giornata di stdio - odcec.lo.it · da 32 a 39 e 41 cts) norme generali per associazioni e...
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GIORNATA DI STUDIO
ANNO FORMATIVO
2018LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
A cura diLuciano DE ANGELIS
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
EUTEKNE S.p.A.Via San Pio V, 27 - 10125 Torinotelefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04e-mail [email protected]
Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015
La presente edizione è stata chiusa in redazione il 26 novembre 2018.
I presenti materiali sono a cura dei relatori della Giornata di studio e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.
INDICE
SLIDE
1 LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT 4 A cura di Luciano De Angelis
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT A cura di Luciano De Angelis
IL QUADRO DEL NON PROFIT IN ITALIA
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
CENSIMENTO ENTI NON PROFIT
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
CENSIMENTO ENTI NON PROFIT
4
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
CENSIMENTO ENTI NON PROFIT
5
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
CENSIMENTO ENTI NON PROFIT
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LE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE: LA NASCITA DEL “TERZO SETTORE”
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE LEGGI DI RIFERIMENTO
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Legge delega: n. 106 del 6 giugno 2016
D.Lgs 112 (impresa sociale) vigente dal 20 Luglio 2017 D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) vigente dal 4 Agosto 2017
Decreti integrativi e correttivi (art. 1, comma 6 legge 106): Impresa sociale: D.Lgs n. 95 del 20 Luglio 2018, in G.U. n. 185 del 10/8/2018 Vigente dall’11/8/18 Codice terzo settore: D.Lgs 3/8/2018 n. 105 In G.U 10/9/2018, vigente dal 11/9/2018
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
POSSIBILITÀ CONCESSA A TUTTI GLI ENTI
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Entrare negli Ets
Enti non profit ed enti del terzo settore
Rimanere disciplinati dal libro primo del c.c.
Si applicano le attuali disposizioni sui bilanci ed il Tuir (adattato agli Enti
non profit)
Si applicano le norme civilistiche, di bilancio, fiscali e le regole sui
controlli del Cts
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LEGGI CIVILI ABROGATE
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Volontariato: Legge (art. 102, comma 1 CTS)
Legge 266/91 :ad eccezione dell’art. 6 attinenti ai registri per il volontariato e dell’art. 12, comma 2 (fondo per il volontariato abrogati dalla data di operatività del Runts)
Associazioni di promozione sociale (art. 102, comma 1 CTS)
Legge 383/91. (ad eccezione dell’artt. (7/8/9/10 attinenti ai registri del le Associazioni di promozione sociale), e all’art. 13 relativo al fondo per l’associazionismo
Onlus (art. 102, comma 2 e art. 104, comma 2 CTS)
Gli articoli da 10 a 29 del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (rimangono le regole generali sul funzionamento dell’ente fino a: ü periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della
Commissione Europea (di cui all’art. 101, comma 10 del Cts); ü e comunque fino al periodo d’imposta successivo a quello di
operatività del Runts.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (ARTT. 45-54 DEL CTS)
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Dove è istituito
Come è composto
Presso il Ministero del lavoro e operativamente gestito su base territoriale con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione o provincia autonoma
Costituito da 7 sezioni di cui 6 destinate alla iscrizione di soggetti specifici e una generica
Di norma il legale rappresentante dell’Ente o il notaio in sede di riconoscimento giuridico
Chi provvede all’iscrizione
Funzioni Riveste un ruolo simile a quelle del registro delle imprese per gli Ets
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
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Gli Enti del terzo settore di diritto (art 4)
Gli Enti del terzo settore
Organizzazioni di
volontariato (ODV)
Associazioni di
promozione sociale (APS)
Imprese e cooperative
sociali
Società di mutuo
soccorso
Reti associative
Enti filantro
pici
Altre associazioni e fondazioni in possesso dei requisiti richiesti su specifica richiesta
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INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI E.T.S.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ASSOCIAZIONI (ENP O ETS)
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Nelle associazioni riconosciute l’art. 14 del c.c. prevede l’atto pubblico;
Contratto Plurilaterale con Comunione di scopo
con finalità NON LUCRATIVA;
SCOPO INTERNO (egoistico)
Possono essere: 1) Riconosciute; 2)Non riconosciute
SCOPO ALTRUISTICO
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
1. Prevalenza elemento PATRIMONIALE (destinazione di un patrimonio privato)
2. Sono sempre “RICONOSCIUTE”
3. Forma: ATTO PUBBLICO UNILATERALE (o Testamento)
4. Scopo: PUBBLICA UTILITA’ (scopo esterno)
5. Finalità: NON LUCRATIVA
6. Amministrazione: Anche a Tempo INDETERMINATO
7. Di norma NON C’E’ ASSEMBLEA (ma può esserci)
8. Estinzione: i beni NON POSSONO TORNARE AL FONDATORE o ai suoi eredi ma sono DEVOLUTI ad altri Enti
FONDAZIONI (ENP O ETS)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
REGOLE NORMATIVE PER GLI E.T.S.
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Le disposizioni civilistiche sugli E.T.S. sono inserite negli articoli da 20 a 39 del d.lgs. 117 del 3/7/2017 (G.U. n. 179 del 3/8/17)
Aspetti generali delle associazioni
(riconosciute e non) e fondazioni
Organizzazioni di volontariato (OdV)
Associazioni di Promozione Sociale (APS)
Enti Filantropici
Artt. Da 20 a 31
Artt. Da 32 a 34
Artt. Da 35 a 36
Artt. Da 37 a 39
Ulteriori aspetti civilistici generali Artt. Da 4 a 12
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE ASSOCIAZIONI: LE SCELTE
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ASSOCIAZIONI
Rimanere associazione disciplinata dal codice civile (riconosciute e non) per obbligo o opzione
Scegliere di diventare associazione ETS (modifica statutaria ed iscrizione al RUNTS)
Sono già considerate ETS (con necessità di successiva modifica statutaria)
Onlus
Odv
Aps
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE FONDAZIONI: LE SCELTE
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FONDAZIONI (LIBRO I c.c.)
FONDAZIONE ETS (modifica statutaria ed iscrizione al RUNTS)
FONDAZIONE ENTE FILANTROPICO (modifica statutaria ed iscrizione al RUNTS)
RIMANERE FONDAZIONE DISCIPLINATA DAL LIBRO I
PER OBBLIGO
PER OPZIONE
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 4)
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NON E.T.S.
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co.2, del d.LGS. 30/3/001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
E.T.S.
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
NORME APPLICABILI (ART. 3)
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Es.: O.D.V. oppure A.P.S. , Enti filantropici, ecc.
Le disposizioni del CTS si applicano, ove non derogate anche alle categorie degli ETS che hanno una disciplina particolare
Per quanto non previsto dal CTS si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili
Libro I o Libro V
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LA GERARCHIA DELLE NORME APPLICABILI AGLI ETS
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Norme specifiche per Odv, Aps ed Enti filantropici, reti associative (artt. Da 32 a 39 e 41 Cts)
Norme generali per associazioni e fondazioni Ets (artt. da 20 a 31 Cts)
Norme codice civile (libro 1° - delle persone giuridiche (artt.da 14 a 38)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ART. 5 DEL CTS
Gli ETS (diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali) esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
L’art. 5 cts fornisce un elenco di attività (26) che si considerano ex lege «di interesse generale», se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio
CHE TIPO DI ATTIVITÀ SVOLGONO GLI ETS?
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(i) l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (ii) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; (iii) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; (iv) gli interventi e le prestazioni sanitarie; (v) la formazione universitaria e post- universitaria; (vi) la ricerca scientifica; (vii) etc.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
CHE TIPO DI ATTIVITÀ SVOLGONO GLI ETS?
