fonti del diritto urbanistico 1)- la costituzione...

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Diversità di interessi rispetto al territorio (giuoco di ruolo) - imprenditore - proprietario senza prima casa - proprietario vicino (c.c.) - sindaco - cittadino (bagnante) - neonato Diritto urbanistico come regolazione dell’incremento edilizio e dell’assetto delle città o dalla legge urbanistica generale (1942) all’attuazione dell’ordinamento regionale (1972) come disciplina degli usi del territorio rispetto alle iniziative economiche o tutela e conservazione (diritti di nuova generazione) FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO 1)- LA COSTITUZIONE dalla VISIONE TRADIZIONALE DEL DIRITTO URBANISTICO insieme delle disposizioni che consentono alla P.A. di condizionare la proprietà e l’iniziativa privata => art. 41, III co., Cost. [I] L'iniziativa economica privata è libera. [II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. [III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

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Diversità di interessi rispetto al territorio (giuoco di ruolo)

- imprenditore - proprietario senza prima casa - proprietario vicino (c.c.) - sindaco - cittadino (bagnante) - neonato

Diritto urbanistico

come regolazione dell’incremento edilizio e dell’assetto delle città o dalla legge urbanistica generale (1942) all’attuazione

dell’ordinamento regionale (1972) come disciplina degli usi del territorio rispetto alle iniziative economiche

o tutela e conservazione (diritti di nuova generazione)

FONTI DEL DIRITTO URBANISTICO

1)- LA COSTITUZIONE

dalla

VISIONE TRADIZIONALE DEL DIRITTO URBANISTICO

insieme delle disposizioni che consentono alla P.A. di condizionare la proprietà e l’iniziativa privata

=> art. 41, III co., Cost.

[I] L'iniziativa economica privata è libera.

[II] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[III] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché

l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali.

=> art. 42 Cost.

I] La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono

allo Stato, ad enti o a privati.

[II] La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne

determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di

assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

[III] La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e

salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

[IV] La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima

e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

o “Limiti” alla

RIDEFINIZIONE DELLA NOZIONE

disciplina delle trasformazioni del territorio in vista della tutela degli interessi pubblici che ad esso si riferiscono o superamento di

proprietà : privato = territorio : pubblico o artt. 2, 3, II co. Cost. o dai “Limiti” alla “funzione sociale”

- potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni (art. 117 Cost.)

“governo del territorio” o urbanistica o lavori pubblici o ambiente

- potestà regolamentare regionale (art. 116, VI co., Cost.)

- potestà regolamentare di Comuni, Province, Città Metropolitane nella disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 116, IV co., Cost.) => o dall’idea di gerarchia o a quella di competenza o fino alla concorrenza delle funzioni

Legislazione concorrente

principi fissati dalla legislazione statale o non dettano regole di condotta o non dettano discipline procedimentali o indicano obiettivi, programmi, valori o ratio: consentire discipline differenziate che tengano conto

delle specificità culturali sociali storiche territoriali

difficoltà di individuazione dei principi o “principi desumibili dalla legislazione vigente”

principi della legislazione urbanistica : 1. attuazione della disciplina a mezzo di Piani Regolatori Territoriali e

di Piani Regolatori Generali comunali 2. necessità di una previa regolazione per qualsiasi uso del territorio

(SANZIONI) 3. temporaneità dei vincoli di sostanziale natura espropriativa (limiti

alla reiterazione)i 4. garanzia delle esigenze unitarie (es. standards quantitativi, distanze

minime, materie trasversali, secondo una visione funzionale: C. Cost. 383/’05)

5. Limiti all’ordinamento civile attraverso piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche (C. Cost. 6/2013, richiamando l’art. 9 DM n. 1444/1968, in relazione alla lr Marche 31/79 “interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali”)

6. necessità di strumenti diretti al recupero ed alla riqualificazione (non consumare il territorio)

7. rispetto delle discipline differenziate (finalità differenti: ambiente, salute …: es. piani di bacino, paesaggio, aree protette)

8. distinzione fra funzione di controllo e precettiva 9. semplificazione e proporzionalità

10. partecipazione 11. funzione regionale di coordinamento dell’operato degli enti

territoriali infraregionali 12. impronta unitaria, a base regionale, della pianificazione

paesaggistica 13. perequazione 14. Urbanistica consensuale (fra dubbie prospettive)

3)- IL CODICE CIVILE (libro III, della proprietà), artt. 869 e ss.

obbligo di conformazione ai piani ed ai regolamenti edilizi rilevanza diretta di piani e regolamenti nei rapporti interprivati prevalenza della disciplina regolamentare comunale su quella

codicistica (“Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,

devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali

può essere stabilita una distanza maggiore”, art. 873 cc)

4)- IL DIRITTO COMUNITARIO

manca una disciplina diretta assai rilevante, tuttavia, in materia di

o principi di diritto amministrativo (proporzionalità) o standard ambientali o fondi strutturali o lavori pubblici e appalti

L.U. 17 agosto 1942 n. 1150

Principi:

l’ordinato sviluppo del territorio è interesse pubblico o bilanciare lo ius aedificandi con altri interessi giuridicamente

rilevanti

o conformare i poteri privati tramite lo strumento del piano urbanistico

o zonizzazione (parte urbanizzata del territorio comunale) aree definite con specifica destinazione d’uso conseguente definizione dei parametri conformativi

N.B. si parte dall’emergenza della ricostruzione e del risanamento dei

centri urbani

LP 6 agosto 1967 n. 765

zonizzazione di tutto il territorio comunale

Evoluzione normativa (rilievo delle discipline differenziate)

sviluppo delle dinamiche socioeconomiche introduzione di piani specializzati, tematici (concezione dinamica)

Piano di Edilizia Economica e Popolare (1962) Piano di Lottizzazione (1967) Piano delle aree e dei nuclei industriali (poi Piano degli

Insediamenti Produttivi, 1957 /1971) Piani di Recupero Urbano (1978) Programmi Integrati di Intervento (1992) Programma di Recupero Urbano (1993)

o Elementi comuni profilo procedurale

ricorso all’amministrazione concordata Varianti (art. 25 l. 47/’85, anche a

mezzo di piani attuativi; cfr. C. Cost. n. 408/’95)

Procedura semplificata

Silenzio assenso 120 gg. Si introduce il concetto di variante da aprte del piano

subordinato (cfr. art. 30 lr Clabria 19/2002) Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le

procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:

a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;

b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;

c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;

d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;

e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 18/4/1962 n. 167.

