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Confindustria Gorizia - Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 - Tel. 048133101 Fax 0481532204 www.confindustria.go.it - [email protected] Fisco • Responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto e subappalto: il “Decreto del Fare” ha abolito gli adempimenti relativamente all' IVA. destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0771 pagina n. 3 Internazionalizzazione Ingresso in Unione europea della Croazia: opportunità di business destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0786 pagina n. 4 Lavoro e Previdenza INPS: sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, riferito agli anni 2010 e 2011 Rideterminazione del “tetto” retributivo – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0773 pagina n. 5 INPS: contributo di solidarietà a carico dei dirigenti ex INPDAI Precisazioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0774 pagina n. 7 • Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL 22 settembre 2012 - Stampa e distribuzione del testo contrattuale - Prenotazione copie per i lavoratori nelle edizioni predisposte dalle Organizzazioni Sindacali UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL E FIALC- CISAL. ccnl: Chimica - farmaceutica - ceramica Notizia n. GO13.0775 pagina n. 9 • Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL 22 settembre 2012 - Stampa e distribuzione del testo contrattuale - Prenotazione copie per i lavoratori nelle edizioni predisposte dalle Organizzazioni Sindacali FILCTEM CGIL - FEMCA CISL - UILTEC UIL ccnl: Chimica - farmaceutica - ceramica Notizia n. GO13.0776 pagina n. 10 Ministero del Lavoro: tutela per i lavoratori anziani nei casi di perdita del posto di lavoro Chiarimenti destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0777 pagina n. 11 • Domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di servizi per l’infanzia – Nuovi termini di presentazione destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0804 pagina n. 14 Contribuzione dovuta nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatisi dal 1° gennaio 2013 Precisazioni dell’INPS destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0806 pagina n. 15 Bollettino Confindustria Gorizia INFORMA Numero 26 del 04/07/2013 SOMMARIO

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Page 1: INFORMA€¦ · GO13.0773 pagina n. 5 • INPS: ... 19 • Sicurezza nei luoghi di lavoro: modificata dal decreto legge “fare” la disciplina della notifica per costruzione e modifica

Confindustria Gorizia - Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia

34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 - Tel. 048133101 Fax 0481532204

www.confindustria.go.it - [email protected]

Fisco

• Responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto e subappalto: il “Decreto del Fare” ha abolito gli adempimenti relativamente all' IVA. destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0771 pagina n. 3

Internazionalizzazione

• Ingresso in Unione europea della Croazia: opportunità di business destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0786 pagina n. 4

Lavoro e Previdenza

• INPS: sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, riferito agli anni 2010 e 2011 – Rideterminazione del “tetto” retributivo – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0773 pagina n. 5 • INPS: contributo di solidarietà a carico dei dirigenti ex INPDAI – Precisazioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0774 pagina n. 7 • Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL 22 settembre 2012 - Stampa e distribuzione del testo contrattuale - Prenotazione copie per i lavoratori nelle edizioni predisposte dalle Organizzazioni Sindacali UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL E FIALC-CISAL. ccnl: Chimica - farmaceutica - ceramica Notizia n. GO13.0775 pagina n. 9 • Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL 22 settembre 2012 - Stampa e distribuzione del testo contrattuale - Prenotazione copie per i lavoratori nelle edizioni predisposte dalle Organizzazioni Sindacali FILCTEM CGIL - FEMCA CISL - UILTEC UIL ccnl: Chimica - farmaceutica - ceramica Notizia n. GO13.0776 pagina n. 10 • Ministero del Lavoro: tutela per i lavoratori anziani nei casi di perdita del posto di lavoro – Chiarimenti destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0777 pagina n. 11 • Domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di servizi per l’infanzia – Nuovi termini di presentazione destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0804 pagina n. 14 • Contribuzione dovuta nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatisi dal 1° gennaio 2013 – Precisazioni dell’INPS destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0806 pagina n. 15

Bollettino

Confindustria Gorizia

INFORMA

Numero 26 del 04/07/2013

SOMMARIO

Page 2: INFORMA€¦ · GO13.0773 pagina n. 5 • INPS: ... 19 • Sicurezza nei luoghi di lavoro: modificata dal decreto legge “fare” la disciplina della notifica per costruzione e modifica

Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 2

Normativa Tecnica e Legislazione di settore

• Norme tecniche UNI pubblicate e ritirate nel mese di giugno 2013 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0760 pagina n. 17 • Norme tecniche CEI pubblicate nel mese di giugno 2013 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0761 pagina n. 18

Sicurezza e salute sul lavoro

• Sicurezza nei luoghi di lavoro: comunicazione telematica all’organismo di vigilanza relativa all’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni, biologici e ad amianto. destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0778 pagina n. 19 • Sicurezza nei luoghi di lavoro: modificata dal decreto legge “fare” la disciplina della notifica per costruzione e modifica di edifici industriali (Decreto Legge n. 69/13) destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0779 pagina n. 20 • Sicurezza nei luoghi di lavoro: semplificazione in materia di valutazione dei rischi da interferenze e di valutazione dei rischi. destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0785 pagina n. 21

Trasporti e Circolazione

• Nuovo Codice della Strada. Patente a punti e bonus biennale destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO13.0780 pagina n. 23 • Autotrasporti eccezionali. Nota ministeriale sulle recenti novità operative destinatari: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Marmo Porfido Estrattive Minerario, Materiali per costruzioni, Metallurgici e siderurgici, Trasporto merci e persone Notizia n. GO13.0789 pagina n. 24 • Autotrasporto merci e viaggiatori. Rinnovo carta di qualificazione del conducente e ritiro del vecchio titolo destinatari: Trasporto merci e persone Notizia n. GO13.0798 pagina n. 27

È disponibile una banca dati di Curriculum Vitae

Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento dell’organico.

___________________________________________________________________

Per informazioni rivolgersi a:

Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 – int. 15 - fax 0481 532204 – [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 3

Classificazione: Fisco\Tributi erariali Notizia n. GO13.0771 del 01/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza) Responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto e subappalto: il “Decreto del Fare” ha abolito gli adempimenti relativamente all' IVA.

Il Decreto Legge n. 69/2013, c.d. “Decreto del Fare”, in vigore dal 22 giugno 2013, ha abolito, relativamente ai versamenti dell'IVA, gli adempimenti previsti in materia di responsabilità solidale fiscale nei contratti di appalto e subappalto. Rimane, invece, immutata la disciplina in questione per quanto riguarda le ritenute IRPEF di lavoro dipendente relative alle prestazioni svolte. L’art. 13-ter, D.L. n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto 2012, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, prevedendo la responsabilità

dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. Tale disciplina ha generato notevoli criticità applicative posto che ha introdotto pesanti sanzioni a carico dei committenti e, per gli appaltatori, la responsabilità solidale per gli omessi versamenti commessi dai subappaltatori, nel caso in cui paghino i corrispettivi senza aver verificato l’assolvimento degli obblighi di versamento delle controparti, per l’IVA e le ritenute di lavoro dipendente, relativi alle prestazioni svolte. Per ridurre i conseguenti pesanti adempimenti burocratici addossati alle aziende, Confindustria è intervenuta con iniziative volte ad ottenere l'abrogazione delle disposizioni in questione, sia presso le sedi istituzionali nazionali sia presso la Commissione Europea. Secondo le anticipazioni pubblicate dalla stampa specializzata negli scorsi giorni, in sede di approvazione in Consiglio dei ministri del decreto che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, il cosiddetto “Decreto del Fare”, sembrava che la disciplina in esame sarebbe stata integralmente abrogata. Invece, il testo definitivo dell'art. 50 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, in vigore dal 22 giugno, limita l'abrogazione della disciplina in esame ai soli versamenti dell'IVA, lasciando inalterati, incomprensibilmente, gli adempimenti con riguardo alle ritenute di lavoro dipendente relative alle prestazioni svolte.

