gestione affari con l'estero

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Gestione d’affari con l’estero

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Page 1: Gestione affari con l'estero

Gestione d’affari con l’estero

Page 2: Gestione affari con l'estero

Premesse e Parte Generale !

Prevenire le controversie internazionali !

Le condizioni generali di vendita !

L’esportazione dei beni dual use

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Premesse e Parte Generale

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I contratti internazionali: una definizione

Sono quei contratti che presentano legami, in senso tecnico collegamenti, con territori sottoposti all’autorità di Stati diversi, quindi governati da sistemi giuridici differenti.

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Le problematiche connesse a tale

elemento di estraneità

Un aspetto chiave riguardante il contratto internazionale è la scelta del diritto, vale a dire l’individuazione delle norme sostanziali che dovranno disciplinare il contratto internazionale.

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La possibile fonte di regolamentazione

Legge nazionale, !Convenzioni Internazionali (per tutte, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - Vienna, 1980, CISG) http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html !!Regole predisposte da organizzazioni internazionali (per tutte Unidroit Principles of International Commercial Contracts) http://www.unidroit.org/

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Un esempio dalla Convenzione di Vienna,

1980

Section I. Delivery of the goods and handing over of documents !Article 31 If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation to deliver consists: !(a) if the contract of sale involves carriage of the goods, in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer;

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Un esempio da Unidroit, 2010

ARTICLE 1.12 (Computation of time set by parties) (1) Official holidays or non-business days occurring during a period set by parties for an act to be performed are included in calculating the period.

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Le premesse

Contengono tutto ciò che è considerato utile per richiamare i punti salienti che hanno caratterizzato la negoziazione, gli aspetti essenziali dell’affare e le aspettative riposte dalle parti nell’esecuzione del rapporto.

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An example

The Executor forwarded to the Contractor who accepted the offer dated ❲〔º❳〕 in referral to selling of the ❲〔º❳〕 as well as the execution of construction works of a ❲〔º❳〕 at its plant in ❲〔º❳〕, !On ❲〔º❳〕 the Parties approved and signed a Preliminary Agreement for Supply which laid down the framework of they contractual relationships, !NOW THEREFORE, in consideration of the mutual understandings and covenants contained herein, and given that the WHEREAS clauses as well as any Exhibits attached hereto constitute an integral and substantive part of this Agreement

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“Definitions”Una sorta di accurato glossario dei termini utilizzati, da raggruppare in un articolo separato dell’atto

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An example“Business” shall mean the business as currently carried out by the Company, i.e. the business of manufacturing and trading of ❲〔º❳〕

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“Conditions precedent” e “closing”

Le parti possono prevedere che l’efficacia del contratto sia sottoposta all’avverarsi di un certo evento; tale condizione assume il nome di condition precedent. !Nel caso in cui le parti rimandino il perfezionamento dell’accordo ad un momento successivo, il cd. closing individua tale termine.

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An example

Unless otherwise agreed in writing by the parties, the Closing shall take place at ❲〔º❳〕 no later than ❲〔º❳〕 (hereinafter referred to as the “Closing Date”). !Either party may refuse to effectuate the Closing in the event that: (i) The other party will not have performed any of the obligation which, under this Agreement, must be performed by said other party before or at Closing; (ii) A material breach of any of the representations and warranties given by one party to the other will have occurred.

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Clausola hardship

In corso di esecuzione del contratto possono avvenire fatti imprevedibili ed eccezionali che determinano un’eccessiva onerosità sopravvenuta per una o per entrambe le parti

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Documenti precontrattuali

Le “lettere d’intenti” non comportano obblighi per le parti, ma pongono delle basi di avvio di negoziazione. !Con il contratto preliminare i contraenti assumono l’obbligo di stipulare il contratto definitivo. !Cautele negli USA e in generale nei Paesi di Common Law.