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Gli ETS possono altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che:
l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano
siano attività secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale
PERSONALITÀ GIURIDICA
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
SOGGETTIVITÀ E PERSONALITÀ GIURIDICA
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RICONOSCIUTE
ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE
NON RICONOSCIUTE
Autonomia patrimoniale perfetta Autonomia patrimoniale imperfetta
Personalità giuridica (Associazioni riconosciute,
Fondazioni, Società di capitali)
Soggettività giuridica (Associazioni non riconosciute, Comitati, Società di persone)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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PREFETTURA – U.T.G. Enti che operano in ambito
internazionale, nazionale o multi-regionale
Esistevano due tipi di riconoscimento della personalità giuridica
REGIONE Enti che operano a livello regionale
e in una delle materie di competenza regionale rispetto alla
Costituzione
Da ciò consegue che esistono due tipi di registri dove viene annotato il riconoscimento: 1) il Registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (Ufficio
Territoriale del Governo) nel quale viene registrato il riconoscimento della personalità giuridica effettuata dallo Stato;
2) il Registro delle persone giuridiche tenuto presso gli uffici sede della Regione nel caso in cui l'associazione operi con finalità statutarie che si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
DPR 10.2.2000 n. 361 IL RICONOSCIMENTO
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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Il riconoscimento si aveva con l’iscrizione nel Registro persone giuridiche (effetto costitutivo) a livello regionale o nazionale.
Ai fini del riconoscimento è necessario:
ü Che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente;
ü Che lo scopo sia possibile e lecito;
ü Che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La sua congruità è variabile a livello regionale e nazionale ed è in relazione alle attività che l’ente intende realizzare. Lo stesso ente monitorizza negli anni la conservazione del patrimonio minimo.
ü Che vi sia la forma dell'atto pubblico per lo statuto.
DPR 10.2.2000 n. 361 IL RICONOSCIMENTO
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Iter procedurale – LA TEMPISTICA ü Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda,
l’ufficio competente provvede all’iscrizione.
ü Qualora l’ufficio ravvisi ragioni ostative all’iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il suddetto termine, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se nell’ulteriore termine di 30 giorni, l’ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero provvede all’iscrizione, questa si intende negata (c.d. silenzio diniego).
IL RICONOSCIMENTO
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 7295 dell’11/12/2001, ha individuato i seguenti limiti minimi, quali parametri di riferimento:
a) Euro 52.000,00 in tutti i casi (associazioni o fondazioni), con l’eccezione di cui alla lett. b);
b) Euro 26.000,00 nel caso di organizzazioni di volontariato. Tuttavia, poiché il patrimonio costituisce lo strumento essenziale e insostituibile per il conseguimento dello scopo e al tempo stesso assolve alla funzione della tutela del credito, tale limite è puramente indicativo. La sufficienza e l’adeguatezza del medesimo dovrà pertanto essere valutata, non sulla base di aspettative e previsioni, ma in base all’effettiva composizione e redditività.
IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI IN LOMBARDIA
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO Con il riconoscimento gli enti acquistano (art. 18 c.c.): • autonomia patrimoniale perfetta (al contrario dell’art. 38 c.c. per gli enti
non riconosciuti); • limitazione della responsabilità per gli amministratori nei limiti del loro
mandato e nel rispetto dell’oggetto statutario.
L’esistenza di un patrimonio di un ente con personalità giuridica garantisce una solidità economico-finanziaria con maggiori garanzie: ü nel soddisfacimento di pretese creditorie di terzi per le obbligazioni
assunte dall’ente nella gestione ordinaria e straordinaria (risponde il fondo patrimoniale con limitazione della responsabilità di chi ha agito).
ü nella eventuale richiesta di finanziamenti ed erogazioni in forma di prestiti, mutui e anticipazioni per l’attività e gli investimenti;
DPR 10.2.2000 n. 361 IL RICONOSCIMENTO
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Modalità alternativa per l’acquisizione della personalità giuridica post. d.lgs 117/2017
ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ (ART. 22, CO.1)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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La personalità giuridica viene acquisita tramite atto pubblico, dove il notaio è tenuto a verificare la sussistenza: ü delle condizioni previste dal codice per la costituzione dell’ente; ü del patrimonio minimo previsto in tal caso.
Una volta superata tale verifica: ü l’ente assume automaticamente la personalità giuridica ü con acquisizione della cd. “autonomia patrimoniale” (per le obbligazioni
risponde il solo ente con il proprio patrimonio, senza che si applichi più la responsabilità solidale di chi ha agito per suo conto).
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
CONTROLLO DI LEGALITÀ (ART. 22, C. 2)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
USCITA DAL RUNTS E PERSONA GIURIDICA (NOVITÀ) 1/2
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Modifica all’art. 22 del d.lgs. 117/2017 “l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico del terzo settore. Nel Periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al DPR 361/2000”
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
USCITA DAL RUNTS E PERSONA GIURIDICA (NOVITÀ) 2/2
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ü Tale soluzione determinerà tre effetti specifici:
ü Per tutto il periodo in cui l’ente risulterà iscritto al Runts si applicheranno sullo stesso le disposizioni di cui al d.lgs 117 (in tema ad esempio di amministrazioni, controlli, perdite di capitale ecc);
ü L’ente, sarà sottoposto ai controlli previsti dal Codice del terzo settore (si pensi ad esempio ai controlli triennali richiesti agli uffici del Runts sul mantenimento dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione ex art. 51 Cts) e non a quelli della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche;
ü In caso di cancellazione (volontaria o obbligata) dal Runts con “ritorno” fra gli enti disciplinati dal libro 1° del Codice Civile, tornerebbe a valere la pregressa iscrizione al registro delle persone giuridiche, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita attraverso le regole del dpr 361/2000.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE DIVERSE MODALITÀ DI OTTENERE LA PERSONALITÀ GIURIDICA: PRO E CONTRO
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Sistema concessorio (art. 1 dpr 361/2000): Prevede il riconoscimento attraverso l’iscrizione dell’ente al registro delle persone giuridiche
Pro: possibilità di mantenere la personalità giuridica nel caso di successiva cancellazione dal Runts; Contro: procedure diversificate da una regione all’altra, discrezionalità tecniche, diverso ed elevato patrimonio richiesto per riconoscimento, tempistiche spesso molto lunghe.
Sistema Ordinario (art. 22, comma 1, d.lgs 117/2017). Prevede il riconoscimento giuridico attraverso mero atto notarile
Pro: riduzione dei tempi per conclusione del procedimento, certezza per i presupposti del riconoscimento e del capitale necessario (di norma più basso), assenza di qualunque discrezionalità tecnica; Contro: possibilità di adozione solo per gli Enti ets; mancata possibilità di conservare la personalità giuridica nel caso di fuoriuscita dell’Ente dal Runts
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (1/2)
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L’atto costitutivo deve indicare (elementi essenziali): ü la denominazione dell’ente; ü l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale perseguite; ü l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
ü la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
ü le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; ü i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
CONTENUTI (ART. 21 CTS)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (2/2)
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L’atto costitutivo deve indicare (elementi essenziali): ü i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa
procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta;
ü la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
ü le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell’ente, se prevista.
CONTENUTI (ART. 21 CTS)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
PERSONALITÀ GIURIDICA
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 22: I limiti patrimoniali minimi fissati dal comma 4 del medesimo articolo potranno tuttavia costituire, in assenza di puntuali disposizioni normative sul tema, un parametro atto a sostenere la valutazione discrezionale dell'organo competente sull'adeguatezza della dotazione patrimoniale dell'ente. Parimenti, non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi di cui all'articolo 48 (denominazione, forma giuridica, sede legale, oggetto dell’attività…).
ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ (Diritto Transitorio) Circ. Min. Lav. 29/12/17
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE PER OGNI ETS (ente riconosciuto o meno): ü la denominazione; ü la forma giuridica; ü la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; ü la data di costituzione; ü l’oggetto dell’attività di interesse generale; ü il codice fiscale o la partita IVA; ü il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; ü le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; ü le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di
poteri e limitazioni.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) 1/3
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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LE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE PER OGNI ETS (ente riconosciuto o meno):
ü le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
ü le delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
ü i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione;
ü le generalità dei liquidatori;
ü tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) 2/3
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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LE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE PER OGNI ETS (ente riconosciuto o meno):
ü I rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno,
ü Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica,
ü Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.
ü Si applica l'articolo 2630 del codice civile (sanzioni amministrative per ciascun amministratore da 103 a 1.032 euro)
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) 3/3
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
OPPONIBILITÀ AI TERZI DEGLI ATTI DEPOSITATI
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EFFETTI GIURIDICI
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il RUNTS
sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
GLI ADEGUAMENTI STATUTARI
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Alle ONLUS, alle Associazioni di promozione sociale (APS) e alle Organizzazioni di volontariato (ODV), già iscritte nei relativi registri alla data di entrata in vigore dello stesso Codice, viene concesso il termine di 24 mesi per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Con apposita disposizione agevolativa, viene previsto che entro 24 mesi dalla Entrata in vigore della legge, tali Enti “possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze contemplate per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.
“Al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI E.T.S. (ART. 101, COMMA 2) NOVITÀ 1/2
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI E.T.S.
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L’adeguamento statutario DEVE risultare tempestivo, nel senso che esso dovrà essere deliberato entro il termine dei 24 mesi previsti dalla legge e, quindi, entro il 3 Agosto 2019
TERMINE TEMPORALE
Per il mancato adeguamento entro il termine: ü perdita della qualifica di Ente agevolato, ü mancato accesso nella categoria degli Enti del Terzo settore ü obbligo di modifica della denominazione dell’Ente contenente il riferimento alla
qualifica oramai perduta (Es. ODV oppure APS).
La “sanzione”:
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ü Indicazione di enti del terzo settore o l’acronimo “ets”, nell’oggetto sociale
ü L’indicazione dell’attività (o delle attività) di interesse generale esercitate in via esclusiva o principale
ü Eventuali attività secondarie o strumentali
ü Gli eventuali termini per l’approvazione del bilancio e di deposito dello stesso (non oltre il 30 giugno)
ü Le regole per la nomina dell’organo di controllo
ü Nelle associazioni di volontariato e promozione sociale il numero minimo dei soci persone fisiche (7), ecc.
ADEGUAMENTO STATUTARIO: CLAUSOLE INTRODUCIBILI A MAGGIORANZA (ESEMPI)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
INCIPIT: SE L’ATTO COSTITUTIVO O LO STATUTO NON PREVEDONO DIVERSAMENTE
ü Non ammettere la rappresentanza dei soci per delega (art. 24, c. 3),
ü Ammettere per ogni associato di rappresentare non uno ma 2 o 3 associati;
ü La possibilità di concedere al socio il voto subito dopo l’iscrizione al libro soci (e non dopo i decorsi tre mesi previsti dall’art. 24 c.1);
ü Consentire che l’ammissione dell’associato avvenga a cura di un organo diverso dal cda come ad esempio comitato esecutivo (art. 23, c. 1), ecc.
CLAUSOLE CHE ESCLUDONO L’APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI DEROGABILI MEDIANTE SPECIFICA CLAUSOLA STATUTARIA
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
INCIPIT: L’ATTO COSTITUTIVO O LO STATUTO POSSONO PREVEDERE… ü L’inserimento nello statuto della possibilità di intervenire in assemblea
attraverso mezzi di telecomunicazione o di voti per corrispondenza (art. 24, comma 4)
ü Specifici requisiti di onorabilità o professionalità o indipendenza degli amministratori (art. 26, comma 3)
ü L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più ammistratori siano scelti fra gli appartenenti a diverse categorie di associati (art. 26, comma 4)
MAGGIORANZE QUALIFICATE ART. 21 CO. 3 C.C. (PRESENZA 3/ DEGLI ASSOCIATI E MAGGIORANZA DEI PRESENTI)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ü Gli enti attualmente iscritti nei registri particolari del settore non profit possono restarvi fino alla data di effettiva operatività del Runts
ü Tali enti sono tuttavia tenuti ad adeguare i propri statuti adeguandosi alla nuova normativa entro il 3 agosto 2019
ü Pur in presenza di modifica statutaria , non potendosi provvedere alla iscrizione al Runts, tali enti sono soggetti alla normativa previgente , continuando a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettivainiziale qualifica (art. 54, comma 4)
ü Entro il 3 agosto 2018 il Ministero del lavoro avrebbe dovuto definire, con proprio decreto la procedura e la documentazione necessaria alla iscrizione al runts (art. 53, comma 1) –Termine superato)
LE NORME TRANSITORIE
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI E.T.S. (AGEVOLAZIONI FISCALI – ART. 82,C. 3)
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ü Le modifiche statutarie, che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative risultano “esenti dall’imposta di registro”
ü Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo Settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa e non proporzionale.
Esenzione imposta di registro (regime di favore per il passaggio alla nuova disciplina)
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Oggetto: convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare l’eventuale adeguamento statutario in merito all’entrata in vigore del Codice del terzo settore
ü Associazione ................................., con sede in …............, …iscritta al…..
ü È convocata il giorno …alle ore ….in prima convocazione… e qualora l'assemblea difettasse del numero legale in seconda convocazione…….il giorno…alle ore…., l'assemblea ordinaria dell'associazione....
ü Per discutere e deliberare sul seguente :
ORDINE DEL GIORNO
1) Decisione riguardo all’assunzione dell’Associazione della qualifica di ETS di cui al d.lgs. 117/2017;
2) Decisioni inerenti e conseguenziali: modifica dello statuto dell’associazione ex art. 101, comma 2 del d.lgs 117/2017
Il Consiglio di amministrazione
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Tipologie di assemblee e decisioni assumibili: ü Assemblee ordinarie (50% + 1) costituzione, decisione a maggioranza (art. 21, co.1)
proseguimento del rapporto associativo con la qualifica di Ente del terzo settore e conseguente adeguamento statutario alle nuove norme;
ü Assemblee straordinarie Se non diversamente disposto dall’a.c. o statuto: ¾ degli associati e voto favorevole della maggior parte dei presenti. Art. 21, comma 3, C.C. – Mantenimento del rapporto associativo con rinunzia alla qualifica di ETS. In
questo caso dovranno in genere essere modificate le denominazioni sociali attraverso espunzione delle espressioni protette (esempio Organizzazione di volontariato Odv , Associazione di Promozione sociale Aps).
– Operazione straordinaria di fusione o scissione con altro/i ente/i oppure operazione di trasformazione in altro ente
ü Assemblea liquidatoria (Voto favorevole di almeno ¾ degli associati Cessazione dell’attività sociale e conseguente scioglimento dell’ente
GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DEGLI E.T.S.
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TIPOLOGIA DI ADEGUAMENTO
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OBBLIGATORIO
Attraverso due principali modalità:
ü la prima consistente nell’inserimento di dati e regole imposti dalla nuova legge nell’ambito dell’atto costitutivo e/o lo statuto sociale;
ü la seconda consistente nella soppressione od eliminazione di alcune regole statutarie che risultano incompatibili o vietate dalla nuova disciplina.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
TIPOLOGIA DI ADEGUAMENTO
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ü non dovrebbe rientrare tendenzialmente nella tipologia degli adeguamenti statutari previsti dalla norma.
