'altra, discendente da Verrio Fiacco, che restringe l'appellativo alla sola moglie del pater. La prima versione presuppone un'i-dentit di condizioni giuridiche e sociali per tutte le donne della famiglia; la seconda postula una gerarchia analoga a quella esistente fra i maschi.

    Ora, se- manus e potestas sono poteri distinti, dovremo pensare che: a) nel caso in cui la donna fosse sposata ad un soggetto sui iuris, ella era

    sottoposta solamente alla manus del marito; b) nell'ipotesi in cui il marito fosse in potestate, la manus (non scompari-

    va, ma) veniva assorbita dalla (pi estesa) potestas del pater e la moglie era posta sullo stesso piano dei filii.

    Evidentemente, la donna che si fosse trovata nella condizione sub a) sa-rebbe stata soggetta ad un potere meno ampio di quello esercitato dal pater sulle mogli dei filii; per esempio, come ogni altro soggetto non in potestate, e come il suo stesso marito (di qui il parallelismo fra le espressioni paterfomi-lias e materfomilias), ella non era sottoposta ad alcun ius vitae ac necis 94 Perci, sulla base dei dati raccolti sinora, che mi sembra confortino la defi-nizione di Verrio Fiacco, potremmo ritenere con un certo grado di probabi-lit che ella fosse detta materfomilias. E allora, in armonia con il rilevato valore semantico dell'appellativo, concluderemo che veniva chiamata mater-familias la moglie in marzu del pater, n era possibile che ci fosse pi di una materfomilias in una famiglia, perch laddove un nuovo pater l anche un nuovo nucleo familiare 95 Scarteremo, al contrario, la notizia di Gellio, che in sostanza seguito dal Kunkel, dal Carcaterra e dal Wolodkiewicz: di fronte ad un unico paterfomilias, avremmo infatti pi matresfamilias, con la conse-guenza paradossale che il marito (alieni iuris) sarebbe stato chiamato filius, e la sua propria moglie (anch'essa alieni iuris) materfomilias96

    D'altronde, un riscontro di questa posizione della materfomilias come spo-sa del pater fornito da un altro passo di Gellio che riporta l'antichissima formula dell' adrogatio, istituto nel quale un paterfomilias entrava nella pote-stas di un altro pater, qui, evidentemente, la materfomilias cui si fa riferi-mento non pu essere che la moglie di un soggetto sui iuris:

    Gell. noct. Att. 5, 19, 9: ... eius rogationis verba haec sunt: "velitis, iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo

    94 Cfr. supra, 4. 95 Cfr. anche J. CU)AS, Commentarius ad titulos quosdam Digestorum, in Opera omnia, I, ci t.,

    1063 B, in relazione a Pau!. 2 ad Sab. D. 28, 2, Il: nurus, quae in manu est ftliif. licet in eadem sit familia, non dicitur materf. quoniam, ut Sex. Pompejus scribit, mater( non ante dicitur, quam vir ejus paterf. dictus sit, nec possunt hoc nomine plures in una familia praeter unam appellari; cfr. H. SCHROFF, Matrona, in RE, XIV.2, Stuttgan, 1930, 2301.

    96 Rileva il paradosso anche R. DANIELI, Manus e conventio in manum, in Studi urbinati, XIX, 1950-1951, 173.

  • 476 ROBERTO FIORI

    patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. haec ita, uti dixi, ita vos, Quirites, rogo".

    Da un frammento di Svetonio, che cos traccia la distinzione tra matrona e mateifamilias:

    Svet . .fragm., p. 280, lin. 3 (REIFFERSCHEID): matrona filios ampliat; mater familias quae patri familiae nupsit.

    E da una serie di testi che (non definiscono direttamente, ma) presuppon-gono una definizione di materfomilias come moglie del pater; fra tutti, parti-colarmente importante bench ricostruito mi sembra un frammento di Q. Mucio Scevola conservato da Gellio 97:

    Q. Muc. iur. civ., frg. 2, 5a (BREMER, I, 74): Penus est ... quod escu-lentum aut posculentum est, quod ipsius patris familias aut liberum patris familias eius, quae circum eum aut liberos eius est et opus non facit, causa paratum est.

