gaeta 53 approvazione regolamento imu

19
1 COPIA COMUNE DI GAETA 04024 PROVINCIA DI LATINA Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione in data 04 settembre 2014 N°53 O G G E T T O: Approvazione Regolamento I.M.U.. L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri: Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X 2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X 3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X 4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X 5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X 6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X 7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X 8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X 9 FORTUNATO Mauro X T O T A L E 14 03 Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

Upload: maria-vaudo

Post on 01-Jul-2015

118 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

DESCRIPTION

.

TRANSCRIPT

Page 1: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

1

COPIA

COMUNE DI GAETA 04024

PROVINCIA DI LATINA

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione

in data 04 settembre 2014

N°53

O G G E T T O: Approvazione Regolamento I.M.U..

L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del

Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente

notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti

(all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:

Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A

1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X

2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X

3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X

4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X

5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X

6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X

7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X

8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X

9 FORTUNATO Mauro X

T O T A L E 14 03

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

Page 2: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

2

IL PRESIDENTE Alle ore 13:50, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali,

compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto in oggetto.

(Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente

del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci)

Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa

rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari data.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, con i quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria;

Visti altresì:

� il Decreto Legge 2 marzo 2012 n°16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n°44;

� la legge 24 dicembre 2012, n°228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; � il D.L. 21 maggio 2013, n°54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013,

n°85; � il decreto-legge 31 agosto 2013, n°102, coordinato con la legge di conversione 28

ottobre 2013, n°124; � il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n°133 coordinato con la legge di conversione

29 gennaio 2014, n°5; � la legge 27 dicembre 2013, n°147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; � l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n°149 coordinato con la legge di conversione 21

febbraio 2014 n°13;

Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, il quale stabilisce “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n°446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare

dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Page 3: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

3

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n°448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo

Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia,

nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 settembre);

Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n°52 del 04.09.2014; Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per

l’anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

Rilevato che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), ha

modificato i criteri di applicazione dell’imposta disponendo, in particolare: � l’esenzione (art. 1, comma 707, lettere a e b) per l’abitazione principale e sue

pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n°201) e per le fattispecie di cui all’art. 1 comma 707 lettera b);

� la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 707, lettera c);

� la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta (art. 1, comma 707, lettera d);

� l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n°133 (art. 1, comma 708);

Richiamata la Legge 24 dicembre 2012 , n°228 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all’articolo 1,

Page 4: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

4

comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201 e che pertanto per il versamento dell’I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard di cui all’art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n°201;

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti

l'imposta unica comunale (IUC) o l’imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n°296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

Ritenuto per quanto sopra evidenziato di dover modificare il testo del

regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 04/07/2012 al fine di adeguarlo alla attuale normativa;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n°23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal

Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente; Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Page 5: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

5

Visto il D.Lgs. 267/2000; Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°09 - Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato) - Astenuti: n°01 (Martone)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU;

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha

effetto dal 1° gennaio 2014;

4. di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla “Imposta Municipale Propria” ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, entro 30 giorni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art 52, comma 2° terzo periodo del D. Lgs 446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge previste per la pubblicazione del presente Regolamento;

Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata votazione , esperita per alzata di mano; - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°14 (unanimità) - Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile.

Page 6: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

6

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE

Page 7: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

COMUNE DI GAETA

REGOLAMENTO

per la disciplina dell’Imposta Municipale propria

(Approvato con

7

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina dell’Imposta Municipale propria

“I.M.U.”

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°53 del 04.09.2014)

per la disciplina dell’Imposta Municipale propria

deliberazione consiliare n°53 del 04.09.2014)

Page 8: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

8

Indice

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ................................................................................

ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO .......................................................................................

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE,FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI ........................................................................................................................................

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI ............................................................................................................

ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ..........................................................................

ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI ...................................................

ART. 7 – RIDUZIONI ............................................................................................................................

ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI ............................................................................................

ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ..................................................

ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE ........................

ART. 11 – ESENZIONI ..........................................................................................................................

ART. 12 – VERSAMENTI ......................................................................................................................

ART. 13 – DICHIARAZIONE ..............................................................................................................

ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE ..........................................................................

Page 9: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

9

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione dell'imposta municipale propria

(IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n°23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n°16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n°44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n°228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n°147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente regolamento è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n°23.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Gaeta. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a

decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Per le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli si rimanda a

quanto disposto dall’art.13 del D.L.201/2001 e dall’art.2 del d.lgs 504/1992.

2. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13 del D.L.6/12/2011 n°201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività

Page 10: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

10

dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI 1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

� il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

� il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;

� il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; � il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi

in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI 1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi del presente

articolo e del seguente. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n°662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n°201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n°214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n°504.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune

commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n°380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il

Page 11: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

11

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. La giunta comunale ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

4. I valori di cui al comma precedente hanno l’esclusivo effetto finalizzato a ridurre il contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’art.5, comma 5, del d.lgs.504/1992, per tale motivo non è dovuto alcun rimborso in caso di versamento superiore a quello derivante dall’applicazione di valori di cui sopra.

ART. 7 – RIDUZIONI 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

� per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n°42;

� per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. La riduzione dell’imposta di cui sopra si applica alla data di presentazione della domanda di perizia al settore tributi oppure alla data di presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. La richiesta di riduzione nonché la cessazione delle cause ostative all’uso dei locali è portata a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui al successivo art.13.

ART. 8 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio

comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n°201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n°228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

Page 12: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

12

2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n°360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n°2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.

ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ART. 10 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

2. Si considera assimilata all’abitazione principale concessa in comodato, con contratto registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro annui. Tale assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare tra quelle di proprietà del comodante. Per usufruire di detta assimilazione il comodante deve inoltrare al Comune – III Dipartimento Finanze e Bilancio – Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected], apposita comunicazione a pena di decadenza entro il termine massimo della scadenza della seconda rata allegando copia del contratto di comodato registrato e certificazione ISEE del comodatario. La comunicazione di cui sopra esplica la sua efficacia fino al verificarsi di eventuali variazioni (soggettive e/o reddituali) per le quali il contribuente dovrà inoltrare nuova comunicazione.

ART. 11 – ESENZIONI 1. A decorrere dal 01/01/2014 l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e relative

pertinenze. Non si applica altresì:

Page 13: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

13

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n°504 come modificato dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n°102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n°124 .

4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

5. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n°557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n°133.

6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. Per poter usufruire delle esenzioni di cui al presente articolo, ad eccezione della fattispecie relativa all’abitazione principale, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento.

ART. 12 – VERSAMENTI 1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno

nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

Page 14: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

14

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (dodici/00).

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 13 – DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno

successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 14 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Page 15: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

15

1. Ai sensi dell’art.9, comma 5 del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.lgs 218/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Page 16: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

16

Page 17: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

17

Page 18: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

18

Page 19: Gaeta 53 approvazione regolamento imu

19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico

che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune

per giorni quindici dal __________________ al ____________________.

Gaeta, ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. Gaeta, _____________________ IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo

giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,

n°267).

Gaeta, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi Pilone)