Tendenze attuali:

Centralità dell’intervento comunale Rispetto delle esigenze unitarie tramite gli interventi di Stato e

Regioni variabilità dello strumento di pianificazione generale in sede

attuativa o a partire dall’introduzione del PEEP

nozione estesa di urbanistica o regolazione dell’uso del territorio o conformazione mediante pianificazione

dimensione temporale (durata dei vincoli) dimensione spaziale (zonizzazione) ponderazione di interessi

cura di interessi settoriali attraverso “vincoli”

“vincolo” = “qualità” di una porzione di territorio

giuridicamente il vincolo implica la presenza di un interesse pubblico affidato ad amministrazione diversa da quella che procede direttamente alla pianificazione urbanistica => intese; pareri

pluralità di provvedimenti disegno originario di tipo piramidale

o piano territoriale di coordinamento o PRG o Piano particolareggiato (piani attuativi)

disegno attuale secondo gerarchia degli interessi

o possibilità di varianti ad opera dei piani attuativi o partecipazione di diversi soggetti alla produzione degli effetti

giuridici o prevalenza del principio cronologico su quello gerarchico

Classificazione delle funzioni in materia urbanistica:

funzione principale / funzioni ordinali

A)- Funzione principale

conformazione, regolazione dell’uso tramite la PIANIFICAZIONE = ASSEGNAZIONE DELLA DISCIPLINA

D’USO A PORZIONI DEL TERRITORIO Pura o territoriale (piani di direttiva) conformativa Mista (piani di bacino, piani paesistici) Atti diversi (programmi delle opere

pubbliche) Strategica. Diversa, ed estranea al ns.

ordinamento per molti versi (P. Urbani) = analisi del bisogno, miglioramento delle infrastrutture, pianificazione dello sviluppo: non ha, in genere, carattere conformativo ma propone uno sviluppo eterodiretto. E’ programmazione, piuttosto che pianificazione

Ma

Cfr. art. 3 lr Calabria 19/2002 “La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e

delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali

del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di

svantaggio territoriale;

f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti

insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione”.

(segue: la funzione principale)

Natura normativa, provvedimentale o mista degli atti di pianificazione?

scelta legislativa centrale l’efficacia

=> prescrizioni ad efficacia indiretta (piani di direttiva, es. piani territoriali “puri”)

=> prescrizioni conformative del territorio (incidono sul territorio in maniera non

sufficientemente determinata da stabilire i caratteri dei singoli beni). “Vincolo

urbanistico di rinvio”

=> prescrizioni conformative della proprietà (incidono sullo jus aedificandi)

B)- Funzioni ordinali (finalizzate al conseguimento della funzione principale):

1. FUNZIONE DI SALVAGUARDIA a. Evitare trasformazioni non conformate b. Preservare l’attuazione di programmazioni in itinere c. Es. misure di salvaguardia; standard ope legis

2. FUNZIONE DI DISCIPLINA SOSTANZIALE a. Si rivolge agli attori della pianificazione b. Indica criteri, direttive, standard c. Es. piani territoriali di coordinamento regionali / provinciali

3. FUNZIONE DI CONTROLLO a. Si rivolge ai privati o alle amministrazioni b. Es. provvedimenti autorizzativi singoli; poteri sostitutivi o di

annullamento regionali

4. FUNZIONE SANZIONATORIA a. Ha funzione interdittiva e ripristinatoria

b. “Comminare” => “irrogare” c. sanzioni penali ed amministrative

5. FUNZIONE DI GESTIONE a. Diretta all’attuazione delle previsioni generali b. Atti che integrano, dettagliandolo, il piano generale in funzione di

interessi specifici c. Conformazione mediante incentivazione (si orientano gli investimenti,

art. 41 Cost.) d. Previsione concreta di fattibilità e. Obiettivi urbanistici legati agli interessi sociali Es.: programmi pluriennali di attuazione, società di trasformazione

urbana

GLI ATTORI PUBBLICI

- legame fra organizzazione ed interessi –

- legame fra pluralismo sociale e policentrismo amministrativo -

1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Art. 52 d.lgs. 112/’98

- Uffici periferici (provveditorati alle opere pubbliche)

- Funzione di indirizzo e coordinamento con riferimento

All’articolazione degli interventi di interesse statale (cfr.

pure infrastrutture ed interessi comunitari) => norma

inapplicata

Alla tutela ambientale ed ecologica

Alla difesa del suolo

delibera il CM, su proposta del Ministro delle Infrastrutture,

d’intesa con la conferenza Stato, Regioni, Enti Locali

obbligo di comunicare alle Regioni i nuovi programmi di

OOPP

2. Ministero dell’ambiente (l. 349/’86)

a. Difesa del suolo

b. Tutela dell’ambiente

c. Privo di articolazioni periferiche

i. Regolazione delle aree protette di interesse nazionale

ii. Difesa e riqualificazione dell’ambiente

iii. VIA di rilievo nazionale

3. Ministero per i beni e le attività culturali d.lgs. 368/’98

a. Tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali

b. Promozione della cultura urbanistica e architettonica

- Progettazione di opere di rilevante interesse architettonico

destinate ad attività culturali (intesa)

4. Regioni e Province Autonome

a. Autonomia organizzativa (legge; atto amministrativo)

b. 2 categorie di funzioni

I . funzioni rivolte ad altri soggetti pubblici

1. indirizzo, coordinamento

a. piano territoriale regionale, per area vasta =>

duplicazione con il livello provinciale

b. provvedimenti legislativi o amministrativi (criteri,

priorità di intervento)

2. controllo

a. sostituzione dei comuni obbligati alla redazione

del PRG

b. annullamento degli atti illegittimi degli enti locali

c. controllo sostitutivo per rilascio dei permessi di

costruire

(segue: funzioni regionali)

II . rivolte al territorio ed ai privati (funzioni precettive)

3. piani misti

4. Programmi delle OOPP

5. pianificazione a finalità specifica (piano paesaggistico;

piani ambientali; piani di bacino; piani territoriali di

parchi nazionali)

6. misure di salvaguardia

5. Province

a. Ente “artificiale”

b. Funzioni compresse fra Regione e Città metropolitana

I . Piano territoriale di coordinamento provinciale (C. Cost. n.

