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HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTO Contratto di assicurazione a vita intera di tipo rivalutabile, a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e riconoscimento di Bonus al 10° anniversario della data di decorrenza Il presente Fascicolo informativo contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione Separata Glossario Proposta in versione fac-simile deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

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HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTOContratto di assicurazione a vita intera di tipo rivalutabile, a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e riconoscimento di Bonus al 10° anniversario della data di decorrenza

Il presente Fascicolo informativo contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione Separata Glossario Proposta in versione fac-simile deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Mod. V/19/1 Ed. 10/2011

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Indice Generale

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione interna separata “Helvirend”

Glossario

Documento di Proposta in versione fac-simile

Mod. V/19/1 Ed. 10/2011

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Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma ilsuo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLASOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesisulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contrattoe deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali1.a) Impresa di assicurazioneL'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (Helvetia Vita S.p.A.), Societàappartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della SocietàIl patrimonio netto della Società, all’ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 43.450.000, di cuiEuro 13.416.000 costituiscono la parte relat iva al capitale so ciale ed Eu ro 31.4 90.000 siriferiscono alle riserve patrimoniali.L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 175,05% ed è statocalcolato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 43.450.000) el’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro 24.822.000).

1.c) Denominazione del contrattoIl pr odotto è denominato HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTO (d i s eguitoHELVETIA CREA).

1.d) Tipologia del contrattoHELVETIA CREA è un’assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico con possibilità dieffettuare versamenti aggiuntivi.Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e sirivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) DurataIl contratto è a vita intera e pertanto la durata coincide con la vita dell’Assicurato.

In ogni caso è possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1anno dalla data di decorrenza del contratto e l’Assicurato sia in vita.

1.f) Pagamento dei premiIl contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico. L’ammontare delpremio unico deve essere almeno pari ad Euro 3.000.Sono ammessi versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad Euro 500 l'uno. I versamentiaggiuntivi sono possibili decorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed entro il7° anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà ladisciplina da a pplicare ai v ersamenti ag giuntivi ev entualmente re si disponibili d opo taleanniversario.

Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limitemassimo di Euro 500.000 per si ngola po lizza. Pe r i mporti superiori è n ecessario avere lapreventiva autorizzazione della Direzione.

2. Caratteristiche del contrattoHELVETIA CREA è un’assicurazione sulla vita a premio unico, di tipo rivalutabile, dedicata a chiricerca – in un orizzonte temporale di medio lungo periodo – la crescita costante delle prestazioniassicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall’andamento dei mercati finanziari.

Le prestazioni assicurate, l iquidabili per riscatto tot ale o par ziale ed in ca so d i d ecessodell’Assicurato, si i ncrementano di anno in anno sulla bas e dell ’andamento del la gestione

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SCHEDA SINTETICA

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Scheda sintetica

separata “Helvirend”, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che hal’obiettivo di minimizzare il rischio ed offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.

HELVETIA CREA prevede una garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate cheopera nei termini e secondo le modalità previste al punto 2.2 della Nota informativa.

HELVETIA CR EA prevede, ino ltre, un Bonus riconosciuto so tto forma di maggiorazione d elcapitale assicurato, il cui funzionamento è disciplinato al punto 2.3. della Nota informativa.

Si precisa che sul premio unico versato non gravano costi per la copertura per rischi demografici.Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei diritti fissi e dei costi di caricamentoprevisti dal c ontratto, descritti dettagliatamente al pun to 5.1.1 della Nota in formativa, nonconcorre alla formazione del capitale assicurato.

Si rinvi a al Progetto esemplificativo d ello svilupp o de lle prestazioni e de l valore di riscattocontenuti n ella se zione E della Nota inf ormativa per la comprensione d el m eccanismo dirivalutazione.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato informa personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che ilcontratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerteIl contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza ed a condizione che l'Assicurato sia in vita, ilContraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, daparte della Società, del relativo valore di riscatto, determinato secondo quanto indicato all'Art. 9delle Condizioni contrattuali.

Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso del contratto la Società si impegna a liquidare, aiBeneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato sino al momento del decessonei termini e secondo le modalità indicate all'Art. 5.C) delle Condizioni contrattuali.

Consolidamento delle rivalutazioni

Ai fini della prestazione in caso di vita Con riferimento alla porzione di capitale determinata a fronte del premio unico: anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza opera un consolidamento nella

misura dell'1,50% annuo; dal 4° al 10° anniversario (escluso) il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente

viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Con ri ferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte di eventuali versamentiaggiuntivi, che sia costituita da: meno di 3 anni , opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo; 3 anni o più, il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via

definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini della prestazione in caso di decessoIl valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in viadefinitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Rendimenti mi nimigarantiti

La Società riconosce, sia in caso di riscatto totale che in caso di decesso dell'Assicurato, unrendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari: all'1,50% annuo r iconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l 'evento si sia

verificato entro il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso) al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia

verificato in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza la Società comunicherà al Contraentela misura del rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente al suddettoanniversario.

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Scheda sintetica

Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importoinferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso leprestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articolida 1 a 5 delle Condizioni contrattuali.

4. CostiLa Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso deipremi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Notainformativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione separataHelvirend riducono l’ammontare delle prestazioni.

Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene diseguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto siriduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di unaanaloga operazione non gravata da costi.Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattualepuò risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”Gestione separata Helvirend

Premio unico: Euro 15.000Sesso ed Età dell'Assicurato: ininfluentiTasso di rendimento degli attivi: 4,00%

Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni

Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA

5 1,80% 5 1,80% 5 1,80%

10 1,37% 10 1,37% 10 1,37%

15 1,28% 15 1,28% 15 1,28%

20 1,24% 20 1,24%

25 1,21%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separataIn questa sezione è rappresentato i l tasso di rendimento realizzato dalla gestione separataHelvirend negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agliAssicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indiceISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

AnnoRendimento

realizzato dallagestione separata

Rendimento minimoriconosciuto agli

Assicurati

Rendimentomedio dei titoli

di Stato Inflazione

2006 4,53% 3,23% 3,86% 2,00%

2007 4,14% 2,84% 4,41% 1,71%

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Scheda sintetica

2008 3,67% 2,37% 4,46% 3,23%

2009 4,00% 2,70% 3,54% 0,75%

2010 3,50% 2,20% 3,35% 1,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamentoIl Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o recedere dal contratto. Per le re lativemodalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nellapresente Scheda sintetica.