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Accordi di segretezza

Con gli “accordi di segretezza” le parti stabiliscono di non diffondere notizie sull’accordo da stipulare, durante le trattative, ed a volte anche nella fase di esecuzione del contratto, indicando anche le sanzioni

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An example

Each Party will keep secret and will not disclose to any third party (except subcontractors accepting a like obligation of secrecy, and then only to the extent necessary for the performance of the subcontract) all information given by the other in connection with this Agreement, or which becomes known through performance of work under this Agreement.

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Le clausole penali

Le clausole penali sostanzialmente prevedono il pagamento di somme da parte del contraente che ha violato la disposizione contrattuale nei confronti della parte adempiente.

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Le clausole penali

The parties acknowledge that each of such a breach of the obligations provided under this Article ❲〔º❳〕 by the ❲〔º❳〕 shall entitle the suffering Party to the payment of a penalty as liquidated damages in an amount equal to € ❲〔º❳〕

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Incoterms !

Dizione esatta “as per ICC Incoterms© 2010”

I termini sono stati raggruppati in quattro diverse categorie di base designate dalla lettera iniziale delle rispettive sigle. !Tali sigle iniziano indicando l'unico termine secondo il quale il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce presso i propri locali (il termine "E": EXW); !segue il gruppo dei termini in base ai quali il venditore deve consegnare la merce al vettore nominato dal compratore (i termini "F": FCA, FAS e FOB); !si continua con i termini in base ai quali il venditore deve stipulare il contratto di trasporto, ma non sopporta i rischi di perdita o di danni alla merce o le spese addizionali derivanti da fatti avvenuti dopo l'imbarco e la spedizione (i termini "C": CFR, CIF, CPT e CIP); !infine ci sono i termini secondo i quali il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi per portare le merci fino al paese di destinazione (i termini "D": DAF, DES, DEQ, DDU e DDP.

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Prevenire le controversie internazionali

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Arbitro o giudice? !!

neutro o di parte? !competenza tecnica o giuridica? !lingua scelta o locale? !celerità o lentezza? !costi certi o imprevedibili?

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In caso di arbitrato !

E’ stata ratificata la Convenzione di NY? !E comunque, nella legislazione della controparte esistono limiti o preclusioni?

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!

I metodi alternativi !

Con l’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution) si indicano i metodi alternativi di risoluzione delle controversie che sempre più stanno prendendo piede in tutto il mondo assai utili per ovviare a limiti e impacci della giustizia ordinaria. !Tali metodi che permettono di risolvere le liti con tempi e modi differenti - alternativi, appunto - rispetto al tribunale ordinario.

Page 26: Gestione affari con l'estero

L’arbitrato

L'arbitrato è uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. !Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è che sono le parti a scegliere i soggetti che decideranno l’esito della lite: gli arbitri, tecnici esperti nella materia del contendere. !In caso di controversia è possibile utilizzare l’arbitrato se le parti hanno inserito nel proprio contratto una clausola arbitrale, oppure se hanno redatto un compromesso, una volta che la lite sia insorta.

Page 27: Gestione affari con l'estero

Mediazione

La mediazione è lo strumento usato da imprese e privati per risolvere ogni tipo di controversia in ambito civile e commerciale, senza limiti di valore, purché vertente su diritti disponibili.   I soggetti coinvolti in una controversia hanno la possibilità di confrontarsi in un ambiente neutrale e riservato, avanzare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al proprio problema avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e neutrale.

Page 28: Gestione affari con l'estero

I vantaggi dell’arbitrato (1)

Flessibilità: le parti possono scegliere le regole procedurali cui gli arbitri dovranno attenersi nel giudicare: potranno, ad esempio, determinare la sede e la lingua dell'arbitrato, nonché stabilire le norme che gli arbitri applicheranno per decidere la controversia. !Competenza tecnica: la Camera, nel caso in cui sia chiamata a compiere la nomina, individua gli arbitri che decideranno della controversia tra professionisti esperti nella materia oggetto della lite e di comprovata esperienza nella pratica arbitrale.