343/’91)

II . Controllo della compatibilità dei PRG con la pianificazione

territoriale di coordinamento provinciale (contenuto minimo) +

possibili deleghe regionali

2. Città Metropolitane

a. Enti di nuova istituzione

b. Non necessaria immediata entificazione (accordi ed associazioni di

comuni) purchè sia identificata un’ area metropolitana

(deliberazione regionale, conforme alla proposta degli enti locali

interessati)

i. Competenza per l’adozione di un piano territoriale di

coordinamento metropolitano

ii. Coordinamento con la regolazione urbanistica di livello

comunale (PSC, piani attuativi, attività di controllo)

3. Comuni

a. Potestà relative a

i. Conformazione

ii. Gestione

iii. controllo

competenze esercitate tramite

consiglio comunale

o approvazione PRG

o pareri e intese in procedimenti di livello

sovracomunale (localizzazione OOPP statali;

piano di aree naturali; conferenze di servizi)

dirigenti e responsabili uffici

o autorizzazione

o controllo e sanzione

funzioni limitate della giunta

o deliberazione di approvazione del progetto di

PRG

o consultazioni durante il procedimento di

approvazione del PRG

o approvazione di progetti planovolumetrici

(opere di urbanizazione minore)

commissione edilizia (funzione consultiva; cfr. fin.

’98)

Rapporti con il cittadino: sportello unico (art. 5 TU edilizia)

LA FUNZIONE DI SALVAGUARDIA

Impedire l’uso del territorio incompatibile con le dinamiche evolutive della

pianificazione

Due ipotesi principali:

1)- assenza di disciplina urbanistica

2)- Disciplina urbanistica in corso di approvazione

1)- Gli STANDARD OPE LEGIS

Problema: l’adozione del PRG/PSC è una facoltà o un obbligo per il Comune ?

LU: “facoltà”

LP: introduzione di una disciplina suppletiva e recessiva di carattere generale, valida fino all’adozione dei piani comunali, assai restrittiva

GIURISPRUDENZA: tutelabilità dell’interesse legittimo pretensivo Contenuto degli standard ope legis

- fuori del perimetro urbano l’indice massimo per l’edificazione

residenziale è di 0,03 metri cubi per metro quadro

- il rapporto di copertura per le superfici a destinazione produttiva fuori dei centri abitati è massimo 1/10

- nei centri abitati, fatti salvi più restrittivi limiti regionali, sono ammessi esclusivamente:

restauro e risanamento conservativo ( interventi edilizi rivolti a

conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli

elementi estranei all'organismo edilizio) manutenzione staordinaria (le opere e le modifiche necessarie per

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle

destinazioni di uso) manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici

esistenti) ristrutturazione edilizia (quid novi), ma solo per la realizzazione

di alloggi da vendere o locare a prezzi concordati (interventi rivolti a

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica)

N.B. Manca una nozione di centro abitato

2)- LE MISURE DI SALVAGUARDIA

Problema: preservare il territorio da interventi incompatibili con una

modificazione, in atto, della pianificazione urbanistica

Soluzione: sospendere i procedimenti di approvazione delle domande di

autorizzazione agli interventi sul territorio fino all’adozione della nuova disciplina

urbanistica

Ipotesi:

misure di salvaguardia ordinarie - il Consiglio ha adottato, ma non approvato il PRG - la PA è priva di discrezionalità - durata temporanea (3-5 anni)

misure di salvaguardia straordinarie - sono adottate dalle Regioni su proposta comunale - riguardano l’attività edilizia in essere - consiste nell’ordinare la sospensione delle attività già assentite

misure di salvaguardia nei piani sovracomunali - sono disposte dalla legge o da provvedimenti amministrativi generali

(es. tutela dei valori ambientali, aree naturali protette, piani di bacino). Ad es. nella legge Galasso (l. 431/’85, art. 1 quinquies) è posto vincolo di inedificabilità assoluta fino all’adozione di piani regionali paesistici.

LA FUNZIONE DI DISCIPLIANA SOSTANZIALE

Funzione Ordinale

E’ diretta a guidare la discrezionalità della P.A. competente alla regolazione

urbanistica (che è, invece, funzione sostanziale)

Fissa alcuni Standard

c.d

standard urbanistici o speciali o ad operatività differita

(art. 41 quinquies L.P., mod. art. 17 l. 765/’67)

Obiettivo: vincolare le amministrazioni locali

e preservarle dalle pressioni dei proprietari

(limite esterno alla discrezionalità)

Principio ispiratore:

all’interno delle zone omogenee predisporre

un rapporto equilibrato

fra spazi pubblici, infrastrutture e servizi

=>

attraverso regole minime e tendenzialmente inderogabili

che impongono

limiti e rapporti

relativi a

opere di urbanizzazione uso dello spazio

Infrastrutture per la collettività - altezze o Istruzione - distanze o Attrezzature sociali, assistenziali, - densità edilizia

pubblici servizi, sanità, amministrazione

o aree e spazi pubblici attrezzati, parchi gioco, sport o parcheggi pubblici

N.B. possibile disciplina più restrittiva

- DM 1444/’68 ? -

Riferimento

=> zone territoriali omogenee

A. Centri storici. Aggregati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale

B. Zone di completamento. Aree edificate, totalmente o parzialmente

C. Zone di espansione. Aree parzialmente edificate, ma con densità edilizia inferiore a quella delle zone di completamento

D. Nuovi insediamenti produttivi E. Zone agricole F. Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale N.B. L’omogeneità è reale o è una fictio iuris?

Opere di Urbanizzazione

=>

dipendono dal

Carico Urbanistico

(fabbisogno)

Insediamenti residenziali ed assimilabili x abitante o Negozi di prima necessità, servizi collettivi per abitazioni, studi

80 mc o 18 mq di opere di urbanizzazione (escluse sedi viarie)

4,50 per istruzione 2 per attrezzature di interesse comune 9 per spazi pubblici attrezzati e sport 2,50 parcheggi pubblici

eccezioni: o zone A e B (18/2) o zone A, => impossibilità => altri strumenti

(standard funzionale) o zone B => impossibilità => aree adiacenti o zone C => eccezioni secondo l’elemento

dimensionale (pop. < 10.000 ab.) o zona E => 6 mq/ab (ma densità edilizia fondiaria

massima 0,03 mc/mq) o non necessario reperimento dei servizi in zona

omogenea o in ogni altro caso di impossibilità, obbligo di prova

e congrua motivazione

zona F => è categoria funzionale 1,5 mq/ab per istruzione superiore 1 mq/ab per sanità ed ospedali 15 mq/ab per parchi pubblici