ü essendo sprovvisto del carattere “dell’obbligatorietà” risulta carente di un elemento proprio degli adeguamenti legali.
ü l’adeguamento c.d. facoltativo si potrà realizzare mediante inserimento nell’atto costitutivo e/o nello statuto di clausole relative a regole particolari sfruttando gli spazi di autonomia statutaria riconosciuti dalla nuova legge.
FACOLTATIVO attenzione: non ammesse con assemblea ordinaria
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
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Parte Libera (Associazione, Fondazione, X,Y, Z)
Denominazione sociale con l’indicazione di “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” (art. 12)
+ ü ETS, ü APS ü ODV ü Ente filantropico
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
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L’assenza di fini lucrativi deve essere espressa
Previsione che esclude lo scopo di lucro
+ Richiamo al divieto di distribuzione indiretta di utili
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
Indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
Finalità (art. 4) – Attività (art. 5)
+ Scelta di una o più attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale dell’ente
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
Il nuovo Codice del Terzo settore, con l’art. 5, ha ritenuto di interesse generale un lungo elenco di attività: Elencazione tassativa
Attività (art. 5)
+
Nella pratica, sembra consentito l’inserimento di ulteriori attività di dettaglio di quella principale e comunque in quest’ultima rientranti, volte a specificare meglio in cosa si sostanzia l’oggetto sociale prescelto dai soci dell’ente
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
Sede legale È necessario non solo l’indicazione del Comune in cui essa è posta ma anche dell’indirizzo, formato dalla via e dal numero civico
Sede - Patrimonio (art. 21)
+
Patrimonio iniziale di dotazione ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica Rispetto dei minimi stabiliti dall’art. 22 cts: ü Per le associazioni 15.000 € ü Per le fondazioni 30.000 €
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
ü Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori.
ü Amministratori ed (eventuali) sindaci revisori
Cariche sociali (art. 21)
+ L’invalidità dell’atto potrebbe anche essere “sanata” dalla nomina effettuata dall’assemblea ordinaria degli associati in un momento successivo alla stipulazione dell’atto costitutivo.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
ü Nomina dei primi componenti del consiglio di amministrazione ü Essendo una modifica statutaria possono essere mantenuti gli
amministratori antecedenti la modifica con continuazione dell’incarico (esempio triennale)
ü Nomina sindaci/sindaco nelle fondazioni (sempre) e quando d’obbligo nelle associazioni
ü Nomina del revisore (se la funzione di revisione non è esercitata dal collegio)
ü La nomina è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 CTS
Cariche sociali in atto costitutivo (art. 21-26-30-31)
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
Norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza dell’ente
Altri elementi (art. 21-26- 23)
+ Diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti
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ELEMENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO
Requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e della relativa procedura da fissare in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità stabilite e l’attività di interesse generale individuata
Altri elementi (21- 23-9)
+
Norme sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento od estinzione dell’ente (in mancanza dell’ente o della individuazione dell’organo sociale competente (cda o assemblea in genere) o in mancanza alla “Fondazione Italia Sociale”
Ente Privato che raccoglie fond a favore degli ETS
Art. 10, c. 4, l. n. 106 del 2016; DPR 8/7/2017
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ESEMPI DI CLAUSOLE
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Indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
L’ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo art. … del presente statuto sociale.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ESEMPI DI CLAUSOLE
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Scelta di una o più attività di interesse generale (indicate nell’art. 5 del CTS) che costituisce l’oggetto sociale dell’ente
L’associazione esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale di cui alla lettera g) dell’art. 5, del d.lgs.117/2017, relativo alla formazione universitaria e post-universitaria. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell’ambito della formazione universitaria e post-universitaria. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione potrà, ad esempio, organizzare corsi post-universitari con altri enti del terzo settore, con Università, private o pubbliche, con enti locali e con altri Enti; potrà organizzare Corsi e master di alta specializzazione anche con il contributo dello Stato, della Comunità europea e di Società di diritto privato e/o partecipate dagli enti pubblici. Detta attività dovrà comunque essere svolta in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ESEMPI DI CLAUSOLE
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Norme sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento od estinzione dell’ente
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, alla Rete associativa “… ETS”, con sede in … Via … n. … di cui l’Associazione fa parte.
L’AMMINISTRAZIONE NEGLI ETS
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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NOMINA C.D.A.
REGOLA GENERALE SCELTI DALL’ASSEMBLEA
Derogabilità (art. 26, co.5)
Una minoranza del cda può essere attribuita dall’atto costitutivo o statuto: 1. ad ETS 2. ad Enti non Profit 3. ad Enti Ecclesiastici 4. lavoratori od utenti dell’ente
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 26, CO.2)
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MAGGIORANZA Fra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati
MINORANZA Liberamente scelta
Tutti gli amministratori dovranno essere scelti fra soggetti di cui all’art.2382 c.c. (privi di interdizione ed inabilitazione civile, penale, fallimentare o fiscale)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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NOMINA AMMINISTRATORI
La nomina dell’A.U. non è espressamente
esclusa
ü i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 26 Cts fanno sempre riferimento agli “Amministratori”,
ü agli amministratori (plurale) dell’ente fa altresì riferimento l’art. 22, comma 2, per i rapporti da intrattenere col notaio in sede di acquisizione della personalità giuridica,
ü ai “Componenti degli organi di amministrazione” fa riferimento , l’art. 91, comma 1 in tema di sanzioni specifiche;
ü il principio di democraticità, nonché il mancato richiamo nell’art. 26 all’organo monocratico rende preferibile la nomina di un organo pluripersonale.
Rendono consigliabile la nomina di un CDA
MA
È AMMESSA LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO?
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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DURATA INCARICO
Non è possibile prevedere cariche a
vita o per tempi molto lunghi
ü Una previsione di questo tipo si porrebbe in netto contrasto con il principio della democraticità della struttura
ü Non pare applicabile nelle associazioni, la norma che vuole nelle srl ammissibile nomine a tempo indeterminato (fino a revoca)
ü Tale regola è ritenuta inammissibile anche nelle società cooperative, (modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018 all’art. 2542 c.c.)
ü Per prassi nelle associazioni il periodo di nomina degli amministratori va da uno a tre anni anche se, non è raro individuare statuti con clausole (difficilmente giudicabili illegittime) in cui le nomine hanno durate anche di quattro o cinque anni
Paiono opportune clausole che prevedano rotazione degli incarichi
QUANTO DURANO LE CARICHE?
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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Il convincimento, da parte del terzo di interloquire con il soggetto legittimato a rappresentare e quindi impegnare l’associazione È ritenuto un idoneo presupposto ai fini della valida stipulazione di atti e contratti impegnativi sia per l’ente che per le controparti dello stesso Trib. Padova 12/6/2017 ; Cass. 27/1/2015 n. 1451; Cass. 9.3.2012 n. 3787; Cass. 8.2.2007 n. 2725
RAPPRESENTANZA: SUPERAMENTO DEL “PRINCIPIO DELL’APPARENZA” (ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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LA RAPPRESENTANZA NEGLI E.T.S.
REGOLE ATTUALI
Rischio di esporre colui che intende avere rapporti giuridici con associazioni non riconosciute, a pericolo di imbattersi in un “falsus procurator”, imponendogli oneri di indagine che possono in concreto richiedere una notevole accortezza, con relativa incertezza sull’efficacia dell’atto.
NUOVE REGOLE
Almeno per le associazioni del Terzo settore, tali problemi saranno scongiurati, in relazione all’obbligo imposto a tutti gli amministratori dell’ente di trascrivere le loro generalità e i relativi poteri ad un pubblico registro (RUNTS) con conseguente conoscibilità dei legittimi poteri di rappresentanza dell’ente da parte dell’interlocutore
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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LA RAPPRESENTANZA NEGLI E.T.S.
