francesca giovannoni - copyright wolters kluwer italia s.r.l. · 2015. 9. 21. · agenda...
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AGENDACONTRATTUALE
" Busta paga Agosto 2015 ......................................................................................................... 5
NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 12Mod. 730/2015 - Proroga del termine per l’attivita di assistenza fiscale .......................... 12
" Prassi ............................................................................................................................................................... 12Gestione della certificazione di malattia 12Esodati - Istruzioni Inps .................................................................................................................................... 12Dichiarazione 730 precompilata - Proroga della scadenza al 23 luglio 2015 ................... 12Avvio del servizio Durc online - Istruzioni Inps, Inail e Cnce .................................................... 12Congedo parentale - Presentazione della domanda ....................................................................... 13Assegno di incollocabilita - Rivalutazione dal 1º luglio 2015 ..................................................... 13Lavoro intermittente e liste di mobilita .................................................................................................. 13
" CCNL ................................................................................................................................................................ 13Credito
Sottoscrizione del rinnovo del c.c.n.l. ...................................................................................................... 13
NORME InPratica Le novita 2015 in UNIEMENS .................................................................................................... 15
FOCUS I contratti di lavoro dopo il Jobs Act - Parte I ...................................................... 20
CCNL InPratica Centri elaborazione dati (CED)
Accordo - 9 luglio 2015 .................................................................................................................................... 25
Dirigenti - CreditoAccordo - 13 luglio 2015 ................................................................................................................................. 29
Settore marittimoAccordi - 1º luglio 2015 .................................................................................................................................... 31
INSERTO Fondi sanitari
Vademecum
TABELLE Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 .......................................................................................................... 35
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 14 luglio 2015 .......................................................................................................... 35
QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41Jobs Act - Riordino dei contratti di lavoro e collaborazioni ........................................................ 41Licenziamento collettivo - Formazione della graduatoria in base ai carichi di famiglia 41
SOMMARIO
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 3
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PraticaLavoro
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Redazione
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Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
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Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
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SOMMARIO
4 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Agenda contrattualeVariazioni in busta paga Agosto 2015
CCNL ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA - UNAPASSC.c.n.l. 20 novembre 2014
Parti stipulanti ANAPA, UNAPASSFIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, FNA
A partire dal mese di novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015 vanno corrisposti in un
massimo di 15 rate mensili, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale (e comun-
que non inferiore ad E 100 ciascuna), gli arretrati a copertura del periodo di carenza con-
trattuale, con valori differenti a seconda che si tratti di allineamento per gli anni 2009-2011
oppure arretrati per gli anni 2012-2014.
Pertanto, con la retribuzione di agosto 2015 deve essere erogata la corrispondente rata.
Allineamento 2009-2010-2011
A fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, gli importi indicati in tabella
competono ai lavoratori con i seguenti requisiti:
– in servizio al 20 novembre 2014;
– in forza nel periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011;
– non e stato loro applicato il c.c.n.l. 4 febbraio 2011.
Livelli Importi
5 4.660,00
4 3.272,00
3 2.716,00
2 2.093,00
Tali importi sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 2009 - 31
dicembre 2011, considerando la frazione di mese con la regola dei 15 giorni. Vengono
altresı riproporzionati per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Arretrati 2012-2013-2014
Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori
in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 20 novembre 2014 vengono corrisposti gli
importi una tantum di seguito indicati, differenziati a seconda che sia stato o meno applicato
il c.c.n.l. 4 febbraio 2011. Per il periodo 1º luglio 2014 - 31 ottobre 2014 si da luogo
all’erogazione delle retribuzioni arretrate.
Mancata applicazione del c.c.n.l. 4 febbraio 2011
Livelli Importi
5 4.535,00
4 3.494,00
3 3.083,00
2 2.486,00
Arretrati
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 5
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Applicazione c.c.n.l. 4 febbraio 2011
Livelli Importi
6 1.414,00
5 1.251,00
4 1.179,00
3 1.088,00
2 1.011,00
1 1.004,00
In entrambi i casi, gli arretrati sono ragguagliati alla durata del rapporto nel periodo 1º
gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, conside-
rando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni. Vengono altresı riproporzionati
per i rapporti part-time e per gli apprendisti.
Norme comuni
Gli importi complessivi (allineamento + arretrati), al netto dell’eventuale i.v.c. e delle anti-
cipazioni, sono esclusi da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r. e sono comprensivi
di incidenza scatti determinata forfetariamente.
Gli importi in questione sono applicati pro-quota in caso di passaggio di categoria nel
periodo cui si riferiscono.
Eventuali erogazioni effettuate per tutti i periodi indicati sotto la voce ‘‘indennita di vacanza
contrattuale’’ ovvero ‘‘anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali’’ vengono integral-
mente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi forfettari.>
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero 1/250 della retribuzione annuaOrario 1/12 della retribuzione annua diviso 158,59
Mensilita contrattuali 14
Orario settimanale 37 ore e 30 minuti
Ferie 20 giorni (anzianita fino a 5 anni) e 26 giorni (anzianitasuperiori)
Permessi Ex festivita 4 giorni
Prossime scadenze 01/09/2015 - 01/12/2015 Arretrati01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL 31/12/2015
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
AGENDA CONTRATTUALE
6 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI - CONCESSIONARIAccordo 4 aprile 2013
Parti stipulanti FEDERRETI, FISEFILT-CGIL, FIT-CISLUILTEC-UIL. UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, SLA-CISAL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.8.2015
Livello Minimo ContingenzaE.d.r.
confederaleIndennita di
funzioneE.r.d.
AQ 2.247,90 539,82 10,33 72,30 118,89
A 2.247,90 539,82 10,33 – 118,89
A1 2.008,77 533,72 10,33 – 65,18
B 1.769,60 529,40 10,33 – 81,34
B1 1.616,60 525,33 10,33 – 40,28
C 1.415,70 522,02 10,33 – 46,17
C1 1.291,36 519,97 10,33 – 51,90
D 956,54 514,29 10,33 – 50,61
N.B. E.r.d.: per il personale dei livelli A1 e B1, gia inquadrato rispettivamente nei livelli 9º e 6º dellaprecedente classificazione, gli importi sono i seguenti: A1: E 106,29 e B1: E 85,47.
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero Retribuzione oraria moltiplicata per le oregiornaliere previste (26 per i turnisti)Orario. 167 (170 per i turnisti)
Mensilita contrattuali 14
Orario settimanale 40 ore
Ferie 20 gg. (fino ad 8 anni di anzianita); 25 gg (da 9 a 15 anni);30 gg. (oltre 15 anni); in giorni lavorativi. Durate particolariper il personale part time
Permessi ROL 28 ore, piu 1 giorno di 8 ore (per i turnisti fruizionecollettiva di permessi a fronte del 4 novembre e ulteriori8 ore). Norme particolari per i settori operativi collegatiall’esercizio con attivita su 7 gg.Ex festivita 4 gg. piu 1 giorno per il 4 novembre
Prossime scadenze 01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL 31/12/2015
Minimi tabellari
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 7
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CCNL IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATEAccordo 21 maggio 2015
Parti stipulanti FEDERAMBIENTEFP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL
Poiche le Parti hanno in essere una controversia interpretativa in ordine alla corresponsione
dell’E.c.e., hanno individuato, come soluzione economica straordinaria, la corresponsio-
ne di un’una tantum per il 2015.
A totale copertura del periodo 1º gennaio 2015 - 31 maggio 2015, ai dipendenti in forza al 21
maggio 2015 (*) e corrisposta con la retribuzione di agosto 2015, una somma forfettaria una
tantum pari ai seguenti importi, calcolati redazionalmente:
Livelli Importi
Q 120,24
8 107,00
7A 96,41
7B 91,68
6A 87,22
6B 83,20
5A 79,09
5B 75,73
4A 72,44
4B 70,24
3A 68,00
3B 64,83
2A 64,57
2B 58,09
1 52,28
Per i lavoratori a tempo parziale gli importi suddetti sono ridotti proporzionalmente e per i
lavoratori che nel periodo considerato sono passati da contratto part-time a contratto full
time o viceversa, il compenso sara dato dalla somma dei ratei mensili rispettivamente
maturati nelle rispettive condizioni contrattuali.
Ai lavoratori che nel periodo considerato passino ad un parametro o un livello superiore la
somma sara riferita alla posizione in atto al 31 maggio 2015 ovvero, se precedente, sara
riferita alla posizione in atto alla data di cessazione del rapporto (non seguita da assunzione
ex novo).
Ai lavoratori assunti successivamente al 1º gennaio 2015 la somma e corrisposta in
misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione al 31 maggio
2015. A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese
intero, le inferiori sono trascurate.
Ai lavoratori che cessino il servizio prima di agosto 2015, l’una tantum sara corrisposta con
le competenze di fine rapporto.
Le assenze retribuite ai sensi di legge o di contratto e le assenze per malattia, infortunio sul
Elemento di coperturaeconomica
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
AGENDA CONTRATTUALE
8 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1º gennaio 2015-
31 maggio 2015 e che hanno dato luogo al pagamento di indennita a carico dell’Istituto
competente e/o a integrazione a carico azienda, sono utili ai fini della maturazione dell’una
tantum.
L’una tantum non e utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.
La contrattazione aziendale puo definire forme remunerative alternative, di pari compenso.
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi relativi alla corresponsione in parola stipulati tra
imprese nel periodo 1º gennaio 2015-31 maggio 2015 impegnate nell’avvicendamento nella
gestione dell’appalto di servizi.——————————(*) Esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita al momento della maturazione.
Elementi CCNL
Divisori Orario. 169 (165 per i servizi funerari)
Mensilita contrattuali 14
Orario settimanale 36 ore (38 ore per i servizi funerari)
Ferie 26 giorni lavorativi (orario su 6 gg.) e 22 giorni lavorativi(orario su 5 gg.)