Commerciale / direzionale Per superficie complessiva => 80 mq., di cui min. 40 mq a

parcheggi, ogni 100 mq. Riducibile del 50% in presenza di particolari esigenze, purchè si

supplisca con attrezzature speciali Industriale

Per superficie complessiva => min. 10%

I Limiti da Rispettare nell’Adozione dei Piani Urbanistici

DENSITA’ EDILIZIA, art. 7 DM 1444/’68 (indici)

rapporto tra zone omogenee e future trasformazioni (densità edilizia territoriale)

parametro bidimensionale (superficie) parametro tridimensionale (volume) strumento: PRG/PSC (zonizzazione strutturale)

zona A (centro storico)

nuove costruzioni o max 50% densità fondiaria media della zona o max 5 mc/mq

interventi sul preesistente o max densità preesistente, depurata degli interventi

posticci zona E (agricola)

o max 0,03 mc/mq zona B (completamento)

o discrezionalità (tenuto conto delle quantità minime delle opere di urbanizzazione e dell’esigenza di decongestionamento)

o demolizione e ricostruzione: max 7, 6, 5 mc/mq in funzione della popolazione prevista all’adozione del piano

o possibili deroghe, fino al 70% della densità fondiaria ed edilizia preesistente

zona C (espansione) o non c’è limite di densità fondiaria o la densità territoriale residua una volta determinati

gli standard urbanistici ALTEZZE

Zona A

Altezza del preesistente o degli edifici circostanti Zona B

Come zona A, salvo PP o lottizzazioni convenzionate zona C

se contigue a zona A, compatibilità con i relativi edifici DISTANZE

10 m. tra pareti finestrate ed antistanti (anche in assenza di PRG: Tar Lazio 772/’82)

per zone C, pari all’altezza del fabbricato antistante, se > 10 m. in presenza di strade di larghezza L < 7m., + 5 m, 7<L< 15, + 7,50, L>15, + 10

VINCOLI DIVERSI: vincolo pertinenziale a parcheggio 1 mq per ogni 10 mc

Problema del dimensionamento (capacità insediativa: cfr. art. 19 l.r. Lombardia

51/’75; art. 13 l.r. E. Romagna 47/’78) e della zonizzazione (anni ’60: per nuovi

spiragli cfr. TAR E. Romagna n. 22 del 14.1.1999)

LE ZONE SISMICHE

La zonizzazione è espressa in funzione di uno specifico bisogno

(prevenzione dei rischi sismici)

- art. 52 TU Edil., l. 64/’74, d.lgs. 112/’98 -

Norme tecniche

competenza statale anche con decreto Min. Infrastrutture e Trasp., sentito il C.S.LL.PP. e previo

eventuale avvalimento del CNR Zonizzazione

Regioni Pianificazione Comunale

Necessario parere del Genio Civile I piani difformi dal parere sono illegittimi (codecisione)

Sono fissate Distanze minime Dimensionamento e materiali Deroghe per gravi ragioni nei centri storici

N.B.

Sanzioni penali in ipotesi di violazioni

Necessità di previo deposito degli elaborati tecnici al Genio Civile

La sanatoria delle opere non estingue – salve eccezioni – il reato

FUNZIONE PRECETTIVA - CARATTERI GENERALI

DEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Artt. 3 e 13 l. 241/’90 e succ. mod. e int.

motivazione accesso

Fasi della

ADOZIONE

APPROVAZIONE

integrazione dell’efficacia, controllo (sovraordinazione) doppia adozione (provvedimento preliminare e definitivo)

Valore delle

PRESCRIZIONI GRAFICHE

in Hp di contrasto con le prescrizioni normative ?

Classificazione dei piani:

Generali / di Settore o Secondo la valutazione dell’interesse pubblico generale/primario o Es. PRG, PP, PRI, PTCR /P /M

Generali /Attuativi o Secondo il grado di astrattezza o Prescrizioni conformative del territorio/della proprietà

Prescrizioni

di zona di localizzazione

o puntualizzazione degli spazi ad interesse pubblico effetto di vincolo

Zonizzazione

strutturale (indici dell’attività costruttiva secondo l’uso) funzionale (previsione degli usi consentiti)

o quantità e qualità delle attività fallimento della pianificazione dall’alto

puntare sulla partecipazione progettuale o evoluzione: dalla zonizzazione alle prescrizioni

progettuali

Le fasi del procedimento:

1. Iniziativa a. D’ufficio (previa deliberazione di un determinato soggetto: es. PRG) b. Di parte (piani di lottizzazione o di recupero – PAU - ) c. Obbligo di procedere? Cfr. piani particolareggiati

2. Istruttoria a. Numerosi interessi da ponderare b. Acquisizione degli elementi di fatto => atto di indirizzo (deliberazione

programmatica): competenza politica o burocratica ? c. Responsabile dell’istruttoria è il soggetto politico, o la struttura

burocratica ? d. Elementi da acquisire:

i. Vocazione territoriale ii. Elementi giuridici

iii. Assunzione dei pareri iv. Redazione del piano => esistono limiti all’affidamento di

incarichi esterni ? Esistono procedure per l’individuazione dei soggetti esterni ?

3. (segue) Partecipazione (e principio del “giusto procedimento”) a. Art. 13 l. 241/’90 b. Ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'obbligo della pubblica amministrazione di

dare previa comunicazione dell'avvio del procedimento sussiste anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opere pubbliche (Consiglio Stato , sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1552)

c. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, equivale a dichiarazione di p.u. e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse (c.d. dichiarazione di p.u. implicita), deve essere preceduta non dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli art. 7 ss. l. 7 agosto 1990 n. 241, ma dalle formalità garantistiche e di partecipazione di cui agli art. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865 (Consiglio Stato , sez. IV, 14 aprile 2004, n. 2084)

d. Art. 165 cod. CC.PP. e. Programma triennale delle OO.PP (C. di Stato 5824/’02) f. Osservazioni (PRG) ed opposizioni (Piani Attuativi) g. Consultazioni (ad es., della giunta comunale => esperti ed organismi

rappresentativi) h. Possibili referendum ? => cfr. pianificazione attuativa e vicenda i. Dopo l’adozione j. Legittimazione degli “interessati”

i. Posizione differenziata ii. Interessi adesposti

iii. Interessi collettivi

k. Ratio i. Garanzia degli interessi individuali

ii. Collaborazione ( realizzare imparzialità e buon andamento) iii. Mista ? Ma è partecipazione ? => cfr. fairness ed accountability

nei modelli anglosassoni (cost/benefit analisys)

4. Decisione a. Atto complesso (diversi soggetti che collaborano alla realizzazione di

un unico interesse pubblico) => PRG b. Atto d’intesa o di concerto (le PA sono portatrici di diversi interessi

pubblici) => piano di parco c. Conferenza di servizi decisoria

i. momento acceleratorio: consentire la realizzazione di interessi pubblici diversi, che richiedono modificazione degli strumenti urbanistici (OO.PP.), ex art. 19 TU espr.

ii. espressione di semplificazione (concerti, intese, assensi, pareri) 1. dissenso espresso e motivato 2. dalla regola della maggioranza a quella della posizione

prevalente 3. rimessione della decisione alla sede politica in ipotesi di

dissenso di autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dle patrimonio storico-artistico, della salute

criticità: la pianificazione non è preordinata ad un singolo atto di cura dell’interesse, quanto ad una ponderazione di interessi

in quale fase fare intervenire la conferenza di servizi ?