Per quanto si debba registrare il dato positivo della semplificazione introdotta dalle nuove disposizioni, va sottolineato il disappunto per l'abrogazione solo parziale di una norma che, anche nella versione attuale, continua ad incidere negativamente sulle aziende in termini di tempo e di costi, senza peraltro contribuire significativamente alla lotta all'evasione. Confindustria, preso atto che le proprie istanze sono state, seppur in parte, accolte, continuerà la propria azione diretta a sterilizzare integralmente gli effetti delle disposizioni in esame. ALLEGATI - Decreto_legge_69_2013.pdf

Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 4

Classificazione: Internazionalizzazione\Legislazione internazionale Notizia n. GO13.0786 del 02/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Commercio estero, Commercio italia, Fisco - finanza, Legale, Logistica e trasporti, Titolare o legale rappresentante) Ingresso in Unione europea della Croazia: opportunità di business

A seguito dell'ingresso in Unione europea della Croazia si sono create nuove interessanti opportunità per le imprese italiane. Come noto, dal 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell'Unione europea. Alla luce di questa importante novità l'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha emanato una nota informativa, per segnalare le opportunità ritenute di maggiore interesse per le imprese italiane. Considerata la strategia economica croata ed i settori che il Paese si propone di sviluppare, particolari opportunità per le aziende italiane sussistono nei seguenti settori:

turistico, in particolare nel settore alberghiero;

energetico, per attuare una strategia di sviluppo attraverso massicci investimenti su impianti elettroenergetici e su

fonti di energie rinnovabili;

ambiente, per uno sviluppo delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e del sistema idrico;

agro-alimentare, per uno sfruttamento ottimale delle risorse del Paese ai fini di incrementare le produzioni agro-

alimentari e della zootecnia. Infine, iniziative promozionali nel triennio 2014-2016 sono state proposte nei settori della lavorazione del legno, della plastica e metalmeccanico. Per maggiori informazioni si rimanda direttamente all'Ufficio ICE di Zagabria, i cui riferimenti sono riportati in calce alla nota allegata. ALLEGATI - Opportunità HR.pdf

Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le

Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.

________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 5

Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO13.0773 del 01/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, riferito agli anni 2010 e 2011 – Rideterminazione del “tetto” retributivo – Istruzioni

La Direzione Centrale Entrate dell'INPS, con messaggio n. 10357 del 27 giugno 2013, ha reso noto che le somme residue riferite allo sgravio contributivo, per gli anni 2010 e 2011, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, possono essere utilizzate rideterminando il “tetto” entro il quale è possibile richiedere il beneficio fino alla percentuale del 2,50% per l’anno 2010 e del 2,60% per l’anno 2011 (anziché del 2,25%, come prima stabilito) della retribuzione contrattuale dei lavoratori interessati. Pertanto, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le suddette annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per l’anno 2010 e 0,35% per l’anno 2011), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità indicate nel menzionato messaggio. Si ricorda che i Decreti Interministeriali 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, hanno definito le modalità attuative dello sgravio contributivo, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, individuando, fra l’altro, nel 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. L’art. 2, comma 2, di entrambi i citati decreti dispone che, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con apposita conferenza dei servizi fra le amministrazioni interessate, il “tetto” del 2,25% può essere rideterminato, fermi restando, in ogni caso, il limite massimo di spesa complessiva ed il tetto massimo della retribuzione contrattuale, fissato dall’art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, nella misura del 5%. In riferimento a quanto previsto dalla norma sopra richiamata, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con messaggio n. 10357 del 27 giugno 2013 – testo di seguito allegato, ha reso noto che le amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite agli anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il “tetto” della retribuzione dei lavoratori interessati fino, rispettivamente, alle percentuali di seguito indicate:

- 2,50% per l’anno 2010; - 2,60% per l’anno 2011.

Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le suddette annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo, attenendosi alle modalità illustrate nel punto 2.1. del messaggio in commento. Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza soltanto in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per l’anno 2010 e 2,60% per l’anno 2011), ovvero lo abbia superato. Pertanto, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata d’importo inferiore rispetto alla predetta percentuale, i datori di lavoro devono limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante. L’INPS ricorda che lo sgravio contributivo viene concesso:

- entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (l’aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti) (1);

- in misura pari all’intera aliquota a carico del lavoratore (2). La concreta fruizione del beneficio resta inoltre subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi. Da ultimo, l’INPS segnala che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 settembre 2013.

_____________

Note

(1) Secondo quanto precisato dall’INPS, la riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dal predetto Istituto. Resta, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30% di cui all’art. 25,

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 6

comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria. (2) Il messaggio di cui trattasi ricorda, fra l’altro, che lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19% per la generalità delle aziende ed al 9,49% per le aziende soggette alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell’1% di cui all’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2010, euro 42.364,00, mensilizzati in euro 3.530,00; per l’anno 2011, euro 43.042,00, mensilizzati in euro 3.587,00). ALLEGATI - M 10357 del 27 giugno 2013.pdf

Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le

Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 - [email protected], [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 7

Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO13.0774 del 01/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: contributo di solidarietà a carico dei dirigenti ex INPDAI – Precisazioni

L'INPS, con messaggio 14 giugno 2013 n. 9703 allegato, ha fornito altre precisazioni (1) ai fini dell’esatta individuazione dei dirigenti ex INPDAI assoggettati al prelievo contributivo dello 0,50%, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 (2). In primo luogo, il menzionato messaggio sottolinea che l’obbligo di cui trattasi sorge unicamente in presenza di due requisiti:

- anzianità contributiva pari o superiore a cinque anni, al 31 dicembre 1995, nel Fondo ex INPDAI; - attualità d’iscrizione al medesimo Fondo speciale.

Relativamente al primo di tali requisiti (non sempre noto al datore di lavoro), l’INPS fa presente che:

- per pregressa anzianità INPDAI pari ad almeno cinque anni al 31 dicembre 1995, s’intende la complessiva anzianità contributiva accreditata al momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo introdotto dall’art. 24, comma 21, del Decreto-Legge n. 201/2011, e temporalmente riferita a periodi anteriori alla predetta data, anche se derivante da contribuzione diversa da quella obbligatoria (trasferimenti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 marzo 1973, n. 44, riscatti, ricongiunzioni, contributi figurativi e facoltativi);

- è irrilevante il momento dell’accredito della contribuzione sopra richiamata, anche se intervenuto dopo il 31 dicembre 1995 (ad esempio, trasferimento gratuito ai sensi del citato art. 5 della Legge n. 44/1973, richiesto nell’anno 2001, riferito a periodi antecedenti al 1995 ed effettivamente trasferiti dall’INPS al Fondo INPDAI nel 2002, o anche successivamente a definizione della richiesta presentata nel 2001). Non vanno quindi accolte le contestazioni che fondano l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di solidarietà sui soli anni da dirigente (l’art. 24, comma 21, del Decreto-Legge n. 201/2011 – osserva l’Istituto – non assume come parametro la decorrenza della qualifica ma richiama in modo espresso l’anzianità contributiva; quest’ultima, a norma dell’art. 7 del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, è composta dal numero delle contribuzioni accreditate al lavoratore durante la vita lavorativa, finalizzate a determinare l’accesso alle prestazioni pensionistiche).