S.P.A. S.R.L. Art. 2384 – 2475 bis c.c.
ü Il potere di rappresentanza degli amministratori ha carattere generale
ü Eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi salvo exceptio doli
S.N.C. S.A.S. Art. 2257, 2258 – 2318, 2319, 2320 c.c.
ü L’amministratore che ha la rappresentanza può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che rientrano nell’atto costitutivo o nella procura.
ü Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al registro delle imprese o se non si provi che esse ne erano a conoscenza
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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LA RAPPRESENTANZA NEGLI E.T.S.
POTERE Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
LIMITAZIONI Non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ISCRIZIONE R.U.N.T.S.
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I DATI INFORMATIVI
ü Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,
ü Nonchè a quali di essi è attribuita la
rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
OBBLIGHI DEL C.D.A. (ART. 22, CO. 5)
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IL CONTROLLO DELLE PERDITE
Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (quindi quando scende al di sotto dei 10.000 euro), l’organo di amministrazione, o nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo (unipersonale o pluripersonale), ove nominato, deve senza indugio convocare l’assemblea per deliberare: ü la ricostituzione del patrimonio minimo (in pratica una
ricapitalizzazione); ü la prosecuzione dell’attività in forma di associazione
non riconosciuta (nelle quali non è previsto un capitale minimo);
ü la fusione con altri enti o ü lo scioglimento.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
OBBLIGHI DEL C.D.A. (ART. 8, CO. 1 E 2)
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DESTINAZIONE DEI PROVENTI
E DIVIETO DISTRIBUZIONE
DEGLI UTILI
ü Destinare il patrimonio degli enti, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie, per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ü Al fine di evitare ogni “aggiramento” del vincolo di
destinazione si prevede il divieto della distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti gli organi di controllo, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
RESPONSABILITÀ SPECIFICHE (ART. 8, 9 E 91)
80
Nel caso di distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve ad un fondatore (nelle fondazioni), un associato, un lavoratore o un collaboratore un amministratore o altro componente dell’organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso ed ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo,
I rappresentanti legali dell’ente che hanno commesso la violazione o che vi hanno concorso sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro;
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
RESPONSABILITÀ SPECIFICHE (ART. 8, 9 E 91)
81
Nel caso di devoluzione del patrimonio in assenza o in difformità al parere del competente ufficio del RUNTS
I rappresentanti legali dell’ente che hanno commesso la violazione o che vi hanno concorso sono soggetti a una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
RESPONSABILITÀ SPECIFICHE (ART. 8, 9 E 91)
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Per chiunque utilizzi indebitamente l’indicazione di “Ente del Terzo settore, associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato” o relativi acronimi.
Gli amministratori soggiacciono, in questi casi a sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 10.000 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate qualora l’illegittima utilizzazione sia finalizzata ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o altre utilità.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato (art. 1710 c.c.). È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno , salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere , egli non abbia fatto constare il proprio dissenso .
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (ART. 18 C.C.)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (LIBRO 1°), ART. 18
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Mandato
ü Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato. ü Si ritiene applicabile l’art. 1176 c.c., secondo cui <<Nell’adempimento
dell’obbligazione inerenti l’esercizio dell’attività professionale la diligenza deve valutarsi con specifica natura all’attività esercitata>>
Mandato gratuito ü Si ritiene applicabile anche agli amministratori di persona giuridica la regola di cui
all’art. 1710 c.c., secondo il quale <<se il mandato è gratuito , la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore>>
Mancata partecipazione
all’atto
ü L’amministratore non risponde per il fatto di ricoprire la carica quanto per aver concretamente partecipato all’atto che ha causato il danno all’associazione.
ü Se l’amministratore non ha partecipato all’atto esso risponde per non aver fatto constatare il proprio dissenso pur essendo a conoscenza dell’atto (dannoso) che si stava per compiere.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
AMMINISTRAZIONE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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ü Le obbligazioni a cui fa riferimento l’art. 38 sono di tipo contrattuale ü Si tratta per la giurisprudenza prevalente di una responsabilità per debito altrui,
cioè una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ.
ü (Cass. 12/2/2011 n. 8315; Cass. 14/5/2009 n. 11207; Cass. 24/10/2008 n. 25748)
Art. 38 c.c.: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
ATTENZIONE Le responsabilità di tipo extracontrattuale riguarda invece l’intero cda
Cass. 17 gennaio 2008 n. 858
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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AMMINISTRAZIONE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, Vi è l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, Il semplice avvicendamento nelle cariche sociali non comporta alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione.
NON C’E SUBENTRO DEL NUOVO SOCIO IN RESPONSABILITÀ (EX ART. 2269 NELLE SNC)
L’art. 38 si applica anche alle obbligazioni tributarie (Cass. 17/6/2015 n. 1273)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
CASS. 04-04-2017, N. 8752 CONF. CASS. 29/12/2011 N. 29733 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, la quale si aggiunge, per i terzi creditori, alla possibilità di agire sul fondo comune, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa ed i terzi. Consegue a quanto innanzi che chi invoca in giudizio tale responsabilità, è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE RESPONSABILITÀ PER GLI ENTI NON RICONOSCIUTI
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Art. 22, c, 7: “nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio”.
Per gli Ets non riconosciuti continua a valere l’art. 38
Di norma qualora il fondo comune non sia sufficiente a soddisfare i creditori risponderanno personalmente con il proprio patrimonio gli
amministratori o coloro che hanno agito
48
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LA NUOVA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
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Art. 28 CTS
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali , del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’art. 15 del d.lgs 39, in quanto compatibili
Devono agire con la diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico e delle
loro specifiche competenze
In modo consapevol
e ed informato
Possedere le capacità tecniche
richieste dalla natura
dell’incarico
Essi sono solidalmente responsabili se , essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze
dannose
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
NUOVE REGOLE PER GLI AMMINISTRATORI DI ETS (RICONOSCIUTI E NON – ART. 28 CTS)
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Le azioni di responsabilità contro amministratori/sindaci
Caso 1: Azione sociale
di responsabilità esercitata
dalla società con delibera assembleare
(art. 2393 c.c.)
Caso 2: Azione sociale
di responsabilità esercitata
dai soci (art. 2393-bis c.c.)
Caso 3: Azione dei
creditori sociali (art. 2394 c.c.)
Caso 4: Azione
individuale del socio
o del terzo (art. 2395 c.c.)
Nel fallimento le azioni 1, 2 e 3 sono esercitate dal curatore (artt. 146 L. fall. e 2394-bis c.c.)
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ASSEMBLEA
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
IL VOTO NELLE ASSOCIAZIONI (ART. 24)
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A CHI SPETTA? Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente (coop art. 2538, comma 1)
QUANTI VOTI PER SOCIO
Ciascun associato ha un voto. Agli associati ETS l'atto costitutivo o lo statuto può attribuire più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la
relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA (ART. 25)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Nell’art. 148, comma 8, lettera e) del Tuir si dispone, infatti, che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste nello stesso articolo, nelle associazioni i relativi atti costitutivi e statuto debbano prevedere il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2 del Codice civile (si tratta invero dell’art. 2538, comma 1°).
PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ
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Ora, negli Enti del terzo settore, il voto capitario viene espressamente previsto nell’art. 24, co. 2 del Cts ove si dispone che “Ciascun associato ha un voto”.
Il principio di democraticità diventa essenziale (ed oggetto di controllo notarile) per il transito dell’ente nel Terzo settore
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ASSOCIAZIONI E VOTO DEI MINORENNI CASS. N.23228 DEL 4 OTTOBRE 2017
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ü Tutti i soci hanno uguali diritti anche in termini di partecipazione al voto e, nel caso di minori, tale diritto deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art. 320 c.c.).