Page 29: Gestione affari con l'estero

I vantaggi dell’arbitrato (2)

Neutralità: a tutti gli arbitri, siano essi nominati dalle parti o dal Consiglio Arbitrale della Camera, viene richiesta una dichiarazione di indipendenza ("disclosure") rispetto alle parti, ai loro difensori ed alla materia del contendere !Rapidità: il Consiglio Arbitrale della Camera vigila sulla durata del procedimento monitorando l'attività di arbitri e parti per garantire una rapida soluzione delle controversie.

Page 30: Gestione affari con l'estero

I vantaggi dell’arbitrato (3)

Efficacia: la Segreteria della Camera effettua il controllo di regolarità formale del lodo allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di impugnazione; !Costi: al Regolamento della Camera è allegato un tariffario, che rende le spese di procedimento e gli onorari degli arbitri immediatamente conoscibili. !Riservatezza: tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti, da Regolamento, a osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo.

Page 31: Gestione affari con l'estero

Clausole compromissorie

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di***, da un arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i in conformità a tale Regolamento”. !Any dispute arising out of or related to the present contract shall be settled by arbitration under the Rules of the*** Chamber of Arbitration (the Rules), by a sole arbitrator / three arbitrators***, appointed in accordance with the Rules. !Le parti possono inoltre indicare nella clausola arbitrale: i. la legge applicabile alla controversia, ove non abbiano optato per un arbitrato di equità; ii. la sede dell’arbitrato; iii. la lingua dell’arbitrato.

Page 32: Gestione affari con l'estero

Clausole compromissorie miste

All disputes and differences which may arise out between the parties are to be settled by the parties in an amicable way to the maximum possible extent. If the agreement is not reached in a reasonable time, all the disputes and differences are to be settled by the International Chamber Arbitration within the Commerce and Industry in ***, according to the concerning rules. !In any case shall a Party have the right to request provisional measures and urgent remedies and to seek for injunctive relief for the payment of any sums due under this Agreement, pursuant to the provisions of the*** Code of Civil Procedure, the Parties elect the Court of *** as the Court having exclusive jurisdiction.

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Il coordinamento con la legge regolatrice del contratto

Il contratto potrà essere regolato, ai sensi del Regolamento Roma I ovvero della Convenzione di Roma, 1980, da una delle seguenti norme: !1. Legge nazionale di una delle parti; 2. Legge nazionale terza; 3. Convenzione internazionale (ad

esempio Convenzione di Vienna 1980;

4. Principi internazionali (Unidroit, 2010).

!Il contratto potrà essere sottoposto, per porzioni diverse, a leggi diverse. !Resta inteso che è saggio sottoporre al giudice che decide della controversia una legge di cui egli possa ragionevolmente conoscere.

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Come avviare un arbitrato (1)

il nome e il domicilio delle parti; !la descrizione della controversia; !l'indicazione delle domande e del relativo valore economico; !la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; !l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre.

Page 35: Gestione affari con l'estero

Come avviare un arbitrato (2)

l'eventuale indicazione sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia, sulla sede e - sulla lingua dell'arbitrato; !la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato; la convenzione arbitrale.

Page 36: Gestione affari con l'estero

Il riconoscimento delle sentenze arbitrali

Per il riconoscimento dei lodi arbitrali occorre aver cura di considerare se il Paese della controparte abbia ratificato, in pieno o con riserve, la Convenzione di New York del 1958. Diversamente il lodo non troverebbe forza esecutiva nel Paese di destinazione. !Per controllare lo status delle ratifiche: (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html)

Page 37: Gestione affari con l'estero

Qualche dato statistico: tipologia di controversie arbitrate a Milano, 2013 (fonte: CCIAA di Milano)

Page 38: Gestione affari con l'estero

Qualche dato statistico: procedimenti per scaglione a Milano, 2013 (fonte: CCIAA di Milano)

Page 39: Gestione affari con l'estero

Qualche dato statistico: numero procedimenti arbitrati Milano, 2008-2013 (fonte: CCIAA di Milano)

Page 40: Gestione affari con l'estero

Quando ricorrere alla mediazione

quando si ritiene importante minimizzare i costi del contenzioso in termini economici; !c'è interesse a mantenere un rapporto commerciale con l'altra parte; !si vuole evitare che informazioni relative alla controversia diventino di pubblico dominio; !la rapidità della risoluzione della controversia è prioritaria; !la decisione della controversia, in diritto, non è prioritaria per l’azienda.