    In definitiva: sia considerazioni di sistema, sia i dati dell'analisi linguistica, sia le testimonianze delle fonti ci inducono a ritenere che la moglie di un soggetto sui iuris svolga un ruolo ben definito nell'ordine familiare. A lei spetta una maiestas che la' avvicina al pater, ma che ha dei limiti precisi, deli-neati dalla incontestabile preminenza del vir. La donna che avesse accettato questa condizione sarebbe stata onorata come materfomilias; perfettamente integrata nell'ordine romano, avrebbe incarnato quell'ideale di mulier la cui proiezione celeste Giunone Regina. Al contrario, l'ordine o, per meglio dire, il disordine nel quale la supremazia femminile e la materfomilias si sostituisce al pater, rappresentato da Bona dea; questa vanta una maiestas non complementare, ma alternativa a quella di Giove 98: gli elementi p re- e ami-cosmici della sua dimensione sono liberati ritualmente nelle festivit, perch possano essere scongiurati il resto dell'anno.

    Le conclusioni cui siamo giunti in merito alla posizione della materfomi-lias all'interno della famiglia potrebbero apparire non del tutto nuove; il si-

    97 Geli. 4, l, 17; cfr. anche Colum. re rust. 12, praef, IO; Plin. nat. hist. 19, 19, 57; Sen. contr. 7, 5, promz.; Serv. in Vn;g-. Georg. !, 43.

    98 Infatti riferisce Macr. Sat. !, 12, 21 che Cornelio Labeone (Corn. Lab.fast., frg. 5 [MASfAN-DREA, p. 231]) la identificava con la dea Maia, cio con la terra (che nei libri pontificum era chiama-ta, fra gli altri nomi, Bona), cos come luppiter era detto tkus Maius (Macr. Sat. !, 12, 17); cfr. anche Lyd. mens. 4, 53. Fonte di Cornelio Labeone sarebbe, per G. ROHDE, Die Kultsatzungen der riimischen pontifices, Berlin, 1936, 44 e 170, forse V arrone; ma secondo P. MASTANDREA, Un neo-platonico latino, Cornelio Labeone, Leiden, 1979. 46; 51, sarebbero gli stessi libri pontificum, e in panicolare le liste di indigitamenta.

  • 'MATERFAMILIAS' 477

    gnificato di mateifamilias come moglie di un soggetto sui iuris stato infatti, seppur raramente, gi sostenuto in precedenza. Tuttavia, anche dagli studiosi che hanno inteso l'espressione in questo senso, l'appellativo stato ritenuto semplicemente indice di un particolare prestigio sociale, senza alcun so-stanziale riflesso giuridico che valesse a differenziare la moglie che lo portava dalle altre donne della famiglia 99 Al contrario, non sembra illegittimo il ri-tenere che anche in et arcaica la mateifamilias godesse di uno statuto giuri-dico del tutto peculiare.

    lnnanzitutto, come abbiamo visto, a differenza delle altre donne della fa-miglia ella non era sottoposta ad alcun ius vitae ac necis - potendo essere uccisa solo in circostanze determinate e per colpe di particolare gravit - n allo ius vendendi del pater 100 Per l'et arcaica, di particolare importanza un lungo passo di Dionigi 101 che ci illustra quale si pensava fosse la condi-zione della donna in manu. Secondo una legge attribuita dalla tradizione a Romolo 102, colei che fosse entratafo"eo nella manus del marito avrebbe par-tecipato dei beni e dei culti di lui: troncando ogni legame con la sua fami-glia d'origine 103, avrebbe dovuto vivere secondo i mores 104 del nuovo gruppo

    99 Cfr. in questo senso BONFANTE, Corso, l, cit., 233: l'appellativo di mater fomilias era riservato

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    familiare ed essere sottoposta al potere dello sposo. Se poi fosse vissuta se-condo crropooiiVTJ e avesse ubbidito in tutto al marito, sarebbe stata domina della casa (1CUp{a -cou oiKou) allo stesso modo del consorte; dopo la morte di questi, avrebbe diviso il patrimonio in concorso con i figli; addirittura, se fossero mancati discendenti, divenendo unica erede.

    Di questa visione dell'unione coniugale era certo espressione somma la coppia unita con confo"eatio: attraverso questa si riproduceva in ogni fami-glia lo schema del jlamen e della jlaminica e, per loro tramite, di Giove e Giunone. Ma la particolare disciplina giuridica descritta da Dionigi sembra derivare alla uxor in manu pi che dal prestigio religioso e sociale della con-fo"eatio, dall'essere ella sposa di un soggetto sui iuris: la moglie poteva esse-re KUpia -cou oiK:ou solo se il marito fosse stato a sua volta ri:lpto. E infatti una legge di Numa rende legittimo il sospetto che al filius che avesse con-tratto nozze confarreate fosse concessa una sorta di emancipazione ante fitte-ram 105: se cos fosse, se cio lo status della donna fosse determinato dall'esse-re il marito sui iuris, potremmo estendere il regime in discorso a tutte le donne in manu spose di soggetti non in potestate, anche quando la cdnventio fosse avvenuta coemptione o usu.