L’Amministratore Delegato e Direttore GeneraleFabio Bastia

La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Ottobre 2011, datadell’ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.

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Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generalia)Denominazione: Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito

la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia. b)Indirizzo, sede legale e direzione generale: Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).c)Recapito telefonico: +39 02 5351.1 – Sito internet: www.helvetia.it – Fax: +39 02

537289/5351352 - Indirizzo e-mail: [email protected])Autorizzazione: la Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto

ministeriale n. 17266 del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00068, mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all’Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte2.1. DurataHELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTO (di seguito HELVETIA CREA) è un contratto a vita intera ovvero la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.

2.2. Prestazioni assicurativeHELVETIA CREA prevede le seguenti prestazioni assicurate:a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

A fronte della richiesta del Contraente di liquidazione del valore di riscatto, la Società, si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un importo determinato nei termini e secondo le modalità indicate all'Art. 9 delle Condizioni contrattuali.

b) Prestazione in caso di decesso dell'AssicuratoIn caso di decesso dell’Assicurato nel corso del contratto la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un capitale assicurato rivalutato nei termini e secondo le modalità indicate all'Art. 5.C) delle Condizioni contrattuali.

L'ammontare del capitale, dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte: del premio unico; dei versamenti aggiuntivi eventualmente effettuati; del Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati all'Art. 4 delle Condizioni

contrattuali;viene rivalutato sino al momento di decesso dell’Assicurato, secondo quanto indicato all'Art. 5.C) delle Condizioni contrattuali.

Consolidamento delle rivalutazioni

Ai fini della prestazione in caso di vita Con riferimento alla porzione di capitale determinata a fronte del premio unico: anteriormente al 4° anniversario della data di decorrenza opera un consolidamento nella

misura dell'1,50% annuo; dal 4° al 10° anniversario (escluso) il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente

viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

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NOTA INFORMATIVA

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Nota informativa

Con riferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte di eventuali versamenti aggiuntivi, che sia costituita da: meno di 3 anni , opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo; 3 anni o più, il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via

definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Ai fini della prestazione in caso di decessoIl valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Rendimenti minimi garantiti

La Società riconosce, sia in caso di riscatto totale che in caso di decesso dell'Assicurato, un rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari: all'1,50% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia

verificato entro il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso); al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto – qualora l'evento si sia

verificato in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza la Società comunicherà al Contraente la misura del rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente al suddetto anniversario.

2.3.BonusIn coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, la Società riconosce un Bonus – sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato – di importo pari all'1,00% del premio unico versato, tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende quindi costituita al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.

3. PremiLe prestazioni assicurate di cui al punto 2.2 sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, di un premio unico, che deve essere versato dal Contraente stesso al momento della conclusione del contratto. Il Contraente può anche effettuare versamenti aggiuntivi purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e non oltre il 7° anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale anniversario.Il premio unico deve essere di importo almeno pari ad Euro 3.000, mentre ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo almeno pari ad Euro 500.Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di Euro 500.000 per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione.

Modalità di versamento del premio

Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell’Intermediario; assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; carta di debito o credito se accettata dall’Intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell’Intermediario;fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Per importi di premio superiori ad Euro 250.000 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137(per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente avente codice IBAN IT80K0558401632000000014084 (per i Broker), inserendo come causale il numero di Proposta con cognome nome del Contraente ed il nome del prodotto.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), la

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Nota informativa

Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto stesso attraverso il conto corrente dedicato avente codice IBAN IT82T0306912711100000006779.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utiliLa rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA CREA avviene in base al rendimento alla gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.

A) Misura annua di rivalutazioneAnnualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend – che viene maturato dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l’1 marzo successivo - attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata “misura annua di rivalutazione”.La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend, come sopra rilevato, di un valore denominato “rendimento trattenuto”. Detto rendimento viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella riportata al successivo punto 5.2.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza la misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore all'1,50%.In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza verrà applicato il rendimento minimo garantito, come disciplinato all'Art. 4.B) delle Condizioni contrattuali.Successivamente la misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore a 0,00%.Qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato o il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell’anno (ossia nel caso in cui il decesso o il riscatto avvenga tra l’1 Gennaio ed anteriormente all’1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l’anno precedente.

B) Rivalutazione del capitale assicuratoAd ogni anniversario della data di decorrenza

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti: il capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente

precedente viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione;

ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni premio versato nei 12 mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione.

Si precisa che nel calcolo del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di Rivalutazione di cui all'Art. 5 delle Condizioni contrattuali.Si rinvia alla successiva Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

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Nota informativa

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente5.1.1. Costi gravanti sul premioAlla decorrenza del contratto è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 25 trattenuto dal premio unico. Non sono previsti diritti fissi sui versamenti aggiuntivi.

Il caricamento sui premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi, al netto del diritto fisso e tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Cumulo netto premi complessivamente versati (Euro)

Caricamento %Scaglioni IRPEF

Fino a 5.000,00 2,50%

Da 5.000,01 a 10.000,00 2,25%

Da 10.000,01 a 15.000,00 2,00%

Da 15.000,01 a 25.000,00 1,75%

Da 25.000,01 a 50.000,00 1,50%

Da 50.000,01 a 250.000,00 1,25%

Oltre 250.000,00 0,50%

Il caricamento viene applicato – secondo il metodo degli scaglioni IRPEF – al cumulo dei premi al netto del diritto fisso applicato al premio unico.

5.1.2. Costi per riscattoLaddove la misura annua di rivalutazione sia superiore all'1,50% è previsto un costo implicito derivante dalla mancata attribuzione, al valore di riscatto, dell'intera misura annua di rivalutazione con riferimento alla porzione di capitale costituita a fronte del premio unico, se versato da meno di 4 anni e con riferimento a ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo, se effettuato da meno di 3 anni.

