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Q U A D E R N I P E R I L C O O R D I N A T O R E GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Aggiornato al Decreto del “Fare” Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e Legge n. 99 del 9 agosto 2013 Manuale per i corsi di abilitazione per i coordinatori di 120 ore e di aggiornamento di 40 ore Nel Cd-Rom modulistica, test di apprendimento e norme di riferimento XI edizione di GIULIO LUSARDI

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Q U A D E R N I P E R I L C O O R D I N A T O R E

GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORIAggiornato al Decreto del “Fare” Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e Legge n. 99 del 9 agosto 2013

Manuale per i corsi di abilitazione per i coordinatori di 120 ore e di aggiornamento di 40 ore

Nel Cd-Rom modulistica, test di apprendimento e norme di riferimento

XI edizione

di

GIULIO LUSARDI

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INDICE GENERALE

PREMESSA ...................................................................................27

CAPITOLO 1

LA NORMATIVA E LE DIRETTIVE COMUNITARIE ........................29

CAPITOLO 2

LA DOCUMENTAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08 ...............................................37

2.1 Eventuale atto di delega del committente al responsabile dei lavori......................................................37

2.2 Applicazione del capo IV del D.Lgs. 81/08 ai lavori edili effettuati direttamente dal datore di lavoro con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto .....................................40

2.3 Obbligo degli enti aggiudicatori di lavori pubblici di valutare i costi della sicurezza ...........................................41

2.4 Determinazione da parte del committente o del responsabile del lavori dell’entità presunta della durata dei lavori .................42

2.5 Lettera di nomina del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori...............42

2.6 Lettera di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori da parte del committente o del responsabile dei lavori...............45

2.7 Documentazione attestante i requisiti professionali dei professionisti nominati coordinatori per la sicurezza ............47

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6 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

2.8 Copia del piano di sicurezza e di coordinamento per gli appalti sia pubblici che privati con i contenutiprevisti dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 ....................................49

2.9 Corretta modalità di stima dei costi della sicurezza ...................54

2.10 Specifiche indicazioni contenute nel documento ITACA ..............60

2.11 Copia del fascicolo previsto dall’allegato II del documento UE del 26 maggio 1993 ..................................69

2.12 Copia del piano di manutenzione dell’opera realizzata per appalto pubblico ..............................71

2.13 Trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamentoa tutte le imprese invitate a presentare offerte ...........................72

2.14 Messa a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del piano di sicurezza e di coordinamento ........73

2.15 Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice .............................74

2.16 Copia della comunicazione alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi dei nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ...75

2.17 Copia della notifica preliminare da inviare agli organi di vigilanza ........................................................76

2.18 Copia del piano operativo di sicurezza predisposto dalle imprese esecutrici dei lavori ...........................................78

2.19 Redazione del POS nel caso di fornitura di materiali o attrezzature in cantiere......................................79

2.20 Eventuale adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori ..........................80

2.21 Dichiarazione relativa alla corretta organizzazione dell’impresa ................................81

2.22 Documentazione attestante l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici .........................83

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2.23 Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi...........................84

2.24 DURC “congruo” previsto dal D.Lgs. n. 113/07 .......................85

2.25 Dichiarazione dell’impresa esecutrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ...........................90

2.26 Contestazione scritta da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi delle inosservanze alle norme di sicurezza ........................................................92

2.27 Segnalazione scritta da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori delle contestazioni fatte alle imprese o ai lavoratori autonomi per inosservanza alle norme di sicurezza ................................93

2.28 Comunicazione scritta da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori agli organi di vigilanza dei mancati provvedimenti presi da parte del committente o del responsabile dei lavori in relazione alle contestazioni fatte alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi ........................94

2.29 Previsione dei livelli di emissione sonora delle attrezzature e delle macchine presenti in cantiere ..............95

2.30 Piano di sicurezza o documento relativo alla valutazione dei rischi per attività di sistemazione forestale ..........................96

2.31 Verbale attestante l’avvenuta consultazione del rappresentante della sicurezza nei cantieri la cui durata presunta è inferiore a 200 giorni lavorativi ...........98

2.32 Copia della eventuale convenzione con strutture aperte al pubblico per l’utilizzo dei relativi servizi.....................98

2.33 Eventuale clausola, riportata nel contratto di affidamento lavori, dell’organizzazione da parte del committente del servizio di pronto soccorso ed antincendio ...99

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8 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 3

LE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE, DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DEI LAVORI SANCITE DALLE RECENTI SENTENZE DI CASSAZIONE IN CASO DI GRAVI INFORTUNI IN CANTIERE ............................101

3.1 Obbligo del committente di nomina dei coordinatori in caso di presenza di più imprese in cantiere ........................101

3.2 Obbligo del responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’appaltatore ...................103

3.3 Responsabilità del coordinatore per la progettazione in caso di redazione insufficiente o incompleta del piano di sicurezza e di coordinamento.............................104

3.4 Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di verificare l’applicazione del piano di sicurezza da parte delle ditte esecutrici ...............................................106

3.5 Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di verificare il rispetto delle norme di sicurezza indicate nel POS, durante l’esecuzione dei lavori.............................................107

3.6 Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di modificare o adeguare, ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento ............................................................109

3.7 Obbligo del coordinatore dei lavori di comunicare agli organi di vigilanza l’eventuale inerzia del committente ......111

3.8 Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di sospendere i lavori in caso di grave rischio per i lavoratori .......................112

3.9 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione che ha svolto anche le funzioni di coordinatore per la progettazione...........................................................114

3.10 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione anche se non ha ricevuto l’incarico sotto forma scritta..............115

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3.11 Ulteriori compiti previsti a carico del coordinatore per l’esecuzione per i lavori pubblici ....................................117

3.12 Controlli che il coordinatore per l’esecuzione non è obbligato ad eseguire................................................117

3.13 Obblighi del direttore dei lavori se non è prevista la nomina del coordinatore per l’esecuzione ..........................118

3.14 Responsabilità del coordinatore per l’esecuzione– direttore dei lavori che accetta incarichi che non è in grado di assolvere con completezza ...................120

3.15 Responsabilità del direttore dei lavori che si è ingerito nell’organizzazione della sicurezza del cantiere.....................121

3.16 Interventi da parte del coordinatore per l’esecuzione e del direttore dei lavori nei riguardi del lavoro nero...............123

3.17 Opportunità che il coordinatore esecuzione faccia comunicazione di ultimazione della sua attività di controllo in cantiere ................................124

3.18 Futura collaborazione dell’ispettore di cantiere al coordinatore esecuzione .................................................125

CAPITOLO 4

LA DOCUMENTAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008........127

4.1 Lettera di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ................................................127

4.2 Apposizione di “data certa” sul documento di valutazione dei rischi .................................133

4.3 Apposizione di “data certa” sul documento di valutazione dei rischi mediante utilizzo del sistema PEC (Posta Elettronica Certificata).........................135

4.4 Responsabilità del RSPP in caso di grave infortunio in cantiere ...................................137

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10 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

4.5 Numero di RSPP da prevedere in imprese che operano contemporaneamente in più luoghi di lavoro ..........................140

4.6 Computo dei lavoratori presenti in cantiere ............................141

4.7 Attestazione dell’avvenuta formazione del datore di lavoro che intende svolgere le funzioni di RSPP ...................142

4.8 Attestazione dell’avvenuta elezione e formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ............142

4.9 Individuazione del rappresentante dei lavoratori di sito produttivo ............................................143

4.10 Comunicazione all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza....................144

4.11 Incompatibilità tra le figure del RSPP e del RLS........................145

4.12 Delega di funzioni da parte del datore ad un dirigente ............146

4.13 Lettera di nomina del medico competente ..............................148

4.14 Verbale della riunione annuale nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti ........................149

4.15 Documento di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro committente, in caso di rischi interferenti ..................150

4.16 Certificazioni relative alle attrezzature ed alle macchine presenti in cantiere e date in locazione finanziaria..................154

4.17 Piani di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso relativi ai luoghi di lavoro al servizio del cantiere..............................155

4.18 Notifica all'organo di vigilanza competente per territorio .........157

CAPITOLO 5

COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONI DA TENERE IN CANTIERE ..........................................................159

5.1 Nuovi obblighi del committente nei riguardi dell’INAIL.............159

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5.2 Attestazione della regolarità contributiva e assicurativa dei lavoratori presenti in cantiere .....................160

5.3 Tessera di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere .....163

5.4 Copia della denuncia all’INAIL ed all’autorità di pubblica sicurezza degli infortuni sul lavoro avvenuti in cantiere ...........164

5.5 Copia della lettera di trasmissione all’INAIL di denuncia di malattia professionale....................................165

5.6 Obblighi del datore di lavoro che intende instaurare rapporto di apprendistato ...................................................166