5. Integrazione dell’efficacia a. Si tratta di atti finalizzati al controllo ed alla pubblicità prima

dell’esecuzione i. Controlli

1. Abrogati i controlli preventivi sugli atti degli enti locali 2. Ancora in vigore il controllo di legittimità della Corte dei

Conti sulla localizzazione delle OO.PP. statali b. La pubblicità (dopo l’approvazione definitiva: diversamente è atto

strumentale al contraddittorio) 1. Pubblicazione del provvedimento approvato (es. presso la

Casa Comunale)

2. Pubblicazione dell’avviso di deposito 3. notificazione agli interessati

Le Convenzioni Urbanistiche

(a contenuto conformativo / a carattere progettuale/operativo)

Convenzioni di lottizzazione

piano (proposta privati) obblighi (standard urbanistici) adozione (Consiglio Comunale) convenzione (contratto) durata decennale NATURA DI PIANO ATTUATIVO

o Obblighi dei privati Cessione gratuita di areee Realizzazione opere urbanizzazione primaria Realizzazione parziale o.u. secondaria (in parte)

DPR n. 380/’01 –T.U. Ed. Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire (…) 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (2) 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Problema concorrenza o cfr. art. 32 cod. cont. pubb. (organismi diritto pubblico)

o Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 (5.278.000):(…) g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza.

o Rispetto dei principi sull’azione amministrativa

o La procedura finalizzata all'aggiudicazione di un appalto di servizi, anche per gli appalti di servizi sotto soglia (come nella vicenda in cui il compenso per il servizio di consulenza ed assistenza legale è di euro 20.000 annui), è soggetta, in fase di individuazione del contraente privato, a regole comunitarie quali la trasparenza, la non discriminazione e la pubblicità delle procedure. In maniera costante la giurisprudenza amministrativa

ha sul punto reiteratamente chiarito che l'affidamento deve essere necessariamente proceduto anche da una adeguata pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei “curricula” presentati dai candidati, il cui iter logico deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusivo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04 maggio 2007, n. 330, in Il merito 2007, 7-8 87, nota ATTANASIO)

Solidarietà Termini per l’esecuzione Garanzie

Adempimento in forma specifica; sostituzione; fidejussione o obblighi del comune

facere

esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc? modificazione ?

lottizzazione d’ufficio o nei comuni privi di piano particolareggiato

il reato di lottizzazione abusiva

Articolo 28 l. u. (1150/’42)

Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui

all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio

(1).

(…)

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del

proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di

urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la

cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al

successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e

di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle

opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in

proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere

di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione (2)

(3).

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge (2).

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della

contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (2).

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di

deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al

2 dicembre 1966 (2).

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in

dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto

un termine diverso (2).

(…)

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale

anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco

ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare

entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,

provvede alla compilazione d'ufficio (2).

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto

di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con

invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il

podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati

o di procedere alla espropriazione delle aree.

(1) Comma così sostituito dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765. I primi undici commi

così sostituiscono gli originari primo e secondo.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha sostituito gli originari

primo e secondo comma con gli attuali primi undici commi.

(3) Vedi l’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Vedi anche le disposizioni

transitorie di cui all’articolo 253 del medesimo d.lgs. n.163/2006, così come modificato

dall’articolo 1-octies del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, conv., con modif., in legge 12 luglio 2006, n.

228.

convenzioni in materia di parcheggi (l. 122/’89) o durata della cessione del diritto di superficie o dimensionamento opera o tempi - modalità di verifica - sanzioni

(l. 122/’89)

a ) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta

anni;

b ) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua

realizzazione;

c ) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la

esecuzione dei lavori;

d ) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonchè le sanzioni previste per gli

eventuali inadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente

dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono

nulli.

6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonchè gli acquisti di immobili

destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della

copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre

1986, n. 742.

piani di recupero ad iniziativa privata (art. 30 l. 457/’78) o come per i comparti, ma con maggioranza pari a ¾ del valore degli immobili o approvazione (consiglio comunale) o convenzione (come per i piani di lottizzazione) o espropriazione o pubblicazione come per i piani particolareggiati

Art. 27 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio

esistente.

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali,

le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero

del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti

alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore

utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere

singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da

destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento

urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in

vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del

consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge

10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma

o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono

essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i

quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani

di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e

comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non

siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali.

Art. 28 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

(…)

I piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative

edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative

edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato

all'esecuzione delle opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra

i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di

costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o

loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni

con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il

recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli

interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;

2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria,

espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti

dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei

medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti

da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della

decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di

attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso

(1).

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione

delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione

temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle

spese sostenute.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che

eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

(1) L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto, sesto e settimo

per effetto dell'art. 13, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 30 - Piani di recupero di iniziativa dei privati.

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero,

rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del

valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di

recupero.

In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice

civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da

più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei

condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore

dell'edificio (1).

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio

comunale unitamente alla convenzione (…)

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la

deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le

opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della

legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(1) Comma aggiunto dall'art. 15, l. 17 febbraio 1992, n. 179.

convenzioni per gli insediamenti produttivi (art. 27 l. 865/’71) o contenuti anche oltre l’aspetto urbanistico o accordo sostitutivo per l’espropriazione?

Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di

fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della

Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle

zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o

dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio

comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo

di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni,

è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci

anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano

particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.

1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla

deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della

giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge

18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo

sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto

dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti

produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico

mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie

sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a

quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale

nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE (1).

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la

realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona

delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una

durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della

proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o

l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico

con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del

concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.

convenzioni per l’edilizia residenziale pubblica (art. 35 l. 865/’71) o esproprio obbligatorio o assegnazione (concessione/cessione) o convenzione (anche con imprese) => canoni, utilizzo, corrispettivo e rinnovo dir.

sup.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai

sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del

patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per

la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi

urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la

realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in

tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore

ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al

presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza

a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore

dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà

indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del

consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della

convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il

competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il

richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo

versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con

l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma (1);

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura

del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano

eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie

finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità

del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il

loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da

realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di

urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di

locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli

alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli

obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale

osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente

estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo

della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella

prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando

l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e

servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto

finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a

favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle

cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere

in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni

particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli

oneri relativi alle opere di urbanizzazione (2) (3).

Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case

economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei

commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro

consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai singoli, con

preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge

sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per

l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata (2) (4).