5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la Società trattiene dal rendimento della gestione separata Helvirend un valore – denominato rendimento trattenuto – determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento trattenuto Anniversari data decorrenza

1,30% Fino al 5° anniversario (compreso)

1,10% Dal 6° anniversario in poi

******La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale, è pari al 24,61%.

6. ScontiLa Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

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Nota informativa

7. Regime fiscaleRegime fiscale sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.Questo prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Caso VitaLe somme corrisposte in dipendenza del presente contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati) e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva, attualmente pari al 12,50%.

Qualsiasi somma erogata a soggetti che esercitano attività d’impresa non costituisce reddito di capitale bensì reddito d’impresa e, pertanto, ad essi non sarà applicata alcuna tassazione.

Caso di DecessoLe somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall’IRPEF, dall'imposta sostitutiva e dall’imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contrattoConclusione del contratto

Si rinvia agli Artt. 6 e 7 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto e alla decorrenza delle coperture assicurative.

9. Riscatto e riduzioneTrascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Riscatto totale Il valore di riscatto coincide con il capitale assicurato, fatta eccezione per quelle porzioni di capitale costituite: da meno di 4 anni, con riferimento al premio unico iniziale; da meno di 3 anni, con riferimento ad ogni versamento aggiuntivo.Nei casi sopra riportati il relativo valore di riscatto si ottiene rivalutando le suddette porzioni di capitale per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di richiesta di riscatto, in base ad un tasso convenzionale pari all'1,50% annuo riconosciuto in regime di interesse composto (in luogo della misura annua di rivalutazione piena).

In ogni caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, così come sopra determinato, si tiene cono degli eventuali riscatti parziali effettuati.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Riscatto parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e secondo le medesime tempistiche previste per il riscatto totale, fermo restando che: l’importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore ad Euro 500; il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non potrà essere

inferiore al 25,00% del premio unico versato e comunque non inferiore ad Euro 3.000.

Si precisa che ai fini del riscatto parziale si liquiderà con precedenza le porzioni di capitale costituite a fronte dei premi versati in epoca più remota.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche ai fini della rivalutazione futura, il nuovo capitale assicurato.

Si rimanda all'Art. 9 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di determinazione del valore di riscatto.

Esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

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Nota informativa

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto.L'ufficio della Società a cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è:Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, fax: 02 5351.352, e-mail: [email protected], che si impegna a fornirle entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Società devono pervenire per iscritto.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l’illustrazione dell’evoluzione del valore di riscatto: si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

10. Diritto di revocaIl Contraente ha diritto di revocare la Proposta fino alla data di conclusione del contratto , dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A., Operations – Canale HV _ Via G.B. Cassinis, 2, 20139 Milano – Italia.La Società, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, rimborserà al Contraente il premio unico da questi eventualmente corrisposto senza trattenuta alcuna.

11. Diritto di recessoIl Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Italia.La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e previa consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 25, di cui al punto 5.1.1.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizionePer la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Società tutta la documentazione indicata all'Art. 12 delle Condizioni contrattuali e comunque riportata anche nell’apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato alle stesse. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la Società (ovvero presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, se anteriore).Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società/l'Intermediario è entrata in possesso della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Legge applicabile al contrattoAl contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell’esigenza la Società proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

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Nota informativa

14. LinguaIl contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. ReclamiEventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia) - Fax 02 5351.794 - E-mail: [email protected].

Possono essere presentati all’ISVAP (Via del Quirinale 21, 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06 42133745/ 06 42133353): i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2005 Parte III,

Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale

riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm).

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

16. Informativa in corso di contrattoLa Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni da ogni anniversario della data di decorrenza, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura annua di rivalutazione.

17. Conflitto di interessiAlla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

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Nota informativa

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione

del presente progetto, al 4,00%. Il predetto rendimento annuo viene diminuito del rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,30 punti percentuali per i primi 5 anniversari della data di decorrenza e, successivamente, pari a 1,10 punti percentuali.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito:

1,50% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato avvenuto a partire dalla data di decorrenza e fino al 10° anniversario della data di decorrenza (escluso);

2,00%% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato avvenuto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, riconosciuto sin dalla data di decorrenza.

Età e sesso dell’Assicurato: ininfluenti Durata: vita intera Premio unico versato: Euro 15.000,00 Diritto fisso: Euro 25,00 Caricamento: Euro 337,00 Capitale assicurato iniziale: Euro 14.638,00

Anni trascorsi(anniversari della

data di decorrenza)

Premio unico versato

Prestazioni assicurateCapitale assicurato alla fine

dell'anno per il caso di decesso

Valore diriscatto alla fine

dell'anno1 15.000,00 14.857,57 14.857,572 15.080,43 15.080,433 15.306,64 15.306,644 15.536,24 15.536,245 15.769,28 15.769,286 16.005,82 16.005,827 16.245,91 16.245,918 16.489,60 16.489,609 16.736,94 16.736,94

10 17.843,64 17.843,64Il capitale assicurato determinato al 10° anniversario della data data di decorrenza costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni.

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Nota informativa

L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, entro il 2° anniversario della data di decorrenza.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Tasso di rendimento trattenuto: 1,30% fino al 5° anniversario della data di decorrenza

(compreso), 1,10% dal 6° anniversario in poi Misura annua di rivalutazione: 2,70% fino al 5° anniversario della data di decorrenza

(compreso), 2,90% dal 6° anniversario in poi Età e sesso dell’Assicurato: ininfluenti Durata: vita intera Premio unico versato: Euro 15.000,00 Diritto fisso: Euro 25,00 Caricamento: Euro 337,00 Capitale assicurato iniziale: Euro 14.638,00

Anni trascorsi(anniversari della

data di decorrenza)

Premio unico versato

Prestazioni assicurate

Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di

decesso

Valore di riscatto alla fine

dell'anno

1 15.000,00 15.033,23 14.857,57

2 15.439,12 15.080,43

3 15.855,98 15.306,64

4 16.284,09 16.284,09

5 16.723,76 16.723,76

6 17.208,75 17.208,75

7 17.707,80 17.707,80

8 18.221,33 18.221,33

9 18.749,75 18.749,75

10 19.443,49 19.443,49Tutti gli importi contenuti nelle tabelle sopra riportate sono espressi in Euro e al lordo degli oneri fiscali.

Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari al 2,70% fino al 5° anniversario e 2,90% successivamente, si evidenza che: qualora il riscatto avvenga sino al 4° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore

di riscatto si rivaluta annualmente in misura ridotta (1,50%) rispetto all'intera misura annua di rivalutazione (2,70%);

qualora il riscatto avvenga a partire dal 4° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto recupera interamente la parte di rivalutazione annua non riconosciuta nei primi 4 anni di durata contrattuale, rivalutandosi annualmente in base all'intera misura annua di rivalutazione;

il capitale assicurato determinato al 10° anniversario della data data di decorrenza, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni.

I valori riportati in corrispondenza del 10° anniversario della data di decorrenza del contratto (capitale assicurato in caso di decesso e valore di riscatto) tengono conto del Bonus riconosciuto a tale anniversario.

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Nota informativa

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia

La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Ottobre 2011, data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.

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Condizioni contrattuali

Il presente contratto, denominato HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTO (di seguito HELVETIA CREA), è disciplinato dalle: Condizioni contrattuali di seguito riportate; Norme di legge per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 – Prestazioni assicurateIn base al presente contratto, in caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, ai sensi del successivo Art. 5.C).L'ammontare del capitale assicurato è dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte: del premio unico; dei premi aggiuntivi eventualmente versati; del Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4;rivalutato ai sensi della Clausola di Rivalutazione di cui all’Art. 5.

La Società riconosce un rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari: all'1,50% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto - in caso di:

riscatto totale richiesto entro il 10° anniversario della data di decorrenza stessa (escluso); decesso dell’Assicurato, avvenuto entro il 10° anniversario della data di decorrenza (escluso);

al 2,00% annuo riconosciuto – in regime di interesse composto - in caso di: riscatto totale richiesto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza; decesso dell’Assicurato avvenuto in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza.

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza, con riferimento sia al riscatto totale che al caso di decesso dell'Assicurato, la Società si riserva di comunicare al Contraente il nuovo rendimento minimo garantito e le modalità di riconoscimento dello stesso.

Si precisa che in caso di liquidazione in coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza viene corrisposto il capitale minimo garantito qualora il relativo ammontare sia maggiore della somma: del capitale assicurato rivalutato sulla base del rendimento della gestione separata Helvirend dell’eventuale Bonus.Pertanto, il capitale minimo garantito non viene incrementato di alcun importo aggiuntivo a titolo di Bonus.

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza e a condizione che l'Assicurato sia in vita, il Contraente può inoltre esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Società, del relativo valore di riscatto, nei termini e secondo le modalità riportate al successivo Art. 9.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente il valore del capitale assicurato comprensivo di tutte le rivalutazioni attribuite al contratto.

Art. 2 - Premio unico e premi aggiuntiviLe prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, di un premio unico, che deve essere versato dal Contraente stesso al momento della conclusione del contratto. Il Contraente può inoltre effettuare dei versamenti aggiuntivi purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e non oltre il 7° anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale anniversario.

Il premio unico deve essere di importo almeno pari ad Euro 3.000, mentre ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo almeno pari ad Euro 500. Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di Euro 500.000 per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione.

Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario intestato all’Intermediario; assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; carta di debito o credito se accettata dall’Intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell’Intermediario;fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.Per importi di premio superiori ad Euro 250.000 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137(per le Agenzie Helvetia Vita

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CONDIZIONI CONTRATTUALI

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Condizioni contrattuali

e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente avente codice IBAN IT80K0558401632000000014084 (per i Broker), inserendo come causale il numero di Proposta con cognome nome del Contraente ed il nome del prodotto.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163/2006), la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto stesso attraverso il conto corrente dedicato avente codice IBAN IT82T0306912711100000006779.

Art. 3 - Determinazione del capitale assicuratoAlla decorrenza del contratto è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 25, trattenuto dal premio unico. Non sono previsti diritti fissi sui versamenti aggiuntivi.

Il caricamento sui premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi, al netto del diritto fisso e del premio corrispondente agli eventuali riscatti parziali effettuati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Cumulo netto premi complessivamente versati (Euro)

Caricamento %scaglioni IRPEF

Fino a 5.000,00 2,50%

Da 5.000,01 a 10.000,00 2,25%

Da 10.000,01 a 15.000,00 2,00%

Da 15.000,01 a 25.000,00 1,75%

Da 25.000,01 a 50.000,00 1,50%

Da 50.000,01 a 250.000,00 1,25%

Oltre 250.000,00 0,50%

Il caricamento viene applicato – secondo il metodo degli scaglioni IRPEF – al cumulo dei premi al netto del diritto fisso applicato al premio unico.

L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pertanto pari al premio unico versato diminuito del costo fisso di Euro 25 e del caricamento determinato in funzione dell'importo del premio stesso, in base alla tabella sopra riportata.

Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun premio aggiuntivo si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Società.

Il capitale assicurato al 10° anniversario della data di decorrenza viene altresì aumentato per effetto di un Bonus, riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4.

Art. 4 – BonusIn coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza, la Società riconosce un Bonus – sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato – per un importo pari all'1,00% del premio unico versato, al netto del premio corrispondente agli eventuali riscatti parziali effettuati.Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende quindi costituita al 10° anniversario della data di decorrenza del contratto.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione del capitale assicuratoLa rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA CREA avviene in base al rendimento di una gestione interna separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, contenuto nelle presenti Condizioni contrattuali.