5.7 Annotazione sul libretto di lavoro degli addetti della vaccinazione antitetanica obbligatoria ..........................168

5.8 Registro infortuni ...............................................................169

5.9 Verbali di ispezione dell’organo di vigilanza .........................170

5.10 Tenuta del libro unico del lavoro ..........................................171

5.11 Autorizzazione sanitaria per la mensa di cantiere e tessere sanitarie del personale addetto alla preparazione e manipolazione di sostanze alimentari ................................172

5.12 Autorizzazione del sindaco all’impiego di macchinari ed impianti rumorosi in aree urbane.....................................173

5.13 Autorizzazioni, comunicazioni e licenze di esercizio per l’utilizzo di gruppi elettrogeni.........................................175

5.14 Comunicazione al sindaco nel caso di rinvenimento, durante le operazioni di scavo, di parti di cadaveri o di ossa umane ....177

5.15 Certificato degli addetti al trasporto di merci pericolose su strada ...............................................178

CAPITOLO 6

CARTELLONISTICA .....................................................................181

6.1 Cartello di identificazione del cantiere ..................................181

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12 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

6.2 Cartello che deve essere posizionato in prossimità della testata dei cantieri stradali ...........................................181

6.3 Cartello riportante gli estremi della notifica preliminare............183

6.4 Cartello indicante l’orario di lavoro del cantiere .....................184

6.5 Cartello necessario per la gestione del pronto soccorso e dell’emergenza ...................................184

6.6 Cartello indicante i nominativi delle ditte installatricidegli impianti tecnologici dell’edificio....................................186

6.7 Cartelli di segnalazione, di divieto, di pericolo, di avvertimento da esporre nei luoghi di lavoro ......................187

6.8 Nuova normativa riguardante la segnaletica stradale per attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ...........................................193

CAPITOLO 7

IMPIANTI ELETTRICI ..................................................................195

7.1 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere ..........................................195

7.2 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere .......197

7.3 Comunicazione all’INAIL (ex ISPESL) e alle ASL o ARPA di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra di cantiere ..............................................................199

7.4 Dichiarazione dell’ENEL relativa ai valori della corrente di guasto ed al tempo di intervento per i cantieri dotati di propria cabina di trasformazione .....................................202

7.5 Comunicazione all’INAIL (ex ISPESL) e all’ASL o all’ARPA di installazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ......................................................203

7.6 Calcolo della necessità di protezione contro le scariche atmosferiche della gru a torre e del ponteggio metallico...........204

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7.7 Segnalazione all’ENEL di lavori effettuati in prossimità di linee elettriche aeree ....................................208

7.8 Registro delle verifiche periodiche degli impianti elettriciinstallati nei locali adibiti ad uso medico a servizio del cantiere ........................................................211

7.9 Marchio riportato sugli utensili elettrici portatili relativoalle verifiche di resistenza di isolamento e di rigidità dielettrica effettuate da un organismo autorizzato...................211

7.10 Targhetta indicante le caratteristiche delle apparecchiature elettriche utilizzate nei luoghi conduttori ristretti del cantiere ...............................213

7.11 Marcatura “CE” del materiale elettrico utilizzatoin cantiere ........................................................................214

7.12 Marcatura dei cavi e grado di protezione dei componenti elettrici utilizzati in cantiere ...........................215

CAPITOLO 8

UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI ................................................219

8.1 Verbali di prima verifica e di verifica periodica di apparecchi di sollevamento materiali ................................219

8.2 Dichiarazione di conformità CE dell’apparecchiodi sollevamento .................................................................222

8.3 Verbali relativi ai risultati dei controlli di manutenzione effettuati dal datore di lavoro ..............................................223

8.4 Dichiarazione del datore di lavoro riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro noleggiate o concesse in uso .............225

8.5 Copia della comunicazione alla ASL del trasferimento in altro cantiere di apparecchi di sollevamento materialied eventuali verbali di verifica relativi ...................................226

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14 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

8.6 Copia richiesta di verifica straordinaria alla ASL o all’ISPESL di apparecchi di sollevamento materiali già omologati e modificati dall’utilizzatore ed eventuali verbali di verifica relativi ...................................227

8.7 Verbali delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento materiali ............................228

8.8 Attestazioni relative alle caratteristiche delle funi metalliche, delle catene e dei ganci degli apparecchi di sollevamento materiali ............................230

8.9 Relazione sulle modalità di ancoraggio della struttura degli elevatori a cavalletto ...............................231

8.10 Tabelle riportanti il diagramma di carico di autogrue di gru su autocarro..........................................................233

8.11 Istruzioni agli operatori riguardo alle procedure da seguire in caso di utilizzo del dispositivo di by-pass ............237

8.12 Verbali delle verifiche trimestrali delle catene dei carrelli elevatori a forche ...............................................238

8.13 Documentazioni che devono essere a corredo di escavatori utilizzati come autogru .....................................239

CAPITOLO 9

UTILIZZO DI GRU A TORRE........................................................241

9.1 Dichiarazione relativa all’idoneità del piano di appoggio o di scorrimento della gru a torre .......................241

9.2 Autorizzazione a transennare una parte di area pubblica su cui insiste il braccio della gru a torre .........244

9.3 Libretto di istruzione indicante le procedure di montaggio e smontaggio della gru a torre..........................244

9.4 Dichiarazione di corretta installazione e montaggio della gru rilasciata dalla ditta installatrice ..............................248

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9.5 Libretto di istruzione relativo alle operazioni di montaggio e smontaggio di gru a torre a montaggio automatico idraulico........................................250

9.6 Prescrizioni del costruttore della gru per apparecchio montato con braccio impennato...........................................251

9.7 Indicazione della portata massima ai diversi sbracci della gru a torre ................................................................253

9.8 Documento riportante la programmazione delle fasi di movimentazione dei carichi di apparecchi di sollevamento interferenti .................................................255

9.9 Piano di lavoro relativo all’utilizzo di apparecchi di sollevamento funzionanti in coppia ...................................257

9.10 Indicazione sul libretto di uso e manutenzione della gru a torre relativa all’abilitazione all’utilizzo di organi di presa diversi dal gancio..................................................258

9.11 Indicazione sul libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio delle procedure per il passaggio dal tiro in II al tiro in IV e viceversa ......................................259

9.12 Indicazione sul libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio dei provvedimenti da prendere per evitare il trascinamento dell’apparecchio da parte del vento di tempesta .....................260

9.13 Verbale di verifica straordinaria effettuata dalla ASL per l’installazione di radiocomandi per l’azionamento di gru a torre ..........................................261

9.14 Particolari caratteristiche ergonomiche della cabina di manovra della gru .......................................264

9.15 Verbale di verifica dell’integrità della struttura dell’apparecchio ...............................................................265

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16 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 10

UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE ........267

10.1 Verbali di prima verifica e di verifiche periodiche di ponti mobili sviluppabili su carro a fune o idraulici...................................267

10.2 Caratteristiche particolari di ponti mobili sviluppabili adibiti al controllo ed alla riparazione di corpi illuminanti e linee elettriche di gallerie autostradali.................................271

10.3 Importanza delle condizioni del terreno su cui poggiano gli stabilizzatori..........................................272

10.4 Importanza dell’utilizzo costante dell’imbracatura di sicurezza da parte degli addetti che stazionano sulla navicella ...................................................................272

10.5 Modalità di utilizzo dei ponti su ruote a torre .........................273

10.6 Formazione degli addetti al montaggio dei trabattelli ..............276

10.7 Prime verifiche e verifiche periodiche delle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC) .............................277

10.8 Prima verifica e verifiche periodiche di ponteggi sospesi motorizzati ............................................279

10.9 Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e non marcate CE...............................................281

10.10 Documentazione relativa all’installazione di ascensori da cantiere ......................................................282

10.11 Verifica delle condizioni di “eccezionalità”nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento materiali per il sollevamento di persone...........286

10.12 Documentazione tecnica e libretto di uso e manutenzione del sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante ....................................................289

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10.13 Ulteriori chiarimenti relativi al corretto utilizzo di attrezzature di lavoro .....................................................290

CAPITOLO 11

UTILIZZO DI PONTEGGI METALLICI ..........................................293

11.1 Copia autorizzazione ministeriale all’uso di ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m e relative istruzioni e schemi di montaggio e utilizzo ...............293

11.2 Copia del progetto e del disegno esecutivo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m ...................296

11.3 Copia del progetto predisposto da ingegnereo architetto abilitato relativo a ponteggio con partenza ristretta da terra .............................................298

11.4 Progetto predisposto da ingegnere o architetto abilitato relativo ad un ponteggio modificato alla base per consentire la realizzazione di passi carrai .......................299