Permessi Ex festivita 2 gg. di ferie e 2 gg. di permessi (3 gg. perorario su 6 gg.). Per gli assunti dal 1.5.2008, 3 gg. dipermesso
Scadenza CCNL 31/12/2013
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
AGENDA CONTRATTUALE
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 9
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CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIAAccordi 25 ottobre 2013 e 29 novembre 2013
Parti stipulanti UNITAL/CONFAPI, CONFIMI IMPRESA LEGNOFENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Dal 1.8.2015
Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale
AD3 1.844,46 531,30 10,33
AD2 1.715,78 528,03 10,33
AD1 1.587,09 528,03 10,33
AC4 1.458,42 528,03 10,33
AC3 1.329,73 522,49 10,33
AC2 1.329,73 522,49 10,33
AC1 1.218,21 522,49 10,33
AS3 1.329,73 522,49 10,33
AS2 1.201,04 522,49 10,33
AS1 1.149,57 518,30 10,33
AE3 1.085,24 518,30 10,33
AE2 1.020,89 515,30 10,33
AE1 857,89 512,79 10,33
Elementi CCNL
Divisori Giornaliero 26Orario 174
Mensilita contrattuali 13
Orario settimanale 40 ore
Ferie 4 settimane
Permessi ROL 64 ore (72 ore per i turnisti su 3 turni avvicendati)Ex festivita 4 gruppi di 8 ore
Prossime scadenze 01/01/2016 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL 31/05/2016
Minimi tabellari -Confapi e Confimi
BUSTA PAGA AGOSTO 2015
AGENDA CONTRATTUALE
10 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Mod. 730/2015 - Proroga del termine per l’attivitadi assistenza fiscale
Per l’anno 2015, e stato prorogato al 23 luglio il termine per l’attivita di assistenza
fiscale. Pertanto, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati possono completare, entro il
23 luglio 2015, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del
relativo prospetto di liquidazione, nonche la comunicazione del risultato contabile delle
dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni
presentate, a condizione che, entro il 7 luglio 2015, abbiano effettuato la trasmissione di
almeno l’80% delle dichiarazioni medesime.
Gestione della certificazione di malattia
L’Inps rende note le implementazioni della procedura di ricezione delle certificazioni atte-
stanti lo stato di temporanea incapacita al lavoro dei lavoratori dei settori pubblico e
privato, attraverso il Sistema di accoglienza centrale (SAC); questo per evitare che il
medico non valorizzi correttamente il campo note di diagnosi, con l’inserimento di una
diagnosi comprensibile, nel falso convincimento di rispettare la privacy dei propri assi-
stiti.
Esodati - Istruzioni Inps
L’Inps fornisce indicazioni operative per l’accesso alla procedura di esodo di cui all’art. 4
della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1º maggio 2015 e chiarisce la modalita di compo-
sizione del flusso UniEmens.
Dichiarazione 730 precompilata - Proroga della scadenzaal 23 luglio 2015
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla proroga recata dal D.P.C.M. 26
giugno 2015, in relazione all’attivita di assistenza fiscale per l’anno in corso. Tenuto conto
della necessita di agevolare l’adempimento dichiarativo per i contribuenti nel primo anno di
avvio sperimentale della dichiarazione precompilata e considerato che le dichiarazioni on-
line sono immediatamente disponibili per il fisco, l’Agenzia precisa che, l’invio della dichia-
razione 730 tramite l’applicazione web disponibile sul sito Internet dell’Agenzia puo essere
effettuato entro il 23 luglio 2015, stesso termine previsto per la trasmissione da parte dei
C.a.f. e dei professionisti.
Avvio del servizio Durc online - Istruzioni Inps, Inaile Cnce
Con testo congiunto, Inps, Inail e Cnce forniscono istruzioni operative in merito all’avvio,
dal 1º luglio 2015, del nuovo servizio Durc online per la verifica della regolarita contribu-
tiva, a seguito del quale sono stati effettuati alcuni adeguamenti sul portale di Sportello
unico previdenziale e sono state disabilitate le richieste di Durc finora previste. Per tutte le
richieste con data 1º luglio 2015 pervenute tramite Sportello unico previdenziale che non
riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie di cui all’art. 9, comma 1,
NORMATIVA
D.P.C.M. 26 giugno2015
G.U. 6 luglio 2015, n.154
PRASSI
INPS, msg. 13 luglio2015, n. 4752
INPS, msg. 10 luglio2015, n. 4704
Ag. Entrate, circ. 7luglio 2015, n. 26/E
INAIL nota 2 luglio2015, n. 4605
INPS mess. 6 luglio2015, n. 4580
NOTIZIE FLASH
12 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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del D.M. 30 gennaio 2015 non viene emesso alcun certificato, in quanto gli utenti
devono verificare la regolarita contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc online.
Congedo parentale - Presentazione della domanda
In seguito alla riforma del congedo parentale, l’Inps comunica che, considerato che devono
essere adeguati gli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on-
line, per il solo mese di luglio 2015, e consentita la presentazione della domanda in
modalita cartacea ai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo
parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in eta compresa tra gli 8 ed i
12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8º ed il 12º anno di
ingresso in famiglia. La domanda cartacea puo riguardare anche periodi di congedo paren-
tale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire
comunque dal 25 giugno 2015.
Assegno di incollocabilita - Rivalutazionedal 1º luglio 2015
L’Inail rende noto a decorrere dal 1º luglio 2015, l’importo mensile dell’assegno di incol-
locabilita e fissato nella misura di euro 256,39. L’importo e stato determinato sulla base
della variazione - intervenuta tra il 2013 e il 2014 - dell’indice Istat dei prezzi al consumo, pari
allo 0,19%. L’Istituto fa presente che provvedera alle operazioni di conguaglio con il paga-
mento del rateo di settembre 2015.
Lavoro intermittente e liste di mobilita
Il Ministero ritiene che nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilita,
con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta
alla chiamata, questo conserva comunque l’iscrizione nella lista di mobilita.
Credito
Sottoscrizione del rinnovo del c.c.n.l.
In data 8 luglio 2015, in sede di assemblea ABI e dopo l’esito positivo delle assemblee dei
lavoratori, e stata formalmente sottoscritta tra ABI, Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-
Cgil, Sinfub, Ugl credito, Uilca e Unisin l’ipotesi di accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del
c.c.n.l. per i quadri direttivi e aree professionali. Il contratto verra nelle prossime settimane
sottoposto alla stesura tecnica.
INPS, msg. 6 luglio2015, n. 4576
INAIL, circ. 3 luglio2015, n. 62
Min. lavoro,interpello 3 luglio2015, n. 15
CCNL
Comunicato 8 luglio2015
NOTIZIE FLASH
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 13
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Le novita 2015 in UNIEMENSDebhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
ADEMPIMENTO " Denuncia contributiva mensile UNIEMENSMolteplici sono le novita in termini di contribuzione che, quest’anno, hanno determi-nato variazioni ai criteri di compilazione della denuncia, ed in particolare:– lo sgravio contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato;– la Qu.I.R. erogata mensilmente su opzione del lavoratore.
SOGGETTI " Datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico e i datori dilavoro agricolo per gli operai, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
PRECONDIZIONI " Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e possesso della matricola INPS.
FLUSSODI LAVORO "
Il datore di lavoro:1) elabora il LUL;2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS;3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale;4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica e delladichiarazione 770.
TERMINIE SCADENZE "
Il datore di lavoro:1) elabora il LUL, entro la fine del mese successivo;2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS: entro l’ultimo giornodel mese successivo a quello di competenza;3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale: entro 15 giorni dall’invio dell’U-NIEMENS;4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica (entro il 7marzo dell’anno successivo a quello di competenza) e della dichiarazione 770 (entro il31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza).
SANZIONI " L’omessa o tardiva presentazione della denuncia contributiva costituisce titoloostativo al rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.
FONTI " – Legge n. 190/2014– INPS circ. 23/4/2015, n. 82– INPS circ. 10/4/2015, n. 75
SCHEDA PRATICA
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 15
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I datori di lavoro del settore privato sono tenuti a dichiarare all’INPS, con cadenza mensile,
le retribuzioni corrisposte periodicamente ai lavoratori dipendenti e i relativi contributi
versati.
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il flusso UNIEMENS,
che raccoglie a livello individuale per ogni lavoratore le informazioni retributive e contribu-
tive, inviato da:
– i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ex L. n. 12/1979;
– le aziende iscritte.
Le procedure informatiche dell’INPS, una vola ricevuta la denuncia, generano mensilmente
il DM10 virtuale, nel quale sono riportati tutti gli importi a credito e a debito dell’azienda.
La retribuzione imponibile a fini contributivi coincide con quella definita a fini fiscali dal
T.U.I.R., applicando pero il principio di competenza: essa comprende dunque tutte le som-
me maturate nel mese di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere
dall’effettiva corresponsione degli emolumenti.
Base imponibile contributiva: qualifica elementi retributivi
ELEMENTI INCLUSI ELEMENTI ESCLUSI
Paga base ANF
Scatti di anzianita TFR
Compensi per lavoro straordinario Indennita di risarcimento danni
Superminimo
Retribuzione delle assenze
Premi
Indennita sostitutive del preavviso
Obbligati all’adempimento sono tutti i datori di lavoro del settore privato, con la sola
esclusione di:
– datori di lavoro domestico;
– committenti e associanti in partecipazione;
– datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e indeterminato.
Per predisporre la denuncia contributiva, e necessario che il datore sia in possesso della
posizione contributiva INPS, da richiedere all’Istituto per via telematica entro 30 giorni
dall’avvio del primo rapporto di lavoro subordinato. In UNIEMENS i dati anagrafici dell’a-
zienda sono esposti insieme a tre elementi identificativi definiti dall’INPS in fase di prima
iscrizione al fine di inquadrare il datore di lavoro sotto il profilo contributivo:
1. il numero di matricola: composto da 10 cifre e progressivo per provincia;
2. il codice autorizzazione, che identifica le aziende soggette ad una determinata particola-
rita contributiva o aventi diritto a sgravi e riduzioni;
3. il codice statistico contributivo, utile ad attribuire all’azienda le giuste aliquote contributive
in relazione alla attivita prevalentemente svolta.
Il datore di lavoro:
1) elabora il LUL;
2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS, contenente la denuncia
aziendale e le denunce individuali riferite a ciascun lavoratore in forza;
ADEMPIMENTO "
In cosa consiste
Datore di lavoro
PRECONDIZIONI "
FLUSSO DI LAVORO "
NORME InPratica
16 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale. In caso sia necessario apportare delle
variazioni a quanto denunciato, un successivo invio della denuncia determina la generazio-
ne di un «DM10VIG virtuale», per l’importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra
la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione, che dovra essere confermato o
annullato dall’utente;
4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica e della di-
chiarazione 770.