Page 41: Gestione affari con l'estero

Mediazione Italia - Cina

Italy-China Business Mediation Centre (ICMBC) permette di affrontare problem estremamente complessi in modo collaborativo e informale, mirando alla soddisfazione degli interessi concreti delle parti. !Offre un luogo neutrale in cui dialogare, nella massima riservatezza, e affrontare i problemi comuni e mette a disposizione la competenza di conciliatori specificamente formati nella gestione di contenziosi commerciali, con particolare riguardo a quelli italo-cinesi.

Page 42: Gestione affari con l'estero

Mediazione Italia - Turchia

La Camera di Commercio di Istanbul e la Camera Arbitrale di Milano, hanno dato vita a un parternariato mirato all'offerta di assistenza specialistica alle aziende turche e italiane coinvolte in controversie relative alle loro relazioni commerciali.

Page 43: Gestione affari con l'estero

Mediazione on line

Dal 1999 il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano offre strumenti per la mediazione online. !La sperimentazione continua nel campo dell'ODR (Online Dispute Resolution) ha portato allo sviluppo di due piattaforme per la mediazione online oggi disponibili e sempre in evoluzione. !Alla ricerca tecnologica si affiancano l'attività di formazione per i mediatori e di assistenza alle parti oltre alle iniziative di collaborazione come quella per la costituzione di una piattaforma ODR europea. !Sono disponibili le piattaforme di ConciliaCamera e RisolviOnLine.

Page 44: Gestione affari con l'estero

Come avviare la mediazione

il nome e il domicilio delle parti; !la descrizione della controversia; !l'indicazione delle domande e del relativo valore economico; !l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre.

Page 45: Gestione affari con l'estero

Clausole di mediazione

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di *** che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Page 46: Gestione affari con l'estero

Clausole di mediazione e arbitrato

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di***. Nel caso in cui il tentativo fallisca tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di***, da un arbitro unico/tre arbitri***, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Page 47: Gestione affari con l'estero

Mediation clause

In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the parties shall seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the *** Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. !

Page 48: Gestione affari con l'estero

Mediation and arbitration clause

In the event of a dispute arising out of or relating to this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, the parties shall first seek settlement of that dispute by mediation in accordance with the *** Mediation Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. If the dispute is not settled by mediation within *** days of the commencement of the mediation, or such further period as the parties shall agree in writing, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration under the *** Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause

Page 49: Gestione affari con l'estero

Costi della mediazione

Valore della controversia: 25.000,00 euro !a. spese di avvio: 61,00 euro; !b. spese per ciascuna parte: 439,00 euro; !c. maggiorazione per ciascuna parte in caso di raggiunto accordo: 109,80 euro. !In totale, in caso di raggiunto accordo: 609,80 euro.

Page 50: Gestione affari con l'estero

Un confronto

Valore della controversia: 25.000,00 euro !!ARBITRATO: massimo costo: 4.200,00 euro durata indicativa: 270 giorni !MEDIAZIONE: massimo costo: 609,00 euro durata indicativa: 30 giorni !TRIBUNALE ITALIANO: 30% del alore della controversia (Fonte: Ministero di Giustizia, 2013): 7.500,00 euro durata indicativa: 1500 giorni (per la sentenza di primo grado)

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Dove risolvere le controversie (1)

Camera Arbitrale di Milano http://www.camera-arbitrale.it/it/index.php !Vienna International Arbitral Centre http://www.viac.eu/de/ !Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce http://www.sccinstitute.com !London Court of International Arbitration http://www.lcia.org !Moscow Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry, www.mostpp.ru/arb/Obraszy-ogovorok?lang=en-us

Page 52: Gestione affari con l'estero

Dove risolvere le controversie (2)

Court of arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw, www.http://sakig.pl !International Chamber of Commerce in New York, www.iccwbo.org !Reconciliation and Arbitration System of the Kuwait Chamber of Commerce and Industry, www.kuwaitchamber.org.kw !China International Economic and Trade Arbitration Commission, http://www.cietac.org/index.cms

Page 53: Gestione affari con l'estero

Le condizioni generali di vendita

Page 54: Gestione affari con l'estero

!