Circa il requisito della attualità di iscrizione al Fondo ex INPDAI, il messaggio in esame sottolinea che per tale deve intendersi il mantenimento del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2002, attestato dal codice qualifica “3” correttamente utilizzato. Questo codice identifica i soli dirigenti industriali per i quali è tutt’ora esistente il rapporto di lavoro già in essere al 31 dicembre 2002 (data di cessazione del Fondo INPDAI) (3). L’Istituto pone altresì in evidenza che l’attualità d’iscrizione al Fondo ex INPDAI può realizzarsi anche in un’azienda non industriale: in questo caso l’azienda deve essere contraddistinta dal codice autorizzazione “9U”, che identifica le posizioni aziendali che, per effetto di pregresse opzioni validamente esercitate o di norme speciali, hanno acquisito dirigenti industriali con titolo al mantenimento del regime previdenziale ex INPDAI. Anche in tale ipotesi la corretta qualifica ai fini dell’attualità d’iscrizione è il codice “3”. Per quanto concerne i dirigenti pensionati che hanno ripreso l’attività lavorativa, l’INPS rammenta che, con riferimento al rapporto di lavoro in corso, il contributo di solidarietà non è dovuto sia perché manca l’attualità di iscrizione al Fondo ex INPDAI (interrotta per pensionamento), sia perché la preesistente anzianità contributiva si è già esaurita nella determinazione della prestazione (in costanza di rapporto di lavoro il dirigente è tuttavia assoggettato alla contribuzione quale pensionato (4)). Da ultimo, il messaggio in discorso:

- illustra le modalità con le quali sono state redatte le liste dei dirigenti destinatari del contributo di solidarietà; - fornisce precisazioni in merito alle verifiche che devono essere effettuate dalle Sedi INPS nei casi di

contestazioni da parte delle aziende; - richiama le istruzioni operative già impartite al punto 1. del messaggio 16058 del 4 ottobre 2012, ai fini del

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 8

recupero delle somme versate con i codici causale “M240” (periodi correnti) e “M241” (periodi pregressi), che risultano non dovute a seguito di rielaborazione delle liste o per utilizzo non corretto del codice qualifica “3”;

- segnala che, per i lavoratori ritenuti non soggetti alla normativa in questione, le procedure di controllo dell’INPS, a decorrere dal mese di marzo 2013, non consentono l’inserimento dei codici causale “M240” ed “M241”. Le aziende che hanno provveduto al versamento, tramite il modello F24, del contributo di solidarietà, aumentando l’importo del saldo della denuncia, potranno procedere alla richiesta di rimborso della somma erroneamente versata inviando, attraverso il “cassetto bidirezionale”, apposita richiesta di rimborso o compensazione, opportunamente documentata.

_____________ (1) Si ricorda che, sull’argomento, la Direzione Generale dell’INPS ha diramato istruzioni con circolare n. 99 del 18 luglio 2012 e messaggio n. 16058 del 4 ottobre 2012 (2) Ai sensi dell'art. 24, comma 21, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. (3) Ciò significa – evidenzia l’INPS – stessa matricola aziendale, o anche matricola diversa purché il passaggio tra i due datori di lavoro sia stato effettuato per una delle motivazioni elencate nel messaggio n. 12489 del 29 maggio 2008. (4) Al riguardo, la Direzione Generale dell’INPS ha diramato istruzioni con messaggio n. 10717 del 26 giugno 2012. ALLEGATI - M 9703 del 14 giugno 2013.pdf

Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le

Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 - [email protected], [email protected]

Page 9: INFORMA€¦ · GO13.0773 pagina n. 5 • INPS: ... 19 • Sicurezza nei luoghi di lavoro: modificata dal decreto legge “fare” la disciplina della notifica per costruzione e modifica

Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 9

Classificazione: Lavoro e Previdenza\Contrattazione collettiva Notizia n. GO13.0775 del 01/07/2013 CCNL: Chimica - farmaceutica - ceramica

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL 22 settembre 2012 - Stampa e distribuzione del testo contrattuale - Prenotazione copie per i lavoratori nelle edizioni predisposte dalle Organizzazioni Sindacali UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL E FIALC-CISAL.

Si informa che, completata la stesura del Ccnl di settore, rinnovato lo scorso 22 settembre 2012, ne è stata avviata la stampa destinata ai lavoratori nelle edizioni relative alle diverse Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo. Con la circolare n. 107/2013 allegata, Federchimica fornisce gli elementi necessari per un corretto assolvimento dell’obbligo contrattuale verso i lavoratori ed alcune precisazioni in merito alla prenotazione delle copie del contratto nel le edizioni predisposte da UGL Chimici, Failc-Confail e Fialc-Cisal, da far pervenire entro il 30 settembre 2013. ALLEGATI - 107.13 All. Stampa e distrib. CCNL ed. UGL Chimici_Failc Confail_Fialc Cisal.pdf - 107.13 Stampa e distrib. CCNL ed. UGL Chimici_Failc Confail_Fialc Cisal.pdf

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 10

Classificazione: Lavoro e Previdenza\Contrattazione collettiva Notizia n. GO13.0776 del 01/07/2013 CCNL: Chimica - farmaceutica - ceramica

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Ccnl per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL 22 settembre 2012 - Stampa e distribuzione del testo contrattuale - Prenotazione copie per i lavoratori nelle edizioni predisposte dalle Organizzazioni Sindacali FILCTEM CGIL - FEMCA CISL - UILTEC UIL

Si informa che, completata la stesura del Ccnl di settore, rinnovato lo scorso 22 settembre 2012, ne è stata avviata la stampa destinata ai lavoratori nelle edizioni relative alle diverse Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo. Con la circolare n. 106/13 di Federchimica, di seguito allegata, si forniscono gli elementi necessari per un corretto assolvimento dell’obbligo contrattuale verso i lavoratori ed alcune precisazioni in merito alla prenotazione delle copie del contratto nelle edizioni predisposte da FILCTEM CGIL - FEMCA CISL - UILTEC UIL, da far pervenire entro il 30 settembre 2013. ALLEGATI - 106.13 All. 1 Distribuzione CCNL ed. Filctem_Femca_Uiltec.pdf - 106.13 All. 2 MODULO ORDINE x CCNL 22.9.2012 ED. FULC SERVIZI.pdf - 106.13 Distrib. CCNL ed. Filctem_Femca_Uiltec.pdf

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 11

Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni Notizia n. GO13.0777 del 01/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Ministero del Lavoro: tutela per i lavoratori anziani nei casi di perdita del posto di lavoro – Chiarimenti