11.5 Progetto predisposto da ingegnere o architetto abilitato relativo ad un ponteggio contenente piazzole di carico ..............................................301

11.6 Documentazioni necessarie in caso di uso promiscuo di ponteggi metallici fissi ....................................................302

11.7 Relazione di calcolo relativa all’utilizzo di un ponteggiometallico i cui montanti sono posti ad una distanza maggiore di 1,80 metri da asse ad asse ...............................303

11.8 Calcolo di verifica delle sollecitazioni aggiuntive sul ponteggio metallico nel caso di applicazione di teloni ed affissi pubblicitari ..............................................304

11.9 Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) .....................................................306

11.10 Rischio di caduta di elementi del ponteggio da montare o smontare sull’operatore posto alla base del ponteggio ..........308

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18 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

11.11 Contenuti minimi del Pi.M.U.S..............................................309

11.12 Contenuti della formazione degli addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi............311

11.13 Schede riportanti le verifiche eseguite sui ponteggi metallici fissi prima di ogni montaggio e durante il loro utilizzo ......................................................313

11.14 Programma dei lavori con impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ........................314

11.15 Attestazione della formazione dei lavoratori incaricati dell’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi .......................................316

CAPITOLO 12

LAVORAZIONI SU STRUTTURE PARTICOLARI ............................317

12.1 Copia del programma delle demolizioni importanti ed estese ...................................317

12.2 Copia del progetto relativo alla esecuzione di armature provvisorie per la costruzione di archi, volte e simili ................322

12.3 Copia del progetto relativo alle caratteristiche di puntelli metallici telescopici ..............................................323

12.4 Copia del piano antinfortunistico relativo alle costruzioni in conglomerato cementizio armato eseguite con l’impiego di casseforme a tunnel e mensole metalliche in disarmo ...........325

12.5 Copia del piano antinfortunistico relativo al trasporto e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. ..............326

CAPITOLO 13

VERIFICHE DI LOCALI ED ATTREZZATURE SOGGETTI AL CONTROLLO DEI VV. F E DI ATTREZZATURE A PRESSIONE..............................................................................329

13.1 Nuova normativa relativa ai controlli di idoneità delle attività soggette a rischio incendio.................................329

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13.2 Attività che normalmente si svolgono nei cantieri edili, soggette al controllo dei VV.F ..............................................331

13.3 Modalità di presentazione delle istanze per l’ottenimento del CPI .....................................................333

13.4 Registro riportante i risultati dei controlli e delle verificheeffettuate a cura del responsabile dell’attività .........................334

13.5 Rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi ..........335

13.6 Verifica di attrezzature a pressione fisse e trasportabili............335

13.7 Modalità di corretto utilizzo e conservazione delle bombole .....338

CAPITOLO 14

AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE .............................................341

14.1 Libretto di circolazione dell’automezzo su cui è riportatal’installazione della gru su autocarro ....................................341

14.2 Autorizzazione della motorizzazione civile per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori,trasportatori o trattori.........................................................343

14.3 Libretto di istruzione ed autorizzazione alla circolazione per le autobetoniere ...................................344

14.4 Contrassegno sulla carta di circolazione dei veicoli qualificati “mezzi d’opera” .................................................345

CAPITOLO 15

LAVORI IN SOTTERRANEO ED IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA E CON IMPIEGO DI ESPLOSIVI .............................347

15.1 Notifica alla ASL ed all’ispettorato del lavoro dell’inizio di lavori in sotterraneo ..........................347

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20 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

15.2 Risultati dei controlli relativi alla presenza di gas nocivi o pericolosi nell’aria ambiente del sotterraneo o eventuale esonero da parte della ASL dall’obbligo di effettuare i controlli .......................................348

15.3 Denuncia alla ASL ed all’ispettorato del lavoro dei lavori in aria compressa..................................350

15.4 Copia comunicazione all’organo di vigilanza del superamento del limite di 3,2 atmosfere nei lavori in aria compressa ................................................351

15.5 Registrazione degli incidenti tecnici occorsi durante il lavoro in aria compressa ............................351

15.6 Documento personale di riconoscimento per operai cassonisti ...352

15.7 Istruzioni relative all’uso di esplosivi......................................353

15.8 Documento sulla protezione contro le esplosioni .....................354

15.9 Licenza del personale addetto al mestiere di fochino ...............357

15.10 Particolari prescrizioni per le attività da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento .....................................359

CAPITOLO 16

MACCHINE DA CANTIERE ..........................................................361

16.1 Verifica di stabilità al ribaltamento delle betoniere ..................361

16.2 Targhetta indicante i limiti di impiego delle mole abrasive ........363

16.3 Istruzioni per l’uso delle seghe circolari di cantiere ..................364

16.4 Analisi dei rischi da effettuarsi per l’esecuzione di lavori che richiedono l’utilizzo di escavatori .......................366

16.5 Dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore perle macchine da cantiere acquistate a partire dal 21/9/96 .......368

16.6 Copia del fascicolo tecnico per le macchine di provenienza extra UE e introdotte in Italia a partire dal 21/9/96 ...............371

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16.7 Dichiarazione di conformità di macchine da cantiere che hanno subìto da parte dell’utilizzatore modifiche radicali o variazioni delle modalità di utilizzo o direttamente assemblate dall’utilizzatore.............................373

16.8 Dichiarazione di idoneità di macchine da cantiere usate rilasciata dal venditore...............................374

16.9 Macchine messe a disposizione dei lavoratori non marcate “CE” .............................................................376

16.10 Documentazioni e dotazioni di sicurezza di macchine da cantiere (molazza, betoniera, impastatrice, sega circolare, piegaferro, cesoia motorizzata per tondino per c.a.) ...............................377

16.11 Documentazione relativa alla conformità delle scale portatili.............................................................379

CAPITOLO 17

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE..............................381

17.1 Marcatura “CE” dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ..........................................381

17.2 Differenti categorie di D.P.I. ................................................384

17.3 D.P.I. di più frequente utilizzo nei cantieri edili .......................385

17.4 Ricevuta per consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori .....................................................400

17.5 Attestazione dell’addestramento dei lavoratori al corretto utilizzo dei DPI ...................................................401

17.6 Documento riportante le procedure aziendali per la riconsegna e il deposito dei DPI ..................................402

17.7 Certificazione relativa al sistema anticaduta da adoperare per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici ..........402

17.8 Certificazione relativa alle caratteristiche delle reti di sicurezza .........................................................405

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22 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

17.9 Verbale di consegna dei necessari D.P.I. ai lavoratori adibiti ad operazioni di manutenzione, rimozione o demolizione di strutture contenenti lana di vetro ...................409

17.10 DPI da utilizzare in condizioni ambientali particolari ...............410

17.11 Certificato di conformità per gli estintori d’incendio portatili e targhetta indicante l’effettuazione del controllo semestrale.......................................................412

CAPITOLO 18

RISCHIO AMIANTO E RISCHIO RUMORE....................................417

18.1 Notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori con rischio di esposizione ad amianto .....................417

18.2 Piano di lavoro relativo a lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ....................................................418

18.3 Documentazione attestante la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria................420

18.4 Documentazione attestante le modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto................420

18.5 Attestazione dell’addestramento dei lavoratori addettialla rimozione di strutture contenenti amianto.........................421

18.6 Rimozione e smaltimento di strutture contenenti amianto in piccole quantità .................................................422

18.7 Certificato di conformità rilasciato dal fabbricante,riguardante la limitazione del rumore prodotto dalle macchine da cantiere funzionanti all’aperto ...................425

CAPITOLO 19

SORVEGLIANZA SANITARIA .......................................................429

19.1 Modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria .............429

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19.2 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti fisici .....432

19.3 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori adibiti alla movimentazione manuale dei carichi ..............................434

19.4 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni .......................................................437

19.5 Sorveglianza sanitariaper i lavoratori esposti al rischio amianto ..............................439

19.6 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività soggette a rischio di esposizione ad agenti biologici ...............440

19.7 Sorveglianza sanitaria per gli addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali.................................441

19.8 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio chimico ..442

19.9 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti all’esposizione al rumore durante il lavoro ............................447

19.10 Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio vibrazioni ...........................................................450

19.11 Obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono lavoro notturno...............................................453

19.12 Risultati delle visite mediche preventive e periodiche a cui devono essere sottoposti gli adolescenti .........................453

CAPITOLO 20

OBBLIGHI DEL COORDINATORE DELL’ESECUZIONERELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE SE ADDETTI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE.......................455

20.1 Formazione dei lavoratori...................................................457

20.2 Formazione dei preposti .....................................................458

20.3 Formazione dei dirigenti.....................................................459

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24 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