!

Le condizioni generali: !

regolare una generalità di rapporti

!

Razionalizzare i rapporti di chi è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti

Page 55: Gestione affari con l'estero

!

!

Quale legge applicare !

Legge italiana? !Leggi straniere? !Convenzioni internazionali?

Page 56: Gestione affari con l'estero

Una convenzione di facile applicazione se si vendono beni mobili

La Convenzione di Vienna, 1980

Page 57: Gestione affari con l'estero

Principi generali che consentono alla parte

di determinare il contenuto delle proprie

condizioni generali

Unidroit, 2010

Page 58: Gestione affari con l'estero

!

Quando le condizioni sono approvate?

!

Quando l’ordine richiama le condizioni e non ci sono controproposte di sorta.

Page 59: Gestione affari con l'estero

!

Qualche eccezione !

Last shot rule: valgono le condizioni dell’ultimo che le invia, !First shot (Olanda): valgono quelle del primo, !Knock out (USA): in caso di difformità la contrattazione ‘salta’.

Page 60: Gestione affari con l'estero

!

Le condizioni generali: !

per essere efficaci devono essere

conoscibili !

Conoscibilità concreta (a seconda dei casi specifici)

Page 61: Gestione affari con l'estero

Clausole vessatorie (ossia particolarmente onerose per una parte)

Oltre che conoscibili vanno approvate specificamente

Page 62: Gestione affari con l'estero

!

Forma scritta !

Non è necessaria per la validità giuridica dei rapporti, ma indispensabile per dar ad essi chiarezza e certezza

Page 63: Gestione affari con l'estero

Passaggio di rischio della merce

!

Convenzione di Vienna 1980

!

Al momento il cui il compratore riceve la merce o è messa a sua disposizione (cfr Incoterms)

Page 64: Gestione affari con l'estero

Quando far valere i vizi della merce

Salvo diversa previsione (consigliata) al massimo entro due anni dal passaggio del rischio

Page 65: Gestione affari con l'estero

Esportazione di beni dual use

Page 66: Gestione affari con l'estero

!

Il quadro normativo comunitario

!

REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009, integrato e in parte modificato dal REGOLAMENTO (CE) Reg. (UE) 388/12 che istituisce un !regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. !A livello nazionale, la norma che ha fatto proprie tali norme comunitarie è il D.L. n. 96 del 09/04/2003.

Page 67: Gestione affari con l'estero

Definizioni: !

prodotti a duplice uso

sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari

Page 68: Gestione affari con l'estero

Definizioni: !

elenco dei prodotti a duplice uso

Tale elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso ed essi sono: !a. quelli di cui alle intese di

Wassenaar (settore alta tecnologia);

b. quelli di cui al regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);

c. quelli di cui al regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG);

d. quelli di cui al gruppo Australia in merito alla convenzione sulle armi chimiche.

Page 69: Gestione affari con l'estero

Definizioni !

esportazione

la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea

Page 70: Gestione affari con l'estero

Definizioni !

esportatore

Persona fisica o giuridica o consorzio per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. !Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Page 71: Gestione affari con l'estero

Definizioni !

servizi di intermediazione

la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o !la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo

Page 72: Gestione affari con l'estero

Rischi da evitare

1. Non conoscere chi sia l’utilizzatore finale;

!2. Non conoscere quale sia poi l’uso

che ne farà dei beni ! e conseguenti penalità: !1. Sanzioni penali o amministrative; 2. Sanzioni politiche (ad es., black list).