Sgravio contributivo triennale 2015
I datori di lavoro aventi titolo al nuovo esonero contributivo triennale, una volta richiesta
all’INPS l’attribuzione del codice di autorizzazione «6Y», devono compilare all’interno di
«DenunciaIndividuale»>«DatiRetributivi»> «Incentivo» i seguenti elementi:
– «TipoIncentivo» valorizzato con «TRIE»;
– «CodEnteFinanziatore» valorizzato con «H00» (Stato);
– «ImportoCorrIncentivo» valorizzato con l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente.
Casi particolari
In caso di superamento della soglia mensile massima, all’interno di «DenunciaIndividua-
le»>«DatiRetributivi»>«AltreACredito» vanno valorizzati i seguenti elementi:
– «CausaleACredito», riportando il codice causale «L700»;
– «ImportoACredito», con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recupe-
rare.
L’eccedenza puo essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque
rispettivamente entro il corrispondente anno di durata del rapporto di lavoro (non anno
solare), fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data
di esposizione in UNIEMENS.
In questo caso andra seguito il seguente procedimento:
valorizzare, nella sezione <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Al-
treACredito>, riportando:
– in <CausaleACredito>: l’indicazione del codice causale «L700» avente il significato di
«conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.
190/2014»;
– in <ImportoACredito>, l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare.
Assunzione a tempo pieno con decorrenza 1º maggio 2015.
Importo massimo di incentivo spettante: euro 8.060 da maggio 2015 ad aprile 2016.
Sgravio contributivo maggio: euro 500,00;
Sgravio contributivo giugno: euro 750,00 (superiore alla soglia massima mensile);
Nella denuncia relativa al mese di giugno, il datore di lavoro non puo esporre la somma di
euro 750,00 nell’elemento corrente, per cui indichera nell’elemento <ImportoCorrIncenti-
vo> il limite di euro 671,66.
La differenza fra l’importo dell’esonero spettante per il mese di giugno e la soglia massima
mensile di esonero, pari a euro 78,34 (750,00-671,66) puo essere comunque fruita nello
stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nel mese pre-
cedente.
Compilazione UNIEMENS mese di giugno: «L444» = 671,66 -«L700» = 78,34
Tale somma potra essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredi-
to> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andra valorizzata nell’elemento <Cau-
saleACredito> la causale «L700».
NOVITA’
Esempio compilazioneUNIEMENS
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 17
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Importi indebiti
In caso di erronea esposizione di importi indebiti, bisogna valorizzare all’interno di «Denun-
ciaIndividuale»>«DatiRetributivi»>«AltreADebito», i seguenti elementi:
– «CausaleADebito» dovra essere inserito il codice causale «M304»;
– «ImportoADebito», indicando l’importo da restituire.
Quota integrativa della retribuzione
A partire dalle denunce UNIEMENS relative al mese di maggio di quest’anno e stato
attivato l’utilizzo dei codici dedicato a questo nuovo istituto retributivo.
La Qu.I.R. va erogata dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta da
parte del dipendente che abbia almeno 6 mesi di anzianita ed e irrevocabile e vale fino al 30
giugno 2018 o fino alla data di licenziamento. Il datore di lavoro, qualora occupi meno di 50
dipendenti e non sia tenuto al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, puo chiedere il
finanziamento agevolato specifico per l’erogazione del TFR: in tal caso la Qu.I.R. va erogata
a partire dal quarto mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta.
I datori di lavoro espongono l’erogazione della Qu.I.R. nella sezione <GestioneTFR> del-
l’elemento <denunciaIndividuale> del flusso UNIEMENS.
In particolare, la sezione <GestioneTFR> e articolata nei seguenti elementi:
<DestinazioneTFR>, a sua volta articolata in:
<TipoScelta> da valorizzare con IQ in caso di opzione per la liquidazione della Qu.I.R.
<DataScelta>, in cui indicare, solo nella prima denuncia utile, la data di presentazione
dell’istanza da parte del lavoratore
<ProfiloLav>
<SceltaDest>, a sua volta articolato in:
<SceltaTFR>
<SceltaPrevCompl>
Nell’ambito dell’elemento «SceltaDest», viene inserito il seguente elemento:
– «SceltaQuIR»: elemento che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la
liquidazione della Qu.I.R., una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da
valorizzare con il carattere «S».
– <MeseTFR>, a sua volta articolata in:
<BaseCalcoloTFR>
<BaseCalcoloPrevCompl>
<MeseTesoreria>
<meseFONDINPS>
<MisureCompensative>
Nell’ambito dell’elemento <MeseTFR>, e stato aggiunto l’elemento <MeseQuir>, avente
la seguente struttura:
<MeseQUIR>:
<QUIRLiquidataBustaPaga>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata con
risorse proprie del datore di lavoro nel mese di competenza della denuncia. Questa fatti-
specie comporta l’applicazione delle seguenti misure compensative:
– l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia pari, per la generalita dei
lavoratori subordinati, allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato a 0,40% per i
dirigenti di aziende industriali. Ne deriva la valorizzazione dell’elemento <CausaleMCA-
Credito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF03»;
– esonero dal versamento dello 0,28% della retribuzione imponibile, con la valorizzazione
dell’elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova
istituzione «TF17»;
NOVITA’
NORME InPratica
18 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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<QUIRDaFinanziare>, che riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. erogata attraverso il
ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, esposto in:
– <QUIRFinMaturata>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel mese di competenza
della denuncia individuale. Tale fattispecie comporta l’applicazione delle seguenti misure
compensative:
– l’esonero dal versamento del contributo al fondo di pari, per la generalita dei lavoratori
subordinati, allo 0,20% della retribuzione, con la valorizzazione dell’elemento <Causa-
leMCACredito> di <MisCompAcredito> con il codice di nuova istituzione «TF03»;
– l’esonero dal contributo destinato al Fondo di pari allo 0,20% della retribuzione imponi-
bile. Alla ricorrenza del predetto contributo va valorizzato l’elemento <CausaleADebito>
di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il il codice di nuova istitu-
zione «M500».
<QUIRFinLiquidata>, che riporta le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga
attraverso il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia. Qualora, con la denuncia di
competenza fosse necessario liquidare quote di Qu.I.R. riferite a piu mesi di maturazione,
l’elemento va valorizzato piu volte con l’evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del
relativo importo. Tale elemento e articolato in:
– <QUIRFinAnnoMese>, che riporta l’anno e il mese di maturazione della Qu.I.R. erogata
in busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale.
– <QUIRFinImporto>, che riporta il valore della Qu.I.R. maturata nel periodo indicato
nell’elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga.
Il datore di lavoro:
1) elabora il LUL, entro la fine del mese successivo;
2) trasmette all’INPS per via telematica la denuncia UNIEMENS: entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di competenza;
3) ottiene dall’INPS l’elaborazione del DM10 virtuale: entro 15 giorni dall’invio dell’UNIE-
MENS;
4) compila la sezione dedicata ai dati previdenziali della Certificazione Unica (entro il 7 marzo
dell’anno successivo a quello di competenza) e della dichiarazione 770 (entro il 31 luglio
dell’anno successivo a quello di competenza).
Non sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa o irregolare de-
nuncia contributiva, ma va evidenziato che tale violazione costituisce elemento ostativo al
rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva. Sanzioni ed interessi si applicano
invece al caso di omesso o tardivo versamento della contribuzione dovuta.
TERMINIE SCADENZE "
SANZIONI "
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 19
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I contratti di lavoro dopo il Jobs Act -Parte IDebhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183)
Il D.Lgs. n. 81/2015, in attuazione dell’ampia delega prevista dal Jobs Act, opera di fatto una
organica revisione delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia
di lavoro subordinato e parasubordinato, partendo dall’assunto che «il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» e
superando di fatto le collaborazioni e le associazioni in partecipazione.
Tipologia contrattuale Riferimento normativo Disciplina innovata
Lavoro part-time Artt. da 4 a 12 Ore supplementari in misura non superioreal 25% dell’orario settimanale concordatoMaggiorazione retributiva del 15% per leore aggiuntivePossibilita di richiedere il part-time in casodi necessita di cure e in luogo del conge-do parentale
Lavoro intermittente Artt. da 13 a 18 Sostanzialmente confermata la precedentedisciplina.In particolare, e confermata la modalita tec-nologica, tramite sms o posta elettronica, dicomunicazione da parte del datore di lavorodella durata della prestazione alla DTL
Lavoro a tempodeterminato
Artt. da 19 a 29 La soglia di eta dei lavoratori per la noncomputabilita nei limiti quantitativi passa da55 a 50 anniIn caso di superamento del limite quantitati-vo non e prevista la conversione in rappor-to di lavoro a tempo indeterminatoDurata massima del contratto: 36 mesi aprescindere da interruzioni e cambi di man-sioniDiritto di precedenza solo se richiesto dallavoratore con atto scritto
Somministrazione Artt. da 30 a 40 Eliminazione delle causali, in qualsiasi for-ma, nella somministrazione a tempo indeter-minatoFissazione, nello staff leasing, di un limitepercentuale all’utilizzo: 20% dei lavoratoriin forza a tempo indeterminato presso l’uti-lizzatore
Riferimentinormativi "
Le novita del decretoattuativo "
FOCUS
20 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Tipologia contrattuale Riferimento normativo Disciplina innovata
Apprendistato Artt. da 41 a 47 Revisione delle due tipologie di apprendi-stato per la qualifica e il diploma profes-sionale e di alta formazione e ricerca. So-stanzialmente immutata la disciplina del-l’apprendistato professionalizzante
Lavoro accessorio Artt. da 48 a 50 Aumento del limite economicoAcquisto esclusivamente per via telemati-caComunicazione di attivazione alla DTL
Collaborazioni Art. 2, 52, 54 Abrogazione del lavoro a progettoApplicazione della disciplina del rapporto dilavoro subordinato alle collaborazioni per-sonali, continuative ed etero organizzateStabilizzazione dei collaboratori a partire dal2016
Associazionein partecipazione
Art. 53 Abrogata la disciplina in caso di apporto disolo lavoro
Si tratta di un lodevole ma non del tutto riuscito tentativo di revisionare e coordinare la
disciplina in vigore in materia di contratti di lavoro, che in piu punti conferisce «tenore di
legge» ad interpretazioni autentiche e valutazioni di dottrina che nel tempo hanno accom-
pagnato la normativa.