ü La minore età degli associati non può essere circostanza utilizzata per escluderli dalla vita associativa a causa della loro incapacità di agire.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
IL VOTO NELLE ASSOCIAZIONI (ART. 24)
96
AMMISSIBILITÀ? Se l’atto costitutivo o lo statuto non esclude il ricorso alle deleghe a ciascun associato è consentito di rappresentare: ü fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni
con un numero di associati inferiore a 500; ü fino ad un massimo di cinque associati nelle
associazioni da 500 o più soci.
CONFERIMENTO DI DELEGHE A COMPONENTI
ORGANI SOCIALI
Non potranno essere delegati a votare in assemblea nessun amministratore o componente dell’organo di controllo dell’ente, ai quali, anche se soci, non potranno essere conferite deleghe. Nessuna delega può essere conferita ai dipendenti dell’ente
52
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
IL VOTO NELLE ASSOCIAZIONI (ART. 24)
97
VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA
È ammesso che l’atto costitutivo o lo statuto preveda che il voto venga espresso per corrispondenza o in via elettronica purche' sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
DECISIONI EXTRASSEMBLEARI
Non sono ammesse decisioni extra-assembleari (consenso scritto o consultazione scritta)
ASSEMBLEE SEPARATE
Per le associazioni con 500 o più associati viene consentito di prevedere attraverso l’atto costitutivo o lo statuto le “assemblee separate”.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Il C.T.S. Nulla prevede in tema di maggioranze pertanto, in relazione all’art. 3 deve ritenersi applicabile l’art. 21 c.c.
MAGGIORANZE
98
PRIMA CONVOCAZIONE
Nelle assemblee di associazioni operanti nel terzo settore, le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati,
SECONDA CONVOCAZIONE
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Il C.T.S. Nulla prevede in tema di maggioranze pertanto, in relazione all’art. 3 deve ritenersi applicabile l’art. 21 c.c.
MAGGIORANZE
99
DIVIETO DI VOTO Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO
Salvo diverse disposizioni dei patti sociali è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ASSEMBLEA NELLE FONDAZIONI (ART. 24, CO. 6 E 25, CO.3)
100
Si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili, le regole delle assemblee previste per le associazioni
lo statuto può attribuire all’organo assembleare delle fondazioni la competenza a deliberare su uno o più delle materie attribuite dall’art.25, co.1
alle associazioni
Quanto sopra nei limiti della compatibilità con la natura dell’ente (quale fondazione) e nel rispetto della volontà del fondatore
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: GOVERNANCE
101
Rispetto alle associazioni, le fondazioni del Terzo settore presentano maggiore autonomia, in quanto possono prevedere in modo autonomo le modalità di ammissione e il funzionamento di tale organo assembleare
Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può prevedere la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato
L’assemblea è di norma presente nelle Fondazioni di Partecipazione
AMMISSIONE E FUORIUSCITA DEL SOCIO
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
AMMISSIONE SOCIO (ART. 23)
103
“Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
L’ammissione di un nuovo associato (se l’atto costitutivo o lo statuto non prevedono diversamente) è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata sul libro degli associati;
Non esiste un “Diritto all’ammissione”
Il cda, entro 60 giorni (si ritiene dalla ricezione della domanda ma nel dubbio tale termine è opportuno vada precisato nell’atto costitutivo o nello statuto) deve motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
AMMISSIONE SOCIO (ART. 23)
104
“Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni”
Chi ha proposto la domanda non accolta (se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente) potrà entro 60 giorni dal ricevimento del rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea (o altro organo eletto dalla stessa) chiamata ad un riesame della vicenda. Tali organi se non appositamente convocati delibereranno sulla vicenda in occasione della loro prima convocazione.
Non è ammesso per l’aspirante socio , non accettato nell’associazione il ricorso in via giurisdizionale
Nulla è disposto dal C.T.S. . Vale il Codice Civile
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
FUORIUSCITA SOCIO (ART. 24 C.C.)
105
Recesso e Esclusione del socio
L’associato potrà sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso va comunicata agli amministratori per iscritto, entro 3 mesi prima della scadenza dell’anno in corso ed ha effetto allo scadere dello stesso;
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
FUORIUSCITA SOCIO (ART. 24 C.C.)
106
Recesso e Esclusione del socio
L’esclusione dell’associato potrà essere deliberata dall’assemblea solo per gravi motivi e l’associato potrà ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione;
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno diritto né al rimborso dei contributi versati né sul patrimonio dell’associazione.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
NUOVO ART. 42-BIS C.C. Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo dell’ente o dallo statuto le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 2498 (continuità nei rapporti giuridici). L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma c.c. ( relativa alle motivazioni e agli effetti della trasformazione).
TRASFORMAZIONI,FUSIONI E SCISSIONI ART. 98 CTS (1/3)
108
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ü Trovano, inoltre, applicazione gli artt
ü 2499 (che consente la trasformazione anche in pendenza di una procedura concorsuale),
ü 2500 (sul contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione),
ü 2500-bis (sugli effetti sananti della pubblicità ai fini della invalidità della trasformazione),
ü 2500-ter, secondo comma (in merito alla relazione di stima sulla valutazione del capitale, si presume nel caso di trasformazione che parte da un’associazione non riconosciuta ndr),
ü 2500-quinquies (in merito alla responsabilità dei soci)
ü 2500-nonies (sull’opposizione dei creditori entro 60 giorni dal termine degli adempimenti pubblicitari), in quanto compatibili
TRASFORMAZIONI,FUSIONI E SCISSIONI ART. 98 CTS (2/3)
109
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Alle fusioni e scissioni si applicano rispettivamente gli artt. Da 2501 a 2505 quater (libro V, titolo V capo X, sez. II) Da 2506- a 2506-quater (Libro V, Titolo V, capo X, sez. III) in quanto compatibili. Attenzione: Riguardando le nuove norme sono espressamente previste dal Codice civile e quindi applicabili sia agli enti non profit che agli Ets. Ne consegue che gli atti relativi alle trasformazioni, fusioni e alle scissioni per le quali il libro V del c.c. prevede l’iscrizione nel registro delle imprese sono iscritte: 1) nel Registro delle persone giuridiche, oppure 2) nel caso di Ets nel Runts
TRASFORMAZIONI,FUSIONI E SCISSIONI ART. 98 CTS (3/3)
110
59
O.D.V. E A.P.S.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) (Artt. da 32 a 34 CTS)
112
Forma Associazione (riconosciuta o meno)
Denominazione Deve contenere l'acronimo "OdV" o l'indicazione "Organizzazione di volontariato”
Beneficiari L’attività deve essere svolta prevalentemente a favore di terzi
Associati ü Non inferiori a: 7 Persone fisiche o 3 Organizzazioni di volontariato: ü L'atto costitutivo/Statuto possono prevedere l'ammissione gli altri
ETS/Enti non commerciali in misura inferiore al 50%
Tempi reintegro dei soci Novità
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo tale numero deve essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo l’odv è cancellata dal Runts (salvo che abbia richiesto iscrizione in un’altra sezione del registro).