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 24 del 19 giugno 2013 – testo di seguito allegato, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni volte ad agevolare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, introdotte dalla Legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) (1). Si ritiene opportuno ricordare che le citate disposizioni stabiliscono quanto segue. Nei casi di eccedenza di personale, appositi accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro s’impegni a corrispondere a tali lavoratori un importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell’ambito delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio, n. 223, ovvero nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. I lavoratori coinvolti nel programma devono raggiungere i requisiti minimi per la pensione (di vecchiaia o anticipata) nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro inoltra apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti. L’accordo diventa efficace a seguito della validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro. Una volta intervenuta l’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa. L’Istituto effettua il pagamento della prestazione con le modalità previste per il pagamento delle pensioni e provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa. In caso di mancato versamento mensile da parte del datore di lavoro, l’INPS:

- è tenuto a non erogare la prestazione; - procede a notificare un avviso di pagamento e, decorsi inutilmente centottanta giorni dalla notifica, procede

all’escussione della fidejussione. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche nelle ipotesi in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria. Nel caso degli accordi, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS e non trova comunque applicazione l’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 (ossia l’obbligo di corrispondere il contributo previsto per la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti, in deroga al diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma 1, della Legge n. 223/1991. La circolare in commento, alla lettera A., sottolinea che le disposizioni di cui trattasi prevedono tre distinte fattispecie:

- la prima si riferisce all’ipotesi in cui, in presenza di eccedenze di personale, il datore di lavoro stipuli un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;

- la seconda si riferisce al caso in cui la prestazione, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in

base alle regole vigenti, sia oggetto di accordi sindacali nell’ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991;

- la terza si riferisce all’ipotesi in cui l’accordo sulla prestazione di importo pari al trattamento di pensione si

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 12

collochi nell’ambito di processi di riduzione del personale dirigente. Relativamente alla prima fattispecie, il Ministero osserva che l’accordo aziendale, anche laddove individui (in via diretta o indiretta) i lavoratori coinvolti, assume valore vincolante nei confronti dei singoli dipendenti soltanto a seguito dell’accettazione da parte dei medesimi. Ciò in quanto l’art. 4, comma 1, della Legge n. 92/2012, prevede testualmente che l’accordo è volto a “incentivare” l’esodo dei lavoratori più anziani. Si tratta quindi di una fattispecie “a formazione progressiva”, che si compone di un accordo tra le due parti (il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali) e della successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro sarà quindi frutto di una risoluzione consensuale. In merito alla seconda fattispecie, il Ministero del Lavoro precisa che : - la norma stabilisce semplicemente che la procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, può sfociare in un accordo che preveda l’impegno del datore di lavoro a farsi carico dei costi legati alla prestazione in discorso; - in tale ipotesi, il criterio di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 223/1991, sarà costituito dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (da conseguire comunque entro quattro anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro); - a seguito dell’accordo, la procedura di licenziamento collettivo procederà secondo il suo iter naturale, con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo, in questo caso, non all’indennità di mobilità, ma alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione sino a quel momento maturato. E’ inoltre previsto che il datore di lavoro possa procedere al recupero delle somme versate “ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della Legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati”. In proposito, nonostante il richiamo all’art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991, il Ministero ritiene che il legislatore intenda riferirsi non al contributo d’ingresso alla mobilità (in relazione al quale non vi sarebbe alcun obbligo, data la mancata corresponsione dell’indennità), ma alle somme corrisposte, in apertura della procedura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo stesso, a norma dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 223/1991. Il Ministero del Lavoro rimarca altresì che, nella fattispecie di cui trattasi:

- non trova applicazione l’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 (cioè l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di versare, nei casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’ASpI, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni);

- nei confronti dei lavoratori licenziati in base all’accordo non si applica il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento.

Con riferimento alla terza fattispecie (processi di riduzione del personale dirigente), la circolare ministeriale pone in rilievo che l’individuazione della stessa è finalizzata a precisare che, in tale ipotesi, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella “stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”, a prescindere dalla

rappresentatività della medesima presso il datore di lavoro coinvolto. Per il resto, la fattispecie è analoga a quella dell’incentivo all’esodo mediante accordo aziendale e, quindi, anche in questo caso si darà luogo ad una fattispecie “a formazione progressiva”, con l’adesione del lavoratore all’accordo siglato

dal datore di lavoro. Circa i requisiti dei datori di lavoro, tenuto conto del disposto dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 92/2012, secondo cui la disciplina in oggetto si applica ai datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti, il Ministero precisa che:

- non rileva la qualità d’impresa del datore di lavoro, e, quindi, tale disciplina può interessare anche i datori di lavoro che non rivestano detta qualità;

- la media dei dipendenti deve essere calcolata con riferimento al semestre precedente la data di stipula dell’accordo;

- vanno computati i dipendenti di qualsiasi qualifica, esclusi gli apprendisti, i lavoratori con contratto d’inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento.

Per quanto concerne i requisiti dei lavoratori coinvolti, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della

Legge n. 92/2012, questi ultimi devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il suddetto requisito:

- sarà verificato dall’INPS e sarà condizione per la validità della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso d’accordo con adesione del lavoratore, infatti, quest’ultima sarà resa invalida dalla mancata sussistenza dei presupposti. Nell’ipotesi, invece, d’accordo nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, sarà il coinvolgimento del lavoratore nella procedura ad essere inficiato;

- andrà verificato sulla base delle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive degli adeguamenti all’incremento della speranza di vita residua, secondo la previsione effettuata con riferimento allo scenario demografico ISTAT (centrale, base 2007) nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 13

dai decreti direttoriali attuativi dell’art. 12, comma 12-bis, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, tempo per tempo adottati, fermo restando che la prestazione in questione non può in ogni caso oltrepassare la durata di quarantotto mesi.

Il Ministero pone inoltre in rilievo che la normativa in discorso si applica ai soggetti le cui prestazioni pensionistiche devono essere liquidate a carico di una qualsiasi gestione dell’INPS (ivi comprese quelle confluite nell’Istituto a seguito dell’incorporazione dell’INPDAP e dell’ENPALS), nonché a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestite da Enti privati o privatizzati (l’INPGI in primo luogo). Riguardo alle procedure amministrative, la circolare segnala che:

- successivamente alla stipula dell’accordo con le rappresentanze sindacali, ovvero dell’accordo di cui all’art. 4 della Legge n. 223/1991, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, con le modalità che verranno definite dall’Istituto, comprensiva della lista dei lavoratori coinvolti;

- sulla predetta lista l’INPS effettuerà le attività di verifica dei requisiti soggettivi in capo al datore di lavoro ed al lavoratore. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, l’INPS emetterà l’estratto conto certificato, validando le singole posizioni individuali e calcolando, in relazione ad ognuna, l’importo iniziale della prestazione e l’onere connesso con la contribuzione figurativa ad essa correlata. L’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più lavoratori coinvolti, comporta l’invalidazione dell’accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti. L’accordo può inoltre prevedere che la cessazione del rapporto di lavoro (ed il conseguente accesso alla prestazione d’importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato) si produca al raggiungimento dei requisiti soggettivi (perfezionamento entro quattro anni dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato);

- l’INPS comunicherà altresì al datore di lavoro l’importo complessivo dell’onere, ai fini della presentazione di un’idonea fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità. Laddove i lavoratori coinvolti maturino i requisiti per l’accesso alla prestazione in anni diversi, l’importo complessivo sarà comunicato annualmente, in relazione ai singoli contingenti annuali;

- a seguito della validazione dei requisiti soggettivi (in capo al datore di lavoro ed al lavoratore) da parte dell’INPS, il datore di lavoro sarà obbligato alla presentazione di un’idonea fidejussione bancaria, che costituisce condizione di efficacia dell’accordo nei confronti dei lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fidejussione qualora decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione;

- conclusa la fase di verifica da parte dell’INPS, il lavoratore, cui sarà comunicato l’importo iniziale della prestazione, dovrà accettare la prestazione stessa.