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Condizioni contrattuali

A) Misura annua di rivalutazioneAnnualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend – che viene maturato dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l’1 Marzo successivo - attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata “misura annua di rivalutazione”.La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend di un valore denominato “rendimento trattenuto”, determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:

Rendimento trattenuto Anniversari data decorrenza1,30% Fino al 5° anniversario (compreso)

1,10% Dal 6° anniversario in poi

Anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza la misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore all'1,50%.In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza verrà applicato il rendimento minimo garantito, come di seguito disciplinato.Successivamente la misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore a 0,00%.Qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato o il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell’anno (cioè nel caso il decesso o il riscatto avvenga tra l’1 Gennaio ed anteriormente all’1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l’anno precedente.

B) Rivalutazione del capitale assicuratoAd ogni anniversario della data di decorrenza: il capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene

rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione;

ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni premio versato nei 12 mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione.

In coincidenza con il 10° anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato è pari al maggiore tra: ciascuna porzione di capitale costituito a fronte di ogni premio versato (unico ed eventuali aggiuntivi) al netto del

diritto fisso e dei rispettivi caricamenti, rivalutata sulla base del rendimento minimo garantito, pari al 2,00% annuo – riconosciuto in regime di interesse composto – per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario;

ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (unico ed eventuali aggiuntivi) al netto del diritto fisso e dei rispettivi caricamenti, rivalutata sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10° anniversario. A tale importo viene aggiunto l'eventuale Bonus di cui al precedente Art. 4.

Il capitale assicurato, come determinato al 10° anniversario della data di decorrenza, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al punto A).La Società si riserva di comunicare al Contraente le condizioni relative al rendimento minimo garantito reso disponibile a partire dal suddetto anniversario.

Si precisa che nel calcolo del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

Resta inteso che laddove la Società rendesse disponibili versamenti aggiuntivi successivamente al 7° anniversario della data di decorrenza, agli stessi si applicherà la disciplina che sarà comunicata dalla Società anteriormente a tale data.

C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell’AssicuratoIn caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato in caso di decesso viene determinato con le medesime modalità di cui al precedente punto B).

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Condizioni contrattuali

Diversamente, il capitale in caso di decesso dell’Assicurato sarà pari alla somma: del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del

decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di decesso e la data di decesso stessa;

di ciascuna porzione di capitale costituita a fronte degli eventuali versamenti aggiuntivi versati tra l'anniversario immediatamente precedente la data del decesso e la data di decesso stessa, rivalutata sulla base della misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data del decesso.

Art. 6 – Conclusione del ContrattoIl presente contratto si conclude quando il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta (unitamente all’Assicurato se persona diversa dal Contraente) ed aver effettuato il pagamento del premio unico, riceve il documento di polizza da parte della Società.

Art. 7 – Decorrenza e durataA condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative di cui al precedente Art. 1, saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Art. 8 – Diritto di recessoIl Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Italia.La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 25.

Art. 9 – RiscattoTrascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il proprio contratto mediante l’apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato alle presenti Condizioni contrattuali da inviare a: Helvetia Vita S.p.A. – Operations – Canale HV –, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).

Riscatto totaleIn caso di riscatto richiesto anteriormente al 10° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto è dato dalla somma: della porzione di capitale assicurato costituita a fronte del premio unico, rivalutata:

sulla base di un “tasso convenzionale” – pari all'1,50% annuo – riconosciuto in regime di interesse composto – per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di richiesta di riscatto (qualora il premio unico sia stato corrisposto da meno di 4 anni rispetto alla data di richiesta del riscatto);

sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 5.A), riconosciuta annualmente, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di richiesta di riscatto (qualora il premio unico sia stato corrisposto da 4 o più anni rispetto alla data di richiesta del riscatto);

di ciascuna porzione di capitale costituita a fronte dei premi aggiuntivi eventualmente versati, rivalutata: sulla base di un “tasso convenzionale” – pari all'1,50% annuo – riconosciuto in regime di interesse composto –

per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data di richiesta di riscatto (qualora il rispettivo versamento aggiuntivo sia stato corrisposto da meno di 3 anni rispetto alla data di richiesta del riscatto);

sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 5.A), riconosciuta annualmente, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data di richiesta di riscatto (qualora il rispettivo versamento aggiuntivo sia stato corrisposto da 3 o più anni rispetto alla data di richiesta del riscatto).

In caso di riscatto richiesto a partire dal 10° anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto coinciderà con il capitale assicurato in caso di decesso liquidabile alla stessa data, di cui all'Art. 5.C).

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Condizioni contrattuali

In ogni caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, così come sopra determinato, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

Resta inteso che laddove la Società rendesse disponibili versamenti aggiuntivi successivamente al 7° anniversario della data di decorrenza, agli stessi si applicherà la disciplina che sarà comunicata dalla Società anteriormente a tale data. La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Riscatto parzialeIl valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e tempistiche del riscatto totale, fermo restando che: l’importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore ad Euro 500; il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non può essere inferiore al 25,00% del

premio unico versato e comunque non inferiore ad Euro 3.000.

Si precisa che ai fini del riscatto parziale si liquiderà con precedenza le porzioni di capitale costituite a fronte dei premi versati in epoca più remota.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche ai fini della rivalutazione futura, il nuovo capitale assicurato.

Art. 10 - Cessione, pegno e vincoloIl Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare il capitale assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante della polizza stessa.Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 11 – BeneficiariAi sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta, i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al

potere di revoca e l’accettazione del beneficio; dopo il decesso del Contraente; dopo che, verificatosi il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi

avvalere del beneficio.Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all’Art. 1922 del Codice Civile.La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento.

Art. 12 - Pagamenti della SocietàOgni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Società a mezzo dell’apposito modulo “Richiesta di pagamento” allegato alle presenti Condizioni contrattuali oppure tramite lettera raccomandata A/R corredata dai seguenti documenti: In caso di riscatto parziale:

richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente. In questo caso, dovrà essere esplicitamente indicato il valore che si intende riscattare, al lordo della tassazione;

fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente; coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).

Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso. In caso di riscatto totale:

richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente; certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente), ovvero

autocertificazione di esistenza in vita, con allegato un valido documento di identità dell'Assicurato;

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Condizioni contrattuali

originale di polizza ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa);

coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente).Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso.