Il decreto ripropone in buona sostanza la disciplina vigente, aggiungendo alcuni correttivi
volti a favorire una maggiore flessibilita di gestione del rapporto di lavoro.
Viene prevista la facolta per il datore di lavoro di richiedere al lavoratore, anche in assenza di
regolamentazione da parte dei CCNL, ore supplementari di lavoro fino al raggiungimento
di un tetto massimo pari al 25% delle ore lavorative normali dedotte nel contratto su base
settimanale.
Esempio
Orario contrattuale di lavoro: 30 ore
Numero massimo di ore di lavoro supplementare richiedibili: 7,5
N.B. Il lavoratore puo rifiutare di svolgere la prestazione aggiuntiva ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Tali ore supplementari vanno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retri-
buzione globale spettante al lavoratore, comprensiva dell’incidenza della retribuzione ag-
giuntiva sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Inoltre, in caso di sottoscrizione, da parte del lavoratore, di clausole di flessibilita, il
datore di lavoro puo modificare o aumentare l’orario di lavoro previo un preavviso di
soltanto due giorni lavorativi. La sottoscrizione delle clausole, qualora non disciplinate
dalla contrattazione collettiva, deve essere effettuata avanti alle commissioni di certifica-
zione. Resta, comunque, salvaguardata la facolta per il lavoratore di revocare il consenso
prestato.
Resta confermato l’obbligo della forma scritta del contratto di lavoro, ai fini della prova
con la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa su base
giornaliera e, laddove necessario, settimanale, mensile ed annuale.
Una rilevante novita, ammessa per il momento soltanto per l’anno 2015, e la possibilita per
il lavoratore di chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasforma-
zione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, purche con una riduzione
Lavoro part-time "
FOCUS
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 21
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d’orario non superiore al 50 % del normale orario di lavoro svolto. Il datore di lavoro e tenuto
a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, hanno diritto alla trasformazione del rapporto in part time.
La priorita nella trasformazione del rapporto in part time (a domanda) spetta:
– nei casi delle predette patologie riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o
nel caso di fruizione della legge n. 104/1992;
– in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di eta non superiore a tredici anni
o con figlio convivente portatore di handicap.
Il lavoratore in part time ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo
pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria
rispetto a quelle oggetto del part time.
Qualora non sia possibile provare la stipula del contratto a tempo parziale il giudice dichiara
la sussistenza di un rapporto a tempo pieno.
Qualora risulti indeterminata la durata della prestazione lavorativa, il giudice dichiara la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.
Qualora risulti non definita la sola collocazione temporale della prestazione, il giudice valuta
in via equitativa le modalita temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, fatto salvo
il diritto al risarcimento del danno.
Lo svolgimento di prestazioni flessibili o elastiche senza il rispetto delle condizioni previste
dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore alla relativa retribuzione
e ad un congruo risarcimento del danno.
La stipula di contratti di lavoro a chiamate resta ammessa:
– con lavoratori che abbiano meno di 24 anni di eta, purche le prestazioni lavorative
siano svolte entro il venticinquesimo anno;
– con lavoratori ultracinquantacinquenni;
– nei casi individuati dal legislatore o dai CCNL.
Con la sola eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto e ammesso, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo massimo di
400 giorni di lavoro in tre anni solari. Il superamento di tale limite comporta la trasfor-
mazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non supe-
riore a trenta giorni, il datore di lavoro e tenuto a comunicarne la durata alla DTL
competente, mediante sms o posta elettronica.
In caso di omessa comunicazione si applica una sanzione da euro 400 ad euro 2.400 in
relazione a ciascun lavoratore per cui e stata omessa la comunicazione.
La misura dell’indennita, divisibile in quote orarie, e determinata dai CCNL e non inferiore ad
una soglia fissata dal Ministro del lavoro. Essa e esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo ed e comunque assoggettata a contribuzione previdenziale
per il suo effettivo ammontare.
In caso di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il lavoratore e tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro e in tale
periodo non matura il diritto all’indennita di disponibilita. In assenza di comunicazione, il
lavoratore perde il diritto alla indennita per un periodo di quindici giorni, salva diversa
previsione del contratto.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita per il periodo successivo al rifiuto.
Sanzioni
Lavoro intermittente "
Indennita di disponibilita
FOCUS
22 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Y71
EOBN
di F. MANCA
IL CONTROLLO DEI COSTI COME FATTORE STRATEGICO DI SUCCESSO.
Il testo è volto a evidenziare l’importanza del controllo dei costi
di struttura come fattore strategico di successo per l’azienda.
Una raccolta di indagini svolte nel corso degli anni in aziende di
diversi settori e un’analisi di svariati fenomeni legati alla struttura
aziendale - sia da un punto di vista tecnico/organizzativo che
economico - dimostrano che i costi di struttura sono una variabile
di notevole criticità ai fi ni della prosperità dell’azienda e che è
strategico controllarne gli effetti sulla gestione economica.
La guida contiene:
La defi nizione del concetto di costo di struttura
La composizione dei costi di struttura
Il contributo alla creazione di valore dei costi di struttura
Le relazioni fra struttura e rischio d’impresa
Il fi nanziamento e l’assorbimento dei costi di struttura
L’esternalizzazione dei costi di struttura
COSTI DI STRUTTURA
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Fondi sanitariStefano Liali - Consulente del lavoro
� D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o Tuir, art. 10, art. 51, art. 100
� D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9
� D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
� D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229
� D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41
� L. 24 dicembre 2007, n. 244
� D.M. 31 marzo 2008
� D.M. 27 ottobre 2009
� Agenzia delle Entrate, circolare 12 giugno 2002, n. 50
� Ministero del lavoro, circolare 15 dicembre 2010, n. 43
� Agenzia delle Entrate, risoluzione 3 dicembre 2014, n. 107
Le politiche di contenimento del welfare pubblico hanno generato un crescente bisogno di
prestazioni integrative per i lavoratori nel campo dell’assistenza sanitaria, in quello della
previdenza e dei servizi a favore della famiglia.
I ‘‘fondi sanitari’’, principalmente quelli negoziali ovvero quelli della contrattazione colletti-
va, sono un punto di riferimento per le aziende che decidono di offrire un piano sanitario
integrativo collettivo come benefit ai propri lavoratori.
Con ‘‘fondi sanitari’’ si fa riferimento sia ai ‘‘Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario
nazionale’’ (di seguito anche Ssn), istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992
sia agli Enti, casse e societa di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale,
che non posseggono i requisiti di cui all’art. 9 cit.
La principale fonte istitutiva dei fondi sanitari e rappresentata dalla contrattazione collettiva,
ma il legislatore individua altre possibili fonti istitutive: accordi tra lavoratori autonomi o fra
liberi professionisti, regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali, deliberazioni as-
sunte da organizzazioni non lucrative operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o
dell’assistenza sanitaria, ovvero da societa di mutuo soccorso riconosciute, e atti assunti
da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che risultino soddisfatte alcune specifiche
condizioni.
La disciplina attualmente in vigore prevede un’unica disciplina di riferimento per tutte le
forme di assistenza sanitaria, anche sotto il profilo fiscale.
Con D.M. 31 marzo 2008 sono stati individuati gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari
integrativi del Ssn e degli Enti e casse aventi esclusivamente finalita assistenziali.
I fondi sanitari integrativi hanno un carattere esclusivamente integrativo, essendo finalizzati
a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed
essenziali di assistenza (Lea).
Infatti, le prestazioni erogate dai fondi integrativi debbano riferirsi alle:
� prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e
con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, fra
le quali sono comprese, le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche eroga-
te da strutture non accreditate; le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a
carico del Ssn; l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Ssn;
Riferimentinormativi e nozione
Fondi sanitariintegrativi del Ssn
VADEMECUM
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 III
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
� prestazioni erogate dal Ssn non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza,
per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni
erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri
su richiesta dell’assistito;
� prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali
o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Ssn e, dunque, fortemente condizionato
dall’individuazione delle prestazioni ed i servizi che il Ssn e tenuto a fornire a tutti i cittadini,
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse
pubbliche raccolte attraverso la fiscalita generale.
Gli Enti e casse non solo integrano prestazioni del Ssn ma offrono altresı misure di soste-
gno connesse a prestazioni che ricadono nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn.
Il D.M. 31 marzo 2008 ha individuato gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del
Ssn e degli Enti e casse aventi esclusivamente finalita assistenziali, in particolare ha esteso
gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi anche alle prestazioni che non sono
ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, ossia:
� prestazioni socio-sanitarie;
� spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei pro-
grammi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domi-
cilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
� prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da
malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
� prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza
per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Gli ambiti di intervento degli enti, casse e societa di mutuo soccorso aventi esclusivamen-
te fine assistenziale, che non rientrano nell’ambito di operativita dei fondi ex art. 9, D.Lgs.
n. 502/1992, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi
assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonche i costi di compartecipazione alla
spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del Ssn e gli oneri per l’accesso
alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (D.M. 27 ottobre 2009,
di modifica del D.M. 31 marzo 2008).
Tali ambiti di intervento si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e
societa di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o
congiuntamente, prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza sociosanitaria rivolta
ai soggetti non autosufficienti nonche prestazioni finalizzate al recupero della salute di
soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, erogate presso strutture
autorizzate all’esercizio, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20% del-
l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni ga-
rantite ai propri assistiti.
Ai fondi ex art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 si applica l’art. 10 Tuir; agli Enti, casse e societa di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale si applica l’art. 51 Tuir.
Sono deducibili dal reddito delle persone fisiche i contributi versati ai Fondi sanitari inte-
grativi nella misura massima di E 3.615,20 (art. 10, c. 1, lett. e-ter), Tuir).