    7. A questo punto si chiarisce anche lo slittamento di significato del-l' appellativo. Esso non passato a individuare realt fra loro opposte, come ritengono il Carcaterra e il W olodkiewicz, ma figure tutto sommato abba-stanza vicine. La posizione di relativa autonomia e di prestigio rivestita dalla materfamilias in et arcaica sar infatti propria in seguito, quando si diffon-der il matrimonio non seguito da conventio, anche della donna sui iuris. Causa del mutamento il venir meno della manus, e il trapasso indolore e quasi inavvertito. Materfamilias colei che non sottoposta ad alcuna pote-stas, perci: in et arcaica l'appellativo spetta, fra le uxores, alla sola sposa del pater, successivamente potr riferirsi - in analogia con quanto avveniva con il pater - alla donna sui iuris. Naturalmente anche in et arcaica la donna non sposata cui fosse morto il pater veniva a non essere sottoposta pi ad

    105 Cfr. Dion. Hai. 2, 27, 4; Plut. Num. 17: il figlio che avesse contratto nozze confarreate sa-rebbe stato liberato dallo ius vendendi del pater. Accettando la lettura proposta, ci troveremmo di-nanzi a un matrimonio tra un pater e una (futura) mateifami/ias. La norma potrebbe essere spiegata come una probabile volont di assicurare al soggetto che contraesse nozze confarreate una condizione tale da consentirgli di incarnare il pater archetipico, cui veniva affiancata, come immancabile compa-gna, la mater. non dimentichiamo che questo era il modo pi nobile di conventio, panicolarmente legato alle figure del flamen Dia/is e della flaminica e dunque a quelle di Giove e Giunone (cfr. su-pra, 5). Che la tradizione attribuisca la legge a Numa e che quindi, a stretto rigore, essa sia poste-riore rispetto a quella romulea non di per s significativo: quando si parla di leges regiae opportu-no guardare ad esse come a norme antichissime, forse appanenenti ai mores o comunque nate nell'al-veo di questi, senza dare eccessivo peso all'attribuzione a questo o a quel monarca. Quest'ultima deriver plausibilmente da fattori extragiuridici, cio dall'immagine dei singoli re cos come percepita dalla cultura repubblicana: Romolo il fondatore, Numa il pio ordinatore, ecc. Il problema meritereb-be una trattazione pi ampia ma, in questa sede, non possibile andare al di l di una veloce osser-vazione. Cfr., comunque, il mio Homo sacer, cit., 179 ss.

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    alcuna potestas; ma a prescindere dalla sua condizione giuridica e sociale, cer-to non possibile pensare che ella fosse chiamata materfamilias, quantomeno per il fatto che in tutte le fonti letterarie l'attributo proprio della donna sposata.

    Il passaggio dall'una all'altra utilizzazione si coglie anzitutto in un fram-mento dei Tituli ex corpore Ulpiani nel quale si allude tanto ad un rapporto necessario fra pater e materfamilias, quanto alla condizione di entrambi come suz tuns:

    Ti t. Ulp. 4, l: Sui iuris sunt fomiliarum suarum principes, id est pater fomiliae itemque mater fomiliae.

    Ma il significato originario di materfamilias si trova anche in un passo di Giavoleno - che riporta un responso di Labeone - nel quale il termine usato indiscutibilmente ad indicare la moglie del pater 106, e in una definizio-ne di Ulpiano della fomilia proprio iure che traccia in maniera schematica e limpida la struttura del gruppo familiare: a capo di esso il pater affincato dalla materfamilias; seguono i filii e le filiae, i nepotes e le neptes, e cos via 107

    Dalla lettura di questi passi nasce legittimo il sospetto che, per un certo periodo di tempo, sia sussistita una qualche polisemia del termine, che pote-va indicare sia la moglie in manu del pater, sia la donna sui iuris (che fosse o meno sposata). Questa probabile coesistenza di significati sarebbe allora l'ar-gomento pi convincente circa l'impossibilit di una enantiosemia.