In ordine alle fasi sopra richiamate, il Ministero del Lavoro specifica che:

- gli adempimenti a carico del datore di lavoro costituiscono sempre condizione di efficacia dell’accordo collettivo. Nei casi di procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, il mancato rispetto dell’accordo da parte del datore di lavoro inficia la legittimità del licenziamento collettivo;

- l’accettazione da parte del lavoratore costituisce condizione della cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente nei casi in cui l’adesione individuale all’accordo è parte della fattispecie.

Nelle ipotesi di procedure ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, la cessazione del rapporto di lavoro si produce per effetto del licenziamento e l’accettazione da parte del lavoratore riguarda soltanto la scelta tra la prestazione in oggetto e le altre prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

_____________

Note

(1) Ai sensi dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo novellato dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Si ricorda che la Legge n. 221/2012 ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. ALLEGATI - C 24 del 19 giugno 2013.pdf

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 14

Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO13.0804 del 03/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di servizi per l’infanzia – Nuovi termini di presentazione

L'Inps, con news 2 luglio 2013, ha reso noto di aver rideterminato i termini per la presentazione della richiesta, da parte delle madri lavoratrici, dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati Ferme restando le modalità di invio previste dal bando pubblicato sul sitowww.inps.it (Notizia n. GO13.0724 del 20/06/2013), le suddette domande potranno essere trasmesse a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 2 luglio 2013 e sino al giorno 11 luglio 2013. In merito ai benefici di cui trattasi, l'Inps aveva diramato le istruzioni operative con circolare n. 48 del 28 marzo 2013 (Notizia n. GO13.0558 del 10/05/2013). ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 - [email protected], [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 15

Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO13.0806 del 03/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Contribuzione dovuta nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatisi dal 1° gennaio 2013 – Precisazioni dell’INPS

Con l’allegato messaggio 27 giugno 2013 n. 10358, l'Inps ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova contribuzione dovuta dai datori di lavoro nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. La Legge n. 92/2013 di Riforma del mercato del lavoro ha previsto che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (1). Nel computo della anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se, comunque, si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40% della retribuzione imponibile, di cui al comma 30 del medesimo art. 2 (2). Ora l'Inps, è ritornata sul tema per chiarire alcuni aspetti di particolare importanza. In primo luogo, l'Istituto ribadisce che la norma sopra richiamata ha introdotto un nesso tra il contributo ed il teorico diritto alla indennità ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; pertanto, i datori di lavoro

sono tenuti all’assolvimento di tale contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla predetta indennità, indipendentemente dalla effettiva percezione della stessa. Riguardo alla anzianità aziendale, l’Istituto fa presente che deve essere presa in considerazione quella maturata in

relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A conferma di questa linea interpretativa, l’INPS rimarca che, ai sensi della norma di cui trattasi, nella anzianità devono essere inclusi anche i periodi a termine, solamente laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro (quindi, in assenza di soluzione di continuità), ovvero nei casi in cui si sia dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% (situazione che, comunque, comporta una stabilizzazione). Nel fare rinvio alle istruzioni diramate con circolare n. 44 del 22 marzo 2013 (Notizia n. GO13.0451 del 05/04/2013), l’Istituto precisa inoltre che: - la nuova previsione legislativa si riferisce a tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il lavoro intermittente. Tenuto conto di quanto disposto in relazione a quest’ultima tipologia dall’art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3), per i lavoratori intermittenti – con o senza disponibilità – i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale; - non vanno considerati nel computo della anzianità aziendale i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per aspettativa non retribuita ed i periodi di congedo straordinario, di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151; - per i lavoratori coinvolti in operazioni societarie ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del versamento del contributo in oggetto, deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente. Con riferimento al periodo di prova, l’INPS osserva che, a norma dell’art. 2096, comma 3, del Codice civile, durante tale

periodo ciascuna delle parti può recedere liberamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso. Qualora la prova sia stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può essere esercitata prima della scadenza del termine, a meno che ricorra giusta causa di licenziamento. Di conseguenza – sottolinea l’Istituto – laddove il datore di lavoro receda dal rapporto e detta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI, il contributo di cui all’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, è dovuto.

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 16

Particolare rilievo assumono le precisazioni relative alle ipotesi di contribuzione per l’interruzione del rapporto di lavoro relativamente ad imprese coinvolte in procedure concorsuali.

L’Inps – anche accogliendo reiterate sollecitazioni di Confindustria – esclude dall’obbligo di pagamento del contributo di licenziamento le imprese sottoposte a procedure concorsuali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 223/91. L’Istituto sembra pervenire a questa conclusione estendendo alla nuova ipotesi di contribuzione per licenziamento la stessa ratio – legata alla situazione di crisi - sottesa all’attuale esclusione dal contributo di ingresso per la mobilità delle imprese sottoposte a procedure concorsuali (art. 3, comma 3 della legge n. 223/91).

_____________

Note

(1) Ai sensi dell’art. 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo riformulato dall’art. 1, comma 250, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. (2) Si ricorda che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Legge n. 92/2012, all’art. 2, comma 28, ha introdotto un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (ad eccezione delle fattispecie indicate dalla medesima norma). Ai sensi del comma 30 del citato articolo, il contributo dell’1,40% può essere recuperato, dopo il decorso del periodo di prova, dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. La restituzione può avvenire anche laddove il datore di lavoro, entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassuma il medesimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato (in questo caso, tuttavia, dalle mensilità spettanti devono essere detratti i mesi che intercorrono fra la scadenza del precedente rapporto di lavoro a termine e la stabilizzazione). (3) L’art. 38, comma 3, della Decreto Legislativo n. 276/2003, stabilisce che per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità di cui all’art. 36 dello stesso decreto. RIFERIMENTI

Notizia n. GO13.0451 del 05/04/2013 ALLEGATI - Messaggio numero 10358 del 27-06-2013.pdf

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Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Normativa tecnica in generale Notizia n. GO13.0760 del 28/06/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali) Norme tecniche UNI pubblicate e ritirate nel mese di giugno 2013 E' disponibile l'elenco delle norme UNI pubblicate nel mese di giugno 2013. Alleghiamo i riferimenti per contattare i