In caso di decesso dell’Assicurato: consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscritto dai Beneficiari in caso di decesso (D.lgs. 196/2003); originale di polizza ed eventuali appendici (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o

dichiarazione autografa); codice fiscale e fotocopia leggibile di un valido documento di identità degli aventi diritto; certificato di decesso dell’Assicurato (in originale); denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso

dell’Assicurato; atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:

se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;

quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire (solo qualora gli eredi legittimi siano i Beneficiati in caso di decesso designati).

Per capitali non superiori ad Euro 50.000,00 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace;

coordinate bancarie degli aventi diritto per le operazioni di accredito (Banca e codice IBAN). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dagli aventi diritto stessi.

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie.Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra riportata presso la propria sede, ovvero alla data di ricevimento presso l'Intermediario interessato, se anteriore.Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società/Intermediario è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 13 – Tasse ed imposteTasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 14 – Procedimento di mediazione e foro competenteAi sensi del D.Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 15 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurateAi sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).

Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte in Milano nel mese di Ottobre 2011, data dell’ultimo aggiornamento dei dati in esse inclusi.

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Condizioni contrattuali

Art. 1 Gestione degli investimentiPresso Helvetia Vita S.p.A. viene attuata una gestione speciale degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Helvirend”.

Art. 2 - Attività della Gestione SpecialeNella gestione “Helvirend” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.La gestione “Helvirend” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - Certificazione della Gestione Speciale La gestione “Helvirend” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “Helvirend”, il rendimento annuo della gestione quale descritto al seguente articolo 4 e l’adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.La gestione “Helvirend” investirà nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per l'investimento delle riserve matematiche.

Art. 4 - Determinazione del Rendimento della Gestione SpecialeIl rendimento annuo della gestione “Helvirend”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell’esercizio al valore medio annuo degli investimenti della gestione.Il valore medio è dato dalla consistenza media degli investimenti in titoli a reddito fisso, in parti di fondi comuni e in azioni di Società quotate in Borsa, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione nella gestione.

Art. 5 - Valutazione del Rendimento annuoAi fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione della gestione “Helvirend” decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Il Risultato FinanziarioPer risultato finanziario della gestione si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati e gli utili e le perdite di realizzo di competenza della gestione, al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto di tutte le spese specifiche degli investimenti, ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui all'articolo 3. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione, e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto della iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società.

Art. 7 - FusioneL'impresa si riserva la facoltà di effettuare la fusione e/o la scissione della presente Gestione Separata con altre Gestioni Separate attuate dalla Impresa stessa, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Eventuali modificheLa Società si riserva la facoltà di apportare al precedente articolo 6 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

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Regolamento

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE “HELVIREND”

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Condizioni contrattuali

Edizione Ottobre 2011Mod. V/19/1/RPRICHIESTA DI PAGAMENTO Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.

Operations – Canale HV

Polizza n. _____________________ HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTO

Intermediario ________________________________________________ Codice _____________________________________________

Contraente ___________________________________________________________________________________________________________________

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per: Codice ___________________________(indicare il codice)

❑ DECESSO DELL’ASSICURATO ❑ RISCATTO TOTALE ❑ RISCATTO PARZIALE di importo pari a _____________________ Euro,

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta)

❑ bonifico sul conto corrente n° ____________________ intestato a ____________________________________________________________

presso ___________________________________________________ IBAN ____________________________________________________

❑ assegno circolare intestato agli aventi diritto:

Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce “SI”, che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato)

Decessodell’Assicurato

Riscatto Totale

Riscatto parziale

Originale di polizza con le eventuali appendici emesse (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa) SI SI

Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato (se l’Assicurato è diverso dall'avente diritto) o autocertificazione e copia di un valido documento d'identità dell'Assicurato SI SI

Certificato di decesso dell’Assicurato (in originale) SI

Codice fiscale, fotocopia di un documento d’identità degli aventi diritto e consenso all’utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto SI

Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato SI

Fotocopia leggibile di un valido documento di identità del Contraente SI

Atto di notorietà (ovvero dichiarazione sostitutiva a norma di quanto previsto all'Art. 12) per l’individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) o testamento dell’Assicurato SI

Copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di aventi diritto minorenni o incapaci SI

______________________________________________________ ______________________________________________________Luogo e data Firme degli aventi diritto

_______________________________________________________ ______________________________________________________Firma dell’Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) Firme degli aventi diritto

Mod V/19/1/RVRICHIESTA DI VARIAZIONI Spedire a: Helvetia Vita S.p.A.

Operations – Canale HV

Polizza n. _____________________ HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTOIntermediario _______________________________________________________ Codice ____________________________________________Contraente ___________________________________________________________________________________________________________________Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all’operazione richiesta):

❑ CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue:in caso di decesso dell’Assicurato ______________________________________________________________________________________________________

❑ TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di:__________________________________________________________________________________________________________________________________(di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità)

❑ ALTRO (specificare)__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________________________Luogo e data Firme del Contraente

______________________________________________ _____________________________________________________________Firma dell’Intermediario Firme dell’eventuale Cessionario (nuovo Contraente)

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MODULISTICA

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Glossario

Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 360 giorni.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

Beneficiario: persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società per testamento, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 60 giorni.

Capitale assicurato (prestazione assicurata): nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al Beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente, al netto di costi fissi, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cedola annua: pari alla rivalutazione annuale delle prestazioni che ogni anno viene liquidata al Contraente.

Composizione della gestione separata: composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Condizioni contrattuali: insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONSOB: Commissione nazionale per le le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilità dal contratto e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi fissi (costi o diritti di emissione, di liquidazione): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto, delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate e liquidazione cedole.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, è l’intervallo temporale compreso fra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di scadenza del contratto (polizze a scadenza) o la data del decesso dell'Assicurato (polizze a vita intera).

Durata pagamento premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

Gestione separata “Helvirend”: gestione appositamente creata dalla Società e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Interesse composto: l'interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovvero anche l'interesse produce interesse.

