gli istituti di protezione degli incapaci · prevista per la tutela del minore si applica al tutore...

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Lezione  3 I soggetti del diritto: le persone fisiche 1 Gli istituti di protezione degli incapaci La protezione dei soggetti incapaci di agire e quindi di curare i propri interessi è assicu- rata (oltre che dalla previsione dei casi di annullabilità) attraverso l’intervento di perso- ne capaci. Tali soggetti, in base all’entità della incapacità, sono chiamati a sostituire o ad aiutare gli incapaci nel compimento degli atti necessari alla gestione del patrimonio. La protezione degli incapaci avviene attraverso gli istituti: della potestà dei genitori sui figli; della tutela dei minori (privi di genitori) e degli interdetti giudiziali e legali; della curatela prevista per i minori emancipati e per gli inabilitati; della amministrazione di sostegno delle persone prive in tutto o in parte di autonomie. La potestà dei genitori La «potestà dei genitori» (o potestà parentale) consiste nel potere-dovere, spettante ai genitori, di «proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali». Detta potestà è esercitata dai genitori di comune accordo e, in caso di contrasto su que- stioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice (Tribunale dei minorenni), il quale suggerisce la soluzione più utile nell’interesse dei figli e della famiglia. I genitori hanno la rappresentanza legale dei minori, in particolare: curano l’amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministra- zione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320); godono dell’usufrutto legale dei suoi beni (esclusi quelli di cui all’art. 324). La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di an- nullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. La tutela Ai minori, i cui genitori siano morti o per altre cau- se non siano in grado di esercitare la potestà sui loro figli, nonché agli interdetti giudiziali o legali, deve essere immediatamente nominato un tutore. In ordine all’amministrazione dei beni del pupillo si noti che: il tutore compie da solo gli atti di ordinaria am- ministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo; compie gli atti eccedenti l’ordinaria amministra- zione con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.); Usufrutto legale: è un diritto di cui sono titolari i genitori che esercitano la potestà sui figli. L’oggetto è costituito dal patrimonio personale dei figli. I genitori hanno il po- tere di acquisire i proventi di tale patrimonio allo scopo di far fronte alle necessità di tutta la famiglia. Possiamo avere i seguenti tipi di tutela: volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore; legittima: quando la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli ascendenti; dativa: quando la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte libe- ramente dal giudice tutelare; assistenziale: quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354 c.c.).

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Page 1: Gli istituti di protezione degli incapaci · prevista per la tutela del minore si applica al tutore dell’interdetto. La curatela La volontà dell’inabilitato e del minore emancipato

Lezione   3    I soggetti del diritto: le persone fisiche

1

     Gli istituti di protezione degli incapaci

La protezione dei soggetti incapaci di agire e quindi di curare i propri interessi è assicu-rata (oltre che dalla previsione dei casi di annullabilità) attraverso l’intervento di perso-ne capaci.Tali soggetti, in base all’entità della incapacità, sono chiamati a sostituire o ad aiutare gli incapaci nel compimento degli atti necessari alla gestione del patrimonio.

La protezione degli incapaci avviene attraverso gli istituti:

• della potestà dei genitori sui figli;• della tutela dei minori (privi di genitori) e degli interdetti giudiziali e legali;• della curatela prevista per i minori emancipati e per gli inabilitati;• della amministrazione di sostegno delle persone prive in tutto o in parte di autonomie.

La potestà dei genitoriLa «potestà dei genitori» (o potestà parentale) consiste nel potere-dovere, spettante ai genitori, di «proteggere, educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali». Detta potestà è esercitata dai genitori di comune accordo e, in caso di contrasto su que-stioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice (Tribunale dei minorenni), il quale suggerisce la soluzione più utile nell’interesse dei figli e della famiglia.

I genitori hanno la rappresentanza legale dei minori, in particolare:

• curano l’amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministra-zione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320);

•godono dell’usufrutto legale dei suoi beni (esclusi quelli di cui all’art. 324).

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di an-nullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi.

La tutela Ai minori, i cui genitori siano morti o per altre cau-se non siano in grado di esercitare la potestà sui loro figli, nonché agli interdetti giudiziali o legali, deve essere immediatamente nominato un tutore.

In ordine all’amministrazione dei beni del pupillo si noti che:

• il tutore compie da solo gli atti di ordinaria am-ministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo;

• compie gli atti eccedenti l’ordinaria amministra-zione con l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.);

Usufruttolegale: è un diritto di cui sono titolari i genitori che esercitano la potestà sui figli. L’oggetto è costituito dal patrimonio personale dei figli. I genitori hanno il po-tere di acquisire i proventi di tale patrimonio allo scopo di far fronte alle necessità di tutta la famiglia.

Possiamo avere i seguenti tipi di tutela:

— volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore;

— legittima: quando la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli ascendenti;

— dativa: quando la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte libe-ramente dal giudice tutelare;

— assistenziale: quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354 c.c.).

Page 2: Gli istituti di protezione degli incapaci · prevista per la tutela del minore si applica al tutore dell’interdetto. La curatela La volontà dell’inabilitato e del minore emancipato

Percorso   A    Introduzione al diritto

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• compie tutti gli atti di disposizione con l’autorizzazione del Tribunale, sentito il giu-dice tutelare (art. 375 c.c.).

Gli atti compiuti senza l’osservanza di tali formalità sono annullabili. La stessa disciplina prevista per la tutela del minore si applica al tutore dell’interdetto.

La curatelaLa volontà dell’inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall’intervento di un curatore.

La curatela, pertanto, si distingue dalla tutela perché:

• il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè, non sostituisce, ma integra la volontà dell’emancipato e dell’inabilitato;

• l’attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi;• il curatore (contrariamente al tutore) cura solo interessi di natura patrimoniale.

Si parla di curatore speciale quando la curatela implica sia «cura dei beni» del soggetto, che «cura della persona». Il curatore speciale è munito di poteri (indicati caso per caso dalla legge) notevolmente più ampi di quelli del curatore ordinario, infatti: ha funzioni più o meno ampie di rappresentanza e può curare interessi di natura non patrimoniale.

L’amministrazione di sostegnoÈ un istituto che è stato introdotto con la L. 6/2004 con lo scopo di tutelare le persone in difficoltà e allo stesso tempo limitare il meno possibile la loro capacità di agire.L’art. 404 del codice civile, come modificato da tale legge, prevede che coloro che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impos-sibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistiti da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare.Per la nomina dell’amministratore di sostegno è richiesta la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica in senso ampio. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diversissime forme di disabilità intellettiva, come insuf-ficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down etc. Il giudice stabilisce quali sono gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del soggetto in difficoltà e quelli che il soggetto può compiere con l’assistenza dell’amministratore. L’amministratore a sua volta per alcuni atti più importanti, come la vendita di beni, deve farsi autorizzare dal giudice.In ogni caso il soggetto può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana come ad esempio acquistare beni di uso personale (abiti, cibo) o incassare la pensione mensile.