Page 73: Gestione affari con l'estero

Come valutare la qualifica di dual use

Esportazione di tubi saldati di acciai legati classificati alla Voce Doganale 73065080. La verifica del database TARIC individua tale voce come un potenziale dual use. !L’analisi evidenzia i tubi con le caratteristiche seguenti sono beni a duplice uso: !

- Tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

- Leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

- Fluoropolimeri; - Vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o

smaltati o rivestiti in vetro); - Grafite o carbonio grafite; - Nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 %

di nichelio; - Tantalio o leghe di tantalio; - Titanio o leghe di titanio; - Zirconio o leghe di zirconio o niobio

(columbiom) o leghe di niobio. !Una volta appurato che il prodotto esportato non ha le caratteristiche tecniche riportate sopra, sarà possibile dichiarare il prodotto “di libera esportazione” e quindi il dichiarante doganale/spedizioniere che rappresenta l’azienda presso l’autorità doganale potrà indicare alla casella 44 del DAU il codice di esonero Y901.

Page 74: Gestione affari con l'estero

In caso invece di beni dual use !

il regime delle autorizzazioni

AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE INDIVIDUALI !Sono rilasciate su parere del Comitato Consultivo, emesso di volta in volta, e riguardano operazioni che non possono fruire di procedure comunque agevolate. Il provvedimento è rilasciato sulla base di uno specifico ordine o contratto. (Art. 4 del D.L. 96/09).

Page 75: Gestione affari con l'estero

Procedure semplificate

Autorizzazione GLOBALE, per commerci di tipo non occasionale. Viene rilasciata solitamente per 3 anni verso i Paesi aderenti ai regimi multilaterali; !Autorizzazione GENERALE comunitaria, come previsto dall’allegato II al Reg.CE 1183/2007CE 2007; !Autorizzazione GENERALE nazionale per esportazioni verso Argentina, Corea del Sud, Turchia ed Antartide.

Page 76: Gestione affari con l'estero

Autorizzazione generale nazionale

L’esportazione dei beni a duplice uso può aver luogo con AGN limitatamente ai paesi di destinazione che sono indicati nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4/08/2003 - Antartide (Base Italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia valida in tutti gli Stati Membri della Unione Europea e per tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato I del Reg. (CE) 428/2009, modificato con Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione: a) di quanto previsto nell’ Allegato II octies dello

stesso Reg. (UE) 1232/2011, b) dei beni/paesi compresi nelle nuove AGEU

(vedi All. II, da bis a septies, Reg. (UE) 1232/11).

!Dalla data del rilascio dell’Autorizzazione la Società è iscritta nell’apposito Registro. !L’autorizzazione può essere negata, annullata, revocata sospesa o modificata. !È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate.

Page 77: Gestione affari con l'estero

Autorizzazione generale comunitaria

E’ valida in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, verso determinati paesi di destinazione, alle condizioni e requisiti d’uso per i prodotti seguenti: tutti i prodotti a duplice uso specificati nelle categorie riportate nell’Allegato II, da bis a septies, del Reg. (UE) 1232/2011, ad eccezione di quanto previsto nell’Allegato II octies dello stesso Reg. (UE) 1232/2011. !Ci si può avvalere di tale autorizzazione con notifica (nei 30 giorni precedenti alla prima esportazione da effettuare) all’Autorità competente che rilascia lettera di ricezione di avvenuta notifica. !L’autorizzazione può essere negata, annullata, revocata, sospesa. !Dalla data del rilascio della lettera di ricezione di notifica dell’ Autorizzazione la Società è iscritta nell’apposito Registro. !È necessario inviare, anche se negativo, un report semestrale – gennaio e luglio – per comunicare tutte le esportazioni effettuate con ogni tipo di AGEU.

Page 78: Gestione affari con l'estero

Autorizzazione globale individuale

L’esportazione dei beni a duplice uso elencati nell’All. I del Reg. (CE) 428/09 può aver luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tutti i tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più paesi di destinazioni specifici, che abbiano aderito ai Regimi internazionali e rilasciate previo parere del Comitato Consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga.