20.4 Formazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)...........................................460

20.5 Formazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (ing. e arch.) ...................................................461

20.6 Formazione del Responsabile Servizio Prevenzione eProtezione - Datore di lavoro ...............................................461

20.7 Formazione Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) ..........................................462

20.8 Formazione Addetto Servizio Prevenzione e Protezione ASPP (ing. e arch.) .........................462

20.9 Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).........................................................462

20.10 Formazione addetti antincendio ...........................................463

20.11 Formazione addetti primo soccorso ......................................464

20.12 Formazione addetti e preposti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi metallici ...................465

20.13 Formazione addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ...........................................465

20.14 Formazione addetti a piattaforme elevabili, escavatori, pompe per calcestruzzo, gru su autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, gru mobili.................................................466

20.15 Formazione addetti rimozione, smaltimento, bonifica amianto ...............................................................470

20.16 Formazione utilizzatori di DPI di III categoria .........................471

20.17 Formazione addetti al mestiere di “fochino” ...........................472

20.18 Formazione di ingresso per nuovi assunti in edilizia ................472

20.19 Formazione lavoratori immigrati .........................................473

20.20 Libretto formativo del cittadino .............................................473

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CAPITOLO 21

NUOVA NORMATIVA RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI ...................................475

21.1 Normativa antecedente al recepimento delle direttive comunitarie ...................................................475

21.2 Obbligo di recepimento delle direttive comunitarie..................476

21.3 Più importanti novità introdotte dal D.Lgs. 163/06 e dal relativo regolamento di attuazione ..............................476

21.4 “Appalti misti” di lavori e forniture ......................................477

21.5 Appalti misti da considerare come “appalti di lavori”..............478

21.6 Appalti di manutenzione da considerare come appalti di lavori ........................................................479

21.7 Obbligo di modifica del PSC e del POS in caso di varianti in corso d’opera ......................................480

21.8 Specifici contenuti del piano di sicurezza per i lavori pubblici ...........................................................480

21.9 Obbligo per il committente di affidare incarico di coordinatore esecuzione ad un solo professionista ..............482

21.10 Possibilità di accorpamento funzioni del coordinatore per l’esecuzione con quelle di direttore lavori.........................482

21.11 Ulteriori compiti a carico del coordinatore esecuzione di lavori pubblici ...............................................................483

21.12 Frequenza dei sopralluoghi che il coordinatore deve assicurare in cantiere..................................................483

21.13 Possibile collaborazione dell’ispettore di cantierecon il coordinatore esecuzione ............................................485

21.14 Modifiche apportate alla normativa sugli appalti di lavori pubblici dalla legge n. 98/2013 .............................485

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26 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPITOLO 22

CONCLUSIONI.............................................................................489

BIBLIOGRAFIA ............................................................................493

CONTENUTO DEL CD ROM .......................................................495

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PREMESSA

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come già previsto dall’art. 5 delD.Lgs. 494/96 e ribadito dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di assi-curare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e dicoordinamento, già predisposto dal coordinatore per la progettazione, e deipiani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici.

Nell’espletamento di questa attività di controllo il coordinatore ha anche esoprattutto l’obbligo di verificare l’ottemperanza da parte del committente,dell’impresa esecutrice dei lavori, del direttore tecnico di cantiere e degli even-tuali subappaltatori o lavoratori autonomi dei molteplici obblighi relativi alladenuncia agli organi di controllo di macchine ed impianti soggetti a specificaomologazione, all’invio di notifiche e comunicazioni agli organi di vigilanzaed alla acquisizione e tenuta in cantiere di registri, autorizzazioni, documen-tazioni, certificazioni e calcolazioni.

Molti di questi adempimenti, anche se previsti dalla legislazione precedenteal recepimento delle direttive comunitarie, ed in particolare dal D.P.R. 547/55e dal D.P.R. 164/56 e quindi risalenti a più di cinquanta anni, sono ancorapienamente in vigore, in quanto riproposti integralmente o con leggere modi-fiche in numerosi articoli ed allegati del D.Lgs. 81/08.

Alcuni di questi obblighi potrebbero, a prima vista, sembrare soltanto formalie burocratici mentre invece sono di fondamentale importanza per garantire incantiere il rispetto delle norme di sicurezza e di salute nei riguardi dei lavoratori.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quindi, in considerazione deirequisiti di cultura ed esperienza specifica che sicuramente possiede nel campodella sicurezza e per le funzioni di controllo e di supervisione che viene adassumere nei riguardi delle diverse figure professionali operanti nel cantiere,deve necessariamente essere a conoscenza di tutte le procedure previste dallalegislazione vigente, relativamente a certificazioni, documentazioni, progetta-zioni e verifiche di impianti, macchine, attrezzature e dispositivi di protezioneindividuali e collettivi.

Le responsabilità del coordinatore si manifestano ancora più pesantemente nelcaso di infortunio causato da attrezzature di lavoro per le quali non era statorispettato quanto espressamente previsto dal legislatore, in quanto, in seguito aspecifica contestazione da parte del giudice, il coordinatore non può giustificarsi

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28 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

dichiarando di non essere a conoscenza che per quella macchina, impianto odispositivo era previsto uno specifico collaudo, progettazione o certificazione.

È necessario che il coordinatore effettui questo controllo non solo per evitareresponsabilità penali nel caso dovesse avvenire qualche infortunio in cantiere,ma anche per evitare al committente ed all’impresa esecutrice dei lavori il paga-mento di ammende, per la mancata ottemperanza a questi obblighi, che giàpiuttosto rilevanti con la precedente legislazione, sono state ancor più inaspritecon l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, integrato dal D.Lgs. 106/09.

Si è cercato quindi di proporre, nel modo più completo possibile, l’elenco deiverbali di collaudo e verifica, delle documentazioni, certificazioni, dichiarazio-ni richieste, la cui presenza in cantiere, oltre a fornire all’utilizzatore la garan-zia della rispondenza alle norme delle macchine e degli impianti utilizzati, èobbligatoriamente richiesta dagli organi di controllo e di vigilanza.

Si sono riportate quindi anche le procedure operative per la relativa attua-zione, citando via via i riferimenti normativi specifici in modo che il lettoreabbia la possibilità di effettuare un riscontro il più completo possibile dei con-tenuti della documentazione richiesta.

Detta elencazione è comunque da considerarsi non esaustiva data la com-plessità della legislazione vigente in materia di sicurezza e della sua continuaevoluzione in seguito al recepimento delle direttive sia sociali che di prodottodella comunità europea ed il lettore non deve impressionarsi per l’elevatonumero di certificazioni, documentazioni, verbali elencati, in quanto, per uncantiere di medie dimensioni, ne saranno necessarie un numero limitato, men-tre le restanti riguardano l’utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature parti-colari o che sono in alternativa ad altre già considerate.

Naturalmente se nel cantiere non è prevista la presenza di due o più impresee quindi non è prevista la nomina del coordinatore per la progettazione e perl’esecuzione dei lavori, questa guida può tornare sicuramente utile per iresponsabili del servizio di prevenzione e protezione e soprattutto per i datoridi lavoro che, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, hanno l’obbligodella elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi per lasicurezza e la salute durante il lavoro che, per i cantieri edili, corrisponde alpiano operativo di sicurezza.

Analogamente la guida può essere utile per i direttori dei lavori ed i diret-tori tecnici di cantiere che, come sancito da numerose sentenze di Cassazione,in assenza del coordinatore per l’esecuzione, hanno anche l’obbligo di verifi-care che lo svolgimento dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel ri-spetto delle normative vigenti.

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CAPITOLO 2

LA DOCUMENTAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08

2.1 Eventuale atto di delega del committente al responsabile dei lavori

Il committente che con la legislazione precedente, in particolare con la legge55/90, era stato solo marginalmente coinvolto nel problema della sicurezza,con l’entrata in vigore del D.Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99 che ne modifi-cava in parte i contenuti, ne era diventato praticamente l’attore principale inquanto gravato da una lunga serie di obblighi e responsabilità, tali da farlodiventare il primo responsabile della sicurezza dei cantieri in cui si svolgono ilavori che aveva commissionato.

Infatti una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 494/96, rispetto allalegislazione precedente, era costituita proprio dal diretto coinvolgimento delcommittente e della sua struttura tecnica (progettista e direttore dei lavori)nell’organizzazione della sicurezza in cantiere che si manifesta prima di tuttocon l’obbligo, a cura del committente, della redazione del piano di sicurezzae di coordinamento.

Il legislatore poi, oltre a chiamare consapevolmente in causa il committentedurante la fase di programmazione delle misure di prevenzione, aveva previ-sto che detta partecipazione dovesse proseguire anche attraverso il controllodel rispetto di quanto indicato dal piano di sicurezza durante l’esecuzione deilavori, prevedendo, sempre da parte del committente, la nomina del coordi-natore per l’esecuzione dei lavori.