Interesse semplice: l'interesse è detto semplice quando calcolato linearmente, ovvero l'interesse non produce interesse. In ambito assicurativo l'interesse semplice viene utilizzato solo per la rivalutazione infrannuale del capitale assicurato.

GLOSSARIO

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Glossario

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.Mercato regolamentato: secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i

meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;

2) approvazione da parte dell’autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;

3) rispetto degli obblighi di trasparenza.L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs 58/1998,TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato. L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro. L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Persone Politicamente Esposte: ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico AL D.Lgs. 231/2007 - Rif. art. 1, co. 2, lett. o D.Lgs. 231/2007 sono le persone fisiche residenti in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei seguenti criteri:1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:

a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;b) i parlamentari;c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non

sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale;

2) per familiari diretti si intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i precedenti soggetti riportati ed i genitori;

3) ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;

4) senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

Premio aggiuntivo (o versamento aggiuntivo): importo che il Contraente ha facoltà di corrispondere per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della sottoscrizione della proposta/polizza.

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Glossario

Premio unico ricorrente: importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Proposta di assicurazione: documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione (Polizza) in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate e che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione stesso.

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 120 giorni.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1800 giorni.

Recesso (o ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento trattenuto: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento della gestione separata.

Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Tale riserva è gestita nel rispetto dei vincoli di legge.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso il riconoscimento di una quota del rendimento della gestione separata.

Sconto di premio: operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Compagnia riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 180.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la copertura ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.

Società (di assicurazione): Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto: Helvetia Vita S.p.A.

Società di revisione: società diversa dalla Società di assicurazione che controlla e certifica i risultati della gestione separata. E' prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti.

Sostituto d’imposta: soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Titolare effettivo: ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. 231/2007 - Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D.lgs. 231/2007, per titolare effettivo si intende:1) in caso di società:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità

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Glossario

giuridica;2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono

fondi:a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per

cento o più del patrimonio di un’entità giuridica;b) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone

nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di

un’entità giuridica.

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 90 giorni.

Il presente Glossario è stato redatto in Milano nel mese di Ottobre 2011, data dell’ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.

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HELVETIA CREA VERSIONE CONSOLIDAMENTO VERSIONE CEDOLA VERSIONE RISPARMIO

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Mod. V/19/1 – Ed. 10/2011 – Versione Consolidamento

Mod. V/19/2 – Ed. 10/2011 – Versione Cedola Mod. V/19/3 – Ed. 10/2011 – Versione Risparmio

Risparmio - Investimento

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Proposta – Mod. V/19/1 – V/19/2 – V/19/3 Ed. 10/2011 Pagina 2 di 6

Proposta di assicurazione di N. 83/_____________ HELVETIA CREA – VERSIONE CONSOLIDAMENTO (COD. 237) HELVETIA CREA – VERSIONE CEDOLA (COD. 238) HELVETIA CREA – VERSIONE RISPARMIO (COD. 239) La presente Proposta rappresenta la base legale dell’assicurazione che Lei desidera stipulare e, pertanto, se ne raccomanda la conservazione. Il presente documento, quantunque accompagnato dal versamento del premio, dovrà essere confermato dal rilascio della Polizza firmata dalla Società e farà parte integrante del contratto. _______________________________ _____________________________ ____________________________ Intermediario Codice Intermediario Cod. Incaricato

Contraente |______________________________________________| |____________________________________________| Cognome e Nome – Ragione sociale Codice Fiscale - Partita IVA |______________________________________________________| |___________________| M F

Nato a il Sesso |___________________________________________________________________________________________| Indirizzo di residenza |______________________________________________________________| |____________| |______| |_______| Città di residenza CAP Prov. Nazione |___________________________________________________________________________________________| Indirizzo di corrispondenza |______________________________________________________| |____________| |______| |______________| Città di corrispondenza CAP Prov. Nazione |__________________________________________| |_______________________| |_______________________|

Indirizzo e-mail Tel. Abitazione Tel. Cellulare |___________________________________________________________________________________________| Professione

Assicurando |___________________________| |_________________________________| |___________________________| (da compilare solo Cognome Nome Codice fiscale se diverso dal |______________________________________________| |____________________________| M F Contraente) Nato a il Sesso |___________________________________________________________________________________________| Professione Beneficiari Caso decesso ________________________________________________________________________________ Ai fini dell’erogazione della cedola annuale (solo per la Versione Cedola): Il Contraente

Modalità di W assegno di traenza W bonifico bancario sul C/C avente le seguenti coordinate liquidazione C/C intestato a (deve essere intestato al Contraente) __________________________________________ della cedola CODICE IBAN ________________________________________________________________________________

Dati Tecnici W 237 W 238 W 239 |________________| |___vitalizia_______| |_________________________________| Codice tariffa Decorrenza Durata contratto Durata piano pagamento premi

|___________________________.____| |____________________________| |____________________________|

Importo premio unico/unico ricorrente Frequenza versamenti ricorrenti Ultimo pagamento entro il

Delegato ad |_________________________________________________________________| |________________________|

Operare Cognome e Nome Codice fiscale (Legale Rappr.) |___________________________________________________| |____________| M F (Da indicare in Nato a Il Sesso caso di Contraente |__________________________________________________________________________________________| persona giuridica Indirizzo di residenza o incapace) |_____________________________________________________| |__________| |________| |___________| Città di residenza CAP Prov. Nazione

Reinvestimento La presente proposta di assicurazione è un reinvestimento di una precedente polizza di Helvetia Vita S.p.A. SI NO ( barrare la casella relativa )

In caso si sia barrata la casella SI, si prega di compilare quanto segue: Tipo reinvest. T ( totale ) P ( parziale ) ramo |_______| polizza |___________| imp. da reinv. |______________ , __| Euro Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Prospetto di confronto per l’operazione di reinvestimento, ovvero sottoscrizione di un nuovo contratto con il riscatto di una precedente polizza. Posta elettronica: il Contraente dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni in corso di contratto tramite posta elettronica

al seguente indirizzo _________________________________________________________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato) __________________________________________ __________________________________________ Firma dell’Intermediario Firma dell’Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

DICHIARAZIONI FINALI

Il Sottoscritto: esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita, a i sensi dell’Art. 1919 Codice Civile; dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni Contrattuali contenute nel Fascicolo informativo

sotto indicato.