Punti UNI in Italia, dove acquistare, consultare ed avere informazioni sulle norme tecniche e prodotti editoriali realizzati dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Le norme UNI EN (recepimento delle norme edite dal CEN) sono pubblicate dall'UNI in lingua inglese. In alcuni casi sono tradotte in lingua italiana e pubblicate in versione bilingua (Italiano/inglese). Nei vari Punti UNI è possibile acquisire le norme. Pubblichiamo anche l’elenco delle norme UNI che sono state ritirate nello stesso mese di riferimento. RIFERIMENTI

Punti vendita UNI ALLEGATI - Elenco norme UNI giugno 2013.pdf

- Elenco norme UNI ritirate nel mese di giugno 2013.pdf

I documenti sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le

Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 18

Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Normativa tecnica in generale Notizia n. GO13.0761 del 28/06/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali) Norme tecniche CEI pubblicate nel mese di giugno 2013 E' disponibile il nuovo elenco delle norme pubblicate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) nel mese di giugno 2013. Lo alleghiamo insieme all'elenco delle sedi dei Punti CEI in Italia presso le quali è possibile acquistare, consultare e

chiedere informazioni sulle norme tecniche e sui prodotti editoriali realizzati dal CEI. RIFERIMENTI

Punti vendita CEI ALLEGATI - Elenco Norme CEI giugno 2013.pdf

Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le

Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 19

Classificazione: Sicurezza e salute sul lavoro\Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro Notizia n. GO13.0778 del 01/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Produzione, Risk Manager, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Sicurezza nei luoghi di lavoro: comunicazione telematica all’organismo di vigilanza relativa all’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, cancerogeni o mutageni, biologici e ad amianto. Il decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto decreto “fare”) ha introdotto la possibilità di effettuare telematicamente, anche

attraverso gli organismi paritetici o le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, le comunicazioni per - superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (comunicazione prevista all’art. 225, comma 8,

del d.lgs. n. 81/2008); - eventi non prevedibili che possono comportare un’esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni

(comunicazione prevista all’art. 240, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008); - apertura (notifica) di un cantiere per la rimozione dell’amianto (comunicazione prevista all’art. 250 del d.lgs. n.

81/2008); - incidenti che possono provocare la dispersione di agenti biologici di gruppo 2, 3, 4 (comunicazione prevista

all’art. 277, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008) ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 20

Classificazione: Sicurezza e salute sul lavoro\Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro Notizia n. GO13.0779 del 01/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Produzione, Ricerca e sviluppo, Risk Manager, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Sicurezza nei luoghi di lavoro: modificata dal decreto legge “fare” la disciplina della notifica per costruzione e modifica di edifici industriali (Decreto Legge n. 69/13)

Le modalità di notifica, dovuta per costruzione, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici industriali dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, sono state modificate dal decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto decreto “fare”): la comunicazione deve essere effettuata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove è ubicato l’insediamento. Il decreto legge “fare” (1), all’articolo 32, comma1, lettera e), modifica le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione all’autorità competente per le attività di

- costruzione; - ristrutturazione; - ampliamento;

di edifici adibiti a lavorazioni industriali dove sia prevista la presenza di più di tre lavoratori (2). La comunicazione deve essere ora presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove è ubicato l’insediamento, anziché all’ASL competente per territorio, come precedentemente stabilito (3) nell’ambito delle istanze e delle segnalazioni o attestazioni edilzie, ambientali (4) o di prevenzione incendi (5) eventualmente necessarie e già di competenza dello sportello unico SUAP. Rimane invariato il contenuto della comunicazione, che deve fornire:

- la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; - la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Non è, invece, più previsto il termine di 30 giorni entro i quali l’autorità competente, che rimane la ASL, può richiedere ulteriori dati e dare prescrizioni per l’eventuale modifica di quanto comunicato (6).

_____________

Note

(1) decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. (2) viene modificato l’art. 67 del d.lgs. n. 81/2008 (cosiddetto testo unico sicurezza). (3) articolo 67, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. (4) a decorrere dal 13 giugno 2013 tutte le autorizzazioni ambientali per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, devono confluire nell’autorizzazione unica ambientale (AUA) che deve essere richiesta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come disciplinato dal d.P.R. n. 59/2013. (5) il d.P.R. n. 151/2011, che disciplina le attività sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco, all’art. 10, stabi lisce che le istanze ed i progetti devono essere presentati al SUAP del Comune dove è ubicata l’attività. (6) il termine di 30 giorni era previsto all’art. 67, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, oggi modificato dal dl 69/2013. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 21

Classificazione: Sicurezza e salute sul lavoro\Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro Notizia n. GO13.0785 del 02/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Legale, Personale, Produzione, Risk Manager, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Sicurezza nei luoghi di lavoro: semplificazione in materia di valutazione dei rischi da interferenze e di valutazione dei rischi. Con il decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto decreto “fare”) è stata modificata la norma che esonera dall’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze per appalti di breve durata. Il decreto legge prevede, inoltre, ulteriori semplificazioni sia in relazione alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che in ordine alla redazione del documento di valutazione dei rischi per le attività a basso rischio infortunistico, che verranno individuate con apposito decreto ministeriale di attuazione. Esenzione dall’elaborazione del DUVRI

Fermi restando gli obblighi di verifica tecnico professionale degli appaltatori, di reciproca informazione sui rischi e di cooperazione e di coordinamento (1), il decreto legge “fare” (2) esonera il datore di lavoro committente dalla predisposizione del DUVRI per le seguenti tipologie di appalti:

- fornitura di servizi di natura intellettuale; - fornitura di soli materiali ed attrezzature; - lavori o servizi di durata non superiore a 10 uomini-giorno (precedentemente l’esonero riguardava appalti di

durata non superiore a 2 giorni), purchè tali lavori non comportino rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o biologici, ad atmosfere esplosive o a rischi particolari elencati nell’allegato XI al d.lgs. n. 81/2008 (3).

La durata dei lavori appaltati quantificata in “10 uomini-giorno” è determinata dall’entità presunta dei lavori o dei servizi oggetto dell’appalto ed è rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie ad effettuare i lavori nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori stessi. Altre semplificazioni Il decreto legge “fare” (4) introduce la previsione di un decreto ministeriale con il quale saranno individuate le attività a basso rischio infortunistico, con riferimento alle quali

- il committente, che esercita tali attività, sarà esonerato dalla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per gli appalti che commissiona, qualora nomini un preposto (5), regolarmente formato (6) ed in possesso di esperienza e competenza professionale, incaricato di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese appaltatrici;

- sarà nuovamente consentita l’attestazione di avvenuta valutazione del rischio (7). Entrambe le semplificazioni diverranno operative solo con l’emanazione del previsto decreto che individua le attività a basso rischio infortunistico.