I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma,

lettera a) , e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro

insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal

consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano

approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della

concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono

essere superiore al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso

volume e il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di

quindici annualità, di importo costante o crescente, a un tasso annuo non

superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici

soggetti a tassazione (Rendistato). Accertata dalla Banca d'Italia per il

secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di

cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia

per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è

determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al

volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28

gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni (2) (5).

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il

comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione

per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8,

commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la

quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere (6):

a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del

controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla

convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f)

dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente

comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio

comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per

tutte le convenzioni.

(Omissis) (7).

(Omissis) (7).

(Omissis) (7).

(Omissis) (7).

(Omissis) (7).

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione

di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e

dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in

proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o

comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma

dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato,

in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte

dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il

recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli

effetti della predetta contribuzione siano già esauriti (8) (9) (10).

convenzioni edilizie

o per gli oneri di urbanizzazione o prezzi di vendita o locazione calmierati

cessione di cubatura o contratto + atto unilaterale d’obbligo verso il comune + permesso di costruire

LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

(COORDINAMENTO DEGLI INTERESSI PUBBLICI)

IL PIANO TERRITORIALE

DI COORDINAMENTO

PROVINCIALE

polverizzazione comunale piano di direttive (art. 20 Tuel) convergenza di tutte le discipline territoriali di settore

o recepimento, o assorbimento ? => art. 18 l.r. Cal. 7/’02 problema della duplicazione con il piano regionale

Altri piani

Interessi differenziati Discipline concorrenti / parallele (settoriali) Intervento di amministrazioni non urbanistiche

Intese Principio di prevalenza per taluni valori (ambiente e paesaggio)

Controllo

Modifiche ex officio

Procedimenti:

attività certativa per singoli beni o accertare la qualità di taluni beni o conseguente vincolo per i proprietari

atto di pianificazione territoriale o attraverso pianificazione funzionale

necessità di raccordo con l’autorità urbanistica (comune) finalità

programmare lo sviluppo

coordinare le prescrizioni sull’uso del territorio

PIANIFICAZIONE A FINI

DI TUTELA AMBIENTALE

piano paesaggistico (o p. urbanistico territoriale con valenze paesaggistiche), art. 135 cod. bb.cc.pp.

piano di bacino idrografico (d.lgs. 152/’06) piano del parco (l. 394/’91)

CARATTERE SOVRAORDINATO

immediato vincolo per le P.A. e gli interessati necessaria autorizzazione per ogni modificazione dello status

quo

in particolare, aut. del soprintendente ai beni culturali

I BENI PAESAGGISTICI

ART. 134 codice bb.cc.pp.

dichiarazione di notevole interesse pubblico (artt. 136 ss.) o su proposta della regione o commissione provinciale

6 membri di nomina regionale + dirett. Regionale per i beni e attività culturali + sovrintendente bb. Archit. + sovrintendente bb. Archeologici

o Audizione di sindaci ed esperti o Inchiesta pubblica

ex lege (art. 142) o per categorie

secondo i piani paesaggistici (art. 143) o piano misto o previsioni cogenti e prevalenti o vincoli non indennizzabili

disciplinare l’uso (trasformazione, recupero, riqualificazione, sviluppo sostenibile)

zoning

aree ad elevato pregio /compromesse e degradate

tutela, valorizzazione, gestione

recupero (deroghe alla necessità di autorizzazione)

IL PIANO DI PARCO

Finalità

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese

strumento il piano di parco (art. 12 l. 394/’91) zoning (duplicazione con lo strumento comunale?)

o proteggere dall’alterazione o organizzare il territorio o individuare i vincoli => “nulla osta” per qualsiasi intervento o disciplinare gli accessi o definire attrezzature e servizi o dare direttive sulla tutela di flora, fauna, ambiente

riserve integrali riserve generali orientate (consentite solo attività strumentali

alla fruizione del parco, tassativamente indicate) aree di protezione (conservazione delle attività esistenti) aree di promozione economico e sociale (sviluppo compatibile)

Procedimento di approvazione

progetto ad opera dell’Ente Parco deposito presso il Comune osservazioni => decisione sulle osservazioni da parte della Regione approvazione, d’intesa con l’ente parco per le prime tre zone, con i Comuni

per quelle di promozione VINCOLI IDROGEOLOGICI

E DIFESA DEL SUOLO

(ll. nn. 215/’33; 991/’52; 183/’89; d.lgs. 152/’06)

Limitazioni all’uso delle aree boschive

per la funzione pubblica che esse svolgono nella regimentazione delle acque

Vincoli derivanti da:

approvazione di progetto di massima di sistemazione idraulico-forestale di un bacino montano o consolidamento e rimboschimento o indennizzo per i proprietari

procedimento certativo o proposta dell’amministrazione forestale o deposito delle mappe catastali o contraddittorio (reclami) o trasmissione alla Regione di reclami e mappa ad opera del Sindaco o decisione della regione

vincoli contenuti nei piani di bacino o autorità di bacino distrettuale

approvazione da parte del comitato istituzionale efficacia di piano di settore potere sostitutivo del Ministro dell’ambiente in hp. di mancato

rispetto delle norme di salvaguardia

i C. COST. 6/1966 => espropriazione in senso sostanziale

Con manifesto in data 12 marzo 1958 il Comando Militare Territoriale della Regione

N. E. di Padova - a mente dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 -

sottoponeva una vasta zona di terreno sita nel Comune di Grazzana ad una serie di

limitazioni, tutte a contenuto negativo, oltre ad un generico divieto di transito e di

sosta a persone, veicoli animali, su vie, spiazzi, mulattiere, sentieri, ecc. da

determinarsi in futuro con ordinanza militare.

(…)

Tuttavia, si può affermare che la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed

i limiti che essa segna, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione,

attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o

di intere categorie di beni ovvero quando essa regoli la situazione che i beni stessi

abbiano rispetto a beni o a interessi della pubblica Amministrazione; sempre che, la

legge, sia destinata alla generalità dei soggetti i cui beni si trovino nelle accennate

situazioni, salva la possibilità di accertare con singoli atti amministrativi l'esistenza di

tali situazioni rispetto a singoli soggetti ed a singoli beni. Per questo può anche dirsi

che le imposizioni devono avere carattere obbiettivo, nel senso che devono

scaturire da disposizioni che imprimano, per così dire, un certo carattere a

determinate categorie di beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche.