____________________________ _______________________________ ________________________________ Luogo e data Firma del Contraente Firma dell’Assicurando (O Delegato) (se diverso dal Contraente)

FACSIMILE

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Proposta – Mod. V/19/1 – V/19/2 – V/19/3 Ed. 10/2011 Pagina 3 di 6

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO A SUE MANI il FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO HELVETIA CREA - VERSIONE _______________________ Mod. ________________ Ed.____________ costituito da Scheda sintetica, Nota informativa,Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e Glossario. ______________________________ ______________________________________ Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato) CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE Con riferimento al Fascicolo Informativo sopra citato, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, W con riferimento ad Helvetia Crea – Versione Consolidamento o Helvetia Crea – Versione Cedola gli Artt. 4 (Bonus) e 9 (Riscatto)

delle Condizioni Contrattuali. W con riferimento ad Helvetia Crea – Versione Risparmio gli Artt. 4 (Bonus), 9 (Riscatto) e 10 (Opzioni contrattuali) delle Condizioni

Contrattuali. _______________________________ ______________________________________ Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato)

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell’Intermediario assegno non trasferibile sul conto corrente dell’Intermediario bollettino postale sul conto corrente dell’Intermediario carta di debito o credito se accettata dall’intermediario fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

Per importi di premio superiori ad Euro 250.000 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F0306912711100000008137 (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente avente codice IBAN IT80K0558401632000000014084 (per i Broker), inserendo come causale il numero di Proposta con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto. E’ escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ACQUISITORE Dichiaro che il premio versato è pari ad Euro _________________,__ , è stato incassato in data ____________ salvo buon fine; attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati – ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni e di aver verificato l’autenticità delle firme che precedono.

Incaricato alla Riscossione

Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________ Cod. Fiscale ___________________________________ Qualifica ______________________________________

Firma dell’incaricato alla riscossione del premio ______________________________________________________ Firma dell’Intermediario (se diverso dall’incaricato alla riscossione) _______________________________________ Incaricato alla rilevazione dei dati (compilare solo se diverso dall’Incaricato alla riscossione) Cognome _______________________________________ Nome ________________________________________ Cod. Fiscale ___________________________________ Qualifica ______________________________________ Firma dell’incaricato alla rilevazione dei dati __________________________________________________________

REVOCA DELLA PROPOSTA Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Operations - Canale HV - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano – Italia. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto senza trattenuta alcuna.

RECESSO DAL CONTRATTO Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto, inoltrando per iscritto la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A., Operations – Canale HV - Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia). La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto (previa restituzione dell’originale di polizza e delle eventuali appendici ),al netto delle spese di emissione del contratto quantificate forfettariamente in un importo fisso pari a 25€. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro di invio della stessa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice) e in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e

liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta,

registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, blocco, cancellazione, distruzione;

FACSIMILE

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Proposta – Mod. V/19/1 – V/19/2 – V/19/3 Ed. 10/2011 Pagina 4 di 6

b) è lecito, sicuro ed avviene secondo correttezza; c) è effettuato anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; d) è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena

distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi. 3. Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni,

Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla

gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale di prodotti

assicurativi nei confronti dell’interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l’impossibilità di concludere/eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e

liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione,

ma preclude la possibilità di svolgere attività di analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato.

5. Comunicazione di dati I dati personali possono essere comunicati: a) per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge a:

altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione come banche e SIM); fornitori terzi (legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri).

b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale;

c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo.

6. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all’estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione Europea. 8. Titolare e Responsabile del trattamento Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A., con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano. Responsabile del trattamento è il Responsabile della Funzione Supporto Tecnico Vita pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede della Società. 9. Diritti dell’interessato L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L’interessato ha inoltre la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali per fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice e conoscere l’elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata (Ufficio Legale/Privacy via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano), telefax (n. 02.5351298) o posta elettronica ([email protected]).

Impegno a fornire l’informativa Il Contraente si impegna a fornire, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Società i dati personali con la stipula del presente contratto. ___________________________________________ __________________________________________ Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato)

Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

□ dà □ nega il consenso al trattamento dei propri dati personali, comuni e sensibili, necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;

□ dà □ nega il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la Società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa;

□ dà □ nega il consenso al trasferimento all’estero dei propri dati personali, comuni e sensibili, necessario per le finalità d cui al punto 1 lett. a) dell’informativa. ___________________________________________ ___________________________________________ Luogo e data Firma del Contraente (o Delegato) ___________________________________________ Firma dell’Assicurando (se diverso dal Contraente)

FACSIMILE

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Proposta – Mod. V/19/1 – V/19/2 – V/19/3 Ed. 10/2011 Pagina 5 di 6

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO A Il Contraente (se diverso dall’Assicurato) B Gli eredi legittimi dell’Assicurato F Il coniuge o, in mancanza, i figli del Contraente D I soggetti indicati (riportare nome e cognome, codice fiscale e

percentuale di beneficio)

La presente Proposta è stata realizzata sulla base di un Modello documentale elaborato in Milano il cui ultimo aggiornamento risale al mese di Ottobre 2011.

FACSIMILE

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Mod

. V

/19/

1 –

V/1

9/2

– V

/19/

3 E

d. 1

0/20

11

Helvetia Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Via G.B.Cassinis, 21 – 20139 Milano - Tel.025351.1 (20 linee) Fax 02537289–025351352 e-mail: [email protected] - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Numero di iscrizione del registro delle imprese di Milano, Cod. Fisc. e Part.I.V.A. 08575280154 R.E.A. n° 1237091 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00068 - Iscr. Albo Gruppo di Ass. n. d’ordine 031 Società con unico socio Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Heltevia Compagnia Svizzera d’ Assicurazione SA Imp. Autor. con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 - Pubbl.su G.U. n. 263 del 10/11/1987