Attività e prestazioni lavorative Novità
Svolgono attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate degli enti associati)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
113
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)
Risorse
Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Le risorse necessarie al funzionamento e svolgimento dell’attività possono essere tratte da 1) quote associative; 2) contributi pubblici e privati; 3) donazioni e lasciti testamentari; 5)rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, 6) attività diverse (art. 6)
Pagamento servizi Per le attività di interesse generale (art. 5) prestate dall’Odv può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Nomina amministratori
Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate o indicate tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate (dagli enti associati)
Compensi organi sociali
L'attività degli organi sociali non può essere retribuita; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Solo i professionisti eletti dell’organo di controllo possono essere remunerati.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE (APS) (Artt. 35 e 36 CTS) Forma Associazione (riconosciuta o meno)
Denominazione Deve contenere l'acronimo "APS" o l'indicazione "Associazione di promozione sociale”
Attività e Beneficiari
L’attività (una o più delle attività di cui all’art. 5) va svolta in favore di associati, familiari degli associati o terzi
Associati
ü Non inferiori a: 7 Persone fisiche o 3 Organizzazioni di promozione sociale
ü L'atto costitutivo/Statuto possono prevedere l'ammissione gli altri ETS/Enti non commerciali in misura inferiore al 50% (derogano tale limite le APS di promozione sportiva riconosciute dal CONI che associano almeno 500 associazioni di promozione sociale)
Reintegro numero minimo dei soci Novità
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo tale numero deve essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo l’odv è cancellata dal Runts (salvo che abbia richiesto iscrizione in un’altra sezione del registro)
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
115
ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
Prestatori d'opera
Le ODV e le APS devono avvalersi in prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati (status incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente) o delle persone associate degli enti associati. Esse possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura , anche dai propri associati solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità
ü Possono assumere lavoratori dipendenti/avvalersi di lavoratori autonomi nei limiti necessari al loro regolare funzionamento nei seguenti limiti:
ü il numero dei lavoratori impiegati deve essere. ü 1) ≤ 50% del numero dei volontari ü 2) ≤ 5% del numero degli associati
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ENTI FILANTROPICI (Art. 37-38-39)
116
Forma Associazione riconosciuta o Fondazione
Denominazione Deve contenere l'indicazione "Ente Filantropico“
Finalità erogative
Si costituiscono per erogare denaro, beni o servizi (anche di investimento) a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
Bilancio sociale
Il bilancio sociale deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
Risorse
ü Le entrate possono essere costituite principalmente da: contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi.
ü L’atto costitutivo deve indicare i principi cui devono attenersi per la gestione delle risorse e la loro destinazione
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
NORME TRANSITORIE (APS E ODV) CIRC. MIN. LAVORO 29/12/2017
117
In sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, si deve distinguere tra gli enti:
Che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del d.lgs.n.117
La verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione:
Qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del CTS, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione (termine di 18 mesi per apportare modifiche),
Che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017
Sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche (CTS), purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata
nel periodo transitorio non hanno immediata applicazione le norme del CTS che attengono all'istituzione ed all'operatività del RUNTS e successivi provvedimenti attuativi.
GLI ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
LE REGOLE AL DI FUORI DEL “TERZO SETTORE”
119
Codice Civile (Onlus) Norme
specifiche
Non prevede: né nelle associazioni, né nelle fondazioni, né nei comitati situazioni a cui devono legarsi la nomina di sindaci/ revisori . L’organo di controllo (o il revisore) sarà ivi eventualmente previsto dallo statuto. Nello stesso saranno specificate le relative funzioni
Prevedono l’obbligo di nomina di revisori al superamento di parametri dimensionali (conseguimento, per due anni consecutivi, proventi superiori a 1.032.913,80 euro);
Sono previste, ad esempio per le Fondazioni bancarie, le Fondazioni liriche
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (ART. 30) – NUOVE REGOLE
120
Fondazioni L’organo di controllo endosocietario (sindaco unico o collegio) sarà sempre obbligatorio
Associazioni riconosciute
e non
L’organo di controllo endosocietario sarà obbligatorio quando l’ente supera specifici parametri dimensionali
64
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
I PARAMETRI
121
Associazione che al termine dell’esercizio registra i seguenti risultati:
Parametri Controllo di legalità Controllo legale
Totale attivo <110.000 Euro 1.100..000 (< al limite) Organo di
controllo o revisore obbligatorio avendo superato almeno due limiti su tre
Totale ricavi/entrate <220.000 Euro 2.200..000
(< al limite)
Dipendenti < 5 Dipendenti <12 Dipendenti
L’obbligo viene meno qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati.
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (ART. 30) – NUOVE REGOLE
122
Sindaco Unico
1) Dottore commercialista 2) Esperto contabile 3) Avvocato 4) Consulente del lavoro 5) Professore universitario in materie economico
giuridiche 6) Revisore legale
Collegio Sindacale
Stessa professionalità di cui sopra richiesta ad un membro del collegio Altri membri: scelta libera
Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza (ex art. 2399 c.c.) a tutti i membri del collegio sindacale
65
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
I PARAMETRI PER LA NOMINA: ESEMPIO 1
123
Esercizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Totale attivo 130.000 (> al limite)
100.000 (< al limite)
Organo di controllo facoltativo avendo superato per due volte i limiti nel solo medesimo anno
Totale ricavi/entrate
250.000 (> al limite)
240.000 (> al limite)
Dipendenti 6 (> al limite)
4 (<= al limite)
Associazione che al termine dell’esercizio registra i seguenti risultati:
Per i dipendenti occupati il calcolo dovrebbe essere effettuato a fine esercizio in base alla media giornaliera dei dipendenti occupati (non rilevano amministratori o collaboratori) , non considerando il semplice valore medio
La FNC ritiene che i periodi di osservazione siano quelli relativi agli esercizi 2018/19 (Fonte: “Il regime transitorio, Aprile 2018)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
I PARAMETRI PER LA NOMINA: ESEMPIO 2
124
Esercizio Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Totale attivo 130.000 (> al limite)
100.000 (< al limite)
Organo di controllo obbligatorio avendo superato due limiti su tre sia nel2019 che nel 2020
Totale ricavi/entrate
250.000 (> al limite)
240.000 (> al limite)
Dipendenti 5 (<= al limite)
6 (<= al limite)
Associazione che al termine dell’esercizio registra i seguenti risultati:
Attenzione: La FNC ritiene che i periodi di osservazione 2018/2019 valgano anche ai fini degli obblighi di assoggettare obbligatoriamente a revisione legale associazioni e fondazioni
La FNC ritiene che i periodi di osservazione siano quelli relativi agli esercizi 2018/19
66
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Enti che dovranno redigere il bilancio vero e proprio
ISTITUZIONI NON PROFIT
125
Classi di entrate Istituzioni attive
220.001 – 250.000 2.661
250.001 – 500.000 10.079
500.001 e più 13.566
Totale 26.306
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Modifica all’art. 30, co. 6 del d.lgs. 117/2017 ü “Esso (l’organo di controllo ndr) può esercitare inoltre , al superamento
dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ü Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia
nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro
REVISIONE LEGALE
126
67
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
FUNZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
127
CONTROLLO DI LEGALITÀ GENERALE
ü Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto ü Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche ai fini
della cd. “responsabilità amministrativa” ex D.lgs. 231/2001)
ü Controllo dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e il suo concreto funzionamento
CONTROLLI SPECIFICI SUGLI ETS
ü Monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
ü Monitoraggio particolare riguardo alle attività di interesse generale (art. 5),
attività diverse (art. 6), raccolta fondi (art. 7) alla destinazione del patrimonio (art. 8), devoluzione dello stesso (art. 9) ed assenza di scopo di lucro (art. 8)
ü Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle previste linee guida (art. 14)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
DIFFERENZE FRA SRL, SPA ED ETS
128
CONTROLLO GESTIONALE CONTROLLO CONTABILE REVISIONE
LEGALE
Spa: sempre controllo gestionale sempre revisione legale
Srl: Oltre i parametri di cui all’art. 2435-bis c.c.: sempre revisione legale, opzionale controllo gestionale
Fondazioni: Controllo gestionale sempre; revisione legale oltre i limiti dimensionali di cui all’art. 31
Associazioni: controlli gestionale oltre i parametri di cui art. 30; revisione legale oltre i parametri arti 31
68
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
Mancano indicazioni normative in tema di:
ü riunioni e deliberazioni del Collegio (art. 2404 comma 1 c.c.);
ü utilizzabilità, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di propri dipendenti ed ausiliari (art. 2403-bis c.c.);
ü effetti delle assenze non giustificate alle riunioni (art. 2404 comma 2 c.c.);
ü obblighi di verbalizzazioni (art. 2404 comma 3 c.c.);
ü intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed assemblee (art. 2405 c.c.);
ü obblighi nel caso di omissioni degli amministratori (art. 2406 c.c.) ;
ü relazione all’assemblea.