Se le imposizioni non abbiano questo carattere generale ed obbiettivo, in quanto

comportino un sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti rispetto a beni che

non si trovino nelle condizioni suindicate, allora sorge il problema

dell'indennizzabilità

In questi casi può dirsi che si ha espropriazione quando il godimento del bene (nel

senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del

diritto, essendo senza decisiva importanza il fatto che titolare ne resti o no il

proprietario. Né ha importanza il fatto che il sacrificio sia imposto direttamente dalla

legge o con atto amministrativo in base alla legge, perché non è la forma dell'atto di

imposizione quella che dà all'atto stesso la sua caratteristica come atto di

espropriazione.

È, pertanto, da considerarsi come di carattere espropriativo anche l'atto che, pur

non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga limitazioni tali

da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene

tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione

inerente alla natura del bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante

incisione del suo valore di scambio. È altresì da considerare come di carattere

espropriativo l'atto che costituisca servitù o imponga limiti a carico della proprietà,

quando gli uni e gli altri siano di entità apprezzabile, anche se non tali da svuotare di

contenuto il diritto del proprietario.

C. COST. N. 55/1968 => PER I VINCOLI IMPOSTI DAI PRG

Con decreto 28 giugno 1962 del Presidente della Regione siciliana veniva approvato

il piano regolatore generale della città di Palermo. Il piano contiene l'indicazione del

caratteri e dei vincoli di zona da osservare nell'edificazione nonché l'indicazione

delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico e di quelle riservate a verde

pubblico, a verde privato, a verde agricolo o ad edificazione di interesse pubblico

(edilizia scolastica, conservazione di edifici storico - monumentali, eccetera). Il tutto

a termine dell'art. 7, nn. 2, 3, 4, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(…)

Una volta approvato il piano regolatore generale, questo ha vigore a tempo

indeterminato (art. 11). E la giurisprudenza ha costantemente affermato che non

soltanto i vincoli indicati nel n. 2 dell'art. 7 (come si può ricavare dagli artt. 11 e 17)

ma altresì quelli indicati nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 sono immediatamente operativi e

validi a tempo indeterminato.

In questo sistema (che la recente legge di modifica e integrazioni n. 765 del 1967 ha

conservato, ribadendo anche l'intervento di misure di salvaguardia nelle more di

approvazione del piano e dichiarandole anzi obbligatorie - art. 3, ultimo comma - )

viene a determinarsi - salvo per quanto riguarda quei vincoli che sono ordinati al

mantenimento di destinazioni attuali della proprietà - un distacco tra l'operatività

immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore generale ed il conseguimento del

risultato finale. Quest'ultimo, quando presupponga trasferimenti di proprietà (e

quindi per la generalità delle aree da destinare a opere e usi pubblici), e inoltre

quando presupponga trasformazioni ad opera del proprietari, è infatti dilazionato a

data incerta e imprevista e imprevedibile nel suo verificarsi (quella in cui potranno

essere eventualmente approvati e attuati i piani particolareggiati).

Orbene, per nessuno dei riferiti vincoli in relazione alla descritta situazione viene,

nel sistema della legge, ipotizzato un indennizzo. Vero che, in questo sistema,

rientrano talune previsioni di indennizzo.

(…)

l'istituto della proprietà privata è garantito dalla Costituzione e regolato dalla legge

nei modi di acquisto, di godimento e nei limiti, la Corte ha osservato che tale

garanzia è menomata qualcosa singoli diritti, che all'istituto si ricollegano

(naturalmente secondo il regime di appartenenza dei beni configurato dalle norme

in vigore), vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di

imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto ad una

traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante

entità ed incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l'appartenenza del

diritto e la sottoposizione a tutti gli oneri, anche fiscali, riguardanti la proprietà

fondiaria. Anche tali atti vanno considerati di natura espropriativa.

(…)

Secondo i concetti, sempre più progredienti, di solidarietà sociale, resta escluso che

il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui

beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere

sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore

di determinare. Nel determinare tale regime, il legislatore può persino escludere la

proprietà privata di certe categorie di beni, come pure può imporre, sempre per

categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a

titolo particolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle

facoltà di godimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non

possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il

sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto

dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Al di là di tale

confine, essa assume carattere espropriativo.

I commi secondo e terzo dell'art. 42 (e quest'ultimo come già interpretato dalla

Corte) vanno insieme considerati e coordinati, per ricavarne, - alla stregua di quello

che, in base all'ordinamento giuridico attuale, rappresenta il vigente, concreto

regime di appartenenza dei beni (art. 42, secondo comma) - l'identificazione del casi,

nei quali, incidendo essi negativamente, a titolo individuale, sulla proprietà

riconosciuta secondo il regime stesso, occorre far luogo all'indennizzo (art. 42, terzo

comma)

(…)

Tale questione presenta due aspetti, l'uno all'altro connesso. L'uno riguarda

l'indennizzabilità, l'altro il tempo dell'indennizzo.

Sotto il primo aspetto, la questione, in via di principio, non può essere risolta che in

conformità della già richiamata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale

ogni incisione operata a titolo individuale sul godimento del singolo bene, la quale

penetri al di là di quei limiti che la legislazione stessa abbia configurato in via

generale (ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Costituzione) come propri di tale

godimento in relazione alla categoria dei beni di cui trattisi, e annulli o diminuisca

notevolmente il valore di scambio, deve essere indennizzato. L'interesse del privato

è subordinato all'interesse generale della collettività per quanto riguarda la

sottoposizione a siffatti vincoli: non per quanto riguarda le più gravi conseguenze

economiche che ne derivano sul patrimonio, non di tutti in egual modo e misura, ma

di alcuni soltanto dei componenti la collettività destinataria della legge. Se, come si

è più sopra ricordato, la legge urbanistica prevede l'indennizzo secondo il valore

venale per gli immobili dei quali viene imposto il trasferimento per finalità

urbanistica - con ciò stesso dando una certa configurazione alla proprietà urbana del

singoli - , è evidente il contrasto di ciò col mancato indennizzo delle diminuzioni

imposte per la medesima finalità alla proprietà privata senza operare un

trasferimento, ovvero in attesa di operare un trasferimento incerto nel "se" e nel

"quando".

Sotto il secondo aspetto, la risoluzione della questione si collega alla prima e ne

dipende, nel senso che, una volta riconosciuto il diritto ad un indennizzo, questo

dev'essere razionalmente riferito a punti cronologici di operatività, senza creare

vuoti che disgiungano illimitatamente la sottomissione immediata del bene dal

compenso per la sua perdita, effettiva o virtuale, dilazionando, solo per ciò che

riguarda l'onere cui l'Amministrazione è tenuta, l'efficacia dell'atto impositivo.