È necessario quindi, prima di tutto, individuare la figura del committente chepuò essere sia pubblico che privato.

Il committente pubblico può essere costituito da Stato, regione, provincia,comune, azienda municipalizzata ecc., mentre il committente privato può esse-re costituito da una società che commissiona ad un’impresa la costruzione diun edificio per civile abitazione, dal capo condominio di un edificio per il qua-

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38 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

le è necessario il rifacimento del tetto o della facciata o anche da un semplicecittadino che intende costruire una villa per uso personale.

Come chiarito dal punto 3 della circolare n. 41/97 del 18/3/97 del Mini-stero del lavoro e della previdenza sociale - Prime direttive per l’applica-zione del D.Lgs. 494/96 -”il committente è il soggetto per conto del qualel’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali fraziona-menti della sua realizzazione”.

Il contenuto di questa circolare è stato ribadito dall’art. 89, comma 1 lett. b)del D.Lgs. 81/08, per cui l’impresa che si aggiudica i lavori non assume la fun-zione di committente nei riguardi di eventuali imprese subappaltatrici.

La circolare ricordava inoltre che il committente deve essere una personafisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili (societas delin-quere non potest), pertanto, nell’ambito delle figure giuridiche pubbliche eprivate, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato allafirma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori.

Il D.Lgs. 494/96 aveva dato però la possibilità al committente, se lo rite-neva necessario ed opportuno, di sgravarsi di alcuni obblighi e responsabi-lità nominando un responsabile dei lavori.

In pratica il committente poteva, a sua discrezione, designare un respon-sabile dei lavori che lo potesse sostituire negli obblighi e nelle responsabilitàche il legislatore aveva previsto a suo carico.

Poteva manifestarsi questa necessità sia nel caso in cui il committente nonaveva la competenza tecnica specifica necessaria per lo svolgimento di que-sti obblighi che nel caso in cui, pur possedendo la capacità tecnica per segui-re i lavori, non aveva, in considerazione dei suoi molteplici incarichi, ladisponibilità di tempo necessaria a svolgere questi compiti.

Naturalmente la possibilità per il committente di designare un responsabiledei lavori a cui delegare alcuni dei compiti che il legislatore gli ha attribuitiè stata confermata dal titolo IV del D.Lgs. 81/08, che però anziché fare chia-rezza rispetto a quanto stabilito al riguardo dal D.Lgs. 494/96, ha creatoqualche motivo di dubbio ed incertezza.

Infatti l’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 494/96 definiva responsabiledei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini dellaprogettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.

Il legislatore quindi aveva lasciato intendere chiaramente che la nomina diun responsabile dei lavori era una “facoltà” e non un “obbligo” del commit-tente che, se riteneva di avere la competenza e il tempo sufficiente per lo svol-gimento dei compiti che il D.Lgs. 494/96 aveva posto a suo carico, poteva

DocumentazioneTITOLO IV

MOD. 1

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svolgere personalmente e direttamente le relative funzioni senza dover effet-tuare la nomina del responsabile dei lavori.

Invece l’art. 89, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 aveva definito responsa-bile dei lavori: soggetto incaricato dal committente, della progettazione o delcontrollo dell’esecuzione dell’opera.

Evidenziando la differenza tra le due definizioni, con l’eliminazione nelD.Lgs. 81/08 dell’inciso “che può essere”, la prima interpretazione fornita alriguardo dagli esperti del settore era stata che il committente doveva in ognicaso nominare un responsabile dei lavori.

Successivamente invece la maggior parte degli esperti aveva mutato opinio-ne, soprattutto in considerazione del fatto che in nessun articolo del decretoerano state indicate le sanzioni a carico del committente per la mancata nomi-na, ritenendo quindi l’eliminazione dell’inciso “che può essere” un puro erroremateriale nella stesura del testo.

Infatti la correttezza di questa interpretazione è stata confermata dall’art. 58del D.Lgs. 106/09 che, modificando l’art. 89 del D.Lgs. 81/08, è ritornatoalla definizione originaria del D.Lgs. 494/96 e cioè responsabile dei lavori:soggetto che può essere incaricato dal committente …

Nulla vieta al committente di affidare al responsabile dei lavori anche l’inca-rico di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione osoltanto uno dei due incarichi.

Naturalmente in questo caso il responsabile dei lavori deve possedere ilrequisito di cultura generale (laurea o diploma), il requisito di esperienza spe-cifica (1, 2, 3 anni di attività nel settore delle costruzioni), ed il requisito di cul-tura specifica (frequenza al corso di 120) previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08(già art.10 del D.Lgs. 494/96).

È opportuno ricordare che l’art. 93, sempre del D.Lgs. 81/08, stabilisce cheil committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degliobblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

È stata opportuna questa precisazione in quanto, come si deduce chiara-mente dalla definizione di responsabile dei lavori, l’incarico da parte del com-mittente può essere limitato alla sola fase di progettazione o alla sola fasedell’esecuzione dell’opera.

È opportuno in ogni caso ricordare che l’eventuale delega di funzioni daparte del committente al responsabile dei lavori deve essere obbligatoriamenteeffettuata per iscritto.

Infatti questa delega deve essere effettuata con le modalità riportate all’art.16 del D.Lgs. 81/08 che riguarda la delega di funzioni da parte del datore di

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lavoro ad altro soggetto; in particolare l’articolo prevede che la delega deveessere accettata dal delegato per iscritto.

Al riguardo la sentenza di cass. pen. n. 23090 del 10 giugno 2008, relativaad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore caduto da una scala daun’altezza di 6 metri mentre eseguiva lavori di demolizione, condanna il com-mittente e precisa che lo stesso avrebbe potuto scaricarsi di responsabilità sol-tanto se avesse nominato un R L, nomina che però doveva essere oggetto diesplicita delega con accettazione scritta da parte dello stesso.

Infatti la sentenza precisa che alla nomina del R L si deve imprescindibilmen-te accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predettoresponsabile dei lavori poteri decisionali e, in generale, la determinazione del-la sfera di competenza attribuitagli.

2.2 Applicazione del capo IV del D.Lgs. 81/08 ai lavori edili effettuati direttamente dal datore di lavoro con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto

Il D.Lgs. 494/96 aveva distinto nettamente la figura del committente da quel-la del datore di lavoro dell’impresa che deve eseguire i lavori commissionati,per cui, dopo la sua pubblicazione, erano sorte perplessità riguardo all’appli-cazione del decreto stesso nel caso in cui le due figure coincidevano.

Interveniva a chiarimento la circolare n. 30/98 del Ministero del lavoro edella previdenza sociale in cui si precisava che ove i lavori o le attività indivi-duate negli allegati I e II del D.Lgs. 494/96 vengono effettuati esclusivamentecon proprio personale dipendente, le disposizioni del D.Lgs. 494/96 non sonoapplicabili poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo dicommittente, bensì unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normativedi riferimento sono quelle contenute nel D.Lgs. 626/94 e nelle disposizionispeciali di settore di volta in volta applicabili.

Le conclusioni erano quindi che in questi casi, non essendo applicabile ilD.Lgs. 494/96, non era necessario effettuare la nomina dei coordinatori perla sicurezza e l’elaborazione del PSC.

Poiché però la circolare faceva espresso riferimento alla condizione in cui ilavori erano eseguiti “esclusivamente” con proprio personale dipendente, incaso in cui il datore di lavoro avesse deciso di affidare alcune attività lavora-tive, come per esempio la realizzazione degli impianti dell’edificio, in subap-

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palto, automaticamente si ricadeva nell’obbligo dell’applicazione integrale delD.Lgs. 494/96.

I dubbi sono stati chiariti definitivamente dall’art. 90, comma 3, del D.Lgs.81/08 in cui si precisa che nei cantieri in cui è prevista la presenza di piùimprese, anche non contemporanea, il committente, anche nel caso di coinci-denza con l’impresa esecutrice, …

L’applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 è stata estesa quindi anche aicantieri dei cosiddetti “palazzinari” cioè ai datori i lavoro che realizzano unedificio svolgendo contemporaneamente le funzioni di committente e di datoredi lavoro, per cui, anche in questo caso, è necessario effettuare le nomine deicoordinatori per la sicurezza, la elaborazione del PSC e l’invio della notificapreliminare di cui si parlerà in seguito.

2.3 Obbligo degli enti aggiudicatori di lavori pubblici di valutare i costi della sicurezza

L’art. 8 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato l’art. 86 delCodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decre-to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilendo che:

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomaliadelle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di ser-vizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore eco-nomico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativoalla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruorispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente,in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sullabase dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata daisindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previ-denziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti areeterritoriali.