Ai fini del calcolo si deve tuttavia tener conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati per effetto di quanto disposto dall’art. 51, c. 2, lett. a) Tuir, e di quelli versati
nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte che non abbia trovato capienza
nel reddito della persona a carico.
Inoltre, per beneficiare della deduzione fiscale e necessario che tali fondi operino secondo
le disposizioni dell’art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 e che eroghino prestazioni negli ambiti di
intervento stabiliti.
Enti e Casse
Disciplina Fiscale
VADEMECUM
IV PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Agli Enti, casse e societa di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
trova applicazione l’art. 51, c. 2, lett. a), Tuir in materia di redditi da lavoro dipendente.
Inoltre, la deducibilita e possibile esclusivamente nei limiti in cui la contribuzione av-
venga in conformita a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Occorre, pertanto che il fondo sanitario sia stato istituito da un accordo collettivo o da un
regolamento aziendale, essendo dunque possibile la deducibilita nei limiti in cui sussista un
rapporto di lavoro dipendente.
I contributi versati a detti enti e casse non concorrono a formare il reddito da lavoro
dipendente per un importo complessivamente non superiore a E 3.615,20.
Anche in questo caso ai fini della determinazione del predetto limite si deve tener conto
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi del suddetto art. 10, c. 1, lett. e-ter),
Tuir.
Ai fini dell’utilizzabilita del trattamento fiscale agevolato (art. 51, c. 2, lett. a), Tuir) e
necessario che siano rispettati gli ambiti di intervento degli enti, casse e societa di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale come definiti dal D.M. 27
ottobre 2009.
Entro il 31 luglio di ciascun anno i fondi sanitari devono iscriversi o rinnovare l’iscrizione
all’Anagrafe (D.M. 27 ottobre 2009).
In sede di registrazione all’Anagrafe i fondi sanitari dovranno dichiarare la tipologia del
fondo.
Se si tratta di fondi sanitari integrativi del Ssn istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n.
502/1992 la tipologia selezionata sara A, mentre la tipologia B e quella degli enti, casse e
societa di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, c. 2,
lett. a), Tuir.
Il versamento dei contributi ai fondi sanitari deve essere previsto da uno specifico contratto
o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.
L’azienda che decide di aderire ad un fondo sanitario deve prevedere, qualora non aderisca
a quello dell’accordo collettivo se previsto, un regolamento aziendale che definisca in
modo chiaro che l’accesso alle prestazioni e garantito a tutti i soggetti appartenenti ad
una stessa categoria senza discriminazioni.
Sono possibili suddivisioni in base ad esempio all’inquadramento lavorativo (operai, impie-
gati, quadri, dirigenti).
Per gli iscritti agli enti, casse e societa di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale e prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, per un importo non
superiore complessivamente a E 3.615,20 se vengono soddisfatte le condizioni previ-
ste.
Cio significa che i contributi sono deducibili dal reddito imponibile, quindi non vengono
considerati fringe benefit per il dipendente-socio, con il vantaggio fiscale pari all’aliquota
marginale.
Tale regime fiscale e esteso anche ai contributi versati per i propri familiari (a carico o
meno).
Per il datore di lavoro l’importo dei contributi di assistenza sanitaria versati costituisce
costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa. Inoltre il da-
tore di lavoro versa all’Inps (art. 6, c. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997) un contributo sostitutivo
di solidarieta pari al 10%, invece che l’ordinaria contribuzione dovuta.
Infine, il lavoratore che ottiene il rimborso dal fondo sanitario delle spese sanitarie
sostenute, potra avvalersi della deduzione dal reddito o della detrazione dall’imposta
lorda nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede E 129,11, limitatamente
Anagrafe deiFondi sanitari
Vantaggi Fiscali
VADEMECUM
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 V
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alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dal fondo
sanitario aziendale.
Il contribuente che non abbia beneficiato dell’agevolazione sulla totalita dei contributi
versati perche l’importo degli stessi eccedeva il limite di esenzione di E 3.615,20, potra
fruire della detrazione d’imposta in proporzione alla quota dei contributi che non hanno
concorso alla formazione del reddito o che non sono stati dallo stesso dedotti.
Trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi sanitari:
Fondi sanitari integrativi del Ssn Si deducono dal reddito complessivo fino a E 3.615,20 (art. 10, lett.e-ter), c.1, Tuir)
Enti, casse e societa di mutuo soccorso Non concorrono alla formazione del reddito fino a E 3.615,20 (art. 51,lett. a), c. 2, Tuir)
Trattamento fiscale delle spese rimborsate al lavoratore dal fondo sanitario:
Contributi versati al fondosanitario dal datore di lavoro
e/o dal lavoratoreRimborso delle spese mediche Esempi
Contributi versati al fondo in mi-sura inferiore a E 3.615,20
Le spese mediche rimborsate dal fon-do non sono detraibili dall’imposta lor-da
Spese mediche richieste a rimborsopari ad E 1.500,00. Spese mediche rim-borsate E 1.500,00
Contributi versati al fondo in mi-sura inferiore a E 3.615,20
Le spese mediche non rimborsate dalfondo sono detraibili dall’imposta lordanella misura del 19% della parte ecce-dente E 129,11
Spese mediche richieste a rimborso E1.500,00. Spese mediche rimborsate E1.000,00. Sono detraibili E 370,89(1.500,00 - 1.000,00)
Contributi versati al fondo in mi-sura superiore a E 3.615,20
Le spese mediche rimborsate, e anchequelle non rimborsate sono detraibili,in misura proporzionale alla quota deicontributi che hanno concorso a forma-re il reddito di lavoro, per un importopari al 19% della parte eccedente E129,11
Contributi complessivamente versati E4.000,00. L’importo delle spese medi-che detraibili, gia rimborsate, sara parial 9,62% delle spese mediche soste-nute:(4.000,00 - 3.615,20) / 4.000,00 x 100
Un lavoratore dipendente con qualifica di dirigente e iscritto al Fondo di Assistenza Sani-
taria Integrativa come previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali produttrici di
beni e servizi.
Il contributo individuale trattenuto mensilmente e pari ad E 80,00, E 240 trimestrali.
Il contributo annuale dovuto dal datore di lavoro, versato trimestralmente, e pari ad E3.144,00, E 786,00 trimestrali (di cui E 1.272,00 e la quota per i dirigenti in pensione,
esclusa dal computo per determinare il limite di deducibilita pari a E 3.615,20).
Il contributo IVS e pari al 9,19%.
Esempio
VADEMECUM
VI PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 VII
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Il trattamento economico-normativo e uguale a quello del dipendente di pari livello, salvo il
riproporzionamento in relazione alla prestazione concretamente svolta.
Risultano chiariti e semplificati i criteri di disciplina del contratto a termine.
Il decreto in esame conferma, a meno di diverse disposizioni dettate dai CCNL e con
l’eccezione riservata alle attivita stagionali, la durata massima dei rapporti a termine
che, anche per effetto di una successione di contratti, non puo superare i trentasei mesi,
con riferimento a mansioni analoghe per livello di inquadramento o categoria effettiva-
mente svolte dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro ed indipendentemente
dai periodi di sospensione intercorsi tra un contratto e l’altro. Il superamento del limite
comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto dalla data di tale supera-
mento.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione
del termine al contratto e priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
I contratti per attivita stagionali restano, comunque, esclusi da ogni limitazione
temporale.
Il contratto puo essere prorogato, sempre entro il limite complessivo di tre anni di durata del
rapporto e, comunque, per non piu di cinque volte. In caso di superamento il contratto si
trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Se la rias-
sunzione a tempo determinato avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro venti giorni dalla scadenza di un contratto
di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato.
Fanno eccezione i lavoratori impiegati nelle attivita stagionali.
La prosecuzione del rapporto oltre il termine contrattualizzato obbliga il datore di lavoro a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione, per ogni giorno di
continuazione, pari al 20% fino al 10º successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso - di contratto di durata
inferiore a sei mesi - ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a
termine in misura superiore al 20% del dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1º
gennaio dell’anno di assunzione, ovvero, in caso di avvio attivita in corso d’anno, in forza al
momento dell’assunzione. In caso di risultato uguale o superiore a 0,5 e previsto
l’arrotondamento all’unita superiore.
Il decreto, inoltre, abbassa a 50 anni la soglia d’eta superata la quale il lavoratore puo
essere assunto a tempo determinato senza rispettare il limite quantitativo stabilito
dalla norma o, in deroga, dai contratti collettivi o di secondo livello.
In caso di superamento dei limiti quantitativi, e espressamente esclusa la trasformazione a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro, che viene sostituita dalla previsione di una
sanzione amministrativa, in caso di superamento dei limiti quantitativi, pari al:
– 20% della retribuzione per ciascun mese in caso di superamento del limite per al mas-
simo un lavoratore;
– 50% della retribuzione per ciascun mese in caso di assunzione di piu di un lavoratore in
violazione del limite.
Si prevede inoltre che il datore di lavoro e tenuto ad informare i lavoratori a tempo deter-
Parita di trattamento
Lavoro a tempodeterminato "
Proroghe e rinnovi
Violazione del termine
Limiti quantitativi
Sanzioni
FOCUS
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 23
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minato, o le rappresentanze sindacali, della eventuale intervenuta disponibilita di posti di
lavoro all’interno dell’azienda.
Il decreto chiarisce definitivamente che il diritto di precedenza spettante al lavoratore che e
stato in forza per almeno 6 mesi in caso di assunzioni effettuate dal datore di lavoro nei 12
mesi successivi al termine del rapporto:
– deve essere obbligatoriamente richiamato nel contratto scritto;
– e condizionato ad apposita manifestazione di volonta manifestata per iscritto dal lavora-
tore entro 6 mesi dalla data di cessazione del contratto.
Diritto di precedenza
FOCUS
24 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Centri elaborazione dati (CED)Accordo - 9 luglio 2015
DA FARE SUBITO
Dal 1º luglio 2015 i nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:
Livelli Importi mensili
Q/Direzione 2.582,85
Q 2.347,74
1 2.015,32
2 1.804,28
3S 1.729,92
3 1.619,47
4 1.506,84
5 1.434,67
6 1.211,60
PARTI STIPULANTI " Assoced e Lait con UGL Terziario
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dai centri elaborazione dati
DECORRENZA E DURATA " 1º luglio 2015 - 30 giugno 2018
Con l’accordo 9 luglio 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dai centri elaborazione dati.