POTERI, DOVERI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
129
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ü nel comma 2 dell’art. 29 si prevede che ogni associato che intraveda fatti censurabili da parte del CdA ne dia notizia all’organo di controllo che deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.
ü l’art. 15 comma 1 lett. c) del DLgs. 117/2017 annovera fra i libri sociali obbligatori il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo,
ü l’art. 29 del DLgs. 117/2017, richiama, ai fini delle responsabilità dell’organo di controllo quelle che, ai sensi dell’art. 2407 c.c., interessano i sindaci societari,
Quanto sopra, insieme al richiamo delle norme del c.c. realizzato dell’art. 3 del d.lgs 117/17, per quanto non previsto dal CTS fa ritenere, che i sindaci o il sindaco unico siano tenuti ai doveri e agli stessi poteri dei sindaci, previsti nelle spa.
POTERI, DOVERI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
130
69
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
1. se l’associazione (riconosciuta o meno) ha un numero di associati fino a 500, ogni singolo associato potrà rivolgersi all’organo di controllo per la denunzia di fatti censurabili;
2. se l’associazione ha un numero di associati superiore a 500, la denunzia può essere sollevata solo da un numero di associati almeno pari al 10%.
Qualora la denuncia sia effettuata da almeno un ventesimo degli associati (da intendersi per le associazioni con max 500 associati) l’organo di controllo dovrà agire ai sensi dell’art. 2408 c.c
POTERI, DOVERI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
131
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
NEGLI ETS VIENE ESPRESSAMENTE AMMESSO IL RICORSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO Per poter ricorrere alla procedura ex art. 2409 c.c. sarà necessario che:
ü sussistano fondati sospetti circa la commissione di gravi irregolarità degli amministratori;
ü esista la possibilità che l’irregolarità provochi un danno potenziale di valore significativo;
ü l’irregolarità persista, cioè risulti ancora attuale al momento della denunzia. (La procedura di cui all’art. 2409 c.c., non si applica negli enti ecclesiastici)
IL CONTROLLO GIUDIZIALE (ART-29 CTS)
132
70
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
DENUNCIA AL TRIBUNALE (ART. 29)
133
Chi può denunciare le
gravi irregolarità
degli amministratori al Tribunale?
1) Almeno 1/10 degli associati (non di detentori del capitale);
2) L’organo di controllo;
3) Il revisore (non ammesso nelle spa);
4) Il Pubblico Ministero (ammesso solo nelle società per azioni aperte);
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
DENUNCIA AL TRIBUNALE (ART. 29)
134
Quando può essere
richiesta?
Le irregolarità denunciabili sono quelle potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo all’ente
Irregolarità generali nella gestione dell’ente (es: mancata redazione del progetto di bilancio, false appostazioni nello stesso, omessa convocazione assembleare, ecc..)
Situazioni specifiche degli ETS (es: perdita del patrimonio minimo senza attivazione del cda, indebita distribuzione anche indiretta di utili, corresponsione di interessi passivi oltre il 4%, ecc.)
71
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
RESPONSABILITÀ (ART. 28)
135
Al collegio sindacale ed al
revisore si applicano gli
articoli:
1) 2407 c.c. Responsabilità sindaci spa;
2) 2392, 2393, 2393-bis c.c. Responsabilità solidale con gli amministratori nei confronti della società;
3) 2394 c.c. Responsabilità verso i creditori;
4) 2394-bis c.c. Responsabilità concorsuale;
5) 2395 c.c. Responsabilità verso soci e terzi;
6) Art. 15 d.lgs. 39/2010 Responsabilità revisori
ANTIRICICLAGGIO PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
72
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
ADEGUATA VERIFICA
137
Identificazione e verifica identità
(art. 18 lett. a e b)
Informazioni su scopo e natura
prestazione (art. 18 lett. c)
Valutazione del rischio
(art. 17)
Controllo costante
(art. 18 lett. d)
Cliente Titolare effettivo
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
138
RISCHIO EFFETTIVO
+ SIGNIFICATIVO
+ SIGNIFICATIVO
- SIGNIFICATIVO RISCHIO SPECIFICO
RISCHIO INERENTE
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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
139
SEMPLIFICATA
RISCHIO EFFETTIVO
ORDINARIA RAFFORZATA
ADEGUATA VERIFICA
+ SIGNIFICATIVO
+ SIGNIFICATIVO
- SIGNIFICATIVO
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
140
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA 2)
l’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato ü acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, ü previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o equipollente
del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. ü Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a
consentire l’identificazione del titolare effettivo.
Analoghe misure devono adottarsi nei confronti dell’esecutore
MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 19) - INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
74
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
141
Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità da parte del cliente (non è richiesto il documento del TE).
Persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima istanza: a) il rapporto continuativo è instaurato; b) la prestazione professionale è resa; c) l’operazione eseguita.
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO: IN COSA CONSISTE (ART. 18 DEL DLGS. 231/2007)
LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE NEGLI ENTI NON PROFIT
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Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Se il cliente è una società di capitali si fa riferimento: ü titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente,
detenuta da una persona fisica; ü titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del
capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
PROPRIETÀ DIRETTA ED INDIRETTA
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”(ART. 20 CO. 2)
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ü del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
ü del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
ü dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Se l’esame dell’assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”(ART. 20 CO. 3)
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GLI STEP PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
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1) La o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2) La persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: ü del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ü del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in
assemblea ordinaria; ü dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare
un’influenza dominante.
3) Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
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COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO”(ART. 20 CO. 4)
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Qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi.
Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Modalità da utilizzare in tutte le associazioni!!!
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COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” (ART. 20 C. 5)
ü i fondatori, ove in vita; ü i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; ü i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al d.P.R 10/2/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
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Le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati), hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica (ed in esenzione dell’imposta di bollo) le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva. Solo gli enti dotati di personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta sono tenuti a comunicare i dati del o dei titolari effettivo/i all’apposita sezione del registro delle imprese, mentre l’obbligo non è richiesto agli enti non riconosciuti (comitati ed associazioni non riconosciute).
ISCRIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO” AL REGISTRO IMPRESE (Norma ad oggi in attesa di decreto di attuazione)
Art. 21 d.lgs 90/2017
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CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 18 CO. 1 LETT. C)
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA: FASE FONDAMENTALE!!!
Si intendono per tali quelle relative: ü all’instaurazione del rapporto; ü alle relazioni intercorrenti fra il cliente e l’esecutore; ü tra il cliente ed il titolare effettivo; ü relative all’attività lavorativa.
Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale:
Ulteriori informazioni fra cui quelle relative alla SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE DEL CLIENTE, acquisite o possedute in relazione all’attività esercitata possono essere acquisite IN FUNZIONE DEL RISCHIO
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MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 19)
Si attua attraverso l’analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.
La periodicità dei controlli dipenderà dal tipo di adeguata verifica da effettuare.
LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA: FASE FINALE
Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
SPEDIRE A (SE DIVERSO DA INDIRIZZO DI FATTURAZIONE):
Ragione Sociale / Cognome Nome
Cognome Nome
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Data Firma
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