Anche questo articolo specifica che il costo relativo alla sicurezza non puòessere comunque soggetto a ribasso d’asta.

Quanto detto è naturalmente ribadito dal D.Lgs. 81/08 che, all’allegato XV,ricorda che i costi della sicurezza sono compresi nell’importo totale dei lavoried individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nel-le offerte delle imprese esecutrici.

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CAPITOLO 3

LE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE, DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DEI LAVORI SANCITE DALLE RECENTI SENTENZE DI CASSAZIONE IN CASO DI GRAVI INFORTUNI IN CANTIERE

3.1 Obbligo del committente di nomina dei coordinatori in caso di presenza di più imprese in cantiere

L’art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08 (già art. 3, comma 3, del D.Lgs.494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99) prevede espressamente che:

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contem-poranea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affi-damento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per laprogettazione.

Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, pri-ma dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione deilavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

Fa espresso riferimento a questo obbligo di effettuare la nomina del coordi-natore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori intutti i casi in cui le attività lavorative, oltre ad essere molto rischiose, sono svoltecontemporaneamente da più imprese, la sentenza di cass. pen. sez. IV n.4161 del 2 febbraio 2007.

L’infortunio riguardava una s.r.l. che aveva commissionato ad un’altraimpresa la realizzazione di un capannone che prevedeva il trasporto in can-tiere di plinti prefabbricati, il loro successivo posizionamento ed il montaggiodella struttura.

Ad infortunarsi mortalmente fu un autista – gruista durante l’operazione diprelievo dei plinti più distanti sul camion, in seguito alla rotazione dello stabi-lizzatore con conseguente ribaltamento del mezzo stesso che schiacciava illavoratore.

Per l’infortunio viene condannato il datore di lavoro dell’operaio deceduto

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per aver concorso a cagionare l’evento avendo omesso di effettuare una cor-retta formazione che avrebbe consentito al lavoratore di valutare meglio l’ina-deguatezza delle condizioni in cui operava, in particolare per la rilevanteestensione del braccio e soprattutto perché non era a conoscenza del peso deiprefabbricati, peso che non risultava dalla bolla di consegna.

La sentenza chiama in causa anche il committente in quanto, pur conoscen-do la contemporanea presenza di più imprese in cantiere, con un numero con-sistente di uomini addetti ai lavori, non si preoccupò di nominare uncoordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, vista la loro com-plessità, delicatezza e pericolosità.

La sentenza fa presente inoltre che il committente trascurò il problema dellasicurezza, lasciando che le singole ditte si organizzassero in proprio, senza tene-re conto della necessità di valutare in maniera complessiva il lavoro da svolgere.

Infatti se l’attività lavorativa fosse stata progettata con attenzione e fosse sta-ta coordinata, i mezzi sarebbero stati posizionati in modo diverso ed in parti-colare lo scarico sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze del carro gru ele conoscenze tecniche del progettista e coordinatore avrebbero consentito dinon operare in condizioni tanto pericolose e con maggiore professionalità, evi-tando così l’incidente.

Analogamente anche la sentenza di cass. pen. sez. III n. 29149 del 10 ago-sto 2006 (u.p. 22 giugno 2006) aveva stabilito la responsabilità del commit-tente perché non aveva designato, contestualmente all’affidamentodell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione, né avevanominato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativamente al cantierein cui erano in corso lavori di costruzione di 26 villette a schiera.

Il committente si era difeso facendo presente che aveva proceduto ad effet-tuare la nomina di responsabile dei lavori all’imprenditore/appaltatore in pos-sesso dei necessari requisiti tecnici, nomina riportata sia nel contrattopreliminare di compravendita che nella procura notarile.

La Cassazione non ritiene valide queste considerazioni, facendo presenteche l’obbligo della nomina dei coordinatori è posto, in via alternativa, a caricodel committente o del responsabile dei lavori, sicché il precetto è osservato seuno dei due obbligati effettui le nomine, mentre, in caso di omissione, entrambii soggetti incorrono in responsabilità penale.

Infatti il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurez-za e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferitoincarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l’esonero daresponsabilità del committente, la nomina del responsabile dei lavori ove non

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intervenga delega a quest’ultimo, che nella specie non risulta essere stataespressamente rilasciata.

È importante inoltre stabilire sino a quale punto deve spingersi la vigilanzadel committente o del responsabile dei lavori riguardo all’operato dei coordi-natori, in particolare relativamente ai contenuti del PSC.

Al riguardo è molto utile il contenuto della sentenza di cass. pen. sez. IV n.14407 del 16 aprile 2012 che giunge alla conclusione che al committente,specie se riveste anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dallalegge il compito di verifiche solo “formali”, bensì di eseguire controlli sostan-ziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurez-za del luogo di lavoro e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempianoagli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia.

3.2 Obbligo del responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’appaltatore

L’art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento deilavori ad un’unica impresa;

a) verifica l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria, delleimprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ailavori da effettuare, con le modalità di cui all’allegato XVII;

b) ……….

L’art. 59 del D.Lgs. 106/09 ha esteso l’obbligo di controllo da parte del com-mittente o del responsabile dei lavori anche nei riguardi dei “lavoratori auto-nomi”.

Fa espresso riferimento a questo obbligo la sentenza di cass. pen. sez. III n.2298 del 24 gennaio 2007 con la quale viene condannato il responsabile deilavori per la violazione dell’articolo sopra menzionato.

La sez. III infatti sottolinea che l’imputato, nella sua qualità di responsabiledei lavori di un cantiere edile e, specificatamente incaricato dalla committenzadi seguire alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio, con il compito di veri-ficare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese esecutrici, aveva affidatoquei lavori a una ditta che vi provvedeva mediante impiego di lavoratori extra-comunitari, in assenza della prescritta documentazione di cantiere, e con gra-vissime violazioni della normativa antinfortunistica.

La parte più interessante della sentenza consiste nello stabilire che questo

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obbligo del responsabile dei lavori di verifica della idoneità delle imprese ese-cutrici si manifesta non soltanto prima dell’inizio dei lavori, al momento dellascelta dell’impresa esecutrice, ma continua a sussistere anche nel corsodell’esecuzione dei lavori stessi.

Infatti l’imputato si era difeso sostenendo che il comportamento richiesto sisostanzierebbe in una verifica “ex ante” che non può interessare tutto il temponecessario a realizzare l’opera commissionata.

La Cassazione invece ribadisce la manifesta responsabilità dell’imputatoche, nella di lui qualità, assume il rischio e la responsabilità degli stessi (lavo-ratori), non già “ex ante”, ma anche e, specialmente, nel corso di svolgimento,prevedendo la normativa di cui all’art. 3, comma 8, lettera a) del D.Lgs.494/96 un indeclinabile controllo per tutto il tempo necessario a realizzarel’opera commissionata.

La Cassazione ricorda, al riguardo, anche una precedente sentenza di Cas-sazione dell’11 agosto 2004 con la quale viene condannato il committente inbase all’art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 per “culpa in eligendo” per aver affidatolo smontaggio di una gru a torre ad un soggetto non avente una competenzasufficiente per lo svolgimento di questa delicata e rischiosa operazione.

Infatti la sentenza rileva che in questa situazione la palese erroneità dellaprocedura seguita dal lavoratore autonomo nello smontaggio della gru valecome elemento di conferma della negligente scelta del committente compiutain violazione dell’art. 7 citata.

Si ricorda che l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 626/94 ha un contenuto ana-logo a quello dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/96, stabilisce infatti cheil datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda,ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi,verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria eartigianato, l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o deilavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contrattod’opera.

3.3 Responsabilità del coordinatore per la progettazione in caso di redazione insufficiente o incompleta del piano di sicurezza e di coordinamento

L’art. 91, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 (già art. 4, comma 1 a) delD.Lgs. 494/96) prevede, come obbligo precipuo per il coordinatore per laprogettazione, quello di:

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redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono detta-gliatamente specificati nell’allegato XV.

Non sussistono certamente dubbi riguardo alle responsabilità di detto coor-dinatore che, malgrado abbia ricevuto ufficialmente l’incarico, abbia omessodi redigere il piano, in quanto, in questo caso, si sarebbe chiaramente in pre-senza di un esempio tipico di condotta antigiuridica ed il reato si caratterizze-rebbe per la sua natura omissiva.

Sussistono invece pareri discordi nel caso in cui il piano, anche se formal-mente redatto, risulta incompleto o insufficiente.

Alcuni ritengono infatti che la redazione di detto piano, anche se in molteparti lacunoso e quindi non esaustivo, non implichi necessariamente l’applica-zione della sanzione dei riguardi del professionista che lo ha elaborato, inquanto lo stesso ha “formalmente” adempiuto ai suoi obblighi, anche se inmaniera censurabile.