Dal 1º luglio 2015 il c.c.n.l. si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti servizi di informatica,
elaborazione ed acquisizione dati per conti terzi.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º luglio 2015� Assistenza integrativa 1º luglio 2015
DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1º maggio 2016, 1º marzo 2017, 1º gennaio 2018� Una tantum settembre 2015� Indennita di funzione 1º luglio 2016, 1º luglio 2017
DA ANNOTARE � Modifiche alla disciplina di E.d.r., E.e.g, flessibilita, trasferta, congedi, contratta-zione integrativa, apprendistato, lavoro a termine, contratto di somministrazione,part-time, contratto di reimpiego
Minimi tabellari
1º luglio 2015
CCNL InPratica
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 25
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Dal 1º luglio 2015 la quota associativa al fondo EASI viene elevata ad E 168,00 annuali, in
rate mensili di E 14,00 (E 13,00 a carico azienda ed E 1 a carico del lavoratore).
L’E.d.r. spettante al lavoratore in caso di omesso versamento al fondo viene elevato ad E 14
per 14 mensilita, utili ai fini di tutti gli istituti contrattuali compreso il t.f.r.
DA METTERE IN AGENDA
I nuovi importi mensili della paga base conglobata sono i seguenti:
LivelloImporti mensili
dal 1.5.2016 dal 1.3.2017 dal 1.1.2018
Q/Direzione 2.614,73 2.646,62 2.678,51
Q 2.376,73 2.405,71 2.434,70
1 2.040,20 2.065,08 2.089,96
2 1.826,55 1.848,83 1.871,10
3S 1.751,27 1.772,63 1.793,99
3 1.639,47 1.659,46 1.679,45
4 1.525,45 1.544,05 1.562,65
5 1.452,38 1.470,10 1.487,81
6 1.226,56 1.241,51 1.256,47
Quando Quanto Chi
Settembre 2015 E 60– Lavoratori in forza alla sottoscri-
zione dell’Accordo 9 luglio 2015
Periodo di riferimento
1/04/2015-30/06/2015
A copertura del periodo 1º aprile 2015-30 giugno 2015, ai lavoratori in forza alla sottoscri-
zione dell’accordo 9 luglio 2015 spetta un importo forfettario una tantum pari ad E 60 da
corrispondere con la retribuzione di settembre 2015.
L’una tantum e commisurata all’anzianita di servizio maturata nel periodo suddetto con
riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, so-
spensioni per mancanza di lavoro concordate, sara riproporzionata per i lavoratori part time
e non e utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale o legale ne del t.f.r.
L’indennita di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro viene cosı elevata:
LivelloImporti mensili
dal 1.7.2016 dal 1.7.2017
Q/Direzione 241,00 245,00
Q 214,00 219,00
DA ANNOTARE
L’azienda che ometta il versamento per il finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale Centri
elaborazione dati (EBCE) e tenuta a corrispondere al dipendente un E.d.R. pari ad E 16, per
14 mensilita.
Assistenza integrativa
1º luglio 2015
Minimi tabellari
1º maggio 2016, 1º marzo2017, 1º gennaio 2018
Una tantum
Settembre 2015
Indennita di funzione
1ºluglio 2016,1º luglio 2017
E.d.r.
CCNL InPratica
26 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 maggio 2018, iscritti nel
libro unico da almeno 6 mesi, privi di contrattazione di un premio di produttivita sara
erogato un elemento economico di garanzia nei seguenti importi:
Livello Importi
Q, 1 e 2 110,00
3 S e 3 98,00
4, 5 e 6 85,00
L’importo sara calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo
1º luglio 2015-31 maggio 2018, e sara riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’elemento di garanzia non e utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale in
quanto le Parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di
qualsiasi incidenza, ivi compreso il t.f.r. ed e assorbito, fino a concorrenza, da ogni tratta-
mento economico individuale o collettivo ulteriore rispetto alla retribuzione contrattuale
corrisposta successivamente al 1º luglio 2015.
Nei regimi di flessibilita, le ore di riduzione devono essere godute o liquidate con quote
orarie della retribuzione di fatto entro 12 mesi dal termine del programma di flessibilita.
Decorso tale termine, spetta la retribuzione per le ore non godute e la maggiorazione per
straordinario. Le ore maturate non possono essere assorbite da altri trattamenti in materia
di riduzione di orario, permessi e riduzioni previste a diverso titolo, anche a livello aziendale.
Al lavoratore inviato in trasferta, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto
e alloggio e delle spese sostenute in esecuzione del mandato, spetta una diaria pari a E 20
giornalieri per missioni da 8 a 24 ore ed a E 35 giornalieri per missioni superiori a 24 ore. Per
le missioni di durata superiore al mese o per viaggi abituali la diaria viene ridotta del 10%.
Per trasferte fino a 4 ore spettano solo i suddetti rimborsi e per trasferte da 4 fino a 8 ore
anche una diaria pari a E 10 giornalieri.
Il lavoratore che utilizzi il mezzo proprio avra il rimborso del montante chilometrico sulla
base delle tabelle Aci.
Il congedo parentale puo essere fruito a ore, anche a piu riprese. Il lavoratore dovra
indicare, con un preavviso minimo di 15 giorni, il numero dei mesi che intende utilizzare,
l’arco temporale di fruizione e la programmazione mensile delle ore di congedo. Possono
essere cumulati nelle stessa giornata altri riposi o permessi, ferma restando la prestazione
minima giornaliere di 4 ore. L’indennita economica spettante e calcolata col divisore 168.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere puo fruire di
un’aspettativa retribuita per un massimo di 3 mesi. L’assenza e computata nell’anzianita di
servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresa la 13º mensilita, le ferie e il t.f.r. e puo essere
fruita su base giornaliera od oraria, ferma restando la prestazione minima di 4 ore giorna-
liere. La lavoratrice ha anche diritto alla trasformazione dal rapporto a tempo parziale e
viceversa.
La contrattazione aziendale si attua nelle aziende con piu di 10 dipendenti e disciplina le
materie indicate dal c.c.n.l. nonche il premio di risultato. Gli accordi aziendali hanno durata
triennale e devono essere approvati dall’Ente bilaterale.
Nelle aziende con oltre 10 dipendenti possono essere stipulati accordi sul premio di
risultato, correlato ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra
le parti, con obiettivo incrementi di produttivita, competitivita, qualita e redditivita.
Il premio per sua natura ha carattere di variabilita, non predeterminabilita e non e utile ai
fini di nessun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Le aziende con meno di 10 dipendenti e quelle che non hanno contrattato il premio di
risultato dovranno erogare l’elemento economico di garanzia (v. supra).
E.e.g.
Flessibilita
Trasferta
Congedi
Contrattazioneintegrativa
Premio di risultato
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Sono introdotte modifiche alla percentuale di applicabilita del contratto ed ai limiti numerici.
Sono introdotte modifiche alla successione dei contratti, agli intervalli tra un contratto e
l’altro, ai limiti quantitativi ed al diritto di precedenza.
Sono introdotte modifiche alla percentuale di utilizzo del contratto.
Sono introdotte modifiche alle condizioni di trasformazione del rapporto, alle clausole ela-
stiche e flessibili ed al lavoro supplementare.
In via sperimentale per la vigenza del contratto in oggetto, viene introdotto uno speciale
contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccu-
pati di lunga durata di cui all’art. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, esclusi coloro che
rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.
La retribuzione sara fino a 2 livelli inferiori per i primi 18 mesi e di 1 livello inferiore per i
successivi 12 mesi rispetto al livello di inquadramento. Gli assunti al livello 5 percepiranno
per 30 mesi la retribuzione del livello 6. Il contratto di reimpiego non e applicabile al livello 6.
Apprendistatoprofessionalizzante
Lavoro a termine
Contratto disomministrazione
Lavoro a tempo parziale
Contratto di reimpiego
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28 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Dirigenti - CreditoAccordo - 13 luglio 2015
DA FARE SUBITO
A decorrere dal 13 luglio 2015 la disciplina relativa agli scatti di anzianita e agli importi ‘‘ex
ristrutturazione tabellare’’ e abrogata, fatto salvo lo scatto in corso di maturazione. Dalla
stessa data gli importi gia maturati a tale titolo restano fissati in cifra come assegno ad
personam non riassorbibile.
DA METTERE IN AGENDA
Fino al 31 dicembre 2018, i permessi per ex festivita sono ridotti di 1 giorno ed il relativo
ammontare e destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.
DA ANNOTARE
Per il periodo di vigenza contrattuale (2015-2018), il trattamento economico minimo men-
sile restera quello indicato nel c.c.n.l. 29 febbraio 2012.
Il periodo di conservazione del posto e del trattamento economico in caso di malattia di
carattere oncologico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
PARTI STIPULANTI " Abi con Sinfub, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin
CAMPO DI APPLICAZIONE " Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
DECORRENZA E DURATA " 13 luglio 2015 - 31 dicembre 2018
Con l’accordo 13 luglio 2015 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e
strumentali.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Scatti di anzianita 13 luglio 2015
DA METTERE IN AGENDA � Ex festivita fino al 31 dicembre 2018
DA ANNOTARE � Minimi tabellari� Malattia
Scatti di anzianita
13 luglio 2015
Ex festivita
fino al 31 dicembre 2018
Minimi tabellari
Malattia
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PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 29
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Y27E
M F
I
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Settore marittimoAccordi - 1º luglio 2015
DA FARE SUBITO
Quando Quanto Chi
Luglio 2015 E 500
– Personale iscritto alla CRL o alTP alla data del 1º luglio 2015
– Personale di terra, assunto pri-ma del 1º luglio 2014 ed in forzaal 1º luglio 2015
Periodo di riferimento
1/07/2014-30/06/2015
Area contrattuale Mare
A copertura del periodo 1º luglio 2014-30 giugno 2015, al personale iscritto alla CRL o al TP
alla data del 1º luglio 2015 e riconosciuto un importo forfettario pari a E 500,00, con le
competenze del mese di luglio 2015, in base ai criteri che seguono:
PARTI STIPULANTI " Confitarma, Assorimorchiatori e Federimorchiatori con Fit-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti
CAMPO DI APPLICAZIONE " Settore marittimo
DECORRENZA E DURATA " 1º luglio 2015 - 31 dicembre 2017
Con l’accordo quadro 1º luglio 2015 le Parti hanno definito i criteri per la realizzazione di un c.c.n.l. unico per il settore
privato dell’industria armatoriale attraverso l’accorpamento dei contratti collettivi attualmente applicati. Con il
verbale d’accordo sottoscritto in pari data le stesse Parti (cui si aggiunge Fedarlinea) hanno rinnovato la parte
normativa ed economica dei contratti collettivi nazionali del settore marittimo.