    8. Passiamo alla terza utilizzazione del termine. Troviamo in Ulpiano la definizione pi netta di materfamilias in questo senso 108:

    Ulp. 59 ad ed. D. 50, 16, 46, l: "Matrem fomilias" accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit: matrem enim fomilias a ceteris feminis mo-res discernunt atque separant. proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam neque nuptiae neque nata/es fociunt matrem fomilias, sed boni mores.

    Le novit del brano sono evidenti: Ulpiano ha finora affermato che cri-terio discretivo fra la materfamilias e le altre donne l'essere la prima sui iuris; ora ci dice che a distinguerla sono soltanto i mores 109 Poich l'uso di mater-

    106 lav. l ex post. Labeon. D. 35, l, 40, 2, riportato supra, m. 47. 107 Ulp. 46 ad ed. D. 50, 16, 195, 2: iure proprio familiam dicimus plures pmonas, quae sunt sub

    unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps.

    108 Cfr. anche Ulp. 71 ad ed. D. 43, 30, 3, 6: cum audis matrem fami/ias, accipe notae auctoritatis feminam:

    109 Anche questo passo stato ritenuto interpolato dal CARCATERRA, Mater familias, cit., !50 ss.: sarebbe Tertull. virg. ve!. !6, Il, 8 a parlare per la prima volta di mateifmilias come virgo e del

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    Jamilias ad indicare la donna che vive secondo i boni mores documentato nelle fonti letterarie e giuridiche dal II sec. a.C. a tutta l'et classica, ossia dalle commedie di Plauto 110 ai passi dei giuristi raccolti nel Digesto, si po-trebbe essere portati a ritenere, con il Kunkel, il Carcaterra e il W olodkie-wicz 111 , che esso testimoni un valore etico o sociale dell'appellativo, senza apprezzabili risvolti giuridici. Tuttavia - e non mi sembra che ci sinora sia stato sufficientemente sottolineato - quando leggiamo dell'honestas come at-tributo della materfamilias che la distingue dalle altre donne non dobbiamo essere tratti in inganno dal valore dell'italiano

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    un honos che la qualifica e la distingue nella societ e nell'ordinamento, ma che richiede anche, da parte della donna, un comportamento conforme alla sua condizione ll7. Ella dovr cio essere honesta e, poich virt somma della donna romana la pudicitia, la sua honestas sar commisurata al rispetto dei boni mores: in altri termini, l'honestas per la donna quel che per l'uomo la gravitas, ossia il vivere in conformit della propria maiestas 118 E tuttavia -anche se la mateifamilias incarna l'ideale della mulier romana, cos come il pater del vir - poich la necessit di vivere secondo pudicitia non esclusiva della mateifamilias, ma propria di tutte le matronae, questa caratterizzazio-ne, da un lato, rende meno netti i confini che la separano dalle altre uxores -che, pur ad un diverso livello di honos, vivono secondo i boni mores - , dal-l' altro ne disegna di diversi che distinguono la donna honesta dalle inhone-stae119. Della scala gerarchica determinata dagli honores, che si esprime anche nelle vesti che a ciascuna consentito indossare 120, la materfamilias e la me-retrix costituiscono gli estremi, ma al suo interno si rileva una notevole, an-che se nelle fonti spesso oscillante, gradazione di posizioni: il nomen che ri-flette la maggiore dignitas uxor 121 , ma - si leggeva nei Libri memorialium di Masurio Sabino - nelle unioni non matrimoniali concubina nomen pi

    117 Per il rapporto fra nascita e stile di vita conforme ad essa, emblematico Quint. imt. or. 5, l O, 24: genus, nam similes parentibus et maiori bus filii plerumque creduntur, et nonnumquam ad hone-ste turpiterque vivendum inde causae jluunt.