Questa Corte, con sentenza n. 90 del 1966, con riferimento alla legge regionale

siciliana n. 20 del 1951 autorizzativa di espropriazione di atee per consentire la

costruzione del palazzo della Regione, ne ha ravvisato l'illegittimità, appunto per

non essersi fissato alcun termine per il compimento della procedura espropriativa,

mentre (ha osservato testualmente la sentenza) i tempi delle espropriazioni e

realizzazioni rappresentano, nel sistema, una garanzia essenziale.

(…)

Quello che è invece necessario e sufficiente qui rilevare è che l'art. 7 contempla,

nella sua articolata formulazione, un complesso di imposizioni, immediatamente

operative, tutte collegate dal fine della legge (art. 1) di dare assetto ai centri abitati:

tra le quali imposizioni sono sicuramente comprese, sia ipotesi di vincoli temporanei

(ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma incerto) trasferimento del

bene per ragioni di interesse generale, sia ipotesi di vincoli che, pur consentendo la

conservazione della titolarità del bene, sono tuttavia destinati a operare

immediatamente una definitiva incisione profonda, al di là del limiti connaturali,

sulla facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell'imposizione. Tutto ciò senza

la previsione di indennizzo, ed anzi, nel senso che si è detto, con una previsione del

contrario (art. 40), tanto nel caso di vincoli di durata, predisposti in correlazione a

trasferimenti di proprietà differiti (ma incerti an e quando), quanto nel caso di

vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non destinate a esser

trasferite. E, una volta riconosciuta la carenza della previsione legislativa, nemmeno

spetta alla Corte procedere in questa sede all'esame delle modalità con cui

all'indennizzo dovrebbe e potrebbe in simili casi provvedersi, in special modo con

riguardo all'ipotesi di vincoli temporanei preordinati a successivi trasferimenti di

proprietà. È certo però che la legislazione già conosce in materia appropriati

strumenti.

Legge 19 novembre 1968, n. 1187 (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 304). -

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (1).

ARTICOLO N.2

[Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni

determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a

vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque

anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati

approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione

convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il

termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione (1).

Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della

presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla

predetta data.] (2)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma, dei numeri

2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40, l. 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui

consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati

all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di

indennizzo.

(2) Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30

giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,

in l. 1° agosto 2002, n. 18

RESTA IL PROBLEMA DELLA REITERAZIONE DEI VINCOLI

Corte Costituzionale 20/05/1999 N. 179

La reiterazione in via amministrativa di vincoli decaduti (preordinati

all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la

proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in

alcune regioni a statuto speciale non sono fenomeni di per sè inammissibili dal

punto di vista costituzionale; tuttavia assumono certamente carattere patologico

quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga "sine die" o all'infinito

(attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetono

aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato,

cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di

ragionevolezza. Ciò ovviamente in assenza di previsione alternativa

dell'indennizzo, e fermo, beninteso, che l'obbligo dell'indennizzo opera una volta

superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di

franchigia). Negli anzidetti casi la mancata previsione di qualsiasi indennizzo si

pone in contrasto con i principi costituzionali ricavabili dall'art. 42 comma 3 cost.,

e di conseguenza ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale. Pertanto

l'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo

di ordinaria durata temporanea (a sua volta preceduto da un periodo di regime di

salvaguardia) del vincolo (o di proroga per legge in regime transitorio), quale

determinata dal legislatore entro limiti non irragionevoli, come indice della

normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo, qualora

non sia intervenuta l'espropriazione ovvero non siano approvati i piani attuativi.

Non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra

questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo e i vincoli paesistici. Spetta al

legislatore determinare la disciplina dell'indennizzo, considerato che il sacrificio

subito dal proprietario consiste, soprattutto nella ridotta utilizzazione del bene

rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il

vincolo.

(…)

l’esigenza di un intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di

liquidazione dell’indennizzo non esclude che - anche in caso di persistente

mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri

per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di

indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica

abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, possa ricavare

dall’ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella

specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal

protrarsi del vincolo

COSA ACCADE UNA VOLTA DECADUTO IL VINCOLO SENZA SUA

REITERAZIONE?

Consiglio di Stato sez. IV 17/07/2002 N. 3999 (soluzione accolta dal

legislatore nella l. espr.

SI APPLICA(VA) la disciplina dettata dall'art. 4 comma ultimo lett. a) e b), l. 28

gennaio 1977 n. 10, è per sua natura provvisoria - essendo destinata ad operare

fino a quando il comune non abbia prov veduto ad adempiere all'obbligo di

integrazione del piano urbanistico - e pertanto non può ritenersi sostitutiva

della disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del comune.

TUTTAVIA

La decadenza di un vincolo urbanistico che comporta l'inedificabilità assoluta,

ovvero che priva il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico,

determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2,

comma 1, l. 19 novembre 1968 n. 1187, obbliga l'Amministrazione a procedere

ad una nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica.

Infatti la disciplina dettata dall'art. 4, ultimo comma, lett. a) e b), l. 28 gennaio

1977 n. 10, e prevista per i comuni privi di strumenti urbanistici generali, ha

natura provvisoria e non esime pertanto l'Amministrazione dal delineato

obbligo di provvedere ad una nuova pianificazione urbanistica dell'area.

Costituisce vincolo urbanistico di inedificabilità preordinato all'espropriazione

quello gravante su un'area classificata dal p.r.g. come " Zona F" destinata a

parco per il gioco e lo sport, dove è consentita esclusivamente la realizzazione

di attrezzature ed impianti per il gioco ed il tempo libero, in quanto trattasi di

un vincolo specifico che incide direttamente sul diritto di proprietà,

limitandone grandemente il godimento e l'utilizzazione.

Il proprietario di un'area assoggettata ad un vincolo urbanistico di

inedificabilità ha titolo, allo scadere del vincolo medesimo, per azionare il

procedimento giurisdizionale del silenzio rifiuto al fine di contrastare l'inerzia

dell'Amministrazione laddove quest'ultima, pur a fronte di apposita diffida ad

adempiere da parte del proprietario, non abbia provveduto ad attribuire

all'area medesima una specifica destinazione di zona.

ATTUALE DISCIPLINA

Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

Art. 9. (L)

Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di

approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. (L)

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere

emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L)

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato

all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in

materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

(L) (1)

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente

reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle

esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio

comunale può motivatamente disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o

di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In

tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico

regionale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla

ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si

intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne

dispone l'efficacia. (L)

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o

regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L) (1)

Testo unico in materia edilizia

(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Art. 9 (L)

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono

consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino

singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della

densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a

destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di

proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli

strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati

al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma

dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse.

Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e

modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si

impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare,

limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di

locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla

sezione II del capo II del presente titolo.