Si riportano di seguito in sintesi i contenuti dell’accordo quadro e i valori dei minimi e dell’una tantum relativi alle
Sezioni degli Addetti agli uffici e delle Navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO � Una tantum 1º luglio 2015� Minimi tabellari 1º luglio 2015
DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1º gennaio 2016, 1º gennaio 2017
DA ANNOTARE � Contratto unico di settore
Una tantum
Luglio2015
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– ai marittimi iscritti alla C.R.L. o al Turno Particolare aziendale prima del 1º luglio 2014,
verra corrisposto l’intero importo dell’una tantum;
– ai marittimi iscritti alla C.R.L. o al Turno Particolare aziendale successivamente al 1º luglio
2014 e corrisposta una quota mensile degli importi di cui sopra (pari ad 1/12), rispetti-
vamente per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. o per ogni mese di imbarco
nel periodo 1º luglio 2014 - 30 giugno 2015.
Area contrattuale Terra
Al personale di terra, assunto prima del 1º luglio 2014 ed in forza al 1º luglio 2015 viene
corri-sposta un’una - tantum pari a E 500,00, da corrispondere con le competenze del mese
di luglio 2015.
Per il personale assunto dopo il 1º luglio 2014 l’una tantum, sara erogata pro-rata, per il
periodo di servizio, nonche riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale.
Dal 1º luglio 2015 gli importi del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti:
Addetti agli uffici
Qualifiche Importi
7 2.251,80
6 1.993,42
5 1.734,02
4 1.639,82
3 1.446,09
2 1.314,16
1 1.253,97
Navi superiori a 3.000 tsl
Qualifiche Importi
Comandante 3.143,82
Direttore di macchina 2.976,49
1º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 2.040,94
1º ufficiale mediterraneo 2.009,22
2º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.723,70
2º ufficiale mediterraneo 1.685,38
3º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.603,84
3º ufficiale mediterraneo 1.574,08
Sottufficiale capo servizio/Nostromo 1.492,91
Sottoufficiale/Cuoco/Cambusiere/Ottonaio/Carpentiere/Tankista/Elettricista
1.437,06
Comune di coperta e di macchina/Comune polivalente/Cameriere/2º Cuo-co/Fuochista/Ingrassatore/Barista regionali
1.273,25
Carbonaio 1.268,11
Minimi tabellari
1º luglio 2015
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32 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Qualifiche Importi
Giovanotto di macchina/Giovanotto di 1a/Garzone di 1a 1.149,54
Giovanotto di 2a/Garzone di 2a/Garzone di cucina 1.108,65
Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente 1.057,74
DA METTERE IN AGENDA
I nuovi importi mensili del minimo contrattuale conglobato sono i seguenti:
Addetti agli uffici
QualificheImporti mensili
Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017
7 2.322,70 2.371,78
6 2.049,84 2.088,90
5 1.782,50 1.816,06
4 1.685,01 1.716,30
3 1.486,04 1.513,69
2 1.349,99 1.374,80
1 1.287,00 1.309,87
Navi superiori a 3.000 tsl
QualificheMinimo contrattuale conglobato
Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017
Comandante 3.224,51 3.280,38
Direttore di macchina 3.052,88 3.105,77
1º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 2.093,33 2.129,59
1º ufficiale mediterraneo 2.060,79 2.096,49
2º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.767,94 1.798,56
2º ufficiale mediterraneo 1.728,64 1.758,59
3º ufficiale extra mediterraneo/lungo corso 1.645,01 1.673,51
3º ufficiale mediterraneo 1.614,48 1.642,45
Sottufficiale capo servizio/Nostromo 1.531,22 1.557,75
Sottoufficiale/Cuoco/Cambusiere/Ottonaio/Carpentiere/Tankista/Elettricista
1.473,94 1.499,47
Comune di coperta e di macchina/Comune polivalente/Ca-meriere/2º Cuoco/Fuochista/Ingrassatore/Barista regionali
1.305,93 1.328,56
Carbonaio 1.300,65 1.323,19
Minimi tabellari
1º gennaio 2016, 1ºgennaio 2017
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PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 33
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QualificheMinimo contrattuale conglobato
Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017
Giovanotto di macchina/Giovanotto di 1a/Garzone di 1a 1.179,04 1.199,47
Giovanotto di 2a/Garzone di 2a/Garzone di cucina 1.137,10 1.156,80
Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune poliva-lente
1.084,88 1.103,68
DA ANNOTARE
L’accordo quadro stabilisce che a decorrere dal 1º luglio 2015 il Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro unico per il settore privato dell’industria armatoriale e composto da due Aree
di riferimento: Area contrattuale Mare e Area contrattuale Terra.
Le suddette Aree contrattuali saranno costituite da ‘‘Sezioni’’, ciascuna delle quali corri-
sponde a un determinato c.c.n.l. di categoria attualmente applicato e manterra il suo spe-
cifico campo di applicazione.
Si riporta di seguito l’elenco delle sezioni che compongono il nuovo contratto unico di
settore.
Area contrattuale Mare
1) Sezione relativa all’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle
navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i Comandanti e Direttori di
Macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc;
2) Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico
iscritte nel Registro Internazionale Italiano armate da imprese che operano in ambito
internazionale;
3) Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e
traghetti passeggeri/merci sup a 3000 tsl dell’armamento nazionale;
4) Sezione per l’imbarco degli equipaggi sulle unita veloci di tipo HSC, DSC e sugli
aliscafi per trasporto passeggeri;
5) Sezione per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
6) Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl adibite a qualunque tipo di traffico,
compreso il diporto;
7) Sezione per l’imbarco dei marittimi di nazionalita italiana sulle navi da carico e passeg-
geri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della L. 234/
1989;
8) Sezione per l’imbarco dei marittimi sui mezzi navali speciali;
9) Sezione per i capitani di lungo corso al comando dei mezzi navali speciali e per i
capitani di macchina alla direzione di macchina dei mezzi speciali;
10) Sezione per il personale imbarcato sulle unita adibite al servizio di rimorchio delle navi
ed al soccorso delle navi;
11) Sezione per i marittimi imbarcati su unita da di porto destinate a scopi commerciali,
anche non in via esclusiva;
12) Sezione per i marittimi extracomunitari imbarcati su navi da carico iscritte nel Regi-
stro Internazionale Italiano o in regime di bare-boat.
Area contrattuale Terra
13) Sezione per il personale di terra, uffici e terminals delle societa di navigazione che
esercitano l’armamento privato.