    118 Sul concettO di gravitas e sul suo rapporto con quello di maiestas rinvio al mio Homo sacer, cit., 143, nt. 213.

    119 In questO senso va a mio avviso letto il precetto, tradizionalmente attribuitO a Numa, che vietava alla paelex di tOccare l'ara di Giunone: Paui.-Fest. verb. sign. s. v. pelices (L1NDSAY, p. 248): pelex aram lunonis ne tangito; si tanget, lunoni crinibus demissis agnum feminam caedito. Cfr. Geli. 4, 3, 3. Ma che questo divieto avesse un valore non solo religioso, bens anche giuridico-sociale, perch definiva nel gruppo le donne cui era dovuto un particolare honos, mi sembra dimostrato dall' episo-dio (storico o meno non importa, perch attesta comunque una mentalit) di Virginia, patrizia spo-sata ad un plebeo, che, pur vivendo secondo pudicitia, fu esclusa dalle matronae patrizie dall'altare della Pudicitia per aver sposato un uomo non appartenente all'ordine dei patres: Virginia protesta di non doversi vergognate degli honom del marito, ma non viene ammessa al sacrificio e per poter com-piere il culto deve dedicare un nuovo altare alla Pudicitia Plebeia; in origine anche questO secondo culto definisce l' honos delle matronae che vi sacrificano: solo pi tardi vi si recheranno non solo matronae, ma omnis ordinis feminae (Liv. l O, 23, 3-1 O). Ancora: racconta Macrobio che fino alla seconda guerra punica ai figli di libertini non era permesso di indossare la toga praetexta, anche se nati da iustae nuptiae; poi fu loro consentito, ma solo quando fossero ex iusta matrefomilias nati (Macrob. Sa t. l, 6, 12-14; l'appellativo mira verisimilmente a distinguere le libertae sposate dalle concubine: cfr. Liv. 39, 53, 3, in cui la iusta materfomilias contrapposta alla paelex; sul rapporto fra liberta e attributo di materfomilias cfr. infta, 9).

    12 Cfr. Ulp. 44 ad ed. D. 34, 2, 23, 2, dove si distinguono le vesti che si possono indossare a seconda della posizione occupata nella famiglia (per la materfomilias sono stolae pallia tunicae capitia zonae mitrae ... plagulae paenulae); Ulp. 57 ad ed. D. 47, l O, 15, 15, sulla differenza tra la veste della materfomilias e della meretrix; Ulp. 22 ad Sab. D. 32, 49 pr., sulla prerogativa dei lecticarii; ma anche Varr. /ing. Lat. 7, 44; vit. pop. Rom., frg. 48 (RIPOSATI, p. 294). Sulla questione cfr. anche C. CAsTELLO, In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano, Milano, 1940, 171 ss.

    121 Ael. Spart. Ael. 5, 11: uxor nomen est dignitatis; Ulp. 22 ad Sab. D. 32, 49, 4: parvi autem refm uxori an concubinae quis leget, quae eius causa parata sunt: sane enim nisi dignitate nihil interest. Cfr. J. CUJAS; Novellarum comtitutionum imp. ]ustiniani expositio, in Opera omnia, Il, Neapoli, 1758, 1069 E: uxor, materfamilias, domina, nomina sunt dignitatis: concubina quasi nomen est vo-luptatis.

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    honestum di amica 122 - termini che in antico venivano entrambi resi con paelex (vocabolo questo, per la verit, dal significato poco chiaro) 123, e cui forse corrispondono hospita 124 e focaria 125 quando l'uomo soldato - fino ad arrivare al gradino che sembra il pi basso, quello di contuberna/is 126; poich da ciascuna di queste posizioni, di questi honores, discendono differenti con-seguenze giuridiche, comprendiamo come sia difficile distinguere ci che sociale da ci che giuridico, e dovremo concludere che gi in et repubbli-cana l' honestas della materfomilias aveva un valore giuridico.

    Ma questa giuridicit si disvel pienamente, e assunse un valore nuovo, con la legislazione augustea; innanzitutto con la lex lulia de adulteriis coer-cendis del 18 a.C. 127 Scopo di questa legge era di considerare in maniera unitaria tutte le ipotesi di relazioni extramatrimoniali al fine di poter attri-buire agli effetti dell' adulterium, tradizionalmente circoscritti all'interno della domus, una rilevanza tale da interessare l'intera comunit, cos come avveni-va per lo stuprum 128 A questo fine, le donne furono distinte in due catego-rie: donne rispetto alle quali una unione non matrimoniale costituiva stu-prum/adulterium, e donne rispetto alle quali ci non avveniva. Criterio di distinzione era la posizione socio-giuridica della donna e il suo comporta-

    122 Pau!. 10 ad leg. lui. et Pap. D. 50, 16, 144: libro memorialium Massurius scribit ''pellicem" apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quae nunc vero nomi-ne amicam, pau/o honestiore concubinam appellari.

    123 Il senso di paelex era discusso: in Pau!. lO ad leg. Jul. et Pap. D. 50, 16, 144, dopo la defini-zione di Sabino, si riporta l'opinione di Grani o Fiacco: Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam 1tcxi.ald'lv Graeci vocant. Altre definizioni in Paul.-Fest. verb. sign. s. v. peli