Page 79: Gestione affari con l'estero

Piccola parte duale

Se il bene duale è solo una piccola parte (un elemento di un impianto più grande non duale) come, ad esempio, valvole o pompe di un impianto petrolchimico, si consiglia di richiedere l’autorizzazione SOLO per i beni realmente duali, estrapolandoli. !In questo caso è bene comunque anche allegare una breve relazione sull’impianto stesso.

Page 80: Gestione affari con l'estero

La clausola catch all

In base a questa regola l’Autorità può sottoporre QUALSIASI bene (ovviamente non compreso nella lista duale) ad autorizzazione preventiva all’esportazione, ma devono ricorrere alcune condizioni. !Le condizioni sono che il bene possa essere destinato a programmi di armi di distruzione di massa e/o a scopi militari. !La clausola catch all può nascere sia dalla volontà può dell’Autorità nazionale che da “autodenuncia” dell’impresa.

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Iran e risoluzioni ONU

Per cercare di inibire l’attività di sviluppo di tecnologia nucleare, l’ONU ha recentemente adottato alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. !Due risoluzioni in particolare (1737 e 1747) determinano sanzioni che riguardano l’embargo totale o discrezionale di alcuni beni compresi nelle liste dualdualuseuse. In particolare dei prodotti delle . liste NSG e MTCR. !Si tratta di una disciplina SPECIALE che riguarda solo l’Iran : mentre per gli altri Paesi non embargati vige un regime di controllo con autorizzazione preventiva qui abbiamo dei veri e propri DIVIETI.

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Autodenuncia

Più complesso può essere l’approccio per un bene che non è vietato. !Se è nella lista discrezionale dei prodotti o di destinatari sottoposti ad autorizzazione è chiaro che va inoltrata una domanda al Ministero, se invece non c’è si può liberamente esportare, anche se se vi è sempre una “spada di damocle” data dalla clausola catch all. !Talvolta può essere utile autodenunciarsi e cioè far conoscere al Ministero qualsiasi operazione con utilizzo finale Iran.

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Altri Paesi

Iran vuol spesso dire altre imprese italiane di trading. Esse acquistano in Italia poi esportano, ma senza indicare precisamente i dettagli di tracciabilità. !Si può trovare poi un vostro oggetto in Iran senza neanche sospettarlo. !E ciò potrebbe comportare anche problemi successivi (black list). Se ci sono dubbi o sospetti che un bene possa andare in Iran risulta opportuno informare il Ministero. !Altro rischio meno considerato è quello di venire contattati solo per contattati per ricambi o assistenza tecnica. !Inoltre Iran vuol spesso dire far transitare i beni via Siria, Emirati (Dubai) ) o altro Paese mediorientale. Anche in questi casi potrebbero esserci poi seri rischi che i beni vengano triangolati in Iran.

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Autorizzazione preventiva

Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II ossia !tecnologie afferenti al settore petrolifero da utilizzare per la prospezione, perforazione, la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia. !Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014.

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indirizzi utili

Ministero dello Sviluppo Economico [email protected]  Ministero dello Sviluppo Economico Via Vittorio Veneto, 33 - 00187 Roma !Commissione Europea Information, Communication and Civil Society unit - Trade A3 online enquiry form http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/ !Fiscalità e Unione Doganale Ricerca Taric http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it&SimDate=20141009 !Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Regionale Lombardia Via Valtellina, 1 - 20159 Milano Tel. +3902699131 Fax +39 026071811 E-mail [email protected]  [email protected] PEC [email protected] !sito AIDA che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti, per i codici TARIC http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

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Questa presentazione ha scopo informativo !Ne è consentita la divulgazione purché sia citata la fonte (Tommasini&Martinelli) !Appare poco saggio effettuare investimenti o trattenersi dal farlo senza prima avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei fatti concreti e delle circostanze specifiche

Tommasini & Martinelli [email protected] www.tommasinimartinelli.it !http://it.linkedin.com/in/giacintotommasini/