La situazione è certamente più complessa nel caso di “incompletezza sostan-ziale” del piano nel caso in cui cioè si riscontri, a posteriori, una valutazioneinsufficiente o assolutamente carente nei riguardi di uno o più rischi per la sicu-rezza e la salute dei lavoratori effettivamente esistenti sul luogo di lavoro.

È necessario quindi valutare se la carenza può essere considerata una “col-pa generica” cioè come violazione di regole di cautela proprie del settore diattività a cui si riferiscono o se invece si caratterizza come “colpa specifica”integrando in questo caso la contravvenzione all’obbligo di redazione.

Questo piano infatti, per poter essere considerato tale e quindi poter essereeffettivamente utile per ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,deve essere ancorato a dei contenuti minimi in termini quali - quantitativi inrelazione alle effettive possibili situazioni di rischio presenti sul luogo di lavoro,al di sotto dei quali non ha più alcun significato pratico, ma resta soltanto un“mero adempimento formale”.

Fa un po’ di chiarezza al riguardo la sentenza di cassazione penale del 4novembre 1997 in cui si stabilisce la responsabilità del coordinatore per laprogettazione che aveva predisposto un PSC contenente una insufficiente valu-tazione dei rischi in quanto non aveva previsto di tenere conto di un rischiospecifico che interessava l’area del cantiere.

La sentenza era relativa alla morte di un operaio che era rimasto folgoratoda una scarica elettrica conseguente al contatto del braccio di una gru con ifili dell’alta tensione posti ad una distanza inferiore a 5 metri.

La Corte fa riferimento all’inosservanza dell’art. 11 del D.P.R. n. 164/56secondo cui non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche

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aeree a distanza minore di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che,previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda da chidirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali con-tatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

3.4 Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di verificare l’applicazione del piano di sicurezza da parte delle ditte esecutrici

L’art. 92 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 (già art. 5, comma 1 a) delD.Lgs. 494/96), prevede tra i numerosi obblighi del coordinatore per l’esecu-zione, prima di tutto quello di:

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazio-ne, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposi-zioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento…

Questo preciso obbligo è stato ribadito in modo molto chiaro dalla sentenzadi cass. pen. sez. III n. 39869 del 12 ottobre 2004 in cui si afferma che secon-do l’impianto del D.Lgs. 494/96 è il committente (e non più l’appaltatore,datore di lavoro) il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri.

La Cassazione, con questa sentenza, condanna il coordinatore per l’esecu-zione perché non assicurava tramite opportune azioni di coordinamentol’applicazione di quanto previsto nel piano di sicurezza, in quanto a caricodella ditta esecutrice dei lavori sono state riscontrate violazioni alla normativadi cui al D.P.R. n. 164/56.

A sua discolpa l’imputato aveva sostenuto che l’art. 5, comma 1 lettera a),del D.Lgs. 494/96 stabilisce che il coordinatore del piano di sicurezza prov-vede a verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle dispo-sizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e giammai, quindi, adassicurare le stesse, che è compito precipuo delle imprese.

La sezione III, non condividendo l’argomentazione addotta dall’imputato,precisa che la differenza tra i compiti normativamente imposti al coordinatore(verificare….l’applicazione da parte delle imprese) ed il mancato adempimen-to di cui alla contestazione (non assicurava ….l’applicazione di quanto previ-sto nel piano di sicurezza) concretizza una variazione puramenteterminologica, infatti il mancato assolvimento da parte del coordinatore delcompito primario su di lui incombente di garantire la sicurezza del cantiere hadeterminato le violazioni riscontrate a carico della ditta esecutrice.

Analogamente la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 21485 del 21 giugno2006 condanna il coordinatore per l’esecuzione per il grave infortunio occorso

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ad un lavoratore precipitato al suolo da una altezza di circa 4 metri, mentreoperava sul tetto di una costruzione, in quanto la cintura di sicurezza che uti-lizzava non era stata in grado di proteggerlo perché non tesata.

Il coordinatore in fase di esecuzione viene ritenuto responsabile in quantonon aveva controllato nel corso dei sopralluoghi effettuati, la idoneità del siste-ma di protezione individuale.

Anche la sentenza di cass. pen. sez. IV n. 34360 del 23 settembre 2005relativa all’infortunio in un cantiere che aveva coinvolto due lavoratori duranteil montaggio di un ponteggio autosollevante, aveva condannato il coordinato-re in fase di esecuzione, per la violazione dell’art. 5, comma 1 lettera a) delD.Lgs. n. 494/96.

Il ponteggio infatti non era stato montato secondo le istruzioni fornite dalladitta costruttrice e il coordinatore non aveva controllato la predisposizione del-le misure di sicurezza durante il montaggio dell’apparecchiatura, contraria-mente a quanto indicato nel piano di sicurezza.

3.5 Obbligo del coordinatore per l’esecuzione di verificare il rispetto delle norme di sicurezza indicate nel POS, durante l’esecuzione dei lavori

Come previsto dall’art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 (già art. 5comma 1, lett. b) del D.Lgs. 494/96) il coordinatore per l’esecuzione ha anchel’obbligo di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza in cui devonoessere riportate, in dettaglio, le misure di prevenzione e protezione che il dato-re di lavoro intende adottare nel corso dell’esecuzione dei lavori, nel rispettodelle norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione.

Fa espresso riferimento al mancato rispetto di questo obbligo la sentenza dicass. pen. sez. III n. 45054 del 22 novembre 2004.

La sentenza riguarda l’infortunio avvenuto in un cantiere edile relativo allacostruzione di alcune palazzine per civile abitazione in cui il coordinatore perl’esecuzione era stato condannato in primo grado in quanto gli ispettori dellaASL, nel corso di un sopralluogo presso il cantiere, avevano accertato che lerampe delle scale interne erano prive di parapetti, così come i balconi o lastricisolari, e sorpreso un dipendente di una ditta edile, che aveva in subappaltoalcuni lavori, intento a lavorare sul tetto del garage, ad un’altezza superioreai due metri, in assenza di adeguate opere provvisionali atte ad evitare lacaduta dall’alto.

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Il tribunale aveva preso atto che l’imputato aveva regolarmente redatto il pia-no di sicurezza e di coordinamento del cantiere e che aveva ammesso che fre-quentava il cantiere con una certa assiduità (almeno tre volte la settimana) esapeva perfettamente che una parte dei lavori era stata affidata in sub-appaltoad altre imprese con lavoratori extracomunitari.

Il tribunale faceva quindi rilevare che la necessità di redigere un piano perla sicurezza trova il proprio completamento e la sua ragion d’essere nella con-seguente necessità di un rigoroso e continuo controllo in fase di esecuzione deilavori in ordine all’esatto adempimento delle prescrizioni ivi contenute, il cuionere compete proprio al coordinatore della sicurezza.

Il tribunale concludeva quindi che il mancato rispetto di alcune prescrizionicontenute nel piano, accertato dagli ufficiali della ASL, non può che attribuirsiad una condotta omissiva negligente dell’imputato.

La sez. III della Cassazione confermava la sentenza di primo grado rilevando che:

a) l’imputato aveva redatto il piano di sicurezza del cantiere che prevedeva,tra l’altro, alcune misure di sicurezza imposte dagli artt. 68 e 69 del D.P.R.164/56 (parapetti e tavole femapiede lungo le rampe delle scale in costru-zione);

b) tutte queste misure non erano state rispettate dagli operai che lavoravanonel cantiere;

c) l’imputato, pur frequentando il cantiere almeno tre volte la settimana, avevatollerato queste infrazioni, sicché, come coordinatore per l’esecuzione deilavori, si era reso responsabile, quanto meno per culpa in vigilando.

Dello stesso tenore è la sentenza di cass. pen. sez. III n. 40169 del 12 otto-bre 2004 in cui il giudice prima di tutto ricorda che i compiti fondamentali delcoordinatore per l’esecuzione sono quelli di curare l’adeguatezza del piano disicurezza predisposto dal coordinatore per la progettazione, di organizzaretra i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi la coo-perazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, diverificare il rispetto delle previsioni del piano di sicurezza e l’osservanza dellenorme antinfortunistiche.

La sentenza conclude quindi che la riscontrata violazione di norme antinfor-tunistiche da parte delle imprese esecutrici è un indice assai rilevante dell’inos-servanza di detto obbligo da parte del coordinatore per l’esecuzione.

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CAPITOLO 16

MACCHINE DA CANTIERE

16.1 Verifica di stabilità al ribaltamento delle betoniere

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 103 del 17 novembre 80 delministero del lavoro e della previdenza sociale - Prevenzione degli infortuninei cantieri - Betoniere - per le betoniere utilizzate nei cantieri edili per impa-stare conglomerati cementizi e denominate commercialmente a bicchiere ed ainversione di marcia, e per le autobetoniere, deve in particolare essere evitatoil pericolo di ribaltamento.