Contratto unicodi settore
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34 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 14 luglio 2015
Mese PeriodoIndiceISTAT
Differenza% indice
Rateo1,5%
75%differenza
indice
Coefficientedi rivalutazione
Giugno 2015 dal 15.06 al 14.07 107,3 0,280374 0,750 0,210280 0,960280
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 14 luglio 2015
N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo almese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Dicembre 1997 106,5 1,000000 —
Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,376857
Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,375564
Marzo 1998 107,1 1,005634 1,375564
Aprile 1998 107,3 1,007512 1,373000
Maggio 1998 107,5 1,009390 1,370446
Giugno 1998 107,6 1,010329 1,369172
Luglio 1998 107,6 1,010329 1,369172
Agosto 1998 107,7 1,011268 1,367901
Settembre 1998 107,8 1,012207 1,366632
Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,364101
Novembre 1998 108,1 1,015023 1,362839
Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,362839
Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,361579
Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,359067
Marzo 1999 108,6 1,019718 1,356564
Aprile 1999 109,0 1,023474 1,351586
Maggio 1999 109,2 1,025352 1,349111
Giugno 1999 109,2 1,025352 1,349111
Luglio 1999 109,4 1,027230 1,346644
Agosto 1999 109,4 1,027230 1,346644
Settembre 1999 109,7 1,030047 1,342962
Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,340518
TABELLE
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 35
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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Novembre 1999 110,3 1,035681 1,335656
Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,334447
Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,333239
Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,327233
Marzo 2000 111,3 1,045070 1,323656
Aprile 2000 111,4 1,046009 1,322468
Maggio 2000 111,7 1,048826 1,318916
Giugno 2000 112,1 1,052582 1,314210
Luglio 2000 112,3 1,054460 1,311869
Agosto 2000 112,3 1,054460 1,311869
Settembre 2000 112,5 1,056338 1,309537
Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,306054
Novembre 2000 113,3 1,063850 1,300290
Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,299144
Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,293441
Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,288914
Marzo 2001 114,4 1,074178 1,287788
Aprile 2001 114,8 1,077934 1,283301
Maggio 2001 115,1 1,080751 1,279956
Giugno 2001 115,3 1,082629 1,277735
Luglio 2001 115,3 1,082629 1,277735
Agosto 2001 115,3 1,082629 1,277735
Settembre 2001 115,4 1,083568 1,276628
Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,273318
Novembre 2001 115,9 1,088263 1,271121
Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,270025
Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,264574
Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,260247
Marzo 2002 117,2 1,100469 1,257021
Aprile 2002 117,5 1,103286 1,253812
Maggio 2002 117,7 1,105164 1,251681
Giugno 2002 117,9 1,107042 1,249558
Luglio 2002 118,0 1,107981 1,248499
Agosto 2002 118,2 1,109859 1,246387
Settembre 2002 118,4 1,111737 1,244281
Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,241136
Novembre 2002 119,0 1,117371 1,238008
Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,236968
Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,231797
Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,229740
Marzo 2003 120,2 1,128638 1,225648
Aprile 2003 120,4 1,130516 1,223612
Maggio 2003 120,5 1,131455 1,222597
36 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Giugno 2003 120,6 1,132394 1,221583
Luglio 2003 120,9 1,135211 1,218552
Agosto 2003 121,1 1,137089 1,216539
Settembre 2003 121,4 1,139906 1,213533
Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,212534
Novembre 2003 121,8 1,143662 1,209548
Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,209548
Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,207565
Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,203618
Marzo 2004 122,5 1,150235 1,202636
Aprile 2004 122,8 1,153052 1,199698
Maggio 2004 123,0 1,154930 1,197747
Giugno 2004 123,3 1,157746 1,194833
Luglio 2004 123,4 1,158685 1,193865
Agosto 2004 123,6 1,160563 1,191933
Settembre 2004 123,6 1,160563 1,191933
Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,191933
Novembre 2004 123,9 1,163380 1,189047
Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,189047
Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,189047
Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,185220
Marzo 2005 124,5 1,169014 1,183316
Aprile 2005 124,9 1,172770 1,179527
Maggio 2005 125,1 1,174648 1,177641
Giugno 2005 125,3 1,176526 1,175761
Luglio 2005 125,6 1,179343 1,172953
Agosto 2005 125,8 1,181221 1,171088
Settembre 2005 125,9 1,182160 1,170158
Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,168302
Novembre 2005 126,1 1,184038 1,168302
Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,166452
Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,163688
Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,160937
Marzo 2006 127,1 1,193427 1,159110
Aprile 2006 127,4 1,196244 1,156381
Maggio 2006 127,8 1,200000 1,152761
Giugno 2006 127,9 1,200939 1,151860
Luglio 2006 128,2 1,203756 1,149165
Agosto 2006 128,4 1,205634 1,147375
Settembre 2006 128,4 1,205634 1,147375
Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,149165
Novembre 2006 128,3 1,204695 1,148269
Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,147375
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 37
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,146482
Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,143811
Marzo 2007 129,0 1,211268 1,142038
Aprile 2007 129,2 1,213146 1,140270
Maggio 2007 129,6 1,216901 1,136751
Giugno 2007 129,9 1,219718 1,134125
Luglio 2007 130,2 1,222535 1,131512
Agosto 2007 130,4 1,224413 1,129777
Settembre 2007 130,4 1,224413 1,129777
Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,126322
Novembre 2007 131,3 1,232864 1,122033
Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,117776
Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,114394
Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,111871
Marzo 2008 133,2 1,250704 1,106028
Aprile 2008 133,5 1,253521 1,103542
Maggio 2008 134,2 1,260094 1,097786
Giugno 2008 134,8 1,265728 1,092900
Luglio 2008 135,4 1,271362 1,088057
Agosto 2008 135,5 1,272300 1,087254
Settembre 2008 135,2 1,269484 1,089666
Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,089666
Novembre 2008 134,7 1,264789 1,093711
Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,095338
Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,097786
Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,095338
Marzo 2009 134,5 1,262911 1,095338
Aprile 2009 134,8 1,265728 1,092900
Maggio 2009 135,1 1,268545 1,090473
Giugno 2009 135,3 1,270423 1,088861
Luglio 2009 135,3 1,270423 1,088861
Agosto 2009 135,8 1,275117 1,084852
Settembre 2009 135,4 1,271362 1,088057
Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,087254
Novembre 2009 135,6 1,273239 1,086452
Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,084852
Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,083257
Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,081666
Marzo 2010 136,5 1,281690 1,079289
Aprile 2010 137,0 1,286385 1,075350
Maggio 2010 137,1 1,287324 1,074565
Giugno 2010 137,1 1,287324 1,074565
Luglio 2010 137,6 1,292019 1,070661
38 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Agosto 2010 137,9 1,294836 1,068331
Settembre 2010 137,5 1,291080 1,071439
Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,069107
Novembre 2010 137,9 1,294836 1,068331
Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,064472
Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,060277
Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,057143
Marzo 2011 101,9 1,313697 1,052993
Aprile 2011 102,4 1,320143 1,047852
Maggio 2011 102,5 1,321432 1,046829
Giugno 2011 102,6 1,322721 1,045809
Luglio 2011 102,9 1,326589 1,042760
Agosto 2011 103,2 1,330456 1,039729
Settembre 2011 103,2 1,330456 1,039729
Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,035714
Novembre 2011 103,7 1,336902 1,034716
Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,031731
Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,027778
Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,023855
Marzo 2012 105,2 1,356240 1,019962
Aprile 2012 105,7 1,362686 1,015137
Maggio 2012 105,6 1,361397 1,016098
Giugno 2012 105,8 1,363976 1,014178
Luglio 2012 105,9 1,365265 1,013220
Agosto 2012 106,4 1,371711 1,008459
Settembre 2012 106,4 1,371711 1,008459
Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,008459
Novembre 2012 106,2 1,369132 1,010358
Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,007512
Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,005623
Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,005623
Marzo 2013 106,9 1,378157 1,003742
Aprile 2013 106,9 1,378157 1,003742
Maggio 2013 106,9 1,378157 1,003742
Giugno 2013 107,1 1,380735 1,001867
Luglio 2013 107,2 1,382024 1,000933
Agosto 2013 107,6 1,387181 0,997212
Settembre 2013 107,2 1,382024 1,000933
Ottobre 2013 107,1 1,380735 1,001867
Novembre 2013 106,8 1,376868 1,004682
Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,001867
Gennaio 2014 107,3 1,383314 1,000000
Febbraio 2014 107,2 1,382024 1,000933
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 39
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Marzo 2014 107,2 1,382024 1,000933
Aprile 2014 107,4 1,384603 0,999069
Maggio 2014 107,3 1,383314 1,000000
Giugno 2014 107,4 1,384603 0,999069
Luglio 2014 107,3 1,383314 1,000000
Agosto 2014 107,5 1,385892 0,998140
Settembre 2014 107,1 1,380735 1,001867
Ottobre 2014 107,2 1,382024 1,000933
Novembre 2014 107,0 1,379446 1,002804
Dicembre 2014 107,0 1,379446 1,002804
Gennaio 2015 106,5 1,373000 1,007512
Febbraio 2015 106,8 1,376868 1,004682
Marzo 2015 107,0 1,379446 1,002804
Aprile 2015 107,1 1,380735 1,001867
Maggio 2015 107,2 1,382024 1,000933
Giugno 2015 107,3 1,383314 1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base diriferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espressenella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010per l’indice generale FOI e pari a 1,373.
40 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e attualmente possibile sti-
pulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma
della c.d. mini co.co.co.?
Anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 i commit-
tenti possono costituire, sussistendone i presupposti, rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa sia nella forma ordinaria che ‘‘mini’’. Occorre tuttavia tener presente che, per
effetto della presunzione introdotta dall’art. 2 dello stesso provvedimento, la legge esclude
la genuinita delle collaborazioni connotate da determinati elementi che implicano, in
sostanza, la mancanza di reale autonomia in capo al lavoratore.
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalita di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro,
trovera automatica applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La presunzione legale non opera con riferimento alle collaborazioni:
– per le quali i contratti collettivi nazionali prevedano discipline specifiche;
– prestate dagli iscritti negli albi professionali, dai componenti degli organi societari di
amministrazione e controllo e dai membri di collegi e commissioni;
– rese in favore delle associazioni e societa sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni.
Pietro Zarattini
(Consulente in materia di lavoro)
Un’azienda ha avviato la procedura dei licenziamenti collettivi ex art. 223/1991.
Uno dei dipendenti licenziati impugna il licenziamento affermando che l’azienda
non ha tenuto conto del nuovo carico familiare dovuto alla nascita di un figlio. Tale
documentazione non e stata pero prodotta all’avvio della procedura, pur essen-
dosi l’evento gia verificato, ma solo successivamente e precisamente poco prima
che avvenisse il licenziamento e comunque dopo l’elaborazione della graduatoria
dei licenziabili. L’azienda, una volta conosciuta la situazione del dipendente,
avrebbe dovuto procedere alla rielaborazione della graduatoria o il dipendente
aveva l’obbligo di documentare la sua nuova situazione immediatamente e co-
munque prima che l’azienda elaborasse la graduatoria finale?
In merito al computo dei carichi di famiglia in caso di licenziamento collettivo, la Corte di
Cassazione ha affermato che ‘‘... non richiedendosi al datore di lavoro l’espletamento di
particolari indagini (che, del resto, non disponendo di poteri autoritativi, neppure gli sareb-
bero consentite), deve ritenersi del tutto rispondente ai criteri di correttezza e buona
fede che la formazione della graduatoria avvenga, con criterio uniforme, sulla base delle
informazioni fornite alla parte datoriale dagli stessi lavoratori, dovendosi presumere la
rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare’’ (Cassaz.
23 settembre 2014, n. 19990, in motivazione).
Il datore di lavoro, pertanto, non pare tenuto ad espletare particolari indagini in merito ai
carichi di famiglia dei lavoratori, potendo formare la graduatoria sulla base delle informazioni
fornite dai lavoratori stessi.
Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it
JOBS ACT
Riordinodei contrattidi lavoro ecollaborazioni
LICENZIAMENTOCOLLETTIVO
Formazione dellagraduatoria in baseai carichi di famiglia
QUESITI
PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015 41
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Nel caso di specie, tuttavia, il lavoratore risulta aver fornito al datore di lavoro le informazioni
relative al nuovo carico familiare, seppure dopo la formazione della graduatoria (ma prima
che avvenisse il licenziamento).
Dal momento che, in caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta per
individuare i lavoratori da licenziare deve essere effettuata nel rispetto dei principi di cor-
rettezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., pare potersi ritenere che il
datore di lavoro, una volta informato dell’effettivo stato di famiglia del lavoratore, avrebbe
dovuto rielaborare la graduatoria, in ossequio ai predetti principi di correttezza e buona fede.
Filippo Collia
(Avvocato)
QUESITI
42 PRATICA LAVORO n. 15 del 1º agosto 2015
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CIG E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (I e II lettura)per analizzare le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,con riguardo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro
POLITICHE ATTIVE E ISPEZIONIper approfondire le misure introdotte in tema di riordino dei serviziper il lavoro e le politiche attive: razionalizzazione, semplifi cazionee coordinamento dell’attività ispettiva con l’istituzione di un’Agenzia unica
di Pierluigi Rausei
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