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Note

(1) la disciplina relativa alla sicurezza delle attività appaltate nell’ambito del ciclo produttivo del committente è contenuta nell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. (2) l’articolo 32, comma 1, lettera a), del d.l. n. 69/2013 sostituisce interamente i commi 3 e 3-bis dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, relativi agli obblighi di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). (3) il comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, nella sua precedente formulazione, esonerava dalla redazione del DUVRI le attività appaltate di durata non superiore a due giorni, purchè non in presenza di rischi particolari elencati nell’allegato XI riportato di seguito: ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (articolo 100, comma 1) 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 22

caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. (4) art. 32, comma 1, lettera b), del dl 69/2013 (5) il preposto è definito all’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 81/2008 ed i suoi compiti sono dettagliati all’art.19 del medesimo d.lgs. (6) il percorso formativo del preposto è stabilito, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, dall’accordo Stato-regioni 21 dicembre 2011. (7) a decorrere dal 1 giugno 2013, tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto 30 novembre 2012 con le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori non possono più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, come previsto dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008. Queste aziende devono quindi aver redatto il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate oppure secondo le procedure ordinarie. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 23

Classificazione: Trasporti e Circolazione\Nuovo Codice della Strada Notizia n. GO13.0780 del 02/07/2013 Settore Merceologico: Tutte le imprese

(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali) Nuovo Codice della Strada. Patente a punti e bonus biennale

Dal 1° luglio 2013 è scattato l'accredito di due punti, previsto ogni biennio per le patenti di guida con una dotazione di almeno 20 punti. Chi non ha mai subito decurtazioni, ha raggiunto quindi il massimo ammesso di 30 punti totali. La patente di guida a punti

Sono trascorsi dieci anni dall’introduzione del sistema della patente a punti, come modifica alle norme del nuovo Codice della Strada apportate nell’estate del 2003. Il bonus biennale

Come tale (1), per tutti i conducenti con almeno venti punti, è scattato con il 1° luglio 2013 il bonus di due punti, che porta a 30 la disponibilità totale per i conducenti che negli otto anni precedenti non hanno violato norme del Codice che prevedano la decurtazione di punti (due punti sono già stati aggiunti nei vari bienni precedenti). 30 punti è comunque la dotazione massima, ora non ci saranno più bonus aggiuntivi alla disponibilità di punti per questi conducenti. Per conoscere la propria disponibilità di punti patente

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunque attivato un numero telefonico, con risponditore automatico al costo di una chiamata urbana, che permette di conoscere il punteggio associato alla propria patente: il numero è 848 782782. Inoltre (1), il nuovo Codice della Strada prevede anche un meccanismo di ripristino della dotazione base di 20 punti a coloro che, per un periodo di due anni dall’ultima violazione, non abbiano commesso altre infrazioni con sottrazione del punteggio, ad esclusione tuttavia di coloro che hanno perso l’intero punteggio.

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Note

(1) Ai sensi del comma 5 dell’art. 126 bis del nuovo Codice della Strada ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 24

Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporti eccezionali Notizia n. GO13.0789 del 03/07/2013 Settore Merceologico: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Marmo Porfido Estrattive Minerario, Materiali per costruzioni, Metallurgici e siderurgici, Trasporto merci e persone

(Area Interessata: Logistica e trasporti) Autotrasporti eccezionali. Nota ministeriale sulle recenti novità operative

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato una nota esplicativa sulle modifiche alla normativa dei trasporti eccezionali recentemente entrate in vigore. La nota ministeriale

In applicazione al DPR n. 31/13 (1) sulle modifiche alla normativa sui trasporti eccezionali,entrate in vigore con il 3 giugno 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito con una propria recente nota (2) le prime indicazioni per rendere uniforme l’applicazione di quelle che sono le modifiche introdotte al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada. Evoluzione storica della normativa

Negli ultimi anni, le diverse modifiche apportate alla legislazione dei trasporti eccezionali (3), hanno reso necessario che il Ministero emanasse una nota di riordino delle varie norme al fine di rendere coerente il quadro di riferimento per il settore, superando circolari e pareri che dal 1992 (4) erano stati nel frattempo diramati. Il periodo transitorio per le autorizzazioni già rilasciate

La nuova disciplina prevista dal DPR n. 31/13 si applica dal 3 giugno 2013 dagli enti proprietari delle strade, anche se viene comunque riconosciuto un principio transitorio durante il quale tutte le autorizzazioni già rilasciate si intendono avere validità fino alla loro naturale scadenza o prima richiesta di modifica, integrazione, proroga o rinnovo. Le modifiche introdotte

La principale novità riguarda quella relativa al chiarimento sul rilasco di autorizzazioni periodiche per veicoli eccezionali per massa che, per effetto di errate interpretazioni da parte di taluni enti proprietari di strade, erano state rilasciate nel passato e che oggi non sono più ottenibili da parte delle imprese (potranno d’ora in avanti essere ottenute soltanto autorizzazioni singole o multiple in luogo di quelle periodiche). La semplificazione della tipologia autorizzativa ha consentito anche di estendere le situazioni nelle quali sia ammesso il rilascio di autorizzazioni periodiche, con il risultato di ridurre il ricorso alle autorizzazioni multiple o singole ai soli casi residuali di pezzi di dimensioni e masse particolarmente impegnative. Le autorizzazioni per trasporti eccezionali prevedono anche la tratta “a vuoto”, con una notevole semplificazione logistica per le imprese, rispetto a quanto avveniva in passato. Le semplificazioni introdotte con il DPR n. 31/13 riguardano anche le procedure di rilascio, che dovranno sempre più puntare ad una integrazione dei sistemi informatici dei vari enti gestori di strade, nell’ottica del miglioramento del servizio per l’utenza. Dichiarazione del committente

Il rilascio ai autorizzazioni di tipo singolo/multipla necessita da ora in avanti di una dichiarazione redatta secondo un apposito modello riportato alla fine della nota ministeriale, redatta a cura del committente del trasporto, sulla massa del carico indivisibile trasportato, ai fini di eventuali responsabilità in applicazione del D. Lgs. n. 286/05. Trasporti eccezionali con vettori esteri

Per i vettori stranieri, è stato chiesto di precisare che oltre all’autorizzazione per trasporto eccezionale, deve essere posseduto l’idoneo titolo abilitativo ai trasporti internazionali, al fine di un controllo preventivo da parte degli enti gestori. Tipologie di autorizzazioni

Una importante modifica riguarda la durata dei titoli autorizzativi: le autorizzazioni periodiche hanno ora validità di dodici mesi dalla data di rilascio, per un numero indefinito di viaggi; le autorizzazioni multiple hanno validità di sei mesi di tempo dalla data di rilascio entro il quale effettuare un numero definito di viaggi; le autorizzazioni singole sono valide per un solo viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, è stata introdotta la definizione di viaggio, da intendersi sia la sola andata,

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 25

sia l’andata ed il ritorno, con veicolo o complesso di veicoli, a carico o a vuoto; il percorso è invece definito l’itinerario che collega sempre la stessa origine e la stessa destinazione indicata dai richiedenti. L’autorizzazione periodica viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le condizioni che i veicoli o i trasporti siano eccezionali solo per sagoma, ma entro i limiti di massa. La natura e la tipologia della merce è stata eliminata dalle autorizzazioni, mentre è stata estesa fino a 72 t. di massa l’autorizzazione eccezionale per autotreni/autoarticolati destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, peso comunque limitato a 56 t. se la motrice è classificato mezzo d’opera o idonea a formare complessi mezzi d’opera. L’autorizzazione periodica può venire accordata anche per veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto rientri nelle dimensioni di 4,30 m. x 2,55 m. x 35 m. e nella massa di 108 t. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo e per i trasporti eccezionali di cui al punto B del comma 2 art. 13 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile ridurre le dimensioni e/o le masse degli elementi oggetto del trasporto, a determinate condizioni. Nel caso di autotreni, non si ha l’abbinamento longitudinale di cose indivisibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio. Istanze per la richiesta di autorizzazione