Infatti il ribaltamento di questo tipo di apparecchi, in considerazione delleloro dimensioni e del loro peso, potrebbe causare gravi infortuni agli operatoriaddetti alla loro manovra.

In particolare il punto 5 della circolare prevede che il momento stabilizzantedebba essere non inferiore al doppio del massimo momento ribaltante che pos-sa ipotizzarsi, considerando la spinta del vento concomitante con le condizionidi carico e lo stato di movimento meno favorevoli alla stabilità, riferita ad unpiano che abbia inclinazione non inferiore a 5 gradi sull’orizzontale.

Tale condizione dovrà risultare dal calcolo di verifica eseguito da un tecnicoabilitato a norma di legge.

Il costruttore dovrà garantire che la macchina è stata costruita in modo con-forme al progetto completo di verifica di stabilità al ribaltamento.

La circolare indica inoltre il modello secondo cui deve essere compilata ladichiarazione di conformità relativa alla verifica al ribaltamento che deve esse-re allegata al manuale di istruzione della macchina.

La successiva circolare n. 70 del 29 giugno 81 del ministero del lavoro edella previdenza sociale fornisce ulteriori chiarimenti riguardo alle modalitàdi effettuazione dalla verifica al ribaltamento, distinguendo le ipotesi di calcoloper l’effettuazione della verifica nel caso di betoniera ad inversione di marciae betoniera a bicchiere di cui in figura 16.1 e in figura 16.2 sono riportati dueesempi.

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In particolare per queste ultime si precisa che possono essere utilizzate finchéla velocità del vento rimane inferiore a 72 Km/h (come prescritto per gli appa-recchi di sollevamento) e che per tutti i tipi di betoniere i calcoli dei momentidevono essere effettuati seguendo i dettami delle normali regole della scienzadelle costruzioni, tenute presenti le norme CNR 10011, 10012, 10021.

Il punto 11 della circolare 103/80 elenca tutti i contenuti del libretto di istru-zioni che deve accompagnare ciascuna macchina, che devono in particolareriguardare:

schema di installazione e relative informazioni necessarie;

istruzioni sulle operazioni periodiche di manutenzione ordinaria, straordi-naria e preventiva;

schema dei circuiti elettrici e relativa legenda esplicativa;

distinta o descrizione sommaria dell’equipaggiamento elettrico da cui sonodesumibili le caratteristiche dei vari componenti;

obbligo di mantenere sempre leggibili le segnalazioni di pericolo e diavvertimento;

esplicita raccomandazione a sostituire i componenti guasti con altri aventile stesse caratteristiche;

dichiarazione di stabilità al ribaltamento della macchina.

La circolare, molto precisa e dettagliata, fornisce inoltre indicazioni riguardoalle caratteristiche che deve avere il posto di manovra, gli organi di comando,gli organi di trasmissione, l’impianto oleodinamico e l’equipaggiamento elet-trico che in particolare deve avere un grado di protezione per tutti i compo-

Figura 16.1a sinistraBetoniera

autocaricantecon vasca

ad inversionedi moto

Figura 16.2a destra

Betonieraa bicchiere

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nenti non inferiore a IP 44 e non inferiore a IP 55 per le macchine che possonoessere soggette a getti d’acqua in pressione.

16.2 Targhetta indicante i limiti di impiego delle mole abrasive

La legge n. 320 del 5/novembre/90 – Norme concernenti le mole abrasive– ha abrogato la precedente normativa di sicurezza relativa all’utilizzo di que-ste attrezzature di lavoro, costituita dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 302/56, eha stabilito in particolare che su ciascuna mola deve essere riportata ogni indi-cazione atta ad individuare:

a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;

b) il tipo di abrasivo;

c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che,in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione perle mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate.

L’art. 4 della legge stabiliva che un successivo decreto avrebbe indicato lemodalità di collaudo delle mole stesse.

Dette modalità sono state riportate sul D.M. n. 554 del 3/dicembre/92 –che, all’art. 1, stabilisce che ogni tipo di mola abrasiva deve essere sottopo-sta a collaudo preventivo alla sua prima immissione sul mercato; detto col-laudo può essere eseguito dal produttore, dall’importatore o suo mandatarioall’interno della comunità europea, direttamente oppure per il tramite di istituti,enti o laboratori all’uopo autorizzati.

In ogni caso su ciascuna mola, oltre alle indicazioni già in precedenza ripor-tate, deve essere indicato anche il valore del diametro esterno della mola,espresso in millimetri.

È vietato in ogni caso l’impiego di mole abrasive in modi non conformi allavelocità ed alle condizioni d’uso indicate dal fabbricante e riportate su ciascu-na mola.

Le velocità massime possono essere espresse in uno dei seguenti modi:

a) valore che esprime le rotazioni in radianti al minuto;

b) valore che esprime le rotazioni per minuto;

c) valore che esprime la velocità periferica in metri al secondo.

L’allegato al decreto riporta le norme relative ai coefficienti di sicurezza ealle prove che sono le UNI 9872, le ISO 525 e le ISO 6103.

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In considerazione delle gravi conseguenzeper l’operatore che potrebbero conseguireallo scoppio di una mola, quanto già previ-sto dall’art. 87 del D.P.R. 547/55 è statoribadito dal punto 5. 1 dell’allegato V delD.Lgs. 81/08 in cui si stabilisce che le mac-chine molatrici a velocità variabile devonoessere provviste di un dispositivo che impe-disca l’azionamento della macchina ad unavelocità superiore a quella prestabilita inrapporto al diametro della mola montata.

Inoltre le mole abrasive artificiali devonoessere protette da robuste cuffie metalliche,che circondino la massima parte perifericadella mola, lasciando scoperto solo il trattostrettamente necessario per la lavorazione;la cuffia deve estendersi anche sulle due fac-

ce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.

Particolare cura deve essere rivolta infine alla registrazione del poggia-pezziche deve avere superficie di appoggio piana di dimensioni appropriate algenere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato internodeve distare non più di 2 millimetri dalla mola come evidenziato in figura 16.3.

16.3 Istruzioni per l’uso delle seghe circolari di cantiere

Come richiesto dal punto 6 della nota tecnica allegata alla circolare delMinistero del lavoro e della previdenza sociale n. 22856/PR-1 del12/11/84, le seghe circolari devono essere dotate di apposito cartello richia-mante le norme essenziali per il suo corretto utilizzo, nonché vietare l’uso dellasega circolare a coloro che non sono stati istruiti sull’impiego corretto dellamacchina e dei relativi dispositivi di protezione.

Come si può rilevare da queste indicazione il legislatore aveva, con anticipodi più di venti anni, previsto la necessità di provvedere, non solo alla forma-zione ed informazione del lavoratore, ma anche al suo specifico addestramen-to riguardo alle caratteristiche ed i rischi della macchina alla quale è chiamatoad operare.

La nota tecnica fornisce inoltre precise indicazioni riguardo alle particolariprotezioni di cui le seghe circolari devono essere fornite, alle caratteristiche degliorgani di trasmissione, dell’equipaggiamento elettrico e del posto di manovra.

Figura 16.3

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CONTENUTO DEL CD ROM

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemipredisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unitàCD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualiz-zazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloc-cati”.

Il cd rom contiene:

Documentazione per applicazione Titolo IV (modulistica in rtf)

Documentazione per applicazione Titolo I (modulistica in pdf e rtf)

Documentazione da conservare in cantiere (modulistica in pdf e rtf)

Cartellonistica

Documentazione relativa a impianti e macchine (modulistica in pdf e rtf)

Modulistica di prevenzione incendi (in pdf)

Sorveglianza sanitaria (modulistica in pdf e rtf)

Normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- Circ. Min. lavoro 29 ottobre 2009, n. 30

- Lettera circolare Min. lavoro 25 gennaio 2011

- Lettera circolare Min. lavoro 10 febbraio 2011

- Decreto Interministeriale 11 aprile 2011

- DPR 14 settembre 2011, n. 177

- Accordo 21 dicembre 2011

- Accordo 21 dicembre 2011

- Accordo 22 febbraio 2012

- Legge 1 ottobre 2012, n. 177

- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

Test di verifica:

- Quiz relativi all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008

- Quiz riguardanti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008

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496 GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Requisiti di sistema:

Windows XP, Vista e 7

Internet Explorer 8 o superiore

Finito di stamparenel mese di Settembre 2013

presso la Tipografia Marchesi grafiche editoriali Spa - Romaper conto della EPC Socio Unico Srl

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma

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