La richiesta dell’autorizzazione all’ente proprietario della strada o concessionario dell’autostrada (che dovranno adottare apposite procedure informatiche) deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione, titolo che deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda; il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio deve essere espressamente motivato. Nelle domande di autorizzazione di tipo singolo o multiplo, sono ammessi veicoli di riserva (sia motrici/trattori che rimorchi/semirimorchi) nel massimo di 5, con tutte le loro combinazioni, anche incrociate, a determinate condizioni; nelle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un solo veicolo trattore (o motrice) ma sono ammessi fino a 5 semirimorchi di riserva, a certe condizioni. Rinnovo o proroga delle autorizzazioni

I titoli autorizzativi in scadenza o scaduti sono rinnovabili per non più di 3 volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a 3 anni, quando i veicoli, il carico ed il percorso stradale sono rimasti invariati. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni va presentata in carta semplice entro i 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono essere prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso, con domanda in carta semplice corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga stessa; la domanda di proroga deve essere evasa dall’ente proprietario entro sette giorni lavorativi dalla presentazione. L’ente proprietario stesso può poi modificare o integrare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria all’atto del rinnovo o della proroga dell’autorizzazione. Provvedimento di autorizzazione

Qualora nell’autorizzazione fosse previsto l’obbligo della scorta tecnica, il capo-scorta prima dell’inizio del viaggio ne dare comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio con un preavviso di: a) 24 ore, per viaggi sulle strade di tipo A e B (autostrade e strade extraurbane principali) e sulle strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m. o di lunghezza superiore a 38 m.; b) 3 giorni per viaggi su strade diverse dalle precedenti, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m. o lunghezza superiore a 35 m., ai fini dell’eventuale intervento della pattuglia della Polizia Stradale prima della partenza del convoglio per il controllo tecnico documentale sul trasporto; c) 5 giorni quando è necessario adottare provvedimenti di chiusura completa al traffico della strada con deviazione su itinerari alternativi ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora; la comunicazione deve precisare data ed ora d’inizio viaggio nonché le generalità del capo-scorta, secondo modalità indicate con direttive del Ministero dell’interno. Sulle autorizzazioni singole o multiple, qualora sia dovuto l’indennizzo di usura, devono essere annotati prima dell’inizio del viaggio, l’ora ed il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente proprietario; le annotazione possono essere effettuate in forma digitale e deve essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, qualora sia dovuto l’indennizzo di usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto; le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione; la comunicazione può essere effettuata dal capo-scorta o dalla ditta che esegue la scorta. Le comunicazioni possono avvenire in qualsiasi modalità purchè ci sia la possibilità di avere un loro riscontro. Indennizzo di usura

La ricevuta del versamento dell’indennizzo di usura, per i veicoli e trasporti eccezionali per massa, riportante i riferiment i del veicolo o complesso di veicoli, deve essere allegata in originale o in copia, a seconda dei casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente non acquisisca diversamente l’informazione dell’avvenuto pagamento; il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione.

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 26

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Note

(1) DPR 12 febbraio 2013 n. 31, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, entrato in vigore il 3 giugno 2013 (2) Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° luglio 2013 (3) Leggi nn. 120/10, 106/11, 183/11 e DPR n. 31/13 (4) Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore nel 1992 RIFERIMENTI

Notizia n. GO13.0475 del 12/04/2013 ALLEGATI - Circolare Mintrasporti - Trasporti eccezionali - 1.7.2013.pdf

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Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 27

Classificazione: Trasporti e Circolazione\Nuovo Codice della Strada Notizia n. GO13.0798 del 03/07/2013 Settore Merceologico: Trasporto merci e persone

(Area Interessata: Amministrazione, Logistica e trasporti, Titolare o legale rappresentante) Autotrasporto merci e viaggiatori. Rinnovo carta di qualificazione del conducente e ritiro del vecchio titolo

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che la vecchia carta di qualificazione del conducente (in scadenza), andrà ritirata solo al momento della consegna del nuovo titolo. La nota ministeriale

Con una propria recente nota (1) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha voluto precisare che il ritiro della vecchia carta di qualificazione del conducente di autocarri ed autobus, deve avvenire esclusivamente al momento del rilascio del nuovo documento. I corsi di aggiornamento

Entro il 9 settembre 2013 per i conducenti di autobus ed entro il 9 settembre 2014 per i conducenti di autocarri, è previsto l’obbligo di un corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente. Al termine del corso di formazione, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un’attestazione di frequenza e comunicano agli uffici della Motorizzazione, entro due giorni dalla conclusione del corso, l’elenco dei partecipanti al corso stesso. Al rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente, viene ritirata quella scaduta, oppure viene acquisita l’eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione della stessa carta. Ritiro della vecchia carta contestuale al rilascio del nuovo titolo

La nota ministeriale (1) precisa che tale carta costituisce titolo professionale essenziale per lo svolgimento dell’attività di conducente professionale (2) di veicoli adibiti al trasporto di persone o di merci (3) e tale titolo è indispensabile per lo svolgimento dell’attività all’estero: la vecchia carta non può quindi essere anticipatamente ritirata al momento della ricezione dell’istanza di duplicato. Carta di qualificazione del conducente "inglobata" nella patente di guida

In base alle nuove disposizioni sulla patente di guida (4), il possesso della qualifica iniziale o il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, è ora comprovato per il titolare di patente di guida italiana, dall’emissione di un duplicato della patente sulla quale, nel campo 12, viene apposto il codice unionale armonizzato “95” seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o del suo rinnovo di validità. Carta tachigrafica collegata alla nuova patente di guida

A seguito di rilascio di nuova patente di guida (che quindi avrà un nuovo numero di identificazione rispetto a quella precedentemente posseduta), il conducente dovrà anche richiedere il rilascio di una nuova carta tachigrafica (per il cronotachigrafo digitale, qualora ovviamente posseduta), dal momento che su questo documento è necessariamente riprodotto l’estremo identificativo della patente di guida.

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Note

(1) Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 giugno 2013 (2) Conducenti muniti di patenti C e superiori (3) Nel caso di imprese di autotrasporto merci in conto proprio, l’obbligo della carta vale solo per i conducenti assunti contrattualmente con la mansione di autista (4) D. Lgs. n. 59/11, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 2/13 RIFERIMENTI

Notizia n. GO13.0599 del 20/05/2013 Notizia n. GO13.0553 del 10/05/2013 Notizia n. GO13.0176 del 01/02/2013

Page 28: INFORMA€¦ · GO13.0773 pagina n. 5 • INPS: ... 19 • Sicurezza nei luoghi di lavoro: modificata dal decreto legge “fare” la disciplina della notifica per costruzione e modifica

Boll. n. 26 del 04/07/2013 pag.n. 28

ALLEGATI - Nota MIT 28.6.13 rinnovo CQC e ritiro vecchia card.pdf

Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - [email protected]